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1 SLIDE 15 aprile 2016 Convegno Deontologia Torino, 15 aprile 2016 TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI Alfredo Robella Anna Maria Mangiapelo

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Convegno DeontologiaTorino, 15 aprile 2016

TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI

Alfredo Robella    Anna Maria Mangiapelo

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI (comma 1)Elementi del comportamento con i colleghi:CorrettezzaLealtàConsiderazioneCortesiaCordialitàAssistenza reciproca

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CORDIALITA’Manifestazione spontanea 

di simpatia e stima

LEALTA’Onestà dichiarata ed ammirevole, 

costantemente associata a franchezza o sincerità

CONSIDERAZIONEStima, reputazione, riguardo, rispetto

CORTESIAComportamento 

rispettoso nei rapporti personali

CORRETTEZZAComportamento secondo le buone regole della morale ed educazione, 

anche civica

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI (comma 1)Assistenza reciproca:Disponibilità alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dellostudio di altro collega, che ne faccia richiesta all’Ordine, pertemporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità,paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI (comma 2)Divieto di utilizzo espressioni offensive nei confronti di un collega,anche in caso di ritorsione per comportamento scorretto subito.

(comma 3)Rapporto giovane professionista con collega più anziano

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI (comma 4)Astensione da giudizi o azioni che possano ledere la reputazionedel collega, senza fondato motivo.Vietati addebiti di responsabilità se il nesso condotta/dannochiesto a risarcimento viene argomentato e giustificato dal collega.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI (comma 5)Il professionista deve astenersi da tutte le condotte atte adacquisire in MODO SCORRETTO un cliente assistito da altro collega.(comma 6)Tale articolo si applica anche nei rapporti fra colleghi di studioassociato o legati da rapporto di collaborazione o societario.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI (comma 7)Qualsiasi corrispettivo ricevuto deve essere correlato ad unaprestazione effettivamente svolta. L’indicazione ad un cliente delnome di un collega o di un altro professionista non è considerataprestazione professionale per la quale si possa esigere ilpagamento di un corrispettivo.Fatti salvi i pagamenti per cessione dello studio o parti ancheimmateriali di esso.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA (comma 2)Prima di accettare incarico:‐ Accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta

di sostituzione, con recesso formale. In difetto avvisare il collegasenza indugio.

‐ Accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente persottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzionedell’incarico del collega, al riconoscimento delle legittimespettanze di quest’ultimo

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA (comma 2)Prima di accettare incarico:‐ Invitare il cliente a pagare il compenso dovuto al precedente

collega, salvo che questo sia stato contestato.(comma 3)Il professionista sostituito deve prestare piena collaborazione,trasmettere la documentazione previo consenso del cliente. Iltutto senza arrecare pregiudizio al cliente.

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CODICE CIVILEART. 2235

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali (1) (2).

(1) Tale diritto attiene solo ai documenti necessari per la dimostrazione dell'opera svolta.

(2) La violazione dell’obbligo di restituzione potrebbe configurare il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

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CASSAZIONE N. 18027 depositata 30/04/2014

Integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionista a

restituire la documentazione contabile richiesta dal contribuente suo cliente.

(nel caso di specie con aggravante dell’abuso di prestazione d’opera ai sensiart. 61 C.P. n.11)

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA (comma 4)Nel caso di subentro nel corso di attività professionali il nuovoprofessionista dovrà avvisare del proprio incarico il collegasostituito e non dovrà arrecare pregiudizio alle attività in corso.

Entrambi devono collaborare LEALMENTE per lo svolgimento e laconclusione delle attività professionali in corso.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA (comma 5)

Il professionista DEVE declinare l’incarico se il cliente vieta alcollega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti necessari per lacorretta esecuzione del mandato.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA (comma 6)

In caso di decesso di un collega il professionista incaricato allasostituzione temporanea da parte del Presidente del Consigliodell’Ordine ha l’OBBLIGO di accettare l’incarico, salvo giustificatomotivo. Il successore deve agire con DILIGENZA, avendo riguardoagli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori.

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DILIGENZAAssiduità, precisione, scrupolo (nello svolgimento di un lavoro o di un 

compito)

DEONTOLOGIAInsieme di regole morali che disciplinano l’esercizio di una determinata professione

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PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

NELLE SOCIETA’ NON QUOTATE

(CNDCEC settembre 2015)

NORMA 1,3

L’attività di vigilanza del collegio sindacale è effettuata sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico che determina un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA (comma 8)

In presenza di pratiche iniziate dal deceduto e completate dalsuccessore, la liquidazione dei compenso avviene, nei casi dubbi odi rilevante interesse economico, previo parere del Consigliodell’Ordine.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA (comma 9)

In caso di sospensione o temporaneo impedimento, il collegachiamato alla sostituzione cura la gestione dello studio condiligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 17 ASSISTENZA CONGIUNTA ALLO STESSO CLIENTE (comma1)

I professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire traloro rapporti di collaborazione nell’ambito dei rispettivi compiti.E’ richiesta la reciproca informazione sullo stato dell’arte e laconsultazione per definire il comune comportamento.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 17 ASSISTENZA CONGIUNTA ALLO STESSO CLIENTE (comma2)

Il professionista che ravvisa condotta scorretta da parte del collegaha il dovere di informare il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ilquale informa il Consiglio di Disciplina.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 18 ASSISTENZA A CLIENTI AVENTI INTERESSI IN CONFLITTO CON CLIENTI ASSISTITI DA ALTRO PROFESSIONISTA (commi 1 e 2)La tutela degli interessi del cliente non può mai condurre acomportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.Il professionista deve comportarsi secondo le regole generali dicolleganza, evitando motivi di contrasto personale ed astenendosidal trattare con il cliente del collega.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 18 ASSISTENZA A CLIENTI AVENTI INTERESSI IN CONFLITTO CON CLIENTI ASSISTITI DA ALTRO PROFESSIONISTA (commi 3 e 4)Il professionista non esprime apprezzamenti o giudizi criticisull’operato del collega. Usa la massima moderazione all’insorgeredi contrasti di opinione sullo svolgimento della pratica.Il professionista non trae profitto da eventuale impedimento delcollega. Non si giova di informazioni confidenziali o elaboratiriservati che il collega gli abbia fornito.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 1‐ RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 19 CORRISPONDENZA TRA COLLEGHIIl professionista non può divulgare informazioni riservate ricevuteda colleghi o altri professionisti.Non può divulgare o registrare una conversazione, senza ilconsenso del collega o degli altri partecipanti (in caso di videoconferenze). Nelle comunicazioni a distanza deve rendere nota lapartecipazione di terzi agli interlocutori.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 20 PRINCIPI GENERALI (commi 1 e 2)Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia.Il cliente ha diritto di scegliere il professionista e sostituirlo inqualsiasi momento.Cliente e professionista possono limitare l’esercizio del diritto direcesso da parte del cliente. In tal caso, in presenza di recessoanticipato del cliente si può prevedere (già nel mandato) lacorresponsione dell’intero compenso concordato per ilcompletamento dell’incarico.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 20 PRINCIPI GENERALI (commi 3 e 4)Il professionista ha diritto di scegliere i clienti nei confronti deiquali erogare le proprie prestazioni professionali.Al professionista è VIETATO acquisire clientela tramite agenzie oprocacciatori, nonché corrispondere compensi od omaggi incambio di acquisizioni.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 21 ACCETTAZIONE DELL’INCARICOPrima di accettare un incarico, il professionista deve valutare sel’accettazione viola i principi del codice (coinvolgimento del clientein attività illegali).Dopo tale disamina il professionista deve informaretempestivamente il cliente della propria decisione.Il professionista che accetta deve assicurare specifica competenzae adeguata organizzazione dello studio.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 21 ACCETTAZIONE DELL’INCARICOCon l’accettazione il professionista informa il cliente dei rispettividiritti e doveri (elencati nel mandato, ad esempio). Informa altresì ilcliente dell’esistenza del codice deontologico.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 22 ESECUZIONE DELL’INCARICO (commi 1 e 2)Il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in LIBERTA’ AUTONOMIAINDIPENDENZAIl professionista deve usare DILIGENZA e PERIZIA richieste dalle norme.

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LIBERTA’Stato di autonomia sentito come diritto e come tale garantito da una volontà e coscienza di ordine morale, 

sociale, politico

AUTONOMIAPosizione giuridica di enti o persone nella cui sfera di 

attività non vi sia ingerenza da parte di altri

INDIPENDENZACapacità di sussistere e di operare in base a principi di assoluta autonomia

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 22 ESECUZIONE DELL’INCARICOIl professionista deve illustrare al cliente gli elementi essenziali egli eventuali rischi connessi con la pratica affidata.Il professionista ha l’obbligo di aggiornare in corso di mandato ilcliente dello stato della pratica.Il professionista non deve esorbitare dai limiti dell’incaricoconferito, salvo i casi di urgente necessità. Egli deve assumere conprudenza le iniziative opportune e confacenti con lo scopoconcordato con il cliente.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 22 ESECUZIONE DELL’INCARICOIl professionista non deve perseguire interessi personali in conflittocon quelli del cliente o assumere cointeressenze di naturaeconomico‐professionale negli affari del cliente, tali dacompromettere la sua integrità o indipendenza.Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazioneall’esercizio di specifiche funzioni professionali.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 23 RINUNCIA ALL’INCARICO (comma 1)Il professionista non deve proseguire nell’incarico qualora ci sianocircostanze o vincoli che possano influenzare la propria libertà digiudizio, o condizionare il proprio operato (mancato pagamentodegli onorari) o porlo in conflitto di interessi o far venir meno lapropria indipendenza ed obiettività.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 23 RINUNCIA ALL’INCARICO (comma 2)Il professionista non deve proseguire nell’assolvimentodell’incarico se la condotta o le richieste del cliente neimpediscono il corretto svolgimento.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 23 RINUNCIA ALL’INCARICO (comma 3)Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprioincarico con specifica competenza, per sopravvenute modifichealla natura dello stesso o per difficoltà della pratica, deveinformare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato daaltro professionista.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 23 RINUNCIA ALL’INCARICO (comma 4)Nel caso di rinuncia all’incarico il professionista deve avvisare il clientetempestivamente. Se il cliente è irreperibile il professionista deve comunicare larinuncia mediante raccomandata r.r. o p.e.c..Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli ( comunque non oltre 60gg. dall’avvenuta notifica) a incaricare altro professionista, il professionistarinunciatario non è responsabile per la mancata successiva assistenza,rimanendo l’obbligo di informazione delle comunicazioni pervenutegli.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 23 RINUNCIA ALL’INCARICOIl professionista è obbligato a restituire senza ritardo al cliente ladocumentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (previorilascio di ricevuta). Il professionista può trattenere copia delladocumentazione, senza il consenso del cliente, solo quando ciò sianecessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e,per la liquidazione del compenso, non oltre l’avvenuto pagamento.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 24 FONDI DEI CLIENTI, GARANZIE E PRESTITI (commi da 1 a 3)Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o forniregaranzie PATRIMONIALI O PERSONALI al cliente o per conto diquesti.Il professionista che detiene somme del cliente deve operare conla massima diligenza e applicare i principi di buonaamministrazione e della corretta contabilità.Il professionista che riceve somme per il versamento delleimposte, deve fornire ricevuta attestante il pagamento eseguito.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 24 FONDI DEI CLIENTI, GARANZIE E PRESTITI (commi 4 e 5)Il professionista, in caso di deposito fiduciario, deve ottenereistruzioni scritte e seguirle.Il professionista ha diritto a trattenere le somme che gli sianopervenute dal cliente a rimborso delle spese sostenute, dandoavviso allo stesso. In ogni altro caso egli è tenuto mettere adisposizione del cliente le somme riscosse per conto di questo.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 25 COMPENSO PROFESSIONALE (comma 1)Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve esserecommisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecnichee all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenutoconto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi,anche non patrimoniali, derivati al cliente.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 25 COMPENSO PROFESSIONALE (commi 2 e 3)La misura del compenso è pattuita per iscritto all’atto delconferimento dell’incarico, con preventivo di massimacomprensivo di spese, oneri e contributi.Il compenso può essere costituito da una componente variabile,anche fissata in percentuale, commisurata al successodell’incarico.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 25 COMPENSO PROFESSIONALEIl professionista non deve richiedere compensi manifestamentesproporzionati all’attività svolta o da svolgere (per gli acconti). Eglideve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli accontiricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la notadettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per leprestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.

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TITOLO II  ‐ RAPPORTI PROFESSIONALICAPO 2‐ RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 25 COMPENSO PROFESSIONALE (commi 5 e 6)La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistonocongiuntamente un cliente o che partecipino ad un’associazioneprofessionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.

E’ fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal clientea causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancatorimborso delle spese anticipate.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE