Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie con cucina · 1.2 Principali fasi dell’attività di...

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Metodologia di controllo RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, OSTERIE CON CUCINA Codice attività ATECOFIN 2004: 55.30.A - Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina Codice attività ATECO 2007: 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

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Metodologia di controllo

RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, OSTERIE CON CUCINA

Codice attività ATECOFIN 2004:

55.30.A - Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina

Codice attività ATECO 2007:

56.10.11 - Ristorazione con somministrazione 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle a ziende agricole

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Indice 1. INTRODUZIONE ......................................................................................................................... 3

1.1 Le metodologie di controllo ................... ............................................................................. 3

1.2 Principali fasi dell’attività di controllo da “ metodologia” ...................................... ........... 3

2. FASE PREPARATORIA AL CONTROLLO ................. ................................................................ 8

2.1 Analisi e acquisizione delle informazioni prese nti in Anagrafe Tributaria ...................... 9

2.2 Ulteriori fonti di informazioni ............... ............................................................................. 12

2.3 Profili organizzativi e inquadramento giuridico .............................................................. 14

3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO ...................... .................................................................. 16

3.1 L’accesso ..................................... ...................................................................................... 16

3.2 Rilevazione del personale ..................... ............................................................................ 16

3.3 Controlli prioritari .......................... .................................................................................... 18

3.3.1 Ricerche presso amministrazioni ed enti pubblici e privati ............................................................ 20

3.4 Il controllo del volume d’affari .............. ............................................................................ 21

3.4.1 - Tipologie di evasione................................................................................................................... 21

3.4.2 - Ricerca e valutazione degli indizi di evasione ............................................................................. 21

3.4.3 - Ricostruzione indiretta dei ricavi .................................................................................................. 23

3.4.4 - Indice di produttività per addetto ................................................................................................. 25

3.5 Altri indizi e riscontri ...................... ................................................................................... 25

3.6 Le indagini finanziarie ....................... ................................................................................ 26

3.6.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti ..................................................... 28

3.6.2 - Richiesta dati, notizie e documenti agli istituti di credito e finanziari ........................................... 28

CHECK LIST ........................................ ......................................................................................... 29

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1. INTRODUZIONE

1.1 Le metodologie di controllo

Le metodologie di controllo sono state predisposte, approvate e rese pubbliche tramite circolare a partire dal

19971.

Esse sono differenziate per attività economica e contengono le indicazioni per l’effettuazione di controlli

contabili e documentali, nonché per la ricerca delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dei

corrispettivi e dei compensi effettivamente conseguiti, rispettivamente, dall’impresa o dal professionista.

Partendo dalle modalità e dalle condizioni di esercizio di ciascuna attività esaminata, le metodologie guidano

il verificatore nella preparazione del controllo e nell'esecuzione dell'accesso, segnalando gli elementi da rilevare

e la documentazione, anche extracontabile, da acquisire. Dopo un breve cenno alle tipologie di evasione più

ricorrenti, viene descritta la procedura da seguire per la ricostruzione del volume d'affari e vengono individuati gli

accertamenti, i riscontri e le analisi utili a tale fine. A questo proposito, in molti casi, vengono suggeriti gli

elementi di stima necessari ed evidenziate le relazioni logiche che devono sussistere tra dati contabili ed

extracontabili e l'ammontare dei corrispettivi.

Queste caratteristiche fanno delle metodologie uno strumento valido anche per tipologie di attività istruttoria

diverse da quelle della verifica, come istruttorie collegate a questionari e successivi contraddittori svolti in ufficio,

indagini finanziarie ecc.

Gli obiettivi delle metodologie sono:

∼ uniformare i comportamenti operativi degli uffici, al fine di assicurare ai controlli uno standard qualitativo più

elevato;

∼ contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale; ∼ aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri

esterni, ecc.);

∼ indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i

controlli formali.

1.2 Principali fasi dell’attività di controllo da “ metodologia”

L’attività di controllo è finalizzata alla raccolta di elementi, dati e notizie per l’eventuale successiva azione di

rettifica, di accertamento o di liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta; il d.Lgs. n. 300 del

30.07.1999 stabilisce che “all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate

tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad

ordinamento autonomo, enti od organi…”. Più nello specifico, gli uffici dell’Agenzia delle entrate hanno

competenza accertativa sulle seguenti imposte: imposte dirette (Imposta sul reddito delle persone fisiche, le

correlate addizionali regionale e comunale, Imposta sul reddito delle società, Imposta regionale sulle attività

produttive), IVA, Imposta di registro, successione e donazione, ipotecarie e catastali, bollo ed Imposta sugli

intrattenimenti (ISI).

La disciplina relativa agli obblighi ed alle facoltà del personale impegnato in attività di controllo esterno è

contenuta in via generale nella Legge n. 4 del 1929, nelle singole leggi di imposta, nello statuto del contribuente

e nei codici penale e di procedura penale.

1 Circolare n. 199/E del 10.07.1997

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Più in particolare, le attribuzioni e i poteri degli uffici dell’Agenzia delle entrate sono stati previsti dal d.P.R. n.

633 del 1972 e dal d.P.R. n. 600 del 1973, i quali disciplinano gli obblighi ed i controlli in materia di Imposta sul

valore aggiunto e di Imposte sui redditi. L’articolo 35, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con

modificazioni nella Legge n. 248 del 4 agosto 2006) ha introdotto l’articolo 53 bis nel d.P.R. n. 131 del 26 aprile

1986 (testo unico dell’Imposta di registro) che estende le attribuzioni ed i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti

del d.P.R. n. 600 del 1973 con riguardo all’imposta di registro, nonché all’imposta ipotecaria e catastale previste

dal testo unico di cui al d.Lgs. del 31 ottobre 1990, n. 347.

Gli aspetti procedurali dell’attività di controllo ai fini dell’Imposta del valore aggiunto e delle Imposte dirette

sono disciplinate dal combinato disposto degli articoli 33 del d.P.R. n. 600 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972.

In particolare, l’articolo 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede i controlli ai fini delle imposte dirette facendo

espresso rinvio all’articolo 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 che regolamenta gli aspetti procedurali per l’esecuzione

di accessi, ispezioni e verifiche ai fini dell’Imposta del valore aggiunto.

Possono distinguersi quattro momenti fondamentali in cui si esplica l’attività di controllo: la fase preparatoria

al controllo, la fase dell’accesso e dell’acquisizione di dati e documenti, quella del controllo documentale e quella

del controllo di merito.

Fase preparatoria al controllo

Tale fase è antecedente a quella vera e propria dell’accesso presso la sede dove il contribuente svolge la

propria attività ed è finalizzata all’acquisizione di tutte le informazioni utili per l’inquadramento della complessiva

posizione fiscale del soggetto e del settore nel quale quest’ultimo opera.

Le informazioni verranno reperite prevalentemente in Ufficio mediante gli strumenti a disposizione, primo tra

tutti il collegamento all’Anagrafe Tributaria: si rimanda al capitolo 2 per l’approfondimento di tale fase dell’attività

di controllo.

Fase dell’accesso

La fase dell’accesso è prodromica allo svolgimento dei controlli dei documenti fiscalmente rilevanti e del

controllo di merito.

Essa, infatti, si basa sul potere di entrare in un determinato luogo e di restarvi per effettuare ricerche della

documentazione, contabile ed extracontabile, fiscalmente rilevante, anche se chi ne ha la materiale disponibilità

non presti il suo consenso o addirittura si opponga all’esecuzione dell’attività in corso.

La fase in argomento implica:

∼ la presentazione di rito dei verificatori alla controparte con l’esibizione dei tesserini di riconoscimento;

∼ far prendere visione e consegnare copia della lettera d’incarico per l’effettuazione del controllo a firma del

Direttore dell’ufficio di appartenenza dei verificatori;

∼ la ricerca e l’acquisizione di dati e documentazione rilevante ai fini fiscali.

Inoltre, i verificatori effettueranno – sussistendone i presupposti – la rilevazione del personale presente al

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momento dell’accesso, individuando le mansioni svolte, la data di inizio e la natura del rapporto contrattuale, il

tutto finalizzato, poi, a raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai libri e dalle scritture obbligatorie e a

riscontrare il rispetto della normativa in materia di lavoro.

Ulteriori controlli da eseguire nel corso dell’accesso riguardano il rispetto della normativa vigente con

riferimento ai misuratori fiscali, per le attività commerciali in cui ne è obbligatorio l’utilizzo.

Si specifica che ai sensi dell’articolo 15 del decreto ministeriale 24 marzo 1983, “gli uffici dell'imposta sul

valore aggiunto e la guardia di finanza constatano l'avvenuta messa in uso degli apparecchi misuratori fiscali, ne

rilevano l'eventuale omissione e procedono ad ispezioni documentali, verificazioni e ad ogni altra rilevazione

ritenuta utile per la repressione delle violazioni alle disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1983, n.18.

L'ispezione documentale si estende alla documentazione prevista dal presente decreto e al regolare

funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali anche con l'ausilio dei tecnici abilitati alla manutenzione”.

In particolare è necessario controllare:

∼ la dichiarazione di messa in servizio presentata presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate

(ex art. 8 DM 23 marzo 1983 e art.19 DM 30 marzo 1992);

∼ l’integrità del sigillo fiscale e dell’etichetta di verificazione periodica;

∼ il libretto di dotazione, (ex art. 2 del DM 23 marzo 1983). Nello stesso vanno annotate anche le verifiche

periodiche effettuate dai tecnici abilitati;

∼ il giornale di fondo del misuratore di cassa, nel quale è riportato l’incasso giornaliero;

∼ il registro per il mancato o irregolare funzionamento del misuratore di cassa, nel quale sono annotati i

corrispettivi relativi a ciascuna operazione, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza.

Nella lettera di incarico devono essere indicati: l’ufficio che ha disposto il controllo, i nominativi dei funzionari

preposti, la data ed i motivi dell’intervento, lo scopo dell’incarico e il tipo di controllo (es. verifica, accesso breve,

accesso mirato), le generalità del contribuente, il luogo di esecuzione dell’accesso, le annualità sottoposte a

controllo, il timbro ed il protocollo dell’ufficio e la sottoscrizione del direttore o del delegato. Alla luce dell’articolo

12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 è, inoltre, opportuno che già nella lettera di incarico siano menzionate le

esigenze d’indagine che giustificano lo svolgimento del controllo sul luogo di esercizio dell’attività.

In taluni casi, per specifici rilevanti motivi, potrebbe rendersi necessario effettuare l’accesso in luoghi adibiti

ad abitazione dove non si svolga alcuna attività commerciale o agricola, in uffici di enti che non esercitino attività

industriale, commerciale o agricola, in circoli privati o in locali adibiti promiscuamente allo svolgimento

dell’attività ed ad abitazione: in tali evenienze, oltre alla lettera d’incarico, è necessaria anche l’autorizzazione del

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

Altro importante adempimento dei verificatori al momento dell’accesso è il richiamo al contribuente della

Legge n. 212 del 2000 ed, in particolare, di quanto disposto dall’articolo 12 di tale norma. Tale richiamo può

avvenire anche mediante la consegna al contribuente di copia dello Statuto ovvero del solo articolo 12.

Inoltre si richiama l’attenzione sul comma 5 dell’articolo 12 della Legge n. 212 del 2000, modificato dal

comma 2, lettera c) dell’articolo 7 del d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio

2011, che precisa: “Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come

l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più

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di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e

lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni

di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del

contribuente”.

Si rinvia al paragrafo 3.1 (“L’accesso”) per l’approfondimento delle specifiche rilevazioni connesse alla

presente metodologia.

Fase del controllo documentale

La fase del controllo documentale si esplica non solo sull’esame delle scritture contabili obbligatorie ma

anche delle eventuali altre scritture e documenti (anche elettronici) rilevanti la cui tenuta non sia obbligatoria e

che si trovino nei locali nei quali si accede.

L’ispezione ha come finalità il controllo della corretta istituzione, tenuta e conservazione delle scritture,

nonché della loro complessiva attendibilità, anche nella prospettiva di una possibile rideterminazione in via

induttiva del reddito e del volume d’affari2.

Fase del controllo di merito

Il controllo di merito non può prescindere dal controllo documentale contabile in quanto, in sostanza,

finalizzato ad appurare la rispondenza del contenuto delle scritture con il reale svolgimento dei fatti aziendali o di

quelli relativi all’attività professionale.

Nel corso della fase in argomento i verificatori svolgono attività indirizzate al controllo e riscontro della

completezza, esattezza e veridicità delle scritture obbligatorie ai fini fiscali sulla scorta delle fatture e degli altri

documenti relativi all’attività esercitata, compresi i libri sociali e le altre scritture previste da disposizioni non

tributarie o comunque in possesso del contribuente controllato.

Vi sono controlli che possono basarsi su situazioni di fatto appurate direttamente dai verificatori, mediante

l’analisi della contabilità. Un esempio potrebbe essere l’accertamento dell’esistenza fisica di un bene

strumentale annotato nel registro dei cespiti ammortizzabili.

I controlli da metodologia, in particolare, sono finalizzati alla ricostruzione anche in via presuntiva

dell’effettiva dimensione dell’attività economica oggetto del controllo e del reale volume d’affari prodotto dal

soggetto.

Quest’ultima tipologia di controllo trova legittimazione nell’articolo 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del

1993 (convertito in Legge 29 ottobre 1993, n. 427), in base al quale la rettifica delle dichiarazioni può essere

fondata sulla esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili

dalle caratteristiche e condizioni di esercizio della specifica attività svolta o dagli studi di settore.

Nella procedura di ricostruzione citata, i controlli si traducono in operazioni di stima della potenzialità

produttiva dell’attività economica oggetto di controllo, idonee da un lato a smentire l’entità del giro d’affari

2 Al riguardo, si ricorda che il d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, all’articolo 11, comma 1, afferma: “Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, e agli articoli 51 e 52 del d.P.R. n. 633 del 29 settembre 1972, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero

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risultante dalle scritture contabili e, dall’altro a pervenire alla quantificazione del volume d’affari più verosimile in

relazione alle effettive caratteristiche dell’attività svolta.

Verbalizzazioni

Il controllo fiscale si estrinseca attraverso l’esercizio di poteri istruttori intrusivi nella sfera giuridica del

contribuente controllato. L’esercizio di tali poteri è peraltro strettamente vincolato da modalità e condizioni

dettate dalla legge, per cui deve essere adeguatamente documentato dai funzionari procedenti a riprova del

rispetto della legge stessa.

Pertanto, durante tutto l’iter del controllo i verificatori dovranno redigere appositi processi verbali:

1. nella fase dell’accesso dovrà essere redatto il processo verbale di accesso, in cui dovranno essere

descritte le operazioni compiute in tale fase (presentazione di rito, consegna lettera d’incarico ecc.). Nella prassi,

si è soliti redigere tale documento alla fine della prima giornata di controllo, specificando anche la richiesta di

esibizione della documentazione fiscalmente rilevante, la risposta3 e le dichiarazioni della parte;

2. nel caso in cui sia stata effettuata la rilevazione del personale al momento dell’accesso, andrà redatto il

processo verbale di constatazione di impiego di lavoratori che, in caso di constatazione di irregolarità

(lavoratori parzialmente o totalmente in “nero”), andrà spedito alla competente Direzione Provinciale del Lavoro

per la successiva irrogazione delle sanzioni in materia;

3. nel corso di ogni giornata successiva a quella dell’accesso dovrà essere redatto il processo verbale

giornaliero, che sintetizzerà le operazioni svolte quotidianamente e gli eventuali contraddittori o dichiarazioni del

contribuente;

4. al termine delle attività di controllo, infine, i verificatori redigeranno il processo verbale di

constatazione. Tale documento è un atto pubblico per il quale è prevista la forma scritta e fa fede fino a querela

di falso (articolo 2700 del codice civile), che ha la funzione di documentare e spiegare (in primis al contribuente

verificato e poi al funzionario accertatore dell’ufficio) l’intero iter del controllo e gli eventuali rilievi da esso

scaturiti. Nel redigere tali rilievi, occorrerà indicare le violazioni commesse e gli elementi probatori documentali

e/o deduttivi che hanno portato alla rilevazione delle stesse, motivando adeguatamente e con chiarezza

argomentativa i passaggi che hanno condotto alla formulazione dei rilievi e richiamando le norme che regolano

la materia.

Al processo verbale di constatazione, una copia del quale deve essere consegnata al contribuente,

dovranno essere allegati: il processo verbale di accesso, quello di rilevazione dei lavoratori, i processi verbali

giornalieri e copia degli altri documenti, acquisiti nel corso del controllo, direttamente collegati agli elementi

presuntivi o probatori da cui discendono gli eventuali rilievi.

In linea generale, i documenti appena descritti dovranno indicare: il nome e cognome dei verbalizzanti con

l’indicazione dell’ufficio di appartenenza, gli estremi di identificazione della parte, il luogo, la data e l’ora in cui il

fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.”. 3 Il processo verbale di accesso conterrà la descrizione della documentazione consegnata dal contribuente nel corso della giornata; nel caso tutta o parte della documentazione venga consegnata in giorni diversi, la descrizione di tali documenti avverrà negli appositi processi verbali giornalieri.

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processo verbale viene sottoscritto, la sottoscrizione dei verbalizzanti e del contribuente, l’eventuale circostanza

della mancata sottoscrizione da parte del contribuente e dei motivi addotti, nonché l’indicazione della consegna

alla parte di una copia dello stesso o del fatto che lo stesso non è stato ritirato, specificando che la copia del

contribuente è comunque disponibile in ufficio.

Si vuole ricordare che l’articolo 6, comma 1, del d.Lgs. del 19 giugno 1997, n. 218 prevede la possibilità, per

il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, di chiedere all’ufficio, con

apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.

L’articolo 83, comma 18 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge n. 133 del

6 agosto 2008, ha introdotto nel d.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 l’articolo 5 bis che prevede la possibilità, da parte

del contribuente, di prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di

imposta sul valore aggiunto, redatti ai sensi dell’articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano

l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’articolo 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’articolo 54,

comma quarto, del d.P.R. n. 633 del 1972.

2. FASE PREPARATORIA AL CONTROLLO

L'Amministrazione finanziaria è già in possesso, a vario titolo, di importanti informazioni, reddituali e non,

che consentono un primo, e spesso ampio, inquadramento dell’azienda o del professionista da sottoporre a

controllo. Ulteriori informazioni possono essere raccolte mediante Internet, l’accesso a banche dati on-line di

altre istituzioni, analisi e studi statistici sul settore economico a cui appartiene il soggetto che si intende

sottoporre a controllo, oltre che – nel caso si rendesse necessario – mediante appostamenti nelle adiacenze

della sede di esercizio dell’attività.

L’obiettivo finale è quello di predisporre un “fascicolo del contribuente” che possa offrire al verificatore un

quadro d’insieme della posizione non solo reddituale e fiscale, ma anche operativa4 e settoriale5 del contribuente

stesso. Questo permette, infatti, di identificare sin da subito elementi di criticità tra l’operato del soggetto e

quanto da questo dichiarato, di finalizzare al meglio il controllo e rendere lo stesso più veloce e proficuo, di

corroborare – infine – i riscontri derivanti dalla ricostruzione del volume dei ricavi o compensi conseguiti

nell’esercizio di attività di impresa o artistico-professionali basate su prove di natura presuntiva.

In questa fase sarà opportuno che l’analisi della posizione del soggetto, pur dovendosi concentrare sul/i

periodo/i d’imposta oggetto della verifica, permetta di avere un trend dell’andamento economico e reddituale del

soggetto nel tempo. A tal fine, quindi, l’analisi abbraccerà un lasso di tempo di almeno 3 anni, ricomprendendo i

periodi d’imposta oggetto del controllo.

Questa fase dell’attività, inoltre, consente ai verificatori di:

∼ verificare se nei confronti del soggetto sono state già eseguite nel corso degli ultimi anni altre attività

istruttorie esterne, la loro tipologia ed il risultato delle stesse al fine di valutare l’opportunità di una

reiterazione del controllo6;

∼ valutare l’opportunità di predisporre l’accesso contemporaneo o in tempi ravvicinati nei diversi punti di

4 Ci si riferisce al processo produttivo e gestionale dell’azienda o al modus operandi del professionista da controllare. 5 Ci si riferisce al settore economico in cui opera l’azienda o il professionista. 6 Al riguardo si richiama l’attenzione sul co. 2, punto 1 della lettera a) dell’articolo 7 del d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011.

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esercizio dell’attività (unità locale principale e succursali);

∼ in caso di società, controllare la presenza dei soci di società di persone “con occupazione prevalente";

∼ controllare l’esistenza e l’entità dei rapporti commerciali fra società e soci con partita I.V.A. ed analogo

codice attività;

∼ dare una prima valutazione complessiva sulla credibilità dei redditi dichiarati dall’azienda o dal

professionista;

∼ acquisire le informazioni sull’evoluzione storica del fatturato e del reddito dichiarati, da completare con i dati

riscontrabili presso l’azienda;

∼ indagare sui rapporti finanziari fra società e soci (finanziamenti dalla società ai soci) nel caso di società di

capitale a ristretta base azionaria;

∼ indagare sui criteri di determinazione dei compensi agli amministratori.

2.1 Analisi e acquisizione delle informazioni prese nti in Anagrafe Tributaria

Primo e fondamentale strumento operativo per acquisire informazioni è l’interrogazione dei dati del

contribuente al sistema dell’Anagrafe Tributaria7.

La base dati dell’Anagrafe Tributaria è “dinamica”, in quanto contiene le informazioni disponibili al momento

dell’interrogazione su un soggetto, sia esso persona fisica ovvero società. Tali informazioni provengono dagli atti

che il contribuente ha trasmesso all’Amministrazione finanziaria (dichiarazioni di inizio attività, dichiarazioni dei

redditi, versamenti, atti del registro ecc.), da quelli che quest’ultima gli ha notificato (processi verbali di

constatazione, accertamenti o atti di contestazione, iscrizioni a ruolo, contenzioso ecc.) e da ulteriori fonti,

prevalentemente esterne all’Amministrazione finanziaria, quali altri enti (Motorizzazione, CCIAA ecc.), istituti di

credito, aziende che stipulano contratti di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici, idrici e del gas ecc.

Tutte le informazioni contenute in Anagrafe Tributaria sono ormai trasmesse e acquisite mediante procedure

telematiche e sono sottoposte ad un processo di “validazione” che mira a garantirne la qualità8.

Per predisporre il fascicolo del contribuente che si sta sottoponendo a controllo, occorrerà acquisire – ove

presenti – almeno le seguenti informazioni, distinte a seconda della tipologia di soggetto:

Persona fisica Persona non fisica

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

codice fiscale codice fiscale

partita IVA attiva (e data di apertura) partita IVA attiva (e data di apertura)

codice attività dichiarato

altre attività esercitate

codice attività dichiarato

altre attività esercitate

7 In questo contesto si fa riferimento all’applicazione SERPICO, disponibile sul portale FISCO (area Funzioni Generali) della intranet dell’Agenzia delle Entrate. 8 In particolare viene sempre verificata la correttezza del codice fiscale ovvero della partita IVA del soggetto a cui si riferiscono.

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autorizzazione alle operazioni intracomunitarie autorizzazione alle operazioni intracomunitarie

domicilio fiscale (ed eventuali variazioni)

ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente

competente sul soggetto in base al domicilio

fiscale

famiglia fiscale

sede legale (ed eventuali variazioni)

domicilio fiscale (ed eventuali variazioni)

ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente

competente sul soggetto in base al domicilio

fiscale

esistenza di eventuali partite I.V.A. cessate esistenza di eventuali partite I.V.A. cessate

sede di esercizio dell’attività altre sedi di esercizio dell’attività e luogo di

conservazione delle scritture contabili

rappresentanze e partecipazioni in società precedenti Denominazioni / Nature Giuridiche

variate dal soggetto

luogo di conservazione delle scritture contabili

residenze estere rappresentanze, soci e confluenze

dati del registro imprese (fonte CCIAA) dati del registro imprese (fonte CCIAA)

dati del registro protesti (fonte CCIAA) dati del registro protesti (fonte CCIAA)

INFORMAZIONI REDDITUALI

dati delle dichiarazioni dei redditi ed in particolare

reddito d’impresa/lavoro autonomo e

complessivo (va controllato un trend di almeno

tre anni, ricomprendendo sempre i periodi

d’imposta oggetto del controllo)

dati delle dichiarazioni dei redditi ed in particolare

reddito d’impresa/lavoro autonomo e complessivo

(va controllato un trend di almeno tre anni,

ricomprendendo sempre i periodi d’imposta

oggetto del controllo e quello in corso al momento

dell’accesso)

presenza di provvedimenti agevolativi (sanatorie,

crediti d’imposta, emersione lavoro irregolare,

aiuti di Stato ecc.)

presenza di provvedimenti agevolativi (sanatorie,

crediti d’imposta, emersione lavoro irregolare,

aiuti di Stato ecc.)

presenza di comunicazioni (dichiarazioni

d’intento, ecc.)

presenza di comunicazioni (dichiarazioni

d’intento, consolidato nazionale, trasparenza

ecc.)

dati dei rimborsi dati dei rimborsi

DATI DELL’ACCERTAMENTO

presenza e dati di attività istruttorie (verifiche,

accessi)

presenza e dati di attività istruttorie (verifiche,

accessi)

presenza e dati di segnalazioni (es. segnalazioni

dei Comuni, della GdF, dell’INPS ecc.)

presenza e dati di segnalazioni (es. segnalazioni

dei Comuni, della GdF, dell’INPS ecc.)

presenza e dati di atti di accertamento, presenza e dati di atti di accertamento,

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accertamento con adesione, atti di

contestazione, accertamenti parziali,

accertamenti da studi di settore e da parametri

accertamento con adesione, atti di contestazione,

accertamenti parziali, accertamenti da studi di

settore e da parametri

domande di chiusura liti pendenti e proposte di

conciliazione

domande di chiusura liti pendenti e proposte di

conciliazione

presenza e dati dei ricorsi in sede contenziosa presenza e dati dei ricorsi in sede contenziosa

DATI DELLE RISCOSSIONI

presenza e dati dei versamenti con modello F24

e F23

presenza e dati dei versamenti con modello F24 e

F23

presenza e dati dei ruoli, degli sgravi, delle

rateazioni e sospensioni

presenza e dati dei ruoli, degli sgravi, delle

rateazioni e sospensioni

ALTRE INFORMAZIONI

(di carattere patrimoniale e relativi alla capacità contributiva)

dati del Catasto (fabbricati e terreni) dati del Catasto (fabbricati e terreni)

dati della conservatoria dati della conservatoria

presenza e dati sui veicoli (autovetture,

aeromobili, natanti) intestati al soggetto o in

leasing

presenza e dati sui veicoli (autovetture,

aeromobili, natanti) intestati al soggetto o in

leasing

presenza e dati degli atti registrati presenza e dati degli atti registrati

presenza e dati riguardanti quote di interessi

passivi e relativi oneri accessori per mutui in

corso, premi di assicurazione sulla vita e

contro gli infortuni, contributi previdenziali ed

assistenziali (ex art. 78 della Legge n. 413/91)

presenza e dati riguardanti quote di interessi

passivi e relativi oneri accessori per mutui in

corso, premi di assicurazione sulla vita e

contro gli infortuni, contributi previdenziali ed

assistenziali (ex art. 78 della Legge n. 413/91)

titolarità e dati sulle utenze elettriche, idriche, gas

e telefoniche

titolarità e dati sulle utenze elettriche, idriche, gas

e telefoniche

bonifici bancari effettuati/ricevuti con riferimento

alle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

ovvero per riqualificazione energetica.

bonifici bancari effettuati/ricevuti con riferimento

alle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie ovvero

per riqualificazione energetica.

movimenti di capitale da e per l’estero coerenti

con la soglia antiriciclaggio

movimenti di capitale da e per l’estero coerenti

con la soglia antiriciclaggio

presenza e dati sui contratti assicurativi stipulati

dal soggetto

presenza e dati sui contratti assicurativi stipulati

dal soggetto

altre comunicazioni da enti esterni (iscrizione ad

albi professionali, licenze e autorizzazioni

comunali, concessioni, contratti d’appalto, ecc.)

altre comunicazioni da enti esterni (licenze e

autorizzazioni, o concessioni, contratti d’appalto,

ecc.)

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presenza e dati riguardanti

importazioni/esportazioni e acquisti/vendite

intracomunitari e da black list

comunicazioni crediti d’imposta Ministero per le

attività produttive (MAP) e Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(MIUR)

presenza e dati riguardanti

importazioni/esportazioni e acquisti/vendite

intracomunitari e da black list

comunicazioni crediti d’imposta Ministero per le

attività produttive (MAP) e Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(MIUR)

presenza del soggetto come comunicante elenco

“clienti e fornitori”

comunicazioni da strutture sanitarie private

comunicazioni stampati fiscali

comunicazioni contribuenti minimi in franchigia

presenza del soggetto come comunicante elenco

“clienti e fornitori”

comunicazioni da strutture sanitarie private

comunicazioni stampati fiscali

2.2 Ulteriori fonti di informazioni

Al fine di raccogliere maggiori informazioni sul soggetto da sottoporre a controllo e completare il suo

inquadramento economico e reddituale, sarà estremamente importante effettuare ricerche ed analisi mediante

ulteriori fonti e strumenti operativi: se ne riportano, si seguito, alcuni tra i più importanti.

Collegamento alle Camere di Commercio

Tale procedura è stata realizzata e messa a disposizione mediante apposito link in SERPICO. Essa

consente di interrogare i dati sia di una impresa che di una persona fisica contenuti nel Registro Imprese delle

Camere di Commercio.

Tale sezione di SERPICO presenta una schermata distinta in tre sezioni:

∼ la prima, denominata Dati Identificativi della posizione REA presso la CCIAA, riporta le informazioni

anagrafiche del soggetto interrogato;

∼ la seconda, denominata “Informazioni sui Bilanci”, in cui sono riportati e puntualmente scaricabili/interrogabili

i singoli Bilanci relativi ai vari periodi d’imposta;

∼ la terza, denominata “Informazioni presenti”, che evidenzia informazioni di dettaglio sull’azienda che

vengono di seguito sintetizzate:

Informazioni da statuto, statuto depositato

Capitale e strumenti finanziari

Storia delle società o enti controllanti

Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione

Soci e titolari di diritti su quote o azioni

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Partecipazioni in altre società

Amministratori

Sindaci, membri organi di controllo

Titolari di altre cariche o qualifiche

Società o enti controllanti

Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Attività, albi, ruoli e licenze

Sede e unità locali

Pratiche in istruttoria

Storia delle modifiche

Storia delle partecipazioni in altre società

INTERNET e Mass Media

Internet rappresenta una fonte molto ampia e proficua di informazioni, non solo con riferimento al

reperimento di dati puntuali riguardanti il soggetto che si sta indagando ma anche con riguardo agli elementi che

consentono di fare un’analisi del settore economico di riferimento dell’attività da controllare e del suo

andamento.

Nel corso della navigazione in Internet finalizzata all’acquisizione delle informazioni sopra citate, occorre

ricordare l’importanza di saper valutare la fondatezza dei dati trovati, al fine di saper selezionare quelli

effettivamente spendibili in sede di controllo (anche attraverso il contraddittorio con il contribuente).

Nel caso in cui già si dispone di uno specifico indirizzo web che fa riferimento all’impresa/soggetto indagato,

è evidente la possibilità di navigare nel sito al fine di acquisire indicazioni sia di carattere generale sull’attività (ad

esempio la localizzazione pubblicizzata, la tipologia di attività svolta in concreto ecc.) sia di tipo specifico

direttamente utilizzabili ai fini della ricostruzione del volume d’affari (ad esempio la presenza di cataloghi, listini,

vendite realizzate, ecc.).

Le ricerche in Internet, tuttavia, non devono prescindere mai dall’utilizzo dei cosiddetti “motori di ricerca” (ad

esempio Google all’indirizzo www.google.it). I motori di ricerca contengono una finestra in cui è possibile digitare

una o più parole per avviare l’indagine sulla rete: il verificatore potrà, ad esempio, digitare il

nome/denominazione del soggetto e cliccare su “cerca”, ottenendo una serie di collegamenti (link) e di pagine

web contenenti la parola da lui cercata.

Con riferimento all’acquisizione di elementi che possano consentire un’analisi di settore anche di tipo

territoriale, si richiamano – a mero titolo di esempio – alcuni siti istituzionali e altri privati (ma di ampia notorietà

ed affidabilità): www.istat.it; www.unioncamere.it;; www.sose.it; www.censis.it; www.cnel.it; www.tagliacarne.it.

Anche le informazioni quotidianamente riportate sulla stampa (soprattutto quella locale e quella

specializzata) possono rappresentare utili elementi per l’identificazione di comportamenti evasivi ovvero

corroborativi delle ricostruzioni da effettuare nel corso del controllo: basti pensare alle pubblicità ovvero agli

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annunci promozionali ecc..

2.3 Profili organizzativi e inquadramento giuridico

Caratteristiche del settore

Sono considerate imprese di ristorazione gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e

bevande.

Tale attività può essere gestita sia in via esclusiva, sia insieme ad altre strettamente connesse (bar, pizzerie,

ecc.) ovvero congiuntamente ad attività distinte dalla ristorazione, quali alberghi, discoteche, stabilimenti

balneari, circoli sportivi, ecc..

Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono classificarsi nelle seguenti

categorie:

♦ categoria lusso;

♦ 1^ categoria;

♦ 2^ categoria;

♦ 3^ categoria;

♦ 4^ categoria.

Tale classificazione tiene conto delle dimensioni dell’attività in termini di quantità di forza lavoro,

professionalità e qualificazione del personale, ampiezza degli spazi disponibili, numerosità dei beni strumentali in

dotazione, tipologia della clientela, livello del servizio offerto, qualità degli arredi, qualità della cucina con

particolare riferimento alla varietà ed alla originalità del menù, della cantina dei vini e dei liquori, ecc..

Ai fini del controllo assumono particolare rilevanza sia le caratteristiche del ristorante, con riguardo alla

struttura ed alle dimensioni (esercizi medi, piccoli e stagionali, pizzerie, ristoranti specializzati in banchetti, grandi

ristoranti che spesso offrono anche il servizio pizzeria, trattorie con menù fisso), sia la sua notorietà.

A differenza delle attività a conduzione familiare, la gestione di una struttura complessa presuppone un

sistema di controlli interni, necessari alla proprietà o al management per seguire la gestione dell’esercizio, di cui

è possibile rilevare in accesso traccia documentale o informatica e che potrà essere di ausilio per l’attività dei

verificatori.

Modalità di pagamento da parte della clientela

Comunemente il pagamento delle consumazioni avviene in contanti o con carta di credito, ma da alcuni anni

è diffuso anche l’uso dei buoni pasto, che consentono agli utilizzatori di consumare a credito per l’importo

risultante dal titolo stesso.

In tali casi l’esercente emetterà un documento fiscale con l’indicazione “corrispettivo non riscosso” e,

successivamente, emetterà fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto.

Si rileva che alcuni esercizi sono soliti incentivare la clientela, in particolari periodi della giornata, mediante

l’applicazione di prezzi ridotti.

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Da alcuni anni determinate categorie di imprenditori e professionisti cercano di attrarre nuovi potenziali

clienti attraverso l’adesione a circuiti commerciali di c.d. “social shopping”. Per il tramite di siti web dedicati ai

gruppi di acquisto, infatti, vengono proposti coupon per offerte speciali limitate nel tempo. I consumatori che

aderiscono alle offerte on-line ricevono dal gestore del sito (che opera quale intermediario) un coupon utilizzabile

entro un termine definito di validità. Al riguardo, si precisa che la certificazione fiscale - collegata all’acquisto del

bene o servizio - andrà emessa dall’esercente o dal professionista al momento dell’incasso del coupon per il suo

intero ammontare.

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3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO

3.1 L’accesso

Tutte le operazioni di seguito descritte necessitano, per essere realmente efficaci ai fini delle indagini, di un

elevato grado di riservatezza; l’effetto “sorpresa” è, infatti, determinante per acquisire ogni elemento o

documento utile per la ricostruzione del reale giro d’affari.

Si valuterà all’occorrenza la possibilità di effettuare un piantonamento protratto per l’intera giornata all’interno

dell’esercizio.

Occasionali esperienze di piantonamento, condotte nel passato, hanno permesso di rilevare che i

corrispettivi registrati in una determinata giornata infrasettimanale erano di gran lunga superiori a quelli

contabilizzati in giorni analoghi dell’anno precedente.

Al riguardo si richiamano le indicazioni operative contenute nel paragrafo 1.2 nella parte “Fase dell’accesso”.

3.2 Rilevazione del personale

Tra i controlli da effettuarsi al momento dell’accesso presso i locali destinati all’esercizio dell’attività

d’impresa o di lavoro autonomo, vi è quello del personale presente e della corretta tenuta dei libri e registri

obbligatori previsti dalla normativa in materia di lavoro.

L’obiettivo è quello di verificare:

− il corretto adempimento delle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia di lavoro, secondo quanto

di seguito indicato;

− il corretto adempimento degli obblighi fiscali di cui agli articoli 13 commi 3, 21 e 22 del d.P.R. n. 600/73.

La rilevazione del personale va effettuata con tempestività al momento dell’accesso, proseguendo poi, nel

corso del controllo, alla raccolta ed all’esame degli elementi informativi acquisiti sui lavoratori che hanno prestato

collaborazione all’impresa o al lavoratore autonomo con particolare riferimento ai periodi d’imposta oggetto di

verifica.

Una volta identificato tutto il personale presente in sede, occorrerà procedere ad effettuare delle interviste

individuali ad ogni soggetto.

Di seguito si elencano le informazioni minimali che, nel corso dell’intervista, occorre necessariamente

acquisire, con riferimento a ciascun lavoratore, per un corretto ed efficace controllo degli adempimenti previsti, in

materia contributiva e fiscale, a carico del datore di lavoro:

− dati identificativi del lavoratore - codice fiscale (ove attribuito), dati anagrafici (nome, cognome, data e

luogo di nascita, residenza);

− estremi del documento di riconoscimento (laddove esibito);

− tipologia del rapporto di lavoro (ad esempio lavoratore subordinato, co.co.co, co.co.pro, titolari e soci di

imprese artigiane/commerciali, coadiuvanti o collaboratori dei titolari o soci di imprese artigiani/commerciali,

lavoratori occasionali, lavoratori autonomi ecc.);

− qualifica del lavoratore (dirigente, quadro, impiegato, operaio, apprendista ecc.);

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− retribuzione/compenso percepito.

È del tutto evidente che, prima, durante e dopo l’intervista, i verificatori osserveranno e valuteranno, ove

possibile, l’effettiva attività svolta dai singoli lavoratori intervistati, al fine di verificarne la corrispondenza con

quanto riportato nei documenti obbligatoriamente previsti dalla normativa sul lavoro.

Terminate le interviste, infatti, i verificatori avranno cura di chiedere al datore di lavoro l’esibizione, ove

obbligatori:

1. delle comunicazioni preventive9 di instaurazione del rapporto di lavoro che, ai sensi della Legge n.

296/2006, i datori di lavoro hanno l’obbligo di effettuare al centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata

la sede di lavoro;

2. il Libro Unico del lavoro10 (che ha sostituito il libro paga e il libro matricola obbligatoriamente a partire

dall’anno d’imposta 2009);

3. la documentazione extra-contabile, qualora reperita, dalla quale emerge l’impiego di

lavoratori/collaboratori.

Si raccomanda, in modo particolare, il reperimento delle comunicazioni preventive di cui al precedente

punto 1, in quanto l’art. 4 della Legge n. 183 del 4/11/2010 ha modificato l’articolo 3 del d.l. n. 12 del 22 febbraio

2002, convertito dalla Legge n. 73 del 23 aprile 2002, riguardante la maxisanzione per il lavoro sommerso. In

particolare il nuovo dettato normativo fa riferimento, anziché all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture

o altra documentazione obbligatoria, all’impiego, da parte di datori privati (con esclusione dei datori di lavoro

domestico) di lavoratori subordinati in assenza di comunicazione preventiva fatta al Centro per l’impiego, ai sensi

dell’art. 9-bis, co. 2, del d.l. n. 510 del 1996, così come convertito dalla Legge n. 608 del 1996 e da ultimo

sostituito dall’art. 1, co. 118 della Legge n. 296 del 2006.

Gli eventuali rilievi deriveranno, oltre che dal riscontro della mancata comunicazione preventiva che il datore

di lavoro ha l’obbligo di effettuare al Centro per l’impiego, dalle discordanze tra quanto constatato - anche a

seguito delle interviste - e quanto risultante dalla documentazione acquisita.

Tutte le operazioni eseguite, nonché i rilievi effettuati, andranno puntualmente riportate nel “processo

verbale di constatazione di impiego di lavoratori”, che formerà parte integrante del processo verbale di

constatazione.

In caso di irregolarità, una copia di tale verbale va trasmessa alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio

Ispettivo, accompagnato da una apposita lettera di “segnalazione riscontro lavoratori irregolari”11, al fine della

9 La Legge Finanziaria 2007, introduce importanti novità in materia di comunicazioni relative ai rapporti di lavoro. In particolar modo il comma 1184 ha operato cambiamenti all’art. 9-bis della Legge n. 608/1996, stabilendo che a partire dal 1° gennaio 2007 tutte le comunicazioni relative all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (qualunque sia la tipologia contrattuale), di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (anche nella modalità a progetto), di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, di tirocinio di formazione e di orientamento e ogni altro tipo di esperienza lavorativa assimilata, andranno comunicate al Centro per l’impiego competente almeno il giorno prima dell’instaurazione dei rapporti, attraverso comunicazione avente data certa. 10 Il comma 1 dell’articolo 39 del d.l. n 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che “Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative”. 11 Si ricorda che l’applicativo SIC permette di generare in automatico, con format approvati dalla Direzione Centrale Accertamento, sia il processo verbale di constatazione di impego di lavoratori che la lettera di segnalazione riscontro lavoratori irregolari da inviare alla DP del lavoro.

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irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 3 commi 3 e 5 del d.l. n. 12/200212.

3.3 Controlli prioritari

Effettuate le formalità di rito, si procederà ad una serie di operazioni tra le quali le più importanti risultano

essere:

♦ rilevazione di tutto il personale dipendente e degli altri collaboratori presenti, con indicazione dei dati

anagrafici, delle mansioni svolte (camerieri, cuochi, ecc.) e della data di inizio del rapporto di lavoro;

♦ controllo della cassa per verificare se i valori rinvenuti (denaro, assegni, ricevute di carte di credito) trovano

riscontro con gli incassi complessivi e parziali certificati (scontrini, ricevute fiscali, fatture);

♦ individuazione delle ultime operazioni effettuate, ed in particolare degli ultimi documenti fiscali emessi;

♦ rilevazione del numero dei clienti presenti nel locale all’atto dell’accesso e di quelli sopravvenuti;

♦ acquisizione di eventuale documentazione extra contabile utile all’indagine (ad esempio le note per la

raccolta delle ordinazioni);

♦ acquisizione delle distinte analitiche utilizzate per la determinazione delle rimanenze dell’esercizio

precedente;

♦ inventario delle materie prime e di tutti i beni in giacenza al momento dell’accesso, rilevando l’esistenza di

eventuali merci non coperte da fatture d’acquisto ed estendendo la ricerca anche ad eventuali altri locali,

nella disponibilità dell’esercizio commerciale, di cui si abbia conoscenza. I verificatori si assicureranno che

tutte le movimentazioni di merce siano segnalate, almeno fino al termine delle operazioni di rilevazione

giacenze;

♦ rilevazione degli impianti e delle attrezzature utilizzate per l’esercizio dell’attività;

♦ analisi della quantità e della composizione delle attrezzature informatiche presenti (ad esempio Personal

Computer, reti locali, particolari periferiche, ecc.).

In piccoli esercizi la presenza di apparati informatici sopra dimensionati rispetto all’attività va giustificata dal

contribuente. Particolare attenzione va posta sulla effettiva disponibilità nella sede di tutta l’attrezzatura

informatica presente in inventario: la mancanza di PC, soprattutto portatili e/o di particolari periferiche, quali

lettori di memoria di massa o stampanti può essere indizio dell’esistenza in altri luoghi di archivi

extracontabili o della gestione della contabilità parallela;

♦ acquisizione dei supporti magnetici rinvenuti. La lettura di detti supporti magnetici potrà consentire la

rilevazione di clienti, fornitori, incassi e pagamenti non presenti in contabilità. Debita attenzione va riservata

ai dati registrati nell'hard disk del personal computer, utilizzato da titolare dell'impresa o da soggetti aventi

particolari responsabilità gestionali.

Si rammenta che se il contribuente non consente l’utilizzazione dei propri impianti tramite personale proprio,

i funzionari che procedono all’accesso, ai sensi dell’art. 52, comma 9, del d.P.R. n. 633/72, hanno facoltà di

provvedere con propri mezzi alla lettura ed all’elaborazione dei supporti magnetici fuori dai locali.

12 Modificato dall’art. 36-bis, comma 7, del d.l. n. 223/2006, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

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Con la larga diffusione delle nuove tecnologie è sempre più frequente lo scambio di dati ed informazioni

tramite posta elettronica (E-mail). Tali informazioni, desunte dalla casella di posta elettronica dell’azienda,

possono avere rilevanza ai fini del controllo. A questo proposito si fa presente che i messaggi già “aperti”,

come per la normale corrispondenza commerciale, sono direttamente acquisibili mentre quelli non ancora

letti sono da trattare secondo quanto previsto dall’art.52, comma 3, del d.P.R. n. 633/72 (si evidenzia che in

molti programmi di gestione della posta elettronica i messaggi aperti sono contraddistinti da una icona

raffigurante una busta aperta mentre quelli non ancora letti da un titolo in grassetto);

♦ controllo dell’esistenza di un eventuale sito Internet non rilevato durante la fase preparatoria al controllo del

contribuente, attraverso l’esame della documentazione reperita;

♦ acquisizione di copia dei menù e delle carte dei vini con i relativi prezzi, relativi all’anno corrente ed a quello

controllato;

♦ rilevazione degli orari di apertura al pubblico, dei giorni di riposo per turno settimanale e di chiusura per ferie;

♦ acquisizione dei bollettari delle ricevute fiscali, avendo cura di riscontrare il numero e la data dell’ultima

ricevuta rilasciata. Potrà essere utile rilevare, altresì, il numero delle ricevute fiscali emesse nel giorno

precedente ed il relativo corrispettivo complessivo;

♦ acquisizione della documentazione contabile obbligatoria e verifica dell’esistenza, della bollatura e

dell’aggiornamento della stessa;

♦ rilevazione delle carte di credito accettate nonché di eventuali convenzioni per prestazioni sostitutive dei

servizi di mensa (ticket restaurant);

♦ individuazione delle specifiche caratteristiche del locale (ad esempio, pizzerie con forno a legna, ristorante

specializzato in pietanze di carne o pesce, ecc.);

♦ stima della potenziale ricettività in termini di numero di coperti interni ed esterni (questi ultimi avranno,

presumibilmente, rilevanza stagionale);

♦ rilevazione del prezzo medio praticato sia per ciascun pasto servito (a tal fine potrà risultare utile anche la

consultazione di guide specializzate del settore) sia per le principali tipologie di somministrazioni (primi,

secondi piatti, contorni, ecc.).

Qualora non sia possibile inventariare l’intero magazzino e si debba, quindi, optare per il metodo a campione,

il controllo delle giacenze sarà effettuato individuando, in contraddittorio con la parte e verbalizzando le relative

scelte, alcune categorie di merci particolarmente rappresentative dell’intero magazzino.

A tal fine, i prodotti maggiormente significativi per la ricostruzione indiretta del volume d’affari verranno

individuati anche tenendo conto dell’eventuale specializzazione del ristorante (ad esempio acqua minerale, vino,

bibite, caffè, paste e succedanei, carne, pesce, tovaglioli di carta, contenitori per prodotti da asporto, farina,

mozzarella, ecc.).

Si dovrà procedere alla verbalizzazione delle dichiarazioni della parte circa:

♦ la quantità di materie prime e di prodotti utilizzati per la preparazione delle vivande, con particolare riguardo

agli alimenti sopra evidenziati. Al riguardo, il verificatore potrà trarre utile orientamento da pubblicazioni

specializzate del settore (ad esempio manuali utilizzati nelle scuole alberghiere) ovvero dai dati rilevati in

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occasione di precedenti verifiche ad imprese del settore (vedi tabella allegata);

♦ la misura e le modalità dei consumi dell’imprenditore, dei collaboratori, dei soci, dei dipendenti. Di tali

informazioni si dovrà tenere conto nella quantificazione del totale dei consumi ai fini della ricostruzione

indiretta dei ricavi;

♦ la modalità di lavaggio della biancheria da tavola, da cucina e da bagno;

♦ la modalità di approvvigionamento della merce e fatture da ricevere (con individuazione dei fornitori).

Le seguenti ulteriori informazioni potranno essere acquisite per inquadrare la potenzialità reddituale

dell’esercizio:

♦ titolo di possesso dell’esercizio;

♦ anno di inizio dell’attività dell’impresa;

♦ capitale complessivamente investito;

♦ epoca ed importo delle ristrutturazioni più recenti;

♦ sale riservate per banchetti;

♦ dimensioni del parcheggio e modalità di utilizzo;

♦ segnalazione dell’esercizio su guide specializzate (Michelin, Touring, ecc.);

♦ spese di pubblicità (radiofoniche, televisive, su “Pagine Gialle” o “Pagine utili”, ecc.);

♦ abbonamenti a pay-TV;

♦ consumi di energia elettrica, gas, acqua;

♦ posizione rispetto ai centri di interesse della clientela (mare, centro storico, ecc.).

Un’ulteriore rilevazione, preferibilmente in orario diverso da quella precedente, sarà effettuata per riscontrare

in particolare:

♦ il numero dei clienti presenti nel locale e sopravvenuti;

♦ l’ammontare dei corrispettivi risultanti dai documenti fiscali emessi nei giorni successivi all’inizio della verifica.

3.3.1 Ricerche presso amministrazioni ed enti pubblici e privati

Notizie di carattere specifico sull’attività del contribuente, sulle caratteristiche e sull’andamento del settore in

sede locale, nonché sui fattori che possono aver condizionato il flusso della clientela, saranno eventualmente

attinte presso:

♦ Aziende di soggiorno - Pro Loco o altri Enti Turistici: rilevazione delle manifestazioni più importanti, quali

feste, fiere, meeting, seminari, congressi, ecc.;

♦ Agenzie S.I.A.E.: rilevazione delle eventuali manifestazioni svolte all’interno del ristorante.

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3.4 Il controllo del volume d’affari

3.4.1 - Tipologie di evasione

Nel settore l’evasione si realizza principalmente attraverso l’occultamento dei corrispettivi.

Le tipologie di evasione più frequenti sono:

♦ omessa contabilizzazione dei servizi resi;

♦ omessa contabilizzazione sia degli acquisti di materie prime che dei servizi resi.

La prima ipotesi ricorre qualora, a fronte di approvvigionamenti di materie prime regolarmente fatturati, sia

incongruente il numero delle somministrazioni risultanti dai documenti fiscali emessi.

Tale tipologia di evasione agisce, quindi, sulle quantità utilizzate, talvolta gonfiando il magazzino, al fine di

evidenziare un risultato di esercizio “credibile”.

In tal caso la ricostruzione indiretta degli effettivi corrispettivi conseguiti sarà realizzata, con sufficiente

precisione, in base ai quantitativi di prodotti impiegati, risultanti dalle fatture di acquisto.

La seconda ipotesi ricorre invece quando, a seguito dei riscontri effettuati (inventario fisico delle merci in

giacenza e analisi dei rapporti quantitativi fra alimenti complementari), emergano acquisti privi di fattura,

funzionali all’occultamento dei corrispettivi.

Si precisa al riguardo che nel settore è diffusa la pratica dell’acquisto in nero di alimenti e bevande, sia

presso i fornitori abituali sia presso la grande distribuzione.

L’irregolare approvvigionamento di merce è particolarmente frequente per le specialità prodotte nello stesso

luogo di ubicazione del ristorante: ad esempio, nelle località marinare i ristoratori possono facilmente rifornirsi “in

nero” del pesce, direttamente presso gli operatori ittici della zona.

3.4.2 - Ricerca e valutazione degli indizi di evasione

Il controllo deve puntare sulle incongruenze di carattere documentale e contabile rilevabili anche dalla

documentazione extracontabile acquisita nel corso dell’accesso, nonché raffrontando i dati contenuti nei supporti

magnetici con gli elementi contabilizzati.

Il verificatore deve, quindi, concentrarsi nella ricerca e nella valutazione degli indizi o prove di evasione, al

fine di dimostrare, se del caso, l’inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili e procedere alla rettifica dei

corrispettivi.

La valutazione di tali indizi e prove verrà effettuata dai verificatori, anche operando in contraddittorio con il

contribuente.

A titolo indicativo si fornisce un elenco degli elementi indiziari più caratteristici del settore e sintomatici

dell’esistenza di corrispettivi e/o acquisti non contabilizzati:

♦ consistenza di cassa superiore al totale degli importi registrati. Occorre confrontare il denaro e gli altri valori

rilevati al momento dell’accesso con le ricevute/fatture emesse a partire dal giorno dell’ultimo prelievo. Una

piccola differenza può essere giustificata da esigenze di funzionamento della cassa che richiedono una

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giacenza minima (per dare il resto, ecc);

♦ assenza di prelievi del titolare o la mancata distribuzione degli utili, che può far presumere che le spese

personali siano finanziate da vendite non contabilizzate;

♦ rilevanti finanziamenti del titolare e dei soci alla propria impresa che possono trarre origine da corrispettivi

non contabilizzati;

♦ rilevanti giacenze contabili di cassa costituite senza una plausibile giustificazione, oppure consistenti prelievi

del titolare. Tali operazioni possono celare l’esistenza di acquisti non contabilizzati; non sempre, infatti, è

possibile finanziare gli acquisti “in nero” con fondi extracontabili e ragioni contingenti possono costringere

l’impresa a ricorrere a risorse ufficiali rappresentando artificiosamente l’operazione;

♦ elementi tratti dalla documentazione extracontabile ovvero contenuti su archivi informatici (relativi ad incassi,

pagamenti, vendite, ecc.) che non trovano riscontro nella contabilità e nella dichiarazione;

♦ presenza di merci in magazzino non coperte da fattura;

♦ descrizione sommaria delle rimanenze finali e scarso dettaglio della loro classificazione;

♦ giacenze effettive di magazzino diverse da quelle che risultano contabilmente;

♦ inattendibile distribuzione degli approvvigionamenti nel corso dell’anno: periodi per i quali mancano acquisti

di beni deperibili, che pure è verosimile ritenere utilizzati senza soluzione di continuità, possono far

presumere acquisti non contabilizzati. Tale disamina può essere effettuata anche con riguardo agli acquisti

di vino, ed in particolare per quello “novello” il cui consumo dovrebbe avvenire non oltre marzo/aprile

dell’anno successivo alla vendemmia;

♦ incoerente rapporto quantitativo degli acquisti riferiti a merci complementari (nel caso delle pizzerie, si

potranno effettuare dei riscontri tra gli acquisti di farina per impasti e quelli di lievito, tenendo conto che

quest’ultimo prodotto, per la sua marcata deperibilità, non è suscettibile di conservazione a lungo termine e

presuppone necessariamente l’utilizzo proporzionale di correlati quantitativi di farina);

♦ anomalie nei tempi di emissione dei documenti fiscali e nella contabilizzazione dei corrispettivi. La

concentrazione dei corrispettivi negli ultimi giorni del periodo di liquidazione I.V.A può essere sintomo di

“aggiustamenti” a posteriori del totale degli incassi;

♦ distribuzione dei corrispettivi troppo uniforme nel tempo che non tiene conto, ad esempio, della maggiore

affluenza che si registra in determinati periodi (week-end, manifestazioni, ecc.). Tale situazione può essere

indicativa di annotazioni contabili scarsamente veritiere, presumibilmente effettuate a posteriori;

♦ mancato riscontro di convezioni con le società emittenti i buoni pasto rilevati in accesso;

♦ incoerenza tra il volume dei buoni pasto rilevati in accesso e l’ammontare degli importi di norma fatturati nei

confronti delle società emittenti buoni pasto, riscontrati in contabilità;

♦ incongruenza tra le operazioni effettuate a “corrispettivo non riscosso” e le fatture emesse nei confronti delle

società emittenti i buoni pasto.

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3.4.3 - Ricostruzione indiretta dei ricavi

L’indagine indiretta dovrà primariamente verificare i rapporti esistenti tra l’impiego delle materie prime

acquistate e utilizzate (considerando anche gli eventuali acquisti non fatturati emersi nel corso della verifica) ed i

pasti somministrati risultanti dalle ricevute fiscali emesse.

Fermo restando che la valutazione degli elementi disponibili spetta unicamente al verificatore, si possono

tuttavia suggerire alcuni percorsi utili al suddetto scopo.

E’ opportuno:

♦ scomporre gli acquisti fatturati, per tipologia merceologica, rilevando le date di approvvigionamento. L’analisi

delle merci acquistate, così scomposte, potrà consentire una prima verifica circa la coerenza degli elementi

contabilizzati e la loro reciproca attendibilità. Si potrà in particolare verificare se risulti del tutto omessa la

contabilizzazione di alimenti sicuramente utilizzati (frutta, verdura, acqua minerale, ecc.) o di consumi

essenziali (assicurazioni, telefono, carta igienica, sapone, ecc.), nonché la coerente dinamica temporale e la

congruità quantitativa degli approvvigionamenti dei singoli prodotti alimentari;

♦ determinare i pasti somministrati risultanti dalle ricevute fiscali e/o fatture emesse, distintamente per tipologia

di pietanza (primi, secondi, dolci, ecc.).

Si evidenzia al riguardo che i documenti fiscali emessi dai ristoratori indicano per lo più sommariamente le

portate (primo, secondo, ecc.) e in alcuni casi la dicitura “menu a prezzo fisso”.

Sulla base delle quantità di materie prime e prodotti utilizzati per il confezionamento delle vivande, stabilite in

contraddittorio con il contribuente, si procederà quindi al successivo raffronto tra le pietanze servite ed il

potenziale numero di porzioni realizzabili con i prodotti effettivamente consumati.

A tal fine saranno necessariamente considerati:

♦ le percentuali di sfrido relative ad alcuni alimenti, gli eventuali deterioramenti dei prodotti e porzioni rimaste

invendute, i possibili diversi impieghi delle materie prime, da determinarsi anche in contraddittorio con la

parte, (ad esempio pesce/carne utilizzati anche per la preparazione di condimenti; caffè/liquori impiegati

nella preparazione di dolci);

♦ le somministrazioni riferibili ai dipendenti e all’autoconsumo dell’imprenditore, dei familiari e/o dei soci.

La ricostruzione del potenziale numero di porzioni realizzabili sarà primariamente operata sugli alimenti

maggiormente rappresentativi (paste, carni, caffè, ecc.), nonché sull’acqua minerale, vino e birra, in quanto

generalmente presenti in ogni pasto servito.

La rilevazione di pasti non contabilizzati potrà scaturire anche dall’incongruenza dei consumi di taluni di

questi alimenti in rapporto ai pasti serviti. Un consumo medio non congruo potrà infatti evidenziare acquisti

senza fattura e la conseguente inattendibilità delle scritture contabili. Parimenti, un consumo medio eccessivo

potrà avvalorare, unitamente ad altri indizi, la parziale contabilizzazione dei “coperti”.

La quantificazione dei maggiori “coperti” non contabilizzati sarà operata sulla base del prezzo medio rilevato.

Per le attività miste il verificatore utilizzerà, per ciascun ramo di attività, le indicazioni della specifica

metodologia con gli opportuni accorgimenti, per evitare duplicazioni di conteggi o errate ricostruzioni, facilmente

contestabili.

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Nell’ipotesi, ad esempio, di attività congiunte di bar, ristorante e pizzeria, può risultare particolarmente

complessa la ricostruzione indiretta dei corrispettivi sulla base dei prodotti utilizzati in ciascuna attività. Nel

determinare, ad esempio, il totale delle pizze prodotte attraverso il consumo di farina e/o di mozzarella occorrerà

separare le pizze da asporto da quelle utilizzate per l’attività di ristorante.

E’ pertanto consigliabile scindere i corrispettivi contabilizzati, anche in contraddittorio con il contribuente, per

le diverse attività e determinarne la congruità con ricostruzioni possibilmente basate su elementi specifici.

La ricostruzione indiretta dei proventi conseguiti potrà essere avvalorata dai seguenti ulteriori elementi,

particolarmente utilizzabili qualora sussistano indizi di un rilevante ricorso agli acquisti “in nero”:

♦ numero dei “coperti” disponibili: è ipotizzabile un numero minimo di “coperti”, non essendo economico

mantenere un allestimento non utilizzato con ragionevole frequenza. Il numero di pasti risultanti dai

documenti fiscali deve essere congruo in relazione alla ricettività del locale;

♦ quantità e professionalità degli addetti al servizio di sala (camerieri, maître, ecc.) e alla cucina: il costo

particolarmente rilevante, in caso di personale qualificato, non può prescindere da un proporzionale e

remunerativo ammontare di incassi;

♦ costi relativi a beni di consumo essenziali (sapone da toilette, carta igienica, ecc.): da porre in relazione alle

presenze contabilizzate;

♦ ubicazione del ristorante e sua notorietà: tale caratteristica, oltre a condizionare la maggiore o minore

attività, è anche indicativa della tipologia di clientela e, quindi, di una certa politica dei prezzi. Infatti, un

ristorante che, per la propria posizione, opera prevalentemente con turismo di massa sarà solito praticare

prezzi più bassi, che tuttavia non necessariamente si traducono in utile lordo più basso di quello medio.

L’ubicazione può inoltre determinare una rilevante domanda di taluni piatti offerti, ad esempio di pesce nel

caso di ristoranti in località marinare;

♦ rispondenza dei prezzi medi da menu con quelli indicati sui documenti fiscali emessi;

♦ uso di tovaglie e tovaglioli: nella logica presunzione che ad ogni tovagliolo corrisponde, in linea di massima,

almeno un “coperto”. Il dato andrà considerato con qualche tolleranza e si dovrà comunque tenere conto dei

tovaglioli utilizzati per i pasti dei dipendenti, del titolare, dei familiari e dei soci.

Deve essere considerato anche il consumo delle tovagliette e tovaglioli di carta, spesso personalizzati e

diffusamente utilizzati nelle pizzerie, nelle trattorie ed anche in taluni locali alternativi: generalmente ad ogni

tovaglietta corrisponde almeno un “coperto”;

♦ consumi di eventuali contenitori da asporto;

♦ pagamenti a mezzo carte di credito: nonostante tale forma di pagamento renda più difficoltoso

l’occultamento dei ricavi, potrebbe comunque risultare opportuno l’esame incrociato tra le ricevute/fatture

emesse ed i riepiloghi contabili delle società di gestione di carte di credito o i tagliandi P.O.S.. E’ altresì utile

riscontrare se i pagamenti effettuati con carte di credito trovano rispondenza nelle ricevute emesse e se il

loro ammontare è proporzionato al totale degli introiti.

Stesso riscontro può essere effettuato per quegli esercizi che sono convenzionati con società che

gestiscono i servizi sostitutivi della mensa (ticket restaurant).

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3.4.4 - Indice di produttività per addetto

Il numero di addetti all’interno dell’attività è, evidentemente, in stretta correlazione con la dimensione della

stessa.

Potrebbe, dunque, essere utile calcolare l’apporto di ciascun addetto in termini di ricavi:

Ricavi al netto dell’I.V.A.

I =

Numero addetti

dove:

I = indice di produttività per addetto.

Il risultato di detto rapporto dovrà essere coerente con l’assunto logico secondo cui ad ogni addetto devono

corrispondere ricavi che consentano un margine sufficiente a coprire almeno la rispettiva remunerazione.

A tal fine, sarà utile determinare l’intero costo aziendale per i dipendenti e la remunerazione corrisposta agli

addetti.

Ogni volta che ci si trova di fronte ad un costo per addetto sproporzionato rispetto al fatturato prodotto sarà

necessario indagare su eventuali vendite “in nero”.

3.5 Altri indizi e riscontri

I ristoranti richiedono talora notevoli investimenti in termini di ristrutturazioni, manutenzioni, riparazioni,

ammodernamento.

E’ particolarmente utile studiare le forme di finanziamento delle suddette opere.

Un’evidente sproporzione tra i mezzi propri dell’impresa e gli affidamenti bancari, dovrebbe far sorgere

l’interrogativo sulle garanzie offerte per ottenerli. Tali garanzie solitamente consistono in depositi in denaro o in

titoli a latere di quelli ufficiali, o in altre attività finanziarie o reali che potrebbero avere tratto origine proprio da

ricavi non contabilizzati. In questi casi, l’indagine bancaria può essere di grande ausilio.

Il capitale investito nell’impresa, il valore dell’esercizio ed il fitto ricavabile dalla sua locazione, possono

essere utilizzati per riscontrare l’attendibilità di quanto dichiarato ovvero la congruità minima di quanto accertato.

Si può infatti porre a confronto il reddito dell’impresa con quello conseguibile da un impiego alternativo, privo

di rischio, del capitale ricavabile dalla vendita dell’esercizio, cui va sommata la retribuzione figurativa del titolare

e dei soci eventualmente impegnati nell’attività.

Si può altresì raffrontare il reddito dichiarato con quello derivante dall’affitto dell’azienda sommato alla

retribuzione figurativa del titolare.

Eventuali scostamenti negativi perduranti nel tempo devono essere considerati incoerenti con una logica

economica e contribuiscono a rafforzare il giudizio di inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili, ovvero

convalidare la ricostruzione dei ricavi operata con i controlli descritti nei precedenti paragrafi.

Altri elementi indiziari possono essere costituiti da manifestazioni di capacità contributiva (possesso di auto,

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di imbarcazioni, acquisti di immobili, ecc.) particolarmente stridenti con l’ammontare del reddito dichiarato.

In tale caso, soprattutto qualora non sia stato possibile effettuare una convincente ricostruzione del volume

d’affari, si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell’imposizione diretta, all’accertamento sintetico del reddito

complessivo secondo la procedura di cui all’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/73, nei confronti del titolare

dell’impresa e/o dei soci.

3.6 Le indagini finanziarie

I controlli sulle operazioni finanziarie costituiscono uno strumento molto incisivo per l’esame della posizione

fiscale del contribuente.

L’indagine finanziaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora

permanga un significativo divario tra il volume d’affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza

descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell’attività,

della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di

valutazione.

Con riferimento a tale tipologia di controllo, sono quindi delineabili diversi percorsi d’indagine, che potranno

essere seguiti anche in via alternativa, tenendo presente che i commi 402 e 403 della Legge n. 311/2004 hanno

ampliato i poteri dell’Amministrazione finanziaria, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, modificando la

normativa di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/73 e all’art. 51 del d.P.R. n. 633/72.

Al fine di una corretta applicazione della nuova disciplina, la Direzione Centrale Accertamento ha diffuso la

Circolare n. 32 del 19 ottobre 2006 nella quale sono state affrontate le novità legislative ed i relativi riflessi

giuridici e procedurali.

I soggetti, in via generale, a cui oggi si possono effettuare le richieste di dati, documenti e notizie in merito

alle suddette indagini, sono i seguenti:

- Banche;

- Società Poste italiane S.p.a.;

- Intermediari finanziari;

- Imprese di investimento;

- Organismi di investimento collettivo del risparmio;

- Società di gestione del risparmio;

- Società fiduciarie;

- Società ed enti di assicurazione13.

La Circolare n. 32 del 19 ottobre 2006, ha chiarito, all’interno delle categorie sopra indicate, quali sono i

soggetti destinatari delle richieste predette, fornendo indicazioni sulla procedura da seguire.

Gli artt. 32, 1° comma, d.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma, d.P.R. n. 633/72 sono stati modificati, ai rispettivi

13 Al riguardo si veda il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011. In particolare, detti enti a partire dal 30 giugno 2012 sono tenuti a trasmettere in via telematica i dati delle polizze unit-linked, index-linked ed ai contratti e alle operazioni di

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numeri 7, con riferimento all’oggetto delle richieste.

Mentre nella precedente stesura si faceva esclusivo riferimento ai “rapporti intrattenuti”, intesi quali “conti”

inerenti un rapporto continuativo nel tempo, la legge ha variato tale fattispecie, ampliandola, specificando che le

richieste effettuate ai soggetti sopra riportati riguardano “dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto

intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti, ivi compresi i servizi prestati, nonché alle garanzie prestate

da terzi”.

È evidente che le fattispecie oggettive riguardano non solo i “conti” cui prima la norma faceva riferimento,

ma tutte le operazioni, anche isolate, che il cliente ha concluso nel corso del tempo con i soggetti specificati. Ciò

comporta che nel controllo rientrino tutte le operazioni “extra-conto” che, nella stesura precedente, come anche

esplicitato nella Circolare n. 116/E del 10 maggio 1996, non potevano essere oggetto delle richieste da parte

degli Uffici.

La citata Circolare n. 32 del 19 ottobre 2006 ha chiarito che, con riferimento all’ambito oggettivo delle

richieste di dati, documenti e notizie, le stesse si possono correlare a tutti i rapporti continuativi e non, vale a dire

aperture, variazioni e chiusure di conti, libretti, depositi ed altro, operazioni singole, contratti relativi a cassette di

sicurezza, mutui, finanziamenti di qualsiasi natura e tutte le altre operazioni di qualsiasi specie, sia finanziarie

che relative a servizi accessori e ai mezzi di pagamento, sempreché rilevanti agli effetti dell’indagine.

La stessa Circolare, inoltre, ha considerato la nuova banca dati di cui all’art. 37, comma 4, del d.l. 4 luglio

2006, n. 223, con riferimento alle nuove comunicazioni all’Anagrafe Tributaria degli operatori finanziari,

all’interno della disciplina in argomento.

Pertanto, la formazione della suddetta banca dati in un’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria - alimentata

dalle comunicazioni in via telematica da parte degli intermediari sui soggetti con i quali gli stessi intrattengono i

rapporti (specificando la natura di questi ultimi) ovvero effettuano operazioni extra-conto – deve essere

considerata ai fini di un’attività di selezione preventiva, affinché si possano dimensionare più precisamente le

indagini, coinvolgendo, almeno tendenzialmente, solo gli operatori finanziari che hanno intrattenuto i rapporti o

effettuato operazioni extra-conto con i contribuenti medesimi14.

Gli stessi commi 402 e 403, della summenzionata Legge n. 311/2004, istituiscono altresì la nuova procedura

telematica relativa alle predette indagini, mediante l’inoltro delle richieste agli operatori finanziari, nonché la

relativa ricezione delle risposte, attraverso il sistema della posta elettronica certificata (PEC).

In tale ambito è intervenuto, da ultimo, l’art. 49, comma 11, del D. Lgs. n. 231/2007 che ha introdotto il

potere di acquisire le informazioni anagrafiche dei soggetti che hanno richiesto e/o incassato assegni bancari e

postali, nonché assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi in forma libera15.

Il mutato quadro normativo, unitamente alle più agevoli modalità di colloquio con gli operatori finanziari,

richiede un attento esame delle informazioni che si intendono acquisire al fine di individuare con precisione le

categorie di intermediari finanziari cui rivolgere le richieste in via telematica.

capitalizzazione in essere dal 6 luglio 2011. 14 In relazione alle informazioni presenti nell’archivio dei rapporti vedi circ. n. 18/E del 4/4/2007 e n. 42/E del 24/09/2009. 15 Per i profili applicativi della richiesta in parola si rinvia alle Comunicazioni di Servzio della DCA n. 81 del 25 ottobre 2011 e n. 9 del 7 marzo 2012.

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3.6.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti

(artt. 32, 1° comma n. 6-bis del d.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 6-bis del d.P.R. n. 633/72)

In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale competente dell’Agenzia

delle entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con

banche, società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento

collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie.

Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal

contribuente e l’indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti, operazioni e servizi con lui intrattenuti.

3.6.2 - Richiesta dati, notizie e documenti agli istituti di credito e finanziari

(artt. 32, 1° comma n. 7 del d.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del d.P.R. n. 633/72)

Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere,

sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle entrate, dati, notizie e documenti relativi

a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché

alle garanzie prestate da terzi, come precedentemente specificato, direttamente a: banche, società Poste

italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio,

società di gestione del risparmio e società fiduciarie.

Tale modalità d’indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli all’azione

dei verificatori o dell’ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni contabili siano così

gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli imponibili fiscali.

Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che restringano

la forbice costi-benefici dell’azione di accertamento.

L’indagine può coinvolgere anche altri soggetti motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di

conti riferibili al contribuente (interposizione del soggetto terzo) o di cui il medesimo abbia comunque la

disponibilità.

Per la fattispecie in argomento, come in precedenza indicato, si deve tener conto di quanto rappresentato

nella Circolare n. 32 del 19 ottobre 2006 della Direzione Centrale Accertamento.

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