SENTENZA CDS Appalti solo con white list abnormi, · PDF filefi ltrazione mafi osa tenuti...

1

Click here to load reader

Transcript of SENTENZA CDS Appalti solo con white list abnormi, · PDF filefi ltrazione mafi osa tenuti...

Page 1: SENTENZA CDS Appalti solo con white list abnormi, · PDF filefi ltrazione mafi osa tenuti dalla Prefetture, la cui istituzione è prevista dall’art. 1, comma 52 ... allo strumento

28 Sabato 31 Gennaio 2015 DIRITTO E IMPRESALa richiesta dell’Anac per specifi ci settori a rischio di infi ltrazione

Appalti solo con white listIscrizione obbligatoria per i controlli antimafi a

DI ANDREA MASCOLINI

Nei settori a rischio di infiltrazione malavi-tosa l’iscrizione alle white list prefettizie

da parte delle imprese appal-tatrici e subappaltatrici deve diventare obbligatoria e non può rimanere facoltativa. È quanto chiede a governo e par-lamento il presidente dell’Au-torità nazionale anti corru-zione, Raffaele Catone con l’atto di segnalazione n. 1 del 21 gennaio 2015 relativo alla disciplina delle verifi che anti-mafi a mediante White List. In determinati casi infatti le am-ministrazioni pubbliche pro-cedono alle verifi che antima-fi a mediante la consultazione, anche in via telematica degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di in-fi ltrazione mafi osa tenuti dalla Prefetture, la cui istituzione è prevista dall’art. 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione), a sua volta sostituito dall’art. 29, comma 1, dl 90/2014.

Va precisato preliminar-mente che l’argomento af-frontato nell’atto di segnala-zione riguarda le imprese che operano in specifici settori dell’attività economica legati prevalentemente agli appalti di lavori: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfronta-liero, e smaltimento di rifi uti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confeziona-mento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri. Quindi non si tratta di alcune attività legate alla realizzazione di la-vori per le quali l’esperienza ha dimostrato che sono più alti i rischi di infi ltrazione da parte delle organizzazioni crimina-li. Il problema affrontato da Cantone riguarda l’asimme-tria degli obblighi che fanno capo alle stazioni appaltanti e alle imprese: le prime han-no il dovere di consultare gli elenchi, mentre le seconde non

sono destinatarie di un dovere di iscrizione «in modo chiaro ed esplicito» dal momento che la norma è formulata in termini puramente facoltativi.

In realtà nella segnalazione si sostiene che l’obbligo di iscri-zione da parte dell’impresa che opera nei settori in precedenza citati è «implicitamente ricava-bile dal comma 2, dell’art. 29, dl 90/2014, che introducendo un regime transitorio alla di-sciplina delle verifi che tramite elenco, lascia presupporre l’ob-bligo anche per gli operatori di iscriversi nelle c.d. white list, nella misura in cui la citata iscrizione risulta essere, di fatto, una condizione per rice-

vere l’affi damento dei relativi contratti». Infatti è proprio il comma 2 dell’articolo 29 a pre-vedere che per le attività citate le amministrazioni «procedono all’affi damento di contratti o all’autorizzazione di subcon-tratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi in questione».

In sostanza se una impresa che opera in settori a rischio di infi ltrazione malavitosa come sono quelli previsti dall’arti-colo 1, comma 53 della legge Severino n.190/2012 non è iscritta nella white list non può ricevere alcun affi damento; di fatto quindi l’iscrizione è una condizione necessaria per rice-vere l’affi damento del contrat-to. A ciò l’Anac perviene però in via interpretativa e quindi segnala al governo e al parla-mento l’esigenza di chiarire espressamente ogni dubbio perché alla luce della norma del decreto 90/2014 «si rende necessario un intervento di ar-monizzazione che consenta di realizzare appieno l’obiettivo del legislatore».

DI DARIO FERRARA

Non si può tagliare fuori l’azienda dall’appalto sol-tanto perché rifi uta di accet-tare una clausola del bando tanto abnorme da alterare la fisionomia stessa del contratto: l’esclusione dal-la procedura è illegittima e l’impresa deve rientrare in gara a titolo di risarcimento in forma specifi ca. È quan-to emerge dalla sentenza 6399/14, pubblicata il 29 dicembre dal Consiglio di Stato.

Mezzi e fi ni. Il servizio appaltato dall’ammini-strazione è di brokeraggio assicurativo e la clausola «incriminata» è un mecca-nismo ideato dal Comune che finisce per creare in favore dell’ente una dispo-nibilità di liquidi e di cas-sa. E ciò anche se prima è stato emesso il mandato di pagamento da parte dell’en-te locale, che presuppone, in base alle stringenti regole della contabilità pubblica, il pregresso stanziamento della provvista fi nanziaria a copertura del relativo im-pegno di spesa. A fi nire nel mirino dell’azienda esclusa dalla procedura sono gli ul-timi due commi dell’articolo 9 del capitolato: il codicillo prevede che deve essere il broker ad anticipare i premi assicurativi in nome e per conto del Comune se l’ente si trova nell’impossibilità di provvedere entro la data di decorrenza della copertura pur avendo già emesso il relativo mandato; l’ammi-nistrazione dovrà poi rim-borsare l’importo versato «previo esito positivi dei controlli previsti per legge». E nel caso in cui il broker non provvede al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i ter-mini indicati dalle polizze assicurative, sarà diretta-mente responsabile di tut-te le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Ma attenzione: il brokerag-gio serve a fornire assisten-za al cliente e non fi nanziar-lo. Ed è evidente, scrivono i giudici amministrativi, che l’impegno fi nanziario adde-bitato al broker esorbita dai contenuti delle prestazioni relative all’assistenza e con-sulenza che caratterizzano questo particolare servizio assicurativo. Molto diverse, poi, sarebbero le conseguen-ze: se il broker non paga il premio, se ne assume la responsabilità, mentre il Comune non paga neanche gli interessi di mora. La clausola deve dunque esse-re annullata.

SENTENZA CDS

Clausole abnormi,

gara salva

I contratti di sviluppo si adeguano alla nuova norma-tiva comunitaria, con l’aggiornamento delle modalità d’accesso, della concessione e dell’erogazione delle age-volazioni. Le novità sono state introdotte in conformità con le nuove disposizioni comunitarie (regolamento Ue n. 651/2014) valide per il periodo 2014-2020 e mirano a un ammodernamento complessivo della misura e a una sua maggiore coerenza con il contesto socio-economico attuale. La data a partire dalla quale sarà possibile pre-sentare la domanda di accesso alle agevolazioni, gestite da Invitalia, sarà fi ssata con successivo decreto del Di-rettore generale per gli incentivi alle imprese dello svi-luppo economico. Il programma di sviluppo potrà essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Il contratto di rete dovrà confi gurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espres-samente fi nalizzata alla realizzazione del progetto propo-sto. Queste le nuove indicazioni contenute in un decreto del ministero dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 (pubblicato sulla G.U. del 29 gennaio 2015 n. 23.

I contratti di sviluppo hanno a oggetto la realizza-zione, su iniziativa di una o più imprese, di uno dei seguenti programmi: sviluppo industriale, sviluppo per la tutela ambientale e sviluppo di attività turistiche. I programmi di sviluppo possono prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle fi nalità dei programmi di sviluppo stessi. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamen-te attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 48 mesi dalla data della deter-minazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofi nanziamento con risorse comunitarie

Cinzia De Stefanis

I contratti di svilupposi adeguano all’Europa

L’erogazione del contributo del ministero dello sviluppo economico legato alla Sabatini bis (acqui-sto macchinari) può essere richiesto dall’impresa in qualsiasi momento purché sia stato ultimato l’inve-stimento e ne sia data comunicazione.

Gli investimenti legati all’acquisto macchinari e beni strumentali dovranno essere avviati successiva-mente alla data della presentazione della domanda di accesso al fi nanziamento e al contributo MiSe, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agri-colo (regolamento 702/2014), che potranno essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti.

Il contributo sarà erogato annualmente in sei quo-te secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione.

Ciascuna richiesta di erogazione del contributo successiva alla prima potrà essere inoltrata, annual-mente, solo se decorsi 12 mesi dalla richiesta di erogazione precedente, nel rispetto del piano tem-porale riportato nel decreto di concessione. Queste alcune delle novità contenute nella guida MiSe 3.0 sull’accesso alle agevolazioni beni strumentali nuo-va Sabatini e aggiornata al 29 gennaio 2015.In caso di impresa estera avente sede in uno stato membro che, al momento della presentazione della domanda, non abbia una sede operativa in Italia, occorrerà se-lezionare, utilizzando l’apposito menù a tendina, lo stato membro di riferimento e valorizzare il campo «da attivare in Italia entro la data di ultimazione dell’investimento».

In tal caso, in sede di trasmissione della dichia-razione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, l’impresa estera dovrà altresì attestare l’avvenuta attivazione all’interno del territorio nazionale della sede opera-tiva presso la quale ha realizzato l’investimento e la conseguente iscrizione al registro delle imprese di

riferimento. Il modulo di domanda e i relativi allegati vanno firmati digitalmente in formato «p7m» (fi rma esterna).

Cinzia De Stefanis

Sabatini bis, contributoa investimento ultimato

La guida sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Raffaele Cantone

Rettangolo
Rettangolo