SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I...

32
MOVIMENTO FORENSE MOVIMENTO FORENSE SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA TELEMATICA BREVE GUIDA ALLE NOTIFICHE VIA PEC DEGLI AVVOCATI in collaborazione con forotelematico.it e RADIOTRIBUNALE a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Transcript of SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I...

Page 1: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

MOVIMENTO FORENSE MOVIMENTO FORENSESEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA TELEMATICA

BREVE GUIDAALLE NOTIFICHE VIA PEC

DEGLI AVVOCATI

in collaborazione con

forotelematico.it

e

RADIOTRIBUNALE

a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 2: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica
Page 3: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

PREMESSA

La presente guida vuole essere un agile manuale per aiutare i colleghi ad affrontare unadelle maggiori novità degli ultimi tempi in tema di “Giustizia Telematica”, ovvero lenotifiche a mezzo PEC.

Poiché in molti casi le situazioni vengono confuse, si deve ricordare che NON vi è alcunobbligo di effettuare una notifica via PEC (al contrario di quanto ormai vige in tema diprocesso civile telematico per il deposito degli atti processuali delle parti costituite),restando questa modalità di notificazione una mera opportunità, che si affianca allenotifiche a mezzo ufficiale giudiziario e a quelle in proprio a mezzo posta.Inoltre, deve considerarsi che alcune notifiche non potranno comunque effettuarsi viaPEC (ad esempio ai privati), visto che la normativa impone alcune restrizioni allapossibilità di utilizzo di questo mezzo.

Va detto, però, che tale modalità di notificazione presenta indubbi vantaggi rispetto allanotifica a mezzo ufficiale giudiziario, o a quella via posta in proprio:

1. La velocità: sia nell'invio che nella ricezione delle ricevute, che è pressochéimmediata.

2. I costi: non vi è più alcun costo di notifica.3. Il risparmio di costi anche con le copie autentiche (sia in caso di copia di atto

presente nel fascicolo telematico, sia in caso di copia scansionata di originalecartaceo, delle quali ne serve solo una).

4. Una maggior percentuale di successo (salvo nel caso di caselle di posta piene odismesse).

5. Immediata certezza di esito positivo o negativo.6. Niente code in posta o all'UNEP.7. È possibile ad ogni ora (anche se rimane per le notifiche via PEC la normativa

generale, per cui la notifica effettuata dopo le 21.00 si intende fatta alle 7.00).

Quindi, ove utilizzabile, appare certamente conveniente far uso della facoltà di notificaa mezzo PEC, che peraltro ben si accompagna alle nuove disposizioni del DL 90/14,convertito in Legge 114/14, in tema di potere di autentica degli avvocati (che rendemolto più rapido l'ottenimento delle copie conformi).

Sperando che tutto ciò vi sia utile.

Avv. Edoardo Ferraro

[CLICCATE QUI PER ACCEDERE DIRETTAMENTE AL SOMMARIO CON LINK IPERTESTUALI]

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

3a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 4: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

I RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi essenziali in tema di notifiche via PEC sono la Legge 53/1994(relativa alle notifiche in proprio), ed il DM 44/2011 (concernente le regole tecniche intema di giustizia telematica).

Analizzando la Legge 53/1994, si devono ricordare i seguenti articoli, che forniscono leindicazioni fondamentali per procedere alla notifica in via telematica:

Articolo 3-bis1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificataall’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Lanotificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronicacertificata del notificante risultante da pubblici elenchi.2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvedead estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone laconformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio diposta elettronica certificata.3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata laricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata laricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidentedella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: ‘notificazione ai sensi della legge n. 53del 1994’.5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato,sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. Larelazione deve contenere:a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte cheha conferito la procura alle liti;d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficiogiudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.

Articolo 61. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente leggecostituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altrenorme.

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

4a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 5: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

Articolo 81. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presentelegge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decretodel Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione evidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo ilnotificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cuiall'articolo 7.3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante,giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoliprecedenti.4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati usocomputer.4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzoposta elettronica certificata.

Articolo 91. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimentodell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione,transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede,contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere delgiudice che ha pronunciato il provvedimento.1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'attonotificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico delmessaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione edi avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratteai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non siapossibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

Altro riferimento importante è il decreto ministeriale n. 44 del 2011, che detta le regole“tecniche” in ordine al processo civile telematico e, più in generale, in relazione allagiustizia telematica.In particolare va ricordato l'art. 18, che prevede quanto segue:

Articolo 18Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati

1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bisdella legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificatadocumenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici prividi elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensidell'articolo 34.2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensidell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e' effettuatamediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramiteaccesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

5a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 6: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supportoanalogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codicedell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nellarelazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994,n. 53.5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata sudocumento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificatamediante il quale l'atto e' notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applicaanche quando la procura alle liti e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copiainformatica, anche per immagine.6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidentedella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Dati questi riferimenti, andiamo a vedere nello specifico i requisiti necessari ed ipassaggi da effettuare per procedere alla notifica in via telematica, a mezzo PEC.

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

6a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 7: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

I REQUISITI PER LA NOTIFICA IN VIA TELEMATICA

Affinché si possa procedere ad una notifica telematica, da effettuarsi via postaelettronica certificata, occorre avere:

• Un indirizzo PEC (del notificante) che risulti da pubblici elenchi (nel caso degliavvocati il Reg.Ind.E., i cui dati sono riservati nell'INIPEC).Importante ricordare che solo un indirizzo PEC per ogni professionista puòessere inserito in questi registri: anche se se ne possiedono due, solamentequello comunicato all'Ordine di appartenenza (e da questo al Ministero perl'iscrizione nel Reg.Ind.E.) può essere utilizzato.

• La procura alle liti (previa o contestuale).• Un indirizzo PEC (del destinatario) tratto da pubblici elenchi.• Un dispositivo di firma digitale valido.

Fino al D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014, era necessario avere anchel'autorizzazione alla notifica degli atti in proprio, rilasciata dall'Ordine degli Avvocati diappartenenza. Tale requisito è stato eliminato dall'art. 46 del predetto provvedimento, creando unaprima distinzione tra le notifiche in proprio dell'avvocato “cartacee” e quelletelematiche.

****

GLI ATTI NOTIFICABILI IN VIA TELEMATICA

Gli avvocati possono notificare due categorie di atti, facenti riferimento al D.L. 93/2005,ovvero il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

1. Documenti Informatici (Art. 21 CAD)Sono gli atti creati direttamente in forma elettronica, ovvero gli atti c.d. “natividigitali”, che nella pratica non verranno mai stampati ma resteranno sempre nelsistema informatico sotto forma di file.Ad oggi abbiamo due tipologie di documenti informatici.

1.1. I primi sono gli atti creati direttamente dagli avvocati, come gli atti di citazione o i precetti.Per predisporre l’atto in forma elettronica si dovrà:

• redigerlo con il programma di videoscrittura (Word, Writer diOpenOffice, LibreOffice, ecc);

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

7a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 8: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

• convertirlo in formato PDF (attraverso i comandi SALVA COME PDF oESPORTA COME PDF presenti nel programmi di videoscrittura, ovvero amezzo stampanti virtuali come PDFCreator);

• firmarlo digitalmente con il token USB ed apposito software di firma.1.2. Il secondo tipo di atti è conseguenza dell'art. 52 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014, che modifica l'art. 16 bis comma 9 bis del D.L. 179/12 e consente agli avvocati di estrarre copia degli atti presenti nei fascicoli telematici (ex lege equivalenti all'originale) ed autenticare gli stessi.Per estrarre l'atto bisognerà:

• accedere al fascicolo telematico tramite il SICID (Sistema InformativoContenzioso Civile Distrettuale) o il SIECIC (Sistema InformativoEsecuzioni Civili Individuali e Concorsuali) utilizzando la propria suite perPCT (Consolle Avvocato, Service1, Quadra, Cliens, ecc);

• effettuare il download del documento informatico;• salvare il file senza modificare nulla, nemmeno il nome, al fine di evitare

che di alterare la sequenza di byte del file stesso (requisito inserito insede di conversione del D.L. 90/2014 per garantire la conformità dellecopie dei file);

• redigere nella relata di notifica la formula di autentica ai sensi dell'art. 16bis comma 9 bis del D.L. 179/2012.

Un terzo atto “nativo digitale” potrebbe essere la copie autentica fornita dagli ufficigiudiziari (come ad esempio le copie di decreti ingiuntivi o sentenze in formaesecutiva) che ad oggi vengono rilasciate solamente in formato cartaceo.

2) Copie informatiche di atti in origine formati su supporto analogico (art. 22 CAD)In questo caso si tratta di procedere con la scansione di atti cartacei provenienti daterzi.

Per notificare un atto cartaceo altrui si dovrà:• scansionarlo in un unico file PDF “immagine”;• asseverarlo come conforme all'originale ai sensi dell'art. 22 comma 2

CAD inserendo la dichiarazione di autentica nella relata di notifica, aisensi dell'art. 18 comma 4 DM 44/2011.

Si ritiene opportuno specificare come, ad oggi, vi siano orientamenti di tipo diverso inmerito alle modalità di autenticazione sia degli atti estratti dai fascicoli telematici aisensi dell'art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/2012, che delle copie foto-riprodotte dioriginali cartacei ai sensi dell'art. 22 CAD.Se le nuove normative sembrano propendere per una mera formula di autenticanella relata di notifica, vi è chi ritiene che gli stessi atti notificati debbano esseresottoscritti digitalmente “per autentica”. Ove si ritenesse di aderire a questo secondoorientamento, si consiglia di firmare l'atto in formato CAdES (busta crittografata), al

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

8a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 9: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

fine di mantenere comunque il file PDF all'interno della busta inalterato.Un terzo orientamento consiglia di notificare una copia degli atti firmatadigitalmente e una non firmata.

****

LA PROCURA ALLE LITI

Potrebbe essere necessario allegare la procura alle liti, nel caso essa non sia “in atti”.Il caso tipico è quello dell'atto di citazione o dell'atto di appello.Non andrà, invece, allegata (o comunque non è necessaria) in caso di notifica disentenza o decreto ingiuntivo, laddove la sussistenza della procura è già certificata dalcontesto del procedimento nel quale si procede.In caso di allegazione, la procura dovrà essere speciale, e cioè menzionare l’atto danotificare e si dovrà considerare come apposta in calce a tale atto.La Procura potrà essere:1) un documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente.2) copia informatica della procura sottoscritta su supporto cartaceo dal cliente edautenticata dall’avvocato su carta, che andrà poi ulteriormente autenticata con firmadigitale dall’avvocato (doppia autentica).

****

LA RELATA DI NOTIFICA

La relata di notifica dovrà essere un documento informatico, preparato convideoscrittura, convertito in formato PDF e firmato digitalmente.Non sono consentite scannerizzazioni di documenti cartacei.Avrà un contenuto minimo essenziale, sempre presente (simile a quello di unanormale relata).Potrà avere ulteriori contenuti eventuali comunque obbligatori secondo le circostanze,come:

• l'indicazione del procedimento (con relativo Ufficio, giudice, sezione e ruolo),se già incardinato;

• l'attestazione di conformità se si notificano copie informatiche di attioriginariamente formati su supporto analogico (cartacei), ai sensi dell'art. 3 bisLegge 53/1994 (NOTA IMPORTANTE: cfr. Appendice su D.P.C.M. 13/11/ 20 14);

• l'attestazione di autentica degli atti estratti dai fascicoli telematici, che hanno

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

9a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 10: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

valore equivalente all'originale, ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis del D.L.179/2012, come modificata dal D.L. 90/2014 (NOTA IMPORTANTE: cfr.Appendice su D.P.C.M. 13/11/ 20 14).

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

10a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

+++ MOLTO IMPORTANTE +++NOTA DI LAVORO

ESEMPIO DI CONTENUTO MINIMO DELLA RELATA

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e C.F. - consigliato inserire pure i dati di studio] iscrittoall’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di [______________], in ragione deldisposto della L. 53/94 e succ. modd., nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e pergli effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di[______________], giusta delibera del [DATA ED ESTREMI DELLA DELIBERA AUTORIZZATIVADEL CONSIGLIO DELL’ORDINE], quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESADALL’AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù dellaprocura alle liti che

• [si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c.] oppure

• [a margine dell’atto ______________]

NOTIFICO

l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire quil’eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione adecreto ingiuntivo)] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE]estratto [INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]

• dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO] (www.resigitroimprese.it).• dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici o Reg.Ind.E. (pst.giustizia.it/PST/).• dal Registro PP.AA. (consultabile via pst.giustizia.it/PST/, e non più sull'Indice PA).• dall’INIPEC ovvero l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delleimprese e dei professionisti (www.inipec.gov.it).

ESEMPI DI CONTENUTO EVENTUALE DELLA RELATA

DICHIAROche la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti alTribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLANOTIFICA – SEZIONE – GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO].

ATTESTO (NOTA IMPORTANTE: cfr. Appendice su D.P.C.M. 13/11/ 20 14)ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L.53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 22comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modd., che l'atto di [DESCRIZIONEBREVE) allegato, è copia per immagine su supporto informatico del documento analogico in miopossesso.

ATTESTO (NOTA IMPORTANTE: cfr. Appendice su D.P.C.M. 13/11/ 20 14)ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, comma 9 bis del D.L. 179/2012, convertito conmodificazioni con L. 221/2012, come modificato dall'art.52 del D.L. 90/2014, come convertitocon modificazioni con L. 114/2014, che il provvedimento di [DESCRIZIONE BREVE DELL'ATTO]allegato, è copia informatica conforme del documento informatico estratto dal fascicolotelematico relativo al procedimento in RG __________ del Tribunale di __________.

Page 11: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

I PROTOCOLLI DI FIRMA DIGITALE

Inizialmente era possibile firmare un atto solo col protocollo CAdES, che crea una bustacrittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede aggiunta l'estensione .p7mdopo il .pdf (ad esempio la relata firmata muta da relata.pdf a relata.pdf.p7m).

Con le nuove specifiche tecniche del 16/04/14 (art. 12 - 19 bis), è consentita anche lafirma col protocollo PAdES (o “firma aggiunta al PDF”).Il vantaggio è dato dal fatto che il file resta un PDF leggibile, con indicazione“_signed.pdf”.Va posta molta attenzione nel firmare in modalità “firma grafica”, che rischia dicancellare parte dell'atto, alterandolo. Meglio utilizzare la “firma invisibile”.

Per quanto concerne le modalità “pratiche” di apposizione della firma tramite tokenUSB, si riproporrà alla fine della presente guida un excursus su PEC e firma digitale.

****

NIENTE PIU MARCHE DA BOLLO'

Fino all'entrata in vigore del D.L. 90/2014, anche per le notifiche in via telematica sidovevano apporre le marche da bollo, negli importi già previsti per le notifiche“cartacee”.Tale obbligo è stato abolito dal predetto provvedimento, segnando un altro punto avantaggio delle notifiche via PEC rispetto a quelle a mezzo posta.

****

IL MESSAGGIO VIA PEC

Per notificare l’atto andrà predisposto il messaggio via PEC, facendo attenzione adeterminati elementi.

• Controllare che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC Reg.Ind.E..• Inserire l’indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in relata.• Allegare tutti i file, eventualmente firmati (estensione .p7m o *_signed.pdf), e

quindi almeno un atto e la relata, ed eventualmente altri atti e procura.• Inserire obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio il testo “Notificazione ai

11a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

Page 12: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

sensi della legge n. 53 del 1994”.

Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed attendere (in caso di esitopositivo) le due ricevute di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore dellanostra PEC) e di CONSEGNA, emessa e firmata dal gestore della PEC del destinatario,che deve essere di tipo “completo”.

****

I TIPI DI RICEVUTA DI CONSEGNA

Esistono tre tipi di ricevuta di consegna:• Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna: contiene i dati di certificazione del

gestore certificato del destinatario e il Messaggio Originale in allegato comefile .eml, con tutti gli allegati dello stesso completi.Come detto più sopra, solo questo tipo di ricevuta fa prova dell'avvenutanotifica.

• Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna: contiene in allegato i dati dicertificazione del gestore certificato del destinatario ed il testo del messaggiooriginale. Eventuali file allegati risulteranno “sintetizzati” nei rispettivi Hash.

• Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna: contiene in allegato soltanto i dati dicertificazione del gestore certificato del destinatario del messaggio.

Il tipo di ricevuta rilasciata dipende dal settaggio generale della nostra casella. La PEC fornita da Namirial all'Ordine degli Avvocati di Padova, ad esempio, èpredisposta di default per fornire una Ricevuta Completa.

12a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

+++ MOLTO IMPORTANTE +++NOTA DI LAVORO

LA CONSERVAZIONE DELLE RICEVUTE

La conservazione della ricevuta, intesa come documento informatico (file) è importantissima perl’uso diretto o per la verifica successiva della regolarità del procedimento.

• NON basta certamente lasciarla nella casella di posta in entrata del “client” di posta owebmail.• SI DEVE ANCHE salvarla come file autonomo sul disco fisso.• Allo stesso modo è altrettanto necessario che la directory di salvataggio sia soggetta abackup automatico regolare.• Infine, è utile archiviarle ad intervalli regolari su CD-Rom da conservare in luogosicuro.

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

Page 13: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

IL MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

La notifica si perfeziona (art. 3 bis c. 3 legge 53/94):• Per il NOTIFICANTE nel momento in cui viene generata la RICEVUTA DI

ACCETTAZIONE, prevista dall'art. 6 c. 1 DPR 68/2005.• Per il DESTINATARIO nel momento in cui viene generata la RICEVUTA DI

AVVENUTA CONSEGNA, prevista dall'art. 6 c. 2 DPR 68/2005.

+++ MOLTO IMPORTANTE +++NOTA DI LAVORO

LA PROVA DELLA NOTIFICA

La prova della notifica telematica è fornita, a stretto rigore, solo dal file della “ricevuta diCONSEGNA completa” generata dal gestore della PEC del destinatario, e ricevuta dalnotificante. Questa, per essere usata, deve essere salvata per poi essere “esibita” a chi di dovere: Giudice,Cancelliere,U.G..Il file, generalmente in formato “.eml” deve essere poi:

• consegnato con un deposito telematico (da poco possibile tramite Consolle Avvocato,ma non unitamente all'atto introduttivo... quindi solo successivamente);• portato al destinatario a mezzo supporto informatico (con CD-ROM o chiavetta USB).

LA PROVA CARTACEA

La stampata di una ricevuta di consegna, in termini informatici, è priva di significato perchéperde ogni certificazione connessa alla firma digitale del gestore del servizio.L’art. 9, comma 1 bis della legge notifiche in proprio (L.53/1994), però, autorizza l’avvocatonotificatore ad autenticare la copia cartacea della notifica.A tal fine sarà necessario stampare:

• il messaggio PEC;• tutti gli allegati;• la ricevuta di avvenuta consegna;• la ricevuta di accettazione.

Tale facoltà, però, è concessa QUALORA NON SI POSSA PROCEDERE CON IL DEPOSITOTELEMATICO: si potrebbe pure interpretare nel senso che, ad oggi, le ricevute vadano inviate invia telematica in allegato a nota di deposito, a seguito dell'iscrizione a ruolo.

LA FORMULA DI AUTENTICA

Va apposta su ciascun documento stampato

La legge dice “ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”(che poi sarebbe il Codice dell’Amministrazione Digitale" o CDA).

L’Unione Lombarda degli Ordini propone la seguente formula:“Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 dellaL. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art.1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e succ. .modd., si attesta la conformità della presentecopia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta [INDICAZIONE DEL NOME EFIRMA DELL’AVVOCATO]”

13a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

Page 14: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

IL REGISTRO CRONOLOGICO DELLE NOTIFICHE

Altra semplificazione apportata al sistema delle notifiche telematiche degli avvocati dalD.L. 90/2014, rispetto alle notifiche “cartacee”, riguarda l'abolizione dell'obbligo diiscrivere le notifiche via PEC nel registro cronologico (così il nuovo art. 8 comma 4della legge 53/1994). Va detto che, pur non essendovi alcun obbligo in tal senso, l'iscrizione nel registrocronologico resta una facoltà per l'avvocato che vuole avere un elenco completo ditutte le notifiche effettuate.

14a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

Page 15: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

I. APPENDICI TECNICHEGLI STRUMENTI TENICI PER LE NOTIFICHE TELEMATICHE

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La Posta Elettronica Certificata (PEC), è un sistema di messaggistica via internet checonsente di scambiarsi comunicazioni tramite la rete, avendo la certezza che l'emailstessa sia stata inviata e che sia stata ricevuta.Inoltre, la PEC certifica anche il contenuto del messaggio trasmesso.Un messaggio inviato tramite PEC, con ricevuta di accettazione e consegna, èopponibile ai terzi.

Rispetto alle altre comunicazioni via posta elettronica, il gestore della PEC (il soggettocon cui si fa il contratto) invia una ricevuta di avvenuta accettazione o inoltro [freccia]quando l'email lascia il server di posta da cui viene spedita, e una ricevuta di consegna[freccia] nel momento in cui l'email arriva nel server cui fa riferimento il gestore deldestinatario.

Affinché la PEC abbia il valore di certificazione è necessario che il messaggio sia “PECsu PEC”: deve essere, quindi, inviato da un indirizzo PEC ad un altro indirizzo PEC. Ricordate di tenere sempre nella memoria del PC le ricevute di accettazione econsegna: sono la prova che quella comunicazione è stata inviata e ricevuta.

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

15a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 16: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

Le immagini che vedete riprodotte più sopra sono relative alla Web Mail (ovvero allamail cui si accede direttamente dal web) fornita dal Gestore Namirial S.p.A., che hafornito le PEC in convenzione con gli Ordini degli Avvocati di Padova e di Vicenza,identificabili dall'intestazione della casella [email protected] [email protected].

16a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

Page 17: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

Namirial S.p.A. non è l'unico gestore autorizzato cui ci si può rivolgere per attivare unindirizzo di Posta Elettronica certificata.Altri gestori sono Aruba PEC (che gestisce anche la PEC di Giuffrè), Infocert (Legalmail),Fastweb, Actalis, Poste Italiane e quelli indicati nel sito internet della PubblicaAmministrazione Digitale (http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori).

LA FIRMA DIGITALE

Altro strumento necessario per le notifiche telematiche, è la Firma Digitale. Si tratta, insostanza, di utilizzare un certificato che un ente certificatore rilascia alla singolapersona, previo accertamento dell'identità, inserito in un token USB o in una scheda,che viene apposto tramite un software ad un documento, consentendo quindi diidentificare il soggetto che lo ha redatto e lo ha sottoscritto.

Per quanto riguarda gli Ordini degli Avvocati di Padova e Vicenza (i cui iscritti utilizzanoper la maggior parte il token USB fornito da Servicematica S.r.l., con certificato diAruba), unitamente al token USB verranno scaricati due programmi che serviranno perverificare la presenza del certificato.

Il primo è il Bid4it, identificabile da un'icona a forma di numero 4rosso: il programma segnala se il token sia inserito e leggibile[freccia].

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

17a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 18: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

Il secondo programma, decisamente più importante, è ArubaSign,identificato da un'icona a forma di sigillo con una penna.

Cliccando sull'icona firma [freccia] si aprirà in automatico la cartella documenti, dallaquale potrete scegliere il file da firmare [1].

Una volta scelto il file, cliccando su di esso, si aprirà una nuova finestra che indicherà ilvostro certificato e vi chiederà attraverso quale modalità firmare il documento [2].

1

2

a-b

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

18a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 19: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

(Aprendo la funzione Dettagli [freccia] potete verificare i dati del certificato di firma).

Andrà inserito il PIN del token USB e saranno semplicemente da seguire le indicazioni.

Le due modalità di firma sono:

a) Busta Crittografata (PROTOCOLLO CAdES): per certificare qualsiasi documento, cheverrà firmato e a cui verrà apposta l'estensione .p7m.Per tale modalità basterà verificare il file e chiedere l'apposizione della firma.Verrà creato un nuovo file con l'estensione di cui sopra, e che avrà come icona quella diArubaSign.

b) Firma aggiunta al PDF (PROTOCOLLO PAdES): per certificare solo file che abbianol'estensione .pdf, a cui verrà aggiunto nel nome del file l'indicazione *_signed.pdf(divenendo nomefile_signed.pdf).Con tale protocollo di firma vi sono due alternative:

• firma grafica: per tale modalità si verificherà il file, si traccerà un riquadro sulluogo in cui fare la firma col mouse, e si cliccherà sul bottone firma.Verrà a crearsi, quindi, un file nel quale sarà apposto graficamente il logo diAruba e l'indicazione “Firmato da NOME COGNOME”.Si dovrà prestare attenzione a non tracciare il riquadro sopra il testo deldocumento, che altrimenti verrà cancellato.

• firma invisibile: per ovviare al problema sopra riportato della firma grafica, sipotrà apporre la firma invisibile, che non altererà il file pur firmandolodigitalmente.

Il file firmato digitalmente, con entrambi i protocolli, verrà creato nella stessa cartella.

COME VERIFICARE UN FILE FIRMATO DIGITALMENTE

Se vi arrivasse una notifica, come fare a leggere il file allegato firmato digitalmente?Le modalità per la verifica dei files varia a seconda del protocollo scelto per firmare ilfile stesso.

In caso il file fosse stato firmato con il protocollo CAdES, se ArubaSign è correttamentefunzionante, basterà cliccare sul file allegato [freccia1] ed il programma aprirà unafinestra di verifica che segnalerà il certificato e la validità dello stesso.

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

19a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 20: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

Potrete poi, cliccando su Apri Contenuto [freccia2], aprire il file stesso.

In caso di file firmato col protocollo PAdES, basterà cliccare sul file stesso per aprirlo:tale protocollo mantiene il file in formato PDF, apribile coi normali programmi di letturadi tali documenti.

1

2

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

20a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 21: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

II. APPENDICI GIURIDICHE E TECNICHEIL D.P.C.M. 13/11/2014 E LA SUA APPLICABILITA'

IL D.P.C.M. 13/11/2014

Entrerà in vigore l'11 febbraio 2015 il D.P.C.M. del 13/11/2014, che prevede dellenuove regole tecniche per l'autenticazione dei documenti informatici.Ad oggi vi è ancora il dubbio se tali norme siano o meno da applicarsi alle notifiche invia telematica degli avvocati ed al potere degli stessi di autenticare gli atti estratti daifascicoli telematici.

In ogni caso, poiché in assenza di apposita interpretazione autentica da parte dellegislatore ogni valutazione (per quanto autorevole) si riduce a ad un mero studiosoggetto all'esame del giudice sull'applicazione della normativa, si ritiene utile edoveroso esaminare il D.P.C.M. 13/11/2014 ed esporre le modalità di autentica chederiverebbero dalla sua applicazione, ricostruendo in modo coerente la normativa.

L'art. 4 comma III prevede quanto segue:L'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno opiù documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informaticoseparato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia perimmagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale delnotaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciòautorizzato.

Si ricorda che l'avvocato, nel caso delle notificazioni in via telematica è a tutti glieffetti pubblico ufficiale.

21a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

+++ MOLTO IMPORTANTE +++NOTA TECNICA

DEFINIZIONI E GLOSSARIO ALL. 1 D.P.C.M. 13/11/2014( )

Riferimento temporale: informazione contenente la data e l’ora con riferimento al TempoUniversale Coordinato (UTC), della cui apposizione è responsabile il soggetto che forma ildocumento.Impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediantel’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash.Funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica,una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruirel’evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatichedifferenti.

Page 22: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

La norma più sopra riportata mira ad ottenere un documento informatico (rectius unacopia informatica), che abbia le caratteristiche della immodificabilità, ovvero che possagarantire la conformità all'originale da cui viene estratta.

Sul punto si veda l'art. 3 D.P.C.M. 13/11/2014:Comma II. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità seformato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta eaccesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione.[…]Comma IV. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera a),le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate da una o più delleseguenti operazioni:

a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata; b) l'apposizione di una validazione temporale; c) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta

completa. [...]Comma IX. Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati chesono stati generati durante la sua formazione. L'insieme minimo dei metadati, comedefiniti nell'allegato 5 al presente decreto, è costituito da: a) l'identificativo univoco e persistente; b) il riferimento temporale di cui al comma 7; c) l'oggetto; d) il soggetto che ha formato il documento; e) l'eventuale destinatario; f) l'impronta del documento informatico. Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del contesto e delle necessità gestionali e conservative.

22a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

+++ MOLTO IMPORTANTE +++NOTA TECNICA

SPECIFICHE TECNICHE DI ARCHIVIAZIONE ALL. 4 D.P.C.M. 13/11/2014( )

Specifiche Tecniche del Pacchetto di ArchiviazioneAlgoritmo per la generazione dell'impronta.Funzione: specificazione della funzione di hash utilizzata.Valore di default:

“SHA-256”Si tratta di un mero riferimento. La normativa non specifica una funzione di hash.Tuttavia devono evitarsi quelle funzioni crittografiche di hash non più sicure (MD5 eprecedenti o SHA-1).Si trovano online numerosi programmi gratuiti per generare l'hash SHA-256 dei documentiinformatici da notificare.

Page 23: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

Gli articoli riportati più sopra individuano gli aspetti tecnici rilevanti per la creazione el'autenticazione di un documento informatico.

Tali requisiti tecnici devono poi applicarsi nello specifico alla realizzazione delle copieinformatiche ed alla loro utilizzabilità in ambito processuale ed in relazione allapossibilità di effettuare le notifiche in via telematica.

In relazione a tali aspetti si veda l'art. 6 D.P.C.M. 13/11/2104, che riguarda sia il valoreprobatorio di copie ed estratti informatici di documenti informatici, sia le modalità diattestazione di autentica.Comma II. La copia o l'estratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, sesottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia hala stessa efficacia probatoria dell'originale, salvo che la conformità allo stesso non siaespressamente disconosciuta. Comma III. Laddove richiesta dalla natura dell'attività [...] L'attestazione diconformità delle copie o dell'estratto informatico di uno o più documenti informaticipuò essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente unriferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documentoinformatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firmadigitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'analisi sistematica di queste norme, ove applicabili alle notifiche in via telematicadegli avvocati ed al processo civile telematico, comporterebbe delle modifiche alleformule di autentica presentate nella presente guida, che andranno integrate comesegue:

23a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

+++ MOLTO IMPORTANTE +++NOTA DI LAVORO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'PER ATTI SCANSIONATI DA ORIGINALE CARTACEO( )

ATTESTOai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6comma 1 della L. 53/1994 così come modificata dalla lettera d) del comma 1dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell’art.1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7marzo 2005, n. 82 e succ. modd., che l'atto di (descrizione breve) allegato,denominato ___________, riferimento temporale di creazione ___________UTC, impronta (algoritmo SHA-256) _______________________________ ècopia per immagine su supporto informatico del documento analogico in miopossesso.

Page 24: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

Al fine di individuare con chiarezza i requisiti aggiunti, possiamo semplificare lasituazione come segue:

• DENOMINAZIONE: è semplicemente il nome del file che si otterràscannerizzando l'originale analogico (nel caso degli atti derivanti da originalicartacei), ovvero scaricando il documento informatico dal fascicolo telematico(nel caso delle autentiche di atti ex D.L. 90/14).

• RIFERIMENTO TEMPORALE: è l'ora in cui il file viene scannerizzato (nel casodegli atti derivanti da originali cartacei), ovvero scaricato dal fascicolotelematico (nel caso delle autentiche di atti ex D.L. 90/14).Nota Importante: la norma fa riferimento al tempo UTC (ovvero al tempo delmeridiano di Greenwich). Non si dovrà far riferimento all'orologio del propriocomputer, ma a quello atomico del “meridiano 0”.L'orologio di Greenwich è facilmente consultabile via internet, con i confronticon l'ora del meridiano di Roma (ora italiana).In ogni caso, rispetto all'ora italiana, l'ora da segnare si calcola:1) sottraendo un'ora all'ora italiana, in caso di ora solare - (fuso orario di Roma= UTC +1).2) sottraendo due ore all'ora italiana italiana, in caso di ora legale - (fuso orariodi Roma = UTC+2).

• IMPRONTA: una “descrizione” in dati del file, ricavabile tramite un algoritmo(SHA 256), da ottenersi caricando il file in un apposito programma scaricabile dainternet, che elaborerà una stringa di numeri e lettere da inserire nella formuladi autentica (di seguito verranno date istruzioni pratiche).

+++ MOLTO IMPORTANTE +++NOTA DI LAVORO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'PER ATTI ESTRATTI DAL FASCICOLO TELEMATICO EX D.L. 90/14( )

ATTESTOai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, comma 9 bis del D.L. 179/2012,convertito con modificazioni con L. 221/2012, come modificato dall'art.52 delD.L. 90/2014, come convertito con modificazioni con L. 114/2014, che ilprovvedimento di [DESCRIZIONE BREVE DELL'ATTO] allegato, denominato_______________, riferimento temporale di creazione _______________ UTC,impronta (algoritmo SHA-256) ____________________________________ècopia informatica conforme del documento informatico estratto dal fascicolotelematico relativo al procedimento in RG __________ del Tribunale di__________.

24a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

Page 25: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

DUBBI SULL APPLICABILITA DEL D.P.C.M. 13/11/2014' 'ALLE NOTIFICHE VIA PEC ED AL PCT

Va rilevato come molti colleghi, esperti in materia di Processo Civile Telematico e dirittoinformatico, siano dubbiosi sull'applicabilità (quantomeno immediata) di talenormativa alle notifiche via PEC ed al Processo Civile Telematico.

In primo luogo, il D.P.C.M. 13/11/2014 prevede per le Pubbliche Amministrazioni untermine di 18 mesi per adeguarsi alle previsioni alla normativa predetta.Sarebbe quantomeno paradossale che tale termine, pur non specificatamente esteso,non fosse applicabile ai privati, che hanno evidentemente meno mezzi della PA.

Oltre a ciò, molti ritengono tali normative come “generali” e quindi non applicabili allenotifiche un via telematica e al PCT, che sarebbero norme “speciali”.

Sul punto si riportano qui di seguito i link ed alcuni stralci di articoli pubblicatisull'argomento.

****

L'Avv. Maurizio Reale, responsabile del Processo Civile Telematico del foro di Teramo,ritiene proprio che il carattere speciale delle normative sulle notifiche via PEC e sulProcesso Civile Telematico (potere di autentica degli atti estratti dal fascicolotelematico), renda il D.P.C.M. 13/11/2014 non applicabile alle predette fattispecie.

“Nel caso di specie (AUTENTICA DELL'ATTO INFORMATICO ESTRATTO DA ORIGINALE

CARTACEO NELLE NOTIFICHE VIA PEC) appare, quindi, evidente come all’avvocato sia

stata prescritta una particolare e specifica procedura da seguire per compiere

l’asseverazione prevista dall’art. 22 comma 2 del CAD; detta procedura quindi, introdotta

dalla legge, potrebbe considerarsi speciale rispetto a quella contenuta nell’art. 4 del

DPCM 13/11/14 e, proprio per tale specialità, il citato articolo 4, potrebbe non essere

applicabile alla L. 53/94.

A sostegno di tale inapplicabilità si evidenzia poi come il DM 48/13 avrebbe potuto

limitare l’utilizzo della procedura dettata solo fino all’emanazione delle regole tecniche

stabilite dall’art. 71 CAD ma, l’assenza di ogni specifico riferimento in tal senso è, sul

punto, dirimente così come, d’altra parte, nel DPCM 13/11/14, manca qualsiasi

riferimento specifico che imponga l’utilizzo della nuova procedura anche per la Legge

53/94 in deroga a quanto stabilito dalle norma sopra richiamate.

A conferma di ciò non sfugga da ultimo che il comma 3 dell’art. 4 del DPCM 13/11/14

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

25a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 26: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

afferma che“l’attestazione di conformità … PUO’ ESSERE INSERITA NEL DOCUMENTO

INFORMATICO CONTENENTE LA COPIA PER IMMAGINE…” e non afferma invece che la

stessa DEVE essere inserita nel documento informatico contenente la copia per

immagine, con ciò si potrebbe, quindi, affermare che non viene a togliersi efficacia,

rimanendo vigente ed utilizzabile, per le notifiche ex L. 53/94, la modalità di attestazione

della conformità nella relata di notifica prevista dal DM 48/13 che ha modificato in tal

senso l’art. 18 DM 44/11.

[…]

Per quanto sopra dedotto si potrebbe, in via generale, escludersi l’applicabilità del DPCM

13/11/2014 al processo civile non essendo state emanate, le regole tecniche contenute

in tale decreto, dal Ministro della Giustizia così come disposto dall’art. 4 della L. 22

febbraio 2010 n. 24 e dall’art. 110 della Costituzione e, in particolare, potrebbe

comunque escludersi l’applicabilità dell’art. 6 del DPCM 13/11/2014 all’art. 52 del D.L.

90/14 e quindi all’art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/12 essendo, tali disposizioni,

comunque speciali e riferibili solo ed esclusivamente alle copie analogiche ed

informatiche, anche per immagine, a condizione che siano state estratte, dagli aventi

titolo, dal fascicolo informatico e, in quanto tali, non soggette all’osservanza di quanto

disposto dal citato art. 6 del DPCM 13/11/2014, specialità riconosciuta (tacitamente) dal

legislatore che, nella conversione dell’art. 52 D.L. 90/14, ha espunto qualsiasi riferimento

al Codice dell’amministrazione digitale, altresì considerando che l'art. 6 DPCM

13/11/2014, emanato dopo la legge di conversione del D.L. 90/14, nulla dispone, nello

specifico, per le copie e gli estratti informatici indicati dall'art. 52 D.L. 90/14.”

Per una lettura completa dell'articolo, si allega qui di seguito il link: http://ilprocessotelematico.webnode.it/news/considerazioni-sull%27applicabilit%C3%A0-del-dpcm-13-11-2014-al-pct,-notifiche-avvocati-tramite-pec-e-art-52-dl-90-14-/

****

Analoga posizione si ricava dal blog “Avvocati Telematici Napoli”, ed in particolare da unarticolo dell'Avv. Roberto Arcella:

“In altra occasione, per rispondere in poche battute ad un quesito propostomi da un

Collega, avevo osservato che, a mio modo di vedere, le nuove regole tecniche sono

inapplicabili al processo civile telematico, dacché la normativa tecnica ex dm 44/2011 è

“speciale” rispetto a quella ex dpcm 13/11/14. Con particolare riferimento alle

notificazioni a mezzo p.e.c., evidenziavo la peculiarità dell’attività certificativa

demandata all’Avvocato sia dall’art. 3 bis L. 53/94 (quando si tratta di attestare una

copia da analogico a digitale, ai sensi del comma 2), sia dal particolare contenuto

dell’attestazione ex art. 52 DL 90/2014 (attività di copia “da digitale a digitale”, che

dovrebbe corrispondere al nuovo art. 6 DPCM 13/11/2014 ma che, più esattamente,

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

26a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 27: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

corrisponde all’estrazione di una copia – rectius, al download di quanto conservato nei

registri informatici – ed alla mera certificazione del processo di estrazione, non

disponendo l’Avvocato attestante dell’originale di confronto), sia infine per effetto di

quanto dispone l’art. 34 dm 44/2011 che rinvia a specifiche tecniche demandate al

Ministero della Giustizia (laddove quelle allegate al dpcm 13/11/2014 hanno diversa

“provenienza”).

Alcuni giorni di riflessione mi consentono oggi una disamina più approfondita che, giova

dirlo subito, conduce a conclusioni non dissimili rispetto a quelle ora ricordate: in ciò

confortato anche dalle analoghe conclusioni cui sono giunti, percorrendo vie

interpretative non dissimili, altri autorevoli Colleghi quali Maurizio Reale, Luca Sileni,

Fabio Salomone e Fabrizio Testa.”

Per una lettura completa dell'articolo, si allega qui di seguito il link:https://avvocatotelematico.wordpress.com/2015/02/04/le-regole-tecniche-sui-documenti-informatici-e-limpatto-delle-stesse-sulle-regole-del-processo-civile-telematico/

****

Di parere contrario l'Avv. Luca Sileni, referente informatico dell'Ordine degli Avvocati diGrosseto, membro della commissione mista sul PCT del Tribunale di Grosseto emembro della commissione sul processo telematico della Corte d'Appello di Firenze:

“Ad avviso dello scrivente, invece, il DPCM in oggetto non potrà che applicarsi - e mi

viene da dire "purtroppo" - ai casi oggetto della nostra analisi, ciò in virtù del chiaro

disposto dell'art. 2 comma 3 del CAD che prevede un'applicazione anche a tutti i privati

delle norme contenute nel capo II del CAD stesso, come - appunto - sia l'art. 22 che l'art.

23 e 23bis. Se quindi dette norme trovano sostanzialmente un'applicazione erga omnes

allo stesso modo si applicheranno le norme emanate in virtù dell'art. 71 del CAD (ossia il

DPCM in commento) poiché espressamente richiamate dagli artt 22 e ss.”

Per una lettura completa dell'articolo, si allega qui di seguito il link:http://processociviletele.blogspot.it/2015/01/processo-civile-telematico-regole.html

****

Altro parere è quello del Giudice di Milano Dott. Enrico Consolandi, il quale sottolinea ilrischio di letture contrastanti (pur essendovi norme “speciali” per il PCT e le notifichevia PEC, vi sono nel D.P.C.M. dei riferimenti espliciti alle copie autentiche degliavvocati), e rileva come la normativa del D.P.C.M. 13/11/2014 crei problemi diburocratizzazione e difficoltà di coordinamento tra le diverse fonti:

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

27a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 28: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

“Per quanto riguarda il coordinamento con il processo telematico va osservato che

questo ha sue fonti autonome, iniziando dal dpr 123 del 2001 che trova la sua

legittimazione nelle legge Bassanini bis e che legittimano poi le regole tecniche del PCT:

fonti speciali autorizzano a ritenere che prevalga la normativa processuale, in quanto

speciale.

Del resto la teoria processuale ritiene estranea al novero della pubblica amministrazione

la attività giudiziaria.

Vi sono dunque buone ragioni per non ritenere queste regole tecniche applicabili al

processo:tuttavia taluni richiami, come per esempio in materia di copie degli avvocati

per la dimostrazione della notificazione, costringeranno giudici ed avvocati a fare i conti

anche con questa normativa.

Di fronte a possibili differenti interpretazioni su questo punto forte è il rischio di

interpretazioni contrastanti.”

Per una lettura completa dell'articolo, si allega qui di seguito il link:http://www.agendadigitale.eu/egov/1322_le-regole-del-documento-informatico-danneggiano-il-processo-civile-telematico.htm

****

Come detto, considerando queste come semplici interpretazioni, si consiglia il massimodella prudenza e, in mancanza di interpretazione autentica, si ritiene di doverconsiderare applicabile il D.P.C.M. 13/11/2014.

28a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

Page 29: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

BREVE GUIDA ALL ESTRAZIONE DELL IMPRONTA DEL FILE' '

Per ottenere l'impronta del file, basterà scaricare un generatore di hash dalla rete.Teniamo presente che va trovato un software con licenza commerciale, e che èpreferibile evitare generatori online per problemi di privacy (in questo secondo caso,infatti, i file di atti giudiziari verrebbero “caricati” in server pubblici).

Scaricato il programma, si caricherà il file cliccando sul pulsante Seleziona [freccia] o sucomando analogo. Si cliccherà poi sul comando Generate Hash.

La stringa alfanumerica che verrà elaborata sarà l'impronta da indicare sulla relata dinotifica (semplicemente facendo copia/incolla).

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

29a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 30: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

SOMMARIO

- P remessa Pag. 3

- I riferimenti normativi Pag. 4

- I requisiti per la notifica in via telematica Pag. 7

- G li atti notificabili in via telematica Pag. 7

- L a procura alle liti Pag. 9

- L a relata di notifica Pag. 9

- I protocolli di firma digitale Pag. 11

- N iente più marche da bollo Pag. 11

- I l messaggio via PEC Pag. 11

- I tipi di ricevuta di consegna Pag. 12

- I l momento di perfezionamento della notifica Pag. 13

- I l registro cronologico delle notifiche Pag. 14

I. A ppendici tecniche

Gli strumenti tecnici per le notifiche telematiche

- L a posta elettronica certificata Pag. 15

- L a firma digitale Pag. 17

- C ome verificare un file firmato digitalmente Pag. 19

II. A ppendici giuridiche e tecniche

I l D.P.C.M. 13/11/2014 e la sua applicabilità

- I l D.P.C.M. 13/11/2014 Pag. 21

- Dubbi sull'applicabilità del D.P.C.M. 13/11/2014

alle notifiche via PEC ed al PCT Pag. 25

- B reve guida all'estrazione dell'impronta del file Pag. 29

[PER TORNARE AL SOMMARIO CLICCATE SUI NUMERI DI PAGINA]

M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

30a cura dell'Avv. Edoardo Ferraro

Page 31: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

DISCLAIMER

La presente guida è aggiornata al momento della sua pubblicazione.

Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare

tutte le fonti esistenti e l'autore non può fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed

all'esattezza delle notizie riportate e declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi

danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio

delle informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la

perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di

programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e

ciò anche qualora l'autore fosse stato espressamente messo al corrente della possibilità del

verificarsi di tali danni.

Page 32: SEZIONE DI PADOVA-VICENZA DIPARTIMENTO …...2014/11/13  · OpenOffice, LibreOffice, ecc); M O V I M E N T O F O R E N S E Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica

Si ringraziano per i contributi e la collaborazione:Dott. Giuliano Bovo

Avv. Maddalena PriscoAvv. Antonio ZagoAvv. Devis Guidolin

ULTERIORI GUIDE E VADEMECUM

SULLA GIUSTIZIA TELEMATICA

A CURA DEL

MOVIMENTO FORENSE

SU

MOVIMENTOFORENSE.IT

PER DOMANDE E DUBBI

ISCRIVETEVI AL FORUM

FOROTELEMATICO.IT