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Comune di Cucciago – Seconda Variante al Piano di Governo del Territorio - L.R.11 marzo 2005 n. 12 – Relazione illustrativa della variante
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INDICE
1. PREMESSA 2
2. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VARIANTE 3
3. STATO DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO 5
4. INDIRIZZI SPECIFICI DI VARIANTE 6
ALLEGATI 6
Quadri Ia – Ib – Ic 7
Quadro II 8
Quadro III 8
Quadro IV 9
Quadro V 9
Quadro VI 10
5. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA DI VERIFICA 11
6. MODIFICHE APPORTATE AL DOCUMENTO DI PIANO 12
7. EFFETTI DELLA VARIANTE SUGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI DI
SVILUPPO 18
8. LE MODIFICHE APPORTATE AL PIANO DELLE REGOLE 19
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1. PREMESSA
Il Comune di Cucciago è dotato del Piano di Governo del Territorio (PGT) da oltre un anno
in quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/05/2009 e divenuto
pienamente efficace a seguito della sua pubblicazione sul BURL, serie Inserzioni e concorsi n. 41
del 14 ottobre 2009.
L’Amministrazione Comunale, dopo una prima variante, pubblicata sul BURL n. 27 del 7
luglio 2010, che ha meglio specificato le altezze ammissibili nelle zone produttive, ha ritenuto
ormai impellente l’esigenza di dover procedere alla redazione della seconda variante al suddetto
PGT con l’intento di apportarvi correttivi e affinamenti ritenuti migliorativi sia in termini
urbanistici che normativi ad alcuni specifici aspetti che, come verrà verificato in seguito, sono di
modesta entità e tali da produrre impatti scarsamente o marginalmente significativi sull’insieme
delle previsioni di sviluppo.
La necessità di intervenire con modifiche ritenute necessarie e utili discende dalla
constatazione che le complessità delle tematiche organizzative, procedurali, partecipative e di
ampiezza territoriale oltre che di rilevanza ambientale affrontate dall’amministrazione per la
redazione del primo nuovo strumento di governo del territorio hanno fuorviato, in ragione della
novità e della portata di molte norme e direttive, l’attenzione rispetto ad aspetti puntuali e
particolari che emergono con maggiore evidenza e chiarezza, in ragione anche delle esigenze di
cui i soggetti attuatori di alcuni interventi hanno avuto solo oggi coscienza.
D’altro canto l’impianto generale del Piano di Governo del Territorio è tale da favorire, in
ragione della notevole flessibilità operativa che consente, progressivi adeguamenti alle reali ed
effettive necessità del cittadino, là dove i loro obiettivi si prospettano carenti con l’impianto
generale del Piano e con le sue coerenze ambientali.
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2. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VARIANTE
L’Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 della L.R. 12/2005 e
successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione di Giunta n. 60 del 21/07/2010 ha dato
avvio al procedimento per la redazione della seconda variante al vigente PGT in base ai seguenti
indirizzi generali:
1. identificare nelle zone agricole prevalenti gli ambiti nei quali la realizzazione di eventuali
manufatti, costruzioni e quant’altro, coerentemente con le sensibilità evidenziate nella Carta
del Paesaggio, non è compatibile;
2. inserire la nuova soluzione progettuale relativa al nuovo raccordo viabilistico collegante la SP
28 con la SP 34 posta lungo il confine est con il comune di Cantù;
3. modificare la destinazione d’uso di un’area attualmente libera ubicata in via Montina ed
avente destinazione produttiva/artigianale, in area residenziale, coerentemente con il contesto
urbano circostante e riducendone di fatto la volumetria attualmente edificabile;
4. consentire all’attuale proprietario dell’ambito contraddistinto con la sigla ATR/1 di via
Navedano, la possibilità di monetizzazione dell’area in cessione all’Amministrazione
Comunale;
5. identificare e meglio specificare, nell’ambito contraddistinto con la sigla ATR/4 di via
Montina, i due lotti, chiarendo e precisando le modalità di attuazione sugli stessi nonché
consentire, da parte dell’attuale proprietario del lotto 2, la possibilità di monetizzazione
dell’area in cessione all’Amministrazione Comunale;
6. relativamente al piano di riconversione contraddistinto con la sigla ARF/2 (ambito di
riconversione funzionale di via del Pozzo) garantire la riconversione dell’attività
identificando distintamente le aree di assegnazione delle volumetrie possibili meglio definite
e quantificate;
7. definire e meglio precisare le modalità di individuazione e localizzazione di aree da destinare
a parcheggi pubblici e marciapiedi da collocarsi esternamente ai nuovi interventi di edilizia
libera;
8. definire e meglio specificare incongruenze e/o diverse interpretazioni riscontrate
nell’applicazione di alcuni articolati contenuti nella normativa tecnica del Piano delle Regole;
9. definire i criteri regionali di cui all’art. 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
10. identificare nel Regolamento edilizio ed in sintonia con il P.G.T. l’eventuale modalità di
costruzione di manufatti leggeri in legno anche prefabbricati (tipo arredo da
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giardino/accessori), aventi piccole dimensioni (da specificare), finalizzati esclusivamente a
soddisfare esigenze funzionali al servizio dell’ambito in cui trovasi, nel rispetto comunque
della tutela e salvaguardia paesaggistica dei siti.
Come previsto dalla medesima Legge Regionale è stato pubblicato apposito avviso pubblico
finalizzato a raccogliere istanze di suggerimento o proposte da parte di cittadini e parti sociali, a
partire dal 31 luglio e fino al 10 settembre 2010:
Istanze pervenute
Numero Protocollo Data Oggetto
1 5760 06/09/2010 Disponibilità a monetizzazione da parte proprietà
2 5875 09/09/2010 Rimozione vincolo idrogeologico
3 5894 10/09/2010 Possibilità di monetizzazione dell’area in cessione all’Amministrazione
4 5895 10/09/2010 Traslazione area ASI di 4 metri
5 5902 10/09/2010 Area agricola compatibile con edificazione
6 5903 10/09/2010 Garantire la riconversione dell’attività, identificando distintamente le aree
di assegnazione delle volumetrie meglio quantificate
7 5906 10/09/2010 Disponibilità a monetizzazione da parte proprietà e nuovo tracciato viario
8 5907 10/09/2010 Riesame perimetro NAF
9 6934 27/09/2010 Cambio destinazione da agricola a produttiva
Contestualmente è stato presentato dal responsabile dell’area Tecnica del Comune un dettagliato
elenco di incongruenze e di punti di non facile interpretazione applicativa delle norme del Piano
delle Regole di cui si chiedono approfondimenti, modifiche ed integrazioni.
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3. STATO DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO
Durante l’anno di vigenza del PGT del Comune di Cucciago si è riscontrata una discreta
attività edilizia: la tabella che segue mostra una prima tappa di monitoraggio del piano ed illustra
i titoli abilitativi rilasciati nel periodo ottobre 2009/ giugno 2010.
Monitoraggio attività edilizia 2009/2010
Strumento data Volume (mc) abitanti stimati (i=100)
PC 8/2008 novembre 2009 1.086 10
PC 1/2009 giugno 2009 1.067 10
PC 1/2010 (1) marzo 2010 506 5
PC 8/2010 novembre 2010 360 3
PC 9/2010 novembre 2010 360 3
PC 11/2010 novembre 2010 579 6
DIA 30/2009 (2) novembre 2009 945 9
DIA 37/2008 ottobre 2009 2.155 21
DIA 2/2010 (1) febbraio 2010 80 1
DIA 18/2010 luglio 2010 3.157 31
DIA 23/2010 (1) giugno 2010 100 1
Totale 10.395 104
NOTE:
1) Interventi L.R.13/2009 “Piano Casa”;
2) Intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione con ricostruzione
Rispetto allo scenario di sviluppo del quinquennio prefigurato dal Documento di Piano del
PGT si registra un’accentuata attività all’interno del consolidato urbano, ad eccezione degli
ambiti strategici di trasformazione. Essa porterà entro tre anni una saturazione del 63,8% della
complessiva previsione di insediabilità abitativa.
Rispetto alla generale previsione di sostenibilità si registra, nella prima fase di attuazione del
PGT, un’attività edilizia più effervescente delle aspettative che andrà attentamente sottoposta a
verifica alla scadenza del primo periodo di applicazione del Piano, fissato a due anni
dall’approvazione.
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4. INDIRIZZI SPECIFICI DI VARIANTE
L’Amministrazione sulla scorta dei propri indirizzi generali, degli atti di partecipazione
pervenuti e di consultazioni con la commissione urbanistica comunale ha individuato in modo
puntuale e specifico quali debbano essere gli argomenti di variante:
1. Identificazione, nelle zone agricole prevalenti, degli ambiti non compatibili con la
realizzazione di eventuali manufatti coerentemente con le sostenibilità evidenziate nella
Carta del Paesaggio (Quadro I allegato).
2. Recepire la nuova soluzione progettuale del nuovo raccordo viabilistico SP. 34/SP 38
(Quadro II allegato).
3. Cambiare la destinazione d’uso di un’area attualmente libera da produttiva a residenziale,
coerentemente con il contesto urbano circostante e limitandone la volumetria attualmente
edificabile a meno di un terzo (Quadro III allegato).
4. Consentire nell’ATR1 (Via Navedano) la possibilità da parte dell’attuale proprietario, di
monetizzazione dell’area in cessione all’Amministrazione (Quadro IV allegato).
5. Identificare nell’ATR4 (strada consortile Rebosca) con maggior dettaglio i due distinti lotti,
chiarendo le finalità di attuazione e consentire la possibilità da parte dell’attuale proprietario
del lotto 2, di monetizzazione dell’area in cessione all’Amministrazione (Quadro V allegato).
6. Nel piano di riconversione ARF/2 (Via del Pozzo) identificare con miglior dettaglio le aree di
assegnazione della volumetria già assegnata dal vigente PGT (Quadro VI allegato).
7. Definire con maggiore puntualità la dotazione di parcheggi a servizio dei nuovi edifici
residenziali tenendo conto anche delle esigenze di accoglienza di ospiti e fornitori.
8. Normare nelle aree agricole la realizzazione di edifici di piccole dimensioni assentibili
esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo, ai sensi dell’art. 62
della L.R. 12/2005.
ALLEGATI
N. 6 quadri di individuazione e localizzazione degli ambiti di variante.
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Quadri Ia – Ib – Ic
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Quadro II
Quadro III
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Quadro IV
Quadro V
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Quadro VI
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5. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA DI VERIFICA
La Variante è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS nella conferenza di
verifica svoltasi in data 11/02/2011.
A seguito di detta conferenza l’Autorità Competente per la VAS d’intesa con l’Autorità
Procedente ha assunto in data 11/02/2011 la decisione di non assoggettare la variante al
Documento di Piano a valutazione ambientale. A tal proposito si rinvia alla pronuncia, assunta
entro i termini di legge (novanta giorni dalla messa a disposizione del rapporto preliminare, che
risale al 05/01/2011 ).
A seguito della suddetta pronuncia si è dato corso alla redazione della variante urbanistica che,
come viene illustrato nel seguito, produce modifiche a due dei tre documenti costituenti il vigente
Piano di Governo del Territorio: Documento di Piano e Piano delle Regole.
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6. MODIFICHE APPORTATE AL DOCUMENTO DI PIANO
Vengono per l’esattezza proposte in coerenza con gli indirizzi generali individuati
dall’Amministrazione in fase di avvio del procedimento della variante al vigente PGT.
INDIRIZZO N. 1 - rivolto ad identificare nelle zone agricole prevalenti gli ambiti nei quali
l’edificazione non viene ritenuta compatibile con la sensibilità paesistica dei siti.
Si tratta di n. quattro ambiti il cui sviluppo territoriale è pari a quasi il 20 % del complessivo
sviluppo della zona agricola prevalente.
All’origine della scelta vi sono esigenze di salvaguardia dell’identità paesaggistica delle porzioni
di territorio più sensibili per l’aspetto percettivo in quanto collocate in rapporto diretto con punti
e/o percorsi a visuale aperta all’orizzonte e dall’orizzonte.
Si intende quindi perseguire l’obbiettivo di preservare nella loro massima integrità alcune
porosità di elevata naturalità che concorrono a salvaguardare la continuità del verde agricolo
complementare elemento di connessione con il sistema boschivo che caratterizza la brughiera.
I titoli volumetrici di questi sedimi sono ovviamente negoziabili e/o trasferibili negli ambiti ove
l’edificazione permane.
La variante comporta la modifica degli elaborati grafici delle Modalità di intervento e della
Normativa tecnica del Piano delle Regole.
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INDIRIZZO N. 2 - recepimento del tracciato definitivo del nuovo raccordo viabilistico che
collegherà la SP 28 con la SP 34 lungo il confine comunale est con il territorio della città di
Cantù.
Si tratta di un adempimento di legge conseguente alla più puntuale e definitiva configurazione
dell’esatto tracciato rispetto a quello preliminare indicato nel PGT vigente.
Lo scostamento tra l’originaria previsione di salvaguardia del cannocchiale di transito dall’arteria
e la definitiva scelta del tracciato è peraltro di scarsa entità metrica e di irrilevante incidenza
ambientale. La variante comporta modifica degli elaborati grafici di Sintesi delle previsioni di
Piano e delle Modalità di intervento del Piano delle Regole.
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INDIRIZZO N. 3 – preordinato a rendere possibile nell’ambito di trasformazione ATR/1 di via
Navedano, l’alternativa dell’eventuale monetizzazione dell’area per servizi prevista
obbligatoriamente in cessione della vigente normativa d’attuazione del Documento di Piano.
In tale eventualità, da opzionare in fase di approvazione del piano attuativo, verrà sottoposta a
valutazione di impatto paesistico la migliore collocazione possibile dei fabbricati all’interno
dell’ambito di intervento, considerata la maggiore superficie edificabile a disposizione.
La variante comporta la modifica dello schema d’indirizzo dell’ambito ATR/1;
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INDIRIZZO N. 4 – preordinato a sdoppiare l’ambito di trasformazione ATR/4 in due sub-ambiti
autonomi ed indipendenti uno dall’altro.
La loro attuazione viene subordinata a permesso di costruire assistito da atto unilaterale d’obbligo
con il quale verranno assunti precisi impegni negoziali da concordare preventivamente con
l’Amministrazione.
Con la variante viene anche resa possibile l’alternativa dell’eventuale monetizzazione delle aree
per servizi obbligatoriamente previste in cessione dalla vigente normativa d’attuazione del
Documento di Piano.
La variante comporta la modifica della scheda d’indirizzo dell’ambito ATR/4;
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INDIRIZZO N. 5 - inteso a chiarire le modalità attuative contenute nella scheda della normativa
tecnica del Documento di Piano dell’ambito di riconversione ARF/2 di via del Pozzo.
Viene in particolare proposto un approfondimento finalizzato ad identificare in miglior dettaglio e
con puntualità i sedimi destinatari dei titoli volumetrici già assegnati dal vigente PGT a
compensazione delle attività di riqualificazione ambientale.
Considerato che i titoli volumetrici già assegnati dal vigente PGT sono stati riconosciuti per
risolvere i conflitti di convivenza tra l’attività agricola esistente ed i circostanti insediamenti
residenziali, specificatamente attraverso l’eliminazioni dei fabbricati esistenti destinati a stalle per
il ricovero degli animali, ne deriva che i titoli volumetrici vengono individuati limitatamente ai
sedimi che sono stati effettivamente occupati dei sovramenzionati edifici.
Al fine di permettere la realizzazione di un intervento a bassa intensità edilizia, nella redazione
del vigente PGT, si è permesso la localizzazione di parte del volume suddetto anche sul lotto B,
lotto già edificabile come da precedentemente Piano Regolatore Generale, cambiandone la
destinazione da produttiva a residenziale. Si chiarisce quindi che sono escluse dagli ambiti di
trasformazione le aree prative attualmente a vocazione agricola prevalente e non interessate da
edificazione che devono rimane tali ed i cui titoli volumetrici devono essere trasferiti negli ambiti
agricoli effettivamente edificabili.
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7. EFFETTI DELLA VARIANTE SUGLI OBIETTIVI QUANTITAT IVI DI SVILUPPO
Lo sviluppo edilizio del Comune di Cucciago è affidato dal vigente PGT a n. 6 ambiti di
trasformazione residenziale che comportano la realizzazione di un totale di mc 10.870 per una
popolazione attesa di 109 abitanti. Esso non viene modificato dalle nuove previsioni che invece,
in funzione delle operazione che verranno esercitate in sede negoziale nella fase attuativa,
potrebbero invece ridurre l’apporto di gratuita acquisizione di aree per servizi pubblici in cambio
di risorse per il perseguimento prioritario di realizzazione di importanti opere pubbliche.
Viene in questo caso perseguito l’obiettivo di garantire una possibile alternativa all’acquisizione
obbligatoria di aree per conseguire un maggior grado di sostenibilità economica del Piano dei
Servizi comunali per la realizzazione di opere o il miglioramento di quelli esistenti.
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8. LE MODIFICHE APPORTATE AL PIANO DELLE REGOLE
Riguardano sia le Modalità di intervento che la Normativa tecnica delle Regole.
MODALITÀ DI INTERVENTO - Viene variata la destinazione d’uso un lotto di mq 1.550 posto
a cavaliere tra due esistenti comparti territoriali dei quali uno a destinazione prevalentemente
residenziale e l’altro produttivo. La modifica consente di ridurre la superficie produttiva esistente,
che originerebbe volumetrie elevate (mc 5.000 circa) in un ambito territoriale posto sulla sommità
collinare del territorio, con superficie residenziale a minor edificabilità (mc 1.550 circa). (in giallo
le modifiche: grassetto corsivo le integrazioni, barrato il testo eliminato)
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NORMATIVA TECNICA DEL PIANO DELLE REGOLE – a seguito dell’attuazione del piano
nella sua fase iniziale è emersa, a seguito di un costante monitoraggio delle criticità nell’esame di
interventi edilizi, la necessità di apportare precisazioni di approfondimento e di chiarimento
piuttosto che modifiche ai seguenti articoli (in giallo le modifiche: grassetto corsivo le
integrazioni, barrato il testo eliminato):
art. 3 comma 1– “Attuazione del Piano delle Regole
art. 5 comma 2 lett. d – “Definizione dei parametri ed indici urbanistici ed edilizi”
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art. 5 comma 3 lett. ‘a’ e ‘b’: “Definizione dei parametri ed indici urbanistici ed edilizi”
(…)
art. 6 comma 3: “Modalità di calcolo delle distanze”
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art. 11 comma 1: “Spazi per il parcheggio privato”
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artt. 28, 29 e 30: “Aree ed ambiti a prevalente destinazione agricola”, “Comparti boscati
complementari delle attività agricole”, “Aree e comparti prativi e boscati a carattere
ambientale di interposizione tra territorio rurale ed edificato”
ART. 28 AREE ED AMBITI A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA
1. Caratteri generali
Le aree e gli ambiti per le attività agricole comprendono le parti del territorio comunale esterne al
contesto urbano consolidato (Area urbanizzata A.U.) destinate all’esercizio delle attività del settore
primario.
Interessano i sedimi prativi, coltivati, incolti compresi nella rete ecologica e boscati.
Sono disciplinate sia ai fini della tutela delle residuali funzioni agricolo produttive (aree destinate
all’agricoltura con efficacia prevalente), sia in qualità di importanti componenti del paesaggio.
Le presenti norme individuano, nella disciplina specifica relativa ai singoli comparti, destinazioni,
indici e modalità di intervento.
Le aree e i comparti destinati all’attività agricola di tipo produttivo si identificano in:
a. a colture specializzate;
b. a colture agrarie e prative isolate o aventi dimensioni significative per compattazione (efficacia
agricola prevalente);
c. puntuali, isolate, ma funzionalmente connesse ai comparti boscati, di interposizione tra
territorio rurale ed edificato.
2. Destinazione d’uso
a. Nelle aree a colture specialistiche:
Principale: A – Agricola (punto 5d dell’articolo 12)
b. Nei comparti a colture agrarie e prative aventi dimensioni significative:
Principale: A5 – Agricola quale destinazione d’uso specifica del settore (punto 5d dell’articolo
12)
c. Nei comparti puntuali e di interposizione:
Principale: A – agricola (punto 5d dell’articolo 12) con esclusione di A1 - Stalle
3. Modalità d’intervento
Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente
mediante permesso di costruire che può essere rilasciato con le modalità indicate nell’art. 59
esclusivamente ai soggetti indicati nel successivo art. 60 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12.
4. Parametri edificatori
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Uf Indice di utilizzazione fondiaria
a. Per le abitazioni dell’imprenditore agricolo, qualora le esigenze abitative non possano
essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente:
• 0,06 mc/mq sui terreni a coltura specialistica orto-floro-vivaistica;
• 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli;
con il limite massimo di mc 500 per azienda.
b. Per le attrezzature e le infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle
attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (quindi stalle, silos, serre, magazzini,
locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli):
• Rapporto di copertura del 40 per cento dell’intera superficie aziendale per le serre;
• Rapporto di copertura del 20 per cento per le aziende orto-floro-vivaistiche;
• Rapporto di copertura del 10 per cento per tutte le altre tipologie; di cui 2,50%
massimo per le attività affini che comunque non dovranno in ogni caso superare i
mq. 800.
c. Per le eventuali attività agricole esistenti ed attive alla data di adozione del Piano i
precedenti parametri sono aumentati del 20%.
H Altezza massima degli edifici residenziali di m 7,00; per le infrastrutture aziendali, quella
funzionale alle esigenze produttive a condizione che la soluzione adottata non contrasti con
specifici aspetti ambientali di cui l’Amministrazione dovrà dare puntuale indicazione in
caso di diniego;
Dss Distanza di manufatti ed edifici dalle strade uguale o maggiore di m 8,00.
Dsc Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà uguale o maggiore di m 5,00.
Le stalle e gli altri ricoveri per animali in genere, di nuova realizzazione, utilizzati per
l’allevamento, essendo classificate quali industrie insalubri di 1° classe ai sensi del
TU.LL.SS., classificati quali industrie insalubri di 1° classe ai sensi del TU.LL.SS. e
utilizzati per l’allevamento, nonché gli edifici produttivi quali fienili, depositi attrezzi e
macchinari di nuova realizzazione, ubicati in zona agricola, devono essere ubicati
all’esterno del perimetro del consolidato urbano centro abitato e distare almeno m 100 150
da ambiti a destinazione d’uso diversa. Le stesse distanze devono essere rispettate dagli
edifici di nuova edificazione negli ambiti a destinazione d’uso diversa dall’agricola nelle
zone omogenee residenziali nei confronti delle strutture produttive agricole esistenti
Dsp Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale a m 10,00
5. Prescrizioni particolari
a. Le tipologie costruttive devono essere congruenti al paesaggio urbano.
b. Non sono consentite destinazioni complementari/compatibili.
c. In tutte le aree, anche non contigue ed anche localizzate nei comuni limitrofi, computate ai fini
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edificatori è istituito un vincolo di “non edificazione”, debitamente trascritto e registrato presso
i registri immobiliari.
d. In tutte le aree è consentita la realizzazione di edifici in legno di superficie non superiore a
mq 6 ed aventi altezza massima di m 2,50 esclusivamente ai fini della manutenzione del
territorio. L’area pertinenziale minima dovrà comunque essere almeno di mq 500. La loro
realizzazione è subordinata alla presentazione di richiesta corredata, ai sensi dell’art. 62
della L.R. 12/2005, da atto d’impegno unilaterale d’obbligo
e. Per gli edifici esistenti alla data di adozione della presente normativa che risultano non adibiti
ad uso agricolo, ai sensi della L.R. 12/05 sono consentite:
1 se a destinazione residenziale le attività di cui lettere a), b), c), d), dell’art 27 comma 1
della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e nel caso di adeguamenti, funzionali igienici e
tecnologici, un incremento volumetrico “una tantum” nella misura di: IV (Incremento
Volumetrico) = k / VE (Volume Esistente), dove k è un coefficiente pari a 20.000, con un
incremento massimo di mc 200, la cui altezza massima misurata alla gronda ed al colmo
non potrà eccedere le altezze esistenti.
Restano esclusi gli edifici che alla data entrata in vigore della L.R. 12/05 hanno già fruito
di analogo trattamento nell’ambito della normativa previgente.
2 se a destinazione produttiva, terziaria e commerciale le attività di cui alle lettere a), b),
c), d), dell’art 27 comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e nel caso di
adeguamenti tecnologici, un incremento “una tantum” della superficie esistente nella
misura di: ISlp (Incremento di Superficie lorda di pavimento) = k / SlpE (Superficie
lorda di pavimento Esistente), dove k è un coefficiente pari a 10.000, con un
incremento massimo di mq 75, con il mantenimento delle altezze preesistenti.
Restano esclusi gli edifici che dall’entrata in vigore della L.R. 12/05 hanno già fruito di
analogo trattamento nell’ambito della normativa previgente.
f. Gli insediamenti esistenti o previsti in aree ed ambiti confinanti aventi altre diverse destinazioni
funzionali potranno includere nella propria area di pertinenza, compatibilmente con le
caratteristiche paesistico ambientali della zona agricola, una fascia di area agricola, per una
profondità media non superiore a m 10, a condizione che:
1 la recinzione sia trasparente e compatibile con il paesaggio agricolo;
2 siano esclusi usi a parcheggio non pertinenziali e depositi all’aperto di ogni tipo;
3 tale fascia:
• non venga edificata, sia in superficie che in sottosuolo;
• mantenga le caratteristiche di permeabilità naturale dell’acqua piovana e non sia
interessata da pavimentazioni o canalizzazioni che impediscano tale permeabilità;
• venga in prevalenza utilizzata per frutteto, orto, o giardino;
• venga piantumata con essenze di alto fusto.
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Ai fini di garantire il rispetto delle condizioni sopra elencate gli interessati sottoscrivono
apposito atto unilaterale d’obbligo da trascriversi in atti pubblici.
ART. 29 COMPARTI BOSCATI COMPLEMENTARI DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE
1. Caratteri generali
Le aree e gli ambiti boscati comprendono le parti del territorio comunale caratterizzate dalla
presenza di forme diverse di vegetazione arborea ed arbustiva, compresi i suoli ove siano presenti
elementi naturali importanti.
In questi ambiti destinati a svolgere una funzione di equilibrio con l’habitat antropico, sono da
escludere insediamenti permanenti ed attività stabili.
2. Destinazione d’uso
Principale: A5 – Coltivazione della terra e silvicoltura quale destinazione d’uso specifica del
settore (punto 4b dell’articolo 12)
3. Modalità d’intervento
Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente
mediante permesso di costruire che può essere rilasciato con le modalità indicate nell’art. 59
esclusivamente ai soggetti indicati nel successivo art. 60 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12.
I titoli volumetrici di questi ambiti non sono utilizzabili al loro interno ma devono essere trasferiti
nelle aree ed ambiti destinati all’esercizio dell’attività agricola.
4. Parametri edificatori
Uf Indice di utilizzazione fondiaria
a. Per le abitazioni dell’imprenditore agricolo, qualora le esigenze abitative non
possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente:
• 0,01 mc/mq con un massimo di 500 mc per azienda, sui terreni a bosco, a
coltivazione industriale del legno;
b. Per le attrezzature e le infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle
attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (quindi stalle, silos, serre, magazzini,
locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli)
• Rapporto di copertura del 40 per cento dell’intera superficie aziendale per le
serre;
• Rapporto di copertura del 20 per cento per le aziende orto-floro-vivaistiche;
• Rapporto di copertura del 10 per cento per tutte le altre tipologie.
c. Per le eventuali attività agricole esistenti ed attive alla data di adozione del Piano i
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precedenti parametri sono aumentati del 20%.
Uf Indice di utilizzazione fondiaria
a. Per le abitazioni dell’imprenditore agricolo, qualora le esigenze abitative non possano
essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente:
• 0,06 mc/mq sui terreni a coltura specialistica orto-floro-vivaistica;
• 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli.
b. Per le attrezzature e le infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività
di cui all’articolo 2135 del codice civile (quindi stalle, silos, serre, magazzini, locali per la
lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli)
• Rapporto di copertura del 40 per cento dell’intera superficie aziendale per le serre;
• Rapporto di copertura del 10 per cento per tutte le altre tipologie di cui 2,50%
massimo per le attività affini che comunque non dovranno in ogni caso superare i
mq. 800.
H Altezza massima degli edifici residenziali di m 7,00; per le infrastrutture aziendali, quella
funzionale alle esigenze produttive a condizione che la soluzione adottata non contrasti con
specifici aspetti ambientali di cui l’Amministrazione dovrà dare puntuale indicazione in
caso di diniego;
Dss Distanza di manufatti ed edifici dalle strade uguale o maggiore di m 8,00.
Dsc Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà uguale o maggiore di m 5,00. Solo
nelle aree di interposizione tra territorio rurale ed edificato m 10,00.
Le stalle e gli altri ricoveri per animali in genere, di nuova realizzazione, utilizzati per
l’allevamento, essendo classificate quali industrie insalubri di 1° classe ai sensi del
TU.LL.SS., devono essere ubicati all’esterno del perimetro del centro abitato e distare
almeno m 100 da ambiti a destinazione d’uso diversa. Le stesse distanze devono essere
rispettate dagli edifici di nuova edificazione nelle zone omogenee residenziali nei confronti
delle strutture produttive agricole esistenti.
Dsp Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale a m 10,00
5. Prescrizioni particolari
a. Non sono consentite destinazioni complementari/compatibili.
b. Sono escluse alterazioni della morfologia dei luoghi e mutamento della destinazione d’uso del
suolo.
c. È imposta la salvaguardia degli impianti arborei e la loro sostituzione in caso di degrado;
d. Il taglio dei boschi è regolato dalla Legislazione Regionale;
e. In tutte le aree, anche non contigue ed anche localizzate nei comuni limitrofi, computate ai fini
edificatori è istituito un vincolo di “non edificazione”, debitamente trascritto e registrato presso
i registri immobiliari.
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f. Per gli edifici esistenti alla data di adozione della presente normativa che risultano non adibiti
ad uso agricolo, ai sensi della L.R. 12/05 sono consentite:
1 se a destinazione residenziale le attività di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art 27 comma 1
della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e nel caso di adeguamenti, funzionali igienici e
tecnologici, un incremento volumetrico “una tantum” nella misura di: IV (Incremento
Volumetrico) = k / VE (Volume Esistente), dove k è un coefficiente pari a 20.000, con un
incremento massimo di mc 200, la cui altezza massima misurata alla gronda ed al colmo
non potrà eccedere le altezze esistenti.
Restano esclusi gli edifici che alla data entrata in vigore della L.R. 12/05 hanno già fruito
di analogo trattamento nell’ambito della normativa previgente.
2 se a destinazione produttiva, terziaria e commerciale le attività di cui alle lettere a), b), c),
d), dell’art 27 comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e nel caso di
adeguamenti tecnologici, un incremento “una tantum” della superficie esistente nella
misura di: ISlp (Incremento di Superficie lorda di pavimento) = k / SlpE (Superficie lorda
di pavimento Esistente), dove k è un coefficiente pari a 10.000, con un incremento
massimo di mq 75, con il mantenimento delle altezze preesistenti.
Restano esclusi gli edifici che dall’entrata in vigore della L.R. 12/05 hanno già fruito di
analogo trattamento nell’ambito della normativa previgente.
g. Gli insediamenti esistenti o previsti in aree ed ambiti confinanti aventi altre diverse destinazioni
funzionali potranno includere nella propria area di pertinenza, compatibilmente con le
caratteristiche paesistico ambientali della zona agricola, una fascia di area agricola, per una
profondità media non superiore a m 10, a condizione che:
1 la recinzione sia trasparente e compatibile con il paesaggio agricolo;
2 siano esclusi depositi all’aperto di ogni tipo;
3 tale fascia:
• non venga edificata, sia in superficie che in sottosuolo, ad eccezione di finiture di
pavimentazione drenante;
• mantenga le caratteristiche di permeabilità naturale dell’acqua piovana e non sia
interessata da pavimentazioni o canalizzazioni che impediscano tale permeabilità;
• venga in prevalenza utilizzata per frutteto, orto, o giardino;
ART. 30 AREE E COMPARTI PRATIVI E BOSCATI A CARATTERE AMBIENTALE DI
INTERPOSIZIONE TRA TERRITORIO RURALE ED EDIFICATO
1. Caratteri generali
Le aree e i comparti prativi e boscati di interposizione e porosità comprendono le parti del territorio
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agrario sia di contiguità al consolidato urbano che di elevata connotazione ambientale e paesistica
di frangia al contesto urbano consolidato ed agli ambiti di nuova edificazione che fungono da
connettivo con il sistema ecologico e produttivo.
Sono destinate al mantenimento della funzione agricola, allo scopo di conseguire la salvaguardia di
tutte le componenti costitutive dell’ambiente e del paesaggio agrario.
2. Destinazione d’uso
Principale: A5 – Coltivazione della terra e silvicoltura quale destinazione d’uso specifica del
settore (punto 4b dell’articolo 12).
3. Modalità di intervento
Sugli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme sono ammessi interventi di
risanamento conservativo e di recupero edilizio rispettando e valorizzando, là dove ancora
riscontrabili, le caratteristiche tipologiche ed i materiali originali della tradizione agraria locale.
Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente
mediante permesso di costruire che può essere rilasciato con le modalità indicate nell’art. 59
esclusivamente ai soggetti indicati nel successivo art. 60 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12.
I titoli volumetrici di questi comparti ambiti non sono utilizzabili al loro interno ma devono essere
trasferiti nelle aree ed ambiti destinati all’esercizio dell’attività a prevalente destinazione agricola.
4. Parametri edificatori
Uf Indice di utilizzazione fondiaria
a. Per le abitazioni dell’imprenditore agricolo, qualora le esigenze abitative non
possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente:
• 0,06 mc/mq sui terreni a coltura specialistica orto-floro-vivaistica;
• 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli;
con il limite massimo di mc 500 per azienda.
b. Per le attrezzature e le infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle
attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (quindi stalle, silos, serre, magazzini,
locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli)
• Rapporto di copertura del 40 per cento dell’intera superficie aziendale per le
serre;
• Rapporto di copertura del 20 per cento per le aziende orto-floro-vivaistiche;
• Rapporto di copertura del 10 per cento per tutte le altre tipologie.
c. Per le eventuali attività agricole esistenti ed attive alla data di adozione del Piano i
precedenti parametri sono aumentati del 20%.
Uf Indice di utilizzazione fondiaria
Comune di Cucciago – Seconda Variante al Piano di Governo del Territorio - L.R.11 marzo 2005 n. 12 – Relazione illustrativa della variante
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d. Per le abitazioni dell’imprenditore agricolo, qualora le esigenze abitative non possano
essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente:
• 0,01 mc/mq con un massimo di 500 mc per azienda, sui terreni a bosco, a
coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato pascolo permanente;
e. Per le attrezzature e le infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle
attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (quindi stalle, silos, serre, magazzini,
locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli)
• Rapporto di copertura del 40 per cento dell’intera superficie aziendale per le serre;
• Rapporto di copertura del 10 per cento per tutte le altre tipologie.
f. Per le eventuali attività agricole esistenti ed attive alla data di adozione del Piano è
consentito l’ampliamento delle strutture produttive del 15% del volume edificato.
H Altezza massima degli edifici residenziali di m 7,00; equivalente a due piani fuori terra
quella delle infrastrutture aziendali e funzionale alle esigenze produttive a condizione che
la soluzione adottata non contrasti con specifici aspetti ambientali di cui l’Amministrazione
dovrà dare puntuale indicazione in caso di diniego;
Dss Distanza di manufatti ed edifici dalle strade uguale o maggiore di m 8,00.
Dsc Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà uguale o maggiore di m 5,00
Nei confronti delle aree ed ambiti a prevalente destinazione residenziale edificati o di
nuovo impianto, la distanza minima degli edifici identificati come infrastrutture produttive
per la conduzione del fondo, compreso il ricovero degli animali, sarà di m 50,00 dai confini
e m 100,00 dai fabbricati anche nel caso siano interposte strade poderali o carrabili. Le
stesse distanze devono essere rispettate dagli edifici di nuova edificazione nelle zone
omogenee residenziali nei confronti delle strutture produttive agricole esistenti.
Dsp Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale a m 10,00
5. Prescrizioni particolari
a. Non sono consentite destinazioni d’uso complementari/compatibili.
b. Sono escluse alterazioni della morfologia dei luoghi e mutamento della destinazione d’uso del
suolo.
c. È imposta la salvaguardia degli impianti arborei e la loro sostituzione in caso di degrado;
d. Il taglio dei boschi è regolato dalla Legislazione Regionale;
e. In tutte le aree, anche non contigue ed anche localizzate nei comuni limitrofi, computate ai
fini edificatori è istituito un vincolo di “non edificazione”, debitamente trascritto e registrato
presso i registri immobiliari.
f. In tutte le aree, tranne quelle comprese nel comparto delle balze di San Vincenzo, è
consentita la realizzazione di edifici in legno di superficie non superiore a mq 6 ed aventi
altezza massima di m 2,50 esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio. L’area
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pertinenziale minima dovrà comunque essere almeno di mq 500. La loro realizzazione è
subordinata alla presentazione di richiesta corredata, ai sensi dell’art. 62 della L.R. 12/2005,
da atto d’impegno unilaterale d’obbligo.
g. Nel comparto delle “balze di San Vincenzo”, perimetrato ed identificato con la sigla b/SV, in
cui sono concentrate le coltivazioni ad orto dei residenti dell’adiacente nucleo di antica
formazione, è consentita ai sensi del comma 1bis dell’art. 62 della L.R. 12/05 la realizzazione
di edifici in legno di superficie non superiore a mq 4 ed altezza massima di m 2,20.
Localizzazione e organizzazione planivolumetrica con criteri di aggregazione funzionale per
lotti devono essere definite di comune accordo tra le proprietà ed il Comune secondo un
progetto corredato da regolamento d’esecuzione tipologica dei manufatti, loro uso ed atto di
impegno da trascriversi a cura e spese dei proponenti.
Stralcio elaborato del Piano delle Regole indicante la delimitazione delle balze di San Vincenzo:
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ART. 31 COMPARTI AVENTI EFFICACIA AGRICOLA PREVALENTE AI SENSI DELL’ART.
15 DEL PTCP
I comparti aventi efficacia prevalente sono identificati tra quelli che per collocazione, dimensione,
fertilità e facilità di meccanizzazione risultano particolarmente idonei allo svolgimento dell’attività
agricola.
In tali comparti il Piano di Governo del Territorio persegue:
1. l’obbiettivo di non sottrarre aree di pregio all'attività agricola, allo scopo di evitare il consumo dei
terreni a maggiore vocazione agricola; l’esclusione per la loro prevalente estensione di qualsiasi
attività edificatoria. I relativi titoli volumetrici devono essere trasferiti, in asservimento, negli
specifici puntuali ambiti destinati ad accogliere gli insediamenti agricoli;
2. favorire processi di modernizzazione delle imprese agricole;
3. la salvaguardia dei valori ambientali e naturalistici;
4. lo sviluppo di processi produttivi biocompatibili ed ecosostenibili.
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art. 34 comma 1 lett. b: “Aree destinate alla viabilità pubblica”
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Via Lavandeé F3
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Elaborato “Modalità di intervento”: correzione di n . due errori materiali
n. 1 Ambito in via Stazione: la perimetrazione delle aree agricole aventi efficacia prevalente si
sovrappone ad un ambito di pianificazione attuativa vigente. Viene rettificato l’errore.
Vigente Variato
n. 2 Ambito in via ai Ronchi: una pertinenza di una residenza viene erroneamente identificata
come nucleo di antica formazione. Viene rettificato l’errore.
Vigente Variato