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pagina 1 di 16 Ing. Alberto Botti RELAZIONE TECNICA DI PARTE Tribunale Civile di Frosinone Sezione distaccata di […] Causa R.G. […]/[…] Impresa […]Roberto S.r.l. c/ Comune di […] ([…]) Prossima udienza: […]12 I lavori affidati in appalto dal Comune di […]furono eseguiti in conformità delle previsioni contrattuali ed a regola d’arte. Il capitolato di appalto e la successiva variante prevedevano, tra l’altro, l’esecuzione solamente del binder (anche chiamato strato di collegamento) ed escludevano la fornitura e posa in opera del tappetino (chiamato anche strato di usura). L’amministrazione convenuta ha indebitamente detratto la spesa per lavori extra contrattuali eseguiti in danno dall’impresa […] in merito alla fornitura e posa in opera del tappetino (o strato di usura), lavorazione non prevista nel contratto intercorso tra le parti in causa. I lavori complessivamente eseguiti dall’impresa […] Roberto ammontano complessivamente a 214.770,83 IVA esclusa. Detratto l’acconto versato, il credito dell’impresa attrice al 30.6.2012 è pari complessivamente a € 453.979,41 IVA esclusa ove applicabile, compresi interessi legali, interessi moratori e rivalutazioni. 1.0 Premessa. Lo scrivente è stato nominato Consulente Tecnico di Parte (CTP) nel procedimento in epigrafe al fine di assistere l’Impresa […] Roberto S.r.l. . – […] (C.F. […]). Il geom. Umberto […], nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Impresa […]Roberto S.r.l ha incaricato lo scrivente ing. Alberto Botti di redigere una relazione tecnica in merito ai quesiti posti dal Giudice al CTU ing. Enzo […].

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Ing. Alberto Botti

RELAZIONE TECNICA DI PARTE

Tribunale Civile di Frosinone Sezione distaccata di […]

Causa R.G. […]/[…]

Impresa […]Roberto S.r.l.

c/ Comune di […] ([…])

Prossima udienza: […]12

I lavori affidati in appalto dal Comune di […]furono eseguiti in conformità delle previsioni contrattuali ed a regola d’arte. Il capitolato di appalto e la successiva variante prevedevano, tra l’altro, l’esecuzione solamente del binder (anche chiamato strato di collegamento) ed escludevano la fornitura e posa in opera del tappetino (chiamato anche strato di usura). L’amministrazione convenuta ha indebitamente detratto la spesa per lavori extra contrattuali eseguiti in danno dall’impresa […] in merito alla fornitura e posa in opera del tappetino (o strato di usura), lavorazione non prevista nel contratto intercorso tra le parti in causa. I lavori complessivamente eseguiti dall’impresa […] Roberto ammontano complessivamente a € 214.770,83 IVA esclusa. Detratto l’acconto versato, il credito dell’impresa attrice al 30.6.2012 è pari complessivamente a € 453.979,41 IVA esclusa ove applicabile, compresi interessi legali, interessi moratori e rivalutazioni.

1.0 Premessa.

Lo scrivente è stato nominato Consulente Tecnico di Parte (CTP) nel

procedimento in epigrafe al fine di assistere l’Impresa […] Roberto S.r.l. . – […] (C.F. […]).

Il geom. Umberto […], nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Impresa […]Roberto S.r.l ha incaricato lo scrivente ing. Alberto Botti di redigere una relazione tecnica in merito ai quesiti posti dal Giudice al CTU ing. Enzo […].

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Ing. Alberto Botti

In data […]sono iniziate le operazioni peritali alla presenza del CTU ing. Enzo

[…], nel corso della riunione è stata esaminata la documentazione e sono stati ispezionati i luoghi di causa traendo documentazione fotografica, alla presenza della controparte e del legale rappresentante dell’impresa […].

La presente relazione si basa sui documenti consegnati dall’impresa […]in parte citati nella corrente relazione, sulle osservazioni eseguite sul posto e sullo studio del caso in esame.

2.0 Quesiti posti al CTU. I quesiti posti al CTU sono i seguenti: “esaminati gli atti di causa e se ritenuto opportuno, previo accesso sui

luoghi di causa, voglia il CTU accertare se i lavori affidati in appalto dal Comune di […]furono eseguiti in conformità delle previsioni contrattuali ed a regola d’arte.

Il CTU, in caso di risposta affermativa al quesito, calcoli gli interessi moratori sulle somme dovute dal Comune di […].”

3.0 Esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni contrattuali. L’impresa […]nella gara tenutasi il 7.9.1995 è risultata aggiudicataria di

lavori di sistemazione di “strade esterne” per l’importo di Lire 286.522.100 (importo al netto del ribasso di 29,5897%, lotto unico, durata 90 giorni continuativi a decorrere dalla data di consegna dei lavori).

In concreto, l’oggetto dell’appalto è consistito nella fornitura e posa in opera di uno strato di binder (detto anche “strato di collegamento”, nel prosieguo sarà meglio spiegata la stratigrafia delle pavimentazioni stradali), compresi i lavori correlati e conseguenti, per alcune strade vicinali (ovvero di campagna) ubicate nel Comune di […].

In particolare si trattava di:

I. Via Sabatino 1° tronco; II. Via Sabatino 2° tronco;

III. Via Picinisco Consolazione; IV. Strada di S. Isidoro; V. Strada S. Anna;

VI. Via Capannaccio; VII. Via Colle Orsino – Fosso del Lupo;

VIII. via Tartara Alta; IX. via Madonna del Tufano.

In merito al binder, il capitolato prevedeva l’utilizzo di graniglie e pietrischetti fino alla 4° categoria delle norme CNR con materiali di natura silicea. Dimostreremo nel prosieguo la contraddittorietà della prescrizione del capitolato tecnico,l’erroneità della norma citata (superata alla data di stipula del contratto) e l’irrilevanza dell’utilizzo di materiali silicei al fine di qualificare la prestazione del binder.

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In data 9.10.1995 è avvenuta la consegna dei lavori e il relativo inizio delle

attività relative alle opere contrattuali. In data 24.10.1995 è stato stipulato il relativo contratto. Il capitolato dei lavori contrattuali sottoscritto tra le parti prevedeva le

seguenti lavorazioni ai seguenti prezzi:

DESCRIZIONE opere contrattuali prezzo importo

quantità unitario Lire Euro splateamento parziale con mezzo meccanico, profilatura e rullatura per uno spessore max cm 20

8.218 1.700 13.970.600 7.215,21

profilatura con materiale calcareo stabilizzato e compattato

5.505 3.500 19.267.500 9.950,83

formazione di cunetta, costituita da solo scavo dimensioni cm 0,30x0,40 compreso trasporto a discarica

12.500 3.000 37.500.000 19.367,13

binder in opera su strato di base su pavimento esistente, ottenuto con graniglie e pietrischetti fino alla 4a categoria delle norme CNR, legante di ancoraggio in ragione di kg 0,7 per mq di emulsione bituminosa ER50, compresa la rullatura, misurato a compressione avvenuta per uno spessore di mm 60 con materiali di natura silicea

33.264 6.000 199.584.000 103.076,53

costruzione di attraversamenti stradali di acque di scolo

9 1.800.000 16.200.000 8.366,60

TOTALE 1 - importo netto 286.522.100 147.976,32 In data 6.11.1995 è stata emessa la Perizia di Variante e Suppletiva perché

“le quantità previste nel progetto originario relative ad ogni singola categoria di lavori risultavano insufficienti per dare l’opera finita e funzionale …”.

Conseguentemente, venivano modificate solamente le quantità delle

singole lavorazioni:

DESCRIZIONE VARIANTE prezzo importo

quantità unitario Lire Euro splateamento parziale con mezzo meccanico, profilatura e rullatura per uno spessore max cm 20

41.737 1.700 70.952.305 36.643,81

profilatura con materiale calcareo stabilizzato e compattato

11.234 3.500 39.319.525 20.306,84

formazione di cunetta, costituita da solo scavo dimensioni cm 0,30x0,40 compreso trasporto a discarica

- 3.000 - -

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DESCRIZIONE VARIANTE prezzo importo

quantità unitario Lire Euro

binder in opera su strato di base su pavimento esistente, ottenuto con graniglie e pietrischetti fino alla 4a categoria delle norme CNR, legante di ancoraggio in ragione di kg 0,7 per mc di emulsione bituminosa ER50, compresa la rullatura, misurato a compressione avvenuta per uno spessore di mm 60 con materiali di natura silicea

34.910 6.000 209.460.120 108.177,12

costruzione di attraversamenti stradali di acque di scolo

5 1.800.000 9.000.000 4.648,11

TOTALE 1 - importo netto 328.731.950 169.775,88 Occorre ribadire che il capitolato di appalto e la successiva variante

prevedevano, tra l’altro, l’esecuzione solamente del binder (anche chiamato strato di collegamento) ed escludeva la fornitura e posa in opera del tappetino (chiamato anche strato di usura).

In tali condizioni, le strade oggetto dell’appalto […]non erano utilizzabili in quanto prive del tappetino di usura, un elemento fondamentale per la sicurezza della circolazione veicolare.

Tale dettaglio è fondamentale per comprendere le immotivate e

pretestuose contestazioni del Comune di […]che indebitamente trattiene somme dovute all’impresa, asserendo erroneamente che i lavori in danno poi realizzati da altra ditta (relativi solamente al tappetino – strato di usura) erano quelli che avrebbe dovuto realizzare l’impresa […].

Su tale argomento

si tornerà nel prosieguo della corrente relazione con maggiori dettagli.

Occorre osservare che la motivazione della perizia di variante è fuorviante,

in quanto vuole mascherare palesi errori commessi in fase di progettazione dell’intervento (strade prive di tappetino), nella menzione della norma CNR 4-1953 e in fase di redazione del computo metrico. Infatti, il progredire dei lavori ha rivelato che alcune voci contrattuali (splateamento, profilatura) avevano consistenza palesemente errata e sono state maggiorate per renderle conformi alla realtà; al tempo stesso altre voci sono state cancellate o ridotte senza motivo (formazione di cunetta e attraversamenti di acque di scolo).

Tappetino – strato di usura opera esclusa dall’appalto

Binder contestato – oggetto dell’appalto

Strati esclusi dall’appalto

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In data 18.12.1995 viene eseguita la prima visita di collaudo, il cui verbale viene emesso in data 20.1.1996.

Il collaudatore, certificava la regolarità degli spessori messi in opera dall’appaltatore, e “… subordinava il completamento delle operazioni di collaudo all’esecuzione di opere che valgano ad eliminare il danno emergente per l’Amministrazione avendo accertato con analisi di laboratorio la messa in opera di un conglomerato bituminoso formato con pietrischetti e graniglie calcaree anziché silicee …”.

L’errata motivazione che il collaudatore fornisce in merito al danno inesistente subito dall’amministrazione è che l’uso di inerti silicei consente di realizzare manti bituminosi più resistenti all’usura, di maggiore durata, meno soggetti alla levigatura e quindi più sicuri sotto il profilo della viabilità.

Ribadiamo che l’oggetto dell’appalto in questione è (tra l’altro) l’esecuzione del binder, detto anche strato di collegamento, che non deve essere messo a contatto con gli pneumatici dei veicoli, che rotolano invece sul tappetino, detto anche stato di usura, opera extra contrattuale, necessaria al completamento dell’opera e a garantire la sicurezza della circolazione.

Le affermazioni del collaudatore sono errate e sono state confutate dalla relazione del prof. Ing. Antonio D’Andrea del 4.6.2003 e dalle relative note integrative del 6.10.2003 (documenti in atti), prodotte in merito al procedimento penale 287/97 contro il legale rappresentante dell’impresa […]Roberto S.r.l. conclusosi con la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, tutti documenti anche acquisiti agli atti del corrente procedimento.

Infatti, com’è agevole condividere dalla relazione in atti del prof. Ing. D’Andrea, l’utilizzo di inerti calcarei anziché silicei non comporta la formazione di manti bituminosi meno pregiati, meno resistenti all’usura, né di minore durata, né gli inerti sono soggetti alla levigatura né tantomeno implicano l’esecuzione di pavimentazioni stradali meno sicure sotto il profilo della viabilità (anche considerato che l’appalto prevedeva solo la fornitura e posa del binder e non del tappetino di usura).

Tali affermazioni del prof. D’Andrea sono state confermate in concreto per l’appalto oggetto di contesa dalla prova Los Angeles fatta eseguire dal collaudatore alla ditta Intec S.r.l. di […], il cui certificato di prova del 10.1.1996 ha fornito risultato 24%.

Conseguire con la prova Los Angeles il risultato 24% significa che l’inerte calcareo utilizzato dall’impresa […]Roberto S.r.l. è di ottima qualità e peraltro di qualità superiore a molti inerti silicei che danno risultati più scadenti alla medesima prova.

La prova consiste nel misurare simultaneamente il consumo per attrito e la tendenza alla frantumazione del materiale oggetto della prova. La prova viene eseguita con la macchina Los Angeles costituita da un cilindro ad asse orizzontale entro il quale si introducono, quantità

Macchina Los Angeles

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prefissate di miscele granulometriche di inerte ed un numero, prefissato dalla normativa di riferimento, di sfere di acciaio che non solo rotolano insieme al materiale, ma sono trascinate in alto e cadono sul materiale stesso provocando un effetto d'urto. Nell’eseguire la prova si fa riferimento al bollettino ufficiale CNR n° 34 del 28 marzo 1973 (citato nel rapporto di prova). Il coefficiente Los Angeles è misurato dalla percentuale in peso della frazione fine (minore di 1,7 mm) prodottasi, allontanata per setacciatura. A valori inferiori del risultato della prova corrispondono qualità superiori del materiale.

Inoltre, i documenti contrattuali (cfr. “Computo Metrico Estimativo” sottoscritto e allegato al contratto del 24.10.1995) per la fornitura e posa in opera del binder prevedevano l’utilizzo di graniglie e pietrischetti appartenenti fino alla categoria IV definita dalla norma CNR n° 4 del 1953 (che stabilisce un valore del coefficiente di frantumazione inferiore a 140, come indicato dal prof. D’Andrea nella sua relazione del 6.10.2003, doc. in atti), senza alcun riferimento alla natura petrografica dell’aggregato (calcareo, siliceo, ecc.).

Notiamo che la norma richiamata nel contratto del 24.10.1995 intercorso tra le parti era stata già superata dalla norma CNR n° 139 del 1992 (Criteri e requisiti di accettazione degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture stradali) e tale circostanza evidenzia ancora una volta la carenza della progettazione eseguita dal committente.

Infatti, la generica prescrizione contrattuale di utilizzare rocce silicee è gravemente errata, perché – senza un’adeguata specifica prestazionale – molte rocce silicee sono inidonee ad essere utilizzate nelle pavimentazioni stradali, come anche affermato dal prof. D’Andrea nella sua relazione del 6.10.2003 (doc. in atti).

Né può considerarsi adeguata l’appartenenza alla categoria IV della superata norma CNR 4-1953 per stessa implicita ammissione del collaudatore che non fa eseguire la prova di frantumazione.

La norma CNR 139-92 (vigente nel periodo contrattuale in questione) aggiorna la precedente (CNR 4-53) e conferma l’assenza di qualsiasi indicazione della natura petrografica dell’aggregato (silicea, calcarea, ecc.) al fine di stabilirne la qualità, ma prescrive solamente riferimenti prestazionali da misurare con specifiche prove di caratterizzazione e di accettazione, tra cui la già menzionata prova Los Angeles.

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Di tale circostanza il collaudatore è evidentemente edotto, perché non fa eseguire alcuna prova di frantumazione (desueta nel periodo di interesse, come indicato anche dal prof. D’Andrea), ma bensì fa eseguire la prova Los Angeles aderente alla norma vigente nel periodo contrattuale.

Tali considerazioni comprovano che è irrilevante la natura petrografica

dell’inerte (calcareo, siliceo, ecc.) al fine di qualificare la sua qualità, risultando essenziale per la norma pro tempore vigente (CNR 139-92) e per quella erroneamente citata in contratto (CNR 4-53) la sola prestazione, misurata correttamente nel caso in esame con la prova Los Angeles il cui valore 24 certifica l’ottima qualità dell’inerte utilizzato dall’appaltatore per il tipo di strada oggetto dell’appalto che richiederebbe un coefficiente pari a 40 (ricordiamo che la prova Los Angeles qualifica con valori inferiori caratteristiche migliori degli inerti).

Tali affermazioni risultano provate in concreto per il caso in esame perché il binder fornito e posato in opera dall’impresa attrice ha assolto senza alcun problema la sua funzione per ben 17 anni come accertato durante i sopralluoghi della corrente CTU e documentato dalle fotografie allegate alla corrente relazione.

Si concorda quindi con l’affermazione del prof. D’Andrea secondo cui un inerte calcareo può essere considerato tecnicamente equivalente ad un inerte siliceo se entrambi appartengono alla medesima categoria, ovvero sono caratterizzati da analoghi valori del coefficiente della prova Los Angeles.

In data 13.4.1996 il collaudatore precisa che ad integrazione delle

disposizioni contenute nel verbale di collaudo: 1) il ripristino dei tratti di strada sfondati deve essere eseguito asportando

uno strato di cm 20 ÷ 30 e con la successiva ricostruzione del sottofondo con misto granulare, quindi verrà posato un conglomerato bituminoso con inerte siliceo dello spessore di cm 6;

2) per eliminare l’asserito danno dell’uso dell’inerte calcareo deve essere steso per tutta la carreggiata un tappetino di usura di 2,5 ÷ 3 cm di spessore.

Preliminarmente, si contesta la prescrizione del collaudatore di eseguire

una nuova opera non prevista contrattualmente (il tappetino di usura – opera extra contratto).

Inoltre, come già detto, le strade oggetto dell’appalto prive del tappetino di usura (opera non prevista contrattualmente), così come progettate e appaltate, dovevano considerasi incomplete e inutilizzabili per la normale circolazione dei veicoli.

Qualora il collaudatore avesse ritenuto l’opera inidonea allo scopo del lavoro (la circolazione dei veicoli) ne doveva ordinare tempestivamente la demolizione e il ripristino con il materiale siliceo.

Questo non è stato ordinato. Nel merito, è possibile affermare che il materiale calcareo posato in opera

dall’appaltatore è di qualità superiore ai materiali silicei e non comporta la formazione di binder meno resistenti all’usura né di minor durata (come erroneamente asserito dal collaudatore nel verbale di collaudo).

I tecnici esperti del mestiere ben conoscono che la qualifica litologica degli inerti (calcare, silice, basalto, ecc.) utilizzati per i rilevati stradali avviene secondo

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specifiche prove (come ad esempio la prova Los Angeles, ma ve ne sono molte altre che qui non trattiamo per focalizzarci sugli argomenti oggetto di contesa) volte a quantificare la qualità del materiale, essendo noto che la variabilità delle caratteristiche naturali dei materiali provenienti dalla cava offre caratteristiche buone o scadenti in ciascuna famiglia di minerali.

In merito alla lamentata levigatura degli inerti calcarei, il collaudatore non ha eseguito alcuna prova a riguardo e le superficiali prescrizioni contrattuali non sono idonee a qualificare a tale scopo gli inerti di qualunque natura essi siano (calcarei, silicei, ecc.).

In merito alla minore sicurezza per la circolazione, l’affermazione del collaudatore è paradossale, in quanto il binder non è lo strato che deve essere a contatto con gli pneumatici dei veicoli; per questo motivo il binder ha caratteristiche differenti dal tappetino (ovvero strato di usura) non previsto contrattualmente.

In data 5.8.1998, l’amministrazione resistente ha affidato alla ditta […] S.r.l. i lavori in danno all’impresa attrice relativi alla fornitura e posa in opera del tappetino.

L’esame dei luoghi eseguito nel corrente procedimento (12.7.2012), a distanza di circa 17 anni dalla visita di collaudo, ha permesso ancora di accertare la stratigrafia del manto stradale come realizzato originariamente, sia il binder fornito e messo in opera dall’impresa […], sia il tappetino successivamente fornito e messo in opera dall’impresa […] in tutte le strade oggetto dell’appalto.

Il risultato dell’accertamento è stato illuminante come dimostra la foto qui riprodotta, significativa per tutti i lavori eseguiti dall’attrice: il binder di ottima qualità posto in opera dalla impresa […]era ancora al suo posto, come pure il successivo manto eseguito dalla impresa […] che è il tappetino di usura.

La differente colorazione dei due strati evidenzia le significative disuguaglianze dei due materiali destinati ad assolvere compiti differenti, in quanto il binder ha la funzione di collegare la fondazione stradale con il superiore strato di usura, garantendo una maggiore permeabilità per favorire il drenaggio e per distribuire i carichi e trasmetterli alla fondazione, mentre il tappetino deve avere quelle caratteristiche di resistenza all’usura e rugosità adeguate a garantire la sicurezza alla circolazione e la durata della pavimentazione.

Quindi, l’amministrazione convenuta ha utilizzato l’opera dell’impresa

attrice per completare la pavimentazione - inutilizzabile con il solo binder, come contrattualmente previsto - con una nuova opera (rispetto al medesimo contratto di appalto per cui è causa) il tappetino bituminoso, opera extra contrattuale.

Gli asseriti lavori in danno eseguiti dalla […] sono consistiti nella fornitura

Tappetino – extra contratto Asseriti lavori in danno eseguiti

dalla Laghetto Conglomerati

Binder – opera contrattuale eseguita dall’impresa Della Nova

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e posa del tappetino che è un’opera extra contrattuale, rispetto a quelle previste nel rapporto intercorso tra l’impresa […]Roberto e il Comune di […].

Il collaudatore ha prescritto l’esecuzione di un’opera extra contrattuale (il

tappetino), palesemente non prevista nel rapporto intercorso tra le parti e inutile per riparare l’asserito danno.

Il relativo importo è stato indebitamente detratto dal committente dalle

somme dovute all’odierna attrice. In conclusione, l’asserita difformità del binder realizzato con materiale

calcareo rispetto a quello siliceo è del tutto irrilevante per gli aspetti sostanziali del rapporto intercorso tra le parti e, per questo motivo, quanto eseguito dall’impresa […]Roberto S.r.l. è conforme alle prescrizioni contrattuali.

4.0 Esecuzione dei lavori in conformità alla regola d’arte. Su tale argomento il collaudatore ha rilevato solamente la presenza di

buche (strada “sfondata”), come indicato nel verbale di collaudo del […] ed ha chiesto il ripristino dei tratti interessati con particolare riguardo alle strade:

I. S. Isidoro; II. S. Anna;

III. Tartara Alta. La causa di tali inconvenienti non può essere certo attribuita ai lavori

dell’appaltatore, né cercata nella qualità dei materiali posti in opera dall’attrice, ma bensì in molteplici concause che hanno concorso ai lamentati “sfondamenti” della strada.

In particolare: a) l’aumento della larghezza della sede stradale rispetto a quella di

progetto (dai contrattuali m 3,00 a quella accertata dalla stessa amministrazione pari a m 4,20), il che comporta velocità di transito superiori e quindi sollecitazioni superiori al binder e alla base del pacchetto stradale;

b) l’inadeguato progetto dell’intervento, di tipo economico senza alcuna previsione di rinforzo della fondazione e della base stradale;

c) il passaggio di mezzi pesanti, del tutto non previsti per la categoria della strada di limitata ampiezza oggetto dell’intervento (come già detto, si tratta di strade vicinali in aperta campagna).

Peraltro, la prescrizione del collaudatore è del tutto inammissibile e va a

colmare colposamente le deficienze della progettazione, in quanto impone indebitamente all’impresa di realizzare un pacchetto di ben 20 ÷ 30 cm contro i contrattuali 12 cm di livellamento medio con misto cava.

Inoltre, nessun rilievo è stato mosso nel corso dei lavori, né in merito alla

qualità del materiale impiegato, né in merito alle modalità esecutive che hanno puntualmente seguito le regole della buona pratica per il tipo di lavoro richiesto e

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per la categoria di strada oggetto dell’intervento. In poche parole, la situazione che si è venuta a creare è paradossale: il

Comune di […]affida all’impresa attrice lavori di parziale pavimentazione stradale priva del tappetino di usura; l’impresa esegue i lavori a regola d’arte senza contestazioni e al termine sono enunciati pretestuosamente difetti. I rimedi ordinati dal collaudatore vanno palesemente a colmare le deficienze e le omissioni della progettazione e si concretizzano nel tappetino (opera extra contrattuale) originariamente non previsto e indispensabile per utilizzare la strada e per rendere sicura la circolazione dei veicoli.

La situazione così delineata permette senza dubbio di affermare che i lavori

eseguiti dalla ditta […]Roberto S.r.l. sono a regola d’arte, sono conformi alle prescrizioni contrattuali e sono idonei a completare le strade oggetto dell’appalto con il tappetino di usura, indispensabile a garantire la sicurezza alla circolazione stradale.

5.0 Calcolo della rivalutazione e degli interessi legali sulle somme dovute dal Comune di […]. In aggiunta al quesito formulato dal Giudice, la domanda espressa nella

citazione (cfr. pag. 6) riguarda anche gli interessi legali e tutti i danni subiti in conseguenza della condotta dell’amministrazione convenuta, compresa quindi la rivalutazione monetaria delle somme non percepite dall’impresa attrice.

Pertanto, agli interessi moratori che saranno calcolati al successivo paragrafo devono sommarsi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria appresso indicati.

Il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione sulle somme dovute dal

Comune di […] all’impresa […] presuppone il conteggio del valore economico dei lavori eseguiti.

La documentazione ritualmente versata in atti consente agevolmente di

calcolare l’importo relativo ai lavori contrattuali eseguiti dall’impresa […], grazie anche alla contabilità emessa dalla medesima amministrazione che certifica sostanzialmente la maggiore ampiezza della sede stradale (da m 3,00 a mediamente m 4,20).

Gli elementi economici salienti del rapporto intercorso tra le parti sono i seguenti:

importo descrizione data Lire € importo netto lavori appaltati 286.522.100 € 147.976,32 data consegna lavori 9-ott-95 data inizio lavori 9-ott-95 data stipula contratto 24-ott-95 SAL 1 impresa lavori al 3-nov-95 260.750.000 € 134.666,14 SAL 1 Direttore Lavori 3-nov-95 285.509.760 € 147.453,49 perizia di variante 6-nov-95 328.731.950 € 169.775,88

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importo descrizione data Lire € data relazione collaudo 20-gen-96 B importo pagato dal Comune 10-feb-05 113.410.043 € 58.571,40 A valore SAL finale 415.854.308 € 214.770,83

A - B credito impresa 20-gen-96 302.444.265 € 156.199,43 Il SAL finale è stato quantificato con contabilità analitica dall’impresa come

segue, tenuto conto della riduzione (Lire 600 al mq) del prezzo del binder offerta con lettera del 17.2.1996:

SAL FINALE

OPERE CONTRATTUALI prezzo importo differenza

quantità unitario Lire Euro vs variante

1 splateamento parziale con mezzo meccanico pre profilatura e rullatura per uno spessore max cm 20

41.988,50 1.700 71.380.450 36.864,93 428.145 3%

2 profilatura con materiale calcareo stabilizzato e compattato

41.988,50 3.500 146.959.750 75.898,38 107.640.225 559%

3 formazione di cunetta, costituita da solo scavo dimensioni cm 0,30x0,40 compreso trasporto a discarica

- 3.000 - - - 0%

4

binder in opera su strato di base o su pavimento esistente, ottenuto con graniglie e pietrischetti fino alla 4a categoria delle norme CNR, legante di ancoraggio in ragione di kg 0,7 per mc di emulsione bituminosa ER50, compresa la rullatura, misurato a compressione avvenuta per uno spessore di mm 60 con materiali di natura silicea

34.910,02 5.400 188.514.108 97.359,41 -20.946.012 -10%

5 costruzione di attraversamenti stradali di acque di scolo

5,00 1.800.000 9.000.000 4.648,11 - 0%

TOTALE 1 - importo netto 415.854.308 214.770,83 129.332.208 45%

Come è possibile notare, la differenza con l’importo della variante è dovuta

alla maggiore consistenza della riprofilatura del piano di posa, medesima entità dello splateamento, la cui quantità contrattuale (variante) era incompatibile con la misura del soprastante binder.

Pertanto, il valore economico dei lavori contrattuali complessivamente

eseguiti dall’impresa […] Roberto S.r.l. è pari a Lire 415.854.308 (IVA esclusa), ovvero € 214.770,83.

Tenuto conto che l’unico acconto versato all’impresa ammonta

complessivamente a Lire 113.410.043 (€ 58.571,40), rimane un credito dell’impresa pari a Lire 302.444.265 (IVA esclusa), ovvero € 156.199,43 (= € 214.770,83 - € 58.571,40).

Calcoliamo ora gli interessi legali in Euro al 30.6.2012. Il computo degli interessi legali deve essere eseguito sulla somma rivalutata

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anno per anno così come da Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n. 1712. Gli interessi di Legge applicabili in base alla disciplina del contratto sono gli

interessi legali vigenti pro – tempore. Il calcolo è il seguente:

Capitale € 156.199,43 data decorrenza interessi 20-gen-96

data fine periodo 30-giu-12 N. Dal Al Giorni capitale riv. rivalutazione Tasso % Interessi legali

1 20-gen-96 31-dic-96 346 € 156.199,43 € 3.813,46 10,00 € 14.807,00 2 1-gen-97 31-dic-97 365 € 160.012,89 € 2.131,48 5,00 € 8.001,00 3 1-gen-98 31-dic-98 365 € 162.144,37 € 1.973,67 5,00 € 8.107,00 4 1-gen-99 31-dic-99 365 € 164.118,04 € 3.336,97 2,50 € 4.103,00 5 1-gen-00 31-dic-00 365 € 167.455,00 € 4.394,75 2,50 € 4.186,00 6 1-gen-01 31-dic-01 365 € 171.849,75 € 3.168,43 3,50 € 6.015,00 7 1-gen-02 31-dic-02 365 € 175.018,18 € 3.905,99 3,00 € 5.251,00 8 1-gen-03 31-dic-03 365 € 178.924,17 € 3.291,25 3,00 € 5.368,00 9 1-gen-04 31-dic-04 365 € 182.215,41 € 2.837,78 2,50 € 4.555,00

10 1-gen-05 31-dic-05 365 € 185.053,19 € 3.584,57 2,50 € 4.626,00 11 1-gen-06 31-dic-06 365 € 188.637,76 € 2.682,05 2,50 € 4.716,00 12 1-gen-07 31-dic-07 365 € 191.319,81 € 4.913,27 3,50 € 6.696,00 13 1-gen-08 31-dic-08 365 € 196.233,08 € 3.414,04 3,00 € 5.887,00 14 1-gen-09 31-dic-09 365 € 199.647,12 € 2.380,29 3,00 € 5.989,00 15 1-gen-10 31-dic-10 365 € 202.027,42 € 3.565,19 1,00 € 2.020,00 16 1-gen-11 31-dic-11 365 € 205.592,61 € 5.688,33 1,50 € 3.084,00 17 1-gen-12 30-giu-12 181 € 211.280,94 € 2.833,27 2,50 € 2.619,00

€ 214.114,21 € 57.914,78 € 96.030,00

Al 30.6.2012 gli interessi legali ammontano complessivamente a €

96.030,00 e la rivalutazione ammonta complessivamente a € 57.914,78. In via accessoria e al solo fine di dimostrare la bontà del calcolo approntato

dallo scrivente, è possibile notare che il computo eseguito con il software dell’ISTAT, disponibile sul sito ufficiale dell’Istituto, fornisce il risultato di € 221.646,85 (da confrontare con € 214.114,21 calcolato dallo scrivente).

4.0 Calcolo degli interessi moratori sulle somme dovute dal Comune di […]. Gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione

della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) sono dovuti, nell’ambito di una transazione commerciale, a chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo. Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, salvo che il debitore sia in grado di dimostrare che l’inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili.

Per gli appalti pubblici la normativa di riferimento è:

A) Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (DM 19/04/2000 n.145).

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Art. 29: Termini di pagamento degli acconti e del saldo 1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo

di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori. Art. 30: Interessi per ritardato pagamento 1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine

stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

B) Art. 133 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163).

Gli interessi moratori, che differiscono da quelli applicati nelle transazioni

commerciali, vengono stabiliti "nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Viste le norme di cui sopra, il conteggio degli interessi moratori si origina dal 8.8.2002 anche tenuto conto degli orientamenti della letteratura e dei software di calcolo disponibili sul web.

Come è determinato il tasso degli interessi moratori: il comma 1°

dell’articolo 5 del d.lgs. 231/2002, prevede che “Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi (moratori), […], è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali”.

Il 2° comma della medesima norma dispone inoltre che “Il Ministero dell’economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

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Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare”. Il calcolo si origina dal 8.8.2002 e non capitalizza ulteriori interessi su quelli

già maturati. I tassi sono i seguenti:

tasso tasso

dal al BCE di mora 8-ago-02 31-dic-02 3,35% 10,35% 1-gen-03 31-dic-03 2,85% 9,85% 1-gen-04 30-giu-04 2,10% 9,10% 1-lug-04 31-dic-04 2,01% 9,01% 1-gen-05 30-giu-05 2,09% 9,09% 1-lug-05 31-dic-05 2,05% 9,05% 1-gen-06 30-giu-06 2,25% 9,25% 1-lug-06 31-dic-06 2,83% 9,83% 1-gen-07 30-giu-07 3,58% 10,58% 1-lug-07 31-dic-07 4,07% 11,07% 1-gen-08 30-giu-08 4,20% 11,20% 1-lug-08 31-dic-08 4,10% 11,10% 1-gen-09 30-giu-09 2,50% 9,50% 1-lug-09 31-dic-09 1,00% 8,00% 1-gen-10 31-dic-10 1,00% 8,00% 1-gen-11 30-giu-11 1,00% 8,00% 1-lug-11 31-dic-11 1,25% 8,25% 1-gen-12 30-giu-12 1,00% 8,00%

Il dettaglio del calcolo degli interessi di mora è il seguente:

N. Dal Al Giorni capitale interesse di mora Interessi 1 8-ago-02 31-dic-02 145 € 156.199,43 10,35% € 6.422,36 2 1-gen-03 31-dic-03 364 € 156.199,43 9,85% € 15.343,49 3 1-gen-04 30-giu-04 181 € 156.199,43 9,10% € 7.048,66 4 1-lug-04 31-dic-04 183 € 156.199,43 9,01% € 7.056,06 5 1-gen-05 30-giu-05 180 € 156.199,43 9,09% € 7.002,01 6 1-lug-05 31-dic-05 183 € 156.199,43 9,05% € 7.087,39 7 1-gen-06 30-giu-06 180 € 156.199,43 9,25% € 7.125,26 8 1-lug-06 31-dic-06 183 € 156.199,43 9,83% € 7.698,24 9 1-gen-07 30-giu-07 180 € 156.199,43 10,58% € 8.149,76

10 1-lug-07 31-dic-07 183 € 156.199,43 11,07% € 8.669,33 11 1-gen-08 30-giu-08 181 € 156.199,43 11,20% € 8.675,27 12 1-lug-08 31-dic-08 183 € 156.199,43 11,10% € 8.692,82 13 1-gen-09 30-giu-09 180 € 156.199,43 9,50% € 7.317,84 14 1-lug-09 31-dic-09 183 € 156.199,43 8,00% € 6.265,09 15 1-gen-10 31-dic-10 364 € 156.199,43 8,00% € 12.461,72 16 1-gen-11 30-giu-11 180 € 156.199,43 8,00% € 6.162,39 17 1-lug-11 31-dic-11 183 € 156.199,43 8,25% € 6.460,88 18 1-gen-12 30-giu-12 181 € 156.199,43 8,00% € 6.196,62

€ 143.835,20

In conclusione, gli interessi di mora sono pari a € 143.835,20. Pertanto, la liquidazione dei crediti dell’impresa è la seguente (importi IVA

esclusa ove applicabile):

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A importo dovuto al 20-gen-96 € 156.199,43 B rivalutazione al 30-giu-12 € 57.914,78 C interessi legali al 30-giu-12 € 96.030,00 D interessi di mora al 30-giu-12 € 143.835,20

A+B+C+D totale credito al 30-giu-12 € 453.979,41

5.0 Conclusioni.

L’analisi della documentazione fornita, il sopralluogo eseguito e lo studio del caso in esame permettono di riassumere le seguenti conclusioni:

5.1 i lavori affidati in appalto dal Comune di […] furono eseguiti in conformità

delle previsioni contrattuali ed a regola d’arte; 5.2 il capitolato di appalto e la successiva variante prevedevano, tra l’altro,

l’esecuzione solamente del binder (anche chiamato strato di collegamento) ed escludeva la fornitura e posa in opera del tappetino (chiamato anche strato di usura);

5.3 l’opera così come appaltata all’impresa attrice, priva del tappetino di usura, non era utilizzabile in quanto prive del tappetino di usura, un elemento fondamentale per la sicurezza della circolazione veicolare;

5.4 si contesta la prescrizione del collaudatore di eseguire una nuova opera non prevista contrattualmente (il tappetino di usura – opera extra contratto);

5.5 l’amministrazione convenuta ha utilizzato l’opera dell’impresa attrice per completare la pavimentazione con una nuova opera (rispetto al contratto di appalto per cui è causa) il tappetino bituminoso, opera extra contrattuale necessaria al completamento dell’opera e a garantire la sicurezza della circolazione;

5.6 gli asseriti lavori in danno eseguiti dalla […] sono consistiti nella fornitura e posa del tappetino (opera extra contrattuale, rispetto al rapporto intercorso tra l’impresa […] Roberto e il Comune di […]) e va a colmare l’errore progettuale in conseguenza del quale l’opera era inutilizzabile;

5.7 l’amministrazione convenuta ha indebitamente detratto la spesa per lavori extra contrattuali eseguiti in danno dall’impresa […] in merito alla fornitura e posa in opera del tappetino (o strato di usura), lavorazione non prevista nel contratto intercorso tra le parti in causa;

5.8 i lavori complessivamente eseguiti dalla impresa […]Roberto ammontano complessivamente a Lire 415.854.308 (€ 214.770,83) IVA esclusa;

5.9 detratto l’acconto ricevuto di Lire 113.410.043 (€ 58.571,40), l’importo non pagato al 20.6.1996 è pari a Lire 302.444.265 (€ 156.199,43);

5.10 la rivalutazione monetaria al 30.6.2012 ammonta a € 57.914,78; 5.11 gli interessi legali al 30.6.2012 ammontano a € 96.030,00; 5.12 gli interessi moratori al 30.6.2012 ammontano a € 143.835,20; 5.13 detratto l’acconto versato, il credito dell’impresa attrice al 30.6.2012 è pari

complessivamente € 453.979,41 IVA esclusa ove applicabile, secondo il seguente conteggio:

A importo dovuto al 20-gen-96 € 156.199,43 B rivalutazione al 30-giu-12 € 57.914,78

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C interessi legali al 30-giu-12 € 96.030,00 D interessi di mora al 30-giu-12 € 143.835,20

A+B+C+D totale credito

€ 453.979,41 Con espressa riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni sui temi

oggetto di accertamento. Allegati:

1. fotografie scattate il 12 luglio 2012; 2. tabelle di calcolo.

Roma, […]. Ing. Alberto Botti