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TUTELA DELLA PRIVACY, SEGRETO PROFESSIONALE, SEGRETO D’UFFICIO Mantenere la riservatezza sul lavoro

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TUTELA DELLA PRIVACY, SEGRETO PROFESSIONALE, SEGRETO

D’UFFICIO

Mantenere la riservatezza sul lavoro

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La riservatezza

• Uno degli obblighi fondamentali delle persone che professionalmente svolgono un'attività nel campo dei servizi socio-assistenziali o sanitari è quello della riservatezza a tutela di diritti della persona.

• Tale obbligo assume ancora maggior rilevanza – Per i particolari compiti svolti dagli operatori dei

servizi

– approvazione delle norme di legge a tutela della privacy L. 196/2003

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Il segreto professionale

• obbligo sancito dalla legge (art. 622 del codice penale),

• “chiunque avendo notizie per ragione del proprio stato o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio od altrui profitto è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la multa (da £.60.000 a 1 milione) o con la reclusione (fino ad 1 anno). Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

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Principi generali

• Dall’utente, infatti giungono all’operatore una gran quantità di informazioni, sia direttamente che indirettamente (familiari, cartelle), e si ricavano tantissimi dati sui quali si deve serbare il segreto.

• Le informazioni che l’utente fornisce (o gli strumenti che danno la sua storia) sono dell’utente, non sono di proprietà dell’operatore. Tutto ciò che riguarda l’utente è qualcosa di personale e di suo. L’operatore può utilizzare queste notizie perché deve aiutarlo.

• La diffusione di queste notizie è considerata dal codice penale “furto di cose private” e la rivelazione di un segreto è quindi proibita a meno che non esista una giusta causa che comunque è regolata da leggi apposite. – Rientra in questa possibilità l’obbligo di denuncia in caso di malattie

infettive (è salvaguardato il bene della collettività che è un bene superiore a quello del singolo).

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Uso delle informazioni

• Le informazioni vanno selezionate – non tutte le informazioni sono necessarie per portare avanti

l’assistenza

• va informata l’équipe nei momenti di riunione o di consegna,

• con l’obiettivo di utilizzare le informazioni che servono all’utente per una corretta assistenza ma anche per fargli esprimere un consenso su ciò che l’operatore sta attuando.

• Riepilogando: le informazioni che vengono dall’utente sono

vincolate dal segreto. Solo alcune informazioni (finalizzate) vengono trasmesse dall’operatore all’équipe. E quelle informazioni sono tutelate dal segreto.

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In sintesi

• Non tutte le informazioni sono finalizzate.

• Non è rivelazione del segreto un trasmissione di informazioni utili all’assistenza.

• È responsabilità personale dell’operatore selezionale le informazioni utili.

• Le informazioni devono restare nell’équipe di cura e di assistenza.

• L’utente deve sentirsi tutelato e protetto.

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Chi è tenuto al segreto

• All’interno delle strutture o dei servizi non ci sono solamente gli operatori – anche altre figure che concorrono alla cura e all’assistenza

dell’utente, tutti questi soggetti sono tenuti al segreto.

• sono tenuti al segreto – i professionisti (medici, infermieri, assistenti sociali), – coloro che vengono a conoscenza in virtù del proprio stato

(studente, sacerdote), – della propria arte (operatore tecnico addetto all’assistenza,

operatore socio-assistenziale), – in virtù del proprio ufficio (impiegati); – tutti coloro che sono venuti a conoscenza in ragione del

loro lavoro.

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Rispettare la riservatezza

• Il segreto professionale è inteso come l’obbligo di non rivelare notizie su tutto quanto si viene a conoscenza per ragione del proprio lavoro o professione.

– Perché si manchi al segreto professionale è sufficiente

rivelare una notizia per una sola volta ad una sola persona. – Quindi ciò che si conosce sui propri assistiti non può essere

oggetto di conversazione con i familiari, amici, conoscenti e colleghi al di fuori dell’ambiente in cui viene svolto il proprio servizio.

– La riservatezza è da considerarsi un presupposto

indispensabile per un corretto rapporto di fiducia con la persona bisognosa del nostro aiuto.

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Comportamenti da tenere

• Quando e come rivelare le informazioni sugli utenti?

• Attenzione a:

– tipo di informazioni selezionate secondo protocolli

– persone a cui si devono dare

– luogo in cui si dicono

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Quali informazioni?

• Se rivelare l’informazione è irrilevante nella situazione seguita e non è utile divulgarla perché può rendere danno alla persona, l’operatore non deve dirla.

• Se al contrario l’informazione è finalizzata o addirittura fondamentale per migliorare il piano assistenziale nei confronti dell’utente-persona, l’operatore non solo può ma deve dirla.

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A quali persone?

• Dare le informazioni solo alle persone coinvolte nella situazione al fine di migliorare il piano assistenziale.

• Se non sono persone coinvolte direttamente non va comunicata loro nessuna informazione.

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Dove?

• No: altre persone non coinvolte nella situazione e che possono sentire – in ascensore, sui corridoi, in mensa…)

• Tutti gli operatori, anche di diversa professionalità, hanno lo stesso grado di responsabilità nel dare e ricevere informazioni sull’utente/malato, ciascuno a seconda delle proprie competenze; – l’operatore socio assistenziale non ha competenze di informare

l’utente su una diagnosi, mentre ciò compete al medico.

• Un problema rilevante è quello relativo alla persona affetta da malattia infettiva, quando a volte la patologia non viene rivelata a tutti i componenti dell’équipe. – La spiegazione ci giunge dalla normativa, infatti l’operatore di fronte

all’utente deve mettere in atto tutte le precauzioni per non infettarsi, poiché tutti gli utenti potenzialmente possono essere contagiosi.

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Perché?

• La percezione da parte dell’utente di un clima di riservatezza lo induce ad una maggior disponibilità nel rapporto con l’operatore ed una maggiore autostima, fondamentale nel processo di risoluzione delle problematiche e nel raggiungimento dell’autonomia.

• L’eccessiva curiosità e il pettegolezzo manifestano immaturità psicologica e compromettono la serietà professionale e la serenità reciproca.

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LEGGE SULLA PRIVACY

• fondamento normativo: legge del 31 dicembre 1996 n° 675,

– conosciuta come legge sulla privacy

– promulgata in attuazione di una direttiva comunitaria

– concernente la: “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

• Testo Unico sulla Privacy D.Lgs. 30 giugno2003, n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali ”.

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Perché una legge?

• La legge sulla privacy si è allargata in modo esponenziale in questi ultimi anni, causa l’informatizzazione e la legge prescrive che, qualora i dati sensibili relativi allo stato di salute della persona assistita in struttura ospedaliera o residenziali debbano essere comunicati ad altri, deve essere previamente informata la persona assistita.

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Dati personali

• "dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".

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Quali sono i dati personali

• Nome, cognome

• Numeri di telefono

• Email

• Indirizzo ed abitazione

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Dati sensibili

• "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

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Finalità

• La legge garantisce che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

• Ambito di applicazione: La legge riguarda il trattamento dei dati personali effettuato da chiunque sul territorio dello Stato.

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Privacy e salute

• Riguardo alla documentazione sanitaria, le disposizioni di legge hanno fatto sì che più operatori sanitari siano coinvolti nella compilazione e conservazione di atti che si riferiscono alla persona assistita e che, a vari livelli di responsabilità, ognuno di loro possa garantire alcuni aspetti rilevanti, quali: – la regolare compilazione;

– il segreto;

– la conservazione;

– la circolazione della cartella clinica e quindi le modalità del suo rilascio.

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Come comportarsi con i dati

• Devono essere trattati in modo pertinente e proporzionato alle finalità;

• garantendo il minimo trattamento per il raggiungimento delle finalità.

• i dati sensibili possono essere trattati se veramente ti servono

• La liberatoria sottoscritta dal cittadino, che autorizza al trattamento dei dati, non permette di usare e gestire dati non finalizzati.

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L’informativa

• Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

• Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

• Il consenso è validamente prestato solo se – è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad

un trattamento chiaramente individuato, – è documentato per iscritto, e se sono state rese

all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13. – Il consenso è manifestato in forma scritta quando il

trattamento riguarda dati sensibili.

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Su che cosa si informa il cittadino?

• L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: – le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; – la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; – le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; – i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

– i diritti dell'interessato; – gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del

rappresentante nel territorio dello Stato e del responsabile.

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Definizioni terminologiche

• Banca dei dati – Qualsiasi complesso di dati personali

• Trattamento – qualsiasi operazione eseguita sui dati (con o senza mezzi elettronici).

• Dato personale – qualsiasi informazione identificabile relativa a persona fisica, giuridica, ente o

associazione.

• Dato sensibile – 1. dato personale idoneo a rilevare origine razziale, etnica, convinzioni

religiose, filosofiche opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico.

– 2. dato personale idoneo a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale

• Titolare – chiunque abbia competenza e potere decisionale su finalità, modalità e

sicurezza del trattamento dei dati personali (es. datore lavoro A.P.S.S.)

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Definizioni terminologiche

• Responsabile – chiunque sia preposto (per iscritto) dal titolare al trattamento dei dati. Es.

responsabile di U.O.

• Incaricato – Chiunque sia incaricato dal responsabile (gli operatori in genere )

• Interessato – soggetto al quale si riferiscono i dati

• Comunicazione – far conoscere i dati personali a soggetti “determinati” diversi dall’interessato

• Sicurezza dei dati – I dati devono essere custoditi e controllati mediante l’adozione di idonee e

preventive misure di sicurezza per impedire: • Distruzione o perdita • Accesso non autorizzato • Trattamento non consentito • Trattamento non conforme alle finalità

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Le attenzioni

• I compiti di conservazione e di custodia nel reparto si riferiscono a tutto il periodo di degenza, fino alla data di dimissione dell’utente. Per l’operatore diventa imperativo legale e morale assicurare innanzi tutto l’impossibilità di accesso alle cartelle cliniche da parte di coloro che non hanno titolo per consultarle.

• Particolare cura dovrà essere dedicata anche alla più banale delle cautele, come quella di non lasciarle incustodite o in luoghi nei quali possono essere facilmente viste da occhi estranei.

• Per quanto riguarda la regolare compilazione, il segreto e la conservazione della cartella infermieristica, sono applicabili gli stessi obblighi legali e gli stessi reati previsti per la cartella clinica. Deve essere quindi superata la convinzione, molto diffusa tra gli operatori sanitari, che considera la cartella clinica come unico atto avente valore legale.

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Cosa, come, ma soprattutto perchè

• È chiaro che per l’infermiere e per l’operatore socio-sanitario, la tutela del malato nel suo diritto alla confidenzialità e riservatezza riveste un campo vasto che supera il concetto di confidenzialità e segreto, in un rapporto strettamente personale.

• Il nodo da superare in quest’analisi diventa quello di agire non tanto per paura della sanzione penale, seppure quest’ultima rilevante professionalmente, ma di dedicare forza e interesse alla tutela del rapporto di fiducia che di sviluppa con la persona assistita.