Le novità introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia pensionistica

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1 Le novità introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia pensionistica A cura dott.ssa Eliana Brugnoli

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Le novità introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia pensionistica a cura della Dr.ssa Eliana Brugnoli - Università degli studi di Verona

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Le novità introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia

pensionistica

A cura dott.ssa Eliana Brugnoli

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ANNO 2012: come cambia il mondo pensioni

1. Calcolo contributivo in pro-rata per tutti

2. Adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita

3. Graduale elevazione dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia

4. La pensione anticipata di vecchiaia sostituisce la pensione d’anzianità

5. Le penalizzazioni

6. Le salvaguardie

7. Il contributo di perequazione

8. Rivalutazione delle pensioni

9. La pensione di vecchiaia e anzianità in totalizzazione

10 Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica

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IL CALCOLO CONTRIBUTIVOIL CALCOLO CONTRIBUTIVO

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Calcolo contributivo in pro-rata per tutti dal 2012

MONTANTE CONTRIBUTIVO X

COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE =_______________________________

PENSIONE ANNUA

(articolo 1, commi 8 e 9 legge 335/95)

8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si

applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a

versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi'

ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con

esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media

quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente

calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al

quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali

revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da

considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli

relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e

quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

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DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

individuare la base imponibile annualavoratori dipendenti = retribuzione lavoratori autonomi = reddito annuo

calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun annolavoro dipendente = 33% lavoro autonomo = da 18,30% a 22,39%gestione separata = da 10% a 27%

determinare il montante individuale dei contributi - tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) calcolata dall’ISTAT;- rivalutazione al 31dicembre di ciascun anno, escluso quello in corso, al tasso di capitalizzazione

L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per i periodi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.

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Lavoratore dipendente

Lavoratore autonomo

Lavoratore parasubordinato

Euro 9.900 Euro 6.000 Euro 7.800

Esempio: Se un lavoratore guadagna in un anno 30.000 euro versa, nell’anno 2011, in base alla propria qualifica professionale, i seguenti importi:

Per trovare la quota di pensione mensile correlata, questi importi devono essere trasformati in base ad un coefficiente riferito all’età posseduta al momento del pensionamento:

Art. 1 comma 14 legge 247 del 24/12/2007Revisione coefficienti di calcolo delle pensioni contributive

Età Valori

57 4,419%

58 4,538%

59 4,664%

60 4,798%

61 4,940%

62 5,093%

63 5,257%

64 5,432%

65 5,620%

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Età Lavoratore dipendente

Euro 9.900

Lavoratore autonomo

Euro 6.000

Lavoratore parasubordinato

Euro 7.800

57 anni Euro 33,65 Euro 20,39 Euro 26,51

61 anni Euro 37,62 Euro 22,80 Euro 29,64

65 anni Euro 42,79 Euro 25,93 Euro 33,72

Risultati del pro-rata mensile, in relazione a quanto versato in un anno e all’età posseduta:

Come si può notare, con l’elevarsi dell’età aumenta anche la quota di pensione maturataIN EVIDENZA: è previsto che ogni 3 anni i coefficienti di trasformazione vengano rivisti in base agli incrementi della speranza di vita. Potrebbero subire un ulteriore ritocco al ribasso rispetto a quanto già avvenuto nell’anno 2010. Il prossimo appuntamento per la loro revisione è previsto nell’anno 2013. In senso favorevole con effetto dallo stesso anno, però, la legge prevede che lo stesso coefficiente di rivalutazione venga esteso fino a 70 anni di età, applicando poi anche lo stesso meccanismo previsto per l’incremento dell’età in base alle speranze di vita e superando quindi anche questa età.

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Adeguamento dei requisiti di accesso allaAdeguamento dei requisiti di accesso allapensione agli incrementi della speranza di vitapensione agli incrementi della speranza di vita

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Ambito di applicazione:Ambito di applicazione:

Requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia Requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia

Requisito contributivo per la pensione di vecchiaia anticipata Requisito contributivo per la pensione di vecchiaia anticipata

Età per l’assegno sociale Età per l’assegno sociale

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Tutti i riferimenti anagrafici per ottenere le varie prestazioni, sono incrementati in base agli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Questo criterio si applica anche al requisito contributivo previsto per l’accesso alla pensione anticipata, indipendentemente dall’età anagrafica.

Incide sui requisiti in modo progressivo e sempre più consistente.

Nel 2049 l’onere aggiuntivo presuntivo diventa di 45 mesi, corrispondente a 3 anni e 9 mesi in più:

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Anno Incremento aumento speranza di vita *

Incremento cumulato

2013 3 mesi 3 mesi2016 4 mesi 7 mesi2019 4 mesi 11 mesi2021 3 mesi 14 mesi2023 3 mesi 17 mesi2025 3 mesi 20 mesi2027 3 mesi 23 mesi2029 2 mesi 25 mesi2031 2 mesi 27 mesi2033 2 mesi 29 mesi2035 2 mesi 31 mesi2037 2 mesi 33 mesi2039 2 mesi 35 mesi2041 2 mesi 37 mesi2043 2 mesi 39 mesi2045 2 mesi 41 mesi2047 2 mesi 43 mesi2049 2 mesi 45 mesi

* la stima dell’incremento dei requisiti legato alla speranza di vita è ipotetica perché gli incrementi effettivi saranno determinati sulla base dell’aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall’Istat.

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L’innalzamento dell’età pensionabile

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L’età per le donne, nell’anno 2011 di 60 anni, viene elevata gradualmente a 66 anni, parametro che già dal 2012 viene applicato per gli uomini e per tutti i dipendenti pubblici. Il requisito minimo contributivo previsto per ottenere la pensione di vecchiaia è pari a 20 anni di contribuzione. IN EVIDENZA: Di fatto questo innalzamento progressivo lo è solo per le donne che compiono l’età nei primi mesi del 2012, già nel secondo semestre 2012 la progressione prevista impedisce di raggiungere il requisito prima di 66 anni!!!

Compimento dell’età di 60 anni

Età di pensionamento

lavoratrici dipendenti

lavoratrici autonome e parasubordinate

Gennaio 2012 Ottobre 2015 = 63 anni e 9 mesi

Agosto 2018 = 66 anni e 7 mesi

Maggio 2012 Novembre2017 = 65anni e 7 mesi

Dicembre 2018=66 anni e 7 mesi

Luglio 2012 Giugno 2019 = 66 anni e 11 mesi

Giugno 2019 = 66 anni e 11 mesi

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Anno DONNE lavoratrici dipendenti

DONNE lavoratrici autonome

e parasubordinate

Dipendenti pubblicI iscrittI all’exINPDAP

UOMINIlavoratori dipendentilavoratori autonomi e

parasubordinatiDONNE UOMINI

2011 60 anni 60 anni 61 anni 65 anni 65 anni2012 62 anni 63 anni e 6 mesi 66 anni 66 anni

66 e 3 mesi66 e 7 mesi66 e 7 mesi

66 anni e 11 mesi

67 anni e 2 mesi

2013 62 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi 66 e 3 mesi2014 63 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi2016 65 anni e 7 mesi 66 anni e 1 mese 66 e 7 mesi2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 66 e 7 mesi2019 66 anni e 11

mesi66 anni e 11 mesi 66 anni e 11 mesi

2021 67 anni e 2 mesi

67 anni e 2 mesi 67 anni e 2 mesi

2023 67 anni e 5 mesi 67 anni e 5 mesi 67 anni e 5 mesi 67 anni e 5 mesi2025 67 anni e 8 mesi 67 anni e 8 mesi 67 anni e 8 mesi 67 anni e 8 mesi2027 67 anni 11 mesi 67 anni 11 mesi 67 anni 11 mesi 67 anni 11 mesi2029 68 anni e 1 mese 68 anni e 1 mese 68 anni e 1 mese 68 anni e 1 mese

2031 68 anni e 3 mesi 68 anni e 3 mesi 68 anni e 3 mesi 68 anni e 3 mesi2033 68 anni e 5 mesi 68 anni e 5 mesi 68 anni e 5 mesi 68 anni e 5 mesi2035 68 anni e 7 mesi 68 anni e 7 mesi 68 anni e 7 mesi 68 anni e 7 mesi2037 68 anni e 9 mesi 68 anni e 9 mesi 68 anni e 9 mesi 68 anni e 9 mesi2039 68 anni 11 mesi 68 anni 11 mesi 68 anni 11 mesi 68 anni 11 mesi2041 69 anni e 1 mese 69 anni e 1 mese 69 anni e 1 mese 69 anni e 1 mese

2043 69 anni e 3 mesi 69 anni e 3 mesi 69 anni e 3 mesi 69 anni e 3 mesi2045 69 anni e 5 mesi 69 anni e 5 mesi 69 anni e 5 mesi 69 anni e 5 mesi2047 69 anni e 7 mesi 69 anni e 7 mesi 69 anni e 7 mesi 69 anni e 7 mesi2049 69 anni e 9 mesi 69 anni e 9 mesi 69 anni e 9 mesi 69 anni e 9 mesi

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ATTENZIONE: Per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, il cui calcolo della pensione è interamente contributivo, potranno ottenere la pensione di vecchiaia a condizione che:

- abbiano maturato 20 anni di contribuzione;- l’importo di pensione sia pari ad almeno l’1,5 dell’assegno sociale. Per l’anno 2012 tale importo corrisponde ad euro 643,50 (429 euro x 1,5).

In caso contrario dovranno aspettare il 70° anno di età.

N.B.: All’età di 70 il requisito contributivo richiesto continua ad essere di almeno 5 anni di contribuzione.

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CLASSE 1952

Sono i lavoratori che per primi hanno visto il traguardo della pensione allontanarsi………..i più penalizzati in questo senso! In alcuni casi l’attesa poteva arrivare a quasi 7 anni. Per la pensione di vecchiaia sono interessate solo le lavoratrici del settore privato, dato che per gli uomini era già richiesto un requisito anagrafico di 65 anni, innalzato a 66 come per tutti i dipendenti pubblici, a partire dall’anno 2012.

I requisiti di età (60 anni) e l’anzianità contributiva necessaria, pari a 20 anni di contribuzione, devono però essere raggiunti entro il 31 dicembre 2012.

In questi casi l’età è fissata a 64 anni

ATTENZIONE: La legge prevede che, se più favorevole, la pensione si possa conseguire secondo quanto previsto ai sensi del comma 6, lettera a) (vedi tabella precedente), come nel caso delle lavoratrici dipendenti nate nel 1° trimestre dell’anno 1952 (63 anni e 9 mesi). 16

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LA PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA SOSTITUISCE LA PENSIONE D’ANZIANITA’

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Per chi matura i requisiti dall’anno 2012, sparisce la pensione d’anzianità ed in particolare il c.d. “sistema delle quote”.

Nell’anno 2011 era possibile accedere al pensionamento con una quota pari a “96” (almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi) per i lavoratori dipendenti e “97” (almeno 61 anni di età e 35 anni di contributi) per i lavoratori autonomi. In alternativa si poteva andare in pensione con 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età.

Abolito tutto questo, comprese le c.d. “finestre”, resta la possibilità di andare in pensione di vecchiaia anticipata rispetto all’età, a condizione che si posseggano almeno 41 anni e 1 mese di contribuzione se donna o 42 e 1 mese se uomo nell’anno 2012.

Tutto più semplice per stabilire il perfezionamento del requisito e la relativa decorrenza del pensionamento, ma sicuramente più oneroso dal punto di vista contributivo, soprattutto per gli uomini, in un primo tempo, poi anche per le donne che dal 2011 dovevano, comunque, attendere almeno 1 anno dal perfezionamento dei requisiti per accedere alla finestra di pensionamento. 18

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Anno DONNE UOMINI2012 41 anni e 1 mese 42 anni e 1 mese2013 41 anni e 5 mesi 42 anni e 5 mesi2014 41 anni e 6 mesi 42 anni e 6 mesi2016 41 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi2019 42 anni e 2 mesi 43 anni e 2 mesi2021 42 anni e 5 mesi 43 anni e 5 mesi2023 42 anni e 8 mesi 43 anni e 8 mesi2025 42 anni e 11 mesi 43 anni e 11 mesi2027 43 anni e 2 mesi 44 anni e 2 mesi2029 43 anni e 4 mesi 44 anni e 4 mesi2031 43 anni e 6 mesi 44 anni e 6 mesi2033 43 anni e 8 mesi 44 anni e 8 mesi2035 43 anni e 10 mesi 44 anni e 10 mesi2037 44 anni 45 anni 2039 44 anni e 2 mesi 45 anni e 2 mesi2041 44 anni e 4 mesi 45 anni e 4 mesi2043 44 anni e 6 mesi 45 anni e 6 mesi2045 44 anni e 8 mesi 45 anni e 8 mesi2047 44 anni e 10 mesi 45 anni e 10 mesi2049 45 anni 46 anni

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PENALIZZAZIONI:

Le penalizzazioni introdotte prevedono, per chi accede al pensionamento prima del compimento del 60° anno di età, una trattenuta del 2% per ogni anno di anticipo rispetto a questa età (60), e all’1% annuo per l’ulteriore anticipo a 62 anni, con un’eventuale riduzione proporzionale nel caso di un numero di mesi inferiore ad un anno.Ovviamente questo contributo è posto a carico solo dei lavoratori precoci, in passato visti con un occhio di riguardo…..ora invece costretti a pagare! Esempio: Immaginiamo una persona che ha cominciato a lavorare a 16 anni, con possibilità di accedere alla pensione a 58 anni = penalizzazione 6%.Questo prelievo viene effettuato solo sulle quote di pensione maturate con il sistema retributivo, cioè fino al 31 dicembre 2011, dopo il calcolo è per tutti contributivo. IN EVIDENZA: Chi ha maturato i requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2011 non è soggetto a questa penalizzazione. 

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CLASSE 1952

il c.d. “sistema delle quote” avrebbe permesso nell’anno 2012 ai lavoratori dipendenti di accedere al pensionamento con una quota pari a “96” (almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi). Per i lavoratori autonomi erano già previsti 61 anni.

Anche in questo caso, viene permesso, ai soli lavoratori dipendenti del settore privato che maturano 60 anni di età e 35 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2012, di accedere al pensionamento a 64 anni di età.

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Pensione anticipata nel Pensione anticipata nel sistema contributivosistema contributivo

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Per tutti coloro il cui primo accredito contributivo si colloca dopo il 31 dicembre 1995, potranno ottenere una pensione anticipata con un requisito minimo di 63 anni di età e 20 anni di contribuzione. Anche questo requisito anagrafico si incrementa in base alle speranze di vita:

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Anni Lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo

2012 63 anni2013 63 anni e 3 mesi2014 63 anni e 3 mesi2016 63 anni e 7 mesi2019 63 anni e 11 mesi2021 64 anni e 2 mesi2023 64 anni e 5 mesi2025 64 anni e 8 mesi2027 64 anni e 11 mesi2029 65 anni e 1 mese2031 65 anni e 3 mesi2033 65 anni e 5 mesi2035 65 anni e 7 mesi2037 65 anni e 9 mesi2039 65 anni e 11 mesi2041 66 anni e1 mese2043 66 anni e 3 mesi2045 66 anni e 5 mesi2047 66 anni e 7 mesi2049 66 anni e 9 mesi

Page 24: Le novità introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia pensionistica

ATTENZIONE: Il trattamento non potrà essere corrisposto se l’importo maturato è inferiore a 2,8 l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per lo stesso anno.

Per l’anno 2012 questo limite corrisponde ad euro 1.201,20 (429 euro assegno socia x 2,80). Se questo importo non è raggiunto, i requisiti anagrafici di riferimento per ottenere la pensione sono quelli previsti per la pensione di vecchiaia ordinaria.

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Page 25: Le novità introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia pensionistica

LA PENSIONE SOCIALE

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Per questa prestazione di carattere assistenziale è previsto che i requisiti anagrafici, a partire dal 1° gennaio 2012, siano incrementati in base alle speranze di vita, e successivamente, solo nel 2018, di 1 anno:

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Anni Requisito anagrafico2011 65 anni2012 65 anni e 3 mesi2016 65 anni e 7 mesi2018 66 anni e 7 mesi2019 66 anni e 11 mesi2021 67 anni e 2 mesi2023 67 anni e 5 mesi2025 67 anni e 8 mesi2027 67 anni 11 mesi2029 68 anni e 1 mese2031 68 anni e 3 mesi2033 68 anni e 5 mesi2035 68 anni e 7 mesi2037 68 anni e 9 mesi2039 68 anni 11 mesi2041 69 anni e 1 mese2043 69 anni e 3 mesi2045 69 anni e 5 mesi2047 69 anni e 7 mesi2049 69 anni e 9 mesi

Page 27: Le novità introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia pensionistica

LE SALVAGUARDIE

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65.000 i possibili fruitori di un accesso alla pensione con i requisiti in vigore anteriormente al 1° gennaio 2012, sempre tenendo conto, però, dei limiti delle risorse finanziarie stabilite. Queste sono le categorie dei lavoratori beneficiari:in mobilità ordinaria, su tutto il territorio nazionale, a seguito di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per la pensione entro il periodo di godimento dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;in mobilità lunga, sulla base di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;titolari di assegno straordinario di sostengo al reddito alla data del 4 dicembre 2011. Queste prestazioni sono a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come, ad esempio, i bancari, gli esattoriali, i ferrovieri, ecc.;che, prima del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;che abbiano in corso l’esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011, di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ATTENZIONE: Nel caso in cui i potenziali beneficiari superino la soglia prevista di 65.000, nei limiti delle risorse stanziate, non sarà possibile estendere la deroga se non a seguito di un apposito intervento legislativo.

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Page 29: Le novità introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia pensionistica

Il contributo di perequazione

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Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111 del 2011), ha istituito un contributo di perequazione sulle prestazioni pensionistiche a partire dall’agosto 2011 fino al dicembre 2014.

L’importo del contributo è calcolato sull’ammontare annuo dei trattamenti pensionistici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui, in misura pari al 5% della somma compresa tra 90.000 e 150.000 euro, e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro.

Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ha abolito il contributo di perequazione, ma è stato reintrodotto dall’art. 2 comma 1 della Legge di conversione n. 148 del 14 settembre 2011.

L’art. 24, comma 31-bis della Legge 214 del 22 dicembre 2011, ha apportato modifiche alla definizione delle aliquote introducendo un’aliquota pari al 15 per cento per i trattamenti complessivamente superiori ai 200.000 euro.

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Page 31: Le novità introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia pensionistica

L’importo del contributo si calcola secondo i criteri illustrati nello schema:

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Dal1°agosto

2011

Importocomplessivo deitrattamenti DA

Importocomplessivo

deitrattamenti A

Importo del Contributo diPerequazione

0 < 90.000,00 zero

> 90.000,00 < 150.000,00 (totale pens - 90.000,00)* 0,05

> 150.000,00 < 200.000,00((150.000 - 90.000,00) * 0,05) +

((totale pens - 150.000,00) *0,10))

> 200.000,00((150.000 - 90.000,00) * 0,05) +((200.000 - 150.000,00) * 0,10))

+((Totale pens – 200.000) * 0,15)

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Rivalutazione automatica delle pensioni

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La rivalutazione delle pensioni per il biennio 2012-2013 viene concessa in misura piena solo per i trattamenti che non superano 3 volte l’importo del trattamento minimo corrispondente ad euro 1.405,05

AUMENTI PER COSTO VITA – (articolo 24, comma 25 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201)

Dal 1° gennaio2012:

aumento del 2,60 % fino a € 1.405,05

aumento fino alraggiungimento dellimite massimo della

fascia

oltre € 1.405,05 e fino a € 1.441,59

Viene garantito l’importo di € 1.441,59

Nessun aumento oltre € 1.441,59

Page 34: Le novità introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia pensionistica

La pensione di vecchiaia e anzianità in totalizzazione

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Page 35: Le novità introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia pensionistica

Questo Istituto prevede la possibilità di totalizzare a titolo gratuito la contribuzione posseduta in Enti/Casse Professionali diversi, al fine di raggiungere il requisito a pensione, in alternativa alla ricongiunzione dei periodi assicurativi di carattere oneroso.

Per le prestazioni di vecchiaia e anzianità però, esisteva un vincolo minimo di possesso di 3 anni di contribuzione non coincidente in una singola gestione: in caso contrario, tale contribuzione non poteva venire utilizzata.

Le nuove disposizioni hanno abolito questa limitazione favorendo l’istituto della totalizzazione.

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Page 36: Le novità introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia pensionistica

Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica

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Page 37: Le novità introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia pensionistica

La legge 214/2011 prevede, per coloro che perfezionano i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2011 con la previgente normativa, di poter ottenere la certificazione di tale diritto, a cura dell’ente previdenziale presso cui risultano iscritti.Tuttavia “………..detta certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto. Pertanto, alla luce della vigente normativa, anche in caso di mancata certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.”

Si ricorda che già in passato il legislatore aveva previsto, in base all’art. 1 della legge 243/2004 una certificazione del diritto per coloro che maturavano i requisiti di età e anzianità contributiva all’epoca vigenti, entro il 31 dicembre 2007.

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Il possesso di questa certificazione è stato un elemento ininfluente ai fini dell’accesso alla pensione che viene, appunto, determinato in base alle disposizioni in vigore nel momento in cui si maturano i requisiti anagrafici e di contribuzione.

IN EVIDENZA: Nell’attesa che alcuni enti previdenziali aggiornino le proprie procedure per il rilascio della certificazione in argomento si ricorda che l’art. 54 della legge n 88/1989 prevede il rilascio da parte degli enti previdenziali, sempre a richiesta dell’interessato, dell’estratto conto certificativo. Qualora si voglia conoscere con esattezza la consistenza del proprio conto assicurativo si può ricorrere a questo servizio che consente di avere in modo puntuale un conto certificato ed aggiornato. L’opportunità di richiedere la certificazione del diritto, starà poi nelle valutazioni personali ma, visto che la legge non prevede scadenza, è opportuno lasciar passare almeno i tempi tecnici per l’adeguamento delle procedure ai fini del rilascio della certificazione da parte degli enti previdenziali.

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