REACH: regolamentazione dei polimeri€¦ · G. Chiodini - 2 - 8 marzo 2012 REACH & Polimeri...
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REACH: regolamentazione dei polimeri
Graziella Chiodini
Federchimica 8° Conferenza REACH, 8 marzo 2012
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REACH & Polimeri
Definizioni:
Art 3(5) polimero: una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di
uno o più tipi di unità monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una
gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente
attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche.
Nel contesto di questa definizione, per "unità monomerica" s'intende la forma
sottoposta a reazione di un monomero in un polimero
Art 3(6): monomero: una sostanza in grado di formare legami covalenti con una
sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente
reazione di formazione del polimero utilizzata per quel particolare processo
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Art. 6(3) Ogni fabbricante o importatore di un polimero presenta una registrazione
all'agenzia per la o le sostanze monomeriche o per qualsiasi altra sostanza non
ancora registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento, se sono
soddisfatte le due seguenti condizioni:
a) il polimero contiene il 2% o più in peso/peso di tali sostanze
monomeriche o altre sostanze in forma di unità monomeriche e sostanze
chimicamente legate;
b) il quantitativo totale di tali sostanze monomeriche o altre sostanze è pari ad almeno 1 tonnellata all'anno.
I monomeri sono considerati intermedi ma non godono della registrazione ridotta.
Art. 6(2) Ai monomeri che sono utilizzati come sostanze intermedie isolate in sito
o come sostanze intermedie isolate trasportate non si applicano gli articoli 17 e18.
REACH & polimeri
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REACH & polimeri
Polimeri sono esentati da Registrazione in accordo all’articolo 2(9) del
regolamento REACH
I monomeri e “gli altri reagenti” devono essere registrati
altri reagenti = sostanze diverse dai monomeri ma presenti nel polimero in
forma chimicamente legata, rientrano in questa definizione anche i post
reactants.
Additivi (diversi dagli stabilizzanti) devono essere registrati.
Questi obblighi si applicano ai produttori e agli importatori di polimeri.
Gli “altri reagenti” sono soggetti registrazione semplificata
I monomeri e gli altri reagenti non sono soggetti ad Autorizzazione
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Stabilizzanti ed impurezze presenti nel polimero non devono
essere registrati separatamente in quanto parte del polimero
stesso
Stabilizzanti sono: anti ossidanti , stabilizzanti alla luce e al
calore, sostanze necessarie per preservare la stabilità del
polimero
Impurezze: residui di polimerizzazione
REACH & polimeri
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Criticità
Polimeri importati: dati analitici dei monomeri
Interpretazione dell’art 6 (3) caso C-558/07
Conformità al regolamento REACh e CLP
CLP database: impatto sui polimeri
Registrazione dei polimeri
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In caso di polimeri importati, l'importatore deve registrare i monomeri / altri reagenti, pertanto, deve fornire i pertinenti dati analitici
Monomero: dossier completo + CSR
Altri reagenti: registrazione come intermendio
In caso di lunga e complessa catena di approvvigionamento, questo comporta problemi perché l’importatore potrebbe non avere le informazioni sul monomero:
Identità del monomero
Composizione
Dati analitici
Polimeri importati: dati analitici dei monomeri
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Nel caso in cui il fornitore non fornisca i dati ci sono
le seguenti possibilità:
1. Il registrante ha accesso ad un campione del monomero
utilizzato per produrre il polimero importato
monomero può essere analizzato.
2. Il registrante richiede al fornitore extra UE i dati analitici
sul monomero utilizzato per produrre il polimero
Polimeri importati: dati analitici dei monomeri
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Cosa fare nel caso il registrante non abbia accesso al monomero e il fornitore extra UE si rifiuta di fornire i dati analitici?
3. il registrante allega al dossier di registrazione i dati analitici relativi ad un campione di monomero di riferimento con purezza del 100%. Il razionale a supporto è che le eventuali impurezze non polimerizzino e quindi non siano presenti in forma legata nel polimero. E perciò non è richiesto siano citate nel report analitico del monomero.
Il registrante può decidere di chiedere al fornitore non UE di confermare che i dati analitici prodotti siano rappresentativi del monomero utilizzato. Tale richiesta può anche includere una clausola che, se il registrante non riceve una risposta dal fornitore, riporterà ciò nel dossier a supporto degli sforzi fatti per ottenere le informazioni necessarie.
L'ultima possibilità è di fornire dati sul polimero
4. Se non è tecnicamente possibile fornire informazioni sul monomero, il registrante deve documentare gli sforzi e può prendere in considerazione di fornire dati analitici sul polimero.
CEFIC ha preparato un template da allegare al dossier di registrazione (scaricabile direttamente dal sito), sez 2.2 per giustificare la mancata sottomissione di dati analitici
Polimeri importati: dati analitici dei monomeri
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Nel caso in cui ci siano più fornitori extra EU, le informazioni
analitiche dovrebbero essere basate su un campione
rappresentativo dei diversi monomeri.
Cosa è rappresentativo?
Questo deve essere definito caso per caso dal registrante
E’ consigliato definire un intervallo di composizione in modo che tutte le
modifiche prevedibili in termini di qualità e fornitore siano debitamente
coperti nel fascicolo della sostanza
Polimeri importati: dati analitici dei monomeri
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La Corretta Interpretazione dell’articolo 6(3) è stata oggetto di
pronuncia pregiudiziale su proposta dell’high Curt of Justice, UK
Si poneva la questione se fossero i monomeri non reagiti contenuti all’interno del
polimero ad essere soggetti all’obbligo di registrazione.
Guiudizio della Corte:
Il concetto di monomero nell’ Art. 6(3) è relativo solo al
monomero reagito
Opinione della Commissione:
Il volume del monomero da registrare è la somma del reagito +
non reagito
Il ciclo di vita del monomero non finisce con la reazione di
polimerizzazione
Causa C-558/07
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ECHA sta
aggiornando la
Guidance on
monomers and
polymers tenendo
conto della
pronuncia della
Corte
Causa C-558/07
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Causa C-558/07
Posizione CEFIC:
Nel calcolo del limite di tonnellaggio di 1 ton si considera solo il
monomero presente in forma legata
Il ciclo di vita di un monomero termina con la reazione di
polimerizzazione. L’uso del polimero non deve essere
descritto nel CSR del monomero.
L’informazione sui rischi derivanti dal monomero presente
come residuo nel polimero deve essere trasmesso attraverso la
SDS
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Polimero prodotto in EU: Regolamento REACH
Polimero esentato da registrazione
Monomero deve essere registrato dal
produttore del monomero
Regolamento CLP
Polimero soggetto a notifica se
classificato
Monomero deve essere notificato
REACH & CLP
Polimero importato da extra EU: Regolamento REACH
Polimero esentato da registrazione
Monomero deve essere registrato
dall’importatore
Regolamento CLP
Polimero soggetto a notifica se
classificato
Monomero esentato da notifica
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CLP database: impatto sui polimeri
Il database delle classificazioni notificate, contiene numerosi errori
Riporta classificazioni per polimeri tradizionali per i quali non esiste
alcuna evidenza di pericolosità
Sulla base di quale dato?
Legata alla presenza di additivi classificati?
Non si differenziano polimeri vergini e polimeri formulati
Rischio: conclusioni dubbie o non corrette sulla pericolosità dei
polimeri
Posizione dell’industria:
le classificazioni riportate non sono vincolanti
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REACH & polimeri
Prospettive di registrazione dei polimeri in futuro
Articolo 138(2) Revisione
La Commissione può presentare proposte legislative non appena può essere
determinato un modo, praticabile e efficiente, in termini di costi, di selezionare i
polimeri ai fini della registrazione in base a validi criteri tecnici e scientifici, e
dopo aver pubblicato una relazione riguardante:
a) i rischi che presentano i polimeri rispetto ad altre sostanze;
b) l'eventuale necessità di registrare taluni tipi di polimeri, tenendo conto
della competitività e dell'innovazione, da un lato, e della protezione della
salute umana e della tutela dell'ambiente, dall'altro.
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Registrazione polimeri
PERCHE’ ?
Certe classi di polimeri sono considerate di alto rischio:
polimeri in grado di assorbire acqua
polimeri cationici
polimeri degradabili
contenenti gruppi funzionali
COME ?
in base alle esperienze delle precedenti notifiche
in base alle esperienze di altri paesi: Canada, Cina, Australia.
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Registrazione polimeri
La Commissione ha avviato il processo per rivedere la
registrazione dei polimeri con la consulenza di RPA (Risk e
Policy Analysts Ltd
CEFIC e PE hanno avviato un progetto parallelo, per
prepararsi con una posizione comune, alla eventuale
registrazione dei polimeri
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Industria intende dimostrare, su base scientifica, che la
registrazione dei polimeri non porterebbe ad un miglioramento
della protezione della salute umana e dell’ambiente,
attraverso:
In formazioni disponibili derivanti da registrazione dei monomeri
Informazioni di letteratura
Inventario volontario dei polimeri e loro classificazione
Dati di notifica CLP
Rivedendo le richieste applicate per i polimeri in altri paesi
Registrazione polimeri
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References
ECHA - Guidance for monomers and polymers – May 2008
ECHA FAQ version 4.2, 13/02/2012, section 7
ECHA Case Law The European Court of Justice interpreted the scope of Article 6(3) of the REACH Legal Text and declared Article 6(3) valid in European Court of Justice ruling on monomers C-558/07 of 7 July 2009
CEFIC - Monomers and Polymers, hazard communication under REACH – November 2009
CEFIC – Polymers- Cefic Polymers’ Working Group interpretation of specific polymers issues - December 2008
CEFIC – Analytical Data Requirements for Substance Identity in case of imported mixtures and polymers – publication expected in March 2012
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