PIANO DITUTELA DELLE ACQUE Gestori e PTA: adempimenti richiesti, scadenze e problematiche

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Analisi della nuova D.G.R.V. 842/2012 - scadenze, soluzioni e casipraticiAndrea CumanDivisione Certificazione e Controllo Ambientale - eAmbiente S.r.l.VEGA PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICOVenezia, Marghera13 luglio 2012

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PIANO DITUTELA DELLE ACQUE

Gestori e PTA: adempimenti richiesti, scadenze e problematiche

Analisi della nuova D.G.R.V. 842/2012 - scadenze, soluzioni e casi Analisi della nuova D.G.R.V. 842/2012 - scadenze, soluzioni e casi pratici

Andrea CumanDivisione Certificazione e Controllo Ambientale - eAmbiente S.r.l.

VEGA PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICOVenezia, Marghera

13 luglio 2012

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� ITER DI MODIFICA DEL PTA

� MODIFICHE RILEVANTI PER GESTORI E UTILIZZATORI

DELLA RETE FOGNARIA

� NUOVE DEROGHE E PROROGHE

INDICE

� NUOVE DEROGHE E PROROGHE

� SCADENZE PER GESTORI E PARTI INTERESSATE

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ITER DI MODIFICA DEL PTA

DCR n.107/2009 “PTA” in vigore dal 08/12/2009

DGRV n.3856 del 15/12/2009 Individuazione degli agglomerati

DGRV n.578 del 10/05/2011: Linee guida applicative delle norme tecniche di attuazione del PTA

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ITER DI MODIFICA DEL PTA

PTA

Linee guida applicative delle NTA

Definizione degli agglomerati

Raccolta di deduzioni

DGRV n.1580 del 04/10/2011: Modifiche all’art. 40 delle NTA

DGRV n.145 del 15/02/2011 Proroga dei termini di cui all’articolo 32 c.2 delle NTA

DGRV n.842 in vigore dal 05/06/2012: Nuove NTA

Raccolta di deduzioni

e osservazioni

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MODIFICHE DEL PTA 2012

L’allegato D della DGR 578/2012 sostituisce le Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto.Le novità più rilevanti riguardano:• Art. 21 – Sistemi di trattamento individuale per edifici isolati• Art. 22 – Disposizioni per i sistemi di trattamento inferiori a 2000 AE• Art. 32 – Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane

(interessa i GESTORI del Servizio Idrico Integrato)• Art. 34 – Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche• Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica • Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica

fognatura• Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di

lavaggio• Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle risorse sotterranee

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MODIFICHE GIA’ PRESENTI PRIMA DEL 2012

Alcune delle modifiche al PTA erano già state introdotte da alcuni provvedimenti usciti dopo l’8 dicembre 2009:

DGRV 145 del 15/02/2011: proroga temporale per l’obbligo di eliminazione degli scarichi industriali in fognature servite da impianti con solo

trattamento primario - es. vasche imhoff (modifica all’art. 22 c.4 del PTA).

La deroga a tale divieto è stata prorogata di tre anni, cioè fino al 31/12/2014solo per gli impianti industriali che abbiano presentato un

programma di adeguamento entro il 31/12/2011 (termine già programma di adeguamento entro il 31/12/2011 (termine già scaduto)

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MODIFICHE GIA’ PRESENTI PRIMA DEL 2012

DGRV 1580 del 04/10/2011: deroga al divieto di realizzare pozzi ad uso domestico purché questo sia destinato esclusivamente all'innaffiamento di giardini ed orti, e purché sia realizzato mediante pozzi con profondità non

superiore alla prima falda (modifica all’art. 40 c.9 del PTA).

Nella prima versione del PTA il divieto di realizzare pozzi ad uso domestico ancorché per il solo innaffiamento di orti e giardini era previsto nel caso in

cui fosse disponibile la fornitura di acqua potabile pubblica.

Resta tuttora l'obbligo di allacciarsi all'acquedotto per la parte di Resta tuttora l'obbligo di allacciarsi all'acquedotto per la parte di utilizzo potabile (umano e animale) se risulta disponibile il

servizio.

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NOVITA’ PER SPECIFICHE CATEGORIE DI SOGGETTI

Tra le novità che riguardano i GESTORI e gli UTILIZZATORI reali e potenziali delle reti fognarie e di acquedotto tratteremo:

• Art. 21 – Sistemi di trattamento individuale di edifici isolati• Art. 22 – Disposizioni per i sistemi di trattamento inferiori a 2000 AE• Art. 32 – Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane

(interessa i GESTORI del Servizio Idrico Integrato)• Art. 34 – Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche

Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica • Art. 34 – Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche• Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica

fognatura• Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle risorse sotterranee

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DEFINIZIONI

GESTORI:• Conduttori di impianti di depurazione di

reflui urbani (gestori del servizio idrico integrato)

• Conduttori di impianti di depurazione di reflui industriali (con scarico in fognatura o in corpo idrico/su suolo)

UTILIZZATORI DEL S.I.I.:in corpo idrico/su suolo)

UTILIZZATORI DEL S.I.I.:• Utenze domestiche o assimilate allacciate

alla fognatura pubblica (provvista di impianto di depurazione finale)

• Utenze industriali allacciate alla fognatura pubblica (provvista di impianto di depurazione finale)

Un “Gestore” può essere anche “Utilizzatore”

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SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA

Art. 21 c.6È stato aggiunto che i sistemi individuali di trattamento provenienti da edifici isolati con meno di 50 AE già esistenti alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, possono continuare a esistere se è presente l’autorizzazione di scarico su suolo rilasciata dal comune.La modifica al comma 6 era stata avanzata dal Comune di Selvazzano e interessa moltissimi comuni del Veneto.

Resta fermo che i tipi di trattamento individuale sono quelli previsti dalla DCI Resta fermo che i tipi di trattamento individuale sono quelli previsti dalla DCI del 04/02/1977, a seconda del tipo di terreno:•Vasca imhoff con subirrigazione e drenaggio in corpo idrico superficiale•Vasca imhoff con subirrigazione•Vasca imhoff con vassoio o letto assorbente

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SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA

Art. 22Non è più richiesto che gli scarichi industriali abbiano un “prevalente carico organico” per poter scaricare in fognatura servita da impianti conS < AE < 2000.La modifica al comma 9 era stata avanzata dalla Provincia di Belluno, in quanto il requisito di carico organico non avrebbe più permesso a circa 40 aziende del territorio bellunese di recapitare i propri scarichi in fognatura.

Resta fermo che gli allacciamenti industriali nei casi di tali reti fognarie sono Resta fermo che gli allacciamenti industriali nei casi di tali reti fognarie sono ammessi solo se non comportano un superamento dei limiti allo scarico dei sistemi di trattamento.

Per i parametri scaricati che non possono essere abbattuti dall’impianto di trattamento finale, gli scarichi industriali devono rispettare i limiti di Tab. 1 All. B colonna “corpo idrico superficiale”

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LIMITI ALLO SCARICO REFLUI INDUSTRIALI (1/2)

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LIMITI ALLO SCARICO REFLUI INDUSTRIALI (2/2)

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SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA

Art. 32L’art. 22 c.4 attuale stabilisce che dal 01/01/2012 sono vietati gli scarichi industriali in fognature sprovviste di trattamenti finali adeguati (impianti sotto soglia S con presenza del solo trattamento primario di sedimentazione/tratt. biologico).L’art. 32 concede una deroga a questo divieto nel caso in cui:a) le AATO abbiano provvisto entro il 31/12/2011 a predisporre un piano di

adeguamento di tali reti fognarie, da realizzare entro il 31/12/2014;b) gli stabilimenti industriali abbiano provvisto a presentare un piano per il b) gli stabilimenti industriali abbiano provvisto a presentare un piano per il

trattamento autonomo dei propri reflui industriali, da realizzare entro il 31/12/2014 (tale condizione è necessaria anche se si verifica già la prima).

Di fatto, ad oggi l’impresa che non ha ancora provvisto a presentare il piano di interventi non può più scaricare in fognature munite di solo trattamento primario e non ha più possibilità di ulteriori deroghe e il Gestore deve revocare l’autorizzazione allo scarico.

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REFLUI ASSIMILATI AI DOMESTICI

Art. 34Le nuove NTA hanno specificato ulteriormente le attività che generano scarichi con caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche (senza bisogno di verifica analitica perché si prescinde da questa) e hanno modificato i limiti per quelle assimilabili per qualità del refluo:Sono assimilabili alle domestiche:

Parametro LimitePortata 15 mc/giornoTemperatura 30 °CpH 5,5 – 9,5Colore Non percepibile con diluizione

1:40Materiali grossolani Assenti

Solidi sospesi 200 mg/L

In rosso i limiti più restrittivi e in verde i limiti meno restrittivi rispetto al precedente

Sono assimilabili alle domestiche:� le acque reflue provenienti da specifiche

attività economiche (l’elenco è stato esteso rispetto al precedente), indipendentemente dalla qualità del refluo (non sono prescritte analisi);

� le acque reflue diverse dalle precedenti che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla tabella a lato.

Solidi sospesi 200 mg/LCOD 500 mg/LBOD5 250 mg/LRapporto COD/BOD5 2,2Azoto nitroso, N 0,6 mg/LAzoto nitrico, N 30 mg/LN ammoniacale 30 mg/LP totale 10 mg/LTensioattivi 4 mg/LGrassi animali evegetali

40 mg/L

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REFLUI ASSIMILATI AI DOMESTICI

Art. 34Per gli inquinanti non specificati nella tabella, i reflui devono rispettare, prima dell’immissione in fognatura, i limiti:- di Tab. 1 All.B colonna “fognatura” se l’impianto finale di depurazione è in

grado di trattare refluiindustriali;- di Tab. 1 All.B colonna “corpo idrico superficiale” o Tab. 2 All.C (“scarico su

suolo”) viceversa.

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SCARICHI IN FOGNATURA – DEROGHE AI LIMITI

Art. 38Le nuove NTA stabiliscono che è facoltà del gestore della rete fognaria di stabilire, per gli allacci industriali in rete fognaria, dei limiti MENO restrittivi di quelli di Tab.1 All.A colonna “fognatura” (tranne che per gli inquinanti come Zn, Cr, Cd, oli minerali, pesticidi, ecc.):� sempre, se non sono presenti sfioratori di piena nella rete fognaria;� fino al 31/12/2015 se sono presenti sfioratori di piena (tale scadenza può

essere prorogata solo per specifici casi e parametri e solo a fronte della dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura);

La deroga va dimostrata da parte del titolare dello scarico sulla base di uno studio di rischio.

INTERESSANTE: Nel caso di presenza di sfioratori lungo la rete, la deroga è sempre ammessa se il titolare dello scarico dimostra di poter trattenere i reflui per tutto il tempo in cui lo sfioro è attivo.

Introdotto da nuovo PTA

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SCARICHI IN FOGNATURA – DEROGHE AI LIMITI

Art. 38Le nuove NTA stabiliscono che è facoltà del gestore della rete fognaria di stabilire, per gli allacci industriali in rete fognaria, dei limiti MENO restrittivi di quelli di Tab.1 All.A colonna “fognatura” (tranne che per gli inquinanti come Zn, Cr, Cd, oli minerali, pesticidi, ecc.):� sempre, se non sono presenti sfioratori di piena nella rete fognaria;� fino al 31/12/2015 se sono presenti sfioratori di piena (tale scadenza può

essere prorogata solo per specifici casi e parametri e solo a fronte della dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle

Lo studio di rischio dovrà tenere conto di:• situazione della fognatura;

• immissioni di punta;• caratteristiche qualitative, quantitative e temporali

degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa;• spazio disponibile in azienda per i pretrattamenti;• situazione ambientale circostante, dei corpi idrici dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle

proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura);

La deroga va dimostrata da parte del titolare dello scarico sulla base di uno studio di rischio.

INTERESSANTE: Nel caso di presenza di sfioratori lungo la rete, la deroga è sempre ammessa se il titolare dello scarico dimostra di poter trattenere i reflui per tutto il tempo in cui lo sfioro è attivo.

• situazione ambientale circostante, dei corpi idrici superficiali recettori e dei corpi idrici sotterranei

potenzialmente interessati.

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TUTELA QUANTITATIVA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Art. 40Le nuove NTA ammettono l’assenso al rilascio della concessione per la derivazione di acque sotterranee per uso domestico-privato non a fine di lucro per:� l’irrigazione di giardini e orti (anche in zone servite dall’acquedotto);� l’irrigazione di struttura sportiva (se il consorzio non può garantire il

servizio);� per pozzi che non si spingono al di sotto della prima falda freatica.

Inoltre, tutte le fontane a salienza naturale e getto continuo, dal 30/06/2012 devono essere chiuse.

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TUTELA QUANTITATIVA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Art. 40Le nuove NTA ammettono l’assenso al rilascio della concessione per la derivazione di acque sotterranee per uso domestico-privato non a fine di lucro per:� l’irrigazione di giardini e orti (anche in zone servite dall’acquedotto);� l’irrigazione di struttura sportiva (se il consorzio non può garantire il

servizio);� per pozzi che non si spingono al di sotto della prima falda freatica.

Regio Decreto 1975 del 1933Art.93.Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a

Inoltre, tutte le fontane a salienza naturale e getto continuo, dal 30/06/2012 devono essere chiuse.

Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

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RIEPILOGO DELLE SCADENZE PER I GESTORI/UTILIZZATORI

1 31/07/2012 Presentazione di domanda di autorizzazione per le emissioni derivanti dalla linea di trattamento dei fanghi di depurazione interne agli impianti che eseguono il trattamento dei fanghi.

D.Lgs152/2006art. 281

2 09/12/2012 Applicabilità dei limiti più restrittivi di area sensibile per tutti gli impianti urbani di trattamento che servono agglomerati con più di 10.000 AE.

Art. 25

3 31/12/2014 A) Termine per la realizzazione dei programmi di adeguamento per attività industriali che scaricano in reti fognarie provviste di solo impianto di trattamento primario.

Art. 32 c.2 quater

4 B) Termine per la realizzazione del piano di interventi (facoltativo) eventualmente predisposto dalle AATO finalizzato al trattamento dei reflui

Art. 32 c. 2 tereventualmente predisposto dalle AATO finalizzato al trattamento dei reflui

industrali.

ter

5 C) Termine per l’allacciamento di tutti gli scarichi privati compresi negli agglomerati < 2.000 AE alla rete fognaria (salvo analisi costi-benefici sfavorevole).

Art. 20 c.1

6 01/01/2015 Divieto di scaricare acque reflue industriali in reti di cui al punto 3) (per imprese che hanno presentato un programma di adeguamento).

Art. 32

7 01/01/2016 Da tale data non saranno più ammesse deroghe ai limiti per gli scarichi industriali che scaricano in reti fognarie provviste di sfiori (salvo rari casi giustificati).

Art. 38

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PROBLEMATICHE APERTE

� Creazione di agglomerati di notevoli dimensioni e discrasie rispetto allosviluppo esistente della rete fognaria e ai programmi di investimento deigestori approvati dalle AATO

� L’applicazione dei limiti di area sensibile a tutti gli impianti che servonoagglomerati con più di 10.000 AE sarà difficilmente rispettata dai piccoliimpianti sotto i 2000 AE o sotto soglia S che ricadono in tale obbligo

� Gli obblighi di collettamento previsti per gli agglomerati < 2.000 AEdovranno prevedere l’adeguamento da parte dei gestori dei piccoli impiantidovranno prevedere l’adeguamento da parte dei gestori dei piccoli impiantiurbani affinché questi possano continuare a ricevere i reflui industriali

� Emissioni da linee di trattamento fanghi di depurazione:

� definizione di “trattamento”?

� non si possono autorizzare emissioni diffuse: convogliamento?adeguamenti impiantistici?

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CARTA DEGLI AGGLOMERATI – DGRV 3856/2009

Esempio:Agglomerato di Thiene: carico generato di 168.759 AE

Sono incluse nell’agglomerato anche contrade montane distanti oltre 30 km

L’agglomerato è servito da:•n.33 impianti di trattamento < soglia S•n. 2 impianti < 10.000 AE•n.1 impianto > 100.000 AE

THIENE

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