Regolamento tipo per gli acquisti in economia e … (perchè non esistevano) e che normalmente...

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Allegato 5 Regolamento tipo per gli acquisti in economia e per le spese in cassa economale

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Allegato 5

Regolamento tipo per gli acquisti in economia e pe r le spese in cassa economale

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER L ’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE

DELL ’I STITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

DEL PIEMONTE , L IGURIA E VALLE D ’A OSTA

Premesse

Il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, e le successive disposizioni regionali organizzative della Legge

Regione Piemonte n. 11 del 25 luglio 2005, hanno sancito l’autonomia amministrativa,

patrimoniale, gestionale e tecnica dell’Istituto. allo scopo di dotarlo della snellezza operativa atta a

renderlo competitivo nel mercato sanitario.

Attraverso la c.d. “aziendalizzazione” il legislatore ha preso atto che la particolare natura

dell’attività svolta rende l’Istituto, al pari delle Aziende Sanitarie, un soggetto particolare

nell’ambito del variegato ambito della Pubblica Amministrazione.

A seguito dell’emanazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, (di seguito

“Codice”) le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria

vengono disciplinate dall’articolo 124 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia) e dall’articolo 125

(Lavori, servizi e forniture in economia) del Codice stesso.

Per quanto riguarda gli acquisti in economia, l’articolo 125 detta una disciplina quadro, rinviando

per i dettagli ad un emanando regolamento. Fino all’entrata in vigore di detto Regolamento, le

forniture ed i servizi in economia sono disciplinati dal D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 “Regolamento

di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”, applicabile, ai sensi dell’articolo 12 del

medesimo D.P.R., anche agli Enti del S.S.N. che così dispongano nell’ambito della propria

autonomia.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e nell’ambito della disciplina quadro dell’art. 125 citato,

nonché delle indicazioni non contrastanti emerse nell’emanando Regolamento di esecuzione del

Codice degli appalti, in corso di pubblicazione sulla GURI, l’Istituto aveva elaborato il

Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione del

Direttore Generale n. 62 del 22/01/2008 ed il Regolamento per i lavori in economia, deliberazione

del Direttore Generale n. 237 del 7/03/2008.

La revisione e la convergenza di tali Regolamenti rinvengono la propria ragione d’essere nel

processo di riorganizzazione dell’Istituto che ha determinato la confluenza nella Struttura

Complessa Tecnico, logistico ed appalti di strutture diverse, prima autonome e non funzionalmente

collegate, quali la Struttura Semplice Gestione lavori, patrimonio, impianti e le UU.OO. Gestione e

programmazione beni e servizi e Gare, contratti e albo fornitori, per la necessità di uniformare e

coordinare tra loro i processi tecnico-logistici e di acquisizione delle risorse.

La problematica del settore tecnico-logistico è stata, infatti, spesso, semplicisticamente ricondotta

all'esigenza di definire settorialmente un più corretto procedimento operativo, di verificare

l'adeguatezza delle competenze degli operatori e così via. L'obiettivo che si pone oggi con forza è il

superamento di questi schemi tradizionali promuovendo un recupero di efficienza che miri al

raggiungimento del miglior equilibrio fra spesa, costi interni e livelli di servizio.

L'efficienza va oggi ricercata con una visione il più possibile globale, al fine di evitare

subottimizzazioni Il fabbisogno tecnico logistico dell'Istituto, estremamente ampio e variegato

per contenuti economici e tecnici, non può più essere letto come semplice somma di esigenze,

ma richiede una risposta coordinata ed aggregata in termini sia sostanziali che procedurali, alla luce

sia della tipologia di problematiche sia del nuovo contesto normativo in cui si è chiamati ad operare.

Il coordinamento necessario è conseguibile anche attraverso l’utilizzo di strumenti (nel caso di

specie, il presente Regolamento) che conferiscano uniformità di azione ed omogeneità procedurale

in logica unitaria aziendale e la responsabilizzazione degli attori coinvolti, attraverso la figura guida

del Responsabile del procedimento quale garante delle condizioni di trasparenza e di coordinamento

dei procedimenti finalizzate allo scopo di realizzare un’Amministrazione efficiente, efficace e

partecipata.

Princìpi

Il ricorso al sistema in economia per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture viene concepito dal

Legislatore come importante strumento di semplificazione per la gestione dell’attività contrattuale

sotto soglia comunitaria. La relazione all’articolo 125 del Codice dei contratti evidenzia che “…

strumento giuridico flessibile è l’utilizzabilità dell’affidamento in economia di servizi e forniture…”

Si tratta di individuare dei meccanismi che, seppur non legati alla stretta evidenza pubblica,

garantiscano il raggiungimento dei risultati in termini di tempestività, economicità, efficienza,

efficacia, senza per questo trasformare l’allentamento dei vincoli burocratici in arbitrio o nel

mancato rispetto dei princìpi, costituzionali e comunitari, di trasparenza, correttezza,

concorrenzialità e par condicio.

Per dare applicazione pratica ai principi finora enunciati, si è fatto riferimento a quanto la più

recente giurisprudenza amministrativa e civile hanno elaborato in materia di spese in economia e di

contrattazione preceduta da gare ufficiose/esplorative.

Il ricorso all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia deve, dunque, innanzi tutto

soddisfare il principio dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, ed è

pertanto opportuno ricorrervi per garantire un giusto equilibrio tra le procedure e l’entità delle

spese.

Aspetto fondamentale da considerare per comprendere l’importanza delle acquisizioni in economia è quello

della notevole, costante implementazione dei prodotti utilizzati per l’attività diagnostica dell’Istituto. Dal

1/1/2002 al 31/12/2009 sono stati tipicizzati ex novo 4.985 prodotti, con una media annua di 623 nuovi

codici sui 3.900 in media annualmente utilizzati (circa il 16%). Ad evidenza, si tratta di prodotti che non

sono considerati nei contratti della corrispondente classe merceologica già stipulati al momento della

tipicizzazione (perchè non esistevano) e che normalmente vengono richiesti immediatamente e senza una

previsione attendibile di consumo, appunto perchè di nuovo utilizzo.

Risulta chiaro che l’acquisto in economia (pur preceduto da confronto concorrenziale semplificato) risulta

l’unico strumento in grado di garantire attività di acquisto rapida ed efficiente.

Devono essere inoltre soddisfatti i seguenti principi generali:

- l’attività d’acquisizione deve essere espletata, con l’attivazione e l’apporto delle necessarie

collaborazioni tecniche, da una funzione professionale aziendale d’approvvigionamento

specificamente dedicata e responsabilizzata a tutela dell’efficacia, dell’omogeneità, della

correttezza e della regolarità del processo d’acquisto;

- la pianificazione operativa e la gestione degli acquisti devono essere improntate a logica unitaria

aziendale, economicità, efficienza ed efficacia negoziale, contenimento del costo delle

procedure;

- deve essere garantito il rispetto del principio costituzionale d’imparzialità della Pubblica

Amministrazione, con particolare riferimento alla garanzia di parità di condizioni fra le imprese

candidate alle forniture, coerentemente con le nuove procedure d’acquisizione di lavori, servizi

e forniture;

- il privato contraente rinviene tutela nell’art. 1337 del Codice Civile, laddove anche l’agire della

Pubblica Amministrazione, pur legittimo per effetto dell’ampia libertà riconosciutale

nell’ambito delle procedure relative alle spese in economia, si configuri lesivo dei canoni di

correttezza e di buona fede che devono in ogni caso presiedere alle trattative negoziali; il

rapporto deve dunque sempre essere caratterizzato da correttezza, lealtà, equidistanza tra le parti

ed utilizzo appropriato delle informazioni ricevute;

- le decisioni di chi è preposto al procedimento devono essere sempre fondate su una congrua

motivazione, nella convinzione che quest’ultima sia in grado di assicurare la trasparenza delle

scelte operate e la responsabilità dei provvedimenti adottati.

E’ in ragione di questi obiettivi generali da garantire che l’Istituto si pone necessariamente lo scopo

di regolare le norme da applicare nella realtà specifica dell’Ente, recependone le esigenze peculiari

verificate in corso di applicazione dei Regolamenti già adottati.

Quanto sopra, in ordine all’individuazione delle tipologie di lavori, servizi e forniture da acquisire

ed ai limiti di spesa per ciascuna tipologia e singola procedura.

Ulteriori valutazioni è necessario operare sul terreno delle norme da meglio specificare, per

garantire più adeguatamente l’omogeneità, la correttezza e la regolarità del processo d’acquisto in

Istituto.

Le modifiche che si introducono in questo nuovo Regolamento vanno in entrambe le direzioni.

L’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce l’ammissione della possibilità di acquisire in economia

servizi e forniture nei limiti di importo delle soglie comunitarie (comma 9) e lavori per importi non

superiori ad € 200.000,00 (comma 5).

I limiti per l’acquisizione diretta previsti dall’art. 125 sono pari ad € 20.000,00 per beni e servizi

(comma 11) ed € 40.000,00 per i lavori (comma 8).

I limiti di acquisizione diretta individuati nel presente Regolamento si collocano sensibilmente al di

sotto di tali soglie (le soglie per l’Istituto sono pari al 25% del massimo consentito dall’art. 125,

rispettivamente per beni e servizi € 5.000,00 vs € 20.000,00 e per lavori € 10.000,00 vs €

40.000,00).

Ma è sul terreno delle norme da meglio specificare nel Regolamento che maggiormente si è

lavorato.

Ed è su questo terreno che ci si è posti l’obiettivo di dare massima trasparenza alle procedure da

seguire, affinché sia l’apporto delle necessarie collaborazioni tecniche sia le funzioni dedicate

all’approvvigionamento siano adeguatamente coinvolte e responsabilizzate.

Il punto nodale della revisione al Regolamento che si propone è la responsabilità procedimentale, in

quanto carattere fondante delle procedure di acquisto in economia.

La legge 241/1990 ha inteso creare attraverso la figura del Responsabile del procedimento le

condizioni di trasparenza e di coordinamento dei procedimenti finalizzate allo scopo di realizzare

un’Amministrazione efficiente, efficace e partecipata.

Il D. Lgs. n. 163/2006, all’art. 10, prevede, per ogni singolo intervento d’acquisto, l’individuazione

del Responsabile del procedimento cui imputare la conduzione ed il coordinamento di tutte le fasi

contrattuali che non siano specificamente attribuite ad altri organi o soggetti.

Ne deriva un’Amministrazione protagonista del procedimento di affidamento o di aggiudicazione

nelle sue diverse fasi, il provvedimento a contrattare, la scelta delle modalità di gara,

l’individuazione delle caratteristiche tecniche del contratto stipulando, l’individuazione dei requisiti

di partecipazione dei Concorrenti per la scelta di quelli più idonei, l’individuazione dei criteri

obiettivi sulla base dei quali operare la comparazione, la scelta finale dell’offerta cui affidare il

lavoro, la fornitura o il servizio, le modalità con le quali assicurare la trasparenza e la

partecipazione.

Il solo subprocedimento di gara ufficiosa è demandato ad un’Unità Operativa (Gare, contratti ed

albo fornitori) specializzata nell’espletamento delle procedure concorsuali. Infatti, l'entrata in

vigore del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), con le sue modifiche, tra decreti

correttivi e norme «estravaganti" (decreto Bersani, direttive Ministro per l'innovazione, decreti di

“semplificazione”), unitamente ad oscillazioni giurisprudenziali mai riscontrate con la precedente

normativa ed alla feconda produzione di pareri da parte dell’Autorità di vigilanza sui contratti

pubblici, ha determinato

− un aggravamento procedimentale complessivo unito alla necessità di consultazione

continua della giurisprudenza relativa alle gare

− l'omologazione della disciplina delle gare di lavori con quella di forniture e servizi (c.d.

“Merlonizzazione"), con numerosi problemi di concreta applicabilità delle norme ma, in

buona sostanza, con una disciplina analoga che consente l’unificazione dei procedimenti di

gara nella medesima struttura

− la moltiplicazione delle attività di comunicazione e pubblicazione e l'aumento del numero di

adempimenti prima, durante e dopo le gare

con la conseguente necessità/opportunità di poter contare su strutture altamente specializzate ed

aggiornate.

In tale contesto, il Responsabile del procedimento non è solo responsabile del procedimento che

conduce alla scelta del Contraente, ma anche di tutte le fasi, che, partendo dalla programmazione,

giungono alla stipula ed esecuzione del contratto.

Ciò comporta un diretto, personalizzato, coinvolgimento del Responsabile del procedimento in

relazione al risultato dell’azione.

L’introduzione della figura del Responsabile del procedimento ed in particolare del Responsabile

unico del procedimento segna il passaggio della visione dell’azione amministrativa da una logica di

adempimento ad un’ottica di risultato.

Il Responsabile del procedimento, quale “organizzatore dei contratti”, deve saper coniugare la

salvaguardia dell’interesse pubblico con le regole aziendalistiche di tipo privatistico che

privilegiano il raggiungimento del miglior risultato con il minor costo possibile.

Nello specifico delle acquisizioni in economia, il Responsabile del procedimento dovrà saper

individuare, di volta in volta, le modalità procedimentali migliori, più capaci di garantire il

raggiungimento del miglior risultato.

Le disposizioni del Regolamento, come già ampiamente richiamato, devono essere finalizzate ad

assicurare processi di acquisto in termini temporali contenuti e con modalità semplificate.

Contemporaneamente, tuttavia, tali disposizioni devono garantire ampia concorrenzialità, pur in

proporzione al costo della negoziazione, e la massima correttezza nei confronti degli Operatori

economici.

Devono assicurare la qualità del risultato, in termini di prodotto acquistato e di qualità del Fornitore.

Devono quindi tutelare l’Istituto in ordine ai requisiti di idoneità morale, capacità tecnico –

professionale ed economico – finanziaria dell’affidatario.

Economicità e qualità di risultato, efficienza ed efficacia negoziale, contenimento del costo delle

procedure, sono i parametri che devono quindi orientare tali disposizioni.

In particolare, per soddisfare tali parametri e per regolamentare più nel dettaglio le procedure

d’acquisto, si sono individuate le integrazioni al Regolamento appresso indicate, sempre seguendo

la regola binaria prima descritta, tra “procedimentalizzazione” e “privatizzazione” della procedura,

che deve caratterizzare l’opzione procedurale iniziale e tutti gli atti corrispondenti alle varie fasi del

procedimento.

Nell’individuare le modalità di scelta del Contraente, si è scelto di specificare la responsabilità

assegnata a termini di legge al Responsabile del procedimento.

Si differenziano le modalità di scelta del Contraente in relazione alle valutazioni che il Responsabile

del procedimento è tenuto a compiere ed in riferimento all’importo della spesa presunta da

sostenere.

In particolare, come si evince dalle disposizioni del presente Regolamento, per ogni procedimento

di acquisizione di importo inferiore o pari ad Euro 5.000,00 per servizi e forniture ed Euro

10.000,00 per lavori, il Responsabile del procedimento dovrà, motivatamente, scegliere le regole

della procedura, secondo un discrimine di fondo e due direzioni possibili: la

“procedimentalizzazione” della procedura, che vincolerà a regole di tipo pubblico, ancorché snelle,

o la “privatizzazione” dell’intervento, che consentirà maggiori spazi di flessibilità e semplicità,

ferma restando la necessità di garantire la congruità della spesa.

Sopra tale importo, di norma, sarà necessario seguire i canoni del confronto concorrenziale, in

forma semplificata fino ad Euro 40.000,00 per servizi e forniture e lavori e secondo le regole

basilari dell’evidenza pubblica (con pubblicazione di avviso o della lettera d’invito) per gli importi

superiori, fino alle soglie, diversificate per la natura e l’oggetto della spesa, indicate nel

Regolamento.

Nell’ottica di programmazione e trasparenza delle procedure, si stabilisce che, in caso di

acquisizione di beni o servizi o di lavori pari o superiore ad Euro 40.000,00, l’adozione di apposita

Determinazione Dirigenziale a contrattare, preliminarmente all’avvio della procedura negoziata.

L’adozione della Determinazione a contrattare non deve nuocere alla snellezza e semplicità del

procedimento, ma deve garantirne il contemperamento con la programmazione delle acquisizioni e

con il controllo preventivo della compatibilità della spesa.

E’ previsto altresì il regime di pubblicità dei cottimi per conferire trasparenza alle procedure ed alle

conseguenti acquisizioni.

Si prevede la possibilità di attivare procedure di affidamento tramite pubblicazione sul sito

dell’Istituto, anche senza invio della lettera di invito. Questa procedura risulta utile nella ricerca di

potenziali Fornitori in particolari ambiti commerciali.

La flessibilità così introdotta deve nel contempo essere garantita dalla massima trasparenza e

correttezza del procedimento (contenuti minimi degli inviti, presentazione offerte in busta chiusa,

contemporaneità dell’apertura delle offerte, seduta pubblica di apertura delle offerte per importi

presunti superiori ad € 100.000,00).

Si prevede la pubblicazione sul sito dell’Istituto di tabelle riepilogative trimestrali delle procedure

in economia svolte.

Quanto sopra nel rispetto della Direttiva n. 2 del 20 febbraio 2007 della Presidenza del Consiglio

dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto “Interscambio dei dati tra le

Pubbliche Amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale” e della deliberazione della G.R.

Piemonte 25 ottobre 2010, n. 62-896, recante linee di indirizzo per l’approvvigionamento delle

Aziende Sanitarie Regionali.

Viene infine evidenziata la possibilità di nominare un Responsabile dell’esecuzione del contratto

(compreso il collaudo delle strumentazioni), diverso dal Responsabile del procedimento di

acquisizione. L’esigenza di differenziare, se del caso, le diverse figure, peraltro prevista dal Codice,

è utile al fine di rispettare competenze tecniche, professionali e territoriali. Tale differenziazione

concorre altresì a rafforzare il ruolo di responsabilità sul procedimento di acquisto del Responsabile

del procedimento, anche nella sua capacità di cogliere le necessarie collaborazioni tecniche e di

rendere le procedure d’acquisto “al servizio” del risultato atteso.

SOMMARIO

Articolo 1 - Norme di riferimento.................................................................................................................................... 1

Articolo 2 – Attività negoziale.......................................................................................................................................... 1

Articolo 3 - Principi e criteri operativi............................................................................................................................ 3

Articolo 4 - Tipologie di lavori, servizi e forniture - Limiti d’importo e divieto di frazionamento ... ........................ 5

Articolo 5 - Lavori di urgenza e di somma urgenza....................................................................................................... 8

Articolo 6 - Cottimo fiduciario - Scelta dei fornitori ..................................................................................................... 9

Articolo 7 - Acquisizioni di valore inferiore o pari a € 5.000,00 per beni e servizi o ad € 10.000,00 per lavori ...... 10

Articolo 8 - Acquisizioni di valore presunto inferiore ad Euro 40.000,00 per beni e servizi e per lavori................ 11

Articolo 9 - Acquisizioni di valore presunto compreso tra Euro 40.000,00 per beni e servizi e lavori ed i limiti indicati nel regolamento ................................................................................................................................................. 12

Articolo 10 – Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici............................................................................ 14

Articolo 11 - Deroghe alla richiesta di più preventivi .................................................................................................. 15

Articolo 12 - Garanzie .................................................................................................................................................... 17

Articolo 13 - Quinto d’obbligo – Rinnovo e proroga ................................................................................................... 17

Articolo 14 – Collaudi di beni e servizi - Inadempimento contrattuale e gestione non conformità......................... 17

Articolo 15 – Congruità– Anomalia delle offerte ......................................................................................................... 18

Articolo 16 – Commissioni di valutazione..................................................................................................................... 18

Articolo 17 – Esistenza di interferenze ed obbligo di redazione del D.U.V.R.I. ........................................................ 19

Articolo 18 – Verbale di negoziazione........................................................................................................................... 19

Articolo 19 – Postinformazione – pubblicità ................................................................................................................ 19

Articolo 20 - Rinvio......................................................................................................................................................... 19

Articolo 21 - Entrata in vigore....................................................................................................................................... 20

Articolo 1 - Norme di riferimento

1. L’attività contrattuale dell’Istituto è disciplinata dalle norme nazionali e comunitarie, dal codice

civile e delle altre leggi speciali complementari e dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento individua i criteri e i limiti per il ricorso alla procedura in economia

relativamente all'acquisto di lavori, servizi e forniture, ai lavori di cui all’allegato I del D. Lgs.

12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e le manutenzioni di fabbricati ed impianti

e relative pertinenze. Per i contratti il cui valore sia superiore a quello massimo stabilito dal

presente regolamento, l’Istituto si conforma alla normativa comunitaria e statale vigente. Tali

contratti sono aggiudicati nell’osservanza delle disposizioni stabilite da detta normativa, con

specifico provvedimento amministrativo.

Articolo 2 – Attività negoziale

1. L’attività negoziale è demandata secondo competenza alle specifiche funzioni aziendali di

approvvigionamento espletate dalle Strutture individuate nel provvedimento di assegnazione del

budget da parte del Direttore generale, a garanzia di professionalità, unitarietà e coerenza

metodologica per tipologia negli acquisti, nonché a tutela dell’economicità di risultato,

dell’etica e dell’immagine aziendale verso il mercato e la collettività.

2. Oltre quanto previsto nel presente regolamento e salvo casi particolari, espressamente

autorizzati dal Direttore Generale, nessuna struttura dell’Istituto può ordinare direttamente

lavori, manutenzioni, forniture di beni, prestazioni o servizi o comunque attribuirsi funzioni

riservate dal presente regolamento o dal provvedimento di assegnazione del budget ad altra

struttura.

3. L'Istituto non riconosce e non assume l'onere per forniture, lavori, manutenzioni e servizi

ordinati direttamente a terzi da soggetti non abilitati da provvedimenti dell’Istituto, ancorchè si

tratti di interventi alla cui prestazione l'Istituto sia tenuto per legge. Eventuali spese effettuate in

difformità da quanto previsto dal presente Regolamento verranno addebitate d'ufficio al

dipendente che ha disposto la spesa stessa. Il Direttore Generale potrà comunque procedere alla

sanatoria di eventuali spese che, per la necessità e l’urgenza di provvedere, siano state effettuate

in difformità.

4. I Direttori delle Strutture assegnatarie dei budget e competenti per le acquisizioni ed i

responsabili del procedimento sono responsabili del rispetto dei principi generali di trasparenza,

correttezza, imparzialità, economicità.

5. Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate ad assicurare lo sviluppo di

processi di acquisizione in termini temporali contenuti e con modalità semplificate nel rispetto

dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

6. L’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, al comma 1, definisce, come di seguito descritto, i sistemi e

le modalità per effettuare le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, disciplinati

dal presente Regolamento:

− in amministrazione diretta: Il Responsabile del Procedimento relativamente

all’acquisizione del lavoro o del servizio organizza ed esegue i servizi per mezzo di

personale dipendente o appositamente assunto ed utilizzando mezzi propri o noleggiati ed

acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie. I

lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva

superiore a € 50.000,00;

− a cottimo fiduciario: L’acquisizione di lavori, servizi e forniture avviene mediante

affidamento a soggetti esterni tramite le procedure specificate nel presente Regolamento;

− con il sistema misto: quando motivi tecnici rendano necessari l’esecuzione, parte in

amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto

comunque delle norme specificate nel presente Regolamento.

7. Per l’esecuzione della spese in economia con il sistema dell’amministrazione diretta viene

osservata la seguente procedura:

a) Il Responsabile del procedimento provvede direttamente all’effettuazione delle spese per

lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e delle direttive fissate dal

Direttore Generale. Per quanto concerne l’esecuzione dei lavori lo stesso Responsabile

utilizza il personale in servizio all’Ente. Per quanto concerne gli acquisti, il medesimo

Responsabile dispone gli stessi avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati

con la ditta fornitrice, richiedendo se del caso appositi preventivi a ditte specializzate nel

settore. E’ consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della

fornitura o di comprovata urgenza;

b) L’ordinazione della spesa viene disposta, secondo la competenza di cui agli articoli

successivi dal Dirigente Responsabile gestionale assegnatario del budget o dal Responsabile

del procedimento con lettera od altro atto idoneo previa assunzione da parte dello stesso del

relativo impegno di spesa;

c) Effettuata la spesa il Responsabile del procedimento attiva le ulteriori procedure per la

liquidazione della spesa sostenuta.

Si può procedere all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando, per motivi

tecnici, si renda necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante

affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nel presente Regolamento.

8. E' escluso il ricorso alla procedura in economia per lavori, servizi e forniture per i quali esista

un contratto in corso, fatti salvi il caso di cui agli artt. 4, comma 2, e 11, comma 1, lett. d), del

presente Regolamento.

Articolo 3 - Principi e criteri operativi

1. L’attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario deve

conformarsi ai seguenti princìpi e criteri operativi:

a) Al fine di garantire possibilità di controllo sull’appropriatezza delle spese economali,

continuità ed efficacia all'attività, adeguata scelta dei fornitori ed efficace supporto

alla programmazione, l'acquisizione di forniture e servizi in economia dovrà

svolgersi acquisendo esclusivamente prodotti regolarmente tipicizzati o

standardizzati dai competenti referenti e codificati e l'acquisto dovrà essere effettuato

presso fornitori qualificati o comunque di provata affidabilità.

b) deve essere garantita, per quanto possibile, concorrenzialità ampia, salvo che il costo

della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all’entità del contratto e salvo i casi

di privativa industriale o esclusività tecnica;

c) le opportunità negoziali devono essere prospettate in modo paritario a tutti i

concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale e l’Istituto deve fare uso

imparziale delle informazioni di cui è in possesso;

d) la negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le

parti, uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di

negoziazione;

e) in considerazione dell'importanza della fornitura o del servizio o della difficoltà a

reperire ditte idonee, l'Istituto può in ogni caso procedere alla pubblicazione di un

avviso di gara.

f) i contratti si concretizzano con l’incontro della volontà delle parti documentata in

forma scritta;

g) in caso di monopolio legale o per accertata convenienza, è ammessa la stipulazione

di contratti per adesione, con riferimento a tariffe, listini, ad offerte di fornitura

comunque acquisite in forma scritta o desunte da rete telematica;

h) l’Istituto, con scelta motivata e con precise indicazioni delle procedure

predeterminate di volta in volta, può utilizzare tutti i sistemi di comparazione delle

offerte pervenute, ivi comprese le forme del commercio elettronico.

i) L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei

requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta

del contraente; la verifica dei requisiti potrà avvenire a campione.

j) Alla luce della tipologia e delle finalità delle acquisizioni in economia, per i rapporti

commerciali oggetto del presente Regolamento non trovano applicazione gli articoli

11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006.

k) Il Dirigente della struttura competente all’adozione del provvedimento finale,

specificamente individuata nel provvedimento di assegnazione del budget

(Responsabile gestionale), individua con apposito atto organizzativo l’unità

organizzativa responsabile per ciascun tipo di procedimento, nonchè il dipendente

responsabile del procedimento e/o dell’istruttoria e di ogni altro adempimento

inerente la scelta del contraente. Il Responsabile della struttura può avocare a sé, in

qualsiasi momento ed ancorchè già iniziata, la procedura di acquisizione.

l) Per le acquisizioni di cui al successivo art. 9, responsabile del subprocedimento di

consultazione e confronto delle imprese è il Responsabile dell’U.O. Gare.

m) Operata la scelta del contraente, il Responsabile tecnico dell’esecuzione del contratto

è di regola il Responsabile dell’Unità Operativa o Struttura destinataria del bene o

del servizio, il quale dovrà rapportarsi con il Responsabile del Procedimento di cui al

precedente punto k) per gli aspetti di carattere amministrativo e contrattuale e di

gestione dell’eventuale contenzioso. Il contatto diretto che modifichi in qualsiasi

modo il rapporto contrattuale con il fornitore, infatti

� comporta l’impossibilità di procedere all’effettiva valutazione dei fornitori,

creando disparità nel trattamento di fornitori diversi

� determina difformità dell’effettiva esecuzione contrattuale rispetto agli atti

assunti dagli Organi dell’Istituto ed ai contratti stipulati

� crea notevoli disagi e rilavorazioni, e dunque ritardi, sia nella gestione degli

ordini e dei contratti, sia nella conseguente attività di controllo da parte degli

uffici competenti o di ricevimento da parte del Magazzino Generale

� determina il rischio che le ditte non adempiano secondo le prescrizioni

contrattuali, con evidente danno per l’Istituto

� comporta successive difficoltà nella contabilità degli uffici o del magazzino

per la gestione delle giacenze e degli scarichi per la consegna del materiale.

n) L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese invitate è effettuato attraverso

elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato o da

precedenti, recenti acquisizioni di analoghi lavori, servizi e forniture, listini, prezziari.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del codice, ai fini

dell'accertamento di cui alla presente lettera, l’Istituto può avvalersi dei cataloghi di

lavori, servizi e forniture pubblicati sul mercato elettronico della pubblica

amministrazione.

2 Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento sono da intendersi al netto

dell’IVA e di ogni altro onere accessorio.

Articolo 4 - Tipologie di lavori, servizi e forniture - Limiti d’importo e divieto di

frazionamento

1. Ai sensi dell’Articolo 125, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006, è ammesso il ricorso da parte

delle strutture competenti designate alle procedure di spesa in economia per l’acquisizione delle

seguenti tipologie e voci di spesa nei limiti indicati, riferiti ad ogni procedura d’acquisto:

SERVIZI E FORNITURE

TIPOLOGIA E VOCI DI SPESA

LIMITE PER PROCEDURA D’ACQUISTO EURO ONERI

FISCALI ESCLUSI a) spese per biblioteca, fototeca, abbonamenti 100.000,00

b) acquisto o noleggio di indumenti da lavoro e dispositivi individuali di protezione per il personale dipendente

soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

c) acquisto di servizi e forniture necessari per la sicurezza dei luoghi di lavoro e per la rimozione di fattori o situazioni di rischio;

soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

d)

lavori di traduzione; spese per la stampa, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati; servizi e materiali per tipografia, litografia, legatoria e riproduzione tipografica, litografica, grafica e cianografica, cinematografica, fotografica; microfilmatura; servizi per lo sviluppo di applicazioni informatiche, di masterizzazione compact disk, di registrazione dati e simili

100.000,00

e) spese di rappresentanza e per pubbliche relazioni e spese per conferenze, corsi di formazione, convegni, riunioni, mostre, manifestazioni a carattere didattico e scientifico organizzate dall’Istituto

100.000,00

f) acquisto di materiale diagnostico e di consumo da laboratorio soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

g) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali

soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

h) acquisto o noleggio di mobili, arredi, attrezzature per ufficio, per laboratorio e per stabulario, apparecchiature scientifico-sanitarie, impianti, depositi, autoveicoli ed

soglia dei contratti pubblici di rilevanza

utensili e relative spese per materiali di consumo e combustibili comunitaria

i) acquisto e noleggio di hardware, relativi componenti, software e altri strumenti informatici e telematici, materiale informatico ed attrezzature economali

soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

j) pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, espurgo soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

k) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale 100.000,00

l) vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

m) acquisto di lavori, servizi e forniture necessari per la manutenzione di impianti o edifici ed aree verdi;

100.000,00

n) spese per la manutenzione e riparazione di beni mobili, apparecchiature, strumentazioni, veicoli, mezzi di trasporto e di lavoro

150.000,00

o) animali da laboratorio e prodotti e mangimi per la sperimentazione sugli animali da laboratorio

100.000,00

p) servizi di assistenza e consulenza giuridica; spese legali, notarili e di consulenza legale 100.000,00 q) spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi 100.000,00

r) servizi di Istituto viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per missioni del personale

soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

s) servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, convegni

100.000,00

t) servizi tecnici (misurazioni, rilievi, progettazioni, coordinamento sicurezza, direzione lavori, perizie, attività tecnico-amministrative connesse a lavori, collaudi)

100.000,00

u) servizi consulenziali legali, lavoristici, fiscali 100.000,00

v) servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l’amministrazione non possa provvedervi con proprio personale

100.000,00

w) spese per la divulgazione di bandi di gara, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara

100.000,00

x) assicurazioni urgenti a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo; pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione

100.000,00

y) spese di ordine corrente non previste nel presente elenco 50.000,00

z) provviste e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto, la cui interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

aa) altre lavori, servizi e forniture occorrenti ai bisogni dell'ente e non previsti nei precedenti punti che per loro natura non possono essere eseguiti utilmente e convenientemente con le ordinarie procedure contrattuali.

soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

LAVORI, IMPIANTI

I lavori in economia sono ammessi nell’ambito delle seguenti tipologie:

a) Manutenzione ordinaria e straordinaria e messa a norma di opere od impianti con relativi

accessori e pertinenze, per importi non superiori ad € 200.000,00, quando l’esigenza è

rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure

previste dagli articoli 55, 121, 122 del dD. Lgs. n. 163/2006, così individuati:

� Per riparazione e manutenzione di strade di proprietà dell'Istituto e loro pertinenze

per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali,

sconscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti;

� Per lavori di conservazione, manutenzione, riparazione, messa a norma, adattamenti

dei beni immobili dell'Istituto, accessori e pertinenze, esclusi arredi;

� Per lavori di manutenzione, messa a norma, adattamenti dei beni immobili

dell'Istituto, accessori e pertinenze, in uso all'Istituto o presi in locazione nei casi in

cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;

� Per messa a norma, manutenzione e riparazione canali fognari , cunicoli , strade e

cortili interni, aree verdi;

b) Manutenzione, messa a norma di opere o di impianti di importo non superiore a €

150.000,00, così individuati:

� Manutenzione degli impianti elettrici ed affini, idrici e termici , di immobili di

proprietà dell'istituto;

� Lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con relativi

impianti, infissi, manufatti presi in affitto o in uso dall'istituto nei casi in cui, per

legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;

� Manutenzioni in genere di opere o impianti riportate nelle categorie definite cui alla

vigente normativa sui lavori pubblici (DPR 34/2000);

c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza, fino ad € 200.000,00;

d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento della procedura di

gara, fino ad € 200.000,00;

e) nei casi di urgenza, debitamente documentati dal Responsabile del procedimento, fino ad €

100.000,00

− Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati

− installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere

che siano utilizzati come ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e

che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee

− la realizzazione di depositi di merci o di materiali ove comportino la realizzazione di

lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) Lavori necessari per la compilazione di progetti, fino ad € 100.000,00;

g) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno

dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, fino

ad € 200.000,00.

2 Il ricorso all’acquisizione in economia di beni e servizi è altresì sempre consentito entro il

limite della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria, come definita dall’art. 28,

co.1, lett. b) del Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163, nelle seguenti ipotesi previste all’art.

125, comma 10 del decreto medesimo:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o esecuzione in danno del contraente

inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione

nel termine previsto dal contatto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia

possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti,

nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura

strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare

situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica,

ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

3. Per tutte le procedure di acquisti in economia, i limiti di spesa indicati nel presente articolo si

riferiscono all’importo massimo per ogni negoziazione attivata.

4. Le acquisizioni non potranno essere frazionate artificiosamente allo scopo di ricondurne

l’esecuzione alla disciplina del presente regolamento.

5. Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da

situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da causalità ed accidentalità,

vale a dire in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso

dell'anno, per risolvere situazioni non previste che si siano verificate e che è possibile

quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.

Articolo 5 - Lavori di urgenza e di somma urgenza

1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere

d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato

d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è

compilato dal Responsabile del procedimento o da tecnico all’uopo incaricato. Il verbale è

trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e

l’autorizzazione dei lavori.

2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il

Responsabile del procedimento e il tecnico che si reca per primo sul luogo, può disporre,

contemporaneamente alla redazione del verbale sopra indicato, la immediata esecuzione dei

lavori fino al limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo

stato di pregiudizio della pubblica incolumità. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può

essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del

procedimento o dal tecnico, da questi incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito

consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo

previsto all’art. 136, comma 5 del D.P.R. 554/99.

3. Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine di

esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale

di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e

all’approvazione dei lavori.

4. Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti

l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione

delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.

Articolo 6 - Cottimo fiduciario - Scelta dei fornitori

1. L’affidamento può essere effettuato in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni/servizi/lavori oggetto del contratto

debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici, previa eventuale verifica

dell’idoneità tecnica dell’offerta.

b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri

predeterminati dall’Istituto per la specifica fornitura.

2. Ove si proceda ai sensi della lettera b), i parametri di valutazione ed i criteri motivazionali di

attribuzione dei punteggi devono essere fissati ed adeguatamente dettagliati nell’invito a

presentare offerta e la valutazione sarà effettuata da apposita Commissione.

3. Qualora l’oggetto del bene o la natura del servizio lo richiedano, l’attività di valutazione

dell’idoneità tecnica delle offerte può essere affidata ad un singolo richiedente o ad apposita

Commissione tecnica.

4. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nel verbale in cui è illustrato lo

svolgimento della procedura.

5. I responsabili delle Strutture competenti, o loro delegati, dovranno individuare i possibili

fornitori mediante:

a. indagini di mercato

b. pubblicazione di avviso o lettera di invito sul sito internet aziendale

c. elenchi di operatori economici predisposti dall’Istituto o da altre pubbliche

amministrazioni

d. fornitori di fiducia

e. raccolte pubbliche di fornitori (ad es. Pagine Utili, CCIAA, Osservatori, Mercato

Elettronico Consip).

Agli elenchi di operatori economici tenuti dall’Istituto possono essere iscritti i soggetti

che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei necessari requisiti. Nel caso

l’Istituto istituisca un Albo fornitori gestito con sistema telematico, in relazione alle

tipologie dell’acquisizione da effettuare, l’iscrizione all’Albo sarà possibile in qualsiasi

momento, previa qualificazione. Possono essere sospesi dalle consultazioni per le spese

economali i soggetti che abbiano perso i requisiti previsti per l’iscrizione, o che si siano

resi colpevoli di gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali, oppure nei confronti dei

quali sia intervenuta la risoluzione per inadempimento di un precedente rapporto

contrattuale. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la

partecipazione alle procedure in economia.

6. La consultazione potrà essere effettuata anche attraverso il ricorso diretto al mercato elettronico

CONSIP o di altra pubblica Amministrazione, di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 101/2002 e s.m.i.

7. Le consultazioni potranno avvenire anche per via telematica; in tale caso, ove non venga

utilizzata la firma digitale, le offerte devono essere confermate in forma scritta.

8. La scelta delle ditte da invitare dovrà avvenire, anche di concerto con gli utilizzatori o i

richiedenti e fatto salvo il criterio della rotazione, sulla base dei seguenti criteri esemplificativi:

affidabilità, precedenti affidamenti, frequenza di partecipazione a consultazioni precedenti,

sorteggio o altri elementi ritenuti utili e risultanti dagli atti d’ufficio.

6. Lo svolgimento del procedimento è riportato in apposito verbale recante l'indicazione delle

imprese invitate, delle imprese partecipanti, delle offerte pervenute, dell'offerta giudicata

migliore e delle motivazioni della scelta.

7. Sono possibili ulteriori negoziazioni con i fornitori selezionati – in quanto non esclusi in sede di

valutazioni tecnico-qualitative – o con l’unico fornitore selezionato, al fine di conseguire le

migliori condizioni economiche, prima di addivenire alla conclusione del contratto.

8. Della negoziazione effettuata la Struttura competente conserva offerte, corrispondenza e tutta la

documentazione (salvo quanto necessario alla liquidazione ed all'emissione dei mandati di

pagamento che sarà consegnato all'ufficio competente a riceverli).

Articolo 7 - Acquisizioni di valore inferiore o pari a € 5.000,00 per beni e servizi o ad €

10.000,00 per lavori

1. Le acquisizioni nei limiti di € 5.000,00 per beni e servizi o di € 10.000,00 per lavori ed impianti

(oneri fiscali esclusi) è consentita, senza preventiva determinazione a contrattare, con

affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, ferma restando, ove se ne rilevi

la necessità o l’opportunità, la possibilità di un confronto concorrenziale tra più fornitori.

2. Ove non ritenga di esperire un confronto concorrenziale tra più fornitori, il responsabile del

procedimento opera, all'insegna dell'agilità, celerità ed efficacia dell'intervento, trattando

direttamente con un'impresa scelta negli elenchi di operatori economici predisposti dall’Istituto

o tra quelle che abbiano, preferibilmente, già fornito in maniera soddisfacente il prodotto o il

servizio, garantendo la rotazione degli operatori economici e la congruità del prezzo.

3. Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante l’emissione dell’ordinativo di

fornitura da parte del Responsabile del procedimento.

4. In caso di affidamento diretto per importo pari o superiore ad € 1.500,00 (oneri fiscali esclusi),

il Responsabile del procedimento redige e conserva agli atti un verbale di negoziazione recante

le motivazioni del ricorso all’affidamento diretto e della scelta dell’affidatario, nonchè

l’attestazione della congruità della spesa.

5. I Responsabili delle Strutture competenti predispongono, con cadenza trimestrale, un

provvedimento amministrativo contenente l’elenco delle forniture affidate direttamente ai sensi

del presente articolo, con l’indicazione dei beni, dei servizi e dei lavori acquistati, dei relativi

affidatari e dei relativi importi.

Articolo 8 - Acquisizioni di valore presunto inferiore ad Euro 40.000,00 per beni e servizi e

per lavori

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo precedente, le acquisizioni di valore presunto inferiore

ad Euro 40.000,00 (oneri fiscali esclusi) per beni e servizi e per lavori sono effettuate, di regola,

anche senza preventiva determinazione a contrattare, nel rispetto dei principi di trasparenza,

rotazione, parità di trattamento, previa consultazione

- di almeno tre operatori economici, fino ad Euro 20.000,00

- di almeno cinque operatori economici, fino ad Euro 40.000,00

se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati con i criteri di cui al precedente articolo

6, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nella forma ritenuti più opportuni,

ferma restando la perentorietà dei termini di presentazione. Le consultazioni potranno avvenire

anche per via telematica; in tale caso, ove non venga utilizzata la firma digitale, le offerte

devono essere confermate in forma scritta. La valutazione delle offerte sarà effettuata

direttamente dal Responsabile del procedimento, sentito, ove necessario e/o opportuno, il

richiedente e/o l’utilizzatore, ove occorra una valutazione tecnica.

2. Per le acquisizioni di cui al presente articolo l’invito a presentare offerta riporta:

- il Codice Identificativo Gara

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto,

con esclusione dell'IVA;

- le garanzie eventualmente richieste al contraente;

- il termine di presentazione delle offerte, in ogni caso non inferiore a dieci giorni;

- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

- l'indicazione della durata o del termine per l'esecuzione della prestazione;

- il criterio di aggiudicazione prescelto;

- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa;

- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione

di un'unica offerta valida;

- per la fornitura di beni e servizi, il richiamo al vigente Capitolato generale d’oneri

all’Istituto od eventuali disposizioni in deroga al Capitolato generale medesimo.

- per i lavori le clausole relative all’inadempimento dell’affidatario;

- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e

le penalità;

- l'indicazione dei termini di pagamento;

- i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di

rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti. La verifica

dei requisiti potrà avvenire a campione.

3 L’approvazione dell’esito della procedura avviene mediante assunzione di una

determinazione da parte del Dirigente della struttura assegnataria del budget (Responsabile

gestionale), su proposta del Responsabile della Struttura competente per il procedimento.

4. La stipulazione avviene, da parte del Responsabile della struttura procedente, mediante scrittura

privata semplice oppure con apposita lettera con la quale si dispone l’ordinazione dei lavori, dei

beni o dei servizi.

Articolo 9 - Acquisizioni di valore presunto compreso tra Euro 40.000,00 per beni e servizi e

lavori ed i limiti indicati nel regolamento

1. L’acquisizione di servizi e forniture di valore presunto compreso tra Euro 40.000,00 per beni e

servizi e lavori ed i limiti indicati nel regolamento (oneri fiscali esclusi) ed i limiti massimi

previsti dal presente regolamento relativamente alle diverse tipologie di fornitura viene

preceduta da determinazione a contrattare del Responsabile gestionale della struttura

assegnataria del budget, nella quale siano definiti:

a. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, il capitolato

speciale o il disciplinare prestazionale

b. l’importo a base di gara

c. le modalità previste per la scelta del contraente.

2. La Struttura preposta provvede alla pubblicazione dell’avviso o della lettera d’invito sul sito

Internet aziendale, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte in modo che siano comunque

garantiti i criteri indicati negli articoli 2 e 3.

3. Per le acquisizioni di di beni e servizi di cui al presente articolo la lettera d'invito riporta:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto,

con esclusione dell'IVA, per singolo lotto, se la gara è per lotti; l’affidamento dovrà

seguire ad un prezzo non superiore a quello a base di gara;

- le garanzie eventualmente richieste al contraente;

- il termine di presentazione delle offerte, in ogni caso non inferiore a dieci giorni;

- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

- l'indicazione della durata o del termine per l'esecuzione della prestazione;

- il criterio di aggiudicazione prescelto;

- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa;

- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione

di un'unica offerta valida;

- per la fornitura di beni e servizi, il richiamo al vigente Capitolato generale d’oneri

all’Istituto od eventuali disposizioni in deroga al Capitolato generale medesimo.

- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e

le penalità;

- l'indicazione dei termini di pagamento;

- i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di

rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti. La verifica

dei requisiti potrà avvenire a campione.

Per i lavori, la lettera d’invito riporta

- l’elenco dei lavori e delle somministrazioni

- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a

corpo; l’affidamento dovrà seguire ad un prezzo non superiore a quello a base di gara;

- le condizioni di esecuzione

- il termine di ultimazione dei lavori

- le modalità di pagamento

- le penalità in caso di ritardo e il diritto dell’Istituto di risolvere in danno il contratto,

mediante esmplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’art. 137 del

Codice.

In ogni caso, i termini sono perentori e deve essere garantita la segretezza delle offerte e la

contemporaneità nell’apertura delle medesime, che dovrà avvenire, per affidamenti di importo

presunto superiore ad € 100.000,00, in seduta aperta ai partecipanti alla gara della cui data sarà

fornito avviso nell’invito o sul sito internet dell’Istituto, in presenza del Responsabile della

Struttura proponente o della Struttura complessa procedente oppure dal Responsabile dell’U.O.

Gare, contratti e albo fornitori, o delegato, con l’assistenza di due dipendenti dell’Istituto. Per

le gare che prevedano valutazioni di tipo tecnico, la seduta pubblica sarà limitata alla verifica

della documentazione accompagnatoria ed all’apertura dell’offerta economica. Le valutazioni

tecniche saranno esperite in seduta riservata.

4. La procedura per l’affidamento può essere attivata, oltre che con disciplinare/lettera d’invito

da pubblicarsi sul sito internet dell’Istituto, con avviso da pubblicarsi, a discrezione del

Responsabile procedente, sul sito internet dell’Istituto e/o su quotidiani a diffusione locale

e/o nazionale e/o sul sito web riservato ai fornitori iscritti all’Albo, se attivato.

5. Potrà essere posto un limite massimo al numero dei soggetti partecipanti, procedendo

mediante sorteggio tra i candidati.

6. Eventuali candidature potranno essere integrate con inviti a fornitori del settore tra quelli di

fiducia o individuati sulla base di indagini di mercato.

7. L’approvazione dell’esito del procedimento di scelta del contraente avviene mediante

determinazione del Dirigente Responsabile gestionale della struttura assegnataria del budget

su proposta del Responsabile della Struttura competente per il procedimento.

8. La stipulazione avviene, da parte del Dirigente Responsabile gestionale della struttura

assegnataria del budget, mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso oppure con

apposita lettera con la quale si dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi che, unitamente

agli atti di gara sottoscritti dall’impresa, tengono luogo di contratto nonché in forma

elettronica con firma digitale o, se indicato negli atti della negoziazione, mediante atto in

forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Istituto.

Articolo 10 – Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento

informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o

in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta

del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità

di trattamento e di non discriminazione, anche utilizzando il mercato elettronico.

Articolo 11 - Deroghe alla richiesta di più preventivi

1. Deve essere garantita, per quanto possibile, la concorrenzialità, fatti salvi i seguenti casi,

debitamente e specificamente motivati, in cui non sia possibile il ricorso a più operatori

economici:

Per lavori, forniture, servizi,

a. qualora, in esito all'esperimento di una procedura di consultazione di cui agli artt. 7 ed 8

o di gara ufficiosa ai sensi dell’art. 9 , non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna

offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura non possono essere

modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Nella determinazione

di affidamento saranno indicate le ragioni del mancato affidamento con le procedure di

cui agli artt. 7, 8 e 9, l’opportunità dell’affidamento diretto e le modalità di scelta

dell’affidatario.

b. qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti

esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico

determinato, secondo indicazione motivata del richiedente o del responsabile della

tipicizzazione dei prodotti o servizi ovvero quando si tratti di acquisto di prodotti in

prova ovvero di beni o servizi la cui produzione, secondo indicazione del responsabile

della tipicizzazione dei prodotti o servizi, è garantita da privativa industriale; in tal caso

il richiedente o il responsabile della tipicizzazione risponde della congruità dei prezzi.

c. nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi

imprevedibili per l’Istituto, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure

aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze

invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili

all’Istituto.

d. nella misura strettamente necessaria, quando si tratti di provviste urgenti da farsi a

rischio degli originali affidatari in caso di inadempienza o risoluzione del contratto o per

assicurare il compimento nei termini previsti di lavori, servizi e forniture urgenti;

e. nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi

imprevedibili per l’Istituto, non è compatibile con i termini richiesti dalle consultazioni o

dalle gare ufficiose. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non

devono essere imputabili all’Istituto e devono essere indicate dal richiedente e riportate

nel verbale di negoziazione.

Per le forniture ed i servizi

a. per acquisizioni di valore inferiore a 10.000,00 euro (oneri fiscali esclusi), per una volta

sola nel corso dell’anno con riferimento ai prodotti da acquisire, qualora si tratti di

acquisizioni già effettuate a seguito di consultazione concorrenziale o gara, anche

informale, nel semestre precedente, per cui si ritiene utile ed opportuno utilizzare, alle

stesse condizioni, la medesima offerta, entro il limite di importo della stessa, senza

esperire un'ulteriore procedura;

b. per integrazione di un contratto per fornitura di beni o servizi in corso esaurito nel valore

o nelle quantità, nei limiti del venti per cento del valore del contratto (c.d. “sesto

quinto”) e, in ogni caso, fino a nuovo affidamento.

Per le forniture

a. qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di

sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in

quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e

messa a punto; in tal caso il richiedente o il responsabile della tipicizzazione risponde

della congruità dei prezzi.

b. nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al

rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture

o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione

appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o

la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche

sproporzionate; la durata di tali affidamenti non può comunque di regola superare la

durata dell’affidamento originario; in tal caso il richiedente o il responsabile della

tipicizzazione risponde della congruità dei prezzi.

c. per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d. per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che

cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un

fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di

un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

Per i servizi e per i lavori

per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto

iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione

dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati

all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle

seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo

tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla

stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto

iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei lavori o servizi complementari non supera il

cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.

2. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i

contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

Articolo 12 - Garanzie

1. Per gli affidamenti in economia disciplinati dal presente regolamento non è previsto l’obbligo di

prestare cauzioni provvisorie o definitive, che potranno tuttavia essere previste a discrezione

dell’Istituto, tenendo conto dell’importo, della tipologia e della natura della fornitura.

Articolo 13 - Quinto d’obbligo – Rinnovo e proroga

1. Qualora nel corso di esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della

fornitura di beni o servizi, l’appaltatore è obbligato a corrisponderla alle stesse condizioni del

contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, sempre che l’importo

complessivo sia inferiore ai limiti consentiti per il ricorso all’economia.

2. Sono ammessi, sempre che l’importo complessivo sia inferiore ai limiti consentiti per il ricorso

all’economia, il rinnovo e la proroga se previsti negli atti della negoziazione e la proroga c. d.

tecnica per assicurare la continuità della fornitura o del servizio nelle more dello svolgimento

delle procedure per la scelta del contraente.

Articolo 14 – Collaudi di beni e servizi - Inadempimento contrattuale e gestione non

conformità

1. I beni acquisiti e i servizi eseguiti sono soggetti a collaudo finale.

2. Il collaudo può essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione e funzionamento.

3. In mancanza di espresso atto di collaudo, il certificato di regolare esecuzione della fornitura è

contenuto nel documento di presa in carico del prodotto o nel foglio di servizio o di lavoro

sottoscritti senza riserva.

4. Nelle spese di natura economale l'inadempimento contrattuale del contraente viene valutato dal

Responsabile dell’esecuzione e, nel caso di accertato inadempimento, la gestione della non

conformità è svolta dal Responsabile del procedimento.

5. E’ fatto obbligo al destinatario della prestazione, responsabile tecnico dell’esecuzione del

contratto, di segnalare tempestivamente alla Struttura competente eventuali ritardi, non

conformità, inadempienze, esigenze di modifica dei termini contrattuali. Eventuali accordi in

difformità saranno nulli.

6. Nel caso occorra provvedere all'applicazione delle clausole sanzionatorie nei limiti della

disciplina contrattuale convenuta, la relativa documentazione è trasmessa per competenza alla

Struttura competente per gli opportuni adempimenti.

Articolo 15 – Congruità– Anomalia delle offerte

1. L’accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli Operatori economici invitati è effettuato

dal Responsabile del procedimento attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti

da recenti analoghe acquisizioni o avvalendosi di eventuali cataloghi, tariffari, prezziari di

riferimento, listini relativi a lavori, servizi e forniture, anche pubblicati sul mercato elettronico

della Pubblica Amministrazione e di ogni altro elemento ritenuto idoneo, comprese apposite

indagini di mercato avviate ad hoc o precedenti contratti analoghi od offerte assimilabili.

2. Per procedure di consultazione o gara ufficiosa relative agli affidamenti di cui al presente

Regolamento, non si applicano gli artt. 87 e 88 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

3. Qualora l’importo offerto appaia non congruo, il Responsabile del procedimento attiverà un

confronto diretto con l’Affidatario, al fine di accertare la determinazione del prezzo, in

contradditorio, anche solo documentale, con l’Affidatario.

Articolo 16 – Commissioni di valutazione

1. Nel caso l’affidamento avvenga secondo il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, l’Istituto procede alla nomina di apposita Commissione giudicatrice per la

valutazione delle offerte tecniche.

2. In tal caso si applicano i principi dettati dall’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006.

3. La nomina della Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di Componenti,

avverrà con determinazione del Dirigente Responsabile gestionale assegnatario del budget, su

proposta del Responsabile del procedimento.

4. I Componenti della Commissione, tranne il Presidente, non devono aver svolto né possono

svolgere altre funzioni relativamente all’affidamento.

5. Delle sedute della Commissione dovranno essere redatti appositi verbali scritti.

6. La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche in applicazione

dei criteri di valutazione dell’offerta dettagliatamente specificati nella lettera di invito e/o nei

suoi allegati.

Articolo 17 – Esistenza di interferenze ed obbligo di redazione del D.U.V.R.I.

1. Nei casi di sussistenza dei rischi di sicurezza da interferenza, di cui all’art. 26 del D.Lgs. n.

81/2008, il Responsabile del procedimento è tenuto a curare la predisposizione del documento

unico di valutazione dei rischi ed a quantificare, nella lettera di invito e/o nel Capitolato tecnico-

gestionale, i costi di sicurezza relativi alle interferenze, secondo le modalità definite

dall’Istituto.

Articolo 18 – Verbale di negoziazione

1. Per ogni procedimento di acquisto il Responsabile del procedimento, all’atto dell’affidamento,

dovrà redigere apposito verbale di negoziazione, che evidenzi la procedura seguita, gli Operatori

economici consultati, le offerte pervenute e l’offerta prescelta.

2. Il verbale di negoziazione dovrà essere acquisito agli atti ed allegato alla Determinazione di

affidamento, quale parte integrante e sostanziale della stessa o da essa richiamato.

Articolo 19 – Postinformazione – pubblicità

1. Per i contratti di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, il Responsabile del procedimento

di gara rende noti gli esiti della procedura ai Concorrenti mediante apposita comunicazione

inviata entro 5 giorni lavorativi dall’espletamento della procedura.

2. Nel caso di procedura negoziata pubblicizzata con avviso, di cui all’art. 9, co.4, del presente

Regolamento, la pubblicazione dell’esito di gara dovrà essere garantita anche sul sito

dell’Istituto.

3. Al fine di ottemperare al principio della trasparenza delle negoziazioni, sarà pubblicata ogni 3

mesi sul sito internet dell’Istituto una tabella riepilogativa delle procedure di affidamento in

economia di importo superiore ad Euro 20.000,00, oneri fiscali esclusi, effettuate nel trimestre

precedente.

Articolo 20 - Rinvio

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e

regolamentari vigenti in materia di lavori, servizi e forniture.

Articolo 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della

relativa deliberazione di approvazione. Da tale data è abrogato il Regolamento per

l’acquisizione in economia di beni e servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del

25 gennaio 2008.

ALLEGATO B

REGOLAMENTO PER LE SPESE IN CASSA

ECONOMALE DELL’ISTITUTO

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL

PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento.

1. Il presente Regolamento, predisposto in osservanza e in conformità ai principi contabili contenuti nel

Regolamento di Contabilità, disciplina il Servizio di Cassa Economale.

2. Il ricorso alla procedura per Cassa Economale è ammesso nei casi di comprovata inderogabilità ed

urgenza dell’acquisto opportunamente motivata.

3. Oltre quanto previsto nel presente regolamento e salvo casi particolari, espressamente autorizzati dal

Direttore dell'Istituto, nessun settore, unità organizzativa o dipartimento può ordinare direttamente

forniture di beni, prestazioni o servizi o comunque attribuirsi funzioni riservate dal presente regolamento

ad altro settore, unità organizzativa o dipartimento dell'Istituto.

4. L'Amministrazione dell'Istituto non riconosce e non assume l'onere per forniture, lavori e servizi ordinati

direttamente a terzi da soggetti non abilitati da provvedimenti dell’Istituto, ancorchè si tratti di forniture,

lavori o servizi alla cui prestazione l'Istituto sia tenuto per legge.

5. Eventuali spese effettuate in difformità da quanto previsto dal presente Regolamento verranno addebitate

d'ufficio al dipendente che ha disposto l'acquisto stesso. Il Direttore Generale potrà comunque disporre la

regolarizzazione di eventuali spese che, per la necessità e l’urgenza di provvedere, siano state effettuate

in difformità da quanto sopra indicato.

6. È fatto espresso divieto di effettuare operazioni di artificioso frazionamento del medesimo bene o

servizio dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Tipologia delle spese.

1. Le forniture e i servizi che possono essere regolarizzati attraverso la cassa economale nei limiti degli

importi del presente regolamento sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:

a) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad

agenzie d'informazione;

b) acquisto o noleggio di indumenti e dispositivi individuali di sicurezza per il personale dipendente;

c) acquisto di beni e servizi necessari per la manutenzione di impianti o edifici ed aree verdi;

d) spese necessarie per la sicurezza dei luoghi di lavoro e per la rimozione di fattori o situazioni di

rischio;

e) lavori di traduzione; spese per la stampa, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche,

bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati; servizi e materiali per tipografia, litografia,

legatoria e riproduzione tipografica, litografica, grafica e cianografica, cinematografica, fotografica;

microfilmatura; servizi per lo sviluppo di applicazioni informatiche, di masterizzazione compact

disk, di registrazione dati e simili;

f) acquisto di materiale di consumo da laboratorio;

g) spese relative ad acquisto di beni e servizi legati a manifestazioni a carattere didattico e scientifico;

h) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento

ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;

i) acquisto di materiale informatico;

j) spese di rappresentanza e spese per conferenze, corsi di formazione, convegni, riunioni, mostre;

k) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale;

l) fornitura di mobili, arredi, strumenti per ufficio, apparecchiature scientifico-sanitarie, autoveicoli ed

utensili e relative spese per materiali di consumo e combustibili;

m) manutenzione e riparazione dei beni sopraindicati;

n) animali da laboratorio e prodotti e mangimi per la sperimentazione sugli animali da laboratorio per la

durata della presenza degli stessi;

o) provviste e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di Istituto, la cui

interruzione comporti danni all’Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

p) altre forniture e servizi occorrenti ai bisogni dell'Ente e non previsti nei precedenti punti che per loro

natura non possono essere eseguiti utilmente e convenientemente con le ordinarie procedure

contrattuali.

Per quanto concerne le spese in Cassa Economale riguardanti l’acquisto di beni inventariabili, le stesse

devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione.

Art. 3 - Funzionari delegati per le spese in cassa economale. Obblighi e responsabilità - Congruità.

1. I funzionari delegati abilitati all’utilizzo della Cassa Economale hanno l'obbligo di osservare tutte le

modalità stabilite dal presente regolamento.

2. I Responsabili delle Strutture Complesse ed i responsabili di Sezione, o loro sostituti così come

individuati da apposita delibera del Direttore Generale, sono funzionari delegati e responsabili del

procedimento ai fini dell'applicazione del presente regolamento per i poteri gestionali e le attribuzioni ad

essi conferiti. La predetta responsabilità non è ricusabile, rientrando nei normali doveri d'ufficio.

3. I funzionari delegati possono altresì richiedere, per motivi di particolare inderogabilità ed urgenza, un

anticipo per acquisti di cassa economale entro il limite di Euro 250,00. Per gli operatori della squadra

operai e per gli operatori della S.S. Segreteria , servizi e affari generali, l’accesso alla cassa economale è

subordinato all’autorizzazione ed al controllo del Responsabile della struttura di riferimento o suo

delegato.

L’anticipo dovrà essere chiuso con tempestività presentando idonea documentazione fiscale

comprovante l’acquisto e sarà erogabile previa verifica della chiusura degli anticipi precedentemente

aperti.

Art. 4 Svolgimento del procedimento e limiti di spesa.

1. Le spese per cassa economale sono disposte con pagamento in contanti, bonifico bancario a 60 gg o

carta di credito aziendale, su ordine emesso dai Responsabili di Struttura Complessa, o loro sostituti così

come individuati da apposita delibera del Direttore Generale, dai responsabili delle Strutture Semplici di

Sezione, e dai componenti della Direzione Generale per un importo fino a € 800,00 oltre IVA per i

Responsabili di S.C. e Responsabili di Sezione, fino a € 1.500,00 oltre IVA per i componenti della

Direzione Generale.

I Funzionari delegati procedenti sono tenuti alla rendicontazione prevista all’art. 7 del presente

Regolamento.

Periodicamente la S.C. Economico finanziario, presenta atto formale recante il conto riepilogativo dal

quale risultino le spese economali effettuate ai sensi del presente articolo.

Art 5 Requisiti della richiesta per spese in cassa economale

1. Per le spese oggetto del presente regolamento, la richiesta che origina la spesa (modulo allegato 1) deve

riportare obbligatoriamente:

a) Codice centro di costo della Struttura Complessa, Struttura Semplice, Unità Operativa

richiedente;

b) eventuale codice di progetto o di ricerca;

c) data e numero/protocollo dell’ordine;

d) descrizione della merce o del servizio da eseguire e per i servizi l'esatta descrizione di ciò che si

intende eseguire, l'unità di misura, la quantità necessaria, il prezzo unitario e complessivo

presunto;

e) il fornitore prescelto, con relativa ragione sociale ed indirizzo;

f) termine e luogo di consegna;

g) le modalità di pagamento (che dovrà essere disposto per contanti o contrassegno o con carta di

credito aziendale o con bonifico bancario entro 60 giorni fine mese data fattura) ed ogni altra

condizione di fornitura concordata o comunque utile a definire gli obblighi contrattuali;

h) i motivi di comprovata inderogabilità ed urgenza dell’acquisto;

i) la firma del funzionario delegato.

2. Il funzionario delegato procedente inoltra al fornitore, ai sensi del presente regolamento, l'ordine di

fornitura con l'osservanza delle norme e delle consuetudini in uso nel commercio, con lettera

specificante patti e condizioni contenente tutti gli elementi necessari.

Art. 6 Il servizio di cassa economale

1. Il servizio di cassa economale provvede:

- alle spese inderogabili ed urgenti di cui al presente Regolamento per le quali sia indispensabile il

pagamento immediato;

- all'incasso dei proventi dei servizi e delle prestazioni la cui riscossione è affidata alla Cassa

Economale o che, per la loro saltuarietà, non consentono l'organizzazione di una procedura apposita

di riscossione;

- alla provvista e distribuzione delle marche da bollo occorrenti per le eventuali necessità dei vari

uffici, nonché la loro custodia in consegna e la tenuta del registro dei valori bollati;

- alla custodia delle carte di credito individuali non consegnate ai dipendenti;

2. Il servizio di cassa economale è costituito da una cassa centrale istituita presso la S.C. Economico

Finanziario.

3. All'inizio di ciascun esercizio finanziario la S.C. Economico Finanziario provvede alla costituzione del

fondo di cassa economale attraverso la creazione di un'autorizzazione di spesa complessiva con la

ripartizione sui diversi conti del bilancio dell'Ente sui quali solitamente vengono registrate le spese di

cassa economale; contestualmente, al fine della regolarizzazione delle registrazioni contabili con il

tesoriere, provvede all'emissione di un ordinativo di pagamento pari all'importo complessivo della

liquidità in giacenza presso la cassa centrale della Sede di Torino e presso le casse decentrate per le

minute spese, custodite presso le Sezioni provinciali dell'Ente.

4. Le modalità che devono essere seguite nello svolgimento delle operazioni della cassa economale sono

definite dal presente regolamento e dalle disposizioni contrattuali regolanti i rapporti con il tesoriere.

5. Delle somme riscosse da parte della cassa economale, è data quietanza mediante bollettari o ricevutari a

madre e figlia, numerati progressivamente e vidimati in ogni foglio.

6. Ove la natura del servizio lo consenta, la gestione delle operazioni di cassa può essere svolta con

procedure automatizzate, con rilascio di quietanza contrassegnata da un numero continuativo,

memorizzazione di tutti i dati e delle operazioni su supporti magnetici, identificazione dell'addetto alla

cassa che immette i dati e svolge le operazioni.

7. Gli incaricati alla riscossione sono responsabili dei fondi custoditi nella cassa, che non possono essere

distratti in altri impieghi in attesa del versamento in tesoreria, delle operazioni svolte e della corretta

tenuta e conservazione dei moduli, delle ricevute e dei valori loro affidati. L'incaricato del servizio di

cassa provvede alla registrazione in prima nota delle somme riscosse e all'emissione dell'ordinativo di

incasso (reversale) al tesoriere.

Art. 7 Modalità di rendicontazione

1. I Funzionari delegati che hanno effettuato spese per Cassa Economale di cui al presente

Regolamento dovranno, non appena in possesso della documentazione e comunque entro la prima

settimana del mese successivo all'effettuazione della spesa, far pervenire alla S.C. Economico-

finanziario:

- originale della richiesta/buono d'ordine, se inviato al fornitore, regolarmente firmati dal

funzionario delegato. La richiesta deve contenere, la dichiarazione di inderogabilità ed urgenza

dell'acquisto e la relativa motivazione.

- allegato in originale il documento fiscale (fattura o scontrino) ed il documento di trasporto del

materiale o, nel caso di lavori o servizi la dichiarazione in originale, firmata dal Responsabile, di

eseguita operazione;

- dichiarazione del fornitore sul documento fiscale di avvenuta quietanza, salvo i casi di

pagamento con bonifico a 60 gg;

- data e firma di presa visione da parte del Funzionario delegato della fattura e della bolla di

consegna o di altro documento fiscale giustificativo.

Art. 8 Modalità di liquidazione e pagamento

1. Mensilmente la S.C. Economico Finanziario provvede alla registrazione dei documenti contabili

pervenuti previa verifica degli elementi essenziali di cui all'articolo precedente e provvede

all'emissione dei mandati a copertura delle spese sostenute dalla Cassa economale o sulla base delle

risultanze degli estratti conto delle carte di credito rilasciate ai dipendenti e inviate dall'Ente

Tesoriere all'Istituto.

2. La S.C. Economico finanziario provvede altresì a segnalare al Direttore Generale ed al Direttore

Amministrativo eventuali difformità nell’applicazione del presente regolamento.

3. Prima di ogni pagamento il dipendente incaricato del servizio di cassa deve verificare la conformità a

quanto previsto nel presente Regolamento dei documenti contabili giustificativi.

4. I pagamenti sono effettuati

• mediante carta di credito;

• mediante contanti prelevati dal Fondo cassa economale,

• mediante bonifico bancario a cura della S.C. Economico-finanziario a 60 giorni dalla data di

ricevimento fattura o alla diversa scadenza concordata e segnalata;

5. I mandati di pagamento sono tratti sul Tesoriere dell'Istituto, con le modalità stabilite dalle norme di

Legge e regolamenti vigenti in materia.

Art. 9 Acconti per spese di missione

1. Alla S.C. Risorse Umane è attribuita la competenza e la responsabilità dell'esecuzione in economia

in via ordinaria delle spese relative ad acconti per spese di missione il cui singolo importo non superi

i limiti previsti dal Regolamento del Trattamento di Missione.

2. La richiesta dovrà essere presentata dal dipendente interessato alla S.C. Risorse Umane con la

compilazione del modulo RICHIESTA ACCONTO SPESE DI MISSIONE (Mod. n. 40IZ067).

3. La S.C. Risorse Umane provvede all’inoltro della richiesta alla S.C. Economico Finanziario che

procederà alla corresponsione della somma dovuta nel seguente modo:

• fino all’importo di Euro 250,00 erogabile in contanti,

• per l’eccedenza tramite bonifica bancario direttamente sul conto dell’interessato.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della relativa deliberazione di approvazione.

Da tale data è abrogato il precedente regolamento in materia di Cassa economale.

RICHIESTA SPESE CASSA ECONOMALE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E V ALLE D'AOSTA

ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO Via Bologna, 148 - 10154 - TORINO - P. IVA 05160100011

Tel. 01126861 - Telefax 0112487770

Ordine n. ____/_________/____ del ________________ CCddCC rriicchhiieeddeennttee __________________________ PPrrooggeettttoo//rriicceerrccaa ________________ (da citare su documento di trasporto e fattu ra)

IILL PPRREESSEENNTTEE OORRDDIINNAATTIIVVOO IIMMPPEEGGNNAA LL’’ IISSTTIITTUUTTOO EESSCCLLUUSSIIVVAAMMEENNTTEE EENNTTRROO II LLIIMMIITTII PPRREEVVIISSTTII DDAALL VVIIGGEENNTTEE

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO PER LE SPESE IN CASSA ECONOMALE UUlltteerriioorrii ccoonnddiizziioonnii ddii ffoorrnniittuurraa DDiittttaa

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lluunneeddìì aall vveenneerrddìì nneellllee oorree 99,,0000--1122,,3300 // 1133,,3300--1155,,3300,, pprreevviioo aaccccoorrddoo tteelleeffoonniiccoo ccoonn iill RReessppoonnssaabbiillee,, ddootttt

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Motivazione urgenza: IMPORTO TOTALE € __________________________ + IVA (€ ________________________________ )

Modalità di pagamento : Contanti |_| Contrassegno |_| Carta di credito aziendale |_| Bonifico bancario 60 giorni fine mese data fattura |_| Si attesta la congruità della spesa . IL FUNZIONARIO DELEGATO

IL PRESENTE ORDINATIVO DOVRA’ ESSERE ALLEGATO IN COPIA AL DOCUMENTO DI TRASPORTO ED ALLA FATTURA.

IN MANCANZA, NON SI POTRA’ PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO.