Scritture e Regimi contabili Parte I Le scritture contabili obbligatorie secondo il Codice Civile e...

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Scritture e Regimi contabili Parte I Parte I Le scritture contabili obbligatorie Le scritture contabili obbligatorie secondo il Codice Civile e le norme fiscali secondo il Codice Civile e le norme fiscali Torino, 3 ottobre 2012 Torino, 3 ottobre 2012 Dott. Alberto Marengo Dott. Umberto Terzuolo Dott. Alberto Marengo Dott. Umberto Terzuolo Dott. Piercarlo Bausola Dott. Piercarlo Bausola

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Scritture e Regimi contabili

Parte IParte ILe scritture contabili obbligatorieLe scritture contabili obbligatorie

secondo il Codice Civile e le norme fiscalisecondo il Codice Civile e le norme fiscali

Torino, 3 ottobre 2012Torino, 3 ottobre 2012

Dott. Alberto Marengo – Dott. Umberto Terzuolo – Dott. Piercarlo BausolaDott. Alberto Marengo – Dott. Umberto Terzuolo – Dott. Piercarlo Bausola

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Quadro generaleQuadro generale

Le scritture contabili sono documenti che contengono la rappresentazione quantitativa quantitativa dell'attività di impresa e dei suoi risultati, sulla cui base il sistema di contabilità determina ed

esprime i fatti e le operazioni aziendalifatti e le operazioni aziendali.

Alla fine di ogni anno, tali operazioni, determinano la situazione economico patrimoniale dell'impresa, così come riassunta dal

Bilancio d'esercizio.Bilancio d'esercizio. 

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Oltre ad essere uno strumento informativo essenziale per l'impresa stessa e per i terzi le scritture sono

obbligatorie obbligatorie

ai sensi di diverse disposizioni normative

civilistichecivilistiche e fiscalifiscali

che ne disciplinano il contenuto e le modalità di tenuta e conservazione.

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Art. 2214 Codice CivileArt. 2214 Codice Civile Libri obbligatori e altre scritture contabili

-[1] L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenereil libro giornale libro giornale

il libro degli inventarilibro degli inventari.

-[2] Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle natura e dalle dimensioni dell'impresa dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

- [3] Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano non si applicano ai piccoli imprenditori.

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La nozione di imprenditore nozione di imprenditore è fornita dall'articolo 2082 Codice Civile dall'articolo 2082 Codice Civile e rende obbligati ai sensi delle attività commerciali svolte ai sensi dell’art.2195 alla tenuta delle scritture nella sostanza i seguenti soggetti (individuati nel dettaglio dalla norma fiscale art.13 DPR 600/73):

- Imprenditori persone fisiche esercenti attività commerciali, ad esclusione dei piccoli imprenditori;- Società commerciali, di persone e di capitali;- Società cooperative;- Enti pubblici che hanno per oggetto anche non esclusivo o principale, l'esercizio di un'attività commerciale;-Le associazioni e le fondazioni esercenti imprese commerciali;

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La tenuta delle scritture contabili è altresì obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2238 codice civile,

anche per i soggetti che esercitino arti o professioni,

quando l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa.

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Art. 13 DPR 600/73Art. 13 DPR 600/73

E’ la norma FISCALE ad identificare nel dettaglio i soggetti obbligatiFISCALE ad identificare nel dettaglio i soggetti obbligatialla tenuta delle scritture contabili sopra elencati

(Tra i quali rientrano anche i soggetti esercenti arti e professioni individuati dall’art.2238 C.C.)

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La legge sancisce pertanto due tipologie di OBBLIGHI E FINALITA’

1) Profilo civilistico Capitale e Reddito2) Profilo fiscale definizione del reddito e IVA

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Art. 14 e seguenti DPR 600/73Art. 14 e seguenti DPR 600/73

I soggetti di cui all’art. 13 pertanto devono tenere:

Il Libro GIORNALEIl Libro INVENTARI (2217 C.C. e art. 15 DPR 600/73)

I libri previsti dalla normativa IVA (acquisti, vendite, riepilogativo)

Le scritture ausiliarie (riepilogo elementi patrimoniali ed economici in categorie omogenee): cosiddetti “partitari”

I soggetti di cui all’art. 13 pertanto devono tenere:I soggetti di cui all’art. 13 pertanto devono tenere:

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- Le Scritture ausiliarie di magazzino (solo al superamento dei limiti dimensionali)

- Il Registro beni ammortizzabili (art. 16 DPR.600) : (reso facoltativo dal DPR 695/96 se le annotazioni sono effettuate su:

Soggetti ORDINARI: Soggetti ORDINARI: Libro inventariLibro inventariSoggetti Soggetti SEMPLIFICATI:SEMPLIFICATI:Acquisti IVAAcquisti IVA

- Libri sociali ex art. 2412 C.C. (obbligatori per le società di capitali): - Libro soci- Libro soci

- Libro assemblee- Libro assemblee - Libro CDA- Libro CDA

..Segue....Segue..

Art. 14 e seguenti DPR 600/73Art. 14 e seguenti DPR 600/73

I soggetti di cui all’art. 13 pertanto devono tenere:I soggetti di cui all’art. 13 pertanto devono tenere:

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Art. 2083 C.C.Art. 2083 C.C.Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli

commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).

Non sono obbligati alla tenuta della contabilità ai fini civilistici ai fini civilistici (perché non rientrano fra i soggetti di cui all’art.2082 c.c.)

MAMADevono tenere la contabilità a fini fiscali

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Tali soggetti possono infatti usufruire del regime SEMPLIFICATOSEMPLIFICATO di cui all’art. 18 DPR 600/73 applicabile da

Ditte individuali;Ditte individuali;Società di persone;Società di persone;

che stiano sotto le soglie di ricavo di 400.000 euro per prestazioni di servizi400.000 euro per prestazioni di servizi

700.000 euro per commercio700.000 euro per commercio

N.B. Per tali soggetti il regime ordinario è opzionale facoltativo

..Segue....Segue..

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Abrogazione dell’obbligo di bollatura dei libri contabili Abrogazione dell’obbligo di bollatura dei libri contabili L.383 – 18/10/2001 L.383 – 18/10/2001

(ENTRATA IN VIGORE IL 25/10/2001)(ENTRATA IN VIGORE IL 25/10/2001)

l'art. 8, L. 383/2001 ha modificato l'art. 2215, comma 2, c.c.

Abrogato Obbligo di bollaturaAbrogato Obbligo di bollatura

per il libro giornale libro giornale e per il libro degli inventarilibro degli inventari

N.B.: E’ rimasto in vigore l'obbligo di numerazione progressiva delle pagine.

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Questa modifica segue quella i introdotta in precedenza (art. 7-bis, D.L. 357/1994),

che aveva soppresso l'obbligo di che aveva soppresso l'obbligo di vidimazione annualevidimazione annuale

del libro giornale e del libro degli inventari.

……Segue…Segue…Abrogazione dell’obbligo di bollatura dei libri contabili Abrogazione dell’obbligo di bollatura dei libri contabili

L.383 – 18/10/2001 (ENTRATA IN VIGORE IL 25/10/2001)L.383 – 18/10/2001 (ENTRATA IN VIGORE IL 25/10/2001)

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Restano esclusi da tale disposizione i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421, c.c.

libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro

delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (ovvero consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestio ne), libro degli strumenti finanziari, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle adunanze e delle

deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti

ed ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura o della vidimazione ed ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura o della vidimazione (fatto salvo la numerazione progressiva) è previsto da norme speciali. (fatto salvo la numerazione progressiva) è previsto da norme speciali.

……Segue…Segue…Abrogazione dell’obbligo di bollatura dei libri contabili - Abrogazione dell’obbligo di bollatura dei libri contabili - L.383 – L.383 –

18/10/200118/10/2001

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NumerazioneNumerazione progressiva progressiva

Per effetto della soppressione della bollatura iniziale non serve più non serve più l'intervento dell'Ufficio del Registro delle Imprese o del notaio.

La numerazione è eseguita direttamente dal contribuente.

E’ sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo numero progressivo a ciascuna paginaprima di utilizzare la stessa.prima di utilizzare la stessa.

N.B. N.B. Per i registri a fogli mobili o di registri tenuti in forma meccanizzata, è sufficiente che il singolo

foglio o le singole pagine del registro meccanizzato siano siano numerati numerati prima dell’utilizzoprima dell’utilizzo del foglio o prima della stampa della singola pagina del registro meccanizzato

(e non più prima della messa in uso dell’intero registro o per blocchi)

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Bollatura dei registri previsti da norme fiscaliBollatura dei registri previsti da norme fiscali

L'art. 8, L. 383/2001, ha modificato gli articoliArt. 39, D.P.R. 633/1972 (testo IVA)Art. 39, D.P.R. 633/1972 (testo IVA)

EEArt.22, D.P.R. 600/1973 (TUIR)Art.22, D.P.R. 600/1973 (TUIR)

Estesa l'abolizione dell'obbligo della bollatura ai registri previsti dalle norme fiscali (libri IVA e altri libri fiscali).

Anche per questi registri resta, comunque, confermato l'obbligo della Anche per questi registri resta, comunque, confermato l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono.numerazione progressiva delle pagine che li compongono.

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IMPOSTA DI BOLLO e TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVAIMPOSTA DI BOLLO e TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Per libro giornalelibro giornale e libro degli inventarilibro degli inventariÈ prevista la maggiorazione dell'imposta di bollo

da € 14,62 a € 29,24 per ogni 100 pagine€ 29,24 per ogni 100 pagine o frazione di esse. (art. 8, L. 383/2001)

N.B.: L'imposta di bollo, dovuta per la formalità della numerazione, va assolta prima che il registro sia posto in usova assolta prima che il registro sia posto in uso

(cioè prima di effettuare le annotazioni sulle prime pagine)

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IMPOSTA DI BOLLO e TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVAIMPOSTA DI BOLLO e TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Le società di capitaliLe società di capitali

assolvono in modo forfetario la tassa e versano annualmente e versano annualmente

la tassa di concessione governativa di € 309,87 la tassa di concessione governativa di € 309,87 (ovvero € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera al

1° gennaio dell'anno di riferimento € 516.456,90)

A prescindere dal numero dei libri o dei registri tenuti e delle relative pagine.

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L’imposta può essere assolta mediante marche da bollomarche da bollo o bollo a punzonebollo a punzone da applicarsi sulla prima pagina numerata ovvero mediante versamento presso gli sportelli bancari, postali

o dei concessionari del servizio riscossione dei tributi, utilizzando

il modello di pagamento F23 ed indicando il codice tributo per il versamento «458T - Imposta di bollo su libri e registri».

In quest'ultimo caso gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro.

IMPOSTA DI BOLLO e TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVAIMPOSTA DI BOLLO e TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA Modalità di assolvimento

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La tassa annuale relativa agli anni successivi a quello di inizio attività

DeveDeve

essere pagata entro il termine di versamento del saldo dell'Iva dovuta per l'anno precedente, mediante presentazione del modello F24 al concessionario, in banca o in posta (codice

tributo 7085).

IMPOSTA DI BOLLO e TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVAIMPOSTA DI BOLLO e TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

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REGIME SANZIONATORIO REGIME SANZIONATORIO (art. 9, D.Lgs. 471/1997)(art. 9, D.Lgs. 471/1997)

L’irregolare o l'omessa tenuta o conservazione dei registri e delle scritture contabili,

è punita con la sanzione amministrativa da € 1.032 a € 7.746.

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C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E la violazione in esame ricorre anche quando sia stata omessa la bollaturaomessa la bollatura

a norma dell'art. 2215, c.c. La soppressione dell'obbligo della bollatura produce effetti sulle sanzioni per le violazioni

commesse prima dell'entrata in vigore della legge

Non più applicabili per principio di legalità (del «favor rei»)(art. 3, comma 2, D.Lgs. 472/1972)

REGIME SANZIONATORIO REGIME SANZIONATORIO (art. 9, D.Lgs. 471/1997)(art. 9, D.Lgs. 471/1997)

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TENUTA e CONSERVAZIONE delle TENUTA e CONSERVAZIONE delle SCRITTURESCRITTURE CONTABILI CONTABILI

NORME di ORDINATA CONTABILITA’NORME di ORDINATA CONTABILITA’ art. 2219, c.cart. 2219, c.c

le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità:- senza spazi in bianco;- senza interlinee;- senza trasporti in margine;- senza abrasioni: se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

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TENUTA della CONTABILITÀ con SISTEMI MECCANOGRAFICITENUTA della CONTABILITÀ con SISTEMI MECCANOGRAFICI

art. 7, comma 4-ter, L. 489/1994 (conversione del D.L. 357/1994)art. 7, comma 4-ter, L. 489/1994 (conversione del D.L. 357/1994)

ha apportato significative modifiche alla precedente disciplina della tenuta della contabilità a mezzo di sistemi meccanografici.

Le scritture si considerano regolarmente tenute anche in assenza di trascrizione su supporto cartaceoregolarmente tenute anche in assenza di trascrizione su supporto cartaceo

quando siano aggiornate sul supporto magnetico

purché:purché:• • si tratti di scritture relative all'anno di imposta in corso;si tratti di scritture relative all'anno di imposta in corso;

• • sia effettuata la stampa a richiesta e in presenza dei verificatori.sia effettuata la stampa a richiesta e in presenza dei verificatori.

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……Segue…TENUTA della CONTABILITÀ con SISTEMI MECCANOGRAFICISegue…TENUTA della CONTABILITÀ con SISTEMI MECCANOGRAFICI

Le scritture si considerano aggiornate sul supporto magnetico se effettuate entro il termine di

60 giorni60 giorni

Ai fini IvaAi fini Iva le modalità di aggiornamento delle scritture contabilidevono consentire il rispetto dei termini previsti per le liquidazioni periodiche

(mensili o trimestrali).

Rimane fisso il termine di aggiornamento di 60 giorni60 giorni sia ai fini Ivafini Iva che delle imposte diretteimposte dirette per la stampa dei registri relativi alle scritture dell'ultimo

periodo.

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CONSERVAZIONE delle SCRITTURE CONTABILI:CONSERVAZIONE delle SCRITTURE CONTABILI:

art. 2220 c.c.art. 2220 c.c.le scritture contabili vanno conservate per almeno 10 anni dalla data dell'ultima

registrazione.

In presenza di accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta devono essere conservate fino a quando non siano stati definiti, anche oltre il termine dei

10 anni dalla data dell'ultima registrazione.

(l'Autorità adita in sede di contenzioso può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso)

Sempre per 10 anni vanno conservati, ordinatamente, per ciascun affare, gli Sempre per 10 anni vanno conservati, ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e

dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

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LUOGO di CONSERVAZIONE delle SCRITTURE CONTABILI LUOGO di CONSERVAZIONE delle SCRITTURE CONTABILI

il luogo dove devono essere tenuti i registri contabili deve essere segnalato nella dichiarazione di inizio attività da presentare all'Agenzia delle Entrate

(e nelle successive dichiarazioni di variazione dei dati).

Qualora il contribuente dichiari che le scritture contabili sono tenute presso altri soggetti (ad es.commercialista) deve esibire un'attestazione predisposta dai soggetti medesimi

depositari dellescritture

parte di terzi.

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L’ATTESTAZIONEL’ATTESTAZIONE

Deve riportare il luogo luogo in cui le scritture sono conservate e la specifica delle scritturespecifica delle scritture contabili in loro possesso del soggetto

(art. 52, comma 10, D.P.R. 633/1972)

LUOGO di CONSERVAZIONE delle SCRITTURE CONTABILI LUOGO di CONSERVAZIONE delle SCRITTURE CONTABILI

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LUOGO di CONSERVAZIONE delle SCRITTURE CONTABILI LUOGO di CONSERVAZIONE delle SCRITTURE CONTABILI

MANCATA ESIBIZIONE dell'ATTESTAZIONEMANCATA ESIBIZIONE dell'ATTESTAZIONE

Se in sede di verifica l'attestazione non viene esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le

scritture, si applicano le disposizioni previste nel caso di rifiuto di esibizione delle scritture contabili

(art. 52, comma 5, D.P.R. 633/1972).

N.B.: R.M. 21 aprile 1986, n. 355676 N.B.: R.M. 21 aprile 1986, n. 355676 non comporta il ricorso all'accertamento induttivo la sola mancata

esibizione dell'attestazione.

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IL LIBRO GIORNALEIL LIBRO GIORNALE

Nel libro giornalelibro giornale vanno annotate cronologicamentecronologicamente giorno per giornogiorno per giorno,

tutte le operazioni relative alla gestione aziendale.

- Le annotazioni devono essere effettuate non oltre 60 giorninon oltre 60 giorni dall'effettuazione dell'operazione, a norma dell'art. 22, D.P.R. 600/1973

- Sono ammesse scritture riepilogative giornalierescritture riepilogative giornaliere e giornali sezionaligiornali sezionali, aventi lo scopo di superare le difficoltà e gli svantaggi legati alla tenuta di un unico libro giornale.

- Il libro giornale può essere tenuto pure con i moderni sistemi informaticisistemi informatici e meccanograficimeccanografici.

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IL LIBRO GIORNALEIL LIBRO GIORNALE

Art. 2216 C.C.Art. 2216 C.C.il libro giornale riporta giorno per giorno le operazioni relative

all'esercizio dell'impresa pertanto è necessario registrare le operazioni:

-singolarmente singolarmente (con alcune eccezioni, qualora l'attività svolta non permetta di effettuare una

registrazione delle singole voci)

-in modo analiticoin modo analitico (quindi non in maniera riassuntiva o sintetica)

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IL LIBRO GIORNALEIL LIBRO GIORNALE

II libro giornale deve essere conservato per dieci anni (art. 2220, c.c.) a partire dalla data dell'ultima registrazione

ovvero ovvero finché gli accertamenti riguardanti quel determinato periodo d'imposta

non siano divenuti definitivi (art. 22, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ).

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IL LIBRO GIORNALEIL LIBRO GIORNALE

II libro è oggetto anche di disciplina fiscale e può sostituire i registri Iva:

1) se le registrazioni sono effettuate nel libro giornale (nel registro cronologico per i professionisti) nei termini previsti dalla disciplina Iva;

2) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria sono forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che si sarebbero dovuti annotare nei registri suddetti.

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Tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in via informaticaTenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in via informatica

L'art. 2215-bis c.c., introdotto dall'art. 16, comma 12-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2)

disciplina la tenuta informatica delle scritture contabili.

Esso riguarda le scritture contabili rappresentate esclusivamente in forma informatica

Non riguarda quindi:-quelle scritture che, pur essendo redatte attraverso un elaboratore, assumono la

forma giuridicamente rilevante di supporti cartacei;-i libri cartacei conservati in via informatica.

L’art. 6, comma 2, lett. f-quater) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha apportato alcune modifiche alla disciplina in esame.

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la disciplina in esame si applica:la disciplina in esame si applica:

-alle scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2214 c.c.alle scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2214 c.c. (libro giornale, libro degli inventari e altre scritture contabili richieste dalla natura e dalla dimensione dell'impresa, come il libro cassa e il libro magazzino);

-alle scritture contabili richieste da normative fiscalialle scritture contabili richieste da normative fiscali (es. registri IVA, scritture ausiliarie - c.d. conti di mastro, scritture ausiliarie di magazzino, registro dei beni ammortizzabili);

-ai libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 c.c. ai libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 c.c.

-ai libri richiesti dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).ai libri richiesti dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

Tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in via informaticaTenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in via informatica

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Tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in via informatica Tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in via informatica

Modalità di tenuta informatica

tutti i libri e le scritture di cui sopra possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

L'art. 2215-bis c.c. stabilisce che le registrazioni dei dati contenute nei predetti documenti devono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione del soggetto tenutario

e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

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In caso di tenuta con strumenti informatici, il citato art. 2215-bis c.c. stabilisce che gli obblighi di

numerazione progressiva,vidimazione

e gli altri obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e

scritture,

si considerano assolti se vengono apposte, si considerano assolti se vengono apposte, almeno una volta all’annoalmeno una volta all’anno, la , la marca marca temporale temporale e la e la firma digitale.firma digitale.

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Gli obblighi di numerazione progressiva,Gli obblighi di numerazione progressiva,vidimazione o bollatura, già previsti dalla normativa per libri, vidimazione o bollatura, già previsti dalla normativa per libri, repertori e scritture di natura cartacea sono, quindi, sostituitirepertori e scritture di natura cartacea sono, quindi, sostituiti

dall'apposizione, dall'apposizione, almeno una volta all’anno, della firma digitale e della marca almeno una volta all’anno, della firma digitale e della marca

temporale.temporale.

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Efficacia probatoriaIn base all'art. 2215-bis c.c., i libri, repertori e scritture, se tenuti con strumenti informatici

secondo le modalità indicateHanno l'efficacia probatoria definita dagli artt. 2709 e 2710 c.c.Hanno l'efficacia probatoria definita dagli artt. 2709 e 2710 c.c.

Le scritture informatiche possono fare prova contro l'imprenditore, ma possono anche fare prova a favoredell'imprenditore nei rapporti tra imprenditori e limitatamente ai

rapporti riguardanti l'esercizio dell'impresa

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Ai fini dell'applicazione del D.M. 23 gennaio 2004, vengono riprese le vigenti disposizioni in materia di "documento informatico" e di"firma elettronica", di cui:

-al D.P.R. 28 gennaio 2000, n. 445, come modificato dal D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, di recepimento della Dir. 13-12-1999

-1999/93/CE, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

n al D.P.C.M. 8 febbraio 1999, contenente le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 10

novembre 1997, n. 513;

- alla delibera 13 dicembre 2001, n. 42 dell'"Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" (A.I.P.A.), Tale delibera è stata sostituita dalla delibera C.N.I.P.A. 19 febbraio 2004, n. 11

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A tutt'oggi, la disciplina della conservazione dei documenti informatici ai fini fiscali non è completa, in quanto devono ancora essere emanati:

-il provvedimento, previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. 23 gennaio 2004 , con il quale le Agenzie fiscali indicano gli ulteriori dati ed elementi identificativi da trasmettere in sede di comunicazione dell'"impronta" dell'archivio informatico oggetto di conservazione;

- i provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali relativi alla descrizione delle modalità per l'esibizione in via telematica dei documenti conservati su supporto ottico.

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Documenti informatici rilevanti ai fini tributariPer essere rilevanti ai fini tributari, i documenti informatici:- devono avere la forma di "documenti statici non modificabili";- devono essere emessi con l'apposizione del "riferimento temporale" e della "sottoscrizione elettronica", al fine di garantirel'attestazione della loro data, autenticità e integrità;- in caso di verifiche, controlli o ispezioni, devono essere resi leggibili e, a richiesta, disponibili su supporto cartaceo e informatico presso il luogo di conservazione delle scritture; il documento conservato può essere esibito, anche per via telematica, secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei Direttori delle competenti Agenzie fiscali;- devono essere memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché sia assicurato l'ordinecronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o a loro associazioni logiche.

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I requisiti che i documenti informatici devono possedere per essere rilevanti ai fini tributari, ossia - oltre alla staticità ed immodificabili - l'emissione con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica,

devono essere presenti fin dal momento dell'emissione dei documenti.

In caso contrario, i documenti in oggetto sono documenti analogici formati tramite strumenti informatici e vanno necessariamente materializzati su un

supporto fisico per essere considerati giuridicamente rilevanti ai fini tributari.

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 15 giugno 2009, n. 158

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