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Nella legge di riforma delle pensioni, approvata il22 dicembre scorso, sono contenute delle insidie

che coinvolgono soprattutto le donne, alle quali vieneprospettato un brusco innalzamento dell’età dipensionamento inaccettabile sia se si guarda allapeculiarità dei loro percorsi di carriera sia se si prendonoin considerazione gli effetti economici sui futuri importidelle prestazioni. Con il nuovo sistema pensionistico viene alterato lospirito più profondo della riforma del 1995 che collegavaal sistema contributivo un ampio spazio di flessibilitànelle uscite coniugando libera scelta eresponsabilità individuale nella decisionecirca l’uscita dal lavoro per pensionamento.Si va accentuando a dismisura, invece, ilcarattere esclusivamente assicurativodel sistema previdenziale con larigida corrispondenza tracontribuzione versata e prestazionefutura, senza alcuna solidarietà interna alsistema e senza alcuna considerazioneper le situazioni di maggiore fragilità dellecarriere lavorative, a cominciare da quelledelle donne. Riducendo drasticamente il senso dellaprevidenza pubblica, il sistemapensionistico è stato assimilato a unaqualsiasi assicurazione privata. Laproposta di istituire unacommissione, senza la presenza delleparti sociali, per valutare in che modopermettere ai lavoratori di spostare partedella contribuzione pubblica verso forme pensionisticheprivate, è la più tangibile prova di questo orientamento. È

evidenteche se non ci saràun effettivosostegno allecondizioni dilavoro, di reddito,sociali e familiaridelle lavoratrici,

si rischia di riprodurre unatotale divaricazione tra la realtà materiale

delle persone, l’accesso al diritto e il risultatopensionistico finale.Così come è stato congegnato, il sistema è destinato ascoppiare provocando altra nuova povertà. Ecco perchéla questione pensionistica non può considerarsiconclusa. Ha bisogno di correttivi immediati, masoprattutto occorre analizzare e affrontare con misureadeguate le conseguenze che un sistema così rigido,come quello uscito dalla manovra Monti, provocherà. C’è bisogno di profondissimi correttivi che siano tesi adare maggior spazio alla flessibilità, copertura figurativa,adeguatezza dei rendiconti pensionistici. È indispensabileche venga presa in esame la proposta della Cgil sullepensioni contributive di garanzia, volta a tutelare personeche, dopo una vita di lavoro discontinuo, precario epovero, rischiano di ritrovarsi a più di 60 anni oaddirittura 70, con una pensione miserrima.Un cambiamento così profondo non può dirsi dettato solodall’emergenza economica e dall’uso del capitoloprevidenza per fare cassa, poiché ha in sé una portatatalmente dirompente, basata su precisi presupposti

LA RIFORMA DELLE PENSIONI MONTI- FORNERO

Occasione

Così come è statocongegnato, il sistema è destinato a scoppiareprovocando altranuova povertà. Ecco perché la questione non puòconsiderarsi conclusa

di Morena Piccinini, presidente Inca

MANCATA

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ideologici, tesi a cancellare qualsiasi criterio disolidarietà intergenerazionale e intragenerazionale e amanomettere i fondamenti strutturali del sistema diwelfare finora conosciuto del nostro paese.Cosa succederà alle lavoratrici che mediamente nonriescono a raggiungere i 40 anni di lavoro, anzi 41, e sitrovano precipitate inun’attesa di altri 5, 6, o 7anni rispetto allaprecedente etàpensionabile? Troppo faciledire che continueranno alavorare: significa nonvedere che sono in attoprocessi di espulsionesempre più anticipatiindotti da una crisi di cuinon vediamo all’orizzonteprospettive risolutive. Pernon parlare del vuotolegislativo su tutti iproblemi che erano apertida tempo e che non hannotrovato adeguate risposte: dal mancato adeguamentodella disciplina sulla contribuzione figurativa, alriconoscimento del valore della maternità e del lavorodi cura, alla disciplina in materia di part-time,particolarmente penalizzante nel calcolo contributivo. Le risposte a tutte queste domande si imporranno anchenella discussione sul mercato del lavoro, le cuidistorsioni finora prodotte hanno accentuato gli effettidevastanti dell’andamento dell’occupazione. L’auspicio èche davvero ci sia la volontà di lavorare per agevolarel’ingresso di nuovi occupati, e in particolare delledonne, con contratti di lavoro più robusti sotto il profilodella tutela dei diritti, al contempo scoraggiando, se noneliminando del tutto, il ricorso a rapporti di lavoroatipici da parte delle imprese, vera e propria piaga diuna flessibilità selvaggia e per nulla garantista;l’auspicio inoltre è che ci sia la volontà di estenderel’ambito degli ammortizzatori sociali e di renderlidavvero istituti universali in grado di tutelare tutti ilavoratori e le lavoratrici in difficoltà.Occorrerebbe partire dalla considerazione che non sipossono accettare ipotesi di intervento tese soltanto agarantire libertà di licenziamento (come vorrebbe chichiede semplicemente l’abolizione dell’articolo 18 delloStatuto dei lavoratori), senza se e senza ma, invocandouna flessibilità che ha già prodotto tanti rapporti precari,tante “finte partite Iva”, scoraggiando l’ingresso dellelavoratrici nel mercato del lavoro.

Vale la pena ricordare che, nell’ultimo bollettinoeconomico della Confindustria, si segnala che ladifferenza tra il tasso di occupazione maschile e quellofemminile, pari al 21,6 per cento contro l’8,4 per centodella Francia, è il più alto in Europa. Ma non basta. Sitende a dimenticare che le donne spesso vanno inpensione di vecchiaia con una contribuzione minima,perché i loro percorsi di carriera sono frammentati daperiodi di non occupazione dovuti a maternità, aimpieghi temporanei di basso profilo. Una tendenza che,di fatto, si traduce nella negazione di un’occupazioneadeguata per le donne, alle quali l’accesso al lavoro èancora in parte negato, mentre ci si è frettolosamenteadoperati per parificare l’età di pensionamento tra isessi, eliminando quella differenza di genere cherappresentava un modo per riconoscere un valoresociale ed economico al lavoro di cura svolto dalle donne,in mancanza di una seria rete di servizi sociali. Quale parità di opportunità ci potrà mai essere senzaincentivi per l’inserimento delle donne nel mercato dellavoro, con tutte le specifiche che esso richiede? Questadomanda resta l’interrogativo centrale con cui si dovràmisurare qualunque progetto di politiche attive perportare il livello dell’occupazione femminile al 60 percento, come previsto peraltro dal trattato di Lisbona. Se

questo obiettivo fosseraggiunto, avverteBankitalia nel suo rapportoannuale, potrebbe portare aun aumento del Pil del 7 percento e a una riduzione delpericolo di povertà dellefamiglie e delle donnesingle nel nostro paese. La guida alla nuovanormativa sulle pensioni,che l’Inca propone inoccasione dell’8 marzo,vuole aiutare lacomprensione dellenumerose incongruenze inessa contenute, offrendouna lettura al femminiledella legge alle tante

lavoratrici che attualmente soffrono profondi disagi eche chiedono di non essere lasciate sole. Rivolgendosi aloro, il patronato della Cgil ribadisce con forza edeterminazione il proprio impegno per rimuovere gliostacoli e per aiutare tutte le donne a pretendere legiuste tutele previdenziali e assistenziali nel rispettodelle differenze di genere.

La differenzadi genererappresentavaun modo perriconoscereun valoresociale ed economicoal lavoro di cura svoltodalle donne

Sono in attoprocessi

di espulsionesempre

più anticipatiindotti da una

crisi di cui non vediamo

all’orizzontela fine

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MANOVRA MONTI-FORNERO

La guida dell’Inca

in materia pensionisticaALLE PRINCIPALI NOVITÀ

PER LE LAVORATRICI

A cura di Caterina Di Francesco, area previdenza Inca nazionale

La legge n. 214 del 22.12.2011 (di conversione del decreto legge n. 201/2011) ha modificato profondamente il sistemapensionistico italiano. Purtroppo le modifiche apportate,contrariamente a quanto precisato nel 1° comma dell’art. 24 della

stessa legge, non sono ispirate a criteri di equità, non intervengono suiprivilegi e, per fronteggiare il debito pubblico, ancora una voltasottraggono risorse al sistema previdenziale senza considerare gli effettinegativi che si produrranno per tutti.Il provvedimento, infatti, interviene: sulle pensionate e pensionati,congelando la perequazione dei trattamenti pensionistici superiori a undeterminato importo; sui giovani privi di anzianità contributiva al 31dicembre 1995, modificando i requisiti di accesso ai trattamentipensionistici nel sistema contributivo; su coloro che, con la previgentenormativa, avrebbero raggiunto i requisiti per la pensione nel 2012, che,invece, dovranno aspettare diversi anni; sulla generalità degli altrilavoratori e lavoratrici che vedono ancora di più allontanarsi il trattamentopensionistico anche di un decennio, senza nessun riguardo per chi svolgelavori usuranti, con l’innalzamento, anche in questo caso, dei requisiti diaccesso alla pensione; nonché su coloro che, non superando determinatilimiti di reddito personale e coniugale, vedono allontanarsi la percezionedell’assegno sociale (ex pensione sociale). Le conseguenze derivanti sono molto pesanti, soprattutto per le donne, acausa dell’incremento dell’età pensionabile a decorrere già dal 2012 edell’eliminazione della possibilità di accedere al trattamentopensionistico con il sistema delle “quote”; nonché per quelle che hannoiniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, per effetto dell’innalzamentoanche del requisito contributivo da 5 a 20 anni e dell’importo minimo dipensione da maturare.

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TAB. 1 - PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICIAnno Incremento Nuova età pensionabile Anzianità

presunto (anni e mesi) contributivasperanza di vita DIPENDENTI AUTONOME DIPENDENTI (anni)

(mesi) PRIVATE PUBBLICO IMPIEGO

2011 60 * 60 * 61 *2012 62 ** 63 e 6 662013 3 62 e 3 63 e 9 66 e 32014 63 e 9 64 e 9 66 e 32015 63 e 9 64 e 9 66 e 32016 4 65 e 7 66 e 1 66 e 72017 65 e 7 66 e 1 66 e 72018 66 e 72019 4 66 e 112020 66 e 112021 3 67 e 2 ***2022 67 e 22023 3 67 e 52024 67 e 52025 3 67 e 82026 67 e 8

* Attendere finestra mobile di 12 mesi se dipendente (privata o pubblica) e di 18 mesi se autonoma** Possibilità di accedere al pensionamento a 64 anni di età se alla data del 31.12.2012 si posseggono 20 annidi contributi e 60 anni di età*** Dal 2021 l’età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni

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LAVORATRICI CON CONTRIBUZIONE AL 31.12.1995

Per coloro che matureranno il dirittoa pensione a decorrere dal 1°gennaio 2012 esisteranno solo duetipologie di pensione: la “pensione divecchiaia” e la “pensione anticipata”.Vengono soppresse, dunque, dallastessa data, la pensione di anzianitàe “con le quote” che, come vedremodi seguito, resteranno in vigore soloper chi ha maturato i requisitipensionistici entro il 31 dicembre2011, nonché per le donne cheusufruiscono del regimesperimentale, per coloro chesvolgono attività usuranti e perdeterminate categorie di lavoratricie lavoratori espressamente indicatenella legge.

1. Pensione di vecchiaia

La legge n. 214/2011 ridefinisce irequisiti minimi contributivi e di etàrichiesti per la pensione di vecchiaia. L’età pensionabile viene

bruscamente innalzata per ledipendenti del settore privato e perle autonome (artigiane,commercianti, coltivatrici dirette,colone e mezzadre) fissandola a:per le dipendenti private: • 62 anni dal 2012, 63 anni e 6 mesi

dal 2014, 65 anni dal 2016 e 66anni dal 2018;

per le lavoratrici autonome: • 63 anni e 6 mesi dal 2012, 64 anni

e 6 mesi dal 2014, 65 anni e 6 mesidal 2016 e 66 anni dal 2018.

Per le dipendenti delleamministrazioni pubbliche, la legge214/2011 interviene ancora una voltafissando il requisito anagrafico a 66anni. Le leggi n. 102/2009 e n.122/2010 avevano già innalzato l’etàpensionabile portandola a 61 anninel biennio 2010-2011 e a 65 anni dal2012. Con l’attesa dei 12 mesiprevisti (finestra mobile), dal 2012, lalavoratrice del pubblico impiego difatto accedeva alla pensione divecchiaia già a 66 anni di età. Inoltre questi provvedimentiavevano previsto, per tutte lelavoratrici e i lavoratori,l’adeguamento triennale dell’età

pensionabile in ragionedell’incremento della speranza divita a partire dal 2013. La manovraMonti-Fornero intervienedisponendo che, dal 2019, gliadeguamenti saranno effettuati concadenza biennale. Considerandoquesti incrementi, dal 2021 l’etàpensionabile non potrà comunqueessere inferiore a 67 anni. Dal 1° gennaio 2012, la pensione divecchiaia si matura con almeno 20anni di contribuzione. I requisiti di accesso alla pensionedi vecchiaia, considerando i mesipresunti di incremento riportatinella relazione tecnica delprovvedimento in esame, sonoriportati nella tabella n. 1.Secondo l’Inca, anche dopo il 2011,devono continuare a trovareapplicazione le deroghe per età econtribuzione previste perdeterminate categorie di lavoratoridal decreto legislativo n. 503/1992. Diconseguenza, la precedente minoreetà anagrafica per l’accesso allapensione di vecchiaia devecontinuare ad applicarsi per lelavoratrici dipendenti private non

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vedenti (50 anni di età se nonvedente da data anteriore all’iniziodell’assicurazione o con almeno 10anni di assicurazione econtribuzione dopo l’insorgenzadella cecità, oppure 55 anni neglialtri casi) o invalide in misura noninferiore all’80 per cento (55 anni dietà), nonché al personale viaggianteautoferrotranviere (55 anni). Allostesso modo, il requisitocontributivo minimo di 15 annideve continuare a valere per lelavoratrici che avevano giàraggiunto 15 anni di contribuzioneal 31.12.1992, per le autorizzate allaprosecuzione volontaria prima del

31.12.1992, nonché per ledipendenti “discontinue” conalmeno 25 anni di assicurazione eoccupate per almeno 10 anni, anchenon consecutivi, per periodiinferiori a 52 settimane nell’annosolare. Al riguardo, l’Inps non haancora fornito istruzioni. Lo schemadella circolare è all’esame delministero del Lavoro.Per coloro che maturano il diritto apartire dal 1° gennaio 2012 nonverrà applicato il regime delle“finestre” (decorrenze). La pensionedi vecchiaia decorrerà, quindi, dalmese successivo a quello dimaturazione dei requisiti anagrafici

e contributivi. Per il personale delcomparto scuola e Afam, invece,dall’inizio dell’anno scolastico (1°settembre) o accademico (1°novembre) dello stesso anno in cuisi maturano i requisiti anagrafici econtributivi per il diritto apensione.

2. Pensione anticipata

Nell’anno 2012 le donne maturanoil diritto alla pensione anticipatacon 41 anni e 1 mese di contributisenza differenze tra dipendentipubbliche, private e autonome.

La legge è intervenuta con alcune modifiche per ledipendenti private nate nel 1952 che avrebbero compiuto,

con la precedente normativa, l’etàpensionabile nel 2012 e che ora

devono invece rincorrere i nuovirequisiti.

Per esplicita previsione normativa,infatti, in via eccezionale, le lavoratrici

che svolgono attività di lavorodipendente nel settore privato,con trattamenti liquidatidall’assicurazione generaleobbligatoria o dalle formesostitutive, potranno conseguirela pensione di vecchiaia a 64anni di età qualora maturinoentro il 31.12.2012 almeno 20anni di contribuzione e 60anni di età. Secondo l’Inca, la normaeccezionale si applica alle

lavoratrici che attualmente svolgonoattività di lavoro dipendente nelsettore privato, anche se la pensionesarà liquidata da una delle gestionidegli autonomi (artigiani,commercianti e coltivatori diretti).La norma “eccezionale” non produceeffetti per le nate nel 1° trimestre del

1952 poiché è più favorevole il nuovorequisito anagrafico “ordinario” (63

anni e 9 mesi) rispetto ai 64 anni di età.Per le lavoratrici dipendenti private, le conseguenzesono quindi le seguenti:• le nate “da gennaio a marzo 1952” andranno in pensione

di vecchiaia a 63 anni e 9 mesi di età;• le nate ad “aprile e maggio 1952” andranno in pensione a

64 anni di età se maturano 20 anni di contribuzione entroil 2012. In caso di contribuzione inferiore a 20 anni entro il2012 dovranno aspettare 65 anni e 7 mesi di età;

• le nate “da giugno a dicembre 1952” andranno inpensione a 64 anni di età se maturano 20 anni dicontribuzione entro il 2012. In caso di contribuzioneinferiore a 20 anni entro il 2012 dovranno aspettare 66anni e 11 mesi di età;

• “da gennaio a dicembre 1952” andranno in pensione divecchiaia a 66 anni e 11 mesi.

Le lavoratrici autonome e del pubblico impiego classe1952, invece, dovranno compiere un’età ancora piùelevata:• le nate “da gennaio a maggio” andranno in pensione di

vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età;• le nate “da giugno a dicembre” dovranno aspettare 66

anni e 11 mesi di età.

NOTA BENE: Con questo brusco innalzamento dell’etàpensionabile si creano delle disparità tra le dipendentiprivate o le lavoratrici autonome nate nel 1951 (60enni nel2011) e chi invece è nata nell’anno successivo. Infatti, quelledella classe 1952 dovranno aspettare dai 3 ai 5 anni in più.Le nate nel 1953 dovranno addirittura aspettare circa 6 anniin più e compiere 66 anni e 11 mesi di età.

“NORMA ECCEZIONALE” PER LE LAVORATRICI NATE ENTRO IL 1952

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Negli anni successivi tale requisitosarà incrementato e adeguato allasperanza di vita, come da tabella n. 2.Ai fini del raggiungimento di talirequisiti contributivi si consideratutta la contribuzione versata.Tuttavia, secondo l’Inps, bisognaavere comunque 35 anni dicontribuzione senza considerarela contribuzione figurativa permalattia e disoccupazione, cosìcome disciplinato per il dirittoalla pensione di anzianitàdalla previgentenormativa.Come si può notare,l’innalzamento delrequisito contributivo èpenalizzante rispetto allaprecedente normativa cheprevedeva il pensionamentoal raggiungimento dei 40anni di contribuzione, purdovendo aspettarel’apertura della “finestra diuscita”. Infatti la lavoratrice,maturati i 40 anni dicontribuzione, potevaanche decidere di nonlavorare più: ora, invece,se cessa l’attività

lavorativa dovrà continuare aversare volontariamente icontributi per perfezionare ilnuovo requisito richiesto perl’accesso alla pensione anticipata.Anche a coloro che maturano ildiritto alla pensione anticipata adecorrere dal 1° gennaio 2012 nonverrà applicato il regime delle“finestre” (decorrenze). La pensione anticipata decorrerà,quindi, dal mese successivo aquello di presentazione delladomanda, sempre che si possieda ilrequisito contributivo richiesto. Per il personale del compartoscuola e Afam, invece, dall’iniziodell’anno scolastico (1° settembre)o accademico (1° novembre) dellostesso anno in cui si matura l’anzia-nità contributiva richiesta.

3. Regime speciale per le lavoratrici

La legge Monti-Fornero conferma lapossibilità di accedere al pensiona-mento di anzianità se la lavoratriceopta per il sistema di calcolo contri-butivo, così come era già previstodalla legge 243/2004. In questi casibisogna possedere 35 anni di con-tribuzione e 57 anni di età sedipendente (privata o pubblica) o58 anni di età se autonoma.Ovviamente, il trattamentopensionistico viene determinatocon il sistema di calcolocontributivo. Questa facoltà è concessa anchealle donne con oltre 18 anni dicontribuzione al 31.12.1995 ed èprevista fino al 2015.

NOTA BENE: Nei confronti dellesuddette lavoratrici si continueràad applicare la finestra mobile,ovvero l’attesa di 12 mesi o 18 mesirispettivamente per le lavoratricidipendenti e le autonome.

Per chi va in pensione prima delcompimento di 62 anni di età sonopreviste riduzioni sulla quota dipensione relativa alla contribuzione

maturata fino al 31.12.2011. Taleriduzione sarà pari all’1 percento per i primi due annimancanti ai 62 anni e del 2 per

cento per i restanti annimancanti a 60. Ad esempio,una pensionata di 59 anniavrà una riduzione pari al4%. Nel caso in cui l’età al

pensionamento non sia intera,la riduzione verràproporzionata al numero deimesi (ad esempio, se l’etàalla data di decorrenza della

pensione è di 61 anni e 6mesi, la riduzione sarà pari a0,5 per cento).In base al maxi-emendamento(Milleproroghe), approvato dal

Senato il 15.2.2012 e ora allaCamera per la sua approvazione, la

riduzione non sarà applicata a coloroche maturano il requisito contributivoentro il 31.12.2017, qualora la

contribuzione derivi esclusivamenteda prestazione effettiva di lavoro,includendo i periodi di astensioneobbligatoria per maternità, perservizio militare, per infortunio, permalattia, per cassa integrazioneguadagni ordinaria e per congedidelle madri che assistono figli disabili(escludendo i periodi di maternitàfacoltativa, congedi per assistenzagenitori disabili, cassa integrazionestraordinaria, mobilità, versamentivolontari, riscatto laurea).

RIDUZIONE DELLA PENSIONE

ANTICIPATA

TAB. 2 - PENSIONE ANTICIPATA PER LE LAVORATRICI

Anno Aumento Anzianità presunto contributiva

speranza di vita(mesi) (anni e mesi)

2012 41 e 12013 3 41 e 52014 41 e 62015 41 e 62016 4 41 e 102017 41 e 102018 41 e 102019 4 42 e 22020 42 e 22021 3 42 e 52022 42 e 52023 3 42 e 82024 42 e 82025 3 42 e 112026 42 e 11

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4. Lavoratrici che svolgono attività usuranti

La legge in esame conferma lapossibilità di pensionamento con ilsistema delle quote per le lavoratriciche svolgono attività usuranti,mantenendo l’applicazione dellafinestra mobile. È il caso delleinfermiere, delle addette alla lineacatena, delle turniste che svolgonoattività notturna e delle conducentidi veicoli pesanti adibiti al serviziopubblico di persone. Per loro, però, dal 2012 vengonoinnalzati di 3 anni i requisiti di etàanagrafica minima e della quota(vedi tabelle n. 3, 4 e 5). Per lelavoratrici dipendenti private cheutilizzano anche contribuzione dalavoro autonomo, i requisiti di età edi quota devono essererispettivamente incrementati di unanno e di una unità, mentre ladecorrenza scatterà dopo 18 mesidalla maturazione dei requisiti.

5. Pensioni in totalizzazione

Dal 1° gennaio 2012 si possonototalizzare, ai sensi del decretolegislativo n. 42/2006, anche legestioni con anzianità contributivainferiore a 3 anni. Pertanto è possibile cumulare icontributi versati in due o piùgestioni, indipendentemente dallaloro durata, per accedere aitrattamenti pensionistici intotalizzazione di vecchiaia (alraggiungimento di 65 anni di età,se in possesso di 20 anni dicontribuzione complessiva) o con40 anni di contribuzione totale. Inquesto caso, però, bisogneràattendere le circolari degli istitutiprevidenziali circa l’applicazionedella finestra mobile dei lavoratori

autonomi, prevista dalla legge n. 122/2010 (abrogata dallamanovra Monti Fornero a partiredal 2012) che prevede l’attesa di 18mesi per il pensionamento; attesache era stata già aumentataulteriormente per chi va inpensione con 40 anni (ex legge n. 111/2011) a:• 19 mesi per le lavoratrici e i

lavoratori che maturano talerequisito contributivo nel 2012;

• 20 mesi per coloro che lomaturano nel 2013;

• 21 mesi per quelli che lomaturano dal 2014.

6. Calcolo della quota di pensione maturata dal 2012

La legge n. 214/2011 dispone che la quota di pensione relativa alla contribuzione maturata dal 1° gennaio 2012 sarà determinata con il sistema di calcolo contributivo anche per coloro che possiedono oltre 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.

TAB. 5 - DIPENDENTI ADDETTI AD ATTIVITÀ USURANTI: TURNISTI CON 64/71 NOTTI ANNUE

Periodo Anzianità Vecchi requisiti Nuovi requisiti Decorrenza Età minima contributiva (dlgs 67/2011) (l. 214/2011) al pensionamento

minima (anni e mesi)ETÀ MINIMA QUOTA ETÀ MINIMA QUOTA DA A

2011 59 94 -- -- 602012 59 94 62 98 63 642013-2015 60 e 3 94 e 3 63 e 3 99 e 3 64 e 3 65 e 32016-2018 60 e 7 94 e 7 63 e 7 99 e 7 64 e 7 65 e 72019-2020 60 e 11 94 e 11 63 e 11 99 e 11 64 e 11 65 e 112021-2022 61 e 2 95 e 2 64 e 2 100 e 2 66 e 2 67 e 2

12 mesidopo aver

maturato i requisiti

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TAB. 3 - DIPENDENTI ADDETTI AD ATTIVITÀ USURANTI CON BENEFICI PIENI*

Periodo Anzianità Vecchi requisiti Nuovi requisiti Decorrenza Età minima contributiva (dlgs 67/2011) (l. 214/2011) al pensionamento

minima (anni e mesi)ETÀ MINIMA QUOTA ETÀ MINIMA QUOTA DA A

2011 57 94 - - 58 602012 57 94 60 96 61 622013-2015 58 e 3 94 e 3 61 e 3 97 e 3 62 e 3 63 e 32016-2018 58 e 7 94 e 7 61 e 7 97 e 7 62 e 7 63 e 72019-2020 58 e 11 94 e 11 61 e 11 97 e 11 62 e 11 63 e 112021-2022 59 e 2 95 e 2 62 e 2 98 e 2 63 e 2 64 e 2

* Addetti alle attività particolarmente usuranti previste dal DM del 19/5/1999, addetti alla linea catena,conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone, dipendenti che svolgono attivitàdi notte per tutto l’anno e turniste che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni all’anno.

12 mesidopo aver

maturato i requisiti

35

TAB. 4 - DIPENDENTI ADDETTI AD ATTIVITÀ USURANTI: TURNISTI CON CON 72/77 NOTTI ANNUE

Periodo Anzianità Vecchi requisiti Nuovi requisiti Decorrenza Età minima contributiva (dlgs 67/2011) (l. 214/2011) al pensionamento

minima (anni e mesi)ETÀ MINIMA QUOTA ETÀ MINIMA QUOTA DA A

2011 58 94 -- -- 59 602012 58 94 61 97 62 632013-2015 59 e 3 94 e 3 62 e 3 98 e 3 63 e 3 64 e 32016-2018 59 e 7 94 e 7 62 e 7 98 e 7 63 e 7 64 e 72019-2020 59 e 11 94 e 11 62 e 11 98 e 11 63 e 11 64 e 112021-2022 60 e 2 95 e 2 63 e 2 99 e 2 64 e 2 65 e 2

12 mesidopo aver

maturato i requisiti

35

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7. Opzione per il sistemacontributivo

Le lavoratrici che al 31 dicembre1995 avevano meno di 18 anni dicontributi potranno continuare aoptare per la liquidazione dellapensione con il sistemacontributivo se in possesso dialmeno 15 anni di contributi di cui5 successivi al 31.12.1995.A seguito della modifica alla leggen. 335/1995 (precisamente all’art. 1,comma 23), disposta dalla manovraMonti-Fornero, secondo gli Istitutiprevidenziali, a coloro che optanoper il sistema contributivo siapplicano i nuovi requisiti diaccesso alla pensione di vecchiaiae a quella anticipata previsti per lelavoratrici con contribuzioneprecedente al 1° gennaio 1996,poiché, dal 2012, l’opzione èlimitata solo alla scelta del sistemadi calcolo interamente contributivo.

LAVORATRICI PRIVE DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31.12.1995

La nuova normativa modificaprofondamente i requisiti perI’accesso ai trattamenti pensionisticinel sistema contributivo,penalizzando in modo particolare igiovani che entrano tardi nel mondodel lavoro e con carriere discontinue.

1. Pensione di vecchiaia

Le lavoratrici, con primo accreditocontributivo successivo al 1° gennaio1996, conseguiranno il diritto allapensione di vecchiaia con gli stessirequisiti anagrafici e contributiviprevisti per le assicurate prima del1° gennaio 1996, ma a condizione chel’importo della pensione risulti esserenon inferiore, per l’anno 2012, a 1,5volte quello dell’assegno sociale (€643,50 mensili nel 2012) (vedi tab. 6).All’età di 70 anni si accede allapensione di vecchiaia con almeno 5anni di contribuzione effettiva, anchesenza aver raggiunto il predettoimporto minimo. Secondo gli Istitutiprevidenziali, per contribuzione“effettiva” si intende quellaeffettivamente versata (obbligatoria,volontaria, da riscatto) con esclusionedi quella accreditata figurativamente

a qualsiasi titolo. Secondo l’Inca,invece, devono essere consideratianche i periodi coperti dacontribuzione figurativa in modoparziale, come ad esempio quelli dimalattia indennizzati, accreditatifigurativamente ad integrazione.Come possiamo notare, le lavoratricicon primo accredito contributivo dal1° gennaio 1996 non potrannoandare in pensione di vecchiaiaprima del 2016, poiché nel 2012potranno aver accumulato almassimo 17 anni di contributi,anziché i 20 previsti; a meno che nonabbiano compiuto 70 anni di età: inquesto ultimo caso, infatti, il diritto siconsegue con almeno 5 anni dicontribuzione effettiva,indipendentemente dall’importo dipensione maturato.

2. Pensioni anticipate

La pensione anticipata si consegue,indipendentemente dall’etàanagrafica, al perfezionamentodell’anzianità contributiva previstaper le lavoratrici assicurateantecedentemente al 1° gennaio1996 (vedi tab. 7).Ai fini del perfezionamento delrequisito contributivo è valutabile lacontribuzione accreditata a qualsiasititolo, ad esclusione di quelladerivante dalla prosecuzione

Secondo l’Inca, deve continuarea valere anche dopo il 2011

quanto previsto dalla legge n.335/1995 (art. 1, comma

40), ovvero la possibilitàda parte delle lavoratrici

madri di anticiparel’età delpensionamento di 4mesi per ciascunfiglio fino a unmassimo di 12 mesi

oppure, in alternativa, lapossibilità di optare per un

calcolo più favorevole dellapensione grazieall’applicazione di uncoefficiente di trasformazionemaggiore (di 1 anno con unoo due figli, di 2 anni conalmeno tre figli).

LAVORATRICI MADRI

TAB. 6 - PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI ASSICURATE DAL 1.1.1996

Periodo Età pensionabile con aumento presunto Anzianità Importo speranza di vita (anni e mesi) contributiva minimo di pensione

DIPENDENTI AUTONOME DIPENDENTI (anni)PRIVATE E PARASUBORDINATE PUBBLICO IMPIEGO

2012 62 63 e 6 662013 62 e 3 63 e 9 66 e 32014-2015 62 e 9 64 e 9 66 e 32016-2017 65 e 7 66 e 1 66 e 72018 66 e 72019-2020 66 e 112021-2022 67 e 2 *

* Dal 2021 l’età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni** All’età di 70 anni si prescinde dall’importo minimo se in possesso di 5 anni di contribuzione effettiva

1,5 volte l’importo

20 sociale (rivalutato

dal 2013) **

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volontaria, mentre quella accreditataper i periodi di lavoro precedenti il18° anno di età è moltiplicata per 1,5(un anno di lavoro viene consideratoun anno e sei mesi).Anche in questo caso le lavoratricicon primo accredito contributivosuccessivo al 31.12.1995 non potrannoaccedere alla pensione anticipata(indipendentemente dall’età) primadel 2039, quando il requisitocontributivo richiesto saràpresumibilmente di 44 anni e 2 mesi.Per le lavoratrici e i lavoratori conprimo accredito contributivo dal 1°gennaio 1996 viene introdottaun’ulteriore possibilità dipensionamento anticipato alcompimento di 63 anni di età, acondizione che risultino in possesso dialmeno 20 anni di contribuzioneeffettiva e che l’importo minimo dipensione alla decorrenza non risultiinferiore, per l’anno 2012, a 2,8 voltequello dell’assegno sociale (circa1.200 euro mensili nel 2012). Ancheper questa tipologia di pensione il

requisito anagrafico viene adeguatoagli incrementi della speranza di vita(vedi tab. 8).Come già specificato, secondo gliIstituti previdenziali, percontribuzione “effettiva” si intendequella effettivamente versata(obbligatoria, volontaria, da riscatto)con esclusione di quella accreditatafigurativamente a qualsiasi titolo. Perl’Inca, invece, devono essereconsiderati anche i periodi coperti dacontribuzione figurativa in modoparziale, come ad esempio quelli dimalattia indennizzati accreditatifigurativamente ad integrazione.Le lavoratrici con primo accreditocontributivo successivo al 31dicembre 1995 avranno, al 31.12.2012,al massimo 17 anni di contribuzione:per il pensionamento anticipato conalmeno 20 anni di contribuzioneeffettiva, dunque, dovrebberoattendere il 2016.

LAVORATRICI CON DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31.12.2011

Le lavoratrici che, entro il 31dicembre 2011, hanno maturato irequisiti anagrafici e contributivirichiesti per il diritto a pensione divecchiaia o di anzianità conservanola precedente normativa sia ai finidel diritto al trattamentopensionistico sia ai fini della relativadecorrenza. Di conseguenza,mantengono i previgenti requisiti lelavoratrici che hanno raggiunto i

requisiti di età e contributiviprevisti per la pensione di vecchiaiao con la quota, oppure i 40 anni dicontribuzione (a prescinderedall’età) entro il 31.12.2011, epotranno accedere alpensionamento dall’apertura dellafinestra anche nel caso questa sicollochi dopo il 2011.Tali lavoratrici possono chiedere alproprio ente previdenziale lacertificazione del diritto a pensionedi vecchiaia o di anzianità.

LAVORATRICI ESCLUSEDALLE NUOVE NORME

Conservano i previgenti requisitianagrafici e contributivi, e il regimedelle decorrenze nel limite massimonumerico stabilito con decretointerministeriale (Lavoro edEconomia), le lavoratrici e i lavoratori:• in mobilità ordinaria in base ad

accordi stipulati anteriormente al 4dicembre 2011 se maturano irequisiti entro il periodo difruizione della relativa indennità;

• in mobilità lunga in base adaccordi sottoscritti entro il 4dicembre 2011;

• titolari, alla data del 4 dicembre2011, di prestazione straordinaria acarico dei fondi di solidarietà disettore (credito, assicurazioni)ovvero destinatari dellaprestazione in base ad accordistipulati entro la stessa data (inquesto caso restano a carico delfondo fino al 59° anno di età anchese maturano prima il diritto apensione);

• autorizzati alla prosecuzionevolontaria dei contributi prima del4 dicembre 2011;

• statali in esonero alla data del 4dicembre 2011 ovvero conprovvedimento di esonero emessoprima di tale data.

Tale salvaguardia, tuttavia, èsubordinata alla disponibilità di

TAB. 7 - PENSIONE ANTICIPATAPER LE LAVORATRICI (private, pubbliche, autonome e parasubordinate)

Anno Anzianità contributivacon aumento speranza di vita

(anni e mesi)

2012 41 e 12013 41 e 52014-2015 41 e 62016-2017-2018 41 e 102019-2020 42 e 22021-2022 42 e 52023-2024 42 e 82025-2026 42 e 11

TAB. 8 - ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA PER ASSICURATI DAL 1.1.1996

Periodo Età pensionabile Anzianità Importo minimo con aumento presunto contributiva di pensione

speranza di vita effettiva minima(anni e mesi) (anni)

2012 632013-2014-2015 63 e 32016-2017-2018 63 e 72019-2020 63 e 112021-2022 64 e 2

2,8 volte l’importo 20 dell’assegno sociale

(rivalutato dal 2013)

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risorse finanziarie: è previstal’emanazione del decreto entro il 28marzo 2012 che chiariràeffettivamente chi verrà derogatodalle nuove norme.

NOTA BENE: In base al maxi-emendamento Milleproproghe,approvato dal Senato il 15.2.2012, e oraalla Camera per la sua approvazione, iltermine di emanazione del decretoviene differito al 30.6.2012. Sonoinoltre inclusi tra i potenzialibeneficiari, nei limiti delle risorse,anche le lavoratrici e i lavoratori conrapporto di lavoro risolto entro il 31.12. 2011 in ragione di accordi(individuali o collettivi) di incentivoall’esodo qualora la data di cessazionedel rapporto di lavoro risulti daelementi certi e oggettivi (ad esempiocomunicazioni obbligatorie agliispettorati del lavoro) indicati nelprevisto decreto e con data didecorrenza della pensione, secondo iprevigenti requisiti, entro 24 mesi dal6. 12. 2011 (data di entrata in vigore delDL 201/11). I destinatari di assegnistraordinari con accordi stipulati entroil 4.12.11 resteranno a carico del fondofino a 60 anni (anziché 59).Il monitoraggio delle domande dipensionamento di coloro cheintendono avvalersi della deroga saràeffettuato dagli Enti previdenziali inbase alla data di cessazionedell’attività lavorativa o dell’inizio delperiodo di esonero.Sono altresì esclusi dalle nuovenorme le lavoratrici e i lavoratoriiscritti a gestioni con requisiti diversida quelli vigenti nell’assicurazionegenerale obbligatoria dell’Inps,compresi gli appartenenti alle forzearmate, ai corpi di polizia, al corpo deivigili del fuoco, gli occupati inminiere, cave e torbiere.Per tali dipendenti è previstal’emanazione di un regolamentointerministeriale (Lavoro edEconomia), entro il 30 giugno 2012,

che, tenuto conto delle peculiarità,delle esigenze e degli ordinamenti deisingoli settori, dovrà armonizzare irequisiti per il diritto a pensione.

ASSEGNO SOCIALE

Dal 1° gennaio 2018 il requisitoanagrafico per il conseguimentodell’assegno sociale (ex pensionesociale) e degli assegni socialisostitutivi dell’invalidità civile –attualmente pari a 65 anni – saràelevato a 66 anni.Applicando l’incremento dellasperanza di vita anche a questeprestazioni assistenziali, come giàprevisto dalle leggi n. 122/2010 e n.111/2011, nei prossimi anni l’età

anagrafica richiesta sarà quellariportata nella tabella n.9.

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

La manovra Monti-Fornero disponeche per gli anni 2012 e 2013 larivalutazione delle pensioni èlimitata esclusivamente alleprestazioni di importo complessivofino a 3 volte il trattamento minimo.È prevista una norma di salvaguardiaper le pensioni di importo compresotra 3 volte il trattamento minimo e ilmedesimo importo incrementatodella rivalutazione automatica. In talcaso l’aumento di rivalutazioneautomatica è comunque attribuitofino a concorrenza del predettolimite di 3 volte il trattamentominimo maggiorato dell’aumento diperequazione. Pertanto, per gli anni2012 e 2013, la percentuale diaumento per variazione del costodella vita si applica:• per intero sull’importo di pensione

non eccedente il triplo deltrattamento minimo (€ 1.405,05per il 2012);

• per le pensioni di importosuperiore a 3 volte il trattamentominimo e inferiore a tale limitemaggiorato della quota dirivalutazione spettante èattribuito fino a concorrenza delpredetto limite maggiorato (€1.441,58).

Le pensioni superiori a tale ultimolimite non saranno rivalutate (veditab. n. 10).

TAB. 9 - ASSEGNO SOCIALE E ASSEGNO SOCIALESOSTITUTIVO

Anno Incremento presunto Nuova speranza di vita età

(mesi) (anni e mesi)

2012 -- 652013 3 65 e 32014 65 e 32015 65 e 32016 4 65 e 7 *2017 65 e 72018 66 e 7 **2019 4 66 e 112020 66 e 112021 3 67 e 22022 67 e 22023 3 67 e 52024 67 e 52025 3 67 e 82026 67 e 8

* Nel 2016 l’età per l’assegno sociale coincide conl’età pensionabile delle lavoratrici dipendenti private** Dal 2018 con l’incremento dell’età di 1 anno si avràlo stesso requisito anagrafico richiesto per la pensionedi vecchiaia per tutte le lavoratrici e per gli uomini

TAB. 10 - ESEMPI DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI DAL 1° GENNAIO 2012

Pensione % rivalutazione Rivalutazione Rivalutazione Pensione Pensionedicembre 2011 spettante garantita rivalutata gennaio 2012

1.000,00 2,6% 26,00 - 1.026,00 1.026,001.400,00 2,6% 36,40 - 1.436,40 1.436,401.405,05 2,6% 36,53 - 1.441,58 1.441,581.406,00 0 0 35,58 1.406,00 1.441,581.440,00 0 0 1,58 1.440,00 1.441,581.450,00 0 0 0 1.450,00 1.450,00

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