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1 REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI C O M U N E D I S A L U G G I A VERSIONE DEFINITIVA R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale (Art. 3 comma 3 della LR n. 19/1999) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06/03/2009 Pubblicato sul BUR n. .. del ….. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE Arch. RAVETTO Antonello Dott.ssa ANOBILE Anna COLLABORATORE Dott. COLANGELO Giovanbattista L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA IL SINDACO RAVETTO Antonello PASTERIS Marco

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REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

C O M U N E D I S A L U G G I A

VERSIONE DEFINITIVA

R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O

conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale

(Art. 3 comma 3 della LR n. 19/1999)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06/03/2009

Pubblicato sul BUR n. .. del …..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE Arch. RAVETTO Antonello Dott.ssa ANOBILE Anna COLLABORATORE Dott. COLANGELO Giovanbattista L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA IL SINDACO RAVETTO Antonello PASTERIS Marco

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I N D I C E TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.) Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.) Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) Art. 7 Domanda di rilascio del permesso di costruire, permesso in sanatoria e progetto

municipale Art. 8 Rilascio del permesso di costruire Art. 8 bis Denuncia (dichiarazione) di inizio attività - DIA Art. 9 Diniego del permesso di costruire Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori Art. 11 Voltura del titolo abilitativo edilizio Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori Art. 12 bis Certificato di agibilità TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf) Art. 14 Altezza della costruzione (H) Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np) Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della

costruzione dal ciglio stradale (Ds) Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)

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Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul) Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun) Art. 20 Volume della costruzione (V) Art. 21 Superficie fondiaria (Sf) Art. 22 Superficie territoriale (St) Art. 23 Rapporto di copertura (Rc) Art. 23 bis Scorpori per favorire il risparmio energetico Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut) Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If) Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It) Art. 27 bis Disposizione transitoria TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE

COSTRUZIONI Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione Art. 29 Allineamenti Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde Art. 31 Requisiti delle costruzioni Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private Art. 34 Interventi urgenti Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi Art. 37 Antenne Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali

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Art. 40 Cortili e cavedi Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni Art. 43 Muri di sostegno Art. 44 Numeri civici Art. 45 Parapetti e ringhiere Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi Art. 47 Passi carrabili Art. 48 Piste ciclabili Art. 49 Portici e "pilotis" Art. 50 Prefabbricati Art. 51 Rampe Art. 52 Recinzioni e cancelli Art. 53 Serramenti Art. 54 Servitù pubbliche Art. 55 Soppalchi Art. 56 Sporgenze fisse e mobili Art. 57 Strade private Art. 58 Terrazzi TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE Art. 59 Prescrizioni generali Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi Art. 61 Disciplina del cantiere Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali Art. 64 Scavi e demolizioni

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Art. 65 Rinvenimenti Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI Art. 67 Vigilanza e coercizione Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi

accidentali Art. 70 Deroghe APPENDICE ALL'ART. 31 1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31. 2. Elenco delle principali disposizioni riferibili alle esigenze indicate all'art. 31. 3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei

consumi energetici, di prevenzione degli incendi. ALLEGATI Modello 1 Richiesta di Permesso di Costruire Modello 2 Denuncia di Inizio Attività Modello 3 Relazione Asseverata Modello 4 Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Modello 5 Manutenzione Ordinaria Modello 6 Comunicazione Inizio Lavori Modello 7 Comunicazione Fine Lavori Modello 8 Richiesta Certificato di Agibilità Modello 9 Richiesta Certificato Destinazione Urbanistica

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.) 1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della Legge

Regionale 8 luglio1999, n. 19 e nel rispetto del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (Testo Unico dell’Edilizia) disciplina:

a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia; b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio

e le relative procedure; c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici; d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto

edilizio; e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti; f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri; g) la vigilanza e le sanzioni. 2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli

atti dei procedimenti.

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Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia 1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico

ed edilizio. 2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistico, che

la presiede, e da 5 componenti eletti dal Consiglio Comunale; (un membro della Commissione deve essere espressione delle forze politiche di minoranza).

Il presidente non esprime voto. 3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi

all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi deve essere in possesso del diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti,

i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione, fatte salve eventuali eccezioni previste espressamente da norme di legge1

, i componenti degli organi di indirizzo dell’Amministrazione quali il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà, per non più di quarantacinque giorni, ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi

momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono: a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente

comma 4; b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale. 9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro

quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

1 Art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000 come modificato dall’art. 29 comma 4 lett. a) e b) della legge n. 448/2001

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Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia 1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi

dispongono diversamente), non vincolante, per: a) il rilascio di permessi di costruire, di permessi di costruire convenzionati, di loro

varianti, di permessi in sanatoria, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già

rilasciati; c) l’esame di proposte di strumenti urbanistici esecutivi (Piano Esecutivo

Convenzionato, Piano di Recupero, Piano Particolareggiato, Piano per gli Insediamenti Produttivi, Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio, Piano di Edilizia Economico Popolare, ecc.);

2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi

pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta, il Consiglio Comunale o l’Ufficio Tecnico

Comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti; b) convenzioni; c) programmi pluriennali di attuazione; d) regolamenti edilizi e loro modifiche;

e) modalità di applicazione del contributo di costruzione e del contributo per la monetizzazione degli standards urbanistici;

f) eventuali atti che siano pertinenti all’attività edificatoria.

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Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia 1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta

al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente designa un dipendente comunale chiamato a svolgere le funzioni di

segretario della Commissione, senza diritto di voto. 3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori

degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa. 4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici

devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla

progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta in esame; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera, anche in qualità di sub appaltatore; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

6. La Commissione esaminati gli atti, esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti

aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al

voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti delle pratiche edilizie, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in

relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede

preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune. 10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei

presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai

membri componenti ed è inserito negli atti del procedimento relativi alla pratica edilizia.

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TITOLO II

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art. 5 Certificato Urbanistico (C.U.) 1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal

titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall’Autorità comunale entro sessanta giorni dalla

richiesta e specifica, in particolare: a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è

assoggettato l'immobile; b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti; d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare; e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per

quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni; f) i vincoli incidenti sull'immobile. 3. Il certificato urbanistico è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

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Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) 1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal

proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

2. Il C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e

specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare: a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è

assoggettato l'immobile; b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c) le modalità d'intervento consentite; d) la capacità edificatoria consentita; e) i vincoli incidenti sull'immobile. 3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva

validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In conformità al disposto dell’art. 30 comma 4 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., in caso di

mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero la prescrizione da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

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Art. 7 Richiesta di rilascio del permesso di costruire, permesso in sanatoria e progetto municipale 1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e

chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all’Autorità comunale il permesso di costruire o il permesso in sanatoria, per eseguire o regolarizzare, qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili prevista dall’art. 10 del DPR n. 380/2001.

2. La richiesta di permesso di costruire o di permesso in sanatoria è composta dei seguenti

atti: a) domanda in bollo indirizzata all’Autorità comunale contenente: 1) generalità del richiedente; 2) numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società -

del proprietario e del richiedente; 3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire; 4) indicazione dei dati del professionista abilitato comprensivi del codice

fiscale; 5) fotocopia del documento di identità del richiedente e del progettista secondo

quanto previsto dall’art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000; b) documento comprovante la proprietà, autocertificazione o l'altro titolo che abilita

a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge; c) progetto municipale. 3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di

urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con l’ufficio tecnico comunale ed approvati dagli organi comunali competenti.

4. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti da prodursi in duplice copia: a) estratto della mappa catastale con individuazione del lotto di intervento attraverso

apposita coloritura; b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali altri strumenti urbanistici anche

esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento comprensive della specificazione del lotto di intervento attraverso apposita coloritura;

c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito

d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati: orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei

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materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;

d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti; e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento anche al

contesto insediativo adiacente; f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel

caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;

g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto,

con l'indicazione dei limiti di proprietà, indicazione delle modalità di accesso al fondo, delle quote planimetriche, delle distanze dai confini, dai fabbricati, dalle strade, ferrovie, elettrodotti, pozzi, cimiteri, ricoveri animali, concimaie, dalle zone vincolate o dalle fasce di rispetto, delle quote altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei tracciati delle reti infrastrutturali, delle recinzioni, degli accessi carrai e pedonali, delle opere di urbanizzazione esistenti ed in progetto, delle aree a parcheggio ed a verde privato, delle aree da dimettere per standars urbanistici, o da assoggettare ad uso pubblico, delle aree di idonee dimensioni, specificamente destinate alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20)

idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate

le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura; 2) le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti,

delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato; 3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle

sagome degli edifici contigui; 4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i

materiali, le finiture, i colori; 5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati

riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;

i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente

Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici; la relazione, inoltre, deve indicare le modalità di smaltimento delle acque reflue e le caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico ed al reimpiego delle acque meteoriche, così come previsto dall’art. 1 comma 288 della legge n. 244/2007, nonché dal successivo articolo 31 comma 5;

l) documentazione necessaria per la determinazione, nei casi dovuti, del contributo di

costruzione; m) modello ISTAT;

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n) relazione geotecnica e relazione geologica a firma di tecnico abilitato nei casi

previsti dalla normativa vigente; o) progetto degli impianti posti a servizio degli edifici indipendentemente dalla

destinazione d’uso, a firma di tecnico abilitato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

p) relazione tecnica, elaborati grafici e dichiarazione di conformità delle opere in

progetto alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; q) documentazione previsionale di impatto acustico, valutazione preventiva di clima

acustico, documentazione di impatto acustico, relazione sui requisiti acustici passivi degli edifici, a firma di tecnico competente in acustica iscritto all’apposito albo regionale, nei casi previsti dalla normativa vigente;

r) relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, relativa al rispetto delle norme

nazionali e regionali in materia di rendimento energetico nell’edilizia ed utilizzo delle fonti rinnovabili di energia termica ed elettrica, con indicazione di tutti gli impianti e strutture aventi anche impatto sull’involucro esterno, redatta in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale;

s) nel caso di interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, comprendente, anche

solo parzialmente la demolizione o il rinnovo di strutture portanti, è necessario produrre a corredo della domanda, una perizia statica a firma di tecnico abilitato attestante la fattibilità dell’intervento.

5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati,

prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e sanità, ambiente e tutela del paesaggio, prevenzione incendi.

6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo

dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.

7. La richiesta di variante al permesso di costruire segue la stessa procedura ed è corredata

dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.

8. L’Autorità comunale competente, ricevuta la domanda per il rilascio del permesso di

costruire o del permesso in sanatoria, comunica al richiedente e agli altri soggetti indicati dalla legge, l’avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente l’indicazione dell’Amministrazione competente, il nome del responsabile del procedimento, l’ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti, il termine per la conclusione del procedimento, i rimedi in caso di inadempimento.

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Art. 8 Rilascio del permesso di costruire 1. I permessi di costruire sono rilasciati dall’Autorità comunale in forma scritta e sono

redatti secondo il modello allegato al presente Regolamento. 2. I permessi di costruire rilasciati sono pubblicati, per estratto, all'Albo pretorio del

Comune e sono annotati nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.

3. I permessi di costruire devono contenere: a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di

presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande dei permessi, nonché il numero della pratica edilizia);

b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la

documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall’Autorità comunale, è allegato al permesso di costruire quale parte integrante e sostanziale;

c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso; d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione

(località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;

e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio; f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti

presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;

g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi e

quello agli eventuali pareri facoltativi assunti; h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle Deliberazioni del Consiglio

Comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di costruzione;

i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del

contributo di costruzione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;

j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è

riferita la motivazione di gratuità; k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di

realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;

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l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;

m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati; n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori; o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere; p) le condizioni e le modalità esecutive imposte dal titolo abilitativo edilizio; q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di

assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

4. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazioni ai diritti dei terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o degli altri diritti relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.

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Art. 8 bis Denuncia (dichiarazione) di inizio attività - DIA 1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e

chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l’uso o il godimento di entità immobiliari con l’anzidetta facoltà, presenta all’Autorità comunale, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una denuncia (dichiarazione) di inizio attività (DIA), nelle ipotesi indicate all’art. 22 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. (vedi note) e negli altri casi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. La denuncia (dichiarazione) di inizio attività (DIA) deve essere accompagnata da una

dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

3. La DIA è corredata dagli elaborati costituenti il progetto municipale e dagli altri atti e

documenti previsti dalla normativa vigente; deve essere presentata secondo le procedure indicate all’art. 23 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. (vedi note) e deve indicare, necessariamente:

- i nominativi, i codici fiscali e/o le partite IVA dei proprietari, del progettista, degli esecutori e del direttore dei lavori;

- la dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori indicante l’organico medio annuo distinto per qualifica ed il relativo contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti;

- la documentazione sulla regolarità contributiva (DURC) rilasciata per quanto di competenza dall’INPS, dall’INAIL, e dalla Cassa Edile, in corso di validità.

4. L’Autorità comunale competente, qualora entro trenta giorni dalla presentazione della

DIA, riscontri la mancanza di una delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, notifica all’interessato l’ordine, motivato, di non eseguire l’intervento e in caso di falsa attestazione del professionista, informa l’Autorità giudiziaria ed il consiglio dell’ordine professionale di appartenenza; resta fatto salvo il potere dell’Amministrazione comunale di adottare provvedimenti in via di autotutela.

_________________________________________________________________________

Note:

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Articolo 6 (L) - Attività edilizia libera.

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)

1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

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D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Articolo 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire.

(legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. (1) 2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività. 3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44. (1) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003,

n. 16). D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Articolo 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149)

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro

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trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'Ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44. 5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. 6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'Ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37. (1) (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16). D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Articolo 23 (R) - (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di inizio attività).

(legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n.

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241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. (1) (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

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Art. 9 Diniego del permesso di costruire 1. Il diniego del permesso di costruire è assunto dall’Autorità comunale, previo parere,

obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia. 2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni di legge o di

regolamento che impediscono il rilascio del titolo abilitativo edilizio. 3. Il provvedimento di diniego è preceduto da una tempestiva comunicazione recante il

preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., con la quale vengono indicati i motivi del diniego e l’invito a presentare, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, valutazioni, memorie, osservazioni o documenti che devono essere pertinenti all’oggetto del procedimento e che possono risultare idonei a superare i motivi del diniego.

4. Il provvedimento di diniego, qualora le osservazioni o la documentazione integrativa

prodotta non siano ritenuti idonei a superare i motivi ostativi, viene notificato al richiedente e deve evidenziare anche le motivazioni che giustificano il rigetto delle argomentazioni presentate a seguito del preavviso.

5. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il

rigetto del permesso in sanatoria.

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Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori 1. Il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia

(dichiarazione) di inizio attività (DIA) deve comunicare con atto scritto all’Autorità comunale, la data di inizio dei lavori; tale data non potrà essere comunque antecedente alla data di presentazione della comunicazione e non può avvenire oltre un anno dalla data di notificazione del titolo, salvo proroga adottata con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, secondo quanto previsto dall’art. 15 del DPR n. 380/2001.

2. La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento e deve

contenere: a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica

inerente le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, ove presenti, nonché il nominativo del collaudatore;

b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione

e sorveglianza dei lavori; c) la dichiarazione resa dall’impresa esecutrice in merito all’organico medio annuo

ed al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; d) la documentazione sulla regolarità contributiva (DURC) rilasciata per quanto di

competenza dall’INPS, dall’INAIL, e dalla Cassa Edile, in corso di validità. 3. Alla comunicazione di inizio lavori è allegata la documentazione prescritta dalla

normativa vigente. 4. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del

titolare del titolo abilitativo edilizio, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.

5. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare,

anche su richiesta degli interessati, apposito sopralluogo volto a verificare i tracciati o le quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.

6. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 68.

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Art. 11 Voltura del titolo abilitativo edilizio 1. Il trasferimento di un titolo abilitativo edilizio ad altro titolare (voltura) deve essere

richiesto all’Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.

2. L'istanza di voltura, in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo, è corredata dagli

atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla richiesta e non può riguardare singole parti del titolo abilitativo rilasciato o porzioni dei manufatti edilizi realizzati per effetto del suo rilascio.

3. La voltura è rilasciata dall’Autorità comunale con atto scritto entro 30 giorni dal

ricevimento della relativa istanza. 4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al precedente comma 1, l’Autorità

comunale, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal successivo art. 68, inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

5. L’Autorità comunale competente, ricevuta la domanda di voltura, comunica al

richiedente e agli altri soggetti indicati dalla legge, l’avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente l’indicazione dell’Amministrazione competente, il nome del responsabile del procedimento, l’ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti, il termine per la conclusione del procedimento, i rimedi in caso di inadempimento.

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Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori. 1. Entro il termine di tre anni dall’inizio dei lavori, il titolare del permesso di costruire o il

soggetto che ha presentato la DIA, deve comunicare all’Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.

2. La comunicazione di ultimazione dei lavori è redatta secondo i modelli allegati al

presente Regolamento. 3. Alla comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere allegata in forma asseverata

dal Direttore dei lavori ed in duplice copia: A) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto dell’impianto

termico ed alla relazione tecnica presentati riguardanti il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di rendimento energetico nell’edilizia ed utilizzo delle fonti rinnovabili di energia termica ed elettrica;

B) l’attestato di qualificazione energetica fintanto che non diventa operativa la certificazione energetica degli edifici.

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Art. 12 bis Certificato di agibilità 1. Il certificato di agibilità, secondo quanto previsto dall’art. 24 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la DIA, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a richiedere il rilascio del certificato di agibilità, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dei seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La domanda, in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo, deve contenere la documentazione prevista dagli articoli 23 e 24 del DPR n. 380/2001, nonché per gli edifici rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici”, anche l’attestato di certificazione energetica, secondo quanto dispone l’art. 2 comma 282 della legge n. 244/2007. 4. L’Ufficio comunale competente, comunica al richiedente, entro 10 giorni dalla richiesta, l’avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente l’indicazione dell’Amministrazione competente, il nome del responsabile del procedimento, l’ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti, il termine per la conclusione del procedimento, i rimedi in caso di inadempimento. 5. La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 380/2001, la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464, con le modalità previste dalla legge n. 689/1981 e s.m.i.

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TITOLO III

PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf) 1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione,

compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura. 2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota,

misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.

3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i

sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici.

4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano

orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.

5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del

terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento

complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.

7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è

necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

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Art. 14 Altezza della costruzione (H) 1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti,

determinate ai sensi del precedente art. 13.

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Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np) 1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi

quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti

interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

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Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) 1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al

filo di fabbricazione della costruzione. 2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle

pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra: a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra

costruzione (D), b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc), c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di

questo, ciglio di una strada (Ds), è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all’altro. 4. Il confine di una strada è definito dall’art. 3 del D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i. come il limite della proprietà stradale quale risultante dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 5. Il ciglio della strada è definito dall’art. 2 del DM 01/04/1968 n. 1404 come la linea della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli e simili).

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Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc) 1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione

orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le

pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

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Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul) 1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici

utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative: a) ai "bow window" ed alle verande; b) ai piani di calpestio dei soppalchi; sono escluse le superfici relative: c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei

macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi; e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al

ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;

f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili; g) ai cavedi.

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Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun) 1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili

nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.

2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono

convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

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Art. 20 Volume della costruzione (V) 1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della

superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.

2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella

tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie di copertura.

3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava

convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.

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Art. 21 Superficie fondiaria (Sf) 1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili,

misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

2. Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate ad uso pubblico.

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Art. 22 Superficie territoriale (St) 1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2],

comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

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Art. 23 Rapporto di copertura (Rc) 1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie

coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

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Art. 23 bis Scorpori per favorire il risparmio energetico 1. In conformità al disposto dell’art. 11 del D. Lgs. n. 115/2008, nel caso di edifici di

nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 % dell’indice di prestazione energetica previsto dal D. Lgs. n. 192/2005 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 311/2006, risultante dalla relazione tecnica prevista dall’art. 28 della legge 10/1991, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

2. Nel rispetto dei limiti predetti è consentito derogare, nell’ambito delle procedure per il

rilascio dei titoli abilitativi edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici, fermo restando le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.

3. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino

maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza termica, risultante dalla relazione prevista dall’art. 28 legge 10/1991, è permesso derogare, nell’ambito dei procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione dal nastri stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime dagli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura, fermo restando le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

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4. Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda

edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].

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Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda

edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2].

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Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If) 1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o

edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2].

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Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It) 1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o

edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2].

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Art. 27 bis Disposizione transitoria 1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della Legge Regionale 8 luglio

1999, n. 19, fatto salvo quanto disposto dall’art. 23 bis, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli da 13 a 27, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nelle Norme di Attuazione di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Saluggia approvato con DGR n. 3-1167 del 30/10/2000.

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TITOLO IV

INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione 1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito

di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.

2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia

igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.

3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o

superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita

dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere

isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.

6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore

rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso. 7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene

Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a

quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.

9. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive

nocive alla salute. E’ vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

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Art. 29 Allineamenti 1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più

arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

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Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde 1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla

proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

2. L’Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di

assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.

3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo

quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo. 4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica,

di effettuare i tagli necessari affinche non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.

5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie

afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.

6. L’Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che

costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

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Art. 31 Requisiti delle costruzioni 1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di

nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali

degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di: a) resistenza meccanica e stabilità; b) sicurezza in caso di incendio; c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente; d) sicurezza nell'impiego; e) protezione contro il rumore; f) risparmio e rendimento energetico, ritenzione del calore e utilizzo delle fonti

rinnovabili di energia; g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature; h) uso razionale delle risorse idriche. 3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a

deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.

4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista

incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

5. Al fine di ridurre i consumi di acqua e di migliorare le condizioni di sostenibilità

ambientale delle risorse idriche, dovranno essere applicate le vigenti prescrizioni, i criteri e gli indirizzi sia nazionali che regionali; in particolare, così come previsto dall’art. 42 della DCR 13 marzo 2007 n. 117-10731 “Approvazione del Piano di tutela delle acque”, le nuove costruzioni devono essere dotate di sistemi di separazione e convogliamento delle acque meteoriche in apposite cisterne affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza dell’immobile, nonché, in tutti i casi di realizzazione di nuove unità immobiliari, di qualunque destinazione d’uso, deve essere prevista l’installazione di contatori singoli per ciascuna unita immobiliare o per singola utenza.

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Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni 1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale. In

particolare debbono rispettare il contesto paesaggistico ed il contorno architettonico pre-esistente, con particolare attenzione all’uso di materiali e di iconografie omogenei o complementari.

2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono

armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.

3. L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio

degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.

4. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la

sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.

5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni

imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

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Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private 1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere

mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.

2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-

artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.

3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di

ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi, previa acquisizione degli atti di assenso previsti.

4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo;

detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.

5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di

tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.

6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni,

devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.

7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree

siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

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Art. 34 Interventi urgenti 1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si

manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.

2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori

all’Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.

3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale

accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

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Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione 1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro

abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.

2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva

costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.

3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per

eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.

4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può

essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.

5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine

finale della medesima. 6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il

rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.

7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del

concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza

degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.

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TITOLO V

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi 1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra

pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".

2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in

parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.

3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori

è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.

4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte

dalle leggi statali: a) per le nuove costruzioni, nei casi di: 1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che

deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie; 2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore

storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;

3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui

è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti; b) per le costruzioni esistenti, nei casi di: 1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione

abitativa; 2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una

funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è

comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.

6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione

destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.

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Art. 37 Antenne 1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di

assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi

volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

3. L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza

pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è

soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

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Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari 1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere

provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali

insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.

3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di

nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla

presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.

5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è

subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere

revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. 7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di

chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.

8. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi

idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

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Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali 1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di

canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. 2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.)

sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.

3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico

quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.

4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle

meteoriche. 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove

costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.

6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti

delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

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Art. 40 Cortili e cavedi 1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una

costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.

2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni

orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.

3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti

di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.

4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così

dimensionati: - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m2; - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m2; - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m2. 5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza. 6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le

operazioni di pulizia. 7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque

provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.

8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle

condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

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Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione 1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello

del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche

inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di

calpestio dei locali interrati attigui. 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì

provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

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Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni 1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono

essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.

2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine

ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.

3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a

maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di

qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.

5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in

pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione. 6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’Autorità comunale, sentito il

Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

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Art. 43 Muri di sostegno 1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a

2,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.

2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 2,00 m, è richiesto il rispetto delle

vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate. 3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi

vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.

4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono

essere realizzati con elementi a giorno con vegetazione viva ed autoctona. 5. Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può

richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

6. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del

provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

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Art. 44 Numeri civici 1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere

apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.

2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza

variabile da 2,00 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.

3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario

dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. 4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro

materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna. 5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte

esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinchè siano soppressi.

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Art. 45 Parapetti e ringhiere 1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da

uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. 2. I manufatti di cui sopra devono: a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,20 m; b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti

leggi in materia; non devono: c) essere scalabili; d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m. 3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: metalli in

sintonia con il contesto urbano e pre-esistente, elementi in pietra, legno o cls vibrato, prefabbricati purchè decorosi e non in contrasto con l’ambiente; il vetro, i metacrilati ed i policarbonati, sono ammessi solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

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Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi 1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle

esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle

unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.

3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area

privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. 4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di

1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%. 5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o

ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.

6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare

situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.

7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui

al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

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Art. 47 Passi carrabili 1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi

carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor

traffico. 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando

sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50

m e superiore a 3,50 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 6,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 1,50 m.

5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di

pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.

6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata

adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.

7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono

mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.

8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16

dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

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Art. 48 Piste ciclabili 1. Il Comune di Saluggia favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili. 2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i

luoghi previsti dall’art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

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Art. 49 Portici e "pilotis" 1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a

3,00 m di larghezza e 2,70 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.

2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza

della luce libera non deve essere inferiore a 3,00 m. 3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso

pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.

4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l’Autorità comunale,

sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

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Art. 50 Prefabbricati 1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la

normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.

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Art. 51 Rampe 1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di

dislivelli. 2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non

devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.

3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è: a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia

alternato regolato da semaforo; b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente; c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia

alternato regolato da semaforo; d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente. 4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla

mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a: a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato

regolato da semaforo; b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente. 5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con

apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.

6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di

cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

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Art. 52 Recinzioni e cancelli 1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in

parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.

2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della

circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere

realizzate: a) con muro pieno di altezza massima di 2,50 m; b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,50 m sovrastato da reti, cancellate o

siepi per un'altezza massima complessiva di 2,50 m; c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,50 m; d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,50 m; e) con elementi prefabbricati decorosi ee rispettosi dell’ambiente, con altezza

massima e globale di 2,50 m. 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per

conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.

5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono:

• Elementi in metallo purchè in sintonia con l’esistente; • Elementi in legno, cls vibrato, PVC, purchè decorosi e rispettosi dell’iconografia

urbana ed architettonica. 6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono:

• Elementi in metallo purchè in sintonia con l’esistente; • Elementi in legno, cls vibrato, PVC, purchè decorosi e rispettosi dell’iconografia

urbana ed architettonica.

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7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.

8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non

superiore a 2,50 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.

9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e

motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle

disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali. Per la definizione di centro abitato si fa riferimento allo strumento urbanistico approvato ed adottato.

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Art. 53 Serramenti 1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico

devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire

verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 1,00 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 1,20 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime pedonale ed il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.

3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale, sentita la

Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.

4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti

nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

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Art. 54 Servitù pubbliche 1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle

costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:

a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici; b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento,

di idranti e simili; c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale; d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi; e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi; f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; g) lapidi commemorative; h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica

utilità. 2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul

fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.

3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da

essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori. 4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà

privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.

5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere

gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1,

debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

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Art. 55 Soppalchi 1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante

l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

2. La realizzazione del soppalco è: a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative; b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle

leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.

3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non

inferiore a 1,00 m; b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito

deve risultare non inferiore a 2,00 m; c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della

struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m. 4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale

non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.

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Art. 56 Sporgenze fisse e mobili 1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso

pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.

2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di

attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime: a) 1/10 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi e

pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;

b) 1,50 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del

marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,70 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.

c) 0,15 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal

piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,70 m. 3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata

dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

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Art. 57 Strade private 1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di

controllo previste dall'ordinamento vigente. 2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria, per

ragioni di sicurezza pubblica; b) alla manutenzione e pulizia; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) all'efficienza del sedime e del manto stradale; e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque

meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali; f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7. 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza

minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.

4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere

larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.

5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla

trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.

6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di

interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.

7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato,

debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 50 lx (lux) sul piano stradale.

8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di

pubblica sicurezza.

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Art. 58 Terrazzi 1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato,

recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.

2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di

caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m. 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta

l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.

4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

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TITOLO VI

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 59 Prescrizioni generali 1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali

comunque assentiti. 2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono

responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore con particolare riferimento anche alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del

"Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

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Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi 1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a

richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio

tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:

a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere

riferita la posizione dell'opera da realizzare; b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i

punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene

sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente. 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il

direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

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Art. 61 Disciplina del cantiere 1. Nei cantieri edili deve essere affisso in vista del pubblico, per tutta la durata dei lavori,

un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:

a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione; b) degli estremi del titolo abilitativo edilizio e del nome del titolare dello stesso; c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori; d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori, del coordinatore per la

progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e quello responsabile del cantiere;

tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 2. Nel cantiere deve essere tenuto a disposizione il titolo abilitativo corredato degli

elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.

3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di

impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.

4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di

persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge. 5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi

l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere). 6. L’Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può

ordinare la sospensione dei lavori.

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Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie 1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti

pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.

2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare

dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all’Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.

3. Il titolare del titolo abilitativo edilizio, prima di dar corso ad interventi su aree poste in

fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all’Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.

4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità

pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.

5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed

essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.

6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e

devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.

7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi

delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.

8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la

delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.

9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo

si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

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Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali 1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la

durata dei lavori. 2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature,

rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.

3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti

in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.

4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire

la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l’Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare del titolo abilitativo edilizio, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.

5. Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a

tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio. 6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni

del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.

7. Ove del caso, l’Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica

incolumità.

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Art. 64 Scavi e demolizioni 1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla

normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.

2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in

specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all’Autorità comunale.

3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del

presente Regolamento, si deve provvedere affinchè i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio

meccanico, è data facoltà all’Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.

5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato,

deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo edilizio di conservare la relativa documentazione.

6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla

legge che disciplina la materia. 7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

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Art. 65 Rinvenimenti 1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere

posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’Autorità comunale del reperimento; l’Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle

vigenti leggi, informare immediatamente l’Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

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Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici 1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo edilizio sono tenuti a

garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore

e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo edilizio; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

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TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 67 Vigilanza e coercizione 1. L’Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi

dell’art. 27 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. e delle altre disposizioni normative vigenti. 2. L’Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute

più efficienti. 3. Il rispetto e l'applicazione del Regolamento Edilizio sono assicurati, ove occorra,

mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. 4. Ove il rispetto e l'applicazione del Regolamento Edilizio comportino l'esecuzione di

opere od attività, l’Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.

5. L’Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute,

ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

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Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed

edilizia, la violazione delle disposizioni del Regolamento Edilizio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma non inferiore a euro 258 e non superiore ad euro 2.580, secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al

comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali 1. E' facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la

ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.

2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie,

altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:

a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia

per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;

b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto

concerne tutti od alcuni parametri edilizi. 3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente

motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.

4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati

dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

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Art. 70 Deroghe 1. L’Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della

Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

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APPENDICE ALL'ART. 31 1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31 a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA' 1. Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio 2. Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali 3. Resistenza meccanica alle vibrazioni b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO 1. Resistenza al fuoco 2. Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio 3. Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio 4. Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE 1. Assenza di emissione di sostanze nocive 2. Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di

esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi 3. Temperatura di uscita dei fumi 4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario 5. Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle

acque reflue industriali 6. Smaltimento delle acque meteoriche 7. Tenuta all'acqua; impermeabilità 8. Illuminazione naturale 9. Oscurabilità 10. Temperatura dell'aria interna 11. Temperatura superficiale 12. Ventilazione 13. Umidità relativa 14. Protezione dalle intrusioni d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO 1. Sicurezza contro le cadute 2. Sicurezza di circolazione (attrito dinamico) 3. Limitazione dei rischi di ustione 4. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento 5. Sicurezza elettrica 6. Sicurezza degli impianti e) PROTEZIONE DAL RUMORE 1. Controllo della pressione sonora: benessere uditivo attivo e passivo f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE 1. Contenimento dei consumi energetici con anche l’utilizzo delle fonti rinnovabili 2. Temperatura dell'aria interna 3. Temperatura dell'acqua g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED

ATTREZZATURE 1. Accessibilità, visitabilità, adattabilità 2. Disponibilità di spazi minimi. h) USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE 1. Riduzione e razionalizzazione dei consumi di acqua;

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2. Previsione delle cisterne per raccolta delle acque meteoriche, da utilizzarsi per l’irrigazione delle aree verdi.

2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31 a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA' - Legge 5 novembre 1971, n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere di

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".

- Legge 2 febbraio 1974, n. 64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari

prescrizioni per le zone sismiche". - D.M. 20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e

collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento". - D.M. 11 marzo 1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle

rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

- D.M. 9 gennaio 1996: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo

delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".

- D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica

di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi". - D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. “Testo Unico per l’Edilizia”. - D.M. 14 settembre 2005 e s.m.i. “Norme tecniche per le costruzioni”

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO - D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689: "Determinazione delle aziende e lavorazioni

soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".

- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del Regolamento concernente

l'espletamento dei servizi antincendi". - D.M. 16 febbraio 1982 “Modificazioni al DM 27/09/1965 concernente la

determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi” - D.M. 1° febbraio 1986: "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e

l'esercizio di autorimesse e simili".

- D.M. 16 maggio 1987, n. 246: "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione".

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- D.M. 4 maggio 1998 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio del procedimento di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco”;

- D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 e s.m.i. “Regolamento recante disciplina dei

procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’art. 20 della legge n. 59/1997;

- D.Lgs. 22 febbraio 2006 n. 128 “Riordino della disciplina relativa

all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL”;

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 214 “Regolamento recante semplificazione delle

procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi”

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE - D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 e s.m.i. “Norme generali per l’igiene del lavoro”; - Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas

combustibile". - D.M. 23 novembre 1972: "Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge 6

dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".

- D.M. 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896

relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".

- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque

dall'inquinamento del 21 febbraio 1977. - Legge 5 agosto 1978, n. 457: "Norme per l'edilizia residenziale". - D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia

relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del piano energetico

nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

- L.R. Piemonte 26 marzo 1990 n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche

fognature e degli scarichi civili” - Legge 27 marzo 1992, n. 257: "Norme relative alla cessazione dell'impiego

dell'amianto".

- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

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- Legge 27 marzo 1992 n. 257 e s.m.i. “ Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;

- D.Lgs. 18 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”;

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- D.C.R. 11 gennaio 2007 n. 98-1247 “Aggiornamento del Piano Regionale per il

risanamento e la qualità dell’aria – Stralcio di piano per il riscaldamento e il condizionamento”

- D.C.R. 13 marzo 2007 n. 117-10731 “Approvazione del piano di tutela delle

acque”

- L.R. Piemonte 28 maggio 2008 n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”;

- D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 “ Norme per la sicurezza negli impianti”

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro". - Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3

agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

e) PROTEZIONE DAL RUMORE - D.P.C.M. 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli

ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

- DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli

edifici”;

- L.R. Piemonte 20 ottobre 2000 n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE - D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia

relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i. "Norme per l'attuazione del Piano

Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio

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energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". - D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione,

l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

- D.Lgs. 18 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al

rendimento energetico in edilizia”;

- D.C.R. 11 gennaio 2007 n. 98-1247 “Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la qualità dell’aria – Stralcio di piano per il riscaldamento e il condizionamento”

- D.C.R. 13 marzo 2007 n. 117-10731 “Approvazione del piano di tutela delle

acque”

- L.R. Piemonte 28 maggio 2008 n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”;

g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED

ATTREZZATURE - Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971,

n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili".

- Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e s.m.i. “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

- D.M. 14 giugno 1989, n. 236: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire

l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione

sociale e i diritti delle persone handicappate".

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

h) USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE

- D.C.R. 13 marzo 2007 n. 117-10731 “Approvazione del piano di tutela delle acque”

3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA, DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI a) D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 “ Norme per la sicurezza negli impianti”

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b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i. : "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

c) D.M. 1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi

caldi sotto pressione". Denuncia dell'impianto termico con P > 30.000 Kcal/h all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e dell'art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597. d) D.M. 16 febbraio 1982: "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente

la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi". sì no Presentazione del progetto al Comando Provinciale � � dei Vigili del Fuoco. Specificare attività: ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................