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VARIANTE N. 29 AL PRGC REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA COMUNE DI CARLINO COMMITTENTE : Amministrazione Comunale di CARLINO serie - numero d’ordine - n° pratica IL PROGETTISTA ING. ANTONIO NONINO COLLABORATRICE: pian. Patrizia Del Rosso Ing. ANTONIO NONINO Via Baldasseria Bassa, 160 - 33100 UDINE tel. 0432/294922 fax. 0432/504507 e-mail [email protected] p IVA 01367100300 C.F. NNN NTN 54A07L843H INGEGNERIA ARCHITETTURA URBANISTICA versione data note redatto verificato A Luglio 2017 B Febbraio 2018 C Luglio 2019 CONSULENTE: p.i. Graziano Travaini Norme tecniche di attuazione con evidenziazione delle modifiche apportate N1 A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione

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VARIANTE N. 29

AL PRGC

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA

COMUNE DI CARLINO

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di

CARLINO

serie

-

numero d’ordine

-

n° pratica

IL PROGETTISTA

ING. ANTONIO NONINO

COLLABORATRICE:

pian. Patrizia Del Rosso

Ing. ANTONIO NONINO

Via Baldasseria Bassa, 160 - 33100 UDINE

tel. 0432/294922 fax. 0432/504507

e-mail [email protected]

p IVA 01367100300 C.F. NNN NTN 54A07L843H

INGEGNERIA

ARCHITETTURA

URBANISTICA

versione data note redatto verificato

A Luglio 2017

B Febbraio 2018

C Luglio 2019

CONSULENTE:

p.i. Graziano Travaini

Norme tecniche di attuazione

con evidenziazione delle modifiche apportate

N1

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione

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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CARLINO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE ADOTTATO CON DELIBERA CONSIGLIARE N° 58 DEL 22.10.1998

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

VARIANTE N. 29

con evidenziazione delle modifiche apportate

N.B. Il presente testo coordinato fino alla variante 28 è stato redatto sulla base del testo

pubblicato sul sito del Comune, al quale sono state apportate le modifiche introdotte dalle

varianti non considerate dallo stesso, sulla base dei documenti forniti dall’ufficio tecnico

comunale.

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TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° - GENERALITÀ

Art. 1.- Contenuto della variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale, ambito di applicazione e validità temporale.

1.- La variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale del comune di Carlino (d'ora in poi P.R.G.C.) è stata elaborata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 19 novembre 1991 n° 52 così come modificata dalla L.R. 19/91 e dalla L.R. 34/97, alle previsioni e prescrizioni del Piano Urbanistico Regionale Generale (P.U.R.G.) approvato con D.P.G.R. 15/9/78 n° 0826/PRES, alle indicazioni delle norme statali e regionali in materia territoriale, urbanistica ed edilizia, nonché in base alle direttive impartite dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 39 dd. 14/07/1997.

2.- Il P.R.G.C. ha efficacia su tutto il territorio comunale, disciplinandone l'uso e l'assetto, regolamentando tutte le attività di trasformazione urbanistica edilizia ed ambientale da attuarsi al suo interno, in base ad obiettivi di interesse pubblico e secondo quanto stabilito dalle planimetrie di piano e dalle presenti norme tecniche d'attuazione con relativi allegati.

3.- In particolare il P.R.G.C. recepisce:

a.- gli obiettivi e le strategie da perseguire per la gestione del territorio comunale come definiti dall'Amministrazione comunale;

b.- le direttive e le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;

c.- i criteri per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche ed agricole, nonché dei beni di interesse storico-culturale ed i relativi vincoli di conservazione;

d.- le risultanze dell'analisi relativa alla situazione geologica ed idraulica del territorio;

prevede:

e.- la configurazione delle infrastrutture di trasporto e comunicazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico che interessano il territorio comunale;

f.- la localizzazione e la specificazione delle attrezzature collettive e dei servizi pubblici;

g.- la suddivisione del territorio in zone territoriali omogenee;

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h.- la valutazione della compatibilità ambientale delle previsioni, ove prescritta dalla normativa vigente;

e pertanto definisce:

i.- i criteri per la revisione ed aggiornamento del piano;

l.- gli strumenti d'intervento per l'attuazione delle proprie previsioni;

m.- le prescrizioni generali e particolari da rispettare nell'esecuzione degli interventi di trasformazione urbanistico edilizia ed ambientale all'interno delle singole zone territoriali omogenee;

n.- ogni altra prescrizione richiesta dalla normativa statale e regionale.

4.- Il P.R.G.C. ha valore a tempo indeterminato; con l'esclusione delle aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio e delle aree assoggettate a piani attuativi dove l’efficacia è fissata in anni cinque conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 e 39 23 della L.R. n° 52/91 5/07 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 6 della L.R. 19/09

Art. 2.- Elementi costitutivi del P.R.G.C.

1.- Sono elementi costitutivi del P.R.G.C. gli elaborati e le tavole grafiche di seguito indicati:

a) Elaborati di analisi dello stato di fatto (evidenziati dalla lettera A e numero):

Tav A1 Inquadramento territoriale scala 1:25.000 Tav A21-2 Uso del suolo scala 1:5.000 Tav A31-2 Vincoli territoriali scala 1:5.000 Tav A401 Classificazione delle aree di interesse ambientale -Carlino scala 1:2.000 Tav A402 Classificazione delle arre di interesse ambientale -San Gervasio scala 1:2.000 Tav A41 Mappe storiche Carlino scala 1:2.000 Tav A42 Mappe storiche San Gervasio scala 1:2.000 Tav A5 Impianti a rete: Rete fognaria - idrica illuminazione pubblica scala 1:10.000 Tav A6 Impianti a rete: Telecom -Rete metano - scala 1:10.000 Tav A71-2 Individuazione aree edificate ed urbanizzate art. 5 DPGR n°0126/Pres dd 20/04/1995 - scala 1:5.000 Tav A8 1-2 Individuazione delle aree e dei demani pubblici scala 1:5.000

Commento [GT2^rev.1]: Al fine di aggiornare il richiamo legislativo alla normativa vigente in materia.

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b) Direttive del Consiglio Comunale per la formazione del P.R.G.C.: delibera n° 38 dd. 29/09/1995 (riportate, per facilità di visione, in allegato alle presenti norme d'attuazione , cfr Allegato 1).

c) Piano struttura con la rappresentazione schematica delle strategie del P.R.G.C. (Tav. P01 scala 1: 10.000 e P02-3 scala 1:5.000)

d) Elaborati di progetto (evidenziati dalla lettera P e numero)

Tav P11-2 Tavola di zonizzazione scala 1:5.000 Tav P2 a Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P2 b Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:1.000 Tav P2 c Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P2 d Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P2 e Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P2 f Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:1.000 Tav P2 g Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P2 h Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P2 i Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P2 j Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P2 k Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P2 l Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P2 m Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P31-2 Classificazione della viabilità esistente e di progetto scala 1:5.000

e) Relazione illustrativa contenente la sintesi delle analisi preliminari, le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali (di cui all'art. 30 co 5° punto b/1); l’indicazione motivata dei limiti di flessibilità, gli obiettivi e le strategie del P.R.G.C., il programma di attuazione delle previsioni di piano con riferimento alla validità dei vincoli imposti ed all'attuazione degli eventuali espropri contenuti negli elaborati P/1 e P/2 (evidenziati dalla lettera R e numero).

R1 Relazione illustrativa

R2 Schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali

R3 Programma di attuazione delle previsioni di piano

f) Normativa d'attuazione del P.R.P.C. PAC (evidenziati dalla lettera N e numero):

N1 Norme tecniche d'attuazione, con allegati gli obiettivi, le strategie ed i limiti di flessibilità di piano ;

Commento [GT2^rev.2]: Superfluo

Commento [GT2^rev.3]: Per adeguare la denominazione del piano attuativo a quella prevista dalla L.R. 5/07.

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2.- In particolare hanno valore prescrittivo a contenuto vincolante gli elaborati e le tavole grafiche di cui ai punti: c), d), ed f) del precedente comma.

3.- In caso di eventuali non corrispondenze tra tavole grafiche a scale diverse, fa sempre testo la rappresentazione a scala più dettagliata.

Art. 3.- Modalità d'attuazione del P.R.G.C. (stralciato)

1.- Il P.R.G.C. si attua mediante: a - piano regolatore particolareggiato comunale (d'ora in poi P.R.P.C.); b - intervento edilizio diretto (d'ora in poi I.E.D.), secondo le modalità

previste dalla presente normativa e le indicazioni contenute nelle planimetrie di progetto del piano.

2.- Il P.R.P.C. si applica obbligatoriamente nelle zone in cui esso sia specificamente richiesto dalle norme del P.R.G.C., nonché nei casi in cui sia necessario procedere preventivamente all'urbanizzazione primaria dell'area d'intervento qualora trattasi di PRPC di iniziativa privata, proposti dall’unanimità dei proprietari del comparto.

3.- In tutti gli altri casi il P.R.G.C. si attua mediante I.E.D.

Art. 4.- Attuazione mediante P.R.P.C. (stralciato)

1.- La formazione del P.R.P.C. è regolamentata dagli artt. 42 e segg. della L.R. n° 52/91 e successive modificazioni.

2.- Tale procedura può essere promossa: a.- da parte del Comune, secondo quanto stabilito dall'art. 48 della L.R. n°

52/91 (P.R.P.C. di iniziativa pubblica) b.- da parte di tutti gli altri soggetti attuatori privati e pubblici, secondo

quanto previsto dall'art. 49 della L.R. n° 52/91 (P.R.P.C. di iniziativa privata).

3.- Il P.R.P.C. può apportare delle modifiche al P.R.G.C. nel rispetto dei limiti di flessibilità indicati per ogni zona urbanistica e riportati nella relazione illustrativa allegata al presente piano.

4.- Sono fatti in ogni caso salvi i piani attuativi approvati ed in vigore alla data di adozione del presente piano. Eventuali varianti a predetti piani attuativi dovranno adeguarsi alle presenti norme di attuazione.

Commento [GT2^rev.4]: Disposizioni di carattere generale, trasferite nel nuovo Regolamento edilizio.

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5.- Compatibilmente con le disposizioni previste nell’art. 50 della L.R. n° 52/91 e successive modificazioni, il P.R.P.C. può assumere anche i contenuti dei seguenti piani urbanistici attuativi settoriali:

a.- piano per l'edilizia economica e popolare, di cui alla L. 18/4/'62 n°167 e successive modificazioni;

b.- piano per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della L. 22/10/71 n° 865;

c.- piano di recupero, di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. 29/4/'86 n° 18.

Art. 5.- Attuazione mediante I.E.D.

1.- In base alla rilevanza urbanistica o edilizia dello I.E.D. la sua realizzazione è rispettivamente soggetta:

a- al rilascio della concessione edilizia da parte del Sindaco, b- al rilascio della autorizzazione edilizia da parte del Sindaco, c- alla presentazione di denuncia di inizio attività da parte del proprietario

dell'immobile e/o da parte di altri soggetti aventi titolo ad eseguire le opere denunciate:

secondo le disposizioni contenute nel TITOLO VI° CAPO IV° della L.R. n° 52/91 e successive modificazioni.

2.- Il rilascio della concessione edilizia può avvenire solo quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a.- il lotto d'intervento è servito dalle opere di urbanizzazione primaria; b.- il Comune preveda o abbia già previsto di realizzare nel successivo

triennio le opere di urbanizzazione primaria a servizio del lotto d'intervento;

c.- il soggetto attuatore dell'I.E.D. si impegni - previa stipula di apposita convenzione con il Comune, ai sensi dell’art. 90 della L.R. 52/91 - a realizzare a proprio carico le opere d'urbanizzazione primaria al servizio del lotto contemporaneamente alla costruzione oggetto di concessione.

1. L’attuazione mediante interventi edilizi diretti (IED) avviene attraverso varie forme autorizzative, nonché in regime di edilizia libera, che la legge regionale ed il regolamento edilizio specificatamente disciplinano.

Art. 6.- Obbligo di autorizzazione per modifica di destinazione d'uso.(stralciato)

1. In tutto il territorio comunale, con esclusione delle zone omogenee B/0 - B/2 - e C il mutamento di destinazioni d'uso delle unità immobiliari con o senza opere edili, è comunque soggetto al rilascio di autorizzazione edilizia da parte del

Commento [GT2^rev.5]: Disposizioni di carattere generale, trasferite nel nuovo Regolamento edilizio, in parte superate per

effetto dell’entrata in vigore della LR 21/15 (flessibilità dei PAC).

Commento [GT2^rev.6]: Disposizioni di carattere generale, trasferite nel nuovo

Regolamento edilizi, nonché superate dalla vigente LR 19/09..

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Sindaco, salvo i casi per i quali, la rilevanza urbanistica dell'intervento, la legislazione impone il ricorso alla concessione edilizia. Commento [GT2^rev.7]: Disposizion

i di carattere generale, trasferite nel nuovo Regolamento edilizio.

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CAPO II° - DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI E DEI PARAMETRI EDILIZI –(stralciato)

Art. 7.- Indici urbanistici e parametri edilizi

1. Con riferimento all'art. 32 delle norme di attuazione del P.U.R.G. si riportano le seguenti definizioni degli indici urbanistici:

1.1 Superficie territoriale (St): la superficie territoriale comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, necessarie agli insediamenti, con l'esclusione di quelle destinate dallo strumento urbanistico generale alla rete principale della viabilità. Vanno altresì escluse ai fini del computo della (St) le aree, in essa comprese, di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

1.2 Superficie fondiaria (Sf): la superficie fondiaria è costituita dalla parte della superficie territoriale (St) di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla (St) le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria, e quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni ricadenti nel lotto.

1.3 Indice di fabbricabilità territoriale (It): esprime il volume massimo o minimo in metri cubi costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale (St).

1.4. Indice di fabbricabilità fondiaria (If): esprime il volume massimo e minimo in metri cubi costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf).

1.5 Densità territoriale (Dt): esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale (St) espressa in ettari.

1.6. Densità fondiaria (Df): esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la superficie fondiaria (Sf), espressa in metri quadrati.

1.7 Rapporto di copertura (Q): esprime il rapporto percentuale (%) e numerico (mq/mq) esistente tra la superficie coperta riferita a tutte le opere e la superficie fondiaria (Sf).

2. Si definiscono inoltre i seguenti parametri edilizi:

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2.1 Superficie coperta (Sc): è la superficie in mq., risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra e delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, porticati anche aperti e/o pilastri, parti aggettanti chiuse, con l'esclusione di parti aggettanti aperte come balconi, sporti di gronda, scale aperte e simili fino ad un massimo di ml. 1,50 dalle pareti perimetrali. Nelle zone agricole, ai fini della determinazione della superficie coperta di un complesso edilizio vengono conteggiate anche le tettoie totalmente o parzialmente aperte con l'esclusione delle serre di altezza inferiore a ml. 2,50.

2.2 Altezza degli edifici (H) è l’altezza ammessa per l’edificazione calcolata come differenza tra la quota media del profilo naturale del terreno o quella del profilo del terreno sistemato, se più bassa, e l’intradosso dell’ultimo solaio piano o in sua assenza di quello di copertura. Nel caso in cui il terreno sia a quota inferiore a quello stradale, l’altezza va riferita alla quota media del marciapiede o, in sua assenza, della sede stradale. Qualora tra l’intradosso dell’ultimo solaio di piano e la maggior quota d’imposta interna del solaio di copertura si abbia un’altezza superiore a mt. 1,00, l’altezza del fabbricato dovrà far riferimento a detta quota. Al di sopra di tale altezza potranno emergere solamente le antenne televisive e i parafulmini, nonché i cosiddetti volumi tecnici. Tali modesti volumi, che dovranno integrarsi il più possibile all’assetto tipologico dell’edificio, non dovranno superare mt. 2,50 oltre l’altezza massima prescritta.

2.3 Il volume degli edifici (V) definisce le quantità volumetriche derivanti dall’applicazione degli indici di edificabilità prescritti dalle norme di zona e del prodotto della superficie coperta per l’altezza, calcolata come al precedente punto 2.2. Concorre alla formazione del volume complessivo anche quello di sottotetto compreso tra gli intradossi dell’ultimo solaio di piano e quello di copertura, riferito allo spazio libero di almeno mq. 8 ed avente un’altezza minima di mt. 1,70 e massima di mt. 2,50; la parte del volume seminterrato degli edifici emergente dalla quota di riferimento, così come definita al precedente punto 2.2., riferita ai vani accessori con intradosso del solaio di soffittatura posto ad una quota superiore a m. 1,60 dalla quota di riferimento. Non concorrono alla formazione delle volumetrie complessive i volumi tecnici, i balconi e i porticati chiusi su non più di due lati i volumi sanitari derivanti dalla sopraelevazione del solaio al piano terreno rispetto al piano campagna e non potrà presentare un’altezza superiore a 0,60 mt..

Commento [GT2^rev.8]: Definizioni e disposizioni di carattere generale, trasferite nel nuovo Regolamento edilizio.

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Art. 8.- Utilizzazione degli indici

1.- Per il calcolo dell'indice di fabbricabilità e dei limiti volumetrici da osservarsi per ciascuna area, si fa riguardo al rapporto fra volumi e superfici disponibili al momento dell'approvazione dello strumento urbanistico.

2.- Ai fini della determinazione di tale rapporto, una stessa area non può essere conteggiata, in tutto o in parte, per una seconda volta, se non quando sia venuto a mancare un fabbricato preesistente per demolizione o per altra causa. Dal computo della superficie disponibile vanno esclusi i terreni non funzionalmente contigui con la precisazione che la funzionalità contigua dei terreni nella zona agricola è determinata dall'utilizzazione sotto il profilo agricolo.

Art. 9.- Altre definizioni (stralciato)

1. Al fine di fornire un'interpretazione univoca delle norme del P.R.G.C. vengono infine stabilite le seguenti definizioni:

1.1. Annesso di servizio alla residenza: è costituito da una o più unità immobiliari, ricadenti all'interno di un lotto residenziale, siano essi accorpati che disgiunti dall’edificio principale, destinato ad ospitare funzioni ed attività connesse con l'abitazione principale (es.: autorimesse, depositi, laboratori per hobby, spazi coperti connessi con lo svolgimento di attività all'aperto, ecc.).

1.2. Annesso rustico alla residenza: è costituito da una o più unità immobiliari, ricadenti all'interno di un lotto residenziale, destinate ad ospitare funzioni ed attività di tipo agricolo-zootecnico che non possono arrecare disturbo alla residenza e che sono armonicamente inseriti nel contesto ambientale (es. ricoveri per attrezzature agricole, piccoli depositi di attrezzi agricoli, piccoli allevamenti di animali domestici e di campagna, ecc.).

1.3 Piano di campagna: è costituito dalla configurazione posseduta dai luoghi prima dell'intervento, salvo i casi in cui: a) le modificazioni del terreno siano generalizzate omogenee ed investano più lotti in modo da stabilire un nuovo piano di campagna vero e proprio; b) l'esecuzione di opere di urbanizzazione modifichi la configurazione naturale del terreno.

1.4 Volume tecnico: è la quota di volume dell'edificio occupata da locali che svolgono una funzione tecnica essenziale per l'utilizzazione del fabbricato, avente delle dimensioni tali da garantire l'installazione, l'ispezione e la manutenzione degli impianti tecnici (es. centrale termica, cabina di trasformazione secondaria, locale macchine per ascensori ecc.).

1.5 Ampliamento con vincolo tipologico Con riferimento all'art. 63 della L.R. n° 52/91 gli interventi di ampliamento consistono nella costruzione di un

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volume edilizio che integra il volume dell'edificio esistente. L'ampliamento dell'edificio, fino ai limiti specificati in normativa, dovrà essere eseguito nel rispetto della tipologia originaria secondo i criteri indicati nelle schede allegate alle presenti norme.

1.6 Ristrutturazione edilizia. Con riferimento all'art. 65 della L.R. n° 52/91 per interventi di ristrutturazione edilizia si intendono quelli rivolti a trasformare, nel rispetto delle volumetrie preesistenti, gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente. Sono ricompresi negli interventi di ristrutturazione edilizia quelli finalizzati: a.- alla riorganizzazione interna dell'edificio sia in termini di utilizzo

delle superfici che dei volumi; b.- alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che non

rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti all’aumento del numero delle unità immobiliari.

1.7 Ristrutturazione edilizia parziale . Sono ammessi i seguenti interventi: a.- interventi di risanamento e ripristino dell'involucro murario esterno e

del suo corredo decorativo; b.- interventi di recupero anche con parziali sostituzioni degli elementi

dell'impianto strutturale interno; c.- interventi di sostituzione delle strutture orizzontali che non

denunciano la caratteristica di struttura a vista (le quali ultime saranno soggette a intervento di ripristino). Nelle sostituzioni potranno essere operate modificazioni di quota finalizzate ad un generale miglioramento igienico dell'edificio purché non comportino modifiche o intersecazioni alle finestrature;

d.- interventi di rinnovo o sostituzione ed integrazione degli impianti distributivi verticali ed orizzontali purché non di pregio.

e.- interventi di sostituzione delle strutture di copertura (salvi gli interventi di ripristino per quelle aventi caratteristiche di struttura a vista) sempre mantenendo le quote di gronda e di colmo.

Dagli interventi ammessi con il presente articolo sono comunque esclusi quelli di totale svuotamento e rifacimento interno dell'edificio preesistente con la sola conservazione del suo involucro esterno.

1.8 Stralciato

1.9) Inviluppo di un edificio: è costituito dall’insieme delle parti dell’edificio a contatto con l’atmosfera esterna (facciate, copertura ecc.)

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1.10 Corso d'acqua: oltre ai fiumi ed ai torrenti ricadenti negli elenchi delle acque pubbliche, qualsiasi sistema di scorrimento superficiale delle acque di origine naturale e/o artificiale (ruscello, roggia, canale, sistema di scolo ecc.) riportato nella cartografia catastale alla data di adozione del P.R.G.C.

1.11 Zona umida: qualsiasi ristagno di una massa d'acqua, anche a carattere stagionale, raccolta in una depressione più o meno estesa, di origine naturale e non visibilmente fluente (es. stagno, palude, prato umido, ecc.), ricadono tra le zone umide anche le aree di risorgiva.

1.12 Porticato: spazio coperto del piano terra di una costruzione, aperto su almeno due lati, avente relazione diretta con lo spazio esterno ubicato allo stesso livello che presupponga il passaggio o la sosta di persone (può essere formato da appositi pilastri che sorreggono il piano superiore). Nel caso in cui il porticato presenti elementi strutturali verticali, le dimensioni dei pilastri e dei setti, per i lati aperti, devono presentare uno sviluppo inferiore al 25% della lunghezza del lato misurato sul filo esterno della proiezione a terra della falda di copertura o dell’edificio soprastante. Commento [GT2^rev.9]: Disposizion

i di carattere generale, trasferite nel nuovo Regolamento edilizio.

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TITOLO II° - PREVISIONI DEL P.R.G.C. -

CAPO I° OBIETTIVI E STRATEGIE DEL P.R.G.C. Art. 10.- Obiettivi e strategie

1. Il P.R.G.C. in base alle finalità stabilite dalla normativa vigente ed alle direttive deliberate dal Consiglio Comunale, definisce gli obiettivi (situazioni finali che si intendono raggiungere) e le strategie dell'azione pianificatoria (modi e dove possibile, tempi per farlo) suddividendoli per ambiti territoriali.

2. Il quadro di riferimento degli obiettivi e delle strategie è costituito dal paragrafo 9 della "Relazione illustrativa" (elaborato R1) e dal "Piano Struttura" che costituisce una rappresentazione schematica e sintetica degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni di piano, il quale individua gli ambiti territoriali cui sono riferiti obiettivi e strategie.

3. Tali obiettivi e strategie costituiscono pertanto il quadro di riferimento per gli interventi di attuazione nonché di revisione od aggiornamento del P.R.G.C. entro i limiti della flessibilità indicati per ogni singola zona urbanistica descritti nella relazione illustrativa di piano allegata.

4. Rispetto alla rappresentazione del Piano Struttura (Tavv. P/0) questa è da considerare quale elemento che riporta i limiti massimi, per ogni singolo ambito, entro i quali porrà potrà essere variato il piano regolatore.

5. Tutte le modifiche e varianti, che in seguito verranno apportate al piano regolatore generale, che risultino conformi con i limiti di flessibilità indicati nella relazione di flessibilità per ogni singola zona e recepiscano quanto indicato nelle tavole P/0 -Piano struttura- seguiranno la procedura d’adozione ed approvazione indicate all’art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.- Ambiti territoriali e zone territoriali omogenee.

1. Per una più puntuale definizione delle previsioni di piano, tenuto conto per altro delle previsioni e prescrizioni del P.U.R.G., gli ambiti territoriali (d'ora in poi A.T.) del Piano struttura di cui al 2° comma dell'articolo precedente, vengono ulteriormente articolati in zone territoriali omogenee (d'ora in poi z.t.o.) che sono rappresentate nella tavola della zonizzazione (P1 e P2) e sono definite dal punto di vista prescrittivo nei successivi articoli delle presenti norme.

2. Gli ambiti territoriali e le zone omogenee previsti dal P.R.G.C. sono i seguenti:

Commento [GT2^rev.10]: Contenuto superato dalla L.R. 21/2015.

Commento [GT2^rev.11]: Refuso.

Commento [GT2^rev.12]: Procedure già stabilite dalla legge e superata dall’entrata in vigore della L.R.- 21/2015.

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a.- “Ambiti a prevalente carattere residenziale d'interesse ambientale" che corrispondono alla:

z.t.o. B0- Zona residenziale di conservazione ambientale;

b - "Ambiti residenziali saturi, di completamento e per attività compatibili", che comprendono al loro interno le seguenti z.t.o.

z.t.o. B2 - Zona residenziale urbanizzata satura e di completamento;

z.t.o. B/C - Zona residenziale non urbanizzata di completamento; z.t.o. B3 VP Zona residenziale a verde privato; z.t.o. D3 Zona occupata da insediamenti artigianali esistenti; z.t.o. H3 Zona per attività commerciali esistente;

c - "Ambiti residenziali di espansione urbana" e “Ambiti residenziali di espansione urbana con piano attuativo approvato che corrispondono alla:

z.t.o. C - Zona residenziale d'espansione edilizia;

d - "Ambiti per servizi alla residenza per lo svago e il tempo libero, che corrispondono alla

z.t.o. S - Zona destinata a servizi ed attrezzature collettive.

e.- "Ambiti per le attività produttive” suddivisi nei seguenti ambiti: per attività produttive di interesse regionale; per le attività produttive di interesse comunale con piano attuativo approvato; attività produttive di interesse comunale di nuova individuazione. Questi ambiti corrispondono alle zone omogenee:

z.t.o. D1 - Zona industriale di nuova individuazione di interesse regionale;

z.t.o. D2 - Zona industriale ed artigianale di nuova individuazione di interesse comunale e comprensoriale.

f.- "Ambiti di interesse agricolo e paesaggistico” che raggruppano gli ambiti boschivi, gli ambiti di tutela ambientale, ambiti da sottoporre a particolare forma di tutela sotto il profilo paesaggistico-ambientale e gli ambiti di interesse agricolo fiumi e corsi d’acqua. Questo ambito nel complesso corrisponde alle zone omogenee: z.t.o. E/2 - Zona boschiva; z.t.o. E/4 - Zona di interesse agricolo paesaggistico; z.t.o. E/5 - Zona di preminente interesse agricolo; z.t.o. E/6 - Zona di interesse agricolo; z.t.o. F/2 - Zona di tutela ambientale di tipo boschivo; z.t.o. F/4 - Zona di tutela ambientale di interesse agricolo

paesaggistico;

Commento [U13]: Per

Commento [GT2^rev.14]: Sostituzione terminologia

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CAPO II° ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Art. 12.- Destinazione d'uso degli edifici e delle aree compresi nelle zone per insediamenti a prevalente destinazione residenziale.

1.- Nell'ambito delle z.t.o. residenziali sono ammesse, salvo maggiori specifiche riportate negli articoli riguardanti ogni singola zona, le seguenti destinazioni d'uso degli edifici:

a. “residenziale”,(abitazioni individuali e collettive nonché annessi di servizio alla residenza) di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della L.R. 19/09;

b. artigianale di servizio alla residenza “servizi”, di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) della L.R. 19/09, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza;

c. “alberghiera” e ricettivo-complementare ,(alberghi, pensioni, ristoranti, bar, locali di divertimento) di cui all’art. 5, comma 1, lett. c) della L.R. 19/09;

d. “direzionale”, (uffici pubblici e privati, studi professionali) di cui all’art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 19/09 con l’esclusione di unità immobiliari destinati a dancing e discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali;

e. “commerciale al minuto dettaglio”, di cui all’art. 5, comma 1, lett. f) della L.R. 19/09 (negozi al dettaglio con superficie di vendita inferiore ai 400 mq, depositi con superficie coperta non superiore ai 400 mq.) di servizio alla residenza con esclusione di quelle attività che risultano incompatibili con la residenza stessa.

f. opera pubblica (servizi sociali, istituzioni pubbliche statali e rappresentative) “servizi e attrezzature collettive”, di cui all’art. 5, comma 1, lett. o) della L.R. 19/09.

g. opera d'interesse pubblico (associazioni pubbliche, sindacali, culturali e religiose, attrezzature religiose centri assistenziali e case di cura)

h. “agricola”, di cui all’art. 5, comma 1, lett. k) della L.R. 19/09, limitatamente alla realizzazione di annessi rustici alle abitazioni sotto condizione che non vi si prevedano usi e non vi si svolgano attività che possano arrecare disturbo alla funzione residenziale.

2. Per gli immobili esistenti nelle z.t.o. di cui al presente articolo ed aventi destinazioni d'uso non compatibili con quelle residenziali non sono ammessi interventi edilizi che non siano quelli di manutenzione ordinaria e manutenzione

Commento [GT2^rev.15]: Per

adeguare la norma alle nuove definizioni delle destinazioni d’uso previste dall’art. 5

della L.R. 19/09.

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straordinaria. Tutti gli edifici esistenti nelle zone residenziali possono sempre essere recuperati alla funzione residenziale e/o destinati alle attività con essa compatibili e di cui al precedente 1° comma.

3. Nel caso di presenza di attività commerciali, sia per interventi di ristrutturazione edilizia sia nei casi di nuova costruzione o ricostruzione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 16 del DPGR 126/1995 all’art. 21 del DPReg. 23.03.2007, n. 069.

4.- Le aree scoperte ricadenti nelle zone a prevalente destinazione residenziale dovranno essere sistemate a verde, rispettando le prescrizioni del successivo art. 44.

Art. 13 - Z.t.o. B/0 - Zona residenziale di conservazione ambientale.

1.- La z.t.o. B/0 comprende gli ambiti saturi costituiti da complessi edilizi che formano i nuclei originari dei centri abitati di Carlino e San Gervasio i quali si trovano in condizioni di degrado edilizio e/o con un rilevante grado di trasformazione delle caratteristiche architettoniche e dell'impianto tipologico iniziali. In tale zona debbono essere adottate particolari misure e prescrizioni per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione degli elementi architettonici più significativi, delle caratteristiche tipologiche, urbanistiche ed ambientali, mediante il recupero dei complessi degradati, e/o la ridefinizione del tessuto urbanistico-edilizio.

2.- La zona omogenea B/0 si attua mediante intervento edilizio diretto ad esclusione di un ambito soggetto a ristrutturazione urbanistica denominato RTU/1 per il quale l'attuazione potrà avvenire previa formazione di un P.R.P.C. PAC esteso all’intero ambito. Il perimetro dell'ambito è definito nella tavola di allegato P/1 e P2f. In assenza di tale piano attuativo, per gli edifici preesistenti saranno ammessi solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza modifica delle destinazioni d'uso e dell'articolazione o numero delle unità immobiliari.

3.- La perimetrazione dell’ambito, così come definito dalle tavole di zonizzazione del piano, è vincolante e non potrà pertanto essere modificata in sede di adozione del P.R.P.C. PAC se non per far coincidere il perimetro dell’ambito con il perimetro esterno delle particelle catastali in esso ricomprese.

4.- All’interno dell’ambito soggetto a R.T.U. il piano attuativo si deve porre quale obiettivo primario la riqualificazione dell’area sotto il profilo urbanistico ed edilizio nel rispetto delle tipologie costruttive caratteristiche del luogo. In sede di formazione del piano attuativo dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Commento [GT2^rev.16]: refuso

Commento [GT2^rev.17]: Per aggiornamento dei richiami normativi alle disposizioni regionali vigenti.

Commento [GT2^rev.18]: Per adeguare la denominazione del piano attuativo a quella prevista dalla L.R. 5/07.

Commento [GT2^rev.19]: Per adeguare la denominazione del piano attuativo a quella prevista dalla L.R. 5/07.

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l’If massimo consentito é di 4,00 3,30 mc/mq

- l’altezza massima consentita non potrà essere superiore a mt. 9,00.

- per l’edificio prospiciente la P.zza San Rocco è ammesso anche l’intervento di demolizione e successiva riedificazione con la limitazione che la ricostruzione del nuovo edificio avvenga mantenendo gli stessi allineamenti dati dalla preesistenza eventualmente arretrati per non più di mt. 3 dagli allineamenti originali prospicienti il fronte strada. Nel caso di demolizione e ricostruzione la sagoma del nuovo edificio dovrà rispecchiare la sagoma dell’edificio originale e soddisfare le prescrizioni contenute nel successivo punto 16.5 del presente articolo.

- per gli altri edifici sono invece ammesse tutte le categorie d’intervento compresa la demolizione e ricostruzione, in tal caso le nuove costruzioni dovranno soddisfare indicativamente le prescrizioni contenute nel successivo punto 16 del presente articolo e dai grafici da esso richiamati allegati alle presenti norme.

- in sede di formazione del piano particolareggiato all’interno dell’ambito dovrà essere progettata una piazza pedonale con accesso diretto dalla pubblica via.

- le superfici non interessate dalle costruzioni o dalla piazza pedonale potranno essere destinate a parcheggi pubblici e privati, verde pubblico, verde privato, percorsi pedonali, viabilità veicolare.

- gli interventi sugli edifici esistenti dovranno mirare alla conservazione, alla riproposizione ed al recupero degli elementi architettonici originari e dovranno rispettare le indicazioni contenute al successivo punto 16.5 del presente articolo.

- all’interno dell’area dovranno essere individuate delle aree da destinare a parcheggi stanziali, comprese le sedi viarie di servizio, in ragione di 1 mq. per ogni 10 8,20 m c di costruzione.

5. Nella zona, con intervento diretto, sono ammesse le seguenti operazioni edilizie:

- manutenzione ordinaria e straordinaria; - restauro e risanamento conservativo; - ristrutturazione edilizia - demolizione e ricostruzione; - ampliamenti - nuove costruzioni

6.- Per gli altri edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.C. (24/08/1988) purché censiti al N.C.E.U. o regolarmente autorizzati dall’Amministrazione Comunale, sono concessi ampliamenti, “una tantum” qualora non ne abbiano già usufruito, fino ad un massimo di mc. 200 180 per ciascun alloggio e/o altra

Commento [GT2^rev.20]: Per adeguare l’indice al diverso metodo di calcolo del volume delle costruzioni (-18%)

con la finalità di mantenere inalterate le capacità edificatorie vigenti.

Commento [GT2^rev.21]: Eliminazione di un refuso.

Commento [GT2^rev.22]: Eliminazione di un refuso.

Commento [GT2^rev.23]: Al fine di tener conto del diverso calcolo del volume residenziale

Commento [GT2^rev.24]: Stralciata in quanto questa “operazione edilizia” è già compresa, sulla base della definizione della

L.R. 19/09, nel’intervento di “ristrutturazione edilizia” ed in coerenza con il successivo comma 15 bis, introdotto con la presente variante.

Commento [GT2^rev.25]: Per

mantenere inalterato l’ampliamento massimo vigente anche con l’applicazione del nuovo metodo di calcolo del volume

utile (-18%).

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attività ammessa all’interno della zona. In ogni caso, per esigenze igieniche e di decongestionamento urbano, l'indice fondiario non potrà superare il limite massimo di 4 3,30 mc./mq., con riferimento all'ambito di proprietà, come stabilito 35 delle norme di attuazione del P.U.R.G..

Qualora gli interventi siano rivolti ad un ampliamento della superficie coperta senza incremento volumetrico, dove consentito, il rapporto di copertura, riferito al lotto d’intervento, non potrà essere superiore a 0,50 0,45 mq/mq.

6 bis.- La volumetria concessa in ampliamento “una tantum” deve essere utilizzata per l’adeguamento igienico, tecnologico e funzionale dell’alloggio o della unità immobiliare con la possibilità di ricavare anche una unità immobiliare aggiuntiva.

7.- All’interno della zona l’altezza massima consentita, per gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione é di mt. 8,50.

8.- Negli interventi di ristrutturazione edilizia, saranno prescritte altezza dei locali conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. n° 44 dd. 23/08/1985 onde garantire è garantito il rispetto delle morfologie delle facciate (partitura e quota delle aperture, decorazioni ecc.) e dell’insieme dell’involucro murario (altezza complessiva delle facciate, quota d’imposta e pendenza delle coperture).

9.- Negli interventi di ampliamento, “una tantum” è prescritta la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate dei nuovi edifici e pareti di edifici antistanti, mentre le distanze dai confini potranno essere: a confine o quelle stabilite dal Codice Civile. Gli ampliamenti dovranno mantenere lungo il fronte strada, gli allineamenti dettati dalle costruzioni preesistenti.

10.- (stralciato) Per gli ampliamenti vengono riportate in allegato, a livello esemplificativo, alcune soluzioni tipologiche, sulle corrette modalità di ampliamento dei corpi di fabbrica degli edifici, tali da garantire il mantenimento delle caratteristiche formali degli edifici originali.

11.- In tutti i casi di interventi edilizi, ad eccezione della semplice manutenzione ordinaria e di quella straordinaria soggetta a denuncia di inizio attività segnalazione di inizio attività (SCIA),, dovrà obbligatoriamente essere prevista l'eliminazione delle costruzioni accessorie prive di valore. Tali volumi rimossi potranno essere riutilizzati per gli ampliamenti dell'edificio principale anche in aggiunta degli ampliamenti già concessi in deroga purché i volumi che si intendono rimuovere risultino regolarmente autorizzati o denunciati al N.C.E.U.

12. All’interno della zona, nel capoluogo, sono individuati con apposita simbologia nelle tavole di zonizzazione allegate, le aree destinate alla nuova edificazione mediante IED. Nella cartografia di piano sono indicati gli inviluppi che rappresentano le dimensioni planimetriche massime del corpo di fabbrica.

Commento [GT2^rev.26]: Per adeguare l’indice al diverso metodo di

calcolo del volume delle costruzioni (-18%) con la finalità di mantenere inalterate le

capacità edificatorie vigenti.

Commento [GT2^rev.27]: Per adeguare l’indice al diverso metodo di calcolo del volume delle costruzioni (-18%) con la finalità di mantenere inalterate le

capacità edificatorie vigenti.

Commento [GT2^rev.28]: Richiamo di norma di carattere generale trasferita nel nuovo RE.

Commento [GT2^rev.29]: Stralcio, in quanto le norme di carattere tipologico sono contenute nel presente articolo e non negli allegati.

Commento [GT2^rev.30]: Per adeguare l’atto abilitativo edilizio a quello previsto dalla vigente L.R. 19/09.

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13.- Gli interventi di nuova edificazione dovranno presentare tipologia edilizia di casa in linea e riproporre gli schemi tipologici indicativamente rappresentati nell’allegato alle presenti norme. e le caratteristiche costruttive di cui al comma 16 del presente articolo

14.- Qualora l’inviluppo planimetrico individuato venga ad interessare diverse proprietà fondiarie l’intervento edilizio potrà essere realizzato anche in tempi diversi fatto salvo che sia garantita la possibilità anche ai proprietari dei lotti contermini di attestarsi con un nuovo edificio in aderenza all’edificio in precedenza realizzato, ovvero sia rispettata la distanza minima assoluta di m. 10 fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

14 bis- All’interno della zona B1 per tutti i nuovi edifici, intendendo come tali anche gli ampliamenti e gli edifici ricostruiti in seguito a demolizione limitatamente però, in quest’ultimo caso, agli ambiti soggetti a piano particolareggiato, devono essere ricavati, all’interno dei fabbricati o anche nelle loro aree di pertinenza, appositi spazi per parcheggi privati in misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione destinata ad abitazioni o uffici, e comunque, per gli edifici residenziali, almeno un posto macchina per ogni singolo alloggio. Inoltre le aree da riservare a parcheggi per esercizi commerciali al dettaglio in zona a destinazione residenziale vanno dimensionati in conformità a quanto disposto nell’art. 21 del D.P.G.R del 23.3.2007 n.. 69

riconoscendo la riduzione massima al 50% ammesso dal comma 5 dell’art. 18

della L.R. n°29/2007. La zona B1 assume valenza di “centro storico” ai fini del comma 5 del citato art. 18 della L.R. n°29/2007. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia dove si preveda un incremento delle unità abitative dovrà essere ricavato un posto macchina aggiuntivo per ogni nuova unità abitativa ricavata senza computare le esistenti. Qual’ora nel lotto di pertinenza non sia possibile ricavare i posti auto nella misura definita dalla presente norma è ammesso reperire le aree da destinare a parcheggio entro un raggio di mt. 200 dall’area d’intervento. E’ ammesso rendere disponibili tali aree anche in regime di convenzione con i proprietari o gestori di parcheggi pubblici o privati fermo restando il rispetto del numero minimo di posti auto previsti dagli standard urbanistici. Nel caso vengano convenzionati parcheggi pubblici, la convenzione da sottoscrivere tra privato ed A.C. deve stabilire la cessione in diritto di superficie al richiedente le aree parcheggio per un periodo di tempo non inferiore a 50 anni.

14 bis- Aree da destinare a parcheggio all’interno delle zone B0

Nella eventualità che gli interventi edilizi proposti prevedano ampliamenti delle volumetrie esistenti o la realizzazione di unità immobiliari aggiuntive, dovranno essere ricavate aree destinate a parcheggi nel rispetto dei seguenti parametri:

a) per residenza e servizi :

Commento [GT2^rev.31]: Stralcio, in quanto le norme di carattere tipologico sono contenute nel presente articolo e non negli allegati.

Commento [AN32]: Per migliore specificazione e comprensione della norma, nonché per la necessità di adeguare la stessa alle vigente disposizioni di legge e al diverso calcolo del volume

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- parcheggi stanziali: minimo 1 m2 ogni 8,20 m3 di nuova volumetria residenziale ai sensi dell’art. 41 sexies della L. 1150/42 e successive modifiche (tenuto conto del diverso calcolo del volume) e comunque non inferiore a un posto macchina per ogni alloggio aggiuntivo ricavato rispetto alla situazione preesistente;

b) per attività commerciali al dettaglio :

- parcheggi stanziali e di relazione: min. 60% della superficie di vendita, collocati entro un raggio non superiore a 500 m di percorso;

c) per attività direzionali:

- parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti;

- parcheggi di relazione: min. 80 m2/100 m2 di superficie utile;

d) per attività alberghiere ed esercizi aperti al pubblico :

- parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti;

- parcheggi di relazione : min 1 posto macchina ogni due utenti.

I parcheggi possono essere realizzati sia entro il corpo della costruzione sia su aree esterne. A tale scopo possono essere utilizzate aree che non fanno parte del lotto, purché asservite all’edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio privato entro un raggio di 500 m. Il vincolo sarà fissato a mezzo atto pubblico da trascriversi a cura del proprietario. E’ ammesso rendere disponibili tali aree anche in regime di convenzione con i proprietari o gestori di parcheggi pubblici o privati fermo restando il rispetto del numero minimo di posti auto previsti dagli standard urbanistici. Nel caso vengano convenzionati parcheggi pubblici, la convenzione da sottoscrivere tra privato ed A.C. deve stabilire la cessione in diritto di superficie al richiedente le aree parcheggio per un periodo di tempo non inferiore a 50 anni.

15.- Nella zona sono perimetrati alcuni “edifici di pregio ambientale” che conservano ancora integra la struttura architettonica originaria per i quali si prescrive una particolare azione di tutela. Gli interventi edilizi su questi fabbricati dovranno rispettare le indicazioni tipologiche e architettoniche contenute nelle schede esemplificative degli interventi allegate alle presenti norme di cui al comma 16 del presente articolo. Per questi edifici sono consentite le seguenti tipologie d’intervento: - manutenzione ordinaria e straordinaria; - restauro e risanamento conservativo; - ristrutturazione edilizia parziale (con le prescrizioni di seguito riportate); - ampliamento con vincolo tipologico;

Commento [GT2^rev.33]: Per migliore specificazione e comprensione della norma, nonché per la necessità di adeguare la stessa alle vigente disposizioni di legge e al diverso calcolo del volume residenziale.

Commento [GT2^rev.34]: Stralcio, in quanto le norme di carattere tipologico sono contenute nel presente articolo e non negli allegati.

Commento [GT2^rev.35]: Adeguamento alla L.R. 19

Commento [GT2^rev.36]: Eliminazione di un refuso.

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I proprietari degli immobili o altri soggetti aventi titolo ad eseguire lavori sugli edifici contrassegnati non possono procedere alla esecuzione delle opere mediante semplice denuncia di inizio attività (DIA) come previsto dall’art. 80 della L.R. 52/91 ma saranno soggetti al regime autorizzativo o concessorio previsti all’art. 78 e 79 della stessa L.R. 52/91.

15bis. In considerazione delle caratteristiche architettoniche di valore ambientale di questi fabbricati nella tipologia d’intervento di ristrutturazione edilizia non è ammessa la completa demolizione e ricostruzione degli edifici. Gli interventi di sostituzione delle strutture orizzontali e di copertura che presentano la caratteristica di struttura a vista, sono soggette a intervento di ripristino. Nelle sostituzioni si possono operare modificazioni di quota finalizzate ad un generale miglioramento igienico dell'edificio purché non comportino modifiche o intersecazioni alle finestrature; Gli interventi di sostituzione delle strutture di copertura (salvi gli interventi di ripristino per quelle aventi caratteristiche di struttura a vista) devono mantenere le stesse quote di gronda e di colmo.

15ter. – All’interno della zona, nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo comma 16 del presente articolo e delle caratteristiche architettoniche degli edifici circostanti, sono ammessi tutti gli interventi previsti in regime di edilizia libera di cui all’art. 16 e 16 bis della L.R. 19/09(1), ad esclusione: per

(1)testo dell’art. 16, comma 1 e 2, dell’art. 16 bis, ommi 1 e 2, della L.R. 19/09 vigente alla data della variante n. 29 al PRGC:

Art. 16(Attività edilizia libera) 1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, e comunque nel rispetto delle altre discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto

legislativo 22/2004 , ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:

a) interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio esistente; b) tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera per il tempo strettamente necessario; c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio; d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di dodici mesi; e) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno di pertinenza di edifici esistenti o ubicato in zona agricola, nonché i relativi

depositi di materiale funzionali all'utilizzo in loco, purché non superino il limite di 30 metri cubi e un periodo di dodici mesi; f) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno, nonché le pratiche agro-silvo-pastorali strettamente pertinenti all'esercizio

dell'attività agricola ed eseguite dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, purché non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro; g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate; h) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare; i) depositi temporanei di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, finalizzati all'utilizzo in loco e ubicati nelle aree di pertinenza di edifici

esistenti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi; j) depositi o esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o

commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone; k) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di

attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità; l) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi

comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro; m) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che comportino volumetria fino a 25 metri cubi per unità immobiliare ovvero che non comportino volumetria qualora destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue, aree ludiche senza fini di lucro, nonché

tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;

Commento [GT2^rev.37]: Disposizione in contrasto con la normativa regionale in materia (codice dell’edilizia) che regolamenta in modo sovraordinato la tipologia degli atti abilitativi in relazione in relazione al tipo di intervento previsto. In

ogni caso le disposizioni applicabili sono inserite nel nuovo Regolamento edilizio.

Commento [GT2^rev.38]: Adeguamento della norma per renderla congruente con l definizione di ristrutturazione edilizia parziale non contenuta nella LR 19/2009

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n) realizzazione di tettoie di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 25 metri quadrati di superficie coperta per unità immobiliare; o) pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino

un'occupazione complessiva massima di 100 metri quadrati di superficie per unità immobiliare; tale limite superficiale non trova applicazione qualora per la realizzazione dell'intervento vengano utilizzati materiali drenanti; p) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

q) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie

dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; r) installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali; s) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali; t) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;

u) realizzazione di elementi di arredo urbano quali, a esempio, aree ludiche senza fini di lucro, qualora non comportino volumetria; v) recinzioni, muri di cinta o cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadano in zona A o B0 o singoli edifici a esse equiparati,

non insistano sulla fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico, fatte salve le prosecuzioni in allineamento a recinzioni limitrofe esistenti, anche di diversa proprietà, identiche per tipologia e materiali, ovvero recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; in ogni caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni di deroga di cui all'articolo 34 della legge regionale 16/2008; w) collocazione, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili, nonché di cartelli o di affissi pubblicitari, di segnali indicatori o di monumenti anche se interessano la viabilità pubblica o aperta al pubblico o le relative fasce di rispetto; x) strutture ricettive turistiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche,

purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:

1) conservino i meccanismi di movimento in funzione; 2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno; 3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;

y) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore; z) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi; aa) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;

bb) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie o torrette da camino. 2. Per gli edifici o le aree destinati ad attività industriali o artigianali sono realizzabili in attività edilizia libera i seguenti interventi di tipo manutentivo ovvero strettamente funzionali all'esercizio dell'attività esercitata quali, a esempio:

a) opere necessarie a realizzare, integrare, mantenere in efficienza o adeguare gli impianti tecnologici e i relativi volumi tecnici in conformità alle ordinarie esigenze di servizio o alle norme di sicurezza, purché garantiscano un rapporto di strumentalità rispetto

all'immobile già esistente, nonché interventi di manutenzione o spostamento di serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti con le relative opere;

b) realizzazione di volumi tecnici non idonei alla presenza di manodopera, realizzati con lo scopo di proteggere apparecchi o sistemi, quali, a esempio, cabine per trasformatori, interruttori elettrici, valvole di intercettazione fluidi, stazioni di trasmissione dati e comandi, purché destinati in modo durevole al servizio dello stabilimento e nel rispetto dei parametri edilizi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali; c) sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e canalizzazioni fognanti aperte, ivi comprese le relative vasche di trattamento e decantazione, nonché trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, purché realizzati nell'area di pertinenza dello stabilimento; d) installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti, passerelle di sostegni in metallo o conglomerato

armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi, nonché soppalchi realizzati con struttura portante in ferro e piano in grigliato aperto aventi funzioni di supporto per tubazioni e apparecchiature, contenuti entro l'edificio o l'area di pertinenza

dello stesso; e) basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti, nonché attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali a esempio nastri trasportatori, elevatori a

tazze, redler, coclee, scivoli, elevatori in genere; f) deposito di container o simili, purché l'ingombro totale degli stessi occupi una superficie coperta pari o inferiore al 10 per cento della superficie coperta dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente cui accede ovvero fino al limite massimo non superiore ai 120 metri quadrati di superficie coperta.

Art. 16 bis (Attività edilizia libera asseverata) 1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, sono realizzabili in attività edilizia libera previa comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori asseverata gli interventi non assoggettati a permesso di costruire né riconducibili a segnalazione certificata di inizio attività o ad attività edilizia libera, tra cui, a titolo

esemplificativo: a) interventi di manutenzione straordinaria ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari

preesistenti; b) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale; c) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, quali bussole, verande, costruzioni a uso

garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;

d) realizzazione di tettoie di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, qualora non realizzabili ai sensi dell'articolo 16; e) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche nel caso in cui comportino limitate modifiche

volumetriche di cui all'articolo 37;

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quelli dell’art. 16, le lettere e), f), g), i), j), m), r), s), x) e y); per quelli dell’art. 16bis, le lettere c) e e). Per gli interventi di cui alla lettera q) dell’art. 16, sono esclusi gli impianti che interessano le falde dei tetti prospicienti la pubblica via. Per i fabbricati contrassegnati con asterisco e per le loro aree di pertinenza, sono inoltre esclusi gli interventi di cui alle lettere n), q), r) e t dell’art. 16, nonché le lettere c), d), e) e i) dell’art. 16bis.

16. Prescrizioni edilizie ed urbanistiche particolari. In tutti i casi di interventi edilizi, sia ad intervento diretto che indiretto, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le norme, di seguito riportate, anche riguardanti le caratteristiche e le modalità costruttive particolari.

16.1.- E' sempre ammessa la conservazione ed il recupero a fini residenziali degli edifici rurali in genere, tipologicamente più adatti al recupero abitativo. Tali edifici possono anche essere recuperati per altre funzioni purché compatibili con la destinazione residenziale secondo quanto stabilito al precedente art. 12.

16.2.- All’interno della zona, per gli edifici che si attestano sulla pubblica via o sui vicoli che da questa si dipartono costituendo l’assetto urbano dell’insediamento originario, nei casi in cui gli edifici si trovino in precarie condizioni e tali che il loro recupero risulti eccessivamente oneroso in relazione al loro pregio ambientale ed architettonico, è ammessa la demolizione e la ricostruzione, con il mantenimento delle volumetrie preesistenti incrementate dell'ampliamento di cui alle presenti norme, e con analoghe caratteristiche tipologiche. La ricostruzione degli edifici demoliti potrà avvenire nel rispetto degli allineamenti originali e, nel caso di ampliamenti nel rispetto della distanza minima dai confini previste dal Codice Civile. Negli interventi di ricostruzione si dovrà ricomporre e completare le cortine edilizie esistenti. Della necessità della demolizione deve darsi atto con idonea documentazione tecnica e fotografica e con specifica relazione del progettista.

16.3. Stralciato.

f) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, qualora alterino la sagoma dell'edificio; g) le opere sportive che non comportino volumetria utile ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture; h) i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1.000 metri nei casi in cui non sia possibile rispettare il predetto limite; ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 33, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, lettera c), il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari; i) opere di scavo e reinterro entro i 6.000 metri cubi. 2. Sono altresì realizzabili mediante attività edilizia libera asseverata le varianti in corso d'opera a permessi di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, nonché a comunicazioni di inizio lavori asseverate qualora le opere in variante siano riconducibili alle tipologie elencate agli articoli 16 e 16 bis. In tali casi le varianti non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla segnalazione

certificata di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, dell'intervento principale; l'eventuale mancata presentazione rimane soggetta alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 51, comma 4 bis, fermo restando che le stesse comunicazioni possono essere

presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.

Commento [GT2^rev.39]: Al fine di mantenere all’interno della zona le caratteristiche architettoniche e tipologiche

già previste per la stessa.

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16.4.- Lungo il filo stradale della viabilità urbana principale, gli edifici dovranno rispettare gli allineamenti preesistenti o le linee di inviluppo riportati nella allegata planimetria di piano. Su indicazione della commissione edilizia, é facoltà del Sindaco, nel caso di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, imporre degli arretramenti, per il nuovo corpo di fabbrica, rispetto agli allineamenti originari.

16.5.- In tutti i casi di interventi edilizi che eccedano la manutenzione ordinaria e che riguardino l'involucro esterno degli edifici, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni relative alle caratteristiche costruttive da adottare:

a.- i fori relativi alle finestrature sulle facciate lungo la viabilità pubblica dovranno obbligatoriamente essere realizzati prevedendo che la dimensione in altezza prevalga su quella in larghezza, con un rapporto fra la dimensione in altezza e quella in larghezza compresa tra i valori di 2/3 e 3/4. Finestrature quadrate sono ammesse purché di dimensione contenuta e comunque non superiore alla dimensione in larghezza delle finestre rettangolari di facciata.. Sono comunque ammesse portefinestre di facciata.

b.- i riquadri esterni di porte e finestre, qualora previsti, nonché soglie davanzali e simili, devono essere realizzati in pietra naturale, pietra artificiale non lucidata con spessori massicci o mattoni lavorati a mano. La larghezza sull’esterno dovrà essere compresa tra cm. 12 e cm. 20 proporzionalmente alle dimensioni del foro.

c.- le vetrine commerciali dovranno di norma avere dimensioni in larghezza pari alla dimensione corrispondente delle forature dei piani superiori, e la dimensione massima in altezza potrà corrispondere anche all'altezza netta interna dal pianterreno. Ove si richiedano vaste superfici orizzontali di mostra, le vetrine devono essere realizzate su una parete arretrata formando cosi un porticato che mantenga il ritmo delle aperture di facciata degli edifici. Portoni e androni carrai esistenti e di pregio ambientale devono venire recuperati. Nuovi accessi carrai su facciate prospettanti su spazi pubblici dovranno avere dimensione massima in larghezza di norma pari a ml. 3,50;

d.- gli infissi di finestre e gli elementi oscuranti esterni ad anta, saranno in legno naturale o verniciato con colorazioni della tinta naturale del legno oppure bianco avorio, terre naturali nelle varie tonalità. Per gli edifici di più antica edificazione è vietato l’uso di rotolanti. Le eventuali ante d’oscuro dovranno essere del tipo ad anta unica o a libro o a pacchetto fissate direttamente sugli stipiti o sulle cornici per mezzo di cardini. I portoncini d’ingresso dovranno essere in legno ed avere le stesse caratteristiche prescritte per gli oscuri. Possono essere ammessi serramenti con struttura in lega leggera o metallo preverniciati o in materiale plastico, purché si armonizzino con l'architettura

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della facciata dell'edificio: in tal caso dovrà essere presentata una campionatura dei serramenti da porre in opera. Una facciata omogenea deve presentare tipi uniformi di infissi, oscuri e portoncini e la colorazione scelta deve essere compatibile con quella delle murature delle facciate.

e.- I ballatoi sono consentiti sul lato privato dell’edificio, verso il cortile, mentre sono vietati lungo il fronte strada.

f.- Il balcone sul fronte strada deve essere considerato quale elemento particolare che, assieme al portone d’ingresso, ha funzione di individuare uno o più assi di simmetria della facciata. La sua conformazione sarà quella di un falso balcone, costituito da una balaustra in pietra o calcestruzzo a faccia a vista posti a filo muro o poco sporgenti, da mensole e solette in pietra e parapetto in pietra o ferro forgiato, in ogni caso dovrà avere una profondità non superiore a mt. 0.40.

g.- Le facciate sugli spazi pubblici potranno essere in pietra, sasso o intonacate; il mattone a vista, dovrà essere esclusivamente del tipo “a mano”. Sono ammessi, per parti limitate di facciata, i seguenti materiali: pietra naturale a vista, calcestruzzo a vista, intonaco lisciato. Non sono ammesse finiture in piastrelle di grès o ceramiche neppure per limitate porzioni di pareti esterne. Dovranno essere preferibilmente utilizzati intonaci tradizionali del tipo civile di malta fine bastarda con calci pure debolmente idrauliche tirato al frattazzo. E' ammesso l'uso di intonaci plastici purché non contrastanti con il carattere ambientale della zona. E' obbligatorio usare lo stesso tipo di intonaco esterno per l'intero complesso edilizio sul quale si interviene.

h.- La tinteggiatura degli intonaci dovrà essere realizzata con colori tradizionali, in modo da rendere armonico l’inserimento nel contesto ambientale. Si prescrivono tutte le gamme delle terre naturali e del bianco ed, in tutti i casi dovrà essere presentata una campionatura dei colori da porre in opera. Sono vietati gli intonaci ottenuti con prodotti a base di resine sintetiche.

i.- Le coperture devono essere a tetto con falde inclinate e con manto in tegole curve (coppi) in laterizio. Le falde saranno disposte nella direzione della facciata con forme a capanna o a padiglione (limitatamente ai corpi più alti ed isolati) o a falda unica in caso di fabbricati o corpi addossati ad altri. Le pendenze dovranno variare tra i 35% ed i 45% (preferibilmente tra il 35 ed il 40%). In ogni caso le pendenze dovranno uniformarsi a quelle degli edifici contigui di cui è prevista la conservazione o il ripristino. Nel caso di costruzione di nuovi volumi connessi ad una unità edilizia principale, la copertura dovrà essere progettata con pendenze e tipologia tali da inserirsi coerentemente nello

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schema architettonico generale dell’edificio di riferimento. E’ consentito derogare dalle pendenze sopra richiamate nei casi di interventi di manutenzione straordinaria o conservazione tipologica riguardi riguardanti fabbricati adibiti ad annessi alla residenza con superfici coperte tali da non consentire il rispetto di tali parametri geometrici.

l.- Le sporgenze dei tetti (linde), sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici, dovranno di norma riproporre i modelli tradizionali a cornicioni in intonaco sagomato oppure costituito dall’orditura in puntoni di legno del tetto oppure con spezzoni di travi, con o senza le teste sagomate. In questi ultimi casi la sporgenza dovrà essere proporzionale all’altezza dell’edificio con un massimo di ml 1,00, gronda esclusa.

m.- Le grondaie ed i pluviali dovranno essere del tipo in lamiera zincata preverniciata, in rame naturale o altro materiale purché con finitura superficiale verniciata ed a sezione semicircolare. I pluviali dovranno essere di sezione circolare e realizzati con lo stesso materiale impiegato per i canali di gronda. Sul fronte strada, i pluviali, dovranno essere inseriti entro la muratura ad un’altezza minima di circa ml. 2,50 misurata dal marciapiede. Negli altri casi, verso gli spazi pubblici o d’uso pubblico, è obbligatorio il terminale in ghisa. I comignoli dovranno essere costruiti secondo le forme e le dimensioni tradizionali.

n.- I manti di copertura saranno costituiti esclusivamente in tegole curve (coppi) di colore naturale. E’ consentita la realizzazione del manto con tegole a più tonalità di colore ricorrendo ad elementi di recupero nel maggior numero possibile. E’ vietato l’uso di tutti gli altri tipi di tegole.

o.- Gli abbaini possono essere realizzati solo sulle falde rivolte verso la corte interna. La quota superiore del colmo non può superare quella del colmo del tetto. Il serramento deve essere in legno o dello stesso materiale e delle stesse caratteristiche di quelli presenti nell’edificio.

p.- le torrette da camino dovranno essere in muratura faccia a vista o muratura intonacata con una forma che deve rifarsi il più possibile a quelle già presenti nell’edificazione storica locale. Sono vietate le torrette da camino prefabbricate di qualsiasi materiale e forma.

q.- Le insegne delle attività commerciali ed artigianali dovranno essere concepite in modo da integrarsi con l’architettura degli edifici su cui sono poste. Le insegne dovranno essere applicate al piano della facciata, a contatto, con un minimo distacco, realizzate con lettere staccate e disposte preferibilmente in senso orizzontale. Non sono ammesse insegne disposte su un piano perpendicolare alla facciata o posizionate su tetti e con illuminazione interna, dinamiche o lampeggianti. Non sono consentiti colori di luce cangiante.

Commento [GT2^rev.40]: refuso

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Sono consentite le insegne a sbraccio qualora rispettino la tipologia tradizionale: asta in ferro lavorato o mensola a muro con cartello-insegna in materiale metallico dipinto. L’altezza dell’insegna, da limite del cartello al piano del marciapiede, deve essere maggiore di 3,00 mt.

r.- Le recinzioni, potranno essere realizzate in muratura tradizionale di laterizio a vista, di pietra o ciottoli di fiume. Le murature in calcestruzzo dovranno essere ed intonacate. Verso gli spazi privati possono essere adottate recintazioni in siepi sempreverde, staccionate in legno o ringhiere in ferro. Verso gli spazi pubblici non sono ammesse recinzioni con rete metallica o frangisole.

17.- Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica così come perimetrate nella tavola A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n°42/2004, in recepimento alle prescrizioni del PAIR, valgono le disposizioni contenute nell’art. 51, co. 3, delle presenti norme. Art. 14. - Z.t.o. B/2 - Zona residenziale urbanizzata satura e di

completamento.

1.- La z.t.o. B/2 comprende ambiti saturi costituiti prevalentemente da edifici a carattere residenziale di recente costruzione o ambiti parzialmente edificati nel contesto di ambiti residenziali di completamento edilizio. La z.t.o. B/2 ricomprende pertanto sia le aree edificate a prevalente carattere residenziale sia le aree libere inedificate già urbanizzate, di completamento edilizio, con esclusione delle aree occupate da attrezzature e servizi così come definite dall’art. 5 comma 1 punto 2 del D.P.G.R. 126/PRES del 20 aprile 1995.

2.- Nella zona sono ricompresi anche gli ex ambiti di espansione urbana (ex zona PEEP ed ex zone C) con piani attuativi ancora in vigore, le opere di urbanizzazione completate ed un avanzato livello di attuazione del programma edilizio. Per tali ambiti, opportunamente perimetrati nelle allegate tavole di zonizzazione P/1 e P/2, permangono, ai sensi del 7° comma degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 086/2008, regolamento di attuazione della L.R. 5/2007, gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano attuativo. Qualora si proceda alla revoca del PAC valgono gli indici ed i parametri edilizi della zona B2., ai sensi del 6° comma dell’art. 49 della L.R. 52/91 le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le prescrizioni urbanistiche contenute nei piani attuativi approvati.

3.- All’interno della zona il P.R.G.C. si attua mediante I.E.D.

4.- Nella zona si prevede la conservazione del volume edilizio esistente nonché la possibilità di saturare i lotti solo parzialmente edificati ed il completamento edilizio delle aree urbanizzate non ancora edificate.

Commento [GT2^rev.41]: refuso

Commento [GT2^rev.42]: Adeguamento alle norme del PAIR per gli ambiti di pericolosità idraulica

Commento [GT2^rev.43]: Per adeguamento alle vigenti disposizioni legislative e per necessità di specificazione

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5.- All’interno della zona sono ammesse le destinazioni d’uso indicate al precedente art. 12

6.- Per la zona si assumono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

Indice di fabbricabilità fondiario ....................... If =0,90 0,75 mc/mq

Rapporto di copertura massimo ...................... Qf = 0,35 mq/mq Altezza massima ................................................. (H) = 7,50 mt

Distanza dai confini di proprietà .......................... Dc = 5,00 mt

per corpi accessori di fabbricati esistenti con h< 3,00 mt. a confine o minimo ........................... Dc= 3,00 mt

Distanza dalle strade di interesse regionale e comprensoriale ........... Ds = 7,50 mt altre strade di interesse locale .......................... Ds = 6,00 mt

Distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti 10,00 mt

6bis.- All’interno della zona, in località Maranutto, è perimetrato un ambito all’interno del quale l’altezza massima dei fabbricati è elevata a m 8.50.

7.- Per i lotti già edificati, qualora la volumetria esistente risulti satura o prossima a quella massima ammissibile in base all’If, riferito al lotto di pertinenza dell’edificio, per esigenze igienico tecnologiche e funzionali è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti alla data di adozione del primo P.R.G. (24/08/1988), qualora non ne abbiano già usufruito e per una sola volta, fino ad un massimo di 200 180 mc. per alloggio e/o della singola attività insediata. Tale aumento di volume, nel caso di più alloggi o di più attività insediate, non potrà superare il 50% del volume edificato preesistente. In nessun caso, per esigenze igieniche e di decongestionamento urbano, l'indice fondiario potrà superare il limite massimo di 4 3,30 mc./mq. con riferimento all'ambito di proprietà, come stabilito dall'art. 35 delle norme d'attuazione del P.U.R.G.. Qualora gli interventi siano rivolti ad un ampliamento della superficie coperta senza incremento volumetrico, dove consentito, il rapporto di copertura, riferito al lotto d’intervento, non potrà essere superiore a 0,50 mq/mq.

8.- L'altezza degli edifici ampliati o ricostruiti a seguito di demolizione non potrà superare l'altezza media degli edifici circostanti esistenti e in ogni caso sia per edifici isolati sia per edifici in linea a schiera, l'altezza massima non potrà superare i ml 8,50.

9.- Stralciato

10.- La volumetria per ampliamenti "una tantum", di cui al precedente comma 7, potrà essere utilizzata anche per costruire degli annessi di servizio alla residenza, che dovranno di preferenza far parte integrante del fabbricato principale ed

Commento [GT2^rev.44]: Per mantenere inalterate le previsioni edificatorie vigenti, anche con applicazione del nuovo metodo di calcolo del volume utile.

Commento [GT2^rev.45]: Per mantenere inalterato l’ampliamento massimo vigente anche con l’applicazione del nuovo metodo di calcolo del volume utile.

Commento [GT2^rev.46]: Per mantenere inalterate le previsioni edificatorie vigenti, anche con applicazione del nuovo metodo di calcolo del volume utile.

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essere armonicamente composti con esso sia nella forma che nei materiali. Non sono ammesse le autorimesse in lamiera zincata e ad elementi prefabbricati non intonacati. L'altezza di tali annessi non potrà essere superiore a ml 3,00 fuori terra. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di costruire in aderenza all'edificio principale senza pregiudicare la funzionalità del lotto, è ammessa la realizzazione di tali edifici in posizione differente sul lotto anche in aderenza ai confini di proprietà o nel rispetto delle norme del Codice Civile. Non è in ogni caso ammessa la costruzione di tali annessi di servizio isolati in aderenza ai confini di proprietà prospicienti su strade pubbliche o private, salvo il caso d'accorpamento con l'edificio principale e/o per rispettare allineamenti preesistenti. Qualora le pareti relative agli ampliamenti e/o alle ricostruzioni, nei soli casi in cui siano finestrate, dovranno rispettare la distanza minima assoluta di ml. 10 dalle pareti di edifici principali antistanti preesistenti, siano queste ultime finestrate.

11.- Gli edifici non residenziali preesistenti nei lotti di proprietà, aventi caratteristiche tipologiche ed architettoniche adatte alla residenza possono essere interamente recuperati alle destinazioni d’uso ammesse nella zona, nel rispetto della struttura edificata preesistente, senza alterazioni volumetriche eventualmente aumentate del volume concedibile in deroga.

12.- La volumetria degli annessi di servizio preesistenti, purché regolarmente autorizzati dal comune o denunciati al N.C.E.U, potrà essere recuperata ed accorpata all'edificio principale e/o ad altri annessi preesistenti sul lotto onde procedere ad una razionalizzazione del complesso edilizio previa demolizione e sottoscrizione d'un atto d'obbligo, accompagnato da adeguate garanzie (cauzione, polizza fideiussoria ecc.) da trascriversi nei pubblici registri, al fine di garantire la demolizione delle volumetrie da recuperare nel caso in cui il riutilizzo del volume per ampliamenti debba essere fatto prima della demolizione stessa. L’accorpamento all’edificio principale, della volumetria demolita, dovrà avvenire nel rispetto delle distanze dalle strade specificate al precedente comma 6 e dai confini di proprietà specificate al precedente comma 9.

13.- Per tutti gli edifici in cui si renda necessaria la demolizione, in relazione a casi di forte stato di degrado edilizio, negli interventi di ricostruzione dovrà venire rispettata la distanza minima dai confini di proprietà pari a ml. 5,00, eccetto il caso di edifici appartenenti a cortine edilizie a schiera su fronte strada, nel qual caso l'edificio ricostruito potrà attestarsi sull'allineamento stradale dell'edificio preesistente ed in aderenza agli edifici esistenti. L'edificio ricostruito non potrà superare il volume dell'edificio preesistente eventualmente ampliato fino al concorso dei parametri urbanistici ed edilizi previsti ai commi 5,6,9 del presente articolo. In ogni caso non potrà comunque essere superato l'indice fondiario If = 4 3,30 mc./mq. riferito al lotto di pertinenza. Per tutti gli

Commento [GT2^rev.47]: Coerenza della norma.

Commento [GT2^rev.48]: Per

mantenere inalterate le previsioni edificatorie vigenti, anche con applicazione del nuovo metodo di calcolo del volume

utile.

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edifici la distanza fra pareti finestrate dell'edificio ricostruito e pareti di edifici principali antistanti e preesistenti non potrà essere inferiore a ml. 10,00.

13bis. – Nella zona B2 gli interventi di cui all’art. 39, commi 1, 2 e 3, della L.R. 19/09(2), possono comportare anche l’aumento delle unità immobiliari esistenti nel rispetto degli standard urbanistici, ma sono subordinati alla contestuale installazione di impianti solari o fotovoltaici integrati secondo la definizione data all'articolo 2 comma 1, lettera b3), del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387), e

successive modifiche, oltreché di impianti solari per la produzione di acqua calda, qualora gli interventi di riqualificazione dell'unità immobiliare interessata conseguano un valore limite del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 % rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, al decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche.

14.- (stralciato)Relativamente ai lotti non direttamente collegati alla rete viaria pubblica e non ancora completamente serviti dalle opere di urbanizzazione primaria, il rilascio della concessione edilizia per i nuovi edifici è subordinato alla presentazione di un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e dall’impegno dei privati a realizzare direttamente tali opere, ai sensi dell’art. 11 della L. 10/77 e all’art. 90 della L.R. 52/91.

15.- All’interno della zona, nelle tavole di zonizzazione allegate, sono individuati con apposita simbologia, alcuni ambiti per i quali il rilascio della concessione edilizia del permesso di costruire è subordinato alla preventiva presentazione di un progetto d’intervento edilizio unitario esteso all’intero ambito d’intervento.

16.- Il progetto d’intervento unitario dovrà essere accompagnato dal progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e dall’impegno dei privati a

(2) Commi 1, 2 e 3 dell’art. 39 della L.R. 19/09 vigenti alla data di adozione della variante n° 29 al PRGC:

“1. Il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza e' ammesso, senza modifiche alla sagoma, in deroga ai limiti e ai parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati e alberghi), e successive modifiche, se contestuale a interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio o di parte dello stesso. Gli interventi di cui al presente comma non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e devono comunque rispettare un'altezza minima di 1,30 metri e un'altezza media di 1,90 metri, fatte salve le piu' estensive previsioni per le zone montane. Il recupero previsto dal presente comma e' ammissibile anche per i vani destinati a cantine e taverne, magazzini, depositi e garage e altri locali interrati e semi-interrati purche' di altezza non inferiore a 2,20 metri. 2. Al di fuori delle zone omogenee A e B0, o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, gli interventi di recupero del sottotetto di edifici esistenti sono ammessi in deroga agli indici e ai parametri urbanistici ed edilizi anche se prevedono

innalzamento della quota di colmo, variazione della pendenza di falda e apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, fino ad assicurare il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985 , e successive modifiche. Tali interventi possono

comportare l'aumento del numero delle unita' immobiliari esistenti nel rispetto degli standard urbanistici. 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere eseguiti esclusivamente su edifici esistenti e interessare locali sottotetto esistenti realizzati

anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.”

Commento [GT2^rev.49]: Per perseguire due finalità: quella di favorire ulteriormente il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e quella di incentivare il risparmio energetico.

Commento [GT2^rev.50]: Disposizione di carattere generale, trasferita nel nuovo Regolamento edilizio.

Commento [GT2^rev.51]: Per adeguare la denominazione dell’atto abilitativo alle vigenti disposizioni della L.R. 19/09

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realizzare direttamente tali opere, ai sensi dell’art. 11 della L. 10/77 e all’art. 90 della L.R. 52/91 dell’art. 29, comma 2 della L.R. 19/09.

17.- Riguardo all’ambito soggetto a progettazione unitaria ubicato nella frazione di San Gervasio al fine di non creare pregiudizio alla viabilità di interesse comprensoriale non sono ammessi nuovi accessi veicolari diretti dalla Strada Provinciale.

18.- Aree da destinare a parcheggio.

a) Per residenza e servizi:

- parcheggi stanziali: min 1 mq ogni 8,20 m3 di costruzione ai sensi art. 41 sexies della L. 1150/42 e s.m.i. (tenuto conto del diverso calcolo del volume). In presenza di fabbricato plurialloggio anche del tipo a schiera eccedente le due unità, tale dotazione dovrà essere incrementata di ulteriori spazi per parcheggi, in misura non inferiore ad un posto auto per ogni alloggio. Tali aree destinate a parcheggio se non reperibili nell’area di pertinenza dell’intervento sono individuate in altra area avente la stessa destinazione di zona o, comunque in zona urbanisticamente compatibile, purchè la distanza non superi il raggio di 500 m.

b) Per attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita inferiore a 400 m2:

- min. 60% della superficie di vendita, reperita nel lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale, ovvero in area idonea più prossima allo stesso ed entro un raggio non superiore a 100 m di percorso, purché nell’ambito della medesima zona omogenea, asservita con atto pubblico all’immobile destinato a commercio; il vincolo sarà trascritto a cura del proprietario alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e potrà essere cancellato solo con il venir meno della destinazione commerciale dell’immobile. Tali superfici potranno anche essere reperite in regime di convenzionamento con i proprietari e/o gestori di parcheggi pubblici o privati per i posti auto eccedenti i minimi previsti dagli standard urbanistici.

- parcheggi stanziali un posto auto ogni due addetti all’esercizio commerciale.

c) per attività direzionali:

- parcheggi di relazione: min. 80 mq/100 mq di superficie utile;

- parcheggi stanziali un posto auto ogni due addetti dell’attività direzionale.

d) per attività alberghiere e ricettive complementari ed esercizi aperti al pubblico;

- parcheggi di relazione : min 1 posto macchina ogni due utenti;

Commento [GT2^rev.52]: Per la necessità di aggiornamento dei richiami legislativi alla normativa vigente.

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- parcheggi stanziali un posto auto ogni due addetti dell’attività alberghiera e di esercizio commerciale aperto al pubblico.

I parcheggi possono essere realizzati sia entro il corpo della costruzione sia su aree esterne. A tale scopo possono essere utilizzate aree che non fanno parte del lotto, purché asservite all’edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio privato. Il vincolo sarà fissato a mezzo atto pubblico da trascriversi a cura del proprietario presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

19.- Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica così come perimetrate nella tavola A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n°42/2004, in recepimento alle prescrizioni del PAIR, valgono le disposizioni contenute nell’art. 51, co. 3, delle presenti norme.

Art. 14 bis.- Z.t.o. B/C: Zona residenziale non urbanizzata di completamento

1.- La z.t.o. B/C comprende le aree libere inedificate e parzialmente urbanizzate, di dimensioni territoriali ridotte, localizzate a margine di ambiti residenziali saturi, dove si ritiene di condizionare gli interventi edilizi alla formazione di adeguate aree da destinare a parcheggio di relazione ed al completamento delle opere infrastrutturali mancanti e/o carenti.

2.- All’interno della zona il P.R.G.C si attua mediante I.E.D. Il rilascio del permesso a costruire è subordinata alla preventiva sottoscrizione di una convenzione da parte di tutti i proprietari dei fondi ricompresi all’interno della zona e l’A.C. La convenzione dovrà contenere uno specifico elaborato grafico, esteso all’intera zona B/C così come individuata nelle allegate planimetrie P1 e P2 del presente piano, dove saranno indicate la condizioni di accessibilità ai lotti, le modalità di urbanizzazione e le soluzioni unitarie che non pregiudichino la completa utilizzazione dell’area. Nella convenzione dovranno inoltre essere recepite tutte le prescrizioni specifiche, riferite ad ogni singolo ambito, contenute nel presente articolo.

3.- All’interno della zona sono ammesse le destinazioni d’uso indicate al precedente art. 12 e si assumono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi.

Indice di fabbricabilità territoriale : It = 0,75 mc/mq

Rapporto di copertura : Q = 0,35 mq/mq

Altezza massima : h = 7,50 m

Distanze (D) minime:

- dai confini 5,00 m

- dalle strade 7,50 m

Distanza minima assoluta tra pareti

Commento [GT2^rev.53]: Integrazione delle norme sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari regionali e tenuto conto del nuovo calcolo

del volume residenziale.

Commento [GT2^rev.54]: Adeguamento alle norme del PAIR per gli ambiti di pericolosità idraulica.

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finestrate e pareti di edifici antistanti 10,00 m

Art. 15 - Z.t.o B/3VP: Zona residenziale a verde privato

1.- La z.t.o. B/3VP comprende sia le aree edificate a prevalente destinazione residenziale caratterizzate da aree scoperte destinate a giardini, parchi privati ed orti sia aree inedificate destinate a giardini e parchi adiacenti a zone residenziali.

2.- All’interno della zona sono consentite le destinazioni d’uso previste al precedente art. 12 e la realizzazione di opere infrastrutturali.

3.- In tale zona non è consentita l’edificazione di nuovi edifici, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione edilizia, ristrutturazione edilizia e, per esigenze igienico tecnologiche e funzionali, l'ampliamento degli edifici esistenti alla data di adozione del precedente P.R.G. (24/08/1988) in misura non superiore al 30 % della preesistenza fino ad un massimo di 200 180 mc. L’ampliamento è concesso per una sola volta per ogni ambito. E’ altresì ammessa la demolizione e ricostruzione, senza modifica della localizzazione nel lotto; nella ricostruzione il volume non dovrà risultare superiore alla preesistenza eventualmente aumentato di quello concedibile in deroga.

3 bis.- Per gli ampliamenti degli edifici esistenti valgono i parametri edilizi riportati ai commia 8 e 9 del precedente art. 14.

4.- Non è consentito l'abbattimento delle piante ad alto fusto.

5.- Nella zona, qualora non sussista al suo interno alcun edificio viene comunque attribuito un indice fondiario If = 0.03 mc/mq che sarà possibile utilizzare come incremento di volume sui lotti funzionalmente contigui classificati in zona omogenea tipo B/0 o B/2 e potrà sommarsi anche agli incrementi di volumetria ivi concessi previa costituzione di un atto di vincolo soggetto a trascrizione obbligatoria nei Pubblici registri immobiliari.

6.- Nel caso in cui gli edifici a diretto contatto con tale zona, compresi in lotti saturi o prossimi alla saturazione, che intendono usufruire della possibilità di ampliamento prevista dalle presenti norme per la z.t.o. B/0 e B/2, dimostrino l’impossibilità a ubicare i nuovi ampliamenti nell’ambito delle zone residenziali suddette, è ammesso il loro posizionamento all’interno della zona a verde privato.

7.- Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica così come perimetrate nella tavola A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n°42/2004, in recepimento alle prescrizioni del PAIR, valgono le disposizioni contenute nell’art. 51, co. 3, delle presenti norme.

Commento [U55]: In accoglimento a richiesta di variante n. P10

Commento [GT2^rev.56]: Sostituzioni terminologia sigla

Commento [GT2^rev.57]: Sostituzioni terminologia.

Commento [GT2^rev.58]: Per mantenere inalterato l’ampliamento massimo vigente anche con l’applicazione del nuovo metodo di calcolo del volume

utile.

Commento [GT2^rev.59]: Modifica conseguente allo stralcio del comma 9 richiamato.

Commento [GT2^rev.60]: Adeguamento alle norme del PAIR per gli ambiti di pericolosità idraulica.

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Art. 16.- Z.t.o. C : residenziale di espansione edilizia.

1.- La z.t.o C individua gli ambiti destinati a nuovi complessi insediativi residenziali, o a prevalente destinazione residenziale, che risultino in parte o del tutto inedificati.

2.- Le destinazioni d’uso ammesse all’interno della zona sono quelle previste al precedente art. 12 con l’esclusione di quella agricola e nel rispetto delle seguenti limitazioni in termini volumetrici:

a) - artigianato di servizio alla residenza servizi 20%

b) - alberghiera e ricettivo complementare 30%

c) - direzionale 20%

d) - commerciale al dettaglio 20%

La destinazione commerciale al dettaglio dovrà presentare superfici di vendita inferiori a 400 mq.. Il dimensionamento percentuale, deve essere effettuato rispetto alla volumetria massima edificabile all’interno di ogni singolo comparto.

3.- All’interno di ogni comparto è consentito l’insediamento anche di più destinazioni d’uso differenti purché ricomprese tra quelle ammesse dal presente articolo. La volumetria destinata alla residenza (escluso gli annessi di servizio alla residenza) deve comunque essere superiore al 50 % alla somma delle volumetrie consentite all’interno di ogni singolo comparto.

4.- I comparti edificatori, ricompresi in questa zona sono specificatamente perimetrati e numerati negli elaborati grafici di progetto del presente piano. La perimetrazione dell’ambito non deve essere considerata invariante e può essere modificata in sede di adozione del P.R.P.C. PAC purché il nuovo perimetro non individui un aumento della superficie superiore al 10% della superficie perimetrata nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.C.

5.- In tale zona il P.R.G.C. si attua mediante P.R.P.C. PAC. esteso all'intero ambito individuato nella planimetria. I piani particolareggiati dovranno osservare gli indici di fabbricabilità territoriale (It) e le altezze massime delle costruzioni (H) riportate nella allegata tabella A.

6.- Le distanze minime fra pareti finestrate degli edifici antistanti non potrà essere inferiore a mt. 10,00. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 12.

7.- All'interno di ogni comparto edificatorio individuato nelle tavole di progetto del piano si dovranno prevedere adeguate aree servizi alla residenza, quali:

Commento [GT2^rev.61]: Per adeguamento alla definizione prevista dall’art. 5 della L.R. 19/09.

Commento [GT2^rev.62]: Per adeguare la denominazione del piano attuativo a quella prevista dalla L.R. 5/07.

Commento [GT2^rev.63]: Per adeguare la denominazione del piano attuativo a quella prevista dalla L.R. 5/07.

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a) nucleo elementare di verde

- nucleo elementare di verde in ragione di 2,5 mq/ab con una superficie minima di mq 400 di cui le attrezzature da destinare al gioco e allo sport non potranno superare il 30% della superficie complessiva.

- parcheggio di relazione, di cui all'art. 10 comma 3 del D.P.G.R. 0126/PRES d.d. 20 aprile 1995, nella misura di 3 mq/abitante.

- parcheggi di relazione, in presenza di attività commerciali - ricettive - alberghiere - direzionali - artigianali in ragione di 80 mq. per 100. mq di superficie utile destinata ad attività insediabile.

b) Parcheggi per la residenza

- stanziali: min 1 mq ogni 8,20 m3 di costruzione ai sensi art. 41 sexies della L. 1150/42 e s.m.i.

- di relazione: min. 3,00 m2/ab a cui va aggiunto 1 parcheggio/alloggio da ricavarsi all’esterno della recinzione del lotto di proprietà

c) Parcheggi per attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita inferiore a 400 m2:

- parcheggi stanziali: un posto auto ogni due addetti all’esercizio commerciale.

- di relazione: min. 60% della superficie di vendita;

d) Parcheggi per attività direzionali:

- stanziali: un posto auto ogni due addetti dell’attività direzionale.

- di relazione: min. 80 m2/100 m2 di superficie utile;

e) Parcheggi per attività alberghiere ed esercizi aperti al pubblico;

- stanziali un posto auto ogni due addetti dell’attività alberghiera e di esercizio commerciale aperto al pubblico

- di relazione: min 1 posto macchina ogni due utenti;

8.- La verifica del rispetto degli standard, per gli insediamenti residenziali, va rapportato alla capacità insediativa teorica dell'intero ambito, calcolato in base alla massima volumetria edificabile ed allo standard volumetrico di 100 85 mc./stanza con indice di affollamento di 0,5 ab/stanza.

9.- Per il comparto n° 1 localizzato nella frazione di San Gervasio ricadente, in parte, all’interno delle aree soggette a vincolo paesaggistico così come definite dalla L. 08/08/1985 n° 431 dall’art. 142 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 ed evidenziate nella Tav. A3 allegate, in sede di redazione del P.R.P.C. PAC si dovrà porre particolare attenzione all’inserimento dei nuovi ambiti residenziali sotto il profilo paesaggistico ed ambientale proponendo una articolata

Commento [GT2^rev.64]: Per

maggiore coerenza con le vigenti disposizioni normative sovraordinate e

tenuto conto del diverso calcolo del volume residenziale.

Commento [GT2^rev.65]: Per mantenere inalterato lo standard anche con l’applicazione del nuovo metodo di calcolo della volumetria utile.

Commento [GT2^rev.66]: Per aggiornamento alle vigenti disposizioni normative in materia.

Commento [GT2^rev.67]: Per adeguare la denominazione del piano attuativo a quella prevista dalla L.R. 5/07

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distribuzione delle aree verdi che dovranno svolgere una efficacie funzione di mascheramento e filtro rispetto al limitrofo canale Cormor.

TABELLA A.

Indice

territoriale (It) =

mc/mq

Rapporto di copertura

(Q) = mq/mq

Distanza dai

confini d = mt

Altezza h = mt

Distanza dalle strade D = mt

COMPARTO 1 0,90 0,75 0,35 5,00 8,50 7,50

COMPARTO 2 0,70 0,60 0,35 5,00 7,50 7,50

COMPARTO 3 Stralciato

COMPARTO 4 0,75 0,35 5,00 8,50 7,50

COMPARTO 5 0,90 0,75 0,35 5,00 8,50 7,50

COMPARTO 6 Stralciato

COMPARTO 7 0,70 0,60 0,35 5,00 6,50 7,50

COMPARTO 8 0,70 0,60 0,35 5,00 6,50 7,50

COMPARTO 9* 0,60* 0,35 5,00 6,50 7,50

COMPARTO 10 Stralciato

0,70 0,35 5,00 6,50 7,50

COMPARTO 11 0,60 0,35 5,00 6,50 7,50

10. La viabilità di distribuzione interna ai comparti dovrà presentare una sezione conforme a quella definita dal codice della strada vigente per le”strade urbane di quartiere” complete di marciapiedi su entrambe i lati della carreggiata stradale. Le indicazioni viabilistiche inserite nelle tavole di zonizzazione allegate, interne ai comparti edificatori non sono vincolanti e potranno essere modificate in sede di adozione del P.R.P.C. PAC fermo restando i collegamenti che intendono realizzare.

11. L’indice territoriale per il comparto n° 9 é riferito esclusivamente alla zona omogenea C, così come individuata nelle tavole di zonizzazione di piano, e non all’intera superficie ricompresa dentro il perimetro del comparto.

12. l’attuazione del comparto n° 9 é subordinata alla cessione gratuita da parte dei privati attuatori, alla Amministrazione Comunale, quali aree per servizi alla residenza di cui al precedente comma 7, le aree classificate nella tavola di zonizzazione di piano come “Aree per servizi” e ricomprese dentro il perimetro di comparto oltre a 560 mq di superficie destinata a parcheggi di relazione,

Stralciato

Stralciato

Commento [GT2^rev.68]: Per mantenere inalterate le previsioni edificatorie vigenti, anche con applicazione

del nuovo metodo di calcolo del volume utile.

Commento [GT2^rev.69]: Idem c.s.

Commento [GT2^rev.70]: Stralciato a seguito modifica n.P13

Commento [GT2^rev.71]: Idem c.s.

Commento [GT2^rev.72]: Idem c.s.

Commento [GT2^rev.73]: Idem c.s.

Commento [GT2^rev.74]: Stralciato a seguito di modifica n. R04

Commento [GT2^rev.75]:

Commento [GT2^rev.76]: Stralciato a seguito di modifica n. R03

Commento [GT2^rev.77]: Per adeguare la denominazione del piano attuativo a quella prevista dalla L.R. 5/07

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computati escludendo le sedi viarie, che dovranno essere ricavati all’interno della zona C del comparto.

13. Stralciato.

14.- Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica così come perimetrate nella tavola A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n°42/2004, in recepimento alle prescrizioni del PAIR, valgono le disposizioni contenute nell’art. 51, co. 3, delle presenti norme.

Art. 16 bis – Realizzazione arredi da giardino.

All’interno della zone omogenee B2 – B3 e C, per una sola volta, per ogni giardino di pertinenza di una o più unità immobiliari esistenti (qualora trattasi di blocchi di appartamenti, vale esclusivamente per l’area condominiale), i seguenti interventi di installazione/collocazione di modeste strutture pertinenziali non incidono sulle volumetrie né sull’indice di copertura dei lotti:

a) gazebo-tettoie: con una superficie coperta massima di mq. 10;

b) casette in legno da giardino: piccole costruzioni prefabbricate anche semplicemente ancorate al suolo per deposito attrezzi, con superficie coperta non superiore a mq. 10.

Le costruzioni dovranno avere un’altezza non superiore a m. 2,50 ed una distanza minima dalla strada e dai confini in genere pari a m 3,00, oppure potrà essere ridotta al minimo previsto dal Codice Civile in presenza di nulla-osta del proprietario confinante

Le strutture non potranno avere funzione di ricovero autoveicoli e dovranno comunque risultare compatibili con i caratteri dell’ambiente in cui si collocano.

I manufatti dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione nel tempo attraverso interventi manutentivi; qualora si accerti che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di ornato e/o di sicurezza (stabilità), l’Amministrazione potrà richiedere la rimozione od il rinnovo degli elementi.

Art. 17.- Zone di recupero

1.- Nell'ambito delle zone a prevalente destinazione residenziale, sono state individuate le zone di recupero ai sensi dell'art. 4 della L.R. 29/04/1986 n°18, all'interno delle quali si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi sistematici di conservazione, risanamento, ricostruzione e miglior utilizzazione degli immobili esistenti.

Commento [GT2^rev.78]: Stralciato a seguito di modifica n. R04

Commento [GT2^rev.79]: Adeguamento alle norme del PAIR per gli ambiti di pericolosità idraulica

Commento [GT2^rev.80]: Stralciato,

in quanto già normato in linea generale ed in forma derogatoria dalla L.R. 19/09.

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2.- Le zone di recupero si intendono coincidenti con la z.t.o B/0 così come individuate dalla tavola di zonizzazione del piano.

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CAPO III° - ZONE PRODUTTIVE Art. 18 - Z.t.o. "D1" - Zona industriale di interesse regionale

1.- La z.t.o. D/1 individua gli ambiti destinati alla realizzazione di impianti produttivi del settore secondario, complete delle attrezzature di servizio tecnico-produttivo e sociale, soggette a piano attuativo.

2 Le destinazioni d’uso ammesse all’interno della zona sono quelle indicate dal Piano Particolareggiato della zona industriale dell’Ausa Corno.

3 All’interno della zona valgono i parametri urbanistici ed edilizi indicati dal Piano Particolareggiato della zona industriale dell’Ausa Corno.

4 Nel caso di modifica o decadenza del piano attuativo vigente, si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

a) destinazioni d’uso a1- impianti industriali ed artigianali; a2- magazzini e depositi commerciali connessi con l’attività produttiva; a3- uffici; a4- attrezzature di servizio tecnico produttivo; a5- attrezzature di tipo sociale.

b) Indici e parametri

b1- lotto minimo .................................................................... mq 5.000;

b2- rapporto di copertura .................................................. mq/mq 0,50;

b3- distanza dalle strade estere al comparto ........................... ml.20,00;

b4- distanza dalle strade interne al comparto ..........................ml. 10,00

b5- distanza tra edifici (minima) ........................................... ml 10,00;

b6- distanza dai confini (minima) ........................................... ml 5,00;

b7- distanza tra edifici nel caso siano destinati a residenza (tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) .............. ml. 10,00;

5. E’ consentita la costruzione di un solo alloggio per custode o proprietario con una volumetria massima di mc. 500 410 subordinatamente all’esistenza di una attività produttiva.

6. Le aree incluse nelle fasce di rispetto stradali nonché quelle poste a confine con le proprietà private o pubbliche concorrono alla determinazione del rapporto di copertura.

Commento [GT2^rev.81]: Per mantenere inalterata l’edificabilità massima

vigente anche con l’applicazione del nuovo metodo di calcolo del volume utile.

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7. Le superfici da destinare agli spazi pubblici, ad attività collettive, a verde pubblico o da parcheggi (escluse le sedi viarie) non potrà essere inferiore a 15 mq/addetto.

8. In conformità a quanto disposto dall’art. 17 del DPGR 126/95 nell’ambito delle aree di pertinenza dei lotti dovranno essere individuate aree da destinare a parcheggi stanziali in misura non inferiore a un posto macchina ogni due addetti, con un minimo di u posto macchia.

9. Riguardo ai parcheggi di relazione, questi potranno essere ricavati in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile industriale, in misura non inferiore al 30% della superficie utile degli edifici.

10.- Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica così come perimetrate nella tavola A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n°42/2004, in recepimento alle prescrizioni del PAIR, valgono le disposizioni contenute nell’art. 51, co. 3, delle presenti norme.

Art. 19 - Z.t.o. "D2" - Zona industriale ed artigianale di nuova individua- zione di interesse comunale e comprensoriale.

1.- La z.t.o. D/2 individua gli ambiti destinati alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi a carattere artigianale e della piccola industria. In questa zona, con riferimento all’art. 5 della L,R. 19/2009, sono consentite le seguenti destinazioni:

a- edifici e impianti industriali ed artigianali con relative attrezzature tecnologiche;

b- depositi e magazzini;

c- servizi tecnici ed amministrativi degli impianti industriali ed artigianali;

d- edifici per la commercializzazione dei prodotti derivanti dalle attività artigianali/industriali insediate nell'area e/o ad esse collegati;

e- abitazione del proprietario dell'azienda o del custode limitatamente ad un alloggio unifamiliare per singolo lotto artigianale/industriale ed esclusivamente in presenza all'interno dello stesso lotto, di edificio artigianale/industriale.

a- artigianale;

b- direzionale, limitatamente ad attività amministrative o professionali strettamente al servizio dell’attività produttiva;

c- direzionale, relativa alle seguenti specifiche destinazioni nei limiti ed esclusioni che seguono:

Commento [GT2^rev.82]: Adeguamento alle norme del PAIR per gli ambiti di pericolosità idraulica.

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ricreativa: limitatamente alle unità immobiliari destinate a dancing, discoteche e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle della diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge.

ricerca tecnico-scentifica.

sanitaria ed istruzione: escluse;

d- commerciale al dettaglio; limitatamente alle unità immobiliari destinate alla vendita di generi non alimentari a basso impatto, così come definiti dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 29/2005; ed alle unità immobiliari destinate alla commercializzazione dei prodotti derivanti dalle attività artigianali insediate nell'area e/o ad esse collegati;

f- trasporto di merci;

g- residenziale, limitatamente alla unità immobiliare destinata all’abitazione del proprietario dell'azienda o del custode limitatamente ad un alloggio unifamiliare per singolo lotto artigianale ed esclusivamente in presenza all'interno dello stesso lotto, di edificio artigianale;

h- servizi ed attrezzature collettive.

1.bis. Per depositi, magazzini ed edifici per la commercializzazione dei prodotti derivanti dalle attività artigianali insediate nell’area e/o ad esse collegati si intendono anche: autofficine con annesso autosalone, depositi e magazzini per il commercio postale o telematico, lavorazione e commercializzazione del pesce, lavorazione e commercializzazione di componentistica per la nautica, lavorazione e commercializzazione di componentistica meccanica o di elementi semilavorati di falegnameria; archivi per attività terziarie o direzionali in genere.

1 bis. Sono assimilati ad attività commerciale a basso impatto anche depositi e magazzini per il commercio postale o telematico; palestre e centri per l’attività fisica; archivi per attività terziarie o direzionali in genere.

2.- In tale zona il P.R.G.C. si attua con P.R.P.C. PAC esteso all'intero ambito come individuato dalle tavole di zonizzazione.

3.- Nella zona continuano ad avere efficacia i piani particolareggiati in vigore alla data di approvazione della presente variante del 16.05.2007 (adozione della variante n. 8 al PRGC). In caso di variante al P.R.P.C. PAC. vigente o di adozione di un nuovo piano particolareggiato valgono le seguenti disposizioni:

Commento [GT2^rev.83]: Per adeguare il testo normativo alle nuove definizioni dell’art. 5 della L.R. 19/09.

Commento [GT2^rev.84]: In coerenza con le vigenti disposizioni

regionali in materia.

Commento [GT2^rev.85]: Per adeguare la denominazione del piano attuativo a quella prevista dalla L.R. 5/07.

Commento [GT2^rev.86]: Per una più immediata applicazione temporale della norma e per riferire la stessa alla più corretta data di adozione della variante.

Commento [GT2^rev.87]: Per adeguare la denominazione del piano

attuativo a quella prevista dalla L.R. 5/07.

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a.- densità territoriale massima di addetti: 50 add/ha; il piano attuativo dovrà indicare la densità di addetti prevista in relazione alle lavorazioni ammesse;

b.- dimensione minima dei lotti: 1.500 mq. eventualmente riducibili a 1.000 mq. per lotti da destinarsi ad attività artigianali;

c.- rapporto di copertura massimo: Q = 0,50 mq./mq, riferito alla superficie fondiaria dei singoli lotti;

d.- distanza delle costruzioni dai confini dei lotti:

- confine sul fronte strada esterno all’area: ml. 20,00;

- confine su altro fronte strada ml. 10,00;

- altri confini di proprietà pari alla metà dell'altezza dei manufatti, con un minimo di ml 5,00 con possibilità di costruzioni a confine solo nei casi in cui esse vengono previste abbinate a schiera;

e.- altezza massima delle costruzioni: ml. 10,00 ad esclusione dei volumi tecnici;

f.- superficie da destinare a spazi pubblici, attività collettive, a verde pubblico non inferiore a 15 mq./addetto;

g.- parcheggi stanziali nell'ambito delle aree di pertinenza dei singoli lotti industriali o artigianali non inferiori ad almeno 1 posto macchina per ogni 2 addetti con un minimo di un posto macchina;

h.- parcheggi di relazione, da ricavare nelle aree in prossimità dell'immobile industriale o artigianale, in misura non inferiore al 30 % della superficie utile degli edifici;

i.- in ogni singolo lotto il volume destinato alla residenza non potrà essere superiore ai 500 410 mc.. Non sono ammessi edifici destinati alla residenza che siano isolati e non aderenti rispetto agli edifici produttivi;

l.- le pareti finestrate degli edifici destinati a residenza dovranno distare almeno ml. 10,00 dalle pareti di edifici antistanti.

4. - Il piano attuativo dovrà rendere prescrittivo che all’interno dei singoli lotti localizzati sul perimetro esterno del comparto, vengano individuate delle idonee fasce, della profondità non inferiore a mt. 5, da destinare alla piantumazione di essenze arboree d’alto fusto, cespugli e siepi in modo tale da creare adeguati sistemi di mascheramento della zona produttiva e mitigarne l’impatto ambientale. Il piano stesso, per salvaguardare la funzionalità della viabilità provinciale interessata dalle nuove previsioni normative, dovrà prevedere un unico accesso stradale a servizio di tutto l’ambito, ricercando soluzioni

Commento [GT2^rev.88]: Per mantenere inalterata l’edificabilità massima

vigente anche con l’applicazione del nuovo metodo di calcolo del volume utile.

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alternative che tendano a razionalizzare anche gli accessi dei lotti attigui già edificati.

5.- Ai fini della determinazione della superficie fondiaria (Sf) saranno cumulabili anche superfici ricadenti in fasce di rispetto.

6.- Le attività che si intende insediare dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni, fatte salve tutte le norme nazionali vigenti in materia.

a.- Smaltimento residui di lavorazione:

a.1.- Acque: A valle del processo di lavorazione le acque depurate dovranno essere controllate, con frequenza da stabilirsi a cura dell’Autorità preposta, prima di essere convogliate in fognatura.

a.2.- Fanghi e scorie: Lo stoccaggio provvisorio di eventuali rifiuti tossici dovrà avvenire in ambienti riparati ed a tenuta, secondo criteri tendenti ad evitare la dispersione nell’ambiente di qualsiasi residuo nocivo.

a.3.- Emissioni in atmosfera: Tutte le fasi di lavorazione che prevedono emissione di fumi e vapori dovranno essere provvisti di apparecchi di aspirazione dotati di sistemi di filtrazione e/o abbattimento, soggetti alle regolamentazioni di Legge.

b.- Inquinamento acustico: Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti necessari al contenimento del rumore attraverso sistemi di insonorizzazione di quei luoghi ove particolari fasi di lavorazione causino un elevato livello di rumorosità. Nella formazione del PRPC dovranno essere prese in esame le disposizioni normative di cui ai DPCM 1/03/1991 – DPCM 14/11/1997 – DPCM 5/12/1997 e della Legge n° 447/26/10/1995.

7.- Gli insediamenti di industrie insalubri di prima classe di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive integrazioni, sono consentiti a condizione che siano previsti idonei impianti per la protezione dagli inquinamenti. All’atto della presentazione degli elaborati progettuali inerenti l’insediamento di tali attività dovranno essere prodotte tutte le documentazioni atte a giustificare il rispetto dei limiti di soglia previsti dalle normative vigenti per l’abbattimento dei fattori inquinanti. L’A.C. preventivamente al rilascio delle autorizzazioni/concessioni degli atti abilitativi di competenza, accertato che risultano già acquisiti tutti i pareri e nullaosta di competenza di altri organi (A.A.S., comando provinciale dei Vigili del Fuoco ecc.) può richiedere una verifica di compatibilità dei dati progettuali a specifici istituti di ricerca, specializzati per il settore, siano essi privati o universitari.

Commento [GT2^rev.89]: Per adeguare la norma alla diversa denominazione degli atti abilitativi introdotta con la L.R. 19/09.

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8. In sede di definizione del piano attuativo si dovranno prevedere specifiche norme riferite all’insediamento delle attività produttive insediabili prevedendo delle particolari prescrizioni restrittive per quei lotti che risultano confinanti con zone a carattere residenziale in modo da evitare che al loro interno vengano ad insediarsi attività merceologiche che generino elevati fattori d’inquinamento acustico, di odori, di fumi, di traffico veicolare e di campi elettromagnetici.

9. Relativamente alla zona omogenea D2 localizzata a sud di via San Giorgio in sede di attuazione dell’area devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere n° 35/07 del 28 aprile 2007, espresso dal Direttore del Servizio geologico della Regione Friuli Venezia Giulia ed in particolare:

nella realizzazione di vani interrati dovrà essere garantita la loro sicurezza ed integrità mediante opportuna impermeabilizzazione e collaudo della stessa.

Prima dell’edificazione dovranno essere eseguiti specifici sondaggi atti ad individuare le più idonee scelte fondazionali.

In relazione alla vicinanza della falda freatica dal p.c. le eventuali aree destinate allo stoccaggio e movimentazione di materiali potenzialmente inquinanti materiali potenzialmente inquinanti dovranno venire adeguatamente impermeabilizzati.

Tutti gli scarichi dovranno essere convogliati attraverso la rete fognaria al depuratore comunale.

Art. 20. - Z.t.o. D3: Zona occupata da insediamenti produttivi esistenti.

1.- La zona D3 comprende ambiti interessati da insediamenti artigianali, con le relative aree di pertinenza, esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C..

2.- In questa zona sono consentite le stesse destinazioni d’uso previste al primo comma del precedente articolo 19.

3. Il P.R.G.C. si attua mediante I.E.D. Per gli edifici esistenti e sui lotti che risultano inedificati a seguito di interventi di frazionamento della proprietà esistente, oltre agli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) sono ammessi, interventi di: ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei seguenti parametri:

a.- rapporto di copertura massimo: Q = 0,50 mq./mq, riferito alla superficie fondiaria dei singoli lotti;

Commento [GT2^rev.90]: ripetizione

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b.- distanza dai confini di proprietà: pari alla metà dell'altezza dei manufatti, con un minimo di ml.5.00;

c.- altezza massima delle costruzioni: ml. 8,50 ad esclusione dei volumi tecnici;

d.- parcheggi stanziali nell'ambito delle aree di pertinenza dell'immobile industriale o artigianale non inferiori ad almeno 1 posto macchina per ogni 2 addetti con un minimo di un posto macchina;

e.- fascia di rispetto dalla viabilità di interesse comprensoriale... ml. 10,00;

f.- fascia di rispetto da altre strade... ml. 7,50;

g.- al fine della determinazione della superficie fondiaria (Sf) saranno cumulabili anche superfici ricadenti in fascia di rispetto stradale;

h.- le pareti finestrate degli edifici destinati a residenza dovranno distare almeno ml. 10,00 dalle pareti di edifici antistanti.

4.- E’ prescritto il mantenimento delle destinazioni d'uso e del ciclo produttivo attualmente praticato. E’ consentita la modifica del tipo di produzione in atto, alla data di adozione del presente PRGC, previa acquisizione di un parere preventivo da parte dell’Amministrazione Comunale che potrà essere rilasciato sentita l’Azienda per i Servizi Sanitari competente in ordine agli aspetti igienico- sanitari.

5.- Non sono consentiti ampliamenti e/o ristrutturazioni di insediamenti esistenti con cicli di lavorazione insalubri inseriti nella 1.a classe, ai sensi dell’art. 216 T.U.LL.SS. n° 1265.

6.- Ogni richiesta d’intervento, presentata all’interno della zona, è subordinata alla presentazione di uno o più elaborati progettuali riguardanti l’individuazione, gli schemi di piantumazione e le essenze impiegate per la creazione di adeguate fasce di verde alberato, localizzate preferibilmente sul perimetro esterno del lotto, da destinare alla piantumazione di essenze arboree ad alto fusto, siepi o cespugli di mascheramento degli edifici produttivi esistenti.

7.- All’interno della zona valgono le prescrizioni particolari indicate al comma 6 del precedente art. 19.

8.- In sede di richiesta della concessione/autorizzazione edilizia del permesso di costruire qualora si preveda l’insediamento di una nuova azienda o la modifica del ciclo produttivo in atto dovrà essere allegata alla domanda una relazione illustrativa circa l’attività produttiva che si prevede di svolgere, in particolare dovranno essere specificati:

a) il tipo di produzione;

b) il fabbisogno di energia e di acqua;

Commento [GT2^rev.91]: Per adeguare il testo alla mutata denominazione dell’atto abilitativo edilizio previsto dalla L.R, 19/09.

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c) le previsioni di traffico veicolare indotto;

d) le emissioni di rumori odori, scarichi liquidi e gassosi, nonché le modalità di abbattimento, depurazione e smaltimento degli stessi;

e) la qualità e la tipologia dei rifiuti speciali prodotti nonché le modalità di smaltimento.

9- Il Comune accerterà la rispondenza ai vigenti regolamenti locali; l’insediamento di qualsiasi attività produttiva sarà tuttavia subordinato al parere preventivo del competente servizio dell’A.S.S. sia per il rilascio della concessione edilizia del permesso di costruire che per il certificato di agibilità. Per il rilascio di quest’ultimo atto sarà necessario che sia già stato rilasciato anche il certificato di prevenzione incendi da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l’autorizzazione regionale per l’immissione dei fumi nell’atmosfera ed in ogni altro atto amministrativo previsto dalla normativa vigente per autorizzare l’avvio della produzione.

10.- All’atto del rilascio della concessione/autorizzazione, di cui al comma precedente, si dovranno stabilire le modalità ed i tempi per il controllo periodico al quale l’attività insediata dovrà sottoporsi a garanzia del rispetto delle norme di sicurezza degli impianti produttivi.

11.- All’interno della zona, in considerazione della vicinanza dagli edifici a carattere residenziale, è fatto comunque divieto di insediare attività connesse alla lavorazione e conservazione di prodotti organici marcescibili (macelli o locali per la lavorazione delle carni, depositi, magazzini o locali per la lavorazione del pesce ecc). Per le ditte esistenti ed operanti in questi settori è consentito il mantenimento della attività in atto fatto salvo il rispetto di tutte le prescrizioni impartite dalla A.S.S. competente per il territorio in merito all’abbattimento degli odori, dei rumori e allo scarico delle acque.

12.- Per ogni singola attività artigianale insediata e per ogni singolo lotto il volume destinato alla residenza non potrà essere superiore ai 500 410 mc.

13.- Per le zone contraddistinte con il numero nel capoluogo è consentito l’ampliamento delle strutture edificate solo per la realizzazione di fabbricati da adibire ad abitazione o servizi amministrativi di cui alle lettere c) ed e d) del precedente art. 19 fino ad un massimo di 500 410 mc fermi restando i parametri urbanistici di cui al precedente comma 3.

14 -.Per la zona contraddistinte con il numero (2) nel capoluogo è consentito insediare attività artigianali esclusivamente a supporto della limitrofa attività commerciale esercitata nella adiacente zona omogenea H3. L’autorizzazione all’insediamento della nuova attività produttiva è subordinata alla realizzazione di una fascia da destinate destinare a verde, con funzione di filtro, della larghezza media di mt. 5,00, localizzata sul lato Sud (lato zona residenziale tipo

Commento [GT2^rev.92]: Per adeguare il testo alla mutata denominazione

dell’atto abilitativo edilizio previsto dalla L.R, 19/09.

Commento [GT2^rev.93]: Per mantenere inalterata l’edificabilità massima

vigente anche con l’applicazione del nuovo metodo di calcolo del volume utile .

Commento [GT2^rev.94]: Sostituzione conseguente alla modifica dell’elencazione delle destinazioni d’uso

dell’art. 19.

Commento [GT2^rev.95]: Per mantenere inalterata l’edificabilità massima vigente anche con l’applicazione del nuovo

metodo di calcolo del volume utile .

Commento [GT2^rev.96]: Refuso.

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C) e, ove possibile, sul lato Ovest del lotto d’intervento, prospiciente la zona servizi, dove prevedere la piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone. La documentazione da predisporre a corredo della domanda per il permesso all’insediamento della nuova attività produttiva dovrà contenere specifici elaborati progettuali atti a certificare un adeguato fattore di isolamento acustico delle pareti perimetrali del fabbricato esistente in modo tale da abbattere il rumore, derivante dalle lavorazioni, nei confronti degli adiacenti edifici a carattere residenziali. La documentazione certificante il livello sonoro che si registra nelle are adiacenti al fabbricato artigianale dovrà essere allegata al progetto da presentare in comune per il rilascio del permesso a costruire o all’insediamento della nuova attività produttiva. Le misurazioni del livello sonoro ed i limiti di soglia sono quelli definiti dalla legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447/95 così come prescritti dagli artt 2 e 3 del D.P.C.M 14/11/97. Si prescrive che all’interno di questo ambito, in futuro, non possa essere modificata l’attività produttiva autorizzata.

15.- Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica così come perimetrate nella tavola A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n°42/2004, in recepimento alle prescrizioni del PAIR, valgono le disposizioni contenute nell’art. 51, co. 3, delle presenti norme.

Art. 21. - Z.t.o. H/3: - Zona per attività commerciali esistenti.

1.- La z.t.o. H/3 ricomprende quelle parti del territorio dove sono ubicati insediamenti a prevalente carattere commerciale.

2.- All’interno della zona il piano si attua attraverso IED

3.- In tale zona, con riferimento all’art. 5 della L,R. 19/2009, sono ammesse le seguenti destinazioni:

a.- edifici o locali per il commercio al dettaglio e all'ingrosso;

b.- depositi e magazzini commerciali,

c.- impianti tecnologici ;

d.- uffici amministrativi e direttivi;

e.- locali per attività ricreative e di supporto (alberghi, pensioni, bar, trattorie, ristoranti, self-service, mense ecc);

f.- abitazione del proprietario dell'azienda o del custode limitatamente ad un alloggio unifamiliare per singolo lotto commerciale ed esclusivamente in presenza all'interno dello stesso lotto, di edificio commerciale;

g.- residenziale, esclusivamente per le abitazioni esistenti alla data di adozione del presente piano e relativi lotti di pertinenza

Commento [GT2^rev.97]: Adeguamento alle norme del PAIR per gli ambiti di

pericolosità idraulica.

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a.- commerciale al dettaglio;

b.- commerciale all’ingrosso;

c.- alberghiera;

d.- direzionale limitatamente ad attività amministrative o professionali strettamente al servizio dell’attività commerciale;

e- direzionale, relativa alle seguenti specifiche destinazioni nei limiti ed esclusioni che seguono:

ricreativa: limitatamente alle unità immobiliari destinate a attività per beauty farms e la rigenerazione del corpo diverse da quelle della diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge.

ricerca tecnico-scentifica.

sanitaria ed istruzione: escluse;

f- servizi

g- residenziale limitatamente alla abitazione del proprietario dell'azienda o del custode. E’ ammesso un solo alloggio unifamiliare per singolo lotto commerciale ed esclusivamente in presenza all'interno dello stesso lotto, di edificio commerciale.

4.- All’interno della zona sono consentite attività commerciali sia per la piccola che grande distribuzione nel rispetto delle normative del commercio vigenti purché non si superino i limiti dimensionali fissati all’art. 2 della L.R. n°8 del 19/04/1999.

5. All’interno della zona valgono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi.

- Rapporto di copertura Q max = 0,50 mq/mq

- Altezza H max = 8,50 mt.

- Distanze dalle strade D min. = 8,00 mt (non inferiore a quella esistente nel caso questa sia inferiore a mt. 8,00)

- Distanze delle pareti finestrate degli edifici destinati a residenza dalle pareti di edifici antistanti D min = 10,00 mt.

- Distanze dai confini di proprietà D min. = 5,00 mt. per corpi di fabbrica con H < 3,00 mt a confine o min. mt. 3,00.

6. Gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.R.G.C., in lotti saturi o prossimi alla saturazione, possono essere ristrutturati e/o ampliati per comprovate esigenze fino ad un massimo di 200 180 mc. (una tantum e comunque non superiore al 50% del volume esistente) per ciascuna destinazione d’uso ammessa.

Commento [GT2^rev.98]: Per adeguare la norma alle nuove definizioni

delle destinazioni d’uso previste dalla L.R. 19/09

Commento [GT2^rev.99]: Per mantenere inalterata l’edificabilità massima vigente anche con l’applicazione del nuovo metodo di calcolo del volume utile .

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7. Per ogni singola attività commerciale insediata e per ogni singolo lotto il volume destinato alla residenza non potrà essere superiore ai 500 410 mc.

8. Nel caso di nuove costruzioni a destinazione commerciale e di interventi sugli edifici esistenti soggetti al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con superficie di vendita inferiore a 400 mq, dovranno essere individuate adeguate aree da destinare a parcheggio stanziale e di relazione in misura non inferiore al 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza o, nel caso di accertata impossibilità di diversa soluzione in aree poste in prossimità dell’esercizio stesso.

9. In considerazione della vicinanza della funzione residenziale all’interno della zona è fatto divieto insediare nuovi magazzini o depositi destinati alla conservazione o commercializzazione della carne o del pesce all’ingrosso.

10.- Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica così come perimetrate nella tavola A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n°42/2004, in recepimento alle prescrizioni del PAIR, valgono le disposizioni contenute nell’art. 51, co. 3, delle presenti norme.

Art. 22 - Norme comuni per le zone agricolo-forestali: interventi di rilevanza urbanistico edilizia ed ambientale.

1.- Nelle zone agricolo-forestali, ad esclusione delle z.t.o. E/2 ove valgono norme specifiche di inedificabilità, è ammesso salvo diversa specificazione degli articoli relativi alle singole zone la realizzazione delle seguenti opere:

a)- Edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.1975 n° 153 e della L.R. 1/1994 professionale ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 29.03.2004;

b)- Edifici relativi alle strutture produttive aziendali quali stalle, magazzini ed annessi rustici;

c)- Edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati alla attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole;

d)- Serre stabilmente ancorate al suolo per coltivazioni specializzate;

e)- Edifici e locali per agriturismo ai sensi e per gli effetti della L.R. 10/1989 come modificata dalla L.R. 11/1989 e dalla L.R. 26/07/1996 n° 25 e successive modifiche ed integrazioni;

f)- Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale;

Commento [GT2^rev.100]: Per mantenere inalterata l’edificabilità massima

vigente anche con l’applicazione del nuovo metodo di calcolo del volume utile .

Commento [GT2^rev.101]: Per adeguare la norma alle vigenti disposizioni relative agli interventi edilizi

Commento [GT2^rev.102]: Adeguamento alle norme del PAIR per gli ambiti di pericolosità idraulica.

Commento [GT2^rev.103]: Adeguamento grafico ai richiami effettuati dalle successive disposizioni.

Commento [GT2^rev.104]: Per adeguare il riferimento alla disposizione legislativa vigente.

Commento [GT2^rev.105]: Adeguamento grafico ai richiami effettuati dalle successive disposizioni.

Commento [GT2^rev.106]: Adeguamento grafico ai richiami effettuati dalle

successive disposizioni.

Commento [GT2^rev.107]: Adeguamento grafico ai richiami effettuati dalle

successive disposizioni.

Commento [GT2^rev.108]: Adeguamento grafico ai richiami effettuati dalle successive disposizioni.

Commento [GT2^rev.109]: Aggiornamento del testo normativo alla normativa ora vigente.

Commento [GT2^rev.110]: Adeguamento grafico ai richiami effettuati dalle

successive disposizioni.

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g)- Sbancamenti, terrazzamenti e riporti di terreno finalizzati all'attività agricola;

h)- Interventi su sponde, argini e alveo dei corsi d'acqua e nella zona umida.

i) stralciato

l) Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di natura agricola e forestale

2.- Hanno titolo alla costruzione e/o al recupero degli edifici di cui al punto a) del precedente 1° comma i soli imprenditori agricoli a titolo principale professionali; gli edifici e gli impianti di cui ai punti b), c), d), e), f) possono anche essere costruiti e recuperati, dai proprietari titolari di azienda agricola anche non imprenditori agricoli a titolo principale professionali;, nel rispetto delle norme del presente articolo.

3.- Gli interventi per gli edifici di cui ai punti a), b), d), e) l) del precedente 1° comma si attuano con I.E.D., quelli ai punti c) f) previa formazione di un P.R.P.C., PAC, per quelli di cui al punto g) e h) in base alle prescrizioni dei successivi commi 15° e 17°.

4.- Nelle more della definizione dei parametri da parte della Giunta Regionale (cfr. art. 5, comma 1, lettere n), L.R. 19/09), pPer allevamenti zootecnici a carattere industriale si considerano industriale, gli allevamenti di animali nei quali ricorre una o più delle seguenti circostanze:

a) l'alimentazione degli animali non avvenga con prevalente utilizzo di prodotti aziendali;

b) non sussista un razionale e funzionale rapporto fra estensione poderale e numero dei capi di bestiame;

c) l'allevamento avvenga mediante personale specializzato assunto per queste specifiche mansioni ed in ogni caso quando vengono superate le seguenti soglie dimensionali: a) avicoli............................................................................ 500 capi b) roditori da carne e da pelliccia ....................................... 300 capi a) bovini ............................................................................ 100 capi c) suini................................................................................... 6 capi

5.- I parametri urbanistici ed edilizi sono riferiti ad ogni singola zona agricola come specificato negli articoli seguenti.

6. - Gli indici di fabbricabilità fondiaria (If) e i rapporti di copertura (Q) stabiliti dal P.R.G.C. per la zona agricola, ove non altrimenti specificato, sono riferiti alla superficie totale dei fondi di proprietà, anche se siti sul territorio di un

Commento [GT2^rev.111]: Adeguamento grafico ai richiami effettuati dalle successive disposizioni.

Commento [GT2^rev.112]: Adeguamento grafico ai richiami effettuati dalle

successive disposizioni.

Commento [GT2^rev.113]: Adeguamento grafico ai richiami effettuati dalle

successive disposizioni.

Commento [GT2^rev.114]: Adegua

mento grafico ai richiami effettuati dalle successive disposizioni.

Commento [GT2^rev.115]: Per adeguare la definizione alla disposizione

della normativa vigente.

Commento [GT2^rev.116]: Per adeguare la definizione alla disposizione

della normativa vigente.

Commento [GT2^rev.117]: Per adeguare la denominazione del piano attuativo a quella prevista dalla L.R. 5/07.

Commento [GT2^rev.118]: Al fine di tener conto di quanto previsto dalla

vigente definizione della L.R. 19/09.

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Comune diverso, avente la medesima classificazione quale zona omogenea, purché funzionalmente contigui sotto il profilo agricolo.

7.- (soppresso) Nel caso in cui siano vincolate aree site nel territorio di un Comune diverso, ai fini del computo degli indici fondiari e di copertura devono osservare le disposizioni contenute al comma 2 bis. dell’art. 88 della L.R. 52/91 così come modificato dalla L.R. 34/97.

8.- Per l’applicazione dell’indice del rapporto di copertura Q, all’interno del territorio comunale, concorrono alla formazione della proprietà fondiaria tutte le superfici ricomprese entro le sottozone zone agricole E e le sottozone di tutela ambientale F.

9.- Nelle zone agricole, entro le fasce di rispetto stradali indicate dal P.R.G.C., sono ammessi gli interventi edilizi di cui al 9° 10° e 11° comma del successivo art. 32.

10.- Di preferenza i nuovi edifici in zona agricola (del tipo a) di cui al precedente 1° comma) dovranno essere localizzati e ricompresi nell'ambito e nel contesto di nuclei agricoli esistenti o di nuova costruzione, che siano formati anche da annessi agricoli di servizio tipo b), c) del 1° comma). La costruzione di edifici isolati sarà autorizzabile solo nei casi in cui l'articolazione della proprietà fondiaria non permetta soluzioni diverse. In tale caso la concessione edilizia il permesso di costruzione dovrà essere adeguatamente motivato. In ogni caso il progetto edilizio, oltre a rilevare preventivamente la posizione e le caratteristiche degli alberi e dei arbusti preesistenti, dovrà prevedere la sistemazione dettagliata degli spazi esterni alle costruzioni con le indicazioni dell'utilizzazione di tutta la superficie del lotto (alberata, a prato, a giardino o a coltivo, ecc) di tutte le opere da realizzare (pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando peraltro la posizione e la denominazione di tutte le essenze da piantare (dovranno essere in particolare previsti nuovi alberi ad alto fusto nella misura di una pianta ogni 100 mq. di superficie del lotto d'intervento oltre ad essenze arbustive in ragione di 2 gruppi ogni 100 mq. di superficie del lotto d'intervento). Nella scelta delle alberature e degli arbusti dovranno essere privilegiate le essenze autoctone.

11.- Ai fini del calcolo degli indici If e Q. non vengono computati manufatti destinati a protezioni stagionali delle colture, che siano costruiti senza fondazioni, con struttura direttamente infissa al suolo e tamponature realizzate con teli in materiale plastico o similare, destinate esclusivamente alla protezione temporanea della coltura agricola svolta nell'ambiente naturale. Rientrano nella fattispecie le serre stagionali (tunnel) rimovibili a protezione delle culture effettuate direttamente sul terreno.

Commento [GT2^rev.119]: Disposizioni di carattere generale, trasferite nel nuovo Regolamento edilizio, che comunque

necessiterebbe di adeguamento alle disposizioni della vigente L.R. 19/09..

Commento [GT2^rev.120]: Per adeguare la denominazione dell’atto abilitativo edilizio a quella prevista dalla viogente L.R. 19/09.

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12.- Edifici rurali di servizio dismessi all'uso agricolo, esistenti alla data di adozione del P.R.G.C., possono essere recuperati alla funzione abitativa, e/o per usi agrituristici, anche con ampliamenti volumetrici, nel rispetto dei requisiti soggettivi e degli indici di zona fissati per gli edifici di tipo a) del precedente comma 1°.

13.- La richiesta di nuove costruzioni per attrezzature dovrà essere corredata da una realizzazione che dimostri la congruità delle dimensioni dei fabbricati rispetto all'estensione delle superfici culturali (in affitto e/o in proprietà anche esterne al territorio comunale) dell'azienda e ai suoi programmi produttivi.

14- E' ammesso l'uso degli annessi rustici per attività di vendita e/o somministrazione di prodotti derivanti dall'attività aziendale e di quelli ad essa complementare qualora la superficie utile da destinare a tale funzione non superi i 200 mq.

15- Nell'ambito della zona, costituiscono intervento di rilevanza urbanistico - ambientale, ex art. 66 della L.R. n° 52/91, tutte le opere di sbancamento, terrazzamento e riporto di terreno, di cui alla lett. g) del precedente 1° comma, che investono una superficie superiore a 1 ha e/o una volumetria superiore a mc. 2.000 di terreno complessivamente sbancato o riportato anche se attuati per l’esercizio dell’attività agricola o movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota. le opere di sbancamento, terrazzamento e riporto di terreno, di cui alla lett. g) del precedente 1° comma, che superano i limiti e le condizioni che la legge prevede per considerarli in regime di attività edilizia libera, sono realizzabili, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 19/09, in attività edilizia libera asseverata. Resta inteso che al di sotto di tale soglia tutti gli interventi di movimento terra sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione edilizia in base al combinato disposto dagli artt. 72 lett. d) e 78 della L.R. 52/91. In relazione a tali interventi il P.R.G.C. si attua mediante:

- IED per interventi che investono una superficie complessiva non superiore a mq 20.000, in tal caso, onde favorire un aumento e miglioramento della complessità ambientale, dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arbustive/o arboree su una superficie minima pari al 4% di quella complessivamente investita dall'intervento, tali essenze verranno localizzate di preferenza lungo capezzagne, fossi, corsi d'acqua, scarpate in modo da formare filari e siepi frangivento, a margine delle aree boscate esistenti (per il computo della superficie di tale vegetazione si assume una larghezza convenzionale di m. 6.00 per siepi e filari con alberi ad alto fusto e di m. 3.00 per le siepi formate solo da vegetazione arbustiva).

- P.R.P.C. PAC per interventi che investono una superficie superiore a mq. 20.000, in tal caso, sempre per aumentare e migliorare la complessità

Commento [GT2^rev.121]: Adeguamento alle disposizioni della vigente LR

19/09.

Commento [GT2^rev.122]: Per adeguare la denominazione del piano attuativo a quella prevista dalla L.R. 5/07.

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ambientale, dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arbustive ed arboree su una superficie minima pari al 7% di quella complessivamente investita dall'intervento, di cui almeno una quota pari al 3% dovrà essere sistemata a bosco, mentre la quota restante pari al 4% dovrà essere sistemata con le modalità stabilite per gli interventi soggetti a IED; in ogni caso gli elementi arborei preesistenti di maggior rilievo dovranno essere mantenuti, compatibilmente con le esigenze della conduzione agricola dei fondi.

Tutti gli interventi di cui al presente comma dovranno essere supportati da adeguate indagini ecologiche, geologiche, idrologiche, paesaggistiche e storico-culturali.

16.- Ricadono tra gli interventi di cui al precedente comma anche quelli riguardanti:

- la modifica delle capezzagne e delle strade interpoderali; che comunque non potranno essere soppresse;

- la modifica, lo spostamento o la soppressione dei fossati di scolo delle acque;

- i riordini fondiari nei cui confronti trovano applicazione le procedure indicate nell’art. 130/bis della L.R. 52/1991..

17.- Per gli interventi sui corsi d'acqua esistenti, come definiti al punto 1.10 dell'art. 9 delle presenti norme, anche se non censiti nel catasto delle acque pubbliche, di cui alla lett. h) del precedente 1° comma, il P.R.G.C. si attua mediante :

- IED in caso di interventi di manutenzione delle opere esistenti su argini, sponde e nell'alveo;

- IED, con progetto unitario convenzionato esteso a tutto il corso d’acqua interessato.

Dovranno, per quanto possibile, essere evitati gli spostamenti e/o la riduzione dell'alveo, mentre non è ammessa la soppressione del corso d'acqua, in ogni caso tutti gli interventi di cui al presente comma dovranno essere supportati da indagini idrogeologiche estese ad un congruo intorno. Il progetto dovrà puntare alla conservazione dell’ambiente naturale favorendo il recupero della conformazione originaria. Si dovrà procedere ad azioni di rinverdimento mediante la piantumazione di essenze arboree e/o arbustive di sponde o argini, almeno da un lato del corso d'acqua ricorrendo all’utilizzo dell’ingegneria naturalistica. Le aree umide, così come definite al comma 1.11 dell'art. 9 delle presenti norme, in quanto elementi determinanti dell'equilibrio ambientale complessivo, ai fini della regolamentazione degli interventi, sono equiparate ai corsi d'acqua di cui alla prima parte del presente comma.

18.- Per gli edifici esistenti in zona agricola alla data di adozione del P.R.G.C., (24/08/1988) purché censiti al N.C.E.U. o regolarmente autorizzati dall’Amministrazione Comunale, esclusivamente adibiti a civile abitazione e

Commento [GT2^rev.123]: Stralciato in quanto la norma richiamata è stata

abrogata.

Commento [GT2^rev.124]: La disposizione richiamata è stata stralciata. In ogni caso valgono le definizioni del RE.

Commento [GT2^rev.125]: La disposizione richiamata è stata stralciata. In

ogni caso valgono le definizioni del RE

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che risultino alla stessa data occupati da proprietari non imprenditori agricoli a titolo principale professionali, ne titolari di azienda agricola, sono ammessi, oltre agli interventi aventi rilevanza edilizia di cui al capo II della L.R. n° 52/91 “non aventi rilevanza urbanistica ma solo edilizia”, di cui all’art. 4, comma 2 della L.R. 19/09, anche interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento con incremento volumetrico. Gli ampliamenti consentiti dovranno rispettare i seguenti indici:

- per unità abitative a carattere residenziale l’incremento volumetrico complessivo dovrà in ogni caso essere contenuto entro i 150 125 mc. per edificio qualora il rapporto di copertura Q, riferito al lotto di pertinenza, non superi il 35%

- per annessi alla residenza in ragione di 80 mq. di superficie coperta sempre nel rispetto del rapporto di copertura Q = 35% riferito al lotto di pertinenza.

Nei casi di demolizione di tali edifici non è consentita la ricostruzione se non all'imprenditore agricolo a titolo principale professionale nei limiti delle presenti norme.

19.- Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.C., adibiti a residenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale professionale , sono ammessi, oltre agli interventi aventi rilevanza edilizia di cui al capo II della L.R. n° 52/91 “non aventi rilevanza urbanistica ma solo edilizia”, di cui all’art. 4, comma 2 della L.R. 19/09, anche interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento, nonché di demolizione con ricostruzione purché nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi prescritti dalle presenti norme. Per gli interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e dell'esigenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale professionale valgono i disposti del comma 4 bis dall’art. 41 della L.R. n° 52/91 e relative modifiche ed integrazioni dell’art. 36, commi 1 e 2 della L.R. 19/09.

19 bis.- Per gli edifici esistenti, di cui al comma precedente, qualora la volumetria esistente risulti prossima o superiore a quella ammissibile in base all’if. di zona, per esigenze di carattere igienico, tecnologico e funzionale è ammesso l’ampliamento una tantum, qualora non ne abbiano già usufruito e per una sola volta, fino a un massimo di 200 165 mc. per alloggio con la limitazione che l’ampliamento non superi il 50 % della volumetria preesistente.

20. - Il rilascio della concessione edilizia del permesso di costruire per edifici residenziali ad imprenditori che già possiedono strutture agricole in zona B è condizionato all’impegno di cessazione dell’attività agricola all’interno di predetta zona.

21.- In tutte le sottozone E sono vietate cave di materiale inerte, discariche o depositi a cielo aperto non connessi con l’esercizio dell’attività agricola.

Commento [GT2^rev.126]: Per adeguare la definizione alla disposizione della normativa vigente.

Commento [GT2^rev.127]: Per adeguare la denominazione e il relativo richiamo legislativo alle norme della L.R. 19/09.

Commento [GT2^rev.128]: Per mantenere inalterata l’edificabilità massima

vigente anche con l’applicazione del nuovo metodo di calcolo del volume utile .

Commento [GT2^rev.129]: Per adeguare la definizione alla disposizione della normativa vigente.

Commento [GT2^rev.130]: Per adeguare la definizione alla disposizione della normativa vigente.

Commento [GT2^rev.131]: Per adeguare la denominazione e il relativo richiamo legislativo alle norme della L.R. 19/09.

Commento [GT2^rev.132]: Dimenticanza.

Commento [GT2^rev.133]: Per adeguare la norma alle vigenti disposizioni della L.R. 19/09 riguardanti l’argomento.

Commento [GT2^rev.134]: Per mantenere inalterata l’edificabilità massima vigente anche con l’applicazione del nuovo metodo di calcolo del volume utile

Commento [GT2^rev.135]: Per adeguare il titolo abilitativo alla nuova denominazione della L.R. 19/09.

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22.- All’interno delle zone agricole, con esclusione della zona E/2, sono consentiti gli interventi già approvati per il miglioramento del sistema di circolazione idraulica definito dal Programma Integrato Mediterraneo (P.I.M.). Relativamente alla conservazione delle opere di bonifica e delle loro pertinenze valgono i disposti di cui al R.D. 8.05.1904 n° 368.

23.- Agli interventi previsti dal P.I.M., così come approvati, potranno essere comunque apportate variazioni ed integrazioni che derivino da motivate e documentate esigenze tecnico-funzionali che si dovessero verificare in sede attuativa degli interventi stessi.

24.- All’interno delle zone agricole, senza esclusione alcuna, è consentita, conformemente a quanto disposto dal 6° comma dall’art. 19 della L.R. n° 24 del 17 luglio 1996 e nel rispetto delle indicazioni tipologiche e dimensionali in esso richiamate, la costruzione di appostamenti per l’esclusivo esercizio della caccia di selezione agli ungulati di cui all’art. 11, comma 3 della L.R. 21/1993. Tali strutture non sono soggette a concessione e/o autorizzazione a controllo urbanistico-edilizio.

Art. 22 Bis - stralciato

Art. 22 Ter - Produzione di energia da fonti rinnovabili di natura agricola Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di natura agricola

1. - La produzione di impianti per la produzione da energie rinnovabili dì origine agricola è ammessa in zona agricola E5 nelle aree perimetrate nelle tavole del P.R.G.C. ed in connessione con l'attività agricola stessa.

Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di natura agricola 2 .- Definizione: Si considerano impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di origine agricola, gli impianti che producano energia utilizzando sostanze prodotte, derivate, ricavate da un ciclo produttivo agricolo ed eventualmente da sottoprodotti dello stesso ai sensi del Dlgs 3 Aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale) integrato con disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 16 gennaio 2008 n. 4, art. 183 includendo trasformazione dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici generati esclusivamente da cicli di produzione agricola e forestale).

3. – Limitazioni: La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è limitata a quella derivante dalla trasformazione dei prodotti vegetali o deiezione animali, dei sottoprodotti dei cicli stessi, prevalentemente prodotti dall'azienda, con tassativa esclusione dei rifiuti solidi urbani in qualsiasi forma o quantità e caratteristiche.

Commento [GT2^rev.136]: Per adeguare la norma alla diversa denominazione degli atti abilitativi edilizi prevista dalla L.R. 19/09.

Commento [GT2^rev.137]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

Commento [GT2^rev.138]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

Commento [GT2^rev.139]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

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4. - Soggetti abilitati alla produzione di energia da fonti rinnovabili di origine agricola in zona agricola: Imprenditori Agricoli Professionali ed assimilati come definito dal D.L.gs 29.03.2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, che utilizzino prodotti o sottoprodotti di origine agricola provenienti in modo prevalente da cicli produttivi condotti con propri mezzi e risorse su terreni condotti dal soggetto proponente.

5. – Attuazione: L'attuazione degli interventi è diretta. L'intervento è soggetto alla disciplina autorizzativa derivante dalla legislazione Nazionale e Regionale.

6. - Parametri edificatori:

Distanza dalle strade: 50,00 ml dalla viabilità statale

30,00 ml dalla viabilità provinciale

20,00 ml dalla viabilità comunale

Distanza dai confini: 20,00 ml

Distanza tra analoghi impianti ubicati in zona agricola: 500 ml.

Distanza da zone residenziali: 500 ml.

Distanza da zone SIC: 500 ml.

Distanza da nuclei abitativi in area agricola: 200 ml

Superficie max edificabilc: 75% del lotto individuato in fase di richiesta

Altezza max : m. 10,00 misurati come da NTA.

7. - Parametrazione degli impianti per la produzione di energie rinnovabili di origine agricola: La realizzazione di impianti per la produzione di energia derivanti dalla trasformazione dei prodotti vegetali o deiezione animali di prevalente produzione aziendale, è ammessa limitatamente ad una potenza termica nominale massima per ogni singolo impianto di 3 Mwatt.

8. – Prescrizioni: Dovrà essere realizzata una fascia perimetrale di modulazione ambientale alberata e cespugliata della larghezza di almeno 10 ml. con idoneo sesto d'impianto ed altezza, al momento della messa a dimora, non inferiore a ml. 3,00 per almeno il 30% delle essenze messe a dimora. Le essenze dovranno essere scelte fra quelle più oltre elencate. Le recinzioni, obbligatorie, dovranno essere realizzate secondo le modalità previste per le recinzioni in zona agricola dallo Strumento Urbanistico vigente. Le linee elettriche di collegamento tra la cabina di trasformazione e la linea di distribuzione dell'ente gestore, dovranno preferibilmente essere interrate. Le superfici non strettamente pertinenti alla movimentazione o dei mezzi meccanici dovranno essere adibite o mantenute a verde e/o a verde alberato.

Commento [GT2^rev.140]: In coerenza con l’impostazione grafica della

restante parte delle NTA.

Commento [GT2^rev.141]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

Commento [GT2^rev.142]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

Commento [GT2^rev.143]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

Commento [GT2^rev.144]: In coerenza con l’impostazione grafica della

restante parte delle NTA.

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9. - Prescrizioni aggiuntive Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica così come perimetrate nella tavola A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n°42/2004, in recepimento alle prescrizioni del PAIR, valgono le disposizioni contenute nell’art. 51, co. 3, delle presenti norme.

Art. 23 - Z.t.o. E/2: - Zona boschiva

1.- La z.t.o. E/2 comprende gli ambiti attualmente occupati dalla vegetazione naturale di tipo boschivo.

2.- In tale zona sono rigorosamente esclusi nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali atti a comportare alterazioni al delicato equilibrio dell'ambiente naturale, nonché, in assenza di apposita autorizzazione della Direzione Regionale delle Foreste, il taglio di essenze arboree ed il cambiamento del tipo di coltura boschiva in atto.

3.- Sono ammessi solamente interventi di rimboschimento, di ripristino e di consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti in funzione della attività compatibili con la zona, ivi comprese le opere di difesa fluviale.

4.- Le zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è assoluto divieto di compiere qualsiasi opera di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento, del ripristino della vegetazione

Art. 24 - Z.t.o. "E/4" - Zona di interesse agricolo-paesaggistico.

1.- La z.t.o. E/4 è costituita da territori in cui sono ricomprese situazioni e realtà di particolare valore e pregio ambientale o territori perilagunari, un tempo ricompresi entro il perimetro del parco lagunare previsto dal P.U.R.G. per i quali si ritiene di operare con particolari azioni di tutela e salvaguardia.

2. All’interno della zona sono consentiti i seguenti interventi:

a.- costruzione di nuove arginature e l’elevazione di quelle esistenti

b.- la realizzazione di canali e la riapertura di quelle esistenti

c.- drenaggi di canali esistenti

d.- la realizzazione di manufatti e sistemazione di quelli esistenti (porte vinciane, paratoie idrovore ecc.). Nell’area dell’idrovora Colomba, è altresì ammessa la costruzione, ampliamento e sopraelevazione di cabine elettriche e relativi collegamenti, edifici accessori e manufatti emergenti

Commento [GT2^rev.145]: Adeguamento alle norme del PAIR per gli ambiti di pericolosità idraulica.

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o interrati, nonché la viabilità interna e tutto quanto necessario e funzionale solo al buon funzionamento della stessa idrovora.

e.- il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di “rilevanza edilizia”

f.- ampliamento degli edifici esistenti, nel rispetto dei parametri urbanistici del successivo comma 9 ed edilizi riportati delle prescrizioni di cui al successivo comma 10 del presente articolo.

g.- edifici di nuova costruzione per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: If max = 0,03 mc/mq (comprese le costruzioni esistenti residenziali e non residenziali)

Q max = 30% mq/mq. (riferito al lotto d’intervento)

H max = 7,50 mt. (due piani oltre al sottotetto)

Distanza dalle strade: nel rispetto di quanto prescritto al successivo art 32

Distanza dai confini Dc = 10 mt

h.- edifici di nuova costruzione relativi alle strutture produttive aziendali nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

Q max = 10% mq/mq. (riferito al lotto d’intervento)

H max = 7,50 mt. (due piani oltre al sottotetto)

Distanza dalle strade: nel rispetto di quanto prescritto al successivo art 32

Distanza dai confini Dc = 10 mt

i.- valli da pesca

l. nell’area dell’idrovora Colomba, per gli edifici ammessi a servizio della stessa idrovora, come indicati alla precedente lettera d., vale quanto segue:

Q max= 30% mq/mq. (riferito all’area perimetrata)

H max = 4,00 mt.

Distanza dalle strade: nel rispetto di quanto prescritto al successivo art 32.

Distanza dai confini Dc = Codice civile.

È ammessa la copertura piana.

Non è richiesta la piantagione di essenze arboree o arbustive.

Commento [GT2^rev.146]: Per coerenza interna.

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3.- Tali interventi si realizzano mediante I.E.D. con la predisposizione di progetti d’intervento unitario comprendenti anche la sistemazione del verde di basso ed alto fusto,

3bis. All’ interno della zona è consentita la realizzazione di nuove valli da pesca unicamente nelle porzioni di territori ricompreso tra le valli da pesca esistenti (valle n°1 e n°13 così come individuate nella cartografia di zonizzazione allegato TAV P12 ).

4. - fatte salve le valli da pesca esistenti le nuove valli da pesca dovranno avere un massimo del 10% di intensivo ed un minimo del 10% di superficie boscata, la parte rimanente sarà estensivo.

5. - Le opere dovranno essere realizzate in modo da contenere al massimo le modificazioni al regime idraulico e sedimentologico delle aree contermini. Le acque reflue delle valli da pesca dovranno garantire la qualità richiesta dalle leggi e normative vigenti in materia.

6.- Ogni progetto esecutivo dovrà prevedere anche la sistemazione del verde di basso e alto fusto. Tra le piante arboree, oltre alle specie autoctone, è consentito l’uso del Tamarix gallica e dell’Elaeagus angustigoglia.

7.- Nelle valli da pesca, esistenti o di progetto, potranno essere realizzate unicamente strutture di deposito funzionali alla pratica della vallicoltura nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

If= 0,03 mc/mq.

Q = 10% mq/mq. (riferito al lotto d’intervento)

Distanza dai confini di proprietà mt. 10,00

8.- Le fosse di sverno che ne siano prive potranno essere ricoperte con basse tettoie utilizzando come materiale da costruzione il legno e materiali leggeri da copertura, purché questa sia ricoperta con canna palustre e circondata da arbusti tipici lagunari.

9.- Stralciato

10. Gli interventi di nuova edificazione o che interessano il patrimonio edilizio esistente dovranno attenersi alla tipologia e agli elementi compositivi caratteristici della zona. Dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

- coperture a due falde o padiglione con pendenze proprie della tradizione locale e manto di copertura preferibilmente in tegole curve laterizie (coppi);

- ripristino dei camini propri della tradizione locale e realizzazione di nuovi di tipo similare;

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- esclusione di loggiati in aggetto che fuoriescano dal volume del fabbricato;

- i fori di facciata dovranno rispettare i rapporti compositivi tradizionali e gli infissi dovranno essere in materiali e colori della tradizione locale;

- gli intonaci esterni dovranno essere del tipo civile dipinto o plastico, a rasatura fine; le tinteggiature, omogenee per ciascuna unità, avranno colori tipici della zona quali: bianco, panna il giallo, il rosso pomeiano, ecc.

10bis. Al fine di tutelare, sotto l’aspetto paesaggistico ed ambientale, l’ambito di tutela ambientale “E13” denominati “Bosco Salice” nelle aree ricomprese tra il fiume Zellina e il fiume Urian, sono consentite nuove costruzioni purché accorpate alla struttura aziendale denominata dalla C.T.R. “Tenuta agricola Villa Bruna” nel rispetto dei parametri urbanistici di zona. All’interno di quest’area sono pertanto vietate nuove costruzioni sparse.

11. Gli interventi che riguardano opere idrauliche o infrastrutturali dovranno contenere accorgimenti ed interventi complementari che possano contribuire alla stabilizzazione e alla riqualificazione paesaggistica e naturalistica delle aree interessate dagli interventi, in particolare opere di consolidamento e di ricostruzione della vegetazione su argini di nuova costruzione o in ristrutturazione e nei canali interni.

12. All’interno delle zone di bonifica dovranno essere adottate tecniche di bioingegneria per favorire la ricostruzione di aree boscate mediante il trapianto di specie autoctone arbustive, di siepi naturali ed arboree.

13. I progetti di sistemazione delle arginature esistenti o di nuova realizzazione dovranno individuare dei percorsi pedonali e/o piste ciclabili atti a favorire la fruizione degli argini da parte della popolazione.

14.- All’interno della zona, al fine di conseguire una maggiore tutela delle complessità ambientali tipiche del paesaggio prelagunare sono vietati interventi che prevedono: sbancamenti, terrazzamenti e riporto di terreno finalizzato alla coltivazione dei fondi che investono una superficie superiore a 20.000 mq. Sono altresì vietati riordini fondiari.

15.- Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica così come perimetrate nella tavola A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n°42/2004, in recepimento alle prescrizioni del PAIR, valgono le disposizioni contenute nell’art. 51, co. 3, delle presenti norme.

Art. 25. - z.t.o E/5 zona di preminente interesse agricolo

Commento [GT2^rev.147]: Adeguamento alle norme del PAIR per gli ambiti di

pericolosità idraulica.

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1.- La z.t.o. E/5 comprende gli ambiti di preminente interesse agricolo dove sono presenti caratteristiche ambientali, condizioni organizzative ed infrastrutturali tali da costituire il presupposto per lo sviluppo di una agricoltura competitiva.

2.- Il P.R.G.C. si attua mediante I.E.D. per gli interventi di cui alle lettere a) b) d) e) del precedente art. 22 e mediante approvazione di P.R.P.C PAC per gli interventi di cui al punto c) ed f).

2bis. All’interno della z.t.o. E/5 le tavole del P.R.G.C. individuano delle aree entro le quali potranno essere realizzati, mediante specifica autorizzazione prevista dalle leggi di settore, impianti per la produzione di energie elettrica da fonti rinnovabili di origine agricola in connessione con l'attività agricola stessa

di cui al precedente articolo 25.

3.- Nella zona, fermo restando quanto prescritto all'art. 22, nei casi di nuove costruzioni e di ampliamento degli edifici e delle strutture agricole esistenti, debbono essere rispettati i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

a) Edifici per la residenza agricola;

- indice di fabbricazione fondiaria max mc./mq.0,03

- lotto minimo di intervento mq. 6.000

- altezza massima ml. 8,50

- distanza minima degli edifici dai confini interni del lotto: ml. 5,00

- distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ml. 10,00

- distanza da allevamenti di animali, min. ml. 10,00

- distanza dalle strade ml. 10,00 (salve diverse disposizioni del P.R.G.C. sulle fasce di rispetto stradali)

b) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali

- rapporto di copertura complessivo massimo riferita al lotto d'intervento: .......................................................................................... Q = mq./mq 0,30

- rapporto di copertura riferita all’intera proprietà fondiaria .. Q = mq/mq 0,02

- altezza massima dei nuovi edifici ........................................ H = ml. 10,00

- distanze:

- dai confini di proprietà: - per i ricoveri di animali .......................................................... ml. 10,00 - per le restanti strutture produttive aziendali: a confine o .......... ml. 5,00

- da zone omogenee -B-C-D/3-H/3-S- - bovini con superficie coperta > 50 mq .................................... ml. 50,00

Commento [GT2^rev.148]: Per adeguare la denominazione del piano attuativo a quella prevista dalla L.R. 5/07.

Commento [GT2^rev.149]: A seguito dello successivo stralcio (modif.226), necessità di richiamare la norma già contenuta nell’art. 24.

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- suini e avicunicoli: - con superficie coperta > 200 mq, min. ............................... ml. 100,00 - con superficie coperta > 300 mq, min. ............................... ml. 150,00 - con superficie coperta > 400 mq, min. ............................... ml. 200,00 - con superficie coperta > 500 < 1000 mq, min. .................. ml. 250,00

- di nuovi silos foraggeri e concimaie da abitazioni esistenti e da zone omogenee B-C-D/3-H/3-S-min. ...................... ml 50,00

-distanza dalle strade ......................................................................... ml. 10,00 (salve diverse disposizioni del P.R.G.C. sulle fasce di rispetto stradali)

c) Edifici a libera localizzazione, adibiti alla conservazione, alla prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli forestali o destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole - rapporto di copertura complessivo massimo riferita al lotto d'intervento: ............................................................................................. Q = mq./mq. 0,40 - rapporto di copertura riferita all’intera proprietà fondiaria .. Q = mq/mq 0,03 - altezza massima dei nuovi edifici ........................................ H = ml. 10,00 - distanza minima degli edifici dai confini ............................. Dc = ml. 10,00 - distanza da fabbricati: ......................................................... Df = ml. 10,00 -distanza dalle strade ............................................................. Ds = ml. 10,00 (salve diverse disposizioni del P.R.G.C. sulle fasce di rispetto stradali)

d) Relativamente alla costruzione di serre - rapporto di copertura riferito al lotto d’intervento ............... Q = mq/mq 0,10 - altezza massima .................................................................. H = ml. 5,00 - distanza dai confini di proprietà ......................................... Dc = ml. 5,00 - distanza da edifici .............................................................. Df = ml. 10,00 -distanza dalle strade ............................................................. Ds = ml. 10,00 (salve diverse disposizioni del P.R.G.C. sulle fasce di rispetto stradali)

e) Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale: - rapporto di copertura complessivo massimo riferita al lotto d'intervento: ............................................................................................. Q = mq./mq. 0,50

- rapporto di copertura riferita all’intera proprietà fondiaria .. Q = mq/mq 0,04 - altezza massima dei nuovi edifici ........................................ H = ml. 10,00 - distanza minima degli edifici dai confini ............................. Dc = ml. 10,00 - distanza da fabbricati e da zone B - C - D/3 - H/3 - S a seconda del tipo e della

dimensione di allevamento e nel rispetto della seguente tabella: - cunicoli (es. conigli, lepri ecc) compresi animali da pelliccia di piccola taglia

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con dimensione: < di 300 capi; da 300 capi a 10.000 capi e > 10.000 capi rispettivamente:

distanza da zone edificabili ml. 50,00 ml. 500 ml 800 distanza da abitazioni isolate ml. 25,00 ml. 300 ml 300

- avicoli di piccola taglia (fino a 5 kg a fine ciclo) con dimensioni: < 500 capi; da 500 a 15.000capi e > di 15.000 capi rispettivamente:

distanza da zone edificabili ml 50,00 ml. 300 ml 800 distanza da abitazioni isolate ml 25,00 ml. 150 ml 500 - avicoli di grossa taglia (oltre 5 kg a fine ciclo) con dimensioni < di 50 capi,

da 50 a 5.000 capi e > di 5.000 capi rispettivamente: distanza da zone edificabili ml. 50,00 ml. 300 ml 800 distanza da abitazioni isolate ml 25,00 ml. 50 ml 150 - bovini, equini, caprini con dimensioni < di 20 capi, da 20 a 100 capi e > di

100 capi: distanza da zone edificabili ml 50 ml 100 ml 300

distanza da abitazioni isolate ml 25 ml 50 ml 150 - suini con dimensioni: minori di 6 capi; da 6 a 30 capi e > di 30 capi

rispettivamente: distanza da zone edificabili ml. 50 ml. 500 ml 1.500 distanza da abitazioni isolate ml. 25 ml 300 ml 1.000

f) Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di natura agricola

La produzione di impianti per la produzione da energie rinnovabili di origine agricola è ammessa nelle aree perimetrate nel P.R.G.C. ed in connessione con l'attività agricola stessa nel rispetto delle seguenti norme:

Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di natura agricola

Definizione: Si considerano impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di origine agricola, gli impianti che producano energia utilizzando sostanze prodotte, derivate, ricavate da un ciclo produttivo agricolo ed eventualmente da sottoprodotti dello stesso ai sensi del Dlgs 3 Aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale) integrato con disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 16 gennaio 2008 n. 4, art. 183 includendo trasformazione dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici generati esclusivamente da cicli di produzione agricola e forestale).

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Limitazioni: La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è limitata a quella derivante dalla trasformazione dei prodotti vegetali o deiezione animali, dei sottoprodotti dei cicli stessi, prevalentemente prodotti dall'azienda, con tassativa esclusione dei rifiuti solidi urbani in qualsiasi forma o quantità e caratteristiche.

Soggetti abilitati alla produzione di energia da fonti rinnovabili di origine agricola in zona agricola: Imprenditori Agricoli Professionali ed assimilati come definito dal D.L.gs 29.03.2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, che utilizzino prodotti o sottoprodotti di origine agricola provenienti in modo prevalente da cicli produttivi condotti con propri mezzi e risorse su terreni condotti dal soggetto proponente.

Attuazione: L'attuazione degli interventi è diretta. L'intervento è soggetto alla disciplina autorizzativa derivante dalla legislazione Nazionale e Regionale.

Parametri edificatori: Distanza dalle strade: 50,00 mi dalla viabilità statale 30,00 mi dalla viabilità provinciale 20,00 mi dalla viabilità comunale Distanza dai confini: 20,00 ml Distanza tra analoghi impianti ubicati in zona agricola: 500 ml. Distanza da zone residenziali: 500 ml. Distanza da zone SIC: 500 ml. Distanza da nuclei abitativi in area agricola: 200 ml Superficie max edificabilc: 75% del lotto individuato in fase di richiesta Altezza max : m. 10,00 misurati come da NTA.

Parametrazione degli impianti per la produzione di energie rinnovabili di origine agricola: La realizzazione di impianti per la produzione di energia derivanti dalla trasformazione dei prodotti vegetali o deiezione animali di prevalente produzione aziendale, è ammessa limitatamente ad una potenza termica nominale massima per ogni singolo impianto di 3 Mwatt.

Prescrizioni: Dovrà essere realizzata una fascia perimetrale di modulazione ambientale alberata e cespugliata della larghezza di almeno 10 ml. con idoneo sesto d'impianto ed altezza, al momento della messa a dimora, non inferiore a ml. 3,0 per almeno il 30% delle essenze messe a dimora. Le essenze dovranno essere scelte fra quelle più oltre elencate. Le recinzioni, obbligatorie, dovranno essere realizzate secondo le modalità previste per le recinzioni in zona agricola dallo Strumento Urbanistico vigente. Le linee elettriche di collegamento tra la cabina di trasformazione e la linea di distribuzione dell'ente gestore, dovranno preferibilmente essere interrate.

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Le superfici non strettamente pertinenti alla movimentazione o dei mezzi meccanici dovranno essere adibite o mantenute a verde e/o a verde alberato.

4.- I nuovi insediamenti dovranno prevedere accorgimenti atti a minimizzare l’impatto ambientale tra cui, la realizzazione di adeguate cortine arboree e la scelta di tipologie edilizie che si integrino con l’ambiente.

5.- Gli allevamenti zootecnici a carattere industriale di suini, oltre a prevedere una prima depurazione dei reflui ai sensi delle norme vigenti, devono obbligatoriamente essere collegati al depuratore consortile in conformità al relativo regolamento di depurazione. La relativa autorizzazione deve essere allegata agli elementi che formano il P.R.P.C. PAC

6.- Gli edifici per allevamenti zootecnici esistenti, del tipo in oggetto, che non rispettano le distanze prescritte possono effettuare solo interventi di manutenzione e di ristrutturazione senza ampliamento della superficie destinata all’allevamento zootecnico e/o allo stoccaggio delle deiezioni. Per tutti gli allevamenti zootecnici a carattere industriale esistenti gli eventuali interventi di manutenzione, ristrutturazione ed ampliamento della superficie destinata all’allevamento e/o allo stoccaggio delle deiezioni, è subordinata alla previsione di congrui accorgimenti atti a mitigare e minimizzare l’impatto ambientale tra cui, la realizzazione di adeguate cortine arboree.

7.- Nel caso di aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole e floricole, potrà essere adottato un indice fondiario, riferito al lotto d’intervento, superiore fino ad un massimo di (If) 0,05 mc./mq. per edifici a carattere residenziale, di cui alla lett. a) del 1° comma, previo parere del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o altro ente preposto, mentre per le costruzioni di serre cui alla lett. d) del precedente I° comma dell’art. 22 il rapporto di copertura riferito al lotto d’intervento viene elevato a Q = 0,20 mq/mq. fermo restando gli altri indici e parametri urbanistici.

8.- Nelle aree ricomprese all’interno delle zone soggette a vincolo paesaggistico così come definite dalla L. 08/08/1985 n° 431 dall’art. 142 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 ed evidenziate nella Tav. A3 allegate, al fine di tutelare il contesto paesaggistico fluviale, non sono consentiti gli interventi di cui alle lettere c) ed f) del precedente art. 22. Le nuove costruzioni siano esse destinate alla residenza del conduttore agricolo che alle strutture produttive aziendali, dovranno presentare tipologie edilizie caratteristiche della zona. Nelle aree di pertinenza di dette nuove costruzioni si rende prescrittivo che sul perimetro del lotto prospiciente il corso d’acqua vengano previste opportune fasce destinate alla piantumazione di essenze arboree autoctone di medio ed alto fusto, per una profondità non inferiore a mt. 3,00, al fine di formare una efficace azione di filtro e mascheramento sul lato rivolto verso il corso d’acqua stesso.

Commento [GT2^rev.150]: Adattamento del testo in coerenza con l’impostazione grafica delle altre norme.

Commento [GT2^rev.151]: Per adeguare la denominazione del piano attuativo a quella prevista dalla L.R. 5/07.

Commento [GT2^rev.152]: Per aggiornare il richiamo normativo alle disposizioni legislative vigenti.

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9.- Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica così come perimetrate nella tavola A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n°42/2004, in recepimento alle prescrizioni del PAIR, valgono le disposizioni contenute nell’art. 51, co. 3, delle presenti norme.

Art. 26 - Z.t.o. "E/6" - Zona d'interesse agricolo

1.- La z.t.o. E/6 comprende gli ambiti di interesse agricolo, localizzati a margine dei centri abitati dove non sono presenti le condizioni infrastrutturali che caratterizzano gli ambiti classificati in zona E/5 e dove si intende mantenere un assetto del territorio che salvaguardi i nuclei abitati e consenta di mantenere quella complessità ambientale tipica di una agricoltura di non intensiva o industrializzata.

2- All’interno della zona sono consentiti di interventi nuova costruzione o ampliamento solo per interventi di cui alle lettere a) b) d) e) del 1° comma del precedente art. 22. Il P.R.G.C. si attua mediante I.E.D.

3.- Nella zona, fermo restando quanto prescritto all'art. 22, nei casi di nuove costruzioni e di ampliamento degli edifici e delle strutture agricole esistenti, debbono essere rispettati i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

a) Edifici per la residenza agricola;

- indice di fabbricazione fondiaria max ..................................... mc./mq.0,03

- lotto minimo di intervento .......................................................... mq. 3.000

- altezza massima ............................................................................ ml. 8,50

- distanza minima degli edifici dai confini di proprietà: ................... ml. 5,00

- distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti .............. ml. 10,00

- distanza da allevamenti di animali, min. ...................................... ml. 10,00

- distanza dalle strade .................................................................... ml. 10,00 (salve diverse disposizioni del P.R.G.C. sulle fasce di rispetto stradali)

b) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali

- rapporto di copertura complessivo massimo riferita al lotto d'intervento:

.......................................................................................... Q = mq./mq 0,30

- rapporto di copertura riferita all’intera proprietà fondiaria .. Q = mq/mq 0,02

- altezza massima dei nuovi edifici ........................................ H = ml. 8,50

- distanze: - dai confini di proprietà: a confine o ................................. Dc = ml.5,00

Commento [GT2^rev.153]: Adeguamento alle norme del PAIR per gli ambiti di pericolosità idraulica.

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- da fabbricati: ................................................................... Df = ml. 10,00 (è comunque ammessa la costruzione in aderenza all'edificio residenziale principale o ad altri annessi rustici preesistenti)

- dalle strade ...................................................................... Ds = ml. 10,00 (salve le disposizioni del P.R.G.C sulle fasce di rispetto stradali)

Nel caso degli allevamenti aziendali a carattere non industriale, dovranno essere rispettate le seguenti distanze:

- distanza da edifici residenziali di terzi: ............................... ml 20,00

- distanza da zone B/0 - B/2 - C - D/3 - H/3 - S .................... ml. 30,00

- distanza dagli edifici residenziali di proprietà ..................... ml. 10,00

c) Relativamente alla costruzione di serre di cui al 1° comma, punto d) del precedente art. 23 valgono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

- rapporto di copertura riferito al lotto d’intervento ............... Q = mq/mq 0,10

- altezza massima .................................................................. H = ml. 5,00

- distanza dai confini di proprietà: a confine o ...................... Dc = ml. 5,00

- distanza da edifici .............................................................. Df = ml. 10,00

- distanza dalle strade ............................................................ Ds = ml. 10,00 (salve diverse disposizioni del P.R.G.C. sulle fasce di rispetto stradali)

5.- Nel caso di aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole e floricole, potrà essere adottato un indice fondiario superiore, fino ad un massimo di 0,05 mc./mq. per edifici di cui alla lett. a) del 3° comma, previo parere del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o altro ente preposto, mentre per le costruzioni di serre cui alla lett. d) del precedente I° comma dell’art. 22 il rapporto di copertura riferito al lotto d’intervento viene elevato a Q = 0,20 mq/mq fermo restando gli altri indici e parametri urbanistici.

6.- Nelle aree ricomprese all’interno delle zone soggette a vincolo paesaggistico così come definite dalla L. 08/08/1985 n° 431 dall’art. 142 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 ed evidenziate nella Tav. A3 allegate, al fine di tutelare il contesto paesaggistico fluviale, valgono le stesse prescrizioni riportate al comma 7 8 del precedente art. 25.

7. All’interno della zona al fine di mantenere un assetto del territorio che salvaguardi i nuclei abitati e nel contempo consenta di tutelare le complessità ambientali presenti sono vietati interventi di sbancamento, terrazzamento e riporto di terreno finalizzati alla coltivazione dei fondi che investono una superficie superiore a 20000 mq. sono altresì vietati riordini fondiari.

8.- Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica così come perimetrate nella tavola A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n°42/2004, in recepimento alle

Commento [GT2^rev.154]: Per aggiornare il richiamo normativo alle

disposizioni legislative vigenti.

Commento [GT2^rev.155]: Correzione di un erroneo richiamo normativo.

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prescrizioni del PAIR, valgono le disposizioni contenute nell’art. 51, co. 3, delle presenti norme.

Art. 26 bis.- Edifici residenziali in zona agricola (Case sparse)

1.- Nelle tavole della zonizzazione sono individuati con apposto perimetro alcuni fabbricati residenziali all’interno della zona agricola per i quali necessita prevedere la possibilità di concedere degli ampliamenti per adeguare le volumetrie esistenti alle esigenze del nucleo famigliare residente o del nuovo nucleo famigliare che si viene ad insediare. Le norme di piano permettono il recupero e l’ampliamento, una tantum dei fabbricati esistenti, con le prescrizioni di seguito esposte.

2.- L’intervento edilizio si attua in maniera diretta. Per i fabbricati esistenti sono ammesse le seguenti categorie di intervento:

Ristrutturazione edilizia;

Ampliamento;

Tutti gli interventi previsti al comma 2 dell’art. 4 della L.R. 19/2009.

3.- All’interno dell’ambito individuato nella planimetria di piano ha titolo ad intervenire il proprietario dell’immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere anche se non imprenditori agricoli a titolo professionale.

4.- Le opere di trasformazione ed adattamento delle strutture edilizie esistenti dovranno essere tali da non stravolgere quello che è l’impianto originario dei fabbricati. Le demolizioni dovranno rientrare in un progetto di risistemazione generale dei fabbricati e dell’area.

5.- Gli ambiti, così come individuati nella tavola di zonizzazione del P.R.G.C., potranno essere utilizzati ad uso residenziale o altre destinazioni d’uso compatibili con la residenza. E’ ammesso l’incremento di una sola nuova unità immobiliare rispetto a quelle già insediate all’interno dell’ambito.

6.- Per gli edifici residenziali in zona agricola individuati dal perimetro di “case sparse” nelle tavola di zonizzazione di piano è ammesso l’ampliamento, in deroga al volume esistente, fino ad un massimo di 200 mc per singolo edificio. Tale volumetria potrà essere utilizzata per migliorare la ricettività, per ricavare locali per servizi igienici, centrale termica, autorimesse o deposito ovvero per ricavare una nuova unità abitativa in aggiunta a quella/e esistenti.

Commento [GT2^rev.156]: Adeguamento alle norme del PAIR per gli ambiti di pericolosità idraulica.

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7.- Nel caso di interventi di ampliamento dovranno essere rispettati i seguenti parametri edilizi:

H max: 7,50 m o all’esistente se superiore

Q: riferito al lotto di pertinenza 50% o all’esistente se superiore

ds: in allineamento ai fabbricati esistenti

dc: secondo le norme del Codice Civile

df: distanza delle pareti finestrate da pareti di edifici antistanti pari a 10,00 m

8.- La realizzazione di unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d’uso residenziale in deroga al requisito della connessione funzionale del fondo e della condizione che il proprietario dell’immobile non sia imprenditore agricolo a titolo professionale è ammessa purché:

a) l'unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo grado del proprietario dell'edificio ampliato o ristrutturato;

b) il soggetto avente titolo ai sensi dell' articolo 21 della L.R. 19/2009 si obblighi, mediante convenzione con il Comune, a istituire un vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell'immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul libro fondiario a cura del richiedente, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

9.- Per gli interventi realizzati ai sensi del comma 8, in deroga al requisito della connessione funzionale e comportanti il cambio di destinazione d'uso in residenziale, non si applica l'esonero contributivo previsto dall' articolo 30, comma 1, lettera a) della L.R. 19/2009, salvo i casi di trasferimento a titolo di successione del diritto reale di godimento e a condizione che il successore adibisca l'immobile a prima abitazione.

10.- Nelle aree ricomprese all’interno delle zone soggette a vincolo paesaggistico, così come definite dall’art. 142 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 ed evidenziate nella Tav. A3 allegata, ogni intervento deve essere corredato da una sufficiente analisi che dimostri lo stato dei fabbricati e della vegetazione esistenti, in un intorno sufficientemente ampio e che comunque sia rapportato al tipo di modifiche in progetto e deve prevedere, fra le opere in progetto, anche gli arredi verdi atti a migliorare l’inserimento ambientale delle nuove costruzioni intese come ampliamenti.

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11.- Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica così come perimetrate nella tavola A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n°42/2004, in recepimento alle prescrizioni del PAIR, valgono le disposizioni contenute nell’art. 51, co. 3, delle presenti norme.

Art. 27 - Interventi di rilevanza urbanistico ambientale nelle zone extra-

agricole

1.- All'interno delle z.t.o. extra-agricole gli interventi di rilevanza urbanistico ambientale di cui all'art. 66 della L.R. 52/91 il P.R.G.C di trasformazione territoriale di cui all’art. 4, comma 1, lettera e/1), della L.R. 19/09. si attuano mediante I.E.D.

2.- In particolare si considerano interventi di rilevanza urbanistico ambientale trasformazione territoriale di cui all’art. 4, comma 1, lettera e/1), della L.R. 19/09tutte le opere di sbancamento, terrazzamento riporto che investono una superficie superiore a 1 ha. e/o una volumetria superiore a 2.000 mc di terreno anche se attuati per l’esercizio dell’attività agricola o movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota tutti gli interventi diretti a produrre effetti sull’equilibrio ambientale, volti allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro silvo-pastorali. Gli interventi inferiori a tali soglie sono comunque soggetti ad autorizzazione edilizia ai sensi del combinato disposto dagli artt. 72 1° comma lett. d) e 78 della L.R. n° 52/91. Tali interventi sono soggetti al rilascio del permesso di costruire, in base al combinato disposto dagli artt. 4, comma 1, lett. e/1); e 19, comma 1 lettera e), della L.R. 19/09.

Art. 28. Z.t.o. F Zone di tutela ambientale

1.- La z.t.o. F comprende le parti del territorio destinate a zone di tutela ambientale di cui agli artt. 33 e 39 delle norme tecniche di attuazione del P.U.R.G. ed è suddivisa nelle sottozone:

- la zona F2 corrispondente alle parti degli ambiti di tutela ambientale di tipo boschivo di cui agli artt. 4 e 6 delle norme tecniche di attuazione del P.U.R.G.

- la zona F4 corrispondenti alle parti degli ambiti di tutela ambientale di tipo agricolo-paesaggistico di cui agli artt. 4 e 8 delle norme tecniche di attuazione del P.U.R.G

Commento [U158]: Adeguamento alle norme del PAIR per gli ambiti di pericolosità idraulica.

Commento [GT2^rev.159]: Adeguamento complessivo alle nuove disposizioni della L.R. 19/09 riguardante gli interventi di trasformazione territoriale.

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Art. 29. Z.t.o. F2 Zone di tutela ambientale - ambiti boschivi

1.- Corrisponde agli “ambiti di tutela ambientale” di cui all’art. 4 delle Norme di attuazione del P.U.R., ricadenti negli “ambiti boschivi” di cui all’art. 6 delle suddette Norme.

2.- Tali ambiti comprendono in particolare il BOSCO SACILE, il BOSCO CODA DI MANIN, il BOSCO BOLDARATIS, il BOSCO VENCHIARATIS e il BOSCO PRA QUAINS ed un appezzamento boschivo di modesta superficie ubicato a nord della provinciale per Muzzana, tra il capoluogo e S.Gervasio.

3 - In tali aree dovranno essere promossi tutti gli interventi più approfonditi di salvaguardia e di valorizzazione dell’ambiente attraverso un controllo delle funzioni ammesse e compatibili.

4.- Le aree boscate, sia con esemplari di alto fusto che con specie arbustive e cedui, sono riservate alla difesa idrogeologica, alla rigenerazione del patrimonio forestale, al mantenimento dei biocenosi e dello stato microclimatico.

5. Gli interventi si realizzano mediante l’attuazione di un Piano Particolareggiato esteso all’intero ambito boschivo.

5bis. Nella formulazione del P.R.P.C. PAC si dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

a) riguardo agli interventi di silvicoltura al fine di ottenere una gestione naturalistica dei boschi planiziali si dovrà passare dall’attuale governo a ceduo composto o matricinato all’avviamento dell’alto fusto del ceduo sottostante le matricine o la rada fustaia, con l’obiettivo di costituire una fustaia mista a farmio, carpino bianco, frassino assifillo, olmo campestre ed altre specie;

b) si eviterà il taglio di esemplari arborei particolarmente sviluppati per la loro importanza naturalistica faunistica ed estetica;

c) sono da evitare interventi di approfondimento o pulizia dei canali di drenaggio interni alle aree oggetto di P.R.P.C. PAC per garantire la sopravvivenza delle specie agofile, che nei boschi umidi trovano naturale sito di sopravvivenza;

d) è concessa la disattivazione dei canali di drenaggio in modo da limitare l’abbassamento della falda, dagli interventi di bonifica agraria;

e) non sono ammesse nuove costruzioni.

6.- Dovranno essere tenuti nella debita considerazione eventuali gravami insistenti sulle superfici boscate.

7.- Fino all’approvazione di tale strumento attuativo valgono le seguenti prescrizioni:

Commento [GT2^rev.160]: Per adeguare la denominazione del piano attuativo a quella prevista dalla L.R. 5/07.

Commento [GT2^rev.161]: Per adeguare la denominazione del piano attuativo a quella prevista dalla L.R. 5/07.

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- E’ vietata qualsiasi modificazione all’attuale coltura e così pure la rimozione delle ceppaie, salvo l’osservanza delle normali utilizzazioni e cure colturali. Le operazioni di utilizzazione dovranno essere condotte con il rispetto delle modalità necessarie ad assicurare la migliore conservazione del bosco.

- E’ vietata qualsiasi alterazione del suolo, delle sponde di corsi d’acqua, fossi, scoline o stagni.

- E’ vietata la costruzione, anche se provvisoria, di manufatti di qualsiasi natura e la realizzazione di opere infrastrutturali.

- E’ vietata la discarica di rifiuti di qualunque genere e scaricare acque non depurate.

- E’ ammessa la raccolta di rami secchi, salvo il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

- E’ ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche eventualmente esistenti.

- La posa di cavi aerei di telecomunicazione o di distribuzione di energia elettrica è vietata all’interno delle zone boscate. Essa può essere consentita, eccezionalmente, solo qualora non esista nessuna alternativa all’esterno delle zone boscate. Comunque i sostegni dei cavi suddetti dovranno seguire strade esistenti, sentieri, spartifuoco o altre tracce preesistenti.

- Le zone boscate eventualmente percorse dal fuoco non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è assoluto divieto di compiere opera di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento, del ripristino vegetazionale e della eventuale recinzione totale o parziale.

8.- Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica così come perimetrate nella tavola A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n°42/2004, in recepimento alle prescrizioni del PAIR, valgono le disposizioni contenute nell’art. 51, co. 3, delle presenti norme.

Art. 30. Z.t.o. F4 Zone di tutela ambientale - ambiti di interesse agricolo

paesaggistico

1.- Sono le parti del territorio corrispondenti agli “ambiti di tutela ambientale” di cui all’art.4 delle Norme di attuazione del P.U.R., ricadenti negli “ambiti di interesse agricolo paesaggistico” di cui all’art.8 delle suddette Norme.

2.- In tali aree dovranno essere promossi interventi di salvaguardia e di valorizzazione dell’ambiente, attraverso un controllo delle funzioni ammesse e compatibili.

3.- Gli interventi si realizzano mediante l’attuazione di un Piano Particolareggiato.

Commento [GT2^rev.162]: Adeguamento alle norme del PAIR per gli ambiti di pericolosità idraulica

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4.- Non sono ammesse nuove costruzioni. Gli edifici esistenti potranno essere soggetti solo ad interventi di “rilevanza edilizia” e “ristrutturazione edilizia parziale” con esclusione della demolizione e successiva riedificazione di procedere alla esecuzione delle opere mediante semplice denuncia di inizio attività (DIA) così come previsto dall’art. 80 della L.R. 52/91

5.- Al fine di valorizzare questi ambiti sotto il profilo turistico culturale è ammesso l’utilizzo delle are per attività ricreative e del tempo libero creando delle strutture sistemate a verde quali: labirinti, orti botanici, riserve naturalistiche ecc. In questo caso è ammessa la costruzione di modeste costruzioni di supporto alla attività insediata con altezza non superiore a mt. 3,00 e superficie coperta non superiore a 80 mq. Tali costruzioni dovranno presentare tetto a falde, manto di copertura in coppi e murature perimetrali finite ad intonaco civile.

5 bis.- All’interno della zona è vietata la posa di cavi aerei di telecomunicazione o di distribuzione di energia elettrica. Essa può essere consentita, eccezionalmente, solo qualora non esista nessuna alternativa all’esterno della zona stessa, con l’avvertenza che sostegni dei cavi suddetti dovranno seguire strade esistenti, sentieri, spartifuoco o altre tracce preesistenti.

6.- Le sistemazioni agrarie consentite dovranno puntare a ripristinare una complessità sotto il profilo paesaggistico ed ambientale pertanto in sede di formazione del piano particolareggiato dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a.- le fasce a salici, ontani, olmi lungo i corsi d’acqua o le scoline vanno lasciati alla libera evoluzione naturale;

b.- lungo i fossi sarà fondamentale la costruzione di fasce ripariali o frangivento utilizzando specie spontanee in composizione mista oppure monospecifiche quali salici (salice bianco, salice da vimini) o gelsi, mentre lungo le strade e cararecce potranno essere usati anche pioppi cipressina;

c.- non si ritengono compatibili con la zona le attrezzature destinate a culture protette.

d.- è fatto divieto introdurre specie vegetazionali non caratteristiche del territorio fatte salve le piante ornamentali non poste a dimora permanentemente nel terreno,

e.- lungo i canali ed i collettori si dovranno prevedere interventi di carattere paesaggistico con il rilascio di piante isolate o a gruppi, sempre con i vincoli derivanti dalle operazioni di pulizia degli argini.

7.- Fino all’approvazione degli strumenti urbanistici di cui al punto precedente valgono le seguenti prescrizioni:

- Sono vietati tutti gli interventi di carattere edilizio ed infrastrutturale, manufatti anche se provvisori, nonché quelli in contrasto con le particolari

Commento [GT2^rev.163]: Per rendere la norma conforme alla normativa regionale in materia (codice dell’edilizia)

che regolamenta in modo sovraordinato la tipologia degli atti abilitativi in relazione al

tipo di intervento previsto. In ogni caso le disposizioni applicabili sono inserite nel nuovo Regolamento edilizio.

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caratteristiche dell’ambiente quali, ad esempio, depositi a cielo aperto, aperture di nuove strade, abbattimento di alberi esistenti, alterazioni morfologiche del suolo, delle sponde dei corsi d’acqua, dei fossi e delle scoline.

- Sono comunque ammessi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere e strutture esistenti nonché tutte le opere connesse con la bonifica e la difesa del suolo realizzate dal Consorzio di Bonifica o altro organo competente per il territorio.

8.- I tratti di corsi d’acqua ricadenti nella zona e le sponde non devono subire modificazioni (rettifiche, disboscamenti) che non abbiano carattere manutentivo o di arricchimento ed estensione dei valori naturalistici e paesaggistici del sito.

9.- Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica così come perimetrate nella tavola A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n°42/2004, in recepimento alle prescrizioni del PAIR, valgono le disposizioni contenute nell’art. 51, co. 3, delle presenti norme.

Commento [GT2^rev.164]: Adeguamento alle norme del PAIR per gli ambiti di pericolosità idraulica.

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CAPO IV° ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE Art. 31. Z.t.o. S - Zone destinate a servizi ed attrezzature collettive

1.- La z.t.o. S comprende le aree e gli edifici destinati dal piano ai servizi pubblici e alle attrezzature di interesse collettivo, dimensionate secondo le disposizioni del D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres recante disposizioni sulla revisione degli standard urbanistici regionali

2.- I servizi individuati dal presente piano sono:

- Attrezzature per la viabilità e trasporti: PR = Parcheggi di relazione

- Attrezzature per il culto la vita associativa e la cultura: CHI = Edifici per il culto. EDD = Edifici per diritti democratici e vita associativa. CCS = Centro civico e sociale. BIB = Biblioteca

- Attrezzature per l’istruzione: SMA= Scuola materna. SEL = Scuola elementare. SME = Scuola Media Inferiore.

- Attrezzature per l’assistenza e la sanità: AAS = Attrezzature Assistenza e Sanità. CIM = Cimitero. SSR = Servizio sanitario residenziale.

- Spettacolo ricreazione e verde: VNE = Nucleo elementare di verde. VAU = Verde di arredo urbano VEQ = Verde di quartiere. SPO = Attrezzature per lo sport. VAT= Verde per attrezzature territoriali

- Servizi tecnologici IT = Gas, elettricità depositi, magazzini.. MC = Magazzini comunali SP = Stazione di Pompaggio ID = Impianto idrovoro IES= Impianto da fonti rinnovabili ad energia solare

Commento [GT2^rev.165]: Aggiornamento sigle a seguito di modifica n. R17

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3.- Le aree per servizi e attrezzature collettive sono destinate a edifici e impianti pubblici o di pubblico interesse, realizzati dagli Enti Pubblici o da privati.

4.- Le opere si realizzano mediante I.E.D. nel rispetto delle prescrizioni riportate ai punti seguenti. Riguardo agli edifici vincolati ai sensi della L. 1089/39 parte II del D.Lgs. 42/04, ogni intervento dovrà rispettare le prescrizioni contenute all’art. 41 delle presenti norme.

4 bis.- Gli interventi edilizi all’interno delle zone per servizi dovranno relazionarsi con le tipologie edilizie delle costruzioni presenti all’interno della zona o, nel caso che non sia presente alcun edificio, con gli edifici delle zone limitrofe e circostanti.

5.- Nelle aree per parcheggi per la residenza possono essere realizzati, oltre ai parcheggi a raso scoperti, anche parcheggi a raso coperti. Rispetto ai parcheggi a raso coperti dovranno presentare una tipologia che si armonizzi al luogo dove vengono edificati. Sono comunque da escludere box in lamiera o costruzioni che prevedano l’uso di lamiere in genere.

6.- Le aree per il verde di arredo urbano, per il nucleo elementare di verde e quelle per verde di quartiere sono inedificabili. Sono consentite esclusivamente le attrezzature destinate al gioco con relativi servizi, chioschi e tettoie di altezza utile interna non superiore a ml. 3,00 e con superficie coperta massima pari a Q = 0,02 mq./mq. In questo caso la superficie da destinare al verde attrezzato da destinare allo sport ed al gioco non potrà superare il 30% della superficie complessiva. All’interno di queste aree è consentito derogare, sull’altezza della recinzione, dal limite previsto all’art. 41 delle presenti norme elevando tale limite a mt. 3.20.

6 bis.- In deroga alle prescrizioni contenute al comma precedente per la sola area servizi destinata a verde di quartiere localizzata nella frazione di San Gervasio, in margine alla SP 70, oltre a quanto già esistente, è ammesso anche realizzare attrezzature da destinare a servizi igienici, spogliatoi, magazzini, chioschi e tettoie, di altezza utile interna non superiore a ml. 3,50 a servizio delle attrezzature esistenti o per sagre paesane per una superficie coperta non superiore a 230 mq. Tali attrezzature dovranno rispettare una distanza dalla strada ds = 10,00 m.

7.- Sia per gli edifici di nuova costruzione, sia per quelli recuperati o ricostruiti, compresi nelle aree di cui al presente articolo, dovranno essere assicurati, all'interno degli edifici stessi e/o nelle loro aree di pertinenza, spazi di sosta o parcheggio in misura non inferiore all’80% della superficie utile degli edifici. Detta percentuale può essere ridotta fino alla metà nel caso di attrezzature collettive esistenti o previste ricadenti nell’ambito della zona edificata od urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

Commento [GT2^rev.166]: Per aggiornamento alla vigente legislazione nazionale in materia.

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8.- Le aree destinate allo sport sono adibite alla costruzione di attrezzature e impianti sportivi in genere. E' ammessa la costruzione di un solo alloggio per il custode. Le aree libere dovranno essere mantenute a verde ed alberate. Dovranno essere assicurate aree per parcheggi in ragione di almeno 1 posto macchina ogni 2 utenti previsti per l'attrezzatura sportiva.

9.- Gli edifici dovranno distare almeno ml. 5,00 dai confini fondiari dell'area di pertinenza. In caso di ampliamenti tale distanza potrà essere ridotta fino ai limiti consentiti dal Codice Civile. Per l’intervento previsto sui mappali n. 47, 50, 51, sia nel caso di recupero che di nuova costruzione, l’edificazione sul lato nord, potrà avvenire a confine, in allineamento con i fabbricati esistenti lungo il vicolo. Lungo tale confine potranno essere mantenute le vedute esistenti ed aperte di nuove in numero strettamente indispensabile all’agibilità dell’immobile e fatto salvo il necessario indennizzo della servitù.

10.- L'attuazione delle aree per servizi e attrezzature collettive è in tutti i casi subordinata alla predisposizione di un progetto unitario e complessivo riferito all'intero ambito come individuato dalle planimetrie di P.R.G.C.

11.- Le aree destinate a servizi tecnologici dovranno essere circondate da barriere alberate con funzione di mascheramento, antinquinamento e antirumore.

12.- Fermo restando che in sede di attuazione delle disposizioni di piano all’interno della zona non è ammessa alcuna deroga alle disposizioni sopra esposte, per i nuovi interventi che riguardino la costruzione di edifici da destinare ad attrezzature per servizi è consentito definire l’indice di copertura e l’indice di fabbricabilità fondiaria in sede di progettazione di massima dell’edificio con la limitazione che comunque l’altezza massima non potrà superare i mt. 9.50 esclusi i vani tecnici.

13. – Nell’ambito VAT, posto all’interno di un ambito di aree di interesse archeologico, sul quale sono già state eseguite campagne di scavi ritenute conclusive da parte della competente Soprintendenza, senza mantenimento in loco di reperti archeologici, in deroga alle norme dell’art. 37 bis, possono essere realizzate aree attrezzate quali luoghi di sosta connessi a percorsi ciclopedonali e naturalistici, nonché aree idonee ad ospitare incontri e manifestazioni di carattere culturale, sportivo, nautico e del tempo libero, organizzate da associazioni di volontariato operanti in tali settori.

Lo stato di conclusione della campagna di scavi dovrà essere attestata da specifica dichiarazione della competente Soprintendenza, che potrà comunque imporre norme precauzionali a salvaguardia di possibili ulteriori ritrovamenti.

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L’area attrezzata potrà essere dotata dei servizi minimi a rete (acquedotto ed energia elettrica), per le necessità di pubbliche manifestazioni all’aperto, con la possibilità di realizzare anche di piccole strutture coperte, anche stabili, quali tettoie, box e postazioni per osservazioni faunistiche, per una superficie coperta massima di mq. 200, un’altezza massima di metri 3,50 per le tettoie e metri 6,00 per le postazioni di avvistamento faunistico. Le coperture saranno a falde e manto in coppi; le eventuali murature perimetrali saranno finite ad intonaco civile. Potranno inoltre essere realizzate colonnine e strutture minime per l’allacciamento alla rete elettrica e per lo svuotamento dei reflui da parte di roulottes e camper.

Le pavimentazioni impermeabili dovranno essere limitate alle sole strutture coperte ed a quelle tecnologiche che ne richiedono l’uso. Le opere di predisposizione all’uso dell’area che potranno comprendere anche minimi spianamenti con la massima salvaguardia delle eventuali alberature esistenti, saranno limitate allo stretto necessario, per le esigenze d’uso.

Le opere e le attività previste dal presente punto 13 potranno essere realizzate soltanto dopo l’avvenuta esclusione da parte della Regione dell’area dall’inventario dei prati stabili.

13. – Nell’ambito VAT, posto all’interno di un ambito di aree di interesse archeologico, sul quale sono già state eseguite campagne di scavi ritenute conclusive da parte della competente Soprintendenza, senza mantenimento in loco di reperti archeologici, in deroga alle norme dell’art. 37 bis, possono essere realizzate aree attrezzate quali luoghi di sosta connessi a percorsi ciclopedonali e naturalistici, nonché aree idonee ad ospitare incontri e manifestazioni di carattere culturale, sportivo, nautico e del tempo libero, organizzate da associazioni di volontariato operanti in tali settori, nel rispetto delle seguenti norme:

lo stato di conclusione della campagna di scavi dovrà essere attestata da specifica dichiarazione della competente Soprintendenza, che potrà comunque imporre norme precauzionali a salvaguardia di possibili ulteriori ritrovamenti.

L’area attrezzata potrà essere dotata dei servizi minimi a rete (acquedotto ed energia elettrica), per le necessità di pubbliche manifestazioni all’aperto, con la possibilità di realizzare anche di piccole strutture coperte, anche stabili, quali tettoie, box e postazioni per osservazioni faunistiche, per una superficie coperta massima di mq. 200, un’altezza massima di metri 3,50 per le tettoie e metri 6,00 per le postazioni di avvistamento faunistico.

Le coperture saranno a falde e manto in coppi; le eventuali murature perimetrali saranno finite ad intonaco civile.

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Potranno inoltre essere realizzate colonnine e strutture minime per l’allacciamento alla rete elettrica e per lo svuotamento dei reflui da parte di roulottes e camper.

Le pavimentazioni impermeabili dovranno essere limitate alle sole strutture coperte ed a quelle tecnologiche che ne richiedono l’uso.

Le opere di predisposizione all’uso dell’area che potranno comprendere anche minimi spianamenti con la massima salvaguardia delle eventuali alberature esistenti, saranno limitate allo stretto necessario, per le esigenze d’uso.

Le opere e le attività previste dal presente comma 13 potranno essere realizzate soltanto dopo l’avvenuta esclusione da parte della Regione dell’area dall’inventario dei prati stabili.

14. - Gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili da energia solare con impianto a terra e di potenza superiore a 20 Kw sono ammessi esclusivamente all’interno delle zone omogenee IES nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

L’intervento è soggetto al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle normative vigenti in materia previa stipula di una convenzione, da sottoscrivere con l’amministrazione comunale, dove vengono definite le modalità di mascheramento e di ripristino dei luoghi quando l’impianto sarà dimesso. A garanzia degli impegni assunti il proponente l’intervento presenterà un deposito cauzionale di importo pari al costo stimato per l’esecuzione delle opere di mascheramento e di ripristino delle aree.

In sede di progetto dell’impianto si dovranno prevedere opere di mascheramento, da realizzarsi sul perimetro dell’ambito, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Prontuario – Indicazioni progettuali di mitigazione ambientale da attuare negli impianti fotovoltaici in zona agricola- che costituisce parte integrante delle presenti norme.

Le aree dovranno essere completamente recintate con le tipologie previste nel Prontuario. All’interno dell’area oltre ai pannelli fotovoltaici è ammesso realizzare un fabbricato da adibire a magazzino, deposito e di servizio per le maestranze con le seguenti caratteristiche dimensionali e tipologiche.

a. Superficie coperta max 200 mq

b. Altezza max 5,00 m

c. Distanza dai confini e dalle strade mt. 5,00

d. Copertura a falde con manto in coppi

e. Muratura perimetrale in laterizio intonacato al civile.

Commento [GT2^rev.167]: Riorganizzazione grafica del comma in coerenza con

l’impostazione generale delle rimanenti norme.

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La cabina elettrica dell’impianto dovrà essere posizionata o all’interno del fabbricato o esterna a questo ma nelle sue immediate vicinanze.

I pannelli fotovoltaici dovranno presentare fondazioni indirette su palificate evitando blocchi fondazionali realizzati in calcestruzzo. La linea elettrica che collega la cabina di trasformazione, interna all’impianto e la linea di distribuzione della TERNA o di altro gestore, esterno all’area dell’impianto dovrà essere interrata.

Una volta dimessa l’attività di produzione di energia elettrica l’impianto dovrà essere smantellato in ogni parte con il lievo dei panelli fotovoltaici e dei loro supporti, della cabina di trasformazione elettrica, della recinzione metallica e di ogni altro fabbricato presente nell’area d’intervento. Dovrà invece essere mantenuto unicamente il sistema areale rappresentato dal verde di mitigazione. Un impianto è da intendere dimesso quando rimane non attivo per un periodo superiore ad un anno.

14.- Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica così come perimetrate nella tavola A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n°42/2004, in recepimento alle prescrizioni del PAIR, valgono le disposizioni contenute nell’art. 51, co. 3, delle presenti norme. Commento [GT2^rev.168]: Adegua

mento alle norme del PAIR per gli ambiti di

pericolosità idraulica

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TITOLO III°

CAPO I° VIABILITÀ E FASCE DI RISPETTO STRADALI, CIMITERIALI, DAI CORSI

D'ACQUA E DA INFRASTRUTTURE ENERGETICHE.

Art. 32 - Viabilità e fasce di rispetto stradali

1.- Il P.R.G.C. classifica, nella tavola di zonizzazione e nell’apposito relativo elaborato grafico, la rete ferroviaria e stradale: esistente, di progetto e da ristrutturare, come segue:tenuto conto e nel rispetto del Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della logistica (PRITTMML), nonché del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285), e del relativo regolamento di attuazione (D.I.01.04.1968, n. 1404). La viabilità stradale nel Comune di Carlino riconosciuta dal PRITTMML e classificata come “rete regionale di primo livello” è costituita dal solo tratto della SS n. 14 interessante il territorio comunale.

Rete ferroviaria, in z.t.o. “infrastrutture ferroviarie”

La rimanente viabilità di interesse locale è suddivisa nelle seguenti categorie: a. Vs - Viabilità di interesse regionale (o viabilità secondaria); b. Vl - Viabilità di interesse locale;

b1 - Vlc - Viabilità comprensoriale b2. - Vlu - Viabilità urbana di collegamento b3. - Vlq - Viabilità urbana di quartiere b4. - Vle - Viabilità comunale extraurbana. b5. - Pc - Percorsi pedonali e piste ciclabili..

2.- Riguardo alla rete ferroviaria, inserita nella tavola di zonizzazione in specifica zona omogenea denominata “infrastrutture ferroviarie”, questa è costituita dal sedime della linea ferrovia Venezia Trieste. La realizzazione di opere all’interno di queste aree, di competenza della società FS Spa, è subordinata alla procedura di compatibilità urbanistica prevista all’art. . 89 della L.R. 52/91 10 della L.R. 19/09.

3. Le distanze di rispetto da osservarsi dalle linee ferroviarie sono fissate in mt. 30,00 vanno misurate in proiezione orizzontale, dalla rotaia più esterna e sono indicate nelle tavole allegate di piano.

4. Fanno eccezione dall’obbligo di detto rispetto ferroviario, tutti gli ampliamenti di edifici preesistenti, secondo la normativa delle rispettive zone e fatta salva la preventiva autorizzazione della F.S. Spa subordinatamente a quanto previsto dall’art. 60 del Decreto Presidenziale n. 753/1980

Commento [GT2^rev.169]: Adeguamento al vigente piano regionale (PRITTMML).

Commento [GT2^rev.170]: Per aggiornamento del richiamo legislativo alle

disposizioni della vigente L.R. 19/09.

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5.- La viabilità presente nel territorio comunale è costituita da:

a. viabilità di interesse regionale (o secondaria)rete regionale di primo livello: dal tronco della S.S. 14;

b. la viabilità di interesse locale comprensoriale: la Strada Provinciale n° 3 Maranese e la Strada Provinciale n° 70 di S. Gervasio.

c.- la viabilità urbana di collegamento comprende le strade interne agli insediamenti urbani e sono di servizio al traffico urbano

d.- la viabilità urbana di quartiere comprende le strade interne agli insediamenti urbani e sono di servizio al traffico locale.

e.- la viabilità extraurbana comprende le strade esterne agli insediamenti urbani e sono di servizio al traffico locale.

f.- l percorsi ciclopedonali sono interni ed esterni all’insediamento urbano e sono riservati ai ciclisti ed ai pedoni

6.- Riguardo alle caratteristiche tecniche da rispettare in sede di progettazione della viabilità di progetto o ristrutturazione della viabilità esistente sono le seguenti:

- riguardo alla viabilità ricomprese ai punti a) e b). del precedente comma sono quelle contenute nelle norme d'attuazione e relativa tabella 1, del "Piano Regionale della Viabilità", di primo livello è prevista come “viabilità da ristrutturare” all’interno del “piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità, delle merci e della logistica”,approvato con D.P.G.R. n° 0167300/Pres. dd. 6/4/'89 16.12.2011, nonché la tab. 3 delle norme d'attuazione del P.U.R.G. Alle stesse dovranno riferirsi i progetti esecutivi delle strade di progetto e di quelle per cui ne è prevista la ristrutturazione.

- riguardo alle strade urbane di collegamento la sezione tipo dovrà essere formata da due corsie (metri 3 + 3), due marciapiedi e, ove possibile, una pista ciclabile. E’ ammessa la semaforizzazione. La realizzazione di nuovi accessi dovrà rispettare le prescrizioni di cui al D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

- riguardo alle strade urbane di quartiere la sezione tipo dovrà essere formata da due corsie (metri 3 + 3), due marciapiedi (ml. 1,50 + 1,50). E’ ammessa la semaforizzazione. La realizzazione di nuovi accessi dovrà rispettare le prescrizioni di cui al D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni. La viabilità di progetto, riportata nella cartografia di piano, e potrà essere modificata in sede di approvazione del P.R.P.C. PAC o del progetto esecutivo.

- riguardo alle strade comunali extraurbane la sezione tipo dovrà essere formata da due corsie con sezione minima di mt. 6,00. La realizzazione di

Commento [GT2^rev.171]: Adeguamento al vigente piano regionale (PRITTMML).

Commento [GT2^rev.172]: Adeguamento al vigente piano regionale

(PRITTMML).

Commento [GT2^rev.173]: Refuso.

Commento [GT2^rev.174]: Per adeguare la denominazione del piano attuativo a quella prevista dalla L.R. 5/07.

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nuovi accessi dovrà rispettare le prescrizioni di cui al D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

7.- Accessi pedonali e carrai sulla viabilità di interesse regionale sono concessi dall'Amministrazione Comunale previo nulla-osta dell'ente gestore della strada con l'osservanza delle prescrizioni contenute nella tab. 1 delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale della Viabilità e nel D.L. 30.04.1992 n. 285, come modificato dal DPR 26.04.1993 n. 147, e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, specificatamente per quanto attiene la realizzazione dei nuovi accessi.

8.- Conformemente alle disposizioni dell’art. 5 delle norme di attuazione del Piano Regionale della Viabilità, al di fuori dei centri edificati e fuori dagli insediamenti o delle zone di nuova individuazione del P.R.G.C., nelle zone agricole e forestali ( e comunque in ogni zona dove sia individuata una fascia di rispetto) sono previste e graficamente individuate le seguenti fasce di rispetto a protezione del nastro stradale misurata a partire dal confine stradale:

a. - viabilità secondaria di interesse regionale: ml. 40;

b. - viabilità locale in zone agricole: ml. 20.

9.- Per le zone omogenee comprese nelle fasce di rispetto è vietato ogni tipo di edificazione (nuovi edifici, ampliamenti di edifici esistenti ecc.) con l'eccezione di:

a. parcheggi scoperti , sempreché non comportino la costruzione di edifici;

b. impianti di rifornimento carburanti e relative stazioni di servizio;

c. cabine di distribuzione elettrica

d. sostegni di linee telefoniche;

e. reti idriche;

f. reti fognarie

g. canalizzazioni irrigue;

h. pozzi;

i. metanodotti, gasdotti ecc.

m. strade a servizio dell'edificazione posta fuori dalla fascia di rispetto stradale, strade di raccordo dei vari sbocchi viari, strade di servizio alle opere consentite in detta fascia.

10.- Riguardo alle recinzioni da edificare in fascia di rispetto valgono le norme contenute nell'art. 26 del D.L.G.S. n°285/92 cosi come modificato dal D.P.R. 26 aprile 1993 n. 147.

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11.- Per le sole case d'abitazione esistenti, in zona agricola forestale, anche di proprietari non coltivatori diretti a titolo principale agricoltori professionali, ricadenti entro le fasce di rispetto stradale, previo parere favorevole dell’ente proprietario della strada è ammesso anche l’intervento di ampliamento, nel limite complessivo di 150 165 mc, da concedersi anche in più volte e per necessità di ordine igienico-sanitario, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all’asse viario.

12.- Fuori dai casi previsti dai precedenti commi, per tutte le viabilità esistenti, vicinali e campestri nelle zone agricole e forestali, per le nuove costruzioni dovrà essere rispettato un arretramento rispetto al ciglio stradale, pari ad almeno mt. 10,00.

13.- In conformità a quanto indicato nella tavola P/0= -Piano Struttura- per i nodi viari soggetti a ristrutturazione, si dovranno prevedere soluzioni progettuali di incrocio a raso che nel razionalizzare le intersezioni tra le diverse strade individuando corsie di transito, di incanalamento e di sosta richieda la minor occupazione di suolo.

14.- Riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili in ambito extraurbano, così come sono state recepite nelle tavole di zonizzazione e nella tavola P3 di piano, valgono le prescrizioni contenute nel piano di settore riferito al “Piano Locale di Viabilità e del Trasporto Ciclistico” comunale.

Art. 33 - Fasce di rispetto cimiteriale.

1.- Entro la fascia cimiteriale, è vietata l'edificazione, se non per strutture mobili connesse con il servizio funerario. É altresì ammessa la costruzione di strade e di parcheggi e relativi impianti a rete. La fascia di rispetto degli impianti cimiteriali presenti sul territorio comunale è fissata rispettivamente: in mt. 70,00 per il cimitero di Carlino in mt. 100,00 per il cimitero di San Gervasio

Art. 34 - Fasce di rispetto dai corsi d'acqua.

1.- Per le costruzioni e tutte le opere che comunque possano interessare corsi d'acqua, dovranno essere osservate adeguate distanze di rispetto, secondo quanto disposto dal R.D. 25/07/1904 n. 523 e Circolare del Magistrato alle Acque n. 9700 dd.21/01/1981.

Commento [GT2^rev.175]: Per adeguare la norma alle disposizioni vigenti in materia.

Commento [GT2^rev.176]: Per adeguamento al nuovo limite volumetrico previsto dall’art. 35, comma 3 della L.R. 19/09, tenuto conto del nuovo metodo di calcolo del volume utile .

Commento [GT2^rev.177]: Per adeguamento alla nuova disposizione prevista dall’art. 35, comma 3 della L.R. 19/09.

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Art 34 bis – Utilizzazione nautica del fiume Zellina

1. - Lungo il corso del fiume Zellina sono ammesse strutture minime per l’ormeggio di natanti da diporto di lunghezza massima fino a 6,00 ml.

2. - Tali strutture comprendono la collocazione di pali per l’ancoraggio dei natanti, la realizzazione del pontile per l’accesso agli stessi, la creazione del percorso pedonale al pontile, nonché la realizzazione di un’area di sosta.

3. - Al fine di governare gli approdi dei privati in modo equilibrato lungo l’asta fluviale, si ammette che non potranno essere previsti più di quattro posti barca per ogni sito e gli stessi dovranno distare almeno 300 metri l’uno dall’altro, anche se collocati su sponde opposte. Tali approdi potranno essere realizzati nel tratto di asta fluviale che dal paese giunge fino all’ansa indicata nella cartografia di piano come “nuovo approdo fluviale”. In cartografia è indicato, con specifica simbologia, un’ansa del fiume con l’indicazione di “nuovo approdo fluviale” dove è consentito realizzare un approdo, per un massimo di 60 posti barca, su iniziativa e gestione di un’associazione operante nell’attività sportiva e del tempo libero.

4. - Inoltre, al fine di evitare interferenze al normale regime idraulico del corso d’acqua, le strutture dovranno essere collocate all’interno delle anse e rami morti esistenti, ovvero dei tratti rettilinei del corso d’acqua, in corrispondenza della maggiore larghezza dello stesso, evitando in ogni caso di interessare le zone a maggiore velocità dell’acqua.

5.- I pali per l’ancoraggio dei natanti e i pontili di accesso agli stessi dovranno essere completamente in legno e saranno realizzati e disposti in modo tale da garantire il minore impatto possibile, nonché la fruizione ed il naturale flusso idraulico.

6. - Sono vietati i pontili “a pettine”. Le loro dimensioni saranno rapportate allo stretto necessario per l’accesso alla singola imbarcazione delle dimensioni massime di ml 6,00.

7. - Il percorso pedonale di accesso al pontile sarà realizzato con fondo naturale sistemato, evitando il più possibile di compromettere la vegetazione ripariale.

8. - Anche l’area di sosta sarà realizzata, senza pavimentazioni di alcun genere, con fondo naturale sistemato per un numero di posti auto massimo pari al doppio del numero dei posti barca del sito.

9. - Non è ammessa la realizzazione di alcuna strada o percorso pavimentato per l’accesso ai siti di ormeggio.

Commento [GT2^rev.178]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

Commento [GT2^rev.179]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

Commento [GT2^rev.180]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

Commento [GT2^rev.181]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

Commento [GT2^rev.182]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

Commento [GT2^rev.183]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

Commento [GT2^rev.184]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

Commento [GT2^rev.185]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

Commento [GT2^rev.186]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

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10. - La creazione di nuovi siti di ormeggio o l’ampliamento di quelli esistenti, sono soggetti a permesso di costruire, sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato alla progettazione di impianti e strutture idrauliche.

11. - E’ ammessa la costruzione di un unico scalo di alaggio per piccole imbarcazioni trasportate su carrello da realizzarsi sulla riva destra del Fiume Zellina in prossimità della rampa esistente che permette il superamento dell’argine della Strada Sacile. Lo scalo potrà essere costituito da uno scivolo in calcestruzzo della larghezza massima di m. 4. La strada di accesso esistente sarà mantenuto in fondo naturale, evitando di compromettere la vegetazione esistente

12. - La richiesta del permesso di costruire dovrà essere preceduta dall’ottenimento del consenso agli interventi da parte dell’Ente Regione, quale proprietario del corso d’acqua, nonché del nulla osta idraulico ai sensi del RD 523/1904.”

Art. 34 ter – Corsi d’acqua

1.- Nelle tavole di zonizzazione vengono evidenziati i principali corsi d’acqua che attraversano il territorio.

2.- All’interno delle diverse zone omogenee sono riportate specifiche indicazioni riferite ai corsi d’acqua.

3.- Le opere sui corsi d’acqua si attuano con intervento diretto. Le opere di iniziativa pubblica possono essere realizzate anche in assenza di PAC dove il PAC è previsto.

4.- Se non diversamente specificato nello spazio d’acqua sono comunque ammessi:

- opere per l’attraversamento con ponti, passerelle;

- opere idrauliche e di difesa del suolo;

- opere per reti tecnologiche in sub alveo;

- adeguamento dello spazio d’acqua da parte di enti pubblici per miglioramenti idraulici;

- consolidamento delle sponde mediante interventi di ingegneria naturalistica;

- ricalibratura delle sezioni dei corsi d’acqua tenendo conto della vegetazione esistente;

- le sponde soggette ad erosione possono essere rivestite con materiali tipo legno, pietra;

- interventi di ripristino della vegetazione lungo il lato del corso d’acqua.

Commento [GT2^rev.187]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

Commento [GT2^rev.188]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

Commento [GT2^rev.189]: In coerenza con l’impostazione grafica della restante parte delle NTA.

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Per scavi, manufatti, alberature e siepi si applicano le distanze previste dalla circ. n.9700 del 30/10/1981 del Ministero dei Lavori Pubblici.

È vietato:

- erigere e mantenere qualsiasi costruzione a distanza dal piede degli argini o dello loro banche e sottobanche o dalle sponde dei corsi d’acqua non arginati, inferiore a quella indicata alla tabella 2 allegata alla Circolare 9700/81 Min. LLPP.;

- la formazione di depositi di qualsiasi materiale negli alvei di tutti i corsi d’acqua e, fuori degli alvei, a distanza dal piede degli argini o loro banche e sottobanche o dalle sponde dei corsi d’acqua non arginati, inferiori a: 20,00 ml. I depositi a fiume nelle sole zone golenali dovranno avere carattere di provvisorietà e comunque non potranno essere conservati per un periodo superiore ad un mese, salvo speciale autorizzazione rilasciata dal Magistrato alle Acque.

5.- Gli interventi interessanti i corsi d'acqua vincolati, sono regolamentati nel modo seguente.

Dovranno adottarsi metodologie progettuali adeguate agli interventi da realizzare in rapporto alla funzione dei medesimi sul corso d'acqua ed in relazione alla salvaguardia di tutti gli elementi ambientali.

A tale scopo si distinguono, in rapporto agli obiettivi da perseguire, i seguenti tipi d'intervento:

a) nuove opere idrauliche;

b) integrazioni alle opere esistenti;

c) manutenzioni straordinarie.

Per gli interventi di tipo "a" e "b" di cui al comma precedente i contenuti progettuali dovranno prevedere:

a) descrizione e classificazione del corso d'acqua e del territorio interessato;

b) descrizione del bacino imbrifero e del sottobacino di appartenenza: gli ambienti, le aree esondate, i vincoli (ambientali, storici, militari, di inedificabilità, idrogeologici, ecc.);

c) descrizione accurata del tratto di corso d'acqua perso in esame: lo stato di fatto anche riferito ad eventuali manufatti ed alle strutture che sottopassano l'alveo;

d) analisi delle aree limitrofe e delle previsioni urbanistiche;

e) studio naturalistico suddiviso in: a) descrizione dei fattori ecologici che caratterizzano l'ambiente, b) rilievo della vegetazione attuale, c) eventuale analisi faunistica, d) individuazione delle essenze degli elementi vegetali necessari alle eventuali ricostruzioni, e) previsioni sul nuovo ecosistema

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che si insedierà dopo l'intervento;

f) valutazioni di compatibilità con l'ambiente;

g) indicazione delle aree interessate da scavi e riporti; ubicazione delle opere d'arte previste;

h) progetto delle opere a verde suddiviso in opere di ingegneria naturalistica con funzioni meccaniche e di consolidamento ed opere di ricostruzione delle parti degradate dell'ecosistema fluviale.

Art. 35 - Fasce di rispetto dalle infrastrutture energetiche.

1.- Le costruzioni, le colture agrarie e le modifiche allo stato del suolo che possano interessare le condotte energetiche (oleodotti, metanodotti, elettrodotti ecc.) sul territorio comunale, dovranno rispettare i limiti contemplati dalle norme in materia, vigenti per i singoli impianti in particolare:.

2.- Per Specificatamente per gli elettrodotti si adottano, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazioni o ad altre attività che comportino tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea elettrica: - elettrodotto da 132 Kv ml 10,00 - elettrodotto da 220 Kv ml 18,00 - elettrodotto da 380 Kv ml. 28,00

3. Per gli edifici esistenti, ricompresi all’interno delle fasce di rispetto, non sono consentiti interventi di ampliamenti che comportino l’aumento delle unità immobiliari o della superficie produttiva.

Commento [U190]: Introduzione nuovo articolo per riconoscimento in zonizzazione dei corsi d’acqua

Commento [GT2^rev.191]: Per una migliore formulazione della norma.

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TITOLO IV° NORME SPECIALI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I° -NORME GENERALI E SPECIALI Art. 36 Norme particolari per i piani attuativi

1.- Per tutti i piani urbanistici attuativi del presente P.R.G.C., per la determinazione del loro dimensionamento teorico complessivo lo standard procapite da assumere è pari a 100 85 mc. per ogni abitante teorico insediabile oppure di 0,5 ab/stanza.

Art. 37 - Approvazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali

Architettonici, Archeologici, Artistici e storici del Friuli Venezia Giulia

1.- Qualsiasi intervento edilizio da realizzarsi su edifici o manufatti sottoposti a tutela, ai sensi della della Legge 29/06/1939 n. 1089 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Sovrintendenza per i Beni Ambientali Architettonici, Archeologici, Artistici e storici del Friuli Venezia Giulia.

2.- I relativi progetti saranno trasmessi preventivamente alla suddetta Sovrintendenza, dal richiedente per ottenere il nulla-osta e le autorizzazioni di competenza.

Art. 37 bis- Siti di interesse archeologico

1.- Sono le parti del territorio corrispondenti alle aree d’interesse archeologico. L’attuale destinazione d’uso non può essere modificata. E’ vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto o movimento di terra. Sono vietati cambi di cultura che prevedano scassi o aratura con profondità superiori a cm. 30. Nelle aree ricadenti in zone edificabili, sia privata che pubblica, prima di qualsiasi intervento dovranno essere esperiti tutti gli accorgimenti atti a individuare la consistenza ed il grado di conservazione dei reperti archeologici dell’area interessata; tali accertamenti dovranno essere concordati con la Soprintendenza competente.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, sono fatte salve le norme di cui all’art. 31, punto 13.

Art. 38 - Impianti di distribuzione carburante.

1.- Distributori di carburante con relativi edifici per la vendita del carburante e dei lubrificanti, e nonché servizi per la sosta e il ristoro degli utenti della strada

Commento [GT2^rev.192]: Per adeguare lo standard al nuovo metodo di calcolo del volume utile .

Commento [GT2^rev.193]: Per adeguare il riferimento alle disposizioni vigenti.

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limitatamente al servizio di bar), purché di superficie non superiore a quella prevista dalla Circolare Ministero LL.PP. 10/10/1968 n° 1350, nonché nel rispetto del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti approvato con DPGR n. 193/Pres del 6.5.1991 secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale (3) sono ammessi in tutte le zone di P.R.G.C., con la esclusione delle aree destinate alla viabilità esistente e di progetto, delle aree per servizi e attrezzature collettive, e delle zone, B/0, B/2, B/3VP, E/2, E/4, F/2 ed F/4

Art. 39 Computo dei volumi concessi in ampliamento

1.- In tutte le zone ove il P.R.G.C. preveda ampliamenti in deroga ai normali parametri edilizi, quantificandoli in mc., di edifici esistenti, esclusi gli edifici ricompresi entro le aree per servizi e attrezzature collettive, dal volume ammesso devono venire scomputati gli ampliamenti già concessi in data successiva alla data di adozione del precedente P.R.G. (24/08/1988).

2.- Nei casi in cui il P.R.G.C. regolamenta l'edificazione in base ad un indice di fabbricabilità fondiario (If) o territoriale (It) e l'ampliamento potranno essere ammessi, anche in più soluzioni, fino al raggiungimento di tali indici.

Art. 40 Parcheggi a diretto servizio degli edifici

1.- In tutte le zone territoriali omogenee del presente P.R.G.C., con l’esclusione della zona omogenea B0 dove valgono norme specifiche, per tutti i nuovi edifici, intendendo come tali anche gli edifici ricostruiti in seguito a demolizione, devono essere ricavati, all’interno degli stessi o anche nelle loro aree di pertinenza, appositi spazi per parcheggi privati in misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 8,20 mc. di costruzione destinata ad abitazioni o uffici, e comunque, per gli edifici residenziali, almeno un posto macchina per ogni singolo alloggio. Inoltre le aree da riservare a parcheggi per esercizi commerciali al dettaglio in zona a destinazione residenziale vanno dimensionati in conformità a quanto disposto nell’art. 16 del D.P.G.R. 20.4.1995 n. 126/Pres.

Art. 41 - Recinzioni

1.- Le opere di recinzione di aree private in zone B0 - B/2 - B/3 VP- C - D/3 - H/3 ed S non potranno avere altezza superiore a mt. 1,80. I cancelli e relative protezioni potranno comunque raggiungere l’altezza massima di mt. 3,20. Le norme di cui al presente comma potranno essere derogate nel caso di ripristino

(3) Alla data di adozione della variante 29: L.R. 11.10.2012, n. 19, Titolo II.

Commento [GT2^rev.194]: Per adeguare la norma alle vigenti disposizioni sovraordinate.

Commento [GT2^rev.195]: Sostituzione terminologia sigla.

Commento [GT2^rev.196]: Al fine di una migliore formulazione della norma.

Commento [GT2^rev.197]: Per tener conto del diverso calcolo del volume.

Commento [GT2^rev.198]: Sostituzione terminologia

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di muri o portali di pregio esistenti, ovvero modificate nel caso di diverse prescrizioni da parte di piani attuativi.

2.- (stralciato) Nel caso di nuove recinzioni o rifacimenti di esistenti, potrà essere prescritta la realizzazione di un ricovero per contenitore di rifiuti solidi urbani, accessibile dalla strada, nonché l’allineamento con eventuali preesistenze o particolari raccordi in corrispondenza di curve, accessi o intersezioni stradali.

3. stralciato

Art. 42 Disposizioni riguardanti il paesaggio (stralciato)

1.- In tutte le zone omogenee del P.R.G.C. si applicano le seguenti norme:

- negli impianti o reimpianti di alberature è obbligatorio l'uso di essenze arboree autoctone; va pertanto evitato l'uso di piante che contrastino con l'ambiente e il paesaggio;

- gli interventi di costruzione delle piste ciclabili o ristrutturazione delle strade campestri esistenti dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- le curve dovranno essere schermate particolarmente sul lato esterno; si dovrà prevedere un doppio filare alternato o un filare singolo con siepe all’esterno della curva. All’interno può essere sufficiente un filare;

- sui due accessi in curva, dall’ultima pianta ci potrà essere un tratto privo di vegetazione nei casi in cui l’ambiente circostante risulti esteticamente interessante; generalmente non più lungo di mt. 45.

- di norma, anche nei tratti della viabilità rurale più lunghi, i filari possono alternarsi con momenti privi di vegetazione per non più di mt. 45 circa.

- i filari avranno un sesto d’impianto uguale alla larghezza della chioma adulta per consentire il massimo sviluppo della pianta, eliminando la necessità della potatura o la sviluppo non completo. Indicativamente: Essenze di I° grandezza = 3 - 5 metri Essenze di II° grandezza = 8 - 12 metri Essenze di III° grandezza = 14 - 16 metri

- in caso di filari a capitozza il sesto d’impianto dovrà esser dimensionato in proporzione.

- generalmente i filari dovranno prevedere una continuità per il tipo di essenza, per tratti omogenei. In casi particolari, e contenuti, potrà essere prevista una composizione mista.

- le strade rurali non dovranno essere impermeabilizzate con asfalto o altra pavimentazione artificiale.

Commento [GT2^rev.199]: Disposizione di carattere generale trasferita nel nuovo Regolamento edilizio.

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- per i canali e i fossi irrigui, nonché per le canalizzazioni per lo sgrondo delle acque superficiali in genere, e gli argini debbono essere previsti con interventi manutentivi che escludano in ogni caso la cementificazione delle sponde.

- nelle zone agricole le aree di parcheggio debbono essere alberate e venire pavimentate evitando la costruzione di piazzali formati da gettate cementizie e/o bituminose continue in tali zone sono altresì vietate le pavimentazioni di tale tipo per sentieri e piste ciclabili.

- negli impianti o reimpianti dei vigneti dovranno essere usati prevalentemente pali in legno. Nelle zone agricole e forestali le recinzioni saranno costruite con pali in legno o acciaio preverniciato e con rete o filo metallico e staccionate di forma semplice. Eventuali cordoli in calcestruzzo alla base della recinzione, saranno costruiti a filo del piano di campagna o sporgenti rispetto ad esso per massimi 10 cm..

Art. 43 - Decoro dell'ambiente urbano (stralciato)

1.- Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nella condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano, a cura e spese delle proprietà. Il Sindaco ha facoltà di imporre alle proprietà interessate l'esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di aggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini e aree verdi, ecc.), necessarie al mantenimento del decoro dell'ambiente urbano.

2. Nelle aree a carattere residenziale, per il controllo dei “retri” dell’edificato sono vietate tettoie in lamiera o materiali plastici non omogenei, nonché accumuli di materiali sparsi visibili dalle aree esterne. Nell’eventualità che i proprietari si trovino in uno dei suddetti casi, dovrà essere predisposta, in alternativa alla rimozione una recinzione costituita da una siepe di altezza da mt. 1,50 a mt. 2,50.

Art. 44 - Tutela e sviluppo del verde (stralciato)

1.- Negli insediamenti urbani, con particolare riguardo alle zone residenziali e di uso pubblico, deve essere curato in modo speciale la sistemazione e la manutenzione del verde.

2.- In tutti i progetti soggetti al rilascio della Concessione edilizia, gli alberi e gli arbusti esistenti dovranno rigorosamente essere rilevati e indicati su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica. I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare le piante esistenti, avendo particolare cura di

Commento [GT2^rev.200]: Disposizione di carattere generale trasferita nel nuovo Regolamento edilizio.

Commento [GT2^rev.201]: Disposizione di carattere generale trasferita nel nuovo Regolamento edilizio.

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non offendere gli apparati radicali e osservando allo scopo la distanza minima di ml. 5.00 di tutti gli scavi (fondazioni, canalizzazioni, ecc.) dalla base del tronco (colletto).

3.- L'abbattimento di piante esistenti può essere consentito eccezionalmente solo se previsto dal progetto approvato, ogni pianta abbattuta in base al progetto deve essere sostituita da altre in numero variabile da una a tre secondo le specie poste a dimora su area prossima all'interno del lotto nei modi e con le caratteristiche di seguito specificati.

4.- In tutti i progetti soggetti al rilascio della concessione sarà infatti incluso il progetto dettagliato della sistemazione esterna di tutta l'area (planimetria in scala non inferiore a 1/200), con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando la denominazione di alberi e arbusti.

5.- Sulle aree delle zone per insediamenti a prevalenza residenziali e delle zone pubbliche e di interesse generale, dovranno essere poste a dimora all'atto della costruzione e in forma definitiva (cioè sostituendo quelle piantate e poi decedute), nuovi alberi di alto fusto nella misura di una pianta ogni 200 mq. di superficie fondiaria, oltre ad essenze arbustive, nella misura di 2 gruppi ogni 200 mq. di superficie fondiaria.

6.- Nella scelta delle essenze delle alberature e degli arbusti destinati a rispettare la quota di cui sopra, dovranno essere privilegiate le essenze autoctone. Si potrà prevedere la piantumazione di essenze esotiche fino ad una percentuale del 20% della superficie e per numero di piante solo nel caso di giardini e parchi urbani o in prossimità dell’edificato. La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi alberati, o comunque opportunamente collegati fra loro, in rapporto ai fabbricati e alle visite relative.

Art. 44 bis.- Prati stabili

All’interno della tavola A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n°42/2004 sono individuate le aree classificate come “prati stabili”. Per queste aree dovranno essere attuate le prescrizioni di cui alla L.R. 9/2005 “Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali” e s.m.i.

Art. 45 - Impianti tecnologici di interesse pubblico

1.- Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico con esclusione delle zone F/2 ed F/4 per le quali valgono norme specifiche e più restrittive, è consentita, oltre alla posa di

Commento [GT2^rev.202]: Disposizione di carattere generale trasferita nel nuovo Regolamento edilizio.

Commento [GT2^rev.203]: Introduzione norma per prati stabili (LR 9/2005).

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cavi, condutture interrate o aeree, la realizzazione dei manufatti e degli impianti tecnologici necessari per il trasporto e la distribuzione di servizi pubblici (telefono, gas metano, energia elettrica, fognature, acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi.

1 bis. – Nelle zone F/2 ed F/4 sono comunque ammesse attrezzature minime per la verifica ed il controllo della qualità dell’ambiente, con particolare riguardo agli elementi aria ed acqua.

1 ter. - Tali strutture, che potranno comprendere anche box di dimensioni strettamente necessarie a contenere le apparecchiature di registrazione e trasmissione dei dati rilevati, dovranno essere collocate nelle parti marginali degli ambiti di tutela e comunque in aree servite da viabilità esistenti. Non dovranno determinare la necessità di realizzare altre infrastrutture a rete se non l’allacciamento a reti già presenti sulla viabilità su cui si affacciano. Saranno inoltre di volta in volta adottate tutte le misure atte a minimizzare l’impatto delle opere rispetto l’ambiente in cui si collocano, tenuto conto dei valori paesaggistico-ambientali propri dell’ambito di tutela interessato.

2.- La localizzazione e la compatibilità degli impianti riferiti alla telefonia mobile è disciplinata dal piano regolamento comunale di settore vigente in materia e formato ai sensi della L.R. n° 28/2004 e successivo Regolamento di attuazione 3/2011.

Art. 46 - Distanze dalle infrastrutture

1.- Le costruzioni, le colture agrarie e le modifiche allo stato del suolo che possano interessare il percorso delle infrastrutture energetiche sul territorio comunale, dovranno rispettare le servitù e i limiti contemplati dalle norme in materia vigenti per i singoli impianti.

Art. 47 - Aree ricadenti nelle fasce di rispetto

1.- Ai fini della determinazione della superficie fondiaria d'intervento sono computabili anche le aree di proprietà ricadenti nelle fasce di rispetto, purché funzionalmente contigue e ricadenti nelle medesime z.t.o.

2.- Stralciato

Art. 48 - Edifici in contrasto con le destinazioni del P.R.G.C (stralciato)

1.- I fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni del P.R.G.C, purché conformi alla normativa in vigore alla data della loro costruzione, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, fino al momento della realizzazione delle

Commento [GT2^rev.204]: Per adeguare il richiamo normativo alle disposizioni ora vigenti.

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previsioni di P.R.G.C. Sono autorizzati i soli i lavori compresi fra quelli soggetti ad autorizzazione o denuncia.

Art. 49- Attività estrattive nel territorio comunale

1.- Nel territorio comunale è assolutamente vietato l'esercizio dell'attività di estrazione degli inerti e di argille e altri materiali per attività industriali.

Art. 50 Eliminazione delle barriere architettoniche (stralciato)

1.- Al fine di facilitare la vita di relazione delle persone portatrici di handicap, gli edifici pubblici dovranno essere costruiti in conformità alla normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n° 118 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n° 384, mentre quelli privati dovranno rispettare le disposizioni di cui alla L. n° 13 del 1989 e del successivo decreto attuativo del 14 giugno 1989 n°236.

2.- Tali norme si applicano obbligatoriamente anche negli interventi di ristrutturazione edilizia.

Art. 51- Zone a rischio idraulico, e prescrizioni particolari di inedificabilità, ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)

1.- Con riferimento alla documentazione relativa all’indagine geologica allegata al P.R.G.C.

- Nelle ”aree esondabili e nelle aree a scolo difficoltoso” contrassegnate con apposita simbologia nella “Carta dei rischi naturali” Allegato Tavola C 4 “ si devono rispettare le prescrizioni, riguardo l’edificabilità, riportate all’interno di ogni singola zona omogenea comunque viene fatto divieto di costruire vani interrati e la quota di calpestio al piano terra deve essere sopraelevata di cm. 60 dal piano campagna.

- Dovranno essere tenute in debito conto le caratteristiche geotecniche dei terreni molto scadenti nelle aree contrassegnate dalla sigla Z5 nella “carta della zonizzazione e della falda superficiale” allegata alla relazione geologica e delle caratteristiche pessime delle aree contrassegnate dalla sigla Z6 per le quali l’utilizzo geotecnico può apparire problematico e sconsigliabile.

- Stralciato.

- tutte le aree interne agli argini dei fiumi sono inedificabili.

Commento [GT2^rev.205]: Disposizione di carattere generale già compresa nelle norme del nuovo Regolamento edilizio.

Commento [GT2^rev.206]: Disposizione di carattere generale già compresa nelle norme del nuovo Regolamento edilizio.

Commento [GT2^rev.207]: Introduzione norma PAIR.

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2.- Con riferimento al parere geologico n° 62/07 espresso in data 16 luglio 2007 dal Direttore del servizio geologico della Regione Friuli Venezia Giulia in merito ai contenuti dalla variante n° 9, limitatamente ai punti di variante indicati nella relazione geologica, in sede di attuazione delle previsioni contenute nel piano regolatore devono essere rispettate le seguenti prescrizioni.

Nella realizzazione di vani interrati dovrà essere garantita la loro sicurezza ed integrità mediante opportuna impermeabilizzazione e collaudo della stessa.

In relazione alle caratteristiche geotecniche dei terreni prima dell’edificazione dovranno essere eseguiti specifici sondaggi atti ad individuare le più idonee scelte fondazionali.

Tutti gli scariche scarichi dovranno essere convogliati attraverso la rete fognaria al depuratore comunale

Per gli ambiti di variante n.ri 1 e 2, collocati in vicinanza di aree soggette a scolo difficoltoso o esondabili dovranno essere adottate idonee soluzioni tecniche per l’allontanamento delle acque meteoriche tali da non aggravare sul bacino di scolo interessato dai problemi di smaltimento (individuazione di percorsi alternativi, vasche di raccolta, soluzioni per l’aumento del tempo di corrivazione).

Per l’ambito di variante n° 5 ricadente completamente in area soggetta ad allagamenti con lama d’acqua inferiore a 50 cm, l’edificazione è consentita mantenendo il piano di calpestio del piano terra ad una quota superiore ai 50 cm. dalla quota del p.c. Per tale ambito la realizzazione dei vani interrati è vietata.

Per gli ambiti di variante n.ri 5, 16 e 17, ricadendo interamente in aree a scolo difficoltoso, si dovranno prevedere idonei sistemi di scolo delle acque superficiali

Per i succitati ambiti n.ri 5, 16 e 17 dovranno essere applicate le misure minime previste al comma 1 del presente articolo .

2bis.- Con riferimento al parere geologico n° 20/2019 espresso in data 26 marzo 2019 dal Direttore del servizio geologico della Regione Friuli Venezia Giulia in merito ai contenuti dalla variante n° 29, limitatamente ai punti di variante indicati nella relazione geologica, in sede di attuazione delle previsioni contenute nel piano regolatore devono essere rispettate le seguenti prescrizioni.

In caso di nuove edificazioni, l’utilizzo del terreno è condizionato al suo riconoscimento geognostico e geotecnico, in relazione all’impegno progettuale ed ai carichi trasmessi. I parametri geotecnici da utilizzare devono tenere nel debito conto la presenza a modesta profondità dal piano campagna (da 1 a 2 m) di acquiferi corrispondenti ai livelli sabbiosi

Commento [GT2^rev.208]: Refuso.

Commento [GT2^rev.209]: Superato per introduzione PAIR.

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confinati dagli strati argillo-limosi che provocano uno scadimento nelle proprietà fisico meccaniche del complesso alluvionale, al fine di individuare una corretta scelta fondazionale che tenga conto di eventuali sottopressioni idriche;

3. Per gli ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR):

la tavola “A3 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004(4)” individua le aree assoggettate a pericolosità idraulica indicate dal PAIR (Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale) nelle quali sono osservate le norme e prescrizioni del suddetto piano.

Nell’allegato 1 è riportato lo stralcio delle Norme tecniche del PAIR vigente alla data di adozione della Variante n. 29 al PRGC. Ogni modifica alle suddette norme avrà effetto diretto ed immediato sull’attività edificatoria e di trasformazione del territorio, senza la necessità del suo recepimento nel presente documento.

All’interno delle zone a pericolosità idraulica moderata (P1) individuate dal PAIR, così come riportate nella citata tavola A3, si ritiene di indicare quale misura minima di sicurezza l’innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. L’eventuale adozione di precauzioni inferiori dovrà essere giustificata in uno specifico elaborato di valutazione dei possibili fenomeni di allagamento del territorio comunale.

CAPO II° NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 52- Adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia.

1.- Il presente P.R.G.C. annulla e sostituisce il precedente P.R.G.C la cui variante generale è stata approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 62 dd. 20/05/1995 ed approvato con D.P.G.R. n° 0144/Pres. in data 8/05/1995 e successive varianti.

2.- Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico edilizia vigente, prevista dal Piano Regolatore Generale in vigore alla data di adozione del presente piano ma anche da altri regolamenti comunali vigenti che risulti in contrasto con contenuti del vigente P.R.G.C. è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme di attuazione del presente nuovo piano.

(4)Tavola adeguata a seguito della delimitazione della linea di battigia interna della Laguna di Marano Lagunare

Grado e al recepimento del PAIR.

Commento [AN210]: Comma inserito in recepimento delle prescrizioni espresse con parere n° 20/2019 da parte del servizio geologico della Regione.

Commento [GT2^rev.211]: Inserimento articolo apposito su normativa PAIR.

Come auspicato dalle indicazioni regionali per il recepimento del PAIR, si è

provveduto all’adeguamento al suddetto piano attraverso un richiamo di tipo dinamico, pur allegando, per una più facile consultazione, il testo delle norme di attuazione del PAIR ora vigenti.

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3.- Per le concessioni edilizie rilasciate gli atti abilitativi rilasciati i cui lavori siano già iniziati alla data di approvazione della presente variante generale al P.R.G.C. sono fatti salvi gli indici ed i parametri urbanistici, se più favorevoli, vigenti al momento del rilascio della concessione stessa degli atti abilitativi stessi.

Art. 53- Norme di salvaguardia.

1.- Nel periodo di salvaguardia trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 35 della L.R. 52/91. 63 ter e dell’art. 20 della L.R. 5/2007.

Commento [GT2^rev.212]: Per tener conto della modifica della denominazione degli atti abilitivi operata con la L.R. 19/09-

Commento [GT2^rev.213]: Per coerenza con la precedente modifica.

Commento [GT2^rev.214]: Per aggiornare la norma alle vigenti disposizioni in materia.

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Allegato 1

Stralcio delle Norme tecniche di attuazione del PAIR

- Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale -

(approvato in data 29/01/20017 con DPReg. n. 28

pubblicato sul supplemento ordinario n. 7 Allegato al BUR n. 6 del 08/02/2017)

Commento [GT2^rev.215]: Inserimento Norma PAIR come allegato 1

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STRALCIO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAIR

NORME DI ATTUAZIONE

Le norme di attuazione sono state predisposte in funzione della semplificazione; Per maggiore chiarezza dei contenuti dovrà farsi riferimento anche alla relazione di Piano. Per coerenza con l’assetto pianificatorio che la Direttiva 2007/60/CE ha creato e con le attività sin ora sviluppate a livello di distretto si è scelto di rendere coerenti le norme di piano con le norme dei piani stralcio di assetto idrogeologico già approvati a livello distrettuale (PAI di rilevanza nazionale). Alcune modifiche sono state apportate per quanto concerne le procedure necessarie per l’adozione di varianti, assicurando in ogni caso la più ampia partecipazione degli interessati, delle comunità locali e dell’Autorità idraulica.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano

1. Il Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale, nel seguito “Piano”, è redatto ed approvato, quale stralcio dei piani di bacino dei tributari della laguna di Marano e Grado, compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del levante, interessanti il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito “Regione”.

2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico operativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica ed idraulica;

- stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;

- detta prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi;

3. Il Piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.

4. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano, la Regione può emanare direttive che individuano criteri ed indirizzi:

a) per la realizzazione di nuove opere e per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle medesime, nonché sugli alvei e sui versanti;

b) per la progettazione e l’attuazione degli interventi di difesa, per i dissesti idraulici, geologici e per la definizione di un quadro valutativo del rischio alluvioni;

c) relativi alle norme e ai contenuti del Piano medesimo.

ART. 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono per:

- "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

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- "interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

- "interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- “interventi di ristrutturazione”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

- “interventi di nuova costruzione”, gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie sopra definite. Sono comunque da considerarsi tali:

1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto 6);

2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

4. l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

5. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

6. gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 10% del volume dell'edificio principale

7. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

- “piena di riferimento”, l’evento di piena o di progetto, individuato rispetto ad un determinato tempo di ritorno, rispetto al quale, in ogni bacino, sono state perimetrate e classificate le aree a pericolosità idraulica;

- “aree fluviali”, le aree del corso d’acqua morfologicamente riconoscibili o all’interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali;

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- “coltivazioni arboree”, piante con fusti eretti o ascendenti che possono superare i due metri, non flessibili sotto la spinta dell’acqua;

- “coltivazioni pluriennali con strutture di sostegno fisso”, piante perenni con fusto incapace di mantenersi spontaneamente eretto;

- “infrastrutture a rete”, rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali;

- “preesistenze nelle aree fluviali”, edificazioni e infrastrutture esistenti alla data di approvazione del Piano.

ART. 3 – Elaborati del Piano

1. Il Piano é costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni strutturali e non strutturali di difesa con l’indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;

b) cartografia che rappresenta, laddove individuate, le aree fluviali, le condizioni di pericolosità, nonché, laddove disponibili adeguate conoscenze, gli elementi a rischio e le opere di mitigazione esistenti;

c) normativa di attuazione che regolamenta l’uso del territorio nelle aree di dissesto individuate, formula indirizzi per la programmazione degli interventi con finalità di difesa, fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione territoriale ed urbanistica.

ART. 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio

1. Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

- pericolosità

P4 (pericolosità molto elevata)

P3 (pericolosità elevata)

P2 (pericolosità media)

P1 (pericolosità moderata)

a cui si aggiunge, per la pericolosità idraulica, la classe F (area fluviale).

- elementi a rischio

R4 (rischio molto elevato)

R3 (rischio elevato)

R2 (rischio medio)

R1 (rischio moderato).

2. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e per le misure di protezione civile.

3. Agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità.

4. Nel caso in cui all’interno di un’area classificata pericolosa siano presenti elementi a rischio classificati di grado diverso si applica la disciplina della corrispondente classe di rischio.

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5. Le limitazioni e i vincoli posti dal Piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all’interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno natura espropriativa e non comportano corresponsione di indennizzi.

ART. 5 – Zone di attenzione

1. Sono definite “zone di attenzione” le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. L’associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all’art. 6.

2. Sono considerate pericolose nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità:

a) le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;

b) in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico.

3. In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell’art. 8.

4. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all’avvio della procedura di cui all’art. 6 per l’attribuzione della classe di pericolosità.

ART. 6 – Aggiornamenti del Piano

1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni puntuali e circoscritte, in conseguenza di:

a) meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni;

b) realizzazione di adeguati interventi di mitigazione;

c) nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;

d) nuove situazioni di dissesto.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all’aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1:

b.1

I. Il soggetto proponente può preliminarmente presentare alla Regione il progetto dell’intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;

II. La proposta di aggiornamento, previa istruttoria da parte delle strutture regionali competenti, è inviata alle Province territorialmente interessate per l’espressione del proprio parere, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;

III. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini dell’affissione all’albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all’amministrazione comunale, entro 45 giorni dall’affissione, eventuali osservazioni

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che l’amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, alla Regione nei successivi 15 giorni;

IV. Ultimati i lavori, sulla base del certificato di collaudo/regolare esecuzione e della corrispondenza delle opere eseguite al progetto presentato, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all’aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

b.2

I. Nel caso di interventi già realizzati e collaudati il soggetto proponente presenta alla Regione una proposta di aggiornamento di Piano, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;

II. La proposta di aggiornamento, previa istruttoria da parte delle strutture regionali competenti, è inviata alle Province territorialmente interessate per l’espressione del proprio parere, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;

III. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini dell’affissione all’albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all’amministrazione comunale, entro 45 giorni dall’affissione, eventuali osservazioni che l’amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, alla Regione, nei successivi 15 giorni;

IV. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all’aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1:

I. Il soggetto proponente presenta alla Regione la proposta di aggiornamento del Piano, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;

II. La proposta di aggiornamento, previa istruttoria delle strutture regionali competenti è inviata alle Province territorialmente interessate per l’espressione del proprio parere, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;

III. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini dell’affissione all’albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all’amministrazione comunale, entro 45 giorni dall’affissione, eventuali osservazioni che l’amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, alla Regione nei successivi 15 giorni;

IV. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all’aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Nei casi di cui alla lettera d. del comma 1:

il Presidente della Regione, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta, con decreto immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come “zone di attenzione” di cui all’articolo 5. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, alla Provincia competente e alla Protezione civile della Regione.

ART. 7 – Indirizzi di Protezione Civile

I Piani regionali, provinciali, comunali di Protezione Civile devono tenere in considerazione le preesistenze nelle aree fluviali e le aree classificate pericolose dal Piano.

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TITOLO II: DISCIPLINA DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.

2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avvenuta approvazione del Piano (8/02/2017).

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;

b) realizzare tombinature dei corsi d’acqua;

c) realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose;

d) costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;

e) realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;

f) realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido. Deroghe potranno essere previste solamente nel caso di realizzazione di strutture di interesse pubblico in zone a pericolosità moderata P1, limitatamente alle situazioni in cui la pericolosità sia dovuta a fenomeni di acqua alta in aree costiere e perilagunari non protette da arginature, e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei fenomeni attesi rispetto alle esondazioni fluviali. Tali deroghe saranno comunque ammesse esclusivamente nei casi di interventi non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, interventi che dovranno essere resi compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate mediante l’adozione di precauzioni volte ad evitare ogni danneggiamento alle strutture e rischio per l’incolumità delle persone presenti nelle stesse al momento del verificarsi dell’evento calamitoso previsto.

4. Nelle aree costiere prive di opere di difesa nei confronti dei fenomeni di alta marea eccezionale è possibile la riclassificazione della pericolosità idraulica a seguito dell’innalzamento del piano di campagna a quota di sicurezza nei confronti degli eventi di acqua alta più gravosi, e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei fenomeni attesi rispetto alle esondazioni conseguenti a rotture arginali, a condizione che le attività necessarie al raggiungimento delle quote di sicurezza non comportino la possibilità di incrementi della pericolosità nelle aree limitrofe. La riclassificazione delle aree interessate dagli interventi suddetti dovrà seguire le procedure di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b.1 delle presenti norme.

5. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma 3 ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;

b) non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata nonché a valle o a monte della stessa;

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c) non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;

d) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva.

6. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.

7. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

ART. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l’esecuzione di:

a) opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;

b) interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del rischio;

c) opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica, geologica;

d) sentieri e la loro manutenzione, purché non comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;

e) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;

f) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

g) infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, o relativo ampliamento, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell’ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all’uso residenziale o che consentano il pernottamento;

h) infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, o relativo ampliamento, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all’obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;

i) interventi di demolizione senza ricostruzione;

j) interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;

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k) interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell’efficienza energetica;

l) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;

m) posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;

n) adeguamento strutturale e funzionale di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;

o) adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;

p) opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell’acqua;

q) interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;

r) prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;

s) adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;

t) opere a verde.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione.

ART. 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:

a) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d’uso;

b) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;

c) ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d’uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di approvazione del Piano, e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;

d) realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;

e) realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;

f) realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione

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degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;

g) realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell’ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell’evento che genera la situazione di pericolosità.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione.

ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.

2. L’attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del Piano (08/02/2017) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall’art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.

3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:

a) nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;

b) nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;

c) piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall’adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico costruttivi e di incremento dell’efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;

d) nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l’uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all’art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:

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a) determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;

b) interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;

c) generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.

2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di approvazione del Piano ed i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all’evoluzione morfologica del corso d’acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell’autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l’assetto morfodinamico del corso d’acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.

Nelle aree fluviali sono consentiti, previa acquisizione dell’autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:

a) la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;

b) la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell’acqua;

c) la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;

d) l’installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all’utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

ART. 14 – Preesistenze nelle aree fluviali

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l’esistenza delle condizioni per consentire l’esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l’incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.

2. E’ consentita la trasformazione d’uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.

3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:

a) demolizione senza ricostruzione;

b) manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;

c) adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell’efficienza energetica;

d) ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d’uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;

e) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;

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f) realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.

g) adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell’apparato produttivo;

h) adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l’eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell’impianto, né che l’impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d’acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d’acqua;

i) adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell’apparato produttivo.

ART. 15 – Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell’incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l’esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile.

2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi:

a) devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all’esercizio della protezione civile;

b) non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d’acqua;

c) non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l’incolumità fisica delle persone.

3. L’ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 all’approvazione della Regione che ne autorizza la realizzazione.

ART. 16 – Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti

Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall’area oggetto di intervento.

ART. 17 – Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali

La sdemanializzazione delle aree demaniali poste all’interno di argini, sponde, rive o in loro fregio è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.

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TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – Efficacia ed effetti del Piano

1. Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell’adozione del Piano da parte della Giunta regionale. 2. Le presenti norme relative al Piano entrano in vigore il giorno della pubblicazione

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INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI 3

CAPO I° - GENERALITÀ 3 Art. 1.- Contenuto della variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale, ambito di applicazione e

validità temporale. 3 Art. 2.- Elementi costitutivi del P.R.G.C. 4 Art. 3.- Modalità d'attuazione del P.R.G.C.(stralciato) 6 Art. 4.- Attuazione mediante P.R.P.C. (stralciato) 6 Art. 5.- Attuazione mediante I.E.D. 7 Art. 6.- Obbligo di autorizzazione per modifica di destinazione d'uso. (stralciato) 7

CAPO II° - DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI E DEI PARAMETRI EDILIZI -(stralciato) 8 Art. 7.- Indici urbanistici e parametri edilizi (stralciato) 9

Art. 8.- Utilizzazione degli indici 11 Art. 9.- Altre definizioni (stralciato) 11

TITOLO II° - PREVISIONI DEL P.R.G.C. - 14

CAPO I° OBIETTIVI E STRATEGIE DEL P.R.G.C. 14 Art. 10.- Obiettivi e strategie 14 Art. 11.- Ambiti territoriali e zone territoriali omogenee. 14

CAPO II° ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE 16 Art. 12.- Destinazione d'uso degli edifici e delle aree compresi nelle zone per insediamenti a prevalente

destinazione residenziale. 16 Art. 13 - Z.t.o. B/0 - Zona residenziale di conservazione ambientale 17 Art. 14. - Z.t.o. B/2 - Zona residenziale urbanizzata satura e di completamento. 28 Art. 14 bis.- Z.t.o. B/C: Zona residenziale non urbanizzata di completamento 32

Art. 15 - Z.t.o B/3 VP: Zona residenziale a verde privato 34 Art. 16.- Z.t.o. C : residenziale di espansione edilizia. 35

Art. 16 bis - Realizzazione arredi da giardino (stralciato) 38 Art. 17.- Zone di recupero 38

CAPO III° - ZONE PRODUTTIVE 40 Art. 18 - Z.t.o. "D1" - Zona industriale di interesse regionale 40 Art. 19 - Z.t.o. "D2" - Zona industriale ed artigianale di nuova individuazione di interesse comunale e

comprensoriale. 41 Art. 20. - Z.t.o. D3: Zona occupata da insediamenti produttivi esistenti. 45 Art. 21. - Z.t.o. H/3: -Zona per attività commerciali esistenti. 48 Art. 22 - stralciato Norme comuni per le zone agricolo-forestali: interventi di rilevanza urbanistico edilizia ed

ambientale 50

Art. 22 bis (stralciato) 55

Art. 22 ter - Produzione di energia da fonti rinnovabili di natura agricola. Impianti di produzione di energia da fonti

rinnovabili di natura agricola. 56

Art. 23 - Z.t.o. E/2: - Zona boschiva 56 Art. 24 - Z.t.o. "E/4" - Zona di interesse agricolo-paesaggistico. 58 Art. 25. - z.t.o E/5 zona di preminente interesse agricolo 61 Art. 26 - Z.t.o. "E/6" - Zona d'interesse agricolo 67 Art. 26 bis - Edifici residenziali in zona agricola (Case sparse) 68

Art. 27 - Interventi di rilevanza urbanistico ambientale nelle zone extra-agricole 70 Art. 28. Z.t.o. F Zone di tutela ambientale 71 Art. 29. Z.t.o. F2 Zone di tutela ambientale - ambiti boschivi- 72 Art. 30. Z.t.o. F4 Zone di tutela ambientale - ambiti di interesse agricolo paesaggistico 73

CAPO IV° ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE 76 Art. 31. Z.t.o. S - Zone destinate a servizi ed attrezzature collettive 76

Commento [U216]: Da aggiornare

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TITOLO III° 82

CAPO I° VIABILITÀ E FASCE DI RISPETTO STRADALI, CIMITERIALI, DAI CORSI D'ACQUA E DA INFRASTRUTTURE ENERGETICHE. 82

Art. 32 - Viabilità e fasce di rispetto stradali 82 Art. 33 - Fasce di rispetto cimiteriale. 85 Art. 34 - Fasce di rispetto dai corsi d'acqua. 85 Art. 34 bis - Utilizzazione nautica del fiume Zellina 84

Art. 34 ter - Corsi d'acqua 86 Art. 35 - Fasce di rispetto dalle infrastrutture energetiche. 89

TITOLO IV° NORME SPECIALI FINALI E TRANSITORIE 90

CAPO I° -NORME GENERALI E SPECIALI 90 Art. 36 Norme particolari per i piani attuativi 90 Art. 37 - Approvazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici, Archeologici, Artistici e

storici del Friuli Venezia Giulia 90 Art. 37 bis- Siti di interesse archeologico 90 Art. 38 - Impianti di distribuzione carburante. 90 Art. 39 Computo dei volumi concessi in ampliamento 91 Art. 40 Parcheggi a diretto servizio degli edifici. 91

Art. 41 - Recinzioni 88

Art. 42 Disposizioni riguardanti il paesaggio.(stralciato) 92 Art. 43 - Decoro dell'ambiente urbano. (stralciato) 93 Art. 44 - Tutela e sviluppo del verde. (stralciato) 93 Art. 44 bis - Prati stabili 91

Art. 45 - Impianti tecnologici di interesse pubblico. 94 Art. 46 - Distanze dalle infrastrutture. 95 Art. 47 - Aree ricadenti nelle fasce di rispetto. 95 Art. 48 - Edifici in contrasto con le destinazioni del P.R.G.C. (stralciato) 95 Art. 49- Attività estrattive nel territorio comunale. 96 Art. 50 Eliminazione delle barriere architettoniche. (stralciato) 96 Art. 51- Zone a rischio idraulico e prescrizioni particolari di inedificabilità, ambiti soggetti a pericolosità

idraulica (PAIR) 96

CAPO II° NORME FINALI E TRANSITORIE 98 Art. 52- Adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia. 98 Art. 53- Norme di salvaguardia. 99

Allegato 1 - Stralcio delle norme tecniche di attuazione del PAIR 96