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AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA RAPPORTO ANNUALE ANNO VII - 2018 CITTÀ DEL VATICANO 2019

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1 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

RAPPORTO ANNUALE

ANNO VII - 2018

CITTÀ DEL VATICANO

2019

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2 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

Autorità di Informazione Finanziaria

Palazzo San Carlo

00120 Città del Vaticano

Tel.: (+39) 06 698 71 522 Fax.: (+39) 06 698 84 497 e-mail: [email protected] www.aif.va

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3 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

INDICE

Pag. I Pag. 1 Pag. 5 Pag. 8 Pag. 23 Pag. 28

INTRODUZIONE PARTE I Quadro generale, funzioni istituzionali e principali attività 1. Quadro generale

1.1. Quadro giuridico 1.1.1. Quadro legislativo 1.1.2. Quadro regolamentare

1.2. Quadro economico e finanziario 1.2.1. Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA)

2. Funzioni istituzionali

2.1. Statuto e funzioni istituzionali 2.2. Struttura e organizzazione 2.3. Soggetti sottoposti a vigilanza

2.3.1. Istituto per le Opere di Religione

3. Principali attività 3.1. Valutazione generale dei rischi e approccio basato sul rischio 3.2. Vigilanza e regolamentazione degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria

3.2.1. Vigilanza e regolamentazione in materia prudenziale 3.2.2. Vigilanza e regolamentazione in materia di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo 3.2.3. Collaborazione e scambio di informazioni a livello internazionale

3.3. Informazione (Intelligence) Finanziaria 3.3.1. Segnalazioni di attività sospette 3.3.2. Rapporti all’Ufficio del Promotore di Giustizia 3.3.3. Contrasto del finanziamento del terrorismo 3.3.4. Collaborazione e scambio di informazioni a livello interno ed internazionale

3.4. Ulteriori attività 3.4.1. Dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante 3.4.2. Adempimenti fiscali 3.4.3. Altre attività internazionali

PARTE II Statistiche 4. Statistiche

4.1. Vigilanza e regolamentazione 4.1.1. Collaborazione internazionale 4.1.2. Protocolli d’intesa con Autorità di vigilanza estere

4.2. Informazione (Intelligence) finanziaria 4.2.1. Segnalazioni di attività sospette 4.2.2. Misure preventive 4.2.3. Rapporti all’Ufficio del Promotore di Giustizia 4.2.4. Collaborazione interna 4.2.5. Collaborazione internazionale 4.2.6. Protocolli d’intesa con Unità di Informazione Finanziaria estere

4.3. Dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante 4.3.1. Numero e ammontare delle Dichiarazioni

Glossario/Acronimi

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4 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

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I AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

INTRODUZIONE

Nel 2018 si registrano ulteriori segnali positivi nella direzione di un sempre più efficace funzionamento del sistema interno e del suo accreditamento a livello internazionale. Con riferimento alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio (CR) e del finanziamento del terrorismo (FT), si registra la prima condanna per il reato di riciclaggio pronunciata dal Tribunale dello Stato della Città del Vaticano a seguito di un rapporto dell’Autorità. Più in generale, la Valutazione Generale dei Rischi (VGR), adottata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CoSiFi), conferma un livello medio-basso di rischio in ambito CR e un livello basso di rischio in ambito FT. La valutazione ha rilevato l’adozione delle misure di mitigazione dei rischi raccomandate dalla VGR del 2017, secondo un approccio basato sul rischio, che non si limita alle sole attività finanziarie, ma si estende a tutti i settori rilevanti. Nell’ambito dei servizi finanziari e di pagamento, si è concluso positivamente il processo di adesione della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano all’ambito geografico dell’Area Unica dei Pagamenti in Euro (Single Euro Payments Area, SEPA). Si tratta di importante passo verso l’armonizzazione e l’efficienza dei trasferimenti di fondi nell’area europea, con benefici anche per gli utenti.1 Le istituzioni finanziarie della giurisdizione potranno ora aderire agli schemi SEPA (cfr. § 1.2.). Contestualmente, è stato registrato un codice vaticano Iban (International Bank Account Number) da parte della Società per le telecomunicazioni finanziarie e interbancarie mondiali (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT)2 (cfr. § 1.2.), rendendo ancora più visibile la unicità, nonché l’autonomia e indipendenza della giurisdizione anche nell’ambito dei servizi finanziari. L’Autorità ha proseguito con le attività istituzionali nella duplice funzione di autorità di vigilanza e di informazione finanziaria. L’attività di vigilanza e regolamentazione è stata condotta in maniera coerente ad un approccio basato sul rischio (§§ 3.1) ed ha incluso ispezioni a distanza e in loco, che confermano il dato registrato nel 2017 circa la stabilità delle attività finanziarie e dell’Istituto per le Opere di Religione (IOR). Il quadro regolamentare è stato aggiornato e ampliato, sia ai fini della prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (§§ 1.1. e 3.2.2.), sia ai fini della vigilanza prudenziale, in attuazione degli impegni assunti dalla Santa Sede con la Convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano del 2009. I casi di collaborazione e scambio di informazioni con Autorità di vigilanza estere sono stati 15. Sono stati stipulati 2 nuovi Protocolli d’intesa per la collaborazione e lo scambio di informazioni con la Superintendencia de Bancos de Panamá e con il Banco do Brasil. L’attività di informazione finanziaria è stata caratterizzata da una ampia collaborazione internazionale, date anche le caratteristiche della giurisdizione. I dati relativi alle segnalazioni di attività sospette confermano la tendenza di una diminuzione nel numero e un aumento nella qualità delle segnalazioni, anche da parte delle Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. I rapporti trasmessi all’Ufficio del Promotore di Giustizia per ulteriori attività di indagine sono stati 11. L’aumento della qualità delle segnalazioni ha prodotto un incremento della relazione tra numero di segnalazioni ricevute e numero di rapporti trasmessi. I casi di collaborazione e scambio di informazioni con le Autorità interne sono stati 231. I casi di collaborazione e scambio di informazioni con le Unità di informazione finanziaria (UIF) sono stati 473. Sono stati stipulati 6 nuovi Protocolli d’intesa con le UIF di Aruba, Bulgaria, Grecia, Honduras, Messico e Uruguay (cfr. § 3.3). Come insegna Papa Francesco: “se parliamo della relazione dell’essere umano con le cose, si pone l’interrogativo circa il senso e la finalità dell’azione umana sulla realtà”.3 Ciò invita ad una riflessione aperta sugli attuali modelli finanziari, nonché sui valori e le logiche ad essi sottese, e il loro impatto sociale. In tale prospettiva, anche la promozione della trasparenza e dell’integrità delle attività finanziarie assume un più profondo significato, favorendo la realizzazione di più nobili fini che la società umana è chiamata a perseguire.

TOMMASO DI RUZZA Direttore

1 Cfr. Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede del 30.11.2018 [B0885]. 2 Cfr. IBAN Registry, Relase 81 – December 2018, p. 80. 3 Francesco, Lett. Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), § 125.

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II AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

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III AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

PARTE I

QUADRO GENERALE,

FUNZIONI ISTITUZIONALI

E PRINCIPALI ATTIVITÀ

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IV AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

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1 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

1. QUADRO GENERALE 1.1. QUADRO GIURIDICO 1.1.1. Quadro legislativo Le basi del quadro giuridico delle attività di vigilanza e regolamentazione e di informazione (intelligence) finanziaria sono state poste con la Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” di Papa Francesco per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa dell’8 agosto 2013 e la Legge recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, n. XVIII dell’8 ottobre 2013 (Legge n. XVIII). Il Titolo II della Legge n. XVIII disciplina la vigilanza per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché l’informazione (intelligence) finanziaria. Il Titolo III della Legge n. XVIII disciplina la vigilanza prudenziale. Nel 2018 vi sono stati degli importanti interventi da parte della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano sul quadro legislativo vigente, per effetto degli impegni assunti dalla Santa Sede a livello europeo con la Convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano del 17 dicembre 2009. Con la Legge recante modifiche alla Legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell’8 ottobre 2013, n. CCXLVII del 19 giugno 2018 (Legge n. CCXLVII) sono state apportate modifiche alla Legge n. XVIII ai fini della trasposizione della Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva CR/FT). Con la Legge recante norme in materia di abusi di mercato, n. CCLVII del 28 settembre 2018 sono state inoltre trasposte nell’ordinamento vaticano le norme rilevanti ed applicabili del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (c.d. “Regolamento sugli abusi di mercato”) – come modificato dal Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e integrato dalla Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015 – e della Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (c.d. “Direttiva abusi di mercato”). Le nuove fattispecie di reato ampliano la serie delle potenziali fattispecie di reato presupposto del riciclaggio e dell’auto-riciclaggio. In tale ambito costituisce, infine, una fonte rilevante la Legge in materia di registrazione e di vigilanza degli enti senza scopo di lucro, n. CCXI del 22 novembre 2017, con la quale è stato introdotto, tra l’altro, uno specifico obbligo di segnalazione di attività sospette in capo agli enti senza scopo di lucro aventi sede legale e registrati nello Stato della Città del Vaticano4. Con tale obbligo, la Santa Sede attua una politica molto avanzata nella limitazione dei rischi connessi agli enti senza scopo di lucro e nella promozione della trasparenza e integrità della loro attività.

4 L’art. 1 (3) della Legge n. CCXI definisce “Enti senza scopo di lucro” le “associazioni o fondazioni che hanno come attività prevalente la raccolta e/o la distribuzione di fondi o altre risorse economiche per scopi caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o umanitari”, in linea con la Raccomandazione n. 8 del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).

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1.1.2. Quadro regolamentare L’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) ha la responsabilità di stabilire il quadro regolamentare sia ai fini della vigilanza prudenziale sia ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, mediante l’adozione di regolamenti, istruzioni e linee guida, tenendo anche conto degli impegni assunti dalla Santa Sede con la Convenzione monetaria del 2009. Nel 2018, sono stati introdotti il nuovo Regolamento n. 3 in materia di servizi di pagamento (cfr. § 3.2.1. (c)), il nuovo Regolamento n. 4 in materia di adeguata verifica (cfr. § 3.2.2. (a)), ed il nuovo Regolamento n. 5 in materia di segnalazione di attività sospetta (cfr. § 3.2.2. (b)). Il nuovo Regolamento n. 3, adottato il 23 maggio 2018, è stato elaborato tenuto conto anche dei Titoli III e IV della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD II), con lo scopo di rafforzare i sistemi di pagamento e favorire l’efficienza dei servizi di pagamento offerti agli utenti all’interno del circuito SEPA. I Regolamenti nn. 4 e 5, adottati il 19 settembre 2018, introducono, rispettivamente, nuovi requisiti ai fini dell’adeguata verifica degli utenti e dell’attribuzione di un coerente profilo economico e di rischio, e nuovi indicatori di anomalia, tenuto anche conto delle indicazioni della Valutazione Generale dei Rischi (VGR) adottata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CoSiFi) il 13 dicembre 2018 (cfr. § 3.1.). I regolamenti vigenti, inoltre, sono stati emendati per un ulteriore rafforzamento del quadro regolamentare. Il 19 settembre 2018 il Regolamento n. 1 è stato modificato e integrato ai fini della ricezione delle disposizioni rilevanti e applicabili delle seguenti fonti indicate nella Sezione dell’Allegato della Convenzione monetaria, in conformità del regime ad hoc del Comitato misto su richiesta della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, relativa all’inclusione delle pertinenti norme applicabili agli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria: (a) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso

all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. CRD IV);

(b) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo

ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione del 10 ottobre 2014 ed integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, successivamente modificato dal Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell’11 marzo 2015) (c.d. CRR).

Il Regolamento n. 2 è stato modificato e integrato tenuto conto anche delle modifiche introdotte dalla Legge n. CCXLVII (§ 1.1.1.). Le principali fonti normative che compongono l’attuale quadro regolamentare sono pertanto le seguenti: (a) il Regolamento n. 1 in materia di Vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di

natura finanziaria (entrato in vigore il 13 gennaio 2015, modificato e integrato il 19 settembre 2018); (b) il Regolamento n. 2 con il quale sono stabiliti le informazioni e i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi

e i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro (12 dicembre 2017, modificato e integrato il 19 giugno 2018);

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(c) il Regolamento n. 3 con il quale sono disciplinati i servizi di pagamento offerti dagli enti che svolgono

professionalmente attività di natura finanziaria (23 maggio 2018); (d) il Regolamento n. 4 in materia di adeguata verifica degli utenti degli enti che svolgono professionalmente attività

di natura finanziaria (19 settembre 2018); (e) il Regolamento n. 5 in materia di segnalazione di attività sospette (19 settembre 2018); (f) l’Istruzione n. 1 con la quale è pubblicata la lista degli Stati ad alto rischio, con carenze strategiche nei rispettivi

sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (23 ottobre 2017); (g) la Circolare in materia di redazione del bilancio annuale e del bilancio consolidato degli enti che svolgono

professionalmente attività di natura finanziaria (15 dicembre 2016, modificata e integrata il 31 ottobre 2017);

(h) la Circolare in materia di statistiche monetarie e finanziarie degli enti che svolgono professionalmente attività di

natura finanziaria (29 dicembre 2016); (i) la Circolare in materia di tassi d’interesse applicati dagli enti che svolgono professionalmente attività di natura

finanziaria (29 dicembre 2016). 1.2. QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO Per effetto della Legge sui settori economico, commerciale e professionale, n. V del 7 giugno 1929, nello Stato della Città del Vaticano vige un regime di natura pubblica e non è presente un libero mercato, né soggetti finanziari privati: (a) non esistono mercati regolamentati, strutture commerciali multilaterali e strutture di negoziazione

organizzate; (b) non sono emessi strumenti di debito pubblico, strumenti di capitale, titoli o strumenti associati; (c) non sono presenti enti private di natura assicurativa, istituti di denaro elettronico, società fiduciarie

e società di investimento; (d) non sono presenti filiali, succursali e/o uffici di soggetti finanziari esteri. Nell’ambito del quadro regolamentare vigente in materia di vigilanza prudenziale, lo svolgimento in maniera professionale di una o più attività di natura finanziaria è soggetto alla previa autorizzazione da parte dell’AIF. Allo stato attuale, l’unico ente autorizzato a svolgere professionalmente attività di natura finanziaria è l’Istituto per le Opere di Religione (IOR).

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1.2.1. Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA) Nel novembre 2018, il Consiglio Europeo dei Pagamenti (European Payment Council, EPC) ha approvato la partecipazione della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano all’ambito geografico degli schemi dell’Area Unica dei Pagamenti in Euro (Single Euro Payments Area, SEPA), con parere favorevole della Commissione europea5. Dal 1° marzo 2019 le istituzioni finanziarie della giurisdizione, una volta verificato il possesso di tutti i requisiti regolamentari e tecnici, potranno aderire agli schemi SEPA. Contestualmente, l’Autorità internazionale di registrazione per l’ISO 13616 (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT) ha inserito un codice vaticano IBAN (International Bank Account Number) nel Registro IBAN, utilizzabile per l’identificazione univoca dei conti di pagamento accesi presso le istituzioni finanziarie della giurisdizione6.

5 Cfr. Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede del 30.11.2018 [B0885] (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/11/30/0885/01934.html). 6 Cfr. IBAN Registry, Relase 81 – December 2018, p. 80.

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2. FUNZIONI ISTITUZIONALI 2.1. STATUTO E FUNZIONI ISTITUZIONALI L’AIF è stata istituita da Papa Benedetto XVI con la Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario del 30 dicembre 2010. Il mandato dell’AIF è stato consolidato da Papa Francesco con la Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” con la quale è approvato il nuovo Statuto dell’Autorità di Informazione Finanziaria del 15 novembre 2013. A norma dell’art. 1 dello Statuto, l’AIF ha lo status di “Istituzione collegata con la Santa Sede”, a norma degli artt. 186 et seq. della Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 28 giugno 1988, è dotata di personalità giuridica pubblica secondo il diritto canonico e ha sede nello Stato della Città del Vaticano. A norma dell’art. 2 dello Statuto, l’AIF svolge, in piena autonomia ed indipendenza, le seguenti funzioni istituzionali: (a) vigilanza prudenziale e CR/FT; (b) informazione (intelligence) finanziaria; (c) collaborazione e scambio di informazioni a livello interno ed internazionale. 2.2. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE La struttura e l’organizzazione dell’AIF sono definite dallo Statuto (cfr. § 2.1.). A norma dell’art. 3 (1), gli organi statutari dell’AIF sono: (a) il Consiglio Direttivo, competente per la definizione delle politiche e delle strategie; (b) il Presidente, che presiede il Consiglio Direttivo; (c) il Direttore, che è responsabile dell’attività operativa dell’AIF, è membro del Comitato di Sicurezza

Finanziaria (CoSiFi) e prende parte alle Delegazioni della Santa Sede presso gli organismi internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti membri: Dott.ssa Maria Bianca Farina (Italia), Dott. Marc Odendall (Svizzera), Dott. Joseph Yuvaray Pillay (Singapore) e Dott. Juan C. Zarate (Stati Uniti d’America). Il Presidente è il Dott. René Brülhart (Svizzera). Il Direttore è il Dott. Tommaso Di Ruzza (Italia).

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A norma dell’art. 3 (2) dello Statuto, la struttura interna dell’AIF è suddivisa in due Uffici: (a) l’Ufficio per la Vigilanza e la Regolamentazione; (b) l’Ufficio per l’Informazione Finanziaria. Lo Statuto garantisce la separazione funzionale tra le attività di vigilanza e quelle di informazione (intelligence) finanziaria. Allo stesso tempo, anche in considerazione dell’unicità della giurisdizione, la coesistenza dei due Uffici all’interno del medesimo quadro istituzionale garantisce un effettivo coordinamento e rappresenta un valore aggiunto ai fini dell’efficacia del sistema CR/FT nel suo complesso.

Ufficio per la Vigilanza e la Regolamentazione

Competente per la vigilanza CR/FT e prudenziale, inclusa la collaborazione e lo scambio di informazioni con le Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e le Autorità di vigilanza estere, a norma dell’art. 2 (a) (b) dello Statuto e degli artt. 46, 65 e 69 della Legge n. XVIII.

Ufficio per l’Informazione Finanziaria Competente per le attività di informazione (intelligence) finanziaria, inclusa la collaborazione e lo scambio di informazioni con le Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e le Unità di Informazione Finanziaria (UIF) estere, a norma dell’art. 2 (c) dello Statuto e degli artt. 48 e 69 della Legge n. XVIII.

2.3. SOGGETTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA Secondo quanto stabilito con il “Motu Proprio” dell’8 agosto 2013 (cfr. § 1.1.), tutti i Dicasteri della Curia Romana e gli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, come pure gli enti senza scopo di lucro aventi sede legale nello Stato della Città del Vaticano, ricadono nell’ambito di applicazione della normativa in materia di: (a) misure per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; (b) misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionali; (c) vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria. Gli effetti della legislazione dipendono dallo status istituzionale e giuridico degli enti. L’art. 2 della Legge n. XVIII (cfr. § 1.1.) indica le categorie di soggetti che ricadono nella sfera di vigilanza dell’AIF, inclusi gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria. A norma dell’art. 4 della Legge n. XVIII (cfr. § 1.1.), l’AIF pubblica ed aggiorna la lista dei soggetti vigilati. La lista include un solo ente che svolge professionalmente attività di natura finanziaria: lo IOR.

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2.3.1. Istituto per le Opere di Religione (IOR) Lo IOR è una fondazione canonica pubblica7. A norma dell’art. 2 dello Statuto approvato da Papa Giovanni Paolo II con il Chirografo con il quale viene data una nuova configurazione all’Istituto per le Opere di Religione del 1° marzo 1990, la missione dello IOR è: “la custodia e l’amministrazione di beni mobili e immobili trasferiti o assegnati all’Istituto da persone fisiche o giuridiche e destinate a opere di religione e di carità”. Secondo la politica adottata dal Consiglio di Sovrintendenza, lo IOR non è aperto ad un pubblico generico e, allo stato attuale, fornisce i propri servizi finanziari alle seguenti categorie di persone fisiche e giuridiche: chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica; persone giuridiche registrate nello Stato della Città del Vaticano; Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica; diocesi, parrocchie e altri enti della Chiesa Cattolica; missioni diplomatiche accreditate presso la Santa Sede; cause di beatificazione e di canonizzazione; legati; organi ed enti della Santa Sede e dello Statto della Città del Vaticano e istituzioni collegate, incluse Nunziature Apostoliche e Delegazioni; dipendenti (e pensionati) della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano; diplomatici accreditati presso la Santa Sede. Lo IOR non ha filiali o succursali in giurisdizioni estere.

7 Cfr. art. 1 del Chirografo con il quale viene data nuova configurazione all’Istituto per le Opere di Religione di Papa Giovanni Paolo II del 1° marzo 1990.

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3. PRINCIPALI ATTIVITÀ 3.1. VALUTAZIONE GENERALE DEI RISCHI E APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO Nel 2017, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CoSiFi) ha adottato la Valutazione Generale dei Rischi (VGR) della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, ai fini dell’identificazione e della valutazione di potenziali rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come richiesto dalla Legge n. XVIII

8 e in linea con le raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)9. La VGR, svolta utilizzando il “National Money-Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Tool” della Banca Mondiale, e coinvolgendo tutte le Autorità competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, ha avuto come oggetto principale le limitate attività di natura finanziaria svolte professionalmente nello Stato della Città del Vaticano. Allo stesso tempo, la VGR si è concentrata sul sistema CR/FT nel suo complesso, inclusa la tutela delle attività finanziarie governative, le donazioni e gli enti senza scopo di lucro aventi sede legale nello Stato della Città del Vaticano, come conseguenza di un complessivo approccio basato sul rischio. La VGR non ha evidenziato significative minacce a livello interno. I principali rischi identificati sono connessi ad attività transfrontaliere e fattori internazionali. Tuttavia, alcuni settori possono essere ulteriormente rafforzati per una maggiore efficacia del sistema CR/FT nel suo complesso, come quello delle donazioni, degli enti senza scopo di lucro, dei contratti pubblici di appalto, del trasporto transfrontaliero di denaro contante. Tra i primi risultati della VGR meritano una particolare menzione la Legge n. CCXI (cfr. § 1.1.), che introduce l’obbligo di segnalazione di attività sospette per gli enti senza scopo di lucro aventi sede legale nello Stato della Città del Vaticano, e l’Istruzione sugli Stati ad alto rischio emanata dall’AIF. Nel 2018, il CoSiFi ha aggiornato la VGR, che conferma un livello medio-basso di rischio in ambito CR e un livello basso di rischio in ambito FT. L’aggiornamento ha registrato l’adozione delle misure di mitigazione dei rischi raccomandate dalla VGR nel 2017 (cfr. § 1.1), secondo su un approccio basato sul rischio che non si limita alle sole attività finanziarie, ma si estende a tutti i settori rilevanti. A questo proposito, si segnala sia l’adozione del Regolamento n. 4 – che ha introdotto la definizione di profili di rischio degli utenti più articolata e ha stabilito i casi di adozione di un’adeguata verifica semplificata o rafforzata sulla base di un approccio basato sul rischio rigoroso – (cfr. § 3.2.2.(a)), sia l’adozione del Regolamento n. 5 – che, tra l’altro, ha introdotto specifici indicatori di anomalia, con particolare attenzione per i settori rilevanti indicati nella VGR – (cfr. § 3.2.2.(b)). Nell’aggiornamento alla VGR sono state raccomandate ulteriori misure per la promozione di una sempre maggiore consapevolezza dei potenziali rischi in ambito CR/FT, incluse sessioni di aggiornamento, a vantaggio degli Uffici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano attivi in settori rilevanti, nonché degli enti senza scopo di lucro aventi sede legale nello Stato della Città del Vaticano, soprattutto in materia di segnalazione di attività sospette. In attuazione delle indicazioni del CoSiFi, l’AIF ha fornito istruzioni specifiche agli enti senza scopo di lucro attraverso la Circolare in materia di segnalazione di attività sospette agli enti senza scopo di lucro con sede legale nello Stato della Città del Vaticano (13 dicembre 2018), e tenuto sessioni di aggiornamento rivolte alle Poste Vaticane (22 e 30 novembre 2018).

8 Cfr. art. 9 (1) (b) della Legge n. XVIII. 9 Cfr. Recommendation n. 1 (Assessing risks and applying a risk-based approach) e Recommendation n. 2 (National cooperation and coordination); FATF, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, The FATF Recommendations, February 2018.

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9 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

3.2. VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE DEGLI ENTI CHE SVOLGONO PROFESSIONALMENTE ATTIVITÀ

DI NATURA FINANZIARIA Nel corso del 2018, l’AIF ha proseguito con la propria attività di vigilanza sulle attività di natura finanziaria svolte professionalmente nello Stato della Città del Vaticano. Il quadro regolamentare è stato ulteriormente consolidato attraverso nuovi regolamenti e linee guida e aggiornamenti dei precedenti regolamenti, tenuto anche conto degli impegni assunti dalla Santa Sede con la Convenzione monetaria tra l’Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano del 2009 e l’Accordo Ad hoc adottato il 19 dicembre 2014 dal Comitato Misto per l’attuazione della medesima Convenzione. La trasposizione delle rilevanti e applicabili fonti normative dell’Unione europea ha tenuto anche conto dell’unicità del quadro economico e finanziario della giurisdizione (cfr. § 1.2.). 3.2.1. Vigilanza e regolamentazione in materia prudenziale La vigilanza prudenziale si è prevalentemente concentrata sui profili organizzativi e gestionali, con particolare attenzione agli aspetti di valutazione e mitigazione dei potenziali rischi adeguatezza, del patrimonio regolamentare in relazione alle attività finanziarie detenute e dei servizi offerti agli utenti. Nel novembre 2018, l’AIF ha svolto un’ispezione mirata in loco presso lo IOR sulla concessione e gestione delle anticipazioni. (a) Stabilità delle attività di natura finanziaria Il quadro normativo prudenziale stabilisce regole stringenti per il costante monitoraggio dei potenziali rischi e, quindi, per garantire la proporzionalità tra il patrimonio regolamentare degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria e i relativi rischi di primo e di secondo pilastro (rischio di credito, rischio di controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio sistemico, rischio di concentrazione, rischio di liquidità, ecc.), così come i rischi identificati e valutati attraverso il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite Framework, RAF). Gli emendamenti al Regolamento n. 1 (cfr. § 1.1.) consolidano ulteriormente i requisiti patrimoniali dei soggetti vigilati e gli strumenti di presidio prudenziale a disposizione dell’AIF. Si consideri, a titolo di esempio, l’obbligo di costituzione del patrimonio di vigilanza con il patrimonio di base, equivalente ai fondi propri dell’ente vigilato, e di detenere ulteriori riserve di capitale, in aggiunta al capitale regolamentare (riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica specifica)10, eventualmente incrementate sulla base di specifiche indicazioni dell’AIF sulla stabilità del sistema economico-finanziario di aree geografiche o settori, e/o specifiche controparti.

10 Cfr. artt. 57-bis e 57-ter del Regolamento n. 1.

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10 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

Sulla base delle nuove disposizioni, inoltre, gli enti vigilati sono tenuti a comunicare periodicamente all’AIF i dati e le informazioni rilevanti sulla propria condizione economico-finanziaria. In particolare, riguardo a: (i) requisiti di capitale, inclusa la consistenza delle riserve; (ii) proporzionalità del capitale regolamentare, dell’attivo patrimoniale e dei rischi connessi, incluso il

calcolo dettagliato delle attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets, RWA); (iii) indicatori di liquidità (coefficiente di copertura della liquidità, LCR; coefficiente netto di

finanziamento stabile, NSFR; ecc.) e di leva finanziaria. I dati e le informazioni forniti vengono analizzati e concorrono alla valutazione sulla stabilità economico-finanziaria degli enti vigilati, svolta periodicamente dall’AIF nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale complessiva (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), a norma dell’art. 117-bis del Regolamento n. 1. I risultati degli approfondimenti condotti dall’entrata in vigore degli emendamenti al Regolamento n. 1 alla fine del 2018 non fanno registrare rischi per la stabilità economico-finanziaria degli enti vigilati. (b) Rafforzamento dei presidi prudenziali in materia di integrità, organizzazione e gestione Gli emendamenti al Regolamento n. 1 (cfr. § 1.1.) hanno rafforzato il quadro prudenziale per gli enti vigilati su alcuni elementi significativi. In particolare, sono stati introdotti: (i) requisiti di competenza ed onorabilità più stringenti per i membri della direzione e dell’alta

dirigenza11, nonché disposizioni specifiche per garantire l’assenza di conflitti di interesse o altri impedimenti12 e il permanere durante il mandato delle condizioni che ne hanno concorso all’assegnazione13;

(ii) requisiti gestionali più rigorosi per garantire un costante e fluido svolgimento e monitoraggio delle

attività, inclusa una specifica disciplina per gli organismi di consultazione e supporto strategico, per il comitato rischi e per il comitato remunerazioni14;

(iii) requisiti organizzativi in grado di potenziale le funzioni di controllo interno e il loro

coordinamento15, inclusa una specifica disciplina per l’organo di vigilanza16; (iv) disposizioni specifiche per rafforzare i presidi esistenti in materia di conflitto di interesse17;

11 Si consideri, a titolo di esempio, che, nell’ambito dei requisiti di competenza è stato incluso il bilanciamento tra competenze acquisite nel settore economico-finanziario e l’adeguata conoscenza e comprensione del peculiare quadro istituzionale, giuridico, economico commerciale e professionale della Santa Sede e dello Stato (cfr. art. 18 (4) del Regolamento n. 1); mentre, nell’ambito dei requisiti di onorabilità, è stato incluso l’obbligo di non essere stati sottoposti a sanzioni canoniche o, comunque, il non essere noti per essere promotori o membri di associazioni di cui al Can. 1374 del Codice di Diritto Canonico (cfr. art. 19 (2) (d) del Regolamento n. 1). 12 Cfr. art. 19-bis del Regolamento n. 1. 13 Cfr. art. 20 del Regolamento n. 1. 14 Cfr. artt. 26-bis, 26-ter e 26-quater del Regolamento n. 1. 15 Cfr. artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del Regolamento n. 1 16 Cfr. art. 32-bis del Regolamento n. 1. 17 Cfr. art. 52 del Regolamento n. 1.

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11 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

(v) disposizioni specifiche in materia di prevenzione ed identificazione degli abusi di mercato18; (vi) requisiti di comunicazione periodica più approfonditi all’AIF

19; (vii) requisiti di trasparenza più rigorosi nelle comunicazioni agli utenti20; (viii) disposizioni specifiche sulla segnalazione di potenziali violazioni o condotte illegittime

(“whistleblowing”) all’AIF21.

(c) Rafforzamento della regolamentazione in materia di servizi di pagamento Il Regolamento n. 3 (cfr. § 1.1.) ha consentito di introdurre un insieme sistematico di regole in materia di servizi di pagamento, che garantiscano il funzionamento corretto ed efficiente dei servizi e la tutela degli utenti. Negli anni recenti sono stati compiuti notevoli progressi nell’integrazione dei sistemi di pagamento a livello internazionale e, in particolare, europeo. Un’integrazione che è stata resa possibile anche dalla definizione di un insieme adeguato di regole comuni, sul piano normativo, tecnico ed operativo. L’adesione all’ambito geografico degli schemi SEPA, richiede, tra l’altro, un quadro regolamentare adeguato ed efficiente in materia di servizi di pagamento. Il Regolamento n. 3 risponde a tali esigenze e introduce: (i) requisiti in materia di trasparenza delle condizioni e dei requisiti informativi per i servizi di

pagamento, inclusa la stipula di contratti con gli utenti, la fornitura di informazioni generali e specifiche sugli elementi rilevanti (tempistiche, spese, ecc.) e la disciplina delle modifiche contrattuali e del recesso22;

(ii) disposizioni in materia di autorizzazione, autenticazione ed esecuzione delle operazioni di

pagamento23; (iii) disposizioni in materia di protezione dei dati personali24; (iv) procedure di individuazione, prevenzione e mitigazione dei rischi operativi e di sicurezza, incluso

un meccanismo di notifica all’AIF25;

(v) disposizioni in materia di gestione dei reclami e dei ricorsi, incluse procedure di conciliazione ed

arbitrato26.

18 Cfr. artt. 52-bis e 52-ter del Regolamento n. 1. 19 Cfr. art. 118 del Regolamento n. 1. 20 Cfr. Art. 118-bis del Regolamento n. 1. 21 Cfr. art. 120-bis del Regolamento n. 1. 22 Cfr. artt. 5-25 e 49-53 del Regolamento n. 3. 23 Cfr. artt. 28-59 del Regolamento n. 3. 24 Cfr. art. 60 del Regolamento n. 3. 25 Cfr. artt. 61-64 del Regolamento n. 3. 26 Cfr. artt. 65-67 del Regolamento n. 3.

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12 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

(d) Ispezione in loco sulla concessione e gestione delle anticipazioni Nel novembre 2018, l’AIF ha condotto un’ispezione mirata in loco presso lo IOR sulla concessione e gestione delle anticipazioni. Lo IOR non è autorizzato allo svolgimento di attività di credito. Svolge, tuttavia, attività di concessione di “anticipazioni” a determinate categorie di utenti (ad esempio i dipendenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano), titolari di un rapporto presso lo IOR, a fronte di garanzie (stipendio, trattamento di fine rapporto o titoli in custodia). L’ispezione, che ha inteso verificare la conformità al quadro legislativo e regolamentare (cfr. § 1.1.), nonché al quadro normativo speciale di riferimento27, ha avuto un esito sostanzialmente positivo. 3.2.2. Vigilanza e regolamentazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo La vigilanza CR/FT si è prevalentemente concentrata sull’attuazione di un coerente approccio basato sul rischio e sull’adempimento dei requisiti in materia di adeguata verifica della controparte, meccanismi di segnalazione e sistemi di monitoraggio delle transazioni. Sul piano regolamentare, anche in linea con le azioni suggerite nell’ambito della VGR, sono stati adottati il Regolamento n. 4, in materia di adeguata verifica, e il Regolamento n. 5, in materia di segnalazioni di attività sospette. Si è provveduto, inoltre, al costante aggiornamento della lista degli Stati ad alto rischio presente nell’allegato all’Istruzione n. 1 (cfr. § 3.1.). Nel novembre 2018, l’AIF ha svolto un’ispezione mirata in loco presso lo IOR sulla ai fini della valutazione della conformità della modalità di esecuzione dei trasferimenti di fondi al quadro normativo e regolamentare vigente in materia CR/FT. (a) Adeguata verifica degli utenti Sulla base di quanto previsto dalla Legge n. XVIII

28 (cfr. § 1.1), ed anche in considerazione delle azioni

suggerite dalla VGR, l’AIF ha adottato il Regolamento n. 4. Il Regolamento n. 4, secondo un approccio basato sul rischio, stabilisce precise disposizioni per gli enti vigilati sulle politiche e procedure da adottare in materia di adeguata verifica degli utenti, nonché i casi di applicabilità dell’adeguata verifica semplificata e rafforzata.

27 Per le fonti di riferimento nell’ordinamento della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano si considerino, a titolo di esempio: le “Norme per la concessione di anticipi sulla liquidazione di fine rapporto”, emanate dall’Em.mo Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli il 15 dicembre 1987; Decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del vaticano con il quale è promulgato il “Regolamento per la concessione di mutui sullo stipendio ai dipendenti del Governatorato”, n. CCLIII del 14 maggio 1996; “Regolamento per la concessione di mutui sullo stipendio ai dipendenti delle Amministrazioni della Santa Sede”, approvato dall’Em.mo Cardinale Segretario di Stato Angelo Sodano il 18 luglio 1997. 28 Cfr. artt. 9 (2) (b) (v) (viii), 13, 22 (3), 24 (2) e 25 (2) (3) della Legge n. XVIII.

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13 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

In particolare, vengono stabilite le fasi dell’adeguata verifica degli utenti (identificazione; verifica dell’identità; acquisizione e valutazione delle informazioni sulla natura e scopo del rapporto, operazione o transazione, o trasferimento di fondi, e sulla titolarità effettiva e origine dei fondi; definizione del profilo dell’utente; validazione e aggiornamento del profilo dell’utente) e delle istituzioni finanziarie con le quali si intrattengano rapporti, la periodicità dell’aggiornamento costante dell’adeguata verifica, gli obblighi di astensione e segnalazione e quelli di registrazione e conservazione dei dati, documenti ed informazioni. Per fornire un supporto alle valutazioni autonome degli enti vigilati, da svolgersi secondo un approccio basato sul rischio – che tenga anche conto delle principali evidenze emerse dalla VGR e della valutazione particolare dei rischi condotta dai singoli enti –, il Regolamento n. 4 fornisce anche indicatori relativi ai fattori di basso ed alto rischio (associati all’area geografica, alla categoria dell’utente, alla tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione, e al canale di distribuzione), da considerare in sede di decisione sull’applicazione di un regime di adeguata verifica semplificata o rafforzata. (b) Segnalazione di attività sospette Sulla base di quanto previsto dalla Legge n. XVIII e dalla Legge n. CCXI

29 (cfr. § 1.1), ed anche in

considerazione delle azioni suggerite dalla VGR, l’AIF ha adottato il Regolamento n. 5. Il Regolamento n. 5 fornisce ai soggetti segnalanti (enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, Autorità pubbliche ed enti senza scopo di lucro) le indicazioni necessarie per l’invio di una segnalazione di attività sospetta all’AIF, nonché una corposa serie di indicatori di anomalia, generali (connessi con: l’area geografica; il profilo e il comportamento dell’utente – comportamento incoerente, inusuale, non cooperativo o sospetto, elusione di obblighi di legge – ; la tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di distribuzione – servizi che assicurino l’anonimato, utilizzo di denaro contante –) e specifici (connessi con donazioni, contratti pubblici di appalto, conformità agli obblighi di natura fiscale, revisione dei conti, trasporto transfrontaliero di denaro contante e abusi di mercato) intesi ad agevolare la valutazione da parte dei soggetti segnalanti del possibile rischio in ambito CR/FT e a mitigare i margini di incertezza connessi a valutazioni puramente soggettive o discrezionali, promuovendo il corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione. Per agevolare ulteriormente gli adempimenti degli obblighi di segnalazioni per le Autorità pubbliche e per gli enti senza scopo di lucro, il Regolamento n. 5 fornisce anche un modulo di segnalazione, reperibile sul sito istituzionale dell’AIF. (c) Stati ad alto rischio L’integrità delle attività di natura finanziaria è seriamente minacciata dagli Stati con deficienze strategiche nei propri sistemi di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Di conseguenza, come stabilito dall’art. 9 (2), (vi)-(viii) della Legge n. XVIII, e in linea con le indicazioni della VGR, l’AIF ha emanato l’Istruzione n. 1 (cfr. § 1.1.), definendo un sistema di segnalazione ad hoc funzionale anche alla tutela delle attività umanitarie e caritatevoli in contesti ad alto rischio o caratterizzati da instabilità, nei quali la Santa Sede e le proprie strumentalità sono particolarmente attive per venire incontro alle necessità della popolazione civile.

29 Cfr. art. 40 (5) della Legge n. XVIII e art. 7 della Legge n. CCXI.

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14 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

L’Istruzione è stata emanata tenendo conto dei pronunciamenti degli organismi internazionali e regionali rilevanti, in particolare il GAFI

30 e l’Unione europea. L’Istruzione è stata aggiornata il 12 dicembre 201731. Nel corso del 2018, sono stati effettuati 3 ulteriori aggiornamenti: il 1° marzo 201832, il 9 luglio 201833 e il 29 novembre 201834. A seguito della pubblicazione dell’Istruzione, l’AIF ha fornito agli enti vigilati indicazioni dettagliate, incluso un modello per le comunicazioni, al fine di garantire un tempestivo ed adeguato adempimento dei requisiti di segnalazione, nonché un continuo flusso di informazioni. (d) Ispezione in loco sui trasferimenti di fondi Nel novembre 2018, l’AIF ha condotto un’ispezione mirata in loco presso lo IOR ai fini della verifica della conformità della modalità di esecuzione dei trasferimenti di fondi al quadro normativo e regolamentare vigente in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’ispezione, che ha inteso verificare la conformità al quadro legislativo e regolamentare (cfr. § 1.1.), ha avuto un esito sostanzialmente positivo. 3.2.3. Collaborazione e scambio di informazioni a livello internazionale35 L’AIF ha scambiato informazioni con Autorità di vigilanza estere in 15 casi (13 richieste ad Autorità estere e 2 richieste da Autorità estere). La collaborazione internazionale ha prodotto risultati concreti e, in alcuni casi, ha consentito l’analisi di schemi finanziari complessi con connessioni con diverse giurisdizioni, conducendo a rapporti di potenziali violazioni e condotte illegittime. Con alcune controparti, date le interazioni finanziarie più strette tra le rispettive giurisdizioni, la collaborazione e lo scambio di informazioni sono svolti con regolarità e l’ambito non è limitato alla prevenzione di potenziali violazioni o condotte illegittime, ma copre la stabilità delle attività finanziarie nel loro insieme, anche dalla prospettiva della vigilanza prudenziale. Nel 2018, l’AIF ha sottoscritto nuovi Protocolli di intesa con le Autorità di vigilanza del Brasile (Banco Central do Brasil – BCB) e di Panama (Superintendencia de Bancos de Panamá – SBP). A partire dal 2014, l’AIF ha siglato Protocolli d’intesa con le Autorità di vigilanza di 8 giurisdizioni, ovvero: Brasile (Banco Central do Brasil – BCB e Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF), Germania (Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsich – BaFin), Italia (Banca d’Italia), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), Malta (Malta Financial Services Authority – MFSA), Panama (Superintendencia de Bancos de Panamá – SBP), Polonia (Komisja Nadzoru Finansowego – KNF) e Stati Uniti d’America (Office of the Controller of the Currency – OCC).

30 Cfr. Public statement e Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process resi pubblici il 23 giugno 2017 da GAFI. 31 Cfr. Public statement e del Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process resi pubblici il 3 novembre 2017 da GAFI. 32 Cfr. Public statement e del Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process resi pubblici il 23 febbraio 2018 da GAFI. 33 Cfr. Public statement e del Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process resi pubblici il 29 giugno 2018 da GAFI. 34 Cfr. Public statement e del Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process resi pubblici il 19 ottobre 2018 da GAFI. 35 A norma dell’art. 69 (b) della Legge n. XVIII, L’AIF: “collabora e scambia informazioni con le autorità analoghe di altri Stati, a condizioni di reciprocità e sulla base di protocolli d’intesa. Della stipula si tali protocolli d’intesa è informata la Segreteria di Stato.”

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15 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

3.3. INFORMAZIONE (INTELLIGENCE) FINANZIARIA Le attività di informazione (intelligence) finanziaria si articolano in tre fasi principali: (a) ricezione delle Segnalazioni di Attività Sospette (SAS) da enti vigilati, Autorità della Santa Sede e

dello Stato della Città del Vaticano, enti senza scopo di lucro e altri soggetti; (b) analisi strategica ed operative delle SAS, incluso l’accesso a documenti, dati ed informazioni,

l’adozione di misure preventive e la collaborazione e lo scambio di informazioni a livello interno ed internazionale;

(c) trasmissione di Rapporti, documenti, dati ed informazioni all’Ufficio del Promotore di Giustizia. 3.3.1. Segnalazioni di Attività Sospette Nel, 2018 l’AIF ha ricevuto 56 SAS: 50 dagli enti vigilati; 4 da Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano; 2 da altri soggetti (cfr. § 4.2.1.). Le SAS inviate dai soggetti segnalanti confermano la tendenza, già registrata nel 201736, verso una maggiore qualità, considerati anche la guida fornita con più specifici indicatori di anomalia (§ 3.2.2) ed una più consapevole attuazione di un approccio basato sul rischio (§ 3.1), con una contestuale diminuzione nel numero. Tale tendenza è legata anche alla stabilizzazione e normalizzazione del sistema di segnalazione, e all’intensificazione delle misure preventive adottate dallo stesso IOR. Sono del resto concluse le attività di revisione e chiusura di alcune categorie di conti, nonché l’adesione degli utenti a programmi di “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) in Paesi esteri che avevano provocato un picco nel numero di segnalazione di attività sospette nel biennio 2015-2016 (cfr. Statistiche). Nel quadro delle attività di analisi, nel 2018, l’AIF ha disposto 5 misure preventive – 3 sospensioni di transazioni e operazioni ai sensi dell’art. 48 (j) della Legge n. XVIII per 422.077 euro e 2 blocchi di conti ai sensi dell’art. 48 (k) della Legge n. XVIII per 2.362.725,53 euro37 – a conferma del consolidamento del rigoroso approccio preventivo nel contrasto di potenziali attività sospette (cfr. § 4.2.2.).

36 Cfr. Autorità di Informazione Finanziaria, Rapporto Annuale 2017, § 3.3.1., p. 10. 37 A norma dell’art. 48 (j) (k) della Legge n. XVIII, l’AIF: “sospende l’esecuzione, fino a cinque giorni lavorativi, di transazioni e operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché ogni altra operazione o transazione collegata, inclusa ogni movimentazione di fondi, qualora ciò non ostacoli l’attività investigativa e giudiziaria; adotta il blocco preventive dei conti correnti, fondi e alter risorse economiche, fino a cinque giorni lavorativi, in caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, qualora ciò non ostacoli l’attività investigativa e giudiziaria”.

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16 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

Le strutture IT (hardware e software) e i sistemi di sicurezza informatica sono stati ulteriormente rafforzati per assicurare un più elevato livello di integrità, sicurezza e riservatezza nell’archiviazione e elaborazione dei dati. In particolare, a partire da marzo 2018, lo IOR ha iniziato la regolare trasmissione delle SAS tramite il sistema goAML, su licenza dell’Office of Information and Communications Technology (ICT) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ha avuto un ulteriore adeguamento per meglio rispondere alle peculiari esigenze analitiche delle attività di informazione (intelligence) finanziaria svolte dall’AIF.

Box 1 – Caso esemplificativo Un cittadino e professionista estero viene incarico da una istituzione finanziaria con sede nello Stato della Città del Vaticano di curare la cessione di una parte del patrimonio immobiliare. A seguito di attività di revisione interna, la stessa istituzione finanziaria invia una segnalazione di attività sospetta all’AIF. Le analisi svolte dall’AIF fanno registrare, tra l’altro, che la cessione fu effettuata a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato, e che parte del ricavato della vendita sarebbe stato oggetto di appropriazione da parte del professionista, che la avrebbe depositata in conti correnti personali aperti presso istituzioni finanziarie estere. L’AIF, dopo avere attivato anche i canali di collaborazione e scambio informazioni con le Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dei paesi interessati, trasmette un rapporto all’Ufficio del Promotore di Giustizia. L’Ufficio del Promotore di Giustizia avvia un procedimento penale per lo svolgimento di ulteriori attività di indagine, adottando provvedimenti di sequestro eseguiti in paesi esteri per un valore di circa 15 milioni di euro, e dando impulso a richieste di assistenza giudiziaria internazionale, formalizzate con due lettere rogatorie. A conclusione delle indagini, il professionista assieme ad altri soggetti è stato rinviato a giudizio, tra l’altro, per auto-riciclaggio.

Box 2 – Caso esemplificativo

Una società con sede in un paese estero ha siglato un contratto di appalto con lo Stato della Città del Vaticano. La società è riconducibile ad un cittadino e imprenditore estero, titolare di un contro personale presso una istituzione finanziaria con sede nello Stato della Città del Vaticano. L’istituzione finanziaria invia una segnalazione di attività sospetta all’AIF. Le analisi svolte dall’AIF fanno registrare che i crediti della società venivano versati sul conto personale dell’imprenditore, a scapito della stessa società. L’AIF, dopo avere attivato anche i canali di collaborazione e scambio informazioni con le Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dei paesi interessati, trasmette un rapporto all’Ufficio del Promotore di Giustizia. L’Ufficio del Promotore di Giustizia avvia un procedimento penale per lo svolgimento di ulteriori attività di indagine, adottando un provvedimento di sequestro eseguito nello Stato della Città del Vaticano per un valore di circa 1,1 milioni di euro. Grazie alle informazioni fornite dall’AIF alla UIF del paese interessato, l’imprenditore viene condannato per i reati di bancarotta fraudolenta e riciclaggio nel medesimo paese. Successivamente, l’imprenditore viene rinviato a giudizio nello Stato della Città del Vaticano e condannato per il reato di auto-riciclaggio, inclusa la confisca delle somme sequestrate. La sentenza è stata appellata.

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17 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

3.3.2. Rapporti all’Ufficio del Promotore di Giustizia Nel 2018 l’AIF ha trasmesso 11 Rapporti all’Ufficio del Promotore di Giustizia (cfr. § 4.2.3.), registrando un incremento nella proporzione tra Rapporti inviati e SAS ricevute, anche a dimostrazione della maggiore qualità delle SAS inviate dai soggetti segnalanti. La quasi totalità dei potenziali reati di natura finanziaria sullo sfondo coinvolgono soggetti stranieri o condotte intraprese in, o in connessione con, giurisdizioni estere. I principali potenziali reati presupposto sono grave frode internazionale, inclusa frode fiscale, e abuso di mercato. 3.3.3. Contrasto del finanziamento del terrorismo Nell’attuale contesto internazionale, la lotta contro il finanziamento del terrorismo rimane una priorità. Nel 2018 non sono state registrate SAS relative al finanziamento del terrorismo e, complessivamente, l’aggiornamento della VGR del 2018 ha confermato un basso livello di rischio connesso al finanziamento del terrorismo. Nel contempo, l’AIF ha mantenuto un approccio preventivo e propositivo, assicurando la propria collaborazione a livello internazionale e garantendo un supporto costante alle UIF delle giurisdizioni maggiormente esposte al rischio di attacchi terroristici. Più in generale, a norma dell’art. 71 (1) della Legge n. XVIII, il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano promulga periodicamente Ordinanze con le quali viene pubblicata la lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell’Unione europea. Nel 2018, il Presidente del Governatorato ha emesso 21 Ordinanze. L’AIF, nel trasmettere le liste allo IOR, ha prescritto un monitoraggio rafforzato e l’adozione di potenziali misure preventive, incluso il congelamento di eventuali fondi e altre risorse economiche di proprietà, posseduti, controllati o detenuti, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, da soggetti inclusi nelle liste, degli eventuali frutti e profitti generati da tali fondi e risorse economiche, nonché di potenziali fondi o altre risorse economiche posseduti o controllati da altri soggetti, persone fisiche o enti, in nome o per conto o in favore di soggetti iscritti nelle liste38. Le analisi e le seguenti attività di monitoraggio non hanno fatto registrare connessioni tra i soggetti inclusi nelle liste e la giurisdizione. Al fine di promuovere una sempre maggiore consapevolezza tra le Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, nonché tra gli enti senza scopo di lucro registrati nella Città del Vaticano, dei rischi potenziali, le liste sono pubblicate nel sito internet istituzionale dell’AIF

39.

38 Cfr. artt. 75 (2) e 76 (1) (2) della Legge n. XVIII. 39 Cfr. art. 71 (3) della Legge n. XVIII.

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18 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

3.3.4. Collaborazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale40 La collaborazione interna con le competenti Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano è efficace e ha condotto allo scambio di informazioni in 234 casi (230 richieste a Autorità competenti e 4 richieste da Autorità competenti). Tali casi includono 54 comunicazioni spontanee di informazioni a Autorità competenti e 4 comunicazioni spontanee di informazioni da Autorità competenti (cfr. § 4.2.4.). In particolare, la collaborazione con le Autorità di law enforcement, ovvero l’Ufficio del Promotore di Giustizia e il Corpo della Gendarmeria, rappresenta una componente rilevante dell’attività dell’AIF, determinando risultati concreti nell’utilizzo dell’informazione (intelligence) finanziaria. Inoltre, al fine di assicurare un appropriato coordinamento delle attività operative rilevanti, sono state tenute riunioni periodiche tra l’AIF, la Sezione per il contrasto dei reati economici e finanziari dell’Ufficio del Promotore di Giustizia e la Sezione di polizia economico-finanziaria del Corpo della Gendarmeria. A seguito della modifica della Legge n. XVIII (cfr. § 1.1.) ed in particolare della introduzione dell’art. 48 (n), dal 2018 l’AIF riceve dalle autorità competenti, incluso l’Ufficio del Promotore di Giustizia e il Corpo della Gendarmeria, un riscontro sull’uso delle informazioni fornite e sull’esito delle indagini o ispezioni effettuate in base a dette informazioni. Ciò costituisce un importante evoluzione ai fini dell’efficace funzionamento e del coordinamento del sistema interno.

40 A norma dell’art. 69 (a) (b) della Legge n. XVIII, l’AIF: “collabora e scambia informazioni con le altre Autorità della Santa Sede e dello Stato che forniscono all’Autorità di Informazione Finanziaria i documenti, i dati e le informazioni rilevanti; collabora e scambia informazioni con le Autorità analoghe di altri Stati, a condizione di reciprocità e sulla base di protocolli di intesa. Della stipula di tali protocolli d’intesa è informata la Segreteria di Stato”.

Box 3 – Caso esemplificativo

Una istituzione finanziaria con sede nello Stato della Città del Vaticano invia una segnalazione di attività sospetta all’AIF connessa ad una società estera e di una presunta organizzazione senza scopo di lucro estera, titolari di conti correnti all’estero, riconducibili a cittadini esteri. Le analisi svolte dall’AIF fanno registrare che i titolari effettivi della presunta organizzazione senza scopo di lucro si presentano come una fondazione di diritto canonico, abusando di simboli riconducibili alla Santa Sede, utilizzano in maniera fraudolenta il nome di una istituzione finanziaria con sede nello Stato della Città del Vaticano, al fine di ottenere donazioni. L’AIF, dopo avere attivato i canali di collaborazione e scambio informazioni con l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) del paese interessato, ha comunicato spontaneamente le informazioni disponibili al Corpo della Gendarmeria, che ha attivato i canali di collaborazione con l’Autorità di polizia del paese interessato. Grazie alle informazioni fornite alle Autorità del paese interessato, i titolari effettivi della società sono stati arrestati con l’accusa di associazione a delinquere e sono state sequestrate di somme di denaro e beni di valore, incluse armi da fuoco.

Box 4 – Caso esemplificativo

Una istituzione finanziaria con sede nello Stato della Città del Vaticano invia una segnalazione di attività sospetta all’AIF connessa ad una organizzazione senza scopo di lucro estera, riconducibile ad un ecclesiastico, cittadino estero, titolare di un conto corrente personale presso la medesima istituzione. Le analisi svolte dall’AIF fanno registrare la distrazione di ingenti fondi trasferiti all’organizzazione senza scopo di lucro. L’AIF, dopo avere attivato anche i canali di collaborazione e scambio informazioni con le Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dei paesi interessati, ha trasmesso un rapporto all’Ufficio del Promotore di Giustizia, che ha avviato un procedimento penale per ulteriori attività di indagine. Grazie alle informazioni fornite dall’AIF alla UIF del paese estero interessato, il titolare effettivo dell’organizzazione senza scopo di lucro è stato arrestato per i reati di truffa, evasione fiscale e riciclaggio, e sono state sequestrate somme per un valore di circa 9 milioni di euro.

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19 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

L’AIF ha scambiato informazioni con UIF estere in 473 casi (231 richieste a UIF estere e 242 richieste da UIF estere) (cfr. § 4.2.5.). Contestualmente sono state trasmesse 158 comunicazioni spontanee a UIF estere e sono state ricevute 15 comunicazioni spontanee da UIF estere. Anche in questo contesto la collaborazione internazionale ha condotto a risultati concreti e, in alcuni casi, ha consentito l’analisi di schemi finanziari complessi con connessioni con diverse giurisdizioni, conducendo alla trasmissione di elementi di informazione (intelligence) finanziaria rilevanti all’Ufficio del Promotore di Giustizia. Nel 2018, l’AIF ha siglato nuovi Protocolli d’intesa con le UIF di 6 giurisdizioni estere, ossia: Aruba, Bulgaria, Grecia, Honduras, Messico, Uruguay per un totale di 56 Protocolli d’intesa siglati dal 201241 (cfr. § 4.2.6.). 3.4. ULTERIORI ATTIVITÀ 3.4.1. Dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante L’art. 81 della Legge n. XVIII stabilisce l’obbligo di dichiarazione per il trasporto transfrontaliero di denaro contante (contanti e strumenti negoziabili al portatore) di ammontare pari, o superiore, a 10.000 euro. La dichiarazione deve essere presentata al Corpo della Gendarmeria, Autorità doganale competente, o agli uffici autorizzati dall’AIF. Nel 2018, sono state registrate 291 dichiarazioni in entrata, per un totale di 7.416.789,14 euro, e 948 dichiarazioni in uscita, per un totale di 18.668.597,59 euro. Il numero e l’ammontare delle dichiarazioni di trasporto transfrontaliero confermano la progressiva riduzione dell’utilizzo di denaro contante registrata dal 2015 (cfr. § 4.3.1.). La tendenza è anche dovuta alla disponibilità di altri sistemi di trasferimento di fondi disponibili presso lo IOR, che assicurano un miglior grado di sicurezza e tracciabilità. Nel 2018 l’analisi delle dichiarazioni svolte dall’AIF non ha fatto registrare anomalie significative o indicatori di rischio. 3.4.2. Adempimenti fiscali Nello Stato della Città del Vaticano non vi sono attività economiche di natura produttiva (cfr. § 1.2.) e non è vigente un sistema fiscale interno strutturato. Nel contempo, la Santa Sede ha assunto un forte impegno per assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni a livello internazionale al fine di prevenire l’evasione fiscale e favorire l’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei cittadini e delle persone giuridiche stranieri che intrattengano un rapporto con lo IOR.

41 In ordine alfabetico: Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Capo Verde, Canada, Cile, Colombia, Cuba, Cipro, Ecuador, Estonia, Francia, Germania, Ghana, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Honduras, India, Isola di Man, Jersey, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Messico, Moldavia, Monaco, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Russia, San Marino, Slovenia, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Spagna, Svizzera, Taiwan (Repubblica di Cina), Ungheria, Uruguay.

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20 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

A tal fine, la Santa Sede ha sottoscritto due accordi internazionali in materia fiscale: la Convenzione tra la Santa Sede (anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano) e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale dell’1 aprile 2015 e l’Accordo tra la Santa Sede (anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano) e gli Stati Uniti d’America per favorire l’osservanza degli obblighi fiscali e attuare la “Foreign Account Tax Compliance Act” (Accordo FATCA) del 10 giugno 2015. Relativamente all’Accordo FATCA, l’AIF e la Segreteria per l’Economia (identificata dalle Parti contraenti come l’Autorità competente della Santa Sede per la trasmissione dei dati) hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa il 10 novembre 2015, in base al quale l’AIF è stata delegata a monitorare l’adozione delle procedure adottate dallo IOR ai fini dell’adempimento ai requisiti stabiliti dall’Accordo. Le verifiche e i controlli svolti dall’AIF nel 2018 hanno mostrato che l’attuazione delle procedure adottate dallo IOR è efficace. Inoltre, le attività complessive di monitoraggio non hanno condotto a rilevare significative anomalie e indicatori di rischio. Ciò rappresenta anche un risultato concreto delle costanti attività di revisione circa l’adesione degli utenti dello IOR a programmi di voluntary tax compliance avviati dalle rispettive giurisdizioni di appartenenza, oggetto di specifiche Istruzioni da parte dell’AIF

42 in linea con le indicazioni elaborate dal GAFI per prevenire che programmi di voluntary tax compliance possano essere abusati per aggirare le politiche in materia CR/FT

43. 3.4.3. Altre attività internazionali L’AIF nel 2018 ha partecipato attivatamene alle riunioni dei gruppi di lavoro del Gruppo Egmont (Buenos Aires, 12-15 marzo 2018).

L’AIF è stata parte della Delegazione della Santa Sede alla 56a Assemblea Plenaria (2-6 luglio 2018) e alla 57a Assemblea Plenaria (3-7 dicembre 2018) del Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) del Consiglio d’Europa. Infine l’AIF è stata parte della Delegazione della Santa Sede all’incontro annuale del Comitato misto per

l’attuazione della Convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (Roma, 9 ottobre

2018).

È stata anche

42 Cfr. AIF, Rapporto Annuale, Anno IV-2015, p. 14, Città del Vaticano 2016. 43 FATF, Best Practices Paper, Managing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy Implications of Voluntary Tax Compliance Programmes, October 2012.

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21 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

PARTE II

STATISTICHE

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22 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

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15 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

4. STATISTICHE 4.1. VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE 4.1.1. Collaborazione internazionale

2011

(Aprile) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totale 0 0 0 4 12 11 14 15

Richieste ad Autorità di vigilanza estere

0 0 0 2 10 11 11 13

Richieste da Autorità di Vigilanza estere

0 0 0 2 2 0 3 2

4.1.2. Protocolli d’intesa con Autorità di vigilanza estere

2011

(Aprile) 2012 2013 2014 2015 2016

2017

2018

Totale 0 0 0 3 0 3 1 2

23

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16 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

4.2. INFORMAZIONE (INTELLIGENCE) FINANZIARIA 4.2.1. Segnalazioni di attività sospette

2011

(Aprile) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totale 1 6 202 147 544 207 150 56

Soggetti vigilati 1 5 193 141 537 192 136 50

Autorità della Santa Sede /Stato della Città del Vaticano

0 1 5 4 6 8 9 4

Altri Soggetti 0 0 4 2 1 7 5 2

4.2.2. Misure preventive

2014 2015 2016 2017

Numero

Ammontare Numero Ammontare Numero Ammontare Numero Ammontare

Sospensione di transazioni e operazioni

3

€561.574,89

8

€8.262.565,42 $ 1.714.800

4 €2.113.838,55 0

Blocco di conti, fondi e altre risorse economiche

4 €7.051.422,42

$ 654.800 1 €1.550.199,45 1 €1.757,40

2018

Numero

Ammontare

Sospensione di transazioni e operazioni

3

€422.077,00

Blocco di conti, fondi e altre risorse economiche

2 €2.362.725,53

24

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17 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

4.2.3. Rapporti all’Ufficio del Promotore di Giustizia

2011

(Aprile) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totale 0 2 8 7 22 24 8 11

4.2.4. Collaborazione interna

2011

(Aprile) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totale 0 2 11 48 117 72 91 231

Richieste ad Autorità della Santa Sede /Stato della Città del Vaticano

1 2 11 41 108 67 86 230

Richieste da Autorità della Santa Sede /Stato della Città del Vaticano

0 0 0 7 9 5 5 4

4.2.5. Collaborazione internazionale

2011

(Aprile) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totale 8 4 81 113 380 837 268 473

Richieste ad Unità di Informazione Finanziaria estere

1 1 28 20 199 721 88 231

Richieste da Unità di Informazione Finanziaria estere

7 3 53 93 181 116 180 242

4.2.6. Protocolli d’intesa con Unità di Informazione Finanziaria estere

2011

(Aprile) 2012 2013 2014 2015 2016

2017

2018

Totale 0 2 5 14 6 5 18 6

25

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18 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

4.3. DICHIARAZIONI DI TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI DENARO CONTANTE 4.3.1. Numero e ammontare delle dichiarazioni

2011

(Aprile) 2012 2013 2014

Numero Ammontare

2.552

€59.689.056,03

2.380

€63.604.278

2.107

€50.055.535,53

1.540

€33.279.632,64

Dichiarazioni in entrata

Numero 658 598 550 429

Ammontare €16.192.071,57 €15.203.937,92 €15.596.858,27 €11.235.606,85

Dichiarazioni in uscita

Numero 1.894 1.782 1.557 1.111

Ammontare €43.496.984,46 €48.400.340,08 €34.458.677,26 €22.044.025,79

2015

2016 2017 2018

Numero Ammontare

1.563

€33.853.411,37

1.737

€33.598.780,16

1.806

€32.630.799,91

1.239

€26.085.386,73

Dichiarazioni in entrata

Numero 367 380 367 291

Ammontare €9.697.570,61 € 9.642.657,58 €9.222.729,22 €7.416.789,14

Dichiarazioni in uscita

Numero 1.196 1.357 1.439 948

Ammontare €24.155.840,76 €23.956.122,58 €23.408.070,69 €18.668.597,59

Box 5 Dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di valuta

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19 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

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20 AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – RAPPORTO ANNUALE 2018

GLOSSARIO/ACRONIMI

AIF, Autorità di Informazione Finanziaria CoSiFi, Comitato di Sicurezza Finanziaria CR/FT, Prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act degli Stati Uniti d’America GAFI, Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale

IOR, Istituto per le Opere di Religione MONEYVAL, Comitato di esperti sulla valutazione delle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo del Consiglio d’Europa

ONP, Organizzazione senza scopo di lucro o “non-profit” SAS, Segnalazione di attività sospetta UIF, Unità di Informazione Finanziaria estera VGR, Valutazione Generale dei Rischi

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