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RIVISTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI ROMA 109 ANNO X MAGGIO 2020 già

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RIVISTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI ROMA

109ANNO X MAGGIO 2020 già

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Ordine Consulenti del LavoroConsiglio Provinciale di Roma

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RIVISTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI ROMA

109ANNO X

MAGGIO 2020

già

N°109 - Maggio 2020Periodico mensile

Reg. Tribunale di Roma n.280del 20 settembre 2011

Rivista del Consiglio Provincialedell’Ordine dei Consulenti del Lavorodi Roma

Direttore ResponsabileLorenzo Lelli

RedazioneMarco BertucciDaniele DonatiGianluca DonatiMassimo FlaccomioGiuseppe MariniEleonora MarzaniMassimiliano PastorePaolo SternSergio Venanzi

EditoreAdalberto BertucciPresidente del Consiglio Provincialedi Roma dell’Ordine dei Consulentidel Lavoro

IT 00145 Roma RMVia Cristoforo Colombo, 456Tel. 06 89670177 r.a.Fax 06 86763924www.consulentidellavoro-roma.it

[email protected] di Diritto PubblicoLegge 11 - 1 - 1979 N.12

Questo numero è stato chiusoin redazione il 22 maggio 2020

LA RIVISTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DI ROMA DELL'ORDINECONSULENTI DEL LAVOROINTERAMENTE DEDICATA

ALLA CATEGORIAED AI PROFESSIONISTI

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Care colleghe e cari colleghi,

il 20 maggio la Legge n. 300/70 compie cinquant’anni. Un anniversario importante di una norma costituzional-mente fondamentale che decreta LA LIBERTÀ E DIGNITÀDEL LAVORATORE, il diritto al lavoro e il diritto sinda-cale, un dispositivo fondamentale che pose i presuppostidella nostra professione.All’art. 1 “I lavoratori, senza distinzione di opinioni po-litiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luo-ghi dove prestano la loro opera, di manifestareliberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principidella costituzione e delle norme della presente legge.”

I giovani che si affacciano nel mondo del lavoro trovanoun impianto normativo che salvaguardia i loro diritti ba-silari, ma il suo ottenimento è stato sofferto e conquistatofaticosamente nel Sessantotto con le sommosse studente-sche, seguite nel Sessantanove dalle lotte operaie. Si ri-versò per le strade una massa socialmente eterogenea,composta da studenti, intellettuali, operai e gruppi etniciminoritari che si riunirono in un movimento sociale e po-litico che è stato capace di cambiare profondamente la vitadei lavoratori italiani.Con la Legge 300/70 vengono regolamentate e riconosciuteper la prima volta le attività sindacali, che cominciaronoa rappresentare e tutelare i lavoratori per ottenere le mi-gliori condizioni umane e dignitose, con attenzione alla si-curezza sul lavoro per ciascuna categoria lavorativa.È paradossale che il cinquantennale di questa fondamen-tale norma cada in un anno profondamente difficile, fla-gellato dalla Pandemia Covid-19. Celebriamo il diritto allavoro e alla dignità del lavoratore quando questo è statoduramente colpito dalla chiusura temporanea nazionale,che per salvaguardare la salute degli italiani ne ha messoin ginocchio l’economia e il delicato equilibrio lavorativo.Affronteremo il dopo-covid come un terzo dopoguerra, chefaticosamente supereremo coesi e puntando sul lavoro,sulla nostra professione, risorsa fondamentale per una ri-presa sana dell’economia italiana.

È noto, e lo ripeto assiduamente: le imprese non sono talisenza forza lavoro e i salariati rappresentano la risorsafondamentale del commercio che alimenta l’economia ita-liana. Rimbocchiamoci le maniche cari colleghi e cerchiamo diristabilire quell’equilibrio necessario che ha sostenuto ilPaese negli ultimi anni, riportando il lavoro agli italiani,assistendo strenuamente le nostre imprese, abbandonatedalle impreparate istituzioni.

ADALBERTO BERTUCCIPRESIDENTE CPO ROMA

EDITORIALE

CINQUANT’ANNIDI LIBERTÀE DIGNITÀPER I LAVORATORIITALIANI

Scarica il video dedicato ai 50 anni dello Statuto dei lavora-tori https://www.youtube.com/watch?v=yCeOOqDNm74

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Celebriamo l’anniversariodella Legge 300 del 20 maggio 1970,vero patrimonio normativo italiano

Facciamo chiarezza sulle aziendedestinatarie della CIG in deroga ex art.22DL 17 marzo 2020

Smart working: solo strumenti digitalio nuovo modello organizzativo?

LAVOROCOVID19: quali adempimentiminimi per gli studi professionalidei consulenti del lavoro?DI MANUEL MARINI

Aziende Artigiane,criticità per l’accessoagli ammortizzatori socialiDI TERESA MARCIANO

Smart working:solo strumenti digitalio nuovo modello organizzativo?DI ALESSANDRO DE CHELLIS

Il SURE,la Cassa Integrazione EuropeaDI PAOLO MARIA GANGI

FISCOD.L. Liquidità, nuovesospensioni dei versamentiDI ANTONIO GIGLIOTTI

QUESITI DEL MESEA CURA DEL CENTRO STUDI

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IN QUESTO NUMERO

EDITORIALEL’Italia verso la “fase 2”DI ADALBERTO BERTUCCI

ZOOMLo Statuto dei diritti dei lavoratoridi LORENZO LELLI

ISTITUZIONILo Statuto dei lavoratoricompie 50 anniA CURA DEL CONSIGLIO NAZIONALE

La fatica di “resistere” A CURA DELL’UP ANCL ROMA

INPSParla Rosanna Casella, DirettoreINPS Regionale LazioA CURA DELLA REDAZIONE

LAVOROFacciamo chiarezza sulle aziendedestinatarie della CIG in derogaex art.22 dl 17 marzo 2020DI GIUSEPPE D’ANGELO

Contratti a tempo determinatoe coronavirus: la tutela attraversol’integrazione salarialeDI EUFRANIO MASSI

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Tornare indietro con la mente e rivivere quei momenti incui si è decretato il futuro dei lavoratori italiani è quasi com-movente. Quanta passione e devozione per una causa cosìnobile e fondamentale e l’enorme soddisfazione per l’otte-nimento di quello Statuto i cui diritti oggi sembrano quasiscontati. Era un’alta epoca, una generazione di giovani politicamentepresente, con il coraggio di affrontare le istituzioni a visoaperto, insieme, uniti dalla consapevolezza della ragione. Ilmovimento studentesco del ’68 e “l’autunno caldo” deglioperai del ’69 rappresentano un baluardo della storia socialedel nostro Paese, una presa di coscienza e un’azione collet-tiva che smossero la politica italiana portando al concepi-mento della Legge 300.

LO STATUTO DEI DIRITTIDEI LAVORATORI

DI LORENZO LELLI DIRETTORE RESPONSABILE

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Cinquantennale dello “Statuto dei diritti dei lavoratori”, celebriamo l’anniversario della Legge 300del 20 maggio 1970, vero patrimonio normativo italiano.

RIFLESSIONI DEL DIRETTORE

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Il maggior promotore dello Statuto dei La-voratori fu Giacomo Brodolini, sindacalistasocialista che fu Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale (che non ne vide mai lalegiferazione, poiché morì poco dopo l'isti-tuzione della Commissione, l'11 luglio1969). Brodolini richiese appunto l'istitu-zione di una commissione nazionale per laredazione di una bozza di "Statuto dei di-ritti dei lavoratori", alla cui presidenzachiamò Gino Giugni, anch'egli socialista,docente universitario di notevole spessore,al quale viene destinato il maggiore meritoper la definizione della norma. S'impegnòfortemente per l'approvazione della legge ilsuccessore di Brodolini, il democristianoCarlo Donat Cattin.Si tratta di un provvedimento normativo inmateria di lavoro tra i più importanti nelnostro ordinamento, che ha dato piena at-tuazione alle disposizioni previste dalla Co-stituzione, fissando i principi fondamentalidella materia.

Viene disciplinata la libertà e dignità dei la-voratori e l’attività sindacale, disposizionidi carattere generale e relative al colloca-mento, rivolgendosi da un lato alla tuteladel lavoratore nel rapporto di lavoro e,dall’altro, all’organizzazione e all’attività delsindacato all’interno del contesto azien-dale. Il testo normativo esprime la volontàdel legislatore di proteggere il prestatorecome parte più debole del rapporto di la-voro, salvaguardando la pace sociale all’in-terno dell’organizzazione imprenditoriale.

Va ricordato che precedentemente la Legge300/70, la Polizia era attivamente impe-gnata in una dura politica antisindacale, direpressione degli scioperi e delle agitazionioperaie. Nelle fabbriche la situazione eradifficile, molto spesso gli operai politicizzatie sindacalizzati, che tentavano di otteneremigliori condizioni lavorative, venivanomandati a casa senza la possibilità né di unindennizzo economico né del reintegro.

«Il lavoratore è un uomo, ha una sua perso-nalità, un suo amor proprio, una sua idea,una sua opinione politica, una sua fede reli-giosa, e vuole che, questi diritti siano rispet-tati da tutti e, in primo luogo dal padrone (...)perciò sottoponiamo al Congresso un progettodi “Statuto” che intendiamo proporre, noncome testo definitivo, alle altre organizza-zioni sindacali (...) per poter discutere conesse e lottare per ottenerne l’accoglimento e ilriconoscimento solenne». Giuseppe Di Vit-torio, Congresso Cgil di Napoli, 1952.

La conquista del 20 maggio 1970 rappre-sentò la vittoria di una guerra sommersaventennale, di importanza storica, che varicordata e celebrata.Di lì a poco si sarebbe resa indispensabilel’istituzione di una nuova figura professio-nale, fondamentale e destinata ad acquisirenel tempo sempre più valore e rilevanza indiversi comparti dell’economia italiana.L’11 gennaio 1979 con la Legge 12, veni-vano decretate le norme per l’ordinamentodella professione di Consulente del Lavoro.

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Un’ulteriore iniziativa è stata promossanegli ultimi anni da CGIL, che ha propostoun rinnovato Statuto dei lavoratori la“Carta dei Diritti Universali del Lavoro”,pensata per tutelare tutte le forme occupa-zionali, non solo di tipo subordinato, maanche il lavoro autonomo.

Tante realtà nostrane andrebbero ancora re-golamentate, l’occupazione sommersa, perdirne una, è tutt’ora un’insidiosa incrina-tura da sanare del nostro mondo del lavoro.Un argomento particolarmente caro al Mi-nistro delle politiche agricole alimentari eforestali Teresa Bellanova che nel DL Rilan-cio si è appena impegnata nella regolariz-zazione di migliaia di immigrati, “gliinvisibili”, nel nostro Paese.Tornando alla Legge in commento, si trattacertamente di una norma sostanziale che,come già detto, è stata concepita in un pe-riodo particolare della nostra Storia: supe-rato il dopoguerra, l’Italia industrializzata siavviava verso il boom economico. Cin-quant’anni fa era necessario un interventoattento a combattere lo sfruttamento del la-voratore subordinato, specialmente operaio. Oggi lo scenario è cambiato e sarebbe ne-cessario un impianto normativo che tengain considerazione le difficoltà e le esigenzedelle impese, anche alla luce delle crisi eco-nomiche che hanno attraversato il Paese.Un caso di studio potrebbe essere rappre-sentato dall'articolo 18 della Legge 300, atutela dei lavoratori dipendenti in caso dilicenziamento illegittimo, ingiusto e discri-

minatorio, nella sua versione iniziale (abo-lita nel 2015) prevedeva reintegro con ri-sarcimento e l'indennità, in sostituzionedella reintegrazione, in caso di licenzia-mento illegittimo di un lavoratore. È statosuccessivamente sostituito con un sistemadi tutele crescenti, che salvaguardava il la-voratore in base all’anzianità di servizio, mala Corte Costituzionale, con la sentenza n.194/2018, ha dichiarato incostituzionaletale ultimo criterio.

Le conquiste derivate dalla cinquant’enneLegge 300/70 sono un patrimonio per tuttii lavoratori legalmente riconosciuti nel ter-ritorio del nostro Stato, permettono al la-voratore la dignità e il diritto di scioperare,tutelano l’attività sindacale con l’onere diassistere il prestatore subordinato pacifica-mente nei confronti dell’azienda. Quelloche manca oggi è un’equa distribuzionedelle tutele tra le due parti.

Guardiamoci intorno, l’emergenza socio-sanitaria derivante dalla pandemia Covid-19 sta dimostrando la reale fragilità delleimprese, non tutelate quanto i lavoratorisubordinati, per i quali sono garantiti unarosa di ammortizzatori sociali, mentre perle aziende è previsto un piano “agevolato”di indebitamento.La Legge 300/70 decreta i principi alla basedella dignità e libertà del lavoratore, le ser-virebbe però un piccolo “lifting”, per tute-lare maggiormente coloro che offronoopportunità di lavoro.

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lavoratori, che ha introdotto norme sullatutela della libertà e dignità dei lavoratori,della libertà sindacale e dell'attività sinda-cale nei luoghi di lavoro e norme sul collo-camento, emerge la necessità di fareriflessioni di retrospettiva e considerazionidi attualità giuridica, nonché proposte discenario che tengano conto dell'evoluzionedei modelli di lavoro. Con questa finalità ilConsiglio Nazionale dell'Ordine e la Fon-dazione Studi Consulenti del Lavoro hannoorganizzato il 20 maggio 2020 un evento

per ricordare le ragioni che condussero allanascita di uno Statuto dei lavoratori, ana-lizzarne i contenuti alla luce delle attualicondizioni socio-economiche e rifletteresulle prospettive future. "Dallo Statuto deiLavoratori allo Statuto dei Lavori: il passonon compiuto" è, infatti, il titolo del dibat-tito che ha visto confrontarsi diversi auto-revoli ospiti. Sono, infatti, intervenuti laPresidente del Consiglio Nazionale dell'Or-dine, Marina Calderone, il Ministro del La-voro e delle Politiche Sociali, Nunzia

ISTITUZIONI

A CURA DEL CONSIGLIO NAZIONALE

LO STATUTODEI LAVORATORICOMPIE 50 ANNII CONSULENTI DEL LAVORO PROTAGONISTIDEL CAMBIAMENTO NELL’ERA DEL POST COVID

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Catalfo, il Presidente AssociazioneLavoro & Welfare, Cesare Da-miano, il Presidente AssociazioneAmici di Marco Biagi, MaurizioSacconi, il Presidente del Cnel, Ti-ziano Treu. Focus su storia, ra-gioni, impianto e attualità delloStatuto dei lavoratori anche con letestimonianze dei Presidenti pro-vinciali degli ordini di Roma, Mi-lano e Napoli, Adalberto Bertucci,Potito Di Nunzio, Edmondo Du-raccio.

Ad aprire l’evento l’intervento delMinistro del Lavoro che ha messoin luce la necessità di ampliare, ag-giornare e rafforzare la L. n.300/1970, sottolineando come la“sfida dello Statuto dei lavoratoriper i prossimi 50 anni sarà quelladi allargare il perimetro delle tutelealle nuove forme di lavoro che na-sceranno”. “Una delle chiavi divolta nell’elaborazione di questonuovo Statuto” ha dichiarato Nun-zia Catalfo “è senza dubbio l’inve-stimento nella formazionecontinua, nella riqualificazioneprofessionale e nell’accrescimentodelle competenze del lavoratore.Proprio per questo nel decreto Ri-lancio è stato introdotto il ‘FondoNuove Competenze’”.

L’attualizzazione dello Statuto peraccorciare le distanze tra un mercatodel lavoro fatto di molteplici regole,spesso inadeguate, e i reali bisognidei lavoratori è stata condivisaanche dalla Presidente del ConsiglioNazionale dell’Ordine dei Consu-lenti del Lavoro, Marina Calderone.Un aggiornamento indispensabilesoprattutto in questo momento diemergenza economica e occupazio-nale per il Paese. Una crisi che col-pirà soprattutto i segmenti menoqualificati della forza lavoro,acuendo quei processi di polarizza-zione e divaricazione del mercatodel lavoro che già lo sviluppo tecno-logico aveva promosso negli ultimi

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anni. Pertanto, è necessario “co-struire un nuovo modello di tutele,che accompagnino il lavoratorelungo tutto l’arco della vita, garan-tendo una nuova piattaforma di di-ritti legati alla manutenzione del suosaper fare, all’apprendimento conti-nuo e alla formazione per ridare atanti lavoratori a rischio di fuoriu-scita del mercato un sistema di ga-ranzie” ha sottolineato la Presidente.

La giornata celebrativa è stata l’oc-casione per fare il punto sui cambia-menti intercorsi in questo mezzosecolo. Secondo un’elaborazionedella Fondazione Studi Consulentidel Lavoro, già oggi, 3,7 milioni dioccupati (il 16,3% del totale) si tro-vano al di fuori degli incardinamentitradizionali di lavoro autonomo edipendente: 665 mila sono i lavora-tori autonomi monocommittenti(2,9%) e più di 3 milioni i lavoratoridipendenti a termine (13,4%). Se aquesta quota aggiungiamo 6,2 mi-lioni di lavoratori a tempo indeter-minato che potrebbero essereoccupati in smart working (27,4%),si arriverebbe ad una platea di quasi10 milioni (43,7%) di lavoratori“ibridi” le cui modalità di eroga-zione della prestazione si collocano

a cavallo tra lavoro autonomo e su-bordinato tradizionale. L’analisi perclasse d’età evidenzia, inoltre, che sitratta di fenomeni in forte accelera-zione, considerato che tra le compo-nenti di lavoratori più giovani, talequota è molto più elevata, pari al67,5% tra gli under 25 e 48,2% tra i25-34enni. A 50 anni dallo Statutodei lavoratori, e nel pieno diun’emergenza che sta cambiando illavoro di milioni di italiani, dunque,il Paese ha, forse per la prima volta,l’occasione di ripensare all’organiz-zazione stessa del lavoro in Italia. Ilfatto che 4 milioni e mezzo di di-pendenti (di cui 2 milioni 285 miladella PA) si siano ritrovati per duemesi – nel periodo di lock down - alavorare da casa, secondo modalitàpiù vicine a prestazioni di tipo auto-nomo che non subordinato, ha as-sottigliato ancora di più i confini traqueste due tipologie di lavoro. Mo-strando l’urgenza di una revisionecomplessiva della legislazione sul la-voro in Italia per allinearla alle esi-genze di un sistema economico eproduttivo che guarda sempre piùalla prestazione lavorativa, a partiredalle figure maggiormente qualifi-cate, in termini di risultato più chedi orario.

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Immersi in questo momento di emergenza,ci rendiamo conto di quanto siano fragili ilavoratori e le imprese esposte alla quoti-diana fatica di “resistere” perchè tuttopossa andare bene, con il diffondersi dellapandemia, si è creata la più grave crisi eco-nomica degli ultimi cento anni, i Consu-lenti del Lavoro oggi più che mai impegnatiper favorire l’auspicata “ripresa”, sono vi-cini alle imprese scontando le tante e peri-colose pene dettate dall’Emergenza Covid19, “la grammatica dei testi normativi”,quell’ assurdo proliferare di una decreta-zione d’urgenza, la bulimica produzionenormativa alla quale quotidianamente con-corrono tutti i livelli istituzionali di go-verno, per non parlare poi delle improvvidefughe di notizie e dei deleteri effetti annun-cio ministeriali e governativi, tante le do-mande meritevoli di chiare e coinciserisposte, i provvedimenti non riescono aspiegare tutto, e nonostante l’ondata di di-storte informazioni che hanno investito

brutalmente tutti nel vortice della dispera-zione, i Professionisti hanno trasmesso ledomande di integrazione salariale, dall’inu-tile burocrazia alle tante promesse oggi di-sattese, non resta che domandarsi comeandrà a finire.

Il Governo sembrava davvero impegnato asemplificare al massimo le procedure perfar arrivare in fretta i soldi ai lavoratori,quei comunicati con i quali veniva annun-ciato il pagamento delle Casse Integrazionientro il 15 aprile, ad oggi non restano chebelle parole e lo sconforto di migliaia di la-voratori dipendenti e di tante imprese conessi coinvolti. I Consulenti del Lavorochiedendo al legislatore la massima sempli-ficazione alla farraginosa macchina buro-cratica innescata, non hanno mai mollato,in Sicilia le aspettative create dagli annuncidel governo nazionale sugli aiuti previstidal decreto ‘Cura Italia’ per affrontare igravi disagi economici provocati dalla pan-demia di Covid-19, i ritardi dei pagamenti,gli errori/orrori nelle norme in questo de-gradato contesto, hanno alimentato rea-zioni boomerang sulle nostre attivitàprofessionali, in diversi casi in provincia diPalermo i nostri colleghi hanno dovuto ri-chiedere l’intervento delle forze dell’ordineper sedare gli animati assedi alle loro abi-tazioni temporaneamente utilizzate come“confortevoli location” smart working. Aquanto pare nel devastante scenario, è an-data bene solo ai lavoratori le cui aziendedisponevano ancora di liquidità, e chehanno potuto anticipare l’attesa cassa inte-grazione. Il Papa ha rivolto l’invito ai poli-tici ad essere all’altezza della situazione, ha

A CURA DELL’ UP ANCL ROMA

LA FATICADI “RESISTERE”

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detto: “Si preparano tempi duri in cui lagente sarà senza lavoro, spossessata diquello che aveva e non solo degli affetti”,incoraggio quanti hanno responsabilità po-litiche ad adoperarsi attivamente in favoredel bene comune dei cittadini, fornendo imezzi e gli strumenti necessari per consen-tire a tutti di condurre una vita dignitosa efavorire, quando le circostanze lo permet-teranno, la ripresa delle consuete attivitàquotidiane. I Consulenti del lavoro perl’impegno e il senso di responsabilità, at-tendono oggi dalle istituzioni, dalla politicaaltrettanto impegno per mitigare gli effettilesivi di norme pensate e scritte forsetroppo in fretta, auspicano maggior cautelanell’utilizzo di strumenti di comunica-zione, televisione, giornali, internet, sitenga conto che le informazioni in questomomento arrivano ad interlocutori forte-mente influenzabili, di qui la necessità dichiedere ed ottenere un giornalismo eticoche valorizzi la trasparenza e la responsa-bilità davanti ai lettori.

La sfida per i giornalisti è differenziarsi,porsi delle regole etiche, dei criteri di qua-lità elevati e posizionare il lettore al centrodel proprio lavoro con una dedizione eun’attenzione che oggi più che mai sonourgenti e necessari. L'informazione veicolai sentimenti, gli umori individuali e popo-lari creando delle nuove e talvolta non pia-cevoli rappresentazioni della realtà, averemolte informazioni non vuol dire sempreessere meglio informati, il più delle volteoccorre operare una scelta qualitativa, equesta operazione richiede sempre più unlavoro critico di selezione che non tuttioggi sono ancora in grado di compiere. La nostra società sta vivendo un’emergenzaprima immaginabile, l’ondata di fake newsche ha investito la comunicazione internetcostituisce una minaccia reale. Accontentarsi oggi dell’Informazione gior-nalistica in maniera statica è il modo piùcomodo per appagare la propria curiositàsenza fare approfondimenti e senza imbat-tersi in problemi di particolare rilievo,l’aver aperto gli occhi sui suoi paradossipuò essere utile a riconoscere, se non pro-prio a evitare, i rischi e i problemi che si

annidano dietro questo concetto così affa-scinante. Volendo pensare all’immediato ritorno aduna normalità travolta da una sorta di sur-reale caos calmo, strade semideserte cosìinsolitamente ordinate, lasciando alle no-stre spalle una quarantena che pagheremoa caro prezzo in termini di recupero psico-fisico, come persone, oltre che come Pro-fessionisti tecnici, la categoria nondisdegnerà, come sempre impegno e dedi-zione nella FASE2 pur non mancando dievidenziare e auspicare, che le proceduresiano più snelle, più semplici, e soprat-tutto, non prestino il fianco ad ipotesi in-terpretative ad uso e consumo di coloro cheusano il sindacato non come leale stru-mento per dirimere i conflitti, ma per cre-arne, anche a livello comunicativo sempredi nuovi.

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Dottoressa Rosanna Casella, ben ritrovata! L’abbiamo intervistataquando era Direttore del Coordinamento metropolitano di Romadell’INPS. Ora è Direttore regionale del Lazio. Che può dirci di que-sta nuova esperienza professionale?Diciamo che si tratta di un contesto operativo diverso, ma non meno sti-molante professionalmente per una serie di specificità che caratterizzanole altre province della regione Lazio e le attività che sono in capo alla sederegionale, dal Polo della Guardia di Finanza alle strutture sociali.

Dopo poco tempo dal suo insediamento è scoppiata la pandemia.Come avete organizzato le attività?La situazione è precipitata soprattutto nella sede di Latina dove il virusha colpito proprio il settore degli ammortizzatori sociali e causato lamorte del responsabile, Francesco Spagnolo. La sede è stata chiusa su mi-sura della competente autorità sanitaria e abbiamo quindi pagato unprezzo altissimo a livello umano e professionale. È stata sospesa la rice-

A CURA DELLA REDAZIONE

LA PAROLA AROSANNA CASELLADIRETTORE INPS REGIONALE LAZIO

INPS

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zione in presenza del pubblico su tutte le sedied è stata avviata subito una corsa contro iltempo da parte dei colleghi informatici perdare a tutti la possibilità di lavorare da casa.Grazie al nostro evoluto sistema informativoe alle nuove dotazioni di pc portatili abbiamoattuato lo smart working per tutti, tranne cheper le attività essenziali in presenza e ab-biamo attivato i centralini telefonici provin-ciali, in aggiunta agli altri canali dicomunicazione.L’emergenza sanitaria e gli effetti negativi chestiamo registrando e registreremo nei diversicontesti socio-economici a livello nazionale,ed in generale mondiale, potranno essere inparte compensati dal ripensamento dell’orga-nizzazione del lavoro e della gestione delle ri-sorse: in pochi mesi abbiamo accelerato esemplificato tante procedure, sfruttando le po-tenzialità delle nuove tecnologie e accele-rando il processo di trasformazione digitale.

Ci sono state polemiche ed attacchi per iritardi nella erogazione delle prestazioni,soprattutto per la Cassa integrazione inderoga. Lei cosa ci dice?Abbiamo cominciato a lavorare appena le fasioperative previste per la CIG in deroga lohanno reso possibile, ma l’avvio è stato criticoperché il numero di domande riferito allevarie prestazioni è enorme e tutte devono es-sere controllate prima di essere gestite. Ab-biamo riconvertito in pochissimo tempocolleghi che non conoscevano le procedure, es-sendo normalmente impegnati in altre attivitàche nel frattempo hanno visto ridursi la do-manda o che sono state riprogettate sfrut-tando le tecnologie come per la gestione delprocesso di concessione delle invalidità civilio gli ispettori, con uno sforzo formativo note-vole e abbiamo lavorato sabato e domenicaper gestire le varie attività. Ho formalizzatola costituzione di una task force regionale for-mata dalle task force provinciali e dai colleghidella sede regionale che abbiamo formato adistanza in poco tempo per operare sulle pro-cedure.Nel Lazio le domande di CIGD sono stateoltre 61.000, di cui 15.000 riferite ai territoridelle province di Latina, Frosinone, Rieti e Vi-terbo che ricadono sotto la mia responsabi-lità. Nell’iter delle pratiche ci sono più attorie tempi tecnici per ogni fase: la regione adotta

i decreti di accoglimento delle domande,l’INPS provvede all’autorizzazione dopo avereffettuato i controlli sulle domande, i consu-lenti del lavoro trasmettono gli SR41 ed infinel’INPS elabora i pagamenti. Un iter lungo no-nostante le semplificazioni già introdotte dalLegislatore che sarà superato dal nuovo de-creto legge 34/2020.Colgo l’occasione per ringraziare i consulentiche hanno collaborato con noi nella redazionedel vademecum sugli SR41 finalizzato a con-dividere modalità operative per il buon esitodella trasmissione e validazione del modello.

Le chiedo, quindi, proprio un focus suiconsulenti del lavoro, le iniziative e leprospettive di collaborazione future.E’ mia intenzione continuare la collabora-zione proficua che abbiamo realizzato conl’ordine provinciale di Roma, costituendo iltavolo tecnico a livello regionale con i rappre-sentanti delle Province. Ci siamo già incon-trati e abbiamo condiviso il percorso. Ritengoche il confronto continuo, lo scambio di espe-rienze e l’ascolto reciproco siano essenzialiper migliorare le performance complessive delsistema e contrastare la fraudolenza. Da pocosi è insediato il nuovo Consiglio di Ammini-strazione ed uno dei consiglieri è proprio ildott. Rosario De Luca che potrà portare inINPS la sua grande esperienza.

INPS

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FACCIAMO CHIAREZZASULLE AZIENDEDESTINATARIE DELLA CIGIN DEROGA EX ART.22 DL 17 MARZO 2020

DI GIUSEPPE D’ANGELO PRESIDENTE CPO VITERBO

LAVORO

L’art.22 del DL 17 marzo 2020, n.18 al comma 11 del-l’art. 1, prevede il trattamento della Cig in deroga

per tutti quei datori di lavoro del settore privatoper i quali non si applichino le tutele (obbli-

gatorie) previste dal D.Lgs. 148/2015, pre-vio accordo che può essere concluso

anche in via telematica con le orga-nizzazioni sindacali comparativa-

mente più rappresentative alivello nazionale per i datori

di lavoro. Detto accordonon è richiesto per i da-

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tività dell’impresa che esercital’influsso gestionale prevalente;

c. imprese appaltatrici di servizi dimensa o ristorazione, che subi-scano una riduzione di attivitàin dipendenza di situazioni didifficoltà dell’azienda appal-tante, che abbiano comportatoper quest’ultima il ricorso altrattamento ordinario o straor-dinario di integrazione salariale;

d. imprese appaltatrici di servizi dipulizia, anche se costituite informa di cooperativa, che subi-scano una riduzione di attivitàin conseguenza della riduzionedelle attività dell’azienda appal-tante, che abbia comportato perquest’ultima il ricorso al tratta-mento straordinario di integra-zione salariale;

e. imprese dei settori ausiliari delservizio ferroviario, ovvero delcomparto della produzione edella manutenzione del mate-riale rotabile;

f. imprese cooperative di trasfor-mazione di prodotti agricoli eloro consorzi. Rientrano nelcampo di applicazione anche leimprese cooperative e loro con-sorzi che manipolano prodottiagricoli: il concetto di trasfor-mazione include, infatti, anchela manipolazione (Ministero dellavoro e delle politiche sociali,circolare 09 novembre 2015, n.30);

g. imprese di vigilanza.

• CIGS (art. 20 D.Lgs. 148/2015),per le imprese che nel semestreprecedente la data di presenta-zione della domanda, abbiano oc-cupato mediamente più di 50dipendenti, inclusi gli apprendistie i dirigenti:

a. imprese esercenti attività com-merciali, comprese quelle dellalogistica e le imprese coopera-tive e loro consorzi che com-mercializzano prodotti agricoli

(Ministero del lavoro e delle po-litiche sociali, circolare 09 no-vembre 2015, n. 30);

b. agenzie di viaggio e turismo,compresi gli operatori turistici.

• CIGO (art. 10 D.Lgs. 148/2015),per le imprese appartenenti ai se-guenti settori di attività indipen-dente dal numero dei dipendentioccupati:

a. imprese industriali manifattu-riere, di trasporti, estrattive, diinstallazione di impianti, pro-duzione e distribuzione del-l’energia, acqua e gas;

b. cooperative di produzione e la-voro che svolgano attività lavo-rative similari a quella deglioperai delle imprese industriali,ad eccezione delle cooperativeex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602;

c. imprese dell’industria boschiva,forestale e del tabacco;

d. cooperative agricole, zootecni-che e loro consorzi che eserci-tano attività di trasformazione,manipolazione e commercializ-zazione di prodotti agricoli pro-pri, per i soli dipendenti concontratto di lavoro a tempo in-determinato;

e. imprese addette al noleggio ealla distribuzione dei film e disviluppo e stampa di pellicolacinematografica;

f. imprese industriali per la fran-gitura delle olive per contoterzi;

g. imprese produttrici di calce-struzzo preconfezionato;

h. imprese addette agli impiantielettrici e telefonici;

i. imprese addette all’armamentoferroviario;

l. imprese industriali degli entipubblici, salvo il caso in cui ilcapitale sia interamente di pro-prietà pubblica;

m. imprese industriali e artigiane

LAVORO

tori di lavoro che occupano fino acinque dipendenti.Analizziamo pertanto le aziende e,in particolare, i lavoratori dipen-denti privi di tutela di sostegno alreddito di cui al precitato D.Lgs.148/2015 in relazione agli ammor-tizzatori sociali riferiti alla Cigs,Cigo, FIS e Assegno ordinario. Sitratta quindi di lavoratori dipen-denti non rientranti nei seguentisettori di attività e per i quali ricor-rono gli obblighi contributivi:

• CIGS (art. 20 D.Lgs. 148/2015),per le imprese che nel semestreprecedente la data di presenta-zione della domanda, abbiano oc-cupato mediamente più di 15dipendenti, inclusi apprendisti edirigenti:

a. imprese industriali, compresequelle edili e affini;

b. imprese artigiane che proce-dono alla sospensione dei lavo-ratori in conseguenza disospensioni o riduzioni dell’at-

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LAVORO

dell’edilizia e affini;

n. imprese industriali esercentil'attività di escavazione e/o la-vorazione di materiale lapideo;

o. imprese artigiane che svolgonoattività di escavazione e di lavo-razione di materiali lapidei, conesclusione di quelle che svol-gono tale attività di lavorazionein laboratori con strutture e or-ganizzazione distinte dalla atti-vità di escavazione.

Al di fuori dei suddetti settori diattività, rientrano tutte le aziendeper le quali ricorre l’obbligo con-tributivo ai fini dell’iscrizione deifondi di solidarietà bilaterale (art.26 D.Lgs. 148/2015), ovvero in re-lazione ai datori di lavoro che oc-cupano mediamente più di 5dipendenti (tenuto conto dellamedia del semestre precedente).Tali fondi confluiscono all’INPS senon si adeguano alle disposizionidel D.Lgs. n. 148/2015 entro il31/12/2015.Rientrano, altresì, in alternativa aisuddetti fondi e per i quali ricorrel’obbligo contributivo per via dellesuddette dimensioni occupazionalitutte le aziende appartenenti ai set-tori dell’artigianato e della sommi-nistrazione di lavoro (ex art. 27D.Lgs. 148/2015).Pertanto, in via residuale ed in par-ticolare, sono esclusi dalla tuteladegli ammortizzatori sociali exD.Lgs. 148/2015 tutti quei lavora-tori appartenenti ai settori diversida quelli rientranti nella tutela(obbligatoria) della Cigo (art. 10D.Lgs. 148/2015) dipendenti diaziende che occupano mediamentefino a cinque lavoratori, ivi inclusii settori dell’artigianato e dellasomministrazione di lavoro.

Sono pertanto escluse dall'applica-zione delle norme sulla Cassa inte-grazione guadagni (art. 3, D.Lgs.CPS 12 agosto 1947, n. 869, an-

cora in vigore per la mancata abro-gazione ex art.47 D.Lgs.148/2015)):

1. le imprese armatoriali di navi-gazione o ausiliarie dell'arma-mento;

2. le imprese ferroviarie, tranviariee di navigazione interna;

3. le imprese esercenti autoservizipubblici di linea;

4. le imprese di spettacoli;

5. gli esercenti la piccola pesca e leimprese per la pesca industriale;

6. le imprese artigiane; le coopera-tive di trasporto facchinaggio,portabagagli, e simili;

7. le imprese industriali esercentiimpianti di trasporto e risalita afune (art. 2, co. 9 D.L. n.510/1996; Inps, circolare n.188/1995);

8. le imprese agricole;

9. le aziende di credito, assicura-zioni e servizi tributari;

10. le compagnie ed i gruppi por-tuali;

11.le imprese ferro-tramviarie eser-centi autoservizi integrativi deltrasporto su rotaia nei limitidella concessione in atto o eser-centi autoservizi sostitutivi intutto o in parte del trasporto surotaia;

12.le agenzie di somministrazione,in qualità di datore di lavoroformale del somministrato ed inquanto provvede direttamenteall’erogazione ai lavoratori deltrattamento economico e al ver-samento dei contributi previ-denziali ed assistenziali (Inps,circolare n. 41/2006).

Deve quindi desumersi, riguardo aifondi di solidarietà alternativi (exart. 27 D.Lgs. 148/2015), comel’obbligatorietà contributiva nascadall’adesione agli stessi conespresso riferimento al modello dicui all’art.26 comma 62 del mede-

simo Decreto, che impone tale ob-bligo alle imprese artigiane che oc-cupano mediamente più di cinquedipendenti.

Ne consegue che, per le impreseartigiane con meno di sei dipen-denti, l’obbligo contributivo nei ri-guardi dei fondi alternativi ex art.27 D.Lgs. 148/2015 che, nel casoin specie risponde ai Fondi del set-tore artigiano (FSBA, ecc.) sorge alverificarsi dell’adesione del datoredi lavoro al Fondo, attesa la naturacontrattuale e non legale dei fondiin questione.Di talché, ad avviso dello scrivente,rientrano nella CIG in deroga, exart.22, comma 1 DL 17 marzo2020, n.818 anche le imprese ar-tigiane con meno di sei dipen-denti non rientranti nel campo diapplicazione della CIGO (comesopra meglio precisato) a condi-zione che non abbiamo dato ade-sione all’FSBA.

Purtroppo, l’INPS con la sua ul-tima circolare in materia (n.47 del28/03/2020), nel trattare peraltroun aspetto non di sua competenzain quanto avrebbe dovuto solo oc-cuparsi delle gestioni di sua direttagestione (CIGO e FIS), con un’in-terpretazione illegittima ed apodit-tica, al punto d.1.2), rammentache “la domanda di accesso alle pre-stazioni per i due Fondi di solida-rietà bilaterali alternativi oggi attivinon deve essere presentata all’INPS,ma direttamente presso i rispettiviFondi. È importante sottolineareche, analogamente a tutti gli altrisettori interessati dalla normativaspeciale del decreto-legge n.18/2020, anche per queste categoriedi aziende dell’artigianato e dei la-voratori somministrati sarà possi-bile ricorrere esclusivamenteall’ammortizzatore ordinario delsettore e non alla cassa integra-zione in deroga.”. La suddetta interpretazione è pale-

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LAVORO

semente infondata e illegittimaanche e soprattutto per via delle fi-nalità sottese al finanziamentodegli 80 milioni di euro previstidal comma 6 dell’art. 19 del DL 17marzo 2020, n.19.

Ciò è oltretutto confermato dalfatto che il finanziamento riguardagli artigiani iscritti secondol’elenco trasmesso al Ministero dalfondo alla data del 26/03/2020,come indicato nel Decreto inter-ministeriale del 2/4/2020 che de-stina allo stesso solo 60 milioni dieuro. Appare evidente che in osse-quio del comma 1 del DL 18/2020(“...con riferimento ai datori di la-voro del settore privato, ivi inclusiquelli agricoli, della pesca e delterzo settore compresi gli enti reli-giosi civilmente riconosciuti, per iquali non trovino applicazione le tu-tele previste dalle vigenti disposi-zioni in materia di sospensione oriduzione di orario, in costanza dirapporto di lavoro …”) i datori dilavoro artigiani fino a 5 dipendentiabbiano pienamente diritto di ac-cesso alla CIG in deroga. L’articolo33 del suddetto Decreto intermini-steriale citato sancisce definitiva-mente la mia interpretazione.

Infatti, le già menzionate finalitàsono chiaramente sottese a finan-ziare sia la differenza tra il 50% -prevista negli statuti dei fondi incaso di erogazione degli ammortiz-zatori sociali - con l’80% previstadal comma 1 dell’art.19 del DLsopra citato, sia la corresponsioneanche ai lavoratori dipendenti conmeno di 90 gg. di anzianità ecc.,riservato alle aziende artigianecon più di 5 dipendenti.

L’erronea e fuorviante interpreta-zione dell’INPS rischia di lasciaresenza sostegno al reddito oltre tremilioni di dipendenti del compartoartigiano, con tutte le immaginabiliconseguenze.

NOTE1 Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato,ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civil-mente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti di-sposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto dilavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazionisindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione delrapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i la-voratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamentodi cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di ri-duzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai finidel calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presentecomma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

2 L’istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori che non rientranonell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoroche occupano mediamente più di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della so-glia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi ob-blighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

3 Articolo 3 - 1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, i Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garan-tiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le risorse in possesso e acquisite dai me-desimi a cui si aggiungono gli importi di cui all'articolo 1 del presente decreto e, conriferimento a tali risorse assegnate, resta fermo il rispetto del limite delle stesse.

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LAVORO

Da tanto tempo, molti di coloro che ope-rano nel mondo del lavoro (mi riferisco,principalmente, ai datori di lavoro ed aiprofessionisti) sono in attesa, da provvedi-mento a provvedimento, che qualcosacambi in materia di contratti a tempo deter-minato, anche perché, pur scontando l’at-tuale fase di recessione che staattraversando il nostro Paese, con l’introdu-zione di causali legali di difficile gestibilità,è sempre più difficile assumere a termine,essendo il percorso delineato dal “DecretoDignità” irto di ostacoli e pieno di insidie.Anche questa volta la speranza è stata disat-tesa in quanto il D.L. n. 18/2020, conver-tito, con modificazioni nella legge n. 27, siè occupato, come vedremo, della questionesoltanto in senso “protettivo” nei confrontidei dipendenti che, per effetto della sca-denza del termine, perdono il posto di la-voro e non hanno, quindi, accesso agliammortizzatori sociali come tutti gli altridipendenti in forza alla data del 17 marzo2020, come chiarito dall’art. 41 del D.L. n.23/2020 che ha corretto la data iniziale del23 febbraio.Mentre scrivo questa breve riflessione (è ilpomeriggio del 10 maggio) non è stato an-cora approvato dal Consiglio dei Ministri ilc.d. “Decreto Legge Rilancio” (era stato bat-tezzato Decreto Aprile ma, ora, siamo nelmese successivo) il quale, stando alla bozzadi ben 258 articoli che sta girando nelle ul-time ore, prevederà, tra le altre cose, l’elimi-nazione delle causali per le proroghe ed irinnovi dei contratti a termine o in sommi-nistrazione fino al 31 agosto p.v. . Se cosìsarà, saremo di fronte ad una prima aper-tura che, però, è bene sottolinearlo, pareunicamente finalizzata a favorire il rinnovo

o la proroga dei dipendenti o dei sommini-strati a tempo determinato in questo mo-mento critico per l’Italia.A questo punto ritengo sia necessario en-trare nel merito dell’art. 19-bis introdotto,in sede di conversione dalla legge n. 27. Con una norma di interpretazione autenticail Legislatore ha inteso salvare dal rischiodella disoccupazione quei lavoratori a ter-mine o in somministrazione che, messi inintegrazione salariale dal proprio datore dilavoro a seguito della crisi epidemiologica,al termine del contratto sono stati licenziatiin quanto lo stesso non è stato prorogato orinnovato. Si tratta di una situazione eccezionale ed èper questo che l’interpretazione autentica,che risulta come frase inserita nel titolodella rubrica dell’art. 19-bis, è stata utiliz-zata in modo inusuale (normalmente nonsi cambia il testo ma se ne chiarisce il signi-ficato) con una riscrittura della disposi-zione che, però, essendo da“interpretazione autentica” vale anche peril passato: in tal modo, viene sanato, il“modus operandi” di chi aveva proceduto arinnovi o proroghe anche in precedenza.Non sono, assolutamente, d’accordo conchi, traendo spunto dalla inusualità dellaprocedura di “interpretazione autentica”, dàgià per scontata la incostituzionalità delladisposizione con la conseguenza che chi harinnovato o prorogato i contratti primadella pubblicazione in Gazzetta Ufficialedella legge n. 27, ha compiuto una opera-zione illegittima che potrebbe comportarela trasformazione a tempo indeterminatodel rapporto. A mio avviso, la situazione eccezionalenella quale si è venuta a trovare l’Italia per

DI EUFRANIO MASSI ESPERTO IN DIRITTO DEL LAVORO

LA TUTELA ATTRAVERSOL’INTEGRAZIONE SALARIALE

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E CORONAVIRUS:

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LAVORO

effetto della pandemia, giustifica tale moda-lità che il Legislatore (e non altri) definiscecome “interpretazione autentica”: essa misembra, peraltro, in linea con l’art. 38 dellaCostituzione laddove si afferma, tra l’altro,che i lavoratori hanno diritto a mezzi ade-guati in caso di “disoccupazione involonta-ria” e, in questo momento in cui si è volutoassicurare una tutela minima a tutti i lavo-ratori in forza ad una certa data, non credoche tale scelta possa incorrere negli stralidella Consulta. La disposizione che di per se stessa ha unsignificato “difensivo”, intende fornire untrattamento di sostegno al reddito anche achi, alla data del 23 febbraio 2020 (poi,esteso fino al 17 marzo), in forza presso undatore di lavoro, era titolare di un contrattoin scadenza: essa si inquadra in un disegnocomplessivo ove, in tempi di pandemia, siè voluta assicurare una tutela generale chesi evidenzia anche nella sospensione, per

sessanta giorni (ma il D.L. “Rilancio” loprorogherà per altri tre mesi fino al 16 diagosto), di ogni licenziamento per giustifi-cato motivo oggettivo e nello “stop” tempo-raneo alle procedure collettive di riduzionedi personale. Passo, ora, ad esaminare i contenuti dellanovità introdotta.Essa è agganciata, unicamente, all’emer-genza COVID-19: quindi, al termine dellastessa tutto tornerà come prima. Di conse-guenza, essa trova applicazione, unica-mente, in caso di utilizzo degliammortizzatori sociali per tale specificacausale dei quali parlano, diffusamente, siail D.L. n. 18/2020 che la circolare INPS n.47, che la circolare n. 8 del Ministero delLavoro (CIGO; FIS, Fondi bilaterali alter-nativi, CISOA, Cassa in deroga), la cui du-rata è limitata al periodo 23 febbraio – 31agosto per un massimo di nove settimane,calcolate per unità produttiva secondo le

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modalità indicate dall’Istituto nellacircolare n. 58/2009. Il prossimoD.L. che deve essere ancora esami-nato in Consiglio dei Ministri do-vrebbe (ma il condizionale èd’obbligo) prorogare la cassa peraltri dodici mesi inserendo tra lecausali anche quella correlata allasanificazione ed alla preparazionedei locali.

Ma, cosa dice l’art. 19-bis?“Considerata l’emergenza epide-miologica da COVID-.19, ai datoridi lavoro che accedono agli ammor-tizzatori sociali di cui agli articoli da19 a 22 del presente decreto, neitermini ivi indicati, è consentita lapossibilità, in deroga alle previsionidi cui agli articoli 20, comma 1, let-tera c), 21, comma 2, e 32, comma1, lettera c), del D.L.vo n. 81/2015,di procedere nel medesimo periodo,al rinnovo o alla proroga dei con-tratti a tempo determinato, anche ascopo di somministrazione”.Per poter consentire l’erogazionedel trattamento integrativo in favoredei lavoratori con contratto a tempodeterminato, anche in somministra-zione, prorogato o rinnovato, il Le-gislatore ha derogato agli articoli:

a) 20, comma 1, lettera c) che nonconsente l’assunzione di lavora-tori a tempo determinato pressounità produttive ove sono incorso sospensioni a zero ore o ri-duzioni di orario in regime di in-tegrazione salariale, cheriguardano dipendenti adibiti amansioni alle quali si riferisce ilcontratto a termine;

b) 21, comma 2, secondo il quale seun lavoratore viene riassunto atempo determinato entro diecigiorni (di calendario) dalla sca-denza di un contratto di duratafino a sei mesi, ovvero di ventigiorni (anche questi di calenda-rio) dalla data di scadenza di uncontratto superiore a tale limite,il secondo contratto si trasforma

a tempo indeterminato;

c) 32, comma 1, lettera c) chevieta, in perfetto “pendant” conl’art. 20, comma 1, lettera c),l’utilizzazione di lavoratori insomministrazione presso datoridi lavoro che hanno messo in in-tegrazione salariale a zero ore oad orario ridotto propri dipen-denti che sono adibiti alle stessemansioni ai quali si riferiscono icontratti di somministrazione.

Tutto questo, a mio avviso, fa scat-tare alcune considerazioni, non di-menticando la necessità che leRegioni superino quanto stabilitoin alcuni accordi-quadro nei qualisi dispone la tutela dei lavoratori atempo determinato fino alla sca-denza del contratto: ovviamente, lanorma legale supera quella con-trattuale.

Passo, ora, ad effettuare alcune ri-flessioni.

La prima si ricava dalla relazionetecnica: la tutela occupazionale, at-traverso l’integrazione salariale, deilavoratori a termine che, in caso dirisoluzione del rapporto sarebberorimasti disoccupati, costa meno deltrattamento di NASPI. Essa, in que-sto caso, sembra svolgere anche unafunzione di supporto sostitutivodell’indennità di disoccupazione e,in questo senso, riallacciandomi allacostituzionalità o meno della normadi interpretazione autentica, ritengoche la stessa si ponga nel solco trac-ciato da una lettura espansiva di“disoccupazione involontaria” dicui parla l’art. 38 Cost. .

La seconda si riferisce a quelle im-prese che, sia per valutazioni stret-

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tamente aziendali (paura di perdereun lavoratore sul quale si è investitoin formazione o si pensa di investireproficuamente), sia per pressioni dinatura sindacale, hanno procedutoa proroghe o rinnovi di contratti atermine o in somministrazione, purin presenza di vincoli normativicontrari e pur sapendo che il tratta-mento integrativo non sarebbe statocorrisposto oltre la scadenza deltermine: ora, quella operazione, av-venuta sotto la vigenza del testo ori-ginario contenuto del D.L. n.18/2020, trova la copertura norma-tiva e, quindi, non sussiste viola-zione in quanto la norma, essendodi interpretazione autentica, ha uneffetto retroattivo.

La terza riguarda l’istituto della pro-roga ove il Legislatore non ha mini-mamente toccato l’art. 21 del D.L.vo

n. 81/2015, come “ritoccato” dal“Decreto Dignità”: ciò significa cheil primo contratto può essere libera-mente prorogato se si resta all’in-terno della soglia dei dodici mesima, superato tale limite, occorre in-serire una delle condizioni indivi-duate dall’art. 19, comma 1, chesono di difficile gestione, con la solaeccezione della causale per motivisostitutivi. Parlando di proroga delcontratto a termine nei primi dodicimesi, resta pienamente in vigore lacircolare n. 17/2018 del Ministerodel Lavoro, secondo la quale semuta la motivazione iniziale, purcontinuando il lavoratore, con ilproprio consenso, a svolgere le me-desime mansioni, occorre procederead un rinnovo del contratto, senzasoluzione di continuità: circolare, amio avviso, discutibile (ma che va,comunque, rispettata). Qui, per laverità, si profila qualcosa di diversoall’orizzonte: se sarà confermatoquanto riportato nella bozza del“D.L. Rilancio”, le causali indivi-duate dall’art. 19, comma 1, delD.L.vo n. 81/2015 possono non ap-plicarsi per i contratti prorogabilifino al 31 agosto 2020 (ovviamente,la cosa riguarda anche la sommini-strazione a termine).

La quarta concerne il rinnovo delcontratto: non c’è trasformazione seesso avviene nel c.d. “periodo proi-bito” al quale ho fatto cenno po-canzi, ma il datore di lavoro puòprocedere soltanto se inserisce unadelle causali “impossibili” previstedall’art. 19, comma 1 (con la solaeccezione delle ragioni sostitutive):ma anche qui, se passerà in Consi-glio dei Ministri la disposizionecontenuta nella bozza, sarà possi-bile rinnovare i contratti a tempodeterminato, anche in somministra-zione, senza alcuna condizione..La quinta riflessione riguarda unaltro aspetto della norma: il Legisla-tore parla di proroghe e rinnovi dicontratti in corso o già esistenti (e

scaduti durante il periodo di inte-grazione salariale), ma non con-sente l’assunzione, per la primavolta, di un lavoratore a termine, atempo indeterminato o l’utilizza-zione di un somministrato, pur inpresenza del COVID-.19, per man-sioni uguali a quelle dei lavoratorisospesi o ad orario ridotto.La sesta riflessione non può che ri-guardare il contributo addizionale:il Legislatore ha tolto limiti di na-tura legale ma non lo 0,5% progres-sivo che continua ad applicarsi conla sola eccezione delle ragioni sosti-tutive, dei contratti stagionali exDPR n. 1525/1963, dei contratti de-finiti come stagionali dalla contrat-tazione collettiva per la ProvinciaAutonoma di Bolzano (come se nelresto d’Italia non ci siano previsionicontrattuali in materia di contrattistagionali!), dei contratti fino a tregiorni per servizi particolari neipubblici esercizi e nel turismo, deicontratti a termine per lavoro do-mestico, dei contratti stipulati dallePubbliche Amministrazioni, deicontratti a termine del settore agri-colo e degli apprendisti. Ora sembrache nel “D.L. Rilancio” venga toltoil contributo addizionale progres-sivo per un periodo ben definito:vedremo cosa succederà.

La settima considerazione concerneuna questione operativa: i datori dilavoro, qualora ce ne fosse bisogno,potranno presentare una nuova do-manda integrativa all’ammortizza-tore sociale di riferimento (CIGO,FIS, Fondi bilaterali alternativi,CIG in deroga, CISOA) inserendonel numero complessivo delle novesettimane (il riferimento è l’unitàproduttiva e non i singoli dipen-denti) i lavoratori prorogati o rin-novati: ovviamente, se, comesembra, nel prossimo provvedi-mento governativo si parlerà di ul-teriori dodici settimane diintegrazione salariale, la possibilitàvarrà anche per tale periodo.

LAVORO

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LAVORO

Per scongiurare un incremento dei con-tagi da Covid19, è necessario che tutti gliindividui attuino determinati comporta-menti durante il regolare svolgimentodelle attività quotidiane, sia a casa che alavoro (indipendentemente dalla tipologiadi attività svolta): all’interno dei nostristudi professionali, pertanto, non si èesentati dal rispetto di alcune regole basi-lari imposte da svariate normative.

COVID19COVID19QUALI ADEMPIMENTI MINIMI PER GLI STUDIPROFESSIONALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO?DI MANUEL MARINI CONSULENTE DEL LAVORO IN CHIETI

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LAVORO

RIFERIMENTI NORMATIVI

E ADEMPIMENTI DA ATTUARE

Per il contenimento del contagioda Covid19, infatti, trovano appli-cazione sia le normative di rilievonazionale preesistenti in materia ditutela dalla salute e della sicurezzasui luoghi di lavoro (su tutte il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), sia le norma-tive nazionali emanate durantequesta fase di emergenza (si se-gnala il DPCM 17.05.2020 conte-nente i protocolli condivisi dalleassociazioni datoriali e sindacali ele linee guida condivise in Confe-renza Stato Regioni), nonché le or-dinanze emanate a livello locale

dai Presidenti delle varie regioni oeventualmente dai Sindaci.Per essere in regola con le norma-tive sopra richiamate, tutte le atti-vità economiche (comprese quellasenza lavoratori) dovranno rispet-tare il protocollo di sicurezza vi-gente per settore e territorio dicompetenza. Nello specifico, pergli studi professionali bisognerà ef-fettuare delle attività minime chepossono essere riassunte in questomodo:

• Redazione di una procedura peril contenimento del contagio daCovid19;

• Informare lavoratori e esternisulle misure poste in essere;

• Definire le modalità di accessonei propri locali;

• Consegnare dispositivi di prote-zione e fornire gel igienizzante ebarriere di protezione;

• Effettuare una pulizia giornalieraed una sanificazione periodicadei locali e attrezzature;

• Costituire un comitato di con-trollo dell’applicazione del proto-collo in azienda.

LA PROCEDURA PER IL

CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

DA COVID19La redazione di una procedura digestione del Covid19, è stata sug-gerita dall’Ispettorato Nazionale

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del Lavoro il quale, nella nota n. 89del 13.03.2020, ritiene utile peresigenze di naturaorganizzativa/gestionale, redigere –in collaborazione con il Servizio diPrevenzione e Protezione e con ilMedico Competente – un piano diintervento o una procedura per unapproccio graduale nell’individua-zione e nell’attuazione delle misuredi prevenzione, basati sul contestoaziendale e sul profilo del lavora-tore. E’ opportuno che tale proce-dura venga redatta tenendo contodel contenuto del Documento Tec-nico Inail del 23.04.2020 con lemisure di contenimento e preven-zione nei luoghi di lavoro e, so-prattutto, del Protocolloanticontagio condiviso dalle partisociali il 24.04.2020 (ora inglobatoall’interno del DPCM del17.05.2020).Per le imprese con lavoratori, è sug-geribile che la procedura venga sot-toscritta dal datore di lavoro, dalresponsabile del servizio di preven-zione e protezione, dal medicocompetente e dal rappresentante deilavoratori per la sicurezza: la sotto-scrizione del documento da partedei soggetti di cui sopra, permettedi poter considerare la proceduracome un addendum al DVR, inmodo da rendere il datore di lavoromaggiormente tutelato. Si segnalache il Consiglio Nazionale dell’Or-dine dei Consulenti del Lavoro hapredisposto, per i propri iscritti, unfac-simile di procedura utilizzabilenegli studi professionali.

L’INFORMAZIONE

DEI LAVORATORI E DEGLI ESTERNI

E’ necessario che tutti i potenzialifrequentatori degli ambienti di la-voro, a prescindere dal loro ruolo,vengano preventivamente avvisatiin merito alle nuove modalità diaccesso ai locali nonché di svolgi-mento delle prestazioni. E’ sugge-ribile pertanto apporre dellasegnaletica in prossimità degli ac-

cessi, utile soprattutto per gliesterni. Per i lavoratori, invece, ènecessario che gli stessi venganoinformati in maniera più approfon-dita, ad esempio mediante la con-segna di materiale informativo (sisegnala l’informativa messa a di-sposizione dal Consiglio Nazionaledell’Ordine dei Consulenti del La-voro per i propri iscritti), oppuremediante momenti diformazione/informazione/adde-stramento sull’applicazione dellenuove procedure. Non è prevista lafrequenza di un percorso formativoobbligatorio ex lege.

LE MODALITÀ DI ACCESSO NEI LOCALI

Non sarà possibile far accederenegli ambienti di lavoro, chiunquepresenti sintomi influenzali o chenegli ultimi 14 giorni abbia avutocontatti stretti con casi confermatidi Covid19 o provenga da zone arischio definite tali dall’OMS. Il da-tore di lavoro, potrà effettuare la ri-levazione della temperatura suipropri lavoratori ed anche sugliesterni (ad es. clienti e fornitori)che si troveranno ad eccedere neilocali. Si sottolinea che per glistudi professionali, la misurazionedella temperatura non è obbligato-ria. Qualora si decida di effettuaretale operazione, si raccomanda diprestare attenzione alla normativavigente in materia di tutela dei datie, inoltre, di monitorare le FAQpresenti sul portale web del Ga-rante Privacy in tema di Covid19(https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro).

CONSEGNARE DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE E FORNIRE

GEL IGIENIZZANTE E BARRIERE

DI PROTEZIONE

E’ necessario che i lavoratori pos-sano praticare l’igiene delle mani,lavandole con acqua e sapone op-pure utilizzando il gel igienizzantema, comunque, seguendo i criteristabiliti dall’OMS. L’obbligo di in-

dossare la mascherina (certificatapossibilmente) persiste soltantoquando non è possibile rispettarela distanza interpersonale minimadi un metro. E’ suggeribile, avere adisposizione all’interno dei locali,dei dispositivi (mascherine chirur-giche e guanti) da far utilizzareall’occorrenza al personale edanche agli esterni.E’ consigliabile far sottoscrivere dalpersonale, un verbale di conse-gna/messa a disposizione dei sopracitati presidi.Come riportato nelle linee guidafornite dalla Conferenza Stato Re-gioni, ora inglobate nel DPCM17.05.2020, ai front office degli uf-fici con un elevato afflusso di clien-tela, bisognerà installare dellebarriere in plexiglass.

LA PULIZIA GIORNALIERA

E LA SANIFICAZIONE PERIODICA

DI LOCALI E ATTREZZATURE

E’ necessario garantire una pulizia

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giornaliera ed una sanificazioneperiodica, a prescindere dal fattoche la propria azienda si trovi omeno all’interno di un’area geogra-fica a maggiore endemia o sia statoregistrato, sempre in azienda, uncaso sospetto di Covid-19.In questi due casi particolari biso-gnerà provvedere ad effettuare le at-tività di pulizia e sanificazionesecondo quanto riportato nella Cir-colare n. 5443 del 22.02.2020 delMinistero della Salute, utilizzandole sostanze elencate e rispettando lemodalità ivi indicate. Si specificainoltre che in questi casi, sarà ne-cessario effettuare una sanificazionestraordinaria dei locali alla riaper-tura dell’attività aziendale (seguitaovviamente da sanificazioni perio-diche), secondo le indicazioni dellasuddetta circolare.Nel caso in cui, invece, l’aziendanon rientri in uno dei due casi par-ticolari sopra esposti, si evidenziache la normativa vigente non indica

né la tipologia di sostanze da utiliz-zare per le attività di pulizia/sanifi-cazione, né modalità e tempisticheper effettuare tali attività. Si segnala, infine, che non è obbli-gatorio rivolgersi ad una dittaesterna per lo svolgimento delle at-tività di pulizia e sanificazione:sarà possibile, dunque, poter svol-gere tali attività in autonomia,salvo il caso in cui vi siano specificiprovvedimenti (ad es. Ordinanzedel Presidente della Regione dicompetenza) che impongano ilcontrario. Per dimostrare l’avve-nuta pulizia/sanificazione, si con-siglia di conservare le schede datisicurezza (SDS) dei prodotti utiliz-zati nonché la compilazione di unregistro cronologico delle attivitàposte in essere.

IL COMITATO DI CONTROLLO

DELL’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

IN AZIENDA

L’ultimo punto del Protocollo an-

ticontagio del 24.04.2020 segnalache è necessario costituire un co-mitato di controllo dell’applica-zione del protocollo stesso inazienda. E’ specificato che deb-bano far parte del comitato i rap-presentanti sindacali aziendali(se presenti), i rappresentanti deilavoratori per la sicurezza o, inmancanza, i rappresentanti deilavoratori per la sicurezza territo-riale: il protocollo non specificaaltro in merito.

Per le aziende con lavoratori, sisuggerisce che il comitato vengacomposto oltre che dalla rappre-sentanza dei lavoratori(RLS/RLST), anche dal medicocompetente, dal datore di lavoroe dal RSPP, in modo da far coin-cidere i soggetti componenti ilcomitato con coloro che firme-ranno la procedura per il conte-nimento del contagio daCovid19.

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Il Covid-19 ha messo in ginocchio migliaiadi imprese artigiane, molte delle quali ri-schiano di chiudere definitivamente conconseguente licenziamento del personale,penalizzate oltretutto anche da un inaspet-tato ostacolo nella procedura di accessoagli ammortizzatori sociali. Le imprese ar-tigiane per avere accesso all’assegno ordi-

nario, si vedono costrette, ad aderire alFondo Bilaterale, obbligate dunque a cor-rispondere le quote contributive, passate efuture, per ottenere in cambio l’erogazionedella cassa integrazione con causaleCovid-19. Appare chiaro che l’approccioadottato dagli enti bilaterali è gravementepregiudizievole per gli interessi delle

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AZIENDE ARTIGIANECRITICITÀ PER L’ACCESSOAGLI AMMORTIZZATORI SOCIALIDI TERESA MARCIANO CONSULENTE DEL LAVORO - VICE PRESIDENTE ASS. GIOVANI CDL ROMA

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aziende artigiane che liberamente hannoscelto di non aderire a detti Fondi.

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 haprevisto misure speciali a sostegno delleimprese e dei lavoratori in tema di ammor-tizzatori sociali, per tutto il territorio na-zionale. In particolare l’art. 19 delD.L.18/2020 “Norme speciali in materia ditrattamento ordinario di integrazione sala-riale e assegno ordinario”, stabilisce, alcomma 6 che “I Fondi di cui all'articolo 27del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 garantiscono l'erogazione dell'assegnoordinario di cui al comma 1 con le medesimemodalità di cui al presente articolo. Gli onerifinanziari relativi alla predetta prestazionesono a carico del bilancio dello Stato nel li-mite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 esono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche so-ciali di concerto con il Ministro dell'econo-mia e delle finanze”.

I Fondi di cui all'art. 27 del “d.lgs. n.148/2015”, sono i c.d. Fondi alternativi disolidarietà bilaterali che operano in riferi-mento ai settori dell'artigianato e dellasomministrazione di lavoro, in considera-zione dell'operare di consolidati sistemi dibilateralità e delle peculiari esigenze di talisettori. Al fine di istituire tali Fondi, le or-ganizzazioni sindacali e datoriali compara-tivamente più rappresentative a livellonazionale stipulano accordi collettivi econtratti collettivi, anche intersettoriali,aventi ad oggetto la costituzione dei Fondidi solidarietà bilaterali.

Secondo le regole stabilite dal Fondo di So-

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lidarietà Bilaterale dell’Artigianato (Fsba),gli artigiani per accedere alla cassa integra-zione con causale Covid-19, sono obbligatiad aderire al Fondo. L’arbitraria richiestadi iscrizione, che comporterebbe il sorgeredell’obbligo contributivo non solo per ilfuturo, ma anche per il pregresso (pari a36 mensilità), ha di fatto paralizzato lapossibilità di ottenere la cassa integra-zione per migliaia di datori di lavoro cheliberamente avevano deciso di non aderiread FSBA.

Occorre premettere che il datore di lavorodel settore dell'artigianato e della sommi-nistrazione di lavoro non ha l’obbligo diaderire ad un ente bilaterale, né tantomeno il lavoratore ad una sigla sindacale,in virtù della libertà associativa; occorrepoi considerare che, nel caso specifico ilGoverno con il d.l. 18/2020, ha indivi-duato detti Fondi unicamente quale stru-mento utile all’erogazione di beneficieconomici integralmente finanziati dalloStato. Anche l’INPS nella circolare47/2020 chiarisce che, al fine di ottenerela prestazione, “non rileva se l'azienda siain regola con il versamento della contri-buzione al Fondo”. Non ultimo, con unprovvedimento cautelare il Tar del Laziosospende l’obbligo di iscrizione al FondoBilaterale per avere accesso agli ammortiz-zatori sociali.

In base poi all’art. 22 d.l. n. 18/2020,“Nuove disposizione per la Cassa integra-zione in deroga”, al comma 1 è stabilito che“le Regioni e Province autonome, con riferi-mento ai datori di lavoro del settore privato,ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e delterzo settore compresi gli enti religiosi civil-mente riconosciuti, per i quali non trovinoapplicazione le tutele previste dalle vigentidisposizioni in materia di sospensione o ri-duzione di orario, in costanza di rapporto dilavoro, possono riconoscere, in conseguenzadell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere conclusoanche in via telematica con le organizzazionisindacali comparativamente più rappresen-tative a livello nazionale per i datori di la-voro, trattamenti di cassa integrazionesalariale in deroga, per la durata della so-

spensione del rapporto di lavoro e comunqueper un periodo non superiore a nove setti-mane”; ed al comma 4 che “i trattamenti dicui al presente articolo sono concessi con de-creto delle regioni e delle provincie autonomeinteressate, da trasmettere all’INPS in moda-lità telematica entro quarantotto ore dal-l’adozione, la cui efficacia è in ogni casosubordinata alla verifica del rispetto dei li-miti di spesa di cui al comma 3.”

Sulla base del d.l. n. 18/2020, ogni Regioneprevede un accordo sui criteri per l’accessoagli ammortizzatori sociali in deroga, as-sume rilievo la decisione di alcune Regionedi consentire l’accesso alla cassa in derogaanche agli artigiani.

Nel caso della Regione Lazio, al punto 5dell’ Accordo quadro tra la Regione Lazioe le Parti Sociali regionali, stabilisce che:“idatori di lavoro accedono alla cassa in derogaa condizione che non possano fruire degli am-mortizzatori sociali ordinari in costanza dirapporto di lavoro di cui al D.lgs. 148/15(CIGO, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterale)nonché dei diversi ammortizzatori sociali in-dicati agli artt. 19,20 e 21 del D.L.17 marzo2020 n. 18. I datori di lavoro, tenuti al ver-samento ai Fondi di solidarietà bilaterali dicui all’art 27 del d.lgs. 148/15, ivi compresele aziende artigiane, potranno accedere allaCigd esclusivamente qualora tali fondi ab-biano esaurito la disponibilità finanziaria e,in ogni caso, previa dimostrazione di correttacontribuzione ai fondi stessi.”

In linea con quanto stabilito al comma 4dell’art. 22, D.L. 18/2020, l’Accordo Qua-dro Regione Lazio conferma che “la do-manda, inviata dal datore di lavoro, vieneistruita dalla Regione Lazio secondo l’or-dine cronologico di arrivo e entro 48 oredall’autorizzazione viene trasmessa all’Inpsper il relativo pagamento la cui efficacia èin ogni caso subordinata alla verifica delrispetto dei limiti di spesa di cui all’art 22del D.L. 18/2020 e del relativo decreto diriparto”.

In conclusione, appare evidente che:

a) per ciò che concerne, l’erogazione del-l’assegno va sicuramente ribadito che la

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richiesta della prestazione intro-dotta con le disposizioni norma-tive emergenziali per ridurrel’impatto del Covid-19, nonpossa essere subordinata all'in-staurazione del vincolo associa-tivo e ancor meno al pagamentodei premi pregressi (esigibilesolo per prestazioni proprie delFondo);

b) nel caso in cui all’artigiano vienenegato l’accesso agli ammortiz-zatori sociali previsti all’art.27del Dlgs 148/15 può avere am-missione alla cassa integrazionein deroga in forza di quanto pre-visto dal D.l. 18/2020;

c) i trattamenti di cassa integra-zione in deroga sono concessicon decreto delle regioni e delleprovincie autonome interessate,da trasmettere all'INPS in moda-lità telematica entro quarantottoore dall'adozione, insieme allalista dei beneficiari, che prov-vede all’erogazione delle pre-dette prestazioni, previa verificadel rispetto dei limiti di spesa.

E’ ragionevole pensare che le dispo-sizione del comma 6 art.19 del De-creto “Cura Italia”, si applicano alleimprese artigiani che volontaria-mente hanno aderito al Fondo Bi-laterali.

Se poi consideriamo che la RegioneLazio ha provveduto ad autorizzarela concessione del trattamentocassa integrazione in deroga permolti artigiani, possiamo conside-rare giusta l’interpretazione norma-tiva esposta.

Sarebbe comunque auspicabile unchiarimento da parte degli OrganiCompetenti al fine di adottare lecorrette procedure a tutela delle no-stre Imprese Artigiane.

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Lo Smart Working è una modalità lavora-tiva che sta prendendo sempre più camposoprattutto nel settore dei servizi e delleattività c.d. di ingegno (consulenza, de-sign, grafica, progettazione e svilupposoftware, etc.), nei quali è prevalente il la-voro di natura intellettuale slegato dallanecessità di una presenza fisica, dall’uti-lizzo di macchine, impianti industriali odal lavoro manuale.

Gli osservatori della PoliMi ManagementSchool si sono pronunciati in merito allaquestione dello smart working definendoquesto modello lavorativo come una verae propria filosofia manageriale innovativa,volta a rendere i lavoratori più flessibili eautonomi nella scelta degli orari, deglispazi e degli strumenti di lavoro.

Oltre a quanto sopra, la variabilità delcontesto socio-economico e produttivo incui viviamo spinge le imprese, e lo faràsempre di più, a sviluppare e implemen-tare modelli organizzativi che consentanodi affrontare l’imprevedibilità delle situa-zioni ed i cambiamenti repentini del con-testo intorno a loro (vedi esperienza delCovid-19). Le aziende “moderne” si sonoormai abituate a fare i conti con dei ciclieconomici “brevi”, modificati o interrottibruscamente da fattori esterni quali, adesempio, crisi economiche (2008, solo do-dici anni fa), pandemie (Covid-19) o altriche al momento non si possono preve-dere. Tutto questo è figlio dell’evoluzione,in senso sia positivo sia negativo, della no-stra società moderna e delle diverse sfac-

cettature che essa contiene (globalizza-zione, finanza, digitalizzazione, paesiemergenti che creano nuova concorrenzasul mercato, cambiamenti climatici, ecc.).

Sulla base di questi principi, lo smart wor-king ed i modelli organizzativi agili stannoassumendo sempre maggiore rilevanza(anche solo nella letteratura e nelle di-scussioni accademiche) in quanto modifi-cano il paradigma con cui si è sempre statiabituati a pensare alle aziende e al lavoro.I nuovi modelli organizzativi, infatti, spo-stano l’attenzione dal valore dato da partedelleaziende a quanto prodotto e venduto, aquello che il nuovo modo di lavorareporta come valore alle aziende.Questo cambiamento è indubbiamentemolto difficile da accettare nell’attualemondo del lavoro, il quale è di fatto inevoluzione, ma ancora profondamente le-gato a quel modo di concepire il sistemaindustriale ed il diritto del lavoro basatosulla quantità, sulla mera produttività (piùproduco in termini quantitativi e veloci,più valgo e sono efficiente) piuttosto chesulla qualità.

In questo senso, lo smart working co-stringe a ragionare in termini di kno-wledge working, secondo cui è importantestimolare qualitativamente i lavoratori epermettere loro di formarsi e aggiornarsicontinuamente per aumentare la produt-tività personale e la libertà d’azione.

Secondo questo ragionamento, risulta ne-

DI ALESSANDRO DE CHELLIS CONSULENTE DEL LAVORO

LAVORO

SMART WORKING:solo strumenti digitalio nuovo modello organizzativo?

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cessaria una revisione della Legge n.300/1970 (Statuto dei diritti dei Lavora-tori), la quale possa prevedere un'aperturaed una inclusione dell’evoluzione del la-voro in tutte le sue sfaccettature. E’ evi-dente, infatti, come un approcciodifferente al lavoro determini anche uncambiamento nei rapporti sindacali azien-dali, oltre che nei rapporti tra lavoratori eazienda (oltre allo smart working si pensialla questione riders, per esempio).

Dunque, un nuovo modo di intendere lafigura del lavoratore, tutelato nelle diverseforme e, al contempo, sempre più parte at-tiva all’interno dell’organizzazione an-dando ad incidere fattivamente sullaqualità del lavoro e sul raggiungimentodegli obiettivi aziendali.

Questo a tutto vantaggio anche di unaconciliazione vita lavorativa/privata per illavoratore che, negli ultimi dieci anni inparticolare, è divenuta uno dei temi cen-trali della vita di molte persone e aziende.Un’organizzazione agile, comprendenteforme di lavoro in smart working, ribaltaanche un altro paradigma quale quellodella “verticalità” gerarchica dell’impresain cui qualcuno comanda e qualcun altro(lavoratore) esegue. Assetto, questo, cheha da sempre generato anche la “conflit-tualità” all’interno dell’organizzazione inquanto non favorisce l’inclusione, la con-divisione e la collaborazione con le per-sone.

Un assetto di lavoro “smart”, invece, in-duce a modificare anche i modelli di lea-dership aziendale facilitando, se bengestita, l’integrazione ed il coinvolgimentodelle persone in azienda, la comprensionedelle problematiche e i campanelli di al-larme che potrebbero creare attriti internie/o favorire l’abbandono del posto di la-voro premiando, invece, i comportamentimeritevoli dei lavoratori oltre a quelli po-sitivi dal punto di vista meramente opera-tivo.

Già da queste premesse appare ovvio che,per promuovere ed implementare una me-todologia lavorativa smart, è necessario

un cambiamento radicale (ma condiviso)nel modo di intendere e valutare la presta-zione lavorativa passando, ad esempio, dalcontrollo da parte dei superiori a una va-lutazione per obiettivi con l’introduzionedi meccanismi di delega i quali favori-scano la responsabilizzazione e crescitapersonale dei singoli.

Definito quanto sopra, il focus è da met-tere poi sulle tecnologie, i tempi di lavoroe i luoghi ove consentire alla persona dilavorare ed esprimersi. Il tutto tarato sullarealtà aziendale e non secondo principigenerali e teorici.

Da una parte ci sono dunque dei vincoliespliciti all’applicazione dello smart wor-king dati dalla tipologia del lavoro, dagliinvestimenti da fare per la tecnologia, glispazi di lavoro e la formazione delle per-sone; dall’altra, invece, si deve fronteg-giare la possibile resistenza alcambiamento, al voler mantenere lo statusquo o di non volersi aprire a nuove e mag-giori responsabilità rispetto al lavorosvolto. Si capisce, dunque, quanto siacomplesso lo sviluppo di un processo dilavoro smart perché va a toccare differentilivelli, tutti molto importanti, di un’orga-nizzazione.

In conclusione:

• sviluppare un processo di smartworking significa, in primis,strutturare in maniera “intel-ligente” i propri flussi organizzativi (non ne ces -sariamente mandare le per-sone a lavorare da remoto);

• quello che abbiamo testatodurante la quarantena non èsmart working ma quanto dipiù simile al telelavoro. In ag-giunta a questo, la riorganizza-zione è stata fatta in tempibrevissimi senza dare modo allepersone e all’azienda stessa di “pre-parare” adeguatamente il terreno sucui sviluppare un nuovo modo di la-vorare.

• non esiste un modello perfetto di smart

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LAVORO

working perché ogni azienda deve sce-gliere l’insieme di buone pratiche, stru-menti e principi organizzativi più adattialla propria realtà;

• lo smart working presuppone un cam-biamento nel modo di lavorare, per cuisono i risultati ad essere valutati, indi-pendentemente da come e dove si la-vora, comprendendo e sviluppando iltalento di ognuno;

• gli strumenti digitali che favoriscono losmart working devono essere semprepiù personali (“Use your own device)e devono favorire la cosiddetta busi-ness continuity, far sì che il dipendentesia sempre collegato all’azienda (se-condo la regolamentazione che tengaconto del diritto alla disconnessione) epossa, da qualsiasi luogo e in qualsiasimomento, collegarsi e lavorare, avendoa disposizione tutti i dati di cui ha bi-sogno.

Come si è visto, lo smart working non è sol-tanto l’implementazione di qualche stru-mento tecnologico e digitale o di unadiversa sede di lavoro. E’ un cambiamentoprofondo nell’assetto organizzativo (in pri-mis mentale) che va coltivato, mantenuto erinforzato costantemente nel tempo con ilcoinvolgimento totale di tutti i lavoratori.

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LAVORO

L’emergenza economica causata dalCoronavirus ha colpito indiscrimi-natamente tutti gli Stati europeiprovocando una contrazione delPIL che, secondo le stime del FondoMonetario Internazionale, sarà inmedia nel 2020 di poco inferiore al10% per i paesi dell’Europa Occi-dentale1. In questa situazione, men-tre le istituzioni europee stannoancora discutendo aspramente sullecontromisure principali da adottare(in pratica la scelta tra gli “Euro-bonds”, ora rinominati “Corona-bonds”, ovvero il MES), laCommissione ha proposto alcunesoluzioni ancillari per fornire unprimo segnale di presenza del-l’Unione Europea rispetto ai dannieconomici causati dalle misure dilockdown: una di queste, specifica-mente destinata ai lavoratori, è ilSupport to Mitigate UnemploymentRisks in an Emergency (d’ora in poi“SURE”), cioè un meccanismo eu-ropeo di finanziamento per i sisteminazionali di ammortizzazione so-ciale; in altre parole, la creazione diuna specie di cassa integrazione eu-ropea da 100 miliardi di euro. Sitratta, ad oggi, di una proposta chenon ha ancora trovato attuazione daparte del Consiglio Europeo2, seb-bene sia altamente probabile chevenga approvata in tempi rapidi, at-teso che il vero terreno di scontro inseno alla politica europea è costi-tuito dalla scelta tra gli Eurobondse il MES.

Il SURE fornirà assistenza finanzia-

IL SURELA CASSA INTEGRAZIONE EUROPEADI PAOLO MARIA GANGI AVVOCATO

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ria agli Stati membri attraversoprestiti a condizioni favorevoli perun ammontare fino a 100 miliardidi euro, che la Commissione Euro-pea otterrà finanziandosi sui mer-cati internazionali, offrendo comecollaterale garanzie per un valorepari al 25% del SURE (quindi paria 25 miliardi di euro), che sarannomesse a disposizione dagli Statimembri proporzionalmente allapartecipazione di ogni paese al bi-lancio comunitario: qui si può evi-denziare un punto di debolezza delSURE in quanto tale strumentonon sarà operativo fino a che tuttigli Stati membri non avrannomesso a disposizione la quota digaranzia di propria spettanza. Nonsono stati previsti sistemi di pre-al-locazione tra i vari Stati membridei 100 miliardi a disposizione delSURE, anche se la proposta di re-golamento della Commissione Eu-ropea prevede che i fondi del SUREdebbano essere assegnati agli Statimembri che dimostrino di averavuto, o che avranno in base allemisure già pianificate, un eccessivoaggravio del bilancio pubblico perl’implementazione delle policies asostegno dell’occupazione3. E’ pre-visto che, nel contratto di prestitotra l’Unione Europea e i singoliStati membri, siano specificate letipologie di ammortizzatori socialiche lo Stato membro intende fi-nanziare con i fondi derivanti dalSURE4.

I capitali erogati attraverso il SUREdovranno essere utilizzati dagliStati, in primo luogo, per sostenerel’occupazione interna attraversomeccanismi che, nell’ordinamentoitaliano, corrispondono alla cassaintegrazione per lavoratori dipen-denti con riduzione dell’orario la-vorativo (“short-time workschemes”); inoltre, la Propostadella Commissione Europea pre-vede che i fondi ottenuti attraversoil SURE siano utilizzati dagli Stati

membri anche per finanziare degliammortizzatori sociali che sosten-gano la perdita di reddito dei lavo-ratori autonomi: “similar schemesexist for income replacement tothe self-employed in emergency si-tuations5”. Nell’ambito dell’ordina-mento italiano, non è datoidentificare con immediatezzaquali possano essere tali meccani-smi atteso che l’unico istituto chepotrebbe avvicinarsi a quanto pro-pone la Commissione Europea peri lavoratori “self-employed” è l’in-dennità di disoccupazione mensile“DIS-COLL6”, ex art. 15 del d. lgsn.22 del 2015, che, però, in primis,si riferisce all’area della parasubor-dinazione mentre la Proposta dellaCommissione Europea sembravoler includere anche una tipolo-gia di lavoratori autonomi che fon-damentalmente corrisponde aiprofessionisti e ai titolari di partitaiva individuale e, in secondoluogo, è limitata ai lavoratori cheabbiano perduto involontaria-mente la propria occupazione enon a quelli che abbiano subitoun’interruzione, sebbene tempora-nea, del flusso reddituale a causadell’emergenza del Coronavirus.

Naturalmente le norme contenutenella Proposta potranno essere mo-dificate in sede di adozione del re-golamento da parte del ConsiglioEuropeo e, comunque, sarà il Go-verno Italiano a dover definire la ti-pologia di strumento cui destinarei fondi, qualora dovesse decidere diaccedere a tale tipologia di prestito.Rimane certo, tuttavia, che, adoggi, se si esclude il contributo dei600 euro del decreto Cura Italia afavore degli iscritti alla GestioneSeparata e a quella Commercianti,non è dato identificare all’internodell’ordinamento italiano un con-tributo similare a quanto previstodal SURE per i lavoratori auto-nomi.

In conclusione, il SURE, a condi-zione che venga implementato intempi ragionevolmente rapidi, po-trebbe diventare il veicolo sia perfinanziare l’amplia platea di bene-ficiari della cassa integrazione (inparticolare, come ampliata da ul-timo dal decreto Cura Italia), che,de iure condendo, per creare unanuova tipologia di ammortizzatoresociale destinato ai lavoratori auto-nomi titolari di partita iva.

LAVORO

NOTE

1 Secondo il Fondo Monetario Internazionale, l’Italia avrà nel 2020 una variazione del PILdel -9,1%; la Germania una variazione del -7%; la Francia del -7,2%; la Spagna del -8%.Per maggiori informazioni si veda:https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD.

2 Proposal for a Council Regulation on the establishment of a European instrument fortemporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) followingthe COVID-19 outbreak - 2020/0057 (NLE). Il testo completo della proposta è visionabileal seguente link: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/support_to_mitigate_unemploy-ment_risks_in_an_emergency_sure_0.pdf

3 Considerando 7 della Proposta: “the Member State should provide evidence of this sud-den severe increase in actual and possibly also planned expenditure when requesting sup-port”.

4 Articolo 6, 3° comma, della Proposta: “a description of the national short-time scheme(s)or similar measures that may be financed”.

5 Considerando 7 della Proposta.

6 L’indennità di disoccupazione mensile, o DIS-COLL, ex art. 15 del d. lgs n.22 del 2015,è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto,assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto invo-lontariamente la propria occupazione.

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FISCO

Il DL Rilancio, dopo l’annunciodella sua approvazione il 13 maggio,è finalmente approdato in GazzettaUfficiale – supplemento ordinario -n. 128 del 19 maggio 2020.Una delle disposizioni che ha de-stato alcune perplessità, anchequando del DL circolavano solo“bozze”, è quella relativa all’ab-buono del saldo IRAP 2019 edella Iª rata di acconto relativaall’anno 2020. Nello specifico, l’articolo 24 del DL

n.23/2020, in considerazione dellasituazione di crisi connesse al-l’emergenza epidemiologica da Co-ronavirus, stabilisce che le impresecon un volume di ricavi non supe-riore a 250 milioni di euro nel 2019e i lavoratori autonomi con un cor-rispondente volume di compensi,non sono tenute al versamento delsaldo IRAP dovuta per il 2019, purrimanendo fermo l’obbligo di ver-samento degli acconti per il pe-riodo di imposta 2019.

Gli stessi soggetti non sono tenutial versamento della Iª rata, pari al40%, dell’acconto dell’IRAP dovutaper il 2020, o pari al 50% per i sog-getti di cui ai commi 3 e 4 dell’arti-colo 12-quinquies del DL Crescitan.34/2019. L’importo corrispon-dente alla Iª rata dell’acconto è co-munque escluso dal calcolodell’imposta da versare a saldo peril 2020; pertanto, l’esclusione operafino a concorrenza dell’importodella Iª rata calcolato con il metodo

DL RILANCIO:CANCELLATISALDO IRAP 2019E ACCONTO 2020DI ANTONIO GIGLIOTTI DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

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FISCO

storico o, se inferiore, con il me-todo previsionale.Il primo dubbio riguarda la cancel-lazione del versamento, o se lostesso sia solo rimandato al 2021.Tale incertezza è già stata chiaritanei giorni scorsi dal MEF, secondocui è priva di fondamento la tesi se-condo la quale il saldo e l’accontoIrap dovuti a giugno sarebbero solorimandati al 2021: gli stessi sonodefinitivamente cancellati.

AMBITO APPLICATIVO

La disposizione in commento è ap-plicabile dalle imprese con un vo-lume di ricavi non superiore a 250milioni di euro nel 2019 e dai lavo-ratori autonomi con un corrispon-dente volume di compensi. Per leimprese e i lavoratori autonomi chedovessero superare tale soglia, dun-que, non vi sarà alcuna cancella-zione dei versamenti IRAP.Restano escluse le banche, gli altriintermediari finanziari, le impresedi assicurazione, le Amministra-zioni e gli Enti pubblici.

L’INTENTO DEL LEGISLATORE

È chiaro che l’intenzione del legi-slatore è stata quella di limitarel’abbuono unicamente al versa-mento del saldo IRAP dovuto per il2019, considerato che i termini diversamento sono ormai scaduti.Volendo esemplificare, se l’Irap allordo degli acconti ammonta a35.000 euro e sono stati versati ac-conti per un importo complessivodi 30.000 euro, lo “sconto” sarà li-mitato alla differenza di 5.000 euro.Allo stesso modo, se il contribuenteavesse omesso il versamento del-l’acconto, la riduzione dell’IRAP sa-rebbe comunque determinabilenella misura di 5.000 euro. L’ac-conto resta dovuto e quindi il con-tribuente sarà tenuto al versamentodello stesso, anche tramite il ravve-dimento operoso. In caso contrario,riceverà la comunicazione di irre-golarità oppure, successivamente,

la cartella di pagamento.Il problema che si pone è la ge-stione dei versamenti degli accontieventualmente effettuati in misurasuperiore rispetto al dovuto. In talecaso, infatti, non è ancora chiaro sela maggiore somma versata può es-sere utilizzata fino all’azzeramentodel saldo o faccia sorgere un creditonei confronti dell’erario. I dubbi si verificano, ad esempio,con riferimento alla rimodulazionedegli acconti che ha interessato, altermine dell’anno 2019, i contri-buenti soggetti ad ISA. In partico-lare, l’art. 58 del Decreto Fiscalen.124/2019, collegato alla Legge diBilancio 2020, ha previsto la pre-detta rimodulazione dei versamentidegli acconti relativi alle imposte suiredditi e l’IRAP. L’intervento prevedela possibilità di versare la secondarata di acconto nella misura del 50per cento, anziché del 60 per cento.

L’ISCRIZIONE DELL’IRAPNEL BILANCIO DI ESERCIZIO

In caso di bilancio già approvato edepositato, l’unico modo per attri-buire rilievo all’intervento del legi-slatore è rilevare unasopravvenienza attiva non tassabilenell’esercizio 2020. Nel momentoin cui risulterà “cancellato” il saldoIRAP del 2019, nell’esercizio 2020,

DL RILANCIO:CANCELLATISALDO IRAP 2019E ACCONTO 2020

dovrà essere rilevata una sopravve-nienza attiva non tassabile. Ciò inquanto l’IRAP risultante per l’interoimporto dal bilancio 2019 avrà datoorigine ad una ripresa fiscale di pariammontare.Diverso è invece il caso in cui il bi-lancio non sia stato ancora appro-vato. Infatti, in tal caso, il saldoIRAP non andrà versato. Pertanto,tra i costi, nelle imposte correnti,sarà possibile rilevare l’IRAP alnetto del saldo. Nello specifico,andrà indicato l’importo minore tral’imposta dovuta per il 2019, senzatenere conto di quanto disposto dalDL Rilancio, e gli acconti calcolaticon il metodo storico.

LA CANCELLAZIONE

DELL’ACCONTO 2020La disposizione in commento di-spone altresì la cancellazione delversamento della Iª rata dell’ac-conto IRAP 2020, il cui termine diversamento era previsto per il 30giugno 2020.Il testo prevede che “l’importo ditale versamento è comunque esclusodal calcolo dell’imposta da versarea saldo per lo stesso periodo d’im-posta”. Di conseguenza, il man-cato versamento non determineràun incremento del saldo dovutoper il 2021.

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A CURA DEL CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA

In caso di attivazione dell'assegno ordinario del FIS ho dubbi circa la possibilità di rico-nosce alla dipendenti il trattamento economico per la maternità anticipata intervenutasuccessivamente alla sospensione lavorativa per chiusura aziendale .La circolare inps 130/2017 al punto 2.4.2 fa espresso riferimento esclusivamente all'asten-sione obbligatoria.

La maternità anticipata costituisce una estensione di quella obbligatoria e, pertanto, si ri-tiene si applichi la stessa disciplina.In caso di maternità anticipata per “rischio ambientale”, sarà però opportuno comunicareall’ITL l’eventuale sospensione della lavoratrice a zero ore, così da consentire al serviziocompetente di valutare se sussistano i requisiti per applicare l’art. 17 del d.lgs. 151/2001.Si rammenta infine che per tutto il periodo in cui è vietato il licenziamento, la dipendentepuò essere sospesa dal lavoro solo per sospensione dell’attività dell’azienda o del repartofunzionalmente autonomo cui la lavoratrice è adibita.

QUESITI DEL MESE

una volta che la Regione Lazio ha autorizzato la CIGD, per procedere alla richiesta di in-dennizzo diretto da parte dell'INPS mediante presentazione telematica del modello SR41si deve attendere che l'istituto di previdenza invia una pec con il numero di autorizzazione,come avviene per la CIGO? Il software reso disponibile dall'ente segnala come anomalial'assenza dell'autorizzazione.

Si consiglia di prendere visione del messaggio Inps 1525 del 7 aprile 2020.

Nell’inserimento di una domanda Cigd Lazio per un portiere di condominio non mi fa in-serire l’orario settimanale Ccnl corretto. Per il loro contratto l’orario settimanale è pari a48, ma il programma mi dice che l’orario indicato è sbagliato e non mi fa inserire un orariosuperiore alle 40 ore. Quindi mi dà errore anche per le ore totali di sospensione.

Dovrebbe trattarsi con tutta probabilità un errore del sistema.Ai fini degli ammortizzatori sociali, infatti, si possono prendere in considerazione ancheorari superiori a 40 ore settimanali, fermi restando i limiti di legge (Inps circ. 197/2015).

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L'emendamento al DL 18/2020 che permetterebbe alle aziende che hanno sospensioniCovid-19 -in deroga al divieto dell'art. 20 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2015 - di effettuare nuoveassunzioni a termine anche per mansioni oggetto di sospensione, potrebbe considerarsitale da vincolare l'Inps (o FSBA o altro) a considerare genuina la richiesta di integrazioneanche in presenza di dette nuove assunzioni?

il ddl di conversione del dl 18/2020 consetirebbe esclusivamente la proroga o il rinnovo dicontratto a termine in deroga all’art. 20 lett. c) del dlgs 81/2015, e non la stipula di nuoveassunzioni.I lavoratori in questione inoltre non potrebbero beneficiare dell’integrazione salariale seassunti dopo il 17 marzo 2020 (art. 41 dl 23/2020).In ogni caso, il ddl deve essere ancora esaminato dalla Camera dei Deputati e quindi è op-portuno quindi attendere il testo definitivo.

Azienda artigiana metalmeccanica con due dipendenti. Il CSC è 4.13.07, ha codice auto-rizzazione 7B e 3P (non 3X). Debbo, in relazione al trattamento di integrazione salariale"COVID-19", richiedere l'intervento dell'FSBA ovvero debbo richiedere l'intervento dellaCassa Integrazione Ordinaria?

La richiesta (si veda la circolare Inps 47/2020) deve essere inviata a FSBA

Massimale CIGO per il settore edile e lapideo.Si chiede quale massimale CIGO vada utilizzato ai fini del calcolo delle somme da antici-pare ai lavoratori per l'evento COVID-19 Nazionale, ossia quello ordinario o quello mag-giorato del 20% del settore edile per eventi meteo e oggettivamente non evitabili?

Come previsto dall'art. 3 comma 10 del D.Lgs 148/2015, nel settore edile e lapidei, (se-condo quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549),il massimale di trattamento CIGO deve essere incrementato nella misura ulteriore del20% nel caso di intemperie stagionaliSi veda anche la circolare Inps 20/2020.

un cliente vorrebbe usufruire della CIG da marzo fino ad agosto 2020, periodo che è con-sentito dal Decreto Cura Italia, facendo ruotare i propri dipendenti e sempre nel rispettodelle 9 settimane complessive per ciascun lavoratore. Come deve essere impostata la do-manda visto che il periodo marzo/agosto va ben otre le 9 settimane?

Le nove settimane sono riconosciute all’azienda. Possono essere richieste in modo conse-cutivo, con un’unica comunicazione, oppure frazionata in più periodi, con più richiesteseparate. Nell’ambito delle nove settimane l’orario di ogni lavoratore può essere ridotto azero ore o, secondo necessità produttive, solo per parte dell’orario settimanale.

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