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RECENTI RIFORME IN MATERIA PENSIONISTICA IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA
N. 3 – Giugno 2013
Camera dei deputati XVII LEGISLATURA
LEGISLAZIONE STRANIERA
Materiali di legislazione comparata
RECENTI RIFORME IN MATERIA PENSIONISTICA IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA
N. 3 - Giugno 2013
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Indice
SCHEDE DI SINTESI ...............................................................................1
FRANCIA ................................................................................................. 3
La riforma del 2010 del sistema pensionistico .................................... 3
La pensione di vecchiaia nel regime pensionistico generale ............ 4
Il regime pensionistico nella Fonction publique...............................8
I regimi pensionistici speciali.......................................................... 14
La “pensione progressiva” (pensione parziale)................................15
Le nuove misure annunciate ...............................................................17
GERMANIA ........................................................................................... 19
La disciplina generale del sistema previdenziale ............................... 19
Pensione ordinaria di vecchiaia (Regelaltersrente) .......................20
Pensione di vecchiaia per assicurati con lunga carriera assicurativa (Altersrente für langjährig Versicherte) ........................................ 21
Pensione di vecchiaia anticipata per donne (Altersrente für Frauen) ............................................................................................22
Pensione di vecchiaia per assicurati grandi invalidi (Altersrente für schwerbehinderte Menschen) .........................................................22
Pensione di vecchiaia per disoccupazione o dopo lavoro a tempo parziale (Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit) .........................................................................24
Pensione parziale (Teilrente) .......................................................... 25
REGNO UNITO ..................................................................................... 27
La riforma del 2011 del sistema pensionistico ................................... 27
La riforma del 2013 delle pensioni del pubblico impiego.................. 31
SPAGNA................................................................................................. 33
Le modifiche al regime pensionistico dell’ultimo triennio ................ 33
Condizioni di idoneità ..................................................................... 33
Prestazioni ....................................................................................... 35
Pensionamento anticipato............................................................... 36
Pensione parziale............................................................................. 37
Le nuove misure annunciate ..............................................................40
FRANCIA
La riforma del 2010 del sistema pensionistico
In Francia sono previsti regimi pensionistici differenti tra il
settore privato e il settore pubblico.
Il sistema pensionistico dei lavoratori subordinati del settore
privato prevede un regime generale di base collegato al reddito e regimi
professionali complementari obbligatori, che fanno capo alle istituzioni
raggruppate nell’ambito dell’Association générale des institutions de
retraites des cadres (AGIRC) e dell’Association des regimes de retraites
complémentaires (ARRCO).
Anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti beneficiano
di regimi di base e di regimi complementari obbligatori.
Per quanto riguarda la Fonction publique (statale, territoriale e
ospedaliera) sono previsti regimi pensionistici di base, simili tra le tre
funzioni pubbliche, grazie ai quali i dipendenti di ruolo (fonctionnaires)
“statali”, i magistrati e i militari sono pagati direttamente dallo Stato,
mentre i dipendenti di ruolo delle funzioni pubbliche territoriale e
ospedaliera dipendono dalla Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales - CNRACL. I fonctionnaires delle tre funzioni
pubbliche beneficiano di un unico regime supplementare obbligatorio, la
Retraite additionnelle de la fonction publique – RAFP.
Per alcuni settori di attività professionali, pubbliche e private,
sono invece previsti regimi pensionistici speciali.
3
Una riforma del sistema pensionistico francese è stata approvata nel 20101
e comporta, tra l’altro, un progressivo ravvicinamento tra il settore
pubblico e il settore privato (si segnala il sito internet Retraites2010.fr).
La pensione di vecchiaia nel regime pensionistico generale
La riforma del 2010 si applica ai nati dopo il 1° luglio 1951.
Le norme attualmente in vigore prevedono l’allungamento della
vita attiva ed elevano innanzitutto l’età legale e il periodo contributivo
necessari per avere diritto alla liquidazione di una pensione e l’età per una
pensione a “tasso pieno”, per le professioni del settore privato e del settore
pubblico assoggettate al regime pensionistico generale2.
A partire dal 1° luglio 2011, l’età legale minima per avere diritto
alla liquidazione di una pensione (età al di sotto della quale non è possibile
richiedere la liquidazione della pensione) viene elevata progressivamente
da 60 a 62 anni (è previsto un aumento, secondo l’anno di nascita, di 4-5
mesi ogni anno fino al 20173) con alcuni adattamenti per talune attività
lavorative.
Sempre a partire dalla medesima data, anche la durata del
periodo contributivo necessario al calcolo dell’ammontare della pensione
viene allungata di un trimestre4 all’anno, in base all’anno di nascita, per
adeguarla alle aspettative di vita: da 40 anni e due trimestri per i nati
prima del 1° luglio 1951 a 41 anni e 1 trimestre per i nati nel 1953 e nel
1 Loi n. 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant reforme des retraites. La legge ha modificato, in particolare, le norme in materia di pensioni contenute nel Code des pensions civiles et militaires de retraite, nel Code de la sécurité sociale e nel Code rural et de la pêche maritime. 2 Sulla riforma delle pensioni nel settore privato si segnalano anche le schede sulla pagina web dedicata alla Retraite des salariés du secteur privé del sito internet ufficiale dell’amministrazione francese http://www.service-public.fr. 3 L’attuazione della riforma pensionistica ha avuto un’accelerazione con la Loi n. 2011-1906 de financement de la securité sociale pour 2012 (LFSS) che ha anticipato al 2017 (rispetto al 2018) l’innalzamento dell’età legale minima a 62 anni e al 2022 (rispetto al 2023) l’innalzamento dell’età legale per la pensione a “tasso pieno” a 67 anni, ovvero alla generazioni nate a partire dal 1° gennaio 1955 (non più 1956). 4 Ai fini della pensione vengono considerati, tra i trimestri contributivi cotisés, anche i periodi di studio superiore riscattati (laurea, master, dottorato, specializzazione), nonché i periodi di lavoro a tempo parziale per maternità e congedo parentale.
4
1954. Per i nati a partire dal 1955 la durata del periodo contributivo sarà
fissata per decreto entro la fine dell’anno del 56° compleanno (ad esempio,
per i nati nel 1955 e nel 1956 è stato indicato un periodo di 41 anni e due
trimestri).
Tuttavia nel luglio 2012 è stata introdotta una modifica alla
riforma del 2010 con il “Decreto Holland”5, entrato in vigore dal 1°
novembre 2012, che ha fissato le condizioni di apertura al diritto alla
pensione anticipata a 60 anni per coloro che abbiano già raggiunto il
periodo contributivo previsto per la loro generazione, avendo cominciato a
lavorare prima dei 20 anni di età (sono stati estesi così i casi di
pensionamento anticipato per carrières longues; cfr. infra).
In caso di raggiungimento dell’età legale minima per la
pensione senza aver raggiunto il relativo periodo contributivo necessario
alla pensione a “tasso pieno”, l’eventuale richiesta di liquidazione della
pensione sarà ammessa, ma con l’applicazione di un sistema di
penalizzazioni (décotes) percentuali per ogni trimestre mancante al
periodo contributivo di riferimento, fino ad un numero massimo
consentito di trimestri, variabile a seconda dell’anno di nascita e del
settore privato o pubblico di appartenenza dell’interessato. La décote si
applica al tasso di liquidazione della pensione per gli assicurati6.
Anche per quanto riguarda l’età legale per la pensione a “tasso
pieno” (età al compimento della quale è possibile pretendere il versamento
di una pensione senza décote), qualunque sia l’ammontare degli anni di
contributi versati, la riforma del 2010 ha previsto l’innalzamento
5 Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse; cfr. il comunicato-stampa del Governo: Gouvernement.fr, Entrée en vigueur du décret élargissant les possibilités de départ à la retraite à 60 ans (2-11-2012). La nuova misura ha riguardato circa 28.000 assicurati nel 2012 e dovrebbe riguardare 110.000 persone nel 2013, ma è destinata a costare sempre meno e ad auto-estinguersi nel corso degli anni in quanto il progressivo aumento del periodo di anni contributivi richiesto per la pensione renderà impossibile poterne beneficiare. 6 La pensione di vecchiaia nel settore privato è calcolata sulla base di tre elementi: la retribuzione media annua, il tasso di liquidazione e il periodo assicurativo maturato nel regime assicurativo di riferimento. Per gli assicurati nati dopo il 1974, il calcolo della retribuzione media annua è effettuato sulla base dei 25 anni di maggiore retribuzione percepita. L’aliquota della pensione varia tra il 25 e il 50%, secondo il periodo di assicurazione in tutti i regimi e in base all’età.
5
progressivo da 65 a 67 anni, entro il 20227, prendendo sempre in
considerazione la data di nascita degli assicurati.
Ogni assicurato la cui pensione sia calcolata a “tasso pieno”
riceve, sulla base del regime generale di base, una pensione minima, detta
“minimo contributivo”. Tuttavia, in caso di pensione a “tasso pieno” per
limiti d’età, con un periodo assicurativo inferiore ai trimestri richiesti in
base all’età, il “minimo contributivo” varierà in proporzione all’effettiva
durata dell’assicurazione nel regime pensionistico generale. È previsto
anche un tetto massimo: la pensione non dovrà superare un importo pari
alla metà della retribuzione massima sulla quale sono calcolati i contributi.
Nel settore privato è previsto un premio per pensionamento
ritardato. Una maggiorazione (surcote) della pensione di base del 5%
all’anno, senza possibilità di pensionamento d’ufficio, per chi, superato il
limite d’età e il periodo contributivo per la pensione a “tasso pieno”,
rimanga comunque al lavoro fino ad un massimo di 70 anni di età.
La riforma del 2010 ha previsto diverse eccezioni
all’applicazione del regime pensionistico generale così riformulato, con
trattamenti differenziati per alcune categorie di assicurati.
La stessa riforma ha riconosciuto la possibilità di
pensionamento anticipato in caso di:
“carrières longues”: gli assicurati che abbiano iniziato la loro attività
lavorativa tra i 14 e i 17 anni potranno continuare ad andare in pensione a
60 anni o anche prima (con un progressivo aumento dell’età pensionabile
di 4 mesi l’anno sino al tetto dei 60 anni, in base all’anno di nascita e
all’età di entrata nel mondo del lavoro);
“pénibilitè” del lavoro: il pensionamento anticipato con una pensione a
“tasso pieno”, qualunque sia la durata assicurativa, è previsto per gli
assicurati con meno di 60 anni affetti da invalidità permanente di almeno
il 20% derivante dall’attività lavorativa (malattia professionale, incidente
grave sul lavoro, etc.). Gli assicurati con invalidità permanente tra il 10 e il
7 Cfr. nota 4.
6
20% potranno beneficiarne solo dimostrando un’esposizione al rischio
professionale di almeno 17 anni.
La riforma ha inoltre tenuto conto della specificità delle madri
di 55 o più anni con tre figli e dei genitori di figli portatori di handicap, che
abbiano interrotto la loro carriera lavorativa per accudire la prole: per
entrambe le categorie di assicurati viene mantenuta a 65 anni l’età legale
per la pensione a “tasso pieno”, qualunque sia la durata del periodo
assicurativo.
Ad alcune categorie più fragili è assicurata, tra l’altro,
particolare tutela: viene mantenuta l’età di 65 anni per accedere alla
pensione minima di vecchiaia che sarà rivalutata nel suo ammontare del
25% (circa 150 euro al mese); le pensioni di reversibilità per le vedove sono
rivalorizzate dell’11% per i redditi più modesti; i lavoratori handicappati
(con invalidità del 50%) e i loro congiunti avranno diritto alla pensione
anticipata, a particolari condizioni di età e di periodo contributivo.
Tavola riepilogativa del regime generale
Anno di nascita Età minima
per la pensione
Età per la pensione a “tasso pieno”
Periodo contributivo per una pensione “a
tasso pieno”
anni + mesi anni + mesi anni trimestri
fino al 1950 60 65 40 2
fino al 1° luglio 1951 60 65
dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1951
60+4 65+4
40 3
1952 60 +9 65+9 41
1953 61+2 66-2
1954 61+7 66+7
41 1
1955 -1956 62 67 41 2
dal 1957 62 67 Fissata per decreto nell’anno del 56°
compleanno
Fonte: Ministère du travail, de l’emploi et de la santé
7
Il regime pensionistico nella Fonction publique
Anche se negli anni più recenti la disciplina delle pensioni dei
dipendenti della Fonction publique ha registrato un notevole
ravvicinamento a quella del settore privato e nonostante la riforma del
2010 abbia ulteriormente favorito tale convergenza dei sistemi
pensionistici, esistono ancora differenze e particolarità tra i due settori
(NdR: il presente paragrafo riguarda in particolare i fonctionnaires di
ruolo8).
Nella Fonction publique francese9 le posizioni professionali dei
dipendenti pubblici (fonctionnaires) sono distinte in due categorie:
“categoria sedentaria” o “categoria attiva”.
I lavori di “categoria attiva”10, classificati come tali da uno
specifico decreto del Consiglio di Stato, presentano un rischio particolare o
sono considerati “faticosi” in maniera “eccezionale”, al punto da
giustificare il pensionamento anticipato prima dei 60 anni. Tutti i lavori
8 I dipendenti della Fonction publique, gli agents, si distinguono in: fonctionnaires, di ruolo o immessi nei ruoli, che fanno capo al Code des pensions civiles et militaires e la cui pensione di base viene versata direttamente dallo Stato o dalla Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL); agents non di ruolo, che dipendono dal regime generale per la pensione di base e dall’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) per la pensione complementare. 9 Nel 2009 erano occupate nella Fonction publique 5.300.000 persone, ovvero il 20,4% del totale complessivo del lavoro, privato e pubblico, in Francia. La Fonction publique è divisa in 3 rami: (État, territoriale, hospitalière). La Fonction publique de l’État (50%) comprende le amministrazioni centrali (ministeri), i servizi decentrati (prefetture, rettorati, direzioni regionali e dipartimentali, etc.), e gli enti pubblici a carattere amministrativo (EPA). Anche il personale delle assemblee parlamentari rientra tra i fonctionnaires de l’Etat, ma il loro statuto è fissato dall’Ufficio di ciascuna assemblea, nell’ambito di regimi pensionistici speciali. La Fonction publique territoriale (30%) comprende le collettività territoriali e i loro raggruppamenti (regioni, dipartimenti, comunità di comuni, metropoli e agglomerati), i relativi enti pubblici (centri comunali d’azione sociale, etc.) La Fonction publique hospitalière (20%) comprende gli enti pubblici sanitari e gli enti pubblici sociali o medico-sociali (ospedali, case di riposo, istituti per l’infanzia, istituti per i portatori di handicap, etc.). 10 A titolo di esempio si segnalano, tra i lavori classificati di categoria “attiva”: nella Fonction publique de l'État, il personale di sorveglianza dell’amministrazione penitenziaria, il personale paramedico degli ospedali militari; nella Fonction publique territoriale, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale, gli agenti della rete fognaria; nella Fonction publique hospitalière, il personale paramedico il lavoro del quale comporti il contatto diretto e permanente con i malati (infermieri, infermieri specializzati, ostetriche, etc.).
8
non espressamente classificati nella categoria “attiva” sono
automaticamente considerati di categoria “sedentaria”.
Con la riforma del 2010, per i dipendenti pubblici di “categoria
sedentaria”, nati dopo il 1° luglio 1951, è previsto l’innalzamento
progressivo dell’età legale minima per la pensione a 62 anni entro il 201711
e dell’età legale per la pensione a tasso pieno a 67 anni entro il 2022, che
avverrà con le stesse modalità previste per il settore privato, ossia secondo
l’anno di nascita ad un ritmo di 4 o 5 mesi all’anno, e con un
corrispondente aumento dei trimestri contributivi richiesti per la pensione
a “tasso pieno” (vedi tabella precedente)12.
Per i dipendenti pubblici di “categoria attiva”, ovvero un corpo o
un organismo per il quale l’età legale minima per la pensione era inferiore
a 60 anni secondo le norme precedenti la riforma del 2010, l’età legale per
andare in pensione sarà aumentata di due anni, in ragione di 4 o 5 mesi
all’anno, entro il 2017. La riforma non si applica ai nati prima del 1° luglio
1956 per i quali l’età legale minima rimane fissata, di norma, a 55 anni.
A) fonctionnaires di “categoria attiva”: età minima per la
pensione
Anno di nascita del fonctionnaire
Età minima per la pensione
Data a partire dalla quale è consentito il pensionamento
anni mesi
1° luglio 1956 55 4 1° novembre 2011
1° gennaio 1957 55 9 1° ottobre 2012
1° gennaio 1958 56 2 1° marzo 2014
1° gennaio 1959 56 7 1° agosto 2015
11 L’accelerazione dell’attuazione della riforma, prevista dalla Loi n. 2011-1906 de financement de la securité sociale pour 2012 (LFSS), ha riguardato anche la Fonction publique. 12 Sulla riforma delle pensioni nella funzione pubblica si segnalano: la brochure del Ministère de la Fonction publique Tout savoir sur la réforme des retraites dans la fonction publique e le schede sulla pagina web dedicata alla Retraite des agents de la fonction publique (titulaires et non titulaires) del sito internet ufficiale dell’amministrazione francese, Service-public.fr. Per ulteriori approfondimenti sullo stato della Fonction publique francese e, in particolare, sull’attuazione della riforma delle pensioni si segnala: Ministère de la Fonction publique, Rapport annuel sur l’état de la Fonction publique (2011-2012).
9
1° gennaio 1960 57 1° gennaio 2017
Fonte: Ministère de la Fonction publique
Anche per gli impieghi pubblici in “categoria attiva”, per i quali
era prevista un’età legale minima a partire da 50, 53 o 54 anni, l’età
minima sarà innalzata progressivamente di due anni, in ragione di 4 o 5
mesi per anno di nascita dell’interessato a partire dal 1° luglio 1956, entro
il 1° gennaio 2017.
È previsto un aumento progressivo della durata minima del
periodo in servizio di “categoria attiva”, da 15 a 17 anni entro il 2015,
richiesta per beneficiare del relativo regime pensionistico.
Per le occupazioni di “categoria attiva” per le quali la durata
minima di servizio richiesta era fissata, prima della riforma del 2010, in
10, 25 o 30 anni, tale durata è stata elevata di 4 mesi nel 2011 e viene
progressivamente innalzata di 2 anni, in ragione di 5 mesi all’anno, tra il
2012 e il 2015.
Per i militari, la durata del servizio per ottenere una pensione
militare passerà da 25 a 27 anni per gli ufficiali, da 15 a 17 anni per gli altri
gradi.
La durata del periodo assicurativo è costituita da trimestri
contributivi “cotisés” (periodi di servizio effettivo) e di trimestri
«validés»13. I fonctionnaires possono beneficiare anche di «bonifications»
(abbuoni) di una parte della durata assicurativa che si aggiungono agli
anni di servizio effettivo14.
13 A titolo di esempio, sono considerati tra i periodi corrispondenti a versamenti di
contributi, rientranti fra i “trimestri di servizio effettivo”: i servizi militari, gli anni di
studio riscattati, i periodi di servizio effettuati come “agenti non titolari” e
successivamente convalidati, i periodi di servizio oltre il limite minimo d’età per l’attività
svolta, i periodi di lavoro a tempo parziale, etc. 14 Ad esempio per alcuni corpi di categoria attiva (vigili del fuoco, poliziotti, doganieri, etc.) e per i militari viene riconosciuto la “ bonification du cinquième”, un abbuono di un anno per cinque anni di servizio effettivo, con il limite massimo di cinque annualità bonifiées.
10
Anche nella fonction publique è previsto un sistema di
penalizzazioni (décotes) percentuali per ogni trimestre mancante al
periodo contributivo di riferimento, qualora sia richiesta la liquidazione
della pensione avendo l’età legale minima per ottenerla, ma senza aver
completato il periodo di assicurazione necessario o aver maturato il diritto
ad una pensione a “tasso pieno” 15. Con la riforma il tasso di décote
applicato alla liquidazione della pensione subirà un aumento progressivo,
passando dallo 0,75 all’1,25% a trimestre, entro il 2020, in base all’anno di
nascita (a partire dai nati nel 1951 per la “categoria sedentaria”). La décote
raggiungerà il 5% all’anno nel 2015 per ogni anno contributivo mancante
fino ad un tetto massimo di 5 anni.
La durata minima (durée d’affiliation minimale) di anni di
servizio nella Fonction publique per beneficiare del relativo regime
pensionistico è invece stata abbassata da 15 a 2 anni, per gli impieghi di
“categoria sedentaria”. È pertanto sufficiente aver versato contributi per 2
anni nella Fonction publique per beneficiare del regime pensionistico dei
dipendenti pubblici, ovvero di una pensione calcolata sulla base del
trattamento percepito negli ultimi sei mesi16, naturalmente soltanto per il
periodo nel quale l’interessato abbia lavorato nel settore pubblico.
Per gli impieghi di “categoria attiva” anche l’età legale per la
pensione a “tasso pieno” senza penalizzazione sarà aumentata di due anni
entro il 2022, rispetto all’età prevista prima della riforma. L’aumento
avverrà progressivamente in ragione di 4 o 5 mesi per anno di nascita
dell’interessato a partire dal 1° luglio 1956. La riforma non si applica ai nati
prima del 1° luglio 1956 per i quali l’età legale è ancora fissata, di norma, a
60 anni.
15 A fini pensionistici gli anni di attività professionale sono considerati, sia per quanto riguarda la durata in servizio che per la durata del periodo assicurativo, “tutti i regimi compresi”, per i fonctionnaires che, nel corso della loro attività professionale, abbiano lavorato sotto diversi regimi del settore pubblico o anche del privato.
16 La pensione a «tasso pieno » corrisponde al 75% del trattamento ricevuto negli ultimi 6 mesi, esclusi gli eventuali “premi” o “indennità” speciali.
11
B) fonctionnaires di “categoria attiva”: età/pensione a “tasso
pieno”
Anno di nascita
Età legale Data per la pensione “a tasso pieno”
anni mesi
1° luglio 1956 60 4 1° novembre 2016
1° gennaio 1957 60 9 1° ottobre 2017
1° gennaio 1958 61 2 1° marzo 2019
1° gennaio 1959 61 7 1° agosto 2020
1° gennaio 1960 62 1° gennaio 2022
Fonte: Ministère de la Fonction publique
Per gli impieghi pubblici in “categoria attiva” per i quali i limiti
di età erano fissati a 55, 57, 58, 59, 62, 64 o 65 anni prima della riforma,
tale limite sarà ugualmente innalzato di due anni, progressivamente in
ragione di 4 o 5 mesi per anno di nascita dell’interessato a partire dal 1°
luglio 195617, entro il 1° gennaio 2022.
È previsto anche per i regimi della funzione pubblica un premio
(surcote) per pensionamento ritardato, pari al 5% per ogni anno
supplementare, applicabile secondo regole specifiche.
Oltre alle posizioni professionali in “categoria attiva” il
pensionamento anticipato è ammesso in caso di:
“carrières longues”: a partire dal 1° gennaio 2008 è possibile un pensionamento prima dei 60 anni, di norma tra i 56-57 anni per coloro che abbiano iniziato a lavorare molto presto, a particolari condizioni di durata di carriera. Ad esempio, per gli assicurati nati dopo il 1° gennaio 1956 l’età d’accesso al dispositivo “carriere longues” sarà fissato a 58 o 59 anni per chi abbia iniziato l’attività lavorativa a 14 o 15 anni, a 60 anni per coloro che abbiano iniziato la carriera a 16-17 anni. Il dispositivo riguarda soprattutto il personale di sesso maschile;
“motifs familiaux”: i/le dipendenti con 15 anni di servizio possono richiedere la pensione anticipata se
17 Cfr. nota precedente.
12
genitori di tre figli viventi o, comunque, accuditi per nove anni, oppure di un figlio con più di un anno di età che sia affetto da invalidità (maggiore dell’80%) oppure abbiano un congiunto invalido. Il dispositivo riguarda in gran parte il personale di sesso femminile. A partire dal 1° gennaio 2012, il dispositivo di pensionamento anticipato per i/le dipendenti con 15 anni di servizio, genitori di tre figli, avrà termine, ad eccezione di coloro che, a tale data, soddisfino già i requisiti richiesti;
invalidité: diversamente dal regime generale del settore privato, è ammesso il pensionamento anticipato per causa d’invalidità, senza condizioni di età e di durata in servizio.
Il regime pensionistico dei dipendenti pubblici (fonctionnaires)
prevede per la pensione un “minimo garantito”, corrispondente al
“minimo contributivo” nel settore privato. Con la riforma del 2010 il
“minimo garantito” è riconosciuto alle stesse condizioni che nel settore
privato, ossia con il raggiungimento dell’età per aver diritto alla pensione a
“tasso pieno”18. La condizione del rispetto dell’età per il “tasso pieno”
entrerà in vigore progressivamente, secondo l’anno di nascita
dell’assicurato, e non si applicherà retroattivamente ai dipendenti che, al
momento dell’entrata in vigore della riforma, abbiano già superato l’età
legale minima per la pensione prevista in precedenza19.
Il “minimo garantito” sarà riconosciuto senza condizioni di età o
di durata del periodo assicurativo per i pensionamenti per invalidità, per i
pensionamenti anticipati dei dipendenti portatori di handicap e per i
dipendenti genitori di un figlio portatore di handicap.
La riforma prevede anche il progressivo allineamento del tasso
di contribuzione assicurativa previsto per i dipendenti pubblici a quello del
settore privato, dal 7,85 al 10,55% in dieci anni (entro il 2020).
18 I dipendenti pubblici beneficiavano del “minimo garantito” già al raggiungimento dell’età legale minima per la pensione, anche in mancanza di tutti i trimestri contributivi previsti, mentre il lavoratore dipendente del settore privato doveva raggiungere l’età legale per la pensione a “tasso pieno” per avere il “minimo contributivo”. 19 L’ammontare del “minimo garantito”, in funzione della durata di servizio presa in considerazione ai fini della liquidazione della pensione, non è stato modificato dalla
13
I regimi pensionistici speciali
In Francia lo Stato e alcuni grandi imprenditori privati
applicano “regimi di protezione sociale specifici” ad alcuni settori di
attività, per ragioni legate all’esigenza di “fidelizzare” un personale
qualificato, sottoposto a forti pressioni nell’ambito lavorativo, o per la
volontà di ricompensare in maniera più vantaggiosa un impegno lavorativo
in un settore vitale per la nazione.
Sono previsti Régimes speciaux de retraite20 per il personale di
alcune grandi imprese pubbliche (es., le imprese ferroviarie o di trasporti
come SNCF e RATP) o di interi rami del settore industriale (es., le
industrie di energia elettrica e gas come EDF, GDF e le imprese locali di
distribuzione di elettricità e gas), per gli appartenenti a determinati corpi o
per il personale di organi legati alla funzione pubblica (come militari,
agenti di polizia, assemblee parlamentari, etc.), ma anche per altre
professioni (marittimi, impiegati degli studi notarili, dipendenti dell’Opéra
di Parigi, etc.). L’organizzazione e il funzionamento dei regimi speciali
differiscono molto tra loro.
Le differenze dei regimi speciali rispetto al regime pensionistico
generale riguardano, tra l’altro, l’età minima per la pensione (di norma
inferiore a 60 anni) e la durata della contribuzione assicurativa richiesta
per il “tasso pieno” (di norma inferiore ai 41 anni).
La riforma del 2010 sarà applicata solo a partire dal 2017 ai
settori di attività soggetti ai regimi pensionistici speciali per permettere la
completa attuazione della precedente riforma del 2007 ancora in corso per
la parte dedicata a tali regimi. Dal 2007, infatti, le pensioni dei “regimi
speciali” sono in via di progressivo allineamento a quelle dei dipendenti
del settore privato (con il graduale passaggio, tra l’altro, del periodo
contributivo a 41 anni e l’introduzione di un sistema di penalizzazioni).
riforma, ovvero 1.067 euro per una carriera completa a fronte di 897 euro di “minimo contributivo” per i lavoratori subordinati del settore privato. 20 I regimi speciali riguardano circa 5.000.000 di lavoratori. Si segnala il sito internet dedicato ai regimi speciali http://www.regimesspeciaux.org/.
14
La “pensione progressiva” (pensione parziale)
La riforma delle pensioni del 2010 ha comunque confermato un
particolare istituto, il dispositivo della “pensione progressiva” che facilita
la transizione tra la vita lavorativa attiva e la pensione ed è stato introdotto
nell’ordinamento francese nel 1988 per i settori rientranti sotto il regime
pensionistico generale21.
L’applicazione del dispositivo giuridico, che permette una
liquidazione parziale della pensione a fronte della continuazione del lavoro
a tempo parziale, avrebbe dovuto terminare al 31 dicembre 2010, ma è
stato reso perenne prima del suo termine di scadenza, per le professioni
del settore privato assoggettate al regime pensionistico generale e per le
professioni agricole, artigianali e commerciali22.
Per beneficiare dell’istituto della “pensione progressiva”
l’assicurato deve attualmente essere in possesso dei seguenti requisiti:
possedere l’età legale minima per andare in pensione (cfr., ad esempio, la
tavola riepilogativa del regime generale);
avere raggiunto almeno 150 trimestri contributivi (trimestri assicurativi o
periodi riconosciuti equivalenti) a titolo dell’assicurazione-vecchiaia nei
regimi di base obbligatori (regime generale, regime dei dipendenti agricoli,
regime delle professioni artigianali, industriali e commerciali, della
professioni liberali e delle professioni agricole);
esercitare un’attività lavorativa dipendente a tempo parziale, ovvero
inferiore all’80% della durata legale23 o convenzionale del lavoro svolto.
21 Il meccanismo della pensione progressiva è stato introdotto con la Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale. 22 Décret n° 2010-1730 du 30 décembre 2010 relatif à la retraite progressive du régime général e Décret n° 2010-1739 du 30 décembre 2010 relatif à la retraite progressive des artisans, des commerçants et des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. 23 La durata legale del lavoro è espressa in ore ripartite nella settimana o nel mese. Tale durata non comprende le ore di lavoro complementari e le ore d'équivalence, calcolate in base ad una particolare contabilizzazione del tempo di lavoro e applicabili a determinati settori di attività che comportano periodi di inattività (es: commercio al dettaglio di frutta e legumi, latterie).
15
La durata non deve superare l’80% del tempo pieno; non
importa a tal fine la ripartizione del tempo di lavoro parziale (alcuni giorni
della settimana, alcune settimane del mese o alcuni mesi per anno). Il
contratto a tempo parziale può essere già in corso alla data in cui prende
effetto la pensione progressiva o iniziare a partire da tale data. In
quest’ultimo caso il datore di lavoro potrebbe non essere d’accordo, ma
non avendo il diritto di mettere in pensionamento obbligatorio il
dipendente prima del compimento dei suoi 70 anni, potrebbe essere
facilmente convinto dell’opportunità offerta dalla “pensione progressiva”.
Il salario è calcolato sulla base del tempo parziale al quale si
aggiunge una frazione della pensione di base e di quelle integrative alle
quali l’assicurato abbia diritto.
L’ammontare della pensione dipenderà dalle percentuale
temporale di lavoro parziale rispetto al tempo pieno:
30% della pensione per un tempo di lavoro parziale compreso tra il 60 e l’80% del tempo pieno;
50% per un tempo di lavoro parziale compreso fra il 40 e il 60% del tempo pieno;
70% per un tempo di lavoro parziale inferiore al 40% del tempo pieno.
Al momento del collocamento definitivo in pensione,
quest’ultima sarà ricalcolata includendo anche i contributi versati durante
il periodo di pensionamento progressivo.
Per quanto riguarda invece la Fonction publique, fino al 2010 i
dipendenti pubblici potevano usufruire, a richiesta, di un istituto analogo
alla pensione progressiva, la “cessazione progressiva di attività (CPA)”,
applicabile ai dipendenti e agli agenti dello Stato e degli enti pubblici, ma
anche agli agents delle collettività locali e dei loro enti pubblici a carattere
amministrativo. Il dispositivo della CPA permetteva di gestire una
transizione morbida tra l’attività lavorativa e la pensione. L’agente
pubblico lavorava a tempo parziale, beneficiando di una remunerazione
superiore a quella corrispondente alla durata del tempo di lavoro effettuata
16
materialmente, percependo, in proporzione, una parte della pensione
maturata. La CPA è stata tuttavia soppressa dalla riforma pensionistica24 a
partire al 1° gennaio 2011. Hanno continuato a beneficiarne solo gli agenti
pubblici, dipendenti e agenti fuori ruolo, già ammessi alla CPA prima di
tale data.
Le nuove misure annunciate
La presentazione di una nuova riforma del sistema
pensionistico è attesa per il 2013, in quanto, nonostante l’approvazione
della legge del 2010, l’attuale regime pensionistico porterebbe ad un deficit
record di 20 miliardi di euro entro il 2020. Il Primo Ministro in carica,
Jean-Marc Ayrault, ha già ricevuto, il 13 maggio 2013, sindacati e
patronato per la preparazione della Conferenza sociale prevista per i
successivi 20-21 giugno che dovrebbe fissare il calendario delle
discussioni. Il Governo francese propenderebbe, in accordo con quanto
sostenuto dal Presidente della Repubblica François Hollande, per un
allungamento della durata degli anni contributivi necessari per la pensione
(dagli attuali 41 a 43-44 anni contributivi) e, forse, sul congelamento
dell’indicizzazione delle pensioni sull’inflazione più che su un ulteriore
innalzamento dell’età legale minima per il pensionamento, fissata
attualmente a 62 anni.
24 La Loi n. 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant reforme des retraites (art. 54) ha abrogato l’ordinanza n. 82-297 del 31 marzo 1982 relativa, tra l’altro, alla cessazione d’attività dei dipendenti e degli agenti dello Stato e degli enti pubblici statali a carattere amministrativo e l'ordinanza n. 82-298 del 31 marzo 1982 relativa alla cessazione progressiva d’attività degli agenti di ruolo delle collettività locali e dei loro enti pubblici a carattere amministrativo. Cfr. anche la Circulaire du 6 décembre 2010 relative aux conséquences de la réforme des retraites sur le dispositif de cessation progressive d'activité.
17
GERMANIA
La disciplina generale del sistema previdenziale
La Germania è, storicamente, il primo paese in cui è stato introdotto un
sistema previdenziale pubblico: il regime dell’assicurazione sociale obbligatoria,
ideato da Bismarck, è stato infatti adottato nel 1891 ed esteso all’intera popolazione
lavorativa nel 1972. Il suo funzionamento è basato sul principio della ripartizione, che
prevede il finanziamento delle pensioni con le contribuzioni correnti.
Il sistema di previdenza pubblica è finanziato in parte dall’imposizione
fiscale e in parte attraverso i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori
dipendenti. Il sistema pensionistico varia a seconda della categoria dei lavoratori e
dei settori produttivi e non è obbligatorio per i lavoratori autonomi che tuttavia
hanno facoltà di iscriversi alla gestione pubblica. Tutti i lavoratori subordinati e
determinate categorie di lavoratori autonomi sono quindi soggetti al regime di
assicurazione obbligatoria per la pensione e coperti dall’assicurazione di vecchiaia.
La pensione di vecchiaia (Altersrente) riconosce il lavoro prestato nel
corso della vita attiva. Essa è soggetta a requisiti di età e di maturazione
contributiva minima (il periodo contributivo generale è di 5 anni di contributi e
periodi sostitutivi). Tutti i mesi in cui sono stati versati contributi e i periodi dedicati
all’educazione dei figli fino a 3 anni sono considerati nel calcolo dei periodi
contributivi di 5, 15 e 25 anni. Per il periodo contributivo di 35 anni, i periodi
considerati sono tutti quelli che danno diritto ad una pensione, come gli anni di
formazione e quelli dedicati all’educazione dei figli fino a 10 anni di età.
La disciplina riguardante le pensioni è contenuta nel Sesto Libro del
Codice sociale (Sozialgesetzbuch Sechstes Buch - SGB VI), introdotto dalla legge
sulla riforma delle pensioni del 18 dicembre 1989 e in vigore dal 1° gennaio 1992.
L’ultima riforma di rilievo, introdotta dalla Große Koalition nel 2007, è entrata
ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2012: la Germania è stata pertanto il primo
19
paese europeo ad elevare a 67 anni la soglia dell’età pensionabile, la quale
diverrà effettiva per tutte le future generazioni nel 2029.
La normativa generale prevede diversi tipi di pensioni di vecchiaia,
elencati al comma 2 del § 33 del SGB VI e di seguito illustrati.
Pensione ordinaria di vecchiaia (Regelaltersrente)
I requisiti per accedere a tale pensione sono:
minimo 5 anni di contributi versati;
65 anni di età per le persone nate prima del 1947;
67 anni di età per le persone nate dopo il 1963.
Dal 2012 al 2028, per i nati tra il 1° gennaio 1947 e il 31 dicembre 1963, il
limite viene portato gradualmente da 65 a 67 anni, in base alla tabella sotto indicata
(§§ 35 e 235 SGB VI), in modo che l’innalzamento dell’età pensionabile entri a regime
il 1° gennaio 2029 per tutti i nati dal 1964 in avanti.
Età di pensionamento Anno di nascita
Anno in cui viene percepita la pensione
Aumento mesi Anno Mese
1947 2012 1 65 1
1948 2013 2 65 2
1949 2014 3 65 3
1950 2015 4 65 4
1951 2016 5 65 5
1952 2017 6 65 6
1953 2018 7 65 7
1954 2019 8 65 8
1955 2020 9 65 9
1956 2021 10 65 10
1957 2022 11 65 11
1958 2023 12 66 0
1959 2024 14 66 2
1960 2025 16 66 4
1961 2026 18 66 6
20
1962 2027 20 66 8
1963 2028 22 66 10
Pensione di vecchiaia per assicurati con lunga carriera assicurativa
(Altersrente für langjährig Versicherte)
I requisiti per accedere a tale pensione sono:
63 anni di età (con detrazioni);
65-67 anni di età (piena);
35 anni di contributi.
È possibile ottenere questa pensione già al compimento del 63° anno di
età, con 35 anni di contributi, accettando una riduzione pari allo 0,3% per ciascun
mese di percepimento prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.
Tale pensione è concessa agli assicurati nati prima del 1° gennaio 1964, che
abbiano compiuto il 65° anno di età e che abbiano versato 35 anni di contributi
assicurativi (§§ 36 e 236 SGB VI).
Per gli assicurati nati tra il 1° gennaio 1949 e il 31 dicembre 1963, il limite
di età è gradualmente innalzato, a partire dal 2012, da 65 a 67 anni, in base alla data
di nascita (vedi tabella di seguito indicata).
Per gli assicurati nati dopo il 1° gennaio 1964, a partire dal 2012, il limite
di età è di 67 anni, con 35 anni di contributi.
Età di pensionamento Anno di nascita Anno in cui viene percepita la pensione
Aumento mesi
Anno Mese
1949
Gennaio 2012 1 65 1
Febbraio 2013 2 65 2
Marzo–Dicembre 2014 3 65 3
1950 2015 4 65 4
1951 2016 5 65 5
1952 2017 6 65 6
1953 2018 7 65 7
21
1954 2019 8 65 8
1955 2020 9 65 9
1956 2021 10 65 10
1957 2022 11 65 11
1958 2023 12 66 0
1959 2024 14 66 2
1960 2025 16 66 4
1961 2026 18 66 6
1962 2027 20 66 8
1963 2028 22 66 10
È infine prevista dal § 38 SGB VI una pensione di vecchiaia a favore di
assicurati con una carriera assicurativa particolarmente lunga (Altersrente
für besonders langjährig Versicherte), che non subisce alcun tipo di riduzione. A
partire dal 2012 possono percepire questa pensione i lavoratori che, compiuto il 65°
anno di età, abbiano versato 45 anni di contributi.
Pensione di vecchiaia anticipata per donne (Altersrente für Frauen)
Tale pensione spetta alle donne nate prima del 1° gennaio 1952. I
requisiti sono:
60 anni di età (con importo mensile ridotto);
minimo 15 anni di contributi, di cui 121 mesi (10 anni e 1 mese) versati dopo il 40° anno di età (§ 237a SGB VI) per attività lavorativa dipendente o autonoma soggetta all’obbligo assicurativo.
Pensione di vecchiaia per assicurati grandi invalidi (Altersrente für
schwerbehinderte Menschen)
Ai sensi del § 37 SGB VI gli assicurati nati dopo il 1° gennaio 1964
hanno diritto alla pensione di vecchiaia per grandi invalidi se:
hanno compiuto il 65° anno di età;
22
all’inizio della pensione di vecchiaia è stato riconosciuto loro un grado di invalidità non inferiore al 50% (§ 2, comma 2, del Nono Libro del Codice sociale); e
hanno maturato 35 anni di contributi.
In base al § 236a gli assicurati nati prima del 1° gennaio 1964 hanno
diritto alla pensione di vecchiaia per grandi invalidi se:
hanno compiuto il 63° anno di età;
all’inizio della pensione di vecchiaia è stato riconosciuto loro un grado di invalidità non inferiore al 50% (§ 2, comma 2, del Nono Libro del Codice sociale); e
hanno maturato 35 anni di contributi.
La richiesta di pensionamento anticipato è possibile solo dopo il
compimento del 60° anno di età.
Nel dettaglio, la disciplina prevede la seguente suddivisione:
i nati entro il 31 dicembre 1951 hanno diritto alla pensione di vecchiaia dopo il compimento del 63° anno di età, mentre la richiesta di pensionamento anticipato è consentita al compimento del 60° anno;
per i nati tra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1963, i limiti di età di 63 e 60 anni (pensionamento anticipato) sono rispettivamente elevati a 65 e a 62 anni secondo la tempistica fissata dalla tabella sottostante:
Età per il percepimento della pensione ordinaria
Età per il percepimento della pensione anticipata
Anno e mese di nascita
Aumento mesi
Anno Mese Anno Mese
1952
Gennaio 1 63 1 60 1
Febbraio 2 63 2 60 2
Marzo 3 63 3 60 3
Aprile 4 63 4 60 4
Maggio 5 63 5 60 5
Giugno-Dicembre 6 63 6 60 6
1953 7 63 7 60 7
23
1954 8 63 8 60 8
1955 9 63 9 60 9
1956 10 63 10 60 10
1957 11 63 11 60 11
1958 12 64 0 61 0
1959 14 64 2 61 2
1960 16 64 4 61 4
1961 18 64 6 61 6
1962 20 64 8 61 8
1963 22 64 10 61 10.
Non è invece prevista alcuna elevazione dei limiti d’età per gli assicurati
che soddisfano le due seguenti condizioni:
sono stati riconosciuti grandi invalidi alla data del 1° gennaio 2007 (§ 2, comma 2 del Nono libro del Codice sociale);
sono nati prima del 1° gennaio 1955 e anteriormente al 1° gennaio 2007 hanno concordato un lavoro part-time ai sensi dei §§ 2 e 3, comma 1, n.1 della Legge sul lavoro part-time degli anziani (Altersteilzeitgesetz - AltZG) o, in alternativa, hanno percepito un’indennità di licenziamento come lavoratori dell’industria mineraria.
Pensione di vecchiaia per disoccupazione o dopo lavoro a tempo
parziale (Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach
Altersteilzeitarbeit)
Ai sensi del § 237 SGB VI possono accedere a tale pensione coloro i quali:
sono nati prima del 1° gennaio 1952;
hanno compiuto 60 anni di età;
risultano disoccupati alla data di inizio della pensione e al compimento di 58 anni e 6 mesi sono risultati complessivamente (ossia nell’arco dell’intero periodo lavorativo) disoccupati per 52 settimane o, in alternativa, hanno svolto lavoro part-time per almeno 24 mesi;
24
hanno versato, durante i 10 anni precedenti il raggiungimento della pensione, almeno otto anni di contributi obbligatori;
hanno versato complessivamente 15 anni di contributi.
Chi desiderasse posticipare la pensione dopo il raggiungimento dell’età
pensionabile ordinaria ottiene un incremento dello 0,5% mensile (6% annuo) per
ogni anno di lavoro aggiunto.
L’importo della pensione dipende dai contributi previdenziali versati nel
corso dell’intera vita assicurativa, che può essere più lunga del periodo effettivo,
giacché rientrano nel computo i periodi esenti da versamento di contributi o a
contribuzione ridotta.
Pensione parziale (Teilrente)
La possibilità di accedere ad una pensione parziale è stata introdotta nel
1992 e, nonostante le diverse modifiche al regime dell’età pensionabile intervenute
nel corso del tempo, il meccanismo si è mantenuto pressocché inalterato.
Ai sensi del § 42 SGB VI i lavoratori più anziani hanno la possibilità di
richiedere la pensione di vecchiaia per intero (Vollrente) o una pensione parziale
(Teilrente). In quest’ultimo caso, nonostante il raggiungimento del limite di età per la
pensione di vecchiaia, il lavoratore percepisce solo una parte della pensione che gli
spetta se decide di continuare l’attività lavorativa. Il reddito da pensione in presenza
di altre entrate contemporaneamente è però limitato dal tetto massimo ai guadagni
aggiuntivi che va determinato individualmente per ogni lavoratore interessato. In via
eccezionale non sussiste alcun limite relativo ad ulteriori guadagni per coloro che
hanno compiuto il 65° anno di età.
Il lavoratore può scegliere liberamente l’ammontare della pensione
parziale in tre varianti: un terzo, la metà o due terzi della pensione
completa. In qualsiasi momento sono possibili il cambio tra i diversi tipi di pensione
parziale o l’opzione per la pensione completa. Quanto più bassa è la pensione
parziale, tanto più elevato è il limite del possibile guadagno aggiuntivo senza ritenute.
Generalmente con una pensione parziale di 1/3 si può guadagnare circa l’80% del
reddito da ultimo percepito e con le pensioni parziali di 1/2 o di 2/3, rispettivamente,
circa il 60% o il 40%.
25
26
Il lavoratore continua a svolgere la sua attività in un normale rapporto a
tempo parziale. La trasformazione delle condizioni di lavoro può avvenire solo su
base volontaria, tuttavia il dipendente può richiedere al datore di lavoro di discutere
insieme la possibilità di una limitazione dell’orario lavorativo. Per la remunerazione
del lavoro part-time vanno versati i contributi assicurativi e pensionistici, che però
possono essere presi in considerazione soltanto col percepimento della pensione
completa.
REGNO UNITO
La riforma del 2011 del sistema pensionistico
Dopo essere stata più volte oggetto, negli ultimi anni, di interventi
legislativi finalizzati ad una revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni
previdenziali, la disciplina pensionistica è stata modificata dalle misure contenute nel
Pensions Act 2011, dirette a contenere la spesa pubblica in questo ambito e a
precostituire basi adeguate per la sostenibilità finanziaria del sistema. Il
provvedimento, annunciato nel programma del governo di coalizione liberal-
conservatore, era stato preceduto da un “Libro bianco” del Department of Work and
Pensions (DWP) dal titolo A sustainable State Pension: when the State Pension age
will increase to 66 (Cm 7956), apparso nel novembre 2010, che ne aveva anticipato le
linee fondamentali; alcune di esse, tuttavia, sono state modificate nel successivo
esame parlamentare.
Saldandosi alle riforme introdotte dal precedente governo laburista (in
particolare con i Pensions Acts del 2007 e del 2008), la legge del 2011 ha innovato il
regime delle pensioni con l’obiettivo di renderlo compatibile con il contesto sociale,
demografico ed economico in mutamento, e ne ha articolato la riforma su due assi
principali: la revisione dell’età di accesso al trattamento pensionistico a
carico dello Stato (State pension) e la partecipazione automatica dei lavoratori
ad un fondo previdenziale aziendale (automatic enrolment); altre disposizioni
sono dedicate alla revisione del regime pensionistico in ambiti specifici del settore
pubblico (con riferimento ai magistrati).
La soglia anagrafica per beneficiare della State pension (la quale può
articolarsi, a seconda dei casi, in una forma “di base” e in una di secondo livello o
“addizionale”25), era già stata materia di interventi che, oltre a parificare il requisito
25 La pensione statale aggiuntiva (tale rispetto al trattamento di base, consistente in una prestazione flat-rate in quanto indipendente dal reddito del beneficiario, sia esso lavoratore dipendente od
27
dell’età per le donne e per gli uomini, ne hanno graduato il progressivo innalzamento
dai 60 anni nel 2010 ai 65 anni nel 2020 (Pensions Act 1995). Con il Pensions Act
2007 tale soglia è stata poi portata a 66 anni nel 2026 (Schedule 3, Table 2) e,
sempre dalla medesima legge, ulteriormente fissata a 67 anni nel 2036 (Schedule 3,
Table 3) e a 68 anni nel 2046 (Schedule 3, Table 4)26.
Le stime dell’andamento demografico, indicative di una maggiore
aspettativa di vita delle persone, e i dati relativi alla grave crisi economico-finanziaria
tuttora in atto hanno indotto il legislatore a rimodulare, con il Pensions Act 2011, il
calendario precedentemente stabilito per il graduale incremento dell’età di accesso
alla pensione, anticipando nel tempo l’applicazione del requisito dei 66 anni. In base
a tali previsioni (e ferma restando la soglia più avanzata dei 68 anni da raggiungere
nel 2046), questo requisito anagrafico è destinato ad applicarsi nell’ottobre del
2020 per gli uomini e le donne beneficiari della State pension, con un innalzamento
progressivo dell’età (tra il 2016 e il 2018) più rapido per le donne in conseguenza
della parificazione prescritta dalla normativa europea in materia di parità di
trattamento fra uomini e donne nel mercato del lavoro.
Per effetto di tale innovazione la data della pensione, a seconda dell’età
anagrafica del lavoratore, è determinabile in base al seguente calendario:
Uomini e donne Data di nascita Data/età di percepimento della
pensione Tra il 6 dicembre 1953 e il 5 gennaio 1954 6 marzo 2019 Tra il 6 gennaio 1954 e il 5 febbraio 1954 6 maggio 2019
Tra il 6 febbraio 1954 e il 5 marzo 1954 6 luglio 2019
Tra il 6 marzo 1954 e il 5 aprile 1954 6 settembre 2019
autonomo) è erogata ai lavoratori dipendenti in misura variabile in base al reddito e ai National Insurance Contributions versati oppure accreditati in modo figurativo (negli indirizzi del Governo è tuttavia prefigurata, anche in questo caso, l’introduzione di una flat – rate al fine di incoraggiare il ricorso a forme di previdenza complementare). Occorre tuttavia precisare che – come evidenziato più avanti - il modello della State Pension articolato nella basic e nella additional pension è stato oggetto, più di recente, di un ripensamento da parte del Governo, propenso ad introdurre, a partire dal 2017, un trattamento unitario. 26 La legge del 2007 ha stabilito che le nuove soglie di età pensionabile vadano a regime progressivamente in ragione di 2 mesi per ciascun mese di nascita dell’interessato, a partire rispettivamente dal 6 maggio 2024 (data poi anticipata al 6 marzo 2019 in seguito alla modifica del Pensions Act 2011), dal 6 maggio 2034 e dal 6 maggio 2044 (queste ultime due tabelle non hanno invece subito modifiche dopo il 2007).
28
Tra il 6 aprile 1954 e il 5 maggio 1954 6 novembre 2019 Tra il 6 maggio 1953 e il 5 giugno 1954 6 gennaio 2020 Tra il 6 giugno 1954 e il 5 luglio 1954 6 marzo 2020 Tra il 6 luglio 1954 e il 5 agosto 1954 6 maggio 2020 Tra il 6 agosto 1954 e il 5 settembre 1954 6 luglio 2020 Tra il 6 settembre 1954 e il 5 ottobre 1954 6 settembre 2020 Tra il 6 ottobre 1954 e il 5 aprile 1968 66esimo anno di età
L’evoluzione demografica, in ogni caso, lascia prevedere ulteriori opzioni
di riforma delle prestazioni pensionistiche a carici dello Stato, prefigurate a lungo
termine dal Governo in un ulteriore documento di consultazione27; al momento, e in
termini più ravvicinati, è orientamento del Governo anticipare agli anni tra il 2026 e
il 2028 l’introduzione a regime dell’età di pensionamento di 67 anni28.
Per quel che concerne, invece, l’anzianità contributiva il Pensions Act
2007 ha ridotto, a partire dal 6 aprile 2010, gli anni di contribuzione necessari
all’ottenimento della Pensione Statale di Base (Basic State Pension) al massimo
livello, che sono pertanto passati da 44 anni per gli uomini e da 39 per le donne a 30
anni per entrambi i sessi.
Con riferimento all’adesione del lavoratore a un fondo aziendale, è stato
scrupolo del legislatore incentivare i lavoratori, con il Pensions Act 2008, alla scelta
di un fondo previdenziale in cui versare contributi volontari in misura adeguata a
precostituire il proprio trattamento pensionistico. La scarsa propensione, specie nelle
fasce a più basso reddito della popolazione del Regno Unito, ad accantonare risparmi
sufficienti a garantirsi un adeguato tenore di vita negli anni di pensionamento, in
particolare, ha fatto sì che l’incoraggiamento al risparmio previdenziale sia stato
rafforzato con la previsione dell’iscrizione automatica del lavoratore, a partire
dall’autunno 2012, al fondo istituito presso il datore di lavoro (workplace pension
27 Si veda il documento pubblicato dal Department for Work and Pensions nell’aprile 2011, A state pension for the 21st century. 28 Si veda il comunicato stampa The Government announce that State Pension age will increase to 67 by 2028, pubblicato il 29 novembre 2011 dal Department for Work and Pensions. Da ultimo, il Governo ha illustrato le sue proposte in materia di età di pensionamento, nel quadro di una revisione del sistema pensionistico pubblico, nel documento dal titolo: The single-tier pension: a simple foundation for saving (pubblicato nel gennaio 2013), il cui allegato 5 (pag. 102) prevede la fissazione dei 67 anni di età quale età di pensione per i nati tra il marzo del 1961 e l’aprile del 1977. Per un riepilogo delle modifiche concernenti l’età di pensione e la relative decorrenze, può consultarsi la tabella State Pension age timetables.
29
scheme29), salva la sua diversa scelta di optare per un fondo esterno;
contestualmente, il legislatore ha istituito uno schema modello, il National
Employment Saving Trust, al quale i fondi aziendali possono uniformarsi.
Collegandosi a queste premesse, e facendo seguito ai risultati di
un’indagine svolta in materia, affidata ad una commissione indipendente
(Independent Public Service Pension Commission – IPSPC) 30, la legge del 2011 ha
assestato lo schema vigente individuando, tra l’altro, le soglie di reddito che
comportano l’automatico arruolamento del lavoratore al fondo pensione aziendale e
prevedendo un termine opzionale di tre mesi per la decorrenza dei relativi effetti.
L’intervento legislativo, peraltro, si era reso necessario anche a seguito di una
pronuncia della Corte Suprema del Regno Unito31 che aveva censurato alcune
incongruenze delle forme a contribuzione definita, caratteristiche di determinate
categorie di fondi aziendali; a tale riguardo la legge riporta una più stringente
definizione dei money purchase benefits, schemi assimilabili ai piani di risparmio in
cui l’entità della pensione dipende dall’ammontare dai versamenti, in ciò distinti
dagli schemi a prestazione definita (cosiddetti final salaries) in cui l’entità della
pensione dipende dal livello stipendiale al momento del pensionamento e dagli anni
di adesione al fondo.
La legge del 2011 ha innovato, infine, il meccanismo di rivalutazione dei
trattamenti pensionistici (pubblici e privati) e delle prestazioni di sicurezza sociale
(social security benefits): esso viene ancorato dalla legge all’indice dei prezzi al
consumo in luogo dell’indice dei prezzi al dettaglio, ritenendo il primo parametro –
conforme alla metodologia adottata nell’Unione europea – più idoneo a
29 Rientrano nella tipologia di questo schema previdenziale diverse tipologie di fondi, aziendali o individuali, soggiacenti a regolamentazioni pubbliche (qualifying pension schemes): gli occupational pension schemes (gestiti dal datore di lavoro ed alimentati con versamenti del lavoratore e dello stesso datore di lavoro, e soggetti inoltre ad agevolazioni fiscali); le Group Personal Pensions (riservate dal datore di lavoro ai suoi dipendenti con il suo contributo, e gestite di norma da un intermediario finanziario); le Stakeholder Pensions (erogate da fondi aperti a cui il lavoratore può aderire con un piano previdenziale individuale); le Group Self-Invested Personal Pensions (solitamente erogate da fondi di investimento). 30 Nella relazione finale dell’indagine, dal titolo Making automatic enrolment work, pubblicata nell’ottobre 2010, si raccomandava, tra l’altro, l’adozione di misure dirette ad ampliare la platea dei contribuenti per ottenere risparmi a breve termine della spesa pensionistica. 31 Nella sentenza del 27 luglio 2011 pronunciata nel caso Bridge Trustees Ltd vs Houldsworth and another.
30
rappresentare l’andamento dell’inflazione. A salvaguardia delle pensioni minime
(basic State pensions) e del loro effettivo adeguamento è previsto, in particolare, il
riferimento al maggiore di tre indici, costituiti rispettivamente dall’incremento medio
annuale delle retribuzioni, dall’andamento dei prezzi e dall’aumento percentuale del
2,5%.
La riforma del 2013 delle pensioni del pubblico impiego
Da ultimo, il legislatore è intervenuto sul sistema pensionistico del
pubblico impiego con il Public Service Pensions Act 2013, promulgato il 25 aprile
2013. La legge fa seguito alle raccomandazioni formulate nel 2011 dalla già
menzionata IPSPC e al successivo documento programmatico del Governo (dal titolo:
Public Service Pensions: good pensions that last).
Le finalità principali del testo normativo consistono, in primo luogo,
nell’introduzione di un quadro unitario degli schemi pensionistici esistenti, la cui
operatività, concernente circa 12 milioni di trattamenti pensionistici, si è finora
differenziata a seconda della categoria professionale interessata (con riferimento al
sistema sanitario nazionale, alla scuola, al civil service, alla giustizia, alle
amministrazioni locali, alle forze armate e di polizia) e del livello di governo,
nazionale o locale, competente alla loro gestione. Alla vigenza dei regimi esistenti è
posto il termine del 2015, allorché essi saranno sostituiti da nuovi schemi, per la cui
definizione - rimessa a successivi provvedimenti di dettaglio - è denominatore
comune il superamento del criterio cosiddetto “dell’ultimo stipendio” (final salary)
per la determinazione del trattamento pensionistico, e l’adozione del criterio che fa
riferimento a parametri indicizzati tratti dalla media delle retribuzioni durante la
carriera (cosiddetto Career Average Revalued Earnings - CARE)32.
Oltre alla previsione dei nuovi schemi pensionistici, di cui la legge in
oggetto delinea in termini generali la struttura e le modalità di gestione, è da
segnalare l’innovazione concernente la State Pension, che a decorrere dal 2017 sarà
32 Sul funzionamento del sistema, può consultarsi il prospetto illustrativo - How CARE works -prediposto dalla IPSPC.
31
32
costituita da un trattamento pensionistico unitario (cosiddetta full-rate single-tier
pension) in luogo delle due attuali forme di erogazione (una di base, l’altra aggiuntiva
calcolata sulla base dei contributi previdenziali versati)33. Le ulteriori misure
annunciate dal Governo, nel segno di una complessiva sostenibilità della spesa
pensionistica, sono rivolte ad incoraggiare il risparmio previdenziale attraverso
l’automatico arruolamento dei lavoratori in uno schema pensionistico, e mediante la
restrizione posta al diritto di recesso dei lavoratori iscritti (contracting out).
Nel sistema così modificato è preservata la possibilità per il dipendente
pubblico, in presenza di determinati requisiti, di accedere ad un regime di
pensionamento parziale (cosiddetto partial retirement), che gli consente di fruire
del corrispondente trattamento in forma anticipata e proporzionale ad una riduzione
di almeno il 20% dei suoi emolumenti, a fronte di una rimodulazione dell’orario di
lavoro oppure delle sue mansioni34.
33 Tale trattamento pensionistico (cosiddetto full-rate single-tier pension) sarà accessibile ai lavoratori con almeno 35 anni di contributi previdenziali (e in misura proporzionalmente minore se il beneficiario ha contributi per periodi inferiori): in tema si veda il documento del Department for Works and Pensions, del gennaio 2013, dal titolo: The single-tier pension: a simple foundation for saving. 34 Le modalità di questa forma di pensionamento, introdotta nel pubblico impiego dal 2008, sono illustrate nella nota Partial Retirement, aggiornata nel 2012.
SPAGNA
Le modifiche al regime pensionistico dell’ultimo triennio
La normativa spagnola sulle pensioni è costituita principalmente dal Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social. Importanti modifiche a tale disciplina sono
state apportate dalla Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social35. Infine, ulteriori misure in materia
sono state adottate di recente con l’approvazione del Real Decreto-ley 5/2013, de 15
de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
Il sistema pensionistico pubblico spagnolo36 è composto da un unico
regime subordinato al reddito. Esiste anche una pensione minima subordinata al
livello delle risorse, che sostituisce il precedente regime speciale di assistenza sociale.
Condizioni di idoneità
Nel 2013 l’età di pensionamento per percepire una prestazione piena è di
65 anni per gli uomini e per le donne, con 38 anni e 6 mesi o più di contributi, è
invece di 65 anni e 1 mese per chi ha meno di 38 anni e 6 mesi di contributi. Per
ottenere l’idoneità a una prestazione pensionistica sono necessari 16 anni di
contributi.
Fino al 2012 l’età di pensionamento per percepire una prestazione
piena è stata di 65 anni per gli uomini e per le donne. Per ottenere l’idoneità a
una prestazione pensionistica erano necessari 15 anni di contributi.
35 Tale legge ha tradotto sul piano normativo alcune delle previsioni contenute nell’Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 2 febbraio 2011. 36 Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine dedicate al regime generale pensionistico, sul sito del Ministero dell’occupazione e della sicurezza sociale.
33
La Ley 27/2011 ha inciso profondamente sulla normativa in materia di
pensioni, sebbene la maggior parte delle modifiche apportate è destinata ad entrare
in vigore progressivamente in un periodo compreso tra il 2013 e il 2027.
La novità più significativa di tale legge ha riguardato l’età di
pensionamento, che è stata innalzata a 67 anni, con 37 anni di contribuzione
per ottenere il 100% della prestazione; i lavoratori di 65 anni con 38 anni e 6
mesi di contributi possono ugualmente andare in pensione con il 100%. L’estensione
dell’età di pensionamento è stata avviata nel 2013; successivamente l’età necessaria
per percepire la pensione aumenterà di 1 mese fino al 2021, anno in cui aumenterà in
ragione di 2 mesi all’anno, fino ad arrivare al 2027 con 67 anni (vedi tabella
sottostante).
Innalzamento graduale dell’età pensionabile
Età di pensionamento in funzione dei periodi di contribuzione accreditati
Anno di riferimento Meno di 38 anni e 6 mesi di contributi
38 anni e 6 mesi o più di contributi
Durante l’anno 2013 65 anni e 1 mese 65 anni
Durante l’anno 2014 65 anni e 2 mesi 65 anni
Durante l’anno 2015 65 anni e 3 mesi 65 anni
Durante l’anno 2016 65 anni e 4 mesi 65 anni
Durante l’anno 2017 65 anni e 5 mesi 65 anni
Durante l’anno 2018 65 anni e 6 mesi 65 anni
Durante l’anno 2019 65 anni e 8 mesi 65 anni
Durante l’anno 2020 65 anni e 10 mesi 65 anni
Durante l’anno 2021 66 anni 65 anni
Durante l’anno 2022 66 anni e 2 mesi 65 anni
Durante l’anno 2023 66 anni e 4 mesi 65 anni
Durante l’anno 2024 66 anni e 6 mesi 65 anni
Durante l’anno 2025 66 anni e 8 mesi 65 anni
Durante l’anno 2026 66 anni e 10 mesi 65 anni
A partire dal 2027 67 anni 65 anni
34
Prestazioni
Prestazione subordinata al reddito
La prestazione matura sulla base di un piano.
Dopo 15 anni di contributi, la prestazione è pari al 50% della base di
reddito. La percentuale aumenta a partire dal sedicesimo anni dello 0,19% per ogni
mese aggiuntivo di contribuzione, tra 1 e 248 mesi, e dello 0,18% dopo i 248 mesi. La
maturazione massima è del 100%, raggiunta dopo 35,5 anni di contribuzione (nel
periodo compreso tra il 2013 e il 2019).
Anche in tal caso, fino al 2027, è stabilito un periodo progressivo di
applicazione (vedi tabella sottostante).
Percentuale della pensione per anni contributivi
Periodo di applicazione
% primi 15 anni
Mesi aggiuntivi
Coefficiente % Anni Anni totali
% totale
dal 2013 al 2019
50% Da 1 a 163
83 rimanenti
Totale 246 mesi
0,21
0,19
34,23
15,77
50
20,5
35,5
100
dal 2020 al 2022
50% Da 1 a 106
146 rimanenti
Totale 252 mesi
0,21
0,19
22,26
27,74
50
21
36
100
dal 2023 al 2026
50% Da 1 a 49
209 rimanenti
Totale 258 mesi
0,21
0,19
10,29
39,71
50
21,5
36,5
100
a partire dal 2027
50% Da 1 a 248
16 rimanenti
Totale 264 mesi
0,19
0,18
47,12
2,88
50
22
37
100
35
Per quanto concerne il calcolo delle pensioni, per l’anno 2013 la base di
calcolo è pari al quoziente risultante dalla divisione per 224 delle basi di
contribuzione dell’interessato durante i 192 mesi (16 anni) precedenti alla data di
pensionamento; la Ley 27/2011 ha però stabilito che la base di calcolo sarà pari, nel
2022, al quoziente risultante dalla divisione per 350 delle basi di contribuzione
dell’interessato durante i 300 mesi (25 anni) precedenti alla data di
pensionamento; anche tale modifica, tuttavia, è destinata ad entrare in vigore
progressivamente dal 2013 fino al 2022 (vedi tabella sottostante).
Elevazione del periodo di computo (calcolo della base regolatrice)
Anno di riferimento Mesi computabili/Divisore Anni computabili
Durante l’anno 2013 192 / 224 16 anni
Durante l’anno 2014 204 / 238 17 anni
Durante l’anno 2015 216 / 252 18 anni
Durante l’anno 2016 228 / 266 19 anni
Durante l’anno 2017 240 / 280 20 anni
Durante l’anno 2018 252 / 294 21 anni
Durante l’anno 2019 264 / 308 22 anni
Durante l’anno 2020 276 / 322 23 anni
Durante l’anno 2021 288 / 336 24 anni
A partire dal 2022 300 / 350 25 anni
Pensionamento anticipato
Il pensionamento anticipato è consentito, dal 2013, a partire da 63 anni,
in forma volontaria per quanti abbiano almeno 33 anni di contributi, applicando un
coefficiente di riduzione del 7,5% in relazione all’età di pensionamento ordinario per
ogni anno di anticipo.
Fino al 2012, il pensionamento anticipato era consentito a partire da 61
anni per le persone entrate nel sistema dal 1967 in poi e che erano disoccupate, a
condizione che esse avessero versato contributi per almeno 30 anni. Per le persone
entrate nel sistema prima del 1967, il pensionamento anticipato è possibile a partire
da 60 anni.
36
Pensione parziale37
I lavoratori del regime della sicurezza sociale che abbiano 60 anni
compiuti e godano degli altri requisiti richiesti per accedere alla pensione
contributiva, possono accedere alla pensione parziale nei seguenti termini:
1) Pensione parziale con o senza contratto di sostituzione
In tal caso, l’età minima per accedere è l’età ordinaria di pensionamento
(anni reali, senza applicazione dei coefficienti di riduzione dell’età di
pensionamento), il lavoro può essere a tempo pieno o a tempo parziale, la riduzione
della giornata di lavoro è compresa tra un minimo del 25% e un massimo del 50%
(75% in alcuni casi). Il periodo contributivo minimo è di 15 anni, 2 dei quali devono
essere compresi nei 15 anni precedenti all’evento; non si richiede un’anzianità
nell’impresa e non vi è l’obbligo di concludere un contratto di sostituzione;
2) Pensione parziale con contratto di sostituzione
Se simultaneamente si conclude un contratto di sostituzione, i lavoratori a
tempo pieno possono accedere alla pensione parziale se hanno alcuni requisiti (in
qualche caso anche i lavoratori a tempo parziale, se il periodo relativo equivale a
quello di un lavoratore a tempo pieno).
L’età minima (senza applicazione delle riduzioni di età) è di 60 anni, nel
caso dei lavoratori entrati nel sistema contributivo prima del 1967 (o più tardi, per
alcune categorie); se non si soddisfa questa condizione, l’età richiesta è calcolata in
forma graduale, in un periodo compreso tra il 2013 e il 2027, in funzione dei periodi
di contribuzione (vedi tabella sottostante).
Innalzamento graduale dell’età richiesta per il pensionamento parziale
Anno Età richiesta Periodi di contribuzione
Età richiesta con 33 anni di contribuzione
2013 61 anni e 1 mese 33 anni e 3 mesi o più
61 anni e 2 mesi
37 Sulla pensione parziale si vedano le pagine Jubilación parcial, sul sito del Ministero dell’occupazione e della sicurezza sociale.
37
2014 61 anni e 2 mesi 33 anni e 6 mesi o più
61 anni e 4 mesi
2015 61 anni e 3 mesi 33 anni e 9 mesi o più
61 anni e 6 mesi
2016 61 anni e 4 mesi 34 anni o più 61 anni e 8 mesi
2017 61 anni e 5 mesi 34 anni e 3 mesi o più
61 anni e 10 mesi
2018 61 anni e 6 mesi 34 anni e 6 mesi o più
62 anni
2019 61 anni e 8 mesi 34 anni e 9 mesi o più
62 anni e 4 mesi
2020 61 anni e 10 mesi 35 anni o più 62 anni e 8 mesi
2021 62 anni 35 anni e 3 mesi o più
63 anni
2022 62 anni e 2 mesi 35 anni e 6 mesi o più
63 anni e 4 mesi
2023 62 anni e 4 mesi 35 anni e 9 mesi o più
63 anni e 8 mesi
2024 62 anni e 6 mesi 36 anni o più 64 anni
2025 62 anni e 8 mesi 36 anni e 3 mesi o più
64 anni e 8 mesi
2026 62 anni e 10 mesi 36 anni e 6 mesi o più
64 anni e 8 mesi
Dal 2027 63 anni 36 anni e 6 mesi 65 anni
La riduzione della giornata è compresa da un minimo del 25% a un
massimo del 50%, oppure del 75% se il contratto di sostituzione è a tempo pieno ed a
tempo indeterminato.
Il periodo minimo contributivo è pari a:
33 anni effettivi se è compreso il periodo di prestazione del servizio militare obbligatorio o della prestazione sociale sostitutiva, nella misura massima di 1 anno;
30 anni effettivi qualora non si calcoli il servizio militare o la prestazione sociale sostitutiva;
25 anni per le persone con una disabilità minima del 33% (a partire dal 1° gennaio 2013).
38
Si richiede un’anzianità nell’impresa di almeno 6 anni immediatamente
precedenti il pensionamento parziale.
Per quanto riguarda la contribuzione durante la pensione parziale, la
base contributiva è applicata in forma graduale nella seguente misura:
per l’anno 2013 la base contributiva è equivalente al 50% di quella corrispondente al tempo pieno;
per ogni anni successivo a partire dal 2014 sarà incrementata del 5% fino al raggiungimento del 100% della base contributiva corrispondente al tempo pieno (vedi tabella sottostante).
Innalzamento graduale della base contributiva per il pensionamento parziale
Anno Percentuale della base contributiva
2013 50%
2014 55%
2015 60%
2016 65%
2017 70%
2018 75%
2019 80%
2020 85%
2021 90%
2022 95%
In sintesi, per l’anno 2013 in Spagna l’età pensionabile è fissata a 65 anni
e 1 mese per chi ha meno di 38 anni e 6 mesi di contributi, mentre è di 65 anni per
chi ha almeno 38 anni e 6 mesi di contributi. Per quanto concerne il calcolo delle
pensioni, per il 2013 esso è effettuato prendendo in considerazione i contributi degli
ultimi 192 mesi (16 anni).
39
40
Le nuove misure annunciate
Sebbene recentemente modificato, il sistema pensionistico spagnolo
appare destinato a ulteriori imminenti riforme.
Il 7 giugno 2013 è stato consegnato al Governo il rapporto del Comitato di
esperti sul fattore di sostenibilità del sistema pubblico delle pensioni (Informe del
Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de
pensiones). Il Comitato di esperti ha preparato una proposta di riforma che prevede
di svincolare le pensioni dall’inflazione, legandola allo stato di salute dei conti della
Sicurezza sociale, e prevedendo che la pensione iniziale sia legata alla speranza di vita
nel momento del pensionamento38.
Il Governo ha sottoposto il rapporto alla Commissione bicamerale apposita
(Comisión de Seguimiento. y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo), dove
si terranno le audizioni degli esperti e quindi gli incontri con le rappresentanze
sindacali e imprenditoriali, allo scopo di giungere ad un’approvazione della riforma
nel settembre 2013, in modo da essere applicabile nel periodo 2014-2019.
Il Ministro dell’occupazione e sicurezza sociale Fátima Báñez, durante il
suo intervento del 12 giugno 2013 al Congresso dei deputati, ha fatto presente la
necessità di sviluppare il fattore di sostenibilità delle pensioni con il maggior
consenso politico e sociale.
38 Si veda anche l’articolo de “El Pais” del 7 giugno 2013: “Los expertos aprueban el informe sobre pensiones con un único voto en contra.