SENATO DELLAREPUBBLICA · più forte in una fase di crisi economica e quindi occupazionale, come...

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SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. 110 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori SCEV AROLLI, BOZZELLO VEROLE, CIMINO, MURATORE e PIZZO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987 Sulla qualità della vita per le persone anziane ONOREVOLISENATORI. ~ 11 problema degli anziani, per la rilevanza sociale, politica, culturale e umana che è andato via via assumendo, è oggi uno dei più impegnativi e complessi che le società industriali e post~ industriali si trovano ad affrontare. Ciò che ha conferito al problema degli anziani le caratteristiche attuali dipende dalla modificazione delle tendenze demografiche e dalle trasformazioni prodottesi tanto nel siste~ ma produttivo quanto nel costume della società italiana. L'invecchiamento della popolazione resi~ dente è il prodotto di due diversi processi: la diminuzione delle nascite e l'allungamento della vita dei cittadini. Due dati servono meglio di ogni ragiona~ mento per mettere in luce questa tendenza. TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) Nel 1951 la popolazione ultrasessantenne rappresentava il 13,6 per cento di tutta la popolazione, mentre nel 1981 ne rappresenta~ va il 17,4 per cento. Le previsioni al 2001 fanno salire tale percentuale al 22,2 per cento. Di esso il 16,2 per cento sarà rappresentato da cittadini che avranno superato il sessantacin~ quesimo anno di età. Tale tendenza emerge anche se si prende in esame la popolazione con più di ottanta anni di età. Nel 1951 gli ultraottantenni erano 210.000 maschi e 209.000 femmine. Nel 1981 gli ultraottantenni maschi risulta~ vano 440.000; le ultraottantenni femmine 875.000 unità. Per il 2001 si prevede che il numero degli ultraottantenni sarà circa un milione e 700.000. (Assistenza pubblica ~ Pensioni e previdenza sociale)

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SENATO DELLA REPUBBLICAX LEGISLATURA

N. 110

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEV AROLLI, BOZZELLO VEROLE, CIMINO,MURATORE e PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Sulla qualità della vita per le persone anziane

ONOREVOLISENATORI. ~ 11 problema deglianziani, per la rilevanza sociale, politica,culturale e umana che è andato via viaassumendo, è oggi uno dei più impegnativi ecomplessi che le società industriali e post~industriali si trovano ad affrontare.

Ciò che ha conferito al problema deglianziani le caratteristiche attuali dipende dallamodificazione delle tendenze demografiche edalle trasformazioni prodottesi tanto nel siste~ma produttivo quanto nel costume dellasocietà italiana.

L'invecchiamento della popolazione resi~dente è il prodotto di due diversi processi: ladiminuzione delle nascite e l'allungamentodella vita dei cittadini.

Due dati servono meglio di ogni ragiona~mento per mettere in luce questa tendenza.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

Nel 1951 la popolazione ultrasessantennerappresentava il 13,6 per cento di tutta lapopolazione, mentre nel 1981 ne rappresenta~va il 17,4 per cento. Le previsioni al 2001fanno salire tale percentuale al 22,2 per cento.Di esso il 16,2 per cento sarà rappresentato dacittadini che avranno superato il sessantacin~quesimo anno di età.

Tale tendenza emerge anche se si prende inesame la popolazione con più di ottanta annidi età.

Nel 1951 gli ultraottantenni erano 210.000maschi e 209.000 femmine.

Nel 1981 gli ultraottantenni maschi risulta~vano 440.000; le ultraottantenni femmine875.000 unità. Per il 2001 si prevede che ilnumero degli ultraottantenni sarà circa unmilione e 700.000.

(Assistenza pubblica ~ Pensioni e previdenza sociale)

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Attl parlamentari ~ 2 ~ Senato della Repubblica ~ 110

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONf ~ DOCUMENT[

Prendendo a base le previsioni ISTAT si puòdesumere che nel 2001 la percentuale diultrasessantenni (22,2 per cento) sarà pari aquella di tutta la popolazione compresa nellafascia di età che va da O a 19 anni (22,3 percento ).

Che tali tendenze demografiche, almenonelle dimensioni che abbiamo di fronte, nonfossero state previste da demografi, politici,programmatori e sindacalisti appare fuoridiscussione, come lo è il fatto che il loroaffermarsi crea problemi enormi sul versanteeconomico, ma anche su quello politico eumano.

L'essere coscienti dei problemi drammaticiche la società dovrà fronteggiare e consapevoliche non esistono soluzioni facili non puòsignificare però essere indotti a giudicarenegativamente risultati che sono indicatividello straordinario progresso realizzato dallasocietà italiana in poco più di 30 anni.

I processi di modernizzazione del Paesehanno avuto effetti molto diversi, producendouna vera e propria rivoluzione, nel costumecome nelle relazioni sociali.

Questi processi hanno inciso profondamentesulla condizione della popolazione anziana.Nella società del dopoguerra l'anziano soppor~tava condizioni materiali incommensurabil~mente peggiori di quelle attuali, ma godeva diuna condizione molto più gratificante intermini di ruolo rispetto alla famiglia ed anchealla società. La civiltà contadina assegnavainfatti all'anziano un ruolo di guida dellafamiglia e alla famiglia un ruolo importantenell'economia.

L'industrializzazione ha significato attivazio~ne di grandi processi migratori dal Sud alNord, dalla campagna alla città.

Gli anziani sono rimasti solo in piccoli paesipopolati di vecchi o hanno comunque preso lavia dei grandi centri urbani, dove anchericostruire un minimo di relazioni sociali èstato molto duro e difficile.

L'industrializzazione e modernizzazione nonhanno significato però solo fatti negativi. Colpassare degli anni, anche grazie alle conquistesindacali e politiche oltre che ai progressidella scienza e della medicina, molta piùattenzione è stata dedicata ai problemi dellasalute. Ritmi di lavoro più sopportabili, mag~

giare prevenzione e cure più efficaci hannoprodotto il risultato di un costante aumentodella vita media.

Contemporaneamente si è sviluppato ~

anch'esso sotto il segno del progresso e dellacrescita civile ~ un processo di diminuzionedelle nascite.

L'invecchiamento su vasta scala nel brevetempo comporterà una modifica sempre piùaccentuata della struttura della popolazioneper età, cambiando anche la composizionedella popolazione economicamente attiva. Ilrisultato più grave di tale processo è statoquello che ha portato una quota sempremaggiore di persone anziane a rimanere fuorio dal lavoro in senso stretto o dal lavoro«ufficiale» e ad essere per ciò esposte a difficiJiproblemi di adattamento sociale ed economi~co o alla mancanza di tutela. In conformità adun tale risultato si sono sviluppate la legislazio~ne del lavoro e quella previdenziale, chehanno preso in considerazione l'anziano al difuori del processo produttivo.

Ma nonostante ciò l'anziano ha naturalmen~te espresso una tendenza a rimanere nelmercato del lavoro anche oltre l'età delpensionamento che ~ come sappiamo ~ inItalia è tra le più basse d'Europa. Una tendenzache, non raccolta ancora dall'attuale legisla~zione del lavoro e dalla politica contrattuale,finisce per trovare sbocco nel lavoro nero,dove si trovano altri soggetti deboli, come ledonne e i giovani.

È contro un tale risultato che dobbiamomisurarci, sapendo che la spinta a tenere fuorigli anziani dall'attività lavorativa può diventarepiù forte in una fase di crisi economica equindi occupazionale, come quella che stiamovivendo.

Va respinto il luogo comune dominante chepostula la divisione tra cittadini attivi e nonattivi, nel senso che quando non si è più attivi(non si partecipa cioè alla produzione e allacreazione di ricchezze e profitto) si diventaautomaticamente un cittadino di serie B.

Per i sostenitori della politica del rigore finea se stesso gli anziani in effetti sono solo ungrande fardello, una massa enorme di personepressochè inutili che, non potendo essereeliminate, vanno assistite a livello di mera so~pravvivenza.

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Questo luogo comune rischia di imporsianche perchè le soluzioni alternative, viste ledimensioni economiche e politiche dei proble~mi, diventano sempre più complesse.

Il problema che è oggi di fronte alleistituzioni, come alle forze politiche e sociali, èquello di prendere atto che la popolazioneanziana rappresenta sul piano umano, moralee professionale una risorsa preziosa che vautilizzata pienamente a beneficio della interacollettività.

Partire da questo presupposto non significaperò operare una drastica semplificazioneconsiderando gli anziani tutti eguali.

Se è vero infatti che gli anziani sonogeneralmente accomunati da una identicacondizione di perdita di ruolo e quindi diemarginazione, è pur vero che le loro condi~zioni e quindi i loro bisogni sono profonda~mente diversificati sia sul piano qualitativo chesu quello quantitativa.

Esiste l'anziano ancora integro sul pianopsico~fisico, come esiste l'anziano che hasubìto parziali menornaziani e quello non au~tosufficiente.

Sul piano materiale esiste l'anziano cheusufruisce di un reddito sufficiente ad assicu~rare una vita dignitosa e quello che invece nonè autosufficiente neppure per quanto riguardail reddito.

Una politica che miri a cambiare in megliola qualità della vita per milioni di cittadinianziani deve disporre di forti motivazioni sulpiano ideale e morale e di grandi capacitàrealizzatrici su quello pratico.

Mentre sul piano ideale occorre partire dalpresupposto che è l'intera collettività ad averebisogno degli anziani molto più di quanto essinon abbiano bisogno della collettività, suquello pratico occorre muoversi all'insegnadel principio di garantire una efficace assisten~za a tutti coloro che ne hanno realmentebisogno e una adeguata copertura previdenzia~le a tutti coloro che ne hanno diritto.

L'impiego di risorse destinate alla realizza~zione di tali obiettivi non può per nessuna

ragione far considerare tali risorse improdutti~ve. L'azione delle istituzioni deve quindimirare a qualificare la spesa sociale in modotale da garantire alla popolazione anzianaquell'insieme di servizi il cui funzionamentoincide direttamente nel determinarne la quali~tà della vita.

Tale azione deve svilupparsi a partire dallarealtà concreta della società di oggi riscopren~do certo il ruolo della famiglia nei confrontidelle persone anziane e favorendo anche consostegni materiali lo svolgersi di tale ruolo, manon può ignorare le trasformazioni ~ la vera epropria crisi ~ che hanno investito la famiglia

e che sono diretta conseguenza non dellacattiveria e della insensibilità umana ma dellaevoluzione della società.

Pensare di risolvere i problemi più dramma~tici della popolazione anziana lanciando cam~pagne moralistiche contro la famiglia o iparenti in generale significherebbe rifiutarsi diprendere atto delle gravi responsabilità chegravano sulle istituzioni.

Soltanto in una società che sia in grado diaffrontare e risolvere in modo moderno erazionale i problemi dell'assistenza, della pre~venzione e riabilitazione, della riforma dellaprevidenza, della casa e dei servizi, oltre aquelli del reinserimento nel lavoro deglianziani oggi esclusi o del prolungamento dellapermanenza in esso per i nuovi anziani, saràpossibile cancellare la vergogna dei ricoveri~parcheggio, delle condizioni sub~umane ditante case di riposo, degli anziani abbandonatia se stessi.

Un contributo decisivo alla realizzazione ditali obiettivi può e deve venire dalla popolazio~ne anziana, alla quale occorre quindi richiede~re il massimo contributo a livello di prestazio~ni per attività socialmente utili e sollecitare ilmassimo di partecipazione al complesso diattività politiche, culturali, ricreative, di volon~tariato, che rappresentano ancora oggi il segnopiù tangibile della vitalità del sistema demo~cratico italiano.

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DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 1.

1. La misura della pensione sociale, dispostacon legge 21 luglio 1965, n. 903, viene elevata,con decorrenza 10 gennaio 1987, a lire5.000.000 annue da corrispondersi in tredicimensilità.

Art.2.

1. In presenza di reddito del coniuge, talemisura è limitata fino a raggiungere con essol'importo di lire 10.000.000 annue.

Art.3.

1. Sono considerati redditi ai fini del dirittoe della entità della pensione sociale tutti quelliassoggettabili all'Irpef compresa la proprietàdi immobile, ad uso proprio, per il valore delreddito catastale stabilito dalle disposizionisull'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Art.4.

1. Le misure indicate nei precedenti articolisono adeguate annualmente in relazione all'in-dice del costo della vita con arrotondamentoalle 10.000 lire superiori. La determinazione èadottata con decreto del Ministro del lavoro edella previdenza sociale.

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CAPO II

ASSISTENZA SOCIALE

Art. S.

1. A partire dall'esercizio 1987 nei bilancicomunali dovranno essere stanziati fondi desti-nati:

a) all'erogazione di assegni sociali daattribuire a chiunque abbia in convivenzaanziani fruenti di pensione sociale o previden-ziale al minimo in relazione al bisogno familia-re;

b) all'assistenza domiciliare delle personeanziane non conviventi con familiari benefi-ciari dell'assegno di cui alla precedente letteraa);

c) alle vacanze gratuite o semigratuite perle persone anziane aventi reddito non superio-re alla pensione minima dell'assicurazionegenerale obbligatoria;

d) agli onorari notarili derivanti dal dispo-sto del successivo articolo 21, se trattasi dicomune superiore ai 10.000 abitanti;

e) alla fornitura gratuita di protesi noncomprese nelle prestazioni del Servizio sanita-rio nazionale per le persone anziane conreddito non superiore alla pensione minimadell'assicurazione generale obbligatoria;

f} alle attività culturali, ricreative e sporti-ve per le persone anziane in generale;

g) all'organizzazione di manifestazioni ed

altre iniziative volte a favorire l'interesse deglianziani ai problemi della società, del comuneo del territorio;

h) all'agevolazione per gli interventi dimanutenzione e ristrutturazione degli alloggiabitati da persone anziane. I comuni, nelquadro degli interventi di recupero del patri-monio edilizio esistente, assegnano gli alloggidi piccola e media dimensione a personeanziane, onde contribuire al mantenimento diqueste ultime nel proprio contesto sociale.

Art.6.

1. Per le finalità di cui alla' presente legge iconsigli comunali, con delibera da adottare

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entro il 31 dicembre 1987, costituirannonell'ambito dell'assessorato delegato un'appo~sita sezione. Essa dovrà redigere una specificarelazione in appendice a quella sul bilancioconsuntivo di ciascun esercizio finanzíario.

Art.7.

1. Le regioni provvederanno ad emanarenorme aventi valore di legge per l'attuazionedei precedenti articoli e per regolamentare laformazione e l'attività di cooperative per iservizi sociali formate in tutto o prevalente~mente da persone anziane.

CAPO III

DIRITTI SOCIALI

Art.8.

1. Entro un anno dalla data di pubblicazionedella presente legge, gli enti locali, conapposite delibere, dovranno assicurare:

a) la presenza di anziani indicati dallerealtà rappresentative locali nelle commissio-ni, nei comitati o nei consigli di amministra-zione, a cui sono demandate la gestione distudi o la promozione di servizi sociali nelproprio territorio;

b) la istituzione di case per anziani auto-gestite e sotto il controllo dell'assessoratodelegato, se il comune ha una popolazionesuperiore ai 10.000 abitanti. Nelle grandi città,la istituzione di case per anziani è disposta perognuna delle circoscrizioni in cui i comuni siarticolano.

Art.9.

1. Con la stessa delibera istitutiva della casaper anziani sarà provveduto:

a) a fissare i limiti e le condizioni dipartecipazione dei cittadini non rientrantinella fascia di età delle persone anziane;

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b) alla stesura dello statuto tipo e delleforme di tenuta contabile della gestione;

c) a determinare il concorso finanziariodel comune, che non potrà essere inferiorealla spesa di riscaldamento, di illuminazione edi affitto del complesso;

d) ad indicare le caratteristiche di ciascuncomplesso in relazione al numero delle perso~ne anziane residenti nel comune, per quantoriguarda lo spazio, ed alla composizione;

e) a determinare ogni altra competenza efunzione che possa essere di ausilio al recupe-ro sociale della persona anziana.

Art. 10.

1. I comuni con popolazione superiore ai10.000 abitanti costituiscono, secondo le loroesigenze, case per anziani, con il compito diassicurare:

a) servizi di carattere ricreativo;b) il recupero sociale delle persone anzia-

ne, attraverso il loro inserimento in organismidi carattere sociale, e in particolare in quelliprevisti dalla presente legge;

c) l'assistenza sociale.

2. I comuni possono attribuire alle case pergli anziani ogni altra competenza che puòessere di ausilio al recupero sociale dellepersone anziane.

CAPO IV

IMPEGNO SOCIALE

Art. 11.

1. Le persone anziane anno il diritto-doveredi partecipare allo sviluppo economico esòciale del Paese. Pertanto, avendone i requisi-ti, possono essere impiegate nei servizi e neilavori compatibili con la propria condizionefisica, senza limiti di età, sulla base di sceltevolontarie.

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Art. 12.

1. Le prestazioni saranno chieste dagli enti oamministrazioni pubbliche senza particolariformalità quando si tratti di utilizzazione per:

a) insegnamento in corsi professionali, diarti e mestieri promossi dalla regione;

b) vigilanza e sorveglianza presso scuole;c) compiti di manutenzione del verde

pubblico;d) compiti di piccola manutenzione ur~

gente degli edifici;e) conduzione di giardini annessi alle

scuole pubbliche;f) piccoli interventi di ausilio sanitario da

parte di personale specializzato in pensione;g) vigilanza e sorveglianza nei musei;h) sorveglianza, custodia e vigilanza che,

per durata giornaliera o settimanale, nonmotivino l'assunzione di apposita unità lavora~tiva;

i) occorrenze straordinarie limitate a pre~cisi periodi dell'anno anche quando trattasi diservizi e lavori di istituto;

l) attività rientranti nel disposto dell'arti~colo 5.

Art. 13.

1. L'incarico è attribuito con i criteri chesaranno preventivamente stabiliti dalla giuntae resi noti mediante avvisi pubblici a cura delcomune nel quale l'attività viene richiesta,indicando anche le modalità della prestazione,le condizioni necessarie e il compenso stabili~to.

Art. 14.

1. Le prestazioni rese in forza dell'articolo13 derogano da ogni disposizione di legge oregolamentazione contrattuale, anche per assi~milazione. I compensi sono esenti da contribu~zione previdenziale e sono considerati redditidi lavoro ai fini dell'Irpef. L'attività è soggettaall'assicurazione contro gli infortuni a caricodell'ente o amministrazione per conto dellaquale la prestazione è svolta.

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Art. 15.

1. All'impiego di persone anziane, con lederoghe di cui all'articolo 14, possono ricorre~re anche ditte o aziende industriali e commer~ciali quando la prestazione richiesta non èconfigurabile, per tempo, continuità ed obbli~ghi di presenza, come posto di lavoro.

2. L'impresa che si avvale della norma di cuial comma 1 ha l'obbligo di segnalare all'ufficioprovinciale del lavoro e della massima occupa~zione, entro l'ottavo giorno dall'inizio dellaprestazione, le generalità, complete di domici~lia, della persona anziana occupata, con laspecificazione del tipo di lavoro, dell'orario edelle altre condizioni che caratterizzano laprestazione nonchè del compenso pattuito.

3. Esso è assoggettato alla contribuzioneprevidenziale dellS per cento, di cui il 5 percento a carico del prestatore d'opera.

4. Ognuna delle parti può recedere in ognimomento dal contratto.

Art. 16.

1. La omessa segnalazione è punita conl'ammenda di lire 5 milioni per ogni personaoccupata e per anno solare, fatte salve le altresanzioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 17.

1. Gli uffici provinciali del lavoro e dellamassima occupazione devono esaminare, en~tra trenta giorni dal loro ricevimento, lesegnalazioni di cui all'articolo 15 e possonodisporre la cessazione immediata del rapportoquando si palesi la condizione per fare diquell'attività un posto di lavoro da coprire conle norme sul collocamento e nella tutela delleleggi e dei contratti.

Art. 18.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenzasociale, con propri decreti, regolamenteràl'applicazione del presente capo.

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CAPO V

TUTELA E PROMOZIONEDELL'ARTIGIANATO

Art. 19.

1. Le amministrazioni dei comuni con popo~lazione superiore ai 10.000 abitanti devonopromuovere la costituzione di forme di asso~ciazionismo e di cooperative artigiane frapersone anziane aventi per ragione sociale:

a) la manutenzione e riparazione degliimpianti di riscaldamento, acqua e il1umina~zione per usi domestici;

b) la riparazione e costruzione di manu~fatti in legno e in materiali di impiego correntenelle abitazioni;

c) la riparazione di strumenti ed apparec~chi di uso casalingo;

d) la continuazione dell'artigianato tipicodel luogo quando si possa fondatamenteritenere che vada scomparendo;

e) qualsiasi altra attività economica, pre~via delibera del consiglio comunale.

Art. 20.

1. Le cooperative costituite a norma dell'ar~ticalo 19 devono essere formate con almeno1'80 per cento di persone anziane e non menodellO per cento di giovani fino ai venticinqueannI.

Art. 21.

1. L'atto costitutivo e la registrazione dellecooperative sono esenti da tasse. L'onorariodel notaio è assunto a carico del fondo di cuiall'articolo 5. La spesa del locale e delleattrezzature necessarie per l'attività è copertamediante prestito senza interessi accordato dalcomune con ammortamento in 60 rate men~sHi.

Art. 22.

1. I soci delle cooperative di cui all'articolo19 sono esenti da obblighi previdenziali, se già

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pensionati; sono soggetti all'assicurazione ge~nerale obbligatoria in qualità di apprendistifino al compimento del venticinquesimo annodi età.

Art. 23.

1. Per fruire delle agevolazioni di cui alpresente capo le cooperative devono adottarelo statuto tipo stabilito dalla regione. In essodovrà essere previsto l'obbligo della ricevutafiscale per tutte le prestazioni; la devoluzionedi almeno il IO per cento delle entrate nette altondo di cui all'articolo 5; la gratuità degliincarichi sociali ed i casi in cui è ammessal'assunzione di dipendenti per la direzionetecnica e l'andamento dell'ufficio.

Art. 24.

1. La vigilanza sulle cooperative regolate dalpresente capo è affidata al Ministero del lavoroe della previdenza sociale, che la esercitaattraverso apposite sezioni degli uffici provin~ciali del lavoro e della massima occupazionesulla base di disposizioni da emanare condecreto del Ministro.

2. In esso sarà prevista la revoca dei benefi~ci ed il conseguente addebito delle agevolazio~ni fruite sin dalla costituzione, con gli interessidi mora e la penalità del 20 per cento sullesomme dovute, qualora fossero accertate in~frazioni sostanziali al disp05to degli articoliprecedenti e delle norme di attuazione emana~te dal Ministro del lavoro e della previdenzasociale.

3. Per effetto della decisione di revoca lacooperativa assume gli obblighi che regola~mentano la costituzione e l'attività delle coo~perative di produzione e lavoro.

4. Le somme dovute ai sensi del comma 2sono devolute al fondo di cui all'articolo 5.

Art. 25.

1. Lo Stato contribuisce alle spese derivantiai comuni dalla presente legge mediantel'istituzione presso il Ministero del tesoro di un

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AltI parlamentari ~ 12 ~ Senalo della Repubblica ~ 110

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fondo per gli anziani da iscrivere con appositavoce nel bilancio dello Stato. .

2. Il fondo è ripartito, in ragione dell'entitàdelle spese sopportate, tra i comuni che neipropri bilanci annuali hanno stanziato fondiper l'attuazione della presente legge noninferiori al 5 per cento della spesa globale.

3. All'onere finanziario, derivante dalla pre~sente legge, si provvede mediante riduzionedel fondo speciale di cui al capitolo 6856 dellostato di previsione del Ministero del tesoro.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALIE TRANSITORIE

Art. 26.

1. Sono persone anziane, ai fini della pre~sente legge, i cittadini italiani che abbianocompiuto il sessantesimo anno di età purchènon abbiano in corso rapporto di lavorodipendente regolato da legge o contrattocollettivo di lavoro.

Art. 27.

1. Entro i sei mesi successivi alla data dientrata in vigore della presente legge, leprestazioni di persone anziane possono essereregolarizzate con le norme della stessa senzapenalizzazioni anche per le contribuzioni pre~videnziali omesse.