La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

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Patronato INCA CGIL La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011) 1 Area Previdenza e Assistenza 29 febbraio 2012

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La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011). 29 febbraio 2012. 1. La manovra Monti-Fornero. Legge n. 214 del 22.12.2011 Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici Art. 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate - PowerPoint PPT Presentation

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La manovra di dicembre 2011

le modifiche in materia pensionistica

(legge n. 214 del 22.12.2011)

1Area Previdenza e Assistenza

29 febbraio 2012

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Legge n. 214 del 22.12.2011

Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

Art. 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate

Art. 21 – Soppressione Enti ed Organismi

La manovra Monti-Fornero

2Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

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Art. 24, legge n. 214 del 22.12.2011(Disposizioni in in materia di trattamenti pensionistici)

Le finalità dichiarate dell'intervento sono:

•equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,

abbattimento dei privilegi e clausole derogative solo per i più deboli

•flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici

•incentivi alla prosecuzione dell'attività lavorativa

•adeguamento dei requisiti di età alla speranza di vita

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Art. 24, legge n. 214 del 22.12.2011(Disposizioni in in materia di trattamenti pensionistici)

1.Pro-quota contributivo (comma 2)2.Flessibilità ed incentivazione (commi 4 e 16)3.Abolizione del regime delle decorrenze (comma 5)4.Nuovi trattamenti di pensione di vecchiaia e anticipata (comma 3)a.Requisiti per la pensione di vecchiaia (commi 6 , 7 e 15-bis)b.Requisiti per la pensione anticipata (commi 10, 11 e 15-bis)5.Lavoratori derogati (commi 3, 14, 15 e 18)6.Pensione anticipata dei lavoratori “usurati” (commi 17 e 17-bis)7.Armonizzazione (comma 18)8.Pensione in totalizzazione di cui al Dlgs n. 42/2006 (comma 19)9.Nuovi requisiti anagrafici per l’assegno sociale (comma 8)10.Aliquote contributive per i lavoratori autonomi (commi 22 e 23)11.Decontribuzione (comma 28)12.Casse dei liberi professionisti (comma 24)13.Rivalutazione delle pensioni (comma 25)14.Contributo solidarietà iscritti e pensionati ex Fondi e Fondo Volo (comma 21)

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Il pro-quota contributivo per tutti

sistema retributivo:pro-rata calcolato su contributi maturata fino al 31.12.2011 Quota B su contributi

maturati dal 1.1.1993 al 31.12.2011

Quota A sui contributi maturati fino al 31.12.1992

sistema contributivo:pro-rata calcolato su contributi maturati dopo il 31.12.2011

Quota C su contributi maturati dal 1.1.2012 alla cessazione

L’importo della pensione è dato dalla somma delle tre quote A+B +C

Lavoratori con almeno 18 anni di

contributi al 31.12.1995

comma 2

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Prosecuzione attività

lavorativa

La possibilità di recesso “ad nutum” (datori lavoro privati) viene differita fino al limite max di 70 anni

Per i pubblici dipendenti resta fermo limite max rispettivi ordinamenti oppure possono proseguire fino a 70 anni ?

comma 4

Flessibilità ed incentivazione

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Il proseguimento dell’attività lavorativa viene incentivato con l’introduzione per tutti del pro-quota contributivo e con la definizione (prevista nel 2013) dei coefficienti di trasformazione fino a 70 anni*

La quota di pensione contributiva sarà calcolata con l’applicazione del coefficiente corrispondente all’età del lavoratore al momento del pensionamento

Attualmente in caso di pensionamento dopo i 65 anni si applica, comunque, il coefficiente dei 65 anni

*Il requisito di 70 anni è incrementato in base alle attese di vita; è prevista la definizione dei coefficienti anche per età superiori a 70 anni (quando con l’adeguamento si arriverà all’unità intera )

comma 4

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Flessibilità ed incentivazione

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Incremento età pensione in relazione aspettativa di vita valori stimati nella relazione tecnica*

anni Incremento graduale Incremento cumulato

2013 3 mesi 3 mesi

2016 4 mesi 7 mesi

2019 4 mesi 11 mesi

2021 3 mesi 1 anno e 2 mesi

2023 3 mesi 1 anno e 5 mesi

2025 3 mesi 1 anno e 8 mesi

2027 3 mesi 1 anno e 11 mesi

2029** 2 mesi 2 anni e 1 mese

*I requisiti anagrafici effettivi saranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell’aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall’Istat

** Dal 2029 l’incremento stimato è di due mesi per ogni biennio successivo

L’adeguamento dell’età

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La distinzione

Lavoratori che maturano diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011

Lavoratori che maturano diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2011

Mantenimento dei vecchi requisiti d’accesso e del regime delle decorrenze

Nuovi requisiti d’accesso e abolizione del regime delle decorrenze

commi 3 e 5

Possono chiedere all’ente previdenziale la certificazione

del diritto a pensione

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I nuovi trattamenti pensionistici

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Per i lavoratori che maturano

il diritto a pensione dopo

il 31.12.2011

Pensione vecchiaia

Pensione vecchiaia anticipata

Pensione anzianità

Pensione vecchiaia

Pensione anticipata

comma 3

I nuovi trattamenti pensionistici

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Comma 5

Per chi matura i requisiti per il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 la pensione decorrerà, a seconda della tipologia della prestazione e della gestione previdenziale che la liquida, dal:•1° giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto• giorno successivo a quello di maturazione del diritto 

Le “finestre” si continuano ad applicare per: •coloro che hanno maturato il diritto entro il 31.12.2011 •le lavoratrici che conseguono la pensione in regime di sperimentazione ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 •i lavoratori usurati che conseguono la pensione ai sensi del Dlgs n. 67/2011 •i lavoratori derogati

Abolizione del regime delle decorrenze

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I nuovi trattamenti pensionistici

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Soggetti che maturano diritto a pensione dal 1° gennaio 2012

Con anzianità contributiva al 31.12.1995 inferiore o superiore a 18 anni:

Regime misto

Con primo accredito contributivo successivo al 1.1.1996:

Regime contributivo

I nuovi trattamenti pensionistici

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Area Previdenza e Assistenza

Lavoratori e lavoratriciassicurati prima del 1.1.1996

Lavoratori e lavoratriciassicurati prima del 1.1.1996

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* Con penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato con età inferiore a 62 anni.

Uomini - dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e parasubordinati

Tipologia di prestazione

Età anagrafica Anzianità contributiva

Vecchiaia

66 anni con incremento progressivo per

adeguamenti alla speranza di vita

20 anni

Anticipata Qualsiasi *

42 anni e 1 mese nel 2012 con incrementi graduali, anche, per gli adeguamenti alle attese di vita

commi 6, 7 e 10

I nuovi trattamenti pensionistici

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* Con penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato con età inferiore a 62 anni.

DONNE

Tipologia di prestazione

Età anagraficaAnzianità

contributivaSettore privato Settore pubblicoDipendenti Autonome

Vecchiaia

Innalzamento graduale da 62 a

66 anni con aggiunta

incremento speranza di vita

Innalzamento graduale da 63

anni e 6 mesi a 66 anni con aggiunta

incremento speranza di vita

66 anni con incremento

progressivo per adeguamenti

alla speranza di vita

20 anni

Anticipata Qualsiasi *

41 anni e 1 mese nel 2012 con

incrementi graduali, anche, per gli

adeguamenti alle attese di vita

commi 6, 7 e 10

15Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

I nuovi trattamenti pensionistici

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L’innalzamento dell’età pensionabile delle lavoratrici dipendenti del settore privato e delle autonome ed iscritte alla gestione separata

La pensione di vecchiaia delle donne

PeriodoDipendenti

private(anni e mesi)

Autonome e parasubordinate

(anni e mesi)

Dipendenti pubbliche (anni e mesi)

2011 60* 60* 61*

dal 2012 62 63 e 6

66dal 2014 63 e 6 64 e 6

dal 2016 65 65 e 6

dal 2018 66 66

dal 2021** 67 67 67

* più l’attesa della finestra di 12 o 18 mesi dal diritto** dal 2021 l’età minima pensionabile non può essere inferiore a 67 anni

16Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

I nuovi trattamenti pensionistici

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Lavoratori (uomini) dipendenti ed autonomi del settore privato dipendenti (uomini e donne) del settore pubblico

Anno Nuova età

(anni)Aumento speranza di vita

(mesi)Età con aumento

(anni e mesi)

2012

66

-- 662013 3

66 e 32014 --2015 --2016 4

66 e 72017 --2018 --2019 4

66 e 112020 --2021 3 67 e 2

Gli uomini lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata, con l’incorporazione della finestra nel diritto, anticipano di 6 mesi il pensionamento

comma 6

La pensione di vecchiaia

17Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

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comma 6

La pensione di vecchiaia

Pensione di vecchiaia – Lavoratrici (donne) del settore privato

Anno

Aumento speranza

di vita (mesi)

Dipendenti Autonome e Gest. Sep.

Nuova età(anni e mesi)

Età con aumento (anni e mesi)

Nuova età (anni e mesi)

Età con aumento (anni e mesi)

2012 -- 62 62 63 e 6 63 e 62013 3 62 62 e 3 63 e 6 63 e 92014 --

63 e 6 63 e 9 64 e 6 64 e 92015 --2016 4

65 65 e 7 65 e 6 66 e 12017 --2018 --

66

66 e 7

66

66 e 72019 4

66 e 11 66 e 112020 --2021 3 67 e 2 67 e 2

18Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

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comma 6

La pensione di vecchiaia

Anno

Aumento speranza di vita

(mesi)

L’età pensionabile delle lavoratriciDipendenti private

(anni e mesi)Autonome e parasubordinate

(anni e mesi)Dipendenti pubbliche

(anni e mesi)

2011 -- 60 * 60 * 61*2012 -- 62 63 e 6 662013 3 62 e 3 63 e 9 66 e 32014 63 e 9 64 e 9 66 e 32015 63 e 9 64 e 9 66 e 32016 4 65 e 7 66 e 1 66 e 72017 65 e 7 66 e 1 66 e 72018 66 e 7 66 e 7 66 e 72019 4 66 e 11 66 e 11 66 e 112020 66 e 11 66 e 11 66 e 112021 3 67 e 2 ** 67 e 2 ** 67 e 2 **2022 67 e 2 67 e 2 67 e 22023 3 67 e 5 67 e 5 67 e 52024 67 e 5 67 e 5 67 e 52025 3 67 e 8 67 e 8 67 e 82026 67 e 8 67 e 8 67 e 8*attesa per la finestra mobile (12/18 mesi)** dal 2021 l’età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni

*attesa per la finestra mobile (12/18 mesi)** dal 2021 l’età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni

19Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

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La pensione di vecchiaia

20Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

Lavoratrici dipendenti private nate nel 1952 e nel 1953Lavoratrici dipendenti private nate nel 1952 e nel 1953

Nata entro il mese di

Matura il requisito il mese di

All’età di

In pensione dal

Gennaio 1952 Ottobre 2015 63 anni e 9 mesi 1° novembre 2015Febbraio 1952 Novembre 2015 63 anni e 9 mesi 1° dicembre 2015

Marzo 1952 Dicembre 2015 63 anni e 9 mesi 1° gennaio 2016Aprile 1952* Novembre 2017 65 anni e 7 mesi 1° dicembre 2017Maggio 1952* Dicembre 2017 65 anni e 7 mesi 1° gennaio 2018Giugno 1952* Maggio 2019 66 anni e 11 mesi 1° giugno 2019Luglio 1952* Giugno 2019 66 anni e 11 mesi 1° luglio 2019Agosto 1952* Luglio 2019 66 anni e 11 mesi 1° agosto 2019

Settembre 1952* Agosto 2019 66 anni e 11 mesi 1° settembre 2019Ottobre 1952* Settembre 2019 66 anni e 11 mesi 1° ottobre 2019

Novembre 1952* Ottobre 2019 66 anni e 11 mesi 1° novembre 2019Dicembre 1952* Novembre 2019 66 anni e 11 mesi 1° dicembre 2019Gennaio 1953 Dicembre 2019 66 anni e 11 mesi 1° gennaio 2020Febbraio 1953 Gennaio 2020 66 anni e 11 mesi 1° febbraio 2020

*le nate entro il 31.12.1952 possono anticipare il pensionamento a 64 anni

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comma 15-bis

La pensione di vecchiaia

21Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

In via eccezionale le lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano nel 2012 i requisiti per il diritto a pensione:

• 60 anni di età

• 20 anni di contribuzione

possono andare in pensione di vecchiaia al compimento di 64* anni di età (se più favorevole)

*adeguati all’incremento della speranza di vita?

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La pensione di vecchiaia

22Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

Mese e anno di nascitaRequisito anagrafico

(anni e mesi)

da gennaio a marzo 1952 63 e 9 (20 anni di contributi alla decorrenza)

da aprile e maggio 1952 64 (20 anni di contributi nel 2012)

da giugno a dicembre 1952 64 (20 anni di contributi nel 2012)

da gennaio a dicembre 1953 66 e 11(20 anni di contributi alla decorrenza)

gennaio 1954 66 e 11(20 anni di contributi alla decorrenza)

da febbraio a dicembre 1954 67 e 2(20 anni di contributi alla decorrenza)

Lavoratrici dipendenti private nate negli anni 1952, 1953 e 1954Lavoratrici dipendenti private nate negli anni 1952, 1953 e 1954

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La pensione di vecchiaia

23Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

Lavoratrici autonome e gest. separata nate nel 1952 e nel 1953Lavoratrici autonome e gest. separata nate nel 1952 e nel 1953

Nata entro il mese di

Matura il requisito nel mese di*

All’età di

In pensione dal

Gennaio 1952 Agosto 2018 66 anni e 7 mesi 1° settembre 2018Febbraio 1952 Settembre 2018 66 anni e 7 mesi 1° ottobre 2018

Marzo 1952 Ottobre 2018 66 anni e 7 mesi 1° novembre 2018Aprile 1952 Novembre 2018 66 anni e 7 mesi 1° dicembre 2018Maggio 1952 Dicembre 2018 66 anni e 7 mesi 1° gennaio 2019Giugno 1952 Maggio 2019 66 anni e 11 mesi 1° giugno 2019Luglio 1952 Giugno 2019 66 anni e 11 mesi 1° luglio 2019Agosto 1952 Luglio 2019 66 anni e 11 mesi 1° agosto 2019

Settembre 1952 Agosto 2019 66 anni e 11 mesi 1° settembre 2019Ottobre 1952 Settembre 2019 66 anni e 11 mesi 1° ottobre 2019

Novembre 1952 Ottobre 2019 66 anni e 11 mesi 1° novembre 2019Dicembre 1952 Novembre 2019 66 anni e 11 mesi 1° dicembre 2019Gennaio 1953 Dicembre 2019 66 anni e 11 mesi 1° gennaio 2020Febbraio 1953 Gennaio 2020 66 anni e 11 mesi 1° febbraio 2020

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La pensione di vecchiaia

24Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

Dal 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia

si consegue con un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni

Il requisito contributivo fissato dal decreto

Il requisito contributivo per i derogati dall’innalzamento da 15 a 20 anni (Dlgs n. 503/1992) ...

•lavoratori con 15 anni al 31.12.1992;•autorizzati alla prosecuzione volontaria al 31.12.1992;•lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;•lavoratori dipendenti con contribuzione al 1992 tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 alla fine del mese di compimento dell’età non raggiungono il requisito contributivo (requisito personalizzato);

i lavoratori non vedenti che in deroga al 503/1992, continuano a maturare i requisiti con 15 o con 10 anni di anzianità contributiva …

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La pensione di vecchiaia

25Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

Dal 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia

si consegue con un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni

Il requisito contributivo fissato dal decreto

Secondo il ministero del lavoro, la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contribuzione non può essere ancora assicurata ….. una lettura sistematica del combinato disposto di cui ai commi 6 e 7 del d.l. 201/2011, porta a ritenere definitivamente superato il regime delle deroghe ai requisiti minimi di accesso alla pensione di vecchiaia ……

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Opzione per il sistema contributivo

26

I lavoratori e le lavoratrici che avevano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995

possono continuare ad optare per il sistema di calcolo contributivo

se in possesso di almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 successivi al 31.12.1995

(Art. 24, comma 7)

Area Previdenza e Assistenza

La pensione di vecchiaia

Possono accedere al pensionamento di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi all’età minima prevista per i lavoratori con contribuzione accreditata prima del 1996 indipendentemente dall’importo di pensione

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La pensione anticipata

27Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

Il requisito contributivo per la pensione anticipata fissato dalla legge n. 214/2011

Se il pensionamento avviene prima del compimento di 62 anni di età, la quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata al 31.12.2011 viene ridotta in misura pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni; riduzione elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2. Pertanto, riduzione 1% se 61 anni, 2% se 60 anni, 4% se 59 anni, 6% se 58 anni, ecc.

Se il pensionamento avviene prima del compimento di 62 anni di età, la quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata al 31.12.2011 viene ridotta in misura pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni; riduzione elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2. Pertanto, riduzione 1% se 61 anni, 2% se 60 anni, 4% se 59 anni, 6% se 58 anni, ecc.

comma 10

AnnoAnzianità contributiva

per le donne(anni e mesi)

Anzianità contributivaper gli uomini(anni e mesi)

2012 41 e 1 42 e 1

2013 41 e 2 42 e 2

Dal 2014 41 e 3 42 e 3

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Patronato INCA CGIL

28

AnnoAumento

speranza di vita (mesi)

Anzianità contributiva per le donne(anni e mesi)

Anzianità contributiva per gli uomini(anni e mesi)

2012 -- 41 e 1 42 e 12013 3 41 e 5 42 e 52014 41 e 6 42 e 62015 41 e 6 42 e 62016 4 41 e 10 42 e 102017 41 e 10 42 e 102018 41 e 10 42 e 102019 4 42 e 2 43 e 22020 42 e 2 43 e 22021 3 42 e 5 43 e 52022 42 e 5 43 e 52023 3 42 e 8 43 e 82024 42 e 8 43 e 82025 3 42 e 11 43 e 11

Il requisito contributivo viene adeguato a incremento speranza di vita (art. 24, c. 12)Il requisito contributivo viene adeguato a incremento speranza di vita (art. 24, c. 12)

Area Previdenza e Assistenza

La pensione anticipata

Page 29: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Se in pensione anticipata ad età

inferiore a 62 anni *

Riduzione quota pensione relativa alle anzianità maturate al 31 dicembre 2011:

1% ** per i primi due anni mancanti a raggiungimento 62 anni età;

2% ** per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 62 se superiore a 2 anni.

Esempio: lavoratore in pensione anticipata con 58 anni e 6 mesi. Periodo mancante a 62 anni, 3 anni e 6 mesi. Riduzione:

• per i primi due anni mancanti a 62 (da 60 a 62) = 1% x 2 = 2%

• per l’ulteriore anno mancante a 62 (da 59 a 60) = 2% x 1 = 2%

• per la frazione di anno (da 58 e 6 mesi a 59) = 2% x 6/12 = 1%

Importo pensione relativo anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2011 è ridotto del 5%

* Requisito 62 anni come età minima per non incorrere nelle penalizzazioni, non dovrebbe essere adeguato alle attese di vita; ** La riduzione viene effettuata in modo proporzionale per le frazioni d’anno.

comma 10

29Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

La pensione anticipata

Page 30: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL 30Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

La pensione anticipata

La riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trova applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da:

•prestazione effettiva di lavoro,•periodi di astensione obbligatoria per maternità, •assolvimento degli obblighi di leva, •infortunio,•malattia•cassa integrazione guadagni ordinaria.

Previsto nel milleproroghe: non ancora legge

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Patronato INCA CGIL

I lavoratori del settore privato che nel 2012 maturano i vecchi requisiti per la pensione di anzianità con:

•Almeno 60 anni di età

•Almeno 35 anni di contribuzione

•Quota 96

Possono andare in pensione anticipata al compimento di 64* anni

Requisiti al 31 dicembre 2012 Anno maturazione diritto

(64* anni di età)Età contributi quota

60 36

96

2016 (con 40 anni di contributi)

61 35 2015 (con 39 anni di contributi)

63 35 2013 (con 35 anni di contributi)

comma 15-bis

31Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

La pensione anticipata

*adeguati all’incremento della speranza di vita?

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Patronato INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Lavoratori e lavoratricidella scuola e dell’AfamLavoratori e lavoratricidella scuola e dell’Afam

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Patronato INCA CGIL

Personale scolastico e AFAM

33

La pensione del personale del comparto scuola ed La pensione del personale del comparto scuola ed Afam decorrerà Afam decorrerà

dall'inizio dell'anno scolastico o accademico dall'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre o 1° novembre)(1° settembre o 1° novembre)

dell’anno in cui si maturano i requisiti per il diritto a dell’anno in cui si maturano i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia o anticipatapensione di vecchiaia o anticipata

(Art. 24, comma 5)

Area Previdenza e Assistenza

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Patronato INCA CGIL

34

Personale della scuola e dell’afam

Periododal al

Aumento speranza di vita (mesi)

Età (anni)

Età con aumento

(anni e mesi)

Decorrenza

Personale scolastico

Personale afam

1.1.2012--31.12.2012 --

66

66

1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti

1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti

1.1.2013--31.12.2015 3 66 e 3

1.1.2016--31.12.2018 4 66 e 7

1.1.2019--1.12.2020 4 66 e 11

1.1.2021--1.12.2022 3 67 e 2

La pensione di vecchiaia

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Patronato INCA CGIL

35

La pensione anticipata

Personale della scuola e dell’afam

Anno

Aumento speranza di vita (mesi)

Anzianità contributiva Decorrenza*Uomini (anni e

mesi)

Donne(anni e mesi)

Personale scolastico

Personale afam

2012 -- 42 e 1 41 e 1

1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti

1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti

2013 3 42 e 5 41 e 5

2014-2015 -- 42 e 6 41 e 6

2016-2018 4 42 e 10 41 e 10

2019-2020 4 43 e 2 42 e 2

2021-2022 3 43 e 5 42 e 5

*Se il pensionamento avviene prima dell’età di 62 anni la quota di pensione determinata sui contributi maturati prima dl 2012 viene ridotta dell’1% per i primi 2 anni e del 2% per quelli ulteriori di anticipo rispetto ai 62

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Patronato INCA CGIL

Personale scolastico e AFAM

36

LeLe lavoratrici lavoratrici del comparto scuola ed Afamdel comparto scuola ed Afam che in via sperimentale (fino al 2015*) optano per il calcolo

contributivo

possono andare in pensione possono andare in pensione dall'inizio dell'anno dall'inizio dell'anno scolastico o accademico scolastico o accademico (1° settembre o 1° novembre)(1° settembre o 1° novembre)successivo** successivo** a quello in cui maturano i requisiti di a quello in cui maturano i requisiti di

35 anni di contributi e 57*** anni di età

(Art. 24, comma 5)

Area Previdenza e Assistenza

* il regime sperimentale può essere applicato alle pensioni con decorrenza fino al 31.12.2015;

** trova applicazione la legge 148/2011 anche se disapplicata;*** l’età va adeguata all’incremento della speranza di vita (57 anni e 3

mesi nel 2013)

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Patronato INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Lavoratori e lavoratriciassicurati dal 1.1.1996Lavoratori e lavoratriciassicurati dal 1.1.1996

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Patronato INCA CGIL

La pensione di vecchiaia per i lavoratori con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996, si consegue al raggiungimento:

• della stessa età prevista per gli assicurati prima del 1.1.1996• di almeno 20 anni di anzianità contributiva

a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte quello dell’assegno sociale (circa 643,50 euro mensili nel 2012).

All’età di 70 anni si prescinde dal predetto importo minimo se in possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

38

(Art. 24, commi 6 e 7)

Area Previdenza e Assistenza

La pensione di vecchiaia

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Patronato INCA CGIL

39Area Previdenza e Assistenza

Lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato e lavoratrici e lavoratori settore pubblico, con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996

Periodo

Età pensionabile con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)

Anzianità contributiva

(anni)

Importo minimo di pensione

Lavoratrici dipendenti

private

Lavoratrici autonome e

parasubordinate

Lavoratrici pubbliche – Lavoratori dipendenti

privati e autonomi

2012 62 63 e 6 66

20

Nel 2012 1,5 volte importo assegno sociale

rivalutato *

2013 62 e 3 63 e 9 66 e 3

2014-2015 63 e 9 64 e 9 66 e 3

2016-2017 65 e 7 66 e 1 66 e 7

2018 66 e 7 66 e 7 66 e 7

* Dopo il 2012 il più elevato tra 1,5 volte l’importo dell’AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, calcolata dall'ISTAT e 1,5 volte l’importo dell’AS dell’anno di pensionamento.

* Dopo il 2012 il più elevato tra 1,5 volte l’importo dell’AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, calcolata dall'ISTAT e 1,5 volte l’importo dell’AS dell’anno di pensionamento.

La pensione di vecchiaia

Page 40: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato e lavoratrici e lavoratori settore pubblico, con prima contribuzione accreditata

dopo il 1° gennaio 1996

anni età contribuzione Importo pensione

2012 70 anni

Almeno 5 anni di contribuzione

effettiva

ininfluente2013-2015 70 anni e 3 mesi

2016-2018 70 anni e 7 mesi

2019-2020 70 anni e 11 mesi

2021-2022 71 anni e 2 mesi

2023-2024 71 anni e 5 mesi

La pensione di vecchiaia

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Patronato INCA CGIL

La pensione anticipata si consegue al raggiungimento della anzianità contributiva prevista per gli assicurati prima del 1° gennaio 1996, adeguata alla speranza di vita (art. 24, comma 12).

41

(Art. 24, commi 10 e 12)

Area Previdenza e Assistenza

Anno

Anzianità contributiva con aumento presunto speranza di vita

Donne(anni e mesi)

Uomini(anni e mesi)

2012 41 e 1 42 e 1

2013 41 e 5 42 e 5

2014-2015 41 e 6 42 e 6

2016-2018 41 e 10 42 e 10

La pensione anticipata

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Patronato INCA CGIL

42

AnnoAumento

speranza di vita (mesi)

Anzianità contributiva per le donne(anni e mesi)

Anzianità contributiva per gli uomini(anni e mesi)

2012 -- 41 e 1 42 e 12013 3 41 e 5 42 e 52014 41 e 6 42 e 62015 41 e 6 42 e 62016 4 41 e 10 42 e 102017 41 e 10 42 e 102018 41 e 10 42 e 102019 4 42 e 2 43 e 22020 42 e 2 43 e 22021 3 42 e 5 43 e 52022 42 e 5 43 e 52023 3 42 e 8 43 e 82024 42 e 8 43 e 82025 3 42 e 11 43 e 11

Il requisito contributivo viene adeguato in base alla speranza di vitaIl requisito contributivo viene adeguato in base alla speranza di vita

Area Previdenza e Assistenza

La pensione anticipata

Page 43: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

I lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 possono, inoltre, conseguire la pensione anticipata con almeno:

• 63 anni di età• 20 anni di contribuzione effettiva*

a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte quello dell’assegno sociale (circa euro 1.201,20 mensili nel 2012)

43

(Art. 24, comma 11)

Area Previdenza e Assistenza

La pensione anticipata

* Non sono utili i contributi figurativi e le maggiorazioni

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Patronato INCA CGIL

Ulteriore possibilità di pensionamento per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996

Tipologia prestazione

età contribuzione Importo pensione

Pensione anticipata

Da 63 anni (nel 2012) a

prima dell’età

pensionabile

Almeno 20 anni

(contribuzione effettiva)

Non inferiore a importo più elevato tra:

• 2,8 volte importo AS anno 2012 rivalutato in base a variazione PIL del quinquennio precedente anno da rivalutare

• 2,8 volte importo AS relativo anno pensionamento

La pensione anticipata

Page 45: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

La pensione anticipata

Ulteriore possibilità di pensionamento per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996

Anno

Anzianità contributiva

minima (anni)

Aumento speranza di vita (mesi)

Età anagrafica

(anni)

Età anagrafica minima con aumento

(anni e mesi)

Importo minimo di pensione

2012

20 effettivi

--

63

63 2,8 volte l’importo dell’AS2013 3 63 e 3

Il più elevato tra2,8 volte l’importo dell’AS al 2012 rivalutato in base alla variazione media quinquennale del PIL;2,8 volte l’importo dell’AS relativo all’anno del pensionamento

2014 -- 63 e 32015 -- 63 e 32016 4 63 e 72017 -- 63 e 72018 -- 63 e 72019 4 63 e 112020 -- 63 e 112021 3 64 e 2

Page 46: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Lavoratrici e lavoratori

derogati dai nuovi requisiti

Lavoratrici e lavoratori

derogati dai nuovi requisiti

Page 47: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Conservano i vecchi requisiti per il diritto e il regime delle decorrenze anche se maturati dopo il 31.12.2012

Le lavoratrici che in via sperimentale (fino al 2015) optano per il calcolo contributivo

comma 14

I derogati

47Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

Continuano a maturare i requisiti ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 con:

•35 anni di contributi e 57 anni di età se lavoratrici dipendenti

•35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici autonome

Page 48: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Lavoratrici che in via sperimentale optano per il calcolo contributivo

comma 14

I derogati

48Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

AnnoDipendenti Autonome

Età (anni e mesi)

ContributiEtà

(anni e mesi)Contributi

2012 57

35

58

352013 57 e 3 58 e 3

2014 57 e 3 58 e 3

Il regime sperimentale può essere applicato alle pensioni con decorrenza fino al 31.12.2015

Page 49: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Conservano i vecchi requisiti per il diritto e il regime delle decorrenze anche se maturati dopo il 31.12.2012

Nel limite di determinate risorse i lavoratori

comma 14

49Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

•In mobilità ordinaria in base ad accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 se maturano diritto entro periodo di fruizione della mobilità;

•In mobilità lunga in base ad accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

•titolari, al 4.12. 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, o per i quali sia stato previsto da accordi collettivi, stipulati entro il 4.12.2011, il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà (in tal caso gli interessati restano a carico dei fondi fino al compimento di almeno 59* anni di età);

• autorizzati prima del 4.12. 2011 alla prosecuzione volontaria;

• dipendenti pubblici in esonero al 4.12. 2011, ovvero con provvedimento di esonero emesso prima del 4 dicembre 2011

È previsto un decreto interministeriale (entro 3 mesi dal 27.12.2011**)

che dovrà stabilire i criteri di attuazione e il numero massimo dei beneficiari

I derogati

*nel milleproghe è prevista modifica a 60 anni**nel milleproroghe il decreto è previsto entro il 30 giugno 2012

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Patronato INCA CGIL

Lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il 31.12.2011, in base ad accordi individuali , o per accordi collettivi di incentivo all'esodo, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:

•la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi,(comunicazioni agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel decreto ministeriale); •possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che comportano la decorrenza della pensione entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.•lavoratori che al 31.10.2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave (art. 42, c. 5, Dlgs n. 151/200) che maturino, entro 24 mesi dall’inizio del congedo, il requisito contributivo per il pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (art. 1, c. 6, lettera a), della legge 243/2004)

50Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

I derogatiConservano i

vecchi requisiti per il diritto e il regime delle decorrenze anche se maturati dopo il 31.12.2012

Nel limite di determinate risorse i lavoratori

Il decreto interministeriale che dovrà stabilire i criteri di attuazione e il numero massimo dei beneficiari è prorogato al 30.6.2012

Aggiunti dal milleproroghe: non ancora legge

Page 51: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Sono esclusi da applicazione dei

nuovi requisiti per il diritto

• Gli appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia (ordinamento civile e militare)

• Gli appartenenti al corpo dei vigili del fuoco

• I lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere

Con successivo decreto verranno armonizzati i requisiti di accesso tenuto conto delle peculiarità,

delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori

comma 18

51Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

Gli iscritti ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli dell’Ago ed in particolare

I derogati

Page 52: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Gli addetti ai lavori particolarmente faticosi e pesanti continuano a maturare i requisiti per il diritto a pensione, anche, con il meccanismo delle “quote”.

Vengono però incrementati notevolmente e bruscamente i requisiti minimi di età anagrafica e della quota per maturare il diritto a pensione

Resta confermata l’applicazione degli adeguamenti dei requisiti anagrafici alla speranza di vita.

comma 17 e 17-bis

52Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

I derogati

Page 53: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Lavori usuranti

Confermato il requisito con meccanismo delle quote

Confermato il regime delle decorrenze (finestra mobile)

Viene innalzato il requisito anagrafico e quello della quota

Dal 1.1.2012 si applica la Tabella B (legge 247/2007)

comma 17

53Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

La pensione anticipata dei lavoratori usurati

Page 54: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

comma 17

Hanno diritto ai benefici “pieni” i lavoratori impegnati in attività particolarmente usuranti di cui al DM 9/5/1999; gli addetti alla linea catena; i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone; i lavoratori che svolgono attività notturna per tutto l’anno e i turnisti che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni all’anno

54Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

La pensione anticipata dei lavoratori usurati

Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti con benefici “pieni”

Periodo

Anzianità contributiva

minima

Requisiti previgenti (DLgs 67/2011)

Nuovi requisiti (L. 214/2011) Decor-

renza

Età minima al pensionamento

(anni e mesi)

35

Età minima

QuotaEtà

minima Quota da a

2011 57 94 -- --

12 mesi dalla

maturazione dei

requisiti

58 60

2012 57 94 60 96 61 62

2013-2015 58 e 3 94 e 3 61 e 3 97 e 3 62 e 3 63 e 3

2016-2018 58 e 7 94 e 7 61 e 7 97 e 7 62 e 7 63 e 7

2019-2020 58 e 11 94 e 11 61 e 11 97 e 11 62 e 11 63 e 11

2021-2022 59 e 2 95 e 2 62 e 2 98 e 2 63 e 2 64 e 2

Page 55: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all’anno compreso tra 72 e 77 i requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 247/2007 sono incrementati di 1 anno per l’età anagrafica e di una unità per la quota

comma 17

55Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

La pensione anticipata dei lavoratori usurati

Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti: notturni con 72/77 notti annue

Periodo

Anzianità contributiva

minima

Requisiti previgenti (Dlgs 67/2011)

Nuovi requisiti(L. 214/2011) Decor-

renza

Età minima al pensionamento

(anni e mesi)

35

Età minima

Quota*Età

minima Quota* da a

2011 58 94 -- --

12 mesi dopo aver maturato i requisiti

59 60

2012 58 94 61 97 62 63

2013-2015 59 e 3 94 e 3 62 e 3 98 e 3 63 e 3 64 e 3

2016-2018 59 e 7 94 e 7 62 e 7 98 e 7 63 e 7 64 e 7

2019-2020 59 e 11 94 e 11 62 e 11 98 e 11 63 e 11 64 e 11

2021-2022 60 e 2 95 e 2 63 e 2 99 e 2 64 e 2 65 e 2

Page 56: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all’anno compreso tra 64 e 71 i requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 247/2007 sono incrementati di 2 anno per l’età anagrafica e di 2 unità per la quota

comma 17

56Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

La pensione anticipata dei lavoratori usurati

Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti: notturni con 64/71 notti annue

Periodo

Anzianità contributiva

minima

Requisiti previgenti(DLgs 67/2011)

Nuovi requisiti (L. 214/2011) Decor-

renza

Età minima al pensionamento

(anni e mesi)

35

Età minima

Quota*Età

minima Quota* da a

2011 59 94 -- --

12 mesi dopo aver

maturato i requisiti

60

2012 59 94 62 98 63 64

2013-2015 60 e 3 94 e 3 63 e 3 99 e 3 64 e 3 65 e 3

2016-2018 60 e 7 94 e 7 63 e 7 99 e 7 64 e 7 65 e 7

2019-2020 60 e 11 94 e 11 63 e 11 99 e 11 64 e 11 65 e 11

2021-2022 61 e 2 95 e 2 64 e 2 100 e 2 66 e 2 67 e 2

Page 57: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Assegno socialeAssegno sociale

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Patronato INCA CGIL

Dal 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale e dell’assegno sociale

derivante da invalidità civile è incrementato di 1 anno

58Area Previdenza e Assistenza

(Art. 24, comma 8)

I nuovi requisiti per l’assegno sociale

L’adeguamento dei limiti di età in relazione all’aumento della speranza di vita si applica anche per conseguire il

diritto all’assegno sociale

Page 59: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Requisiti anagrafici per l’assegno socialePeriodo

dal al

Aumento speranza di vita

(anni e mesi)

Età minima (anni)

Età con aumento (anni e mesi)

Decorrenza

1.1.2012--31.12.2012 --

65

65

1° giorno del mese successivo a quello di

maturazione dei requisiti

1.1.2013--31.12.2013 365 e 3

1.1.2014--31.12.2015 --1.1.2016--31.12.2017 4 65 e 71.1.2018--1.12.2018 --

6666 e 7

1.1.2019--1.12.2020 4 66 e 111.1.2021--1.12.2022 3 67 e 2

Le prestazioni in favore degli invalidi civili e dei non udenti saranno trasformate in assegno sociale non più a 65 anni ma al compimento dell’età anagrafica richiesta per il diritto all’assegno sociale

comma 8

59Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

I nuovi requisiti per l’assegno sociale

Page 60: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

60

AnnoAumento presunto speranza di vita

(mesi)

Età anagrafica (anni e mesi)

2012 -- 652013 3 65 e 32014 65 e 32015 65 e 32016 4 65 e 7 *2017 65 e 72018 66 e 7 **2019 4 66 e 112020 66 e 112021 3 67 e 22022 67 e 22023 3 67 e 52024 67 e 52025 3 67 e 8

* Nel 2016 l’età coincide con l’età pensionabile delle dipendenti private** Dal 2018 l’età coincide con quella per la vecchiaia di tutti, lavoratori e lavoratrici, dipendenti pubblici e privati, autonomi e parasubordinati.

* Nel 2016 l’età coincide con l’età pensionabile delle dipendenti private** Dal 2018 l’età coincide con quella per la vecchiaia di tutti, lavoratori e lavoratrici, dipendenti pubblici e privati, autonomi e parasubordinati.

Area Previdenza e Assistenza

I nuovi requisiti per l’assegno sociale

Page 61: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Pensioni in totalizzazione(D.Lgs. n. 42/2006)

Pensioni in totalizzazione(D.Lgs. n. 42/2006)

Page 62: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

62

(Art. 24, comma 19)

Dal 1.1.2012 possono essere cumulati,

per le pensioni di vecchiaia e con 40 anni di contributi,

tutti i periodi assicurativi

anche se inferiori a 3 anni nella singola gestione.

Modifica all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 42/2006Modifica all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 42/2006

Area Previdenza e Assistenza

Page 63: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Coefficienti di trasformazioneCoefficienti di trasformazione

Page 64: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

I coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo con il sistema contributivo, nella prossima revisione triennale (1.1.2013), verranno ridefiniti fino alla età di 70 anni (indicizzati).

Quando con l’adeguamento alla speranza di vita si arriverà all’unità intera si definiranno coefficienti anche per gli ultra 70enni.

Così come per gli incrementi di speranza di vita, dal 2019 la revisione dei coefficienti avrà cadenza biennale.

(Art. 24, comma 16)

Coefficienti di trasformazione

Page 65: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Perequazione delle pensioniPerequazione delle pensioni

Page 66: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Legge n. 388/2000Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione

Qualsiasi

Quota di pensione fino a 3 volte il TM 100

Quota di pensione da 3 a 5 volte il TM 90

Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75

Legge n. 247/2007 (dal 1.1.2008 al 31.12.2010)

Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione

Qualsiasi Quota di pensione fino a 5 volte il TM 100

Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75

Legge non rifinanziata: dal 1.1.2011 si ritorna alla legge 388/2000Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione

Qualsiasi

Quota di pensione fino a 3 volte il TM 100

Quota di pensione da 3 a 5 volte il TM 90

Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75

La perequazione delle pensioni

Un po’ di storia

66Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

Page 67: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Esempi di rivalutaziopne secondo la legge n. 111/2011

Pensione 2011 Fasce importo Aliq. rival.* % rivalutaz. Rivalutazione Pensione 2012

2.341,001.405,05

2,6%100 36,53

2399,43935,95 90 21,90

2.500,001.405,05

2,6%70 25,57

2.525,571.094,95 0 0

3.000,001.405,05

2,6%70 25,57

3.025,571.594,95 0 0

3.500,001.405,05

2,6%70 25,57

3.525,572.094,95 0 0

*aliquota presunta di rivalutazione*aliquota presunta di rivalutazione

Legge n. 111/2011 (dal 1.1.2012 al 31.12.2013)Importo pensione 2011 Fasce di importo % di rivalutazione

Fino a 2.341,75 euro (468,35*5)Fino a 5 Volte il TM

Fino a 1.405,05 euro 100

Da 1.405,05 a 2.341,75 euro 90

Superiore a 2.341,75 euro (468,35*5) superiore a 5 volte il TM

Fino a 1.405,05 euro 70

Oltre 1.405,05 euro 0

La perequazione delle pensioni

Un po’ di storia (non vissuta)

67Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

Page 68: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Dal 1.1.2012 al 31.12.2013Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione

Pensioni fino a 3 volte il TM

Quota di pensione fino a 3 volte il TM 100

Pensioni superiore a 3 volte il TM

Quota di pensione fino a 3 volte il TM 0

Dal 1.1.2012 al 31.12.2013Importo pensione 2011 Fasce di importo % di rivalutazioneFino a 1.405,05 euro

(468,35*3)Fino a 1.405,05 euro 100

Superiore a 1.405,05 euro (468,35*3)

Fino a 1.405,05 euro 0

68

(Art. 24, comma 25)

Area Previdenza e Assistenza

La perequazione delle pensioni

Page 69: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

È prevista una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il trattamento minimo Inps e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica. In tal caso l’aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell’aumento di perequazione.

È prevista una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il trattamento minimo Inps e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica. In tal caso l’aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell’aumento di perequazione.

*aliquota presunta di rivalutazione*aliquota presunta di rivalutazione

69

Dal 1.1.2012 al 31.12.2013

Esempi di rivalutazione dal 1.1.2012

Pensione 2011 Aliq. rivalutaz.* % rivalutaz. Rivalutazione Pensione 2012

1.000,00 2,60% 100 26,00 1.026,00

1.400,00 2,60% 100 36,40 1.436,40

1.500,00 2,60% 0 0,00 1.500,00

Area Previdenza e Assistenza

Perequazione delle pensioni

Page 70: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il trattamento minimo (€ 1.405,05) e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica (€ 1.441,58):l’aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell’aumento di perequazione (€ 1.441,58).

Norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il trattamento minimo (€ 1.405,05) e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica (€ 1.441,58):l’aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell’aumento di perequazione (€ 1.441,58).

*aliquota presunta di rivalutazione*aliquota presunta di rivalutazione

70Area Previdenza e Assistenza

Dal 1.1.2012 al 31.12.2013Esempi di rivalutazione dal 1.1.2012

Pensione 2011

Aliq. rivalutaz.*

% rivalutaz. Rivalutazione Pensione rivalutata

Pensione garantita

1.405,05 2,60% 100 36,53 1.441,58 1.441,581.406,00 2,60% 0 35,58 1406,00 1.441,581.440,00 2,60% 0 1,58 1440,00 1.441,58

Perequazione delle pensioni

Page 71: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Esempi di rivalutazione secondo la legge previgentePensione

2011 Fasce

importo Aliq. rival.*

% rivalutaz.

Rivalutazione Pensione 2012

1.000,001.000,00

2,60%100 26,00

1026,000,00 90 0,00

1.400,001.400,00

2,60%100 36,40

1.436,400,00 90 0,00

1.500,001.405,05

2,60%100 36,53

1.538,7594,95 90 2,22

2.341,001.405,05

2,60%100 36,53

2.399,43935,95 90 21,90

Esempi di rivalutazione secondo la manovra di dicembre 2011 Pensione

2011 Fasce

importo Aliq. rival.*

% rivalutaz.

Rivalutazione Pensione 2012  Riduzione

mensileRiduzione

annua

1.000,001.000,00

2,60%100 26,00

1026,00 0,00 0,000,00 90 0,00

1.400,001.400,00

2,60%100 36,40

1.436,40 0,00 0,000,00 90 0,00

1.500,001.405,05

2,60%0 0,00

1.500,00 38,75 503,7994,95 0 0,00

2.341,001.405,05

2,60%0 0,00

2.341,00 58,43 759,62935,95 0 0,00

comma 25

La perequazione negli anni 2012 e 2013

Una pensione lorda di 1500 euro si

ridurrà in 2 anni di 77,50 euro al mese

ed una pensione lorda di 2341 euro di 116,86 euro mensiliSenza possibilità di

recupero!!!

71Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

Page 72: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Contributo di solidarietàContributo di solidarietà

Page 73: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

73

(Art. 24, comma 21)

Contributo di solidarietà

Area Previdenza e Assistenza

Per il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2017 viene introdotto un contributo di solidarietà per gli iscritti e pensionati del fondo volo e dei fondi confluiti nell’Ago (Autoferrotranvieri, elettrici, telefonici, dirigenti). Il contributo è proporzionale agli anni di contribuzione fatti valere alla data di armonizzazione dei rispettivi fondi, e si applica sulle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo (2.341,75 euro) ma non sulle pensioni di invalidità o inabilità

Fondi Data armonizzazione

Autoferrotranvieri 1.1.1996

Elettrici 1.1.1997

Telefonici 1.1.1997

Dirigenti INPDAI 1.1.1997

Volo 1.7.1997

Page 74: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

74

Contributo di solidarietà

Area Previdenza e Assistenza

Si applica sulle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo (2.341,75 euro) ma non sulle pensioni di invalidità o inabilità

PensionatiAnzianità contributive al 31/12/1995

Da 5 fino a 15 anni Oltre 15 fino a 25 anni Oltre 25 anni

Ex Fondo trasporti 0,3% 0,6% 1,0%

Ex Fondo elettrici 0,3% 0,6% 1,0%

Ex Fondo telefonici 0,3% 0,6% 1,0%

Ex INPDAI 0,3% 0,6% 1,0%

Fondo volo 0,3% 0,6% 1,0%

Per i lavoratori iscritti il contributo di solidarietà è pari allo 0,5%

Page 75: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Ulteriori possibili ricadute per i dipendenti pubblici

Ulteriori possibili ricadute per i dipendenti pubblici

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Patronato INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Maggiorazione della contribuzione

Dipendenti destinatari del calcolo retributivo puro (18 anni al 1995): •l’anzianità contributiva viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età pensionabile (anche 65 anni)

Dipendenti destinatari del calcolo contributivo puro o misto (nulla o meno di 18 anni al 1995): •l’anzianità contributiva viene maggiorata del periodo compreso tra decorrenza pensione e compimento 60° anno età (si maggiora il montante contributivo come se il lavoratore continuasse a contribuire fino a 60 anni)

In ogni caso l’anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l’importo della pensione non può superare né l’80% della base pensionabile né l’importo della pensione privilegiata

Inabilità a qualsiasi attività

lavorativa

Page 77: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Termini di liquidazione del TFS e TFR

Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di TFS e di TFR

Prestazioni interessate:•Indennità di buonuscita •Indennita premio di fine servizio•Trattamento di fine rapporto•Indennità di anzianità

Soggetti derogati a cui si applicano i termini previgenti:•Lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione entro il 13 agosto 2011;•Personale della scuola che matura il diritto a pensione entro il 31.12.2011

Page 78: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Motivo della cessazione Termini previgenti Nuovi termini

Inabilità o decesso 15 giorni + 90 giorni 15 giorni + 90 giorni

Limite di età o di servizio 15 giorni + 90 giorni 6 mesi + 90 giorni

Dimissioni volontarie 6 mesi + 90 giorni 24 mesi + 90 giorni

Scadenza contratti a termine 15 giorni + 90 giorni 6 mesi + 90 giorni

Trascorsi tali termini sono dovuti gli interessi

Termini di liquidazione del TFS e TFR

Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di TFS e di TFR

Page 79: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Importi lordi Tempi di liquidazione

Fino a 90.000 euro unica annualità

Fino a 150.000 eurodue annualità (la prima annualità importo pari a 90.000 euro; la seconda annualità per la restante parte)

Oltre 150.000 eurotre annualità (la prima per importo pari a 90.000 euro, la seconda per importo pari a 60.000 euro; la terza per la restante parte)

I tempi di liquidazione decorrono dal termine della prima liquidazione in base vigente normativa

Pagamento del TFS o del TFR(legge n. 122/10 art. 12 c. 7)

Page 80: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Requisiti pensione vecchiaia

anni Età anagrafica (uomini e donne)*

contributi

2012 60/65 anni Almeno 20 anni

Requisiti pensione di anzianità

periodo Requisiti età, contributi Solo contributietà contributi

2012 57 35 40

Gli appartenenti alle FFAA, forze di polizia

e corpo VVF Sono derogati dalla

applicazione dei nuovi requisiti, in attesa di

armonizzazioneRequisiti pensione anzianità (Dlgs n. 165/97)

periodo età contribuzione

2012 53Anzianità massima

ordinamentale (80%)

*Requisiti anagrafici differenziati a seconda del grado, qualifica e ruolo ricoperti.

Page 81: La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

Patronato INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Ulteriori misureUlteriori misure

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Patronato INCA CGIL

Art. 6 Equo indennizzo e pensione privilegiata

Ferma restando la tutela Inail, sono abrogati gli istituti relativi:•all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio;•al rimborso per le spese di degenza per causa di servizio;•all'equo indennizzo;•alla pensione privilegiata.

82Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

Causa di servizio e pensioni privilegiate

Sono esclusi dall’abrogazione gli appartenenti alle Forze Armate

(Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di

Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale, Polizia

Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanaza), al Corpo nazionale dei

vigili del fuoco e al personale adibito al soccorso pubblico. Nei confronti

di tale personale continua ad applicarsi la normativa previgente

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La normativa previgente continua ad esplicare i suoi effetti:•per i procedimenti di riconoscimento già avviati alla data del

6.12.2011;•nei casi in cui non siano scaduti i termini per la presentazione della

domanda; per la pensione privilegiata tali termini sono:• per gli iscritti Cpdel, Cps, Cpi e Cpug , 5 anni dalla cessazione

dal servizio;• per gli iscritti alla Ctps ,5 anni dalla cessazione o dalla

manifestazione della malattia nel caso in cui insorga dopo 5

anni dalla cessazione; il termine di 5 anni è elevato a 10 anni in

caso di parkinsonismo e, nel caso riconoscimento dell’infermità

per causa di servizio in costanza di attività lavorativa non

sussiste alcun termine.

83Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011

Causa di servizio e pensioni privilegiate

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Soppressione INPDAP ED ENPALS

84Area Previdenza e Assistenza

(Art. 21)

Dal 1° gennaio 2012 sono soppressi sia l’INPDAP, sia l’ENPALS, e tutte le funzioni e competenze sono affidate

all’INPS insieme al trasferimento del personale e dei beni materiali.

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Dal 1° gennaio 2012 ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata,

non pensionati e non iscritti in altri fondi, vengono estese tutte le tutele di

malattia e maternità previste per i lavoratori a progetto.

(Art. 24, comma 26)

Professionisti iscritti alla gestione separata

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Contribuzione artigiani e commercianti

86Area Previdenza e Assistenza

(Art. 24, comma 22)

Dal 2012, per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti, le aliquote contributive e di computo vengono aumentate dell’1,3%, e successivamente dello 0,45% per ciascun anno fino a raggiungere il 24%.

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Contribuzione coltivatori diretti

87Area Previdenza e Assistenza

(Art. 24, comma 23)

Dal 2012, per gli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti , mezzadri e coloni, le aliquote contributive e di computo vengono rideterminate sulla base di due tabelle allegate al decreto.

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Casse libero professionali

88Area Previdenza e Assistenza

(Art. 24, comma 24)

Tutte le casse dei liberi professionisti (privatizzate e private) debbono adeguare le normative in modo da garantire l’equilibro finanziario in un arco temporale di 50 anni.

In caso di non adempimento entro il 31.03.2012, verrà imposto comunque il passaggio al contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012, nonché un contributo di solidarietà a carico dei pensionati dell’1%.

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Contribuzione iscritti alla gestione separata

89Area Previdenza e Assistenza

Art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011

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Costituzione Commissione

90Area Previdenza e Assistenza

Costituzione di una Commissione per valutare, entro il 2012, ulteriori forme di accesso a

pensione liquidata con il sistema contributivo, nonché eventuali forme di decontribuzione

parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria per favorire maggiori flussi a forme di previdenza

complementare.

(Art. 24, comma 28)