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    SINTESI DEL TESTO UNICO SICUREZZA 2008 - Dlgs n. 81 del 09-04-08

    Autore: Matteo Ferrari Pagina 1 di 13 Data: 28/01/09

    SI N TESI DEL D.LGS . 81 DEL 9 APR IL E 200 8

    ATTUA ZIO N E DELL AR T. 1 DELLA LEGG E 3 AGO STO 2007 N. 123 , IN

    M ATERI A DI TUTELA E DELLA SICUREZZA NEI LUOGH I DI L AVOR O

    Dlgs n.81 del 09-04-08

    In data 30 aprile 2008 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 il D.Lgs. 81/08 in oggetto in vigore dal1 5 magg i o 2 0 0 8 .

    Il provvedimento normativo costituito da 306 articoli suddivisi in 12 titoli e 51 allegati; a confronto, il D .Lgs.626/94 a seguito di integrazioni e modifiche, arrivato a 161 articoli suddivisi in 15 titoli e 24 allegati rispettoalla stesura iniziale del 1994 la quale era costituita da 98 articoli suddivisi in 10 titoli e 13 allegati.

    Il Dlgs n.81/2008 non a tutti gli effetti un testo unico, in quanto non disciplina interamente la materia;rimangono infatti in v igore parti della materia scorporate dal Decreto come ad esempio le d isposizioni relative

    alla tutela della salute delle lavoratrici gestanti e puerpere, alla tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno.Nel corso della presente relazione vengono r iassunti i co ntenuti del Decreto in oggetto rimarcando di volta involta le differenze, le integrazioni e le modifiche rispetto alla precedente normativa vigente in materia.

    I CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81

    Titolo I - (art. 1-61) - Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenzanei luoghi di lavoro, disposizioni penali)

    Titolo II (art. 62-68) - Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)

    Titolo III (art. 69-87) - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delleattrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)

    Titolo IV (art. 88-160) - Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei

    e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni) Titolo V (art. 161-166) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni) Titolo VI (art. 167-171) - Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)

    Titolo VII (art. 172-179) - Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore dilavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)

    Titolo VIII (art. 180-220) - Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi diesposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni,protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischidi esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)

    Titolo IX ( art. 2 21-265) - Sostanze p ericolose ( protezione d a a genti c himici, p rotezione d a a genti

    cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto, sanzioni)

    Titolo X (art. 266-286) - Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria,sanzioni)

    Titolo XI (art. 287-297) - Protezione d a a tmosfere esplosive ( disposizioni generali, o bblighi d el d atore d ilavoro, sanzioni)

    Titolo XII (art. 298 - 303) - Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale

    Titolo XIII (art. 304 - 306) - Disposizioni finali

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    SINTESI DEL TESTO UNICO SICUREZZA 2008 - Dlgs n. 81 del 09-04-08

    Autore: Matteo Ferrari Pagina 2 di 13 Data: 28/01/09

    GLI ALLEGATI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81

    ALLEGATO I - Gravi violazioni ai fini delladozione del provvedimento di sospensione dellattivitimprenditoriale

    ALLEGATO II - Casi in cui consentito lo svolgimento diretto da parte del datore d i lavoro dei compiti d iprevenzione e protezione dai rischi (art. 10)

    ALLEGATO IIIA Cartella sanitaria e di rischio ALLEGATO IIIB - Informazioni relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a

    sorveglianza sanitaria ALLEGATO IV requisiti dei luoghi di lavoro

    ALLEGATO V requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislativee regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratoriantecedentemente alla data della loro emanazione

    ALLEGATO VI disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro

    ALLEGATO VII verifiche di attrezzature ALLEGATO VIII - schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione

    individuale

    ALLEGATO IX - tabella rischi e DPI ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

    ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cuiall'articolo 100, comma 1

    ALLEGATO XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99

    ALLEGATO XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere ALLEGATO XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per

    l'esecuzione dei lavori

    ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ALLEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

    ALLEGATO XVII - Idoneit tecnico professionale delle Imprese

    ALLEGATO XVIII - Viabilita' nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali ALLEGATO XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

    ALLEGATO XX a) Costruzione e impiego di scale portatilib) Autorizzazione ai laboratori di certificazione

    ALLEGATO XXI - Accordo Stato Regioni e Province Autonome sui corsi di formazione per i lavoratori addetti a

    lavori in quota

    ALLEGATO XXII - Contenuti minimi del Pi.M.U.S.

    ALLEGATO XXIII - Deroghe ammesse per i ponti a torre su ruote ALLEGATO XXIV Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza

    ALLEGATO XXV Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici ALLEGATO XXVI Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni ALLEGATO XXIX Prescrizioni per i segnali luminosi

    ALLEGATO XXXVIII - Valori limite di esposizione professionale

    ALLEGATO XL - Divieti

    ALLEGATO XLI - Riepilogativo norme UNI Atmosfera nellambiente di lavoro

    ALLEGATO XLII - Elenco di sostanze, preparati e processi ALLEGATO XLIII - Valori limite di esposizione professionale

    ALLEGATO XLIV - Elenco esemplificativo di attivit lavorative che possono comportare la presenza di agentibiologici

    ALLEGATO XLV - Segnale di rischio biologico

    ALLEGATO XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati ALLEGATO XLVII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento ALLEGATO XLVIII - Specifiche per processi industriali

    ALLEGATO XLIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

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    SINTESI DEL TESTO UNICO SICUREZZA 2008 - Dlgs n. 81 del 09-04-08

    Autore: Matteo Ferrari Pagina 3 di 13 Data: 28/01/09

    ALLEGATO L - (articolo 262, articolo 263, comma 2, lettera d), articolo 264, commi 1 e 2) Prescrizioniminime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essereesposti al rischio di atmosfere esplosive e criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione

    ALLEGATO LI - (articolo 262, comma 3) Segnali di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsiatmosfere esplosive

    TITOLO I Pr inc ip i Comun i -

    Sono state aggiunte un numero rilevante di definizioni passando da 9 del D.Lgs. 626/94 a 27. Sono statemodificate le definizioni (art. 2) di:

    lavoratore con una pi ampia tipologia di soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in partecipazione,volontari, );

    datore di la voro nella quale il r iferimento a lla responsabilit dellintera impresa v iene sostituito con laresponsabilit dellorganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit;

    responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per il quale viene rimarcata la dipendenzafunzionale del datore di lavoro a cui risponde;

    medico competente per il q uale viene r imarcato il r uolo di collaborazione con il datore di lavoro ai f ini

    della valutazione dei rischi; prevenzione, che maggiormente richiama lart. 2087 del codice civile con lesplicito riferimento alla

    particolarit del lavoro, allesperienza e alla tecnica.

    Sono completamente nuove le definizioni di azienda, dirigente, preposto, addetto al SPP, modello diorganizzazione e di gestione, responsabilit sociale delle imprese, sorveglianza sanitaria, salute, sistema dipromozione della salute, valutazione dei rischi, pericolo, rischio, norma tecnica, buone prassi, linee guida,formazione, informazione, addestramento, organi paritetici.

    Di particolare rilievo la definizione di salute che tende a ricoprire ambiti esterni al campo di applicazione delDecreto ( luogo d i l avoro) e quindi ad essere p i generale o ltre c he estremamente ampia stato di completobenessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in unassenza di malattia o dinfermit.Viene ampliato il c ampo d i a pplicazione (art. 3) g i definito dal D .Lgs. 626/94, il n uovo t esto unico r iguardaanche:

    i rischi da stress lavoro-correlato; tutte le tipologie di lavoratori ed assimilati, compresi gli stagisti, i tirocinanti e tutti i lavoratori che non

    percepiscono retribuzione. In particolare per quanto concerne i lavoratori atipici, vengono maggiormentespecificate le responsabilit in capo ai datori di lavoro in caso di contratti di somministrazione, distacco ecollaborazione.

    Il campo di applicazione viene ridefinito con linclusione oltre che dei soggetti gi contemplati nel D.Lgs. 626/94(tra gli altri i lavoratori a domicilio), anche i lavoratori autonomi, distaccati rispetto allazienda distaccataria,nonch altri soggetti quali lavoratore con contratto di somministrazione, lavoratore a progetto, lavoratoreoccasionale, telelavoratori gi oggetto di norme italiane ed europee.

    Lart. 4 d efinisce i casi d i esclusione dal computo dei lavoratori. Sono esclusi infatti i t irocinanti, i volontari, ilavoratori autonomi, i lavoratori coordinati e continuativi e a progetto, i lavoratori occasionali, i lavoratori atempo determinato che sostituiscono altri lavoratori assenti con diritto di conservazione del posto di lavoro, etc..I lavoratori part-time, vengono computati sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestate nellarcosemestre.I lavoratori stagionali si computano a prescindere dalla durata del contratto e dalla durata di lavoro effettuato.

    Vengono inserite le disposizioni per il c ontrasto del lavoro irregolare e per la t utela della sa lute e sicurezza deilavoratori (art. 14), gi previste nella Legge 123/07.E presente allAllegato 1 un elenco delle violazioni in materia di t utela della salute e della sicurezza sul lavoroche costituiscono il presupposto per ladozione del provvedimento di sospensione.

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    SINTESI DEL TESTO UNICO SICUREZZA 2008 - Dlgs n. 81 del 09-04-08

    Autore: Matteo Ferrari Pagina 4 di 13 Data: 28/01/09

    Condizione della r evoca di sospensione ( oltre a lla r egolarizzazione d i quanto contestato) il p agamento di unasanzione accessoria di Euro 2500,00 determinata per Legge. possibile fare ricorso contro il provvedimento disospensione alla Direzione Regionale del Lavoro o al Presidente della Giunta regionale ( a seconda di chi emetteil provvedimento d i sospensione), la q uale ha t empo d i 15 gg per decidere, decorsi i q uali il p rovvedimentoperde lefficacia; prevista lintroduzione d i una sanzione detentiva, che si aggiunge alla sanzione dellasospensione, nel caso di non ottemperanza al relativo provvedimento.

    Lart. 16introduce le modalit, i contenuti, le condizioni e le forme con le quali il datore di lavoro pu delegare ipropri compiti in materia di sicurezza, esclusi quelli indelegabili specificati allart. 17(la valutazione dei rischi, ladesignazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione). La delega deve essere in forma scritta eavere data certa, attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specificanatura delle funzioni delegate, attribuire al delegato lautonomia di spesa necessaria allo svolgimento dellefunzioni delegate, essere accettata dal delegato.Inoltre la d elega deve essere a deguatamente e tempestivamente resa pubblica. I l delegato deve possedere irequisiti di professionalit ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; al datore di lavororesta lobbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

    Lart. 18 definisce g li obblighi del datore di lavoro e del dirigente i quali rimangono sostanzialmente invariati

    rispetto a l D.Lgs. 626/94: Viene inserito l obbligo di comunicazione allINAIL dei dati relativi agli infortuni checomportano una assenza di almeno un giorno escluso quello dellevento (la comunicazione a soli fini statisticied sanzionata con una sanzione amministrativa da 1000 a 3000 Euro).Rimane invariato rispetto al D.Lgs. 626/94, lobbligo di trasmettere a fini assicurativi, le informazioni relative agliinfortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro superiore a 3 giorni.Altri obblighi specificati sono la fornitura delle tessere di r iconoscimento corredate di fotografia, generalit dellavoratore e lindicazione del datore di lavoro per le attivit in regime di appalto (adempimento gi previsto dallaL.123/07).Vi lobbligo di comunicare annualmente allINAIL i nominativi del rappresentante dei lavoratori RLS.

    Lart. 19distingue g li obblighi del preposto da quelli del datore d i lavoro e del dirigente; si t ratta d i obblighiconnessi allincarico operativo e che consistono nella sovrintendenza e controllo sullapplicazione delle norme emisure di sicurezza da parte dei lavoratori. E prevista per il preposto una specifica formazione.

    Lart. 25 definisce gli obblighi del medico competente che vengono definiti in modo pi d ettagliato. Inparticolare al medico competente viene demandato il compito di custodire le cartelle sanitarie (nel D.Lgs 626/94era un compito del datore di lavoro) per le aziende con meno di 15 dipendenti, mentre per le aziende con pi di15 dipendenti concorda con i l datore di la voro il lu ogo della custodia. Viene stabilito che il m edico competentedeve visitare i luoghi di lavoro almeno una volta allanno; periodicit diverse decise dal medico devono esserecomunicate al datore di lavoro ed annotata nel documento di valutazione dei rischi.Il medico competente deve informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e arichiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

    Lart. 26definisce gli obblighi connessi ai contratti di appalto o dopera o di somministrazione, confermando ladisciplina dellappalto introdotta dal D.Lgs. 626/94 comprese le ultime evoluzioni introdotte dalla Legge 123/07(Introduzione d el Do cumento U nico d i V alutazione d el R ischio d a I nterferenza) e i nserendo l e s eguentivariazioni:

    prevista lemanazione di un Decreto che stabilir le modalit per la verifica, da parte del committentedellidoneit tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi (acquisizione delcertificato d i isc rizione a lla c amera d i c ommercio, in dustria e a rtigianato e d i a utocertificazionedellimpresa a ppaltatrice o d ei la voratori a utonomi, d el p ossesso d ei r equisiti d i id oneit t ecnicoprofessionale;

    lobbligo di coordinamento e cooperazione viene esteso ai subappaltatori; per i contratti di appalto stipulati prima del 25 agosto 2007 (data di entrata in vigore della Legge

    123/07) lobbligo di allegare il DUVRI e di indicare i costi della sicurezza relativi allappalto stesso deveessere adempiuto entro il 31 dicembre 2008;

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    SINTESI DEL TESTO UNICO SICUREZZA 2008 - Dlgs n. 81 del 09-04-08

    Autore: Matteo Ferrari Pagina 5 di 13 Data: 28/01/09

    la mancata specifica indicazione nel contratto dei costi relativi alla sicurezza del lavoro comporta lanullit del contratto stesso;

    sono esclusi dalla responsabilit solidale del committente, per il mancato pagamento delle retribuzioni edei contributi previdenziali ed assicurativi, i danni conseguenza dei rischi specifici propri dellattivit delleimprese appaltatrici o subappaltatrici.

    Lart. 28riguarda la valutazione dei rischi; le novit pi rilevanti sono: il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa; la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi (esclusi solo quelli interferenziali); la valutazione dei rischi da interferenze resta separata, restando oggetto di autonoma previsione e pu

    essere delegata dal datore di lavoro ad altro soggetto.

    Lart. 29 indica le modalit di esecuzione della valutazione dei rischi e specifica in quali casi possibileeffettuare lautocertificazione.Verr emanato un Decreto per definire le p rocedure standardizzate per la valutazione dei r ischi. In a ttesa delDecreto rimangono valide le autocertificazioni di aver effettuato la valutazione dei rischi per le aziende fino a 10lavoratori.

    Lart. 30 stabilisce i requisiti che devono avere i modelli organizzazione e di gestione per essere idonei adescludere la responsabilit amministrativo/penale delle persone giuridiche (ex D.Lgs. 231/2001).E prevista la possibilit che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, individuimodelli ritenuti conformi ai requisiti richiesti. In sede di prima applicazione i sistemi di gestione della sicurezzaconformi alle linee guida UNI-INAIL o alla Norma OHSAS 18001:2007 sono considerati idonei.Sono previste inoltre, delle possibilit di accesso ad eventuali finanziamenti INAIL per ladozione di tali modelliper aziende fino a 50 dipendenti.

    Lart. 31si riferisce al servizio di prevenzione e protezione e indica lobbligo di consultare lRLS preventivamentealla nomina dellRSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e dellASPP (Addetto al Servizio diPrevenzione e Protezione. esplicitamente ammesso il ricorso a persone esterne allazienda che diventaobbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti.Non pi prevista la comunicazione allASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro del nominativo dellRSPP.

    Lart. 34stabilisce i casi in cui consentito al datore di lavoro di svolgere direttamente il ruolo di RSPP acondizione che:

    ne venga data preventiva informazione al RLS; vengano frequentati dei corsi della durata minima di 16 ore i cui programmi saranno stabiliti con

    apposito accordo Stato-Regioni; i datori di lavoro esonerati dai corsi o che abbiano frequentati i corsi previsti dal D.M. 16/01/97 devono

    frequentare dei corsi di aggiornamento da stabilire con apposito accordo Stato-Regioni.

    Lart. 35stabilisce la periodicit minima (almeno annuale), i partecipanti e i contenuti della riunione periodica;si e videnzia r ispetto a l D .Lgs. 6 26/94 ( ex a rt.11), l analisi d ellandamento degli in fortuni, d elle m alattieprofessionali e d ella sorveglianza sanitaria, i p rogrammi di in formazione e formazione per d irigenti, preposti e

    lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Anche in questo articolo vi un accenno aisistemi di gestione in riferimento agli obbiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva. La riunioneperiodica un obbligo per le aziende con pi di 15 lavoratori.

    Lart. 36introduce una importante specifica e cio che per i lavoratori immigrati, fermi restando gli obblighi diinformazione e formazione, vi la necessit di verificare preventivamente la comprensione della lingua utilizzata.

    Nellart. 37, formazione dei lavoratori e dei lo rappresentanti, viene pi dettagliatamente regolamentato ilcontenuto della formazione per il preposto. E previsto laddestramento specifico per alcune mansioni effettuatoda persona esperta e sul luogo di lavoro. previsto laggiornamento periodico degli addetti incaricati alla lotta

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    SINTESI DEL TESTO UNICO SICUREZZA 2008 - Dlgs n. 81 del 09-04-08

    Autore: Matteo Ferrari Pagina 6 di 13 Data: 28/01/09

    antincendio. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivit di formazione da ciascunlavoratore, sono registrate nel libretto formativo del cittadino.

    Lart. 39si riferisce allo svolgimento dellattivit del medico competente e stabilisce che nel caso di aziende conpi unit produttive, possono essere nominati pi medici competenti, individuando tra essi un medico confunzioni di coordinamento.

    Lart. 40 stabilisce che il medico competente deve trasmettere telematicamente a llo SPISAL competente p erterritorio le in formazioni relative ai dati collettivi della so rveglianza sanitaria entro il p rimo trimestre dellannosuccessivo a quello di riferimento.

    Lart. 41 si riferisce alla sorveglianza sanitaria ed espressamente indicato il divieto di effettuare le visitesanitarie preventive di idoneit specifica alla mansione durante la fase preassuntiva e gli accertamenti perattestare lo stato di gravidanza. prevista la visita e gli esami clinici per verificare assenza di condizioni di alcoldipendenza e tossicodipendenza nei casi previsti.I giudizi di idoneit alla mansione devono essere comunicati per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore.

    Lart. 47definisce la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS, il quale per le aziende fino a

    15 lavoratori, pu essere eletto dai lavoratori al loro interno, oppure individuato (quindi diventa obbligatorio)nellambito territoriale e del comparto produttivo. In questo caso le aziende partecipano al Fondo costituito c/olINAIL con un contributo pari a 2 ore lavorative annue per lavoratore.In ogni caso, qualora nelle aziende non venga eletto o designato lRLS, le funzioni sono esercitate dai RLSterritoriali, di comparto o di sito. Lorganismo paritetico o in mancanza, il Fondo costituito c/o lINAIL comunicaalle aziende ed ai lavoratori interessati al nominativo del RLS territoriale.In specifici contesti produttivi (es. cantieri con almeno 30.000 uomini/giorno), i RLS delle aziende operantiindividuano un RLS di sito (art. 49).

    Fermo restando che i l RLS deve ricevere una formazione minima di 32 ore di c ui 12 s ui rischi specifici, v ieneaggiunto laggiornamento periodico non inferiore a 4 ore annue per imprese da 15 a 50 lavoratori e 8 ore perimprese con oltre 50 lavoratori (art. 37 comma 11).LRLS deve essere consultato in merito sulla designazione del RSPP e degli ASPP.

    I nominativi dellRLS devono essere comunicati annualmente allINAIL.Il RLS deve poter disporre di mezzi e tempo per la consultazione dei documenti anche quelli su supportoinformatico.

    I documenti inerenti la sicurezza possono essere conservati su supporti informatici (almeno 2 distinti).Vi in via generale un inasprimento delle pene e delle sanzioni pecuniarie a carico dei vari soggetti checontribuiscono alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

    Lart. 61riporta quanto gi stabilito dalla Legge 123/07 e cio in caso di esercizio dellazione penale per i delittidi omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto commesso con violazione delle norme per laprevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alligiene del lavoro o che abbia determinato una malattiaprofessionale, il pubblico ministero ne d immediata notizia allINAIL ed a llIPSEMA, in relazione alle rispettivecompetenze, ai fini delleventuale costituzione di parte civile e dellazione di regresso.Le organizzazioni s indacali e la a ssociazioni d ei familiari delle v ittime di infortuni sul lavoro hanno facolt d iesercitare i diritti e le facolt della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, conriferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativealligiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

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    SINTESI DEL TESTO UNICO SICUREZZA 2008 - Dlgs n. 81 del 09-04-08

    Autore: Matteo Ferrari Pagina 7 di 13 Data: 28/01/09

    TITOLO II Luogh i d i l avo ro -

    Il Titolo II che riguarda i luoghi di lavoro, non evidenza particolare differenze del D.Lgs. 626/94. Inparticolare la definizione d i luogo di la voro nel quale si a pplicano le d isposizioni del Titolo II e dellAllegato IV

    viene ampliata ai luoghi di pertinenza dellazienda e quindi non necessariamente situati nellambito del sitoproduttivo in senso stretto.

    Rimangono invariate le norme per ladeguamento dei luoghi di lavoro in caso di presenza di lavoratori disabili erimane confermato, lesenzione da tale obbligo per i luoghi di lavoro utilizzati prima del 1/01/1993.

    Vengono confermate le prescrizioni per i l uoghi d i lavoro sospetti d i inquinamento, quali pozzi, camini, f osse,etc., prevedendo lulteriore prescrizione relativa allapertura dellaccesso che deve avere dimensioni tali da poterconsentire lagevole recupero di un lavoratore privo di sensi..

    Rimane lobbligo di notifica per la realizzazione, lampliamento e la ristrutturazione di locali da adibire alavorazioni industriali in cui prevista la presenza di pi di 3 lavoratori;viene eliminato il termine di preavviso di30 giorni.

    NellAllegato IV, in tema di posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni, v ieneespressamente previsto che nei terreni scoperti dipendenza dei locali di lavoro venga garantito lo scolo delleacque di pioggia o di altra provenienza.In tema di microclima, viene espressamente sancito lobbligo di manutenzione, pulizia e sanificazione periodicadegli impianti di aerazione.In tema di misure contro lincendio e lesplosione, in luogo delle valvole di esplosione, sono prescritte dellesuperfici di minor resistenza da realizzarsi nelle medesime posizioni e con le medesime finalit.Per il primo soccorso, vengono riproposte le prescrizioni del D.P.R. 303/56 e richiamando il D.M. 388/03 per ladeterminazione delle quantit e delle tipologie dei presidi farmaceutici e chirurgici.

    TITOLO III At t rez za tu re d i l avo ro_DP I_ Im p ian t i e l e t t r ic i e appa recch ia tu re e l e t tr i che -

    Il Titolo III completo degli Allegati V IX, riguarda luso delle attrezzature da lavoro, deidispositivi di protezione individuale e, gli impianti ed apparecchiature elettriche.

    Il Titolo suddiviso in 3 capi:Capo I uso delle attrezzature di lavoro, corredato da 3 allegati (Allegato V requisiti di sicurezza delleattrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttivecomunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loroemanazione; Allegato VI disposizioni concernenti luso delle attrezzature di lavoro; Allegato VII verifiche diattrezzature).Capo II uso dei dispositivi di protezione individuale corredato dallallegato VIII.Capo III impianti ed apparecchiature elettriche corredato dallallegato IX.

    In riferimento al Capo I si segnalano le seguenti novit rispetto al D.Lgs. 626/94 e cio la definizione dilavoratore esposto intendendosi per tale il lavoratore che si trovi in tutto o in parte in zona pericolosa, ladefinizione di operatore cio il lavoratore incaricato delluso di una attrezzatura da lavoro.Nella scelta delle attrezzature di lavoro, in aggiunta a tutti i rischi gi considerati, devono essere tenuti presenti irischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gi in uso.Viene r imodulata la n ormativa r elativa a i controlli in iziali e p eriodici d elle a ttrezzature p revedendone laperiodicit nellallegato VII; i risultati dei controlli, almeno quelli degli ultimi 3 anni, devono essere riportati periscritto nellapposito registro e per le attrezzature utilizzate fuori sede, si deve provvedere ad accompagnarle conun documento attestante lesecuzione dellultimo controllo con esito positivo.

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    SINTESI DEL TESTO UNICO SICUREZZA 2008 - Dlgs n. 81 del 09-04-08

    Autore: Matteo Ferrari Pagina 8 di 13 Data: 28/01/09

    Vengono introdotti obblighi a carico dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro, tra i qualilattestazione di conformit di tali attrezzature ai requisiti di sicurezza di cui allAllegato V e la d ichiarazione daparte dellutilizzatore dei lavoratori incaricati delluso dellattrezzatura e la loro formazione in merito.

    Linformazione e la formazione dei lavoratori allutilizzo delle a ttrezzature, a d ifferenza del D .Lgs. 626/94, nonprevede pi la fase di addestramento salvo individuare le attrezzature per cui necessaria un specificaabilitazione.

    TITOLO IV Cant i e r i t emporane i e m ob i l i -

    Il Titolo IV completo degli Allegati X XXIII, riguarda i cantieri temporanei e mobili raccogliendo edarmonizzando di fatto la normativa specifica per i lavori edili contenuta nel D.Lgs. 494/96 e nel D.P.R. 222/03.

    Il Titolo suddiviso in 3 capi:Capo I misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, corredato da 8 allegati;Capo II norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, corredato

    da 6 allegati;

    Capo III sanzioni

    In riferimento al Capo I si segnalano le seguenti novit rispetto al D.Lgs. 494/96 tra cui lobbligo di nominare ilresponsabile dei lavori che deve coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori, il divieto di farcoincidere i l coordinatore per lesecuzione con un dipendente o l RSPP dellimpresa esecutrice oltre che c on ildatore di lavoro.

    Viene previsto lobbligo di designazione del c oordinatore per la progettazione anche nel caso di un cantiere incui sia prevista la presenza di pi imprese, anche non contemporanea, non legando pi tale decisione allentitdel cantiere (200 uomini-giorno) o alla presenza di rischi particolari, obbligando pertanto anche il committente dipiccoli lavori alla redazione del PSC, del fascicolo tecnico e della notifica preliminare.Rispetto al D.Lgs. 494/96 aumenta la responsabilit dei committenti obbligandoli a verificare lo svolgimento deipropri compiti da p arte del responsabile dei lavori, a verificare la segnalazione delle inosservanze da parte delcoordinatore per lesecuzione e v erificare la t rasmissione della notifica preliminare; vengono estesi gli obblighidel datore d i lavoro a d irigenti e p reposti e v iene modificato l iter di trasmissione del POS che prevede linviodello stesso dallimpresa esecutrice a quella affidataria che confronter la compatibilit del POS con il suo, primadi trasmetterlo al coordinatore per lesecuzione.

    Il Testo Unico prevede inoltre la sostituzione del calcolo dellesposizione quotidiana personale di un lavoratore alrumore nel PSC, in fase preventiva, sulla base di studi e misurazioni validati, con la nuova formulazione che fariferimento alla emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine ed impianti.Rimane lobbligo di allegare al POS lesito del rapporto di valutazione del rumore.

    Gli allegati X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIIriportano rispettivamente:

    elenco dei lavori edili o di ingegneria civile come riportato allallegato I del D.Lgs. 494/96;

    elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori come riportatoallallegato II del D.Lgs. 494/96;

    contenuto della notifica preliminare come riportato allallegato III del D.Lgs. 494/96;

    prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere come riportato allallegato IV del D.Lgs.494/96con le se guenti v ariazioni r iguardanti le p rescrizioni p er i se rvizi ig ienici-assistenziali d a m ettere adisposizione dei lavoratori nei cantieri, e per i posti di lavoro senza distinzione tra i posti di lavoro allinternodei locali e allesterno dei locali stessi;

    contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per lesecuzione dei lavoricome riportato allallegato V del D.Lgs. 494/96 con un maggior dettaglio dei contenuti della formazione per

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    SINTESI DEL TESTO UNICO SICUREZZA 2008 - Dlgs n. 81 del 09-04-08

    Autore: Matteo Ferrari Pagina 9 di 13 Data: 28/01/09

    singoli moduli, con la verifica finale dellapprendimento e della previsione di aggiornamento quinquennale di40 ore;

    contenuti minimi del piano di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili che riporta integralmente ledisposizioni del D.P.R. 222/2003;

    fascicolo con le caratteristiche dellopera riportando i contenuti del D.Lgs. 494/06;idoneit tecnico professionale delle imprese appaltatrici; vengono inoltre elencati i documenti che le imprese

    appaltatrici dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori..

    Il Capo II, norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, riorganizzala precedente normativa relativamente al D .P.R. 164/1956, a lcuni concetti presenti ne l D.Lgs. 626/94 come illavoro in quota e linserimento dei PIMUS come previsto dal D.Lgs. 235/03 ed alcune norme presenti nel D.P.R.547/55.Le maggiori novit di questo secondo capo riguardano lestensione del campo di applicazione anche ai lavoratoriautonomi, lassenza di riferimenti alle dimensioni delle strutture di protezione dei posti di lavoro continuativi, ladiscrezionalit del datore di lavoro nella valutazione della distanza di sicurezza da tenere nei confronti di partiattive eliminando dunque il riferimento ai 5 metri riportato nella precedente norma, Il Testo Unico prevedeinoltre che le tavole del piano di calpestio si trovino al massimo ad una distanza di 30 cm dalla muratura.

    Altri allegatifacenti parte del presente capo sono quelli compresi dalXVIII al XXIIIe cio rispettivamente:viabilit nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali;verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi;costruzione ed impiego di scale portatili;accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006;contenuti minimi del PIMUS;Deroga ammessa per i ponti su ruote.

    TITOLO V Segna le t i c a d i s a lu te e s i cu rez za su l l avo ro -

    Il Titolo V completo degli Allegati XXIV XXXII riguarda la segnaletica di salute e sicurezza sullavoro; sostituisce il D.Lgs. 493/96 che disciplinava la materia stessa, non si e videnziano sostanziali variazioniche possano avere impatto nella gestione operativa aziendale.Gli allegati facenti parte del presente titolo sono rispettivamente:

    prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza;

    prescrizioni generali per i cartelli segnaletici;prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni;

    prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare lubicazione de lle a ttrezzatureantincendio;

    prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione;

    prescrizioni per segnali luminosi;prescrizioni per i segnali acustici;prescrizioni per la comunicazione verbale;

    prescrizioni per i segnali gestuali.

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    SINTESI DEL TESTO UNICO SICUREZZA 2008 - Dlgs n. 81 del 09-04-08

    Autore: Matteo Ferrari Pagina 10 di 13 Data: 28/01/09

    TITOLO VI Mov im entaz ione manu a le de i ca r i ch i -

    Il Titolo VI completo dellAllegato XXXIIIriguarda la movimentazione manuale dei carichi che sostituisce iltitolo V del D.Lgs. 626/94.

    La variazione pi significativa riguarda lampliamento ai r ischi derivanti da movimenti r ipetitivi che coinvolgonogli arti superiori provocando patologie da sovraccarico biomeccanico, ed alla loro valutazione secondo quanto gidiffuso a livello di linee guida (metodo OCRA).Viene introdotta a livello di formazione ed informazione la necessit delladdestramento sulle manovre eprocedure di MMC.Viene eliminato il limite dei 30 Kg come peso massimo movimentabile facendo riferimento ad un generico caricotroppo pesante.

    TITOLO VII At t rez za tu re mun i te d i v i deo te rm ina le -

    Il Titolo VII completo dellAllegato XXXIVriguarda le attrezzature munite di videoterminale che sostituisceil titolo VI del D.Lgs. 626/94. La variazione pi significativa riguarda lestensione del campo di applicazioneanche ai terminali portatili. Varia la definizione di posto di lavoro che da oggi comprende anche il mouse e la suadisposizione ergonomica e la distribuzione delle pause di lavoro (15 minuti ogni 120 minuti) viene estesa a tuttigli utilizzatori di VDT senza alcun riferimento ad un periodo minimo di utilizzo continuativo.

    TITOLO VIII Pro tez ione da agent i f i s i ci -

    Il Titolo VIII completo degli Allegati XXXV XXXVII, riguarda la protezione da agenti fisici.Il Titolo suddiviso in 6 capi:

    Capo I Disposizioni generali:Contiene le d isposizioni che si a pplicano a t utti gli agenti f isici e li d efinisce escludendo le radiazioni ionizzanti

    che vengono disciplinate dal D.Lgs. 230/95, mentre gli altri vengono definiti dai capi successivi.

    Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione al rumore durante il lavoro:Ripropone i contenuti del titolo V-bis del D.Lgs. 626/94 senza in trodurre delle modifiche particolarmenteimportanti. V iene p revista n ellambito d ella v alutazione d ei r ischi la p ossibilit d i a ttribuire u n liv ello d iesposizione maggiore dei valori superiori di azione per i lavoratori che svolgono unattivit con unelevatafluttuazione dei livelli di esposizione; questo livello massimo ricorrente si pu attribuire sia allesposizionegiornaliera, sia a quella settimanale.Relativamente alluso degli otoprotettori (tappi, cuffie, etc.) il d atore di lavoro deve esigerne lutilizzo da partedei lavoratori per i quali previsto lutilizzo, e deve verificarne lefficienza e lefficacia.

    Capo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni:Ripropone i contenuti del D.Lgs. 187/05 abbassando il limite di esposizione per il corpo intero da 1,15 a 1

    m/sec2 e d introducendo il limite d i e sposizione per periodi b revi uguale a 20 m/sec2 per il sistema manobraccio ed a 1,5 m/sec2 per il corpo intero (non vi specifica dei periodi brevi). Anche per le vibrazioni come peril rumore viene introdotto il concetto di livello giornaliero massimo ricorrente.Nellambito della valutazione del rischio devono essere considerate anche le interazioni con il bagnato e lumidite con il sovraccarico biomeccanico agli arti superiori e del rachide.

    Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici:Ripropone i contenuti del titolo V-ter del D.Lgs. 626/94.Tale capo IV r isulta per di fatto abrogato dalla direttiva europea 2008/46/CE che proroga lentrata in vigoredella direttiva 2004/40/CE (a cui fa riferimento larticolo 306 del Testo Unico) al 30 aprile 2012.

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    SINTESI DEL TESTO UNICO SICUREZZA 2008 - Dlgs n. 81 del 09-04-08

    Autore: Matteo Ferrari Pagina 11 di 13 Data: 28/01/09

    Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali:Si tratta di un articolato non contenuto nella normativa precedente essendo la p rima attuazione della d irettiva2006/25/CE che entrer in vigore il 26 aprile 2010.Tale normativa rispecchia le altre normative del presente titolo prevedendo per il rispetto dei soli valori limite diesposizione delle radiazioni ottiche artificiali in riferimento agli effetti nocivi su occhi e cute.

    Capo VI Sanzioni

    TITOLO IX Sos tanze pe r i co lose -

    Il Titolo IX completo degli Allegati XXXVIII XLIII, riguarda le sostanze pericoloseIl Titolo suddiviso in 4 capi:

    Capo I Protezione da agenti chimici:Riprende e sostituisce i contenuti del titolo VII-bis del D.Lgs. 626/94 con alcune variazioni di particolare

    rilevanza quale il concetto di rischio MODERATO che viene sostituito dai seguenti:rischiobasso per la sicurezza;rischioirrilevante per la salute

    Questi concetti che verranno chiariti in futuro da successivi decreti.

    Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni:Corrisponde al titolo VII del D.Lgs. 626/94 senza comportare particolari modifiche confermando anche il modellodel registro degli esposti introdotto nel 2007 dal D.Lgs. 155/07.

    Capo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto:Ripropone i contenuti del titolo VI-bis del D.Lgs. 626/94 non apportando delle novit significative.Si segnala lobbligo per i lavoratori di utilizzare sempre i DPI per le vie respiratorie con un fattore di protezioneadeguato a lla concentrazione d i f ibre d i a mianto presenti n ellaria e la p redisposizione d i a deguati p eriodi d iriposo.

    Capo IV SanzioniIl Titolo X completo degli Allegati XLIV XLVII riguarda lesposizione ad agenti biologici e corrisponde al titoloVIII d el D .Lgs. 6 26/94 se nza novit d i r ilievo a p arte l aggiornamento dei r iferimenti normativi in m ateria d imicrorganismi geneticamente modificati e della comunicazione del loro impiego agli organi di vigilanza.

    TITOLO IX Pro tez ione a tm os fe re esp losi ve -

    Il Titolo XI completo degli Allegati XLIX LI riguarda la protezione da atmosfere esplosive (ATEX) e

    corrisponde integralmente al titolo VIII-bis del D.Lgs. 626/94.

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    SINTESI DEL TESTO UNICO SICUREZZA 2008 - Dlgs n. 81 del 09-04-08

    Autore: Matteo Ferrari Pagina 12 di 13 Data: 28/01/09

    ABROGAZIONI

    D.p.r. 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuniD.p .r . 303 de l 19 / 03 / 195 6 t ranne a r t . 64 I spez ion i ) Norme generali per ligiene del lavoro

    D.p .r . 1 6 4 de l 0 7 / 0 1 / 1 9 5 6 Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioniD.Lg s . 2 7 7 de l 1 5 / 0 8 / 1 9 9 1 Protezioni dei lavoratori da rischi chimici/fisici/biologiciD.Lg s . 6 2 6 de l 1 9 / 0 9 / 1 9 9 4 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.Di conseguenza tutte le norme uscite a modifica ed integrazione del D.Lgs. 626/94 sono abrogate e quindi:D.Lg s . 2 4 2 de l 1 9 / 0 3 / 1 9 9 6 Modifiche ed integrazioni al D.lgs. 626/94D.Lg s . 6 6 de l 2 5 / 0 2 / 2 0 0 0 Rischi da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageniD.Lg s . 2 5 de l 0 2 / 0 2 / 2 0 0 2 Rischi derivanti da Agenti chimiciD.Lg s . 1 9 5 de l 2 3 / 0 6 / 2 0 0 3 Requisiti professionali degli Rspp e AsppD.Lg s . 2 3 3 de l 1 2 / 0 6 / 2 0 0 3 Rischi da atmosfere esplosiveD.Lg s . 2 3 5 de l 0 8 / 0 7 / 2 0 0 3 Rischi per luso delle attrezzature da lavoroD.Lg s . 1 9 5 de l 1 0 / 0 4 / 2 0 0 6 Rischi derivanti da Agenti fisici (Rumore)D.Lg s . 2 5 7 de l 2 5 / 0 7 / 2 0 0 6 Rischi derivanti da esposizione allamiantoD.Lg s . 2 5 7 de l 1 9 / 1 1 / 2 0 0 7 Rischi derivanti da esposizione a campi elettromagnetici

    Sono abrogate inoltre:D.Lgs. 493 del 14/08/1996 Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezzaD.Lgs. 494 del 14/08/1996 Denominata Direttiva CantieriD.Lgs. 187 del 19/08/2005 Rischi per lesposizione da Vibrazioni MeccanicheArt. 36 bis commi 1-2 del D.Lgs. 223/06 convertito e modificato dalla Legge 248/06 Misure urgenti per ilcontrasto del lavoro neroArt. 2-3-5-6-7 della Legge 123 del 03/08/2007 denominata Legge Delega

    SCADENZE

    I Provvedimenti normativi sopraelencati, oggetto di abrogazioni espressa, in virt del comma 1 del art. 304,cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del nuovo D.Lgs. 81/2008 fermo restando quantoprevisto dallart. 3 comma 3 e dellart. 306 comma 2 in sostanza le scadenze sono:

    15 Maggio 2008 entra in vigore 15 gg dopo la pubblicazione del 30 aprile 2008 la nuova normativa;

    29 Luglio 2008 entrano in vigore nuovi obblighi in materia di Valutazione dei Rischi (in generale, non perDUVRI) ferme restando, nel frattempo, lobbligatoriet delle disposizioni gi vigenti in materia; >>>>SCADENZA PROROGATA AL 01-01-09

    31 Dicembre 2008 obbligo di allegare il DUVRI e specificare i costi per la sicurezza nei contrattidappalto e dopera stipulati anteriormente al 25/08/2007 (ovviamente tutti i contratti dappalto e dopera

    stipulati dopo il 25/08/2007 devono gi riportare i costi delle sicurezza ed avere allegato il DUVRI);

    26 Aprile 2010 entra in vigore il Capo V del Titolo VIII sulle radiazioni ottiche artificiali;

    30 Aprile 2012 entra in vigore il Capo IV del Titolo VIII sui campi elettromagnetici (ci significache la scadenza gi superata del 28 aprile 2008 viene posticipata di 4 anni).

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    SINTESI DEL TESTO UNICO SICUREZZA 2008 - Dlgs n. 81 del 09-04-08

    Autore: Matteo Ferrari Pagina 13 di 13 Data: 28/01/09

    AGGIORNAMENTO SCADENZE

    Larticolo 32 del "Decreto Milleproroghe", che stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/2008contenente le "Modifiche al D.Lgs. 81/2009", sono stati prorogati "solo alcuni", 4 per l'esattezza, adempimenti.

    Tutti i 4 adempimenti sono prorogati al 16 maggio 2009(1 anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008).Gli UNICI ADEMPIMENTI PROROGATI (che entreranno in vigore il 16 maggio) sono i seguenti:1) Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), "SOLO" in riferimento ai "rischi Stress lavoro-correlati" (art. 28,comma 1)2) "data certa" del Documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2)3) invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r)4) divieto delle visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a). Si tratta, comunque, di unprovvedimento di dubbia validit, poich in contrasto con una altra Legge comunque vigente, la Legge 300/70"Statuto dei Lavoratori").

    Sono CONFERMATI TUTTI gli altri ADEMPIMENTI, in particolare l'OBBLIGO di realizzare il "DUVRI" entro il 1.ogennaio 2009 anche per appalti gi in essere prima del 25 agosto 2007 (art. 26, comma 5, penultimo periodo).