Scambi di informazioni e verifiche simultanee come strumenti per il contrasto dellelusione fiscale...

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Scambi di informazioni e verifiche simultanee come strumenti per il contrasto dell’elusione fiscale internazionale e delle politiche di transfer pricing Avv. Antonio Tomassini, Tax Partner DLA Piper Studio Legale Tributario Associato Scuola di formazione IPSOA Centro di diritto Penale Tributario Milano, 2 dicembre 2009

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Scambi di informazioni e verifiche simultanee come strumenti per il contrasto dell’elusione fiscale internazionale e delle politiche di transfer pricing

Avv. Antonio Tomassini, Tax Partner DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

Scuola di formazione IPSOA

Centro di diritto Penale Tributario

Milano, 2 dicembre 2009

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L'attività accertativa all'estero

In linea generale, sul territorio dello Stato, il Fisco ha il potere di:

Effettuare controlli

Emettere atti autoritativi

Escutere in via amministrativa

Ma all'estero quali sono i reali poteri dell'Amministrazione finanziaria italiana?

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L'attività accertativa all'estero

L'attività accertativa all'estero: Le rogatorie penali sono uno strumento poco efficiente per il fatto che molti

Paesi escludono i reati di natura fiscale da quelli per cui è ammessa la cooperazione

Pro: forte impatto sul "singolo" caso

Contro: è uno strumento non utilizzabile su larga scala

Controlli basati sullo scambio di informazioni con le amministrazioni estere (i.e. sulla base di disposizioni, accordi e trattati)

Pro: forte efficacia nella lotta contro la c.d. "esterovestizione"

Contro: i risultati ottenuti contro l'evasione fiscale da occultamento di materia imponibile non sono brillanti

Indagini finanziarie (segue)

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L'attività accertativa all'estero

Indagini finanziarie

Le indagini finanziarie, peraltro molto difficili da attuare in quanto indirizzate a singoli soggetti e non ad una platea estesa, sono limitate da ulteriori problemi:

Problemi tecnici

Problemi di natura geografica

Problemi di natura qualitativa

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L'attività accertativa all'estero

Lo scambio di informazioni intracomunitario (imposte dirette)

In tema di scambio di informazioni in ambito comunitario il paradigma normativo è rappresentato dalla Direttiva 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, applicabile alle sole imposte dirette, sui premi assicurativi e sul patrimonio.

Lo scambio automatico rappresenta la modalità più sofisticata ed avanzata di scambio di informazioni, ha luogo quando le autorità competenti degli Stati membri concordano di scambiare, in maniera sistematica e regolare, predeterminate tipologie di informazioni, a prescindere da una preventiva richiesta specifica.

Lo scambio spontaneo si realizza quando l’autorità competente di ciascuno Stato membro fornisce informazioni di propria iniziativa ad un altro Paese membro dell’Unione europea, in assenza di una preventiva richiesta o di un precedente accordo.

Lo scambio su richiesta si attiva su iniziativa di uno Stato membro richiedente per ottenere informazioni necessarie a verificare l'osservanza delle disposizioni previste dalla normativa. In assenza di specifiche limitazioni la richiesta riguarda, per esempio, documenti, attestazioni, esiti di indagini, ecc…

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L'attività accertativa all'estero

Lo scambio di informazioni intracomunitario (imposte dirette)

Tutte le informazioni che uno Stato acquisisce da un altro Stato membro in applicazione della Direttiva 77/799/CEE devono essere:

mantenute segrete

raccolte ed archiviate in ossequio a quanto previsto dalla legislazione nazionale

esclusivamente accessibili ai soggetti interessati dalle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo

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L'attività accertativa all'estero

Lo scambio di informazioni intracomunitario (IVA)

In materia di Imposta sul Valore Aggiunto vanno ricordati:

Regolamento CEE n. 218/92: introduzione del sistema VIES, delle banche dati IVA e costituzione dell'ufficio centrale per lo scambio di informazioni (CLO)

Regolamento CEE n. 1798/2003: oltre a confermare quanto previsto dal precedente regolamento ha introdotto altre regole vincolanti per i Paesi membri:

possibilità di scambio di funzionari verificatori

scambio di informazioni provenienti da paesi extra CEE

contrasto alle frodi comunitarie (c.d. programma Fiscalis)

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L'attività accertativa all'estero

Lo scambio di informazioni intracomunitario

Le segnalazioni raccolte in ambito mutualistico da due Paesi potrebbero portare a pretese erariali superiori ai limiti penal-tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Di conseguenza, l'amministrazione finanziaria può

inoltrare della comunicazione di reato all'autorità giudiziaria

Ma tale documentazione può essere legittimamente impiegata nell'ambito del procedimento penale?

In assenza di rogatoria internazionale NO.

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L'attività accertativa all'estero

Lo scambio di informazioni in ambito extracomunitario

In ambito extra-Cee il quadro sistemico di riferimento è dettato dall'art. 26 del modello OCSE. Le metodologie di scambio previste sono le medesime cui fa riferimento la normativa CEE per le imposte dirette.

Le verifiche correlate all'attività di scambio di informazioni possono essere suddivise in tre tipologie:

simultanee

all'estero

scambio di informazioni in merito ad uno specifico settore industriale

Tali tecniche sono descritte nella pubblicazione "Tax Information Exchange between OECD Member Countries: A Survey of Current Practices ", pubblicata sul sito OCSE.

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L'attività accertativa all'estero

A supporto del reciproco scambio di informazioni, l'Amministrazione fiscale italiana ha stipulato nel corso degli anni specifici accordi con gli organi esteri competenti, con lo specifico

intento di effettuare

VERIFICHE SIMULTANEE

Secondo il commentario OCSE (par. 9.1) le c.d. simultaneous examinations sono finalizzate "ad ottenere informazioni che possono essere rilevanti ad entrambi gli Stati" e "scaturenti da un accordo tra due o più parti per esaminare simultaneamente, ciascuno nel proprio territorio, gli affari fiscali di uno o più contribuenti in cui essi hanno un interesse comune collegato".

Si veda inoltre Raccomandazione del Consiglio Ocse C(92)81 del 23 luglio 1992, concernente un “Modello di accordo OCSE per lo svolgimento di verifiche simultanee”.

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L'attività accertativa all'estero

Verifiche simultanee

Questa metodologia accertativa ha, quale obiettivo principale oltre a rendere efficace e tempestivo lo scambio di informazioni, quello di far emergere reddito imponibile sottratto a tassazione attraverso operazioni "estero su estero" (delocalizzazione) o attraverso operazioni palesemente antieconomiche.

Infatti le condotte evasive delle aziende trovano spesso terreno fertile nelle strutture (spesso parallele all'attività principale) costituite direttamente all'estero.

Si pensi, a mero titolo di esempio, alla costituzione di società fittizie di trading (dove vengono “spostati” utili realizzati in Italia) o a società di fornitura (solo in apparenza indipendenti) utilizzate per "gonfiare" i costi.

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L'attività accertativa all'estero

Verifiche simultanee (continua)

Contrasto alla delocalizzazione dei redditi per mezzo di:

verifiche delle transazioni con paesi a fiscalità privilegiata

verifiche dei contratti di cost sharing agreements

verifiche dei prezzi di trasferimento (c.d. transfer pricing)

Tali attività vengono effettuate simultaneamente ma indipendentemente nei rispettivi ambiti territoriali.

Ad oggi l'Italia ha sottoscritto 12 accordi: Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Stati Uniti, Svezia, Ungheria.

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L'attività accertativa all'estero

Iter procedurale della verifica simultanea

Individuazione autonoma dei contribuenti passibili di verifica simultanea (fase di intelligence)

Invio di formale proposta di duplice attività di controllo al Paese interessato

Accordo scritto fra i due Stati

Designazione di due rappresentanti (uno per parte) con funzioni di controllo sull'attività comune (ma indipendente) di verifica (lo scambio di personale fra le due Amministrazioni non è infatti ammesso)

Una volta trovato l'accordo fra i due Paesi, le Amministrazioni pianificano le date di intervento e verificano gli eventuali problemi di natura operativa

In fase di verifica sono possibili incontri e conference calls al fine di valutare, congiuntamente, i risultati emersi nel corso dell'attività di accertamento

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L'attività accertativa all'estero

Criticità connesse alla procedura di verifica simultanea

Rischi di doppia imposizione (si pensi al caso di utili ripresi in aumento senza la relativa ripresa in diminuzione dall'altra)

Compatibilità delle metodologie accertative (ogni Stato applica differenti metodologie di indagine o di garanzia senza dar possibilità all'altro Paese di verificarne l'attendibilità o l'affidabilità)

Consistenza e tipologia delle operazioni infragruppo (è importante essere certi della significatività dei volumi delle operazioni ovvero dell'esistenza di società controllate/collegate in Paesi a fiscalità privilegiata)

Scarsa motivazione dei Paesi aderenti (a causa della "naturale" diffidenza da parte degli Stati ad accordare collaborazione su temi delicati ed a causa della natura "non vincolante" degli accordi)

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L'attività accertativa all'estero

La scelta dei contribuenti da assoggettare a verifica simultanea

La scelta è basata su molteplici fattori, fra i quali si possono ricordare:

Risultati economici di periodo inferiori a quelli di settore

Le dimensioni strutturali del gruppo

Il volume di operazioni intercompany

La presenza di pratiche elusive

La presenza di soggetti controllati/collegati in Paesi a fiscalità privilegiata

Problematiche connesse al c.d. Transfer Price

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L'attività accertativa all'estero

L'attività di verifica in relazione al Transfer Price

In tema di Transfer Price l'attività ispettiva, usualmente, è basata su:

attività di intelligence pre-accertativa

riscontri sostanziali della documentazione contabile (sia per gli acquisti che per le vendite) e di quella "parallela" (non ufficiale)

Applicazione dei comparable più adatti:

confronto esterno (comparable uncontrolled price method oppure cost plus method)

confronto interno (resale price method)

confronto esterno residuale (comparazione con produttore analogo)

criteri alternativi (comparazione dei profitti globali, ripartizione dell'utile, ecc…)

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L'attività accertativa all'estero

L'attività di verifica simultanea in relazione al Transfer Price

In caso di verifica simultanea, le Amministrazioni finanziarie effettueranno i controlli avendo cura di:

ottenere informazioni per la determinazione delle condizioni in base alle quali si svolgono le transazioni controllate tra le imprese associate in due o più giurisdizioni

promuovere l’adempimento delle norme in materia di prezzi di trasferimento

Secondo le linee guida dell'OCSE in tema di transfer price, i verificatori dei due Paesi dovrebbero, dove possibile, pervenire a dichiarazioni concordi in merito alla determinazione e alla valutazione di fatti e circostanze che caratterizzano le transazioni tra imprese associate anche al fine di facilitare l'attuazione delle (eventuali) procedure amichevoli previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

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L'attività accertativa all'estero

L'attività di verifica simultanea in relazione al Transfer Price

Conseguenze pratiche correlate all'attività di accertamento simultanea in tema di transfer price:

maggior cooperazione amministrativa fra i due Paesi

maggior stimolo per i gruppi di grandi dimensioni ad avviare politiche preventive in tema di prezzo di trasferimento

riduzione delle tecniche elusive attuate per il tramite di consociate/collegate/controllate

riduzione dei possibili casi di doppia tassazione

favorire il ricorso alle procedure amichevoli

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L'attività accertativa all'estero

Altri strumenti a tutela del contribuente in materia di risoluzione di controversie relative al Transfer Price procedura amichevole tra Stati disciplinata dall’art. 25 del Modello Ocse e avente lo scopo di favorire l’eliminazione della doppia imposizione

procedura arbitrale finalizzata al miglioramento del dialogo tra Amministrazioni finanziarie di diversi Stati e all’eliminazione della doppia imposizione derivante dall’applicazione non coordinata della disciplina del transfer pricing

advanced pricing agreements (Apa) consistenti in accordi stipulati, in via preventiva e con durata pluriennale, tra contribuente e Fisco al fine di prestabilire le modalità tecniche che determineranno i prezzi di trasferimento all’interno del gruppo multinazionale nel periodo di riferimento

safe harbours consistenti in particolari regimi normativi semplificati, adottati in ambito Ocse, che impongono alle Amministrazioni finanziarie di fissare in via preventiva regole certe e parametri minimi ai quali le imprese dovrebbero conformarsi per essere escluse dall’attività di accertamento in materia di transfer pricing

ruling internazionale in materia di transfer pricing e finalizzato al raggiungimento di un accordo preventivo tra contribuente e Fisco sui prezzi di trasferimento, favorendo la cooperazione tra le parti e garantendo la certezza nei rapporti tributari, in modo da evitare successive controversie