Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria · 2020. 1. 10. · Si per quanto...

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COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) 1 Relazione illustrativa e Relazione tecnico- finanziaria al contratto integrativo anno 2019 (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e Circolare RGS del 19 luglio 2012, n. 25) PARTE I RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)

1

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-

finanziaria al contratto integrativo anno 2019

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e

Circolare RGS del 19 luglio 2012, n. 25)

PARTE I – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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PARTE I - Relazione illustrativa

I.I - Modulo 1 - Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione PREINTESA DEL 12/12/2019

CONTRATTO SOTTOSCRITTO 20/12/2019

Periodo temporale di vigenza 01/01/2019 – 31/12/2021

Composizione

della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

PRESIDENTE: dott.ssa Lidia Princi – Segretario Comunale COMPONENTI: dott.ssa Barbara Molaro – TPO area economico-finanziaria;

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL, UGL, CISAL Enti Locali FVG RSU aziendali

Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa (elenco sigle): UIL-FPL FVG R.S.U. Agnolin Nicoletta, Ezio Stefanutti Oganizzazioni sindacali firmatarie del contratto (elenco sigle: UIL FPL FVG, CGIL) …………..

Soggetti destinatari Personale non dirigente dipendente del comune di San Giovanni al Natisone

Materie trattate dal contratto

integrativo (descrizione sintetica)

Materie rimesse alla contrattazione decentrata dal CCRL 15/10/2018

Risp

etto

del

l’ite

r

ad

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pro

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succ

ess

ivi

all

a c

on

tra

tta

zio

ne

Intervento

dell’Organo di controllo interno.

Allegazione della

Certificazione

dell’Organo di controllo interno

alla Relazione

illustrativa.

È stata a uisita la e tifi azio e dell’O ga o di o t ollo i te o sulla costituzione del Fondo

Si in data 18/10/2019 prot. 12859

È stata a uisita la e tifi azio e dell’O ga o di o t ollo i te o sulla contrattazione decentrata

Si in data 16/12/2019 prot. ___15366

Nel aso l’O ga o di o t ollo i te o a ia effettuato rilievi, descriverli

Nessun rilievo

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Attestazione del

rispetto degli

obblighi di legge che

in caso di

inadempimento

comportano la

sanzione del divieto

di erogazione della

retribuzione

accessoria

È stato adottato il Piano della performance p evisto dall’a t. del d.lgs. 150/2009

Gli Enti locali del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia appli a o la dis ipli a egio ale di ui all’a t. della LR / . La Giunta Comunale ha adottato l’atto deli e ativo . /2016 ad oggetto “iste a pe a e te di valutazio e. Modifi he ed i teg azio i . Nel documento di ui sop a l’E te ha i dividuato i segue ti do u e ti formali per la valutazione delle performance:

-Il PEG approvato con GC 69 del 01/4/2019 (approvazione del piano esecutivo di gestione 2019/2021- I

a) fase e GC 74 del 8/4/2019

(approvazione del piano esecutivo di gestione (p.e.g.) per gli esercizi 2019-2021) e successive variazioni;

- Le risultanze del controllo di gestione. Con la GC 98/2019 è stato anche quantificato il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 2019 dei TPO e del Segretario comunale.

È stato adottato il P og a a t ie ale pe la t aspa e za e l’i teg ità p evisto dall’a t. 0, comma 8 lett. a) del d.lgs. 33/2013 (ex art. 11 c. 2 D.Lgs. 150/2009 abrogato)

Si, con deliberazione di GC 21 del 31/01/2019 è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2019 – 2021 contenente al suo interno il programma triennale per la trasparenza e l’i teg ità 9 – 2021.

È stato assolto l’o ligo di pu li azio e di ui (ai o i e dell’a t. del d.lgs. 150/2009 abrogato) al D.Lgs. 33/2013

Si per quanto di competenza

Il piano delle performance – prestazioni 2019 è stato validata dall’OIV ai sensi dell’a ti olo , omma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

Validato dall’OIV o ota p ot. 6268 del 14/05/2019 (rif. Art. 6 comma 6 lett. c) LR 16/2010). Risulta o validate dall’OIV tutte le va iazio i di PEG adottate ell’a o.

Eventuali osservazioni

La Regione Friuli Venezia Giulia, con l’art. 6 comma 6 della LR 16/2010, ha normato le modalità di valutazione della prestazione organizzativa e individuale del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonché l’OIV.

I.2 - Modulo 2 Illustrazio e dell’arti olato del o tratto (Attestazio e della o pati ilità o i vi oli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie -

risultati attesi - altre informazioni utili)

a) ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

Si rimandano all’articolato della preintesa, allegata alla presente relazione.

b) QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

Sulla base della contrattazione decentrata 2019 le risorse del fondo per la contrattazione decentrata vengono utilizzate nel seguente modo:

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STABILI 39.721,48

stabili al momento non contrattabili -367,67

PROGRESSIONI spesa prevista 2019 -

2021 (secondo piano occupazionale approvato)-35.000,00

RESTI DA STABILI 4.353,81

RESTI DA STABILI da utilizzare in

produttività 4.353,81

VARIABILI 30.222,71

VARIABILI INDISPONIBILI (fino a

certificazione Regionale) -30.222,71

SOMMME utilizzabili in produttività 4.353,81

CONTRATTABILI 2019

LE RISORSE STABILI o t atta ili i ua to ispettose del li ite di ui all’a t. o a del D.Lvo 75/2017 vengono destinate a produttività individuale.

LE RISORSE VARIABILI sono al momento indisponibili stante il mancato rispetto a livello di Ente del vincolo del salario accessorio di cui sopra. A seguito di certificazione rilasciata dai competenti organi regionali circa il rispetto del limite del salario accessorio a livello di comparto, le risorse variabili diverranno utilizzabili in produttività.

c) GLI EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI, IN MODO DA RENDERE CHIARA LA SUCCESSIONE TEMPORALE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI E LA DISCIPLINA VIGENTE DELLE MATERIE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il presente contratto decentrato origina dalla sottoscrizione del CCRL di comparto del 15/10/2018.

Abroga il contratto decentrato aziendale a carattere normativo 2013 – 2015.

d) ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI MERITOCRAZIA E PREMIALITÀ (COERENZA CON IL TITOLO III DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009, LE NORME DI CONTRATTO NAZIONALE E LA GIURISPRUDENZA CONTABILE) AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE ED ORGANIZZATIVA

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità come applicabili al personale del comparto unico regionale (capo V della LR 18/2016). Al personale si applica un sistema permanente di valutazione approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 110/2016.

e) ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON IL PRINCIPIO DI SELETTIVITÀ DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE FINANZIATE CON IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - PROGRESSIONI ORIZZONTALI – AI “EN“I DELL’ARTICOLO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusio e di ele e ti auto ati i o e l’a zia ità di servizio)

Il contratto individua precisi li iti e ito ati i pe l’a issio e alla selezio e pe le p og essio i. Le stesse vengono attribuite prevalentemente in base al sistema di valutazione solo parzialmente po de ato dall’ele e to a zia ità .

ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO, IN CORRELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GESTIONALE (PIANO DELLA PERFORMANCE), ADOTTATI DALL’AMMINI“TRAZIONE IN COERENZA CON LE PREVI“IONI DEL TITOLO II DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009

I risultati attesi sono esplicitati nelle linee di indirizzo alla contrattazione decentrata approvate dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 228 del 18/11/2019 nonché dalla deliberazione di approvazione del PEG/PIANO DELLE PERFORMANCE e sue variazioni.

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Relazione illustrativa e Relazione tecnico-

finanziaria al contratto integrativo anno 2019

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e

Circolare RGS del 19 luglio 2012, n. 25)

PARTE II – RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

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PARTE II - Relazione tecnico-finanziaria

In data 15/10/2018 è stato sottoscritto il CCRL di comparto del personale non dirigente triennio normativo ed economico 2016 – 2018 che all’art. 32 definisce la costituzione e la disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

II.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per la contrattazione decentrata è stato quantificato con determinazione del T.P.O. Area Economico-finanziaria nr. 569 del 16/10/2019 secondo quanto disciplinato dall’art. 32 del CCRL 15/10/2018.

II.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI

Le risorse stabili sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l’importo annuo, diverso in relazione alla categoria di appartenenza, indicato al comma 1 dell’art. 32. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica con nota prot. 8933 del 13/11/2018 avente ad oggetto Linee guida CCRL 15.10.2018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del comparto, l’importo annuo viene attribuito per intero indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016. Si precisa che il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016 utilizzato per la quantificazione del fondo differisce di una unità dai dipendenti dichiarati in sede di conto annuale alla tabella T1 “personale a tempo indeterminato” (36 dipendenti) in quanto, da istruzioni al conto annuale, i cessati in data 31/12 non devono essere inseriti in tale tabella, mentre ai fini del calcolo del fondo il dipendente cessato al 31/12 è stato conteggiato, in quanto giuridicamente in servizio a tale data (37 dipendenti). L’importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali € 48.976,00

Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio

N. Unità

a tempo

INDETERMINATO

1 917,00

9 9.144,00

17 20.009,00

5 11.355,00

0,00

3 3.372,00

1 1.944,00

1 2.235,00

0,00

0,00

0,00

37 48.976,00

RISORSE STABILI (che finanzieranno le progressioni economiche all'interno delle categorie

e residualmente la parte variabile)

FB 1.177,00

FC 2.271,00

PLC 2.235,00

1.092,00

PLA 1.124,00

PLB 1.944,00

FA

PLS 1.012,00

B 1.016,00

C 1.177,00

Situazione al 31/12/2016 Categoria Importo annuo per dipendente

equivalente - risorse stabili

A 917,00

D 2.271,00

Incrementi di cui all’art. 32 comma 3 lettera d) Le risorse stabili sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato a decorrere dal 01/01/2017, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. Per l’anno 2019 devono pertanto essere considerate le cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2017. Le cessazioni avvenute sono di una unità di personale e le somme che hanno portato incrementi al fondo ammontano ad € 597,48. Incrementi di cui all'art. 32 comma 8 Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigenza del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell’art. 32 al corrispondente ulteriore numero di unità.

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Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, l’incremento in oggetto deve essere disposto solo qualora vi sia un effettivo incremento stabile nell’organico alla data del 1° gennaio 2018. Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10 Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito. Con decorrenza 01/08/2017 sono state trasferite all’UTI del Natisone nr. 7 unità di personale, pertanto le risorse stabili del Fondo vengono ridotte come di seguito riportato:

N. Unità

a tempo

INDETERMINATO

0,00

0,00

-1,00 -1.177,00

0,00

0,00

-4,00 -4.496,00

-1,00 -1.944,00

-1,00 -2.235,00

0,00

0,00

0,00

-7,00 -9.852,00

FA 1.092,00

FB 1.177,00

FC 2.271,00

01_08_2017

D 2.271,00

PLS 1.012,00

PLA 1.124,00

PLB 1.944,00

PLC 2.235,00

Data del trasferimento Categoria Importo annuo per dipendente

equivalente - risorse stabili

A 917,00

B 1.016,00

C 1.177,00

Riassumendo, le risorse stabili per l’importo totale di € 39.721,48 sono determinate come da seguente prospetto: Riassumendo:

Costituzione

RISORSE STABILI

Personale in servizio 48.976,00

Incrementi lett. D) 597,48

Incrementi comma 8 0,00

Trasferimenti comma 9 /10 -9.852,00

39.721,48

II.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI Art. 32 comma 1 Le risorse variabili, al pari di quelle stabili, sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l’importo annuo di € 1.000,00 per ogni addetto. Valgono le stesse considerazioni effettuate in sede di quantificazione delle risorse stabili sia sul fatto che l’importo viene considerato per intero, indipendentemente dal regime orario (part time o full time), purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016 sia sul numero dei dipendenti presi a base di calcolo. L’importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali € 37.000,00.

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Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio

N. Unità

a tempo

INDETERMINATO

1 1.000,00

9 9.000,00

17 17.000,00

5 5.000,00

0 0,00

3 3.000,00

1 1.000,00

1 1.000,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

37 37.000,00

1.000,00

FC 1.000,00

PLC 1.000,00

Situazione al 31/12/2016 Categoria

Importo annuo per dipendente

equivalente - risorse

VARIABILI

A

RISORSE VARIABILI (che finanzieranno la produttività del personale )

1.000,00

1.000,00

B

PLA

FA 1.000,00

FB 1.000,00

PLB 1.000,00

1.000,00

C 1.000,00

D

PLS 1.000,00

Le risorse variabili come sopra calcolate sono annualmente incrementate da:

Incrementi di cui all’art. 32 comma 3 lettera a) Risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni. Viene operato l’incremento di € 222,71 relativo al compenso incentivante ICI calcolato sulle entrate consuntivate (anno 2018) da recupero evasione; l’importo di € 222,71 è già al netto degli oneri conto ente e IRAP. Incrementi di cui all’art. 32 comma 3 lettera b) Economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza. Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati economie sul Fondo anno 2018. Incrementi di cui all’art. 32 comma 3 lettera c) Per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell’art. 32 (€ 1.000,00), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, per applicare l’incremento in oggetto va considerato il personale a tempo determinato titolare di un contratto di durata superiore a sei mesi in servizio al 1° gennaio dell’annualità cui si riferisce il fondo. Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti. Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10 Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito. La riduzione che viene apportata alle risorse variabili è conseguenza del trasferimento delle 7 unità di personale all’UTI del Natisone a seguito del trasferimento all’UTI del servizio di polizia locale avvenuto in forza della LR 26/2014.

N. Unità

a tempo

INDETERMINATO

0 0,00

0 0,00

-1 -1.000,00

0 0,00

0 0,00

-4 -4.000,00

-1 -1.000,00

-1 -1.000,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

-7 -7.000,00

FA 1.000,00

B 1.000,00

C 1.000,00

Data del trasferimento Categoria

Importo annuo per dipendente

equivalente - risorse

VARIABILI

01_08_2017 A 1.000,00

D 1.000,00

PLS 1.000,00

PLA 1.000,00

PLB 1.000,00

PLC 1.000,00

FB 1.000,00

FC 1.000,00

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Riassumendo, le risorse variabili per l’importo totale di € 30.222,71 sono determinate come da seguente prospetto:

RISORSE VARIABILI

Personale in servizio 37.000,00

Incrementi lett. A) 222,71

Incrementi lett. B) 0,00

Incrementi lett. C) 0,00

Trasferimenti comma 9 e 10 -7.000,00

30.222,71

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITA’ EX ART. 32 COMMA 6 Art. 32 comma 6 e 7 A decorrere dalla data del 01/01/2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio. L’importo annuo destinato al finanziamento di dette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non potrà essere superiore a quello stanziato nell’anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%. Ai sensi dell’art. 33 del CCRL 2018 l’ente deve provvedere a determinare annualmente anche l’importo riferito complessivamente alle voci stipendiali in oggetto. Come analiticamente riportato nel prospetto che segue, l’importo stanziato nel 2016 per dette indennità ammonta complessivamente ad € 17.576,83, anch’esso soggetto all’incremento/decremento previsto dall’art. 32 commi 9 e 10 in relazione al trasferimento di personale in attuazione dell’art. 31 del D. Lgs. 165/2001. Le indennità stanziate nel 2016 sono state pertanto decurtate a seguito del trasferimento della funzione di polizia municipale all’UTI del Natisone dell’importo di € 10.604,74. Rimane a disposizione dell’ente un importo per indennità pari ad € 6.972,09.

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Codice Voce retributiva Importi Stanziati

nel 2016

PERSONALE TRASFERITO

ai sensi dell'art. 31 Dlgs

165/2001 Somme stanziate

destinate

TOTALE INDENNITA'

STANZIATO 2016 ricalcolo

ai sensi art. 32 comma 9

CCRL2018

1 Indennità di turnazione (art. 54 CCRL 2002) 9.844,69 9.844,69 0,00

2 Indennità di reperibilità (art. 55 CCRL 2002)

3

Indennità di attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo (art. 56

CCRL 2002)

4 Indennità di disagio (art. 21 CCRL 2002) 660,00 0,00 660,00

5Indennità di rischio (art. 62 CCRL 2002 come modificato dall'art. 36 CCRL 2004)

2.120,12 0,00 2.120,12

6 Indennità di maneggio valori (art. 61 CCRL 2002) 2.160,05 360,05 1.800,00

7

Indennità per il personale della Motorizzazione Civile (art. 55 c. 1 lett. b) L.R.

23/2007)

8 Proventi delle violazioni del codice della strada art. 208 c.5 bis D.Lgs. 285/1992

9 Indennità specifica (art. 16 CCRL 2002 e art. 4 comma 3 CCNL 16.7.1996) 582,00 0,00 582,00

10 Indennità per particolari responsabilità (art. 21 c. 2 lett. e) CCRL 2002) 400,00 400,00 0,00

11

Indennità di orario notturno, festivo e notturno festivo (art.21 c.2 lett.c) CCRL

2002

12 Proventi relativi al recupero ICI (art. 20 c.1 lett. k) CCRL 2002 1.209,97 1.209,97

13Indennità per tempo potenziato (art. 37 c. 2 CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002

14

Indennità professionale insegnati e docenti ed educatori (art. 37 c. 1 lett. d) CCNL

6.71995) – art. 71, 73, 76,77 e 78 CCRL 2002

15

Indennità professionale personale educativo (art. 37 c. 1 lett. c) CCNL 6.71995) –art. 71 CCRL 2002

16 Indennità personale educativo per anno scolastico (art. 71 c. 7 CCRL 2002)

17

Indennità professionale insegnati (art. 37 c. 1 lett. d) CCNL 6.71995) – art. 71

CCRL 2002

18

Indennità personale titolo VII (art. 37 c. 1 lett. c) e d) CCNL 6.7.1995 – art. 79

CCRL 2002

19 Indennità di bilinguismo (art. 82 CCRL 2002)

20 Indennità di Staff (art. 21 c. 3 - art. 33 c. 4 CCNL 1995)

21

Indennità di Stato Civile-Anagrafe-Elettorale -Tributi (art. 21 c.2 lett. i) CCRL

2002 come introdotto dall’art. 30 del CCRL 2004) 600,00 600,00

22

Indennità degli archivisti informatici- addetti stampa - formatori (art. 21 c.2 lett. i)

CCRL 2002 come introdotto dall’art. 30 del CCRL 2004)

23

Indennità dell’Ufficiale giudiziario per messi notificatori (art. 21 c.2 lett. i) CCRL

2002 come introdotto dall’art. 30 del CCRL 2004 e disciplinato dall’art. 86 CCRL

2002)

24

Indennità di Responsabile Servizio Protezione Civile (art. 21 c.2 lett. i) CCRL

2002 come introdotto dall’art. 30 del CCRL 2004)

TOTALE 17.576,83 10.604,74 6.972,09

MONITORAGGIO RISORSE ACCESSORIE - SALARIO AGGIUNTIVO - STRAORDINARIO

ANNO 2016 Ente

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL

NATISONE (UD)

17.576,83

L’importo di € 6.972,09 è comprensivo del punto 12) “proventi relativi al recupero ICI ….”. Nel Fondo 2019 la voce è stata portata ad incremento della parte variabile del Fondo (nel fondo 2019 tale voce è quantificata in € 222,71), come prevede l’art. 32 comma 3 lett. a), pertanto non è utilizzabile anche nel quantificare il limite delle indennità 2016 che conseguentemente scende ad € 5,762,12.

TOTALE 17.576,83 10.604,74 6.972,09

12 Proventi relativi al recupero ICI (art. 20 c.1 lett. k) CCRL 2002 -1.209,97

5.762,12 LIMITE INDENNITA' 2019 Non si ritiene di utilizzare la facoltà di incremento delle predette risorse nell’importo massimo del 25% in ottemperanza alla raccomandazione contenuta nel rapporto di certificazione dell’ipotesi di accordo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia - Sezione del Controllo – deliberazione n. FVG/47/2018/CCR, nella quale viene precisato che detto incremento “appare difficilmente ipotizzabile, al di fuori di situazioni eccezionali di necessità correlate a nuove esigenze di servizio o ad una nuova distribuzione dello stesso sul territorio”. Sull’argomento è stata inoltrata apposita richiesta di parere alla Direzione Centrale Funzione Pubblica della Regione FVG in data 19/8/2019 prot. 10290, alla quale non è ancora giunta risposta

RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO Anche le risorse destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere da 01/01/2018 sono imputate a carico del bilancio. Il nuovo contratto non modifica l’importo, che resta vincolato all’attuale limite dettato dall’art. 17 del CCRL 01/08/2002, il quale prevede che gli enti possono destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie risorse finanziarie non superiori a quelle destinate allo stesso fine nell’anno 1998. Il Fondo ammonta ad € 4.544,03 che risulta tale a seguito delle riduzioni operate per:

- trasferimento di quota delle risorse a favore del personale transitato dal Comune di San Giovanni al Natisone alla Pianta organica aggiuntiva dell’Ambito Socio Assistenziale di Cividale, così come disciplinato dall’art. 56 del CCRL 2006. L’importo della quota trasferita all’Ambito è calcolato in proporzione al numero di addetti trasferiti ed è pari ad € 363,27.

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- trasferimento della quota di € 1.026,27 all’UTI del Natisone in rapporto al trasferimento della funzione di polizia municipale. L’importo della quota trasferita è stato calcolato in proporzione al numero di addetti trasferiti.

Riassumendo:

risorse destinate nel 1998 al lavoro straordinario 5.933,37

riduzione per trasferimento risorse ex art. 56 del CCRL 2006 – personale Ambito - 363,27

riduzione art. 32 comma 9 e 10 CCRL 15-10-2018 – servizio vigilanza - 1.026,07

RISORSE RESIDUE 4.544,03

II.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l’ammontare del Fondo:

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE AL SALARIO ACCESSORIO DETTATO DALL’ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 L’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. In considerazione dell’incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di calcolo del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e dell’imputazione a carico del bilancio delle voci di salario accessorio precedentemente gravanti sul fondo, è stata introdotta la disposizione di cui all’art. 32, comma 1 del CCRL 2018: “A decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 viene calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell’art. 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017”. Si legge infatti nella Relazione illustrativa all’ipotesi di contratto allegata alla delibera della Giunta Regionale n. 1710 del 14 settembre 2018 ed inviata alla Corte dei Conti per la certificazione che: “La norma contenuta nell’art. 12 comma 6 della legge regionale 37/2017 permette alle Amministrazioni del Comparto unico di superare i limiti attualmente vigenti in materia di trattamento accessorio del personale (articolo 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017). Si tratta pertanto di una autorizzazione a corrispondere trattamento accessorio oltre i limiti di legge citati utilizzando il parametro dei risparmi strutturali conseguiti dal sistema integrato a seguito del superamento delle Province.” Ed inoltre: “Al fine, tuttavia, di garantire un presidio forte e incontrovertibile al controllo della relativa spesa, il legislatore regionale ha accompagnato tale nuova modalità di costituzione, implementazione ed utilizzo delle risorse, con la previsione normativa contenuta nell’ultimo DDL 254 approvato dal Consiglio regionale approvato nella seduta 15 marzo us. dell’Organo di revisione di Comparto, con compiti di verifica e controllo, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, dell’attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e delle spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo. Ciò al fine di attestare la coerenza, efficienza ed efficacia della concreta applicazione da parte degli enti degli istituti interessati anche in relazione al complessivo rispetto, da parte del sistema integrato, dei limiti e condizioni poste dalla normativa vigente in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale. Tale Organo ha, inoltre, il compito di redigere annualmente un documento di sintesi segnalando altresì alla Giunta regionale eventuali situazioni di criticità riscontrate.” Al fine della verifica del rispetto del limite di spesa in oggetto, la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, con nota prot. 8933 del 13 novembre 2018 nella quale vengono dettate le Linee guida per la costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa, ha chiesto agli enti del Comparto la trasmissione dei dati di costituzione del Fondo e delle risorse stanziate nel 2016 per il pagamento delle voci indicate all’art. 32 comma 6 del CCRL, disponendo altresì di “non avviare la contrattazione decentrata fino a quando l’ufficio unico non avrà concluso le verifiche di cui sopra”. Con successiva nota prot. 9798 del 21 novembre 2018 la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, a rettifica ed integrazione delle precedenti Linee guida, da indirizzo agli enti di provvedere tempestivamente alla costituzione del Fondo con le regole previste dall’art. 32 del CCRL 2018, dando la possibilità di avviare la contrattazione decentrata ma osservando prudenzialmente il limite di importo determinato per l’anno 2016 a livello di singolo ente e non più a livello di sistema integrato. In aggiunta, la Regione dispone che, qualora l’importo del Fondo dell’anno 2018 risultasse più alto di quello determinato per l’anno 2016, la differenza venga recuperata mediante riduzione della parte variabile del Fondo stesso.

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Con successiva nota prot. 103836 del 29 novembre 2018 la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione precisa che “la decurtazione del fondo è una delle modalità utile per poter riportare il totale del salario accessorio al limite predetto”. In data 23 novembre 2018 è pervenuta una nota indirizzata ai legali rappresentanti di tutti gli enti del Comparto unico, a firma di tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCRL 2018, con la quale, in completo disaccordo con quanto indicato dalla Regione, viene data formale “diffida” agli enti dal “ritardare l’avvio della contrattazione decentrata o di prevederla entro limiti NON previsti dal vigente CCRL”. Relativamente al FONDO 2018 la scelta dell’Ente è stata quella di rendere indisponibili le risorse del Fondo che non permettevano l’autonomo rispetto del vincolo del salario accessorio, in attesa della certificazione positiva da parte dei competenti organi regionali circa il rispetto del vincolo a livello di comparto. Alla data di redazione della presente relazione non è intervenuta nessuna certificazione da parte della Regione sul Fondo 2018, ne vi sono state altre comunicazioni in merito. La situazione è pertanto in una fase di stallo. Relativamente al Fondo 2019 non pare vi sia alternativa se non quella di replicare il comportamento prudente adottato già con il Fondo 2018. Si riportano pertanto le considerazioni ed i ragionamenti già inseriti nella relazione tecnico-finanziaria al Fondo 2018 Ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa a livello di ente si veda il prospetto che segue. Il limite 2016 è

stato ricostruito tenendo conto del trasferimento all’UT) del servizio di Polizia municipale.

LIMITE art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 IMPORTO LIMITE Note

compenso per lavoro straordinario 2016 € 4.544,03fondo produttività 2016 € 59.305,21 Comprende salario aggiuntivo e

progressioni quota a fondo

indennità di posizione e di risultato TPO € 49.930,05indennità di risultato Segretario comunale € 6.991,40 la deliberazione GC 62/2018 riporta

l’importo arrotondato di € 7.000,00

Salario aggiuntivo – indennità di comparto quota

precedentemente finanziata a bilancio 1.714,48

Progressioni economiche quota precedentemente

finanziata a bilancio5.904,84

€ 128.390,01 rettificata a seguito del trasferimento

di personale all’UTI Nell’individuazione delle voci da considerare ai fini del limite di cui all’art. di cui sopra sono state effettuate le seguenti considerazioni:

- indennità dei TPO posizione + risultato l’importo stanziato nell’anno è stato ricalcolato tenuto conto del trasferimento all’UT) della funzione di polizia municipale, ammonta ad € . , quantificato con deliberazione di Giunta comunale 62/2018;

- la retribuzione di risultato stanziata per il Segretario comunale viene inserita nel limite stante il parere reso

con deliberazione Corte dei Conti - Sezione Toscana n. / /PAR. Per l’anno tale retribuzione era quantificata in € . , vedi GC / che riporta l’importo arrotondato di € . , ;

- al Segretario Comunale non è corrisposta e non lo è stata neanche nel 2016 la maggiorazione della

retribuzione di posizione che la deliberazione 116/2018 della Corte dei Conti della Lombardia sottopone al

vincolo di spesa del salario accessorio;

- i diritti di rogito corrisposti al Segretario comunale sono invece esclusi addirittura dalla nozione di costo del

personale ;

- preso atto della deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che ha disciplinato le poste

componenti il salario accessorio non oggetto di contenimento;

- richiamata la pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Autonomie che con propria deliberazione n. 6/2018 ha

sancito l’esclusione, a far data / / , dal limite di cui al D.Lgs. / degli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016;

- al fine di quantificare il limite del salario accessorio per l’esercizio 8, con riferimento alle competenze

accessorie 2016, ed al fine di operare un confronto fra grandezze omogenee, sono state considerate anche il

salario aggiuntivo (indennità di comparto) nella quota precedentemente finanziata a bilancio e le progressioni

economiche nella quota precedentemente finanziata a bilancio, come indicato nei prospetti predisposti dalla

Regione;

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- l’aumento previsto dall’art. del CCRL / / del salario aggiuntivo come riportato in dettaglio alla Tabella D allegata al CCRL 15/10/2018 non è soggetto al limite del salario accessorio 2016 come da FAQ

presente sul sito della Regione FVG in merito al nuovo contratto;

- gli ex Led sono stati assorbiti nelle quote di progressione economica intesi come incremento rispetto al

trattamento tabellare iniziale di ciascuna categoria e trovano il proprio finanziamento nelle risorse stabili del

fondo per la contrattazione collettiva; come da FAQ presente sul sito della Regione FVG in merito al CCRL

15/10/2018.

Dalla tabella che segue, relativa alle risorse decentrate 2019, si evince che le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale, calcolate in relazione al nuovo sistema di incentivazione dettato dal CCRL 2018, sono maggiori di € 30.590,38 rispetto a quelle destinate allo stesso fine nell’anno 2016.

VERIFICA ANNO 2019 LIMITE ART. 23 COMMA 2 d.Lvo 75/2017

Teoriche 2019 da

CCRL in attesa

certificazione

della Regione

contrattabili

2019

stabili 39.721,48 39.353,81

variabili 30.222,71 0,00

4.544,03 4.544,03

21.800,00 21.800,00

Indennità (ipotesi importi 2019)

- Indennità specifica art. 16 I-IV livello 517,00

-altre indennità 5.245,12

Indennità precedentemente finanziate da

fondo e dal 2019 da bilancio 5.762,12 5.762,12 5.762,12

56.930,05 56.930,05

158.980,39 128.390,01

128.390,01 128.390,01

-30.590,38 ok

-30.222,71

-367,67

Fondo per le politiche di sviluppo delle

risorse umane e per la produttività art. 32

CCRL 2018

Straordinario

di cui variabili

di cui stabili

Salario Aggiuntivo - indennità di comparto (depurata dagli

incrementi previsti dalla Tabella D del CCRL 15/10/2018)

TPO 2019 posizione + risultato e risultato Segretario (GC

98/2019)

TOTALE 2019

LIMITE 2016

SOMME 2019 AL MOMENTO NON CONTRATTABILI

O DA VINCOLARE A PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE

A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE POSITIVA DA

PARTE DELLA REGIONE COME PREVISTO

DALL'ART. 32 COMMA 1 DEL CCRL 15-10-2018

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In merito alla possibilità paventata dalla Regione di poter recuperare le maggiori somme a fini del rientro nel limite di spesa previsto operando una decurtazione delle risorse variabili del fondo si effettuano le seguenti considerazioni, già tra l’altro riportate nella relazione Tecnico finanziaria al FONDO 2018:

- il CCRL esprime chiaramente quelle che sono le modalità di costituzione del Fondo e non da alcuna possibilità agli Enti di intervenire con delle decurtazioni, per il rispetto del limite di cui al salario accessorio 2016;

- il CCRL chiaramente si esprime sul fatto che il limite del salario accessorio 2016 è un limite vigente a livello di comparto e non a livello di Ente;

- stante le comprensibili difficoltà operative nelle quali si trovano i preposti organi regionali a certificare il rispetto a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale del disposto di cui all’art 23 comma 1 del D.lgs. 75/2017, tanto che il FONDO 2018 è ancora in attesa di certificazione, si ritiene prudenzialmente di rispettare a livello di Ente il limite di cui sopra operando un vincolo di indisponibilità momentanea sulle risorse del fondo decentrato 2019 e eccedenti il limite 2016 (€ 30.590,38) che potrebbero rimanere non contrattate e costituire economie di fondo 2019, o essere ammesse alla contrattazione ma destinate esclusivamente a produttività individuale per essere effettivamente attribuibili ai dipendenti solo a seguito della certificazione positiva da parte della Regione.

II.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti: Riassumendo:

Costituzione

RISORSE STABILI

Personale in servizio 48.976,00

Incrementi lett. D) 597,48

Incrementi comma 8 0,00

Trasferimenti comma 9 /10 -9.852,00

RISORSE VARIABILI

Personale in servizio 37.000,00

Incrementi lett. A) 222,71

Incrementi lett. B) 0,00

Incrementi lett. C) 0,00

Trasferimenti comma 9 e 10 -7.000,00

69.944,19

39.721,48

30.222,71

II.1.5 - Sezione V - Risorse te pora ea e te allo ate all’ester o del Fo do

Non ci sono somme afferenti al fondo contabilmente allocate all’esterno dello stesso. Il Fondo risulta stanziato al bilancio 2019-2021, annualità 2019, alla Missione 01, Programma 10 PCF 1.1.1.1.2 “voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato” CAP. 397 articolo 02. Le indennità ed il lavoro straordinario, che le nuove previsioni contrattuali prevedono che vengano imputate al bilancio dell’Ente, trovano stanziamento fuori FONDO ai cap. 397 articolo 4 (indennità) e cap. 397 articolo 3 (lavoro straordinario).

La quota del salario aggiuntivo 2019, così come le somme destinate alle progressioni già attribuite e le specifiche indennità art. 16 I-IV livello sono state riallocate sui capitoli di bilancio del personale dipendente, come prevede il nuovo CCRL (imputazione a bilancio).

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II.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la

contrattazione integrativa

II.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o

comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a

certificazione

Ai sensi del comma 2 dell’art. 32, l’ammontare delle risorse stabili del Fondo è destinato al finanziamento delle progressioni economiche all’interno delle categorie, nella loro interezza, mentre l’ammontare delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale. All’art. 32 comma 4 del CCRL 15.10.2018 è previsto che a fondo vengano imputate nella loro interezza gli oneri relativi alle progressioni economiche già attribuite al 31/12/2017 che, per l’anno 2019 sono quantificate in via presuntiva in € 35.000,00. Tale importo è sottratto alla contrattazione integrativa.

II.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto decentrato 2019 le seguenti poste afferenti al fondo per le risorse decentrate:

STABILI 39.721,48

stabili al momento non contrattabili -367,67

PROGRESSIONI spesa prevista 2019 -

2021 (secondo piano occupazionale approvato)-35.000,00

RESTI DA STABILI 4.353,81

RESTI DA STABILI da utilizzare in

produttività 4.353,81

VARIABILI in produttività 30.222,71

VARIABILI INDISPONIBILI (fino a

certificazione Regionale) -30.222,71

SOMMME utilizzabili in produttività 4.353,81

CONTRATTABILI 2019

La contrattazione destina la somma di € 4.353,81 tali risorse alla produttività individuale sulla base degli obiettivi strategici già individuati dall’Amministrazione con gli atti di programmazione dell’anno 2019, secondo i criteri previsti dal sistema vigente di misurazione delle performance. Le eventuali economie del Fondo di parte stabile rilevate a consuntivo, confluiscono nella quota variabile destinata alla produttività 2019. Tali risorse risultano già disponibili in quanto rispettose del limite, calcolato a livello di Ente, del salario accessorio (art. 23 comma 2 D.Lvo 75/2017).

Le risorse variabili pari ad € 30.222,71 e la quota stabile al momento non contrattabile pari ad € 367,67

diverranno effettivamente disponibili per l’attribuzione della produttività al personale dipendente solo a seguito della certificazione positiva a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale rilasciata dagli organi Regionali competenti, come previsto dal comma 1 dell’art. 32 del CCRL 15/10/2018. Gli istituti giuridici ed economici relativi ad indennità così come declinati a livello di contratto decentrato aziendale 2016 – 2018, nel rispetto della previsione del CCRL del 15/10/2018, vengono imputati a carico del bilancio dell’Ente e rispetteranno nel 2019 l’importo limite del 2016 pari ad € 5.245,12.

Nel 2019 verranno attribuite le seguenti indennità:

- condizioni di lavoro previste € 4.000,00 (già presente sotto forma di rischio, disagio e maneggio valori nel vecchio contratto normativo 2013 – 2015)

- indennità per specifiche responsabilità art. 30 comma 2’ del C.C.R.L. 26/11/2004 Ufficiale di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale: annua previste € 900,00 (già presente nel vecchio contratto normativo 2013 – 2015)

- rimane nella disponibilità del contratto normativo sottoscritto e delle altre indennità previste e attribuibili nel limite delle risorse disponibili, l’importo di € 345,12.

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Verrà inoltre attribuito il compenso per recupero evasione ICI finanziato con entrate di bilancio consuntivate per l’anno 2018 portate ad incremento del fondo decentrato.

II.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non vi sono quote di fondo ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva.

II.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo

per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo – progressioni attribuite alla data del 31/12/2017

€ 35.000,00

Totale destinazioni variabili specificatamente destinate da disposizioni di legge (incentivi ICI) € 222,71

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, sezione II.2.2 34.721,48

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione II.2.3 0,00

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo).

€ 69.944,19

II.2.5 - Sezione V - Desti azio i te pora ea e te allo ate all’ester o del Fo do

Nessuna

II.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario,

del rispetto di vincoli di carattere generale

Nel richiamare nuovamente il o a dell’a t. del CCRL / / , il quale dispone che il limite di

ui all’a t. o a del D.Lgs. / vie e o siderato a livello di siste a i tegrato del pu li o impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai se si dell’art. o a e segue ti della LR / con la presente certificazione si da atto che in via prudenziale le somme del fondo

decentrato, contrattate e vincolate alla produttività individuale, sono temporaneamente indisponibili e

verranno fattivamente attribuite al personale dipendente solo a seguito della certificazione positiva del

rispetto del vincolo del salario accessorio 2016 rilasciata, a livello di comparto, dagli organi regionali

competenti. Questo al fine di garantire al momento a livello di ente il rispetto del vincolo finanza

pubblica.

II.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione

integrativa e confro to o il orrispo de te Fo do ertifi ato dell’a o 2016

Si rimanda alle sezioni II.1.3

II.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura

degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di

bilancio

II.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità

economico-finanziaria dell’A i istrazio e presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo

nella fase programmatoria della gestione

Si rimanda alla sezione II.1.5.

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