Rifiuti n. 188 ottobre 2011

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ottobre 2011 n. 188 (10/11) mensile Euro 18,00 Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano Edizioni Ambiente 231 e ambiente Il Dlgs 121/2011 e la responsabilità amministrativa per reati ambientali L’intervento Sistri: non solo “manovra economica”, ma tanto d’altro pag. 4 di Paola Ficco Reach e Clp: etichette e schede nuove impattano sulla gestione dei rifiuti. Lettura e comprensione 10 di Roberto Montali Legislazione norme nazionali Sistri: ritorna e con la “criticità ambientale” si fa meno invasivo Decreto‑legge 13 agosto 2011, n. 138 14 Ecoreati: si estende all’ambiente la responsabilità amministrativa del “231” Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 15 il commento di Pasquale Fimiani 17 il commento di Gabriele Taddia 30 norme comunitarie End of waste: i rottami partono con il sigillo europeo Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/Ue 34 il commento di Emiliano Cerluini 39 Giurisprudenza Danno ambientale: la nuova liquidazione vale anche per il passato Corte di Cassazione, III Sezione penale – Sentenza 18 luglio 2011, n. 28206 46 Prassi Sistri: l’applicazione ai rifiuti sanitari secondo le Regioni Conferenza delle Regioni – Documento 7 luglio 2011 48 Sistri: Governo, Regioni, Enti locali e Arpa si accordano per accedere alle informazioni Conferenza Unificata – Accordo 27 giugno 2011 51 Rubriche Quesiti 54 a cura di Leonardo Filippucci, Claudio Rispoli e Gabriele Taddia “Focus” giurisprudenza 57 a cura di Maurizio De Paolis

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In questo numero della Rivista Rifiuti: le nuove norme del Dlgs 231/2001 e l'estensione della responsabilità amministrativa ai reati ambientali - La "manovra estiva" e il Sistri - Il Regolamento Ue 333/2011 sui rottami metallici - Giurisprudenza - Prassi - Quesiti risolti

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ottobre 2011 n. 188 (10/11)

mensile Euro 18,00Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano

Edizioni Ambiente

RIFIUTIbollettino diinformazionen o r m a t i v a

231 e ambienteIl Dlgs 121/2011 e la responsabilità amministrativa per reati ambientali

L’interventoSistri: non solo “manovra economica”, ma tanto d’altro pag. 4di Paola Ficco

Reach e Clp: etichette e schede nuove impattano sulla gestione dei rifiuti. Lettura e comprensione 10di Roberto Montali

Legislazionenorme nazionaliSistri: ritorna e con la “criticità ambientale” si fa meno invasivo Decreto‑legge 13 agosto 2011, n. 138 14Ecoreati: si estende all’ambiente la responsabilità amministrativa del “231” Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 15il commento di Pasquale Fimiani 17il commento di Gabriele Taddia 30

norme comunitarieEnd of waste: i rottami partono con il sigillo europeo Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/Ue 34il commento di Emiliano Cerluini 39

GiurisprudenzaDanno ambientale: la nuova liquidazione vale anche per il passato Corte di Cassazione, III Sezione penale – Sentenza 18 luglio 2011, n. 28206 46

PrassiSistri: l’applicazione ai rifiuti sanitari secondo le Regioni Conferenza delle Regioni – Documento 7 luglio 2011 48Sistri: Governo, Regioni, Enti locali e Arpa si accordano per accedere alle informazioni Conferenza Unificata – Accordo 27 giugno 2011 51

RubricheQuesiti 54a cura di Leonardo Filippucci, Claudio Rispoli e Gabriele Taddia

“Focus” giurisprudenza 57a cura di Maurizio De Paolis

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Era ligenza” per vedere il proprio specifico rifiuto comparire tra quelli privi di “criticità ambientale”. Quando l’ecomafia tra-sporta rifiuti non si fa scrupoli nel prenderli da piccoli produt-tori. È un problema di quantità, non di settori né di tipologie.In una notizia presente nel sito del Sole 24 Ore (www.ilsole24 ore.com/art/notizie/2011-09-07/prestigiacomo-berlusconi-salva to-sistri-161340.shtml?uuid=AaPeVL2D), in ordine al Sistri si legge che finora sono stati spesi 5 milioni di euro per il suo av-vio, mentre altri 70 milioni (pagati dalle imprese per gli stru-menti, black-box e chiavetta Usb) sono fermi, incamerati dal Tesoro per poi passare al Ministero dell’ambiente e quindi al-la Selex – l’azienda del gruppo Finmeccanica che ha realizza-to il sistema – la quale gestisce il servizio e con cui, dichiara il Ministro Prestigiamo, “abbiamo un contratto da onorare”.Forse se i 5 milioni di euro iniziali fossero stati dati alle Pro-cure o destinati all’assunzione di Magistrati la lotta all’ecoma-fia sarebbe meno difficile; certo una goccia nell’oceano, ma l’oceano è fatto di gocce.Forse, se prima della operatività del Sistri il paradigma legi-slativo sulla gestione dei rifiuti fosse stato semplificato, evitan-do con decisione le derive localiste cui si sono aggiunte quel-le dei vari “Manuale utente Sistri”, molte cose sarebbero state più semplici.Il pugno di ferro è stato tipico del Sistri ed è stato il protagoni-sta di tutta questa storia poco apprezzabile. Se lo si comincerà a usare di nuovo sulla data della futura scadenza sarà un’altra inutile dimostrazione di forza.Le parole devono avere il peso dei fatti e se dalla sperimenta-zione reale il Ministero dell’ambiente (“attraverso il conces‑sionario Sistri”) non riuscirà a cambiare un vestito ormai liso e strappato la scadenza del 9 febbraio 2012 sarà solo un giorno sul calendario dell’anno venturo.

Paola Ficco

nato, era morto ed ora è risorto per un unico mo-tivo: semplificare. Stiamo parlando del Sistri, ovviamente. Tut-ti questi tentennamenti, però, non depongono certo a favo-re né della univocità di vedute all’interno del Governo né del fatto che al Sistri si riconnetta una convinta (e convincente) semplificazione. Diversamente, che bisogno ci sarebbe stato di (addirittura) abrogarlo dal 13 agosto 2011 (salvo farlo rivivere dal 9 febbraio 2012) con la manovra economica? Se poi si pensa che la legge su tale manovra è destinata a ri-sollevare (?) la finanza pubblica, perché inserire la soppressio-ne del Sistri, visto che sui conti dello Stato non incide? Il con-tributo che pagano gli obbligati non è una tassa. Poche idee e molto confuse che testimoniano la disarmonia che – anche “nelle stanze dei bottoni” – regna sul tema. Ho sempre rite-nuto che la prima responsabile di questa confusione sia la de-magogia (o anche la dietrologia, visto che il segreto di Stato è ancora lì) che contraddistingue il tutto, dove lo slogan è uno solo: chi non vuole il Sistri è a favore dell’ecomafia.Uno slogan forte, che vuol mettere tutti a tacere. Uno slogan sbagliato. Perché l’efficacia del controllo su strada mai sarà sostituita da nulla e perché di quello che succede dentro gli impianti il Sistri mai potrà sapere nulla. Perché i trasportato-ri stranieri che viaggiano in Italia non lo usano. Perché non è vero che usare il Sistri (nella forma che conosciamo) è sem-plice come usare un cellulare. Non è solo un problema di har-dware (il “cellulare”), è anche un problema di software e di infrastruttura telematica. È ridicolo cercare di far passare tutti quelli che tendono a ragionare sulla fattibilità come potenzia-li “amici” dell’ecomafia.Il problema non è il Sistri, ma questo Sistri. Perché c’è chi non vuole questo Sistri? Perché questo Sistri non funziona. La sca-denza del 9 febbraio 2012 avrà un senso se e solo se hardwa-re e software cambieranno. Nessuno è contro il Sistri, ma è fin troppo facile, se appena si conosce davvero la vita di un im-pianto, essere contro questo Sistri.La manovra ha introdotto anche la “criticità ambientale”. Il rifiuto pericoloso che sarà presente in un apposito Dm non subirà il Sistri. È più che prevedibile un vero “assalto alla di-

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RIFIUTI

L’intervento

Sistri: non solo “manovra economica”,

ma tanto d’altro

di Paola Ficco

PremessaDal 16 agosto 2011 è in vigore il Dlgs 121/2011 (riportato a pag. 15), il provvedimento che ha recepito (anche) la direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente. Il nuovo Dlgs attrae una serie di reati ambientali nell’orbita della responsabilità amministrativa de-gli enti e delle imprese prevista dal Dlgs 231/2001. Il tutto, preve-dendo sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati previsti (si ve-da P. Fimiani a pag. 17).

Con l’espressione “231 e ambiente” si fa, pertanto, riferimento al quadro normativo che disciplina la responsabilità diretta delle aziende e degli enti in genere che si aggiunge, senza sostituirsi, a quella delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il reato. Ora, nell’ambito di questa dinamica, per alcuni importanti reati ambientali, l’articolo 2 del nuovo decreto amplia la responsa-bilità e coinvolge nella relativa repressione il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, finora esenti dalle conseguenze dei reati commessi da amministratori e/o dipendenti.Nel nuovo testo, il settore maggiormente colpito dalle sanzioni pe-cuniarie (misurate in “quote”) è quello dei rifiuti.

Tutto questo, però, è operato dall’articolo 2 di tale Dlgs 121/2011, mentre gli articoli 3 e 4 incidono direttamente sul versante sanzionatorio del Sistri, sulla insussistenza dell’ob-bligo di tenuta di registri e formulari per alcune particolari categorie di operatori (agricoltori ed edili, anche se non si iscrivono al Sistri) e si occupano delle sanzioni per registri e formulari che il Dlgs 205/2010 aveva abrogato. Inoltre, stabi-liscono le sanzioni per il “mudino”.

La manovra economica e il SistriIl Dl 138/2011 (sulla manovra economica) era entrato in vigore il 13 agosto 2011. L’articolo 6, comma 2 di tale Dl disponeva l’abroga-zione del Sistri e delle relative sanzioni di cui all’articolo 260-bis, Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”).

Per non dare adito a dubbi interpretativi tra effetti caducanti e vi-zianti dell’abrogazione della norma primaria rispetto a quella at-tuativa, cancellava anche il Dm istitutivo del Sistri (17 dicembre 2009) e il Testo unico (Dm 52/2011) e confermava, facendola sal-va, l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiu-ti. In particolare, il testo si soffermava sulla tracciabilità (articolo 6, comma 3) e sul fatto che gli adempimenti Sistri previsti dall’ar-ticolo 188, comma 2, lettera a), Dlgs 152/2006 (non abrogato) “possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi” al-la tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di cui agli articoli 190 e 193 del medesimo “Codice ambientale”.

Questa disposizione (articolo 188, comma 2, lettera a), Dlgs 152/2006) sulla tracciabilità però, a mente dell’articolo 16, com-ma 2, Dlgs 205/2010 non è mai entrata in vigore poiché rimane-va subordinata all’avvio operativo del Sistri. Tale norma, tuttavia, “vagheggia” di limitazioni di responsabilità. Il che è privo di sen-so. Infatti, i principi della responsabilità non sono creati dalla leg-ge sui rifiuti (quale che sia) bensì dai principi generali dell’ordi-namento giuridico, dal Codice penale (in materia penale) e dal-la legge 689/1981 (in materia di diritto amministrativo punitivo). Non basta l’adempimento formale (webmail del Sistri o quarta co-pia del formulario) perché, “nulla esclude” la responsabilità del produttore/detentore quando si è “reso responsabile di compor‑tamenti materiali o psicologici tali da determinare una com‑partecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, ne‑

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RIFIUTI

L’intervento

Sistri: non solo “manovra economica”,

ma tanto d’altro

di Paola Ficco

PremessaDal 16 agosto 2011 è in vigore il Dlgs 121/2011 (riportato a pag. 15), il provvedimento che ha recepito (anche) la direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente. Il nuovo Dlgs attrae una serie di reati ambientali nell’orbita della responsabilità amministrativa de-gli enti e delle imprese prevista dal Dlgs 231/2001. Il tutto, preve-dendo sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati previsti (si ve-da P. Fimiani a pag. 17).

Con l’espressione “231 e ambiente” si fa, pertanto, riferimento al quadro normativo che disciplina la responsabilità diretta delle aziende e degli enti in genere che si aggiunge, senza sostituirsi, a quella delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il reato. Ora, nell’ambito di questa dinamica, per alcuni importanti reati ambientali, l’articolo 2 del nuovo decreto amplia la responsa-bilità e coinvolge nella relativa repressione il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, finora esenti dalle conseguenze dei reati commessi da amministratori e/o dipendenti.Nel nuovo testo, il settore maggiormente colpito dalle sanzioni pe-cuniarie (misurate in “quote”) è quello dei rifiuti.

Tutto questo, però, è operato dall’articolo 2 di tale Dlgs 121/2011, mentre gli articoli 3 e 4 incidono direttamente sul versante sanzionatorio del Sistri, sulla insussistenza dell’ob-bligo di tenuta di registri e formulari per alcune particolari categorie di operatori (agricoltori ed edili, anche se non si iscrivono al Sistri) e si occupano delle sanzioni per registri e formulari che il Dlgs 205/2010 aveva abrogato. Inoltre, stabi-liscono le sanzioni per il “mudino”.

La manovra economica e il SistriIl Dl 138/2011 (sulla manovra economica) era entrato in vigore il 13 agosto 2011. L’articolo 6, comma 2 di tale Dl disponeva l’abroga-zione del Sistri e delle relative sanzioni di cui all’articolo 260-bis, Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”).

Per non dare adito a dubbi interpretativi tra effetti caducanti e vi-zianti dell’abrogazione della norma primaria rispetto a quella at-tuativa, cancellava anche il Dm istitutivo del Sistri (17 dicembre 2009) e il Testo unico (Dm 52/2011) e confermava, facendola sal-va, l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiu-ti. In particolare, il testo si soffermava sulla tracciabilità (articolo 6, comma 3) e sul fatto che gli adempimenti Sistri previsti dall’ar-ticolo 188, comma 2, lettera a), Dlgs 152/2006 (non abrogato) “possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi” al-la tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di cui agli articoli 190 e 193 del medesimo “Codice ambientale”.

Questa disposizione (articolo 188, comma 2, lettera a), Dlgs 152/2006) sulla tracciabilità però, a mente dell’articolo 16, com-ma 2, Dlgs 205/2010 non è mai entrata in vigore poiché rimane-va subordinata all’avvio operativo del Sistri. Tale norma, tuttavia, “vagheggia” di limitazioni di responsabilità. Il che è privo di sen-so. Infatti, i principi della responsabilità non sono creati dalla leg-ge sui rifiuti (quale che sia) bensì dai principi generali dell’ordi-namento giuridico, dal Codice penale (in materia penale) e dal-la legge 689/1981 (in materia di diritto amministrativo punitivo). Non basta l’adempimento formale (webmail del Sistri o quarta co-pia del formulario) perché, “nulla esclude” la responsabilità del produttore/detentore quando si è “reso responsabile di compor‑tamenti materiali o psicologici tali da determinare una com‑partecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, ne‑

L’intervento Manovra econom

ica e Sistribollettino di inform

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RIFIUTI

gli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti” (Cass. pen., Sez. III, n. 6420/2008 e n. 29516 del 22 luglio 2011).

Il testo dell’articolo 6, commi 2 e 3 del Dl 138/2011 era il seguente:

“2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presen‑te disposizione, sono abrogati:a) il comma 1116, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;b) l’articolo 14‑bis del decreto‑legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;c) il comma 2, lettera a), dell’articolo 188‑bis, e l’articolo 188‑ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e suc‑cessive modificazioni;d) l’articolo 260‑bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;e) il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del decreto legisla‑tivo 3 dicembre 2010, n. 205;f) l’articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260‑bis»;g) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter‑ritorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;h) il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.3. Resta ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell’articolo 188‑bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.”.

Come noto, il 1° settembre 2011, in virtù di quanto disposto dal Dm 26 maggio 2011, sarebbe dovuto partire il primo scaglione di soggetti obbligati al Sistri. Tuttavia, in ragione della successiva en-trata in vigore della norma abrogativa di cui al citato Dl 138/2011 (13 agosto 2011), ovviamente, nessuno ha iniziato ad utilizzarlo in via esclusiva, cioè abbandonando registri di carico e scarico e for-mulari. Certamente, tutti, a rigore normativo, hanno abbandonato il regime del “doppio binario”. Vale a dire di quella formula opera-tiva che vedeva l’obbligatorietà del registro e del formulario e la fa-miliarizzazione con i dispositivi elettronici Sistri. Pertanto, dal 13 agosto 2011, le movimentazioni dei rifiuti, tornavano ad avvenire esclusivamente con registri e formulari.

Il 17 settembre 2011, però, è entrata in vigore la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del Dl 138/2011 nella quale l’articolo 6 non solo si arricchisce di un nuovo comma 3-bis, ma restituisce vi-gore al Sistri. Infatti, ora il testo dell’articolo 6 è il seguente:

“(…)2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Siste‑ma di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), non‑ché l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connes‑se al Sistri, il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter‑ritorio e del mare, attraverso il concessionario Sistri, assi‑

(segue)

(segue)

cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della leg‑ge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicem‑bre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle at‑tualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia par‑tecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quan‑to previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f‑octies), del decreto‑legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con mo‑dificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i sog‑getti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Mini‑stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tu‑tela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del Sistri è il 9 febbraio 2012. Dall’at‑tuazione della presente disposizione non devono deriva‑re nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individua‑te specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del Sistri, le pro‑cedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.3‑bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiu‑ti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestio‑ne regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al Sistri ai consorzi di recupe‑ro, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.”.

Ora, dunque, il Sistri è stato ripristinato. Tale ripristino vede fare il loro ingresso nella disciplina Sistri dei seguenti elementi:• proroga al 9 febbraio 2012 della effettiva operatività del Sistri, in modo univoco; vale a dire senza gli scaglionamenti previsti dal Dm 26 maggio 2011 (in quale, dunque – ad oggi – è superato e ri-mane sprovvisto di efficacia per tutte le categorie di obbligati). Per-tanto, i soggetti obbligati dovranno iniziare tutti insieme a decor-rere da tale data;• viene fatta salva la data di partenza per i piccolissimi produtto-ri di rifiuti pericolosi (che hanno fino a 10 dipendenti); infatti, in omaggio a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f‑oc‑ties), Dl 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (“decreto Sviluppo”), tali soggetti do-vranno iniziare ad utilizzare esclusivamente il Sistri (e quindi ad abbandonare registri e formulari) a decorrere dalla data che sarà individuata da un futuro ed apposito Dm del Ministro dell’ambien-te. In ogni caso, tale data non potrà essere antecedente al 1° giu-gno 2012;• moltissimi di tali piccolissimi produttori, tuttavia, potranno esse-re totalmente esclusi dal Sistri. Infatti, la nuova norma recata dalla legge di conversione prevede un Dm del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa e sentite le categorie interessate (è la prima volta che la disciplina Sistri vie-ne “concertata”), con il quale, entro tre mesi dalla conversione del

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RIFIUTI

L’intervento

Reach e Clp: etichette e schede nuove impattano sulla gestione dei

rifiuti. Lettura e comprensione

di Roberto MontaliChimico – Esperto Adr

L’importanza delle etichette di pericolo affisse sui contenitori e le relative schede di sicurezza che obbligatoriamente devono accom-pagnare i chemicals durante il loro intero ciclo di vita è stata da tempo evidenziata e sottolineata anche nella gestione dei rifiuti, in particolare nella loro classificazione e manipolazione. Nella fatti-specie è da dire che nuovi obblighi sono già in essere o in ogni ca-so oramai prossimi per la classificazione e l’etichettatura delle so-stanze e delle miscele pericolose nonché per la stesura delle Schede dati di sicurezza (Sds); ciò a seguito dei nuovi regolamenti dell’Ue:• n. 1907/2006 e sm.i. (noto come Reach)• n. 1272/2008 e s.m.i. (noto come Clp)• n. 453/2010 in materia di Sds, in vigore già dal giugno 2010.

L’entrata in vigore delle norme in parola ha comportato l’intro-duzione di una serie di obblighi, sia per le aziende di grandi di-mensioni che per le Pmi: ciò non solo in termini di registrazio-ne dei chemicals, ma anche di loro classificazione ed etichetta-tura, e di redazione delle Schede dati di sicurezza (Sds), elemen-to quest’ultimo consolidatosi con l’emanazione del citato regola-mento 453/2010 e da sempre fondamentale per descrivere, assie-me all’etichetta apposta sugli imballaggi, le caratteristiche di peri-colo di un agente chimico fin dal momento dalla sua immissione sul mercato e fino al termine del suo ciclo di vita quando diviene un rifiuto o materiale di recupero.

I nuovi criteri di classificazione e di stesura delle Sds erano stati già introdotti nel corso del 2008 con il Reach e con il Clp ma, al di là del previsto regime transitorio, che consente tuttora un sistema di classificazione ed etichettatura su doppio binario, e che, come indi-cato successivamente in tabella, terminerà nel 2015, il 1° dicembre 2010 ha senza dubbio segnato una data epocale nella gestione del-le sostanze chimiche e delle loro miscele, provocando di conseguen-za un impatto non indifferente anche sulla gestione dei rifiuti origi-nati da chemicals: ciò stante lo stretto collegamento tra i due filoni normativi, collegamento in essere oramai da lungo tempo e che da sempre ha rivestito un ruolo predominante non solo nella classifi-cazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso (onere a carico del produttore/detentore) ma anche nella corretta attribuzione del-le caratteristiche di pericolo (sigle H) e nella stesura della caratte-rizzazione di base, documento indispensabile per lo smaltimento in discarica (onere sempre a carico del produttore/detentore); ope-razioni queste per le quali le informazioni contenute nelle etichet-te di pericolo e nelle Sds si rivelano sicuramente elementi chiave.

È fondamentale pertanto che, non solo il produttore dei rifiuti, ma anche gli altri soggetti coinvolti nelle loro diverse fasi di gestione, inizino, se non lo hanno già fatto, a familiarizzare con i nuovi si-stemi classificatori e di informazione, documenti che, peraltro, de-vono per legge essere forniti agli utilizzatori a valle (Downstream Users-DU) di chemicals e loro miscele. I nuovi elementi da tenere ben presenti assieme al loro significato sono senza ombra di dubbio:• i pittogrammi di pericolo su sfondo bianco (ex simboli di perico-lo su sfondo arancione)• le nuove indicazioni di pericolo o frasi H (ex frasi R)• i nuovi consigli di prudenza o frasi P (ex frasi S) sulle etichet-te dei contenitori e• il nuovo formato di Sds.

Nella fattispecie non va poi trascurato il fatto che il “Clp”, regola-mentando la materia sulla base delle proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche dei chemicals, ma utilizzando i nuovi criteri classificatori ispirati al Sistema armonizzato a livello globale (noto come Ghs), sempre al fine di immettere agenti chi-

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RIFIUTI

L’intervento

Reach e Clp: etichette e schede nuove impattano sulla gestione dei

rifiuti. Lettura e comprensione

di Roberto MontaliChimico – Esperto Adr

L’importanza delle etichette di pericolo affisse sui contenitori e le relative schede di sicurezza che obbligatoriamente devono accom-pagnare i chemicals durante il loro intero ciclo di vita è stata da tempo evidenziata e sottolineata anche nella gestione dei rifiuti, in particolare nella loro classificazione e manipolazione. Nella fatti-specie è da dire che nuovi obblighi sono già in essere o in ogni ca-so oramai prossimi per la classificazione e l’etichettatura delle so-stanze e delle miscele pericolose nonché per la stesura delle Schede dati di sicurezza (Sds); ciò a seguito dei nuovi regolamenti dell’Ue:• n. 1907/2006 e sm.i. (noto come Reach)• n. 1272/2008 e s.m.i. (noto come Clp)• n. 453/2010 in materia di Sds, in vigore già dal giugno 2010.

L’entrata in vigore delle norme in parola ha comportato l’intro-duzione di una serie di obblighi, sia per le aziende di grandi di-mensioni che per le Pmi: ciò non solo in termini di registrazio-ne dei chemicals, ma anche di loro classificazione ed etichetta-tura, e di redazione delle Schede dati di sicurezza (Sds), elemen-to quest’ultimo consolidatosi con l’emanazione del citato regola-mento 453/2010 e da sempre fondamentale per descrivere, assie-me all’etichetta apposta sugli imballaggi, le caratteristiche di peri-colo di un agente chimico fin dal momento dalla sua immissione sul mercato e fino al termine del suo ciclo di vita quando diviene un rifiuto o materiale di recupero.

I nuovi criteri di classificazione e di stesura delle Sds erano stati già introdotti nel corso del 2008 con il Reach e con il Clp ma, al di là del previsto regime transitorio, che consente tuttora un sistema di classificazione ed etichettatura su doppio binario, e che, come indi-cato successivamente in tabella, terminerà nel 2015, il 1° dicembre 2010 ha senza dubbio segnato una data epocale nella gestione del-le sostanze chimiche e delle loro miscele, provocando di conseguen-za un impatto non indifferente anche sulla gestione dei rifiuti origi-nati da chemicals: ciò stante lo stretto collegamento tra i due filoni normativi, collegamento in essere oramai da lungo tempo e che da sempre ha rivestito un ruolo predominante non solo nella classifi-cazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso (onere a carico del produttore/detentore) ma anche nella corretta attribuzione del-le caratteristiche di pericolo (sigle H) e nella stesura della caratte-rizzazione di base, documento indispensabile per lo smaltimento in discarica (onere sempre a carico del produttore/detentore); ope-razioni queste per le quali le informazioni contenute nelle etichet-te di pericolo e nelle Sds si rivelano sicuramente elementi chiave.

È fondamentale pertanto che, non solo il produttore dei rifiuti, ma anche gli altri soggetti coinvolti nelle loro diverse fasi di gestione, inizino, se non lo hanno già fatto, a familiarizzare con i nuovi si-stemi classificatori e di informazione, documenti che, peraltro, de-vono per legge essere forniti agli utilizzatori a valle (Downstream Users-DU) di chemicals e loro miscele. I nuovi elementi da tenere ben presenti assieme al loro significato sono senza ombra di dubbio:• i pittogrammi di pericolo su sfondo bianco (ex simboli di perico-lo su sfondo arancione)• le nuove indicazioni di pericolo o frasi H (ex frasi R)• i nuovi consigli di prudenza o frasi P (ex frasi S) sulle etichet-te dei contenitori e• il nuovo formato di Sds.

Nella fattispecie non va poi trascurato il fatto che il “Clp”, regola-mentando la materia sulla base delle proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche dei chemicals, ma utilizzando i nuovi criteri classificatori ispirati al Sistema armonizzato a livello globale (noto come Ghs), sempre al fine di immettere agenti chi-

L’intervento Sostanze pericolosebollettino di inform

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RIFIUTI

mici sul mercato comunitario in condizioni di massima sicurezza, ha avuto forti ripercussioni sulla classificazione ed etichettatura non solo dei chemicals comunemente presenti nei luoghi di lavoro, ma anche di quelli maggiormente diffusi presso il grande pubblico o presso gli artigiani, nell’agricoltura, nei presidi sanitari, negli uf-fici, e dei quali solo alcuni esempi sono:• i detergenti,• i disinfettanti,• i solventi,• le vernici,• le colle,• gli insetticidi e i fitofarmaci• i fertilizzanti,• i dispositivi medici e i coadiuvanti tecnologici• le colle ecc.

categorie merceologiche tutte in grado di originare rifiuti comun-que da classificare e per i quali, ai fini di:• una corretta caratterizzazione di base da parte del detentore,• ove necessario un’analisi chimica ed un campionamento mirati, da parte del laboratorio incaricato,• una idonea e mirata verifica da parte della discarica o dell’auto-rità di controllo dei dati forniti per la classificazione e per il corret-to smaltimento,

Vale a nostro modesto avviso soffermarsi invece sui contenuti che, a partire dal 1° dicembre 2010 e fino al 1° giugno 2015, devono ob-bligatoriamente avere le nuove Sds redatte conformemente all’alle-gato I del recente regolamento 453/2010.

La Sds deve comprendere le seguenti 16 sezioni, oltre alle sottose-zioni elencate, fermo restando che nella sezione 3 devono essere in-

le informazioni contenute nelle Sds si rivelano indispensabili e pre-ziose per tutti i soggetti lungo la catena di smaltimento/recupero. Tralasciando in questa sede una descrizione più particolareggiata delle informazioni rinvenibili sulle etichette di pericolo redatte se-condo il nuovo dettato normativo, e che peraltro sono state ampia-mente trattate in altre note di questa Rivista, vale la pena soffer-marsi invece sui seguenti tre aspetti, a nostro avviso fondamenta-li oltre che per una corretta gestione dei rifiuti durante tutto il lo-ro ciclo di vita, anche per la tutela della sicurezza in impianto e per la tutela dei vari comparti ambientali (acqua, aria, suolo) nonché per l’integrità, economica e giudiziaria, dei vari soggetti responsa-bili. Tali aspetti sono:• il regime transitorio della norma in parola• la nuova struttura delle Sds• il regime sanzionatorio.

La ultima deadline dell’intero sistema Reach/Clp (Sds/classifica-zione/etichettatura) è fissata al 1° giugno 2015 mentre per le al-tre scadenze vale lo schema indicato di seguito in tabella che ha lo scopo di supportare le aziende di settore nell’individuazione rapida degli obblighi attuali e futuri.

Ampia descrizione di quanto riassunto di seguito è in ogni caso contenuta nell’articolo 61 del regolamento Clp.

cluse solo la sottosezione 3.1 o 3.2, a seconda del caso: anche se le informazioni di questo documento sono tutte fondamentali ai fi-ni della sicurezza e della tutela dell’ambiente, va sottolineato che quelle contenute nelle sezioni evidenziate in arancio costituiscono elementi utilissimi per la gestione dei rifiuti e per un orientamento sulle indagini analitiche da effettuare.

Prima del 1° dicembre 2010 Dal 1° dicembre 2010 fino al 1° giugno 2015

Dal 1° giugno 2015

SCADENZE

Classificazione, etichettatura e im‑ballaggio secondo i criteri della direttiva 67/548/Cee.Su base volontaria si può classificare an-che secondo i criteri del Clp.Le Sds devono riportare comunque la dop-pia classificazione (67/548/Cee e Clp)

Classificazione secondo i criteri della direttiva 67/548/Cee e del Clp per poter essere inserita nella Sds onde poter con-tinuare a classificare le miscele. (doppia classificazione obbli-gatoria);Etichettatura e imballaggio secondo i criteri del ClpSds conformi all’allegato I del regolamento 453/2010

Classificazione, etichet‑tatura e imballaggio se-condo Clp.Abrogazione direttiva 67/548/Cee.Sds conformi all’allegato I del regolamento 453/2010

Dal 1.12.2010 fino al 1.12.2012

DEROGHE

Deroga sostanze a scaffaleSolamente per le sostanze “immesse sul mercato prima del 1.12. 2010”: Classificazione, etichettatura e imballaggio possono essere effettuate secondo i criteri di cui alla diretti-va 67/548/CeeLe Sds continuano ad essere conformi all’allegato II del Reach purché non si renda a necessaria una nuova classificazione

Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della socie-tà/impresa1.1. Identificatore del prodotto1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza1.4. Numero telefonico di emergenza

Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

(segue)

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bollettino di informazione norm

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RIFIUTI

Legislazionenorme

comunitarie

End of waste:

i rottami

partono con il

sigillo europeo

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, re-lativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione europea,previa trasmissione al Parlamento europeo delle disposizioni proposte,considerando quanto segue:(1) Dalla valutazione di svariati flussi di rifiu-ti emerge che i mercati del riciclaggio dei rotta-mi metallici trarrebbero benefici dall’introduzio-ne di criteri specifici intesi a determinare quan-do i rottami metallici ottenuti dai rifiuti cessa-no di essere considerati rifiuti. Occorre che ta-li criteri garantiscano un elevato livello di tute-la ambientale e lascino impregiudicata la classi-ficazione dei rottami metallici come rifiuti adot-tata dai paesi terzi.(2) Le relazioni del Centro comune di ricerca del-la Commissione europea indicano l’esistenza di un mercato e una domanda per i rottami di ferro, acciaio e alluminio destinati ad essere impiegati come materie prime nelle acciaierie, nelle fonde-rie e nelle raffinerie di alluminio per la produzio-ne di metalli. I rottami di ferro, acciaio e allumi-nio dovrebbero pertanto essere sufficientemente puri e soddisfare le pertinenti norme o specifiche richieste dall’industria metallurgica.(3) I criteri per determinare quando alcuni ti-pi di rottami metallici cessano di essere conside-rati rifiuti devono garantire che i rottami di fer-ro, acciaio e alluminio ottenuti mediante un’ope-razione di recupero soddisfino i requisiti tecni-ci dell’industria metallurgica, siano conformi al-la legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino ripercussioni genera-li negative sull’ambiente o sulla salute umana. Dalle relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea si ricava che i criteri pro-posti per definire i rifiuti impiegati come mate-riale nell’operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento nonché i rottami metal-lici ottenuti dal recupero, soddisfano i suddetti obiettivi poiché dovrebbero creare le condizioni per la produzione di rottami di ferro, acciaio e al-luminio privi di proprietà pericolose e sufficiente-mente esenti da composti non metallici.(4) Per garantire il rispetto dei criteri è opportu-

no prevedere la pubblicazione delle informazioni sui rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti e l’istituzione di un sistema di gestione della qualità.(5) Può essere necessario rivedere i criteri se, sor-vegliando l’evoluzione del mercato dei rottami di ferro e acciaio e dei rottami di alluminio, si os-servano effetti negativi sui mercati del riciclaggio degli stessi, in particolare un calo della disponi-bilità di questi materiali e difficoltà di accedervi.(6) Per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri che determinano quando i rottami me-tallici cessano di essere considerati rifiuti, occor-re lasciar trascorrere un congruo periodo di tem-po prima che il presente regolamento divenga ap-plicabile.(7) Il comitato istituito dall’articolo 39, paragra-fo 1, della direttiva 2008/98/Ce non ha espresso alcun parere relativamente alle misure di cui al presente regolamento e la Commissione ha per-tanto sottoposto al Consiglio una proposta rela-tiva a tali misure e l’ha trasmessa al Parlamen-to europeo.(8) Il Parlamento europeo non si è opposto alle disposizioni proposte,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1OggettoIl presente regolamento stabilisce i criteri che de-terminano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di allumi-nio, cessano di essere considerati rifiuti.

Articolo 2DefinizioniAi fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/Ce.Si applicano inoltre le seguenti definizioni; s’in-tende per:a) “rottami di ferro e acciaio”, i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio;b) “rottami di alluminio”, i rottami metallici co-stituiti principalmente da alluminio e leghe di al-luminio;c) “detentore”, la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici;d) “produttore”, il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;e) “importatore”, qualsiasi persona fisica o giuri-

Consiglio dell’Unione europeaRegolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/Ue(Guue 8 aprile 2011 n. L 94)

Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

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Legislazionenorme

comunitarie

End of waste:

i rottami

partono con il

sigillo europeo

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, re-lativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione europea,previa trasmissione al Parlamento europeo delle disposizioni proposte,considerando quanto segue:(1) Dalla valutazione di svariati flussi di rifiu-ti emerge che i mercati del riciclaggio dei rotta-mi metallici trarrebbero benefici dall’introduzio-ne di criteri specifici intesi a determinare quan-do i rottami metallici ottenuti dai rifiuti cessa-no di essere considerati rifiuti. Occorre che ta-li criteri garantiscano un elevato livello di tute-la ambientale e lascino impregiudicata la classi-ficazione dei rottami metallici come rifiuti adot-tata dai paesi terzi.(2) Le relazioni del Centro comune di ricerca del-la Commissione europea indicano l’esistenza di un mercato e una domanda per i rottami di ferro, acciaio e alluminio destinati ad essere impiegati come materie prime nelle acciaierie, nelle fonde-rie e nelle raffinerie di alluminio per la produzio-ne di metalli. I rottami di ferro, acciaio e allumi-nio dovrebbero pertanto essere sufficientemente puri e soddisfare le pertinenti norme o specifiche richieste dall’industria metallurgica.(3) I criteri per determinare quando alcuni ti-pi di rottami metallici cessano di essere conside-rati rifiuti devono garantire che i rottami di fer-ro, acciaio e alluminio ottenuti mediante un’ope-razione di recupero soddisfino i requisiti tecni-ci dell’industria metallurgica, siano conformi al-la legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino ripercussioni genera-li negative sull’ambiente o sulla salute umana. Dalle relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea si ricava che i criteri pro-posti per definire i rifiuti impiegati come mate-riale nell’operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento nonché i rottami metal-lici ottenuti dal recupero, soddisfano i suddetti obiettivi poiché dovrebbero creare le condizioni per la produzione di rottami di ferro, acciaio e al-luminio privi di proprietà pericolose e sufficiente-mente esenti da composti non metallici.(4) Per garantire il rispetto dei criteri è opportu-

no prevedere la pubblicazione delle informazioni sui rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti e l’istituzione di un sistema di gestione della qualità.(5) Può essere necessario rivedere i criteri se, sor-vegliando l’evoluzione del mercato dei rottami di ferro e acciaio e dei rottami di alluminio, si os-servano effetti negativi sui mercati del riciclaggio degli stessi, in particolare un calo della disponi-bilità di questi materiali e difficoltà di accedervi.(6) Per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri che determinano quando i rottami me-tallici cessano di essere considerati rifiuti, occor-re lasciar trascorrere un congruo periodo di tem-po prima che il presente regolamento divenga ap-plicabile.(7) Il comitato istituito dall’articolo 39, paragra-fo 1, della direttiva 2008/98/Ce non ha espresso alcun parere relativamente alle misure di cui al presente regolamento e la Commissione ha per-tanto sottoposto al Consiglio una proposta rela-tiva a tali misure e l’ha trasmessa al Parlamen-to europeo.(8) Il Parlamento europeo non si è opposto alle disposizioni proposte,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1OggettoIl presente regolamento stabilisce i criteri che de-terminano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di allumi-nio, cessano di essere considerati rifiuti.

Articolo 2DefinizioniAi fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/Ce.Si applicano inoltre le seguenti definizioni; s’in-tende per:a) “rottami di ferro e acciaio”, i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio;b) “rottami di alluminio”, i rottami metallici co-stituiti principalmente da alluminio e leghe di al-luminio;c) “detentore”, la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici;d) “produttore”, il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;e) “importatore”, qualsiasi persona fisica o giuri-

Consiglio dell’Unione europeaRegolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/Ue(Guue 8 aprile 2011 n. L 94)

Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

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RIFIUTILegislazione norm

e comunitarie Regolam

ento 31 marzo 2011, n. 333

dica stabilità nell’Unione che introduce nel terri-torio doganale dell’Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti;f) “personale qualificato”, personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rotta-mi metallici;g) “controllo visivo”, il controllo dei rottami me-tallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsia-si apparecchiatura non specializzata;h) “partita”, un lotto di rottami metallici destina-to ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

Articolo 3Criteri per i rottami di ferro e acciaioI rottami di ferro e acciaio cessano di essere con-siderati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:a) i rifiuti utilizzati come materiale dell’opera-zione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I;b) i rifiuti utilizzati come materiale dell’opera-zione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I;c) i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall’ope-razione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I;d) il produttore ha rispettato le prescrizioni de-gli articoli 5 e 6.

Articolo 4Criteri per i rottami di alluminioI rottami di alluminio, inclusi i rottami delle le-ghe di alluminio, cessano di essere considerati ri-fiuti allorché, all’atto della cessione dal produtto-re ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:a) i rifiuti utilizzati come materiale dell’opera-zione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato II;b) i rifiuti utilizzati come materiale dell’opera-zione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato II;c) i rottami di alluminio ottenuti dall’operazio-ne di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato II;d) il produttore ha rispettato le prescrizioni de-gli articoli 5 e 6.

Articolo 5Dichiarazione di conformità1. Il produttore o l’importatore stila, per ciascu-na partita di rottami metallici, una dichiarazio-ne di conformità in base al modello di cui all’al-legato III.2. Il produttore o l’importatore trasmette la di-chiarazione di conformità al detentore successi-vo della partita di rottami metallici. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichia-razione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.3. La dichiarazione di conformità può essere sti-lata in formato elettronico.

Articolo 6Gestione della qualità1. Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli 3 e 4, rispettivamente.2. Tale sistema prevede una serie di procedimen-ti documentati riguardanti ciascuno dei seguen-ti aspetti:a) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II;b) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II;c) monitoraggio della qualità dei rottami metal-lici ottenuti dall’operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II (che comprenda an-che campionamento e analisi);d) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II, rispettiva-mente;e) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rotta-mi metallici;f) registrazione dei risultati dei controlli effettua-ti a norma delle lettere da a) a d);g) revisione e miglioramento del sistema di ge-stione della qualità;h) formazione del personale.3. Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio in-dicati, per ciascun criterio, negli allegati I e II.4. Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell’allegato I o al punto 3.3 dell’allegato II sia effettuato da un detentore precedente, il pro-duttore si assicura che il fornitore applichi un si-stema di gestione della qualità conforme alle di-sposizioni del presente articolo.5. Un organismo preposto alla valutazione del-la conformità di cui al regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 9 luglio 2008, che pone norme in mate-ria di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei pro-dotti, che sia stato riconosciuto a norma di det-to regolamento, o qualsiasi altro verificatore am-bientale di cui all’articolo 2, paragrafo 20, let-tera b), del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 no-vembre 2009, sull’adesione volontaria delle or-ganizzazioni a un sistema comunitario di ecoge-stione e audit (Emas) si accerta che il sistema di gestione della qualità soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettua-to ogni tre anni.6. L’importatore esige che i suoi fornitori appli-chino un sistema di gestione della qualità che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 del pre-sente articolo e sia stato controllato da un verifi-catore esterno indipendente.7. Il produttore consente l’accesso al sistema di gestione della qualità alle autorità competenti che lo richiedano.

Articolo 7Entrata in vigoreIl presente regolamento entra in vigore il vente-simo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 2011.

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RIFIUTI

Giurisprudenza

Repubblica italianaIn nome del Popolo italiano

La Corte Suprema di CassazioneSezione III penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

Sentenza

– sul ricorso proposto da: (omis‑sis), nato a (omissis)– avverso sentenza emessa dal Tri-bunale di (omissis) – Sezione Di-staccata di (omissis) – il 13 gen-naio 2010– udita nella udienza pubblica del 16 marzo 2011 la relazione fatta dal Consigliere dott. (omissis);– udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procurato-re Generale dott. (omissis) che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di (omissis) Sezione Distaccata di (omissis) – con sen-tenza emessa il 13 gennaio 2010 di-

chiarava (omissis), imputato del re-ato di cui all’articolo 256 comma 1° lett. a) del Dlgs 152/06, colpevo-le del reato qualificato in quello p. e p. dal comma 2° del menzionato articolo 256, condannandolo, pre-via concessione delle circostanze at-tenuanti generiche, alla pena di eu-ro 3.000,00 di ammenda.Proposto appello da parte del difen-sore dell’imputato, la Corte di Ap-pello di Catanzaro, investita del gravame, lo convertiva in ricor-so disponendo la trasmissione de-gli atti a questa Corte. Premesso che all’imputato viene fatto carico di avere illecitamente smaltito – tra-mite apposito soggetto all’uopo in-caricato (tale (omissis), giudicato separatamente) rifiuti non perico-losi provenienti da attività di demo-lizione edilizia che venivano abban-donati all’aperto, con il primo moti-vo la difesa deduce erronea applica-zione dell’articolo 256 Dlgs 152/06, oltre che motivazione illogica e ca-rente sul punto.In particolare il ricorrente, premes-so che il reato in parola è configu-rabile nella sola forma commissiva, a lui non ascrivibile, lamenta che il “Tribunale aveva ritenuto esistente in capo ad esso imputato uno speci-fico obbligo di impedire l’evento, in realtà del tutto insussistente.Deduce con un secondo motivo

Danno ambientale: la

nuova liquidazione vale

anche per il passato

Pres. Ferrua

Est. Grillo

Corte di Cassazione – III Sezione penale Sentenza 18 luglio 2011, n. 28206

La massimaGestione illecita di rifiuti – Responsabilità del legale rappresentante della Spa – Culpa in vigilando – SussisteÈ responsabile il legale rappresentate della Spa che pur avendo delegato ad altri soggetti la gestione dei rifiuti, risulti consapevole delle inadempienze del delegato ovvero abbia scientemente omes-so di controllarlo.Nel caso della gestione illecita dei rifiuti, sottolinea la Corte di Cassazione (conforme Cass. pen., Sez. III, 14285/2005), laddo-ve la condotta di abbandono di rifiuti venga posta in essere dai di-pendenti della società si profila una forma di culpa in vigilando per i legali rappresentanti della società (conforme Cass. pen., Sez. III, 28206/2011)Tale responsabilità nasce quindi da uno “specifico obbligo di ga-ranzia, che gli avrebbe dovuto imporre di vigilare sull’attività dei propri dipendenti”.Non rileva la prova del fatto che l’automezzo utilizzato per l’illecito smaltimento dei rifiuti non pericolosi appartenesse a una società terza, vista sia la diretta riconducibilità del materiale abbandona-to alla società amministrata dal soggetto condannato, sia il diretto coinvolgimento di un dipendente della stessa. (A.G.)

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RIFIUTI

Giurisprudenza

Repubblica italianaIn nome del Popolo italiano

La Corte Suprema di CassazioneSezione III penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

Sentenza

– sul ricorso proposto da: (omis‑sis), nato a (omissis)– avverso sentenza emessa dal Tri-bunale di (omissis) – Sezione Di-staccata di (omissis) – il 13 gen-naio 2010– udita nella udienza pubblica del 16 marzo 2011 la relazione fatta dal Consigliere dott. (omissis);– udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procurato-re Generale dott. (omissis) che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di (omissis) Sezione Distaccata di (omissis) – con sen-tenza emessa il 13 gennaio 2010 di-

chiarava (omissis), imputato del re-ato di cui all’articolo 256 comma 1° lett. a) del Dlgs 152/06, colpevo-le del reato qualificato in quello p. e p. dal comma 2° del menzionato articolo 256, condannandolo, pre-via concessione delle circostanze at-tenuanti generiche, alla pena di eu-ro 3.000,00 di ammenda.Proposto appello da parte del difen-sore dell’imputato, la Corte di Ap-pello di Catanzaro, investita del gravame, lo convertiva in ricor-so disponendo la trasmissione de-gli atti a questa Corte. Premesso che all’imputato viene fatto carico di avere illecitamente smaltito – tra-mite apposito soggetto all’uopo in-caricato (tale (omissis), giudicato separatamente) rifiuti non perico-losi provenienti da attività di demo-lizione edilizia che venivano abban-donati all’aperto, con il primo moti-vo la difesa deduce erronea applica-zione dell’articolo 256 Dlgs 152/06, oltre che motivazione illogica e ca-rente sul punto.In particolare il ricorrente, premes-so che il reato in parola è configu-rabile nella sola forma commissiva, a lui non ascrivibile, lamenta che il “Tribunale aveva ritenuto esistente in capo ad esso imputato uno speci-fico obbligo di impedire l’evento, in realtà del tutto insussistente.Deduce con un secondo motivo

Danno ambientale: la

nuova liquidazione vale

anche per il passato

Pres. Ferrua

Est. Grillo

Corte di Cassazione – III Sezione penale Sentenza 18 luglio 2011, n. 28206

La massimaGestione illecita di rifiuti – Responsabilità del legale rappresentante della Spa – Culpa in vigilando – SussisteÈ responsabile il legale rappresentate della Spa che pur avendo delegato ad altri soggetti la gestione dei rifiuti, risulti consapevole delle inadempienze del delegato ovvero abbia scientemente omes-so di controllarlo.Nel caso della gestione illecita dei rifiuti, sottolinea la Corte di Cassazione (conforme Cass. pen., Sez. III, 14285/2005), laddo-ve la condotta di abbandono di rifiuti venga posta in essere dai di-pendenti della società si profila una forma di culpa in vigilando per i legali rappresentanti della società (conforme Cass. pen., Sez. III, 28206/2011)Tale responsabilità nasce quindi da uno “specifico obbligo di ga-ranzia, che gli avrebbe dovuto imporre di vigilare sull’attività dei propri dipendenti”.Non rileva la prova del fatto che l’automezzo utilizzato per l’illecito smaltimento dei rifiuti non pericolosi appartenesse a una società terza, vista sia la diretta riconducibilità del materiale abbandona-to alla società amministrata dal soggetto condannato, sia il diretto coinvolgimento di un dipendente della stessa. (A.G.)

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RIFIUTIGiurisprudenza Corte di Cassazione – Sentenza 18 luglio 2011, n. 28206

omessa motivazione in punto di va-lutazione del materiale probatorio che, se correttamente analizzato, avrebbe dovuto condurre a soluzio-ne diversa da quella adottata con la decisione impugnata.Lamenta, infine, motivazione in-sufficiente in ordine alla entità del trattamento sanzionatorio seppur circoscritto alla sola pena pecunia-ria, immotivamente e contradditto-riamente discostantesi dal minimo edittale.

Osserva la Corte quanto segue.

Va premesso che dalla puntuale ri-costruzione del fatto risultante dal-la sentenza impugnata è rimasta provata la condotta di tale (omis‑sis), qualificatosi dipendente della “(omissis) Srl”, società appaltatrice dei lavori di manutenzione in corso d’opera presso l’Ospedale di (omis‑sis) della quale era rappresentan-te legale l’odierno imputato: tale condotta è consistita – per quanto è dato leggere nella sentenza impu-gnata in un riversamento dal cas-sone di un autocarro condotto dal (omissis), di calcinacci e mattoni in un’area a cielo aperto non adi-bita a discarica. Nella circostanza il (omissis) era stato sorpreso nell’at-to di scaricare i rifiuti che provvede-va ricaricarli sul mezzo da lui con-dotto, allontanandosi dai luoghi.Tanto precisato, va rilevato che il ri-corrente, nella sua specifica veste di amministratore unico della società sopra indicata, era anche

– per come pacificamente risulta dalla sentenza impugnata– il titolare della ditta appaltatri-ce dei lavori di manutenzione, ditta dalla quale dipendeva per come ri-sulta altrettanto incontestabilmente dalla sentenza impugnata– il (omissis), materiale autore del-lo smaltimento dei rifiuti.Ora, in ordine alla responsabilità del rappresentante legale di socie-tà di capitali che abbia delegato ad altri soggetti di sua fiducia determi-nate attività, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito la responsabilità di tale soggetto per culpa in vigilando, quando sia con-sapevole delle inadempienze in cui sia incorso il proprio delegato, ov-vero quando pur potendo sottopor-re a controllo l’attività del delega-to, abbia scientemente omesso det-to controllo (in tal senso Cass. Sez. VI 4 settembre 1997 n. 9715, Pren-na, Rv. 209008).E, con specifico riferimento alla materia della gestione dei rifiuti, la giurisprudenza di questa Corte si è attestata sul versante della respon-sabilità del legale rappresentante di società di capitali laddove la con-dotta di abbandono, o deposito in-controllato, di rifiuti venga posto in essere dai dipendenti della società, profilandosi in questo caso una for-ma di culpa in vigilando (Cass. Sez. III 10 marzo 2005 n. 14285, Brizzi, Rv. 231081).Appare quindi inesatto nei termini in cui è stato prospettato il richia-mo fatto dal ricorrente all’articolo 40 comma 2° C.p., posto che la re-

sponsabilità dell’imputato nasceva da uno specifico obbligo di garan-zia che gli avrebbe dovuto impor-re di vigilare sull’attività dei propri dipendenti.Peraltro va aggiunto che, con orien-tamento assolutamente consolida-to, questa Corte ha affermato la re-sponsabilità del soggetto che ab-bia affidato a terzi rifiuti destina-ti ad essere smaltiti laddove la con-dotta dell’agente si sia concretizzata in una mancata verifica dei requisiti in capo al soggetto terzo in vista del trasporto e smaltimento dei rifiuti, essendo innegabile il potere per chi detenga rifiuti di delegare a terzi la attività di smaltimento, previo con-trollo del possesso dei requisiti spe-cifici in capo al terzo delegato (Cass. Sez. III 1° aprile 2004 n. 21588).Con riferimento al secondo moti-vo di ricorso, osserva la Corte che, in modo congruo ed immune da vizi logici, il Tribunale ha ritenu-to di dover affermare la responsa-bilità del (omissis) sulla base di ri-sultanze probatorie oggettive qua-li: a) il certo rapporto di dipenden-za del (omissis) dalla società am-ministrata dal (omissis); b) la pro-venienza degli scarti di demolizio-ne dal cantiere ove operava la ditta del (omissis); e) la loro collocazio-ne sul mezzo condotto dal (omis‑sis) dipendente della società ammi-nistrata dal (omissis).Non può quindi assumere alcu-na rilevanza la circostanza dedotta dal ricorrente che il mezzo condot-to dal (omissis) appartenesse ad al-tra società, avendo correttamente il

Tribunale individuato la responsa-bilità sulla base della diretta ricon-ducibilità degli sfabbricidi alla so-cietà amministrata dal (omissis) e del coinvolgimento diretto di un di-pendente della società amministra-ta dal (omissis) nell’attività di tra-sporto e sversamento.In conclusione è da escludere che la motivazione sul punto offerta dal Tribunale sia frutto di affermazio-ni apodittiche o – come sostenuto dal ricorrente – di mere congetture, avendo invece il giudice fatto buon governo delle regole che disciplina-no la valutazione delle prove: prove che in modo del tutto corretto il Tri-bunale ha ritenuto come oggettive e non contestate.Nessun vizio motivazionale è da-to rinvenire sul punto della senten-za concernente il trattamento san-zionatorio, avendo, anche in que-sto caso, il Tribunale dato conto delle ragioni del suo discostamen-to dai limiti minimi edittali, indi-viduandole nella non positiva perso-nalità dell’imputato comparata alla modesta entità del fatto: sicché è da escludere qualsiasi contraddittorietà della decisione sul punto.Il ricorso va, pertanto, rigettato. Se-gue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ri-corrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 16 marzo 2011

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RIFIUTI

Prassi La gestione dei rifiuti sanitari attraverso il siste-ma Sistri ha evidenziato una serie di criticità, in merito alle quali le Regioni hanno effettuato un approfondito confronto, ai fini di definire una applicazione omogenea e condivisa.L’esigenza nasce dal fatto che la Sanità sta orien-tando gli interventi privilegiando il decentramen-to e la domiciliarizzazione dell’assistenza. Questo permette di poter effettuare molte operazioni as-sistenziali presso l’abitazione dei pazienti, ridu-cendo i tempi di attesa per l’accesso alle struttu-re ospedaliere e fornendo un’assistenza molto più umanizzata. Questo tipo di organizzazione pre-vede continui spostamenti in ambiti territoria-li anche piuttosto vasti. Risulta quindi difficolto-so associare ad ognuna di queste prestazioni una registrazione puntuale a cura dell’operatore sa-nitario che la esegue, e pertanto i rifiuti occasio-nalmente prodotti vengono attualmente ricondot-ti alla struttura centrale limitrofa (Presidio ospe-daliero o Distretto), anche perché la quantità di rifiuti potenzialmente infetti è del tutto esigua.Pertanto è necessario, per la funzionalità e la so-pravvivenza stessa del sistema, che gli oneri am-ministrativi vengano ricondotti a livello centra-le e ridotti al minimo, in quanto il carico di re-gistrazione determinerebbe tempi elevati e quin-di una moltiplicazione delle risorse necessarie per soddisfarlo.Il presente documento esamina le principali criti-cità relative all’applicazione del Sistri nelle Azien-de sanitarie ed enuncia per ciascuna di esse le di-verse soluzioni percorribili alla luce della norma-tiva vigente, lasciando a ciascuna Azienda sanita-ria la responsabilità di scegliere le opzioni appli-cabili alla propria organizzazione.In particolare in merito all’applicazione del Sistri sono stati affrontati seguenti aspetti:1) Delegati Sistri2) Ambulatori decentrati e strutture assimilabili3) Assistenza domiciliare4) Emodialisi domiciliare senza l’intervento sa-nitario

1) Delegati SistriPremessaLa figura del Delegato, individuata dal Sistri per gli adempimenti previsti è caratterizzata da re-sponsabilità e compiti precisi che nell’evoluzio-ne normativa del Sistri sono però variati. Prima il Delegato veniva definito come “il soggetto al quale, nell’ambito dell’organizzazione azienda-le, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna uni-tà locale” (Allegato 1A del Dm 17/12/2009) ora invece risulta essere “il soggetto che, nell’ambi‑to dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e la custodia del di‑

spositivo Usb, al quale sono associate la cre‑denziali di accesso al Sistri ed è attribuito il certificato per la firma elettronica” (articolo 2 del Dm 18/02/2011, n. 52).Dagli ampi dibattiti in diverse sedi di convegno e di incontri appositamente organizzati risulta tuttavia che l’argomento sia ancora pienamen-te aperto, soprattutto considerata l’indicazione dell’articolo 11, comma 2, Dm 18/02/2011 n. 52 che precisa: “la persona fisica cui è associa‑to il certificato elettronico contenuto nel di‑spositivo Usb (n.d.r. il Delegato) è responsa‑bile della veridicità dei dati inseriti median‑te l’utilizzo del dispositivo Usb nelle schede Si‑stri sottoscritte con firma elettronica”. Al qua-dro si aggiunge il regime sanzionatorio introdot-to dal Dlgs 152/2006 articolo 206 bis comma 4, che per la non corretta compilazione della sche-da Sistri – Area movimentazione, relativa ai ri-fiuti pericolosi prevede “sanzione amministra‑tiva pecuniaria da euro quindicimilacinque‑cento ad euro novantatremila, nonché la san‑zione amministrativa accessoria…” Vista l’en-tità delle sanzioni con cui è punito il delegato e la necessità di individuarlo con delega formale ed in assenza di ulteriori specificazioni sulla natu-ra della firma elettronica così come disciplinata dal Dlgs 30/12/2010 n. 235, si ritiene che la “fir-ma elettronica” da apporre sulle registrazioni Si-stri, intesa come qualificazione con username e password del soggetto che effettua la registrazio-ne, possa identificare il responsabile della gestio-ne dei rifiuti nell’Unità locale iscritta al Sistri, da individuare nel responsabile della struttura sani-taria o altra figura dirigenziale, che effettua le re-gistrazioni direttamente e che può anche avvaler-si di uno o più collaboratori, individuati formal-mente e responsabili di:– rispetto della procedura prevista dal Dm 16 feb-braio 2011, n 52;– custodia del dispositivo Usb e conservazione della riservatezza sulle credenziali di accesso;– correttezza dei dati inseriti rispetto alle infor-mazioni ricevute.In quest’ultima ipotesi, l’operatore incaricato dell’inserimento dati non è il Delegato Sistri, ma ricopre un ruolo (non previsto dalla normativa) di supporto al Delegato.Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che:L’attribuzione delle responsabilità relative al-la funzione di Delegato, così come prevista dal Dm15/2/2010 e s.m.i. e riproposta nel nuovo Te-sto unico Dm 16 febbraio 2011 n. 52, sembra chia-rirne gli aspetti meramente operativi. Tuttavia le previste sanzioni in caso di mancato rispetto de-gli obblighi previsti in capo al delegato Sistri, in-dicate nel Dlgs 152/2006 articolo 260-bis, sono di entità tale da rendere difficile l’identificazione dei

Conferenza delle RegioniDocumento 7 luglio 2011

Applicazione Sistri in materia di rifiuti sanitari

Sistri: l’applicazione

ai rifiuti sanitari

secondo le Regioni

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RIFIUTI

Prassi La gestione dei rifiuti sanitari attraverso il siste-ma Sistri ha evidenziato una serie di criticità, in merito alle quali le Regioni hanno effettuato un approfondito confronto, ai fini di definire una applicazione omogenea e condivisa.L’esigenza nasce dal fatto che la Sanità sta orien-tando gli interventi privilegiando il decentramen-to e la domiciliarizzazione dell’assistenza. Questo permette di poter effettuare molte operazioni as-sistenziali presso l’abitazione dei pazienti, ridu-cendo i tempi di attesa per l’accesso alle struttu-re ospedaliere e fornendo un’assistenza molto più umanizzata. Questo tipo di organizzazione pre-vede continui spostamenti in ambiti territoria-li anche piuttosto vasti. Risulta quindi difficolto-so associare ad ognuna di queste prestazioni una registrazione puntuale a cura dell’operatore sa-nitario che la esegue, e pertanto i rifiuti occasio-nalmente prodotti vengono attualmente ricondot-ti alla struttura centrale limitrofa (Presidio ospe-daliero o Distretto), anche perché la quantità di rifiuti potenzialmente infetti è del tutto esigua.Pertanto è necessario, per la funzionalità e la so-pravvivenza stessa del sistema, che gli oneri am-ministrativi vengano ricondotti a livello centra-le e ridotti al minimo, in quanto il carico di re-gistrazione determinerebbe tempi elevati e quin-di una moltiplicazione delle risorse necessarie per soddisfarlo.Il presente documento esamina le principali criti-cità relative all’applicazione del Sistri nelle Azien-de sanitarie ed enuncia per ciascuna di esse le di-verse soluzioni percorribili alla luce della norma-tiva vigente, lasciando a ciascuna Azienda sanita-ria la responsabilità di scegliere le opzioni appli-cabili alla propria organizzazione.In particolare in merito all’applicazione del Sistri sono stati affrontati seguenti aspetti:1) Delegati Sistri2) Ambulatori decentrati e strutture assimilabili3) Assistenza domiciliare4) Emodialisi domiciliare senza l’intervento sa-nitario

1) Delegati SistriPremessaLa figura del Delegato, individuata dal Sistri per gli adempimenti previsti è caratterizzata da re-sponsabilità e compiti precisi che nell’evoluzio-ne normativa del Sistri sono però variati. Prima il Delegato veniva definito come “il soggetto al quale, nell’ambito dell’organizzazione azienda-le, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna uni-tà locale” (Allegato 1A del Dm 17/12/2009) ora invece risulta essere “il soggetto che, nell’ambi‑to dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e la custodia del di‑

spositivo Usb, al quale sono associate la cre‑denziali di accesso al Sistri ed è attribuito il certificato per la firma elettronica” (articolo 2 del Dm 18/02/2011, n. 52).Dagli ampi dibattiti in diverse sedi di convegno e di incontri appositamente organizzati risulta tuttavia che l’argomento sia ancora pienamen-te aperto, soprattutto considerata l’indicazione dell’articolo 11, comma 2, Dm 18/02/2011 n. 52 che precisa: “la persona fisica cui è associa‑to il certificato elettronico contenuto nel di‑spositivo Usb (n.d.r. il Delegato) è responsa‑bile della veridicità dei dati inseriti median‑te l’utilizzo del dispositivo Usb nelle schede Si‑stri sottoscritte con firma elettronica”. Al qua-dro si aggiunge il regime sanzionatorio introdot-to dal Dlgs 152/2006 articolo 206 bis comma 4, che per la non corretta compilazione della sche-da Sistri – Area movimentazione, relativa ai ri-fiuti pericolosi prevede “sanzione amministra‑tiva pecuniaria da euro quindicimilacinque‑cento ad euro novantatremila, nonché la san‑zione amministrativa accessoria…” Vista l’en-tità delle sanzioni con cui è punito il delegato e la necessità di individuarlo con delega formale ed in assenza di ulteriori specificazioni sulla natu-ra della firma elettronica così come disciplinata dal Dlgs 30/12/2010 n. 235, si ritiene che la “fir-ma elettronica” da apporre sulle registrazioni Si-stri, intesa come qualificazione con username e password del soggetto che effettua la registrazio-ne, possa identificare il responsabile della gestio-ne dei rifiuti nell’Unità locale iscritta al Sistri, da individuare nel responsabile della struttura sani-taria o altra figura dirigenziale, che effettua le re-gistrazioni direttamente e che può anche avvaler-si di uno o più collaboratori, individuati formal-mente e responsabili di:– rispetto della procedura prevista dal Dm 16 feb-braio 2011, n 52;– custodia del dispositivo Usb e conservazione della riservatezza sulle credenziali di accesso;– correttezza dei dati inseriti rispetto alle infor-mazioni ricevute.In quest’ultima ipotesi, l’operatore incaricato dell’inserimento dati non è il Delegato Sistri, ma ricopre un ruolo (non previsto dalla normativa) di supporto al Delegato.Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che:L’attribuzione delle responsabilità relative al-la funzione di Delegato, così come prevista dal Dm15/2/2010 e s.m.i. e riproposta nel nuovo Te-sto unico Dm 16 febbraio 2011 n. 52, sembra chia-rirne gli aspetti meramente operativi. Tuttavia le previste sanzioni in caso di mancato rispetto de-gli obblighi previsti in capo al delegato Sistri, in-dicate nel Dlgs 152/2006 articolo 260-bis, sono di entità tale da rendere difficile l’identificazione dei

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RIFIUTIPrassi Sistri - Conferenza delle Regioni 7 luglio 2011

delegati con il personale operativo che attualmen-te è addetto alle operazioni di registrazione dati.Se da un lato appare opportuno attribuire la fun-zione di delegato a figure di tipo gestionalediri-genziale, quest’ultime hanno incarichi che spes-so non consentono di poter sovrintendere diretta-mente alle operazioni di registrazione, che vanno necessariamente riservate al personale operativo, pur mantenendo la responsabilità del processo in capo al delegato.L’Azienda sanitaria ha l’obbligo di definire con propri atti l’articolazione delle responsabilità sul-la gestione dei rifiuti, con particolare riferimen-to alla procedura di attuazione del Sistri, mante-nendo in capo alle figure dirigenziali la respon-sabilità della corretta gestione dei rifiuti, l’indi-viduazione formale dei delegati Sistri, la relati-va informazione, formazione e addestramento, e il compito di assicurare la correttezza delle in-formazioni comunicate agli operatori incarica-ti dell’inserimento dei dati; quest’ultimi soggetti hanno l’obbligo di seguire diligentemente la pro-cedura aziendale, assicurando così la conformità al Dm 18 febbraio 2011 n. 52 della procedura se-guita dall’Azienda sanitaria.Alla luce delle considerazioni sopra espo-ste, sottolineando il permanere di dubbi in-terpretativi sull’individuazione del delegato Sistri, si ritiene che la soluzione in grado di dare un’efficace applicazione alla normativa sia l’identificazione del delegato Sistri con il Responsabile della gestione dei rifiuti pres-so la struttura sanitaria, che può avvalersi di operatori incaricati all’inserimento dei dati, alla custodia della chiavetta Usb, nel rispetto della procedura prevista dal Dm 15 febbra-io 2010, n 52.

2) Ambulatori decentrati e strutture assimilabiliPremessaGli ambulatori decentrati e strutture assimilabi-li, sedi di attività sanitaria saltuaria o periodi-ca, non dispongono di personale amministrativo e/o di mezzi informatici idonei e non sono iscritti al Sistri come Unità Locale. Si ritiene che i rifiuti prodotti presso tali sedi, possano essere conferiti alla sede centrale di riferimento attraverso perso-nale e mezzi dell’azienda sanitaria, in quanto la norma sui rifiuti sanitari li considera come pro-dotti presso la struttura sanitaria di riferimento.Tuttavia si ritiene altrettanto importante mante-nere la possibilità di trasferire detti rifiuti attra-verso le altre opzioni individuate dalla normativa nazionale che prevede la raccolta di detti rifiuti presso ciascun ambulatorio a cura di un traspor-tatore esterno iscritto al Sistri.Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la gestione dei rifiuti sanitari prodotti presso gli am-bulatori decentrati di cui all’articolo 4 comma 3 del Dpr 254/2003, possa avvenire con le tre se-guenti modalità alternative:a) Attraverso personale della Azienda sanitariaAi sensi dell’articolo 15, comma 3 del Dm 18 feb-braio 2011, n. 52 i rifiuti sanitari prodotti pres-so gli ambulatori decentrati possono essere con-feriti dal luogo di effettiva produzione (ambula-torio decentrato) all’Unità Locale di riferimento

da personale della Azienda sanitaria. I mezzi di trasporto adibiti al conferimento dei rifiuti non hanno l’obbligo di installare le black box. Duran-te il conferimento i rifiuti devono essere accom-pagnati da una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione, compilata direttamen-te dal personale che effettua il conferimento. Ta-le copia viene consegnata all’Unità Locale di rife-rimento che prenderà in carico i rifiuti così con-feriti, aggiungendoli ai propri, attivando quindi le procedure specifiche del Sistri (Produttore).Quindi per gli ambulatori decentrati di cui all’ar-ticolo 4, comma 3, del Dpr 254/2003, non sussiste l’obbligo d’iscrizione al Sistri, in quanto possono conferire i rifiuti all’Unità Locale/Sede Legale di riferimento, ai sensi del Dm 52/2011, articolo 15.b) Tramite la microraccolta effettuata da traspor-tatori iscritti al Sistri.Ai sensi dell’articolo 193 comma 10 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., dell’articolo 13 comma 3 e dell’articolo 18 comma 2 del Dm 18 febbraio 2011 n. 52, e sulla base della procedura definita dal manuale operativo Sistri, l’Unità Locale di rife-rimento contatta il trasportatore comunicando-gli tutte le informazioni necessarie alla compi-lazione delle schede Area movimentazione rela-tive ai rifiuti prodotti presso le proprie unità de-centrate. Il trasportatore accedendo al sistema Si-stri seleziona tutte le schede Area movimentazio-ne delle unità decentrate e completa la procedu-ra inserendo i propri dati (conducente, mezzo di trasporto, data di inizio trasporto). Il conducente, prima di iniziare il giro di microraccolta, acce-de al sistema Sistri con il disposto Usb ed accom-pagna il trasporto dei rifiuti con una copia del-la Scheda Area movimentazione per ognuna del-le unità decentrate incluse nel percorso. In questo caso si applica la procedura prevista dal Sistri per i “produttori non iscritti al Sistri”.c) Tramite singoli conferimenti effettuati da tra-sportatori iscritti al Sistri.Ai sensi dell’articolo 14 comma 4 del Dm 18 feb-braio 2011 n. 52 è previsto il seguente percorso:– compilazione da parte dell’Unità locale di rife-rimento della Scheda Movimentazione almeno 4 ore prima del trasporto ed individuazione del tra-sportatore;– stampa a cura del trasportatore presso la sua sede di due copie della scheda Sistri con l’indica-zione della sede in cui sarà effettuato il ritiro dei rifiuti e del percorso previsto;– ritiro dei rifiuti e pesatura (se prevista nel con-tratto di fornitura) a cura del Trasportatore, com-pilazione e firma delle due copie della scheda Si-stri a cura della persona incaricata dall’Azienda Sanitaria che tiene per se una copia delle schede e consegna l’altra al trasportatore;– trasporto dei rifiuti all’impianto di smaltimen-to/recupero e verifica del peso a destino;– entro 2 giorni lavorativi inserimento a cura del trasportatore dei dati nel sistema, nell’Area Regi-stro cronologico.

3) Assistenza domiciliareAi sensi dell’articolo 266 comma 4 del Dlgs 152/2006 e del Dm 15 febbraio 2010, i rifiuti pro-venienti da attività di manutenzione e assisten-za sanitaria si considerano prodotti presso la se-

de del soggetto che svolge tale attività. Tuttavia all’articolo 15 del Dm 16 febbraio 2011 n. 52 pre-vede per tali attività una gestione dei rifiuti ana-loga a quella prevista per gli ambulatori decen-trati, e quindi una scheda Sistri Area movimen-tazione per i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito.In particolare si prevede la seguente procedura:i rifiuti sono conferiti dal personale sanitario, dal luogo di prestazione d’opera all’unità locale ac-compagnati da una copia cartacea della scheda Area di movimentazione.A fine giornata, qualora l’operatore abbia prodotti rifiuti, consegna gli stessi e la scheda debitamen-te compilata all’Unità locale, che prenderà in ca-rico i rifiuti così conferiti, aggiungendoli a quel-li dell’Unità Locale, attivando quindi le procedure specifiche del Sistri.Si rileva che il suddetto adempimento ammini-strativo costituisce, considerate anche le limitatis-sime quantità di rifiuti prodotti a domicilio costi-tuiti principalmente da rifiuti taglienti e pungen-ti, un appesantimento organizzativo ed economi-co che non si traduce in alcun beneficio né in ter-mini di tracciabilità, né in termini di salute; si auspica quindi, per l’attività di assistenza domi-ciliare, la modifica o una diversa interpretazione della norma in modo tale da escludere la compi-lazione della scheda Area movimentazione.

4) Emodialisi domiciliare senza intervento sanitarioPremessaLa gestione dei rifiuti prodotti nel corso delle se-dute di emodialisi domiciliare senza l’interven-to sanitario, nelle varie realtà regionali è stata af-frontata con modalità differenti. Infatti in alcu-ni casi la gestione viene demandata al competen-te servizio pubblico di raccolta, dal momento che tali rifiuti sono a tutti gli effetti classificati co-me urbani, in quanto di provenienza domestica, mentre in altri casi la gestione di tali rifiuti viene lasciata in capo all’Azienda Sanitaria.Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto delle diverse esigenze, si ritiene che la gestione dei rifiuti prodotti nel corso delle sedute di emodiali-si domiciliare possa avvenire con le seguenti mo-dalità alternative:a) Gestione dei rifiuti a carico del servizio pub-blico.Formalmente la emodialisi domiciliare non si configura come “Intervento Sanitario” in quan-to viene eseguito senza la presenza di un opera-tore sanitario. I rifiuti prodotti durante le sedute di emodialisi domiciliare costituiti principalmen-te da filtri sono quindi da classificare come rifiuti urbani; il loro trasporto e smaltimento dovrebbe essere a carico del gestore del servizio pubblico.Tuttavia nel caso di dialisi del sangue, ragioni di privacy (rifiuti da emodialisi nei cassonetti urba-ni denunciano l’esistenza di dializzati), ma an-che di eventuali possibili contaminazioni legate ad un rischio infettivo, rendono auspicabile una gestione separata di tale rifiuto.b) Gestione dei rifiuti a carico del dializzato me-diante trasportatore autorizzato.In assenza di un circuito di raccolta separata dei rifiuti urbani, i filtri di emodialisi possono essere

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