ADATTAMENTO RAGIONEVOLE - Nota Informativa Commento Sent. C-312 11
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Sent. n. 14/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dal Sigg.ri Magistrati
dott.ssa Piera Maggi Presidente
dott.ssa Chiara Bersani Consigliere Rel.
dott.ssa Oriana Calabresi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n.74671 intentato dalla Procura Regionale contro:
- Marcello Menichini, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Luigi Medugno ed Annalisa Lauteri, ed elettivamente domiciliato
presso il loro studio in Roma, alla Via Panama n. 58;
- Giovanni Previti, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore
Petillo, e con lui domiciliato in Roma, alla Via Federico Ozanam,
n.69;
- Albino Ruberti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario
Ettore Verino e Francesco Paoletti, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, al Viale Maresciallo
Pilsudski, n. 118;
-Giammario Nardi, rappresentato e difeso dall’Avv.to Pasquale
Varone, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, al
Lungotevere della Vittoria, n. 9,
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Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 22 novembre 2016, il relatore
Dr.ssa Chiara Bersani, il P.M. dott. Paolo Crea, e, per le
difese, gli Avv.ti Medugno, Lauteri, Varone, Petillo e Paoletti
Considerato in
FATTO
A conclusione dell’istruttoria, disposta a seguito di un
esposto, su una serie di affidamenti da parte del Dipartimento
Dipartimento Attività economiche e produttive — Formazione e
lavoro del Comune di Roma Capitale, in favore della Società
Zetema Progetto Cultura s.r.l., società in house del Comune di
Roma, la Procura ha individuato una ipotesi di danno arrecato al
Comune stesso dalla società e dai competenti funzionari del
Comune, consistente nella spesa correlata all’affidamento e alla
realizzazione di prestazioni di servizi da parte di soggetti
terzi negli anni 2008-2011.
In base alle risultanze delle relazioni istruttorie della
Guardia di Finanza, e compendiando tre vertenze riunite
(V2015/02079, V2015/02089, V2015/02094 e V2015/02079), la Procura
avrebbe accertato che le illegittimità afferenti detti
affidamenti non costituiscono casi isolati, ma un sistema
adottato in maniera continuativa dal Dipartimento in spregio alle
norme sugli affidamenti di servizi, che ha così ricostruito in
citazione: l'iniziativa del rapporto contrattuale con il
Dipartimento Attività economiche e produttive per un determinato
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evento o manifestazione non parte dalla struttura comunale, bensì
da Zetema, che sottopone all'attenzione dell'organo comunale un
'progetto', da realizzare con l’ausilio di un soggetto privato
già individuato. L'organo comunale ritiene che il 'progetto' sia
di suo interesse, l'attività da svolgere rientri nelle proprie
attribuzioni e che per la realizzazione dell'evento il
Dipartimento possa lecitamente rivolgersi a Zetema.
Successivamente, l'organo comunale affida a Zetema l'incarico di
realizzare il 'progetto' in questione, e Zetema si serve del
soggetto privato già indicato nel 'progetto' quale realizzatore
dell'evento.
Tale sistema sarebbe affetto da un duplice ordine di
illegittimità:
1) Violazione della competenza del Dipartimento attività
economiche e produttive. Tutti gli affidamenti in questione
esulerebbero dalla competenza del Dipartimento, sia ai sensi
delle norme interne (deliberazione della Giunta comunale n. 261
del 7 agosto 2009; deliberazione della Giunta comunale n. 184 del
23 giugno 2010; deliberazione della Giunta capitolina n. 53 del 9
marzo 2011), sia perché il Contratto di affidamento di servizi
tra la Zetema e il Comune di Roma, nella versione allora vigente
(contratto approvato dal Comune di Roma con deliberazione della
Giunta comunale n. 10 del 16.1.2008), concerneva unicamente il
settore cultura, e dunque non le attività e competenze del
Dipartimento (deliberazione n. 10 al n. 1, pag. 5). In
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particolare, l'organizzazione e la gestione di eventi (di cui
all'art. 4A del contratto) concerneva soltanto eventi di
carattere culturale da organizzare negli spazi individuati dal
contratto stesso (punto 2 dell'allegato A al contratto, sub
"eventi", ove testualmente si legge: "L'Amministrazione comunale
potrà affidare a Zetema l'organizzazione e/o servizi di supporto
tecnico per la realizzazione di eventi culturali negli spazi
oggetto del contratto"), e poiché per quel che concerne il
Dipartimento IV tali spazi erano individuati dal contratto nel
Silvano Toti Globe Theatre, nella Sala espositiva S. Rita, nel
Villino Corsini — Casa dei teatri, e nella sede del Dipartimento
sito in piazza Campitelli 7 per quel che concerneva il Sevizio di
accoglienza, gli eventi commissionati con i contratti in
questione esulavano dalle competenze del Dipartimento.
2) Violazione della disciplina sugli affidamenti di prestazioni
a soggetti terzi, di cui all’art. 57, comma 2, del D.lgs.
n.163/2006, poiché per tutti (tranne uno) non è stata rispettata
la prescrizione della procedura comparativa, da seguire
obbligatoriamente quando il Dipartimento non intenda avvalersi
delle società in house, ovvero quando la società in house non
ritenga di eseguire direttamente la prestazione.
3) Violazione della disciplina sulla liquidazione della spesa.
Risulterebbe che il Dipartimento ha liquidato i relativi
corrispettivi contrattuali senza alcuna verifica sull’effettiva
esecuzione della prestazione o acquisizione del servizio da parte
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dell’amministrazione, ma unicamente sulla base di documentazione
inadeguata perché fornita dallo stesso soggetto esecutore.
La Procura ha contestato tali fatti e illiceità previ inviti a
dedurre, e con atto di citazione emesso il 9 maggio 2016 ha
imputato il preteso danno ai seguenti soggetti, e per le relative
imputazioni di seguito indicate:
� Marcello Menichini, nella qualità di capo del Dipartimento
Attività economiche-produttive Formazione e lavoro al momento dei
fatti (oggi Dipartimento Sviluppo economico attività produttive e
agricoltura), per aver impegnato e liquidato la complessiva somma
di euro 1.099.979,10 nelle determinazioni sotto indicate:
a) n. 3329 del 06.12.2011: impegno di euro 503.999,10 (iva
inclusa) "per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo
e di intrattenimento in occasione delle festività natalizie
2011"; liquidazione con determinazione n. 855 del 28.3.2012;
b) n. 3440 del 16.12.2011: impegno di euro 100.000,00 (iva
inclusa) "per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo
e di intrattenimento in occasione delle festività natalizie 2011
— Luci a Roma"; liquidazione con determinazione n. 854 del
28.3.2012;
c) n. 3448 del 16.12.2011: impegno di euro 406.000,00 (iva
inclusa) "per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo
e di intrattenimento in occasione delle festività natalizie 2011
— capodanno alle Torri — Grande festa di fine anno — musica a
Capodanno"; liquidazione con determinazione n. 853 del 28.3.2012;
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d) n. 3412 del 15.12.2011: impegno di euro 90.000,00 per la
realizzazione dell'evento denominato "Festa della Befana". A
seguito di gara, con determinazione n. 3536 del 29.12.2011 il
Menichini ha affidato la realizzazione dell'evento non a Zetema,
bensì alla Pino Tortora Management s.a.s. per la somma di euro
89.980,00, successivamente liquidata con determinazione n. 774
del 16.3.2012.
� Giovanni Previti, rappresentante della Ragioneria del Comune
di Roma, per aver apposto il visto di regolarità contabile su
tutte le suddette determinazioni dirigenziali;
� Albino Ruberti, amministratore delegato di Zetema e
sottoscrittore della rilevante documentazione per conto della
suddetta società, per aver stipulato con il Dipartimento Attività
economiche e produttive i contratti di cui alle lettere a), b) e
c) di cui sopra, violando i limiti dell’oggetto del contratto di
servizio allora vigente, e per aver contravvenuto al disposto
dell'art. 4, lett. A, ultimo comma del menzionato contratto di
servizio in tema di scelta del terzo contraente;
� Giammario Nardi, Vice Capo di Gabinetto del Sindaco, per
aver con sua nota n.76622 del 2011 autorizzato il Dipartimento
Attività economiche e produttive ad impegnare e gestire euro
100.000,00 di cui al contratto sopra indicato sotto lett.b). Tali
fondi erano allocati su diverso centro di responsabilità
(bilancio 2011 — centro di responsabilità 001 — intervento 03
V.A. OOME), ma sono stati impegnati e liquidati dal dott.
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Menichini con le determinazioni dirigenziali a sua firma n.
3440/11 e 854/12, vistate dal dott. Previti.
I predetti convenuti sono stati ritenuti tutti responsabili a
titolo di colpa grave: Menichini e Previti, per la profonda e
sistematica deviazione dalle citate regole; Nardi (euro 100.000
di cui alla determinazione 34440/2011), per la grave violazione
della disciplina contabile, che escluderebbe la possibilità di un
impegno a valere su capitolo destinato ad altro centro di spesa
dell’amministrazione; Ruberti, per aver consapevolmente
contravvenuto in modo grave e ripetuto alla disciplina del
contratto di servizio 2008-2011 tra Zetema ed il Comune di Roma
in merito ai contratti da stipulare e alla scelta dei terzi
contraenti in concreto realizzatori degli eventi.
La Procura ha individuato il danno rilevando che alla mancata
effettuazione di gara per i singoli affidamenti è riconducibile
un danno determinabile in via equitativa, richiamando
giurisprudenza di questa Corte, nel 10% del valore degli
affidamenti stessi, mentre per la liquidazione dei corrispettivi
contrattuali senza alcuna adeguata verifica dell’esecuzione del
contratto stesso è riconducibile un danno determinabile
nell’intero importo del corrispettivo, non risultando provata la
utile controprestazione a favore dell’amministrazione (richiama
Cass., n.13533 del 30 ottobre 2001). Il complessivo danno è stato
imputato ai convenuti nel modo seguente:
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A) Ai sigg. Menichini, Previti e Ruberti è imputato il danno di
euro 100.999,91, ciascuno per un terzo, per la mancata osservanza
delle regole che disciplinano la scelta del terzo contraente in
relazione a tutti i contratti di cui sopra (tranne che per la
Festa della Befana, fattispecie ove la gara è stata effettuata ed
in relazione alla quale il Comune ha pagato euro 89.980,00. I
calcoli sono i seguenti: euro 1.099.979,10 — 89.980,00 =
1.009.999,10: 10 = 100.999,91);
B) Ai sigg. Nardi, Menichini e Previti è imputato il danno di
euro 100.000,00, ciascuno per un terzo, somma in bilancio al
Centro di Responsabilità 001 del Gabinetto del Sindaco,
intervento 01.01.03, voce economica OOME — Bilancio 2011,
liquidata, invece, dal Dipartimento Attività economiche e
produttive sulla mera e insufficiente base della autorizzazione a
ciò rilasciata dal Vice capo gabinetto Nardi al Menichini.
C) Ai sigg. Menichini e Previti ha imputato il danno di euro
1.099.979,10, ciascuno per il 50%, pari al corrispettivo
complessivamente erogato alla Zetema in spregio alle disposizioni
vigenti in materia di accertamento della corretta esecuzione dei
contratti ed in materia di liquidazione dei compensi. Tale danno
è loro imputato con detrazione, dalla somma totale di euro
1.099.979,10, dei suddetti importi di euro 100.999,91 e di euro
100.000,00, e dunque determinato in euro 998.979,19 e imputato a
ciascuno per la metà, pari ad euro 449.489,60.
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In via subordinata la Procura ha formulato diversa imputazione
del danno, chiedendo che, qualora non venga accolta la richiesta
sub A, i sigg. Menichini e Previti rispondano ciascuno per il 50%
di un danno pari ad euro 998.979,19; qualora non venga accolta la
richiesta sub B i sigg. Menichini e Previti rispondano ciascuno
per il 50% di un danno pari ad euro 999.979,10; qualora non venga
accolta nessuna delle richieste sub A e B, i sigg. Menichini e
Previti rispondano ciascuno per il 50% di un danno pari ad euro
1.099.979,10)
Il Menichini si è costituito eccependo pregiudizialmente la
nullità dell’atto di citazione ex art. 51, 3° comma c.g.c., per
omessa indicazione della fonte della notizia di danno, per
inesistenza di notizia di danno specifica e concreta, per aver
disposto l’audizione del Menichini (verbale del giorno 10
dicembre 2015), seppure formalmente motivata come audizione di
persona informata dei fatti, prima dell’emissione dell’invito a
dedurre e senza alcuna informativa sui fatti e motivi della
convocazione, e per aver, invece, ivi acquisito informazioni a
tutto campo sull'attività del Dipartimento, preordinate non già
alla fisiologica funzione della audizione ma al tentativo di
acquisizione di elementi informativi idonei a suffragare
l'attendibilità dell’esposto, e concretante un controllo
generalizzato di legalità sull'intero spettro di iniziative
promosse dal Dipartimento nel lasso temporale preso in
considerazione. Nel merito, ha rilevato la mancata prova del
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danno, sia quanto al danno da concorrenza che al danno collegato
alla violazione della disciplina sugli appalti e sulla procedura
di spesa – in relazione al quale ha sottolineato che per tutti i
contratti la liquidazione è stata disposta previa presentazione
da parte degli incaricati di una relazione che illustrava lo
svolgimento della manifestazione, e ha sostenuto che il mancato
reperimento di altra documentazione probatoria non sarebbe
imputabile al Menichini, ma a insufficiente attività istruttoria
della Procura -. Ha comunque sostenuto la legittimità di tuti gli
affidamenti. Quanto agli affidamenti da parte di Zetema, ha
confutato la tesi della Procura circa l’incompetenza funzionale
del Dipartimento giusta quanto prevedeva l’art. 4 lett. A del
contratto citato, e ha rilevato che la scelta diretta del
contraente sarebbe stata giustificata dall’esclusività delle
prestazioni ex art. 57, comma 2, lett. b, D.lgs. n. 163/2006, e,
comunque, che per le eventuali violazioni del principio di
concorsualità la responsabilità è imputabile alla società stessa.
Quanto all’unico affidamento diretto del Dipartimento (festa
della Befana), ha rilevato che pur a fronte della accertata
effettuazione di gara la Procura ha imputato il corrispettivo a
danno, senza alcuna altra censura. Quanto, infine, alla
liquidazione di euro 100.000 a valere sul bilancio del Gabinetto
del Sindaco (Determinazione Dirigenziale n. 3440 del 2011), ha
sostenuto la sufficienza della autorizzazione del Vice capo di
Gabinetto Nardi, nella cui competenza rientra, ai sensi
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dell'art. 55 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, il
rilascio di autorizzazioni per eventi che coinvolgono plurimi
interessi pubblici, o quantomeno al fine di escludere il dolo o
la colpa grave del Menichini.
Ha concluso la difesa per la dichiarazione di nullità dell’atto
di citazione, o per l’assoluzione nel merito, con vittoria di
spese.
Albino Ruberti si è costituito eccependo pregiudizialmente la
nullità della citazione per violazione dell'art. 5, co. 1, D. L.
453/93, conv. con modificazioni nella legge n. 19/94, per non
aver il P.M. dato seguito alla richiesta di audizione presentata
dall’interessato in seno alle deduzioni all’invito a dedurre, e
per aver disposto una audizione prima dell’emissione dell’invito
a dedurre, senza alcuna informativa sui fatti e motivi della
convocazione. Nel merito, ha censurato la tesi che i contratti in
oggetto esulassero dall’oggetto del contratto di servizio del
2008, rilevando che tutti gli eventi in questione organizzati da
Zetema avevano carattere culturale (trattandosi di attività di
spettacolo dal vivo, con concerti e intrattenimento di vario
genere, oltre alla realizzazione di allestimenti artistici a
carattere luminoso che, pertanto, rientrano a pieno titolo
nell'ambito del "settore cultura”, attesa l’ampia previsione del
citato art. 4 del contratto. Ha pure confutato le violazioni di
norme di contabilità, sia quanto alla iniziativa contrattuale (la
società avrebbe preso in molti casi l’iniziativa a seguito di
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richiesta del Comune, e la questione sarebbe comunque irrilevante
in base al principio, che ritiene ricavabile dalla giurisprudenza
amministrativa (richiama Tar Lazio, Sez. II, 14 marzo 2011, n.
2241, pronunziata in riferimento proprio al rapporto tra il
Comune di Roma e la società Zetema), che la scelta del contraente
è giustificata con il metodo diretto in quanto si tratta di
prestazioni artistiche a carattere infungibile, ex art. 57, comma
2, lett. B, del D.lgs. n.163 /06, ovvero di affidamenti sotto
soglia (D.D. 3440/2011 e D. D. 3329/2011). Infine, ha sostenuto
che il preteso danno manca di prova, e che in ogni caso ne è
errata la quantificazione, che nel caso di danno per mancato
espletamento di gara per le forniture non supera la percentuale
del 5%. Ha concluso per l’inammissibilità della citazione e per
l’assoluzione nel merito, o, in via subordinata, per la riduzione
del danno ascritto.
Giammario Nardi si è costituito eccependo in via pregiudiziale
la carenza di giurisdizione di questa Corte per ipotesi di danno
collegate a scelte discrezionali della PA, l’inammissibilità
dell’atto di citazione per contemporanea emissione di altre
citazioni per il preteso danno derivante dalla determina n.
3440/2011 (giudizio n. 74669 del 12.04.2016 su vertenza n.
V2015/02035PTT) e per indeterminatezza della domanda. Nel merito,
ha preliminarmente rilevato che l’unico comportamento a lui
ascritto si concreta nell’autorizzazione alla spesa, a carico del
Gabinetto, di euro 100.000 da parte del Dipartimento, per cui
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nessun altro elemento collegherebbe le altre poste di danno alla
sua posizione; ha sostenuto, con argomentazioni analoghe a quelle
già sopra illustrate, la competenza del Dipartimento al
conferimento delle prestazioni in questione, la legittimità
dell’autorizzazione giusta la previsione del citato art. 55 del
regolamento per il decentramento amministrativo, e la mancanza di
danno, sulla tesi che “da un punto di vista economico-finanziario
le autorizzazioni ad impegnare determinate spese non modificano
la corretta allocazione delle risorse assegnate con il PEG; tali
risorse sono utilizzate correttamente per le finalità di spesa
assegnate.” Infine, ha sostenuto la mancanza di colpa grave e di
nesso causale rispetto alla spesa, essendo il comportamento
ascritto rimasto confinato alla autorizzazione della spesa e non
alle fasi seguenti. Ha concluso per la dichiarazione di difetto
di giurisdizione o di inammissibilità dell’atto di citazione, e
per l’assoluzione nel merito, con vittoria delle spese, o, in via
gradata, per la riduzione del danno.
Giovanni Previti si è costituito eccependo preliminarmente la
nullità dell’atto di citazione per pedissequa ripetizione
dell’invito a dedurre con mancata ponderazione delle ragioni
esposte nelle deduzioni presentate, e, nel merito, ha sostenuto
che il visto di regolarità contabile, apposto dal Previti,
attestando solo la copertura finanziaria della spesa si porrebbe
su un piano diverso dal parere di regolarità contabile, ex art.
49 del D.lgs.n. 267/2000 (così come modificato dalla L. 213 del
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2012), tanto da escludere nella fattispecie sia il nesso causale
che la colpa grave.
All’udienza del 22 novembre 2016, su concorde richiesta delle
parti la discussione è stata pregiudizialmente incentrata
sull’eccezione di nullità degli atti istruttori per mancanza di
previa notizia di danno, e di nullità dell’atto di citazione per
i vari profili avanzati, risolta la quale con ordinanza ai fini
della prosecuzione della udienza, le parti, per tutte le altre
questioni hanno argomentato e concluso come in atti.
DIRITTO
1.L’eccezione di difetto di giurisdizione rilevata dalla difesa
del Nardi è infondata, poiché è basata sulla pretesa
insindacabilità delle scelte discrezionali dell’amministrazione,
motivo questo che non incide sui limiti esterni della
giurisdizione, alla cui violazione consegue il difetto di
giurisdizione, ma su quelli interni, che limitano la cognizione
del giudice nel merito.
2. L’eccezione di nullità della citazione è stata avanzata
dalle difese di tutti i convenuti, sotto profili solo in parte
diversi.
2.1 Il Menichini ha eccepito la nullità ex art. 51, 3° comma
C.G.C., per omessa indicazione in citazione della fonte della
notizia di danno, per inesistenza di notizia di danno specifica e
concreta, per aver il PM disposto l’audizione (che indica
compendiata nel verbale del giorno 10 dicembre 2015), seppure
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formalmente motivata come audizione di persona informata dei
fatti, prima dell’emissione dell’invito a dedurre e senza alcuna
informativa sui fatti e motivi della convocazione, e per aver,
invece, ivi acquisito informazioni a tutto campo sull'attività
del Dipartimento, preordinate non già alla fisiologica funzione
dell’audizione, ma al tentativo di acquisizione di elementi
informativi idonei a suffragare l'attendibilità dell’esposto, e
concretate in un controllo generalizzato di legalità sull'intero
spettro.
2.1.1 La mancata menzione della notizia di danno nell’atto di
citazione non comporta alcuna invalidità di quest’ultima, meno
che meno la sua nullità, in quanto non espressamente comminata
dalla legge, e in quanto ad essa non può comunque essere
ricollegata alcuna lesione del diritto alla difesa del convenuto.
L’eccezione è quindi infondata sotto questo profilo.
2.1.2 La questione sul fatto che l’audizione sia stata disposta
prima dell’invito a dedurre non è risolvibile in base agli art.
60 e 65 del c.g.c. invocati dalla difesa, poiché dette
disposizioni, ai sensi dell’art. 2, All. 3 al nuovo codice, si
applicano alle istruttorie in corso alla data di entrata in
vigore del codice stesso e, dunque, non al caso di specie, nel
quale sia l’audizione (disposta nei confronti del Menichini il
26.11.2015), che l’invito a dedurre (a lui notificato il
01.02.2016) sono antecedenti a tale data, fissata dal legislatore
al 7 ottobre 2016.
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Trova, pertanto, applicazione il sistema processuale
antecedente, che aveva trovato un consolidato assetto in virtù,
soprattutto, di criteri e principi enunciati dalla giurisprudenza
e riassunti dalla sentenza delle SS.RR. n. 7/QM. del 16 febbraio
1998. In quella occasione i giudici affermavano, in base ad una
interpretazione letterale e sistematica dell’art. 5 della legge
19/94, che l’audizione personale ha funzione di garanzia per il
soggetto indagato ed effetti condizionanti l’ammissibilità
dell’atto introduttivo del giudizio (per la conferma di tale
interpretazione, tra le moltissime altre, c.f.r. Sezione
Sardegna, sentenza n. 569/2012, Sezione Sicilia, sentenza n.
3512/2012). Sulla base dell’osservazione che “la previsione
legislativa secondo la quale l’invitato può chiedere di essere
sentito personalmente, se interpretata nel senso che il
Procuratore regionale ha la facoltà di disattenderla anche
immotivatamente, sarebbe priva di rilevanza pratica, tanto più se
si considera che il legislatore non detta norme che possano
essere disattese e che possono quindi, essere ritenute
superflue”, e della sostanziale equiparazione dell’audizione
(richiesta dall’interessato) alle deduzioni, la giurisprudenza ne
ha ricavato “che la mancata audizione personale violerebbe il
diritto a controdedurre in sede pre-processuale” – e che “la
violazione di questo diritto che, si ripete, la legge pone sullo
stesso piano di quello di controdedurre per iscritto, non può che
comportare sul piano procedimentale la stessa conseguenza già
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individuata per la mancata emanazione dell’invito a dedurre, e
cioè, l’inammissibilità della citazione”.
Dunque, anche nel previgente regime, analogamente a quanto oggi
dispone l’art. 67, comma 2, del c.g.c., l’omessa audizione
importava l’inammissibilità della citazione sulla base di una
sostanziale analogia della audizione richiesta dall’interessato
con le deduzioni.
Nel caso di specie, tuttavia, la censura non si incentra sulla
omessa audizione, che è invero avvenuta, ma sul fatto che
l’audizione sarebbe stata disposta prima dell’invito a dedurre,
in violazione del diritto di difesa, e con funzione strumentale
all’acquisizione di notizia di danno, che sarebbe stata in sé
carente, e dunque in elusione del principio che l’istruttoria
deve conseguire a una notizia di danno specifica e concreta.
La censura è infondata sotto il primo aspetto.
La circostanza che l’audizione sia stata disposta prima
dell’invito a dedurre nella fattispecie non ha limitato o
impedito la funzione di difesa rilevata dalle SS.RR., atteso che
essa non ha impedito all’interessato, che è stato successivamente
destinatario di invito a dedurre, di formulare una sua richiesta
di audizione, e che, pertanto, in quella sede, debitamente
informato dei fatti dall’invito stesso, egli conservava integra
la facoltà di chiedere di essere sottoposto ad audizione e ivi
illustrare i fatti non evidenziati prima, o di censurare,
eventualmente, il rifiuto che il PM avesse opposto alla sua
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richiesta, invocando l’inammissibilità della citazione per omessa
audizione. Non risulta che una tale richiesta il Menichini abbia
formulato, o il PM abbia disatteso, per cui la facoltà che egli
invoca lesa, e che invece permaneva integra dopo la notifica
dell’invito a dedurre, non è da lui stata esercitata; come non
risulta nemmeno che egli abbia chiesto la consegna dei verbali
della audizione, motivo per cui la censura, oltre che infondata
(non essendovi alcuna disposizione che sanziona la mancata
consegna dei verbali con la nullità della citazione) è anche
inammissibile.
La censura è infondata anche rispetto al secondo profilo,
ulteriore rispetto a quello di violazione della difesa
dell’interessato, di violazione del presupposto di una notizia
specifica e concreta di danno a impulso dell’istruttoria.
La difesa lamenta che l’audizione si sarebbe risolta nella
ricerca “a tutto campo” di informazioni onde poter addivenire ad
una notizia di danno sufficientemente specifica, non altrimenti
esistente.
E’ del tutto fisiologico che, anche attraverso le informazioni
ivi acquisite, il PM integri il quadro istruttorio di cui deve
poter disporre per decidere se sussistano o meno, sulla ipotesi
di danno sulla quale indaga, i presupposti di una responsabilità
erariale. Rimane, invece, da individuare il limite entro il quale
tale integrazione sia possibile e non presenti, invece, i tratti
di una inchiesta non consentita dalla legge.
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La questione non può che essere risolta alla luce del criterio,
di intuitiva operatività, che né una convocazione del soggetto, a
qualsiasi titolo, né altro atto istruttorio possono supplire al
presupposto, che l’ordinamento pone oggi (art.51 c.g.c.) come
poneva prima dell’entrata in vigore del codice stesso (art. 17,
comma 30 ter, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, abrogato
solo a far data dal 7 ottobre 2016), che l’istruttoria sia
collegata ad una notizia di danno della quale il P.M. sia venuto
a conoscenza, sufficientemente specifica e concreta da
individuare l’ambito del fatto da indagare; dunque, essa si
risolve, in buona sostanza, nella verifica dell’esistenza o meno,
ad impulso dell’istruttoria e prima della disposta “audizione”,
di una notizia di danno idonea a tale funzione.
Va premesso molto brevemente, essendovi in materia principi
consolidati (Corte dei conti, SS.RR, Sentenza n. 12/2011/QM, che
ha precisato il significato da attribuirsi ai termini “notizia
concretata e specifica di danno”), che “l’aggettivo specifica è
da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e
individualità e che non sia riferibile ad una pluralità
indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì
ragionevolmente circostanziata; l’aggettivo concreta è da
intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere
ipotesi o supposizioni”. Dunque, integrano tali requisiti “uno o
più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali
e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli
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interessi finanziari pubblici, onde evitare che l’indagine del PM
contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad
un non consentito controllo generalizzato”; specificatamente,
“sono idonei ad integrare gli estremi di una “specifica e
concreta notizia di danno”: a) l’esposto anonimo, se riveste i
caratteri di specificità e concretezza innanzi precisati; b) i
fatti conosciuti nel corso della fase dell’invito a dedurre,
anche per soggetti diversi dall’invitato, nei medesimi termini…”.
Nella fattispecie, l’istruttoria è stata azionata a seguito
dell’esposto anonimo depositato agli atti, che, alla luce dei
suddetti criteri, contiene in sé elementi sufficientemente
definitori del fatto che la Procura ha ritenuto fonte di
possibile danno erariale: si tratta della denunzia di un sistema
di affidamento a favore di Zetema ed altri soggetti, al quale è
allegato un elenco di delibere dirigenziali, identificate con gli
estremi, che si riferisce abbiano per specifico contenuto
affidamento di incarichi alla Zetema oltre i limiti di legge e
con spreco di danaro pubblico derivante dalla mancata
effettuazione di gara.
Il contenuto dell’esposto è palesemente il nucleo
dell’imputazione mossa nel presente giudizio, oltre che in altri
separati giudizi - atteso che l’istruttoria ha avuto diversi
stralci, e che qui è costituita dagli atti di tre vertenze, che
hanno in comune il soggetto affidatario (Zetema) e le cause della
pretesa illiceità (la mancata effettuazione di gara per
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l’affidamento di servizi, tranne che per la “festa della Befana”,
e, per tutte, la violazione delle procedure di spesa).
Dunque, sussiste una notizia di danno sufficientemente
specifica e concreta; e difatti, la “audizione” al Menichini è
stata disposta (nota del 26.11.2015) per le determine n.348/2011
e n.853/2012 (Vert. 2015/02079) e sullo specifico oggetto
dell’”impegno e la liquidazione di somme alla soc.Zetema”, cioè
su un oggetto non solo circoscritto, ma che è anche lo stesso che
è stato successivamente portato in giudizio (assieme alle
liquidazioni effettuate dal Menichini a favore della medesima
società).
2.2 Il Ruberti ha eccepito la nullità della citazione, sempre
per violazione dell'art. 5, co. 1, D. L. 453/93, conv. nella L.
19/94, oltre che per i due aspetti già evidenziati sopra, dei
quali è stata accertata l’infondatezza, anche per non aver dato
il P.M. seguito alla richiesta di audizione presentata
dall’interessato in seno alle deduzioni.
La censura è fondata.
Effettivamente, agli atti risulta che in seno alle deduzioni
presentate il 4 marzo 2016 egli aveva chiesto di essere
sottoposto ad audizione personale, ma non risulta che, per tale
audizione, egli sia stato convocato. È invece seguita, nel maggio
2016, l’emissione dell’atto di citazione.
Trovano, pertanto, applicazione i principi giurisprudenziali
ampiamente sopra indicati, alla luce dei quali nei confronti del
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Ruberti deve dichiararsi l’inammissibilità dell’atto di
citazione.
Non vi è luogo alla liquidazione dell’ammontare degli onorari e
dei diritti spettanti ai suoi difensori ai sensi dell’art. 10-bis
del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito nella legge 2
dicembre 2005, n. 248) - che interpretando autenticamente l’art.
3, comma 2-bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543 (convertito
nella legge 20 dicembre 1996, n. 639), atteso che nel caso di
specie il giudizio non è definito con una pronuncia di merito.
2.3.Il Previti ha eccepito la nullità della citazione per non
aver considerato quanto esposto in sede di deduzioni, per non
averne motivato il rigetto, e per non averne tenuto conto, alla
stregua della tesi secondo cui la citazione dovrebbe costituire
un quid pluris rispetto all’invito a dedurre poiché, in caso
contrario, il P.M. dimostrerebbe per tabulas di non aver
considerato quanto rappresentato dal deducente.
La censura va disattesa sulla base della lettera della legge
(il citato art.1, comma 5, legge n.19/94), che non commina alcuna
invalidità per l’ipotesi di mancata motivazione sulle ragioni per
le quali il PM ritiene di disattendere le deduzioni in quanto
esse sono assorbite nella decisione di non archiviare
l’istruttoria, e della assai ampia e del tutto consolidata
giurisprudenza, che tale invalidità esclude sulla base della
funzione preprocessuale dell’invito, e della natura non
preclusiva delle deduzioni eventualmente presentate rispetto alle
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altre ed eventuali argomentazioni difensive che il convenuto, una
volta tale, può introdurre in giudizio.
2.4. La difesa del Nardi ha eccepito l’inammissibilità
dell’atto di citazione per contemporanea emissione di altre
citazioni per il preteso danno derivante dalla determina n.
3440/2011 (giudizio n. 74669 del 12.04.2016).
L’eccezione è infondata, atteso che, come si evince dagli atti
a sistema, il predetto giudizio è esito di altra vertenza
(V2015/02035) e ha altro oggetto (determine n.3101 e n.3102 del
2012 e n.663/2013).
4.Nel merito, va preliminarmente affrontata la verifica
dell’esistenza (e prova) di un danno concreto ed attuale al quale
è condizionata l’azione della Procura, pur nel caso in cui essa
rilevi e provi la sistematica violazione di norme di legge e
questa possa apparire agli atti del tutto plausibile, esattamente
nei termini in cui essa è prospettata in citazione.
La necessità che l’azione del PM contabile sia funzionale al
risarcimento del danno erariale comporta in sé che tale danno sia
stato patito, e da tempo la giurisprudenza, inizialmente
impostata sulla differenziazione dei presupposti della
responsabilità nei diversi casi disciplinati dal vecchio
ordinamento contabile (responsabilità contabile e responsabilità
amministrativo patrimoniale) si è assestata sul condiviso
principio che nessun danno può essere risarcito se non ne è
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dimostrata l’esistenza, in qualunque regime di responsabilità
esso si vada ad azionare.
Nella fattispecie la Procura prospetta due voci di danno.
4.1 Danno conseguente al mancato affidamento dei contratti
della Zetema con gara, determinato in via equitativa nel 10%
dell’ammontare dei contratti stessi.
Secondo la prospettazione dalla Procura, il danno è individuato
in diretta ed automatica conseguenza della lesione delle
disposizioni a tutela della pari e leale concorrenza
nell’affidamento degli appalti in quanto direttamente incidenti
sull’imparzialità dell’azione amministrativa, ed è determinato in
via equitativa con applicazione di un criterio, utilizzato da
parte della meno recente giurisprudenza di questa Corte, per il
quale il danno “da concorrenza” è quantificabile nella misura del
10% del valore degli appalti illegittimamente aggiudicati.
Va, però, rilevato che, in mancanza di specifica norma di legge
che disponga diversamente, nell’accertamento (individuazione e
prova) del danno definito “da concorrenza” non vigono regole e
criteri diversi da quelli che possono essere utilizzati nelle
altre fattispecie di danno regolate in via generale, per cui
nell’accertamento deve essere rispettato il principio della
concretezza e della attualità del danno e, nella sua
quantificazione, i limiti entro i quali il giudice può procedere
a determinare tale danno in via equitativa.
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Rileva il Collegio che la violazione delle regole sulla
concorrenza nei pubblici appalti e forniture sicuramente altera
la scelta dell’amministrazione, e comporta nocumento sia ai
soggetti aspiranti all’affidamento ed in possesso dei requisiti
di legge, per i quali tali regole sono poste a garanzia
dell’interesse che la competizione assicuri l’aggiudicazione a
favore del migliore a parità di condizioni, sia
all’amministrazione, perché tali regole sono finalizzate ad
escludere o limitare il rischio che la scelta ricada su un
soggetto che non rappresenti, oggettivamente e veritieramente, il
miglior esecutore sotto i diversi aspetti (tecnici e finanziari)
che il legislatore, ponendo le regole de quibus, ha preso in
considerazione.
Tuttavia, questo nocumento non rappresenta, al fine della
sussistenza di una responsabilità erariale, un danno perseguibile
se non quando si traduca in un danno concreto, cioè arrecato al
patrimonio dell’amministrazione, pur estensivamente inteso quanto
al bene leso. In altri termini, quando tali regole siano state
violate è onere della Procura attrice dimostrare che il suddetto
rischio, solo ipotetico nell’ottica del legislatore, si è
tradotto in un concreto pregiudizio all’erario, e indicare quale
esso sia. E’ questa prospettazione che manca nella fattispecie,
nella quale il danno, come detto, è stato automaticamente
individuato nella lesione delle regole a presidio
dell’imparzialità nella scelta del contraente, e non in un
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concreto danno conseguente alla circostanza che il contratto
possa essere stato affidato ed eseguito dalla società
aggiudicataria in violazione delle norme sugli affidamenti.
Per effetto di tali considerazioni, condivise dalla più recente
giurisprudenza anche di appello (Sentenza n. 263/2016), il
Collegio deve dichiarare l’insussistenza di uno dei presupposti
della responsabilità erariale, il danno, e assolvere per tale
motivo i convenuti dal relativo addebito.
Mancando in citazione anche la prospettazione di un diverso
danno, sotto alcun profilo diverso dalla mera violazione delle
regole della concorrenza, nemmeno il Collegio può esercitare
alcun potere istruttorio, mancando la definizione del fatto da
accertare: in assenza di questa, l’esercizio del potere
istruttorio da parte del Collegio è precluso, non solo perché
devierebbe su fatti la cui individuazione è prerogativa esclusiva
della Procura attrice, ma anche perché il fatto in cui si
concreta il preteso danno deve essere rilevato dalla Procura
mediante la sua affermazione e contestazione al convenuto. In
altri termini, la specifica ipotesi di danno, concreto ed
attuale, deve essere portata all’oggetto del giudizio poiché
costituisce, sotto il profilo processuale, il necessario
presupposto per l’instaurazione del contraddittorio tra le parti.
4.2 Danno conseguente alla mancata verifica della
controprestazione, che risulterebbe liquidata a fronte della sola
produzione da parte dell’esecutore dei documenti (relazioni,
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fotografie) senza alcun ulteriore controllo di avvenuta e congrua
esecuzione da parte degli uffici del Comune.
Agli atti emerge che le prestazioni, resa da Zetema o dal
soggetto da quella incaricato, sono state rese nell’ambito di
eventi effettivamente svoltisi e per i quali la Procura non ne
contesta l’avvenuto svolgimento, e segnatamente:
Determina 3448/2011
- Realizzazione dell’evento Capodanno alle Torri dic. 2011,
concerto di Max Gazzè presso il centro commerciale Le Torri alle
22 del 31.12.2011;
- Realizzazione dell’evento “Grande festa di fine anno”,
concerto di Luca Barbarossa, notte del 31.12.2011;
- Realizzazione dell’evento “Musica a Capodanno”, spettacolo di
cabaret Zelig e concerto Marco Masini e salsa Clave Cubana;
Determina 3329/2011
- realizzazione eventi “Natale in musica”: 4 concerti in chiese
romane con partecipazione di Manuela Villa, maestro Corlesi e
coro gospel;
- realizzazione di Concerto di Natale in chiese romane, n. 5
concerti con Katia Ricciarelli;
- realizzazione dell’evento Note di Natale, n. 2 concerti con
Luisa Corna, maestro Carlini e coro gospel;
- realizzazione evento “Ecoalberi di Natale”: installazione di
n.28 elementi decorativi a basso consumo;
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- realizzazione evento “Luci natalizie
ecologiche” (installazione luci a tenda e a led).
Per tutte queste determine è agli atti la documentazione
prodotta dalla società fornitrice, consistente nella relazione
artistica del rappresentante legale della Zetema (Ruberti), nella
documentazione promozionale e pubblicitaria dell’evento
realizzata e distribuita, nella dichiarazione attestante che per
le voci di spesa indicate in preventivo non si sono avuti altri
finanziamenti o contributi da parte degli uffici di Roma
Capitale, nella scheda di monitoraggio manifestazioni-dati a
consuntivo.
Determina 3440/2011
- Realizzazione evento “Natale di luci a Roma” (installazione
di luminarie natalizie);
- Realizzazione evento “Roma in luce”, installazione di
luminarie natalizie;
- Integrazione alla installazione di n.4 ecoalberi di natale e
n. 37 cordoni luminosi in occasione festività natalizie;
Per tale fornitura di addobbi natalizi (come per la fornitura
di analoghi addobbi di cui alla suddetta determina 3329/2011) è
agli atti la dichiarazione del responsabile della Zetema di aver
fornito gli elementi in fattura, dichiarazione la cui veridicità
non è stata confutata dalla Procura, che nemmeno ha affermato che
la fornitura non vi sia stata, ma solo afferma che essa non è
stata accertata diligentemente dall’amministrazione.
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Quanto alla “relazione artistica” firmata dal responsabile di
Zetema (Ruberti), la qualità artistica del prodotto non è stata
contestata con controprova dalla Procura, sulla quale ricade
l’onere di dimostrare che essa non è corrispondente a quanto in
contratto.
Determina n. 3412 del 15.12.2011
Realizzazione dell'evento denominato "Festa della Befana". La
fornitura ivi prevista è stata affidata dal Menichini a seguito
di gara, con determinazione n. 3536 del 29.12.2011, alla Pino
Tortora Management s.a.s. per la somma di euro 89.980,00,
successivamente liquidata con determinazione n. 774 del
16.3.2012. Anche per tale contratto manca una prova da parte
della Procura che l’evento non si sia realizzato, o che non sia
stato della qualità in contratto, a fronte della documentazione
in atti attestante la regolarità della prestazione.
Ciò posto sul quadro documentale agli atti, la tesi della
Procura è che il Comune avrebbe dovuto eseguire controlli più
idonei a verificare sia l’avvenuta prestazione, che la sua
qualità, perché a tali fini non sarebbe sufficientemente
affidabile la documentazione di controparte.
Sul punto, però, va rilevato quanto segue.
Va premesso che la documentazione fornita dalla ditta
esecutrice alla Zetema, e da questa al Comune, non è stata
contestata in punto di veridicità dalla Procura. Essa, pertanto,
deve essere esaminata sotto il profilo della sua regolarità, cioè
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idoneità a consentire il tipo di controllo ordinariamente
previsto sulle forniture, e sotto tale profilo risulta congrua,
poiché, per numero e tipo di documenti, essa corrisponde al
capitolato tra le parti, cioè a quanto richiesto per la
liquidazione delle relative fatture.
In secondo luogo, essa è stata previamente individuata
dall’amministrazione quale idonea a garantire l’efficacia del
controllo. Tale giudizio di idoneità, e la corrispondenza della
documentazione a quanto previsto, comporta una mera regolarità
formale della documentazione, la quale non costituisce (e non può
precostituire), di certo, né prova ex sé della legittimità,
regolarità o utilità della fornitura, né un motivo di esenzione
dalla responsabilità conseguente al danno che sia causalmente
collegato ad essa, qualora sia provato che il controllo non era
idoneo alle dovute verifiche.
Tuttavia, ai fini dell’accertamento della responsabilità
erariale rimane altrettanto certo che anche a fronte di
controlli, in ipotesi, astrattamente non adeguati, non è
possibile invocare la responsabilità dei soggetti che hanno
proceduto alle relative liquidazioni se non fornendo la
contemporanea prova del danno che da tale inidoneità si pretende
sia scaturito. In conclusione, grava sulla Procura attrice
l’onere di dimostrare che da tale inidoneità è derivata la
liquidazione di una prestazione non utile o non soddisfacente in
relazione al suo prezzo.
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Per tutte le corrispondenti voci di danno, pertanto, manca la
prova che esso si sia effettivamente concretato con pregiudizio
per l’amministrazione e, conseguentemente, i convenuti devono
essere assolti dal relativo addebito.
4.3 Rimane priva di prova anche la voce di danno in tesi
conseguente alla determina n. 3440 del 2011, danno di euro
100.000 imputato al Nardi, Menichini e Previsti, ciascuno per un
terzo, per averne consentito il Nardi l’impegno sul capitolo di
spesa del Gabinetto ad integrazione dei fondi liquidati dal
Menichini a carico del Dipartimento stesso, e, gli altri,
proceduto alla relativa liquidazione. Oltre a non essere provato
(per quanto sopra detto) il danno direttamente conseguente alla
suddetta delibera, la spesa è qualificata “illecita” solo in
quanto disposta in violazione delle norme di contabilità, senza
prospettazione (prima che prova) del danno che possa essere
conseguito dall’operazione contabile illegittima.
Anche per questa voce di danno, in conclusione, i convenuti
devono essere assolti dall’addebito.
5.Le spese devono essere rifuse nei confronti dei convenuti
assolti nel merito, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione
Lazio, definitivamente pronunziando:
- dichiara INAMMISSIBILE l’atto di citazione nei confronti di
Ruberti Albino. Nulla è a disporre per le spese del convenuto.
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- ASSOLVE Marcello Menichini, Giovanni Previti, Giammario
Nardi.
Liquida a loro favore le spese del giudizio in euro 1.000,00
(mille) per ogni convenuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 novembre
2016.
L’Estensore Il Presidente
F.to Chiara Bersani F.to Piera Maggi
Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2017
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Paola LO GIUDICE
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