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UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BERGAMO
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA
SEMPLICEUNITÀ 7
Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2013/2014
QUESTIONI PRINCIPALI
FISIONOMIA DEL MODELLO
3
LA CARATTERISTICA DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE È L’ESISTENZA DI DUE CATEGORIE DI SOCI
ACCOMANDITA SEMPLICE
Società di personeSoggetta al regime delle s.n.c. (e quindi delle s.s.) per quanto non caratteristico del
modello (art. 2315 c.c.).
ACCOMANDITA PER AZIONI
Società di capitaliSoggetta al regime
delle s.p.a. per quanto non
caratteristico del modello (art. 2464
c.c.)
LE DUE ACCOMANDITE
4
I SOCI ACCOMANDANTI (ART. 2313)
5
I SOCI ACCOMANDATARI (2318 C.C.)
6
LA FUNZIONE DELLA S.A.S.
7
ATTO COSTITUTIVO S.A.S.
8
RAGIONE SOCIALE
9
AMMINISTRAZIONE DELLA S.A.S.
10
IL DIVIETO DI IMMISTIONE DEGLI ACCOMANDANTI
11
LE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI IMMISTIONE I
12
LE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI IMMISTIONE II
13
ESEMPI DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI IMMISTIONE
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I POTERI DI CONTROLLO DEGLI ACCOMANDANTI (ART. 2320 C.C.)
15
È discusso se compete agli accomandanti l’approvazione o solo il controllo del bilancio.
Cass. 15 luglio 1996 n. 6410: «per il terzo comma dell’ art. 2324 c.c., gli accomandanti "hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società" e … hanno anche il diritto di concorrere alla sua approvazione, senza che ciò implichi violazione del divieto di immistione. Appare infatti evidente che tale atto attiene (non all'esercizio, ma) al controllo della gestione e deve quindi escludersi che esso urti contro il divieto stabilito dal primo comma dell'art. 2320 c.c.; anche perché trattasi di prerogativa che dalla legge è normalmente riservata proprio a coloro che sono esclusi dalla cura di affari al cui andamento sono tuttavia interessati (artt. 2261 e 2262, 2364, n. 1, c.c.)».
APPROVAZIONE DEL BILANCIO
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DECISIONI CONSENTITE AGLI ACCOMANDANTI
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NOMINA E REVOCA DEGLI AMMMINISTRATORI
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ACCOMANDATARIAtto tra vivi: è
necessario il consenso di tutti gli altri soci, accomandanti e accomandatari.
Mortis causa:sarà necessario il consenso di tutti i soci ma anche degli eredi.
ACCOMANDANTIAtto tra vivi: è necessario il consenso della maggioranza del capitale sociale, se il contratto non dispone diversamente.Mortis causa: è liberamente trasferibile senza il consenso dei soci superstiti.
TRASFERIMENTO DELLA QUOTA
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA S.A.S.
20
I POTERI DELL’AMMINISTRATORE PROVVISORIO
21
LA S.A.S. IRREGOLARE (ART. 2317)
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