ALLEGATO A
REGOLAMENTO PER L ’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE
DELL ’I STITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE , L IGURIA E VALLE D ’A OSTA
Premesse
Il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, e le successive disposizioni regionali organizzative della Legge
Regione Piemonte n. 11 del 25 luglio 2005, hanno sancito l’autonomia amministrativa,
patrimoniale, gestionale e tecnica dell’Istituto. allo scopo di dotarlo della snellezza operativa atta a
renderlo competitivo nel mercato sanitario.
Attraverso la c.d. “aziendalizzazione” il legislatore ha preso atto che la particolare natura
dell’attività svolta rende l’Istituto, al pari delle Aziende Sanitarie, un soggetto particolare
nell’ambito del variegato ambito della Pubblica Amministrazione.
A seguito dell’emanazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, (di seguito
“Codice”) le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria
vengono disciplinate dall’articolo 124 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia) e dall’articolo 125
(Lavori, servizi e forniture in economia) del Codice stesso.
Per quanto riguarda gli acquisti in economia, l’articolo 125 detta una disciplina quadro, rinviando
per i dettagli ad un emanando regolamento. Fino all’entrata in vigore di detto Regolamento, le
forniture ed i servizi in economia sono disciplinati dal D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 “Regolamento
di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”, applicabile, ai sensi dell’articolo 12 del
medesimo D.P.R., anche agli Enti del S.S.N. che così dispongano nell’ambito della propria
autonomia.
Alla luce di quanto sopra rappresentato e nell’ambito della disciplina quadro dell’art. 125 citato,
nonché delle indicazioni non contrastanti emerse nell’emanando Regolamento di esecuzione del
Codice degli appalti, in corso di pubblicazione sulla GURI, l’Istituto aveva elaborato il
Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 62 del 22/01/2008 ed il Regolamento per i lavori in economia, deliberazione
del Direttore Generale n. 237 del 7/03/2008.
La revisione e la convergenza di tali Regolamenti rinvengono la propria ragione d’essere nel
processo di riorganizzazione dell’Istituto che ha determinato la confluenza nella Struttura
Complessa Tecnico, logistico ed appalti di strutture diverse, prima autonome e non funzionalmente
collegate, quali la Struttura Semplice Gestione lavori, patrimonio, impianti e le UU.OO. Gestione e
programmazione beni e servizi e Gare, contratti e albo fornitori, per la necessità di uniformare e
coordinare tra loro i processi tecnico-logistici e di acquisizione delle risorse.
La problematica del settore tecnico-logistico è stata, infatti, spesso, semplicisticamente ricondotta
all'esigenza di definire settorialmente un più corretto procedimento operativo, di verificare
l'adeguatezza delle competenze degli operatori e così via. L'obiettivo che si pone oggi con forza è il
superamento di questi schemi tradizionali promuovendo un recupero di efficienza che miri al
raggiungimento del miglior equilibrio fra spesa, costi interni e livelli di servizio.
L'efficienza va oggi ricercata con una visione il più possibile globale, al fine di evitare
subottimizzazioni Il fabbisogno tecnico logistico dell'Istituto, estremamente ampio e variegato
per contenuti economici e tecnici, non può più essere letto come semplice somma di esigenze,
ma richiede una risposta coordinata ed aggregata in termini sia sostanziali che procedurali, alla luce
sia della tipologia di problematiche sia del nuovo contesto normativo in cui si è chiamati ad operare.
Il coordinamento necessario è conseguibile anche attraverso l’utilizzo di strumenti (nel caso di
specie, il presente Regolamento) che conferiscano uniformità di azione ed omogeneità procedurale
in logica unitaria aziendale e la responsabilizzazione degli attori coinvolti, attraverso la figura guida
del Responsabile del procedimento quale garante delle condizioni di trasparenza e di coordinamento
dei procedimenti finalizzate allo scopo di realizzare un’Amministrazione efficiente, efficace e
partecipata.
Princìpi
Il ricorso al sistema in economia per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture viene concepito dal
Legislatore come importante strumento di semplificazione per la gestione dell’attività contrattuale
sotto soglia comunitaria. La relazione all’articolo 125 del Codice dei contratti evidenzia che “…
strumento giuridico flessibile è l’utilizzabilità dell’affidamento in economia di servizi e forniture…”
Si tratta di individuare dei meccanismi che, seppur non legati alla stretta evidenza pubblica,
garantiscano il raggiungimento dei risultati in termini di tempestività, economicità, efficienza,
efficacia, senza per questo trasformare l’allentamento dei vincoli burocratici in arbitrio o nel
mancato rispetto dei princìpi, costituzionali e comunitari, di trasparenza, correttezza,
concorrenzialità e par condicio.
Per dare applicazione pratica ai principi finora enunciati, si è fatto riferimento a quanto la più
recente giurisprudenza amministrativa e civile hanno elaborato in materia di spese in economia e di
contrattazione preceduta da gare ufficiose/esplorative.
Il ricorso all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia deve, dunque, innanzi tutto
soddisfare il principio dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, ed è
pertanto opportuno ricorrervi per garantire un giusto equilibrio tra le procedure e l’entità delle
spese.
Aspetto fondamentale da considerare per comprendere l’importanza delle acquisizioni in economia è quello
della notevole, costante implementazione dei prodotti utilizzati per l’attività diagnostica dell’Istituto. Dal
1/1/2002 al 31/12/2009 sono stati tipicizzati ex novo 4.985 prodotti, con una media annua di 623 nuovi
codici sui 3.900 in media annualmente utilizzati (circa il 16%). Ad evidenza, si tratta di prodotti che non
sono considerati nei contratti della corrispondente classe merceologica già stipulati al momento della
tipicizzazione (perchè non esistevano) e che normalmente vengono richiesti immediatamente e senza una
previsione attendibile di consumo, appunto perchè di nuovo utilizzo.
Risulta chiaro che l’acquisto in economia (pur preceduto da confronto concorrenziale semplificato) risulta
l’unico strumento in grado di garantire attività di acquisto rapida ed efficiente.
Devono essere inoltre soddisfatti i seguenti principi generali:
- l’attività d’acquisizione deve essere espletata, con l’attivazione e l’apporto delle necessarie
collaborazioni tecniche, da una funzione professionale aziendale d’approvvigionamento
specificamente dedicata e responsabilizzata a tutela dell’efficacia, dell’omogeneità, della
correttezza e della regolarità del processo d’acquisto;
- la pianificazione operativa e la gestione degli acquisti devono essere improntate a logica unitaria
aziendale, economicità, efficienza ed efficacia negoziale, contenimento del costo delle
procedure;
- deve essere garantito il rispetto del principio costituzionale d’imparzialità della Pubblica
Amministrazione, con particolare riferimento alla garanzia di parità di condizioni fra le imprese
candidate alle forniture, coerentemente con le nuove procedure d’acquisizione di lavori, servizi
e forniture;
- il privato contraente rinviene tutela nell’art. 1337 del Codice Civile, laddove anche l’agire della
Pubblica Amministrazione, pur legittimo per effetto dell’ampia libertà riconosciutale
nell’ambito delle procedure relative alle spese in economia, si configuri lesivo dei canoni di
correttezza e di buona fede che devono in ogni caso presiedere alle trattative negoziali; il
rapporto deve dunque sempre essere caratterizzato da correttezza, lealtà, equidistanza tra le parti
ed utilizzo appropriato delle informazioni ricevute;
- le decisioni di chi è preposto al procedimento devono essere sempre fondate su una congrua
motivazione, nella convinzione che quest’ultima sia in grado di assicurare la trasparenza delle
scelte operate e la responsabilità dei provvedimenti adottati.
E’ in ragione di questi obiettivi generali da garantire che l’Istituto si pone necessariamente lo scopo
di regolare le norme da applicare nella realtà specifica dell’Ente, recependone le esigenze peculiari
verificate in corso di applicazione dei Regolamenti già adottati.
Quanto sopra, in ordine all’individuazione delle tipologie di lavori, servizi e forniture da acquisire
ed ai limiti di spesa per ciascuna tipologia e singola procedura.
Ulteriori valutazioni è necessario operare sul terreno delle norme da meglio specificare, per
garantire più adeguatamente l’omogeneità, la correttezza e la regolarità del processo d’acquisto in
Istituto.
Le modifiche che si introducono in questo nuovo Regolamento vanno in entrambe le direzioni.
L’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce l’ammissione della possibilità di acquisire in economia
servizi e forniture nei limiti di importo delle soglie comunitarie (comma 9) e lavori per importi non
superiori ad € 200.000,00 (comma 5).
I limiti per l’acquisizione diretta previsti dall’art. 125 sono pari ad € 20.000,00 per beni e servizi
(comma 11) ed € 40.000,00 per i lavori (comma 8).
I limiti di acquisizione diretta individuati nel presente Regolamento si collocano sensibilmente al di
sotto di tali soglie (le soglie per l’Istituto sono pari al 25% del massimo consentito dall’art. 125,
rispettivamente per beni e servizi € 5.000,00 vs € 20.000,00 e per lavori € 10.000,00 vs €
40.000,00).
Ma è sul terreno delle norme da meglio specificare nel Regolamento che maggiormente si è
lavorato.
Ed è su questo terreno che ci si è posti l’obiettivo di dare massima trasparenza alle procedure da
seguire, affinché sia l’apporto delle necessarie collaborazioni tecniche sia le funzioni dedicate
all’approvvigionamento siano adeguatamente coinvolte e responsabilizzate.
Il punto nodale della revisione al Regolamento che si propone è la responsabilità procedimentale, in
quanto carattere fondante delle procedure di acquisto in economia.
La legge 241/1990 ha inteso creare attraverso la figura del Responsabile del procedimento le
condizioni di trasparenza e di coordinamento dei procedimenti finalizzate allo scopo di realizzare
un’Amministrazione efficiente, efficace e partecipata.
Il D. Lgs. n. 163/2006, all’art. 10, prevede, per ogni singolo intervento d’acquisto, l’individuazione
del Responsabile del procedimento cui imputare la conduzione ed il coordinamento di tutte le fasi
contrattuali che non siano specificamente attribuite ad altri organi o soggetti.
Ne deriva un’Amministrazione protagonista del procedimento di affidamento o di aggiudicazione
nelle sue diverse fasi, il provvedimento a contrattare, la scelta delle modalità di gara,
l’individuazione delle caratteristiche tecniche del contratto stipulando, l’individuazione dei requisiti
di partecipazione dei Concorrenti per la scelta di quelli più idonei, l’individuazione dei criteri
obiettivi sulla base dei quali operare la comparazione, la scelta finale dell’offerta cui affidare il
lavoro, la fornitura o il servizio, le modalità con le quali assicurare la trasparenza e la
partecipazione.
Il solo subprocedimento di gara ufficiosa è demandato ad un’Unità Operativa (Gare, contratti ed
albo fornitori) specializzata nell’espletamento delle procedure concorsuali. Infatti, l'entrata in
vigore del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), con le sue modifiche, tra decreti
correttivi e norme «estravaganti" (decreto Bersani, direttive Ministro per l'innovazione, decreti di
“semplificazione”), unitamente ad oscillazioni giurisprudenziali mai riscontrate con la precedente
normativa ed alla feconda produzione di pareri da parte dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici, ha determinato
− un aggravamento procedimentale complessivo unito alla necessità di consultazione
continua della giurisprudenza relativa alle gare
− l'omologazione della disciplina delle gare di lavori con quella di forniture e servizi (c.d.
“Merlonizzazione"), con numerosi problemi di concreta applicabilità delle norme ma, in
buona sostanza, con una disciplina analoga che consente l’unificazione dei procedimenti di
gara nella medesima struttura
− la moltiplicazione delle attività di comunicazione e pubblicazione e l'aumento del numero di
adempimenti prima, durante e dopo le gare
con la conseguente necessità/opportunità di poter contare su strutture altamente specializzate ed
aggiornate.
In tale contesto, il Responsabile del procedimento non è solo responsabile del procedimento che
conduce alla scelta del Contraente, ma anche di tutte le fasi, che, partendo dalla programmazione,
giungono alla stipula ed esecuzione del contratto.
Ciò comporta un diretto, personalizzato, coinvolgimento del Responsabile del procedimento in
relazione al risultato dell’azione.
L’introduzione della figura del Responsabile del procedimento ed in particolare del Responsabile
unico del procedimento segna il passaggio della visione dell’azione amministrativa da una logica di
adempimento ad un’ottica di risultato.
Il Responsabile del procedimento, quale “organizzatore dei contratti”, deve saper coniugare la
salvaguardia dell’interesse pubblico con le regole aziendalistiche di tipo privatistico che
privilegiano il raggiungimento del miglior risultato con il minor costo possibile.
Nello specifico delle acquisizioni in economia, il Responsabile del procedimento dovrà saper
individuare, di volta in volta, le modalità procedimentali migliori, più capaci di garantire il
raggiungimento del miglior risultato.
Le disposizioni del Regolamento, come già ampiamente richiamato, devono essere finalizzate ad
assicurare processi di acquisto in termini temporali contenuti e con modalità semplificate.
Contemporaneamente, tuttavia, tali disposizioni devono garantire ampia concorrenzialità, pur in
proporzione al costo della negoziazione, e la massima correttezza nei confronti degli Operatori
economici.
Devono assicurare la qualità del risultato, in termini di prodotto acquistato e di qualità del Fornitore.
Devono quindi tutelare l’Istituto in ordine ai requisiti di idoneità morale, capacità tecnico –
professionale ed economico – finanziaria dell’affidatario.
Economicità e qualità di risultato, efficienza ed efficacia negoziale, contenimento del costo delle
procedure, sono i parametri che devono quindi orientare tali disposizioni.
In particolare, per soddisfare tali parametri e per regolamentare più nel dettaglio le procedure
d’acquisto, si sono individuate le integrazioni al Regolamento appresso indicate, sempre seguendo
la regola binaria prima descritta, tra “procedimentalizzazione” e “privatizzazione” della procedura,
che deve caratterizzare l’opzione procedurale iniziale e tutti gli atti corrispondenti alle varie fasi del
procedimento.
Nell’individuare le modalità di scelta del Contraente, si è scelto di specificare la responsabilità
assegnata a termini di legge al Responsabile del procedimento.
Si differenziano le modalità di scelta del Contraente in relazione alle valutazioni che il Responsabile
del procedimento è tenuto a compiere ed in riferimento all’importo della spesa presunta da
sostenere.
In particolare, come si evince dalle disposizioni del presente Regolamento, per ogni procedimento
di acquisizione di importo inferiore o pari ad Euro 5.000,00 per servizi e forniture ed Euro
10.000,00 per lavori, il Responsabile del procedimento dovrà, motivatamente, scegliere le regole
della procedura, secondo un discrimine di fondo e due direzioni possibili: la
“procedimentalizzazione” della procedura, che vincolerà a regole di tipo pubblico, ancorché snelle,
o la “privatizzazione” dell’intervento, che consentirà maggiori spazi di flessibilità e semplicità,
ferma restando la necessità di garantire la congruità della spesa.
Sopra tale importo, di norma, sarà necessario seguire i canoni del confronto concorrenziale, in
forma semplificata fino ad Euro 40.000,00 per servizi e forniture e lavori e secondo le regole
basilari dell’evidenza pubblica (con pubblicazione di avviso o della lettera d’invito) per gli importi
superiori, fino alle soglie, diversificate per la natura e l’oggetto della spesa, indicate nel
Regolamento.
Nell’ottica di programmazione e trasparenza delle procedure, si stabilisce che, in caso di
acquisizione di beni o servizi o di lavori pari o superiore ad Euro 40.000,00, l’adozione di apposita
Determinazione Dirigenziale a contrattare, preliminarmente all’avvio della procedura negoziata.
L’adozione della Determinazione a contrattare non deve nuocere alla snellezza e semplicità del
procedimento, ma deve garantirne il contemperamento con la programmazione delle acquisizioni e
con il controllo preventivo della compatibilità della spesa.
E’ previsto altresì il regime di pubblicità dei cottimi per conferire trasparenza alle procedure ed alle
conseguenti acquisizioni.
Si prevede la possibilità di attivare procedure di affidamento tramite pubblicazione sul sito
dell’Istituto, anche senza invio della lettera di invito. Questa procedura risulta utile nella ricerca di
potenziali Fornitori in particolari ambiti commerciali.
La flessibilità così introdotta deve nel contempo essere garantita dalla massima trasparenza e
correttezza del procedimento (contenuti minimi degli inviti, presentazione offerte in busta chiusa,
contemporaneità dell’apertura delle offerte, seduta pubblica di apertura delle offerte per importi
presunti superiori ad € 100.000,00).
Si prevede la pubblicazione sul sito dell’Istituto di tabelle riepilogative trimestrali delle procedure
in economia svolte.
Quanto sopra nel rispetto della Direttiva n. 2 del 20 febbraio 2007 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto “Interscambio dei dati tra le
Pubbliche Amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale” e della deliberazione della G.R.
Piemonte 25 ottobre 2010, n. 62-896, recante linee di indirizzo per l’approvvigionamento delle
Aziende Sanitarie Regionali.
Viene infine evidenziata la possibilità di nominare un Responsabile dell’esecuzione del contratto
(compreso il collaudo delle strumentazioni), diverso dal Responsabile del procedimento di
acquisizione. L’esigenza di differenziare, se del caso, le diverse figure, peraltro prevista dal Codice,
è utile al fine di rispettare competenze tecniche, professionali e territoriali. Tale differenziazione
concorre altresì a rafforzare il ruolo di responsabilità sul procedimento di acquisto del Responsabile
del procedimento, anche nella sua capacità di cogliere le necessarie collaborazioni tecniche e di
rendere le procedure d’acquisto “al servizio” del risultato atteso.
SOMMARIO
Articolo 1 - Norme di riferimento.................................................................................................................................... 1
Articolo 2 – Attività negoziale.......................................................................................................................................... 1
Articolo 3 - Principi e criteri operativi............................................................................................................................ 3
Articolo 4 - Tipologie di lavori, servizi e forniture - Limiti d’importo e divieto di frazionamento ... ........................ 5
Articolo 5 - Lavori di urgenza e di somma urgenza....................................................................................................... 8
Articolo 6 - Cottimo fiduciario - Scelta dei fornitori ..................................................................................................... 9
Articolo 7 - Acquisizioni di valore inferiore o pari a € 5.000,00 per beni e servizi o ad € 10.000,00 per lavori ...... 10
Articolo 8 - Acquisizioni di valore presunto inferiore ad Euro 40.000,00 per beni e servizi e per lavori................ 11
Articolo 9 - Acquisizioni di valore presunto compreso tra Euro 40.000,00 per beni e servizi e lavori ed i limiti indicati nel regolamento ................................................................................................................................................. 12
Articolo 10 – Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici............................................................................ 14
Articolo 11 - Deroghe alla richiesta di più preventivi .................................................................................................. 15
Articolo 12 - Garanzie .................................................................................................................................................... 17
Articolo 13 - Quinto d’obbligo – Rinnovo e proroga ................................................................................................... 17
Articolo 14 – Collaudi di beni e servizi - Inadempimento contrattuale e gestione non conformità......................... 17
Articolo 15 – Congruità– Anomalia delle offerte ......................................................................................................... 18
Articolo 16 – Commissioni di valutazione..................................................................................................................... 18
Articolo 17 – Esistenza di interferenze ed obbligo di redazione del D.U.V.R.I. ........................................................ 19
Articolo 18 – Verbale di negoziazione........................................................................................................................... 19
Articolo 19 – Postinformazione – pubblicità ................................................................................................................ 19
Articolo 20 - Rinvio......................................................................................................................................................... 19
Articolo 21 - Entrata in vigore....................................................................................................................................... 20
Articolo 1 - Norme di riferimento
1. L’attività contrattuale dell’Istituto è disciplinata dalle norme nazionali e comunitarie, dal codice
civile e delle altre leggi speciali complementari e dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento individua i criteri e i limiti per il ricorso alla procedura in economia
relativamente all'acquisto di lavori, servizi e forniture, ai lavori di cui all’allegato I del D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e le manutenzioni di fabbricati ed impianti
e relative pertinenze. Per i contratti il cui valore sia superiore a quello massimo stabilito dal
presente regolamento, l’Istituto si conforma alla normativa comunitaria e statale vigente. Tali
contratti sono aggiudicati nell’osservanza delle disposizioni stabilite da detta normativa, con
specifico provvedimento amministrativo.
Articolo 2 – Attività negoziale
1. L’attività negoziale è demandata secondo competenza alle specifiche funzioni aziendali di
approvvigionamento espletate dalle Strutture individuate nel provvedimento di assegnazione del
budget da parte del Direttore generale, a garanzia di professionalità, unitarietà e coerenza
metodologica per tipologia negli acquisti, nonché a tutela dell’economicità di risultato,
dell’etica e dell’immagine aziendale verso il mercato e la collettività.
2. Oltre quanto previsto nel presente regolamento e salvo casi particolari, espressamente
autorizzati dal Direttore Generale, nessuna struttura dell’Istituto può ordinare direttamente
lavori, manutenzioni, forniture di beni, prestazioni o servizi o comunque attribuirsi funzioni
riservate dal presente regolamento o dal provvedimento di assegnazione del budget ad altra
struttura.
3. L'Istituto non riconosce e non assume l'onere per forniture, lavori, manutenzioni e servizi
ordinati direttamente a terzi da soggetti non abilitati da provvedimenti dell’Istituto, ancorchè si
tratti di interventi alla cui prestazione l'Istituto sia tenuto per legge. Eventuali spese effettuate in
difformità da quanto previsto dal presente Regolamento verranno addebitate d'ufficio al
dipendente che ha disposto la spesa stessa. Il Direttore Generale potrà comunque procedere alla
sanatoria di eventuali spese che, per la necessità e l’urgenza di provvedere, siano state effettuate
in difformità.
4. I Direttori delle Strutture assegnatarie dei budget e competenti per le acquisizioni ed i
responsabili del procedimento sono responsabili del rispetto dei principi generali di trasparenza,
correttezza, imparzialità, economicità.
5. Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate ad assicurare lo sviluppo di
processi di acquisizione in termini temporali contenuti e con modalità semplificate nel rispetto
dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
6. L’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, al comma 1, definisce, come di seguito descritto, i sistemi e
le modalità per effettuare le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, disciplinati
dal presente Regolamento:
− in amministrazione diretta: Il Responsabile del Procedimento relativamente
all’acquisizione del lavoro o del servizio organizza ed esegue i servizi per mezzo di
personale dipendente o appositamente assunto ed utilizzando mezzi propri o noleggiati ed
acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie. I
lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva
superiore a € 50.000,00;
− a cottimo fiduciario: L’acquisizione di lavori, servizi e forniture avviene mediante
affidamento a soggetti esterni tramite le procedure specificate nel presente Regolamento;
− con il sistema misto: quando motivi tecnici rendano necessari l’esecuzione, parte in
amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto
comunque delle norme specificate nel presente Regolamento.
7. Per l’esecuzione della spese in economia con il sistema dell’amministrazione diretta viene
osservata la seguente procedura:
a) Il Responsabile del procedimento provvede direttamente all’effettuazione delle spese per
lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e delle direttive fissate dal
Direttore Generale. Per quanto concerne l’esecuzione dei lavori lo stesso Responsabile
utilizza il personale in servizio all’Ente. Per quanto concerne gli acquisti, il medesimo
Responsabile dispone gli stessi avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati
con la ditta fornitrice, richiedendo se del caso appositi preventivi a ditte specializzate nel
settore. E’ consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della
fornitura o di comprovata urgenza;
b) L’ordinazione della spesa viene disposta, secondo la competenza di cui agli articoli
successivi dal Dirigente Responsabile gestionale assegnatario del budget o dal Responsabile
del procedimento con lettera od altro atto idoneo previa assunzione da parte dello stesso del
relativo impegno di spesa;
c) Effettuata la spesa il Responsabile del procedimento attiva le ulteriori procedure per la
liquidazione della spesa sostenuta.
Si può procedere all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando, per motivi
tecnici, si renda necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante
affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nel presente Regolamento.
8. E' escluso il ricorso alla procedura in economia per lavori, servizi e forniture per i quali esista
un contratto in corso, fatti salvi il caso di cui agli artt. 4, comma 2, e 11, comma 1, lett. d), del
presente Regolamento.
Articolo 3 - Principi e criteri operativi
1. L’attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario deve
conformarsi ai seguenti princìpi e criteri operativi:
a) Al fine di garantire possibilità di controllo sull’appropriatezza delle spese economali,
continuità ed efficacia all'attività, adeguata scelta dei fornitori ed efficace supporto
alla programmazione, l'acquisizione di forniture e servizi in economia dovrà
svolgersi acquisendo esclusivamente prodotti regolarmente tipicizzati o
standardizzati dai competenti referenti e codificati e l'acquisto dovrà essere effettuato
presso fornitori qualificati o comunque di provata affidabilità.
b) deve essere garantita, per quanto possibile, concorrenzialità ampia, salvo che il costo
della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all’entità del contratto e salvo i casi
di privativa industriale o esclusività tecnica;
c) le opportunità negoziali devono essere prospettate in modo paritario a tutti i
concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale e l’Istituto deve fare uso
imparziale delle informazioni di cui è in possesso;
d) la negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le
parti, uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di
negoziazione;
e) in considerazione dell'importanza della fornitura o del servizio o della difficoltà a
reperire ditte idonee, l'Istituto può in ogni caso procedere alla pubblicazione di un
avviso di gara.
f) i contratti si concretizzano con l’incontro della volontà delle parti documentata in
forma scritta;
g) in caso di monopolio legale o per accertata convenienza, è ammessa la stipulazione
di contratti per adesione, con riferimento a tariffe, listini, ad offerte di fornitura
comunque acquisite in forma scritta o desunte da rete telematica;
h) l’Istituto, con scelta motivata e con precise indicazioni delle procedure
predeterminate di volta in volta, può utilizzare tutti i sistemi di comparazione delle
offerte pervenute, ivi comprese le forme del commercio elettronico.
i) L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei
requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta
del contraente; la verifica dei requisiti potrà avvenire a campione.
j) Alla luce della tipologia e delle finalità delle acquisizioni in economia, per i rapporti
commerciali oggetto del presente Regolamento non trovano applicazione gli articoli
11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006.
k) Il Dirigente della struttura competente all’adozione del provvedimento finale,
specificamente individuata nel provvedimento di assegnazione del budget
(Responsabile gestionale), individua con apposito atto organizzativo l’unità
organizzativa responsabile per ciascun tipo di procedimento, nonchè il dipendente
responsabile del procedimento e/o dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente la scelta del contraente. Il Responsabile della struttura può avocare a sé, in
qualsiasi momento ed ancorchè già iniziata, la procedura di acquisizione.
l) Per le acquisizioni di cui al successivo art. 9, responsabile del subprocedimento di
consultazione e confronto delle imprese è il Responsabile dell’U.O. Gare.
m) Operata la scelta del contraente, il Responsabile tecnico dell’esecuzione del contratto
è di regola il Responsabile dell’Unità Operativa o Struttura destinataria del bene o
del servizio, il quale dovrà rapportarsi con il Responsabile del Procedimento di cui al
precedente punto k) per gli aspetti di carattere amministrativo e contrattuale e di
gestione dell’eventuale contenzioso. Il contatto diretto che modifichi in qualsiasi
modo il rapporto contrattuale con il fornitore, infatti
� comporta l’impossibilità di procedere all’effettiva valutazione dei fornitori,
creando disparità nel trattamento di fornitori diversi
� determina difformità dell’effettiva esecuzione contrattuale rispetto agli atti
assunti dagli Organi dell’Istituto ed ai contratti stipulati
� crea notevoli disagi e rilavorazioni, e dunque ritardi, sia nella gestione degli
ordini e dei contratti, sia nella conseguente attività di controllo da parte degli
uffici competenti o di ricevimento da parte del Magazzino Generale
� determina il rischio che le ditte non adempiano secondo le prescrizioni
contrattuali, con evidente danno per l’Istituto
� comporta successive difficoltà nella contabilità degli uffici o del magazzino
per la gestione delle giacenze e degli scarichi per la consegna del materiale.
n) L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese invitate è effettuato attraverso
elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato o da
precedenti, recenti acquisizioni di analoghi lavori, servizi e forniture, listini, prezziari.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del codice, ai fini
dell'accertamento di cui alla presente lettera, l’Istituto può avvalersi dei cataloghi di
lavori, servizi e forniture pubblicati sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione.
2 Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento sono da intendersi al netto
dell’IVA e di ogni altro onere accessorio.
Articolo 4 - Tipologie di lavori, servizi e forniture - Limiti d’importo e divieto di
frazionamento
1. Ai sensi dell’Articolo 125, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006, è ammesso il ricorso da parte
delle strutture competenti designate alle procedure di spesa in economia per l’acquisizione delle
seguenti tipologie e voci di spesa nei limiti indicati, riferiti ad ogni procedura d’acquisto:
SERVIZI E FORNITURE
TIPOLOGIA E VOCI DI SPESA
LIMITE PER PROCEDURA D’ACQUISTO EURO ONERI
FISCALI ESCLUSI a) spese per biblioteca, fototeca, abbonamenti 100.000,00
b) acquisto o noleggio di indumenti da lavoro e dispositivi individuali di protezione per il personale dipendente
soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
c) acquisto di servizi e forniture necessari per la sicurezza dei luoghi di lavoro e per la rimozione di fattori o situazioni di rischio;
soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
d)
lavori di traduzione; spese per la stampa, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati; servizi e materiali per tipografia, litografia, legatoria e riproduzione tipografica, litografica, grafica e cianografica, cinematografica, fotografica; microfilmatura; servizi per lo sviluppo di applicazioni informatiche, di masterizzazione compact disk, di registrazione dati e simili
100.000,00
e) spese di rappresentanza e per pubbliche relazioni e spese per conferenze, corsi di formazione, convegni, riunioni, mostre, manifestazioni a carattere didattico e scientifico organizzate dall’Istituto
100.000,00
f) acquisto di materiale diagnostico e di consumo da laboratorio soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
g) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali
soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
h) acquisto o noleggio di mobili, arredi, attrezzature per ufficio, per laboratorio e per stabulario, apparecchiature scientifico-sanitarie, impianti, depositi, autoveicoli ed
soglia dei contratti pubblici di rilevanza
utensili e relative spese per materiali di consumo e combustibili comunitaria
i) acquisto e noleggio di hardware, relativi componenti, software e altri strumenti informatici e telematici, materiale informatico ed attrezzature economali
soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
j) pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, espurgo soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
k) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale 100.000,00
l) vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
m) acquisto di lavori, servizi e forniture necessari per la manutenzione di impianti o edifici ed aree verdi;
100.000,00
n) spese per la manutenzione e riparazione di beni mobili, apparecchiature, strumentazioni, veicoli, mezzi di trasporto e di lavoro
150.000,00
o) animali da laboratorio e prodotti e mangimi per la sperimentazione sugli animali da laboratorio
100.000,00
p) servizi di assistenza e consulenza giuridica; spese legali, notarili e di consulenza legale 100.000,00 q) spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi 100.000,00
r) servizi di Istituto viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per missioni del personale
soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
s) servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, convegni
100.000,00
t) servizi tecnici (misurazioni, rilievi, progettazioni, coordinamento sicurezza, direzione lavori, perizie, attività tecnico-amministrative connesse a lavori, collaudi)
100.000,00
u) servizi consulenziali legali, lavoristici, fiscali 100.000,00
v) servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l’amministrazione non possa provvedervi con proprio personale
100.000,00
w) spese per la divulgazione di bandi di gara, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara
100.000,00
x) assicurazioni urgenti a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo; pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione
100.000,00
y) spese di ordine corrente non previste nel presente elenco 50.000,00
z) provviste e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto, la cui interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
aa) altre lavori, servizi e forniture occorrenti ai bisogni dell'ente e non previsti nei precedenti punti che per loro natura non possono essere eseguiti utilmente e convenientemente con le ordinarie procedure contrattuali.
soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
LAVORI, IMPIANTI
I lavori in economia sono ammessi nell’ambito delle seguenti tipologie:
a) Manutenzione ordinaria e straordinaria e messa a norma di opere od impianti con relativi
accessori e pertinenze, per importi non superiori ad € 200.000,00, quando l’esigenza è
rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste dagli articoli 55, 121, 122 del dD. Lgs. n. 163/2006, così individuati:
� Per riparazione e manutenzione di strade di proprietà dell'Istituto e loro pertinenze
per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali,
sconscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti;
� Per lavori di conservazione, manutenzione, riparazione, messa a norma, adattamenti
dei beni immobili dell'Istituto, accessori e pertinenze, esclusi arredi;
� Per lavori di manutenzione, messa a norma, adattamenti dei beni immobili
dell'Istituto, accessori e pertinenze, in uso all'Istituto o presi in locazione nei casi in
cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
� Per messa a norma, manutenzione e riparazione canali fognari , cunicoli , strade e
cortili interni, aree verdi;
b) Manutenzione, messa a norma di opere o di impianti di importo non superiore a €
150.000,00, così individuati:
� Manutenzione degli impianti elettrici ed affini, idrici e termici , di immobili di
proprietà dell'istituto;
� Lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con relativi
impianti, infissi, manufatti presi in affitto o in uso dall'istituto nei casi in cui, per
legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
� Manutenzioni in genere di opere o impianti riportate nelle categorie definite cui alla
vigente normativa sui lavori pubblici (DPR 34/2000);
c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza, fino ad € 200.000,00;
d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento della procedura di
gara, fino ad € 200.000,00;
e) nei casi di urgenza, debitamente documentati dal Responsabile del procedimento, fino ad €
100.000,00
− Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati
− installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere
che siano utilizzati come ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e
che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee
− la realizzazione di depositi di merci o di materiali ove comportino la realizzazione di
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) Lavori necessari per la compilazione di progetti, fino ad € 100.000,00;
g) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, fino
ad € 200.000,00.
2 Il ricorso all’acquisizione in economia di beni e servizi è altresì sempre consentito entro il
limite della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria, come definita dall’art. 28,
co.1, lett. b) del Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163, nelle seguenti ipotesi previste all’art.
125, comma 10 del decreto medesimo:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o esecuzione in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione
nel termine previsto dal contatto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia
possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti,
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura
strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
3. Per tutte le procedure di acquisti in economia, i limiti di spesa indicati nel presente articolo si
riferiscono all’importo massimo per ogni negoziazione attivata.
4. Le acquisizioni non potranno essere frazionate artificiosamente allo scopo di ricondurne
l’esecuzione alla disciplina del presente regolamento.
5. Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da
situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da causalità ed accidentalità,
vale a dire in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso
dell'anno, per risolvere situazioni non previste che si siano verificate e che è possibile
quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.
Articolo 5 - Lavori di urgenza e di somma urgenza
1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere
d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato
d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è
compilato dal Responsabile del procedimento o da tecnico all’uopo incaricato. Il verbale è
trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e
l’autorizzazione dei lavori.
2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
Responsabile del procedimento e il tecnico che si reca per primo sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale sopra indicato, la immediata esecuzione dei
lavori fino al limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo
stato di pregiudizio della pubblica incolumità. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può
essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del
procedimento o dal tecnico, da questi incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito
consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo
previsto all’art. 136, comma 5 del D.P.R. 554/99.
3. Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine di
esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale
di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e
all’approvazione dei lavori.
4. Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti
l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione
delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.
Articolo 6 - Cottimo fiduciario - Scelta dei fornitori
1. L’affidamento può essere effettuato in base ad uno dei seguenti criteri:
a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni/servizi/lavori oggetto del contratto
debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici, previa eventuale verifica
dell’idoneità tecnica dell’offerta.
b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri
predeterminati dall’Istituto per la specifica fornitura.
2. Ove si proceda ai sensi della lettera b), i parametri di valutazione ed i criteri motivazionali di
attribuzione dei punteggi devono essere fissati ed adeguatamente dettagliati nell’invito a
presentare offerta e la valutazione sarà effettuata da apposita Commissione.
3. Qualora l’oggetto del bene o la natura del servizio lo richiedano, l’attività di valutazione
dell’idoneità tecnica delle offerte può essere affidata ad un singolo richiedente o ad apposita
Commissione tecnica.
4. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nel verbale in cui è illustrato lo
svolgimento della procedura.
5. I responsabili delle Strutture competenti, o loro delegati, dovranno individuare i possibili
fornitori mediante:
a. indagini di mercato
b. pubblicazione di avviso o lettera di invito sul sito internet aziendale
c. elenchi di operatori economici predisposti dall’Istituto o da altre pubbliche
amministrazioni
d. fornitori di fiducia
e. raccolte pubbliche di fornitori (ad es. Pagine Utili, CCIAA, Osservatori, Mercato
Elettronico Consip).
Agli elenchi di operatori economici tenuti dall’Istituto possono essere iscritti i soggetti
che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei necessari requisiti. Nel caso
l’Istituto istituisca un Albo fornitori gestito con sistema telematico, in relazione alle
tipologie dell’acquisizione da effettuare, l’iscrizione all’Albo sarà possibile in qualsiasi
momento, previa qualificazione. Possono essere sospesi dalle consultazioni per le spese
economali i soggetti che abbiano perso i requisiti previsti per l’iscrizione, o che si siano
resi colpevoli di gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali, oppure nei confronti dei
quali sia intervenuta la risoluzione per inadempimento di un precedente rapporto
contrattuale. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la
partecipazione alle procedure in economia.
6. La consultazione potrà essere effettuata anche attraverso il ricorso diretto al mercato elettronico
CONSIP o di altra pubblica Amministrazione, di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 101/2002 e s.m.i.
7. Le consultazioni potranno avvenire anche per via telematica; in tale caso, ove non venga
utilizzata la firma digitale, le offerte devono essere confermate in forma scritta.
8. La scelta delle ditte da invitare dovrà avvenire, anche di concerto con gli utilizzatori o i
richiedenti e fatto salvo il criterio della rotazione, sulla base dei seguenti criteri esemplificativi:
affidabilità, precedenti affidamenti, frequenza di partecipazione a consultazioni precedenti,
sorteggio o altri elementi ritenuti utili e risultanti dagli atti d’ufficio.
6. Lo svolgimento del procedimento è riportato in apposito verbale recante l'indicazione delle
imprese invitate, delle imprese partecipanti, delle offerte pervenute, dell'offerta giudicata
migliore e delle motivazioni della scelta.
7. Sono possibili ulteriori negoziazioni con i fornitori selezionati – in quanto non esclusi in sede di
valutazioni tecnico-qualitative – o con l’unico fornitore selezionato, al fine di conseguire le
migliori condizioni economiche, prima di addivenire alla conclusione del contratto.
8. Della negoziazione effettuata la Struttura competente conserva offerte, corrispondenza e tutta la
documentazione (salvo quanto necessario alla liquidazione ed all'emissione dei mandati di
pagamento che sarà consegnato all'ufficio competente a riceverli).
Articolo 7 - Acquisizioni di valore inferiore o pari a € 5.000,00 per beni e servizi o ad €
10.000,00 per lavori
1. Le acquisizioni nei limiti di € 5.000,00 per beni e servizi o di € 10.000,00 per lavori ed impianti
(oneri fiscali esclusi) è consentita, senza preventiva determinazione a contrattare, con
affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, ferma restando, ove se ne rilevi
la necessità o l’opportunità, la possibilità di un confronto concorrenziale tra più fornitori.
2. Ove non ritenga di esperire un confronto concorrenziale tra più fornitori, il responsabile del
procedimento opera, all'insegna dell'agilità, celerità ed efficacia dell'intervento, trattando
direttamente con un'impresa scelta negli elenchi di operatori economici predisposti dall’Istituto
o tra quelle che abbiano, preferibilmente, già fornito in maniera soddisfacente il prodotto o il
servizio, garantendo la rotazione degli operatori economici e la congruità del prezzo.
3. Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante l’emissione dell’ordinativo di
fornitura da parte del Responsabile del procedimento.
4. In caso di affidamento diretto per importo pari o superiore ad € 1.500,00 (oneri fiscali esclusi),
il Responsabile del procedimento redige e conserva agli atti un verbale di negoziazione recante
le motivazioni del ricorso all’affidamento diretto e della scelta dell’affidatario, nonchè
l’attestazione della congruità della spesa.
5. I Responsabili delle Strutture competenti predispongono, con cadenza trimestrale, un
provvedimento amministrativo contenente l’elenco delle forniture affidate direttamente ai sensi
del presente articolo, con l’indicazione dei beni, dei servizi e dei lavori acquistati, dei relativi
affidatari e dei relativi importi.
Articolo 8 - Acquisizioni di valore presunto inferiore ad Euro 40.000,00 per beni e servizi e
per lavori
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo precedente, le acquisizioni di valore presunto inferiore
ad Euro 40.000,00 (oneri fiscali esclusi) per beni e servizi e per lavori sono effettuate, di regola,
anche senza preventiva determinazione a contrattare, nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione
- di almeno tre operatori economici, fino ad Euro 20.000,00
- di almeno cinque operatori economici, fino ad Euro 40.000,00
se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati con i criteri di cui al precedente articolo
6, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nella forma ritenuti più opportuni,
ferma restando la perentorietà dei termini di presentazione. Le consultazioni potranno avvenire
anche per via telematica; in tale caso, ove non venga utilizzata la firma digitale, le offerte
devono essere confermate in forma scritta. La valutazione delle offerte sarà effettuata
direttamente dal Responsabile del procedimento, sentito, ove necessario e/o opportuno, il
richiedente e/o l’utilizzatore, ove occorra una valutazione tecnica.
2. Per le acquisizioni di cui al presente articolo l’invito a presentare offerta riporta:
- il Codice Identificativo Gara
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto,
con esclusione dell'IVA;
- le garanzie eventualmente richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte, in ogni caso non inferiore a dieci giorni;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione della durata o del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione
di un'unica offerta valida;
- per la fornitura di beni e servizi, il richiamo al vigente Capitolato generale d’oneri
all’Istituto od eventuali disposizioni in deroga al Capitolato generale medesimo.
- per i lavori le clausole relative all’inadempimento dell’affidatario;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e
le penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di
rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti. La verifica
dei requisiti potrà avvenire a campione.
3 L’approvazione dell’esito della procedura avviene mediante assunzione di una
determinazione da parte del Dirigente della struttura assegnataria del budget (Responsabile
gestionale), su proposta del Responsabile della Struttura competente per il procedimento.
4. La stipulazione avviene, da parte del Responsabile della struttura procedente, mediante scrittura
privata semplice oppure con apposita lettera con la quale si dispone l’ordinazione dei lavori, dei
beni o dei servizi.
Articolo 9 - Acquisizioni di valore presunto compreso tra Euro 40.000,00 per beni e servizi e
lavori ed i limiti indicati nel regolamento
1. L’acquisizione di servizi e forniture di valore presunto compreso tra Euro 40.000,00 per beni e
servizi e lavori ed i limiti indicati nel regolamento (oneri fiscali esclusi) ed i limiti massimi
previsti dal presente regolamento relativamente alle diverse tipologie di fornitura viene
preceduta da determinazione a contrattare del Responsabile gestionale della struttura
assegnataria del budget, nella quale siano definiti:
a. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, il capitolato
speciale o il disciplinare prestazionale
b. l’importo a base di gara
c. le modalità previste per la scelta del contraente.
2. La Struttura preposta provvede alla pubblicazione dell’avviso o della lettera d’invito sul sito
Internet aziendale, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte in modo che siano comunque
garantiti i criteri indicati negli articoli 2 e 3.
3. Per le acquisizioni di di beni e servizi di cui al presente articolo la lettera d'invito riporta:
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto,
con esclusione dell'IVA, per singolo lotto, se la gara è per lotti; l’affidamento dovrà
seguire ad un prezzo non superiore a quello a base di gara;
- le garanzie eventualmente richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte, in ogni caso non inferiore a dieci giorni;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione della durata o del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione
di un'unica offerta valida;
- per la fornitura di beni e servizi, il richiamo al vigente Capitolato generale d’oneri
all’Istituto od eventuali disposizioni in deroga al Capitolato generale medesimo.
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e
le penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di
rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti. La verifica
dei requisiti potrà avvenire a campione.
Per i lavori, la lettera d’invito riporta
- l’elenco dei lavori e delle somministrazioni
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a
corpo; l’affidamento dovrà seguire ad un prezzo non superiore a quello a base di gara;
- le condizioni di esecuzione
- il termine di ultimazione dei lavori
- le modalità di pagamento
- le penalità in caso di ritardo e il diritto dell’Istituto di risolvere in danno il contratto,
mediante esmplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’art. 137 del
Codice.
In ogni caso, i termini sono perentori e deve essere garantita la segretezza delle offerte e la
contemporaneità nell’apertura delle medesime, che dovrà avvenire, per affidamenti di importo
presunto superiore ad € 100.000,00, in seduta aperta ai partecipanti alla gara della cui data sarà
fornito avviso nell’invito o sul sito internet dell’Istituto, in presenza del Responsabile della
Struttura proponente o della Struttura complessa procedente oppure dal Responsabile dell’U.O.
Gare, contratti e albo fornitori, o delegato, con l’assistenza di due dipendenti dell’Istituto. Per
le gare che prevedano valutazioni di tipo tecnico, la seduta pubblica sarà limitata alla verifica
della documentazione accompagnatoria ed all’apertura dell’offerta economica. Le valutazioni
tecniche saranno esperite in seduta riservata.
4. La procedura per l’affidamento può essere attivata, oltre che con disciplinare/lettera d’invito
da pubblicarsi sul sito internet dell’Istituto, con avviso da pubblicarsi, a discrezione del
Responsabile procedente, sul sito internet dell’Istituto e/o su quotidiani a diffusione locale
e/o nazionale e/o sul sito web riservato ai fornitori iscritti all’Albo, se attivato.
5. Potrà essere posto un limite massimo al numero dei soggetti partecipanti, procedendo
mediante sorteggio tra i candidati.
6. Eventuali candidature potranno essere integrate con inviti a fornitori del settore tra quelli di
fiducia o individuati sulla base di indagini di mercato.
7. L’approvazione dell’esito del procedimento di scelta del contraente avviene mediante
determinazione del Dirigente Responsabile gestionale della struttura assegnataria del budget
su proposta del Responsabile della Struttura competente per il procedimento.
8. La stipulazione avviene, da parte del Dirigente Responsabile gestionale della struttura
assegnataria del budget, mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso oppure con
apposita lettera con la quale si dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi che, unitamente
agli atti di gara sottoscritti dall’impresa, tengono luogo di contratto nonché in forma
elettronica con firma digitale o, se indicato negli atti della negoziazione, mediante atto in
forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Istituto.
Articolo 10 – Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento
informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o
in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta
del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità
di trattamento e di non discriminazione, anche utilizzando il mercato elettronico.
Articolo 11 - Deroghe alla richiesta di più preventivi
1. Deve essere garantita, per quanto possibile, la concorrenzialità, fatti salvi i seguenti casi,
debitamente e specificamente motivati, in cui non sia possibile il ricorso a più operatori
economici:
Per lavori, forniture, servizi,
a. qualora, in esito all'esperimento di una procedura di consultazione di cui agli artt. 7 ed 8
o di gara ufficiosa ai sensi dell’art. 9 , non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna
offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Nella determinazione
di affidamento saranno indicate le ragioni del mancato affidamento con le procedure di
cui agli artt. 7, 8 e 9, l’opportunità dell’affidamento diretto e le modalità di scelta
dell’affidatario.
b. qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti
esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico
determinato, secondo indicazione motivata del richiedente o del responsabile della
tipicizzazione dei prodotti o servizi ovvero quando si tratti di acquisto di prodotti in
prova ovvero di beni o servizi la cui produzione, secondo indicazione del responsabile
della tipicizzazione dei prodotti o servizi, è garantita da privativa industriale; in tal caso
il richiedente o il responsabile della tipicizzazione risponde della congruità dei prezzi.
c. nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi
imprevedibili per l’Istituto, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure
aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze
invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili
all’Istituto.
d. nella misura strettamente necessaria, quando si tratti di provviste urgenti da farsi a
rischio degli originali affidatari in caso di inadempienza o risoluzione del contratto o per
assicurare il compimento nei termini previsti di lavori, servizi e forniture urgenti;
e. nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi
imprevedibili per l’Istituto, non è compatibile con i termini richiesti dalle consultazioni o
dalle gare ufficiose. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non
devono essere imputabili all’Istituto e devono essere indicate dal richiedente e riportate
nel verbale di negoziazione.
Per le forniture ed i servizi
a. per acquisizioni di valore inferiore a 10.000,00 euro (oneri fiscali esclusi), per una volta
sola nel corso dell’anno con riferimento ai prodotti da acquisire, qualora si tratti di
acquisizioni già effettuate a seguito di consultazione concorrenziale o gara, anche
informale, nel semestre precedente, per cui si ritiene utile ed opportuno utilizzare, alle
stesse condizioni, la medesima offerta, entro il limite di importo della stessa, senza
esperire un'ulteriore procedura;
b. per integrazione di un contratto per fornitura di beni o servizi in corso esaurito nel valore
o nelle quantità, nei limiti del venti per cento del valore del contratto (c.d. “sesto
quinto”) e, in ogni caso, fino a nuovo affidamento.
Per le forniture
a. qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in
quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e
messa a punto; in tal caso il richiedente o il responsabile della tipicizzazione risponde
della congruità dei prezzi.
b. nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture
o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione
appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o
la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate; la durata di tali affidamenti non può comunque di regola superare la
durata dell’affidamento originario; in tal caso il richiedente o il responsabile della
tipicizzazione risponde della congruità dei prezzi.
c. per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d. per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un
fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
Per i servizi e per i lavori
per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto
iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione
dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati
all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo
tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto
iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei lavori o servizi complementari non supera il
cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.
2. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
Articolo 12 - Garanzie
1. Per gli affidamenti in economia disciplinati dal presente regolamento non è previsto l’obbligo di
prestare cauzioni provvisorie o definitive, che potranno tuttavia essere previste a discrezione
dell’Istituto, tenendo conto dell’importo, della tipologia e della natura della fornitura.
Articolo 13 - Quinto d’obbligo – Rinnovo e proroga
1. Qualora nel corso di esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della
fornitura di beni o servizi, l’appaltatore è obbligato a corrisponderla alle stesse condizioni del
contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, sempre che l’importo
complessivo sia inferiore ai limiti consentiti per il ricorso all’economia.
2. Sono ammessi, sempre che l’importo complessivo sia inferiore ai limiti consentiti per il ricorso
all’economia, il rinnovo e la proroga se previsti negli atti della negoziazione e la proroga c. d.
tecnica per assicurare la continuità della fornitura o del servizio nelle more dello svolgimento
delle procedure per la scelta del contraente.
Articolo 14 – Collaudi di beni e servizi - Inadempimento contrattuale e gestione non
conformità
1. I beni acquisiti e i servizi eseguiti sono soggetti a collaudo finale.
2. Il collaudo può essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione e funzionamento.
3. In mancanza di espresso atto di collaudo, il certificato di regolare esecuzione della fornitura è
contenuto nel documento di presa in carico del prodotto o nel foglio di servizio o di lavoro
sottoscritti senza riserva.
4. Nelle spese di natura economale l'inadempimento contrattuale del contraente viene valutato dal
Responsabile dell’esecuzione e, nel caso di accertato inadempimento, la gestione della non
conformità è svolta dal Responsabile del procedimento.
5. E’ fatto obbligo al destinatario della prestazione, responsabile tecnico dell’esecuzione del
contratto, di segnalare tempestivamente alla Struttura competente eventuali ritardi, non
conformità, inadempienze, esigenze di modifica dei termini contrattuali. Eventuali accordi in
difformità saranno nulli.
6. Nel caso occorra provvedere all'applicazione delle clausole sanzionatorie nei limiti della
disciplina contrattuale convenuta, la relativa documentazione è trasmessa per competenza alla
Struttura competente per gli opportuni adempimenti.
Articolo 15 – Congruità– Anomalia delle offerte
1. L’accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli Operatori economici invitati è effettuato
dal Responsabile del procedimento attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti
da recenti analoghe acquisizioni o avvalendosi di eventuali cataloghi, tariffari, prezziari di
riferimento, listini relativi a lavori, servizi e forniture, anche pubblicati sul mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione e di ogni altro elemento ritenuto idoneo, comprese apposite
indagini di mercato avviate ad hoc o precedenti contratti analoghi od offerte assimilabili.
2. Per procedure di consultazione o gara ufficiosa relative agli affidamenti di cui al presente
Regolamento, non si applicano gli artt. 87 e 88 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
3. Qualora l’importo offerto appaia non congruo, il Responsabile del procedimento attiverà un
confronto diretto con l’Affidatario, al fine di accertare la determinazione del prezzo, in
contradditorio, anche solo documentale, con l’Affidatario.
Articolo 16 – Commissioni di valutazione
1. Nel caso l’affidamento avvenga secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, l’Istituto procede alla nomina di apposita Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche.
2. In tal caso si applicano i principi dettati dall’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006.
3. La nomina della Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di Componenti,
avverrà con determinazione del Dirigente Responsabile gestionale assegnatario del budget, su
proposta del Responsabile del procedimento.
4. I Componenti della Commissione, tranne il Presidente, non devono aver svolto né possono
svolgere altre funzioni relativamente all’affidamento.
5. Delle sedute della Commissione dovranno essere redatti appositi verbali scritti.
6. La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche in applicazione
dei criteri di valutazione dell’offerta dettagliatamente specificati nella lettera di invito e/o nei
suoi allegati.
Articolo 17 – Esistenza di interferenze ed obbligo di redazione del D.U.V.R.I.
1. Nei casi di sussistenza dei rischi di sicurezza da interferenza, di cui all’art. 26 del D.Lgs. n.
81/2008, il Responsabile del procedimento è tenuto a curare la predisposizione del documento
unico di valutazione dei rischi ed a quantificare, nella lettera di invito e/o nel Capitolato tecnico-
gestionale, i costi di sicurezza relativi alle interferenze, secondo le modalità definite
dall’Istituto.
Articolo 18 – Verbale di negoziazione
1. Per ogni procedimento di acquisto il Responsabile del procedimento, all’atto dell’affidamento,
dovrà redigere apposito verbale di negoziazione, che evidenzi la procedura seguita, gli Operatori
economici consultati, le offerte pervenute e l’offerta prescelta.
2. Il verbale di negoziazione dovrà essere acquisito agli atti ed allegato alla Determinazione di
affidamento, quale parte integrante e sostanziale della stessa o da essa richiamato.
Articolo 19 – Postinformazione – pubblicità
1. Per i contratti di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, il Responsabile del procedimento
di gara rende noti gli esiti della procedura ai Concorrenti mediante apposita comunicazione
inviata entro 5 giorni lavorativi dall’espletamento della procedura.
2. Nel caso di procedura negoziata pubblicizzata con avviso, di cui all’art. 9, co.4, del presente
Regolamento, la pubblicazione dell’esito di gara dovrà essere garantita anche sul sito
dell’Istituto.
3. Al fine di ottemperare al principio della trasparenza delle negoziazioni, sarà pubblicata ogni 3
mesi sul sito internet dell’Istituto una tabella riepilogativa delle procedure di affidamento in
economia di importo superiore ad Euro 20.000,00, oneri fiscali esclusi, effettuate nel trimestre
precedente.
Articolo 20 - Rinvio
1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavori, servizi e forniture.
Articolo 21 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della
relativa deliberazione di approvazione. Da tale data è abrogato il Regolamento per
l’acquisizione in economia di beni e servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del
25 gennaio 2008.
ALLEGATO B
REGOLAMENTO PER LE SPESE IN CASSA
ECONOMALE DELL’ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento.
1. Il presente Regolamento, predisposto in osservanza e in conformità ai principi contabili contenuti nel
Regolamento di Contabilità, disciplina il Servizio di Cassa Economale.
2. Il ricorso alla procedura per Cassa Economale è ammesso nei casi di comprovata inderogabilità ed
urgenza dell’acquisto opportunamente motivata.
3. Oltre quanto previsto nel presente regolamento e salvo casi particolari, espressamente autorizzati dal
Direttore dell'Istituto, nessun settore, unità organizzativa o dipartimento può ordinare direttamente
forniture di beni, prestazioni o servizi o comunque attribuirsi funzioni riservate dal presente regolamento
ad altro settore, unità organizzativa o dipartimento dell'Istituto.
4. L'Amministrazione dell'Istituto non riconosce e non assume l'onere per forniture, lavori e servizi ordinati
direttamente a terzi da soggetti non abilitati da provvedimenti dell’Istituto, ancorchè si tratti di forniture,
lavori o servizi alla cui prestazione l'Istituto sia tenuto per legge.
5. Eventuali spese effettuate in difformità da quanto previsto dal presente Regolamento verranno addebitate
d'ufficio al dipendente che ha disposto l'acquisto stesso. Il Direttore Generale potrà comunque disporre la
regolarizzazione di eventuali spese che, per la necessità e l’urgenza di provvedere, siano state effettuate
in difformità da quanto sopra indicato.
6. È fatto espresso divieto di effettuare operazioni di artificioso frazionamento del medesimo bene o
servizio dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa di cui al presente regolamento.
Art. 2 - Tipologia delle spese.
1. Le forniture e i servizi che possono essere regolarizzati attraverso la cassa economale nei limiti degli
importi del presente regolamento sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad
agenzie d'informazione;
b) acquisto o noleggio di indumenti e dispositivi individuali di sicurezza per il personale dipendente;
c) acquisto di beni e servizi necessari per la manutenzione di impianti o edifici ed aree verdi;
d) spese necessarie per la sicurezza dei luoghi di lavoro e per la rimozione di fattori o situazioni di
rischio;
e) lavori di traduzione; spese per la stampa, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche,
bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati; servizi e materiali per tipografia, litografia,
legatoria e riproduzione tipografica, litografica, grafica e cianografica, cinematografica, fotografica;
microfilmatura; servizi per lo sviluppo di applicazioni informatiche, di masterizzazione compact
disk, di registrazione dati e simili;
f) acquisto di materiale di consumo da laboratorio;
g) spese relative ad acquisto di beni e servizi legati a manifestazioni a carattere didattico e scientifico;
h) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento
ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
i) acquisto di materiale informatico;
j) spese di rappresentanza e spese per conferenze, corsi di formazione, convegni, riunioni, mostre;
k) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale;
l) fornitura di mobili, arredi, strumenti per ufficio, apparecchiature scientifico-sanitarie, autoveicoli ed
utensili e relative spese per materiali di consumo e combustibili;
m) manutenzione e riparazione dei beni sopraindicati;
n) animali da laboratorio e prodotti e mangimi per la sperimentazione sugli animali da laboratorio per la
durata della presenza degli stessi;
o) provviste e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di Istituto, la cui
interruzione comporti danni all’Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
p) altre forniture e servizi occorrenti ai bisogni dell'Ente e non previsti nei precedenti punti che per loro
natura non possono essere eseguiti utilmente e convenientemente con le ordinarie procedure
contrattuali.
Per quanto concerne le spese in Cassa Economale riguardanti l’acquisto di beni inventariabili, le stesse
devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione.
Art. 3 - Funzionari delegati per le spese in cassa economale. Obblighi e responsabilità - Congruità.
1. I funzionari delegati abilitati all’utilizzo della Cassa Economale hanno l'obbligo di osservare tutte le
modalità stabilite dal presente regolamento.
2. I Responsabili delle Strutture Complesse ed i responsabili di Sezione, o loro sostituti così come
individuati da apposita delibera del Direttore Generale, sono funzionari delegati e responsabili del
procedimento ai fini dell'applicazione del presente regolamento per i poteri gestionali e le attribuzioni ad
essi conferiti. La predetta responsabilità non è ricusabile, rientrando nei normali doveri d'ufficio.
3. I funzionari delegati possono altresì richiedere, per motivi di particolare inderogabilità ed urgenza, un
anticipo per acquisti di cassa economale entro il limite di Euro 250,00. Per gli operatori della squadra
operai e per gli operatori della S.S. Segreteria , servizi e affari generali, l’accesso alla cassa economale è
subordinato all’autorizzazione ed al controllo del Responsabile della struttura di riferimento o suo
delegato.
L’anticipo dovrà essere chiuso con tempestività presentando idonea documentazione fiscale
comprovante l’acquisto e sarà erogabile previa verifica della chiusura degli anticipi precedentemente
aperti.
Art. 4 Svolgimento del procedimento e limiti di spesa.
1. Le spese per cassa economale sono disposte con pagamento in contanti, bonifico bancario a 60 gg o
carta di credito aziendale, su ordine emesso dai Responsabili di Struttura Complessa, o loro sostituti così
come individuati da apposita delibera del Direttore Generale, dai responsabili delle Strutture Semplici di
Sezione, e dai componenti della Direzione Generale per un importo fino a € 800,00 oltre IVA per i
Responsabili di S.C. e Responsabili di Sezione, fino a € 1.500,00 oltre IVA per i componenti della
Direzione Generale.
I Funzionari delegati procedenti sono tenuti alla rendicontazione prevista all’art. 7 del presente
Regolamento.
Periodicamente la S.C. Economico finanziario, presenta atto formale recante il conto riepilogativo dal
quale risultino le spese economali effettuate ai sensi del presente articolo.
Art 5 Requisiti della richiesta per spese in cassa economale
1. Per le spese oggetto del presente regolamento, la richiesta che origina la spesa (modulo allegato 1) deve
riportare obbligatoriamente:
a) Codice centro di costo della Struttura Complessa, Struttura Semplice, Unità Operativa
richiedente;
b) eventuale codice di progetto o di ricerca;
c) data e numero/protocollo dell’ordine;
d) descrizione della merce o del servizio da eseguire e per i servizi l'esatta descrizione di ciò che si
intende eseguire, l'unità di misura, la quantità necessaria, il prezzo unitario e complessivo
presunto;
e) il fornitore prescelto, con relativa ragione sociale ed indirizzo;
f) termine e luogo di consegna;
g) le modalità di pagamento (che dovrà essere disposto per contanti o contrassegno o con carta di
credito aziendale o con bonifico bancario entro 60 giorni fine mese data fattura) ed ogni altra
condizione di fornitura concordata o comunque utile a definire gli obblighi contrattuali;
h) i motivi di comprovata inderogabilità ed urgenza dell’acquisto;
i) la firma del funzionario delegato.
2. Il funzionario delegato procedente inoltra al fornitore, ai sensi del presente regolamento, l'ordine di
fornitura con l'osservanza delle norme e delle consuetudini in uso nel commercio, con lettera
specificante patti e condizioni contenente tutti gli elementi necessari.
Art. 6 Il servizio di cassa economale
1. Il servizio di cassa economale provvede:
- alle spese inderogabili ed urgenti di cui al presente Regolamento per le quali sia indispensabile il
pagamento immediato;
- all'incasso dei proventi dei servizi e delle prestazioni la cui riscossione è affidata alla Cassa
Economale o che, per la loro saltuarietà, non consentono l'organizzazione di una procedura apposita
di riscossione;
- alla provvista e distribuzione delle marche da bollo occorrenti per le eventuali necessità dei vari
uffici, nonché la loro custodia in consegna e la tenuta del registro dei valori bollati;
- alla custodia delle carte di credito individuali non consegnate ai dipendenti;
2. Il servizio di cassa economale è costituito da una cassa centrale istituita presso la S.C. Economico
Finanziario.
3. All'inizio di ciascun esercizio finanziario la S.C. Economico Finanziario provvede alla costituzione del
fondo di cassa economale attraverso la creazione di un'autorizzazione di spesa complessiva con la
ripartizione sui diversi conti del bilancio dell'Ente sui quali solitamente vengono registrate le spese di
cassa economale; contestualmente, al fine della regolarizzazione delle registrazioni contabili con il
tesoriere, provvede all'emissione di un ordinativo di pagamento pari all'importo complessivo della
liquidità in giacenza presso la cassa centrale della Sede di Torino e presso le casse decentrate per le
minute spese, custodite presso le Sezioni provinciali dell'Ente.
4. Le modalità che devono essere seguite nello svolgimento delle operazioni della cassa economale sono
definite dal presente regolamento e dalle disposizioni contrattuali regolanti i rapporti con il tesoriere.
5. Delle somme riscosse da parte della cassa economale, è data quietanza mediante bollettari o ricevutari a
madre e figlia, numerati progressivamente e vidimati in ogni foglio.
6. Ove la natura del servizio lo consenta, la gestione delle operazioni di cassa può essere svolta con
procedure automatizzate, con rilascio di quietanza contrassegnata da un numero continuativo,
memorizzazione di tutti i dati e delle operazioni su supporti magnetici, identificazione dell'addetto alla
cassa che immette i dati e svolge le operazioni.
7. Gli incaricati alla riscossione sono responsabili dei fondi custoditi nella cassa, che non possono essere
distratti in altri impieghi in attesa del versamento in tesoreria, delle operazioni svolte e della corretta
tenuta e conservazione dei moduli, delle ricevute e dei valori loro affidati. L'incaricato del servizio di
cassa provvede alla registrazione in prima nota delle somme riscosse e all'emissione dell'ordinativo di
incasso (reversale) al tesoriere.
Art. 7 Modalità di rendicontazione
1. I Funzionari delegati che hanno effettuato spese per Cassa Economale di cui al presente
Regolamento dovranno, non appena in possesso della documentazione e comunque entro la prima
settimana del mese successivo all'effettuazione della spesa, far pervenire alla S.C. Economico-
finanziario:
- originale della richiesta/buono d'ordine, se inviato al fornitore, regolarmente firmati dal
funzionario delegato. La richiesta deve contenere, la dichiarazione di inderogabilità ed urgenza
dell'acquisto e la relativa motivazione.
- allegato in originale il documento fiscale (fattura o scontrino) ed il documento di trasporto del
materiale o, nel caso di lavori o servizi la dichiarazione in originale, firmata dal Responsabile, di
eseguita operazione;
- dichiarazione del fornitore sul documento fiscale di avvenuta quietanza, salvo i casi di
pagamento con bonifico a 60 gg;
- data e firma di presa visione da parte del Funzionario delegato della fattura e della bolla di
consegna o di altro documento fiscale giustificativo.
Art. 8 Modalità di liquidazione e pagamento
1. Mensilmente la S.C. Economico Finanziario provvede alla registrazione dei documenti contabili
pervenuti previa verifica degli elementi essenziali di cui all'articolo precedente e provvede
all'emissione dei mandati a copertura delle spese sostenute dalla Cassa economale o sulla base delle
risultanze degli estratti conto delle carte di credito rilasciate ai dipendenti e inviate dall'Ente
Tesoriere all'Istituto.
2. La S.C. Economico finanziario provvede altresì a segnalare al Direttore Generale ed al Direttore
Amministrativo eventuali difformità nell’applicazione del presente regolamento.
3. Prima di ogni pagamento il dipendente incaricato del servizio di cassa deve verificare la conformità a
quanto previsto nel presente Regolamento dei documenti contabili giustificativi.
4. I pagamenti sono effettuati
• mediante carta di credito;
• mediante contanti prelevati dal Fondo cassa economale,
• mediante bonifico bancario a cura della S.C. Economico-finanziario a 60 giorni dalla data di
ricevimento fattura o alla diversa scadenza concordata e segnalata;
5. I mandati di pagamento sono tratti sul Tesoriere dell'Istituto, con le modalità stabilite dalle norme di
Legge e regolamenti vigenti in materia.
Art. 9 Acconti per spese di missione
1. Alla S.C. Risorse Umane è attribuita la competenza e la responsabilità dell'esecuzione in economia
in via ordinaria delle spese relative ad acconti per spese di missione il cui singolo importo non superi
i limiti previsti dal Regolamento del Trattamento di Missione.
2. La richiesta dovrà essere presentata dal dipendente interessato alla S.C. Risorse Umane con la
compilazione del modulo RICHIESTA ACCONTO SPESE DI MISSIONE (Mod. n. 40IZ067).
3. La S.C. Risorse Umane provvede all’inoltro della richiesta alla S.C. Economico Finanziario che
procederà alla corresponsione della somma dovuta nel seguente modo:
• fino all’importo di Euro 250,00 erogabile in contanti,
• per l’eccedenza tramite bonifica bancario direttamente sul conto dell’interessato.
Art. 10 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della relativa deliberazione di approvazione.
Da tale data è abrogato il precedente regolamento in materia di Cassa economale.
RICHIESTA SPESE CASSA ECONOMALE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E V ALLE D'AOSTA
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO Via Bologna, 148 - 10154 - TORINO - P. IVA 05160100011
Tel. 01126861 - Telefax 0112487770
Ordine n. ____/_________/____ del ________________ CCddCC rriicchhiieeddeennttee __________________________ PPrrooggeettttoo//rriicceerrccaa ________________ (da citare su documento di trasporto e fattu ra)
IILL PPRREESSEENNTTEE OORRDDIINNAATTIIVVOO IIMMPPEEGGNNAA LL’’ IISSTTIITTUUTTOO EESSCCLLUUSSIIVVAAMMEENNTTEE EENNTTRROO II LLIIMMIITTII PPRREEVVIISSTTII DDAALL VVIIGGEENNTTEE
RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO PER LE SPESE IN CASSA ECONOMALE UUlltteerriioorrii ccoonnddiizziioonnii ddii ffoorrnniittuurraa DDiittttaa
CCoonnsseeggnnaa pprreessssoo:: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ddaall
lluunneeddìì aall vveenneerrddìì nneellllee oorree 99,,0000--1122,,3300 // 1133,,3300--1155,,3300,, pprreevviioo aaccccoorrddoo tteelleeffoonniiccoo ccoonn iill RReessppoonnssaabbiillee,, ddootttt
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IInn rriiffeerriimmeennttoo aallllaa VVss.. ooffffeerrttaa __________________________________________ ddeell ________________________________________,, aallllee ccoonnddiizziioonnii ssuuiinnddiiccaattee ccii
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Motivazione urgenza: IMPORTO TOTALE € __________________________ + IVA (€ ________________________________ )
Modalità di pagamento : Contanti |_| Contrassegno |_| Carta di credito aziendale |_| Bonifico bancario 60 giorni fine mese data fattura |_| Si attesta la congruità della spesa . IL FUNZIONARIO DELEGATO
IL PRESENTE ORDINATIVO DOVRA’ ESSERE ALLEGATO IN COPIA AL DOCUMENTO DI TRASPORTO ED ALLA FATTURA.
IN MANCANZA, NON SI POTRA’ PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO.
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