REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ E...

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1 AZIENDA U.L.S.S. N. 21 Legnago (VR) REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ E BILANCIO Deliberazione n. 770 del 29/12/2015 Indice Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione pag. 2 Art. 2 Regolamentazione del sistema contabile pag. 2 Art. 3 Libri Obbligatori pag. 2 Art. 4 Libro Giornale pag. 3 Art. 5 Libro degli Inventari pag. 3 Art. 6 Libro Cespiti pag. 3 Art. 7 Registri IVA pag. 3 Art. 8 Le contabilità aziendali pag. 4 Art. 9 Contabilità Economico- Patrimoniale e Piano dei Conti pag. 4 Art. 10 Il sistema di contabilità analitica pag. 5 Art. 11 Le contabilità elementari pag. 5 Art. 12 Il Ciclo Attivo della gestione aziendale pag. 6 Art. 13 Il Ciclo Passivo della gestione aziendale pag. 7 Art. 14 Le scritture di assestamento pag. 8 Art. 15 Principi Generali o Postulati per la redazione del Bilancio pag. 8 Art. 16 Criteri di Valutazione pag. 10 Art. 17 Il Sistema di Bilancio pag. 11 Art. 18 Il Bilancio Economico di Previsione pag. 11 Art. 19 Il Conto Economico Trimestrale pag. 12 Art. 20 Il Bilancio d’Esercizio pag. 12

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AZIENDA U.L.S.S. N. 21 Legnago (VR)

REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ E BILANCIO

Deliberazione n. 770 del 29/12/2015

Indice

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione pag. 2 Art. 2 Regolamentazione del sistema contabile pag. 2 Art. 3 Libri Obbligatori pag. 2 Art. 4 Libro Giornale pag. 3 Art. 5 Libro degli Inventari pag. 3 Art. 6 Libro Cespiti pag. 3

Art. 7 Registri IVA pag. 3 Art. 8 Le contabilità aziendali pag. 4 Art. 9 Contabilità Economico- Patrimoniale e Piano dei Conti pag. 4 Art. 10 Il sistema di contabilità analitica pag. 5 Art. 11 Le contabilità elementari pag. 5 Art. 12 Il Ciclo Attivo della gestione aziendale pag. 6 Art. 13 Il Ciclo Passivo della gestione aziendale pag. 7 Art. 14 Le scritture di assestamento pag. 8 Art. 15 Principi Generali o Postulati per la redazione del Bilancio pag. 8 Art. 16 Criteri di Valutazione pag. 10 Art. 17 Il Sistema di Bilancio pag. 11 Art. 18 Il Bilancio Economico di Previsione pag. 11 Art. 19 Il Conto Economico Trimestrale pag. 12 Art. 20 Il Bilancio d’Esercizio pag. 12

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Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento sono dirette a disciplinare le modalità di redazione dei Bilanci dell’Azienda nonché a delineare il sistema di contabilità a cui deve attenersi l’Azienda stessa in riferimento alle norme nazionali e regionali previste e alle caratteristiche proprie dell’Azienda Locale Socio-Sanitaria.

Art. 2

Regolamentazione del sistema contabile

La principale normativa di riferimento della contabilità delle Aziende Sanitarie è la seguente:

− Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, Decreto Legislativo n. 517 del 07/12/1993, Decreto Legislativo n. 229 del 19/06/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

− Codice Civile, Libro V, art. 2423-2435, integrato con il Decreto Legislativo 09/04/1991 n. 127;

− Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42”;

− Decreto Ministero della Salute del 15.06.2012 recante “Nuovi Modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE) e Stato Patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio Sanitario nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, serie generale n. 159, supplemento ordinario n. 144;

− Decreto Ministero della Salute del 17.09.2012 in materia di certificabilità dei Bilanci Sanitari;

− Legge Regionale n. 55 del 14 settembre 1994;

− Decreti, Linee guida e Circolari Regione Veneto;

− Principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri;

− Principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.);

− Principi contabili internazionali (I.A.S./I.F.R.S.) elaborati dall’International Accounting Standard Committee e dall’International Accounting Standard Board, in quanto applicabili.

Come previsto dall’art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo 118/2011, l’Azienda conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’Allegato 1 del Decreto stesso ed ai principi del codice civile.

Art. 3 Libri Obbligatori

I Libri obbligatori dell’Azienda Sanitaria, fatte salve le altre scritture contabili previste da leggi e regolamenti nazionali e regionali, sono: 1. Libro Giornale; 2. Libro degli Inventari;

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3. Libro dei Cespiti; 4. Registri IVA; 5. Libro delle deliberazioni del Direttore Generale; 6. Libro delle adunanze del Collegio dei Sindaci.

Art. 4 Libro Giornale

Il libro giornale indica, giorno per giorno, le operazioni relative alle attività svolte dall’Azienda. Le rilevazioni sono indicate in maniera cronologica, cioè in funzione del succedersi temporale delle operazioni, e specifica, in quanto tese ad evidenziare le singole operazioni. Il libro giornale deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato; la numerazione deve essere effettuata per ciascun anno, con l’indicazione in ogni pagina dell’anno cui si riferisce. Dal punto di vista fiscale, le scritture devono essere registrate nel libro giornale entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l’operazione si è verificata, indicando la data in cui la stessa è stata compiuta.

Art. 5 Libro degli Inventari

A norma dell’art. 2217 del Codice Civile, l’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel libro degli inventari devono essere riportati: - indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’Azienda; - stato patrimoniale; - conto economico; - nota integrativa. L’inventario va sottoscritto dal Direttore Generale e bollato.

Art. 6 Libro Cespiti

Il libro dei cespiti, o libro dei beni ammortizzabili, riporta le annotazioni obbligatorie relative ai beni strumentali. Sono cespiti i beni strumentali in uso durevole, impiegati per la produzione dei servizi che costituiscono le attività dell’Azienda. Per le registrazioni nel libro cespiti, i beni devono riportare le seguenti indicazioni: 1. anno di acquisizione; 2. costo originario; 3. rivalutazioni; 4. svalutazioni; 5. fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d’imposta del precedente esercizio; 6. coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo di imposta; 7. quota annuale di ammortamento; 8. eliminazione dal processo produttivo.

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Art. 7 Registri IVA

I dati che risultano nei documenti di compravendita di beni e servizi (fatture, note di variazione, ecc.) relativi alle attività rilevanti ai fini del versamento dell’Imposta sul valore aggiunto, devono essere riportati sui registri di seguito elencati: 1. registro degli acquisti; 2. registro delle vendite; 3. registro dei corrispettivi.

Art. 8 Le contabilità aziendali

Il sistema contabile è costituito da contabilità principali e contabilità elementari. Le contabilità principali sono la contabilità economico-patrimoniale e la contabilità analitica. Le contabilità elementari sono sottoinsiemi di rilevazioni analitiche e principalmente: - la contabilità clienti; - la contabilità fornitori; - la contabilità di magazzino; - la contabilità cespiti; - la contabilità del personale - la contabilità del servizio tesoreria. Il sistema contabile è altresì armonizzato ed integrato con le parti del sistema informativo aziendale e con la complessiva organizzazione aziendale. Il sistema contabile così organizzato permette la rilevazione e l’elaborazione dei dati per la redazione dei bilanci previsti dalla normativa vigente attraverso un sistema informatico integrato.

Art. 9

Contabilità Economico- Patrimoniale e Piano dei Conti L’Azienda adotta la contabilità economico-patrimoniale con il sistema della contabilità generale. La contabilità generale è costituita dal sistema coordinato di scritture in partita doppia aventi lo scopo di determinare il risultato economico e la consistenza patrimoniale al termine di ciascun esercizio, mediante la rilevazione dei fatti esterni di gestione. La rilevazione dei fatti amministrativi e gestionali si ispira al principio di competenza economica. I componenti reddituali e patrimoniali sono classificati in conti nel rispetto del Piano dei Conti adottato formalmente dall’Azienda ed uniformato alle linee guida regionali. Ogni conto raggruppa elementi omogenei in modo tale da rendere significativa ogni classe di valori. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione dello Stato Patrimoniale o Conto Economico così come previsto dall’ articolo 27 Decreto Legislativo 118/2011. Il Piano dei Conti, attraverso la classificazione di conti relativo all’Attivo, Patrimonio Netto e Passivo, Conti d’Ordine, Costi e Ricavi riflette la gestione economico-patrimoniale delle

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attività dell’Azienda, nelle sue componenti relative all’attività sanitaria e socio-assistenziale.

Art. 10 Il sistema di contabilità analitica

La contabilità analitica è costituita dalla rilevazione dei fatti interni di gestione ed ha lo scopo di determinare i costi e i ricavi delle prestazioni, dei servizi, dei processi e dei consumi sanitari e non sanitari. La gestione della contabilità analitica è uniformata alle linee guida regionali vigenti e strutturata sulla base del Piano dei Centri di Responsabilità e di Costo, formalmente adottato dall’Azienda. La riconciliazione tra la contabilità generale e la contabilità analitica deve essere considerata uno strumento di verifica circa l’esistenza, la completezza e l’accuratezza delle informazioni in esse contenute. La contabilità analitica fornisce supporto alle varie articolazioni aziendali per il monitoraggio della gestione, al processo di budget e al controllo della domanda e dei consumi conseguenti.

Art. 11 Le contabilità elementari

Le contabilità elementari rappresentano una parte specifica e di dettaglio della contabilità generale. La Contabilità Clienti si occupa di tutte le procedure e le registrazioni che riguardano il rapporto con i Clienti:

- Emissione delle fatture di vendita e le eventuali note di credito; - Aggiornamento dello scadenziario attivo; - Verifica di regolarità degli Incassi; - Sollecito dei pagamenti scaduti.

La Contabilità Fornitori si occupa di tutte le procedure e registrazioni che riguardano il rapporto con i fornitori:

- Emissione dell’ordine di acquisto; - Consegna delle merci o attestazione dell’erogazione dei servizi; - Contabilizzazione dell’evasione dell’ordine (documento di trasporto o altro); - Registrazione della fattura, ricevuta fiscale o altro documento; - Rilevazione e contabilizzazione del costo, dell’eventuale IVA e del relativo debito

verso i fornitori; - Liquidazione e pagamento (estinzione del debito).

La Contabilità di Magazzino gestisce le fasi del ciclo passivo per l’acquisizione dei beni di consumo verificando e controllando l’assunzione in carico dei beni, la documentazione relativa e lo scarico conseguente al consumo. Il Servizio Farmacia Ospedaliera e il Servizio Provveditorato, Economato e Logistica, per la parte di loro competenza, provvedono all’aggiornamento della contabilità di magazzino e alla redazione dell’inventario delle scorte di magazzino a fine esercizio. Le risultanze dell’Inventario vengono verificate e comunicate al Servizio Contabilità e Bilancio.

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La Contabilità Cespiti rileva gli ordini e l’approvvigionamento dei beni immateriali, dei beni mobili, dei beni immobili e degli stati di avanzamento dei lavori per le opere in corso, nonché la manutenzione straordinaria dei beni aziendali. La contabilità cespiti gestisce le fasi del ciclo passivo per l’acquisizione delle immobilizzazioni, consente la verifica e il controllo dell’assunzione in carico dei beni e la documentazione relativa, la gestione logistica del bene e la sua dismissione. I Servizi deputati alla gestione dei cespiti sono i seguenti: Servizio Tecnico, Servizio Provveditorato, Economato e Logistica, Servizio Sistemi Informativi e Distretto Socio-Sanitario – Sezione Protesica. Alla fine dell’esercizio si provvede alla redazione e all’aggiornamento dell’Inventario dei Beni Mobili, nel rispetto del vigente regolamento e delle linee guida redatte per il suo espletamento. La Contabilità del Personale, in gestione al Servizio Risorse Umane, comprende:

- la tenuta della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa sul lavoro subordinato;

- il conteggio delle retribuzioni, dei contributi sociali e degli oneri fiscali correlati al rapporto di lavoro subordinato;

- la gestione di rapporti con i dipendenti, gli enti previdenziali ed assistenziali, l’amministrazione finanziaria e le organizzazioni sindacali.

Contabilità del Servizio di Tesoreria Il servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di Credito mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni. Il Servizio di Tesoreria è tenuto ad osservare le norme di legge sulla tesoreria unica ed in particolare provvede ad effettuare le seguenti attività:

- Riscossioni; - Pagamenti; - Gestione della documentazione di cassa; - Gestione di titoli e valori.

Il Servizio Contabilità e Bilancio esercita la vigilanza sull’attività del Tesoriere ed effettua periodiche verifiche in ordine agli adempimenti di cui alla legge e al presente regolamento.

Art. 12 Il Ciclo Attivo della gestione aziendale

L’attività complessiva dell’Azienda è espressa dalla seguente tipologia di ricavi:

- Contributi in conto esercizio, costituiti principalmente dal finanziamento di parte corrente, dai fondi e da altri contributi regionali, statali e di soggetti diversi pubblici o privati;

- Ricavi a gestione diretta costituiti principalmente dai ticket, dai proventi derivanti dall’erogazione di prestazioni sanitarie, libera professione intra-moenia, da altri ricavi e proventi e dai costi capitalizzati.

Le fasi di gestione del ciclo attivo sono le seguenti: - Rilevazione e contabilizzazione del ricavo e del credito; - Riscossione e sua contabilizzazione; - Versamento.

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La tipologia dei ricavi così individuata è classificata in base agli schemi di bilancio previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni regionali.

Le registrazioni delle fasi devono essere interattivamente disponibili nel sistema informatico-gestionale ai fini della conoscenza da parte dei soggetti interessati. La rilevazione del ricavo e del correlato credito si intendono accertati quando, sulla base di idonea documentazione, vengono appurate:

- La ragione del credito; - La sussistenza di idoneo titolo giuridico; - Il soggetto debitore; - La scadenza e l’importo del credito.

La riscossione si traduce nell’ordinativo di incasso predisposto, su supporto informatico, sulla base della documentazione accertata. La firma dell’ordinativo avviene in modalità digitale dal responsabile Servizio Contabilità e Bilancio, appositamente delegato dal Direttore Generale. Il Servizio Contabilità e Bilancio provvede alle operazioni di contabilizzazione e trasmissione, in modalità telematica, al tesoriere degli ordinativi di incasso firmati digitalmente. Il versamento costituisce l’ultima fase dell’estinzione del credito e consiste nel trasferimento nelle casse dell’Azienda, da parte del Tesoriere, delle somme riscosse entro i termini previsti dalla convenzione di Tesoreria. Le riscossioni possono essere acquisite tramite:

- Bonifici bancari; - Conto Corrente Postale; - Apparecchiature automatiche (Riscuotrici Automatiche, POS); - Portale telematico SUAP; - Servizio Incassi tramite richieste di versamento (MAV).

Art. 13

Il Ciclo Passivo della gestione aziendale

L’attività complessiva dell’Azienda è espressa dalla seguente tipologia di costi: - Acquisto di beni sanitari e non sanitari; - Acquisto di servizi sanitari costituiti principalmente dalla medicina di base,

farmaceutica, specialistica ambulatoriale, assistenza riabilitativa, integrativa e protesica, ospedaliera, psichiatrica e neuropsichiatrica, distribuzione farmaci e File F, prestazioni termali, trasporti sanitari, prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria, consulenze e collaborazioni sanitarie e altri servizi sanitari;

- Acquisto di servizi non sanitari, costituiti principalmente dalle consulenze amministrative e tecniche, dai servizi alberghieri, manutenzioni, noleggi e godimento beni di terzi, dalle utenze e dagli altri servizi generali;

- Costo del personale dipendente e gli oneri connessi; - Costi pluriennali come gli ammortamenti del patrimonio aziendale; - Costi generali, costituiti principalmente dagli oneri diversi di gestione e dagli

interessi passivi. La tipologia dei costi così individuata è classificata in base agli schemi di bilancio previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni regionali.

La fasi di gestione del costo sono le seguenti: - Rilevazione e contabilizzazione del costo e del debito; - Liquidazione e sua contabilizzazione; - Pagamento.

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Le registrazioni delle fasi devono essere interattivamente disponibili nel sistema informatico-gestionale ai fini della conoscenza da parte dei soggetti interessati. La rilevazione del costo e del correlato debito si costituiscono una volta determinati:

- La ragione del debito; - Il soggetto creditore; - La somma da pagare.

I dirigenti preposti ai centri di responsabilità dei servizi che hanno deleghe di spesa, ai quali sono stati affidati i programmi di spesa sulla base delle disponibilità stimate nel Bilancio Economico Preventivo e/o suoi aggiornamenti , sono abilitati alla liquidazione dei documenti di spesa (fatture e/o altra documentazione di addebito).

Art. 14 Le scritture di assestamento

Le scritture di assestamento si compongono al termine dell'esercizio per trasformare i valori di conto in valori di bilancio, cioè in valori idonei a rappresentare il reddito d'esercizio e il patrimonio di funzionamento. Si classificano in:

- Le scritture di completamento: rilevano temporaneamente ed economicamente operazioni in precedenza non registrate secondo il principio della competenza economica;

- Le scritture di integrazione: immettono nel sistema dei valori di bilancio alcuni componenti di reddito la cui manifestazione monetaria avrà luogo nel futuro o nei futuri esercizi, ma che sono di competenza del periodo che si chiude. Tali valori di reddito sono misurati da valori finanziari presunti: ratei, crediti e debiti da liquidare, fondi per oneri futuri e fondi rischi;

- Le scritture di rettifica si rinviano al futuro costi e ricavi che, essendosi già manifestati sotto il profilo finanziario, sono già stati rilevati. Nell’ambito di queste scritture si comprendono le rimanenze di magazzino e i risconti attivi e passivi;

- Scritture di ammortamento: procedimento tecnico - contabile con il quale si attua la ripartizione dei costi pluriennali nel tempo in funzione del loro presunto concorso alla produzione d’impresa

Art. 15

Principi Generali o Postulati per la redazione del Bilancio

Si elencano di seguito i principi enunciati nell’Allegato 1 – Decreto Legislativo n° 118/2011. 1. Principio annualità: i documenti del bilancio (previsione e rendicontazione) sono redatti annualmente e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l’anno solare. Le previsioni per l’esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. 2. Principio dell’unità: la singola amministrazione pubblica è un’entità giuridica unica e unitaria e pertanto deve essere unico e unitario il bilancio (previsione e rendicontazione). 3. Principio dell’universalità: al fine di una rappresentazione veritiera e corretta dell’attività svolta nell’esercizio e degli andamenti dell’amministrazione, il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori economici, finanziari e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione. Sono incompatibili con tale principio le gestioni fuori bilancio.

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4. Principio dell’integrità: nel bilancio (previsione e rendicontazione) i ricavi devono essere iscritti al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad essi connessi e, allo stesso modo, i costi devono essere iscritti al lordo dei ricavi correlati senza compensazione di partite. 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: i dati contabili devono essere la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Tale principio si applica non solo alla rendicontazione ma anche ai documenti di previsione. Una corretta interpretazione di questo principio, richiede l’enunciazione degli altri postulati del bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità): - le previsioni e le valutazioni a contenuto economico- finanziario e patrimoniale devono basarsi su analisti di tipo storico e programmatico o da altri idonei e obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti; - il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili deve caratterizzare la formazione degli stessi; - il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali. 6. Principio della significatività e rilevanza: l’informazione è significa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo le valutazioni da loro fatte in precedenza. L’informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta rispetto ai valori complessivi del sistema di bilancio. 7. Principio della flessibilità: è volto a trovare all’interno dei documenti contabili la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione. 8. Principio della congruità: consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. 9. Principio della prudenza: la valutazione di poste positive deve essere effettuata solo per gli utili effettivamente realizzati, mentre per le poste negative è necessario ipotizzare anche le eventuali perdite presunte e/o rischi prevedibili, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio; 10. Principio della coerenza: deve essere garantito il nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale; 11. Principio della continuità e costanza: la valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuità delle attività istituzionali per le quali l’amministrazione è costituita; 12. Principio della comparabilità e della verificabilità: gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di farne una comparazione sia nel tempo sia tra enti pubblici diversi o dello stesso settore; 13. Principio della neutralità o imparzialità: la redazione dei documenti contabili deve basarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; 14. Principio della pubblicità: l’Azienda deve assicurare, ai cittadini e agli organismi sociali e di partecipazione, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d’esercizio anche integrando le pubblicazioni obbligatorie; 15. Principio dell’equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa;

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16. Principio della competenza finanziaria: costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive; 17. Principio della competenza economica: rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio. L’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari; 18. Principi della prevalenza della sostanza sulla forma: i fatti accaduti durante l’esercizio devono essere rilevati in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. Nelle rilevazioni contabili trovano, inoltre, applicazione i principi generali art. 2423 Codice Civile, i principi specifici art. 2423 bis Codice Civile

Art. 16 Criteri di Valutazione

I criteri utilizzati per la valutazione delle voci di bilancio si basano sul principio della prudenza, della competenza e della continuità gestionale di seguito specificati. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusi i costi accessori e l’IVA (quando non detraibile). Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati e dell’eventuale fondo di svalutazione. I costi di impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio dei Sindaci e devono essere ammortizzate entro un periodo non superiore a 5 anni. (art. 2426 C.C.). IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusi i costi accessori e l’IVA (quando non detraibile). Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati e dell’eventuale fondo di svalutazione. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all’attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni a cui si riferiscono. CREDITI: sono esposti al presunto valore di realizzo. RIMANENZE DI MAGAZZINO: le scorte di magazzino, distinte in sanitarie e non sanitarie, sono iscritte al minore tra costo di acquisto/di produzione e valore desumibile dall’andamento del mercato. Per i beni fungibili si applica il metodo del costo medio ponderato. RATEI ATTIVI E RISCONTI ATTIVI: sono quote di costi e di ricavi determinati in proporzione al periodo temporale nel rispetto della competenza economica. DISPONIBILITA’ LIQUIDE: sono iscritte al valore contabile, comprensivo dei saldi dei conti accesi presso l’Istituto Tesoriere di tesoreria unica; FONDO DI DOTAZIONE: è dato dalla differenza algebrica tra l’attivo ed il passivo patrimoniale alla data di costituzione dell’Azienda; CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE: sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione e comprendono anche i contributi relativi ai beni di primo conferimento; FONDI PER RISCHI E ONERI: comprendono gli accantonamenti realizzati allo scopo di coprire perdite/debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile che, alla data di chiusura dell’esercizio, sono indeterminati nell’ammontare e/o nella data di sopravvenienza;

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DEBITI: sono iscritti al valore nominale e comprendono le fatture da ricevere, al netto delle note di accredito da ricevere. I mutui riportano la quota capitaria. I debiti tributari iscritti sono solo quelli certi. PREMIO DI OPEROSITA’ MEDICI SUMAI: è determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella convenzione unica nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUAMI. RICAVI E COSTI: la contabilizzazione avviene nel rispetto dei principi di prudenza e competenza economica, anche mediante la rilevazione dei ratei e risconti. IMPOSTE SUL REDDITO: sono determinate , secondo le aliquote e le norme vigenti, in base al reddito di competenza dell’esercizio; pertanto questa voce accoglie l’IRES e l’IRAP di competenza dell’esercizio. CONTI D’ORDINE: gli impegni e le garanzie sono iscritti al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono valutati in base al valore di mercato al momento dell’ingresso in Azienda. Si applicano inoltre i principi di valutazione specifici per il settore sanitario (Titolo II – Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario - art. 29 Decreto Legislativo n. 118/2011) su costo delle rimanenze di beni fungibili, ammortamenti, sterilizzazione ammortamenti cespiti acquisiti con contributi in conto capitale da Stato, Regione, Enti Pubblici e Privati, Lasciti e Donazioni, contributi per ripiano perdite, proventi ed oneri straordinari, valutazione dei rischi aziendali.

Art. 17 Il Sistema di Bilancio

Il sistema di bilancio dell’Azienda è articolato su tre livelli: previsione e programmazione, rendicontazioni trimestrali e consuntivo. I documenti sono i seguenti:

- Bilancio Economico di Previsione; - Rendicontazione Trimestrale; - Bilancio d’Esercizio.

I documenti di bilancio sono corredati da relazione e allegati previsti dalla normativa nazionale, regionale e/o dalle procedure aziendali. Il Bilancio dell’Azienda dà separata evidenza dell’attività sanitaria e dell’attività sociale.

Art. 18 Il Bilancio Economico di Previsione

Entro le scadenze comunicate dalla competente Sezione di programmazione e controllo regionale viene adottato il Bilancio Preventivo Economico Annuale che fornisce la rappresentazione del previsto risultato economico-complessivo dell’Azienda Sanitaria per l’esercizio considerato, determinato dalla contrapposizione dei ricavi, dei proventi e dei costi di esercizio previsti nonché dalle variazioni dello Stato Patrimoniale. Tale documento è trasmesso alla Giunta Regionale e alla Conferenza dei Sindaci. Il Bilancio Preventivo ha lo scopo di prevedere, programmare, monitorare i costi e i ricavi derivanti dalla gestione aziendale orientata al perseguimento degli obiettivi aziendali stabiliti nell’ambito della programmazione regionale. Alla redazione del Bilancio di Previsione si perviene attraverso l’elaborazione del budget aziendale economico consolidato dei singoli Centri di Responsabilità.

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Gli obiettivi di budget vengono presi come riferimento per l’elaborazione, la modifica e l’integrazione del Bilancio di Previsione. Il bilancio preventivo economico annuale comprende:

- Conto Economico – Art. 25, comma 2, D.Lgs. 118/2011; - Piano triennale degli investimenti – Art. 25, comma 3, D.Lgs. 118/2011; - Relazione del Direttore Generale - Art. 25, comma 3, D.Lgs. 118/2011; - Nota Illustrativa – Art. 25, comma 3, D.Lgs. 118/2011; - Piano dei flussi di cassa prospettici – Art. 25, comma 2, D.Lgs. 118/2011.

Deve risultare, inoltre, allegata la deliberazione aziendale da adottarsi entro il 30 settembre dell’esercizio di riferimento di adozione del programma triennale dei lavori 2016-2018, ai sensi dell’art. 128, D.lgs. n. 163/2006 e art. 4, L.R. n. 27/2003.

Art. 19 Il Conto Economico Trimestrale

Ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e il rispetto degli obiettivi economico-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico, l’Azienda Sanitaria predispone, ogni tre mesi, alle scadenze di volta in volta stabilite dalla competente Sezione di programmazione e controllo regionale, una rendicontazione trimestrale composta da un Conto Economico Consuntivo Trimestrale, un Conto Economico Preventivo annuale Aggiornato e da ulteriori tabelle di debito informativo regionale. La rendicontazione trimestrale è predisposta in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione ed è redatto, secondo gli schemi regionali previsti. E’ prevista la redazione del conto economico ministeriale (Modello CE) da caricare nel portale ministeriale. Le rendicontazioni sono oggetto di certificazione in merito alle condizioni di equilibrio economico complessivo, predisposte a firma del Direttore Generale in coerenza con le richieste regionali.

Art. 20 Il Bilancio d’Esercizio

Entro le scadenze comunicate dalla competente Sezione di programmazione e controllo regionale l’Azienda adotta il Bilancio d’Esercizio dell’esercizio successivo a quello di competenza e ne trasmette copia alla Conferenza dei Sindaci. Lo stesso viene trasmesso agli uffici regionali competenti e viene reso pubblico. Il Bilancio deve essere redatto nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli dal 2423 al 2429 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto diversamente dal Titolo II –Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario del Decreto Legislativo n. 118/2011. Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario con nuovi modelli definiti dal Decreto Legislativo n. 118/2011 e dalla Nota Integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale.

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La nota integrativa deve contenere i modelli ministeriali Modello CE e Modello SP per l’esercizio in chiusura confrontati con l’esercizio precedente. La relazione sulla gestione, redatta secondo lo schema del Decreto Legislativo n. 118/2011, deve contenere il modello dei costi per Livello di Assistenza (Modello LA) per l’esercizio chiusura e per l’esercizio precedente, nonché un’analisi dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi sanitari distinti per ciascun livello essenziale di assistenza. In particolare, lo schema di relazione sulla gestione previsto dal D.Lgs n. 118/2011 è articolato come segue:

− generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull’organizzazione dell’Azienda;

− generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi (assistenza ospedaliera, territoriale, prevenzione);

− attività del periodo (reportistica gestionale sui dati di produzione per livello di assistenza);

− gestione economico – finanziaria dell’Azienda. L’Azienda in tale sezione deve evidenziare i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio nonché l’evoluzione prevedibile della gestione.