Relazione Amministrativo Contabile Comune di Pomezia
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MINISTERO DELL'ECONOMIA EDELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLOSTATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
SERVIZI ISPETTIVI
Settore V
RELAZIONE
SULLA VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
eseguita dal 22 novembre 2012 al15 gennaio 2013
AI Comune di Pomezia
Roma, 11.02.13
Dr. Vito Tatò
Dr. Alessio Di Cola
Dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica
____ I Premessa I Pago I
1.1 Analisi dei documenti di bilancio Pago 5
1.2 Esame dei bilanci di orevisione e dei conti consunti vi Pago 5
1.2.1 Esame dei servizi per conto di terzi Pago 9
1.2.2 I rapporti finanziari con i soggetti partecipati Pago 13
1.2.3 I pagamenti effettuati dall' ente Pago 18
1.2.4 Analisi dei residui Pago 19
1.3 Conclusioni Pago 30
F~iildebitameiito';
2.1 Introduzione Pago 33
2.2 La rinegoziazione dei mutui avvenuta nell'anno 2007 Pago 34
2.3 Il "residuo da erogare" sui mutui in ammortamento Pago 35
2.4 Le operazioni in strumenti derivati Pago 38
2.5 L'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria Pago 40
3.1 Introduzione Pago 43
3.2 Il rispetto del patto di stabilità 2009 Pago 43
3.3 Il rispetto del patto di stabilità 2010 Pago 44
3.4 Il rispetto del patto di stabilità 2011 Pago 44
3.5 Conclusioni Pago 45
4.1 Le disposizioni concernenti la limitazione della spesa per il personale Pago 46
4.1.1La riduzione delle spese di personale di cui all'art. l, comma 557, della Legge Pago 46296/2006 (Finanziaria 2007)
4.2 Il personale con Qualifica non dirigenziale Pago 54
4.2.1 La contrattazione collettiva decentrata integrativa Pago 54
4.2.2Il fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per Pago 55la produttività
4.2.3 L'analisi delle diverse componenti del fondo Pago 59
4.2.3.1 Il recupero della PEO e dell'indennità di comparto del personale cessato Pago 59
4.2.3.2 Incremento del fondo ex art. 15, comma S, del CCNL dell'1.04.99 Pago 60
4.2.3.3L'incremento del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio del Pago 74personale a tempo determinato
4.2.3.4 La Quantificazione del fondo: considerazioni conclusive Pago 74
4.2.3.5 Il divieto di incremento del fondo nel triennio 2011 - 2013 Pago 75
4.2.4 L'utilizzo delle risorse del fondo Pago 78
4.2.4.1 I compensi per incentivare la produttività Pago 80
4.2.4.2 Le progressioni economiche orizzontali Pago 86
4.2.4.3 Le risorse destinate al finanziamento delle alte professionalItà Pago 94
4.2.4.4 I compensi a carattere indennitario Pago 95
4.2.4.5 Gli incentivi per specifiche attività: art. 17, comma 2, lett. g), del CCNL Pago 100
1
del\' 1.04.994.2.4.6 L'utilizzo del fondo: considerazioni conclusive Pago 106
4.2.5 Gli incentivi al personale non pagati a carico del fondo Pago 107
4.3 Le progressioni verticali e le stabilizzazioni Pago 109
4.4 Le assunzioni di personale a tempo determinato Pago 126
4.5 Il personale con Qualifica dirigenziale Pago 130
4.5.1 La contrattazione collettiva decentrata integrativa Pago 130
4.5.2 Il fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale Pago 131
4;5.2.1 L'incremento di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL del 23.12.99 Pago 132
4.5.2.2 La riduzione di cui all'art. I del CCNL del 12.02.02 Pago 137
4.5.2.3 La quantificazione del fondo: considerazioni conclusive Pago 138
4.5.2.4 Il divieto di incremento del fondo nel triennio 2011-2013 Pago 139
4.5.3 Le somme spese per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato Pago 140
4.5.4 Il principio di onnicomprensività Pago 142
4.5.5 Il conferimento degli incarichi dirigenziali Pago 145
4.6Il trattamento accessorio del Segretario comunale e la clausola di galleggiamento Pago 148di cui all'art. 41, comma 5, del CCNL del 16.05.01
5.1 Introduzione Pago 157
5.2 L'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti Pago 157
5.3 Il servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie Pago 158
5.4 Il servizio di trasporto scolastico Pago 159
5.5 Il servizio di trasporto pubblico urbano Pago 160
I Conclusioni I Pago I 162 I
2
PREMESSA
Con la presente relazione si riferisce sugli esiti della visita ispettiva al Comune di
Pomezia, disposta dal Ragioniere Generale dello Stato con nota del 21 novembre 2012
n. 34585 S.1. 2347N. Con nota pari data e numero, a firma dell'Ispettore Generale
Capo di Finanza, è stato conferito agli scriventi l'incarico per lo svolgimento della
predetta verifica, la quale ha avuto ad oggetto i seguenti aspetti: spese di personale,
modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, analisi di bilancio e patto di
stabilità.
L'ispezione è stata eseguita in attuazione dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, e dell'art. 14, comma 1, letto d), della Legge 31 dicembre 2009, n.
196.
Le disposizioni citate attribuiscono al Ministero del Tesoro (ora Ministero
dell'Economia e delle Finanze) il potere di disporre visite ispettive presso le
Amministrazioni pubbliche, a cura dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della
Ragioneria Generale dello Stato, per la valutazione e la verifica delle spese, con
particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, e
verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo - contabile delle
amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e delle Provincie autonome di
Trento e di Bolzano.
Nello svolgimento delle verifiche in esame, i Servizi Ispettivi di Finanza
Pubblica esercitano anche le funzioni di cui all'art. 3 della Legge 26 luglio 1939, n.
1037.
I compiti demandati alla Ragioneria Generale dello Stato dalla predetta
disposizione attengono alla verifica della regolarità e proficuità delle spese, alla
regolare conduzione delle gestioni dei consegnatari di fondi e beni e, più in generale,
all'accertamento del regolare funzionamento dei servizi che interessano in qualsiasi
modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.
3
Completano il quadro delle competenze spettanti in materia al Ministero del
Tesoro l'art. 3, comma 2, letto b), del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, che attribuisce
al Ministero stesso funzioni di monitoraggio della spesa pubblica, di coordinamento e
verifica degli andamenti e di svolgimento dei controlli previsti dall'ordinamento, e
l'art. 8 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.
La lettura combinata delle citate disposizioni, che recano la normativa di
disciplina dei poteri della Ragioneria Generale dello Stato, evidenzia l'intenzione del
Legislatore di affidare al Ministero dell' economia e delle finanze funzioni ispettive,
oltre che sulle spese di personale, anche su tutti gli altri significativi aspetti della
gestione finanziaria degli enti verificati che presentino riflessi sulla finanza pubblica.
4
1.1 Analisi dei documenti di bilancio
Al fine di analizzare la situazione contabile ed il risultato di amministrazione del
Comune di Pomezia, si è provveduto ad esaminare la documentazione contabile
relativa al periodo 2006-2012, consistente nei dati relativi ai bilanci di previsione, alle
previsioni assestate ed ai consuntivi. Relativamente ali' anno 2012, è stato esaminato
solamente il bilancio di previsione inizialmente approvato.
Nei paragrafi successivi si esamineranno i bilanci di preVisIOne, conti
consuntivi e la gestione dei residui.
1.2 Esame dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi
L'analisi dei documenti relativi al periodo esaminato ha evidenziato un
andamento della dimensione complessiva dei bilanci di previsione in diminuzione nel
periodo 2006-2012, sebbene con un trend non uniforme. Il valore minimo è stato
registrato nell'anno 2011, mentre nell'anno 2012 si è registrato un aumento di circa il
10% rispetto all'anno precedente. I valori rilevati sono riepilogati nella tabella
seguente.
5
Bilanci di preyisiDUe
._ .._ ..__ ..•.._ _ _ _ .._ ...•..._.. __ .._._ _ _ _ .._ _ _ .._ ..__ _ __ ._ .._ .._ _ _ _ .._ ...•_. __ .._ _ ...................• _.._ .._. __ _. • _ _ _ .. .._ .._ .._._._. - .........•... _.e .•..._ ....•..._ ..=50
~~Oli
3-50
3liO
150
€
200
IlO
100
50
O2007 200&
Eurcizi
I dati a consuntivo hanno invece fatto registrare un costante incremento sino
all'anno 2010, per poi ridursi lievemente nell'anno 2011. Di seguito viene evidenziata
la dimensione complessiva dei rendiconti, con separata indicazione delle entrate e
delle spese.
I dati riportati nella tabella evidenziano come le spese abbiano fatto registrare
valori sempre superiori a quelli delle entrate, ad eccezione che nell'anno 2010.
6
Rendiconti
.__ ._.~ _.._ _.._ _ .._._ _._._ _ __._ _ .._. __ _ _._._..__. . _ _ _ __ ._ _ .._ _........... ...._._ ..- .._ _ _.._~_._. . _._ _ _........... . _ _ _._ .._ 1
2007
Esuciri
Per poter esprimere un giudizio sulla capacità di formulare con accuratezza le
previsioni da parte dell' ente, è opportuno effettuare un raffronto tra le previsioni
iniziali e i dati a consuntivo. Nella tabella seguente vengono raffrontate le entrate e le
spese inizialmente previste con le entrate accertate e le spese impegnate.
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Entrate previste 323.349.830 386.391.291 374.101.464 284.585.940 335.332.848 281.411.499
Entrate accertate 98.547.679 91.745.259 112.795.011 120.067.485 138.535.782 132.177.647
Differenza % -69,52 -76,26 -69,85 -57,81 -58,69 -53,03
Spese previste 323.349.830 386.391.291 374.101.464 284.585.940 335.332.848 281.411.499
Spese impegnate 98.463.102 91.673.649 114.241.255 126.658.983 134.479.539 132.965.265
Differenza % -69,55 -76,27 -69,46 -55,49 -59,90 -52,75
Come si può osservare dalla tabella precedente, il consuntivo ha presentato
enormi differenze rispetto alle previsioni iniziali in tutto il periodo esaminato,
evidenziando una scarsissima capacità previsionale da parte dell'ente, che è solo
leggermente migliorata col passare degli anni.
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Un discorso specifico va fatto in relazione ai bilanci di previsione 2011 e 2012.
L'esercizio finanziario 2010 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di €
2.988.953,85, così come rilevabile dal conto consuntivo approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 116 del 20.12.11.
La tardiva approvazione del conto consuntivo ha reso di fatto impossibile il
rispetto, nell'anno 2011, del disposto dell'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede
l'applicazione al bilancio di previsione del disavanzo di amministrazione accertato.
L'ente ha applicato il disavanzo di amministrazione al bilancio di previsione
2012, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.'94 del 2~.lO.12. A tale data, il
Comune di Pomezia, con Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 25.10.12, aveva
contestualmente approvato il consuntivo 2011, che presenta un disavanzo di
amministrazione di € 2.061.507,93.
Il disavanzo è stato applicato al bilancio di previsione 2012-2014, nella misura di
€ 800.000,00 per l'anno 2012, di € 800.000,00 nell'anno 2013 e di € 461.507,93
nell'anno 2014.
Va inoltre considerato, per la corretta valutazione del bilancio di previsione, che
il Comune di Pomezia conserva tra i residui attivi i crediti riferiti a tributi già riscossi
dal Concessionario della riscossione A.SER. S.r.l. e illegittimamente trattenuti da
quest'ultimo per un importo di € 49.799.235,78, così come quantificato dal consulente
dell'ente, Dr. Daniele Giuncato, nella relazione datata 22.03.11 (allegato n. 1).
In tale documento, stante la difficile esigibilità del çredito, conseguente
all'ammissione della società a procedura di amministrazione straordinaria, il
consulente ha richiamato l'attenzione sul corretto, comportamento che l'ente avrebbe
dovuto tenere, alla luce del Principio contabile n. 3 per gli enti locali, punto 118,
approvato dal Ministero dell'interno, Osservatorio per la finanza e la contabilità degli
enti locali.Nello specifico, l'ente avrebbe dovuto stralciare i residui attivi dal conto del
bilancio per contabilizzarli nel conto del patrimonio o, alternativamente, prevedere un
8
fondo di svalutazione crediti di importo adeguato a far fronte al rischio di inesigibilità
(in sostanza, l'intero credito).
Nei bilanci di previsione 2011 e 2012 non è stata stanziata alcuna somma al fine
di costituire il fondo di svalutazione crediti, né l'ente ha proceduto allo stralcio dei
residui attivi riferiti a crediti vantati nei confronti dell' A.SER. S.r.l..
Un simile comportamento, che lo stesso consulente dell'ente non ritiene corretto,
ha consentito al Comune di Pomezia di mantenere livelli di !spesaincompatibili con la
reale situazione finanziaria dell' ente.A ben vedere, il Principio contabile 3.101 prevede che "1 crediti di dubbia
esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che non sussista un
avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita".
Stante l'assenza di un fondo di svalutazione crediti, l'ente avrebbe dovuto
necessariamente stralciare dal conto del bilancio i crediti in questione.
1.2.1 Esame dei servizi per conto di terzi
Gli scriventi hanno effettuato una verifica a campione sulle partite contabilizzate
tra i servizi per conto di terzi, finalizzata a verificare il rispetto delle regole contabili.
In base all'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, "1. Le entrate ~ le spese relative ai
servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economa li, e che costituiscono al tempo
stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli,
secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'art. 160.2. Le previsioni e
gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di
spesa".I Postulati dei principi contabili degli Enti locali (approvati dall'Osservatorio per
la Finanza e la contabilità degli enti locali il 12 marzo 2008), stabiliscono che "le
entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, riguardano tassativamente:
a) le ritenute erariali;
9
b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale,
assistenziale ...;
c) i depositi cauzionali;
d) il rimborso dei fondi economali anticipati all'economo;
e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;
j) le entrate e le spese per servizi rigorosamente per conto terzi.
Ad ogni accertamento di entrata consegue, automaticamente, un impegno di
spesa di pari ammontare.
L'eventuale diminuzione o cancellazione di residui attivi riguardanti le entrate
per conto terzi deve corrispondere çon uguale correlata diminuzione o cancellazione
di residui passivi delle uscite conto terzi. Nel caso eccezionale di diminuzione o
cancellazione di residuo attivo non correlata ad analoga riduzione di residuo passivo,
il saldo negativo dovrà trovare copertura nella situazione contabile di bilancio".
Nel caso dell'ente ispezionato, sulla scorta dei controlli a campione eseguiti sui
mastri di entrata per "rimborso spese per servizi per conto terzi", capitolo 22800, e sui
mastri correlati di "spesa per servizi di conto terzi", capitolo 129800, è emerso che, nel
periodo 2007-2011, l'amministrazione ha impropriamente allocato nei predetti servizi
somme che non rivestono la natura di partite di giro e che, pertanto, sarebbero dovute
essere imputate in altri titoli di bilancio, nell' ambito delle entrate e soprattutto delle
spese finali.In primo luogo, l'esame degli accertamenti e degli impegni ha consentito di
rilevare come l'ente non proceda sistematicamente ad effettuare in maniera contestuale
l'accertamento e l'impegno. In molti casi, infatti, vengono assunti impegni in assenza
di corrispondenti accertamenti o accertamenti in assenza di corrispondenti impegni.
Un simile comportamento rende difficoltoso il puntuale riscontro dell'esistenza,
ad esempio, di uno specifico credito nei confronti di un terzo nel momento in cui viene
adottato un impegno a valere sui servizi per conto di terzi.
Il comportamento indicato, in diversi casi, nasconde l'effettuazione di spese in
assenza di effettiva copertura finanziaria, a fronte delle quali, a fine anno, viene
lO
effettuato un accertamento avente descrizione generica, al solo fine di non evidenziare
una squadratura tra capitoli di entrata e di spesa, che devono necessariamente
corrispondere.
Il riscontro a campione, ad esempio, ha evidenziato che con Determina n. 516 del
4.11.1 O (allegato n. 2) è stata corrisposta aH'Associazione Pro Loco di Torvajanica la
somma di € 3.600,00 per la sponsorizzazione della manifestazione Miss Pomezia
2010. Al relativo impegno n. 680, assunto in data 4.11.10 sul capitolo 129800,
corrisponde l'accertamento n. 46 sul capitolo 22800.
La scheda relativa all'accertamento (allegato n. 3) non riporta alcuna indicazione
da cui sia possibile individuare il debitore ed il titolo giuridico a supporto del credito,
che non risulta, alla data della presente ispezione, essere stato incassato.
Analogamente, con Determina n. 641 del 22.12.10 (allegato n. 4), è stata
corrisposta al Consorzio per l'Università di Pomezia la somma di € 150.000,00 quale
"Partecipazione alla gestione del College Selva dei Pini". Al relativo impegno n. 782,
assunto in data 22.12.10 sul capitolo 129800, non corrisponde alcun accertamento sul
capitolo 22800.
In data 31.12.10, è stato assunto l'accertamento n. 115, per un importo di €
165.420,23, esattamente quanto necessario per far coincidere il totale degli
accertamenti di cui al capitolo 22800 con gli impegni di cui al capitolo 129800.
La scheda relativa all'accertamento (allegato n. 5) non riporta alcuna indicazione
da cui sia possibile individuare il debitore ed il titolo giuridico a supporto del credito
che non risulta, alla data della presente ispezione, essere stato incassato.
Un simile comportamento, a parere degli scriventi, evidenzia come l'ente abbia
sostenuto tali spese in assenza di copertura finanziaria e senza che la stessa sia stata
autorizzata dal Consiglio Comunale con il bilancio di previsione, iscrivendo, a
compensazione, una posta creditoria fittizia.
Simili comportamenti sono stati tenuti anche negli anni precedenti ed in quello
successivo. Nella tabella successiva sono riepilogati gli ulteriori accertamenti assunti
in data 31 dicembre per un importo necessario a far coincidere il totale degli
11
accertamenti di cui al capitolo 22800 con gli impegni di cui al capitolo 129800. Tutti
gli accertamenti non riportano indicazioni in grado di individuare il soggetto debitore
e, tranne che per quello assunto nell' anno 20 Il, sono stati successivamente stornati per
insussistenza, evidenziando l'inesistenza del paventato credito.
31.12.09
31.12.11
87
117
Rimborsi spese per servizi in conto di terzi
Rimborsi spese per servizi in conto di terzi
Non è stato possibile individuare con certezza a quali impegni sia stata data
copertura con gli accertamenti indicati.
Nell'anno 2008, invece, risultano assunti sia un accertamento che un impegno
con descrizione generica. Si tratta dell'accertamento n. 50 del 19.05.08, di €
100.000,00, e dell'impegno n. 1726 del 13.10.09, assunto a valere sull'anno 2008, di €
55.750,06. Il pri ma riporta come descrizione "Rimborsi per servizio conto terzi",
mentre il secondo non riporta alcuna indicazione. L'accertamento è stato cancellato
per insussistenza per una quota di € 20.587,70 nell'anno 2011, mentre l'impegno è
stato cancellato interamente per insussistenza nell' anno 2009.
In sostanza, tutti gli accertamenti indicati, a parere degli scriventi, forniscono
fittizia copertura a spese sostenute dall'ente, anche se le stesse non sono sempre
facilmente individuabili.
Nel complesso, gli accertamenti privi di titolo giuridico assunti nel periodo 2007-
20 Il a valere sul capitolo 22800 ed in precedenza individuati ammontano ad €
330.828,13 (per l'anno 2008 è stato considerato l'importo di € 44.249,94, ovvero
100.000,00 meno 55.750,06).
Il controllo a campione effettuato ha evidenziato come, a valere sui servizi per
conto di terzi, siano state imputate spese che, in base alle determine emesse, avrebbero
dovuto essere imputate altrove.
12
È il caso della Determina n. 132 del 29.06.07 (allegato n. 6), nella quale è
indicato che la spesa, pari ad € 400,00, sarebbe dovuta essere imputata all'intervento
1.01.06.02, capitolo n. 7300.
In altri casi, come per le Determine n. 115 del 2.05.07 (allegato n. 7) e n. 219 del
17.10.07 (allegato n. 8), si tratta di compensi corrisposti al personale dell'ente, che
avrebbero dovuto trovare allocazione nel Titolo I della spesa.
E' stata esaminata anche la Determina n. 91 del 28.03.12 (allegato n. 9), con la
quale è stato utilizzato un contributo provinciale per un' attività indebitamente
qualificata per conto di terzi.
In generale, l'esame dei servizi per conto di terzi ha evidenziato una scorretta
utilizzazione degli stessi. Oltre a quanto in precedenza descritto, dal consuntivo
dell'anno 20 lO è possibile rilevare la cancellazione di residui attivi per € 113.260,51 di
cui alla risorsa 6.03 - Altre ritenute al personale per conto di terzi. Nello stesso anno
sono stati cancellati residui passivi per € 240.044,72 di cui all'intervento 4.00.00.03 _
Altre ritenute al personale per conti di terzi, cosi come sono stati cancellati residui
passivi per € 348.594,43 di cui all'intervento 4.00.00.02 - Ritenute erariali e residui
passivi per € 13.414,61 di cui all'intervento 4.00.00.01 - Ritenute previdenziali ed
assistenziali al personale. Non è stato possibile ricostruire puntualmente le ragioni di
tali cancellazioni. Analoghi fenomeni sono registrabili anche negli anni precedenti.
1.2.2 I rapporti finanziari con i soggetti partecipati
Gli scriventi hanno chiesto informazioni in merito alle partecipazioni di controllo
in società detenute dall'ente; in particolare, sono stati chiesti i bilanci della società
Pomezia Servizi S.p.A. e del Consorzio per l'Università di Pomezia Società consortile
a r.i.. Di seguito verranno esaminati i rapporti con tali soggetti.
13
Pomezia Servizi S.p.A.
La Pomezia Servizi S.p.A. gestisce le farmacie comunali e presta una serie di
attività in favore del Comune di Pomezia, tra cui: servizi socio assistenziali,
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale e del verde pubblico,
gestione dell'illuminazione pubblica, pulizia degli edifici comunali e riscossione di
tributi locali (imposta sulla pubblicità, TOSAP e pubbliche affissioni).
Nella tabella successiva sono riepilogati i principali dati di bilancio riferiti
all'ultimo quinquennio, al fine evidenziarne l'andamento .
..2006 2007 2008 2009 2010 2011..
Valore della produzione 12.503.582 12.911.122 12.569.663 12.722.625 12.359.171 11.938.232Costidellàproduzione 12.361.422 12.938.158 12.781.890 12.825.242 12.598.664 12.511.034Di cui: Costo del personale 4.964.813 5.560.058 5.978.355 6.072.828 6.151.946 6.181.139Risultato di gestione 21.142 -110.589 -392.362 -172.869 32.600 -999.928Capitale sociale 489.111 489.111 2.489.111 2.489.111 2.489.111 2.489.111
13.109.242 13.130.384 11.019.794 10.627.433 9.734.485 10.487.164B)Immobilizzazioni 11.137.583 10.989.441 10.549.949 10.197.443 9.896.516 9.017.010CreditiVs Comune di Pomezia 9.869.938 10.994.811 15.441.761 16.065.855 16.445.178Numero dipendenti 198 205 217 216 208 203
I dati esposti nella tabella precedente evidenziano come il risultato di esercizio
SIa stato quasi sempre negativo, per importi anche consistenti. Gli unici risultati
positivi sono stati registrati negli anni 2006 e 20 l O, per importi molto contenuti.
Leggendo le relazioni sulla gestione, è possibile rilevare quali attività, tra quelle
svolte, hanno contribuito in maniera più significativa all'ottenimento dei risultati
descritti. Nella tabella seguente sono riepilogati i margini operativi della gestione
caratteristica, al lordo dei costi comuni, nel corso del periodo 2007-20 Il.
14
5.528,01
353.883,17
-47.143,46
Com' è possibile rilevare, l'attività di pulizia ha sempre evidenziato risultati
negativi già a livello di margini operativi della gestione caratteristica, mentre per le
attività del sociale e nel campo dei tributi i risultati hanno avuto un andamento
altalenante, anche se prevalentemente positivo.
I settori che hanno contribuito positivamente al risultato finale sono stati la
gestione delle farmacie e le attività di manutenzione. Quanto alla prima, è possibile
rilevare un preoccupante calo del margine operativo lordo, diminuito di circa il 64%.
Considerando anche i costi comuni, ed il risultato della gestione finanziaria e di
quella straordinaria, tutti gli ambiti di attività presentano risultati negativi, fatta
eccezione per la manutenzione. L'attività di farmacia, invece, presenta risultati positivi
nel periodo 2007-2010, invertendo la tendenza nell'anno 2011. I dati sono riepilogati
nella tabella seguente.
Non tenendo in considerazione i dati relativi all'anno 2011, che risultano
pesantemente negativi a causa della rilevazione di una consistente minusvalenza (€
720.080) derivante dal venir meno di un diritto di superficie concesso dal Comune di
Pomezia, si può rilevare come, tenendo conto dei costi comuni, tutti i settori di attività
15
presentino margInI negativi, ad ecceZIOne delle attività delle farmacie e di
manutenzione.
Simili dati testimoniano come alcune gestioni siano effettuate sistematicamente
in perdita, imponendo un serio ragionamento sull' opportunità di continuare a gestire le
stesse con le attuali modalità.
Gli scriventi hanno effettuato un riscontro volto ad evidenziare se l'ente,
nell'anno 2012, avesse effettuato pagamenti di fatture riferite a prestazioni effettuate
nel corso degli anni precedenti a valere su impegni di competenza. Non sono state
rilevate irregolarità nei pagamenti esaminati.
E' stato chiesto all'ente di indicare il totale dei residui passivi nei confronti della
Pomezia Servizi al 31.12.11, al fine di verificame la rispondenza con i creditidell'ente.
Con Nota del 3.01.13 (allegato n. lO) è stato trasmesso l'elenco dei residui
passivi richiesti, ammontanti ad un totale di € 10.707.538,28. Alla stessa data, come
evidenziato in precedenza, l'importo complessivo dei crediti vantati dalla società nei
confronti del Comune di Pomezia rilevati dal bilancio al 31.12.11 è pari ad €
16.445.178,00.
La differenza tra i due importi in precedenza indicati, pari ad € 5.737.639,72,
rappresenta, con ogni probabilità, un maggior onere per il Comune di Pomezia che
graverà sul bilancio. Infatti, sia che si tratti di debiti fuori bilancio che di crediti
insussistenti, che comporterebbero la necessità di ricapitalizzare la società, l'onere
andrebbe comunque a gravare sulle finanze comunali.
Consorzio per l'Università di Pomezia Soc. consortile a r.I.
Gli scriventi hanno esaminato i principali dati di bilancio del Consorzio, che sono
riepilogati nella tabella seguente, al fine di verificame l'andamento nel periodoesaminato.
.16
>2006 2007 2008 2009 2010 2011..
Valore della produzione 396.043 551.524 536.625 530.483 1.060.909 5.744.824C<?stidellaproduzione 2.120.214 2.269.056 2.456.058 2.341.097 3.257.582 5.767.243Di cui: Costo del personale 338.557 373.493 391.027 645.571 863.249 931.903Risultato. di •gestione -1.736.033 -1.695.392 -1.891.522 -1.809.506 -92.125 -2.196.708Capitale soCiale 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000Riserve 1.730.500 1.798.500 1.897.075 1.905.551 2.026.310 126.311Utili/Perditea nuovo -6.034 -296.707Aumentidicapitale 1.730.000 1.798.000 1.896.575 1.900.000B)Immobilizzazioni 170.424 162.247 157.527 205.652 267.294 404.997CreditiVssoci 1.686.876 1.632.933 1.995.683 2.108.261 1.887.144Numero dipendenti Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato 31 23.
Premesso che l'incremento del valore della produzione registrato nell'anno 2011
dipende in buona parte dalla differente modalità di contabilizzazione dei contributi
versati dai soci, i dati esposti nella tabella precedente evidenziano come il soggetto
partecipato abbia sempre prodotto risultati negativi di gestione, che hanno pesato in
misura significativa sulle finanze del Comune di Pomezia.
Inoltre, esaminando la Nota integrativa al bilancio 2011, è possibile rilevare
come, nella sezione relativa all'esame dell' andamento della gestione, il Consiglio di
amministrazione attuale formuli pesanti giudizi sull'operato del Consiglio di
amministrazione in carica sino al 17.07.11.
In particolare, sono state segnalate irregolarità nel rapporto con la società Sport's
Campus (allegato n. Il), che avrebbero determinato l'insorgenza di perdite per circa €
857.000, nonché l'indisponibilità dei campi sportivi all'interno del complesso
immobiliare Selva dei Pini sino all'anno 2024.
Inoltre, il Presidente del Consiglio di amministrazione avrebbe sottoscritto
nell'anno 2010 un contratto di fornitura di servizi con la Soc. Cooperativa Gente
Nuova a LI. in violazione alle norme statutarie, con conseguente riconoscimento di un
debito di oltre € 93.000 per prestazioni di cui non è stata riscontrata l'esecuzione.
17
La gravità dei fatti segnalati avrebbe dovuto portare all'avvio di un'azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori e la segnalazione dei fatti ai
competenti organi giurisdizionali. Tale azione, in base a quanto riferito, sarebbe stataavviata.
E' stato chiesto all'ente di indicare il totale dei residui passivi nei confronti del
Consorzio per l'Università di Pomezia al 31.12.11. Con Nota del 3.01.13, in
precedenza citata, è stato trasmesso l'elenco dei residui passivi richiesti, ammontanti
ad un totale di € 1.066.986,13.
Il bilancio del Consorzio non riporta in maniera analitica il credito vantato nei
confronti del Comune di Pomezia, essendo presente solamente l'indicazione che i
crediti nei confronti dei soci ammontano complessivamente ad € 1.887.144,00. Non è
possibile pertanto effettuare un puntuale riscontro sulla rispondenza delle rispettivepartite debitorie e creditorie.
1.2.3 I pagamenti effettuati dall'ente
Un fenomeno di particolare interesse, ai fini dell' accertamento dell' effettività
dell'avanzo di amministrazione, è quello relativo all'andamento dei pagamenti eseguiti
dall'ente in relazione agli impegni.
Effettuando un esame comparato dell' andamento degli impegni e dei pagamenti
relativi ai vari interventi di spesa, è possibile rilevare se l'ente ha rallentato il
pagamento di alcune categorie di spesa a seguito di mancanza di liquidità.
Tale fenomeno può dipendere da pericolosi squilibri di gestione e può portare
l'ente, in assenza di immediati interventi, a non essere in grado di far fronte agliimpegni assunti.
Nelle tabelle in allegato n. 12 vengono messi a confronto gli impegni ed i
pagamenti, in conto competenza ed in conto residui, relativamente ai vari interventi di
spesa corrente ed in conto capitale, al fine di poterne trarre interessanti considerazioni.
18
Dall'esame dei dati esposti nelle tabelle allegate, è possibile rilevare alcune
criticità; infatti, il totale dei pagamenti di parte corrente del periodo 2006-2011 è
inferiore, di € 59.754.472, agli impegni dello stesso periodo. Tale dato evidenzia come
l'esposizione debitoria dell'ente nei confronti dei fornitori sia cresciuta in maniera
estremamente rilevante, soprattutto a causa dei mancati introiti di somme da parte
dell' A.SER. S.r.l., concessionario della riscossione per il Comune di Pomezia, di cui si
parlerà dettagliatamente in seguito.
Esaminando quanto avvenuto nei singoli anni, gli impegni sono risultati sempre
superiori ai pagamenti in tutto il periodo. Tale dato evidenzia un progressivo
peggioramento della situazione dell' ente, anche nel periodo successivo alla rescissione
del contratto con l'A.SER. S.r.l., avvenuta in data 4.05.09.
Nella tabella seguente vengono messi a raffronto gli impegni ed i pagamenti
riferiti agli anni oggetto di controllo.
41.125.973
2.442.188
41.712.310
3.606.349
45.902.670
7.929.865
41.584.104
15.001.262
42.485.948
19.514.557
48.356.577
11.260.252
Un simile fenomeno testimonia della cronica difficoltà a riscuotere le entrate
accertate, in buona parte imput~bile alle problematiche registrate nel rapporto conl'A.SER. S.r.l..
1.2.4 Analisi dei r~sidui
L'andamento dei residui nel corso del periodo esaminato evidenzia un
incremento pressoché costante. Nel grafico seguente viene riepilogato quanto rilevato.
19
Gestione dei residui
€
180 I;;eF
160( ....
140 )'.. I.....
1:20 .-
•••
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lGO .. .' • l -- ... ..' '. . . .'.
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ORnidlli atliri
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ORblhatodi ; •.~tio_
La dimensione complessiva dei residui è cresciuta in tutto il periodo esaminato,
fatta eccezione per una flessione fatta registrare nell'anno 2008 rispetto all'anno
precedente.
I residui attivi hanno fatto registrare valori superiori a quelli dei residui passivi
sino all'anno 2009, per poi attestarsi a valori inferiori dall'anno 2010.
Il grafico evidenzia un rilevante incremento dei residui dall'anno 2009, in
conseguenza delle problematiche che hanno riguardato il rapporto con l'A.SER. S.r.l..
I mancati incassi hanno determinato il sensibile aumento dei residui attivi, e la
conseguente impossibilità da parte dell' ente di far fronte ai pagamenti ha comportato
l'aumento di quelli passivi.
Al fine di poter verificare le ragioni della conservazione dei residui, l'attenzione
è stata concentrata su quelli attivi, in quanto il mancato pagamento dei residui passivi
solitamente deriva dalla mancata riscossione di quelli attivi.
La dimensione dei residui attivi rapportata alle entrate accertate è passata dal
118,04% dell'anno 2006 al 119,44% dell'anno 2011, mentre i residui passivi sono
passati dal 117,96% dell'anno 2006 al 120,28% dell'anno 2011.
20
ir;"
I dati riportati evidenziano come l'ente, nel periodo esaminato, abbia mantenuto
sostanzialmente stabile la dimensione dei residui attivi e passivi. Il rapporto ha
presentato un trend in diminuzione sino all'anno 2008, per poi crescere nuovamente
nei tre anni successivi.' Su tale fenomeno hanno inciso in misura significativa le
'problematiche relative al rapporto con l'ASER. S.r.l..
Nella tabella seguente viene riportata la velocità di riscossione dei residui attivi e
di pagamento di quelli passivi.
I dati esposti evidenziano un trend di progressivo peggioramento nel periodo
esaminato.
Tanto premesso, è apparso opportuno effettuare un'analisi a campione sui residui
attivi per verificarne la fondatezza e la riscuotibilità.
La principale problematica riguarda il mantenimento in bilancio dei residui attivi
riferiti a tributi riscossi dall' ASER. S.r.l. e non versati al Comune di Pomezia.
Si è già detto in precedenza di come il consulente dell'ente, Dr. Daniele
Giuncato, nella relazione del 22.03.11, abbia 'evidenziato la necessità di procedere a
stralciare i residui in questione, pari ad € 49.799.235,78, dal conto del bilancio o,
alternativamente, a costituire nell' ambito del bilancio di previsione un fondo di
svalutazione crediti di importo adeguato.
A parere degli scriventi, la prima procedura appare maggiormente rispondente a
. far fronte agli effettivi rischi di inesigibilità ed è espressamente prevista dal Principio
contabile n. 3 per gli enti locali, punto 101, approvato dal Ministero dell'interno,
Osservatorio per la finanza e la contabilità per gli enti locali. L'ASER. s.r.l., infatti, è
stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con sentenza n. 331 del
10.08.10 del Tribunale di Roma.
21
Tale procedura, nei suoi presupposti, prevede che la società, proseguendo nella
gestione, produca risorse sufficienti a coprire i costi di esercizio ed a far fronte ai
propri debiti.
La società è partecipata dai Comuni di Pomezia, di Aprilia e di Ardea, SOCi
pubblici, e da Tributi Italia S.p.A., socio privato. L'attività della società ha riguardato
la riscossione dei tributi per conto dei comuni di Pomezia e di Aprilia, sulla base di
appositi atti di affidamento.
Da quanto appreso, i Comuni di Pomezia e di Aprilia, unici tra i soci che avevano
affidato alla società il servizio di riscossione, hanno revocato l'affidamento, rendendo
di fatto impossibile l'ottenimento di ulteriori risorse. La garanzia per i creditori sociali
è legata al recupero dei crediti vantati dall' ASER. S.r.l. nei .confronti del socio
" privato, che ha gestito materialmente il servizio per conto della società.tJ~' Anche il socio privato Tributi Italia è stato ammesso all'amministrazione
~. straordinaria, il che induce a dubitare della solvibilità dello stesso, anche alla luce delle
numerose sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti nei suoi confronti.
Le vicende descritte, che non sono oggetto della presente ispezione, evidenziano
come il Comune di Pomezia, verosimilmente, abbia ben poche possibilità di riscuotere
il credito vantato e, in ogni caso, il recupero non potrà che essere limitato ad un
importo minimo del credito stesso.
Per tali ragioni, a parere degli scriventi, l'ente avrebbe dovuto procedere alla
cancellazione dei residui attivi riferiti ai crediti vantati nei confronti dell' ASER. S.r.l.
già in sede di approvazione del consuntivo 2010, per un importo di € 49.799.235,78.
Gli scriventi hanno proceduto a verificare, a campione., la persistenza dei
presupposti per il mantenimento in bilancio dei residui attivi diversi da quelli riferiti al
rapporto con l'ASER. S.r.l.. Sono stati esaminati i residui riportati nella seguente
tabella.I.
22
__ òrSll):;):[ >. >. Z ...... ....... ..•.... )....... --c, •• cc-i>... .....>... :.è" » >. » ...;/>. .•»:T' .. ...•...... /) cF»i»\> •.. >
1.01.0261 Addizionale comunale IRPEF 2006 489.226,76
1.01.0261 Addizionale comunale IRPEF 2007 1.860.857,14
2.02.0710 Contributi regionali per il trasporto pubblico 2002 321.415,92
2.02.0734 Contributi regionali per le RSA 2007 100.000,00
3.01.0960 Proventi servizi di mensa e refezione 2006 78.162,86
3.01.0961 Proventi del servizio di trasporto scolastico 2005 97.856,33
3.01.0961 Proventi del servizio di trasporto scolastico 2008 99.275,00
3.01.9400 Proventi da rivalsa per spese interventi urgenti 2010 500.000,00
3.02.1260 Proventi da fitti reali diversi 2001 253.476,04
3.02.1260 Proventi da fitti reali diversi 2002 258.304,80
3.02.1261 Proventi affitto College Selva dei Pini 2007 650.000,00
3.05.0420 Proventi per diritti e canoni sulla raccolta e dep. 2004 220.730,39
3.05.1390 Proventi per concorso dei comuni compresi nell'ambito 1999 154.937,07
3.05.1826 Proventi ordinari da concessioni edilizie e sanzioni 2006 259.662,74
Addizionale comunale IRPEF
Gli scriventi hanno chiesto informazioni in merito ai residui in questione,
rilevando come, neli' anno 2012, non sia avvenuta alcuna riscossione. Dall' esame dei
dati ottenibili dal Ministero dell'interno è stato possibile rilevare che tutte le somme
spettanti al Comune di Pomezia sono state erogate, per cui il residuo conservato in
bilancio risulta sprovvisto di titolo giuridico.
I residui in questione, per un importo complessivo di € 2.350.083,90, dovevano
pertanto essere cancellati.
Contributi regionali per il trasporto pubblico e. proventi del servizio di
trasporto scolasticoIn base alle informazioni fornite dal dirigente competente, è stato possibile
rilevare che, in fase di riaccertamento dei residui al 31.12.11, era stata comunicata la
necessità di cancellare i residui in questione con nota prot. n. 40160 del 19.05.12
(allegato n. 13).
23
321.415,92
3.01.0961 Proventi del servizio di trasporto scolastico 2005 97.856,33
2.02.0710 Contributi regionali per il trasporto pubblico 2006 18.343,24
3.05.3900 Proventi diversi 2008 45.374,68
3.01.0961 Proventi del servizio di trasporto scolastico 2008 99.275,00
Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi per i quali è stato
comunicato di procedere alla cancellazione, senza che il Settore finanziario procedesse
in tal senso.
L'importo totale dei residui indebitamente conservati in bilancio, in contrasto con
la comunicazione del dirigente competente, ammonta quindi ad € 582.265,17.
Contributi regionali per le RSA
Gli scriventi hanno chiesto all'ufficio competente notizie in relazione al credito
vantato nei confronti della Regione Lazio per il contributo riguardante il concorso
finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai comuni per la partecipazione alla
spesa per le Residenze Sanitarie Assistenziali per l'anno 2007.
L'ufficio ha fornito copia digitale della Determinazione Regionale n. 2317 del
26.06.07, relativa all'erogazione del finanziamento in questione, che ha visto attribuire
al Comune di Pomezia la somma di € 63.758,00.
Tanto premesso, non appare giustificato l'accertamento in entrata per €
100.000,00 nell'anno 2007, in quanto poteva essere accertata solamente la somma di €
63.758,00. Analogamente ingiustificata appare la conservazione a residuo dell'importo
di € 36.242,00, pari alla differenza tra gli importi indicati in precedenza.
Proventi per i servizi di mensa e refezione
L'ufficio competente ha esibito agli scriventi le liste dei contribuenti morosi a cui
è stata inviata, a mezzo raccomandata, la richiesta di procedere al pagamento di quanto
24
dovuto in riferimento agli anni 2006 e 2007. Tanto premesso, appaiono sussistere i
presupposti per il mantenimento a bilancio dei relativi residui attivi.
Proventi da rivalsa per spese interventi urgenti
L'ufficio competente ha fornito agli scriventi copia della Determinazione n. 248
del 28.09.10, dalla quale è possibile rilevare che al Comune di Pomezia sia stata
assegnata da parte della Regione Lazio, con Determina n. B4433 del 29.09.09, la
somma di € 500.000,00 quale anticipazione per l'esecuzione degli interventi di
bonifica dello stabilimento "Ex Kema". Tanto premesso, appaiono sussistere i
presupposti per il mantenimento a bilancio del residuo attivo.
Proventi da fitti reali diversi
In base a quanto indicato dall' ente, i residui in questione si riferiscono ai crediti
vantati nei confronti dei locatari degli immobili comunali, in primis gli inquilini delle
case popolari.L'ente ha fornito un prospetto indicante gli immobili locati e l'eventuale
morosità da parte dei conduttori, senza però fornire indicazioni in merito alla
sussistenza dei crediti di cui ai due residui oggetto di esame in questa sede.
Dalla lettura della descrizione del progetto del settore patrimonio, descritto nel
successivo paragrafo 4.2.3.2, è possibile rilevare che è stato richiesto agli inquilini
morosi quanto dovuto a decorrere dall'anno 2004, in quanto i crediti riferiti ai periodi
precedenti si erano prescritti a causa dell'inerzia da parte dell'ente.
Nonostante l'evidenziazione dell'intervenuta prescrizione, sono stati mantenuti
in bilancio i residui riferiti agli anni 2001 e 2002, oggetto di esame in questa sede.
L'importo complessivo dei residui da cancellare per intervenuta prescrizione è
pari ad € 534.320,84, come riepilogato nella seguente tabella.
25
Inoltre, visto l'importo complessivo dei canoni dovuti dai conduttori riportati nel
prospetto fornito, non sembrerebbe corretta nemmeno la quantificazione dei residui
provenienti dagli anni 2007 e 2008.
Proventi affitto College Selva dei Pini
Gli scriventi hanno chiesto informazioni all'ente in merito ai crediti in questione,
ottenendo in risposta copia del contratto di locazione rep. 6942 del 2.07.08 tra il
Comune di Pomezia ed il Consorzio per l'Università di Pomezia, società consortile a
responsabilità limitata partecipata dal Comune di Pomezia.
Tra i residui attivi dell'ente sono compresi, oltre al credito di € 650.000,00
riferito all'anno 2007, un credito di € 654.000,00 riferito all'anno 2010 ed un credito
di € 690.854,96 riferito all'anno 2011.
Secondo quanto comunicato, sebbene il contratto sia stato sottoscritto solamente
nell'anno 2008, il Comune di Pomezia sarebbe subentrato nel contratto in corso tra il
Consorzio per l'Università di Pomezia e l'ente ecclesiastico Opera Mater Ecclesiae, a
seguito dell'acquisto dell'immobile da parte del Comune, avvenuto in data 9.07.04.
Gli scriventi hanno esaminato i bilanci di esercizio del Consorzio, al fine di
verificare l'esistenza del debito nei confronti del Comune di Pomezia per i canoni di
locazione non ancora pagati.
Il primo bilancio nel quale sono contenute informazioni con un livello di
dettaglio adeguato ad effettuare un riscontro è quello riferito all' anno 2009.
I debiti, nel loro complesso, ammontano ad € 1.585.028,00. L'unica voce di
importo adeguato a comprendere il debito per i canoni di locazione non pagati riferiti
all'anno 2007 (€ 650.000,00) è quella "Altri debiti", iscritta per èomplessivi €
1.137.646,00.
Dal dettaglio della voce è possibile rilevare che una quota pari ad € 1.000.000,00
si riferisce a debiti verso l'Associazione Polo Universitario di Pomezia al 31.12.08.
26
È evidente, data l'incapienza delle altre voci, che il Consorzio Universitario non
ha iscritto in bilancio alcun debito nei confronti del Comune di Pomezia per i canoni di
locazione 2007.
Considerato che il Consorzio è partecipato al 95% dal Comune di Pomezia,
l'eventuale contabilizzazione di una sopravvenienza passiva riferita ai canoni di
locazione oggetto di esame in questa sede, renderebbe necessario un intervento
finanziario dei soci, in primis dello stesso Comune di Pomezia.
Il bilancio di esercizio al 31.12.11, ultimo disponibile, non consente di rilevare se
almeno parte dei crediti vantati dal Comune di Pomezia per i canoni di locazione siano
stati contabilizzati dal Consorzio.
Proventi per diritti e canoni sulla raccolta e dep.
In relazione alla posta esaminata, l'ente non è stato in grado di fornire puntuali
informazioni che giustificassero il mantenimento del residuo. Secondo quanto riferito,
il credito in questione deriva dal rapporto contrattuale con la società Edison, affidataria
del servizio di gestione dell'acquedotto.
In particolare, il Comune di Pomezia acquista l'acqua potabile dalla Regione
Lazio e la fattura successivamente alla società. Attualmente l'ente sta fatturando le
forniture idriche riferite alla prima parte dell'anno 2012, per cui appare molto
improbabile che esistano crediti riferiti agli esercizi 2004 e 2006.
L'importo dei residui per i quali non è stata fornita adeguata documentazione
dalla quale sia possibile rilevare l'effettiva esistenza del titolo giuridico è pari ad €
492.994,05.Va rilevato come in bilancio siano conservati anche residui passivi riferiti al
rapporto con la Regione Lazio.
27
>:;
"/\.ìG,"-,- __
Proventi per concorso dei comuni compresi nell'ambito
I crediti in questione si riferiscono alla rivalsa nei confronti dei comuni che
hanno usufruito dei servizi del Centro per l'impiego di Pomezia, le cui spese sono state
anticipate dal Comune di Pomezia.
Al riguardo, le richieste indirizzate ai comuni di procedere al versamento della
quota di partecipazione hanno dato luogo ad un contenzioso, incentrato principalmente
sulle modalità di ripartizione tra i soggetti fruitori del servizio.
Il Comune di Pomezia ha indirizzato al legale incaricato, con nota prot. 40471
del17.05.10, una proposta di riparto riferita al periodo 2001-2009, basata sul numero
dei cittadini residenti in ciascun comune dell'ambito.
Il credito vantato, per il quale l'ente ha agito in giudizio, si riferisce a ciascun
anno compreso nel periodo in precedenza indicato, mentre fra i residui attivi di cui alla
risorsa 3.05.1390 vi sono crediti riferiti ai soli anni 2001, 2002, 2004, 2007 e 2008.
L'importo dei crediti non è coerente con le richieste avanzate giudizialmente, ma
nel complesso le somme richieste ai comuni compresi nell' ambito sono superiori ai
residui contabilizzati. Per tale ragione, non si ravvisa, nel complesso, la presenza di
residui attivi privi di titolo giuridico.
Proventi ordinari da concessioni edilizie e sanzioni
Prima di esaminare la questione, è opportuno specificare che alla rIsorsa
3.05.1826 sono stati contabilizzati gli accertamenti dei proventi da concessioni edilizie
e sanzioni negli anni 2006 e 2007. Dall'anno 2008 tali entrate sono state contabilizzate
alla risorsa 4.05.1820. La fattispecie è la medesima; è semplicemente mutata
l'imputazione contabile.
Tanto premesso, gli scriventi hanno chiesto informazioni in merito al residuo in
esame al Settore IX - Edilizia privata, Urbanistica ed assetto del territorio, acquisendo
la nota prot. 44259 dell'1.06.12 (allegato n. 14), nella quale è stato indicato di
mantenere il residuo di cui alla risorsa 4.05.1820 "così come convenuto tra i due
28
Settori, per gli oneri concessori dei P.C. ordinari, si sta provvedendo alla verifica
degli anni pregressi".In base a quanto riferito, l'ufficio starebbe verificando il regolare versamento, da
parte dei richiedenti i permessi di costruzione, delle somme dovute a titolo di oneri di
urbanizzazione e concessori, eventualmente maggiorati di sanzioni e interessi.
In attesa dell' esame delle richieste presentate negli ultimi IO anni, per i quali non
SI è ancora prescritto il diritto a richiedere le somme, è stato quindi convenuto di
mantenere in bilancio il residuo di € 3.982.153,25. Nulla viene detto in merito ai
residui contabilizzati alla risorsa 3.05.1826, pari ad € 259.662,74 per l'anno 2006 e ad
€ 121.292,18 per l'anno 2007. In totale, i residui contabilizzati in ambedue le risorse
citate ammontano ad € 4.363.108,17.
Nel rilevare come l'ente avrebbe dovuto procedere ad accertare l'entrata solo
dopo aver puntualmente verificato l'esistenza del credito e che il residuo non può
essere mantenuto se non è stata puntualmente verificata la persistenza di
un'obbligazione a carico di un terzo, si è proceduto ad esaminare la documentazione
acquisita ed a riscontrare le informazioni fomite.
L'ufficio ha specificato che le attività di riscontro sono state completate per le
annualità 2008 e 2009, mentre è in corso il riscontro per l'annualità 2010.
Relativamente all'anno 2008, sono state individuate 18 richieste di concessione
edilizia, a cui non ha fatto seguito il pagamento degli oneri (allegato n. 15). Di queste,
2 soggetti richiedenti hanno rinunciato a realizzare l'opera, mentre le somme richieste
agli altri 16 soggetti ammontano ad € 220.590,36.
Inoltre, secondo quanto riferito, anche un ulteriore soggetto, a cui è stata richiesta
la somma di € 67.854,36, avrebbe restituito la concessione edilizia. Se al termine delle
verifiche in corso fosse confermata la mancata realizzazione dell'opera, la somma in
precedenza quantificata dovrà essere ridotta per un pari importo.
Relativamente all'anno 2009, sono state individuate 9 richieste di concessione
edilizia a cui non ha fatto seguito il pagamento degli oneri (allegato n. 16), ai cui
intestatari è stata richiesta la somma complessiva di € 106.955,94.
29
In conclusione, la documentazione fornita ha evidenziato come solo parte dei
residui contabilizzati sia fondata su un idoneo titolo giuridico, mentre per .la restante
parte, ammontante ad oltre 4 milioni di euro, l'esistenza dei presupposti potrà essere
accertata solamente al termine delle operazioni di riscontro in corso.
I residui in esame, pertanto, sono stati conservati nonostante non Vi fosse
certezza riguardo all'esistenza del credito.
1.3 Conclusioni
L'esame della documentazione fornita ha evidenziato come, in sede di
approvazione del consuntivo 20 Il, siano stati cancellati numerosi residui sprovvisti di
titolo giuridico, cosi come sono stati conservati residui sprovvisti dello stesso. Al fine
di verificare la corretta registrazione degli accertamenti, è stata analizzata la
rispondenza tra quanto comunicato dai dirigenti relativamente alle somme da
accertare.A titolo di esempiO, è stata esaminata la comunicazione prot. n. 30211 del
13.04.12 del Corpo di Polizia locale (allegato n. 17), nella quale è stato specificato che
le somme accertate al capitolo 9000, risorsa 3.01.0900, ammontano ad € 118.776,97,
mentre quelle accertate al capitolo 9100, risorsa 3.01.0910, ammontano ad €
825.741,50.L'esame del conto consuntivo 20 Il ha evidenziato come gli accertamenti siano
stati pari agli stanziamenti definitivi di bilancio, ovvero € 250.000,00 per le entrate di
cui alla risorsa 3.01.0900 ed€ 1.100.000,00 per le entrate di cui alla risorsa 3.01.0910,
indipendentemente da quanto comunicato dal dirigente competente.
La corretta contabilizzazione degli accertamenti avrebbe comportato un ulteriore
peggioramento del risultato di amministrazione al 31.12.11 per € 405.481,53.
In conclusione, sono state rilevate significative anomalie nelle modalità di
accertamento delle entrate dell'ente, spesso effettuate in base alle previsioni e non in
base all'effettiva esistenza di idonei titoli giuridici. Tale irregolarità è stata rilevata
30
anche in presenza di informazioni puntuali da parte dei dirigenti competenti, riportanti
gli esatti importi da contabilizzare in bilancio. .
Quanto ai residui attivi presenti nel conto del bilancio al 31.12.11, l'esame a
campione effettuato ha evidenziato come il corretto riaccertament() degli stessi avrebbe
evidenziato un risultato di amministrazione peggiore di quello rilevabile dal
consuntivo approvato dall'ente per € 3.502.911,91. Oltre a tali residui, non è stata
fornita la documentazione a supporto della conservazione di ulteriori partite, per le
quali non è però possibile procedere ad un'esatta quantificazione.
Inoltre, la corretta stima dei rischi di inesigibilità dei crediti vantati nei confronti
dell' A.SER. S.r.l., avrebbe dovuto determinare la cancellazione di ulteriori residui per
€ 49.799.235,78, che, a parere degli scriventi, ben difficilmente potranno tradursi in
effettive riscossioni.
Tenendo conto dei residui impropriamente conservati in bilancio, degli
accertamenti 2011 effettuati in contrasto con le indicazioni dei dirigenti competenti e
della mancata riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con le società
partecipate, la situazione finanziaria dell'ente riportata nel con.suntivo 2011 appare
nettamente migliore di quella reale. Il reale disavanzo dell' ente, applicando criteri di
valutazione prudenziali dei crediti, potrebbe superare i 60 milioni di euro.
Va inoltre rilevato come una simile stima non tenga conto dei debiti fuori
bilancio, un esempio dei quali è rappresentato dal credito vantato nei confronti
dell' ente dall'A vv. Luca Tamassia, soggetto al quale è stato affidato un incarico
riguardante la formazione del personale e, senza che venissero rispettate le procedure
previste dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, un incarico di consulenza in
materia di personale.
Il credito ancora vantato dal professionista, pari ad € 17.120,00, si riferisce
all'attività di consulenza illegittimamente affidata in violazione alla disposizione
richiamata, per la quale non esisteva nemmeno la necessaria copertura finanziaria,
come rilevabile dalla documentazione esaminata (allegato n.18) ..
31
In tale documentazione è presente una dichiarazione del Dr. Giorgio Guastella,
che nell' anno 2009 era dirigente del Settore Risorse Umane, nella quale ammette di
aver affidato l'incarico in assenza di copertura finanziaria "... avendo informato
preventivamente il Sig. Sindaco, l'Assessore competente, il Segretario Generale e il
Direttore che hanno approvato tale scelta e peraltro hanno partecipato ad alcune
riunioni per la soluzione di problematiche legate al personale ... ".
Tale dichiarazione evidenzia inequivocabilmente come si sia trattato di un
incarico di consulenza, mentre non è possibile accertare se effettivamente i soggetti
indicati abbiano concretamente collaborato a porre in essere il comportamento
illegittimo.
A parere degli scriventi, all'eventuale pagamento del residuo credito vantato
faranno seguito le responsabilità per la violazione dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n.
165/2001 e dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000.
Oltre a ciò, non vi è corrispondenza tra i crediti vantati dalle società partecipate
nei confronti dell'ente ed i residui passivi di quest'ultimo, la cui riconciliazione è stata
resa obbligatoria dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n.
135/2012.
32
2.1 Introduzione
Dall'esame della documentazione debitoria del Comune di Pomezia si è potuto
rilevare come i mutui in ammortamento siano stati tutti accesi presso la Cassa Depositi
e Prestiti, fatta eccezione per tre mutui contratti con banche private, due con MPS ed
uno con BNL. Inoltre l'ente ha effettuato un'emissione obbligazionaria finalizzata
all'estinzione anticipata di mutui contratti negli anni precedenti con la Cassa Depositie Prestiti.
Il debito complessivo per quota capitale al 31.12.11 ammontava ad €
91.264.744,86, di cui € 61.837.841,64 nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, €
11.553.231,59 per l'emissione obbligazionaria ed € 17.873.671,63 nei confronti dellebanche private.
Alla data di llllZIO della verifica risultano accesi presso la Cassa Depositi e
Prestiti n. 257 mutui, così come rilevato dal report "Finanziamenti concessi", parte
con oneri a carico del Comune e parte con oneri a carico dello Stato o di altri Enti
pubblici in base a leggi speciali.
Nel periodo 2009-2012 l'ente non ha sottoscritto contratti di mutuo con oneri a
proprio carico. Gli oneri dei tre mutui contratti in tale periodo sono a carico della
Regione Lazio. L'ultimo mutuo con oneri a carico dell'ente è stato contratto con MPSin data 27.03.08.
L'assunzione dei mutui è avvenuta nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 204 del
D.Lgs. n. 267/2000. Da ultimo, l'art. 8, comma l, della Legge n. 183/2011, ha
ulteriormente modificato l'art. 204 del TUEL, prevedendo l'abbassamento del limite al
12% per l'anno 2011, all'8% per l'anno 2012, al 6% per l'anno 2013 ed al 4% a
decorrere dall'anno 2014.
33
L'ammontare degli interessi passivi rilevabili dal consuntivo 20 Il, al lardo delle
quote a carico di altri soggetti, è pari al 7,57% delle entrate correnti dell'anno 2009.
Tali dati evidenziano, a regime dal 2014, l'impossibilità per l'ente di accendere nuovo
indebitamento sino a quando non sarà rientrato nei nuovi limiti di legge.
2.2 La rinegoziazione dei mutui avvenuta nell'anno 2007
Il comune oggetto di verifica, nel 2007, con Delibera di Consiglio Comunale n.
26 del 22.06.07, ha previsto l'emissione di un prestito obbligazionario per la
ristrutturazione di alcune sue passività, per un ammontare massimo di €
12.700.000,00, e per il finanziamento di spese di investimento, per un ammontare
massimo di € 20.000.000,00.
L'operazione è stata realizzata limitatamente alla parte finalizzata alla
ristrutturazione del debito esistente.
Con successiva Determina n. 58 del 26.06.07 (allegato n. 19), il Responsabile dei
servizi finanziari, verificate le condizioni di cui all'art. 41 della Legge n. 448/200 l,
sentite cinque banche di primaria rilevanza, ha disposto l'emissione del prestito
obbligazionario "Comune di Pomezia 2007/2032 a tasso variabile", per un importo di
12.679.000,00, godimento 28.06.07 e scadenza 28.06.32.
Dall'esame della citata Determina, è possibile rilevare che l'importo totale
dell' emissione comprende anche la penale per estinzione anticipata da corrispondere
alla Cassa Depositi e Prestiti, pari a € 312.919, Il, in violazione, quindi della golden
rule disciplinata dall'articolo 119, comma 6, della Costituzione che vieta di finanziare
oneri correnti con il ricorso all'indebitamento.
Infatti, la natura corrente, sia pur straordinaria, dell'onere in questione è stato
ribadito dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo della Lombardia, con
delibera n. 317/2011, nella quale è specificato che H ••• non appare in linea con il
principio imposto dall'art. 119 ultimo comma della Costituzione, stante la natura di
onere straordinario di parte corrente, la prassi di inserire il quantum del pagamento a
34
::.,:" .
titolo di penale nel conteggio indijJèrenziato di un nuovo mutuo, contratto a condizioni
più favorevoli dall'ente locale, al fine di estinguere anticipatamente un mutuo già in
essere (Cfr. delibera Sezione Controllo per la Lombardia n. 27/2009/PAR) H.
2.3 Il "residuo da erogare" sui mutui in ammortamento
Il sito internet della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. fornisce l'elenco del residuo
da erogare sui mutui che sono stati accesi negli anni precedenti dall'ente debitore. Si
tratta, in sostanza, della differenza fra l'ammontare complessivo del mutuo concesso e
quanto effettivamente riscosso dall' ente.
Tale residuo ammonta a somme piuttosto consistenti, in conseguenza dei tempi
di realizzazione delle opere pubbliche, che sono sempre alquanto lunghi. Ovviamente,
la quota residua dovrebbe essere tanto maggiore quanto più è ravvicinata la data di
concessione del mutuo e dovrebbe via via ridursi con il passare del tempo.
L'articolo 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione
Economica 7 gennaio 1998 prevede che i residui dei finanziamenti a totale carico
dell'ente e riguardanti spese definitivamente accertate, per importi inferiori al 5% del
mutuo, ovvero, nei casi in cui si superi tale percentuale, il residuo stesso sia comunque
inferiore al limite di importo fissato per le devoluzioni (5.000 E), possono essere
erogati su semplice richiesta alla CDP. Negli altri casi vige l'istituto della devoluzione
di cui al successivo art. lO dello stesso decreto.
La verifica condotta in merito presso l'ente ispezionato ha rivelato un certo
numero di mutui accesi che presentavano un residuo ancora da erogare, così come
rilevato dal report "Finanziamenti con residuo da erogare" ottenuto dal sistema
informativo della Cassa DD.PP ..
Su un totale di 25 posizioni che presentano un residuo ancora da erogare, solo
una è stata oggetto di devoluzione.
35
Nella seguente tabella vengono riepilogate tali posizioni, evidenziando quante di
queste sono relative a mutui con importo residuo inferiore ad € 5.000,00 e quante a
mutui con residuo superiore a detto importo ma inferiore al 5% dell'importo concesso.
Gli importi indicati nell'ultima colonna della tabella precedente ai righi 2 e 3, per
un totale di € 196.755,35, rappresentano mutui per i quali l'ente avrebbe potuto
richiedere il residuo capitale. Di fatto l'ente sta pagando gli interessi su tali somme,
benché le stesse non vengano utilizzate.
Come innanzi accennato, risultano aperte numerose posizioni relative a mutui
concessi negli anni precedenti che presentano un residuo ancora da erogare. Riguardo
a tali posizioni, è stata effettuata una verifica a campione per evidenziare le ragioni che
hanno portato all'attuale esistenza di un residuo.
I mutui esaminati sono stati i seguenti:
l) Posizione 0012389/01, data concessione 18.03.61, relativo al mattatoio, per un
importo concesso di € 8.119,70, con residuo pari ad € 4.519,71;
2) Posizione 3098516/00, data concessione 15.09.80, relativo a opere igieniche
vane, per un importo concesso di € 173.013,06, con residuo pari ad €17.301,31;
3) Posizione 4369313/02, data concessione 26.09.00, relativo a una rete fognaria,
per un importo concesso di € 260.000,00, con residuo pari ad € 29.218,80;
4) Posizione 4460033/00, data concessione 15.09.04, relativo a strade comunali,
per un importo concesso di € 1.600.000,00, con residuo pari a € 229.965,62;
5) Posizione 4488154/00, data di concessione 17.03.06, relativo a opere idriche,
per un importo concesso di € 1.500.000,00, con residuo pari a € 585,42.
36
Il totale degli importi da erogare riferiti ai predetti finanziamenti ammonta,
pertanto, a € 281.590,90.
Relativamente alle posizioni debitorie innanzi elencate, è stato richiesto
all'ufficio competente di evidenziare le ragioni che hanno portato all'attuale presenza
di residui da erogare. Il dirigente del Servizio LL.PP., con propria nota del 29.11.12
(allegato n. 20), ha evidenziato lo stato attuale dei lavori. In particolare, è stato asserito
che:
con riferimento ai primi due casi, trattandosi di operazioni datate, non è stato
possibile rinvenire il relativo fascicolo;
con riguardo alla terza posizione, è stata disposta la liquidazione finale pur
rimanendo da eseguire un cottimo fiduciario per la fornitura e posa in opera di
apparecchiature presso la stazione di via del Sughereto per un importo di €
8.360,00;
per la quarta posizione segnalata, pur essendo da definire alcune procedure di
esproprio, è stata disposta la liquidazione finale dei lavori;
come al punto precedente, anche per la quinta posizione è stata disposta la
liquidazione finale.
Da quanto esposto risulta quindi che, anche non considerando gli € 8.360,00 per
lavori ancora da eseguire, esistono risorse rimaste inutilizzate presso la Cassa Depositi
e Prestiti senza che vi siano ragioni giustificative.
Sebbene gli importi non siano molto rilevanti, va comunque evidenziato che un
simile comportamento determina un maggior onere per l'ente, pari all'importo degli
interessi pagati sui mutui non utilizzati.
Richiedere il versamento del residuo da erogare o la devoluzione del mutuo
permette, infatti, di utilizzare tali risorse per finanziare le opere necessarie all'ente,
senza doversi caricare di nuovi mutui e dei relativi oneri o comunque riducendo
l'importo degli interessi.
Gli scriventi hanno effettuato un riscontro finalizzato a verificare che l'ente
ispezionato abbia fatto ricorso all'indebitamento per il solo finanziamento di spese
37
d'investimento. A tal fine, sono stati esaminati i mutui contratti con la Cassa Depositi
e Prestiti negli anni 2008, 2010 e 2011, aventi posizione 4512105/00, 4546121/01 e
4546121/02, senza che siano state rilevate irregolarità ..
2.4 Le operazioni in strumenti derivati
La normativa che disciplina la materia ha subito negli anni diverse evoluzioni,
passando da una fase iniziale in cui era consentito agli enti locali di ricorrere agli
strumenti derivati per una più efficiente gestione delle proprie passività, fino ad
arrivare, considerati i diversi casi di utilizzo non pienamente consapevole di questi
strumenti e dei connessi rischi, al divieto, contenuto nella Legge n. 133/2008, di
concludere operazioni derivate in attesa dell'emanazione (ancora non avvenuta,
peraltro) di un nuovo regolamento che ne disciplinasse meglio i requisiti di
ammissibilità.
Prima del citato divieto, la materia era fondamentalmente regolata dal DM n. 389
del lO dicembre 2003 che, attraverso un'elencazione tassativa delle operazioni
~mmissibili, di fatto consentiva il ricorso ai derivati con caratteristiche ''plain vanilla ",
con alcuni limiti, tra i quali la relazione con debiti effettivamente esistenti, la scadenza
non superiore alle passività sottostanti e un "premio" (c.d. up front), da ricevere a
compensazione dell'eventuale disallineamento delle prestazioni contrattuali, non
superiore all' 1% del nozionale di riferimento.
Nel periodo oggetto di verifica, il Comune di Pomezia ha aderito a complessive
tre proposte di operazioni di swap, di cui due provenienti da BNL ed una da Unicredit.
A seguito della Determinazione dirigenziale n. 64 del 24.07.07, come da
autorizzazione contenuta nella Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 20.07.07,
infatti, sono stati sottoscritti i seguenti contratti:
l. "Collar swap" con controparte Unicredit Banca d'Impresa S.p.A.; data
operazione 25.07.07; data di decorrenza 30.06.07; scadenza 31.12.24; importo
iniziale del nozionale di riferimento: € 36.186.373,79;
38
30.06.08
31.12.08
Estinzione
2. "IRS Collar" n. 1594169 con controparte BNL; data negoziazione 30.07.07;
data di decorrenza 30.06.07; data scadenza 31.12.24; importo iniziale del
nozionale di riferimento: € 15.519.397,35;
3. "IRS con Collar" n. 1594173 con controparte BNL; data di negoziazione
30.07.07; data di decorrenza 30.06.07; data di scadenza 31.12.34; importo
iniziale del nozionale di riferimento: € 20.666.976,43.
Le tre operazioni sono state chiuse anticipatamente nel mese di marzo 2009,
come da Determinazione n. 21 del 6.03.09 del dirigente dei Servizi finanziari.
Alle varie scadenze contrattuali, gli introiti del Comune di Pomezia sono stati
quelli riepilogati nella tabella seguente.
Le entrate dei primi tre semestri interi sono da ascrivere alle particolari strutture
dei contratti che prevedevano già ab origine incassi "certi" per il Comune. Questa
"certezza" ci consente di affermare che si è trattato in sostanza di upfront, diluiti in tre
rate semestrali, riconosciuti all'ente dalle controparti a compensazione del
disallineamento delle reciproche. prestazioni e quindi con la presenza, in fase di
sottoscrizione del contratto, di una probabile maggiore onerosità (per il Comune) delle
prestazioni future. L'evoluzione delle aspettative riguardanti i valori dei tassi Euribor
(parametro di riferimento per i pagamenti in capo alI ' ente), rivisti in ribasso, ha
determinato, invece, un valore di mercato (mark to market) dei contratti positivo per
l'ente, consentendogli di incassare ulteriori € 198.332,87 dalla loro chiusura.
I tre contratti, comunque, sono conformi alle disposizioni del Decreto
Ministeriale n. 389 del dell' 1.12.03.
39
Tanto premesso, non si ritiene di dover ulteriormente approfondire l'esame della
fattispecie.
2.5 L'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria
L'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità per gli enti locali di far
ricorso ad una anticipazione di tesoreria, nel limite dei 3/12 delle entrate correnti
accertate nel penultimo anno precedente.
L'art. 195 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità di utilizzare, in
termini di cassa, le entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese
correnti. Il comma 3 del medésimo articolo specifica che" ... l'utilizzo delle somme a
specifica destinazione ... vincola una quota corrispondente dell 'anticipazione di
tesoreria".
In sostanza, nel loro complesso, le somme anticipate dal tesoriere e le somme a
specifica destinazione utilizzate in termini di cassa non possono superare i 3/12 delle
entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.
Gli scriventi hanno effettuato un riscontro a campione volto a verificare se l'ente
abbia correttamente contabilizzato, tra le entrate aventi specifica destinazione, le
somme incassate riferite a mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti ed a
trasferimenti di cui al Titolo IV dell'entrata aventi vincolo di destinazione.
Sono state esaminate alcune reversali riferite a capitoli aventi destinazione
vincolata di cui ai Titoli IV e V dell'entrata. L'esame ha riguardato solamente gli anni
2010,2011 e 2012, in quanto, al momento della verifica, non erano più interrogabili on
line le reversali degli anni precedenti.
Nella tabella seguente sono riepilogate le reversali esaminate a campIOne
(allegato n. 21), indicando l'importo e se le stesse sono state imputate alla gestione di
cassa libera o vincolata. Si ricorda come tutte le reversali analizzate sarebbero dovute
essere imputate alla gestione vincolata.
40
~89/2010 :vRIti •..... n,. tt t .. , '("ii",Ri"(~WIOJO <t; ........ ..,...... ttttt 1 ..i .....>.. .. .t.;.,.t.lit ..i
1906 5.03.1906 262.198,86 Cassa Depositi e Prestiti Libera534/2010 1906 5.03.1906 255.838,34 Cassa Depositi e Prestiti Libera954/2010 9058 5.03.1906 221.727,24 Cassa Depositi e Prestiti Libera1998/2010 9058 5.03.1906 222.983,96 Cassa Depositi e Prestiti Libera3209/2010 9058 5.03.1906 105.126,81 Cassa Depositi e Prestiti Libera352312010 860 4.03.1750 142.122,17 Regione Lazio Libera375612010 860 4.03.1750 176397,93 Cassa Depositi e Prestiti Libera1291/2011 9001 5.03.1906 317.593,75 Cassa Depositi e Prestiti Libera1879/2011 2063 5.03.1906 840.000,00 Cassa Depositi e Prestiti Libera2289/2011 860 4.03.1750 113.402,60 Regione Lazio Libera2403/2011 2063 5.03.1906 334.408,21 Cassa Depositi e Prestiti Libera3042/201 l 9001 5.03.1906 343.513,79 Cassa Depositi e Prestiti Libera3311/2011 860 4.03.1750 176397,93 Cassa Depositi e Prestiti Libera3312/2011 2063 5.03.1906 284.164,84 Cassa Depositi e Prestiti Libera2522/2012 2063 5.03.1906 86.008,13 Cassa Depositi e Prestiti Libera3181/2012 2063 5.03.1906 288.960,35 Cassa Depositi e Prestiti Vincolata
Come rilevabile dalla tabella precedente, l'esame a campIOne effettuato ha
evidenziato come l'ente abbia impropriamente imputato alla gestione libera di cassa,
nel solo anno 2010, riscossioni per € 1.386.395,3 L
Ad esse si sono aggiunte ulteriori riscossioni per € 2.409.481,12 nell' anno 2011 e
per € 86.008,13 nell'anno 2012.
Un simile comportamento ha alterato la gestione di cassa dell'ente, consentendo
di utilizzare entrate vincolate in termini di cassa senza tener conto dei limiti previsti
dai richiamati artt. 195 e 222 del D.Lgs. n. 267/2000.
Sebbene richiesto (allegato n. 22), l'ente non ha fornito i dati relativi al saldo
della gestione di cassa vincolata, non consentendo agli scriventi la verifica del
possibile superamento dei limiti innanzi richiamati.
E' stato possibile acquisire solamente il dato relativo al 31.12.1 O (allegato n. 23),
che evidenziava un utilizzo di anticipazione di tesoreria per € 11.305.776,36 e
l'utilizzo di risorse a destinazione vincolata per € 166.277,65. L'anticipazione
complessivamente utilizzabile nell'anno era pari ad € 13.346.362,00, per cui la quota
41
residua utilizzabile era pan ad € 1.874.307,99 (13.346.362,00 - 11.305.776,36 -
166.277 ,65).
Considerando le irregolari contabilizzazioni rilevate nell' anno 2010, pari ad €
1.386.395,31, l'ente avrebbe utilizzato quasi completamente l'anticipazione di
tesoreria.
Essendo stato effettuato un controllo a campione, non si può escludere che l'ente
nell' anno 2010 abbia superato i limiti di utilizzo previsti dagli artt. 195 e 222 del
D.Lgs. n. 267/2000.
La mancata indicazione, sebbene richiesta, della situazione della cassa vincolata
al 31.12.11, non ha consentito di verificare se tali limiti siano stati superati nell' anno
2011, in cui le irregolari contabilizzazioni, in base all'esame a campione effettuato,
hanno raggiunto l'importo di € 3.795.876,43 (1.386.395,31 anno 2010 + 2.409.481,12
anno 2011).
42
3.1 Introduzione
Il Comune di Pomezia, per gli anni 2007 e 2008, ai sensi dell'art. l, comma 562,
della Legge n. 296/2006, non era soggetto al Patto di stabilità, in quanto ente
commissariato nelle annualità 2004 e 2005.
Per le successive annualità ricadenti nell' arco temporale oggetto di verifica, ossia
il 2009, il2010 e i12011, l'ente ha dichiarato di aver rispettato il Patto. Si è proceduto,
quindi, a verificare, per il triennio in questione, la rispondenza tra quanto certificato
dall'ente e le risultanze contabili.
3.2 Il rispetto del Patto di stabilità 2009
Si premette che già a partire dall'annualità 2008 la disciplina del Patto è stata
innovata prevedendosi non più tetti di spesa, ma una nuova modalità di calcolo dei
saldi basato sulla c.d. competenza mista, nella quale rilevano, per la parte corrente, gli
accertamenti dei primi tre Titoli delle entrate e gli impegni del Titolo I della spesa
mentre per la parte capitale si prendono in considerazione le riscossioni del Titolo IV
dell'entrata e i pagamenti del Titolo II della spesa.
Come detto, per l'anno in questione, come si evince dall'apposito prospetto per
la certificazione trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato - IGEPA, l'ente ha
attestato di aver raggiunto gli obiettivi previsti dal Patto. Tuttavia, dal confronto tra
quanto dichiarato e i dati di bilancio emergono significative differenze, cosÌ come
riassunto nella tabella seguente.
43
68.462
-4.793
-11.777
6.984
68.646
-980
-11.777
10.797
I dati effettivi a consuntivo migliorano ulteriormente i dati fomiti dall'ente. Vista
la notevole differenza, dovuta per lo più al dato sull'entrate, si sottolinea comunque la
non attendibilità dei dati dichiarati.
3.3 Il rispetto del Patto di stabilità 2010
Per il 20 l O il Comune di Pomezia ha comunicato nel prospetto di certificazione
relativo all'annualità in questione di aver raggiunto l'obiettivo previsto dal Patto.
Anche qui, però, dal raffronto con i dati del conto consuntivo emergono significative
differenza, così come rilevabili dalla tabella seguente.
3.4 Il rispetto del Patto di stabilità 2011
Si rileva, pertanto, anche per l'annualità 2010 una vistosa divergenza tra i dati
dichiarati ai fini del Patto con i dati di consuntivo.
73.474
264
-12.278
12.542
71.715
-9.925
-12.276
2.351
Il Comune di Pomezia ha comunicato di aver raggiunto anche per l'annualità
20 Il gli obiettivi previsti dal Patto. Di seguito, vengono riepilogati i dati comunicati e
44
quelli rilevati dal conto consuntivo, da cui si può ancora una volta rilevare un'evidente
discrasia.
3.5 Conclusioni
65.633
-1.585
-2.052
467
70.016
1.839
-2.052
3.891
Il comune di Pomezia, per le annualità 2009-2011, in base ai dati rilevati dai
conti consuntivi, ha rispettato le prescrizioni del Patto di stabilità. I saldi rilevabili dai
documenti contabili, inoltre, risultano sensibilmente migliori di quelli trasmessi alla
Ragioneria Generale dello Stato.
Va però segnalato come le irregolarità contabili esposte nei precedenti paragrafi
(1.2.4 ed 1.3) abbiano inciso anche sui saldi ai fini del Patto di stabilità. La corretta
contabilizzazione delle varie poste esaminate avrebbe comportato un peggioramento
dei saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità.
Essendo stata effettuata solamente un' analisi a campiOne, non è possibile
ricostruire puntualmente se l'ente avrebbe comunque rispettato il Patto di stabilità nel
caso avesse adottato le corrette procedure contabili. L'ampio margine con cui il Patto
risulta essere stato rispettato nel periodo 2009-20 Il, così come riportato nelle tabelle
precedenti, ad una prima analisi, sembrerebbe escludere esiti differenti rispetto a quelli
certificati.
45
4.1 Le disposizioni concernenti la limitazione della spesa per il personale
Nel corso degli anni, le leggi finanziarie hanno previsto il contenimento delle
spese di personale, fissando precise diposizioni applicabili agli enti locali. In questa
sede si procederà a verificare il rispetto di tali disposizioni negli anni oggetto di
controllo.
4.1.1 La riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della
Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
L'art. 1, comma 557, della Legge finanziaria 2007 ha previsto che gli enti locali
dovessero ridurre le spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva ed occupazionale.
In merito all'applicazione di tale disposizione, la Corte dei conti ha avuto modo
di chiarire che "Sussiste indubbiamente un obbligo degli enti sottoposti al patto di
stabilità di operare nel 2007 la riduzione delle spese del personale e ciò al fine del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica stabiliti dal patto di stabilità interno. La riduzione va attuata attraverso il
contenimento delle assunzioni e della spesa per la contrattazione ed attraverso la
razionalizzazione delle strutture burocratiche amministrative. In tal senso il comma
557 è norma cogente e l'Amministrazione non dispone di discrezionalità quanto
46
all 'an"l. Non solo, ma "il parametro di riferimento cui commisurare la riduzione della
spesa nel 2007, in assenza di un 'esplicita indicazione legislativa in tale senso, è
costituito dalla spesa per il personale dell'esercizio più vicino e cioè il 2006 ".
Negli esercizi successivi, la spesa doveva ridursi ulteriormente rispetto a quella
fatta registrare nell' anno precedente, così come specificato dalla Corte dei conti,
Sezione Autonomie, con deliberazione n. 2/2010.
In merito alla possibilità di derogare all' obbligo di riduzione della spesa di
personale, l'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 ha previsto che eventuali
deroghe alla disciplina in questione, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n.
448/2001, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'anno 2007, devono
comunque assicurare le seguenti ulteriori condizioni:
a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia
superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell' accertamento della
condizione di ente strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non
superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.
Si evidenzia come l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 preveda che " ...
gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all 'articolo 2 del testo unico
delle leggi sull 'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della
spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modijìcazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate".
l Le citazioni sono tratte da Corte dei conti - sez. controllo Umbria, deliberazione n. 8/2007. Si veda ancheCorte dei conti - sez. controVeneto, deliberazioni n. 11/2007 e n. 12/2007.
47
L'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha
riscritto l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, facendo venir meno la
possibilità di derogare all'obbligo di contenimento della spesa, introdotta dall'art. 3,
comma 120, della Legge n. 24412007. È stato, inoltre, introdotto l'art. 1, comma 557-
ter, il quale prevede, per gli enti inadempienti, l'estensione del divieto di assumere
personale a qualsiasi titolo, previsto dall'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008,
convertito in Legge n. 13312008.
Gli scriventi hanno proceduto a verificare il rispetto dell'obbligo imposto,
esaminando, per gli anni 2007-2010, i dati contenuti nelle relazioni predisposte dal
Collegio dei Revisori, allegate alle delibere di approvazione dei conti consuntivi 2008-
2010. Per tali anni, infatti, non è stato fornito alcun ulteriore documento da parte
dell'ente relativo alla verifica dell'obbligo di contenimento della spesa di personale.
Nell'anno 2010, per la prima volta, è stata effettuata una puntuale ricognizione
delle spese di personale.
E' stata inoltre consegnata, da parte dell'ente, la nota del Settore personale prot.
n. 30935 del 14.04.10, nella quale sono stati effettuati alcuni confronti tra la spesa di
personale degli anni 2007-2009.
Nella tabella seguente sono riepilogati i dati della spesa di personale riferiti agli
anni 2004-2007, così come indicati nella relazione dei Revisori al consuntivo 2007
(allegato n. 24).
Come rilevabile dalla tabella precedente, l'ente non avrebbe mai rispettato
l'obbligo di contenimento della spesa di personale. Nell'anno 2006, infatti, così come
previsto dall'art. 1, comma 198, della Legge n. 266/2005, l'ente avrebbe dovuto
ridurre la spesa di personale dell' 1% rispetto all'anno 2004.
I dati indicati, inoltre, non tengono in alcun conto le modalità di quantificazione
delle spese di personale dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare
48
n. 9/2006. La giurisprudenza contabile ha confermato tale impostazione, prevedendo
l'esclusione dal computo di alcune voci specifiche2.
Nella relazione è indicato che" ... l'Ente nel 2007 ha derogato al rispetto dei
limiti di spesa sostenuti nel 2004, motivando tale deroga in occasione della
programmazione triennale dei fabbisogni 2008-2010 ...".
In realtà, tale richiamo è del tutto incongruente, in quanto, come illustrato in
precedenza, la possibilità di derogare all'obbligo di contenimento della spesa è stato
introdotto solamente dall'anno 2008, a cui si riferisce il piano del fabbisogno citato.
Nell'anno 2007, pertanto, l'ente non ha "derogato" all'obbligo di riduzione, ma
ha "violato" lo stesso, senza che il Collegio dei Revisori eccepisse nulla in proposito.
Nella relazione al consuntivo 2008 (allegato n. 25), i dati riportati dal Collegio
dei Revisori, che vengono riepilogati nella tabella seguente, evidenziano come l'ente
non abbia rispettato l'obbligo imposto dalla norma, in quanto ha utilizzato la
possibilità di deroga in precedenza richiamata.
Com' è possibile rilevare, la spesa per gli anni 2006 e 2007 è differente rispetto ai
valori indicati nella relazione riferita al consuntivo dell'anno precedente, evidenziando
come il Collegio dei Revisori abbia modificato le modalità di calcolo, senza però
fornire alcuna spiegazione in proposito. Anche il nuovo metodo di calcolo evidenzia
come nell'anno 2007 non sia stato rispettato l'obbligo previsto dalla norma.
In merito all'utilizzo della deroga dal rispetto dell' obbligo di riduzione delle
spese di personale, previsto dall'art 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 in
precedenza richiamata, si segnale che l'esame delle Delibere di Giunta Comunale n. 94
2 Vedi Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. J 612009.
49
del 7.05.08, n. 121 del 27.05.08 e n. 134 del 12.06.08 non è possibile rilevare una
volontà dell'organo amministrativo in tal senso.
L'unico documento che affronta la questione è la nota prot. n. 34369 del 2.05.08
del Settore personale, nella quale è indicato che l'ente rispetta i tre requisiti previsti
per poter esercitare la deroga e che sussistono esigenze che rendono necessario far
ricorso ad assunzioni. A parere degli scriventi, la Giunta Comunale avrebbe dovuto
prevedere in maniera esplicita di volersi avvalere della deroga in questione,
specificandone le ragioni.
Nella relazione al consuntivo 2009 (allegato n. 26), il Collegio dei Revisori
indica che "La spesa di personale sostenuta nell'anno 2009 è pari ad £ 15.843.392,56.
Tale ammontare è la risultante di quanto emerge dalla contabilità finanziaria. Dai
dati analitici comunicatici dall'ufficio del personale dell'ente, la suddetta spesa
ammonterebbe ad £ 17.579.914,00. La differenza tra i due importi, pari ad £
1.736.521,44, pur non modificando il totale generale della spesa, evidenzia una non
corretta allocazione delle voci di spesa nei relativi capitolt'.
Anche in questo caso, non vengono fomite spiegazioni sul metodo di calcolo
utilizzato, che appare non conforme al citato quadro interpretativo. Il Collegio dei
Revisori, infatti, riporta esclusivamente i dati della Spesa corrente, Intervento l -
Spesa di personale (15.843.392,56), a cui si aggiungerebbe l'ulteriore quota imputata
in bilancio in maniera non corretta (1.736.521,44).
Se è vero quanto affermato,' quest'ultima quota non riguarda l'IRAP, che va
correttamente imputata alla Spesa corrente, Intervento 7 - Imposte, i buoni pasto ed i
compensi corrisposti ai cO.cO.co., che vanno correttamente imputati alla Spesa
corrente, Intervento 3 - Prestazioni di servizi. Tali componenti andavano calcolate ai
fini della quantificazione della spesa di personale, così come andavano dedotte le
componenti indicate nella citata circolare RGS n. 9/2006.
Da quanto esposto, appaiono ben poco attendibili i dati contenuti nella relazione
predisposta dal Collegio dei Revisori in data 18.03.11 e relativa al rendiconto della
gestione anno 2009.
50
Al fine di quantificare correttamente la spesa di personale 2009, gli scriventi
hanno chiesto all'ufficio personale di rielaborare i conteggi, seguendo le indicazioni
fomite dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Magistratura contabile.
Tale operazione, in base a quanto riferito, non risulta possibile, m quanto
nell'anno 2009 è stata contabilizzata in maniera scorretta e non sempre intellegibile
parte delle spese per il personale.
Per ricostruire in maniera quanto più precisa possibile la spesa di personale anno
2009, gli scriventi hanno preso a base di calcolo il totale delle retribuzioni corrisposte
al personale a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratto cO.cO.cO.,
comprensivi di oneri riflessi e di lRAP, così come rilevabili dalla nota prot. 30935 del
14.04.10 (allegato n. 27). L'importo complessivo è pari ad € 17.939.644,63.
A tale importo deve essere aggiunta la spesa rimborsata ad altri enti per il
personale comandato presso il Comune di Pomezia e l'importo dei buoni pasto, mentre
va detratto quanto pagato nell'anno 2009 a titolo di arretrati anni precedenti, la spesa
per il personale appartenente alle categorie protette, gli incentivi per il condono
edilizio, i diritti di rogito del Segretario comunale, gli incentivi per la progettazione di
opere pubbliche e lo straordinario per consultazioni elettorali rimborsato dal Ministero
dell'intern03.I dati in questione sono stati rilevati dal conto annuale, dai cedoloni riepilogativi
stipendiali o comunicati dall'ente su richiesta degli scriventi (vedi nota prot. 106138
del 21.12.12, allegato n. 28).
Nella tabella seguente Viene ricostruita la spesa di personale al fini della
disposizione in esame per l'anno 2009.
3 Vedi Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera n. 2/20 Il.
51
17.939.644,63
32.923,01
173.043,00 Bilancio - Capitolo 88900
19.201,00 Conto annuale Tab. 13 cod. S998
838.321,00 Nota pro!. 106138 del 2 J.l 2.12
16.800,00 Nota pro!. 106138 deI2J.l2.12
34.666,15 Nota pro!. 106138 del21.12.12
51.728,90 Cedo Stipendiali voce 543
49.603,50 Cedo Stipo Voci 550-552, 559-562
17.135.290,09
La spesa di personale così ricostruita non tiene conto dello sfasamento temporale
con cui vengono corrisposte alcune componenti del trattamento accessorio, per cui il
dato ricostruito è suscettibile di piccole variazioni.
La spesa risulta comunque sostanzialmente compatibile con quella indicata dal
Collegio dei Revisori nella relazione al consuntivo anno 2009, pari ad €
17.579.914,00.La relazione del Collegio dei Revisori relativa al consuntivo 2010 (allegato n.
29), trasmessa in data 10.12.11, ha utilizzato, per la prima volta, un metodo di calcolo
rispondente al quadro interpretativo in precedenza illustrato.
La spesa di personale ai fini della disposizione in esame è stata quantificata in €
18.854.256,04, al netto delle componenti escluse.
Il Collegio dei Revisori afferma che "La spesa di personale sostenuta nell 'anno
2010 rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/06", sebbene i dati
riportati nella stessa evidenzino il contrario. In realtà, il confronto è stato effettuato
con la spesa di personale 2009 di cui all'Intervento 1, invece di utilizzare, ai fini della
quantificazione della stessa, il medesimo metodo di calcolo utilizzato per l'anno 2010.
Il raffronto corretto, tenuto conto della spesa di personale dell' anno 2009
ricostruita nel corso della presente ispezione, avrebbe evidenziato un incremento' di
52
53
spesa di € 1.718.965,95 (18.854.256,04 - 17.135.290,09). Anche tenendo conto della
spesa di personale indicata nella relazione al rendiconto 2009, pari ad € 17.579.914,00,
vi sarebbe stato un incremento di spesa di € 1.274.342,04 (18.854.256,04 -
17.579.914,00). I dati sono riepilogati nella seguente tabella.
17.579.914,00
18.854.256,04
+1.274.342,04
Collegio dei
Appare evidente, quindi, come il Collegio dei Revisori abbia attestato nell'anno
2010 il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 in
presenza di dati che dimostravano il contrario.
Nella relazione del Collegio dei Revisori relativa al consuntivo 20 Il (allegato n.
30), trasmessa in data 24.10.12, la spesa di personale è stata quantificata in €
16.597.024,62, largamente inferiore a quella sostenuta nell'anno 2010.
In realtà, la quantificazione della spesa non appare corretta, in quanto non sono
state dedotte le componenti escluse, quali, ad esempio, le spese del personale
appartenente alle categorie protette, i diritti di rogito del Segretario, ecc ..
Pertanto, ai fini del calcolo del limite della spesa di personale per l'anno 2012,
l'ente dovrà quantificare le componenti escluse e portarle in diminuzione dall'importo
di € 16.597.024,62.Tanto premesso, è possibile rilevare come il Comune di Pomezia non abbia
rispettato l'obbligo di procedere alla riduzione della spesa di personale nell' anno 2006,
previsto dall'art. l, comma 198, della Legge n. 266/2005. Analogamente, nell'anno
2007 non ha rispettato l'obbligo di riduzione della spesa di personale previsto dall'art.
1, comma 557, della Legge n. 296/2006.
Quest'ultima norma sembrerebbe essere stata violata anche nell'anno 2010, così
come ricostruito in precedenza. Nell'anno 2011, pertanto, così come previsto dall'art.
1, comma 557-ter, della Legge n. 296/2006, il Comune di Pomezia non avrebbe potuto
I~'-"""Irij:< .
procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, essendo applicabile il disposto dell'art. 76,
comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008.
In violazione alle norme richiamate, nell'anno 2011 il Comune di Pomezia ha
assunto 150 unità di personale (allegato n. 31), di cui 3 a tempo indeterminato (2 a
seguito di stabilizzazione ed 1 per mobilità).
Gli scriventi, a seguito di confronto con l'ufficio competente, hanno rilevato però
alcune incongruenze tra i dati certificati dal Collegio dei Revisori e quelli rilevabili
dalla documentazione esaminata.
Come già indicato, la spesa di personale dell'anno 2010, in base ai dati indicati
nelle relazioni del Collegio dei Revisori, sarebbe cresciuta rispetto all'anno 2009. Una
simile affermazione suscita alcune perplessità, considerato che dai cedo Ioni
riepilogativi stipendiali risulta che il "Totale costi ente" riferito a tutto il personale
(tempo indeterminato e tempo determinato) è pari ad € 17.385.535,61 per l'anno 2009
e ad € 16.694.315,89 per l'anno 20 IO.
Fermo restando che i dati certificati dal Collegio dei Revisori evidenziano il
mancato rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa, appare opportuno che il
Collegio proceda ad una verifica della correttezza di quanto attestato.
Per quanto riguarda il disposto dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, la
spesa di personale del Comune di Pomezia negli anni 2010 e 20 Il si è mantenuta al di
sotto del limite massimo previsto dalla norma, al di sopra del quale scatta il divieto di
procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo.
4.2 Il personale con qualifica non dirigenziale
4.2.1 La contrattazione collettiva decentrata integrativa
Nel sistema di relazioni sindacali disegnato dal CCNL dell' 1.04.99,
sostanzialmente confermato dal CCNL del 22.01.04, una serie di risorse finanziarie,
54
"'~1""~~~----------------------- _
destinate all'incentivazione del personale (cd. risorse decentrate), sono disciplinate
dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente.
I CCNL prevedono un contratto decentrato integrativo di durata quadriennale,
specificando che l'utilizzo delle risorse decentrate sia invece determinato in sede di
contrattazione decentrata con cadenza annuale (art. 5 CCNL dell' I .04.99).
La procedura per la stipula si articola nei seguenti passaggi fondamentali:
a) contrattazione decentrata con cadenza annuale finalizzata alla redazione di
un'ipotesi di accordo;
b) tras missione dell'ipotesi di accordo entro 5 giorni al Collegio dei Revisori,
corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, affinché il
collegio effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata con i vincoli di bilancio;
c) autorizzazione dell'organo di governo (Giunta comunale) alla sottoscrizione
definitiva del contratto.
d) tras missione del testo contrattuale all' ARAN entro 5 giorni dalla sottoscrizione,
con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Presso il Comune di Pomezia, nel periodo oggetto della presente verifica
ispettiva, sono state applicate le disposizioni contenute nei CCDI indicati nel
successivo paragrafo 4.2.4.
4.2.2 Il fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività
55
Sono state esibite la Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 7.10.08 (allegato n.
32), con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione del CCDI dell'anno 2007, il
verbale di delegazione trattante (rectius: verbale di conciliazione) del 14.07.09
(allegato n. 33), a cui è allegata la quantificazione del fondo relativa all'anno 2008, la
nota prat. 106168 del 18.12.09 (allegato n. 34), relativa alla quantificazione del fondo
relativa all'anno 2009, la Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 17.11.11 (allegato n.
35), relativa alla quantificazione definitiva del fondo per l'anno 2010, la Delibera di
Giunta Comunale n. 19 del 28.02.12 (allegato n. 36), a cui è allegata la quantificazione
del fondo per l'anno 2011, e la nota del Servizio Gestione Risorse Umane prot. n.
99575 del 3.12.12, a cui è allegata la quantificazione del fondo per l'anno 2012.
Di seguito esporremo i dati relativi al fondo del comune ispezionato dell'ultimo
quinquennio, elaborati sulla base della documentazione esibita agli scriventi.
56
Risorse stabili 2007 2008 2009 2010 2011 2012CCNL 1.4.99 art. 14, c.4 85.783,47 85.783,47 85.783,47 85.783,47 85.783,47 85.783,47CCNL 1.4.99 art.15, c.1, lett. a) 263.241,66 263.241,66 263.241,66 263.241,66 263.241,66 263.241,66
CCNL1.4.99 art. 15, c.1, lett. g) 31.239,96 31.239,96 31.239,96 31.239,96 31.239,96 31.239,96
CCNL1.4.99 art.15, c.I, lett. h) 8.521,54 8.521,54 8.521,54 8.521,54 8.521,54
CCNL 1.4.99 art.15, c.1, lett.j) 22.978,89 22.978,89 22.978,89 22.978,89 22.978,89 22.978,89
CCNL 1.4.99art.15, c.5 (stabile) 183.308,86 429.110,73 464.110,73 353.768,86 353.768,86 353.768,86
CCNL 5.10.01 art. 4, c.1 50.763,53 50.763,53 50.763,53 50.763,53 50.763,53 50.763,53
CCNL.5.1O.01 art. 4, c.2 65.753,96 65.753,96 65.753,96 148.451,35 163.889,50 163.889,50
CCNL22.1.04 art. 32, c.1 28.734,60 28.734,60 28.734,60 30.303,54 30.303,54 30.303,54
CCNL 22.1.04 art. 32, c.2 23.173,06 23.173,06 23.173,06 24.438,34 24.438,34 24.438,34
CCNL 22.1.04 art. 32, c.7 9.269,23 9.269,23 9.269,23 9.775,34 9.775,34 9.775,34
CCNL.9.5.06 art. 4, c.1 25.993,13 25.621,27 25.621,27 22.398,23 22.398,23 22.398,23
Dich. Congo 4CCNL 9.5.06 13.111,07 13.111,07 13.111,07 34.833,52 34.833,52 34.833,52
CCNL 11.4.08 art. 8, c.2 38.768,47 38.768,47 30.015,18 30.015,18 30.015,18
RecuperoPEO personale cessato 253.498,41
Recuperolnd. Comparto 8.521,54
Riduzione personale ATA -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
Riduz.Art. 9, c.2 bis, D.L. 78/10 -46.599,00
Totale stabili 1.065.371,37 1.096.071,44 1.131.071,44 I.l09.513,41 1.124.951,56 1.078.352,56
Risorse variabili 2007 2008 2009 2010 2011 2012CCNL 1.4.99 art. I 5, c.l, lett. d) 131.156,80 10.000,00 10.000,00
CCNL 1.4.99 art.15, c.1, lett. k) 232.006,00 343.275,19 51.728,90 35.290,00 385.000,00 460.000,00
CCNL 1.4.99 art.15, c.1, lett. m)
CCNL 1.4.99 art. 15, c.2 53.028,21 53.028,21 53.028,21 53.028,21 53.028,21 53.028,21
CCNL 104.99 art.15, c.5 (variabile) 240.000,00 334.950,00 206.374,39 172.000,00 293.520,67
CCNLII.4.08 art. 8, c.3 58.152,70
CCNLJI.7.09 art. 4, c.2, lett. b) 117.621,97
Risorse non spese anno precedo 35.148,90
Salario accessorio personale TD 240.000,00 161.548,00
CCNL 14.9.00 art. 54 3.000,00 6.000,00
Riduz.Art.9, c.2-bis, D.L. 78110 -50.143,20
Totale variabili 560.183,11 694.456,10 557.329,08 425.849,40 572.885,01 984.096,88
TOTALE FONDO 1.625.554,48 1.790.527,54 1.688.400,52 1.535.362,81 J .697.836,57 2.062.449,44
57
Si specifica che le risorse non spese nell' anno 2005 sono state inserite tra le
risorse variabili dell' anno 2007, diversamente da quanto erroneamente fatto dall'ente,
che le ha inserite tra quelle stabili.
Dall'anno 20 lO, l'ente ha accorpato nella voce :'CCNL 22/01/04 art. 31 - c. 2" le
risorse di cui all'art. 14, comma 4, 15, comma l, letto a), g), h) e j), del CCNL
dell' 1.04.99 e dell'art. 4, comma l, del CCNL del 5.10.2001. Nella tabella precedente
tali voci sono state esposte in maniera separata. Nel medesimo anno le risorse aggiunte
in sede di quantificazione definitiva sono state inserite tra quelle di cui all'art. 15,
comma l, letto k), del CCNL dell' 1.04.99 (Progetto ICI) e tra quelle di cui all'art. 15,
comma 5, del medesimo CCNL dell' 1.04.99 (Progetto terzo turno, progetto concorsi,
progetto ambiente e progetto insegnanti luglio).
Quanto all'anno 20 lO, nella tabella precedente sono stati inseriti, come detto, i
dati rilevati dalla Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 17.11.11. Con tale atto è
stata modificata la quantificazione del fondo anno 20 lO rilevabile dalla Delibera di
Giunta Comunale n. 47 del 7.04.11, elevando il fondo fino al totale delle risorse
appostate al capitolo di bilancio n. 923, sub capitoli da l a 12.
Questo incremento, pari ad € 241.688,39 (1.535.362,81 - 1.293.694,42), è stato
genericamente riferito ad " ... alcuni progetti ex art. 15, comma 5, e comma 1 let. K del
CCNL 01.04.1999". In sostanza, anziché appostare in bilancio le somme previste nel
fondo, è stato elevato il fondo sino alle disponibilità di bilancio.
Appare evidente come una simile procedura non sia corretta. Inoltre, in questo
modo è stato elevato l'importo del fondo dell'anno 2010, che, in base a quanto
previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, norma già a tale data emanata
da oltre l anno, rappresentava il limite delle risorse destinabili al trattamento
accessorio nel triennio 2011-2013.
Nei paragrafi successivi verrà effettuata un'analisi puntuale delle singole voci per
gli anni 2007-2012, per verificare se la loro quantificazione sia in linea con il dettato
contrattuale.
58
,,~"''''~"':-._'_._-----C- ---- ----------------- _
4.2.3 L'analisi delle diverse componenti del fondo
Una volta ricostruite le varie componenti che hanno concorso alla formazione dei
fondi relativi agli anni 2007-2012, gli scriventi hanno provveduto a verificare che la
loro quantificazione ed il loro inserimento risultasse in linea con la normativa
contrattuale che disciplina la materia.
I risultati del riscontro eseguito sono esposti nei seguenti sottoparagrafi, nei quali
si darà conto, in particolare, delle irregolarità riscontrate.
4.2.3.1 II recupero della PEO e dell'indennità di comparto del personale
cessato
Il CCNL del 22.01.04, all'art. 34, comma 4, prevede che le somme percepite a
titolo di progressione orizzontale da parte del personale cessato dal servizio, rientrino
nelle disponibilità del fondo.
Tale inciso contrattuale, in sostanza, specifica che quanto pagato a carico del
fondo per finanziare il citato istituto, che rappresenta una destinazione di risorse
vincolate, rientri nelle disponibilità del fondo e possa esser utilizzato per altre finalità.
L'inciso dell'art. 34, comma 4, "00. sono riacquisiti nella disponibilità delle
risorse decentrate ... ", evidenzia chiaramente che si tratta delle somme utilizzate a tali
fini, per le quali viene meno la destinazione vincolata, e che non si sta parlando di
ipotesi di incremento del fondo.
Presso il Comune di Pomezia, a seguito di una evidente erronea interpretazione
delle disposizioni contrattuali, si è proceduto ad incrementare il fondo nell' anno 2007
dell'importo percepito a titolo di progressione orizzontale, facendo nel contempo venir
meno la destinazione vincolata.
In tal modo, ad esempio, a fronte della cessazione di un soggetto che percepiva €
1.000,00 a titolo di progressione orizzontale, l'ente ha potuto liberamente disporre di €
2.000,00 di risorse.
59
Lo stesso è avvenuto per quanto riguarda il recupero di quanto necessario al
pagamento dell'indennità di comparto, previsto dall'art. 33, comma 5, del CCNL del
22.01.04.
Dalla documentazione appare evidente come l'ente si sIa reso conto
dell'irregolare inserimento delle somme in questione nel fondo, in quanto, dall'anno
2008, le stesse non figurano più all'interno dello stesso.
Nella tabella seguente viene riportato l'indebito incremento di risors'e operato nel
periodo esaminato a seguito dell'errata applicazione degli arti. 33, comma 5, e 34,
comma 4, del CCNL del 22.01.04.
4.2.3.2 Incremento del fondo ex art. 15, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99
La norma citata prevede la possibilità per gli enti locali di integrare le
disponibilità del fondo in caso di "attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia
correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi
fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie
disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni
. h "organzc e .
Dalla norma deriva che, in caso di incremento della dotazione organica, si può
procedere ad un aumento stabile del fondo, proporzionato all'incremento delle
posizioni previste nella dotazione organica stessa.
In caso di attivazione di nuovi servizi e di accrescimento di quelli esistenti,
l'incremento è invece subordinato ad una serie di condizioni, che ovviamente variano
a seconda delle situazioni organizzative locali, del contenuto dei regolamenti degli
uffici e servizi, della complessità e del numero delle strutture.
60
L'ARAN, sollecitata da un ente ad intervenire sul punto, ha chiarito 4 quali
presupposti debbano ricorrere affinché la norma possa legittimamente trovare
applicazione, presupposti da verificare in maniera rigorosa.
L'incremento delle risorse decentrate variabili ex art. 15, comma 5, del CCNL
,dell'1.04.99 (rectius: art. 31, comma 3, CCNL del 22.01.04) è pertanto subordinato al
ricorrere delle seguenti condizioni:
Prima condizione - più risorse per il fondo in cambio di maggIOrI servlZl:
occorre, in altre parole, che l'investimento sull'organizzazione sia realizzato in
funzione di ("per incentivare") un miglioramento quali-quantitativo dei servizi,
concreto, tangibile e verificabile: più soldi in cambio di maggiori servizi e
utilità;
Seconda condizione - non generici miglior.amenti dei servIZI ma concreti
risultati: occorre cioè dire, concretamente, quale fatto "verificabile e
chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento" è il segno tangibile del
miglioramento quali-quantitativo del servizio (ad es.: minori tempi di attesa per
una prestazione o per la conclusione di un procedimento);
Terza condizione - risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o
attraverso i giudizi espressi dall'utenza: per poter dire (a consuntivo) che c'è
stato, oggettivamente, un innalzamento quali-quantitativo del servizio, è
necessario poter disporre di adeguati strumenti di verifica e controllo;
Quarta condizione - risultati difficili per il cui conseguimento ha svolto un
ruolo attivo e determinante il personale interno: deve trattarsi di risultati
"sfidanti", importanti, ad alta visibilità interna ed esterna;
Quinta condizione - risorse quantificate secondo criteri trasparenti (cioè
esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su di
percorso logico e sufficientemente argomentato);
4 Parere 31.13 in data 28 settembre 2004
61
Sesta condizione - risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo avere
accertato i risultati: E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a
risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di
aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che
le risorse ex art. 15, comma 5, siano sottoposte a condizione (in tal senso,
occorre prevedere una specifica clausola nel contratto decentrato). La
condizione consiste precisamente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati,
verificati e certificati dai servizi di controllo interno. La effettiva erogazione,
pertanto, potrà avvenire solo a consuntivo e nel rispetto delle modalità e dei
criteri definiti nel contratto decentrato;
Settima condizione - risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.
Nella stessa sede, l' ARAN ha colto l'occasione per chiarire che "le risorse
aggiuntive "variabili" di cui ali 'art. 15, comma 5, non possono essere
automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi, sulla base della
semplicistica affermazione che l'ente raggiunge stabilmente e, in via ordinaria, un più
elevato livello di servizi. In tal modo, infatti, si verificherebbe una (non consentita)
trasformazione delle risorse da varlabili a stabili, in contrasto con la disciplina del
CCNL.
E necessario, invece, che di anno in anno siano attentamente rivalutate le
condizioni che hanno giustificato l'investimento sull'organizzazione. Ciò comporta
che sia riformulato un nuovo e più aggiornato progetto di miglioramento dei servizi,
che ridefinisca, per l'esercizio di riferimento, obiettivi importanti, credibili e sfidanti
con le caratteristiche più sopra ricordate. Inoltre, è necessario che i risultati siano
sempre verificati e certificati a consuntivo, sulla base di prede terminati standard".
Presso il Comune di Pomezia, sia la parte stabile che la parte variabile del fondo
sono state incrementate sin dall'anno 2007, primo anno oggetto di analisi in questa
sede.
62
Al fine di verificare se tali incrementi siano stati disposti in coerenza con le
norme contrattuali, gli scriventi hanno esaminato l'esistenza dei presupposti per poter
disporre gli stessi.
Per quanto riguarda la parte stabile, il presupposto per operare l'incremento è
l'aumento della dotazione organica teorica, con contestuale copertura dei nuovi posti
istituiti, così come specificato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il
Trentino Alto Adige con sede in Trento, nella sentenza n. 6/2007.
Sono state pertanto esaminate le variazioni della dotazione organica intervenute
successivamente alla sottoscrizione del CCNL dell' 1.04.99 e del personale
effettivamente in servizio.
La dotazione organica vigente al momento dell' entrata in VIgore del citato
contratto collettivo, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 6.03.98
(allegato n. 37), prevedeva 447 unità di personale, esclusa la dirigenza.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 406 del 13.12.00 (allegato n. 38) la
dotazione organica è stata ridotta a 421 unità, esclusa la dirigenza. Successivamente, a
seguito di quanto previsto dall'art. 34 della Legge n. 289/2002, la dotazione organica è
stata ulteriormente ridotta a 420 unità, esclusa la dirigenza.
L'art. l, commi 93 e 98, della Legge n. 31112004, ha previsto una ulteriore
revisione della dotazione organica, sulla base di quanto previsto dal successivo DPCM
del 15 febbraio 2006, adottato a seguito di accordo sancito in sede di Conferenzaunificata il 28.07.05.
Il Comune di Pomezia, con Delibera del Commissario Straordinario n. 100 del
26.05.06 (allegato n. 39), ha modificato la propria dotazione organica alla luce delle
norme citate, riducendo il numero dei dipendenti previsti a 366 unità, esclusi idirigenti.
Con Delibera della Giunta Comunale n. 186 del 26.07.07 (allegato n. 40),
successivamente modificata con Delibera di Giunta Comunale n. 288 del 29.11.07, la
dotazione organica è stata aumentata a 390 unità, esclusa la dirigenza.
63
Una simile modifica non appare coerente con il disposto degli artt. 1 e 6 del
D.Lgs. n. 165/2001, che prevedono l'obbligo di procedere alle modifiche delle
dotazioni organiche nel rispetto del principio di razionalizzazione del costo del lavoro
pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale. L'aver aumentato da 382 a
406 il numero dei dipendenti previsti, compresi i dirigenti, appare incrementare la
spesa complessiva per il personale.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 288 del 29.11.07, è stata variata
l'organizzazione del Comune di Pomezia, lasciando invariato in numero di posti
previsti in dotazione organica.
Da ultimo, con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 27.05.10 (allegato n. 41),
la dotazione organica è stata ulteriormente aumentata a 448 unità, esclusi i dirigenti,
richiamando il Decreto del Ministero dell'interno del 9 dicembre 2008.
Tale ultimo provvedimento, che ha fissato i rapporti medi dipendenti-
popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, ai sensi dell'art. 263, comma
2, del D.Lgs. n. 267/2000, non consentiva agli enti di procedere ad incrementi della,
dotazione organica nel caso in cui il rapporto dipendenti-popolazione fosse inferiore a
quello fissato nello stesso decreto.
I! Comune di Pomezia, pertanto, ha ulteriormente incrementato, in maniera non
consentita, la propria dotazione organica, ferme restando le medesime funzioni svolte.
Tanto premesso, nella tabella successiva viene riepilogato il personale previsto in
dotazione organica nel corso del periodo 1998 - 20 l O.
Come rilevabile, la dotazione organica è stata incrementata, rispetto a quella in
vigore al momento della sottoscrizione del CCNL dell' 1.04.99, solamente nell'anno
2010 per 1 unità. Tale incremento, peraltro, è stato disposto in contrasto con il quadro
normativo vigente. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, nella
sentenza n. 293/2012, ha ricordato che "... a tutt 'oggi la legislazione statale di
64
principio impone alle amministrazioni non solo di programmare triennalmente il
personale, ma anche di ridurre progressivamente la relativa spesa, senza alcuna
possibilità per le regioni (ma anche per gli enti locali, n.d.r.) di derogare, in via
legislativa o mediante atti di Giunta, a tali immanenti e cogenti principi di
coordinamento dellajìnanza pubblica".
Tanto premesso, non appaiono sussistere i presupposti per procedere ad
incrementi della parte stabile del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL
dell' 1.04.99. Nella tabella seguente sono riepilogati gli indebiti incrementi operati nel
periodo esaminato.
Da ultimo, come rilevabile dalle tabelle precedenti, gli incrementi del fondo non
corrispondono temporalmente con le variazioni della dotazione organica. Nel periodo
2007-2009, infatti, a fronte di una dotazione organica rimasta invariata dall'anno 2007,
il fondo è stato costantemente incrementato. Nell'anno 2010, in presenza di un
aumento della dotazione organica, le risorse sono state ridotte. Non è possibile
rilevare, quindi, una. corrispondenza tra gli incrementi del fondo e le variazioni della
dotazione organica.
Quanto agli incrementi di parte variabile, come specificato in precedenza, la
possibilità di destinare risorse aggiuntive al fondo per il trattamento accessorio è legata
all'attivazione di nuovi servizi o all'incremento dei servizi esistenti. Se non vengono
preventivamente indicate le attività da realizzare ed i livelli di servizio da raggiungere,
gli incrementi del fondo debbono essere considerati illegittimi. Tali rISorse non
possono, in ogni caso, essere confermate negli anni successivi.
Occorre poi segnalare che le disposizioni contrattuali specificano che per le
risorse in questione deve essere individuata" ... la relativa copertura nell 'ambito delle
capacità di bilancio".
65
Lo stesso art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/200 l specifica che" .
gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa .
nel rispetto dei vincoli di bilancio ... ". L'effettiva disponibilità di risorse rappresenta il
presupposto necessario per procedere all'incremento del fondo, qualificandosi come
un principio incontrastato presso la Magistratura contabile, come ricordato dalla Corte
dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n.
596/20105•
La situazione finanziaria dell'ente, cosÌ come m precedenza ricostruita, non
evidenziava risorse disponibili per essere destinate all'incentivazione del personale sin
dall'anno 2011.
Tanto premesso, gli scriventi hanno esaminato a campione i progetti realizzati
nel corso del periodo esaminato, che di seguito vengono illustrati.
Polizia Municipale - Terzo turno di servizio
Sin dall'anno 2007, sono stati realizzati dei progetti di produttività finalizzati
all'istituzione del terzo turno di servizio della Polizia Municipale. L'attività ha
riguardato l'organizzazione del turno di servizio per la copertura delle fasce orarie
serali e notturne.
La lettura della Determina n. lO del 4.01.07 (allegato n. 42) evidenzia in maniera
inequivocabile come si tratti di lavoro straordinario, in quanto viene remunerata con
un importo fisso ogni ora di lavoro prestata dal personale del settore.
Identiche considerazioni possono essere effettuate in relazione alla Determina n.
189 del 2.10.07 (allegato n. 43), alla Determina n. 164 del 26.09.08 (allegato n. 44),
alla Determina n. 136 del 19.11.09 (allegato n. 45) ed alla Determina n. 161 del
3.12.10 (allegato n. 46).
5 Vedi in tal senso anche Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, delibera n. 280/2012 eCorte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 29/2012.
66
Parzialmente differente è la Determina n. 242 del 15.11.11 (allegato n. 47), con
la quale è stata corrisposta a ciascun dipendente impegnato nel terzo turno di servizio
nei giorni 20 agosto e 3-4 settembre la somma di € 203,00. In questo caso, è variato
solamente il meccanismo di calcolo della somma da corrispondere, rimanendo
comunque immutato il presupposto in base al quale è stata effettuata l'erogazione.
Appare evidente come non ci si trovi di fronte ad un incremento del livello di
servizio, per lo meno a partire dall'anno 2008, in quanto la medesima attività era già
stata realizzata nell'anno precedente. La quantificazione delle somme sulla sola base
delle ore di lavoro effettuate, su cui si tornerà in seguito nella parte della presente
relazione dedicata all'esame dei compenSI per produttività, evidenzia
inequivocabilmente come si tratti di prestazioni di lavoro straordinarie e non di
progetti di produttività.
Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme corrisposte nel periodo
2007 -2012, rilevate dalle determine di liquidazione citate.
Simile ai progetti in precedenza esaminati appare quello finalizzato a garantire il
servizio durante le notti bianche del 25.08.12 e dell'8.09.12. Anche in questo caso,
come si può leggere dalla Nota prot. 68104 del 20.08.12 (allegato n. 48), l'ente " ...
ritiene congrua la possibilità di remunerare le ore eccedenti rispetto ali 'orario del
progetto in euro 30, oltre a quanto dovuto".
Anche il progetto Vigile di quartiere realizzato nell'anno 2007, di cui alla
Determina n. 145 del 9.08.07 (allegato n. 49), prevede " ... un compenso pari ad €
17,00 per ogni ora di servizio effettuato da ciascun dipendente", sostanziandosi,
quindi, in attività di lavoro straordinario, per un importo complessivo di € 19.397,00.
67
I.
Servizi Finanziari - Progetto di formazione specialistico finalizzato al
recupero e risparmio fiscale IVA
Nell'anno 2007, con Determina n. 82 del 12.10.07 (allegato n. 50), è stata
liquidata al personale dipendente la somma di € 20.000,00 legata allo svolgimento di
attività connesse al progetto "Controllo e verifica normativa e gestionale sulla tenuta
della contabilità IVA", presentato dalla Computer Center Calabria S.r.l..
Nella determina viene fatto riferimento a presunte disposizioni normative che
consentirebbero " ... (art. 17 letto "k" del CCNL del 19996) - la possibilità di
distribuire al personale somme derivanti da recupero fiscale, che non gravano sul
FES, bensì sono autofinanziate con risorse derivanti dal medesimo recupero, nella
percentuale del 4,90% del recuperato".
Nel caso in questione, non sussistevano i requisiti per istituire progetti di
produttività per remunerare i dipendenti impegnati nelle attività in questione
utilizzando il disposto dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99, le cui modalità
applicative sono state esaminate in precedenza.
Va infatti rilevato come dagli atti esaminati risulti che l'attività sia stata svolta da
un soggetto esterno, la Computer Center Calabria S.r.l., che ha presentato la
dichiarazione integrativa IVA, per cui non vi sarebbe stata alcuna ragione per
corrispondere incentivi al personale dell'ente.
Tra l'altro, l'attività di contabilizzazione delle fatture ricevute dall'ente appare
un'attività assolutamente ordinaria ed obbligatoria, che non può in alcun modo essere
considerata un'attivazione di un nuovo servizio o un incremento del livello dei servizi.
Queste considerazioni basterebbero ad escludere la possibilità di finanziare
progetti di produttività di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99.
6 Il riferimento alla lettera k) dell'art. 15 (erroneamente indicato come 17) appare improprio. Dai prospetti dicostituzione del fondo è possibile rilevare che i progetti del Settore frnanziario sono stati frnanziati con lerisorse di parte variabile di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99.
68
l'
Inoltre, l'attività è stata ripetuta anche negli anni successivi, determinando una
stabile destinazione di risorse al finanziamento di attività che, oltre ad essere del tutto
ordinarie e materialmente svolte da un soggetto esterno, appaiono prive del carattere di
novità.
Con Determina n. 136 del 6.10.08 (allegato n. 51) è stata liquidata al personale
l'ulteriore somma di € 20.000,00, facendo riferimento ad un recupero IVA dovuto alla
presentazione della dichiarazione integrativa presentata dalla Computer Center
Calabria S.r.l. per il triennio 2004-2006.
Sempre con riferimento al medesimo periodo, sono stati corrisposti al personale
dipendente ulteriori € 40.000,00 con Determina n. 317 del 12.02.09 (allegato n. 52) e
con Determina n. 42 del 4.06.09 (allegato n. 53).
Con Determina n. 106 del 16.12.09 (allegato n. 54) è stata liquidata al personale
l'ulteriore somma di € 37.900,00, facendo riferimento ad un recupero IVA dovuto alla
presentazione della dichiarazione integrativa presentata dalla Computer Center
Calabria S.r.l., ora Kibernetes, per il biennio 2007-2008.
Nell'anno 2011 è stata corrisposta, con Determina n. 125 del 15.03.11 (allegato
n. 55), la somma di € 10.000,00 per le attività di cui al progetto "Per la predisposizione
dei documenti contabili ai fini della dichiarazione IVA". Anche in questo caso,
l'attività è obbligatoria per legge, non presenta alcun carattere di novità e non può
essere considerata né un nuovo servizio né un incremento del livello dei servizi
esistenti. "
Identiche considerazioni possono essere effettuate in relazione alla Determina n.
202 del 9.05.11 (allegato n. 56), con cui è stata corrisposta l'ulteriore somma di €
10.000,00 riferita all'anno 2011.
Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme illegittimamente corrisposte
nel periodo 2007-2012, rilevate dalle determine di liquidazione citate.
2007
20.000,00
2008
20.000,00
2009
77.900,00
69
Settore Istruzione - Prolungamento del servizio oltre il termine delle attività
didattiche
Sin dall'anno 2008 il Comune di Pomezia ha esteso il periodo di apertura delle
scuole dell'infanzia comunali al mese di luglio, per sopperire alle esigenze lavorative
delle famiglie.
Con Determina n. 145 del 29.07.08 (allegato n. 57) è stata liquidata la somma di
€ 555,55 a ciascuna insegnante impegnata nell'attività svolta nel periodo l - 25 luglio,
per un importo complessivo di € 20.000,00.
La medesima attività è stata svolta nell'anno 2009, i cm compensi per €
20.000,00 sono stati corrisposti al personale con Determina .n. 96 del 29.07.09
(allegato n. 58), nell'anno 2010, i cui compensi per € 14.506,86 sono stati corrisposti
al personale con Determina n. 156 del 27.07.10 (allegato n. 59), e nell'anno 2011, i cui
compensi per € 14.057,00 sono stati corrisposti al personale con Determina n. 242 del
26.07.11 (allegato n. 60).
Anche nell'anno 2012 è stato realizzato il medesimo progetto, come da
Determina di impegno n. 89 del 13.06.12 (allegato n. 61). Le somme al personale sono
state corrisposte nel mese di settembre, per un totale di € 14.454,15.
L'esame della documentazione esaminata ha consentito di rilevare come solo
nell'anno 2008 il progetto prevedesse un incremento del livello di servizio, mentre nei
successivi anni si è semplicemente continuato a realizzare quanto fatto già nel 2008,
venendo così meno i presupposti per finanziare il progetto ai sensi dell'art. 15, comma
5, del CCNL dell' 1.04.99.
Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme indebitamente inserite nel
fondo nel periodo esaminato.
2007 2008
20.000,00 14.506,86 14.057,00 14.454,15 63.018,01
70
Settore Patrimonio - Progetto di aggiornamento e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Pomezia
Il Comune di Pomezia, con Delibera n. 110 del 22.12.07, ha previsto la verifica,
ricognizione ed inventariazione del proprio patrimonio, sia ai fini contabili che per
procedere ad eventuali alienazioni.
Con successiva Determina n. 1965/2008 è stato approvato uno specifico progetto
obiettivo per la realizzazione dell'attività, prevedendone il finanziamento con il 5%
degli oneri di urbanizzazione non versati e recuperati e con il 2% delle somme
introitate a seguito di alienazione di aree.
In merito all'attività, si rileva come non esista nessuna norma che consenta di
destinare parte degli introiti in questione all'incentivazione del personale dipendente.
Inoltre, ben difficilmente può essere considerato un nuovo servizio il recupero degli
oneri di urbanizzazione non versati dai richiedenti, in quanto tale attività è obbligatoria
ed il mancato recupero delle somme determina responsabilità erariale.
Quanto alle alienazioni di aree, non si è in presenza di alcun servizio. in favore
della cittadinanza, non potendo quindi essere applicato il disposto dell'art. 15, comma
5, del CCNL dell' 1.04.99.
La liquidazione delle somme è avvenuta con Determine nn. 76 e 77 del 17.09.09
(allegati n. 62 e n. 63), con Determina n. 135 del 23.03.10 (allegato n. 64) e con
Determina n. 233 del 30.04.10 (allegato n. 65), per un importo complessivo di €
72.308,06, così come riportato nella seguente tabella.
Tra i beneficiari delle somme corrisposte con la citata Determina n. 77 del
17.09.09 figura il Dr. Giovanni Ugoccioni, dirigente dell'ente e sottoscrittore della
stessa, che non avrebbe potuto percepire alcuna somma a titolo di produttività, stante il
principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
71
Conclusioni
La documentazione esaminata ha consentito di rilevare come l'ente abbia
impropriamente applicato le disposizioni di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL
dell' 1.04.99.
Quanto agli incrementi di parte stabile, non vi sono stati sostanziali aumenti di
dotazione organica rispetto all'anno 1998. Inoltre, gli incrementi disposti nel periodo
2007-2010 risultano in contrasto con un quadro normativo finalizzato a ridurre le spese
di personale degli enti.
Quanto agli incrementi di parte variabile, in molti casi, il fondo è stato
incrementato per finanziare il mantenimento di livelli di servizio già conseguiti in
precedenza (terzo turno vigili e prolungamento servizio scuola) o per attività non
finalizzate a fornire servizi all'utenza (revisione contabilità IVA e alienazione
patrimonio). Inoltre, in alcuni casi, l'attività è stata svolta da soggetti terzi (Computer
Center Calabria e Kibernetes).
In simili circostanze, a parere degli scriventi, l'ente non poteva procedere ad
incrementare la parte variabile del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL
dell' 1.04.99.
Conclusivamente, dall'anno 2011, considerato che l'ente ha chiuso l'esercizio
2010 evidenziando un disavanzo di amministrazione, peraltro in misura di gran lunga
inferiore a quella ricostruita in questa sede, così come rappresentato nel precedente
paragrafo 1.3, non esistevano più le disponibilità di bilancio per poter operare gli
incrementi del fondo.
L'inesistenza di idonee disponibilità di bilancio preclude la possibilità di
incrementare il fondo per il trattamento accessorio, così come previsto dall'art. 40,
comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001.
Nella tabella seguente vengono riepilogate.le somme indebitamente inserite nel
fondo, sia per la parte stabile (tutto il periodo 2007-2012) che per il finanziamento dei
progetti in precedenza esaminati (periodo 2007-2010) e per l'inesistenza di idonee
72
disponibilità di bilancio (tutte le somme di parte variabile inserite negli anni 20 Il e
2012).
Si evidenzia come nel prospetto di costituzione del fondo per l'anno 2008 non
risult.i essere stata inserita alcuna somma per il finanziamento di specifici progetti di
produttività. Ciò nonostante, è stato rilevato il pagamento di somme riferite al progetto
del terzo turno della Polizia Municipale.
Appare evidente, pertanto, come l'ente abbia utilizzato ulteriori somme per il
finanziamento del trattamento accessorio rispetto a quelle inserite nel fondo, così come
formalmente costituito. La stessa cosa è avvenuta nell'anno 2010.
Si rammenta come il controllo effettuato sui progetti di produttività finanziati con
le risorse di parte variabile è stato effettuato a campione; pertanto, potrebbero essere
stati finanziati, nel corso del periodo esaminato, ulteriori progetti applicando m
maniera scorretta il disposto dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99.
Per completezza espositiva, si segnala che l'ente non ha provveduto a pubblicare
gli accordi decentrati sottoscritti sul sito internet, così come indicato nel successivo
paragrafo 4.2.4. Per gli enti inadempienti, così come stabilito dall'art. 40-bis, comma
7, del D.Lgs. n. 165/2001, è preclusa la possibilità di procedere a qualsiasi
adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. L'incremento di cui
all'art. 15, comma 5, parte variabile, disposto nell' anno 2012 rispetto a quanto già
inserito nell'anno 2011, pari ad € 121.520,67 (293.520,67 - 172.000,00) appare violare
anche tale disposizione.
73
4.2.3.3 L'incremento del fondo per il finanziamento del trattamento
accessorio del personale a tempo determinato
Il Comune di Pomezia ha incrementato, negli anni 2008 e 2012, il fondo per
finanziare il trattamento accessorio del personale assunto a tempo determinato.
L'art. 1 del CCNL dell' 1.04.99 specifica che il contratto si applica sia al
personale a tempo indeterminato che a quello a tempo determinato, per cui il
trattamento accessorio del personale assunto con quest'ultima tipologia contrattuale va
finanziato con le risorse previste dal contratto medesimo. Non esistendo alcuna
disposizione contrattuale che consente di incrementare il fondo in presenza di
personale a tempo determinato, l'incremento operato risulta illegittimo.
Va comunque precisato che il personale a tempo determinato è stato assunto per
sopperire a carenze di organico, come verrà dettagliatamente descritto nel successivo
paragrafo 4.4.
Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme indebitamente inserite nel
fondo nel periodo esaminato.
Anche per questa fattispecie, come segnalato nel paragrafo precedente, non aver
pubblicato gli accordi decentrati sul sito internet avrebbe' precluso la possibilità di
procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa. L'incremento del fondo operato nell'anno 2012 appare violare tale
disposizione.
4.2.3.4 La quantificazione del fondo: considerazioni conclusive
La verifica ha evidenziato che il valore del fondo per il trattamento accessorio del
personale del Comune di Pomezia ha assunto nel corsa degli anni un valore
74
notevolmente superiore a quello che avrebbe dovuto avere in base ad un'applicazione
corretta e rigorosa delle norme contrattuali e legislative.
Ciò è dipeso dalla mancanza dei presupposti per poter 'disporre alcuni incrementi
e dalla scorretta interpretazione di alcune clausole dei contratti collettivi. Nella tabella
che segue sono riportati sinteticamente i valori delle risorse indebitamente inserite nel
fondo.
8.521,54 8.521,54
429.110,73 464.110,73 353.768,86 353.768,86 353.768,86 2.137.836,90
74.451,20 59.998,89 223.054,48 82.588,20 172.000,00 293.520,67 905.613,44
240.000,00 161.548,00 401.548,00
729.109,62 687.165,21 436.357,06 525.768,86 808.837,53 3.707.018,29
4.2.3.5 Il divieto di incremento del fondo nel triennio 2011-2013
L'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010,
prevede che "A decorrere dal ]O gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio" .
Tale disposizione normativa ha creato una serie di problemi interpretativi, in gran
parte risolti da parte della Corte dei conti e della Ragioneria Generale dello Stato.
La norma prevede che le risorse destinate al trattameTlto accessorio per gli anni
2011 e 2012, in questa sede oggetto di esame, non possano superare l'importo assunto
nel 2010. Per quanto riguarda il fondo per' il trattamento accessorio, questo va
75
considerato nel suo complesso, escludendo, sia per il 2010 che per il 2011 ed il 2012,
le seguenti voci:
incentivi per attività di progettazione;
incentivi ai legali dell' ente;
incentivi ISTAT7;
risorse non spese nell'anno precedente8.
La riduzione del personale va verificata raffrontando la semisomma dei
dipendenti in servizio nei vari anni, così come indicato nella Circolare RGS n.
12/2011.
Non appaiono condivisibili interpretazioni della norma diverse da quella
illustrata, in quanto l'interpretazione data dalla Ragioneria Generale dello Stato con la
citata circolare, dopo la sua pubblicazione avvenuta in data 15.06.11, rappresenta il
punto di riferimento interpretativo riguardo le modalità di calcolo della riduzione del
fondo, così come specificato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la
Toscana, con la delibera n. 519/20119.
Tanto premesso, gli scriventi hanno verificato se l'ente abbia rispettato quanto
previsto dalla norma ,negli anni 2011 e 2012. A tal fine, sono stati richiesti i dati.
relativi alla consistenza del personale negli anni 20 IO,20 Il e 2012 (allegato n. 66).
Nella tabella successiva viene riepilogato il personale in servizio, esclusi
dirigenti, calcolata la relativa semisomma e la riduzione percentuale nel 20 Il e nel
2012, rispetto al 2010.
7 Vedi Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 550/2011, e Corte deiconti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberano 26/2012.
8 Vedi Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, delibera n. 58/20 Il, e Corte dei conti,Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera n. 519/2011, nonché Ragioneria Generale delloStato-Circolaren.16/2012.
9 In senso conforme, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, delibera n. 437/2012.
76
236,5
2,70%
1,66%
Si precisa che non si è tenuto conto del personale assunto a tempo determinato, in
quanto il ricorso a tale tipologia di assunzioni, sebbene finalizzato a coprire le vacanze
della dotazione organica dell'ente, sarà oggetto di specifica contestazione.
Al fine verificare il rispetto della normativa in questione, gli scriventi hanno
proceduto a ricostruire l'importo del fondo p.er il trattamento accessorio per l'anno
2010 (al netto delle componenti escluse) decurtando gli illegittimi incrementi operati
nell'anno 2010, raffrontandolo successivamente con quello del 2011 e del 2012, al
netto degli incrementi illegittimi. Il fondo 2011 e 2012 è stato indicato al lordo della
riduzione di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 già operata dall'ente.
1.535.362,81
436.357,06
1.099.005,75
1.477.979,77
525.768,86
. 952.210,91
1.709.048,44
808.837,53
900.210,91
l
Come rilevabile, il fondo nell'anno 2011 non supera il corrispondente importo
per l'anno 2010, anche tenendo conto della riduzione del limite del 2,70%,
proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Anche nell'anno 2012 il fondo non supera il corrispondente importo per l'anno
20lD, anche tenendo conto della riduzione del limite dell'1,66%, proporzionale alla
riduzione del personale in servizio.
Al lordo della riduzione per incrementi illegittimi, nell' anno 2012 il fondo è
superiore al corrispondel).te importo dell'anno 2010 per € 173.685,63 (1.709.048,44-
77
1.535.362,81). Tenendo conto della riduzione del personale in servizio dell' 1,66%, il
limite sarebbe stato superato per ulteriori € 25.487,02 (1,66% di 1.535.362,81).
Considerato che l'ente ha operato una riduzione per € 46.599,00, anche se il
fondo fosse stato regolarmente costituito (cosa che non è avvenuta), nell'anno 2012
avrebbe dovuto essere ridotto di ulteriori € 152.573,65 (173.685,63 + 25.487,02 -
46.599,00).
4.2.4 L'utilizzo delle risorse del fondo
L'art. 17 del CCNL dell' 1.04.99 disciplina gli impieghi del fondo per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, prevedendo che le risorse possano
essere utilizzate per le seguenti finalità:
erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi (c. 2, lettoa);
costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla
progressione economica all'interno della categoria (c. 2, lettob);
costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato ai
soggetti incaricati di posizione organizzativa (c. 2, letto c);
pagare le varie indennità (c. 2, letto d);
compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate
da parte del personale delle categorie A, B e C (c. 2, letto e);
compensare l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità (c.
2, letto 1);incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alle risorse di cui all' art.
15, C. 1, lettok) (c. 2, lettog).
Presso l'ente ispezionato, l'utilizzo del fondo per il trattamento accessorio per
l'anno 2007 è riportato nel CCDI sottoscritto in data 20.02.08, in base
all'autorizzazione conferita con Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 7.10.08. Il
Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole con nota prot. 77107
78
dell' 11.09.08. Non è stata fornita prova della trasmissione all' ARAN del testo
contrattuale.L'utilizzo del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2008 è indicato nel
CCDI sottoscritto in data 10.08.09, in base all'autorizzazione conferita con Delibera di
Giunta Comunale n. 193 del 30.07.09. Il Collegio dei Revisori ha espresso parere
favorevole con nota prot. 10981 del 6.02.09. Non è stata fornita prova della
trasmissione all' ARAN del testo contrattuale.
Relativamente all'anno 2009, non è stato fornito alcun accordo sulla destinazione
del fondo. Nel verbale di delegazione trattante del 18.12.09 è indicato solamente
l'utilizzo di parte delle risorse del fondo.
L'utilizzo del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2010 è riportato nel
CCDI sottoscritto in data 6.05.11, in base all'autorizzazione conferita con Delibera di
Giunta Comunale n. 47 del 7.04.11. Il Collegio dei Revisori ha espresso parere
favorevole con nota prot. 20885 del 10.03.11. Successivamente, con Delibera di
Giunta Comunale n. 207 del 17.11.11, è stato modificato sia l'importo del fondo che la
destinazione delle relative risorse. Non è stata fornita prova della trasmissione
all' ARAN ed al CNEL del testo contrattuale.
L'utilizzo del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2011 è riportato nel
CCDI sottoscritto in data 9.03.12, in base all' autorizzazione conferita con Delibera di
Giunta Comunale n. 19 del 28.02.12. Nell'atto è indicato che l'ipotesi di contratto è
stata trasmessa al Collegio dei Revisori con nota prato 96317 dell' 1.12.11, senza che
siano stati formulati rilievi nel termine previsto. Il contratto è stato trasmesso
all'ARAN in data 29.03.12. Sul sito internet dell'amministrazione, nella sezione
trasparenza (allegato n. 67), non sono stati pubblicati gli accordi decentrati sottoscritti.
Da quanto illustrato è possibile rilevare come nell' anno 2009 non sia stato
sottoscritto alcun accordo nel rispetto delle procedure previste. Inoltre non sono stati
rispettati integralmente gli obblighi di pubblicità.
79
Nella tabella seguente sono riepilogati gli utilizzi delle risorse del fondo rilevati
dagli accordi sottoscritti. Per l'anno 2012, non è stato ancora sottoscritto alcun accordo
sulla destinazione delle risorse del fondo.
240.000,00 185.558,67 436.216,90 353.016,57
449.573,00 347.197,49 360.200,00 360.200,00
137.000,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00
308.947,48 481.971,74 317.323,60 263.287,11
105.000,00 111.304,47 120.000,00 120.000,00
232.006,00 343.275,19 35.290,00 335.000,00
10.000,00 11.900,00
143.028,00 172.319,98 129.332,30 129.332,30
1.625.554,48 1.790.527,54 1.535.362,80 1.697.835,98
In questa sede si procederà, senza prescindere da quanto in precedenza eccepito,
ad esaminare le modalità di utilizzo delle somme destinate al trattamento accessorio
dei dipendenti dell' ente. Si specifica che non è stato possibile ottenere i cedo Ioni
stipendiali dell'anno 2007, in quanto in tale esercizio l'ente aveva in uso un software
paghe diverso da quello attualmente utilizzato.
4.2.4.1 I compensi per incentivare la produttività
L'articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL dell'1.04.99 prevede che le risorse
del fondo vengano utilizzate per "erogare compensi diretti ad incentivare la
produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi
correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di, costo, e/o individuale, in
modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione".
La disciplina è poi dettagliata nell'articolo 18, che è stato novellato dall'articolo 37 del
CCNL del 22.01.04.
Va quindi rilevato come la distribuzione delle somme a titolo di produttività non
possa essere effettuata in maniera generalizzata, ma debba essere selettiva e correlata
80
ad effettivi livelli di produttività e di miglioramento dei servizi, misurabili e accertati
dal sistema permanente di valutazione.
Un'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività, ora espressamente
vietata dal nuovo testo dell'articolo 18, comma 4, non era meno illegittima prima della
novella del 2004.Come ha notato l'ARANIO "l'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 precisa che le
risorse di cui all'art. 15 dello stesso CCNL sono finalizzate a promuovere effettivi e
significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle
amministrazioni e che i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi sono correlati "al merito e ali 'impegno di gruppo per centri
di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema
permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999".
Ove i compensi incentivanti fossero invece automaticamente collegati ali 'effettuazione
dei rientri pomeridiani e all'utilizzo dei videoterminali (attività dovute ed "ordinarie"
che da sole non determinano effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di
efficienza ed efficacia degli enti), sarebbero distribuiti non in modo selettivo e secondo
i risultati accertati dal sistema di valutazione, ma a pioggia".
Va richiamata l'attenzione sul fatto che simili erogazioni "a pioggia"
costituiscono fonte di responsabilità patrimoniale, come efficacemente chiarito dalla
Corte dei conti, Sezione della Campania, con la decisione n. 50 del 26.06.00 e con la
decisione n. 79 del 25.01.01.
Presso il Comune di Pomezia, è stato rilevato il finanziamento di progetti di
produttività e la corresponsione di somme a titolo di produttività collettiva. Di seguito
esamineremo le due fattispecie.
IO Parere ARAN 499-17Cl della Raccolta sistematica.
81
I progetti di produttivitàCome già illustrato al precedente paragrafo 4.2.3.2, l'ente ha attivato specifici
progetti di produttività finanziati con specifici incrementi del fondo, in applicazione
dell'art. 15, comma 5 del CCNL dell' 1.04.99.
Trattandosi di progetti di produttività, gli scriventi hanno verificato che siano
stati rispettati i principi che regolano l'istituto, in precedenza richiamati.
Con Determina n. lO dell' 11.0 1.07 (allegato n. 42) sono stati liquidati i compensi
al personale impiegato nel progetto "Vigile di quartiere", per un totale di € 19.476,00.
L'esame dell'atto evidenzia inequivocabilmente come l'importo percepito da ciascun
soggetto sia pari ad € 18,00 per ogni ora di servizio prestato, ponendo a base della
quantificazione, pertanto, la sola presenza in servizio (ore di servizio).
Analoghe considerazioni posso essere riferite al progetto relativo all'attivazione
del "Terzo turno di servizio", la cui liquidazione è avvenuta, ad esempio, con
Determina n. 189 del 2.10.07 (allegato n. 43). Anche in questo caso, infatti, è stata
corrisposta la somma di € Il,218 per ogni ora di servizio prestata.
Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme corrisposte al personale
della Polizia Municipale in base alla sola presenza in servizio, cosi come risultanti
dall'esame a campione effettuato dagli scriventi.
iii;Wo ... .J
Determina n. IO dell' 11.01.07 Vigile di quartiere 19.476,00
Determina n. 145 del 9.08.07 Vigile di quartiere 19.397,00
Determina n. 189 del 2.10.07 Terzo turno di servizio 34.975,20
Determina n. 164 del 26.09.08 Terzo turno di servizio 39.998,89
Determina n. 136 del 19.11.09 Terzo turno di servizio 59.998,39
Determina n. 161 del 3.12.10 Terzo turno di servizio 60.929,77
Determina n. 242 del 15.1 1.11 Terzo turno di servizio 6.093,00
.... Totale 240.868,25
Anche i progetti del Settore Istruzione hanno evidenziato la corresponsione delle
somme esclusivamente sulla base di parametri automatici. Esaminando la Determina n.
82
96 del 29.07.09 (allegato n. 58), relativa alla liquidazione dei compensi di cui al
progetto "Prolungamento del servizio oltre il termine delle attività didattiche", è
possibile rilevare che la somma corrisposta a ciascun dipendente sia stata determinata
tenendo conto solamente della categoria di inquadramento e dei giorni lavorati,
ambedue parametri automatici. Lo stesso è avvenuto per le liquidazioni riferite agli. . .anm succeSSIVi.Per quanto riguarda l'anno 2008, invece, la ripartizione delle somme è avvenuta
in maniera indifferenziata tra tutto il personale impiegato, come rilevabile dalla lettura
della Determina n. 145 del 29.07.08 (allegato n. 57).
Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme corrisposte al personale del
Settore Istruzione in base alla sola presenza in servizio o in maniera indifferenziata,
così come risultanti dall'esame a campione effettuato dagli scriventi.
Determina n. 96 del 29.07.09
Determina n. 156 del 27.07.10
Determina n. 242 del 26.07.11
Determina n. 138 del 6.09.12
Prolungamento attività
Prolungamento attività
Prolungamento attività
Prolungamento attività
Prolungamento attività
19.999,80
14.906,82
14.506,86
14.057,00
14.454,15
77.924,63
Criticità simili a quelle in precedenza rilevate sono state riscontrate anche in altri
progetti, quali, ad esempio, quello denominato "Incremento straordinario di
produttività del servizio di mensa scolastica", la cui liquidazione è avvenuta con
Determina n. 391 del 6.11.07 (allegato n. 68), con Determina n. 43 dell'8.02.08 e con
Determina n. 128 del 10.07.08.Dalla lettura di tali documenti è possibile rilevare come. la somma corrisposta a
ciascun dipendente sia stata sempre la medesima ovvero € 800,00 ciascuno per la
prima fase ed € 850,00 ciascuno per la seconda e la terza fase. I compensi, peraltro,
erano già stati fissati prima dello svolgimento delle attività.
83
Ulteriore esemplO delle scorrette modalità utilizzate per l'erogazione dei
compensi finalizzati a remunerare la produttività è rinvenibile dalla lettura della
Determina n. 202 dell'8.08.07 (allegato n. 69), relativa al progetto dell'Ufficio
biblioteca.In questo caso, il compenso corrisposto a ciascun soggetto è dipeso dal numero
delle ore di lavoro effettuate e dalla tipologia di orario.
Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme corrisposte per i progetti da
ultimo citati.
Determina n. 43 dell'8.02.08
Determina n. 128 del 10.07.08
Determina n. 202 dell'8.07.07
Mensa scolastica
Mensa scolastica
Mensa scolastica
Biblioteca
3.200,00
3.400,00
3.400,00
3.579,00
13.579,00
Riguardo alla fattispecie in esame, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per
la Campania, con sentenza n. 1808/2011, ha specificato che, per progetti obiettivo
realizzati con modalità come quelle descritte, "non risultano essere state rispettate le
condizioni normativamente previste per il loro finanziamento, determinando l'utilizzo
dei fondi, nella circostanza, un pregiudizio patrimoniale al comune per la loro
distribuzione Ha pioggia"".
Il salario accessorio anno 2009
L'esame dei cedoloni riepilogativi stipendi ali del 2009 ha evidenziato come in
tale anno siano state corrisposte somme al personale dipendente utilizzando i codici
stipendi ali 499 - Ind. salario accessorio Gen-Giu 2009 e 576 - 2° acc.to salario accesso
lug.-dic.2009.Esaminando l'Atto dirigenziale n. 121 del 6.08.09, è stato possibile rilevare come
l'erogazione delle somme riferite al primo semestre sia avvenuta sulla base dei giorni
84
di effettivo servizio per i quali spettava l'erogazione delle indennità di pubblico, di
archivio e di servizio esterno (indennità di disagio), nonché dell'indennità di rischio.
Tali compensi verranno esaminati nel successivo paragrafo 4.2.4.3.
Quanto alle somme erogate con l'Atto dirigenziale n. 198 del 17.12.09 (allegato
n. 70), riferita al secondo semestre 2009, è stato possibile rilevare come la somma
corrisposta a ciascun soggetto sia stata la medesima, ovvero € 300,00, proporzionata al
periodo lavorativo, così come stabilito nella riunione di delegazione trattante del
26.11.09.L'esame dei cedo Ioni stipendiali ha confermato che a ciascun dipendente è stata
corrisposta la somma di € 300,00, confermando la distribuzione "a pioggia" di somme
per complessivi € 100.949,33.
La produttività collettiva
Le modalità di quantificazione delle somme spettanti ai dipendenti a titolo di
produttività collettiva sono indicate nell'art. 13 del CCDI del 10.08.09, relativo
all'anno 2008. Il sistema è basato sulla valutazione delle prestazioni individuali,
sebbene l'esame dei punteggi assegnati ai singoli dipendenti abbia evidenziato un
generale allineamento verso l'alto.
A titolo di esempio, gli scriventi hanno esaminato la Determina n. 185 del
6.11.08, dalla quale è stato possibile rilevare che tutti i 36 dipendenti della Polizia
Municipale hanno conseguito una valutazione compressa tra 94 e 90/100.
ConclusioniL'esame della documentazione fornita ha consentito di rilevare come in molti
casi le somme corrisposte a titolo di produttività per la partecipazione a progetti siano
state quantificate sulla base di parametri automatici, determinando un'erogazione "a
pioggia" delle risorse.Analoghe considerazioni possono essere formulate in relazione alla
corresponsione della quota di salario accessorio per il periodo luglio - dicembre 2009.
85
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Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme erogate irregolarmente nel
periodo esaminato, suddivise per anno di pagamento, così come individuate in base al
controllo a campione effettuato.
100.949,83
4.2.4.2 Le progressioni economiche orizzontali
Il CCNL del 31.03.99 disciplina !'istituto della progressione all'interno della
categoria (progressione economica orizzontale) agli articoli 5 e 13.
L'art. 6, inoltre, impone agli enti di adottare metodologie permanenti per la
valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della
progressione economica.
L'istituto in questione dovrebbe avere un carattere fortemente premiante, poiché
permette alle amministrazioni di procedere all' attribuzione di progressioni economiche
ai propri dipendenti, all'interno delle categorie di appartenenza, grazie a procedure
selettive di carattere meritocratico, i cui criteri di massima sono individuati dall'art. 5
del CCNL del 31.03.99.
La contrattazione decentrata di livello locale deve specificare ed adattare questi
criteri alla concreta realtà dell' ente e deve determinare le modalità, la scansione e le
risorse da destinare alla progressione.
Il Comune di Pomezia ha utilizzato l'istituto in questione più volte nel periodo
2001-2010. La prima progressione orizzontale è stata realizzata in base a quanto
previsto all'art. 17 del contratto decentrato integrativo del 31.07.01 e dalla successiva
Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 30.10.01.
In base a quanto previsto, non avrebbe potuto ottenere la progressione
orizzontale chi non avesse posseduto il requisito di un anno di inquadramento nella
posizione economica di appartenenza e, per l'accesso alla posizione economica B3, chi
86
non avesse partecipato ad un corso di formazione specialistico. Inoltre, veniva fissato
un punteggio minimo da conseguire, differenziato per categoria di inquadramento.
Con Determina. n. 141 del 13.11.01 (allegato n. 71) è stata attribuita la
progressione, che vedeva tra gli esclusi coloro che non erano in possesso dei requisiti
previsti per accedere all'istituto, così come in precedenza indicati, nonché 2 dipendenti
che non avevano conseguito il punteggio minimo previsto. I dipendenti esclusi dalla
progressione dalla posizione economica C2 alla C3 sono Dragonetti Antonio e
Giardina Sebastiano.Nel complesso, i dipendenti che hanno beneficiato della progressione sono stati
150.La seconda progressione orizzontale è stata assegnata con Determina n. 184
dell' 11.12.03 (allegato n. 72), in base a quanto indicato nel CCDI del 29.01.03, che ha
previsto per tutto il personale in servizio la progressione economica all'interno della
categoria.I dipendenti che hanno beneficiato della progressione sono stati 192 e nella
progressione da C3 a C4 figurano anche i dipendenti Dragonetti Antonio e Giardina
Sebastiano che, nonostante fossero stati esclusi dalla progressione di cui alla
Determina n. 1364 del 14.11.01 m precedenza citata, hanno comunque
successivamente beneficiato della progressione da C2 a C3.
Per quanto riguarda il dipendente Antonio Dragonetti, la progressione orizzontale
riferita all'anno 2002 è stata attribuita sebbene lo stesso fosse stato dichiarato
permanentemente inidoneo al servizio già in data 27.09.01.
Pertanto, anche per la prima progressione, così come per la seconda, non è stato
escluso nessun soggetto che potesse partecipare alla selezione in base ai parametri
definiti, comprendendo anche dipendenti che non avevano svolto nel periodo alcuna
attività lavorativa.La terza progressione orizzontale è stata assegnata con Determina n. 84 del
10.04.06 (allegato n. 73), in base a quanto indicato nel CCDI del 3.02.06, che ha
87
previsto per tutto il personale in servizio la progressione economica all'interno della
categoria.Con Determina n. 260 del 23.11.06 è stata attribuita la progressione ad altri due
dipendenti, non inseriti nell' elenco dei beneficiari di cui alla precedente determina.
I dipendenti che hanno beneficiato della progressione, nel complesso, sono stati
192. Nessun soggetto risulta essere stato escluso perché ha conseguito un punteggio
insufficiente.Inoltre, la progressione è stata attribuita con valenza retro attiva all' 1.01.05,
sebbene la progressione orizzontale sia stata prevista solamente con il CCDI del
3.02.06, contrariamente a quanto sarebbe dovuto avvenire applicando le corrette
procedure, ribadite dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la
Lombardia, con deliberazione n. 589/2010, e, da ultimo, dalla Corte dei conti, Sezione
regionale di controllo per la Calabria, con deliberazione n. 407/20 Il.
La quarta progressione orizzontale è stata assegnata con Determina n. 214 del
17.10.08 (allegato n. 74), in base a quanto indicato nel CCDI relativo all'anno 2007,
che ha previsto per tutto il personale in servizio la progressione economica all'interno
della categoria. Successivamente è stata attribuita la progressione ad altri tre
dipendenti non inseriti nell'elenco dei beneficiari di cui alla precedente determina.
I dipendenti che hanno beneficiato della progressione, nel complesso, sono stati
182. Nessun soggetto risulta essere stato escluso perché ha conseguito un punteggio
insufficiente.La quarta progressione orizzontale è stata assegnata con Determina n. 100 del
13.05.11 (allegato n. 75), in base a quanto indicato nel CCDI sottoscritto in data
6.05.11, ed ha visto, nel complesso, 156 beneficiari. Nessun soggetto risulta essere
stato escluso perché ha conseguito un punteggio insufficiente.
Leggendo quanto previsto nel contratto decentrato, richiamato nella premessa
della determina di assegnazione della progressione, si può rilevare che "Per l'anno
2010, per tutti i dipendenti che maturino un'anzianità di almeno due anni nella
posizione economica di attuale collocazione entro il 31.12.10 e non abbiano riportato
88
provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura nel biennio precedente, con
decorrenza, per ciascun dipendente, dalla data di maturazione del suddetto requisito
biennale verrà attivato il procedimento per la progressione economica ali 'interno
della categoria. Al personale già inquadrato alla data del 31.12.09 nella posizione
economica apicale di ciascuna categoria verrà riconosciuta un 'indennità fissa e
continuativa del seguente importo ...".
Rinviando al successivo paragrafo 4.2.4.4, riguardante l'esame dei compensi a
carattere indennitario, l'ultima attribuzione di somme citata, si può rilevare come, in
un momento in cui era già trascorso integralmente l'anno 20 l O, sia stato stabilito di
attribuire una progressione a tutto il personale che risultava aver raggiunto i due anni
di inquadramento all'interno della categoria nel corso dell'anno 2010.
Un'identica previsione contrattuale è stata ritenuta produttiva di danno erariale
dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Basilicata, con Sentenza n.
123/2010.
In sostanza, la progressione da ultimo esaminata può essere equiparata ad uno
scatto di anzianità, ovvero un incremento della retribuzione collegato al periodo di. . .permanenza m servIZIO.
Va inoltre segnalato che il contratto decentrato, siglato in data 6.05.11, ha
previsto l'attribuzione della progressione quando erano già operative le disposizioni
dell'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, secondo
cui le progressioni di carriera eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013
potevano produrre effetti, per i predetti anni, a fini esclusivamente giuridici.
Le progressioni orizzontali rientrano a pieno titolo nelle progressioni di carriera
oggetto di limitazione da parte della norma citata, così come specificato dalla Corte dei
conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 27/2012.
L'aver retrodatato all'anno 20 l O l'attribuzione della progressione non consente
in alcun modo di considerare legittimo l'operato dell'ente, in quanto, come indicato
89
dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 12/20 Il e dalla Corte dei conti,
Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, nella delibera n. 71/201211, i
presupposti per ottenere la stessa dovevano essersi integralmente verificati entro il
31.12.10, in base alle previsioni di un contratto decentrato già sottoscritto a tale data.
Pertanto, quest'ultima progressione esaminata, oltre ad aver attribuito il beneficio
in maniera indiscriminata a tutti i dipendenti, lo ha fatto in un periodo nel quale era
espressamente vietato.
L'attribuzione della progressione nel periodo di vigenza dell'art. 9, commi l e
21, del D.L. n. 78/2010, in precedenza citato, avrebbe dovuto determinare, anche se
non fosse stata attribuita "a pioggia", la decurtazione del fondo per il trattamento
accessorio, così come specificato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo
per la Liguria, con deliberazione n. 89/201212.
La spesa sostenuta dall'ente mensilmente per l'ultima progressione è rilevabile
dal prospetto allegato alla determina stessa, che contiene i dati riportati nella seguente
tabella.
Il Vedi anche Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 415/2011, Cortedei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 4/20 I2 e Corte dei conti,Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 90/2012.
12 Vedi anche Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 918/2012.
90
23,91DaB4 aB5 2 52,04DaCI aC2 81 3.129,84Da C2 a C3 4 172,92Da C3 a C4 53,96 53,96Da C4 a C5 65,10 12 781,20DaDI aD2 86,43 27 2.333,61DaD2 aD3 177,83 14 2.489,62DaD3 aD4 86,63 6 519,78DaD5 aD6 152,65 8 1.221,20
156 10.778,08
Nei mesi di maggIO, giugno e luglio 201 l sono state corrisposte al personale
dipendente, a titolo di arretrati per la progressione orizzontale appena descritta, le
somme riepilogate nella seguente tabella.
91
86.529,76
555,02
35.870,91
325,00
5.826,78
1.699,28
130.806,75
722 - Arretrati IVC progressione orizzontale 20 IO
725 - Arretrati progressione orizzontale gen - apr 20 II
726 - Arretrati IVC progressione orizzontale gen - apr 20 II
727 - Arretrati progressioni orizzontali quota bilancio
728 - Arretrati progressioni orizzontali quota bilancio gen - apr 20 II
Per la restante parte dell' anno 20 l 1, per la quale le somme riferite alla
progressione orizzontale attribuita nell' anno 20 Il sono state corrisposte con i
medesimi codici stipendiale utilizzati per le precedenti progressioni (003, 003T, 102 e
102T) la spesa può essere quantificata in € 97.002,72 (10.778,08 x 9 mensilità,
compresa la tredicesima). Tale importo non tiene conto di eventuali cessazioni
intervenute in corso d'anno.
Da quanto esposto, appare evidente come le progressioni orizzontali sIano
sempre state attribuite a tutti i potenziali beneficiari a prescindere dai risultati della
valutazione ottenuta, non rispettando la finalità premiaI e dell'istituto.
Inoltre, l'ultima progressione, oltre ad essere stata attribuita a tutti i potenziali
beneficiari con meccanismi simili ad uno scatto di anzianità, ha violato il divieto di
incremento della retribuzione individuale previsto dall'art. 9, comma l, del D.L. n.78/2010.
In riferimento alle somme erogate per le progressioni orizzontali effettuate in
assenza di una effettiva selezione avente finalità premiale, chi scrive ritiene estensibili
le censure avanzate dalla Corte dei conti, sezione Campania, nella sentenza n. 79 del
25.01.01, relative alla distribuzione a pioggia della produttività ed illustrate nel
paragrafo precedente riguardante tale fattispecie.
In particolare l'affermazione della Corte che le risorse del fondo sono " ... a
destinazione vincolata e ... l'erogazione dei compensi è disciplinata rigorosamente da
norme inderogabili, le quali ne fissano ipresupposti e si pongono quindi come precetti
assoluti e cogenti, a tutela della finanza pubblica nel suo complesso e di quella
specifica degli enti titolari delle risorse de quibus. La violazione di queste norme
comporta ipso iure una lesione ingiusta a danno dell'ente locale, il quale si vede
privato dell 'utilitas che avrebbe dovuto conseguire attraverso le risorse in questione ".
Destinare risorse finalizzate a remunerare i soggetti più meritevoli a tutto il
personale indistintamente, viola il precetto normativo e determina una lesione ingiusta
per l'ente locale, con l'aggravante che i dipendenti conservano il diritto a percepire tali
somme anche per il futuro, essendo la progressione economica orizzontale definitiva.
Sebbene siano state utilizzate delle procedure di valutazione, essendo stati
valutati positivamente tutti i soggetti che potevano partecipare alle progressioni
orizzontale, si è comunque determinato l'accesso generalizzato alla posizione. .economIca supenore.
92
Tale comportamento è chiaramente elusivo del dettato contrattuale, come
indicato anche dall'ARANI3, per cui "le progressioni economiche "concesse"
indistintamente a tutto il personale in servizio sono in contrasto con la disciplina
del! 'art. 5 del CCNL del 31.3.1999 che invece presuppone una selezione del personale
basata esclusivamente su indicatori meritocratici. Le clausole in tal senso inserite nei
contratti decentrati possono essere viziate di nullità".
Appare del tutto evidente come non possa essere definito meritocratico un
sistema che porti alla premiazione della totalità del personale.
Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme corrisposte nel periodo
esaminato a titolo di progressione economica orizzontale (codici stipendiali 003
Progressione orizzontale, 003T - Tredicesima su progressione orizzontale, 102
Progressione orizzontale quota bilancio, 102T - Tredicesima su progressIOne
orizzontale quota bilancio, 355 - Arretrati progressione orizzontale 2007, 402 _
Arretrati progressione orizzontale 2008, 408 - Arretrati IVC progressione Apr-Giu
. 2008 TS, 410 - Arretrati IVC progressione Lug-Dic 2008 TS, 412 - Ind. vacanza
contr. Progressione 2009, 412T - Tredicesima su ind. vacanza contr. Progressione
2009, 492 - Arretrato progressione CCNL 2009 e 565 - Arretrato progressione
orizzontale 2009, nonché 233, 225, 218 e 207, relativi ad arretrati vari progressione
2007), rispetto ai quali non è ancora intervenuta la prescrizione del danno erariale, così
come indicato nella citata sentenza n. 123/2010 della Corte dei Conti, Sezione
giurisdizionale per la Basilicata. Per l'anno 2012 sono indicate solo le somme
corrisposte sino al mese di novembre.
13Parere ARAN 399-SD3 della Raccolta sistematica.
93
, ,
4.2.4.3 Le risorse destinate al finanziamento delle alte professionalità
L'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.04 ha previsto la destinazione di
specifiche risorse alla costituzione di un fondo destinato alla remunerazione degli
incarichi di alta professionalità.
L'ARAN, in sede di prima applicazione della normativa, aveva affermato il
principio14
per cui il suddetto incremento (0,20%) non deve essere ricompreso né tra le
risorse decentrate stabili né tra quelle variabili (non sono, infatti, citate nei commi 2 e
3 dell' art. 31), aggiungendo subito dopo che, ove l'ente non intenda istituire posizioni
di responsabilità di alta professionalità, la predetta percentuale dello 0,20% non può
comunque essere destinata ad altre finalità, ma dovrà, al più, essere accantonata. Tutto
ciò fino ad una nuova e diversa disciplina contrattuale.
La questione verteva più precisamente sulla possibilità di utilizzare liberamente
le risorse in questione, ad esempio per il finanziamento della produttività, nell'ipotesi
in cui l'ente non ritenesse di istituire le alte professionalità.
In materia è successivamente intervenuta, fornendo un prezIOSO ausilio
interpretativo, la dichiarazione congiunta n. l al CCNL del 9.05.06, la quale ha
previsto che "gli incrementi delle risorse decentrate derivanti dalla corretta
applicazione dell'art. 32, comma 2 e 7, in relazione alle finalità da quest'ultimo
stabilite, del CCNL del 22.1.2004 sono confermati e restano definitivamente acquisiti
nelle disponibilità per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per laproduttività" .
Tale intervento conferma le interpretazioni più restrittive, nel senso
dell'impossibilità di utilizzare liberamente le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del
CCNL del 22.01.04.
14 Parere 10.6 in data 23.04.2004
94
Sulle stesse grava dunque un precISO vincolo di destinazione (valorizzazione
delle alte professionalità e null'altro). Non si spiegherebbe, altrimenti, l'inciso "in
relazione alle finalità da quest 'ultimo stabilite" che la dichiarazione congiunta utilizza
nel richiamare il comma 7.
Presso il Comune di Pomezia, le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL
del 22.01.04 sono state inserite tra le risorse stabili, di cui all'art. 31, comma 2, del
medesimo CCNL, come evidente dalla lettura dei provvedimenti di costituzione del
fondo degli anni 2009, 20 l O e 20 Il.
Un simile operato contrasta chiaramente con il dettato del citato art. 31, comma
2, che così prevede: "Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità
determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le
integrazioni previste dall'art. 32, commi l e 2L vengono definite in un unico importo
che resta confèrmato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi", non
facendo alcuna menzione alle risorse di cui all'art. 32, comma 7.
In sostanza, le risorse destinabili al finanziamento delle alte professionalità sono
state utilizzate per finanziare altri istituti, violando le previsioni contrattuali 15.
Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme indebitamente destinate ad
altre finalità, in contrasto con le disposizioni contrattuali.
2008
9.269,23 9.269,23
2010
9.775,34
4.2.4.4 I compensi a carattere indennitario
I contratti collettivi individuano i compensi a carattere indennitario erogabili ai
dipendenti degli enti. La materia è infatti assoggettata ad un principio di rigida tipicità
15 Sul punto, risulta fondamentale anche la lettura dell'art. 7, comma l, lett. e), del CCNL 31.7.2009, checonfenna inconfutabiImente quanto sin qui esposto.
95
(ricavabile dagli articoli 2, commi 2 e 3, e 45 del D.Lgs. n. 165/2001) in base al quale
è fatto divieto agli enti locali di attribuire al proprio personale indennità o emolumenti
di vario genere, diversi da quelli specificamente previsti, in primis dalla contrattazione
nazionale e, in seconda battuta, da eventuali disposizioni di carattere legislativo.
Gli scriventi hanno esaminato i cedoloni stipendiali fomiti dall'ufficio personale,
individuando una serie di compensi non previsti dai contratti collettivi o da specifiche
norme, che vengono esaminati di seguito.
L'Indennità professionale apicali
Come già accennato in precedenza nella parte della presente relazione dedicata
all'esame delle procedure di progressione orizzontale, il CCDI anno 2010, sottoscritto
in data 6.05.11, ha previsto che "Al personale inquadrato alla data del 31/12/2009
nella posizione economica apicale di ciascuna categoria verrà riconosciuta
un 'indennità fissa e continuativa di natura professionale del seguente importo:
Posizione economica e5 € 846,30
Posizione economica B7 € 795,99
Posizione economica D6 € 1.984,45 a condizione che non siano titolari diposizione organizzativa ... ".
L'erogazione di un simile compenso che, come già detto, non è prevista dai
contratti collettivi, appare del tutto illegittima.
A ben vedere, si tratta di una modalità per far incrementare la retribuzione
mensilmente percepita anche a quei soggetti che avevano già raggiunto la posizione
economica massima all'interno di ciascuna categoria, ampliando illegittimamente,
nella sostanza, il numero di posizioni economiche previste dai contratti collettivinazionali.
Nella tabella seguente sono riepilogate le somme illegittimamente corrisposte nel
periodo 2011-2012 mediante l'utilizzo dei codici stipendiali 720 - Indennità
professionali apicali, 720T - Tredicesima su indennità professionali apicali, 724 _
Arretrati indennità professionale apicali 2010, 731 - Indennità professionale apicali
96
pensionati, al netto dei recuperi effettuati. Le somme corrisposte nell'anno 2012 si
riferiscono al solo periodo gennaio - novembre.
E' appena il caso di segnalare che, anche se una simile indennità fosse stata
prevista dai contratti collettivi nazionali, cosa che non è avvenuta, la corresponsione
della stessa sarebbe stata vietata in base al disposto dell'art. 9, comma 1, del D.L. n.78/2010.
L'indennità per i video terminalisti
È stata rilevata la corresponsione nell'anno 2011 di compensi al personale
dipendente di cui alla voce stipendiale 757 - Indennità rischio video 2010. Analoghe
indennità erano già state corrisposte negli anni precedenti con altre voci stipendiali.
Di fronte ad una specifica richiesta da parte di un ,e!1telocale, che consultava
l'ARAN circa la possibilità di corrispondere i compensi incentivanti previsti dall'art.
17 del CCNL lO aprile 1999 collegandoli in modo automatico all'effettuazione dei
rientri pomeridiani ed all'utilizzo di videoterminali, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha avuto modo di chiarire16 che "si tratta
di una eventualità oggi espressamente vietata dall'art. 18, comma 4 del CCNL
dell'1.4.1999 come sostituito dall'art. 37del CCNL del 22.1.2004, ma che non poteva
ritenersi consentita neppure in passato.
Infatti, il CCNL dell'1.4.1999 precisa che le risorse di cui all'art 15dello stesso
CCNL sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli
di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e che i compensi diretti
16 Parere 499-17C.
97
)
91.882,02o15.993,32
2010
6.925,08
2009
I 1.076,38
2008
57.887,24
98
. ."plOggza .
Si sottolinea che quanto prospettato nel quesito, se attuato, potrebbe essere fontedi responsabilità patrimoniale".
Quanto alla possibile rischiosità legata all'utilizzo di videoterminali, va
evidenziato come i computer attualmente utilizzati presentino dei rischi praticamente
nulli, se confrontati con analoghi apparecchi utilizzati oltre IO anni fa. Inoltre, il
computer è diventato uno strumento di lavoro quotidiano utilizzato da qualsiasi
soggetto che svolge lavoro d'ufficio.
Non appare pertanto legittimo corrispondere una specifica indennità al personale
che utilizza il videoterminale o individuare in tale attività una fonte di rischiopotenziale.
Nella tabella seguente sono riepilogate le somme corrisposte al personale a tale
titolo nel periodo 2008-2012 (per quest'ultimo anno sino al mese di novembre).
ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono correlati "al merito
e all 'impegno di gruppo per centri di costo, eia individuale, in modo selettivo e
secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6
Ove i compensi incentivanti fossero invece automaticamente collegati
all'effettuazione dei rientri pomeridiani e all 'utilizzo dei videoterminali (attività
dovute ed "ordinarie" che da sole non determinano effettivi e significativi
miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia degli enti), sarebbero distribuiti non
in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema di valutazione, ma "a
del CCNL del 31.3.1999".
Si rammenta, inoltre, come l'indennità di rischio può essere corrisposta solo in
caso di effettiva presenza in servizio, come ribadito dalla Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per il Molise, con sentenza n. 158/2011, mentre l'esame dei cedoloni
stipendiali ha evidenziato l'erogazione in ciascun mese della somma di € 30,00, il
99
. . .presenza III servIZIO.
massimo previsto. L'esame della Nota prot. n. 65279 del 5.08.09 (allegato n. 76) ha
confermato che l'indennità di rischio è stata corrisposta indipendentemente dalla
L'indennità di disagio
L'art. 15 del CCDI del 10.08.09 (allegato n. 77), riferito all'anno 2008, stabilisce
le tipologie di prestazioni lavorative che danno diritto all'erogazione dell'indennità di
disagio ed il relativo importo da corrispondere.
La misura dell'indennità di disagio non è fissata dalla legge, ma il suo importo,
come chiarito dall' ARAN nel parere 499-1712, non può superare quello
contrattualmente previsto per l'indennità di rischio (30 euro mensili).
Tale limitazione appare del tutto logica, considerato che l'indennità di rischio
viene corrisposta ai soggetti che svolgono attività che comportino l'esposizione a
rischi per la salute, mentre quella di disagio viene corrisposta a chi svolge attività
lavorative con modalità che risultano più scomode rispetto all'ordinario. Per
semplificare il concetto, si potrebbe dire che non appare ragionevole retribuire III
misura maggiore chi subisce un "fastidio" rispetto a chi si espone ad un "pericolo".
L'indennità di sostituzione dirigenti
L'esame dei cedo Ioni stipendiali ha consentito di rilevare l'erogazione in favore
del personale dell'ente, mediante il codice stipendiale 785 - Indennità sostituzione
dirigente, di un compenso al personale del comparto.
Un simile compenso non è previsto dalla contrattazione collettiva e non potevaessere erogato.
Nella tabella seguente sono riepilogate le somme illegittimamente corrisposte al
personale dell' ente riferite alla fattispecie esaminata.
In molti casi, la misura dell' indennità di disagio prevista presso l'ente
ispezionato è superiore a quella indicata daII'ARAN.
Va inoltre rilevato come non appaia corretta l'attribuzione dell'indennità di
disagio al personale addetto a turni di servizio ricadenti in giorno festivo
infrasettimanale, così come attribuita, ad esempio, con Determina n. 13 del 30.01.09
(allegato n. 78).
In tale fattispecie, infatti, è prevista la corresponsione dell'indennità di turno
festivo, di cui all'art. 22, comma 5, del CCNL del 14.09.00, il quale specifica, inoltre,
che "Al personale tumista è comsposta una indennità che compensa interamente il
disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro".
Appare evidente l'impossibilità di corrispondere, in tale fattispecie, l'indennità didisagio.
4.2.4.5 Gli incentivi per specifiche attività: art. 17, comma 2, letto g), del
.CCNL dell' 1.04.99
L'art. 17, comma 2, lett. g), del CCNL dell'1.04.99 prevede che il personale
possa essere incentivato .per svolgere le specifiche attività e prestazioni correlate alla
utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k), del medesimo CCNL.
In sostanza, si tratta di somme che specifiche disposizioni legislative destinano al
trattamento accessorio del personale e che transitano per il fondo al solo scopo di
essere evidenziate. Difatti, le somme confluiscono al fondo e da esso vengono ripartite
ai beneficiari per il medesimo importo, come se si trattasse di una partita di giro.
Si rileva come il pagamento delle stesse a carico del fondo risulti essere una mera
operazione di transito, sebbene necessaria al fine del rispetto delle previsioni
contrattuali, e che gli importi risultano essere dovuti anche se il fondo non evidenzia
una specifica destinazione di somme a tale scopo.
100
I dipendenti che effettuano progettazioni o che rappresentano l'ente in sede
giudiziale hanno diritto alla liquidazione dei compensi previsti dalle norme, dai
contratti e dai regolamenti.
Appare pertanto scorretta la mancata previsione di tali somme tra le destinazioni
del fondo, anche se la corresponsione delle stesse risulta comunque dovuta.
Presso il Comune di Pomezia, è stata rilevata la corresponsione di incentivi per la
progettazione e la recente previsione di incentivi per il recupero evasione ICI, che di
seguito verranno esaminati
I compensi ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006
L'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) prevede la
possibilità di erogare compensi al personale impegnato in attività di progettazione.
La norma in esame, rubricata "Corrispettivi e incentivi per la progettazione",
consente all'ente di erogare una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base
di gara di un' opera o di un lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione,
tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro
collaboratori. La norma in questione ricalca quanto già previsto dall'art. 18 della
Legge n. 109/1994.
Tale percentuale del 2% comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente
(CPDEL), cosÌ come specificato dalla norma stessa.
In merito all'inclusione dell'IRAP nella percentuale innanzi citata, la Corte dei
Conti, Sezioni Riunite, con delibera n. 33/2010, ha risolto il contrasto interpretativo
sorto tra le Sezioni regionali, specificando che la somma prevista va preliminarmente
decurtata dell'IRAP, procedendo ad inserire nel fondo per il trattamento accessorio la
101
parte restante, chiarendo, quindi, che nella percentuale del 2% va compresa anche tale
impostal7•
Tanto premesso, gli scriventi hanno proceduto a verificare che la percentuale di
incentivo corrisposta sia conforme alle norme ed al regolamento dell' ente.
A tal proposito, si ricorda che l'art. 61, comma 7-bis, del D.L. n. 112/200818,
convertito in Legge n. 133/2008, ha stabilito che dalI' 1.01.09 la misura dell'incentivo
erogabile al personale sia ridotta allo 0,50%.
Inoltre l'art. 1, comma 10-quater, del D.L. n. 162/2008, convertito in Legge n.
20112008, ha previsto che l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non potesse
superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
Con l'abrogazione dell'art. 61, comma 7-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito in
Legge n. 133/2008, operato dall'art. 35, comma 3, della Legge n. 183/2010, è stato
ripristinato, a decorrere dal 24.11.10, l'incentivo nella misura massima del 2%.
In tema di applicabilità temporale delle disposizioni richiamate, la Corte dei
conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 7/2009, ha specificato che l'incentivo
va corrisposto nella misura prevista dalle norme in vigore al momento dello
svolgimento dell' attività, indipendentemente dal momento della liquidazione.
In base a tale principio, per le attività svolte prima del 31.12.08, la misura
dell'incentivo da corrispondere è quella prevista dal regolamento dell'ente del 2007,
mentre per quelle svolte tra l' 1.01.09 ed il 24.11.1 Oresta ferma allo 0,50%.
L'intervento interpretativo della Corte ha disatteso le indicazioni fomite dal
Ministero dell'economia e delle finanze con la Circolare n. 36 del 23.12.08.
Il Comune di Pomezia si è attenuto, in fase di liquidazione, a quanto indicato
inizialmente dal MEF, mantenendo nel corso del tempo tale linea interpretativa.
17 Vedi anche Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte, delibera n. 16/2012.
18 Tale disposizione è stata introdotta dall'art. ] 8, comma 4 sexies, del D.L. ] 85/08, convertito in Legge 2/09.
102
La percentuale erogabile a titolo di incentivo per la progettazione al personale è
stata fissata dal regolamento in materia, approvato con Delibera del Commissario
Straordinario n. 54 del 5.04.06.
Va preliminarmente rilevato come il regolamento non indichi una mIsura
percentuale fissa da att~ibuire ad ogni soggetto che svolge le attività previste dalla
norma, ma una percentuale minima ed una massima. All'interno di tale range, la
percentuale di incentivo da corrispondere ad ogni singolo soggetto sarà individuata
discrezionalmente dal dirigente.
Una simile previsione consente di elevare la percentuale prevista per le attività
realizzate dai dipendenti dell' ente, in modo da distribuire agli stessi la quasi totalità
dell'incentivo anche in presenza di affidamento a tecnici esterni di attività quali, ad
esempio, la progettazione delle opere.
L'esame delle determine di liquidazione fomite a campIOne ha permesso di
verificare come tale ipotesi si sia puntualmente concretizzata, in violazione del
disposto dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che "00. le
quote parti dell 'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie".
A titolo di esempio, con Determina n. 458 del 2.11.12 (allegato n. 79), è stato
liquidato ai dipendenti interni l'incentivo per aver svolto le attività di RUP, di
Direttore dei lavori e di collaboratore tecnico. Non sono state effettuate da dipendenti
dell'ente le attività di progettazione (incentivo da un minimo del 25% ad un massimo
del 42%), redazione del piano della sicurezza (incentivo da un minimo del 5% ad un
massimo del 10%) e di collaudo (incentivo da un minimo del 10% ad un massimo del
20%). L'incentivo erogato ai dipendenti dell'ente è stato pari al 75%. Appare evidente
che, anche prevedendo il minimo percentuale per le attività non effettuate all'interno,
si sarebbe superato il 100%.
103
A parere degli scriventi, il regolamento dell' ente, così come strutturato, consente
di eludere il dettato normativa, riducendo in maniera del tutto impropria le economie
per l'amministrazione in caso di affidamento di incarichi all'esterno.
Và inoltre evidenziato come la percentuale di incentivo liquidata sia al netto di
oneri riflessi e di IRAP, in contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 92,
comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e con quanto indicato dalla Corte dei conti, Sezioni
Riunite, nella già citata delibera n. 33/2010.
Nella determina esaminata,' infatti, l'impegno contabile assunto è pan
all'incentivo previsto dal regolamento, maggiorato di CPDEL per il 23,80% e di IRAP
per 1'8,50%.
Le stesse irregolarità possono essere rilevate esaminando la Determina n. 239 del
4.05.11 (allegato n. 80) e la Determina n. 446 del 20.10.08 (allegato n. 81).
'In questa sede non è possibile quantificare l'importo degli incentivi che si
sarebbero potuti corrispondere se il regolamento dell' ente fosse stato conforme alle
norme di legge, mentre è possibile quantificare il maggior onere sostenuto per non
aver incluso nella percentuale erogata gli oneri riflessi e l'IRAP, pan,
complessivamente, al 32,30% delle somme erogate a titolo di incentivo.
Nella tabella seguente vengono riepilogati gli incentivi pagati nel periodo
esaminato, così come rilevati dai cedoloni stipendiali, e calcolati gli oneri
indebitamente posti a carico dell' ente.
2011
J 55.200,60
50.129,79
103.030,23
33.278,76
351.705,28
113.600,79
Gli incentivi ICI
L'art. 3, comma 57, della Legge n. 662/1996 prevede la possibilità di destinare
un percentuale del gettito ICI al potenziamento degli uffici tributari del comune. L'art.
59, comma l, letto p), del D.Lgs. n. 446/1997 specifica che, in base alle previsioni di
un apposito regolamento, gli enti possono utilizzare le somme di cui al citato art. 3,
104
/
comma 57, della Legge n. 662/1996 per attribuire compensi incentivanti al personale
addetto all'ufficio tributi.
Il Comune di Pomezia ha previsto la possibilità di erogare al personale
dipendente i compensi in questione solamente con Delibera di Consiglio Comunale n.
99/2011. Con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 193 del 15.11.12, sono state
stabilite le modalità di ripartizione del fondo incentivante.
Pertanto, l'erogazione di somme in favore del personale è possibile solo per le
attività svolte dopo che il regolamento ICI è stato modificato. La Corte dei conti,
Sezione delle Autonomie, con delibera n. 7/2009, analizzando una fattispecie similare,
ha espresso il principio secondo cui" ... quando siano state compiute le varie attività
che legittimano la corresponsione dell'incentivo, ... rimangano fissate, in maniera
intangibile, da un lato, la somma da ripartire e, dall'altro, la misura del beneficio,
così come le stesse sono state determinate in base ai meccanismi previsti dalla norma
stessa (modalità e criteri della ripartizione previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento)".
In conclusione, per le attività effettuate prima che l'incentivo in questione fosse
istituito presso il Comune di Pomezia, nessuna somma poteva essere erogata al
personale.
Inoltre, dall'anno 2011, l'attività di accertamento tributario è stata affidata alla
società Andreani Tributi, facendo venir meno la possibilità di corrispondere al
personale dipendente l'incentivo, in quanto tale attività non viene materialmente svolta
dallo stesso. Riguardo all'impossibilità di corrispondere incentivi in presenza di
affidamento dell'attività ad un soggetto terzo si è espressa anche l'ANCI (vedi parere
in allegato n. 81-bis).
Presso il Comune di Pomezia, con Determina n. 113 del 6.04.12 (allegato n. 82),
è stata disposta la liquidazione di incentivi per recupero ICI per € 40.000,00. Dalla
lettura dell'atto è possibile rilevare come il recupero delle somme sia avvenuto negli
anni 2009, 2010 e nel primo semestre dell'anno 2011, ovvero prima che venisse
105
modificato il regolamento ICI inserendo la previsione di un incentivo a favore del
personale dipendente.
Per tale ragione, in base a quanto in precedenza rappresentato, nessuna somma
può essere legittimamente corrisposta al personale dell'ente per l'attività indicata
nell'atto. L'esame dei cedoloni stipendiali ha evidenziato come, sino al mese di
novembre 2012, non erano state ancora corrisposte al personale dell'ente le somme
indicate nella citata determina.
4.2.4.6 L'utilizzo del fondo: considerazioni conclusive
La verifica ha evidenziato indebiti utilizzi del fondo per la produttività del
l'(;, personale del Comune di Pomezia. Ciò è dipeso dalle modalità con cui presso l'ente
i'}' . sono state effettuate le erogazioni, avvenute in violazione' delle norme legislative e"
contrattuali. Nella tabella che segue sono riportati sinteticamente i valori delle risorse
indebitamente erogate al personale dipendente, che possono rappresentare altrettante
voci di potenziale danno per l'ente.
Si evidenzia che per alcune fattispecie, quali la corresponsione degli incentivi per
attività di progettazione e la corresponsione dell'indennità di disagio, la
quantificazione definitiva delle eventuali illegittime erogazioni potrà essere effettuata
esclusivamente a seguito della verifica di ogni singolo provvedimento di liquidazione.
332371,88
100.949,83296.918,64 221.797,79 428.205,79 277.081,84 1,512374,34
9.269,23 9.269,23 9.775,34 9.775,34 9.775,34 57.133,71
62.242,07 22.566,87 84.808,9457.887,24 11,076,38 6.925,08 15.993,32 o 91.882,02
1,093,67 1,093,67
16.708,43 13.483,81 50.129,79 33.278,76 113.600,7989.896,43 430.873,80 501.279,36 327,418,65 586,496,31 358.250,63 2.294.215,18
106
4.2.5 Gli incentivi al personale non pagati a carico del fondo
Dall'esame dei cedo Ioni stipendiali è stato possibile rilevare che al personale
dipendente sono stati erogati compensi, variamente denominati, non previsti dai
contratti collettivi e non imputati a carico del fondo per il trattamento accessorio.
La corresponsione di somme al di fuori delle disponibilità del fondo rappresenta
una violazione al disposto dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 31 del CCNL
del 22.01.04. Tali erogazioni violano il principio di onnicomprensività della
retribuzione.
A tal proposito, si rileva che la Corte dei conti, Sez. Puglia, con sentenza n. 475
del 22.07.10, ha ribadito come tale principio sia pienamente operativo anche nei
confronti del personale non dirigente19. Di seguito si esamineranno le singole
fattispecie.
L'indennità di staff
L'esame dei cedo Ioni stipendi ali ha evidenziato la corresponsione al personale
dell' ente con rapporto a tempo indeterminato di un compenso denominato Indennità di
staff, come nel caso, ad esempio, del dipendente Caldarone Laura. Secondo quanto
riferito dall' ente, si tratterebbe di ur~'indennità prevista dall' art. 19, comma 9, del
Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera del
Commissario Straordinario n. 91 del 26.05.06.
In realtà, il comma 6 del citato art. 19 specifica che i commi succeSSiVi Si
applicano per la disciplina del rapporto nel caso in cui ci si avvalga di collaborazioni
esterne, per cui l'indennità in questione non poteva essere corrisposta al personale a
19 In senso conforme: Corte dei conti, Sez. Puglia, sentenze n. 821/08, n. 487/10 e n. 615/10, Corte dei conti,sezione Campania, sentenza n. 348/2012, Corte dei conti, Sez. Sardegna, sentenza n. 1833/08, Corte deiconti, Sez. ID Appello, sentenza n. 179/06.
107
tempo indeterminato. La disposizione regolamentare esaminata è conforme al disposto
dell'art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
Nella tabella successiva sono riepilogate le somme corrisposte a titolo di
indennità di staff al personale dipendente dell' ente a tempo indeterminato, così come
ricostruite dal sistema informatico stipendi aie.
Il compenso concorso pubblico
Con Atto dirigenziale n. 29 del 12.03.09 (allegato n. 83), è stato liquidato al
personale dipendente un compenso per la partecipazione alla commissione di concorso
pubblico per l'assunzione di un dirigente a tempo indeterminato.
La corresponsione di un simile compenso non è prevista da alcuna norma di
legge o contrattuale ed appare illegittima, così come affermato dal TAR Veneto con la
sentenza n. 700/2007.
Tra i beneficiari figurano sia dipendenti che dirigenti dell' ente e la relativa spesa
è stata imputata al capitolo 1200 dell'Intervento 1.01.02.02 - Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime.
Analoghe corresponsioni risultano essere state effettuate anche in altri periodi,
così come risultante dall' esame dei cedoloni riepilogativi stipendiali.
Le stesse considerazioni possono essere fatte in relazione al compenso
corrisposto al personale per lo svolgimento delle selezioni per la progressione
verticale.
Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme illegittimamente corrisposte
al personale dell'ente, sia del éomparto che dirigente, e del Segretario per la
partecipazione a commissioni di concorso (codici stipendiali 087, 088 e 089) e per le
selezioni per le progressioni verticali (codici stipendiali 348 e 364). Non sono state
riportate le somme corrisposte a seguito del progetto di produttività attivato al fine di
108
far fronte al carico di lavoro derivante dai concorsi avviati nell'anno 20 l O, in quanto
per tale attività è stato effettuato uno specifico progetto di produttività.
16.364,00
2010 2011
71.842,00
16.364,00
Il rimborso spese ai tirocinanti
L'esame dei cedoloni riepilogativi stipendiali ha evidenziato come, con codice
stipendiale 573, siano stati corrisposti dei compensi ai soggetti impiegati in tirocini
presso l'ente.
La somma corrisposta a CIascun soggetto, ovvero a Cangiamila Giuseppe,
Pilastro Sabino, Puggioni Roberto, Ramaglioni OmelIa, Sammarini Alessandro e
Valmaggi Carlo, è pari ad € 650,00 mensili. Si rileva che, trattandosi di una somma
fissa mensile uguale per tutti i soggetti, la stessa ha natura retributiva, anche se
qualificata come rimborso spese forfetarie.
Non esistendo alcuna norma che consenta la corresponsione di un compenso ai
soggetti impegnati in tirocini formativi presso l'ente, come ricordato dalla Corte dei
conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con delibera n. 98/2012, le
erogazioni appaiono illegittime.
Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme corrisposte nel periodo
esaminato.
93.600,00
2012
39.000,00
2010
46.800,007.800,00
2008
4.3 Le progressioni verticali e le stabilizzazioni
II CCNL 31 marzo 1999, all'articolo 4, disciplina l'istituto della progressione
verticale nel sistema di classificazione. In applicazione di tale disposizione, gli enti
109 .
l "'
disciplinano le modalità con cui effettuare le procedure selettive per la progressione
verticale, finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente
superiore, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 29/1993 (sostituito
dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001) e nel limite dei posti vacanti della dotazione
organica di tali categorie che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno.
Le modalità con cui effettuare le progressioni verticali sono state oggetto di
diversi interventi, sia normativi che giurisprudenziali2o.
Va preliminarmente rilevato come le stesse possano essere effettuate
esclusivamente nell'ambito delle previsioni dei piani triennali del fabbisogno, previsti
dall'art. 39 della Legge n. 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/200l.
Relativamente alle modalità di copertura dei posti vacanti in orgamco, m
particolare quanto alla possibilità di riservare una percentuale di posti alle selezioni
interne, va rilevato come la Corte Costituzionale sia più volte intervenuta a giudicare
la rispondenza al precetto costituzionale delle riserve di posti.
Una prima sentenza che va citata è la n. 234/1994, con la quale è stato
evidenziato come la previsione di una riserva di posti pari al 50% per il personale
interno non risulti lesiva del dettato costituzionale.
Successivamente, con sentenza n. 194/2002, la Consulta ha sancito la non
conformità al dettato costituzionale della previsione di copertura dei posti vacanti in
dotazione organica mediante concorso esterno nella percentuale del 30%, in quanto
lesivo dei principi di parità di trattamento e di buon andamento ed imparzialità della
pubblica amministrazione, fissati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il principio della
necessità di adeguato accesso dall'esterno è stato poi sancito espressamente dal citato
art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001. Con la citata sentenza, inoltre, è stata stabilita la
necessità di una adeguata motivazione a supporto della scelta di ricorrere a
professionalità interne per la copertura dei posti vacanti ..
20 Cfr., tra gli altri, Corte dei conti, Sezione I Appello, sentenza n. 52/2012.
110
A seguito di tale sentenza, è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato che,
con parere del 4.07.02, ha fatto rilevare come la percentuale di posti da coprire
mediante accesso dall'esterno debba essere non inferiore al 50%. Al fine di meglio
comprendere quali siano le corrette modalità con le quali procedere alla copertura dei
posti vacanti in organico, va preso a riferimento quanto affermato dal Consiglio di
Stato con la sentenza n. 7304 dell' 11.11.04.
In tale pronuncia, il Consiglio di Stato npropone l'excursus normativa e
giurisprudenziale al riguardo, facendo presente come l'orientamento della Corte
Costituzionale innanzi citato fosse consolidato sin dagli anni ' 80 (vedi Corte Cast. 7
aprile 1983, n. 81; Corte Cast. 24 marzo 1988, n. 331; Corte Cast. 13 ottobre 1988, n.
964; Corte Cast. 23 febbraio 1994, n. 51; Corte Cast. 23 luglio 1993, n. 333; Corte
Cast. lO giugno 1994, n. 234; Corte Cast. 29 dicembre 1995, n. 528; Corte Cast. 30
ottobre 1997, n. 320; Corte Cast. 4 gennaio 1999, n. 1; Corte Cast. 16 maggio 2002, n.
194; Corte Cast. 29 maggio 2002, n. 294; Corte Cast. 24 luglio 2003, n 274).
In merito alla possibilità di riservare la copertura di posti vacanti in organico
riferiti ad una data posizione economica mediante progressione verticale e la copertura
di posti vacanti relativi ad altre posizioni mediante accesso dall'esterno (es. D 1 da
coprire con progressione verticale ed assunzioni dall'esterno per la posizione Cl) la
medesima sentenza precisa che "La proporzione fra posti banditi mediante concorso
esterno e posti banditi mediante procedura selettiva interna va quindi verificata
qualifica per qualifica, categoria per categoria e non rispetto al totale dell'organico
dell'ente ... Non è quindi in questione la legittimità a certe particolari condizioni
dell 'istituto della c. d. progressione verticale, ma il bilanciamento erroneo fra concorsi
attinenti a posti e profili professionali diversi, in modo che lo svolgimento di concorsi
per la categoria B legittimasse l'amministrazione a svolgere selezioni interne per tutti
i posti disponibili di categoria D, mentre si tratta di realtà diverse e fra loro
irriducibili ".
111
I
I
.
Riguardo al caso in cui il posto da coprire in relazione ad una data posizione
economica sia uno solo, si ritiene che lo stesso vada coperto mediante accesso
dall'esterno e non mediante progressione verticale.
A tale interpretazione si giunge dall'esame dell'art. 4 del CCNL del 31.03.99, il
quale fa presente che si può far ricorso alla copertura di posti mediante la progressione
verticale" ... nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che
non siano stati destinati all'accesso dall'esterno". Tale consecuzione temporale
evidenzia la necessità di destinare preliminarmente il contingente di posti da coprire
tramite accesso dall'esterno e, solo successivamente, mediante progressione verticale.
Pertanto, nel caso di un solo posto disponibile, lo stesso deve essere coperto
esclusivamente mediante accesso dall'esterno. Una siffatta interpretazione trova
conferma nel parere ARAN 399-4CI, presente nella Raccolta sistematica.
Da ultimo, l'art. 62 del D.Lgs. n. 15012009 ha modificato l'art. 52 del D.Lgs. n.
165/200 l, cancellando dali' 1.01.1O l'istituto delle progressioni verticali. Da tale data,
non è più possibile per gli enti locali utilizzare l'istituto in questione, come specificato
dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 1012010.
Esaminando quanto avvenuto presso il Comune di Pomezia, si possono rilevare
diverse irregolarità riguardo alle procedure di copertura dei posti vacanti in dotazione
organica mediante progressione verticale.
La prima procedura di progressione verticale realizzata riguarda il passaggio di
35 dipendenti dalla categoria A alla categoria B, realizzata nell'anno 2001. In
sostanza, tutti i dipendenti di categoria A sono stati inquadrati nella categoria
supenore.
La progressione è stata prevista con Delibera di Giunta Comunale n. 410 del
28.12.00 (allegato n. 84), nella quale si può leggere: "Ritenuto di dover, nelle more
dell'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale che verrà
allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 2001, anticipare per l'anno 2001 la
progressione verticale di n. 35 dipendenti della categoria A in B" .
112
Appare quindi evidente come la progressIOne sta stata realizzata prima che
venisse formulato il piano triennale del fabbisogno di personale, in violazione di
quanto previsto dall'art. 39 della Legge n. 449/1997.
Inoltre, nella medesima delibera, è fatto riferimento alla Delibera di Giunta
Comunale n. 406 del 13.12.00 "00. con la quale è stata approvata la nuova pianta
organica prevedendo i posti necessari di categoria B nel ruolo ad esaurimento a
consentire la progressione di cui sopra".
Risulta evidente come non esistessero sufficienti posti di categoria BI vacanti e
che il passaggio dei dipendenti di categoria A in categoria B non fosse funzionale alle
esigenze dell'ente, essendo stati gli stessi collocati in un ruolo ad esaurimento.
Con Determina n. 52 del 29.03.01 (allegato n. 85), è stata approvata la
graduatoria finale della progressione verticale dei 35 dipendenti interessati.
Successivamente, con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 26.07.01 (allegato
n. 86), è stato approvato il piano del fabbisogno per il triennio 2001-2003. In tale
documento è possibile rilevare che per l'anno 2001, a fronte delle 35 progressioni
verticali già realizzate, sono state previste 23 assunzioni dall' esterno di personale non
dirigente, tra cui nessuna per la categoria BI.
Complessivamente, le progressioni verticali ed i concorsi pubblici previsti sono
riportati nella seguente tabella.
Progressioni
2001 200235
33 12 18 15
17 5 4
7 352 5 7 23 22 16
113
I!~,IIIIII,",~----------------------------~'";-,
E' evidente come il piano triennale del fabbisogno, già a livello programmatorio,
non rispettasse il principio di adeguato accesso dall'esterno, in particolare per le
categorie B l e D l.
Con Determina n. 68 dell' 1.08.02 (allegato n. 87) è stata approvata la graduatoria
relativa alla procedura di progressione verticale per la copertura di 8 posti di categoria
DI - Specialista dell'area vigilanza.
La procedura per la copertura dei posti vacanti di categoria C e D mediante
progressione verticale è stata avviata solamente con Determina n. 187 del 16.12.03.
Con Determina n. 40 del 18.01.05 è stato specificato che le somme necessarie a
finanziare le procedure di progressione previste nel piano triennale del fabbisogno
2001-2003 e non ancora concluse, sarebbero state individuate nell'ambito del bilancio
2005.
Il piano triennale del fabbisogno 2007-2009, approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 186 del 26.07.07 (allegato n. 40), ha previsto la copertura di posti vacanti
mediante progressione verticale o concorso pubblico così come riportato nella
seguente tabella.
Unitamente alle progressioni verticali sono indicati i posti per i quali è prevista la
copertura mediante la procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558, della
Legge n. 296/2006. Si rammenta come sia le progressioni verticali che le
stabilizzazioni sono considerate assunzioni di personale già in servizio presso l'ente,
che possono essere realizzate solamente nel rispetto del principio di adeguato accesso
dall'esterno.
Il Consiglio di Stato, infatti, nella Decisione n. 6536 del 26.10.09, ha specificato
che" ... sia il ricorso alla procedura di mobilità del personale, sia lo strumento della
stabilizzazione non erano strumenti di assunzione a cui l'amministrazione era
obbligatoriamente tenuta sulla base della legislazione vigente, ma mere facoltà che
avrebbero dovuto essere esercitate nel rispetto dei limiti intrinseci della
discrezionalità e nell'ottica dell'art. 97 Costo e dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990,
sia con riguardo al principio di buon andamento, efficienza, economicità dell'azione
114
amministrativa, sia della garanzia di adeguato accesso ai posti dall'esterno mediante
concorso".
18+16
IO + O
2+0
46
24 + 3
12 + O
4+0
45
25 + O
8+04+0
37
O
5
O
5
26IO
5
41
2012
4
36
Già a livello programmatori o non è stato rispettato il pnnCIplO di adeguato
accesso dall' esterno, in quanto, a fronte di 82 assunzioni dall' esterno, è stata prevista
la copertura mediante progressione verticale o stabilizzazione di 128 posti.
Particolarmente squilibrata appare la previsione per l'anno 2007, evidenziando
come l'ente non abbia rispettato nemmeno l'obbligo di operare contestualmente le
assunzioni dall'esterno e le progressioni verticali e/o stabilizzazioni.
Inoltre, è stata prevista la copertura di 2 posti di categoria BI mediante
stabilizzazione, sebbene tale categoria vedesse la presenza in servizio di 19 unità di
personale in più rispetto ai posti previsti in dotazione organica.
Nell'anno 2007, in base ai dati riportati nel conto annuale, non risulta essere stata
effettuata nessuna assunzione a seguito di progressione verticale o stabilizzazione.
Con Determina n. 237 dell'8.11.07 e con Determina n. 240 del 14.11.07, sono
stati approvati i bandi per le progressioni verticali finalizzate alla copertura dei 30
posti previsti nel piano triennale del fabbisogno per l'anno 2007. Non risulta che siano
stati avviati i concorsi per il reclutamento di personale dall'esterno.
Successivamente, con Determina n. 92 del 24.04.08, il numero di posti da coprire
mediante progressione verticale, di cui alla Determina n. 240 del 14.11.07, è stato
elevato a 62, avviando così anche le procedure previste per l'anno 2008.
115
Nell'anno 2008 sono state portate a termine le procedure di progressIOne
verticale in precedenza indicate. Inoltre, con Determina n. 261 de110.12.08, sono state
realizzate le procedure di progressione verticale previste per l'anno 2009, facendo
ricorso alle graduatorie di cui alle procedure precedenti.
Nel frattempo, con Deliberazioni di Giunta Comunale dalla n. 177 alla n. 189 del
22.07.08, sono stati banditi i concorsi pubblici per il reclutamento di complessive 64
unità di personale. Le procedure avviate sono state revocate con Determina n. 97 del
30.07.10 (allegato n. 88).
Il piano triennale del fabbisogno 2008-2010 è stato approvato con Delibera n.
121 del 27.05.08. Tale delibera è stata annullata e sostituita con Delibera di Giunta
Comunale n. 134 del 12.06.08 (allegato n. 89), che ha previsto, per la copertura dei
posti vacanti, il ricorso alle progressioni verticali ed alle procedure di stabilizzazione
di cui all'art. 3, comma 94, della Legge n. 244/2007, nonché tramite possibili concorsi
pubblici. Il numero totale di posti di cui è prevista la copertura è riportato nella
seguente tabella, nella quale sono indicate congiuntamente le progressioni verticali e le
stabilizzazioni, nonché i posti vacanti alla data di predisposizione del piano triennale.
-I
182
6218
262
24 + 19
12 + I
4+062
25 + 22
8+2
4+061
8+01 + O
9
45
13
4
62
47IO4
61
8I .
9
A livello programmatorio, sembrerebbe essere stato rispettato il pnnclplO di
adeguato accesso dall' esterno, sebbene risulti ben poco realistica la previsione di
coprire integralmente i posti vacanti in dotazione organica effettuando 264 assunzioni
nel triennio.
116
Inoltre, è possibile rilevare che la categoria B l presentava già un eccedenza di
personale di 19 unità, per cui non vi erano posti vacanti di tale categoria da poter
copnre.
Le procedure previste comprendono anche quelle già avviate in base al piano
triennale del fabbisogno 2007-2009, in precedenza esaminato.
Le progressioni verticali previste si sono concluse con Determina n. 20 l del
29.12.09.
Nella tabella seguente sono riepilogate le progressioni verticali effettuate nel
periodo 2004-20 l O, al fine di verificare se, a consuntivo, sia stato rispettato il principio
di adeguato accesso dall'esterno.
Oltre alle progressioni indicate nella tabella precedente, nell'anno 2011 risulta
essere stato effettuato un passaggio dalla categoria Balla C.
Nel complesso, a fronte di 27 assunzioni tramite concorso, l'ente ha effettuato
109 progresslOlll verticali, violando palesemente il principio di adeguato accesso
dall'esterno.
La stabilizzazione del personale ai sensi dell'art. 1, comma 558, della Legge
n. 296/2006 e dell'art. 3, comma 90, lett. b), della Legge n. 244/2007
L'art. 1, comma 558, della Legge n. 296/2006 ha previsto la possibilità per gli
enti locali di procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione
del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, o
117
che avesse conseguito tale requisito temporale in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 29.09.06 o che fosse stato in servizio almeno tre anni nel
quinquennio antecedente alla entrata in vigore della legge.
La stessa disposizione prevedeva che potesse essere stabilizzato il personale
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di
legge; in mancanza di tale requisito, si sarebbe potuto procedere alla stabilizzazione
previo espletamento di prove selettive.
L'art. 3, comma 90, letto b), della Legge n. 244/2007 ha esteso la possibilità di
accedere alla stabilizzazione al personale assunto a tempo determinato, o legato
all'ente da un rapporto di co.co.co., che avesse conseguito il requisito di anzianità in
virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28.09.07.
Le disposizioni normative in questione, che possono essere considerate
derogatorie rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzate a
sanare l'utilizzo di personale a tempo determinato per far fronte ad esigenze non
temporanee dell' ente, vanno comunque inquadrate nel sistema di norme vigenti in
materia, così come espressamente ricordato dalla Direttiva n. 7 del 30.04.07 del
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Più esplicitamente, con la Circolare n. 5 del 18.04.08, il Dipartimento della
Funzione Pubblica ha ricordato che le procedure di stabilizzazione non possono
prescindere dall'applicazione del principio costituzionale del prevalente accesso
mediante concorso pubblico e che pertanto si può procedere alle stabilizzazioni
esclusivamente se nel piano triennale del fabbisogno sono previste forme di
assunzione tese a garantire tale adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore
al 50% dei posti da coprire.
Tale obbligo, come già anticipato in sede di esame del piano del fabbisogno di
personale, è stato confermato dal Consiglio di Stato, con Decisione n. 6536 del
26.10.09.
118
E' stato già evidenziato in precedenza come non sia stato rispettato il principio di
adeguato accesso dall' esterno, in quanto le procedure di reclutamento tramite concorso
pubblico avviate dall'ente sono state revocate con Determina n. 97 del 30.07.10.
Tanto premesso, le procedure di stabilizzazione realizzate dall'ente appaiono
illegittime in considerazione del mancato rispetto del principio di adeguato accesso
dall'esterno. Inoltre, limitatamente alla categoria B, come già rilevato in precedenza, i
dipendenti in servizio risultavano già superiori ai posti previsti in dotazione organica.
Senza prescindere da tali contestazioni, verrà di seguito esaminato il possesso da
parte dei soggetti stabilizzati dei requisiti previsti dalle norme per poter accedere alla
procedura.
In proposito, è stato verificato se i soggetti stabilizzati avessero conseguito il
requisito di anzianità previsto dalla norma in virtù di contratti stipulati anteriormente
alla data del 28.09.07, condizione essenziale per poter accedere alla procedura.
Presso il Comune di Pomezia, con accordo di delegazione trattante del 23.05.07
era stato previsto" ... al fine di non pregiudicare la possibilità per detti lavoratori di
maturare le condizioni per la eventuale stabilizzazione, di rinnovare i contratti di
lavoro, di norma entro il 2009, anche in maniera frazionata, in modo da poter
addivenire al raggiungimento dei 36 mesi previsti dalla vigente normativa".
Si precisa come solamente il raggiungimento del.requisito di anzianità di servizio
m virtù di contratti sottoscritti anteriormente al 28.09.07 poteva consentire la
stabilizzazione, non rilevando, indipendentemente. dalla volontà della parti
sottoscrittrici, altre fattispecie non previste dalla norma.
A tal proposito, si richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sezione VI,
nell'ordinanza n. 2230/2008, ovvero che "La stabilizzazione dei lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato, prevista dal comma 519 dell'art. 1 della legge n. 296
del 2006 è norma eccezionale rispetto al normale sistema vigente nel pubblico
impiego, nel quale è il titolo dell'incardinazione nell'organizzazione amministrativa a
determinare il tipo e la regolamentazione del rapporto. In quanto norma eccezionale,
119
..
quella ricordata è anche di stretta interpretazione. e non può. quindi. estendere la
propria efficacia oltre ai casi stabiliti dal legislatore ... ".
Tanto premesso, gli scriventi hanno verificato il possesso del requisito di
anzianità da parte dei soggetti stabilizzati, rilevando le seguenti irregolarità.
Con Determina n. 144 del 10.07.08 (allegato n. 90), sono state stabilizzate le
dipendenti Filigenzi Daniela e Monte Catia. Con Nota prot. 52140 del 30.06.08
(allegato n. 91), lo stesso dirigente del Settore personale aveva rilevato il mancato
possesso da parte delle due dipendenti dei requisiti previsti. Ciò nonostante, ha
comunque disposto la loro stabilizzazione.
Con Determina n. 151 del 25.07.08 (allegato n. 92), sono stati stabilizzati
ulteriori 16 dipendenti, di cui 15 non in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Nella tabella seguente viene riepilogata l'anzianità di servizio maturata in virtù di
contratti sottoscritti anteriormente al 28.09.07 (vedi documentazione in allegato n. 93).
Si precisa che i tre anni di servizio dovevano essere conseguiti nel quinquennio
antecedente l'entrata in vigore della Legge n. 296/2006, ovvero successivamente
all' 1.01.02 .
120
"'Tn",,~ l di ov, "~'~ .••T .•.• "TT ...... ..•... . .
Matteo Katia 2,25 anni
Salomoni Silvia 2,56 anni.
Scotti Serafina In possesso dei requisiti
Forte Lucia 1,87 anni
Battaglia Fabio 2,17 anni
Bernardo Andrea 2,17 anni
Corridore Fabio 2,17 anni
Cretella Rossella 2,17 anni
De Palo Andrea 2,17 anni
lonta Anna 2,17 anni
La Marca Lucia Rosaria 2,17 anni
Pedana Stefano 2,17 anni
Pescara Tiziano 2 anni
Trignetti Teodora 2,17 anni
Turturro Davide 2,17 anni
Broccio Franca 2,17 anni
Con Determina n. 262 del 16.12.08 (allegato n. 94), sono stati stabilizzati
ulteriori 3 dipendenti, nessuno dei quali in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Nella tabella seguente viene riepilogata l'anzianità di servizio maturata in virtù di
contratti sottoscritti anteriormente al 28.09.07 (vedi documentazione in allegato n. 95) .
L 'L> .T<' l TT ";". oca VJLJV
Ciarmoli Leonardo 1,5 anni
Petruzzi Oscar 2,33 anni
De Nicola Roberto 2 anni
Con Determina n. 92 del 24.06.09 (allegato n. 96), sono stati stabilizzati ulteriori
18 dipendenti, nessuno dei quali in possesso dei requisiti previsti dalla norma. Nella
tabella seguente viene riepilogata l'anzianità di servizio maturata in virtù di contratti
sottoscritti anteriormente al 28.09.07 (vedi documentazione in allegato n. 97). Si
121
specifica che la sIg.ra Napolitano Rita, inserita nella determina, non è stata
effettivamente stabilizzata, mentre la sig.ra Lucarini Stefania sarà stabilizzata
successivamente.
,Nomil1ativo dipendente Anzillnitàdi
Iachetta Mara 2,06 anni
Fusco Rosa 2,62 anni
Caprio Giovanna 2,14 anni
De Renzi Debora l,57 anni
Marini Alessia l,57 anni
D'Angelo Antonia In possesso dei requisiti
Palladino Gerarda 2,08 anni
Pulcini Samantha 2,53 anni
Falcone Grazia 1,87 anni
Cinti Maria Palma 1,90 anni
Ruggiero Simona 2,55 anni
De Micheli Antonio 1,5 anni
Samassa Fausto 1,28 anni
Antonelli Federico 1,5 anni
Cavallero Alessandra 1,5 anni
Boccacciari Anna 1,5 anni
Manzo Marco 1,5 anni
Con Determina n. 194 dell' 11.12.09 (allegato n. 98), sono state stabilizzate
ulteriori 3 dipendenti, nessuna delle quali in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Nella tabella seguente viene riepilogata l'anzianità di servizio maturata in virtù di
contratti sottoscritti anteriormente al 28.09.07 (vedi documentazione in allegato n. 99).
Nominativo dipendente Anzianità di servizio
Sera Giovanna 2,06 anni
Pucci Serena 1,88 anni,
Lucarini Stefania 1 anno
122
A decorrere dal 2010, non era più possibile attivare procedure di stabilizzazione.
L'istituto, infatti, è stato espunto dall'ordinamento ad opera del D.L. n. 78/2009,
convertito dalla Legge n. 102/2009.
In particolare, l'art. 17, commi da lO a 12, prevede che le Pubbliche
Amministrazioni, per il triennio 2010-2012, possono procedere all'immissione in ruolo
del personale precario con tre diverse modalità:
1) concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti
"non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso". Questa procedura
riguarda esclusivamente i soggetti titolari di un rapporto di lavoro a tempo
determinato, che abbiano maturato i requisiti di cui ai citati commi 558, art. 1,
della Legge n. 296/2006 e 90, art. 3, della Legge n. 244/2007;
2) concorsi finalizzati a "valorizzare con apposito punteggio l'esperienza
professionale maturata" dal personale già assunto con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa. Per tali soggetti, come si vede, il
regime normativo è più rigido, non essendo previsti concorsi riservati;
3) vera e propria stabilizzazione del personale appartenente alle qualifiche di cui
all'art. 16 della Legge n. 56/1987, vale a dire il personale per il quale non è
richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.
A decorrere dal 2010, dunque, solo per l'ultima categoria si può ancora parlare di
stabilizzazione nel senso classico del termine.
Per le prime due, invece, la stessa stabilizzazione rappresenta un istituto ormai
desueto, come chiarito ai massimi livelli dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
108/20 Il.
La Consulta, nell' esaminare una norma della Regione Calabria che prevedeva la
possibilità di procedere, a domanda, alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente
utili, l'ha dichiarata costituzionalmente illegittima.
Essa, infatti, ''ponendosi in contrasto con le nuove previsioni recate dall 'art. 17,
commi 10-13, del decreto legge lO luglio 2009, n. 78 ... che, con riferimento alla
generalità delle amministrazioni pubbliche, stabilisce nuove modalità di
123
..
valorizzazione dell'fsperienza professionale acquisita dal personale non dirigente,
attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti, configura
una modalità di accesso riservato agli uffici pubblici, ritenuta costituzionalmente
illegittima dalla giurisprudenza della Corte".
Ciò nonostante, con Determina n. 48 dell' 11.03 .11 (allegato n. 100), è stata
stabilizzata la sig.ra Proietti Silvia, che, in virtù di contratti di co.co.co. sottoscritti
antecedentemente al 28.09.07, aveva conseguito un'anzianità di servizio di soli lO
mesi e 21 giorni (allegato n. 101).
L'assunzione della dipendente era stata concordata in sede di verbale di
conciliazione del 22.02.11, all'interno del quale veniva erroneamente dato atto che la
dipendente era in possesso dei requisiti per poter essere stabilizzata ("... aver
conseguito un 'anzianità di servizio di almeno 36 mesi di lavoro presso la p.a., in forza
di un rapporto già in essere al 28.09.2007").
Si rammenta come, anche nel caso in cui la dipendente avesse avanzato pretese
nel confronti del Comune di Pomezia legate all'impropria utilizzazione mediante
rapporto di lavoro flessibile, l'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 precluda la
possibilità di instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In tal caso, il
lavoratore avrebbe diritto esclusivamente al risarcimento del danno e le somme
eventualmente corrisposte dovrebbero essere necessariamente recuperate nei confronti
dei dirigenti che hanno instaurato i rapporti irregolari.
Analogamente, con Determina n. 47 dell' 11.03 .11 (allegato n. 102), è stata
stabilizzata la sig.ra Muzzolini Giorgia che, in virtù di contratti di co.co.co. sottoscritti
antecedentemente al 28.09.07 aveva conseguito un'anzianità di servizio di soli 19,5
mesi (allegato n. 103).
Attualmente, il Comune di Pomezia sta sottoscrivendo con i soggetti assunti a
tempo determinato degli accordi con cui riconosce il diritto degli stessi a partecipare a
procedure di stabilizzazione. A titolo di esempio, si segnala il Lodo arbitrale del
14.12.12 (allegato n. 104) tra l'ente e la sig.ra Barbara Bologna, in cui " ... accerta il
possesso, in capo alla ricorrente dei requisiti previsti dai commi 519 e 558 dell'art. 1
124
della Legge n. 296/2006 e per l'effetto dichiara il diritto alla medesima di essere
ammessa a partecipare alle procedure di stabilizzazione eventualmente avviate dal
Comune di Pomezia ... ".La sig.ra Barbara Bologna, come rilevabile dall'atto, è stata assunta a tempo
determinato per la prima volta presso l'ente in data 8.05.08, per un periodo di circa 8
mesi, per cui non ha maturato alcuna anzianità di servizio in virtù di contratti
sottoscritti anteriormente al 28.09.07.Ciò nonostante, in evidente violazione del disposto dell'art. 36, comma 5, del
D.Lgs. n. 16512001, è stato riconosciuto alla dipendente il possesso di requisiti che non
aveva.L'eventuale stabilizzazione dei dipendenti che hanno sottoscritto i lodi arbitrali
rappresenterebbe un'ulteriore violazione al preciso disposto dell'art. 35 del D.Lgs. n.
1651200l, diretta derivazione dei principi costituzionali.
ConclusioniAlla luce di quanto esposto, si può rilevare come le procedure di progressione
verticale realizzate presso il Comune di Pomezia non rispettino il principio di adeguato
accesso dall'esterno, in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della
Costituzione. Analoga irregolarità investe la procedura di stabilizzazione del personale
precano.Il mancato rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno è stato ritenuto
fonte di danno erariale dalla Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, con
sentenza n. 5212012.L'onere per l'ente conseguente all'effettuazione delle progressioni indicate è pari
alla differenza retributiva tra la posizione economica iniziale della categoria di
inquadramento prima della progressione e la posizione economica acquisita a seguito
della stessa.Per quanto riguarda le stabilizzazioni, la maggior parte dei soggetti beneficiari
non era in possesso dei requisiti di anzianità di servizio previsti dalla norma, nemmeno
125
considerando congiuntamente periodi di lavoro a tempo determinato e come co.co.co.
(fattispecie non assimilabili tra loro).
A tal proposito, si richiama quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Calabria, nella sentenza n. 293/2012, ovvero che " ... le
stabilizzazioni operate ... con la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato di rapporti a tempo determinato ovvero di co.co.co., sono da ritenersi,
ancorché supportate da una procedura sedicente selettiva, ad ogni fine ed effetto,
nulle di diritto stanti gli"impedimenti normativi sopra delineati essendo state operate
in violazione di disposizioni imperative ... ".
Nella tabella seguente vengono riepilogate le retribuzioni corrisposte al personale
oggetto di illegittima stabilizzazione, il cui dettaglio è presente in allegato n. 105.
4.4 Le assunzioni di personale a tempo determinato
L'art. 36, comma l, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che, per le esigenze
connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con cont(atti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il successivo comma 2 specifica che le stesse amministrazioni possono avvalersi
delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, tra le quali il
reclutamento a tempo determinato, esclusivamente per "rispòndere ad esigenze
temporanee ed eccezionali".
La possibilità di assumere dipendenti a tempo determinato è pertanto consentita
esclusivamente per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali.
Presso il Comune di Pomezia, con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del
7.05.08 (allegato n. '106), preso atto dell'espletamento di procedure seIettive finalizzate
alla formazione di graduatorie per l'eventuale assunzione a tempo determinato, è stato
stabilito "Che il ricorso a contratti di lavoro flessibile interesserà i settori comunali
126
per i quali le carenze d'organico non consentano di coprire i picchi ricorrenti di
lavoro stagionali legati al persistente flusso turistico del Comune di Pomezia".
Con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30.04.08, era stato individuato il
periodo maggio - dicembre come stagionalità per la quale sarebbe stato possibile
procedere alle assunzioni a tempo determinato.
Allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 7.05.08 è presente la Nota
prot. 34369 del 2.05.08, nella quale è indicato che il personale in servizio a tempo
indeterminato presso l'ente presenta "... un crescente disequilibrio in tema di
dotazione organica ... " dovuto a "... blocco delle assunzioni, !'introduzione di
meccanismi di controllo della spesa pubblica ... ".
Tali fenomeni, a parere degli scriventi, caratterizzano la generalità degli enti
locali e sono conseguenti ad una precisa volontà del legislatore in tale senso. Non
possono, quindi, considerarsi eventi eccezionali.
Di seguito, la medesima nota fa presente che, relativamente all'organico della
Polizia Municipale, " ... la legge regionale n. 1 del 2005 indica che il rapporto tra
agenti di P.M epopolazione residente dovrebbe essere pari a 1/400. Allo stato attuale
sono impiegati presso il Comune di Pomezia n. 41 agenti e specialisti di P.M di ruolo
e n. 16 agenti di P.M a tempo determinato ... Considerato che la popolazione al
31/12/2007 del Comune di Pomezia è di 56.860 abitanti: risulta che il numero di
operatori di P.M dovrebbe essere di n. 142 e pertanto la vacanza risulta essere di n.
85".
L'esigenza di reclutare personale della Polizia Municipale non appare connotata
dai caratteri della temporaneità e della stagionalità, essendo legata alla popolazione
stabilmente residente nel territorio comunale.
Ugualmente prive del carattere della temporaneità appaiono le altre esigenze
rappresentate nella nota, riguardanti il personale del Settore Politiche Sociali, il Settore
Tecnico, gli addetti all'informatica, gli autisti e gli esperti amministrativi.
Alla luce di quanto esposto, gli scriventi rilevano che le esigenze dell' ente non
erano tali da legittimare il ricorso a forme contrattuali flessibili.
127
Dello stesso aVVISOè stato il Collegio dei Revisori, il quale, nel parere del
7.05.08 (allegato n. 107), ha specificato che " ... è doveroso porre l'attenzione sulla
singolare scelta della Giunta Comunale, che ha ritenuto assoggettabili ai caratteri di
stagionalità anche i mesi che vanno da ottobre a dicembre; in detti mesi, a nostro
avviso, non si assiste al flusso turistico, tipico dei mesi estivi, che determina
l'incremento della popolazione urbana e, dunque, del fabbisogno di personale.
Oltre a ciò si deve ulteriormente osservare che nelle sopra richiamate relazioni
del Dirigente del Servizio del Personale (Prot. 34369 del 02/05/2008 e Prot. 29073 del
09/04/2008) nell'ambito della revisione della programmazione triennale vengono
individuate figure professionali, la cui necessità d'impiego, da una prima analisi, non
sembrerebbe caratterizzata da elementi di stagionalità.
Ci si riferisce in particolare alle figure dei vigili urbani e degli assistenti sociali
per le quali, in base a specifici rinvii normativi, è stato illustrato dal Dirigente come le
stesse siano strutturalmente carenti nell'ambito dell'Ente e non siano dunque legate
ad esigenze puramente stagionali".
L'esame dei contratti a tempo determinato sottoscritti dalI'ente, alcuni dei quali
sono stati esaminati nel precedente paragrafo 4.3, nella parte relativa alla
stabilizzazione del personale, ha evidenziato come il rapporto di lavoro abbia
riguardato anche periodi temporali diversi da quelli indicati nella Delibera di Giunta
Comunale n. 82 del 30.04.08, contravvenendo cosÌ alle stesse regole che l'ente aveva
definito.
Va poi rilevato che l'esame delle Delibere di Giunta Comunale con cui sono stati
approvati i piani triennali del fabbisogno di personale per il periodo 2007-2010, il cui
esame è stato effettuato nel paragrafo 4.3, relativo alle procedure di progressione
verticale e di stabilizzazione, ha evidenziato come non sia mai stata prevista
l'assunzione di personale a tempo determinato.
Solo nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 19.08.11 è stata prevista,
per la prima volta, l'assunzione di dipendenti a tempo determinato, per un totale di 94
unità nell' anno 20 Il.
128
La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, nella delibera n. 12/2012, ha, da
ultimo, ribadito che "Nell'ambito degli obblighi generali, il cui mancato rispetto
determina come conseguenza il divieto di assunzione, con contratti di lavoro sia a
tempo indeterminato clte flessibile, si rammentano:
L'adozione di una programmazione triennale del fabbisogno di personale di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modijìcazioni ed integrazioni in linea con gli strumenti di programmazione
economico-jìnanziaria pluriennale (art. 6 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165). Al
mancato adempimento di detta disposizione consegue, ai sensi del comma 6
del medesimo articolo, il divieto di assumere nuovo personale, compreso
quello appartenente alle categorie protette".
Tanto premesso, si può rilevare come appaia illegittima qualsiasi assunzione di
personale a tempo determinato effettuata nel periodo 2007-2010, in quanto non
prevista nel piano triennale del fabbisogno di personale. Inoltre, a parere degli
scriventi, la natura delle esigenze dell'ente avrebbe precluso in ogni caso il ricorso a
forme di assunzione flessibili, configurandosi la violazione del disposto dell'art. 36,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/200l.
Nell'anno 2011, sebbene previste nel plano triennale del fabbisogno, le
assunzioni di personale a tempo determinato non sono servite a far fronte ad esigenze
temporanee ed eccezionali, configurando, anche in questo caso, una violazione alla
norma da ultimo richiamata.
Nel periodo 2007-2012, presso il Comune di Pomezia hanno prestato servizio un
ingente numero di unità di personale a tempo determinato (fino a 127 nell'anno 2008),
il cui costo complessivo è indicato nella seguente tabella (sono escluse le spese del
personale di staff agli organi politici ed i dirigenti a tempo determinato), di cui ai
capitoli di bilancio 926, 946 e 966.
129
@)i::?1~-~~>--'l'f!'
Quale conseguenza dell'irregolare utilizzo di personale a tempo determinato, così
come previsto dall'art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 16512001, nella formulazione
introdotta dall'art. 17, comma 26, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n.
10212009, non può essere corrisposta la retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno
utilizzato nei propri settori tali unità di personale negli anni 2009, 20 l O,20 Il e 2012.
L'esame dei cedoloni stipendiali ha evidenziato come non sia ancora avvenuta la
corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni 2009-2012.
4.5 Il personale con qualifica dirigenziale
4.5.1 La contrattazione collettiva decentrata integrativa
Il sistema delle relazioni fra enti locali e sindacati è definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area della dirigenza del comparto Regioni -
Autonomie locali, stipulato il 23 dicembre 1999, così come modificato dal CCNL del
22.02.06.
L'articolo 3 del CCNL del 23.12.99 prevede che, presso ciascun ente con almeno
cinque dirigenti (art. 4, comma 4) , si svolga la contrattazione collettiva integrativa per
il personale con qualifica dirigenziale sulle materie definite dall' articolo 4, mentre
l'articolo 5 detta precisi termini e procedure per giungere alla stipulazione del
contratto integrativo.
In data 17.05.06 è stato sottoscritto il CCDI relativo al personale dirigente, a
seguito di autorizzazione conferita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del
18.05.06.
130
4.5.2 Il fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica
dirigenziale
L'articolo 26 del CCNL del 23.12.99, non modificato, per quanto ci interessa, dal
successivo CCNL del 22.02.06, definisce le risorse che possono legittimamente
finanziare il trattamento accessorio dei dirigenti, nelle due voci che lo compongono, la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. Tali fonti di finanziamento,
determinate in modo rigoroso dal contratto, affluiscono in un apposito fondo.
Presso il Comune di Pomezia, il fondo per il trattamento accessorio del personale
dirigente è stato costituito nell'anno 2001 con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del
2.02.01. In tale atto viene ricostruito il fondo per gli anni 1999-2001, pan,
rispettivamente, ad € 121.220,67 (lire 234.715.946), ad € 134.156,92 (lire
259.764.011) e ad € 212.083,03 (lire 410.650.000).
Successivamente, il fondo per gli anni 2005 e 2006 è stato costituito cosÌ come
riportato nella Delibera del Commissario Straordinario n. 85 del 18.05.06 (allegato n.
108), con la quale è stata approvata anche la sottoscrizione del CCDI per gli anni
.2002-2005.
Per gli anni 2007-2009, non è stato fornito alcun documento relativo alla
costituzione del fondo per il trattamento accessorio.
Il fondo per l'anno 2010 è stato costituito negli importi indicati nel prospetto
allegato alla nota prot. 111980 del 10.12.10 ed è stato successivamente modificato,
cosÌ come risulta dalla relazione tecnica relativa al CCDI anno 20 l O, trasmessa alla
delegazione trattante con nota prot. 101715 del 10.12.12 (allegato n. 109).
Il fondo 20 Il e 2012 non risulta essere stato costituito, sebbene SIa stata
corrisposta la retribuzione di posizione ai dirigenti.
Nella tabella successiva viene riepilogata la costituzione del fondo per il
personale dirigente, cosÌ come rilevata dalla documentazione fornita.
131
115.288,74
4.204,70
10.626,97
4.036,51
750.006,57
17.924,69
115.288,74
4.204,70
10.626,97
4.036,51
750.006,57
5.720,00
17.924,69
10.868,00
25.287,23
5.262,40
9.165,00
12.727,92
.118,73
Si specifica che, nel prospetto dell'ente, il totale del fondo per l'anno 2010 non
corrisponde, per € 0,01, alla somma delle singole voci che lo compongono.
Per il periodo 2007-2009, nel quale l'ente non ha proceduto a costituire il fondo
per il trattamento accessorio, verrà tenuto in considerazione l'importo dell'ultimo
fondo approvato, ovvero quello dell' anno 2006, suddiviso nelle relative voci. Anche
per l'anno 2011 si prenderà in considerazione l'importo dell'ultimo fondo approvato,
ovvero quello dell' anno 2010, suddiviso nelle relative voci.
Di seguito verrà effettuata la verifica della corretta quantificazione del fondo da
parte dell' ente.
4.5.2.1 L'incremento di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL del 23.12.99
La norma consente di incrementare le risorse del fondo destinato al trattamento
accessorio della dirigenza "in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ali 'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei
servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con
132
I~I
incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero
un incremento stabile delle relative dotazioni organiche".
Tale disposizione, come agevolmente si può notare, è speculare a quella prevista
dall'art. 15, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99 per il personale del comparto. Si
rimanda, dunque, alla trattazione compiuta in quella sede per la definizione dei suoi
presupposti applicativi.
La principale differenza dell'istituto applicabile al personale dirigente, rispetto a
quello del comparto, è che, in caso venga dimostrato il mantenimento dei presupposti
che hanno legittimato l'incremento del fondo, le somme inserite possono essere
conservate all 'interno dello stesso.
Va rilevato, in base ai presupposti indicati nella sezione relativa al personale non
dirigente, come l'incremento di risorse sia da correlare a specifici obiettivi
appositamente indicati ed il cui raggiungimento deve essere valutato sulla base di
indicatori predeterminati.
La necessaria correlazione tra maggiori responsabilità, debitamente documentate,
ed incrementi del fondo è stata ribadita dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale
per il Lazio, con sentenza n. 714/2011.
In tale sentenza, i Giudici evidenziano quali siano i presupposti per poter
correttamente utilizzare la disposizione contrattuale, specificando. che "Ancorché il
concetto di "complessità" non sia normativamente agganciato a parametri obiettivi
dai quali evincere la conformità e l'adeguatezza delle scelte dell'Organo di governo
dell'ente in ordine sia alla decisione di riconoscere l'esistenza o la sopravvenienza di
tale requisito, che giustifica gli incrementi della retribuzione di posizione dei dirigenti
anche in deroga al valore massimo consentito (art. 27, comma 5, CCNL), non è
ammissibile che tale discrezionalità non sia vincolata a fatti modificativi della
struttura organizzativa di obiettiva riscontrabilità, fatti che l'Organo decidente deve
concretamente provare. E' sull 'esistenza di tali fatti, della loro efficacia modificativa
della struttura organizzativa esistente e accrescitiva dei compiti dirigenziali che si
svolge il sindacato di legittimità del giudice contabile chiamato a decidere su ipotesi
133
•••••p:~"':.' -';'1'''';;.
di danno erariale scaturito dal riconoscimento di aumenti della retribuzione di
posizione non fondati sui predetti parametri.
La mancata corrispondenza, da un lato, della motivazione deliberativa con il
presupposto di una modificazione della complessità strutturale della CCIAA e,
dali 'altro, fra la motivazione e la sopravvenienza di un fatto che abbia concretamente
accresciuto le funzioni dirigenziali conduce a riconoscere la non conformità a legge.
della deliberazione assunta in ordine al consequenziale aumento della retribuzione di
posizione".
Nell'anno 2001, per la prima volta, il Comune di Pomezia ha incrementato il
fondo per un importo di € 77.926,11 applicando l'art. 26, comma 3, del CCNL del
23.12.99, a seguito delle modifiche organizzative operate con la Delibera di Giunta
Comunale n. 406 del 13.12.00. La riorganizzazione ha previsto l'aumento del numero
di posti dirigenziali previsti in dotazione organica da lO ad Il unità e l'incremento dei
Servizi da 23 a 31.
Successivamente, come rilevabile dal CCDI 2002-2005 (allegato n. 108), la cui
sottoscrizione è stata autorizzata con Delibera del Commissario Straordinario n. 85 del
18.05.06, l'incremento di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL del 23.12.99 operato
nell'anno 2005 è stato pari ad € 720.426,64. Per l'anno 2006, tale incremento è stato
pari ad € 750.006,57.
L'art. 12 del CCDI innanzi citato specifica che "L'amministrazione ha proceduto
alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi. In tale contesto ha attivato nuovi servizi
e posto in essere processi di riorganizzazione finalizzati ali 'accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali è correlato un ampliamento delle
competenze, con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della
dirigenza. Con il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è stata
profondamente innovata l'intera struttura organizzativa dell 'Ente ed in particolare
della dirigenza, con l'obiettivo esplicito di accrescere il grado di responsabilità e di
capacità gestionale degli organi burocratici.
134
Inoltre, in attuazione della Legge 59/97, sono enormemente accresciute le
funzioni del Comune in settori strategici quali la viabilità, il mercato del lavoro,
l'ambiente, la formazione professionale, i servizi sociali, il turismo, lo sviluppo
territoriale, la protezione civile, etc.. Funzioni che hanno comportato e stanno
comportando trasferimento di personale non dirigenziale dallo Stato e dalla Regione.
Il tutto con conseguente accrescimento qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
nonché delle competenze e delle responsabilità specifiche dei dirigenti .....
... Alla luce di quanto sopra, le parti convengono che sussistono tutte le
condizioni per l'applicazione del comma 3 dell'art. 26 del CCNL 1998/2001 ...".
La lettura di quanto testualmente riportato evidenzia come l'ente abbia indicato
in maniera molto generica quali siano le condizioni che hanno legittimato l'incremento
del fondo ai sensi della disposizione contrattuale in esame.
Va rilevato come ben poco attuale appaia il richiamo alla Legge n. 59/1997,
considerato anche che nell'anno 2001 l'ente aveva già operato un incremento del
fondo tenendo conto delle modifiche operate alla struttura organizzativa dell'ente.
Viene anche fatto riferimento alle funzioni in materia di formazione professionale e di
mercato del lavoro, che sono di competenza provinciale e non comunale.
Per quanto riguarda il trasferimento di funzioni e di personale, secondo quanto
riferito dall 'ufficio personale, sarebbe stata trasferita al Comune di Pomezia una sola
unità di personale dalla Regione Lazio, unitamente al trasferimento dell'ufficio UMA
in campo agricolo. Ben più consistente è stato il trasferimento di personale dal
Comune di Pomezia allo Stato, riguardante 38 unità di personale ATA.
Quanto alle modifiche organizzative, con Delibera del Commissario
Straordinario n. 91 del 26.05.06, è stato profondamente rivisto l'assetto generale
dell'ente (vedi grafico in allegato n. 11O), prevedendo l'istituzione di tre strutture
organizzative complesse, definite settori, all'interno delle quali sono state previste
delle sezioni, quali unità organizzative di primo livello a responsabilità dirigenziale. Il
numero di dirigenti previsti nella nuova dotazione organica, approvata con Delibera
135
i,l"~.
del Commissario Straordinario n. 100 del 26.05.06, è di 16 unità, di cui 3 in staffagli
organi dell' ente.
La modifica organizzativa prevista non è st!lta però realizzata e, con Delibera di
Giunta Comunale n. 186 del 26.07.07, sono state cancellate le strutture organizzative
complesse, portando a 15 i settori, con la sola posizione dirigenziale del Comandante
della Polizia Municipale in staff al Sindaco. La modifica organizzativa risulta essere
stata operata senza che siano state delegate ulteriori funzioni all'ente.
In conclusione, le modifiche organizzative che prevedevano l'istituzione di
posizioni dirigenziali connotate da un più elevato livello di responsabilità non sono
mai state attuate e tali posizioni non sono state più previste nella dotazione organica in
vigore dall'anno 2007.
Tanto premesso, non è possibile individuare alcun elemento concreto che
evidenzi un incremento del livello della responsabilità e delle competenze della
dirigenza. Analogamente, non è possibile individuare, dopo l'anno 2001, il
trasferimento all'ente di ulteriori funzioni e personale in misura sufficiente a
giustificare l'incremento del fondo.
In assenza di tali elementi, non appare giustificato l'ulteriore incremento del
fondo operato nell'anno 2006 ai sensi dell'art. 26, comma 3, del CCNL del 23.12.99.
Va inoltre rilevato come l'incremento del fondo operato nell'anno 2006,
applicando il disposto dell'art. 26, comma 3, del CCNL del 23.12.99, abbia
determinato una pressoché quadruplicazione delle risorse rispetto all'anno 2001. Il
fondo, infatti, è passato da € 212.083,03 (lire 410.650.000) a € 902.088,18, dei quali
oltre 1'83% rappresentati da incrementi di cui alla disposizione oggetto di esame.
Tale incremento appare ben superiore anche all'incremento dei dirigenti 10
servizio, che nell'anno 2006 sono stati pari a 9, contro le 7 unità presenti negli anni
1999-2000. Come già detto, l'aumento di posizioni dirigenziali non è comunque
coinciso con un aumento delle competenze dell' ente, non essendo stata trasferita allo
stesso alcuna funzione in tale anno.
136
A parere degli scriventi, dall'anno 2006 l'ente ha enormemente aumentato le
risorse del fondo per il trattamento accessorio, senza che sia rilevabile contestualmente
un significativo aumento delle funzioni esercitate e dei servizi fomiti. Anche le
modifiche più significative della struttura organizzativa sono rimaste inattuate.
L'incremento operato appare quindi illegittimo.
Nella tabella seguente viene riepilogato l'incremento del fondo che, a parere
degli scriventi, appare ingiustificato, pari alla differenza tra l'importo inserito
nell'anno 2006 e quello inserito legittimamente nell'anno 2001.
Per concludere, analogamente a quanto previsto per il personale del comparto, le
disposizioni contrattuali specificano che, in riferimento alle risorse necessarie a
sostenere i maggiori oneri, gli enti" ... ne individuano la copertura nell'ambito delle
capacità di bilancio".Lo stesso art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001 specifica che " .
gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa .
nel rispetto dei vincoli di bilancio ... ". L'effettiva disponibilità di risorse rappresenta il
presupposto necessario per procedere all'incremento del fondo, qualificandosi come
un principio incontrastato presso la Magistratura contabile, come ricordato dalla Corte
dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la già citata delibera n.
596/2010.La situazione finanziaria dell'ente, così come In precedenza ricostruita, non
evidenzia risorse disponibili per essere destinate all'incentivazione del personale.
4.5.2.2 La riduzione di cui all'art. 1 del CCNL del 12.02.02
L'art, 1, comma 3, del CCNL del 12.02.02 ha previsto l'incremento dello
stipendio tabellare del personale dirigente a decorrere dall'1.09.01, da finanziare, per
137
una quota pari ad € 3.356,97, mediante una" ... corrispondente riduzione dei valori
della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le
previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti" (lettera e).
Considerato che la dotazione organica approvata con Delibera di Giunta
Comunale n. 406 del 13.12.00 prevedeva Il posizioni dirigenziali, il fondo sarebbe
dovuto essere ridotto di € 36.926,67 (3.356,97 x Il) sin dall'anno 2002.
Presso il Comune di Pomezia, la riduzione in questione non è mai stata operata,
per cui nella tabella successiva vengono riepilogate le risorse indebitamente mantenute
nel fondo.
4.5.2.3 La quantificazione del fondo: considerazioni conclusive
La verifica ha evidenziato che il valore del fondo per il trattamento accessorio del
personale dirigente del Comune di Pomezia ha assunto nel corso degli anni un valore
superiore a quello che avrebbe dovuto avere in base ad un'applicazione corretta e
rigorosa delle norme contrattuali e legislative.
Ciò è dipeso dalla mancanza dei presupposti per poter operare gli incrementi
previsti dai contratti collettivi e dalla mancata decurtazione del fondo nell'anno 2002.
Nella tabella che segue sono riportati sinteticamente i valori delle risorse
indebitamente inserite nel fondo.
2007 2008 2009
672.080,46 672.080,46 672.080,46 672.080,46 672.080,46 3.360.402,30
36.926,67 36.926,67 36.926,67 36.926,67 36.926,67 184.633,35
709.007,13 709.007,13 709.007,13 709.007,13 709.007,13 3.545.035,65
138
4.5.2.4 Il divieto di incremento del fondo nel triennio 2011-2013
Come già specificato in sede di esame del fondo relativo al personale del
comparto, l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010,
prevede che "A decorrere dallo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio".
La costituzione del fondo effettuata nell'anno 2011, come detto in precedenza, ha
riguardato le disponibilità per l'anno 2010 e per l'anno 2011, che sono risultate del
medesimo importo. In questa sede, pertanto, verrà quantificata l'eventuale riduzione
percentuale di personale in servizio, che avrebbe dovuto comportare una
corrispondente riduzione del fondo.
In merito all'obbligo di riduzione del fondo a seguito di riduzione del personale
in servizio, la Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 12/2011, ha indicato
il metodo di calcolo da applicare, come già evidenziato al precedente paragrafo
4.2.3.6, alla cui lettura si fa rinvio.
Tanto premesso, gli scriventi hanno verificato se l'ente ha rispettato quanto
previsto dalla norma nell' anno 20 Il. A tal fine, sono stati richiesti i dati relativi alla
consistenza del personale negli anni 2010 e 20 Il (allegato n. 66).
Nella tabella successiva viene riepilogato il numero dei dirigenti in servizio che
hanno ricoperto posti previsti in dotazione organica, anche se impropriamente
nominati ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 26712000, calcolata la relativa
semisomma e la riduzione percentuale nel 2011, rispetto al 2010.
139
Dirigenti in servizio 01.01 Dirigenti in
15
1115,38%
Al fine verificare il rispetto della normativa in questione, gli scriventi hanno
proceduto a ricostruire l'importo del fondo per il trattamento accessorio per l'anno
2010 (al netto delle componenti escluse) decurtando gli illegittimi incrementi operati
nell' anno 2010, raffrontandolo successivamente con quello del 20 Il, al netto degli
incrementi illegittimi.
971.118,73
709.007,13
262.111,60
40.312,76
Il fondo dell' anno 2011, in base ai calcoli effettuati, sarebbe dovuto essere
ridotto di € 40.312,76. Al lordo degli incrementi illegittimi, il fondo sarebbe dovuto
essere ridotto di € 149.358,06 (15,38% di 971.118,73).
4.5.3 Le somme spese per il finanziamento della retribuzione di posizione e
di risultato
Gli scriventi hanno visionato le somme corrisposte nel corso del periodo oggetto
di esame a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, così come riportate nei
cedoloni riepilogativi stipendi ali, rilevando come la retribuzione di posizione
corrisposta ai singoli dirigenti sia stata superiore a quella massima prevista dall'art. 27,
comma 2, 'del CCNL del 23.12.99, così come modificata dai successivi contratti
collettivi.
140
La possibilità di superare l'importo massimo in precedenza indicato, così come
specificato dall'art. 27, comma 5, del citato CCNL del 23.12.99 è riservata ai Comuni
" ... con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi
ordinamenti ... ".
Nel precedente paragrafo 4.5.2.1 è stato evidenziato come solo nell'anno 2006 il
Comune di Pomezia avesse previsto l'istituzione di strutture organizzative complesse,
senza peraltro che le stesse siano mai state attivate, mentre, con Delibera di Giunta
Comunale n. 186 del 26.07.07, le stesse sono state cancellate.
Tanto premesso, considerato che non è stato conferito alcun incarico di struttura
complessa, nel periodo esaminatò non sussistevano i presupposti per poter
corrispondere una retribuzione di posizione superiore a quella massima prevista, come
specificato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n.
714/2011, e dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Basilicata, con
sentenza n. 124/2012.
Nelle tabelle in allegato n. 111, separatamente per ogm anno, vengono
riepilogate le somme corrisposte a titolo di retribuzione di posizione ad ogni singolo
dirigente, l'importo massimo previsto contrattualmente e, per differenza, la somma
illegittimamente erogata. Le retribuzioni sono state rapportate al periodo di servizio.
Nel complesso, le somme indebitamente corrisposte a titolo di retribuzione di
posizione in conseguenza del superamento dell'importo massimo contrattualmente
previsto ammontano ad € 1.630.783,25, così come riportato nella seguente tabella.
2009
303.482,35
Si precisa che non si è tenuto conto delle modifiche della retribuzione massima di
posizione prevista da contratti collettivi sottoscritti dopo la chiusura dell' esercizio, in
quanto la retribuzione di posizione corrisposta è stata considerata al netto degli
arretrati. Per l'anno 2012, i dati riguardano il periodo gennaio - novembrè.
141
4.5.4 Il principio di onnicomprensività
L'articolo 24, comma 3, del DoLgso no 165/01 fissa il cdo prInCIpIO
dell' onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, cardine del regime retributivo
del personale con qualifica di dirigente.
In base a tale principio, il trattamento economico fissato dal contratto collettivo,
sia nella componente fissa che in quella accessoria, "remunera tutte le funzioni ed i
compiti attribuiti ai dirigenti (.0.)' nonché qualsiasi incarico ad essi coriferito in
ragione del loro ufficio o comunque conferito dali 'amministrazione presso cui
prestano servizio o su designazione della stessa Ho
È fatto divieto, quindi, agli enti di appartenenza di corrispondere compensI
accessori ulteriori rispetto al trattamento accessorio fissato dalle disposizioni
contrattuali, che remunera ogni attività del dirigente o
A tale interpretazione restrittiva si è sempre attenuta l'ARAN, la quale, posta di
fronte ad un quesito specifico, ha chiarito21 che "l'art. 33 del CCNL del 10.04.1996
definisce chiaramente la struttura della retribuzione dei dirigenti prevedendo, oltre
agli istituti dello stipendio tabellare, della R.lA. e della indennità integrativa speciale
(inclusa allo stato attuale nello stipendio tabellare in base all'art. 1, comma 2, lettod),
del CCNL 12.02.2002) solo la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.
Oltre alle predette componenti della retribuzione l'attuale disciplina contrattuale
consente di corrispondere ai dirigenti soltanto i seguenti due ulteriori compensi, a
titolo di retribuzione di risultato:
Compensi professionali per gli avvocati di CUI all'art. 37 del CCNL del
23.12.1999;
Compensi per incentivi alla progettazione di cui ali 'art. 18 della legge n.
109/1994, secondo la previsione dell 'art. 29 del CCNL del 23.12.1999"0
21 Parere DB27 in data] 2.04.2002 - Area: Dirigenti - Istituto: Trattamento economico.
142
Ad essi vanno, tuttavia aggiunti, in base ai CCNL dell' Area 2 del 22.02.06 e del22.02.10:
i diritti di rogito: l'articolo 25 del CCNL del 22.02.06;
gli incentivi recupero evasione ICI e incentivi per difesa dell'ente innanzi alle
Commissioni Tributarie (art. 20 del CCNL del 22.02.10).
Il parere del Consiglio di Stato - Commissione Speciale Pubblico Impiego del 4
maggio 2005 (recepito nella circolare del Ministero del Welfare n. 35 del 5 settembre
2005) ha avallato definitivamente l'interpretazione più rigorosa del citato art. 24,
comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, che si applica anche agli enti locali quale
disposizione di principio.
In relazione agli incarichi conferiti ai dirigenti, il Consiglio di Stato distingue tre
tipologie di incarichi, ma ritiene che a tutti vada applicato rigorosamente il regime
dell'onnicomprensività:
incarichi conferiti in ragione dell'ufficio;
incarichi conferiti su designazione dell'amministrazione di servizio;
incarichi comunque conferiti dall' amministrazione di servizio.
Poiché si tratta in tutti i casi di attività connesse in maniera più o meno diretta al
rapporto organico tra il dirigente e l'amministrazione, "l'assolvimento di simili
incarichi può logicamente farsi rientrare tra le normali incombenze dei dirigenti, la
remunerazione delle quali viene conseguentemente determinata tenendo presente
l'esigenza difar fronte pure ai suddetti ulteriori impegni".
La rigorosa applicazione del regime di onnicomprensività comporta che possano
essere erogati al dirigente, per tutti gli anzidetti incarichi, solo i compensi che trovino
il proprio fondamento in una. norma del contratto collettivo.
Alla luce di tale rigorosa lettura del principio di onnicomprensività, gli scriventi
hanno verificato i compensi accessori che i dirigenti del Comune di Pomezia hanno
percepito in aggiunta all' ordinaria retribuzione di posizione e di risultato.
A tal proposito, si specifica come qualsiasi tipo di indennità, compenso o gettone
di presenza, corrisposto per l'espletamento di incarichi conferiti dall'amministrazione
143
o su designazione della stessa, violi il principio di onnicomprensività. Tra di eSSI
rientrano quelli corrisposti per la partecipazione a commissioni tecniche, commissioni
d'esame o commissioni variamente denominate.
Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme illegittimamente corrisposte
nel periodo esaminato, il cui dettaglio è presente in allegato n. 112.
24.615,30
Ferrara Vittorio 4.390,02 4.390,02Ferrazzano Anna 9.998,47 31.590,45 41.588,92Giancotti Giuseppe 19.487,50 1.868,00 4.553,00 25.908,50Guastella Giorgio 1.461,00 1.461,00Mariani Carla 5.953,00 1.029,40 6.982,40Marino Teresa 11.529,85 13.521,80 25.051,65Mastracci Renzo 26.458,84 26.458,84Sorbino Stefano 1.560,84 1.110,84 1.100,16 1.110,84 J .096,95 1.000,47 6.980,10Tribulato Maria A. 6.594,00 6.594,00Ugoccioni Giovanni 4.787,00 13.908,11 18.695,11Veglia Daniela 2.090,00 2.090,00
47.957,18 74.397,48 124.543,52 46.528,02 1.096,95 1.000,47 295.523,62
In particolare si tratta di somme corrisposte per:
la partecipazione a commissioni di concorso, la cui erogabilità è stata esclusa
dal TAR Veneto, con sentenza n. 700/2007, anche per il personale non
dirigente, e ad altre commissioni variamente denominate;
per la copertura ad interim di posizioni dirigenziali vacanti, attività per la
quale è stata esclusa la possibilità di erogare uno specifico compenso dalla
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, con sentenza n.
1307/2011;
per la partecipazione a progetti di produttività variamente denominati, istituto
contrattuale del quale non possono beneficiare i dirigenti, fatte salve le
fattispecie espressamente indicate dall'art. 20 del CCNL del 22.02.10;
144
b.my«:
a titolo di indennità di vigilanza, di cui all'art. 34 del DPR n. 268/1987, come
modificato dall'art. 45 del DPR n. 333/1990, assorbita invece nella
retribuzione di posizione già in base a quanto previsto dal CCNL del
10.04.96, così come rilevato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per
la Basilicata, con sentenza n. 124/2012.
4.5.5 Il conferimento degli incarichi dirigenziali
Presso l'ente ispezionato, è stato rilevato il conferimento di incarichi dirigenziali
a tempo determinato in base al disposto dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 a soggetti
già alle dipendenze dell' amministrazione con la qualifica di funzionario ed a soggetti
esterni.
Per ciò che riguarda la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a soggetti
esterni o a personale appartenente alla categoria D in possesso di specifiche
professionalità, si rileva che l'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 ha una portata
generale ed è applicabile anche agli enti locali, così come espressamente previsto
all'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001.
Leggendo il comma 6 dell'art. 19, è possibile evidenziare come sia previsto un
limite massimo di posizioni dirigenziali da poter coprire mediante il conferimento di
incarichi a soggetti in possesso di particolari requisiti professionali, fissato nel 10%
delle posizioni dirigenziali di prima fascia e nell' 8% delle posizioni di seconda fascia
previste in dotazione organica.
L'applicabilità agli enti locali del limite in precedenza richiamato è confermata
anche dall'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 9 del
15.01.10, con la quale ha rilevato l'incostituzionalità delle disposizioni normative
regionali in quella sede impugnate, che prevedevano un limite sensibilmente superiore(30%).
Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 324 del 12.11.10, ha
ribadito l'applicabilità agli enti locali dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
145
In merito alla percentuale di incarichi attribuibili dagli enti locali, la Corte dei
conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con delibera n. 12/2011, ha ritenuto
legittimo il conferimento a soggetti esterni di un numero massimo di incarichi pari
all'8% dei posti previsti in dotazione organica, arrotonda~o all'unità inferiore, se il
primo decimale è inferiore a 5, o all'unità superiore, se il primo decimale è uguale o
superiore a 5.
Tale limitazione quantitativa si applica a tutti gli incarichi dirigenziali conferiti,
sia con contratto di diritto pubblico che con contratto di diritto privato, così come
rilevato dalla Corte di conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, con delibera
n. 357/2011 e dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con
delibera n. 31/201222.
Da ultimo, l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2011, in vigore dal 22.08.11, ha
previsto l'introduzione dell'art. 19, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 165/2001, che
prevede la possibilità per gli enti locali con popolazione inferiore a 100.000 abitanti,
come il Comune di Pomezia, di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 110,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 entro il limite del 20% dei posti dirigenziali previsti
in dotazione organica.
Nella tabella seguente sono riepilogati i posti dirigenziale previsti nelle dotazioni
organiche al 31.12 di ogni anno oggetto di esame ed il numero di incarichi conferibili a
soggetti esterni in base alle norme in precedenza illustrate.
22 Tale interpretazione non è universalmente accettata, vedi in senso contrario Corte dei conti, Sezioneregionale di controllo per la Toscana, Deliberazione n. 519/2011.
146
Dagli atti esaminati (allegato n. 113) risulta che il Comune di Pomezia non ha
attribuito alcun incarico ai sensi dell'art. 110, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000,
avendo conferito incarichi solamente ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
Tale procedura non appare corretta, in quanto ai dirigenti così nominati sono stati
affidati incarichi di direzione degli uffici previsti in dotazione organica, invece di
incarichi di staff, così come previsto dalla norma utilizzata.
Un simìle comportamento appare illegittimo e fonte di responsabilità erariale, in
quanto al personale destinatario di incarichi di sta.fJnon possono essere affidati compiti
gestionali, così come indicato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Campania, con sentenza n. 1298/201023.
Nella tabella seguente è riepilogato il numero di incarichi contemporaneamente
in corso e le retribuzioni corrisposte, così come rilevate dai cedoloni stipendiali.
147
Nel periodo esaminato, l'ente ha pertanto conferito incarichi a soggetti esterni
per lo svolgimento di compiti previsti dalla dotazione organica in numero ben
superiore a quello consentito dall'art. 19, commi 6 e 6-quater, del D.Lgs. n. 165/2001.
23 In tal senso vedi anche Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 26/2012 eCorte dei conti, Sezione l giurisdizionale centrale, sentenza n. 785/2012.
2010
8.297,42Giorgio Guastella 132.704,18 122.753,11 52.080,49Carla Mariani 35.196,81 93.173,5 IDaniela Veglia 38.779,60 118.560,82 115.290,44 121.I 16,28 36.320,30Enrico Brugiotti 7.120,84
Teresa Marino 116.623,12 135.900,38 73.466,95Teresa Schiavone 103.936,82 117.989,42 24.750,79Mario Busca
46.488,635 6 6 4 1
Si segnala come, oltre a quelli in precedenza elencati, siano stati conferiti
incarichi dirigenziali ai sigg.ri Bruno Lombardi e Giovanni Gallucci, dipendenti
dell' ente non in possesso del diploma di laurea, presupposto necessario per poter
ricoprire incarichi dirigenziali, come specificato in molteplici occasioni dalla
Magistratura contabile24•
L'incarico al Geom. Bruno Lombardi è stato conferito con Atto del Sindaco n. 51
del 31.08.06 (allegato n. 114) per 6 mesi e più volte rinnovato (allegato n. 115), sino al
28.02.09. L'incarico al Geom. Giovanni Gallucci è stato conferito con Atto del
Sindaco n. 77 del 9.10.07 (allegato n. 116) per 6 mesi e più volte rinnovato (allegato n.
117), sino al 28.02.09.
Nella tabella seguente è riepilogata la differenza retributiva corrisposta a seguito
dell'illegittimo affidamento dell'incarico dirigenziale25•
Giovanni Gallucci 17.924,16 74.960,74 12.731,10 105.616,00
4.6 Il trattamento accessorio del Segretario comunale e la clausola di
galleggiamento di cui all'art. 41, comma 5, del CCNL del 16.05.01
Il trattamento accessorio dei Segretari comunali (e provinciali) è disciplinato dal
relativo CCNL del 16.05.01.
L'art. 41, comma 3, del citato CCNL, indica l'importo della retribuzione di
posizione, pari a € 18.592,45 per tredici mensilità fino al 31.12.09 (per gli incarichi di
24 Vedi Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibere n. 1001/2009 e n. 504/2011,Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, delibera n. 275/2010 e Corte dei conti,Sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 127/2009.
25 Sono state prese in considerazione le voci stipendiali: retribuzione di posizione dirigenziale, indennitàmansioni superiori e retribuzione di risultato.
148
livello BI), divenuti poi € 15.584,45 a seguito delle modifiche introdotte dal CCNL
dell' 1.03.11.
Nel successivo comma 4 si definisce la c.d. "maggiorazione" della retribuzione
di posizione prevedendo si che: "Gli enti nell 'ambito delle risorse disponibili e nel
rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei
compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per
.definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione
decentrata integrativa nazionale ". Nello specifico, il contratto decentrato richiamato
dalla norma è stato quello adottato il 22 dicembre 2003, il quale ha previsto che la
retribuzione di posizione, in presenza di determinati presupposti, possa essere
maggiorata di una percentuale variabile dal IO al 50 per cento (5% nel caso di comuni
con popolazione inferiore ai tremila abitanti).
Il comma 5 poi stabilisce che: "Gli. enti assicurano, altresì, nell 'ambito delle
risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di
posizione del Segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione
dirigenziale più elevata nell 'Ente in base al contratto collettivo dell 'area della
dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata
posizione organizzativa". È questa la c.d. "clausola del galleggiamento", introdotta per
evitare una discriminazione tra il Segretario comunale, posto al vertice della struttura,
ed i dirigenti.
L'ordine di allocazione delle due norme non pone dubbi sul fatto che la
maggiorazione di cui al comma 4 vada applicata in viaprioritaria rispetto al
(eventuale) "galleggiamento".
A supporto di questa interpretazione, è intervenuta anche l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni che, con il parere SGR 26
del 17.11.05 (confermato nella nota del 3 agosto 2006, n. 7124), così si è espressa al
riguardo: "Ai fini dell 'applicazione della regola contrattuale del cosiddetto
"galleggiamento", ai sensi dell'art. 41, comma 5, del CCNL del 16.05.01, si deve
tenere conto dell 'importo della retribuzione di posizione effettivamente corrisposta al
149
--
segretario generale e, quindi, anche della eventuale maggiorazione della retribuzione
di posizione allo stesso riconosciuta, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL del
16.05.01 e dello specifico CCDI del 22.12.03. A tal fine si evidenzia che la regola del
"galleggiamento H, ai fini della sua applicazione, presuppone una necessaria
comparazione dei valori della retribuzione di posizione stabilita per la funzione
dirigenziale più elevata presente nell'ente e di quella prevista per il segretario.
Conseguentemente, non può non tenersi conto degli effetti dell'art. 41, comma 4, che,
in presenza di determinate condizioni e requisiti, prevede una maggiorazione proprio
della retribuzione di posizione al di sopra degli importi per questa stabiliti dalla
disciplina contrattuale (art. 41, comma 3, del CCNL del 16.05.01, relativo dI
quadriennio normativo 1998-2001 ed art. 3 del CCNL del 16.05.01, relativo al biennio
economico 2000-2001). Gli enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione, ma
se la attribuiscono essa non può essere considerata una voce distinta dalla
retribuzione di posizione. Pertanto, poiché la maggiorazione è sempre parte
integrante della retribuzione di posizione in godimento del segretario, essa non può
non essere computata ai fini del "galleggiamento H.
L'interpretazione fornita dall' ARAN è stata poi riaffermata dal parere prot.
100976 del 3.09.08 della Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. e dalla nota prot.
53576 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Da ultimo, l'art. 4, comma 26, della Legge n. 183/2011,. ha specificato le
modalità applicative del dettato contrattuale, evidenziando la condivisione da parte del
legislatore della posizione assunta dall' ARAN, dall'IGOP e dalla Funzione Pubblica.
Tale disposizione normativa sembrerebbe caratterizzarsi per la sua portata
interpretativa, evidenziando la bontà della tesi in precedenza esposta.
Per completezza, si segnala che l'Agenzia dei Segretari Comunali ha sostenuto
una diversa interpretazione della norma, ritenendo che andasse prima operato il
galleggiamento e solo successivamente la maggiorazione della retribuzione di
posizione così determinata.
150
In tema di "maggiorazione" e di "galleggiamento" si segnala, poi, quanto
previsto dall'art. 3, comma 7, del CCNL dell' 1.03.11 in cui si afferma che" ai soli
fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, commi 4 e 5, del 16.05.01, trovano
applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della
retribuzione di posizione del segretariale, come definiti dall'art. 3, comma 2, del
CCNL del 16.05.01, relativo al biennio economico 2000-2001". Per i segretari di
livello BI), ossia la fascia dove si colloca il segretario del Comune di Pomezia, tale
importo è pari a € 18.592,45.
La disciplina contrattuale della retribuzione di posizione dei segretari prevede
POi, al comma 6 (sempre delFart. 41), il c.d. principio di onnicomprensività della
retribuzione di posizione" ... che assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle
prestazioni di lavoro ... ".
Sul divieto di corrispondere emolumenti per incarichi aggiuntivi si è espressa
anche l'ARAN, attraverso il parere SGR lO del 19.09.01, in cui si afferma, tra l'altro,
che "00. Al difuori delle disposizioni, anche difavore, contenute nell'art. 41 del citato
CCNL, non riteniamo, pertanto, che possano essere posti in essere ulteriori incrementi
dei compensi contrattualmente definiti, anche se correlati a specifici incarichi
organizzativi e gestionali".
In seguito, con il parere SGR 17 dell'8.01.03, la stessa Agenzia affermava che
" l'art. 41 del CCNL del 16/5/2001, prevede una organica e completa definizione
del valore annuo di tale retribuzione, che assorbe ogni altro compenso connesso alle
prestazioni di lavoro ...".
L'unica eccezione alla regola de qua, prevista dallo stesso comma 6, è
rappresentata dai diritti di segreteria (o di rogito). Si aggiunge che, così come avviene
anche per la dirigenza, le eccezioni al principio di onnicomprensività sono solo quelle
espressamente previste da norme (di legge o contrattuali), non suscettibili peraltro di
interpretazioni estensive.
151
La retribuzione di risultato è invece regolata dal successivo art. 42 del CCNL del
16.05.01. Nei tre commi di cui si compone l'articolo si dice, sostanzialmente, che tale
componente accessoria della retribuzione:
deve essere correlata al raggiungimento di obiettivi assegnati e tenere conto di
eventuali incarichi aggiuntivi;
non deve superare il 10% del monte salari;
per essere corrisposta, deve rispettare le indicazioni di CUi al D.Lgs. n.
286/1999.
Premesso il quadro normativo sopradescritto, gli scriventi hanno esaminato
cedolini riepilogativi stipendiali al fine di verificare la corretta quantificazione della
retribuzione accessoria corrisposta al Segretario comunale, Dr. Angelo Scimè.
Dai cedolini riepilogativi stipendiali è stato possibile rilevare come, sino al mese
di settembre 2009, la retribuzione di posizione del Segretario sia stata quantificata
applicando prima il galleggiamento e successivamente la maggioràzione della
posizione, mentre dal mese di ottobre 2009 il calcolo sia stato effettuato tenendo conto
di quanto affermato dall' ARAN, dall'IGOP e dalla Funzione Pubblica.
In ambedue i casi, la retribuzione di posizione utilizzata quale parametro per il
galleggiamento è stata quella dirigenziale più elevata, fissata in misura superiore a
quella contrattualmente prevista, sebbene non ve ne fossero i presupposti, così come
indicato nel precedente paragrafo 4.5.3.
Nella tabella seguente sono riepilogate le somme illegittimamente corrisposte a
titolo di retribuzione di posizione, calcolate sulla base dell'interpretazione delle
disposizioni contrattuali data dall' Agenzia dei Segretari. Per l'anno 2009, la
maggiorazione è stata calcolata solamente sino al mese di settembre.
152
I
I
2009
44.013,47 44.013,47 44.013,47 45.102,87 45.1 02,87 45.102,87
22.006,73 22.006,73 16.505,05
66.020,20 66.020,20 60.518,52 45.102,87 45.102,87 45.102,87
105.506,74 106.650,83 95.712,27 71.1 00,51 70.006,67 71.100,51
39.486,54 40.630,63 35.193,75 25.997,64 24.903,80 25.997,64
Nella tabella seguente sono riepilogate le somme illegittimamente corrisposte a
titolo di retribuzione di posizione, calcolate sulla base dell'interpretazione meno
favorevole al Segretario (sostenuta da ARAN, IGOP e Funzione Pubblica).
44.013,47
105.506,74
61.493,27
44.013,47
106.650,83
62.637,36
Nel complesso, a titolo di retribuzione di poslZlone, al Segretario è stata
corrisposta illegittimamente la somma di € 192.210,00, se calcolata in base
all'interpretazione più favorevole al dipendente, che diviene pari ad € 252.728,51 m
base all'interpretazione meno favorevole allo stesso.
Inoltre, sempre dall'esame dei cedolini stipendiali, è emersa la corresponsione di
somme in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. Nella
tabella seguente vengono riepilogate le somme illegittimamente liquidate.
2007 2008 2009 2010
32.172,56
15.238,48 15.671,18 13.943,48 11.411,42
2.402,00 496,00
47.411,04 18.073,18 14.439,48 11.411,42
153
Le somme riportate nella tabella precedente si riferiscono a quanto percepito a
titolo di retribuzione di posizione e di risultato, oltre a quanto spettante
contrattualmente, per aver ricoperto ad interim un incarico dirigenziale ed a quanto
percepito per aver partecipato alle commissioni di concorso.
A titolo di esempio, si può esaminare la Determina n. 112 del 24.07.09 (allegato
n. 118), dalla quale si rileva chiaramente come la somma di € 13.943,48, corrisposta
nell'anno 2009 a titolo di retribuzione di risultato, riguardi la copertura di un incarico
dirigenziale vacante.La temporanea copertura di un posto dirigenziale vacante è uno degli elementi da
prendere in considerazione al fine dell'attribuzione della maggiorazione della
retribuzione di posizione, assegnata al Segretario nella misura massima prevista, pari
al 50%, con Decreto Sindacale n. 90 del 9.11.04, così come espressamente indicato
dall'allegato A, voce h), al CCND del 22.12.03. Nessuna ulteriore somma poteva
pertanto essere corrisposta, né come retribuzione di posizione che come retribuzione di
risultato, per la copertura temporanea di posizioni dirigenziali vacanti.
Esaminando le modalità di corresponsione della retribuzione di risultato per
l'incarico ricoperto di Segretario comunale, è stato possibile rilevare come tutti i
Decreti Sindacali riferiti al periodo 2006-2011, con cui è stata valutata l'attività svolta,
riportino sempre la medesima dicitura, ovvero che il Sindaco "DECRETA - Di
valutare più che positivamente l'attività svolta dal Segretario Generale Dr. Angelo
Scimè nel periodo di servizio prestato in tale funzione nell 'anno 2006, per il periodo
di competenza; Di attribuire al suddetto funzionario, in applicazione delle richiamate
previsioni contrattuali, una retribuzione di risultato pari alla misura del 10% del
monte salari". Negli anni successi cambia solamente l'indicazione dell'anno di
riferimento.Dalla documentazione esaminata non è possibile rilevare in alcun modo quali
siano stati gli obiettivi assegnati né il grado di raggiungimento degli stessi,
risolvendosi la valutazione in una clausola di stile rimasta immutata in tutti gli anni
esaminati.
154
Le modalità con cui è stata liquidata la retribuzione di risultato non sembrano
rispondere alle finalità proprie di tale istituto contrattuale, in quanto presso l'ente
manca un vero e proprio meccanismo di valutazione che, a fronte della preventiva
assegnazione di obiettivi annuali, valuti il segretario per le sue prestazioni e per i suoi
comportamenti sulla base di criteri e principi, anch:essi predeterminati, così come
previsto dal D.Lgs. n. 286/1999. Tali modalità applicative dell'istituto sono state
ribadite dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, nella sentenza
n.162712012.Nella tabella seguente sono riepilogati i provvedimenti con cui è stata liquidata la
retribuzione di risultato (allegato n. 119) e le somme corrisposte.
n_>Uv' ... , ~-
• •Atto dirigenziale n. 82 del J 8.04.07 11.096,66
Atto dirigenziale n. 74 del 21.03.08 11.383,10
Atto dirigenziale n. 27 del 10.03.09 17.009,40
Atto dirigenziale n. 28 del 17.03.10 16.210,82
Decreto Sindacale prat. n. 56063 del 29.06.11 15.098,00
. Totale 70.797,98.....
In conclusione, va rilevata la mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 3,
comma 7, del CCNL dell' 1.03.11.
Tale disposizione, come accennato m precedenza, prevede, m sostanza, che
l'incremento del trattamento tabellare a decorrere dal 31.12.09, che passa da €
37.202,67 ad € 39.979,29 per 12 mensilità, a cui aggiungere la tredicesima, sia
finanziato da una' pari riduzione della retribuzione di posizione. In pratica, la somma
complessivamente corrisposta (stipendio tabellare + retribuzione di posizione +
galleggiamento) non sarebbe dovuta aumentare.
L'esame del cedolino stipendiale ha evidenziato come il Segretario comunale,
Dr. Angelo Scimè, abbia invece continuato a percepire, al lordo delle detrazioni di cui
all'art. 9, comma 2, del D.L. 7812010, per le annualità 2010,2011 e 2012, la medesima
retribuzione di posizione mensile (€ 5.469,27) comprensiva della "maggiorazione" e
155
del "galleggiamento", mentre la retribuzione tabellare mensilmente percepita è stata
incrementata.
La maggiore somma mensilmente corrisposta rispetto a quanto spettante è pari ad
€ 231,38 mensili (39.979,29 - 37.202,67 = 2.776,62 : 12 = 231,38) per 12 mensilità
annue, a cui aggiungere la tredicesima.
Considerato che la retribuzione di pOSIZIOneandava ridotta a decorrere dal
31.12.09, la somma indebitamente corrisposta in riferimento agli anni 2010, 20 Il e
2012 è pari ad € 9.023,82 (231,38 x 39 mensilità, comprensive di tredicesima).
Infine, per quanto riguarda i compensi per diritti di segreteria, si ricorda che gli
stessi, in virtù dell' art. 41, comma 4, della Legge n. 312/1980, non possono superare la
quota di un "terzo dello stipendio in godimento" composto dalle voci stipendiali di cui
all'art. 37 del CCNL del 16.05.01, con esclusione della retrib)lzione di risultato e degli
stessi diritti di segreteria26.
La corretta quantificazione della retribuzione spettante al Segretario, escludendo
le voci illegittimamente corrisposte in precedenza esaminate, avrebbe determinato la
riduzione dei diritti di segreteria liquidabili.
26 Vedi orientamenti applicativi ARAN SEG23.
156
5.1 Introduzione
Al fine di procedere all'analisi oggetto della presente verifica, è stato richiesto
per quali servizi pubblici fosse stata affidata la gestione all'esterno. È stato riferito che
sono gestiti all'esterno il servizio di igiene 'urbana, il trasporto pubblico urbano, il
trasporto scolastico, la ristorazione scolastica ed il servizio di accertamento e
riscossione delle entrate tributarie.
Il servizio di ristorazione scolastica è stato affidato alla società Innova S.p.A. a
seguito di gara pubblica, il cui contratto, avente durata di 5 anni, è stato sottoscritto in
data 1.03.11.
In relazione ai restanti servizi, si è proceduto ad esammare le modalità di
affidamento e le modifiche intervenute nei contratti originariamente sottoscritti,
esaminando, in particolare, la gestione dei servizi di seguito riportati.
5.2 L'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
Dall' esame degli atti esibiti dagli uffici comunali, l'affidamento del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani del Comune di Pomezia risulta essere stato
effettuato in favore dell'ATI Consorzio Nazionale Servizi S.c.a.r.!. - Manutencoop
Servizi Ambientali S.p.A., a seguito di procedura aperta, in virtù del contratto rep. n.
6307 del 27.07.07, con originaria scadenza fissata al 5.06.12.
In virtù di cessione di ramo d'azienda, è subentrata nel contratto, nell'anno 2010,
la società Aimeri Ambiente S.p.A ..
Con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 17.04.12, quando mancavano oramai
meno di due mesi alla scadenza contrattuale, è stato affidato all'Ufficio gare e contratti
il compito di redigere il capitolato speciale ed il bando di gara.
157
.';:4\";:''",' .. , .
Nelle more dell'espletamento della gara, con Ordinanza Sindacale n. 58 del
5.06.12 (allegato n. 120), è stato ordinato all'appaltatore di proseguire il servizio per
sei mesi, sino al 5.12.12, agli stessi patti e condizioni.
Successivamente, con Ordinanza Sindacale n. 89 del 4.12.12 (allegato n. 121),
vista l'indisponibilità della Aimeri Ambiente S.p.A. a proseguire il servizio, è stata
affidata l'esecuzione dello stesso alla società Consorzio Nazionale Servizi S.c.a.r.l.,
" ... per sei mesi e comunque fino alla consegna dell 'appalto al nuovo soggetto
aggiudicatario della gara espletanda".
A parere degli scriventi, il ritardo con cui l'ente ha avviato le procedure per
l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio ha determinato la violazione
del disposto degli artt. 54 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006.
5.3 Il servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 4.08.99, è stata selezionata,
quale modalità di gestione del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate
tributarie, l'affidamento diretto ad una società mista a prevalente capitale pubblico
(A.SER. S.r.l.), già costituita dal Comune di Aprilia, in cui il Comune di Pomezia
sarebbe entrato a far parte a seguito di acquisizione di una partecipazione.
La scelta del socio privato delI'A.SER. S.r.l. era stata già effettuata dal Comune
di Aprilia, mediante procedura di affidamento diretto che aveva fatto seguito
all'infruttuoso espletamento di una procedura ad evidenza pubblica.
In data 30.03.00, il Comune di Pomezia ha stipulato con l'A.SER. S.r.l. la
convenzione di affidamento del servizio, che prevedeva un aggio del 30% sulle
riscossioni complessive, con introito minimo annuale garantito.
158
Tale procedura di affidamento ha dato luogo a specifici interventi da parte della
Magistratura, sia sotto il profilo penale che contabilé7, per cui gli scriventi non
ritengono di dover approfondire ulteriormente la questione.
A seguito di inadempienze da parte del soggetto affidatario, con Delibera di
Consiglio Comunale n. 40 del 28.04.09 è stato dato mandato al dirigente competente di
assumere le determinazioni finalizzate a pronunciare la decadenza della società dalla
convenzione stipulata.
Con successiva Determina n. 34 del 4.05.09 è stata pronunciata la decadenza
dalla convenzione, così come previsto dall'art. 8, comma 1, letto a) e b) della stessa.
Il servizio in questione è stato gestito direttamente dall'ente sino all'affidamento
dello stesso alla società Andreani Tributi S.r.l., avvenuto in data 12.05.11, per la durata
di 5 anni. La società affidataria è stata individuata a seguito di procedura ad evidenza
pubblica, i cui atti di gara sono stati approvati con Determina n. 144 del 29.03.11.
5.4 Il servizio di trasporto scolastico
L'affidamento del servizio di trasporto scolastico è avvenuto con contratto del
3.02.06 in favore dell' ATI C.LA.L. - Paolo Scoppio e Figlio, sino al 31.12.07.
Con atto aggiuntivo del 14.06.06 (allegato n. 122), ben prima della scadenza del
contratto, l'affidamento è stato prorogato al 31.12.08, richiamando il disposto dell'art.
89, comma 1, letto b) e c), della Legge Regionale n. 412006, che riguarda il servizio di
trasporto pubblico locale.
Presso il Comune di Pomezia il servizio di trasporto pubblico locale è affidato sin
dall'anno 2002 alla società Autoservizi Troiani S.r.l., per cui la disposizione
richiamata non poteva essere utilizzata per il servizio di trasporto scolastico, oggetto di
27 Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, sentenza n. 60 J /20 J 2.
159
esame in questa sede, in quanto fattispecie differente rispetto a quella regolata dalla
norma richiamata.
Con Atto aggiuntivo del 3.03.09 (allegato n. 123), richiamando il disposto
dell' art. 38, comma l, letto b) e c), della Legge Regionale n. 31/2008, che riguarda
anch'esso il servizio di trasporto pubblico locale, l'affidamento è stato prorogato al
31.12.10.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 276 del 30.12.10, quando mancava solo un
giorno alla scadenza della proroga, è stato autorizzato l'avvio di una gara per
l'affidamento del servizio di trasporto scolastico. La gara è stata indetta solo con
Determina n. 312 del 16.11.11 e sino ad oggi non risulta sia stata conclusa.
Con Determina n. 60 del 15.05.12 (allegato n. 124), è stato ulteriormente
prorogato l'affidamento del servizio all' ATI CIAL - Paolo Scoppio e Figlio, smo
all'espletamento della gara.
Da quanto esposto, è possibile rilevare come siano state disposte una serie di
proroghe al contratto originario, avente scadenza al 31.12.07, in violazione del
disposto degli artt. 54 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006, facendo indebitamente richiamo,
in occasione dei primi due rinnovi, alle norme relative al trasporto pubblico locale,
fattispecie diversa da quella esaminata.
5.5 Il servizio di trasporto pubblico urbanoI
L'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Pomezia
è avvenuto a favorè della società Autoservizi Troiani S.r.l., con contratto del 5.07.02,
con scadenza fissata al 9.07.04.
Nel corso degli anni, tale contratto è stato oggetto di ripetute proroghe, anche in
virtù di specifiche disposizioni normative regionali. L'art. 89, comma 1, letto b) e c),
della Legge Regionale n. 412006, ha previsto lo spostamento al 31.12.06 del termine
per l'affidamento tramite gare del servizio di trasporto pubblico locale.
160
Successivamente, l'art. 38, comma l, letto b) e c), della Legge Regionale n.
31/2008, ha previsto l'affidamento del servizio in questione con modalità conformi al
disposto del Regolamento CE 1370/2007, prevedendo la possibilità di prorogare i
contratti in corso sino alla conclusione delle procedure di gara, con termine massimo
fissato al 31.12.10. Tale norma è stata abrogata dall'art. l, comma 48, della Legge
Regionale n. 22/2009.
Con Atto aggiuntivo del 5.01.09, l'affidamento del servizio è stato prorogato al
31.12.10.
L'art. n-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, aveva
previsto, nel caso in questione a decorrere dal 31.12.10, l'obbligo di procedere
all'affidamento dei servizi pubblici. locali, in via ordinaria, mediante procedure ad
evidenza pubblica, specificando che "Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di
settore con esse incompatibili". Tale disposizione normativa è stata abrogata con
D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, a seguito di referendum popolare.
Nel frattempo, il termine di cessazione degli affidamenti era stato prorogato al
31.03.11 ad opera dell'art. l, comma l, del D.L. n. 225/2010 (Milleproroghe).
A seguito dell'abrogazione referendaria, il legislatore è intervenuto sul tema con
l'art. 4 del D.L. n. 138/2011, il quale, al comma 32-ter, prevedeva che i soggetti
affidatari avrebbero assicurato la prosecuzione delle attività, anche oltre le scadenze
previste, fino al subentro del nuovo gestore.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 199 del 17-20 luglio 2012, ha abrogato
la norma da ultimo richiamata, determinando un vuoto normativo che comporta" .
l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria .
relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara a evidenza pubblica per
l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica ... ", cosi come
rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 24/20 Il.
Dagli atti esibiti, non appare legittima la prosecuzione del servizio in regime di
proroga.
161
Conclusioni
Prima di illustrare in maniera sintetica i principali rilievi emersi, gli scriventi
rappresentano come la fattiva collaborazione del personale dell'ente, che ha messo a
disposizione il materiale necessario con sollecitudine, abbia permesso l'agevole analisi
delle fattispecie oggetto di esame. Si ringrazia, pertanto, per la collaborazione fornita.
Venendo agli argomenti oggetto di indagine, l'esame effettuato ha evidenziato
una serie di problematiche.Per ciò che riguarda la situazione finanziaria, i documenti contabili esaminati
espongono dati che non rappresentano in maniera veritiera la condizione in cui versa
l'ente.E' stato infatti riscontrato l'irregolare utilizzo dei servizi per conto di terzi per
l'effettuazione di spese non autorizzate e prive di copertura finanziaria, anche se per
importi non particolarmente rilevanti, nonché la conservazione in bilancio di residui
attivi privi di idoneo titolo giuridico. Alcune irregolarità sono state riscontrate anche in
relazione alle procedure con cui l'ente effettua gli accertamenti in conto competenza.
La problematica più rilevante riguarda la conservazione in bilancio dei residui
riferiti ai crediti vantati nei confronti dell' A.SER. S.r.l., che, allo stato attuale,
appaiono caratterizzati da elevati rischi di inesigibilità. A fronte di tali rischi, l'ente
non ha proceduto a stralciare i residui attivi dal conto del bilancio né ha previsto un
fondo svalutazione crediti di importo adeguato.
L'esame della documentazione contabile ha evidenziato, inoltre, come non Sia
stata rispettata la corretta imputazione delle riscossioni alla gestione di cassa vincolata,
consentendo potenzialmente all'ente di utilizzare più risorse di quelle consentite, non
tenendo conto dei limiti previsti dagli artt. 195 e 222 del D.Lgs. n. 26712000.
Quanto al Patto di stabilità, i dati comunicati dall' ente non corrispondono a quelli
contenuti nei conti consuntivi, sebbene non sia rilevabile un superamento dei limiti
imposti.
162
Il rapporto con le società partecipate ha evidenziato significative criticità
riguardo ai rispettivi rapporti di debito e di credito. I crediti vantati dalle società nei
confronti dell'ente sono di importo superiore a quello dei residui passivi presenti in
contabilità, con potenziali effetti negativi sul bilancio.
L'esame delle problematiche concernenti il personale ha palesato gravi criticità,
sia per ciò che riguarda la costituzione del fondo per il trattamento accessorio, sia per
il suo utilizzo. Le anomalie hanno riguardato sia il personale del comparto che quello
dirigente.
In particolare, il fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto è
. stato costituito inserendo nello stesso risorse non previste dalla contrattazione
collettiva, operando, inoltre, incrementi significativi in assenza dei presupposti
previsti.
Relativamente all'utilizzo delle risorse del fondo, va rilevato come le somme
corrisposte a titolo di produttività siano state, in molti casi, erogate sulla base di
parametri automatici, determinando così una distribuzione "a pioggia".
Analoghe censure possono essere formulate in relazione alle progressIOnI
economiche orizzontali, che sono state attribuite in maniera generalizzata in favore
della totalità dei dipendenti, senza perseguire effettive finalità premiali. Le
progressioni sono state attribuite anche nell' anno 20 Il, in palese violazione delle
norme finalizzate a contenere la dinamica retributiva.
L'esame ha consentito di rilevare la scorretta erogazione di compensi a carattere
indennitario, nonché il pagamento di somme in violazione del principio di
onnicomprensività della retribuzione.
Anche il trattamento accessorio del personale dirigente non è risultato in linea
con le previsioni contrattuali, essendo stato incrementato il relativo fondo in assenza
dei presupposti previsti. L'abbondanza di risorse ha permesso all' ente di fissare
retribuzioni di posizione particolarmente elevate, superiori all' importo massimo
previsto contrattualmente ed in assenza dei relativi presupposti.
163
E' stata poi rilevata l'erogazione di compensi in palese violazione del principio
di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Anche il trattamento accessorio del Segretario comunale è risultato non in linea
con le previsioni contrattuali. In particolare, la retribuzione di posizione è stata
corrisposta in misura superiore al consentito - in parte a causa della errata
quantificazione della retribuzione di posizione dei dirigenti - è stato violato il principio
di onnicomprensività ed è stata erroneamente quantificata la retribuzione a seguito
dell'ultimo rinnovo contrattuale.Irregolarità sono state rilevate anche in relazione alla retribuzione di risultato,
che è stata erogata in presenza di significative lacune del processo di assegnazione
degli obiettivi e di valutazione delle prestazioni.
Criticità molto significative sono state rilevate esaminando le procedure di
reclutamento del personale.Sia le progressioni verticali che le stabilizzazioni sono state realizzate senza
rispettare il principio di adeguato accesso dell'esterno. Inoltre, queste ultime hanno
visto tra i beneficiari un gran numero di soggetti privi dei requisiti previsti dalle norme
e sono state poste in essere ben oltre il periodo temporale consentito.
Anche il ricorso a personale a tempo determinato non è in linea con il quadro
normativo, essendo stato reclutato per far fronte ad esigenze ordinarie e non
temporanee. Quanto ai dirigenti a tempo determinato, sono stati conferiti incarichi di
staff per ricoprire posti vacanti in dotazione organica, in violazione delle disposizioni
normative.Per concludere, l'esame delle procedure di affidamento dei servizi pubblici ha
evidenziato come, in alcuni casi, si sia proceduto alla proroga dei contratti in corso,
invece di procedere all'affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.
Particolarmente grave, per le conseguenze che ha avuto, è stato l'affidamento
diretto all' A.SER. S.r.l. del servizio di accertamento e riscossione dei tributi. Tale
procedura, essendo stata già oggetto di interesse da parte della Magistratura penale e di
164
quella contabile, oltre che posta in essere in un periodo ormai risalente nel tempo, non
è stata oggetto di ulteriori specifici approfondimenti.
Roma, 11.02.13I Dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica
~f)2J;;Tatò
165
ELENCO DEGLI ALLEGATI
[Et[ ni, ........
) """glll<.
1 Estratto del parere redatto dal Dr. Daniele Giuncata 12 Determina n. 516 del 4.11.10 133 Scheda contabile accertamento n. 46 del 4.11.1 O 144 Determina n. 641 del 22.12.1 O 155 Scheda contabile accertamento n. 115 del 31.12.10 17
.
6 Determina n. 132 del 29.06.07 .
187 Determina n. 115 del 2.05.07 208 Determina n. 219 del 17.10.07 229 Determina n. 91 del 28.03.12 25lO Nota del 3.01.13 - Residui passivi verso società partecipate 28Il Estratto nota integrativa 2011 Consorzio Università di Pomezia 4412 Tabelle impegni e pagamenti spesa corrente e in conto capitale 4813 Nota prot. n. 40160 del 19.05.12 5014 Nota prot. 44259 dell' 1.06.12 5315 Prospetto oneri concessori anno 2008 5716 Prospetto oneri concessori anno 2009 5917 Nota prot. n. 30211 del 13.04.12 del Corpo di Polizia locale 6018 Documentazione incarico professionale Avv. Luca Tamassia 6219 Determina n. 58 del 26.06.07 6920 Nota del 29.11.12 del Servizio Lavori Pubblici 7421 Campione reversali esaminate 7522 Richiesta situazione di cassa vincolata 9823 Riepilogo situazione di cassa al 31.12.10 9924 Estratto relazione Collegio dei Revisori anno 2007 10025 Estratto relazione Collegio dei Revisori anno 2008 10226 Estratto relazione Collegio dei Revisori anno 2009 10527 Nota prot. 30935 del 14.04.10 del Settore Personale 107
166
28 Nota prot. 106138 del 21.12.12 del Settore Personale 11329 Estratto relazione Collegio dei Revisori anno 2010 11430 Estratto relazione Collegio dei Revisori anno 20 Il 11831 Elenco assunzioni anno 20 Il 12232 Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 7.10.08 13233 Verbale di delegazione trattante del 14.07.09 13734 Nota prot. 106168 del 18.12.09 del Settore Personale 14435 Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 17.11.11 15036 Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 28.02.12 15537 Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 6.03.98 16338 Delibera di Giunta Comunale n. 406 del 13.12.00 16739 Delibera del Commissario Straordinario n. 100 del 26.05.06 16940 Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 26.07.07 17541 Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 27.05.10 18642 Determina n. IO dell' Il.01.07 del Corpo di Polizia Municipale 19143 Determina n. 189 del 2.10.07 del Corpo di Polizia Municipale 19344 Determina n. 164 del 26.09.08 del Corpo di Polizia Municipale 19645 Determina n. 136 del 19.11.09 del Corpo di Polizia Municipale 19946 Determina n. 161 del 3.12.10 della Polizia Municipale 20247 Determina n. 242 del 15.11.11 del Settore Personale 20548 Nota prot. 68104 del 20.08.12 del Corpo di Polizia Locale 20949 Determina n. 145 del 9.08.07 del Corpo di Polizia Municipale 21050 Determina n. 82 del 12.10.07 del Servizio Finanziario 21251 Determina n. 136 del 6.10.08 del Servizio Finanziario 21452 Determina n. 317 del 12.02.09 del Servizio Finanziario 21653 Determina n. 42 del 4.06.09 del Servizio Finanziario 21854 Determina n. 106 del 16.12.09 del Servizio Finanziario 22055 Determina n. 125 del 15.03.11 del Servizio Finanziario 22356 Determina n. 202 del 9.05.1 1 del Servizio Finanziario 22557 Determina n. 145 del 29.07.08 del Settore Istruzione 227
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58 Determina n. 96 del 29.07.09 del Settore Istruzione 23159 Determina n. 156 del 27.07.1 Odel Settore Istruzione 23560 Determina n. 242 del 26.07. Il del Settore Istruzione 23861 Determina di impegno n. 89 del 13.06.12 del Settore Istruzione 24162 Determina n. 76 del 17.09.09 del Settore Patrimonio 24663 Determina n. 77 del 17.09.09 del Settore Patrimonio 24964 Determina n. 135 del 23.03.10 del Settore Patrimonio 25265 Determina n. 233 del 30.04. IOdel Settore Patrimonio 25566 Nota prot. 1618 dell'8.0U3 - Dati personale in servizio 25867 Stampata sito internet amministrazione - Sezione trasparenza 25968 Determina n. 391 del 6.11.07 del Settore Istruzione 26069 Determina n. 202 dell'8.08.07 del Settore Cultura 26370 Atto dirigenziale n. 198 del 17.12.09 del Settore Personale 27271 Determina n. 14I del 14.11.01 del Settore Personale 27572 Determina n. 184 dell' 1U2.03 28373 Determina n. 84 del 10.04.06 del Settore Personale 29074 Determina n. 2 I4 del 17.10.08 del Settore Personale 29775 Determina n. 100 del 13.05.11 del Settore Personale 30476 Nota prot. n. 65279 del 5.08.09 del Settore Personale 31077 Art. 15 del CCDI del 10.08.09 - Anno 2008 31578 Determina n. 13 del 30.01.09 del Corpo di Polizia Municipale 31979 Determina n. 458 del 2.1 1.12 del Settore Lavori Pubblici 32280 Determina n. 239 del 4.05.11 del Settore Lavori Pubblici 32581 Determina n. 446 del 20. I0.08 del Settore Lavori Pubblici 327
81 bis Parere ANCI su incentivi ICI 32982 Determina n. 113 del 6.04.12 del Settore Finanziario 33183 Atto dirigenziale n. 29 del 12.03.09 del Settore Personale 33684 Delibera di Giunta Comunale n. 410 del 28.10.00 34085 Determina n. 52 del 29.03.01 del Settore Personale 34586 Delibera di Giunta Comunale n. 34 deI26.07.01 347
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87 Determina n. 68 dell' 1.08.02 del Settore Personale 35988 Determina n. 97 del 30.07.10 del Settore Personale 36189 Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 12.06.08 36590 Determina n. 144 del 10.07.08 del Settore Personale 37591 Nota prot. 52140 del 30.06.08 del Settore Personale 37892 Determina n. 151 del 25.07.08 del Settore Personale 38293 Documentazione anzianità di servizio dipendenti stabilizzati 38594 Determina n. 262 del 16.12.08 del Settore Personale 41995 Documentazione anzianità di servizio dipendenti stabilizzati 423
96 Determina n. 92 del 24.06.09 del Settore Personale 42697 Documentazione anzianità di servizio dipendenti stabilizzati 43398 Determina n. 194 dell' 11.12.09 del Settore Personale 49999 Documentazione anzianità di servizio dipendenti stabilizzati 504100 Determina n. 48 dell' Il.03.11 del Settore Personale 511101 Documentazione anzianità di servizio Proietti Silvia 513102 Determina n. 47 dell' 11.03.11 del Settore Personale 524103 Documentazione anzianità di servizio Muzzolini Giorgia 526104 Lodo arbitrale del 14.12.12 - Bologna Barbara 544105 Retribuzioni corrisposte ai soggetti illegittimamente stabilizzati 554106 Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 7.05.08 555107 Collegio dei Revisori parere del 7.05.08 568108 Delibera del Commissario Straordinario n. 85 del 18.05.06 573109 Relazione tecnica CCDI anno 2010 personale dirigente 585110 Grafico struttura organizzativa di cui alla Delibera C.S. n. 91/2006 593
111 Somme pagate al personale dirigente quale retribuzione di posizione 595112 Somme corrisposte in violazione al principio di onnicomprensività 601113 Provvedimenti di conferimento incarichi dirigenziali 602114 Atto del Sindaco n. 51 del 31.08.06 632115 Proroghe incarico dirigenziale Geom. Bruno Lombardi 634116 Atto del Sindaco n. 77 del 9.10.07 641.
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117 Proroghe incarico dirigenziale Geom. Giovanni Gallucci . 643
118 Determina n. 112 del 24.07.09 del Settore Personale 648
119 Provvedimenti liquidazione retribuzione di risultato al Segretario 652
120 Ordinanza Sindacale n. 58 del 5.06.12 677
121 Ordinanza Sindacale n. 89 del 4.12.12 680
122 Atto aggiuntivo del 14.06.06 - Servizio trasporto scolastico 683
123 Atto aggiuntivo del 3.03.09 - Servizio trasporto scolastico 687
124 Determinan. 60 del 15.05.12 del Servizio Trasporti 692
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