Complesso Universitario di Vicenza Vicenza 26.9.2014

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1 Complesso Universitario di Vicenza Vicenza 26.9.2014 Enrico Novelli Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione Università di Padova Corso di studi in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti Sede di Vicenza L’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI FRA PRESENTE E FUTURO IL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011 Le novità per l’etichettatura degli alimenti introdotte con il Reg. 1169/2011

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L’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI FRA PRESENTE E FUTURO IL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011. Le novità per l’etichettatura degli alimenti introdotte con il Reg. 1169/2011. Enrico Novelli Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione Università di Padova - PowerPoint PPT Presentation

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Complesso Universitario di VicenzaVicenza 26.9.2014

Enrico NovelliDipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione Università di Padova

Corso di studi in Sicurezza Igienico-sanitaria degli AlimentiSede di Vicenza

L’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI FRA PRESENTE E FUTUROIL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011

Le novità per l’etichettatura degli alimenti introdotte con il Reg. 1169/2011

Reg. 1169/2011/UE

D. Lgs 109/1992 Etichettatura, presentazione e

pubblicità degli alimenti

D. Lgs 77/1993 Etichettatura nutrizionale

degli alimenti

Testo unico per tutti gli Stati UE finalizzato a disciplinare etichettatura, presentazione, pubblicità e indicazioni nutrizionali

Ieri e Oggi

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Le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore.

Il legislatore si pone nella posizione di chiedere all’impresa alimentare di adottare “pratiche leali”.

Le informazioni devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

Art. 7 – Pratiche leali di informazione

Potrebbe rivelarsi un intervento normativo ambizioso i cui risultati, in questo momento, non sono per nulla scontati.

Definizioni introdotte con il Reg. 1169/2011

Collettività

Campo visivo

Campo visivo principale

Ingrediente primario

Indicazioni obbligatorieDenominazione dell’alimento (art. 17 + all. VI)Elenco ingredienti (QUID/ALLERGENI) (art. 18 + all. VII)Quantità netta (dir. 76/2011/CE) ed eventualmente “e” (DM 27.2.1979) (art. 23)Termine Minimo di Conservazione o data di scadenza (art. 24 + all. X)Modalità conservazione e utilizzazione (art. 25)OSA responsabile della commercializzazione (art. 8)Luogo di origine o provenienza (ove previsto) (art. 26)Istruzioni per l’uso (art. 27)Titolo alcolometrico effettivo (bevande alcol > 1,2%) (art. 28)Dichiarazione nutrizionale (art. 29)Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (art. 21)

Art. 9 – Elenco delle indicazioni obbligatorie

Non si fa menzione

della sede di produzione o confezionamento del prodotto

del lotto DIRETTIVA 2011/91/UE

Reg. (CE) n. 178/2002

L’operatore del settore alimentare responsabile delle

informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o

con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o,

se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore

nel mercato dell’Unione.

Art. 8 - Responsabilità

È tenuto ad assicurare la presenza e l’esattezza delle

informazioni sugli alimenti.

Prodotti non destinati al consumatore finale o alle collettività

OSA1 OSA2

L’OSA ha la responsabilità di fornire a un successivo operatore tutte le informazioni necessarie per la corretta compilazione dell’etichetta del prodotto

b2b

(in coerenza con Reg. 178/2002)

Art. 8.8

Nota MiSE Gruppo di Lavoro «Etichettatura»

Operatore responsabile (art. 8.1) è colui che ha la responsabilità delle informazioni sugli alimenti, NON tutte le responsabilità (Pacchetto igiene per la produzione)

È l’OSA responsabile ai sensi dell’art. 8.1 a determinare nome e indirizzo indicati all’art. 9.1.h) e NON viceversa

Qualora gli alimenti siano messi in vendita mediante

tecniche di comunicazione a distanza, la responsabilità

della fornitura delle indicazioni obbligatorie prima

dell’acquisto dell’alimento risiede sul proprietario del

sito web che effettua vendite a distanza.

Art. 8 - Responsabilità

Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare Art. 9.1.h)

Non c’è più menzione della sede dello stabilimento che può essere mantenuta come informazione volontaria purché non tolga spazio alle informazioni obbligatorie

Per i prodotti di origine animale trasformati e non, l’indicazione dello stabilimento è riconducibile al bollo sanitario o al marchio di identificazione (Reg. 853/2004)

Denominazione di vendita Denominazione dell’alimento

Afferisce al prodotto finito Prodotto finitoIngrediente

Stato fisico/trattamentoDecongelato (con situazioni in deroga)

Trattato con radiazioni ionizzantiIngrediente sostituito (simil product)

Proteine aggiunte

Acqua aggiunta (ove >5%)

Alimenti ricomposti

Reg. 1379/2013 pesca + acquacoltura

Carne ricompostaPesce ricomposto

Preparazioni di carne e prodotti preparati della pesca in fette, tranci, carcassa, filetto

Preparazioni di carne e prodotti della pesca

D. Lgs 109/92 Reg. 1169/2011

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1155/2013 DELLA COMMISSIONE

Integra il Reg. 1169/2011 art 36 paragrafo 3Viene aggiunta la lettera d)Informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti

Regolamento di esecuzione (UE) N. 828/2014 del 30.7.2014

Trasferisce le condizioni di utilizzo delle diciture “senza glutine” e “con contenuto di glutine molto basso” nel Reg. 1169/2011, a partire dal 20 luglio 2016, data di abrogazione del Reg. 41/2009.

Campo visivo

Nello stesso campo visivo dovranno comparire:

denominazione di vendita

quantità netta

titolo alcolometrico

Non è più obbligatorio riportare il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nello stesso campo visivo

Presentazione delle indicazioni obbligatorie (leggibilità)

L’efficacia dell’informazione dipende fra gli altri anche da:

dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo;

dimensione minima del carattere pari a 1.2 mm per tutte le informazioni obbligatorie sui prodotti preconfezionati, fanno eccezione gli imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2 ove la grandezza minima si riduce a 0.9 mm

Da evitare le pieghe delle confezioni e le zone difficilmente accessibili

Art. 44 - Alimenti non preimballati (preincarto)Solo le Indicazioni espresse all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

allergeni……………… compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività……….. non sono definite le modalità con cui comunicare gli “allergeni”

Art. 24 - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento

Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Imballaggio multiplo, nel caso di b2b

Corretta gestione delle indicazioni obbligatorie che devono apparire direttamente

sull'imballaggio multiplo e sulle singole unità(data di scadenza, allergeni, ………….)

Viene meno l’esenzione dall’obbligo di indicare il TMC per: I gelati monodoseLe bevande analcoliche, succhi e nettari di frutta e bevande alcolizzate in contenitori di capacità superiore ai 5L (collettività) In discussione la questione dei prodotti di confetteria a base di edulcoranti

Data di congelamento o primo congelamento (all. III punto 6 + all. X punto 3)

Carne, preparazioni a base di carne eprodotti non trasformati a base di pesce congelati

Congelato il gg/mm/aaaa oppure

rinvio al punto dell’etichetta in cui figura

Dubbi e questioni aperte

Surgelato ……… come va indicato?Cosa si intende per primo congelamento?

quello riferito alla materia prima o quello del prodotto finito?

Indicazioni nutrizionali

Valori di riferimento vs Guideline Daily Amounts (Gda)

I consumi di riferimento indicati hanno significato nettamente diverso se intesi per

Fra i consumi di riferimento non si fa menzione della FIBRA!

Sono indicazioni facilmente comprensibili dal consumatore?

Il consumatore potrà utilizzare le informazioni nutrizionali che trova sul singolo alimento.Il corretto stile di vita, la dieta varia ed equilibrata, l’attività fisica, ….

Per gli alimenti sfusi?

vitamine e minerali grasso, grasso saturo, zuccheri e sale

riferimento generico alla PORZIONE e alla UNITÀ DI CONSUMO!

Dichiarazione nutrizionale

«Valore medio»: il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo

a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Valore medio ottenuto:

Chi farà i controlli?Gestione dell’incertezza di misuraOmogenea applicazione degli arrotondamentiApplicazione di tolleranze sul valore dichiarato

Indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza

Finalità di questa indicazione

Per alcuni alimenti già esiste per altri è in corso una valutazione di merito

Estensione dell’obbligo per gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento (se ne fa solo una questione di quantità?)

Provenienza e trasformazione sostanziale ……… questioni tecnologiche e giuridiche?

Origine (Or-Ior, nascere)Provenienza (Provenire)

Origine - Definizioni UE

Paese di origine definita dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione

Luogo di provenienza

Qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il Paese d’origine

L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento

Paese d’origine o luogo di provenienza Art. 26, 2, a)

L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

Per carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili

Paese d’origine o luogo di provenienza Art. 26, 2, b)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 1337/2013 DELLA COMMISSIONE

Indicazione del luogo di allevamento e macellazione

Dibattito presso il Parlamento europeo circa l’indicazione in etichetta del luogo di nascita

Indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per: alimenti non trasformati prodotti a base di un unico ingrediente ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento

E’ stata avviata la consultazione con gli stakeholder degli Stati membri

La Commissione ha trasmesso agli Stati membri un questionario a cui si doveva rispondere entro l’8 aprile 2014

La consultazione si chiuderà a giugno 2014, con una relazione della Commissione europea, elaborata congiuntamente dalla DGSANCO e dalla DGAGRI

Il report verrà presentato dalla Commissione a dicembre 2014.

Food Waste

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In materia di etichettatura posiamo tenere ben in vista il cartello

APPLICAZIONE DAL 13/12/2014