Relazione Crono Rimini Dic 2008 Compressa

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“Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre” Gandhi Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. – A.N.V.U. Corso di aggiornamento professionale Rimini - dicembre 2008 Corso organizzato da M&IT Consulting “Il cronotachigrafo e la normativa in materia sociale nel settore dei trasporti su strada” a cura di Patrizia Lazzari Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)

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“Vivi come se dovessi morire domani.

Impara come se dovessi vivere per sempre”

Gandhi

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Corso di aggiornamento professionale

Rimini - dicembre 2008

Corso organizzato da M&IT Consulting

“Il cronotachigrafo e la normativa in materia sociale nel settore dei trasporti su strada”

a cura di Patrizia Lazzari

Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)

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Rimini – dicembre 2008 “Il cronotachigrafo e la normativa in materia sociale nel settore dei trasporti su strada” – a cura di Patrizia Lazzari

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“Il cronotachigrafo e la normativa in materia sociale nel settore dei trasporti su strada”.

a cura di Patrizia Lazzari

Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)

A. Il quadro normativo.

Per quanto nella relazione che segue saranno richiamate, descritte e approfondite tutte le normative di riferimento, si elencano di seguito tutte le principali disposizioni sulle quali, allo stato attuale, si fonda la legislazione in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e, di concerto, in materia di sicurezza della circolazione.

1. Legislazione comunitaria:

a) Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20.12.1985, relativo

all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. (Abrogato) Pubblicato sulla G.U. della UE n. L 370 del 31.12.1985. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.03.2006 (in G.U. dell’UE n. L 102 del 11.04.2006).

b) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20.12.1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada. Pubblicato sulla G.U. della UE n. L 370 del 31.12.1985. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.03.2006 (in G.U. dell’UE n. L 102 del 11.04.2006) e dal Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20.11.2006 (in G.U. dell’UE n. L 363 del 20.12.2006).

c) Direttiva 88/599/CEE del Consiglio del 23.11.1988 sulle procedure uniformi concernenti l’applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85. (Abrogata) Pubblicata sulla G.U. della UE n. L 325 del 29.11.1988. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.03.2006 (in G.U. dell’UE n. L 102 del 11.04.2006).

d) Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24.09.1998 che modifica il Regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la Direttiva 88/599/CEE concernente l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85. Pubblicato sulla G.U. dell’UE n. L 274/1 del 09.10.1998.

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Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.03.2006 (in G.U. dell’UE n. L 102 del 11.04.2006).

e) Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11.03.2002 concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Pubblicata sulla G.U. dell’UE n. L 80 del 23.03.2003.

f) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.03.2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio. Pubblicato sulla G.U. dell’UE n. L 102 del 11.04.2006.

g) Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.03.2006 sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/1985 e (CEE) n. 3821/1985 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio. Pubblicata sulla G.U. dell’UE n. L 102 del 11.04.2006.

2. Legislazione italiana: h) D.M. 31.10.2003 n. 361 del Ministero delle Attività Produttive

“Disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24.09.1998, modificato dal regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Pubblicato sulla G.U. n. 1 del 02.01.2004.

i) D.M. 11.03.2005 del Ministero delle Attività Produttive “Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003 n. 361”. Pubblicato sulla G.U. n. 108 del 11.05.2005.

j) D.M. 23.06.2005 del Ministero delle Attività Produttive “Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003 n. 361”. Pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26.07.2005.

k) D.M. 29.07.2005 Prot. 19002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale si approva il certificato di omologazione delle carte tachigrafiche denominate “Smart-Tacho V1.0”.

l) Decreto Dirigenziale 29.07.2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale si approvano i modelli per il rilascio delle carte tachigrafiche.

m) D.M. 21.02.2006 del Ministero delle Attività Produttive “Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 11 marzo 2005 sulle modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione”. Pubblicato sulla G.U. n. 73 del 28.03.2006.

n) D.M. 31.03.2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal Regolamento (CE) n. 2135/1998”.

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Pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12.04.2006. o) D.M. 20.06.2007 del Ministero dei Trasporti recante “Esenzione dall’obbligo

di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni”. Pubblicato sulla G.U. n. 236 del 10.10.2007.

p) D.Lgs. 19.11.2007 n. 234 recante “Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto”.

Pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17.12.2007, in vigore dal 01.01.2008.

B. Il Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998.

Il cronotachigrafo deve essere di tipo omologato quando installato su un veicolo immatricolato in uno degli Stati comunitari.

Le norme che disciplinano le caratteristiche del cronotachigrafo sono contenute nell'allegato I del Regolamento CEE n. 3821/85. Il dispositivo omologato in uno Stato membro viene automaticamente riconosciuto da tutti gli altri Stati.

In Italia l’omologazione è regolamentata dal DM 16.11.1974, dal DM 30.10.2003 n. 361 e dagli artt. 1 e 2 della legge n. 727/78.

Sulla G.U. dell’Unione europea n. L 274/1 del 09.10.1998 è stato

pubblicato il Regolamento (CE) n. 2135/1998 del Consiglio del 24 settembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.

E’ il testo normativo con il quale l’UE introduce nella legislazione comunitaria il cronotachigrafo digitale e la carta tachigrafica, definendoli “un apparecchio di controllo dotato di un dispositivo elettronico di memorizzazione delle informazioni pertinenti e una carta personale del conducente, volti a garantire che i dati registrati siano disponibili, chiari, facilmente comprensibili e affidabili, e in grado di fornire una registrazione incontestabile dell’attività svolta, da un lato, dal conducente negli ultimi giorni, e, dall’altro lato, dal veicolo in un periodo di parecchi mesi”.

Sulla scorta di queste premesse, viene modificato il Regolamento (CEE) n.

3821/1985 che stabiliva le disposizioni in materia di costruzione, montaggio, uso e verifica dell’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, integrandolo con un nuovo allegato, l’allegato IB, nel quale sono contenute le nuove disposizioni relative alla costruzione, montaggio, uso e verifica del crono digitale, nonché le caratteristiche delle carte tachigrafiche.

Di concerto vengono modificati tutti gli articoli del Regolamento n. 3821/1998

in cui si faceva esclusivo rimando al solo crono analogico (o meccanico).

1. L’apparecchio.

1.1 Il cronotachigrafo analogico (meccanico o elettronico).

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I dispositivi di controllo di tipo analogico possono essere di tipo a trasmissione

meccanica od elettronica, a seconda della modalità di trasmissione del segnale per la registrazione dei dati.

Il dispositivo "cronotachigrafo" funziona decodificando il segnale inviato dal "trasmettitore" e convertendolo per il movimento delle puntine scriventi mediante un apposito apparecchio, detto "adattatore", che favorisce l'interazione tra il segnale inviato dal trasmettitore ed il dispositivo cronotachigrafo.

Ormai in disuso sono gli apparecchi di controllo a trasmissione di tipo meccanico, nei quali il collegamento tra presa di forza e cronotachigrafo è garantito da un cavo metallico di trasmissione e da più ingranaggi che possono determinare imprecisione nell'elaborazione finale dei valori.

Diversamente, i dispositivi elettronici agiscono utilizzando sistemi di trasmissione di impulsi elettrici tramite un cavo elettrico che trasmette la lettura della registrazione fino alle puntine scriventi.

Per poter essere installato su di un veicolo, il cronotachigrafo deve essere

omologato, cioè un prototipo deve essere sottoposto a visita e prova da parte di un organo tecnico che ne attesti la conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Le norme riguardanti le caratteristiche, la costruzione e la prova dei dispositivi di controllo, ai fini della loro omologazione, sono contenute nel Regolamento CEE 3821/85.

Tali norme sono assolutamente rigide: nessuno degli Stati membri può apportarvi modifiche. Un dispositivo omologato in uno Stato membro è automaticamente riconosciuto da tutti gli altri. Per evitare duplicazioni, la normativa prevede che uno stesso modello di dispositivo può essere omologato solo presso uno Stato e, analogamente, ogni modifica al modello approvato può avvenire per visita e prova solo presso lo stesso Stato che ne approvò il modello originario.

Al prototipo che è stato omologato viene assegnato un marchio di

omologazione, che deve poi essere riprodotto e riportato su ogni esemplare che verrà messo in commercio conformemente al modello omologato.

Il marchio di omologazione si compone di un rettangolo delle dimensioni di mm 7 x mm 4,5 contenente all'interno la lettera "e" seguita da un numero distintivo o da una lettera distintiva del paese che proceduto all'omologazione del suo prototipo, e da un numero posto all'esterno del rettangolo, nelle sue immediate adiacenze, indicante il numero di omologazione.

I numeri distintivi dei paesi sono i seguenti: � Germania 1 � Francia 2 � Italia 3 � Paesi Bassi 4 � Svezia 5 � Belgio 6 � Ungheria 7 � Repubblica Ceca 8 � Spagna 9 � Regno Unito 11 � Austria 12 � Lussemburgo 13 � Finlandia 17 � Danimarca 18

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� Romania 19 � Polonia 20 � Portogallo 21 � Grecia 23 � Irlanda 24 � Slovenia 26 � Slovacchia 27 � Estonia 29 � Lettonia 32 � Bulgaria 34 � Lituania 36 � Cipro 49 � Malta 50 Il marchio di omologazione e il numero di omologazione sono contenuti nella

targhetta di omologazione, che è montata in ogni dispositivo. La targhetta è costruita in materiale e collocata in modo tale da non poter essere manomessa senza provocarne la distruzione.

Tale targhetta, oltre al marchio e al numero di omologazione, riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante dell'apparecchio, il numero di fabbricazione e l'anno di costruzione, l'eventuale campo di misurazione della velocità (in Km/h), la costante dell'apparecchio (k=…giri/Km, per i dispositivi meccanici, oppure k=…imp/Km, per i dispositivi elettronici).

Il dispositivo deve essere sottoposto a revisione annuale da parte delle stesse

officine autorizzate alla sua installazione (ai sensi dell’art. 10 del D.L. 16/1987 convertito con la L. 132/87). Al termine dell'operazione viene rilasciata al proprietario del veicolo un'apposita attestazione che dovrà essere poi esibita in occasione della revisione periodica annuale del veicolo. In questa sede i tecnici controlleranno esclusivamente la presenza e la regolarità dei sigilli, la regolarità del marchio di omologazione del dispositivo e la corrispondenza del diametro delle ruote con quello indicato sulla targhetta di montaggio (che è poi quello per cui il dispositivo è stato provato).

Anche il foglio di registrazione (comunemente definito disco) deve essere

omologato CEE specificatamente per il dispositivo su cui deve essere utilizzato. L'omologazione è impressa sulla faccia posteriore del foglio stesso. Il conducente ha l'obbligo di utilizzare solo fogli omologati CEE. Oltre al marchio di omologazione del modello del foglio, ogni foglio deve recare

impressi, in maniera indelebile, i seguenti altri dati: il nome, indirizzo e marchio del fabbricante, il marchio di omologazione del modello o dei modelli di dispositivi su cui può essere utilizzato, il limite di velocità registrabile espresso in Km/h.

Già sulla base di questi semplici dati è possibile verificare se esiste corrispondenza tra il dispositivo e il foglio di registrazione che vi è stato montato:

� La velocità massima registrabile impressa sul foglio deve corrispondere a quella che si rileva dalla indicazione posta sul quadrante del dispositivo, velocità che può essere anche eventualmente contenuta nella targhetta di omologazione del dispositivo stesso;

� Il marchio di omologazione del dispositivo, rilevabile sempre dalla targhetta di omologazione, deve essere riportato tra quelli elencati sul foglio di registrazione.

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Al momento del montaggio del dispositivo sul veicolo, l'officina autorizzata che esegue l'operazione provvede ad installare, nella parte interna del dispositivo, una targhetta, detta targhetta di montaggio, che riporta i dati caratteristici del dispositivo:

� Coefficiente caratteristico del veicolo, espresso in W= …giri/Km (per i dispositivi meccanici), oppure in W= …impulsi/km (per i dispositivi elettronici);

� Costante dell'apparecchio, espressa in K= …giri/Km (per i dispositivi meccanici), oppure in K= …impulsi/km (per i dispositivi elettronici);

� Campo di misurazione della velocità (in Km/h), di solito tra 0 e 125, ma può arrivare anche a 140;

� Circonferenza effettiva dei pneumatici per i quali l'apparecchio è stato tarato.

Per la targhetta è previsto un modello ministeriale. Al di sopra

della targhetta viene posto un foglio di

piombatura neutro e trasparente che serve a sigillarla e a far in modo che la targhetta venga distrutta in caso di tentativo di asportazione.

Al termine dell'operazione di

montaggio l'officina

autorizzata appone dei sigilli al dispositivo, a garanzia di

eventuali manomissioni o alterazioni.

Tali sigilli riproducono il

marchio particolare e unico (segno distintivo)che in sede di rilascio

dell'autorizzazione al montaggio e riparazione dei cronotachigrafi è stato attribuito a quell'officina specializzata.

Il numero dei sigilli apposti varia a seconda del tipo di dispositivo: sono due per i dispositivi meccanici e tre per i dispositivi elettronici.

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Secondo quanto stabilito dal regolamento CEE 3821/85, l'apparecchio "deve essere di sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere la massimo la possibilità di frode".

In pratica registra: � La distanza percorsa; � La velocità; � Il tempo, suddiviso in periodi di guida, di lavoro non alla guida, di attesa

e di riposo; � L'apertura e la chiusura della custodia contenente il foglio di

registrazione; � I malfunzionamenti. Di solito è posizionato nelle immediate adiacenze del tachimetro, integrato

nella plancia della strumentazione. In molti casi, tuttavia, può essere stato aggiunto in un tempo successivo e quindi può essere esterno.

L'apparecchio funziona sempre, anche quando il veicolo è fermo. Il conducente deve solo introdurre il foglio di registrazione ad agire sul

commutatore di cui è dotato il dispositivo per selezionare il tipo di attività in cui è impegnato (guida, sosta, riposo).

Tra i dispositivi elettronici ne esistono diversi predisposti per gli eventuali due

autisti che si alternano alla guida, e dispositivi per registrazioni settimanali, che possono registrare l'attività per sette giorni consecutivi.

Nei dispositivi meccanici ed elettronici i dati forniti dall'apparecchio sono

registrati su appositi fogli di registrazione, detti comunemente "dischi". Ogni foglio deve garantire l'indelebilità e la perfetta leggibilità dei tracciati per almeno un anno.

I fogli attualmente in commercio sono di materiale plastico o di carta cerata. Sono autoscriventi, nel senso che il pennino del dispositivo vi esercita sopra una semplice pressione che provoca la comparsa del tracciato senza necessità di inchiostro.

Si distingue una faccia anteriore e una faccia posteriore. Sulla faccia anteriore si trovano: � Le registrazioni automatiche della velocità, tempi, attività e distanze; � Le indicazioni manuali relative ai dati del conducente, al veicolo, al luogo

di partenza e arrivo e ai chilometri percorsi. Sulla faccia posteriore si trovano: � Le indicazioni manuali relativi ai cambi del veicolo (di solito fino a 3)

che il conducente ha effettuato nell'arco della sua giornata lavorativa. 1.1.1 Tracciato della velocità. Il settore (o scala) della velocità è costituito da una serie concentrica di anelli

tratteggiati, in corrispondenza di ognuno dei quali è stampato il valore della velocità oraria che gli corrisponde.

Indica la velocità tenuta dal veicolo in ogni istante. Di solito la misurazione avviene in un campo compreso tra 0 e 125 Km/h, per

gli autobus tra 0 e 140 Km/h. Esistono, comunque, anche fogli di registrazione tarati per dispositivi da 100

Km/h e da 180 Km/h. La linea dello 0 corrisponde al profilo esterno della corona interna delle ore.

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Qualora si volesse utilizzare tale tracciato per la contestazione della violazione di cui all’art. 142 del codice della strada bisogna tenere presente che a favore del trasgressore va sempre applicata una tolleranza di 6 Km/h sul valore della velocità registrata sul foglio. Questo perché il regolamento CEE 3821/85 prevede che per tali dispositivi, in condizioni d’uso, possa essere ammesso uno scarto tra velocità effettiva e velocità registrata pari a 6 Km/h in + o in -.

1.1.2 Tracciato dei tempi. La corona dei tempi è riportata sulla parte più esterna del foglio (corona

esterna) ed è ripetuta nella parte centrale (corona interna), immediatamente al di sotto del settore della velocità. Vi sono indicate le singole ore e nell'intervallo delle ore sono riportate delle tacche più lunghe, che indicano i 15 minuti e della tacche più corte che indicano i 5 minuti.

Fornisce l'indicazione dei periodi di guida, di riposo, o di sosta (disponibilità, attesa, ecc.).

1.1.3 Tracciato

delle attività. Trova posto in

quello spazio che viene definito come "scala dei gruppi dei tempi". E' una serie di cerchi concentrici tratteggiati che si trova immediatamente al di sotto della corona interna delle ore. Registra rispettivamente, partendo dal cerchio più esterno al cerchio più interno, i periodi che vengono passati alla guida, i periodi di lavoro non alla guida, i tempi di attesa e i periodi di riposo giornaliero o il riposo tra una guida e l'altra. I simboli che contraddistinguono questi periodi sono :

� Un volante (che in realtà sembra una "a" cerchiata): i periodi di guida;

� Due martelli incrociati: il periodo di lavoro non alla guida; � Un quadrato sbarrato: i periodi di attesa; � Un letto di profilo: i periodi di riposo.

Anche dallo spessore della linea di registrazione è possibile distinguere i vari periodi di cui sopra:

� Una traccia di grosso spessore: periodi di guida; � Una traccia di medio spessore: periodi di lavoro non alla guida; � Una traccia abbastanza sottile: periodi di attesa;

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� Una traccia sottilissima: periodi di riposo. 1.1.4. Tracciato della distanza. Si trova nel settore più interno del foglio di registrazione, immediatamente al

di sotto della scala dei gruppi dei tempi. Indica le distanze percorse dal veicolo durante il viaggio. Se il veicolo è in movimento il tracciato è un zig-zag dal basso vero l'alto e

viceversa. Se il veicolo è fermo, il tracciato è una linea continua. Ogni segmento completo (dal basso verso l'alto, o viceversa) corrisponde ad un

percorso di 5 Km. 1.1.5. Altri tipi di tracciati. Oltre ai tracciati prima descritti, la puntina registra sempre ogni apertura del

vano che contiene il foglio di registrazione per mezzo di un breve segno radiale diretto verso il basso, cioè verso l'interno del disco.

I dispositivi elettronici consentono anche di verificare in ogni momento se si

sono verificati malfunzionamenti nel dispositivo stesso. Questo tipo di segnalazione è particolarmente importante perché indica il

momento in cui il conducente deve iniziare le registrazioni manuali dei tempi nello spazio apposito che si trova sulla faccia posteriore del foglio.

In particolare, ogni volta che si interrompe l'alimentazione la puntina che traccia la velocità produce un segno radiale lungo e sottile che unisce la corona esterna con la corona interna delle ore.

Se invece il difetto si verifica nel trasmettitore di impulsi, sempre la puntina che disegna il tracciato della velocità produce un segno di grosso spessore alla base della scala delle velocità.

1.1.6 Compilazione del foglio di registrazione. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento CEE 3821/85 ogni foglio di registrazione

deve essere utilizzato per un solo giorno di guida. Per giorno di guida si intende la giornata lavorativa del conducente, cioè ogni

periodo preceduto e seguito da un periodo di riposo giornaliero. E’ cura del conducente regolare l'ora del dispositivo: non è raro trovare fogli

che registrano tempi sfasati di dodici ore rispetto a quello reale: per esempio se al momento del controllo sono le 22.00 il tracciato dei tempi è in corrispondenza delle ore 10.00 o viceversa; oppure è facile rinvenire il mancato aggiornamento dell’ora solare all’ora legale o viceversa nei due momenti dell’anno in cui si ha questo passaggio dell’orario.

Successivamente il conducente deve compilare il foglio con i dati per cui è previsto l'inserimento manuale, che in ordine di inserimento sono: nome e cognome, luogo di partenza, luogo di arrivo, data di partenza, targa del veicolo, chilometri segnati alla partenza.

All'arrivo nel luogo di destinazione dovrà essere completato l'inserimento con i seguenti altri dati: data di arrivo, chilometri segnati all'arrivo, totale dei chilometri percorsi.

Se durante il viaggio il conducente deve cambiare veicolo, dovrà utilizzare lo stesso foglio di registrazione del primo veicolo dopo averlo completato con il dato dei chilometri finali al momento del cambio del veicolo e inserirvi, nella facciata posteriore i dati relativi al secondo veicolo utilizzato.

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1.1.7 Avaria del dispositivo. Se durante il viaggio il dispositivo cessa di funzionare vi è l'obbligo per il

conducente di iniziare la registrazione manuale dei tempi delle attività svolte, il cui apposito spazio è previsto sulla faccia posteriore del disco.

Se il viaggio dura meno di sette giorni, il dispositivo può essere riparato al rientro in sede, se il viaggio dura più di sette giorni vi è l'obbligo di ripararlo durante il viaggio.

1.1.8 Alterazioni e manomissioni.

Le alterazioni e le manomissioni sono di solito prodotte con lo scopo di alterare la velocità reale del veicolo. Alcune di esse ricorrono più frequentemente di altre, e alcune sono più facilmente individuabili di altre. Le più comuni e le più facilmente individuabili sono:

� Piegatura o deformazione della punta scrivente; � Limitazione dei movimenti della punta scrivente con l'interposizione di

oggetti di vario tipo; � Non registrazione dei dati perché il veicolo viaggia con il dispositivo

aperto; � Utilizzo di fogli di registrazione non omologati per quel dispositivo; � Sostituzione dei pneumatici con altri di tipo diverso.

Le più complesse ed elaborate, la cui individuazione richiede sicuramente l'intervento di tecnici specializzati, sono:

� Modifica del rapporto al ponte; � Variazione della costante dell'apparecchio; � Utilizzo di un adattatore meccanico non idoneo.

Ultimamente è da registrare anche l'uso di dispositivi elettronici a telecomando.

Piegatura o deformazione della punta scrivente. La punta del pennino che registra la velocità viene leggermente ripiegata verso

il basso, in modo tale che la velocità 0 parta al di sotto dello zero della scala delle velocità e la velocità massima registrata sia inferiore a quella reale.

Perché si possa senza alcun problema contestare una simile manomissione, tenuto conto che la tolleranza dell'apparecchio in situazione d'uso ai sensi del regolamento CEE è di 6 Km/h in più o in meno, bisogna che il tracciato della velocità 0 si trovi al di sotto delle tacche dei 15 minuti (quelle più lunghe) della corona interna dei tempi.

Limitazione dei movimenti della punta scrivente con l'interposizione di

oggetti di vario tipo. Nella parte alta del solco in cui scorre il pennino delle velocità viene inserito

un oggetto che può essere di vario tipo (carta, pezzi di stoffa, mozziconi di sigarette, pezzetti di legno, ecc.) in modo tale da impedire alla punta di salire troppo in alto e quindi di registrare una velocità elevata.

Il blocco della puntina è facilmente dimostrabile perché sul foglio di registrazione, in corrispondenza della velocità massima registrata, al posto dei classici picchi compare una linea pressochè continua perfettamente parallela alle linee prestampate delle velocità.

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Bisogna avere particolare accortezza prima di contestare una tale violazione, in quanto il tipo di tracciato che si evidenzia sul foglio di registrazione è pressochè sovrapponibile ad un tracciato conseguente ad un percorso autostradale con il veicolo lanciato al massimo della velocità tale da mettere in funzione il dispositivo limitatore di velocità (per i veicoli che ne sono dotati).

Non registrazione dei dati perché il veicolo viaggia con il dispositivo

aperto. Viaggiare con il dispositivo aperto significa poter circolare ad una velocità

superiore a quella consentita senza che ciò compaia nel foglio di registrazione. Quando il dispositivo è aperto non registra alcun dato perché le puntine non

sono a contatto con il foglio, ma il foglio inserito continua a girare perché comunque il tempo scorre.

Si distingue chiaramente l'apertura del dispositivo a veicolo fermo dall'apertura del dispositivo con veicolo in marcia perché nel primo caso, quando il dispositivo viene richiuso, la puntina che registra le distanze (quella più in basso) ricomincia il tracciato esattamente alla stessa altezza in cui l'aveva sospeso, nel caso il dispositivo venga richiuso con il veicolo in marcia la puntina che registra le distanze ricomincerà il tracciato ad una altezza diversa da quella in cui era quando l'aveva sospeso.

Utilizzo di fogli di registrazione non omologati per quel dispositivo. Utilizzare un foglio omologato per una velocità diversa da quella per la quale il

cronotachigrafo è a sua volta omologato produce la registrazione di una velocità istantanea diversa da quella reale.

L'uso di un foglio omologato fino a 125 Km/h su un dispositivo omologato per 140 Km/h realizza una registrazione di velocità in cui il dato reale è superiore di circa il 12% a quello che si rileva dalla registrazione.

Sostituzione dei pneumatici con altri di tipo diverso. L'uso di pneumatici più grandi di quelli su cui il dispositivo è stato provato

consente di ottenere dati falsati sia in relazione alla velocità che alle distanze percorse.

In particolare si può arrivare ad ottenere una riduzione delle velocità e delle distanze di circa il 5-10% rispetto a quelle reali.

Controllare i pneumatici è abbastanza semplice: basta confrontare la sigla riportata sulla spalla del pneumatico con la sigla riportata sulla carta di circolazione e con quella riportata sulla targhetta di montaggio collocata all'interno del dispositivo.

Uso di dispositivi elettronici a telecomando.

E' un dispositivo piuttosto complesso e di non facile individuazione. Si compone di una centralina all'interno della quale trova posto un limitatore

di impulsi: riducendo il numero di impulsi che il trasmettitore invia all'apparecchio si ha una riduzione di tutti i dati forniti dall'apparecchio, una riduzione della velocità e una riduzione delle distanze coperte.

Il limitatore viene attivato da un telecomando, che può avere dimensioni e forma diverse, ma qualunque sia la sua versione è sempre dotato di quattro pulsanti:

1. pulsante con simbolo = : premendolo il limitatore è disinserito e il cronotachigrafo funziona regolarmente;

2. pulsante con simbolo 1 : premendolo si ottiene una riduzione dei dati reali di velocità e distanza pari al 5-10%;

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3. pulsante con simbolo 2 : premendolo si ottiene una riduzione dei dati reali di velocità e distanza pari al 15-20%;

4. pulsante con simbolo 0 : premendolo si ottiene sul foglio una registrazione di sosta (in pratica il tracciato che si ottiene è identico a quello che si ha quando il veicolo viaggia con il dispositivo aperto).

Oltre a questi dispositivi elettronici vengono utilizzati anche semplici

interruttori che impedendo agli di raggiungere il cronotachigrafo, ne impediscono il funzionamento: il tracciato coincide con quello del riposo.

1.1.9 Tolleranze.

Per i dispositivi indicatori e registratori sono previste delle tolleranze, che variano a seconda che venga preso in considerazione il momento del banco di prova, il momento del montaggio o il momento dell’uso.

Ai fini del controllo su strada solo le tolleranze relative all’apparecchio in uso sono di interesse per gli organi di polizia stradale.

Esse sono pari a: - Distanza percorsa: 4% in più o in meno della distanza reale e per una

distanza reale pari ad 1 Km; - Velocità: 6 Km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale; - Tempi: 2 minuti in più o in meno al giorno oppure 10 minuti in più o in

meno ogni 7 giorni. Tali tolleranze sono valide per temperature oscillanti tra 0° e 40 ° C. 1.2 Il cronotachigrafo digitale. Tali apparecchi si compongono di: • Una unità elettronica di bordo (VU), che corrisponde al cronotachigrafo

vero e proprio; • Di una card, che memorizza i dati sulla quale sono riportati i dati di

identificazione del conducente; • Di un trasmettitore, che trasferisce il segnale in uscita dall’albero motore

al cronotachigrafo; • Di due interfacce, dove vengono alloggiate le carte tachigrafiche del primo

e dell’eventuale secondo conducente; • Di una stampante; • Di un dispositivo di visualizzazione, che consente di visualizzare

velocità, distanza e tempo; • Di un avvisatore acustico o acustico-visivo, che segnala i guasti, le

anomalie, il superamento del periodo di guida. L’apparecchio è dotato di un sistema di memorizzazione elettronica in grado di

memorizzare almeno l’attività media di 365 giorni di calendario. L’attività media giornaliera su un veicolo è intesa come la registrazione

dell’attività di almeno 6 conducenti (o 6 secondi conducenti) con 6 cicli di inserimento ed estrazione della carta e 256 cambi di attività.

Il termine di “365 giorni” cui la normativa fa riferimento ai fini della capacità di memorizzazione dell’apparecchio, comprende, pertanto, la registrazione dell’attività di 2.190 conducenti (o secondi conducenti), 2.190 cicli di inserimento ed estrazione della carta e 93.440 cambi di attività.

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Qualora la capacità di memorizzazione si sia esaurita, i nuovi dati vanno a sostituire quelli meno recenti.

In particolare, deve essere in grado di registrare, memorizzare, visualizzare

e stampare una grande serie di dati. Solo per citarne alcuni: � Distanza percorsa dal veicolo con una precisione di Km 1; � Velocità del veicolo, intesa come velocità istantanea e come

superamento dei limiti di velocità previsti per quella tipologia di veicolo;

� Identificazione del veicolo, intesa come numero di targa del veicolo (VRN);

� Periodi di guida con la precisione di 1 minuto; � Altri tempi di lavoro o disponibilità con la precisione di 1 minuto; � Periodi di riposo e interruzioni del lavoro con la precisione di 1

minuto; � Numero della carta del conducente con data e ora del suo inserimento

e della sua estrazione; � Dati relativi ai luoghi di inizio e fine del tempo di lavoro giornaliero; � Guasti di sistema, con data, ora e numero della carta del conducente; � Guasti della carta del conducente, con data, ora e numero della carta

stessa; � Numero della carta dell’officina con data dell’ultima ispezione di

installazione e data dell’ultima ispezione periodica; � Numero della carta di controllo, con la data del suo inserimento e il

tipo di controllo effettuato (visualizzazione, stampa, trasferimento); � Regolazione dell’ora con data e ora e numero della carta che l’ha

effettuata. Sull’apparecchio deve essere apposta la targhetta di montaggio. La targhetta deve avere dimensioni minime di 50 mm x 80 mm, può essere in

metallo, plastica o carta plastificata e deve recare le seguenti indicazioni: � Nome, indirizzo o marchio del montatore o dell’officina autorizzata; � Coefficiente caratteristico del veicolo sotto la forma “w = …giri/km”

oppure “w = …imp/Km”; � Circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote sotto forma “l = …

mm”; � Data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della

misurazione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote; � Le ultime otto cifre del numero di telaio.

Alcuni elementi dell’apparecchio devono essere forniti di sigilli, che devono recare impresso il codice del centro tecnico.

I sigilli devono essere installati su: � Qualsiasi raccordo che, se fosse disinserito, causerebbe modifiche

non rilevabili o la perdita di dati; � Eventuali coperture che diano accesso a circuiti o a meccanismi la cui

modifica inciderebbe sul buon funzionamento dell’apparecchio o permetterebbe una modificazione non autorizzata delle caratteristiche dell’apparecchio di controllo;

� Targhetta di montaggio, a meno che non sia apposta in modo tale da non poter essere tolta senza distruggere le indicazioni.

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L’apparecchio deve essere dotato di un segnale d’avviso, della durata di almeno 30 secondi.

Il segnale può essere acustico, visivo, o una combinazione dei due, ma deve sempre essere riconoscibile dall’utente.

Il segnale avvisa il conducente quando: � Il veicolo viene utilizzato senza che la carta del conducente sia

inserita; � La carta del conducente è difettosa; � La carta del conducente è inserita nel lettore sbagliato; � L’apparecchio ha rilevato uno o più malfunzionamenti interni; � Il veicolo sta circolando ad una velocità superiore a quella autorizzata

per quel tipo di veicolo; � Il conducente sta per superare il periodo massimo di guida di 4 ore e

mezza o le 9 ore di guida giornaliere, con un primo segnale 15 minuti prima del superamento del limite e nel momento in cui il limite viene superato;

� Il conducente non rispetta il tempo di riposo giornaliero di 8 ore, con un primo segnale 15 minuti e nel momento in cui il riposo non viene rispettato.

All’atto del montaggio sull’apparecchio di controllo devono essere programmati

i seguenti dati: � Data della prova di montaggio; � Tempo universale coordinato (UTC); � Identificazione del veicolo (VIN e VRN); � Numero della carta dell’officina autorizzata.

I controlli periodici degli apparecchi hanno luogo dopo ogni riparazione dei

medesimi, dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenza effettiva dei pneumatici e comunque dopo due anni a partire dall’ultimo controllo.

Si richiama l’attenzione su questo ultimo punto, dal momento che la normativa comunitaria introduce un tempo più lungo per la revisione del cronotachigrafo rispetto a quello vigente in Italia, che aveva previsto l’obbligo di revisione annuale.

Le anomalie e le manomissioni che eventualmente dovessero verificarsi

nell’apparecchiatura di controllo vengono registrate, con la possibilità di una registrazione effettuata su più livelli (registrazione differenziata).

Le restrazioni che possono essere effettuate sono le seguenti: • l’inserimento di una card non valida: nel momento in cui una carta valida

ed inserita raggiunge la propria naturale scadenza, tale funzione si attiva in modalità automatica;

• il conflitto di card, qualora si verifichi una combinazione di card in corso di validità non compatibile con il sistema (vengono registrate le ultime 10 anomalie con l’indicazione della data ed ora di inizio e termine, tipo e numero di card che hanno determinato il conflitto);

• anomalia determinata da una non corretta sequenzialità di orari, per cui, ad esempio, l’estrazione di una card conducente presenti data ed ora di lettura successiva a quelle di inserimento di un’ altra card conducente.

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• la guida in assenza di una card adeguata, qualora il veicolo si metta in movimento (ed ovviamente quindi, l'attività registrata per il conducente sia quella di guida) senza l’inserimento di una card nell'alloggiamento del conducente, oppure qualora sia attivato dallo stesso un cambio della modalità di funzionamento mentre l'attività registrata sia quella di guida, o quando venga utilizzata una card non adeguata rispetto all'attività di guida (es. carta di controllo o dell'azienda);

• quando vengono superati i limiti di velocità del veicolo a fronte del funzionamento di un limitatore di velocità;

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• anomalia determinata dall’inserimento di una card mentre è in corso l’attività di guida, per cui risulta essere inserita una card a veicolo in movimento;

• anomalia determinata da una interruzione dell’alimentazione dell’energia per cui l’attivazione di tale anomalia avviene in seguito all’interruzione dell’alimentazione del sensore di movimento oppure in caso di interruzione dell’alimentazione dell’unità elettronica di bordo; vi sono però dei meccanismi di protezione da parte delle case costruttrici di tali apparecchiature elettroniche per cui perdite di energia minimali (ad esempio una improvvisa caduta di tensione all’avviamento del veicolo) non danno origine alla segnalazione di tale anomalia

• anomalia che si verifica registrando un errore dei dati di marcia (si attiva quando si verifica una interruzione del normale flusso di dati tra il sensore di movimento e l'unità elettronica di bordo;

• registrazione di anomalia che si verifica quando il dispositivo subisce un tentativo di forzatura o comunque di violazione dell’apparato di sicurezza, anomalia che può anche scaturire da una qualunque altra causa incidente sulla sicurezza del sensore di movimento o dell’unità elettronica.

Esistono delle combinazioni di

pittogrammi che consentono di metterei n evidenza le anomalie e i tentativi di forzatura del sistema. Possono essere stampati dal menù “Eventi del veicolo”.

1.2.1 Il tempo universale coordinato

(UTC). Sul display del cronotachigrafo è

sempre indicata l’ora esatta locale, cioè quella vigente in quel determinato periodo dell’anno in quel determinato paese, avuto riguardo dell’esistenza o meno dell’ora solare o dell’ora legale. Su tutte le stampe, invece, l’ora esatta viene sempre indicata come UTC, cioè come tempo universale coordinato che corrisponde ai fusi orari. E’ però possibile, attivando una specifica funzione, far stampare anche l’ora esatta locale.

Per il conducente, così come per gli organi di controllo, è comunque sempre possibile commutare sul display l’ora esatta locale in ora UTC e viceversa.

Il tempo coordinato universale,

conosciuto anche come tempo civile e abbreviato con l’acronimo UTC, è il fuso orario di riferimento da cui tutti gli altri fusi orari del mondo sono calcolati. Esso è derivato (e coincide a meno di approssimazioni infinitesimali) dal tempo medio di

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Greenwich (in inglse Greenwich Mean Time, GMT), e perciò talvolta è ancora chiamato, per quanto erroneamente, GMT. Il nuovo nome è stato coniato per non dover menzionare una specifica località in uno standard internazionale. L'UTC si basa su misurazioni condotte da orologi atomici invece che su fenomeni celesti come il GMT.

Ovviamente, l’assegnazione dei paesi europei ai diversi fusi orari in cui è stata

divisa l’Europa a questo fine è assolutamente schematica e non corrispondente alla realtà. La suddivisione, inoltre, è stata studiata in modo tale che in tutta l’Europa l’ora locale sia sempre o in avanti rispetto al tempo UTC oppure uguale al tempo UTC.

Si ricorda che l’ora legale, in vigore dall’ultima domenica di marzo all’ultima domenica di ottobre, è adottata in tutti i paesi della UE (attualmente 27) e in Svizzera. Nei 3 paesi non aderenti alla UE (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), ma aderenti al SEE (Spazio economico europeo), è adottata solo in Norvegia e nel Liechtenstein, non in Islanda. È adottata, infine, in quasi tutti i paesi aderenti all’AETR, acronimo di European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport del 1° luglio 1970.

Nel periodo di vigenza dell’ora legale, l’ora locale avanza di un’ulteriore ora rispetto all’ UTC.

La tabella che segue mostra la differenza dell’ora locale nei 31 Paesi in cui vige

l’obbligo dell’installazione del cronotachigrafo digitale rispetto all’UTC: 27 paesi dell’UE, 3 paesi del SEE e la Svizzera.

Nel periodo di vigenza dell’ora legale, le differenze indicate nella tabella devono essere aumentate di 1 ora (con l’eccezione dell’Islanda).

Paese Sigla Differenza dell’ora

locale rispetto all’ UTC

Austria A 1 Belgio B 1 Bulgaria BG 2 Cipro CY 1 Danimarca DK 1 Estonia EST 2 Finlandia FIN 2 Francia F 1 Germania D 1 Grecia GR 2 Irlanda IRL 0 Islanda IS 0 Italia I 1 Lettonia LV 2 Liechtenstein FL 1 Lituania LT 2 Lussemburgo L 1 Malta M 1 Norvegia N 1 Olanda NL 1 Polonia PL 1

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Portogallo P 0 Romania RO 2 Slovacchia SK 1 Slovenia SLO 1 Svezia S 1 Svizzera CH 1 Spagna E 1 Regno Unito UK 0 Repubblica Ceca CZ 1 Ungheria H 1

La tabella che segue mostra, invece, la differenza dell’ora locale nei 15 paesi

aderenti all’AETR.

Paese Sigla Differenza dell’ora

locale rispetto all’ UTC

Andorra AND 1 Azerbaigian AZ 4 Bielorussia BY 2 Bosnia-Erzegovina BIH 1 Croazia HR 1 Yugoslavia YU 1 Kazakistan KZ 4-6 Macedonia MK 1 Moldavia MD 2 Russia RUS 2-12 Turchia TR 2 Turkmenistan TM 5 Uzbekistan UZ 5

La regolazione dell’ora può avvenire solo presso un’officina e con la carta

dell’officina inserita nell’apparecchio.

1.3 I pittogrammi. I pittogrammi, singoli o in

combinazione, rappresentano un linguaggio per simboli, uguale in tutta l’UE e in tutti gli apparecchi di controllo.

Il dislplay del cronotachigrafo ha disponibili due righe, sulle quali vengono

visualizzati singoli pittogrammi, combinazioni di pittogrammi e testi. La lingua cambia a seconda della carta che vi è inserita. In condizioni di viaggio, la visualizzazione standard presenta nella prima riga,

a sinistra, l’ora espressa in ora esatta locale, al centro il tipo di attività che viene

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registrata in quel momento (guida, riposo, attesa, ecc…) e a destra la velocità tenuta dal veicolo in quel momento (es. 75 Km/h)

Nella seconda riga l’indicazione del conducente (il 1° conducente è indicato a sinistra, il 2° conducente è indicato a destra) che sta guidando in quel momento (l’indicazione viene fornita sotto forma di una combinazione di pittogrammi) e al centro il chilometraggio totale del veicolo.

I pittogrammi, singoli o in combinazione tra di loro, sono 114, e ad ognuno corrisponde una precisa informazione o dato. 1.4 Lo scontrino di stampa.

Anche la carta di registrazione, così come il disco, deve essere omologata CEE

e l'omologazione è impressa sulla faccia posteriore della carta stessa.

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Il conducente ha l'obbligo di utilizzare solo fogli omologati CEE. Ogni documento stampato si compone di una prima parte di intestazione, di

una parte principale e di una parte finale. I vari contenuti sono divisi tra loro da linee tratteggiate. Le linee tratteggiate con al centro un pittogramma indicano dei blocchi di

dati.

2 Le carte tachigrafiche.

Con Decreto 31.10.2003 n. 361 del Ministero delle Attività Produttive “Disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 2135/1998 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/1985 del Consiglio, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada” (in G.U. del 02.01.2004) è stato stabilito che spetta al Ministero per le Attività Produttive il rilascio dell’omologazione per l’apparecchio di controllo e per le carte tachigrafiche.

Lo stesso Ministero rilascia le autorizzazioni per le imprese di montaggio e di riparazione dell’apparecchio di controllo.

Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura spetta il rilascio delle carte tachigrafiche.

Con Decreto 23.06.2005 del Ministero delle Attività Produttive “Modalità

per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del decreto ministeriale n 31 ottobre 2003 n. 361” (in G.U. del 26.07.2005) vengono definite le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche.

In particolare sviene stabilito che le carte vengono rilasciate entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza.

Alla scadenza del periodo di validità della carta il suo possessore è tenuto alla sua restituzione.La richiesta della nuova carta va presentata alla camera di commercio dove il richiedente ha la residenza entro il termine di 15 giorni lavorativi

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antecedenti la data di scadenza. La nuova carta è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza.

In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della

carta, il possessore, entro 7 giorni dall’accertamento dell’evento deve richiedere il blocco della carta e/o la sua sostituzione presso la camera di commercio dove il titolare ha la residenza o la sede.

Al fine di impedire la falsificazione ovvero l’uso improprio delle carte, il furto o

lo smarrimento della carta deve formare oggetto di denuncia alle autorità di polizia dello Stato in cui si è verificato l’evento.

Il rilascio di una nuova carta, con l’eccezione dell’evento del furto e dello

smarrimento, comporta l’obbligo della restituzione della carta precedente. La carta rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata, smarrita,

rubata o malfunzionante avrà data di scadenza pari a quella in essere per la carta sostituita.

La confisca o il ritiro della carta da parte di una autorità di controllo sono

comunicati alla camera di commercio che ha emesso la carta. Nel caso in cui la carta sia stata emessa da altro Stato membro, la camera di

commercio provvede a trasmettere, anche per via telematica, il provvedimento di confisca o di ritiro all’autorità competente dello Stato che ha emesso la carta.

Con Decreto 29 luglio 2005 del Ministero delle Attività Produttive

“Istituzione dei diritti di segreteria relativi all’introduzione del tachigrafo digitale nel settore del trasporto stradale di persone e di cose. Integrazione della tabella B allegata al decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004”, vengono stabiliti gli importi che dovranno essere versati sia per il rilascio che per il rinnovo della carta: € 37,00.

Solo la sostituzione della carta perché difettosa è gratuita. A seguito di successivo accordo Ministero-ANCI, firmato in Roma il

09.03.2006, è stato stabilito che per il personale di Polizia Municipale che svolge funzioni di polizia stradale la carta di controllo avrà un costo pari alle sole spese di produzione e stampa della carta: € 21,00 (€ 17,50 + IVA).

Infine, con Decreto Dirigenziale 03.08.2005 del Ministero delle Attività

Produttive sono stati approvati i modelli che dovranno essere utilizzati per la richiesta delle carte tachigrafiche alle camere di commercio.

Le carte tachigrafiche sono 4:

� La carta del centro di prova, o carta dell’officina; � La carta di controllo; � La carta dell’azienda; � La carta del conducente.

2.2 La carta dell’officina.

E’ di colore rosso e vale 1 anno.

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E’ dotata di memoria e consente la prova, la calibratura e la programmazione

dell’apparecchio di controllo. Può essere richiesta dai soggetti in possesso delle autorizzazioni necessarie

per svolgere l’attività di installazione e manutenzione dell’apparecchio di controllo. Con Decreto 11.03.2005 del Ministero delle Attività Produttive “Modalità

e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ai sensi dell’art.3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003 n. 3612”, sono stati stabiliti i requisiti che i centri tecnici dovranno dimostrare di possedere per poter svolgere l’attività di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali e quindi ottenere l’autorizzazione ministeriale.

Le carte rilasciate a quei soggetti che, oltre ad esercitare l’attività di montaggio

e di attivazione, intendono esercitare anche l’attività dei controlli periodici dell’apparecchio, devono essere personalizzate con l’indicazione del nominativo del responsabile tecnico e di ciascun tecnico.

Qualora i centri tecnici limitino la loro attività al montaggio e alla sola attivazione dell’apparecchio di controllo, la carta tachigrafica dell’officina verrà rilasciata col nome o la ragione sociale del titolare dell’autorizzazione.

La carta tachigrafica può essere utilizzata esclusivamente dal responsabile

tecnico o dal tecnico con il nome del quale è stata personalizzata. Solo le carte rilasciate a nome del titolare dell’autorizzazione, nel caso di

aziende che operino solamente il montaggio e la prima attivazione, possono essere utilizzate anche da altri operatori scelti dal titolare.

La carta dell’officina viene rilasciata unitamente ad un codice di accesso (PIN),

la cui combinazione è segreta. Tutte le carte rilasciate ai centri tecnici debbono essere custodite presso il

centro tecnico.

2.3 La carta di controllo. E’ di colore azzurro e vale 5 anni.

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E’ dotata di memoria e consente

l’accesso ai dati memorizzati nella memoria dell’apparecchio o nelle carte del conducente ai fini della lettura, della stampa e/o del loro trasferimento.

E’ rilasciata a tutti coloro che

operano nell’ambito della sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale nonché a coloro che svolgono servizi di polizia stradale.

Reca a stampa l’indicazione e l’indirizzo dell’autorità di controllo che l’ha richiesta.

2.4 La carta dell’azienda.

E’ di colore giallo e vale 5 anni. E’ dotata di memoria e consente la visualizzazione, il trasferimento e la

stampa dei dati memorizzati negli apparecchi di controllo installati sui veicoli appartenenti all’azienda.

Reca a stampa la denominazione e l’indirizzo dell’impresa nonché il numero di

iscrizione al registro delle imprese.

2.5 La carta del conducente.

E’ di colore bianco e vale 5 anni. E’ dotata di memoria con capacità sufficiente a memorizzare tutti i dati relativi

alle attività del conducente per almeno 28 giorni di calendario. Quando la carta è satura i nuovi dati vanno a sostituire quelli meno recenti.

Oltre alle attività di guida del conducente, sulla carta vengono memorizzati anche:

� I dati identificativi (VRN) del veicolo guidato; � Dati relativi ai luoghi di inizio e fine del tempo di lavoro giornaliero; � Numero della carta di controllo, con la data del suo inserimento e il

tipo di controllo effettuato (visualizzazione, stampa, trasferimento);

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� Regolazione dell’ora con data e ora e numero della carta che l’ha effettuata.

� Guasti di sistema, con data, ora e numero della carta del conducente; � Data e ora in cui la carta del conducente è stata inserita ed estratta e

distanza percorsa nel periodo corrispondente; � Data e ora in cui la carta del secondo conducente è stata inserita ed

estratta e numero d’ordine di quest’ultima.

Quando il conducente inserisce la scheda all’inizio del turno e anche quando

ritira la scheda premendo il tasto di espulsione deve sempre indicare in quale paese si trova in quel momento.

In casi particolari, come ad esempio in Spagna, e solo per i veicoli che effettuano trasporto interno, si rende necessario selezionare una regione nell’ambito di un paese.

In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento della carta, il conducente

può continuare a guidare senza la carta per un massimo di 15 giorni, o per un periodo più lungo se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell’azienda, a condizione che possa dimostrare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante tale periodo.

Al termine del suo viaggio il conducente stampa le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrati dall’apparecchio di controllo e riporta su tale documento di stampa gli elementi che consentono di identificarlo (nome, numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente) e lo firma.

La camera di commercio rilascia al conducente la nuova carta in sostituzione di quella malfunzionante, smarrita o rubata entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza.

Durante il periodo di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio di

controllo, il conducente riporta a mano le indicazioni relative ai gruppi di tempi su fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente, su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo (nome, numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente) e lo firma.

In caso di rilascio di nuova patente, con conseguente cambio del numero identificativo di questa, il titolare della carta dovrà richiedere il rilascio di una nuova carta tachigrafica.

Il Regolamento (CE) n. 2135/1998 stabilisce che la carta non può formare

oggetto, durante la sua validità amministrativa, di un ritiro o di una sospensione

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per qualsiasi motivo, a meno che l’autorità competente di uno Stato membro non constati che la carta è stata falsificata, che il conducente utilizza una carta di cui non è titolare o che la carta sia stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati.

Qualora le misure di cui sopra siano prese da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la carta, tale Stato rinvia la carta alle autorità dello Stato che l’hanno rilasciata indicando i motivi di tale restituzione.

C. Il Regolamento (CE) n. 561/2006 del 15.03.2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sulla G.U. dell’Unione europea n. L 102/1 del 11.04.2006 è stato

pubblicato il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.

Si tratta di un testo rilevante ai fini del SEE (Spazio Economico Europeo). Significa che le norme in esso contenute sono vincolanti non solo per tutti i

Paesi appartenenti all’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), ma anche per i 3 Paesi non aderenti alla UE ma aderenti al SEE, cioè per la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein.

Inoltre, per effetto dell’art. 2 di tale Regolamento, il suo testo risulta vincolante

anche per la Svizzera. Pertanto, i Paesi interessati da queste nuove disposizioni e vincolati alla loro

applicazione sono complessivamente 31: i 27 Paesi dell’UE, i 3 Paesi del SEE e la Svizzera.

Il Regolamento 561/2006 è entrato in vigore l’11.04.2007 con

l’eccezione delle disposizioni contenute:

• nell’art. 10, paragrafo 5;

• nell’art. 26, paragrafi 3 e 4;

• nell’art. 27; che sono entrate in vigore il 01.05.2006.

Tale Regolamento si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è

immatricolato, al trasporto su strada effettuato: � esclusivamente all’interno della UE; � fra la UE, la Svizzera e i paesi che sono parte dell’accordo sullo Spazio

economico europeo. Le disposizioni dell’AETR (accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative

degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1° luglio 1970) si applicano, in sostituzione del Regolamento 561/2006, alle operazioni di

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trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori delle zone sopra indicate ai veicoli:

� immatricolati nella UE o in Stati che sono parte dell’AETR, per la totalità del tragitto;

� immatricolati in un paese terzo (non UE) che non ha sottoscritto l’AETR, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della UE o di paesi che sono parte dell’AETR.

Aderiscono all’AETR i seguenti paesi: Andorra (AND), Azerbaigian (AZ), Bielorussia (BY), Bosnia-Erzegovina (BIH), Croazia (HR), Russia (RUS), Jugoslavia (YU), Kazakistan (KZ), Macedonia (MK), Moldavia (MD), Turchia (TR), Turkmenistan (TM), Uzbekistan (UZ).

1. Le disposizioni entrate in vigore il 01.05.2006. 1.1 L’art. 10, paragrafo 5.

Viene sancito l’obbligo per le imprese di trasporto che utilizzano veicoli dotati

di cronotachigrafo digitale di: • Garantire che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall’unità di bordo e

dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro;

• Garantire che tutti i dati trasferiti tanto dall’unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse chiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell’impresa.

Ogni paese dovrà prevedere, con apposito decreto, la frequenza con cui questi

dati dovranno essere scaricati. Per quanto attiene all’Italia, sulla G.U. n. 86 del 12.04.2006 è stato

pubblicato il Decreto 31.03.2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal Regolamento (CE) n. 2135/1998”.

L’art. 1 di questo decreto stabilisce che le imprese di trasporto, responsabili

anche per i mezzi che hanno in locazione, provvedono al trasferimento e alla conservazione in sicurezza dei dati su un supporto esterno che ne garantisca l’inalterabilità e la conservazione nel tempo, avendo cura di predisporre un’ulteriore copia di salvataggio.

I dati devono sempre essere resi disponibili all’autorità di controllo. In particolare: � I dati giornalieri provenienti dall’apparecchio di controllo devono

essere trasferiti entro e non oltre tre mesi; � I dati relativi alle carte dei conducenti devono essere trasferiti entro e

non oltre tre settimane. Le stesse operazioni devono essere eseguite anche nei seguenti casi:

� Dal tachigrafo: immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione dell’apparecchio non

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perfettamente funzionante e in ogni caso in cui lo richieda l’autorità di controllo;

� Dalla carta del conducente: immediatamente prima che il conducente lasci l’impresa di trasporto, prima della scadenza della carta o in ogni caso in cui lo richieda l’autorità di controllo.

L’art. 2 di questo decreto sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di informare

i propri conducenti della vigente disciplina in materia di orario di lavoro, di vigilare sull’osservanza del rispetto dei tempi di guida e di riposo secondo quanto previsto dalle normative comunitarie, di istruire i conducenti circa il funzionamento dell’apparecchio e di vigilare sul corretto uso del medesimo.

I conducenti hanno l’obbligo di rispettare i tempi di guida e di riposo e di utilizzare correttamente l’apparecchio di controllo e la carta tachigrafica.

Il trasferimento dei dati, ai sensi dell’art. 12 del D.M. 11.03.2005, può

essere effettuato anche dalle officine autorizzate, al solo scopo di rendere disponibili tali dati all’azienda.

In ogni caso, l’officina deve trasferire i dati prima della sostituzione o del ritiro dell’apparecchio di controllo. Dell’avvenuto trasferimento dei dati l’officina informa l’azienda, che può richiedere per iscritto che tali dati le vengano consegnati.

Per ciascun trasferimento effettuato deve essere effettuata una copia di sicurezza su supporto informatico.

I trasferimenti effettuati e le copie di sicurezza devono essere custoditi per un

anno dalla data del trasferimento. Dopo tale periodo devono essere distrutti. Tutti i dati trasferiti depositati presso l’officina sono a disposizione delle

autorità competenti al controllo. Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi a disposizione

dell’officina, questa rilascerà in duplice copia un certificato di intrasferibilità, uno dei quali sarò spedito con raccomandata alla ditta proprietaria del veicolo. L’officina conserva tali certificati per cinque anni.

1.2 L’art. 26, paragrafi 3 e 4.

1.2.1 Nuove definizioni.

Vengono inserite due nuove definizioni tra le attività del conducente, che

vanno rispettivamente a sostituire quelle che nel Regolamento (CEE) n. 3821/85 erano definite all’art. 15 come “tutti gli altri tempi di lavoro” (indicati con il doppio martello incrociato) e come “tempo di disponibilità” (indicato con il quadrato barrato).

Le nuove definizioni introdotte fanno riferimento a quelle riportate nell’art. 3, lettere a) e b), della Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11.03.2002 concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (in G.U. dell’UE n. L 80 del 23.03.2002), recepita in Italia con D.Lgs. 19.11.2007 n. 234 recante “Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto”, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17.12.2007 ed entrato in vigore il 01.01.2008.

Nello specifico:

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� Il termine “tutti gli altri tempi di lavoro” viene sostituito con “altre

mansioni”, intendendo con tale termine tutte le attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all’art. 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e anche altre attività per lo stesso datore di lavoro o per un altro, all’interno o al di fuori del settore dei trasporti, che devono essere registrate sotto il simbolo del doppio martello incrociato. Le attività diverse dalla guida previste nell’art. 3, lettera a) della direttiva 2202/15/CE sono:

� Nel caso dei lavoratori mobili, ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:

a. Il carico e lo scarico; b. La supervisione della salita e della discesa dei passeggeri del

veicolo; c. La pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo; d. Ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del

veicolo, del carico e dei passeggeri o ad adempiere obblighi legali o regolamentari, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione, ecc.;

e. Periodi di tempo durante i quali il lavoratore non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all’attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell’inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri;

� Nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale l’autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso;

� Il termine “tempo di disponibilità” viene sostituito con “tempi di disponibilità”, intendendo con tale termine le attività così come definite all’art. 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che deve essere registrata sotto il simbolo del quadrato barrato. Le attività definite come “tempi di disponibilità” sono:

a. periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore accompagna il veicolo trasportato

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a bordo di una nave traghetto o di un treno e i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell’inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri;

b. il periodo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo quando il lavoratore guida inserito in squadre.

1.2.2 L’impresa.

L’impresa deve conservare i fogli di registrazione e i tabulati, in ordine cronologico e in forma leggibile, per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne deve rilasciare copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta.

L’impresa deve fornire, altresì, le copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono e gli stampati di dette copie.

I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

1.2.3 Il conducente.

Il conducente, qualora non sia in possesso della carta tachigrafica o questa sia danneggiata o non funzioni correttamente, deve:

• all’inizio del viaggio: stampare le indicazioni del veicolo guidato dal conducente inserendo in tale tabulato tutte le informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o numero della patente) compresa la firma;

• al termine del viaggio: stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dall’apparecchio di controllo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal cronotachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o numero della patente) compresa la firma.

Quando il conducente si allontana dal veicolo e non è, pertanto, in grado di

utilizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i tempi che rientrano nella definizione di “altre mansioni” e “tempi di disponibilità” devono:

• se il veicolo è munito di cronotachigrafo analogico (o meccanico, per i veicoli che ne sono ancora dotati), essere inseriti sul foglio di registrazione a mano, o con altro sistema, in maniera leggibile ed evitando l’insudiciamento del foglio;

• se il veicolo è munito di cronotachigrafo digitale, essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo.

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In caso di più di un conducente a bordo di un veicolo dotato di cronotachigrafo digitale, ognuno deve inserire la propria carta di conducente nella fessura giusta dell’apparecchio.

1.2.4 Obbligo di esibizione di documentazione.

In caso di controllo da parte degli organi di polizia stradale, dal 1° gennaio

2008 il conducente alla guida: • di un veicolo dotato di cronotachigrafo analogico (o meccanico) deve

sempre essere in grado di presentare: 1. i fogli di registrazione della giornata in corso e quelli utilizzati dal

conducente stesso nei 28 giorni precedenti; 2. la carta del conducente, se è titolare di tale carta; 3. ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata in corso

e nei 28 giorni precedenti; • di un veicolo dotato di cronotachigrafo digitale deve sempre essere

in grado di presentare: 1. la carta di conducente di cui è titolare; 2. ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata in corso

e nei 28 giorni precedenti; 3. i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo (giornata

in corso e 28 giorni precedenti) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di apparecchio di controllo di tipo analogico.

Gli organi di controllo possono verificare il rispetto del Regolamento (CE) n.

561/2006 attraverso l’esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati che sono stati che sono stati registrati dall’apparecchio di controllo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l’esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l’inosservanza di una delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

1.3 L’art. 27.

Sancisce l’obbligo di installazione del cronotachigrafo digitale sui

veicoli immessi in circolazione per la prima volta dal 1° maggio 2006. Non è previsto alcun obbligo di adeguamento per i veicoli già in circolazione

alla data del 1° maggio 2006 che montino un crono analogico (o meccanico). L’unica eccezione, prevista dall’art. 2, lettera b), del Regolamento (CE) n.

2135/1998, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 561/2006, è costituita: � dai veicoli adibiti al trasporto di merci di m.m.a. superiore a 12

tonnellate; � dai veicoli adibiti al trasporti di passeggeri in numero superiore a 8

(escluso il conducente) di m.m.a. superiore a 10 tonnellate, che sono stati immatricolati dal 01.01.1996. Su tali veicoli, nel caso in cui si renda necessario sostituire il crono

analogico di cui sono dotati, dovranno essere installati apparecchi di controllo digitali.

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2. Le disposizioni a entrata in vigore differita al 11.04.2007.

Le disposizioni a entrata in vigore differita concernono essenzialmente: � I veicoli esclusi dall’applicazione della normativa sul crono e possibilità di

ulteriori esenzioni per gli Stati membri. � I tempi di guida e di riposo, e relative deroghe;

2.1 I veicoli.

I veicoli obbligati all’installazione del crono sono quelli destinati al trasporto su strada:

� di merci, quando effettuato da veicoli di m.m.a., compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate (In pratica, l'installazione e l'uso del dispositivo è imposto anche quando la motrice, pur non superando da sola la massa complessiva prima indicata, formi un complesso con il suo rimorchio o semirimorchio che superi le 3,5 t. Dal momento che non vengono fatte specificazioni sul tipo di rimorchio, si deve ritenere che il rimorchio possa essere anche un rimorchio leggero, cioè di massa inferiore a 750 Kg. Quello che conta, nella normativa in parola, è solo la massa complessiva del complesso veicolare al momento della sua circolazione su strada. Se ne deduce, pertanto, che possono esistere veicoli sui quali il dispositivo, pur essendo montato, deve essere utilizzato solo quando abbia agganciato un rimorchio che faccia superare al complesso le 3,5 t);

� di passeggeri, quando effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di 9 persone compreso il conducente e destinati a tal fine.

Sono esentati dall’installazione e dall’uso del crono (e i conducenti sono esentati dal rispetto dei tempi di guida e di riposo) ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CEE 3821/85 e dell’art. 3 del Regolamento CE 561/2006, i veicoli:

1. adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 Km;

2. la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 Km/h; 3. di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili

del fuoco e delle forze responsabili dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;

4. utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario (Si tratta di una norma di ampia formulazione. Secondo tale norma rientrano tra i veicoli esentati non solo quelli di proprietà delle categorie indicate sopra, ma anche quei veicoli che occasionalmente sono utilizzati dalle medesime categorie per l'espletamento delle loro attività, anche se appartenenti ad associazioni o enti privati, es. C.R.I., o a soggetti privati qualora posseggano requisiti);

5. speciali adibiti a usi medici; 6. carri attrezzi specializzati che operano in un raggio di 100 Km

dalla propria base operativa (Per carri attrezzi si intendono tutti quei veicoli ad uso speciale che, in sede di immatricolazione, sono stati

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considerati non atti al trasporto di cose. Pertanto, rientrano in questa categoria: autospazzatrici, autospazzaneve, autoscale, autopompe, autotrebbiatrici, autofunebri, veicoli adibiti al trasporto di detenuti, veicoli attrezzati per disinfezioni, veicoli per mostre pubblicitarie (a condizione che siano permanentemente dotati di strutture che non ne consentano altri usi e che la merce esposta non lasci mai i veicoli stessi), autoveicoli con installazioni telefoniche permanenti, o cinematografiche o televisive, autoinnaffiatrici, autosaldatrici, veicoli per trivellazioni e perforazioni, officine mobili, ecc. In quanto non destinati al trasporto di cose, rientrano in questa categoria anche i veicoli attrezzati per il campeggio e gli autocaravan. Da sottolineare che rientrano tra questi veicoli esentati solo quelli la cui carta di circolazione riporta l'indicazione specifica dell'uso cui sono destinati, cioè solo quelli che sono stati immatricolati come veicoli ad uso speciale. Ne consegue che non sono esentati quei veicoli che solo occasionalmente sono utilizzati come veicoli speciali, ma non sono stati immatricolati come tali);

7. sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;

8. di m.m.a. non superiore a 7,5 t, adibiti al trasporto non commerciale di merci (non solo veicoli isolati, ma anche combinazioni di veicoli). Il fatto che venga usato il termine di beni "non commerciali" sta ad indicare che non rientrano in questa categoria i trasporti in conto proprio d’impresa, dal momento che sono effettuati con veicoli propri da parte di imprenditori nell'esercizio dell'attività di impresa. Restano pertanto inclusi nella definizione solo quei trasporti effettuati per soddisfare esigenze personali del conducente o del proprietario del veicolo, come ad esempio il trasferimento di macchinari da una sede all’altra dell’impresa, il trasporto di una barca, di mobili, di oggetti collegati ad esigenze ricreative, ecc. Si evidenzia come, nella precedente formulazione contenuta nel Regolamento CEE 3820/85, fossero esentati “tutti” questi trasporti, indipendentemente dal veicolo utilizzato, mentre ora lo sono solamente quelli effettuati con veicoli, o complessi di veicoli, di m.m.a. non superiore a 7,5 t;

9. commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di messaggeri o merci.

Con l’art. 13, paragrafo 1, del Regolamento CE 561/2006, in combinato

disposto con l’art. 3, paragrafo 2, del Regolamento CEE 3821/85, viene fatta salva la facoltà per gli Stati membri di prevedere deroghe sia all’obbligo dell’installazione del crono sia al rispetto dei tempi di guida e di riposo valide solo sul proprio territorio, o, con l’accordo degli Stati interessati, valide sul territorio di altri Stati membri, ma solo ed esclusivamente con riferimento alle tipologie di veicoli elencati nello stesso articolo, al quale si rimanda tenuto conto del numero piuttosto elevato di casi contemplati.

L’Italia, con DM 20.06.2007, si è avvalsa di questa facoltà esonerando

dall’obbligo di dotazione e dall’uso del crono solo le seguenti categorie di

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veicoli tra quelle elencate all’art. 13, paragrafi 1 e 3, del Regolamento CEE 561/2006:

a) lettera d), primo trattino = veicoli o una combinazione di veicoli di m.m.a. non superiore a 7,5 t impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’art. 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15.12.1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale. Tali veicoli devono essere utilizzati solamente entro un raggio di 50 Km dal luogo ove è basata l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;

b) lettera h) = veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione e radio;

c) lettera j) = veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;

d) lettera l) = veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;

e) lettera g) = veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purchè non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro.

Per come è stato formulato il D.M. 20.06.2007, i conducenti dei veicoli di cui

ai precedenti punti a), b), c), d) sono anche esentati dal rispetto dei tempi di guida e di riposo, mentre i conducenti dei veicoli di cui alla lettera e) devono, invece, ottemperare alle norme relative ai tempi di guida e di riposo e compilare lo specifico registro, pena le sanzioni previste dall’art. 178.

Tenuto conto che il Regolamento CE 561/2006 ha notevolmente ridotto le

esenzioni dall’obbligo di dotazione e dall’uso del crono rispetto a quelle contemplate dalla vecchia normativa facente capo al Regolamento CEE 3820/85, l’Italia, avvalendosi di questa facoltà di deroga, ha, in sostanza, ripristinato le stesse esenzioni previgenti, confermando anche quella sui veicoli adibiti a scuola guida (limitatamente all’installazione e all’uso del crono ma non al rispetto dei tempi di guida e di risposo) che lo Stato italiano aveva stabilito con DM 06.08.1999. Da segnalare, solamente, il caso dei servizi universali postali: mentre prima erano esenti sempre, ora lo sono solamente nel caso in cui operino in un raggio di 50 Km dalla sede dell’azienda e la guida non costituisca l’attività principale del conducente.

Tutti i veicoli che erano esentati dall’installazione del cronotachigrafo con la

precedente normativa, ma che non lo sono più ai sensi del Regolamento (CE) n. 561/2006, avevano tempo fino al 31.12.2007 per provvedere all’installazione del cronotachigrafo digitale.

2.2 I tempi di guida e di riposo.

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Come appare evidente dalla sola lettura del titolo di tale nuovo Regolamento, a far data dal 11.04.2007 è stato abrogato il Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio che dettava le norme su tempi di guida giornalieri e settimanali, sulle pause di guida, sui tempi di riposo giornalieri e settimanali, e sempre dal 11.04.2007 sono entrate in vigore le nuove disposizioni, sicuramente più restrittive, contenute nel Regolamento (CE) n. 561/2006.

La nuova disciplina si applica al trasporto su strada:

� di merci, quando effettuato da veicoli di m.m.a., compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;

� di passeggeri, quando effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di 9 persone compreso il conducente e destinati a tal fine.

Le deroghe e i casi particolari sono già stati descritti nel precedente paragrafo 2.1.

Per comprendere la nuova normativa è necessario avere presente, oltre alle

nuove definizioni già descritte in questo stesso punto C, paragrafo 1.2, anche le nuove definizioni di:

� interruzione: ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo;

� riposo: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;

� periodo di riposo giornaliero. E’ il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il “periodo di riposo giornaliero regolare” sia il “periodo di riposo giornaliero ridotto”, ossia:

o periodo di riposo giornaliero regolare: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione;

o periodo di riposo giornaliero ridotto: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;

� periodo di riposo settimanale. E’ il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il “periodo di riposo settimanale regolare” sia il “periodo di riposo settimanale ridotto”, ossia:

o periodo di riposo settimanale regolare: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;

o periodo di riposo settimanale ridotto: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 8, paragrafo 6, ad una durata minima di 24 ore consecutive;

� settimana: periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica;

� tempo di guida: la durata dell’attività di guida registrata sia automaticamente o semiautomaticamente dagli apparecchi di cui agli allegati I e IB del Regolamento CEE n. 3821/85 sia manualmente quando richiesto;

� periodo di guida giornaliero: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo

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giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;

� periodo di guida settimanale: il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana;

� periodo di guida: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato;

� multipresenza: si ha quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornalieri consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria. Le nuove disposizioni in materia di guida e riposi introdotte dal

Regolamento CE 561/2006 si devono necessariamente correlare con le disposizioni in materia di orario di lavoro di cui alla direttiva 2002/15/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 19.11.2007 n. 234. Tale direttiva è in vigore dal 01.01.2008 per i lavoratori mobili dipendenti di imprese stabilite in uno Stato membro dell’UE, entrerà in vigore il 23.03.2009 per gli autotrasportatori autonomi.

L’art. 6 del Regolamento CE 561/2006 tratta dei periodi di guida. Il periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore. Tuttavia, può

essere esteso fino 10 ore non più di due volte nell’arco della settimana. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare

l’orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due

settimane consecutive non deve superare le 90 ore. La direttiva 2002/15/CE prevede che la durata media della settimana

lavorativa non possa superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se, su un periodo di quattro mesi, la media delle ore di lavoro non superi il limite di 48 ore settimanali.

Da tenere presente che l’orario di lavoro cui fa riferimento la direttiva 2002/15/CE non comprende solamente il periodo di guida di cui al Regolamento CE 561/2006, ma anche tutte le “altre mansioni” così come già definite a questo stesso punto C, paragrafo 1.2. Sono esclusi, però, dal computo dell’orario di lavoro le interruzioni o pause di guida di cui all’art. 7 del Regolamento CE 561/2006, i riposi intermedi previsti all’art. 5 della stessa direttiva (di cui si dirà in seguito) e i “tempi di disponibilità” così come già definiti in questo stesso punto C, paragrafo 1.2.

L’art. 7 del Regolamento CE 561/2006 stabilisce che dopo un periodo di

guida di 4 ore e mezza il conducente deve osservare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30. Non è possibile invertirle, cioè non si può fare un’interruzione da 30 minuti facendola seguire da una di 15. Le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza della disposizione.

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Di seguito vengono forniti alcuni esempi di come potrebbe essere strutturato il periodo di guida giornaliero:

tempo di guida interruzione tempo di guida

riposo giornaliero inizio nuovo

periodo di guida giornaliero

4 ore e mezza 45 minuti 4 ore e mezza 11 ore

PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO ( 9 ore)

^ ^ ^ ^ ^

ore 0,00 ore 4,30 ore 5,15 ore 9,45 ore 20,45

tempo di guida

interruzione tempo di

guida interruzione

tempo di guida

riposo giornaliero inizio

nuovo periodo di

guida giornaliero

3 ore e mezza

15 minuti 1 ora 30 minuti 4 ore e mezza

11 ore

PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO (9 ore)

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ore 0,00 ore 3,30 ore 3,45 ore 4,45 ore 5,15 ore 9,45 ore 20,45

tempo di guida interruzione tempo di guida interruzione tempo di guida riposo

giornaliero inizio nuovo periodo di

guida giornaliero

4 ore e mezza

45 minuti 4 ore e mezza

45 minuti 1 ora 11 ore

PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO (10 ore)

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ore 0,00 ore 4,30 ore 5,15 ore 9,45 ore 10,30 ore 11,30 ore 22,30

Ferme restando le disposizioni del Regolamento CE 561/2006 sulle

interruzioni di guida, la direttiva 2002/15/CE, all’art. 5, stabilisce che in nessun caso un conducente può lavorare (intendendo con ciò non solo l’attività di guida ma anche le altre attività che rientrano nella definizione di orario di lavoro di cui si è detto sopra) per più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio. Pertanto, l’orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso tra 6 e 9 ore, e di almeno 45 minuti se supera le 9 ore.

Se è vero che durante l’interruzione di guida di 45 minuti consecutivi (o, in

alternativa, nelle due interruzioni di 15 e 30 minuti) il conducente non può effettuare attività lavorativa, dalla coordinazione delle due norme, quella degli artt. 6 e 7 del Regolamento CE 561/2006 e quella degli artt. 3 e 5 della direttiva 2002/15/CE, si

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evince che non sono considerate attività lavorative: accompagnare il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno, i periodi di attesa alle frontiere, quelli dovuti a divieti di circolazione, il periodo trascorso a fianco del secondo conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo quando il lavoratore guida inserito in squadre.

L’art. 8 del Regolamento CE 561/2006 tratta dei periodi di riposo. La nuova

normativa è piuttosto complessa. I conducenti devono effettuare un periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24

ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la parte di periodo di riposo effettuata in queste 24 ore è di almeno 9 ore

ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato riposo giornaliero ridotto. I conducenti non possono effettuare più di 3 periodi di riposo giornaliero ridotti tra due riposi settimanali.

In deroga a quanto sopra, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

La normativa è ferrea: se il riposo è di 11 ore consecutive (o superiore), ma

solo una parte di queste ore ricade nelle 24 ore successive alla fine del periodo di riposo del giorno precedente, vengono ritenute utili, ai fini della verifica del rispetto dei tempi di riposo, solo le ore che ricadono nelle prime 24 ore. Le ore eccedenti le prime 24 ore non vengono conteggiate. Se tale parte ricadente nelle prime 24 ore è di almeno 9 ore il riposo giornaliero viene considerato come ridotto, se non è di almeno 9 ore si configura il mancato rispetto del periodo di riposo relativo a quelle 24 ore. Ecco il caso esemplificato in una tabella:

fine di un riposo

giornaliero

tempo di

guida interruzione

tempo di

guida interruzione

tempo di

guida interruzione

tempo di

guida interruzione

tempo di

guida

riposo giornaliero

inizio nuovo

periodo di guida

giornaliero

2 ore 1 ora 1 ora 2 ore 1 ora 2 ore 4 ore 1 ora 1 ore 9

ore 2

ore

PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO (9 ore)

ore totali 11

(*)

(*) ai fini della verifica del periodo di riposo valgono solo le prime 9 ore, in quanto ricadenti nelle 24 ore successive alla fine del riposo del giorno precedente. Il periodo di riposo così effettuato, per quanto appaia di tipo "regolare" in quanto complessivamente di 11 ore, è considerato ridotto.

TEMPO PASSATO ALLA GUIDA NELLE 24 ORE = 9 ore

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

2,00 3,00 4,00 6,00 7,00 9,00 13,00 14,00 15,00 ore 2,00

^ ^

ore 0,00 ore 24,00

Si ricorda che il periodo di riposo giornaliero può essere frazionato in due

periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione. Non è consentito invertire tale ordine. Se il periodo di riposo di 9 ore precede il periodo di 3 ore, il riposo giornaliero non sarà di tipo “regolare, ma di tipo “ridotto”.

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Nel corso di due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno:

� due periodi di riposo settimanale regolare (45 ore); � un periodo di riposo regolare e un periodo di riposo settimanale

ridotto di almeno 24 ore. Tale riduzione, tuttavia, deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente (cioè di altre 24 ore) entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Questo riposo equivalente deve essere attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. Il periodo di riposo settimanale comincia, al più tardi, dopo 6 periodi di 24

ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. Il periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una sola delle due, ma non in entrambe.

In trasferta è consentito usufruire dei periodi di riposo giornaliero e settimanali ridotti a bordo del veicolo, purchè questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.

Per come è stata formulata la nuova normativa, tenuto conto che il periodo

di guida giornaliero è il periodo complessivo di guida (9 ore, che possono arrivare a 10 al massimo 2 volte a settimana) calcolato tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente (che se è regolare deve essere pari a 11 ore, o a 3 ore + 9 ore se frazionato), è evidente che nell’arco delle 24 è possibile che il conducente guidi per più di 10 ore.

Si vedano gli esempi di seguito riportati:

fine di un riposo

giornaliero

tempo di guida interruzione tempo di guida

riposo giornaliero 11 ore

tempo di guida

4 ore e mezza 45 minuti 4 ore e mezza 3 ore e 15

minuti

PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO (9 ore) inizio nuovo

periodo di guida giornaliero

TEMPO PASSATO ALLA GUIDA NELLE 24 ORE = 12 ore e 15 minuti

^ ^ ^ ^ ^ ^

ore 0,00 ore 4,30 ore 5,15 ore 9,45 20,45 ore 24,00

fine di un riposo

giornaliero

tempo di

guida interruzione

tempo di guida

interruzione tempo di

guida riposo giornaliero

11 ore

tempo di guida

4 ore e mezza

45 minuti 4 ore e mezza

45 minuti 1 ora 1 ore e mezza

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PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO (10 ore)

inizio nuovo periodo di

guida giornaliero

TEMPO PASSATO ALLA GUIDA NELLE 24 ORE = 11,30

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ore 0,00 ore 4,30 ore 5,15 ore 9,45 ore 10,30 ore 11,30 ore 22,30 ore 24,00

L’art. 9 del Regolamento CE 561/2006 prevede una deroga per i conducenti

che, accompagnando un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario, effettuano un periodo di riposo giornaliero regolare: durante tale periodo di riposo possono effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un’ora complessivamente. Nel corso di tale riposo, però, i conducenti devono disporre di una branda o di una cuccetta.

tempo di guida

interruzione tempo di

guida altre

mansioni riposo

giornaliero

inizio nuovo periodo di

guida giornaliero

4 ore e mezza 45 minuti 4 ore e mezza

1 ora 10 ore

Se il conducente accompagna il veicolo a bordo di una traghetto o di

un treno, si dà per ottemperato il riposo giornaliero di 11 ore

conssecutive

PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO (9 ore)

^ ^ ^ ^ ^ ^

ore 0,00 ore 4,30 ore 5,15 ore 9,45 ore 10,45 ore 20,45

Lo stresso articolo 9 stabilisce anche che:

� il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del Regolamento CE 561/2006, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta;

� il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento CE 561/2006 per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del Regolamento CE 561/2006, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, è considerato come “altre mansioni”. L’art. 11 del Regolamento CE 561/2006 stabilisce le possibilità di deroghe

alla normativa comunitaria. E’ consentito agli Stati membri stabilire interruzioni o periodi di riposo

minimi superiori o periodi di guida massimi inferiori a quelli fissati con riferimento ai soli trasporti su strada effettuati interamente all’interno dello stesso Stato. Tuttavia,

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le disposizioni comunitarie, così come fissate nel Regolamento CE 561/2006 rimangono totalmente applicabili ai conducenti nell’ambito di operazioni di trasporto internazionale. L’Italia non si è avvalsa di questa facoltà.

L’art. 12 del Regolamento CE 561/2006 prevede che, a condizione di non

compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni comunitarie nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico. Il conducente deve indicare a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a tali disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.

L’art. 8 del D.Lgs. 234/2007, che attua la direttiva 2002/15/CE, dispone

anche che l’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto sia registrato su appositi registri, da tenersi presso la sede dell’azienda, appositamente vidimati dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente. I registri devono essere conservati per due anni dopo la fine del relativo periodo di lavoro e devono essere rilasciati in copia al lavoratore che lo richieda.

D. Il controllo su strada e nei locali delle imprese. Il controllo su strada è ora disciplinato dalla Direttiva 2006/22/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/1985 e (CEE) n. 3821/1985 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio. E’ stata pubblica sulla G.U. dell’Unione europea n. L102 del 11.04.2006 ed è entrata in vigore il 01.05.2006.

E’ un testo normativo rilevante ai fini del SEE, pertanto interessa e vincola anche l’Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein.

Tale direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 04.08.2008 n. 144,

pubblicato sulla G.U. del 17.09.2008, in vigore dal 02.10.2008.

Con questo decreto è istituito uno speciale Ufficio di coordinamento presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale del Trasporto stradale, che cura il coordinamento con analoghi organismi degli altri Stati dell’UE, la raccolta dei dati e i rapporti con la Commissione europea. Le attività di controllo sono pianificate e coordinate dal Ministero dell’Interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L’Ufficio di coordinamento elabora, ogni due anni, un programma di formazione destinato agli operatori addetti al controllo e promuove, mediante accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, la formazione periodica degli stessi.

I controlli su strada devono essere effettuati in luoghi e orari diversi in modo

da ostacolare l’aggiramento dei posti di controllo, e devono riguardare una parte sufficientemente estesa della rete stradale, utilizzando un criterio di rotazione casuale con adeguato equilibrio geografico.

Inoltre, essi devono essere eseguiti senza discriminazioni fondate sui seguenti motivi:

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� Paese di immatricolazione del veicolo; � Paese di residenza del conducente; � Paese di stabilimento dell’impresa; � Punto di partenza e destinazione del viaggio; � Tipo di tachigrafo: analogico o digitale. A tutela dell’incolumità delle persone o della sicurezza della circolazione

stradale, i veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle vicinanze.

Se gli accertamenti effettuati al momento del controllo su strada del

conducente di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro danno motivo di ritenere che siano state commesse infrazioni non verificabili durante il controllo per mancanza di dati necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciproca assistenza per chiarire la situazione.

Al termine del controllo deve essere redatto apposito verbale, che deve essere conservato dall’impresa per un anno.

La parte A dell’allegato I al decreto legislativo 144/2008 prevede che, in

linea generale, nei controlli su strada siano verificati i seguenti punti:

� periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all’art. 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/1985 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell’apparecchio di controllo e/o sui tabulati. In pratica si tratta di un controllo completo di ogni attività del conducente riferita al giorno del controllo e ai 28 giorni di calendario precedenti;

� per il periodo di cui all’art. 15, paragrafo 7) del Regolamento (CEE) n.

3821/1985, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 Km/h per i veicoli della categoria N3 o 105 Km/h per i veicoli della categoria M3. Con questa nuova disposizione sarà possibile contestare l’eccesso di velocità solo ai veicoli della categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere escluso il conducente e m.m.a. superiore a 5 t) e N3 (veicoli destinati al trasporto di merci aventi m.m.a. superiore a 12 t) qualora dall’esame dei tracciati si possano rilevare velocità superiori a quelle autorizzate purchè mantenute per più di un minuto. Il controllo deve essere effettuato nel giorno in corso e nei 28 giorni di calendario precedenti;

� all’occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall’apparecchio di controllo durante, al massimo, le ultime 24 ore di uso del veicolo;

� il corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell’apparecchio e/o della carta del conducente

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e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza di documenti indicati nell’art. 14, paragrafo 5, del Regolamento (CEE) n. 3820/1985.

La parte B dell’allegato I al decreto legislativo 144/2008 prevede che i

controlli nei locali delle imprese, in aggiunta a quelli della parte A, debbano riguardare:

� i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;

� l’osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida; � i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell’unità di bordo e della carta

del conducente.

La direttiva 2003/22/CE contiene anche un allegato II in cui si elenca la strumentazione standard di cui devono essere forniti gli organi di controllo:

� apparecchiatura capace di scaricare i dati dall’unità di bordo e dalla

carta del conducente, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l’analisi a una banca dati centrale. La normativa prevede che, in presenza di un veicolo dotato di crono digitale, l’organo di controllo sia in possesso o di una download key (chiave di scarico dati) che consente di memorizzare su di essa i dati tratti dall’apparecchio di controllo per poi scaricarli successivamente in un computer e leggerli attraverso uno speciale software di gestione dati oppure che sia in possesso di un computer portatile su cui è già installato lo speciale software di gestione dei dati nel quale vada a scaricare i dati tratti dalla memoria dell’apparecchio attraverso un cavo connettore.

� apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo.

Sono i classici lettori dei fogli di registrazione, bicolori, a scala graduata con cursore trasparente in dotazione da anni alle forze di polizia stradale che operano in questo settore.

Nel Regolamento (CE) n. 561/2006 viene stabilito che nessuna infrazione

allo stesso Regolamento né al Regolamento (CEE) n. 3821/1985 può essere soggetta a più di una procedura o sanzione, sulla scorta del rispetto del principio giuridico del “ne bis in idem”.

Gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a infliggere una sanzione a un’impresa e/o a un conducente per un’infrazione rilevata sul suo territorio per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

Quando uno Stato membro avvia procedimenti o infligge una sanzione per

una particolare infrazione, esso fornisce per iscritto al conducente le debite prove. Il conducente deve conservare le prove fornite da uno Stato membro

relative a sanzioni o all’avvio di procedimenti per un tempo sufficiente ad evitare che la medesima infrazione sia soggetta ad un secondo procedimento o sanzione.

Tali prove devono essere esibite a richiesta degli organi di controllo.

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In via eccezionale, quando viene constatata un’infrazione: � Che non è stata commessa sul territorio dello Stato membro interessato; � Che è stata commessa da un’impresa o da un conducente che

rispettivamente sia stabilita o abbia la sede di lavoro in un altro Stato membro o in un pese terzo;

fino al 1° gennaio 2009 uno Stato membro, anziché imporre una sanzione, può notificare l’infrazione all’autorità competente dello Stato membro o del paese terzo in cui l’impresa è stabilita o in cui il conducente ha le sua sede di lavoro.

Si ribadisce la facoltà per uno Stato membro di procedere al fermo del

veicolo quando sia stata rilevata una violazione che possa compromettere la sicurezza della circolazione stradale fino alla rimozione della violazione, così come è facoltà dello Stato membro obbligare il conducente ad osservare un periodo di riposo giornaliero.

E’ fatta salva la facoltà di uno Stato membro di ritirare, sospendere o limitare la licenza dell’impresa qualora essa sia stabilita nello Stato membro in questione e ritirare, limitare o sospendere la patente di guida del conducente.

In conclusione, si evidenzia come, sia con il Regolamento (CE) n. 561/2006

sia con la Direttiva n. 2006/22/CE, sia stata risolta la spinosa questione che da anni divideva la polizia locale: è legittimo sanzionare il conducente di un veicolo per una violazione accertata da un foglio di registrazione e commessa in data precedente a quella dell’accertamento e al di fuori del territorio di propria competenza?

Ovviamente la questione non interessava le altre forze di polizia stradale in quanto tutte hanno competenza nazionale, mentre la polizia locale ha esclusiva competenza solo all’interno del territorio dell’Ente da cui dipende.

Come sempre, in questi casi, vi erano autorevoli sostenitori per entrambe le teorie.

Oggi sappiamo che si può operare, qualunque sia il momento in cui è stata commessa l’infrazione (purchè rilevata al massimo nei 28 giorni precedenti il controllo) e ovunque sia stata commessa, anche al di fuori del territorio nazionale.

Viene, finalmente, legalizzata la extraterritorialità dei controlli e delle sanzioni.

In attesa del decreto dirigenziale previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 144/2008 (da

emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo) che stabilisca una specifica lista di controllo a fine di agevolare, favorire e rendere uniformi le procedure dei controlli su strada, è possibile al momento fare riferimento, per quanto applicabile, al decreto dirigenziale 22.02.2006 (pubblicato sulla G.U. n. 50 del 01.03.2006) emanato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 286/2005 che ha determinato 4 modelli di liste di controllo, da utilizzarsi rispettivamente:

I. nell’ambito dell’autotrasporto nazionale; II. nell’ambito dell’autotrasporto fra Paesi appartenenti all’UE, della Svizzera

e dello Spazio Economico Europeo (SEE, che sono Islanda, Norvegia e Liechtenstein);

III. nell’ambito dell’autotrasporto tra Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT);

IV. nell’ambito dell’autotrasporto interessante Paesi non appartenenti all’UE.

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Con il decreto legislativo 144/2008 diventa finalmente operante il modulo in formato elettronico previsto dall’art. 11 della Direttiva 2006/22/CE ed elaborato dalla Commissione Europea con propria decisione 2007/230/CE: esso deve essere utilizzato quando, nei 28 giorni oggetto del controllo da parte degli organi di polizia stradale, il conducente sia stato assente per malattia o per ferie annuali, oppure abbia guidato un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CEE) n. 3820/1985, cioè quando abbia guidato un veicolo privo di cronotachigrafo.

Deve essere portato al seguito già compilato a macchina ed esibito in caso di

controllo su strada. Il modulo deve essere conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla

scadenza del periodo cui si riferisce.

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E. Sanzioni. Le disposizioni sanzionatorie relative al cronotachigrafo sono contenute:

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� nell'art. 174 del codice della strada; � nell'art. 179 del codice della strada; � nella Legge 13.11.1978 n. 727 (gli art. 15, 16 e 20 sono stati abrogati

dal codice), tenendo presente che per effetto del D.L. 06.02.1987 n. 16 convertito nella legge 30.03.1987 n. 132 tutti i riferimenti della Legge 727 al Regolamento CEE 1463/70 devono intendersi come riferimenti fatti al Regolamento CEE n. 3821/85.

1. Art. 174. Sanzioni sui periodi di guida e di riposo. Le principali violazioni sono:

� Superamento del periodo massimo di guida giornaliera: o al conducente (art. 174/4°) Euro 143,00 - 2 punti o al titolare dell'impresa (art. 174/9°) Euro 74,00.

� Mancata effettuazione delle prescritte pause durante la guida: o al conducente (art. 174/4°) Euro 143,00 - 2 punti o al titolare dell'impresa (art. 174/9°) Euro 74,00.

� Mancata effettuazione del riposo giornaliero: o al conducente (art. 174/5°) Euro 143,00 - 2 punti o al titolare dell'impresa (art. 174/9°) Euro 74,00.

� Mancata effettuazione del riposo settimanale: o al conducente (art. 174/5°) Euro 143,00 - 2 punti o al titolare dell'impresa (art. 174/9°) Euro 74,00.

Le violazioni all'art. 174 prevedono, in caso di recidiva e tenuto conto della

loro entità e della loro frequenza, la sospensione del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui si riferiscono per un periodo da uno a tre mesi. In caso di costante recidività possono comportare anche la decadenza o la revoca del provvedimento. I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca sono disposti dall'autorità che ha rilasciato il titolo abilitativo.

Pertanto, tali violazioni devono essere sempre segnalate all'Ufficio Provinciale del Lavoro, all’Ufficio Trasporto in conto proprio o Ufficio Trasporti in conto terzi della Provincia sede della Ditta o comunque all’Ufficio competente che ha rilasciato il titolo abilitativo, al DTT di immatricolazione del veicolo (coincidente con la sede della Ditta) e al DTT del luogo della commessa violazione.

2. Art. 179. Cronotachigrafo. � Circolazione con cronotachigrafo mancante o non omologato.

Per il conducente: Euro 742,00, sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi, - 10 punti. Per il titolare del titolo abilitativo al trasporto: Euro 713,00.

Note: il verbale deve contenere l'intimazione a regolarizzare la strumentazione entro

10 giorni. Nel caso in cui conducente e titolare del titolo abilitativo siano persona diversa, il verbale deve essere notificato al più presto al titolare e il termine per la regolarizzazione decorre dalla notifica di questo secondo verbale.

Il verbale, inoltre, deve contenere la prescrizione che la prova dell'avvenuta regolarizzazione deve essere inviata, a cura del titolare, all'organo che ha proceduto alla contestazione. L'omissione della presentazione di questa certificazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 180 comma 8.

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Decorso il termine di 10 giorni per la regolarizzazione senza che questa sia stata effettuata è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso per un mese.

Tali violazioni comportano la segnalazione all'Ufficio Metrico provinciale. Nel caso in cui siano rilevate tre infrazioni nel corso di un anno relative a

circolazione con dispositivo mancante, non funzionante, manomesso o senza fogli di registrazione, il titolo abilitativo al trasporto relativo al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse viene sospeso per un anno. Pertanto tali violazioni devono essere sempre segnalate all'Ufficio Provinciale del Lavoro, all’Ufficio Trasporto in conto proprio o Ufficio Trasporti in conto terzi della Provincia sede della Ditta o comunque all’Ufficio competente che ha rilasciato il titolo abilitativo, al DTT di immatricolazione del veicolo (coincidente con la sede della Ditta) e al DTT del luogo della commessa violazione.

� Circolazione con cronotachigrafo non funzionante. Si possono verificare due ipotesi: 1. Circolazione con dispositivo non funzionante e contestuale omessa

registrazione manuale dei gruppi dei tempi; 2. Circolazione con dispositivo non funzionante oltre i termini prescritti

per la sua riparazione (variabile a seconda della durata del viaggio) pur avendo provveduto alla registrazione manuale dei gruppi dei tempi.

In entrambi i casi: Per il conducente: Euro 742,00, sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi, - 10 punti. Per il titolare del titolo abilitativo al trasporto: Euro 713,00. Nel caso 1) al conducente deve essere contestata anche la violazione all'art. 18 della legge 727/78, per omessa registrazione manuale dei gruppi dei tempi: Euro 45,00. N.B. Ovviamente la stessa infrazione può essere contestata anche in presenza di registrazione manuale dei gruppi dei tempi da parte del conducente nel caso in cui si accerti che la registrazione manuale sta avvenendo da più di sette giorni, per cui si deduce che il dispositivo non è funzionante da oltre sette giorni.

Note: le stesse di cui sopra.

� Circolazione con cronotachigrafo nel quale non è stato inserito il foglio di registrazione.

Per il conducente: Euro 743,00, sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi, - 10 punti. Per il titolare del titolo abilitativo al trasporto: Euro 713,00, ma solo nel caso in cui si possa accertare che il veicolo è stato messo in circolazione privo dei fogli di registrazione, cioè senza averli forniti al conducente (la presenza di fogli di registrazione non utilizzati sul veicolo, pertanto, deve essere sempre verificata nel momento in cui si accerta l'infrazione al conducente).

Note: le stesse di cui sopra.

� Circolazione con cronotachigrafo nel quale è stata inserita una carta tachigrafica di un altro conducente.

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E’ equivalente al mancato inserimento del foglio di registrazione, così precisato con Circolare del Ministero Trasporti n. 31549 del 02.04.2007 e del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/23147/111/20/3 del 30.03.2007)

Per il conducente: Euro 743,00, sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi, - 10 punti; + sequestro della carta tachigrafica ex art. 13 L.689/81 ai fini della sua confisca. Per il titolare del titolo abilitativo al trasporto: Euro 713,00, ma solo nel caso in cui si possa accertare che il veicolo è stato messo in circolazione privo dei fogli di registrazione, cioè senza averli forniti al conducente (la presenza di fogli di registrazione non utilizzati sul veicolo, pertanto, deve essere sempre verificata nel momento in cui si accerta l'infrazione al conducente).

Note: le stesse di cui sopra.

� Circolazione con cronotachigrafo manomesso (sia nelle parti strutturali del dispositivo sia nei sigilli).

Per il conducente: Euro 1.484,00, sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi, - 10 punti. Per il titolare del titolo abilitativo al trasporto: Euro 713,00.

Note: le stesse di cui sopra. 3. Legge 727/78. Altre violazioni. La Legge 727/78, in pratica, sanziona tutte le violazioni alla normativa CEE

per le quali l'art. 179 non prevede espressamente alcuna sanzione. Con l’art. 19 punisce numerose violazioni, tra cui quelle che più

frequentemente ricorrono sono: � Inserimento di fogli di registrazione insudiciati, deteriorati o illeggibili; � Utilizzazione di un foglio omologato CEE, ma con omologazione non

corrispondente a quella del dispositivo, a parità di omologazione chilometrica; � Utilizzazione di un foglio non omologato CEE (utilizzare, invece, un foglio

omologato per una velocità diversa da quella per la quale il cronotachigrafo è a sua volta omologato è opinione comune che integri la violazione di cui all'art. 179, comma 2: alterazioni del dispositivo. L'uso di un foglio omologato fino a 125 Km/h su un dispositivo omologato per 140 Km/h realizza una registrazione di velocità alterata: il dato reale è superiore di circa il 12% a quello che si rileva dalla registrazione);

� Mancata compilazione dei dati da inserire manualmente (nome, cognome, data inizio e fine viaggio, luogo di partenza e di destinazione, chilometri iniziali, ecc.);

� Utilizzazione del foglio di registrazione per un periodo superiore alle 24 ore; � Non corrispondenza tra l'ora della registrazione e l'ora legale vigente o

comunque l'ora di accertamento; � Impossibilità di esibire i fogli di registrazione dei 28 giorni precedenti (al

conducente va dato un congruo termine per esibirli); � Mancato inserimento dell’orario di inizio e fine lavoro per il crono digitale; � Mancato inserimento dell’indicazione della sigla internazionale dello Stato nel

quale inizia e finisce il lavoro, per il crono digitale;

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Per il conducente: Euro 45,00. Per il titolare del titolo abilitativo al trasporto: nessuna sanzione

L’art. 19 della Legge 727/78 punisce anche:

� impossibilità di esibire i fogli di registrazione dell'anno. Per il conducente: nessuna sanzione. Per il titolare del titolo abilitativo al trasporto: Euro 45,00.

E ancora l’art. 19 della Legge 727/78 punisce:

� l’omesso scaricamento dei dati dell’unità e della carta del conducente entro il termine previsto.

� l’omessa consegna al conducente di un numero di fogli o di quantità di carta sufficienti alla durata del servizio;

� la consegna al conducente di fogli (o carta) non omologati o con omologazione non compatibile con il modello di crono installato sul veicolo Per il conducente: nessuna sanzione. Per il titolare del titolo abilitativo al trasporto: Euro 45,00.

L’art 17 della Legge 727/78 punisce:

� il titolare dell’impresa che consente la circolazione del veicolo con apparecchio guasto senza sottoporlo a riparazione. Per il conducente: nessuna sanzione. Per il titolare del titolo abilitativo al trasporto: Euro 88,00.

Tutte le violazioni di cui sopra devono essere sempre segnalate all'Ufficio

Provinciale del Lavoro, all’Ufficio Trasporto in conto proprio o Ufficio Trasporti in conto terzi della Provincia sede della Ditta o comunque all’Ufficio competente che ha rilasciato il titolo abilitativo, al DTT di immatricolazione del veicolo (coincidente con la sede della Ditta) e al DTT del luogo della commessa violazione.

3. D.Lgs. 234/2007. Altre violazioni.

Le sanzioni comminate ai sensi di questo decreto legislativo seguono la

procedura della Legge 689/1981.

� Superamento della durata massima settimanale dell’orario di lavoro. Le sanzioni si applicano per ogni lavoratore e per ciascun periodo:

o Superamento fino al 10% della durata consentita = da € 130,00 a € 780,00;

o Superamento oltre il 10% della durata consentita = da € 260,00 a € 1.560,00;

� Mancato rispetto dei riposi intermedi: da € 103,00 a € 300,00; � Mancato rispetto delle prescrizioni sull’orario notturno: da € 300,00 a €

900,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata; � Mancanza dei registri o irregolarità nei registri: da € 250,00 a € 1.500,00. Tale

sanzione va comminata al solo titolare dell’azienda.

Si applicano in concorso con le violazioni dell’art. 174 e 178 cds.

4. Art. 9 D.Lgs. 144/2008. Altre violazioni.

� Salvo che il fatto non costituisca reato:

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o Mancanza del modulo al seguito, oppure esibizione su strada di modulo incompleto o alterato (si ricorda che deve essere compilato a macchina): da € 143,00 a € 570,00;

o Mancata conservazione del modulo da parte dell’azienda per un anno: da € 143,00 a € 570,00.

Si applicano le disposizioni del titolo VI del codice della strada. Si applicano le disposizioni dell’art. 180, 8° comma. E’ fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 174, 178 e 179 del

codice della strada.

Patrizia Lazzari