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1LA GESTIONE DELLA

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CRISI D’IMPRESA

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Approfondimenti

Più facile inseguire il debitore che fugge- di Stanislao De Matteis .....................................................................................................................................................................................................pag. 3

Come cambiano le comunicazioni cd. endofallimentari- di Stanislao De Matteis ..........................................................................................................................................................................................................pag. 5

Come cambiano le norme sul concordato preventivo e sugli accordi di ristrutturazione- di Nicola Graziano........................................................................................................................................................................................,,,,,........pag. 7

Concordato cd. in bianco - di Stanislao De Matteis ..................................................................................................................................................................................................pag. 11

Il concordato con continuità- di Stanislao De Matteis ..................................................................................................................................................................................................pag. 12

Il nuovo ruolo e le nuove responsabilità dell’attestatore- di Stanislao De Matteis ..................................................................................................................................................................................................pag. 13

Appendice Normativa

Le norme aggiornate..................................................................................................................................................................................................pag. 14

Indice

N° 1 - La gestione della crisi d’impresa - Un anno di novità

Direttore ResponsabileAndrea Ciccone

Hanno collaborato a questo numero:Stanislao De Matteis Nicola GrazianoSimona Riccio

RedazionePiazza P. Amedeo 31 - 81031Aversa (CE)Tel 081 504 55 79Fax 081 890 20 [email protected]

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Registrato presso il Tribunale di

S. Maria Capua Vetere al nr. 666 del

19/10/2006

Chiuso in redazione l’8 febbraio 2013

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N. 1

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Tra le innovazioni introdotte dal d.l. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, ne spicca una che modifica il sistema notificatorio del procedimento per la dichiarazione di fallimento. Il comma 3 dell’art. 15 r.d. n. 267/2012 risulta modificato, infatti, nel senso che il ricorso ed il pedissequo decreto con cui viene fissata l’udienza camerale per la discussione del ricorso di falli-mento devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risul-tante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle impre-se e dei professionisti. La prima modifica riguarda, pertanto, il soggetto onerato della notificazione: non più il creditore ricorrente, bensì la cancelleria del tribunale presso il quale risulta depositato il ricorso di fallimen-to. La seconda modifica riguarda il luogo ove la notificazione deve essere esegui-ta: non si applicano più le norme sulla notificazione alle persone fisiche e giu-ridiche, bensì con disposizione specia-le si prevede che le notificazioni vanno

eseguite all’indirizzo di posta elettroni-ca certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’In-dice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.Quando, per qualsiasi ragione, la noti-ficazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura (que-sta volta) del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, com-ma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. In tal caso risultano, quindi, recessive tutte le disposizioni in tema di luogo di notificazione degli atti alle persone fi-siche e giuridiche, disponendosi che la notifica debba essere eseguita presso la sede legale. Ma la disposizione più innovativa è quella che consente di ritenere perfezio-nata la notifica con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che ri-sulta iscritta nel registro delle imprese ogniqualvolta non risulti possibile ese-guire la notificazione con le modalità in

Più facile inseguire il debitore che fugge

di Stanislao De Matteis

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precedenza indicate. Con disposizione altrettanto innovati-va è, altresì, previsto che in tale ultimo caso la notificazione si perfeziona nel momento del deposito stesso (con dero-ga, quindi, all’art. 143 c.p.c. che preve-de, in caso di irreperibilità assoluta, il perfezionamento della notificazione nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescrit-te). Il quadro che ne esce fuori è il seguente: 1. la notifica va eseguita a cura del-la cancelleria presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore;2. quando non è possibile seguire la modalità sub 1, la notifica va eseguita a cura del ricorrente presso la sede ri-sultante dal registro delle imprese;3. quando non è possibile seguire la modalità sub 2, la notifica va esegui-ta a cura del ricorrente con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle im-prese.L’accelerazione impressa dal legislato-re nella fase prefallimentare non finisce con le disposizioni che facilitano la no-tifica del ricorso di fallimento. Con espressa previsione è, infatti, pre-visto che l’udienza di discussione del ricorso di fallimento venga fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.Ciò consentirà di uniformare le varie prassi dei tribunali fallimentari ad oggi

fortemente diversificate prevedendosi in taluni uffici la fissazione del ricorso di fallimento in un termine pressoché uguale a quello ora indicato dal legisla-tore ed in altri la fissazione non prima di 90/120 giorni dal deposito del ricorso e ciò al fine sia di consentire la notifica del ricorso di fallimento con vigente (ed alquanto complesso) sistema notificato-rio sia di rendere possibile la ‘sistema-zione’ stragiudiziale dell’insolvenza. Il termine a comparire rimane, invece, uguale a quello introdotto nel comma 3 dell’art. 15 l.fall. con le modifiche del 2006/2007: tra la data della comunica-zione o notificazione e quella dell’u-dienza deve continuare ad intercorre-re un termine non inferiore a quindici giorni.Trattasi di termine dilatorio non libero. La soppressione dell’aggettivo “libe-ri” ad opera del decreto “correttivo” n. 169/2007, riferita a detto termine dei quindici giorni intermedi, aveva, infatti, già determinato il passaggio dal criterio di computo pertinente ai termini “libe-ri”, per il quale non si calcolano nè dies a quo nè dies ad quem, a quello generale fissato dall’art. 155 c.p.c., comma 1, per il quale soltanto dies a quo non compu-tatur in termino (Cass. SU 1418/2012).Le modifiche del sistema notificatorio si applicheranno ai procedimenti intro-dotti dopo il 31 dicembre 2013 (art. 17, comma 3, d.l. n. 179/2012).

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Come cambiano le comunicazioni cd. endofallimentari di Stanislao De Matteis

Le modifiche introdotte dal d.l. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, riguardano anche le comuni-cazioni cd. endofallimentari (si pensi, ad esempio, alle comunicazioni relative alla discussione del conto della gestio-ne, alla predisposizione dei piani di ri-parto, all’esito della verifica dello stato passivo, al decreto che dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo, alla proposta di concordato fallimentare). L’art. 31 bis l.fall., di nuovo conio, pre-vede infatti che “le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certi-ficata da loro indicato nei casi previsti dalla legge”. Ciò consentirà al curatore di eseguire più velocemente le comunicazioni, con notevole risparmio dei costi ora a carico della massa dei creditori o (in caso di mancanza di attivo) dell’erario.Ma la semplificazione maggiore è pre-vista dal comma 2 dell’art. 31 bis pre-vedendosi che “quando è omessa l’in-dicazione di cui al comma precedente, nonchè nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certi-ficata per cause imputabili al destinata-rio, tutte le comunicazioni sono esegui-te esclusivamente mediante deposito in cancelleria”.Il presupposto per il deposito in cancel-leria è, quindi, semplicemente costitui-to dalla mancata indicazione indirizzo di posta elettronica certificata che il cre-ditore è ora espressamente onerato di indicare nella domanda di ammissione allo stato passivo (art. 93, comma 3, n. 5, l.fall.).Anche il ricorso contenente la proposta

di concordato fallimentare deve con-tenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ri-cevere le comunicazioni. In mancanza si applica l’articolo 31 bis, comma 2, l.fall. (art. 125, comma 1, l. fall.)Gli unici temperamenti sono rappresen-tati dalla comunicazione al fallito:1) dell’udienza di discussione del conto della gestione (al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell’udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con av-viso di ricevimento: art. 116, comma 3, l.fall.);2) dell’approvazione della propo-sta di concordato fallimentare (al falli-to, se non è possibile procedere alla co-municazione con modalità telematica, la notizia dell’approvazione è comuni-cata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento: art. 129, comma 2, l.fall.).Tra le comunicazioni cd. endofallimen-tari occorre ora indicare quella relativa al rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le in-formazioni raccolte dopo la prima re-lazione, accompagnato dal conto della gestione del curatore. Con nuova previsione, l’art. 33, ultimo comma, ult. parte, prevede infatti che il rapporto riepilogativo semestrale vada comunicato assieme alle eventuali os-servazioni, nei quindici giorni successi-vi alla scadenza del termine per il depo-sito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale, a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di di-ritti sui beni.Più complesso, invece, è il sistema di comunicazioni che il curatore deve os-servare in funzione della verifica dello stato passivo. Il novellato art. 92 l.fall. prevede, in-

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fatti, che il curatore, comunichi senza indugio la data della verifica dello stato passivo ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immo-bili di proprietà o in possesso del fallito “a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario ri-sulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle impre-se e dei professionisti”.Quando non è possibile eseguire la co-municazione a mezzo posta elettronica, il curatore deve effettuare la comunica-zione a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore.Il curatore, con la predetta comunica-zione, deve anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica. Ma l’innovazione di maggiore impatto è quella contenuta nel comma 2 dell’art. 93 l.fall., che ora espressamente dispo-ne che la domanda di ammissione allo stato passivo (sia tempestiva, sia tar-diva) venga trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell’avviso di cui all’artico-lo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma (l’originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato, invece, presso la cancelleria del tribunale).Trattasi di disposizione di particolare impatto dovendosi il curatore attrezzare per ricevere le domande di ammissione allo stato passivo che nei fallimenti di maggiore rilevanza possono essere di-verse centinaia. Sempre a mezzo di posta elettronica (indicato nella domanda di ammissione al passivo) il curatore deve comunicare ai creditori, almeno quindici giorni pri-ma della data fissata per la verifica dei crediti, il progetto di stato passivo (art. 95, comma 2, l.fall.).

Analoga comunicazione deve essere ef-fettuata nel caso in cui il debitore chie-da di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei con-fronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l’u-dienza in camera di consiglio. La nuo-va previsione del comma 1 dell’art. 143 c.p.c. è in stretta correlazione con la de-claratoria di parziale incostituzionalità del citato comma 1 (v. Corte Cost. sent. n. 181/2008). La disciplina transitoriaLe nuove disposizioni riguardanti le comunicazioni cd. endofallimentari si applicano dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge di con-versione) anche alle procedure di fal-limento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione ri-spettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 r.d. n. 267/1942 e dall’articolo 22 d.lgs. n. 270/1999. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova di-sposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

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Come cambiano le norme le norme sul concordato preventivo e sugli accordi di ristrutturazione

di Nicola Graziano

A quasi sei mesi di distanza dall’entra-ta in vigore della mini riforma del fal-limento attuata con il d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella Leg-ge n. 134/2012 (le norme sono, infatti, operative dall’11 settembre 2012), sia pure un po’ in aumento, ancora non appaiono decollare i molteplici istituti (per tutti il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti) che il Legislatore, di fronte alla crisi di impresa, ha inteso rafforzare per favo-rire il ricorso a procedure stragiudiziali che, rendendo possibile, in particolare, la continuità aziendale e la conservazio-ne dei valori aziendali, potessero sod-disfare l’esigenza della ristrutturazione dei debiti così da evitare il fallimento.Dunque se, da una parte, la ratio ispi-ratrice della riforma è stata quella di incentivare l’utilizzo di strumenti di composizione negoziale della crisi, così da evitare il fallimento, dall’altra, l’e-sperienza di questi pochi mesi ha reso evidente un uso alquanto strumentale

di tali istituti che ha finito per essere a volte solo un mezzo per ritardare la di-chiarazione di fallimento.Non può negarsi, però, che le norme in-trodotte dalla Legge n. 134/2012 hanno causato un notevole impatto su tutte le procedure e gli istituti contemplati dal-la Legge fallimentare, potendosi certa-mente ricordare, fra le altre, quella che ha introdotto la previsione del domanda di concordato preventivo c.d. in bianco che consente al debitore di presentare una domanda di concordato, non com-pleta di tutta la documentazione neces-saria per accedere alla procedura (ma con riserva di depositarla nel termine fissato dal giudice: art. 161, comma 6, l.fall.), così beneficiando di effetti pro-tettivi per il proprio patrimonio, vista la immediata sospensione delle azioni esecutive e cautelari. Una sorta di pre - concordato che consente al debitore di valutare e negoziare il piano fino alla possibilità di convertirlo in un accordo di ristrutturazione dei debiti e, nel con-tempo, di compiere atti urgenti, preva-lentemente conservativi, sotto il con-

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trollo del Tribunale.Sempre per facilitare l’accesso alla pro-cedura di concordato è previsto che dal-la data del deposito della domanda per l’ammissione al concordato preventivo e sino all’omologazione non si appli-cano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della socie-tà per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile (l’art. 182 sexies l.fall. si applica anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed al concordato in bianco).Figura del tutto nuova è quella del concordato preventivo con continu-ità aziendale che si caratterizza per la previsione dell’idoneità della continua-zione dell’attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori (più fre-quenti, infatti, sono i concordati di na-tura liquidatoria). In tal caso un ruolo fondamentale è svolto dall’attestatore che, tra l’altro, oltre ad attestare la fun-zionalità della continuazione al miglior soddisfacimento degli interessi dei cre-ditori, deve, ancor prima, attestare che la prosecuzione dell’attività di impre-sa è possibile. Lo stesso attestatore, se del caso, è chiamato ad attestare che i contratti pubblici in corso di esecuzio-ne possono continuare stante la capacità del loro adempimento così come la pos-sibilità di partecipazione alle procedu-re di assegnazione di contratti pubblici (anche qualora l’impresa in concordato risulti riunita in RTI). La norma preve-de che la prosecuzione dell’attività di impresa può avvenire o da parte del de-bitore stesso, ovvero mediante cessione di azienda in esercizio ovvero mediante il conferimento dell’azienda in eserci-zio in una o più società, anche di nuova costituzione.Rilevanti sono le norme che favorisco-

no l’accesso alla c.d. nuova finanza. Esse sono quelle che prevedono la pre-deducibilità dei crediti da finanziamenti ricevuti dal debitore in esecuzione di un concordato o un accordo di ristrut-turazione omologati ovvero la prede-ducibilità dei finanziamenti strumentali alla soluzione concordata della crisi e la esenzione da revocatoria dei pagamen-ti autorizzati dal tribunale nell’ambito di un concordato preventivo con conti-nuità aziendale, qualora gli stessi sia-no strumentali e strategici rispetto alla continuità stessa).Non meno importante è la norma che, per la prima volta, espressamente re-golamenta la disciplina dei contratti in corso di esecuzione alla data del depo-sito del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Con tale ricorso, infatti, il debitore può chiedere che il Tribunale o, dopo il de-creto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della pre-sentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può anche essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta (art. 169 bis l.fall.). Tra le novità nemmeno può essere ta-ciuta la importante previsione del cd. silenzio assenso del creditore che non ha dichiarato il proprio voto. Il nuovo comma 4 dell’art. 178 l.fall. dispone, infatti, che “i creditori che non hanno esercitato il voto possono far perveni-re il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elet-tronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti”. In stretta correlazione con la regola del cd. silenzio assenso dei creditore che non ha dichiarato il proprio voto deve leggersi la previsione contenuta nel

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comma 2 dell’art. 179 l.fall., ivi pre-vedendosi che “quando il commissario giudiziario rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le con-dizioni di fattibilità del piano, ne dà av-viso ai creditori, i quali possono costi-tuirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’articolo 180 per modificare il voto”. Qui, difatti, il le-gislatore ha inteso innanzitutto tutelare i creditori che non avendo attivamente partecipato sono stati ‘sanzionati’ con la fictio del voto favorevole, loro con-sentendo di potersi costituire nel giudi-zio di omologazione per modificare il voto, ma ciò solo quando, dopo l’appro-vazione del concordato, sono mutate le condizioni di fattibilità del piano.Altra importante modifica che riguarda il giudizio di omologazione è quella che consente al tribunale di valutare la con-venienza del concordato non solo nell’i-potesi in cui siano previste le classi (se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ne contesta la convenien-za), ma anche nell’ipotesi di mancata formazione delle classi nel caso in cui i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto ne contestino la convenienza. Le innovazioni che hanno riguardato le comunicazioni cd. endofallimenta-ri non hanno risparmiato il concorda-to preventivo, essendosi previsto che il commissario giudiziale provveda a comunicare la proposta del debitore, il decreto di ammissione e la data dell’a-dunanza dei creditori “a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo in-dirizzo del destinatario risulta dal re-gistro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elet-tronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residen-za del creditore” (art. 171 l.fall.). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mez-

zo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla co-municazione dell’avviso, non è comu-nicato l’indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni si eseguo-no esclusivamente mediante deposito in cancelleria. La norma si applica anche alla comunicazione del rapporto che il liquidatore in caso di cessione dei beni è tenuto a redigere con cadenza seme-strale (art. 182, comma 3, l.fall.)Coerenti con la ratio che ha ispirato la

riforma sono anche le norme che mira-no ad incentivare il ricorso all’istituto degli accordi di ristrutturazione dei de-biti laddove è previsto che il pagamento integrale dei creditori estranei all’ac-cordo non avvenga immediatamente all’omologazione ma nei termini indi-cati dalla norma (120 giorni dall’omo-logazione per i crediti già scaduti ovve-ro dalla scadenza per quello non ancora scaduti), ovvero il blocco delle azioni cautelari ed esecutive nonché la possi-bilità di presentare, in alternativa alla richiesta di omologa dell’accordo defi-nitivo (si può anche attestare che sulla proposta di accordo pendono trattative beneficiando del blocco delle azioni creditorie), una proposta di concordato preventivo.

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Un cenno meritano le norme che ridi-segnano la figura dell’attestatore ed il suo ruolo centrale nella soluzione con-cordata della crisi d’impresa, compreso il piano attestato di risanamento (oltre che le sue responsabilità, anche penali).

LA RIFORMA IN PILLOLE

AttestatoreE’ il professionista chiamato ad espri-mere il proprio giudizio sulle proposte del debitore. Il suo è un ruolo chiave per l’adozione di strumenti di soluzione della crisi alternativi al fallimento. Piano attestato di risanamentoNon è una procedura concorsuale e non richiede alcun tipo di accordo. Ad esso l’imprenditore ricorre in caso di crisi reversibile e nella ipotesi in cui l’insol-venza non si è manifestata. Non sono revocabili gli atti, i pagamenti e le ga-ranzie concesse in esecuzione di un pia-noConcordato preventivo c.d. in biancoE’ consentito al debitore di presentare una domanda di concordato non com-pleta di tutta la documentazione neces-saria per accedere alla procedura, ma con riserva di depositarla nel termine fissato dal giudice.Concordato preventivo con continuità aziendaleRispetto al concordato preventivo con finalità liquidatorie, contempla l’ipote-si di un piano che prevede la continua-zione dell’attività di impresa in quanto funzionale al miglior soddisfacimento

dei creditoriContratti pubblici in corsoNel caso di concordato con continuità aziendale i contratti pubblici in corso di esecuzione possono continuare se è at-testata la ragionevole capacità di adem-pimentoPartecipazione a gare di appalti pubbliciNel caso di concordato con continuità aziendale non è impedita la partecipa-zione a procedure di assegnazione di contratti pubblici Pagamento integrale dei creditori estra-neiNel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti è espressamente previsto il pagamento integrale dei creditori estra-nei all’accordo in 120 giorni dalla data dell’omologazione in caso di crediti già scaduti ovvero 120 giorni dalla sca-denza se non ancora scaduti alla data dell’omologazioneProposta di accordo di ristrutturazione dei debitiDurante le trattative l’imprenditore può depositare una proposta di accordo con contestuale richiesta di provvedimento che vieta l’inizio e la prosecuzione del-le azioni cautelari o esecutivePrededucibilità di finanziamentiSono prededucibili i crediti nel concor-dato preventivo e negli accordi di ri-strutturazione dei debiti se effettuati in esecuzione degli stessi ovvero in fun-zione di essiPagamento fornitori strategiciSono esenti da revocatoria i pagamenti effettuati ai fornitori strategici nel con-cordato con continuità.

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Concordato cd. in biancodi Stanislao De Matteis

Tra le principali novità in tema di cri-si di impresa introdotte dal cd. decreto crescita è certamente da annoverare il comma 6 dell’art. 161 l.fall. che con-sente all’imprenditore in stato di crisi di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato preventivo uni-tamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, con riserva di presentazione della proposta, del piano, dell’attesta-zione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano medesimo e di tutta l’altra documentazione prevista dal comma 2. Il termine è fissato dal giudice ed è com-preso fra sessanta e centoventi giorni con possibilità di proroga, in presenza di giustificati motivi, di non oltre ses-santa giorni. Entro questo termine, l’imprenditore per non perdere gli effetti protettivi del ricorso, deve presentare un piano con-cordatario contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Con que-sta quest’ultima innovativa prescrizio-ne, il legislatore ha inteso consentire ai creditori di adeguatamente valutare sia le possibilità di raggiungimento degli obiettivi del piano, sia l’adeguatezza dei tempi di pagamento.In alternativa alla presentazione del piano e della proposta di concordato, è data all’imprenditore la possibilità di domandare l’omologazione di un accor-do di ristrutturazione dei debiti stipula-to con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Scopo della norma è quello di consen-tire all’imprenditore in stato di crisi di riflettere adeguatamente sulla tipologia di concordato da proporre ai suoi cre-ditori e sulle modalità della sua esecu-zione, beneficiando al contempo di tutti gli effetti protettivi che il nuovo art. 168 anticipa al momento della pubblicazio-ne del ricorso nel registro delle impre-se a cura del cancelliere entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Da questo momento, infatti, e fino alla definitività del decreto di omologazio-ne, i creditori per titolo o causa ante-riore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Al fine di garantire la par condicio credi-torum è anche previsto che le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori an-teriori al concordato.Nel periodo di tempo che va dal deposi-to del ricorso al decreto di ammissione alla procedura il debitore può compie-re gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli urgenti di straordina-ria amministrazione è richiesta la pre-via autorizzazione del tribunale. Il tutto nel rispetto degli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa, che il debito-re deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. Al fine di evitare l’isolamento dell’im-prenditore è anche espressamente pre-vista la prededucibilità dei crediti sorti per effetto degli atti legalmente com-piuti dal debitore.

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Il concordato con continuitàdi Stanislao De Matteis

Al fine di incentivare l’emersione an-ticipata della crisi di impresa, il de-creto sviluppo ha introdotto l’art. 186 bis l.fall. applicabile ai casi in cui il piano di concordato prevede la pro-secuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’a-zienda in esercizio ovvero il conferi-mento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costitu-zione. Poiché il legislatore non ha inteso tu-telare la continuità aziendale, anche nella forma più meritevole costituita dalla prosecuzione dell’attività da par-te dello stesso debitore, come valore in sé “ma soltanto in quanto strumen-tale alla soddisfazione dell’interesse del ceto creditorio” (così la Relazio-ne), la relazione dell’attestatore, oltre ai suoi contenuti tipici, deve accertare che la prosecuzione dell’attività d’im-presa prevista dal piano di concorda-to è funzionale al miglior soddisfaci-mento dei creditori (lett. b).Il piano di concordato, oltre alla de-scrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, deve contenere anche un’analitica in-dicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’im-presa prevista dal piano di concorda-to, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura (lett. a). Tale previsione risponde alla necessità di dimostrare che il concor-dato con continuità sia basato su un business plan analitico e articolato, senza il quale sarebbe impossibile per i creditori valutare la fattibilità e con-venienza della proposta. Onde promuovere la continuità azien-dale, incentivando i terzi a contrarre con l’impresa in crisi, il legislato-re nel nuovo comma 7 dell’art. 161

l.fall. prevede espressamente la pre-deducibilità dei crediti sorti per effet-to di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione posti in essere nel periodo intercorrente tra il deposito del ricorso ed il decreto di apertura del concordato. La stessa ratio è sottesa: » alla nuova disciplina dei con-

tratti in corso di esecuzione prevista in via generale (artt. 169 bis) ed in via particolare (art. 186 bis, comma 3); » alla previsione che consen-

te, nel caso di continuità aziendale, la partecipazione a procedure di as-segnazione di contratti pubblici (art. 186 bis, comma 4) » alla possibilità che piano di

concordato preveda una moratoria sino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muni-ti di privilegio, pegno o ipoteca (art. 186 bis, lett. c); » alle previsioni contenute

nell’art. 67, lett. e), l.fall. in tema di esenzione dalla revocatoria; » alla possibilità di pagamen-

to dei creditori cd. strategici, previa autorizzazione del tribunale e depo-sito di una relazione che attesti che le prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (art. 182 quinquies, comma 4); » alle disposizioni in tema di fi-

nanziamento, che prevedono la prede-ducibilità dei finanziamenti esecutivi del concordato preventivo o dell’ac-cordo di ristrutturazione (art. 182 quater, comma 1), dei finanziamenti funzionali all’ammissione al concor-dato preventivo o all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione (art. 182 quater, comma 2) e di quelli stru-mentali al conseguimento degli obiet-tivi del piano (art. 182 quinquies, comma 1).

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Il nuovo ruolo e le nuove responsabilità

dell’attestatoredi Stanislao De Matteis

La soluzione negoziale della crisi di impresa, nei cui confronti è chiaro il favor mostrato dal legislatore del-la riforma, ha come contrappeso una nuova configurazione dei requisiti e dei ruoli dell’attestatore chiamato in tutti gli istituti ad esprimere le pro-prie valutazioni sulle proposte del debitore. In particolare nel concordato preven-tivo, il professionista è chiamato ad esprimere il proprio giudizio sulla veridicità dei dati aziendali e sul-la fattibilità della proposta. Analo-go giudizio deve essere espresso nel caso di modifiche sostanziali del pia-no o della proposta. Attestare la “fattibilità del piano” da parte dell’attestatore significa accer-tare, all’esito di un percorso logico, coerente e documentato, la idoneità del piano a realizzare la percentuale di soddisfacimento indicata nel pia-no.Attestare “la veridicità dei dati azien-dali” da parte dell’attestare significa accertare che i dati aziendali sono idonei a rappresentare l’effettiva si-tuazione economica, patrimoniale e finanziaria, analiticamente esposta, della società, così che possa ritenersi che i beni e le attività aziendali, cor-rettamente valutati, siano effettiva-mente idonei a soddisfare i creditori concorrenti nelle percentuali propo-ste. La relazione del professionista ex art. 161, comma 3, l.fall. rappresenta, dunque, la prima garanzia di serietà della proposta concordataria perché essa sostituisce l’attività istruttoria

del tribunale ed assolve alla funzione di assicurare che i creditori siano ade-guatamente e correttamente informati sugli esatti termini della proposta.È per questo che l’attestatore deve essere un soggetto assolutamente qualificato e deve porsi in posizioni di terzietà ed indipendenza rispetto all’imprenditore che, pur nella muta-ta cornice normativa, ne conserva il potere di nomina. A tal fine l’attestazione è tamquam non esset se non proviene da un pro-fessionista iscritto nel registro dei revisori contabili in possesso dei re-quisiti previsti dall’art. 28 l.fall. per la nomina a curatore. Il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’ope-razione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il profes-sionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in asso-ciazione professionale, avere presta-to negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in fa-vore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.Sotto il profilo civilistico, è ipotizza-bile una responsabilità extracontrat-tuale ex art. 2043 c.c. nei confronti dei soci e dei terzi. È altresì ipotiz-zabile una responsabilità contrattuale ex art. 2236 c.c. nei confronti di chi lo ha nominato; in caso di fallimento, legittimato ad agire sarà il curatore. Sotto il profilo penalistico, il nuovo art. 236 bis l.fall. dispone che il pro-fessionista che espone informazioni false ovvero omette di riferire infor-mazioni rilevanti è punito con la re-clusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

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Le Norme aggiornateDi seguito gli articoli della Legge Fallimentare interessati dalle modifiche ap-portate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e dalla relativa legge di conversione 11 agosto 2012, n. 134 e dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228

Art. 15Procedimento per la dichiarazione di fallimentoI. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribu-nale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.II. Il tribunale convoca, con decreto ap-posto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico mi-nistero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.III. Il decreto di convocazione e’ sot-toscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e’ delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decre-to devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elet-tronica certificata del debitore risul-tante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle im-prese e dei professionisti. L’esito del-la comunicazione e’ trasmesso, con modalita’ automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricor-rente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repub-blica 15 dicembre 1959, n. 1229, pres-so la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non puo’ essere compiuta con queste moda-

lita’, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che ri-sulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposi-to stesso. L’udienza e’ fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazio-ne o notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non infe-riore a quindici giorni.(1)IV. Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamen-to dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non in-feriore a sette giorni prima dell’udien-za per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tec-niche. In ogni caso, il tribunale dispo-ne che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.V. I termini di cui al terzo e quarto com-ma possono essere abbreviati dal pre-sidente del tribunale, con decreto mo-tivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza si-ano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni forma-lità non indispensabile alla conoscibili-tà degli stessi.VI. Il tribunale può delegare al giudi-ce relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o di-sposti d’ufficio.

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VII. Le parti possono nominare consu-lenti tecnici.VIII. Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimen-to, che hanno efficacia limitata alla du-rata del procedimento e vengono con-fermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.IX. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è com-plessivamente inferiore a euro trenta-mila. Tale importo è periodicamente ag-giornato con le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 1.________________ (1) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conver-tito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La modifica si applica ai proce-dimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013 (art. 17, comma 3, D.L. cit.).

Art. 31-bisComunicazioni del curatore (1)I. Le comunicazioni ai creditori e ai ti-tolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata da loro indi-cato nei casi previsti dalla legge.II. Quando e’ omessa l’indicazione di cui al comma precedente, nonche’ nei casi di mancata consegna del messag-gio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusiva-mente mediante deposito in cancelleria.III. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e’ tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certifica-ta inviati e ricevuti._____________________________

(1) Articolo introdotto dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministra-zione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettiva-mente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto le-gislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 33Relazione al giudice e rapporti riepi-logativi (1)I. Il curatore, entro sessanta giorni dal-la dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una re-lazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla dili-genza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interes-sare anche ai fini delle indagini prelimi-nari in sede penale. (2)

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II. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai credito-ri, nonché quelli che egli intende impu-gnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria an-che prima del termine suddetto.III. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le infor-mazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.IV. Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponen-do la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore inten-de proporre qualora possano comporta-re l’adozione di provvedimenti cautela-ri, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investa-no la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.V. Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rap-porto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, ac-compagnato dal conto della sua gestio-ne. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o ban-cari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componen-ti possono formulare osservazioni scrit-te. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni suc-cessivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella can-celleria del tribunale. Nello stesso ter-mine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e’ trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

(3)________________ (1) Rubrica modificata dall’art. 3 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La mo-difica si applica ai procedimenti per di-chiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). (2) Comma modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La mo-difica si applica ai procedimenti per di-chiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). (3) Periodo aggiunto dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministra-zione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettiva-mente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto le-gislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere

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nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 67Atti a titolo oneroso, pagamenti, ga-ranzie (1)I. Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’in-solvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sor-passano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pa-gamento, se compiuti nell’anno anterio-re alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche vo-lontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per de-biti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giu-diziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fal-limento per debiti scaduti. II. Sono altresì revocati, se il curato-re prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i paga-menti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. III. Non sono soggetti all’azione revo-catoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettua-ti nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; b) le rimesse effettuate su un conto cor-rente bancario, purché non abbiano ri-dotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei

confronti della banca; c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’a-bitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente, purché alla data di dichiarazione di fal-limento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio (1); d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un pia-no che appaia idoneo a consentire il ri-sanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequili-brio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei re-visori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professio-nista è indipendente quando non è le-gato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o pro-fessionale tali da comprometterne l’in-dipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è uni-to in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivi-tà di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di con-trollo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; (2)

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e) gli atti, i pagamenti e le garanzie po-sti in essere in esecuzione del concor-dato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis, nonche’ gli atti, i pagamenti e le ga-ranzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 161; (3) f) i pagamenti dei corrispettivi per pre-stazioni di lavoro effettuate da dipen-denti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esi-gibili eseguiti alla scadenza per ottene-re la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo. IV. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissio-ne, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le di-sposizioni delle leggi speciali.________________ (1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, dopo le parole «entro il terzo grado» ha aggiunto le pa-role «ovvero immobili ad uso non abita-tivo destinati a costituire la sede princi-pale dell’attività d’impresa dell’acqui-rente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettiva-mente esercitata ovvero siano stati com-piuti investimenti per darvi inizio». La modifica di applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della leg-ge di conversione citata. (2) Lettera sostituita dall’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di con-versione citata. (3) L’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazio-ni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha aggiunto alla fine del periodo le parole «, nonche’ gli atti, i pagamenti e le ga-

ranzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 161;». La modifica di applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.

Art. 69-bisDecadenza dall’azione e computo dei termini (1)I. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono es-sere promosse decorsi tre anni dalla di-chiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.II. Nel caso in cui alla domanda di con-cordato preventivo segue la dichiara-zione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concor-dato nel registro delle imprese. (2)________________ (1) Rubrica modificata dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha converti-to, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata. (2) Comma aggiunto dalla legge 7 ago-sto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.

Art. 72Rapporti pendentiI. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da en-trambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Se-zione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comi-tato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assu-mendo tutti i relativi obblighi, ovvero di

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sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenu-to il trasferimento del diritto. (1)II. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giu-dice delegato un termine non superio-re a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.III. La disposizione di cui al primo com-ma si applica anche al contratto prelimi-nare salvo quanto previsto nell’articolo 72-bis.IV. In caso di scioglimento, il contraen-te ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adem-pimento , senza che gli sia dovuto risar-cimento del danno. (2)V. L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei con-fronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pro-nuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il ri-sarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.VI. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.VII. In caso di scioglimento del contrat-to preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel pas-sivo, senza che gli sia dovuto il risarci-mento del danno e gode del privilegio di cui all’articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti del-la trascrizione del contratto prelimina-re non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento. (3)VIII. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contrat-to preliminare di vendita trascritto ai

sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il ter-zo gradoovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente. (4) (5)________________ (1) Comma modificato dall’art. 4 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. (2) Comma modificato dall’art. 4 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. (3) Comma sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. (4) Comma aggiunto dall’art. 4 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. Le modifiche (1), (2), (3) e (4) si ap-plicano ai procedimenti per dichiarazio-ne di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte suc-cessivamente (art. 22 d.lgs. cit.). (5) Le parole«ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività d’impre-sa dell’acquirente» sono state inserite dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha convertito il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.

Art. 92Avviso ai creditori ed agli altri inte-ressatiI. Il curatore, esaminate le scritture dell’imprenditore ed altre fonti di in-formazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta’ o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario ri-sulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle impre-

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se e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore:1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalita’ indicate nell’articolo seguente;2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presen-tate le domande;3) ogni utile informazione per agevola-re la presentazione della domanda, con l’avvertimento delle conseguenze di cui all’articolo 31-bis, secondo comma, nonche’ della sussistenza dell’onere previsto dall’articolo 93, terzo comma, n. 5);4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata. (1)II. Se il creditore ha sede o risiede all’e-stero, la comunicazione può essere ef-fettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente._____________________________ (1) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministra-zione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettiva-mente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto le-gislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-

ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 93Domanda di ammissione al passivoI. La domanda di ammissione al pas-sivo di un credito, di restituzione o ri-vendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorsoda trasmettere a norma del comma seguentealmeno tren-ta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. (1)II. Il ricorso puo’ essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e’ formato ai sensi degli articoli 21, com-ma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e suc-cessive modificazioni, e nel termine stabilito dal primo comma, e’ trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certifi-cata del curatore indicato nell’avviso di cui all’articolo 92, unitamente ai docu-menti di cui al successivo sesto comma. L’originale del titolo di credito allegato al ricorso e’ depositato presso la cancel-leria del tribunale.(2)III. Il ricorso contiene:1) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;3) la succinta esposizione dei fatti e de-gli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, [...] nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si eser-

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cita, se questa ha carattere speciale;5) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla pro-cedura, le cui variazioni e’ onere comu-nicare al curatore. (3)IV. Il ricorso è inammissibile se è omes-so o assolutamente incerto uno dei re-quisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del prece-dente comma. Se è omesso o assoluta-mente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.V. Se e’ omessa l’indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonche’ nei casi di mancata consegna del messaggio di po-sta elettronica certificata per cause im-putabili al destinatario si applica l’arti-colo 31-bis, secondo comma.(4)VI. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ov-vero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.VII. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.VIII. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbli-gazionisti ai sensi dell’articolo 2418, secondo comma, del codice civile, an-che per singoli gruppi di creditori.IX. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all’ordine pre-sentati e li restituisca con l’annotazione dell’avvenuta domanda di ammissione al passivo. _____________________________ (1) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. (2) Comma sostituito prima dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 e poi dalla legge 24 dicem-bre 2012, n. 228, la quale ha aggiunto il periodo “L’originale del titolo di credi-

to allegato al ricorso e’ depositato pres-so la cancelleria del tribunale.” (3) Numero sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. (4) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. Le nuove disposizioni indicate nelle note di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 si ap-plicano dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione ri-spettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 95Progetto di stato passivo e udienza di discussioneI. Il curatore esamina le domande di cui all’articolo 93 e predispone elenchi se-

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parati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fat-to valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prela-zione, anche se è prescritta la relativa azione.II. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribuna-le almeno quindici giorni prima dell’u-dienza fissata per l’esame dello stato passivo e nello stesso termine lo tra-smette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all’indirizzo indicato nella do-manda di ammissione al passivo. I cre-ditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalita’ indicate dall’articolo 93, secondo com-ma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza. (1)III. All’udienza fissata per l’esame del-lo stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle con-clusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle ri-levabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delega-to può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del pro-cedimento.IV. Il fallito può chiedere di essere sen-tito.V. Delle operazioni si redige processo verbale._____________________________ (1) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in

vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministra-zione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettiva-mente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto le-gislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 97Comunicazione dell’esito del procedi-mento di accertamento del passivo (1)I. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita’ dello stato passivo, ne da’ comunicazione trasmet-tendo una copia a tutti i ricorrenti, in-formandoli del diritto di proporre oppo-sizione in caso di mancato accoglimen-to della domanda. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di

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concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministra-zione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettiva-mente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto le-gislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 101Domande tardive di creditiI. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendi-cazione di beni mobili e immobili, tra-smesse al curatore (1) oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passi-vo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ulti-mo termine fino a diciotto mesi.II. Il procedimento di accertamento del-le domande tardive si svolge nelle stes-se forme di cui all’articolo 95. Il giudi-ce delegato fissa per l’esame delle do-mande tardive un’udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’ur-

genza (2). Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell’udienza. Si applicano le di-sposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.III. Il creditore ha diritto di concorre-re sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immo-bili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all’accertamento del dirit-to.IV. Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tar-dive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. ________________ (1) L’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha sostituito le parole “depositate in cancelleria” con le parole “trasmesse al curatore”. La nuo-va disposizione si applica dal 19 dicem-bre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta am-ministrativa e di amministrazione stra-ordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio de-creto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’ar-ticolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata ef-fettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decor-rere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordina-rio entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettroni-ca certificata e li invitano a comunicare,

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entro tre mesi, l’indirizzo di posta elet-tronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedu-ra, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. (2) Periodo inserito dall’art. 6 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La mo-difica si applica ai procedimenti per di-chiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 102Previsione di insufficiente realizzoI. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esa-me dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti gior-ni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito,dispone non farsi luogo al procedimento di ac-certamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribu-ire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededuci-bili e delle spese di procedura. (1)II. Le disposizioni di cui al primo com-ma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente rea-lizzo emerge successivamente alla veri-fica dello stato passivo. (2)III. Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma trasmettendone co-pia (3) ai creditori che abbiano presen-tato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appel-lo, che provvede con decreto in came-

ra di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito. ________________ (1) Comma modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. (2) Comma sostituito dall’art. 6 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di falli-mento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concor-suali e di concordato aperte successiva-mente (art. 22 d.lgs. cit.). (3) L’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole “primo comma” ha aggiunto le parole “trasmettendone copia”. La nuova di-sposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta am-ministrativa e di amministrazione stra-ordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio de-creto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’ar-ticolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata ef-fettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decor-rere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordina-rio entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettroni-ca certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elet-tronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedu-ra, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni

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sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 110Procedimento di ripartizioneI. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’arti-colo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un pro-spetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la proce-dura. Nel progetto sono collocati anche icrediti per i quali non si applica il di-vieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’articolo 51.II. Il giudice ordina il deposito del pro-getto di ripartizione in cancelleria, di-sponendo che a tutti i creditori, com-presi quelli per i quali e’ in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l’invio di copia a mezzo posta elettronica certifi-cata.(1)III. I creditori, entro il termine peren-torio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell’articolo 36.IV. Decorso tale termine, il giudice de-legato, su richiesta del curatore, dichia-ra esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corri-spondenti ai crediti oggetto di contesta-zione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destina-zione delle somme accantonate. ________________ (1) Comma modificato dall’art. 8 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e quin-di sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ot-tobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 di-cembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche

alle procedure di fallimento, di concor-dato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effet-tuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione sud-detta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il cura-tore, il commissario giudiziale, il com-missario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi tito-lari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 116Rendiconto del curatore (1)I. Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l’esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione del-la procedura.II. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l’udienza [...] che non puo’ essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunica-zione del rendiconto a tutti i creditori. (1)III. Dell’avvenuto deposito e della fis-sazione dell’udienza il curatore da’ immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che han-no proposto opposizione, ai creditori

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in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisan-doli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cin-que giorni prima dell’udienza con le modalita’ di cui all’articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non e’ possibile procedere alla comunicazione con mo-dalita’ telematica, il rendiconto e la data dell’udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di rice-vimento. (2)IV. Se all’udienza stabilita non sorgo-no contestazioni o su queste viene rag-giunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l’u-dienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio. ________________ (1) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. (2) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. Le nuove disposizioni indicate alle note 1 e 2 si applicano dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata leg-ge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pen-denti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013

comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 125Esame della proposta e comunicazio-ne ai creditoriI. La proposta di concordato è presen-tata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili ri-sultati della liquidazione ed alle garan-zie offerte. Quando il ricorso e’ pro-posto da un terzo, esso deve contene-re l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l’articolo 31-bis, secondo comma.(1)II. Una volta espletato tale adempi-mento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del co-mitato dei creditori, valutata la rituali-ta’ della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comuni-cata a cura di quest’ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, spe-cificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informan-doli che la mancata risposta sara’ con-siderata come voto favorevole. (2) Nel medesimo provvedimento il giudice de-legato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventua-li dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se co-munque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la

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comunicazione, il comitato dei credi-tori sceglie quella da sottoporre all’ap-provazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l’articolo 41, quarto comma.III. Qualora la proposta contenga condi-zioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comuni-cata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della re-lazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma.IV. Se la società fallita ha emesso obbli-gazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comu-nicazione è inviata agli organi che han-no il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l’espletamento delle pre-dette assemblee.____________________________ (1) L’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha aggiunto gli ultimi due periodi del comma. (2) Periodo sostituito dal’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. Le nuove disposizioni di cui alle note 1 e 2 si applicano dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata leg-ge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pen-denti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 129Giudizio di omologazioneI. Decorso il termine stabilito per le vo-tazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.II. Se la proposta e’ stata approvata, il giudice delegato dispone che il cura-tore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinche’ richieda l’omo-logazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non e’ possi-bile procedere alla comunicazione con modalita’ telematica, la notizia dell’ap-provazione e’ comunicata mediante let-tera raccomandata con avviso di rice-vimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell’articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la propo-sizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e’ redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi. (1)III. L’opposizione e la richiesta di omo-logazione si propongono con ricorso a

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norma dell’articolo 26.IV. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, veri-ficata la regolarità della procedura e l’e-sito della votazione, omologa il concor-dato con decreto motivato non soggetto a gravame.V. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di uffi-cio, anche delegando uno dei compo-nenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 128, se un creditore ap-partenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concorda-to qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alter-native concretamente praticabili.VI. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell’arti-colo 17.____________________________ (1) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministra-zione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettiva-mente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto le-gislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-

ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 143Procedimento di esdebitazioneI. Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo, ve-rificate le condizioni di cui all’articolo 142 e tenuto altresì conto dei compor-tamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei con-fronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti in-tegralmente. Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.(1)II. Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non in-tegralmente soddisfatti, il pubblico mi-nistero e qualunque interessato possono proporre reclamo anorma dell’articolo 26. _____________________________ (1) Periodo aggiunto dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministra-zione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettiva-mente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto le-

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gislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 161Domanda di concordato (1)I. La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ri-corso non rileva ai fini della individua-zione della competenza.II. Il debitore deve presentare con il ri-corso: a) una aggiornata relazione sulla situa-zione patrimoniale, economica e finan-ziaria dell’impresa; b) uno stato analitico ed estimativo del-le attività e l’elenco nominativo dei cre-ditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in pos-sesso del debitore;d) il valore dei beni e i creditori partico-lari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. (1)III. Il piano e la documentazione di cui

ai commi precedenti devono essere ac-compagnati dalla relazione di un profes-sionista, designato dal debitore, (2) in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibi-lità del piano medesimo. Analoga rela-zione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. (3)IV. Per la società la domanda deve es-sere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.V. La domanda di concordato è comuni-cata al pubblico ministero ed è pubbli-cata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.(4)VI. L’imprenditore puo’ depositare il ricorso contenente la domanda di con-cordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la do-cumentazione di cui ai commi secon-do e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e cento-venti giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre ses-santa giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore puo’ depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. (5)VII. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il de-bitore puo’ compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale puo’ assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore puo’ altresi’ compiere gli atti di ordinaria ammini-strazione. I crediti di terzi eventualmen-te sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibi-li ai sensi dell’articolo 111. (5)VIII. Con il decreto di cui al sesto com-

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ma, primo periodo, il tribunale dispo-ne gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa, che il debitore deve as-solvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali ob-blighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo.(5)IX. La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’am-missione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’ac-cordo di ristrutturazione dei debiti. (5)X. Fermo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, quando pende il procedi-mento per la dichiarazione di fallimen-to il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre ses-santa giorni. (5)________________ (1) Lettera aggiunta dall’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (2) L’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modifi-cazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la parola«professionista» ha aggiunto le parole «,designato dal de-bitore,». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (3) L’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modifica-zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo, in fine, ha ag-giunto il seguente «Analoga relazione deve essere presentata nel caso di mo-difiche sostanziali della proposta o del piano.». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (4) L’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n.

83, convertito in legge con modifica-zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole «pubblico ministero» ha aggiunto le seguenti: «ed e’ pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro del-le imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (5) Comma aggiunto dalla legge 7 ago-sto 2012, n. 134 che ha convertito con modificazioni il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal 11 set-tembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

Art. 168Effetti della presentazione del ricorsoI. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (1) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preven-tivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [...] (2) non pos-sono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (3) sul patrimonio del debitore.II. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verifica-no.III. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispet-to ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pub-blicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai cre-ditori anteriori al concordato. (4)_______________ (1) L’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazio-ni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito le parole «presentazione del ricorso» con le parole«pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese». La modifica di applica dal 11 settembre

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2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (2) L’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazio-ni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha soppresso le parole «al decreto», poste dopo le parole«creditori per titolo o causa anteriore». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (3) L’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modifica-zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la parola«esecutive» ha aggiunto le seguenti: «e cautelari». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (4) L’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazio-ni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha aggiunto alla fine del comma le parole «Le ipoteche giudiziali iscritte nei no-vanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

Art. 169-bisContratti in corso di esecuzione (1)I. Il debitore nel ricorso di cui all’arti-colo 161 puo’ chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giu-dice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore puo’ essere auto-rizzata la sospensione del contratto per non piu’ di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.II. In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarci-mento del danno conseguente al man-cato adempimento. Tale credito e’ sod-disfatto come credito anteriore al con-cordato.III. Lo scioglimento del contratto non si

estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.IV. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonche’ ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72 ter e 80 primo comma.________________ (1) Articolo introdotto dall’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

Art. 171Convocazione dei creditori I. Il commissario giudiziale deve pro-cedere alla verifica dell’elenco dei cre-ditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell’art. 161, apportando le necessarie rettifiche.II. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo po-sta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’In-dice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residen-za del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l’invito ad indi-care un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e’ onere co-municare al commissario. Nello stesso avviso e’ contenuto l’avvertimento di cui all’articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissa-rio a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’avviso, non e’ comunicato l’indirizzo di cui all’invito

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previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di po-sta elettronica certificata per cause im-putabili al destinatario, esse si eseguo-no esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l’articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale. (1)III. Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei cre-ditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissa-rio giudiziale, può dare l’autorizzazione prevista dall’art. 126.IV. Se vi sono obbligazionisti, il termi-ne previsto dall’art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato.V. In ogni caso l’avviso di convocazio-ne per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.VI. Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136. _____________________________ (1) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministra-zione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettiva-mente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto le-gislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013

comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 172Operazioni e relazione del commissa-rio I. Il commissario giudiziale redige l’in-ventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei credi-tori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell’articolo 171, secondo com-ma. (2)II. Su richiesta del commissario il giu-dice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni. _____________________________ (1) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministra-zione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettiva-mente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto le-gislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre

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2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 173Revoca dell’ammissione al concorda-to e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura (1)I. Il commissario giudiziale, se accer-ta che il debitore ha occultato o dissi-mulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o com-messo altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico mi-nistero e ai creditori. La comunicazione ai creditori e’ eseguita dal commissa-rio giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 171, se-condo comma. (2)II. All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presup-posti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’ar-ticolo 18.III. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debi-tore durante la procedura di concorda-

to compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che manca-no le condizioni prescritte per l’ammis-sibilità del concordato. ________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 14 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La mo-difica si applica ai procedimenti per di-chiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). (2) Periodo aggiunto dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministra-zione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettiva-mente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto le-gislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

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Art. 178Adesioni alla proposta di concordatoI. Nel processo verbale dell’adunan-za dei creditori sono inseriti i voti fa-vorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti. (1)II. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.III. Se nel giorno stabilito non è possi-bile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un’udienza prossima, non oltre otto giorni,dandone comunicazione (2) agli assenti.IV. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono con-senzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal can-celliere in calce al verbale. (3)________________ (1) Periodo aggiunto dalla legge 7 ago-sto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (2) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito le parole «senza bisogno di avviso» con le parole «dandone comunicazione». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

(3) Comma sostituito dalla legge 7 ago-sto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

Art. 179Mancata approvazione del concorda-to. I. Se nei termini stabiliti non si raggiun-gono le maggioranze richieste dal pri-mo comma dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’art. 162, secondo comma.II. Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l’approvazione del con-cordato, che sono mutate le condizio-ni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’u-dienza di cui all’articolo 180 per modi-ficare il voto. (1)________________ (1) Comma aggiunto dalla legge 7 ago-sto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

Art. 180Giudizio di omologazione I. Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tri-bunale il quale fissa un’udienza in ca-mera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudizia-le, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.II. Il debitore, il commissario giudizia-le, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi

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almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il com-missario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.III. Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità del-la procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto mo-tivato non soggetto a gravame.IV. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di uffi-cio, anche delegando uno dei compo-nenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appar-tenente ad una classe dissenzienteovve-ro, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei cre-diti ammessi al voto, contestano (1) la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ri-tenga che il credito possa risultare sod-disfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative con-cretamente praticabili.V. Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.VI. Le somme spettanti ai creditori con-testati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribu-nale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.VII. Il tribunale, se respinge il concor-dato, su istanza del creditore o su ri-chiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestual-mente al decreto.________________ (1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito la

parola «contesta» con le parole«ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione del-le classi, i creditori dissenzienti che rap-presentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano». La mo-difica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

Art. 182Provvedimenti in caso di cessione di beniI. Se il concordato consiste nella ces-sione dei beni e non dispone diversa-mente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.II. Si applicano ai liquidatorigli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto com-patibili.III. Si applicano al comitato dei credi-tori gli articoli 40 e 41 in quanto com-patibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.IV. Le vendite di aziende e rami di azien-de, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in bloc-co devono essere autorizzate dal comi-tato dei creditori.V. Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.VI. Si applica l’articolo 33, quinto com-ma, primo, secondo e terzo periodo, so-stituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicita’ semestrale dalla nomina. Quest’ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma. (1) ________________ (1) Comma aggiunto dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n.

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221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministra-zione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettiva-mente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto le-gislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 182-bisAccordi di ristrutturazione dei debiti (1, 1 bis)I. L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documenta-zione di cui all’articolo 161, l’omologa-zione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rap-presentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lette-ra d)sulla veridicità dei dati aziendali esull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idonei-tà ad assicurare l’integrale pagamento

dei creditori estranei nel rispetto dei se-guenti termini: a) entro centoventi giorni dall’omolo-gazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scaden-za, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione. (1)II. L’accordo e’ pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.III. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. (2) Si applica l’ articolo 168, secondo comma.IV. Entro trenta giorni dalla pubblica-zione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tri-bunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consi-glio con decreto motivato.V. Il decreto del tribunale e’ reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’ arti-colo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.VI. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso del-le trattative e prima della formalizza-zione dell’accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribuna-le competente ai sensi dell’articolo 9 la documentazione di cui all’articolo 161, primo e secondo comma, lette-re a), b), c) e d), (3) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazio-ne dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo

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comma, lettera d), circa la idoneità del-la proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale (4) pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la pro-pria disponibilità a trattare. L’istanza di sospensione di cui al presente comma e’ pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisi-re titoli di prelazione, se non concorda-ti, dalla pubblicazione.VII. Il tribunale, verificata la comple-tezza della documentazione deposita-ta, fissa con decreto l’udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza di cui al sesto comma, di-sponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell’udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un ac-cordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni perl’integrale (4) paga-mento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comun-que negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati asse-gnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ri-strutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente pe-riodo e’ reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.VIII. A seguito del deposito di un ac-cordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo. (5)________________

(1) Comma sostituito dall’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (1-bis) L’art. 23, comma 43, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con mo-dificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, estendeall’imprenditore agricolo l’applicabilità degli istituti degli accor-di di ritrutturazione dei debiti e della transazione fiscale: “In attesa di una revisione complessiva della discipli-na dell’imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in sta-to di crisi o di insolvenza possono acce-dere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modi-ficazioni.” (2) L’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazio-ni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo comma, primo periodo, dopo la parole «patrimonio del debitore», ha aggiunto le seguenti: «, ne’ acquisire titoli di prelazione se non concordati». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (3) L’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modifica-zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole«all’articolo 161, primo e secondo comma» ha aggiunto le se-guenti: «lettere a), b), c) e d)».La mo-difica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (4) L’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazio-ni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito le parole «il regolare» con le seguenti:«l’integrale». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (5) Comma sostituito dall’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito

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in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

Art. 182-quaterDisposizioni in tema di prededucibili-tà dei crediti nel concordato preven-tivo, negli accordi di ristrutturazione dei debitiI. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati [...] (1) in ese-cuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111.II. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da fi-nanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di am-missione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omolo-gazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo di ristrutturazione e pur-ché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di am-missione al concordato preventivo ov-vero l’accordo sia omologato. (2)

III. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma si applica-no anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare. Si appli-cano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell’accordo di ri-strutturazione dei debiti o del concorda-to preventivo. (3)comma abrogato (4)IV. Con riferimento ai crediti indica-ti al secondo comma, i creditori, an-che se soci, (5) sono esclusi dal voto

e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all’arti-colo 182-bis, primo e sesto comma._______________(1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ha soppresso le parole «da banche e intermediari finan-ziari iscritti negli elenchi di cui agli ar-ticoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,». La modifi-ca di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (2) Comma sostituito dalla legge 7 ago-sto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (3) Comma sostituito dalla legge 7 ago-sto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (4) Comma abrogato dalla legge 7 ago-sto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). (5) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito le parole «ai commi secondo, terzo e quar-to, i creditori» con le parole «al secon-do comma, i creditori, anche se soci,». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

Art. 182-quinquiesDisposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concor-dato preventivo e negli accordi di ri-strutturazione dei debiti (1)I. Il debitore che presenta, anche ai sen-

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si dell’articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologa-zione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182 bis, sesto com-ma, puo’ chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso somma-rie informazioni, a contrarre finanzia-menti, prededucibili ai sensi dell’arti-colo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omolo-gazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfa-zione dei creditori.II. L’autorizzazione di cui al primo comma puo’ riguardare anche finanzia-menti individuati soltanto per tipologia ed entita’, e non ancora oggetto di trat-tative.III. Il tribunale puo’ autorizzare il debi-tore a concedere pegno o ipoteca a ga-ranzia dei medesimi finanziamenti.IV. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventi-vo con continuita’ aziendale, anche ai sensi dell’articolo 161 sesto comma, puo’ chiedere al tribunale di essere au-torizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, let-tera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della at-tivita’ di impresa e funzionali ad assicu-rare la migliore soddisfazione dei cre-ditori. L’attestazione del professionista non e’ necessaria per pagamenti effet-tuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che venga-no apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restitu-zione postergato alla soddisfazione dei creditori.

V. Il debitore che presenta una do-manda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’ar-ticolo 182-bis, sesto comma, puo’ chie-dere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servi-zi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67.________________ (1) Articolo introdotto dall’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

Art. 182-sexiesRiduzione o perdita del capitaledella società in crisi (1)I. Dalla data del deposito della domanda per l’ammissione al concordato preven-tivo, anche a norma dell’articolo 161, sesto comma, della domanda per l’omo-logazione dell’accordo di ristruttura-zione di cui all’articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all’omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa’ per riduzio-ne o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duode-cies del codice civile.II. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della pro-posta di cui al primo comma, l’appli-cazione dell’articolo 2486 del codice civile.________________ (1) Articolo introdotto dall’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito

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in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

Art. 184Effetti del concordato per i creditoriI. Il concordato omologato è obbliga-torio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle impre-se del ricorso di cui all’articolo 161 (1). Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiusso-ri del debitore e gli obbligati in via di regresso.II. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.________________ (1) L’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sosti-tuito le parole «al decreto di apertura della procedura di concordato» con le parole «alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’arti-colo 161». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.). Art. 186-bisConcordato con continuità aziendale (1) I. Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lette-ra e) prevede la prosecuzione dell’atti-vita’ di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o piu’ societa’, anche di nuova costituzione, si applicano le di-sposizioni del presente articolo. Il pia-no puo’ prevedere anche la liquidazio-ne di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.II. Nei casi previsti dal presente artico-lo:a) il piano di cui all’articolo 161, secon-do comma, lettera e), deve contenere anche un’analitica indicazione dei co-sti e dei ricavi attesi dalla prosecuzione

dell’attivita’ d’impresa prevista dal pia-no di concordato, delle risorse finanzia-rie necessarie e delle relative modalita’ di copertura;b) la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, deve at-testare che la prosecuzione dell’attivita’ d’impresa prevista dal piano di concor-dato e’ funzionale al miglior soddisfaci-mento dei creditori;c) il piano può prevedere, fermo quan-to disposto dall’articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liqui-dazione dei beni o diritti sui quali sus-siste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.III. Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzio-ne alla data di deposito del ricorso, an-che stipulati con pubbliche amministra-zioni, non si risolvono per effetto dell’a-pertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debito-re di cui all’articolo 67 ha attestato la conformita’ al piano e la ragionevole capacita’ di adempimento. Di tale con-tinuazione puo’ beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa’ cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano tra-sferiti. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascri-zioni.IV. L’ammissione al concordato preven-tivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo

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67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformita’ al piano e la ragionevole capacita’ di adempimento del contratto;b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere ge-nerale, di capacita’ finanziaria, tecnica, economica nonche’ di certificazione, ri-chiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si e’ impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltan-te a mettere a disposizione, per la du-rata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a suben-trare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contrat-to, ovvero non sia per qualsiasi ragione piu’ in grado di dare regolare esecuzio-ne all’appalto. Si applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.V. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato puo’ concorrere anche riunita in rag-gruppamento temporaneo di imprese, purche’ non rivesta la qualita’ di man-dataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concor-suale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), puo’ provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.VI. Se nel corso di una procedura ini-ziata ai sensi del presente articolo l’e-sercizio dell’attivita’ d’impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la facolta’ del debitore di modificare la proposta di concordato.________________ (1) Articolo aggiunto dall’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

Art. 205Relazione del commissario I. L’imprenditore o, se l’impresa è una società o una persona giuridica, gli am-ministratori devono rendere al commis-sario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ultimo bilancio.II. Il commissario è dispensato dal for-mare il bilancio annuale, ma deve pre-sentare alla fine di ogni semestre all’au-torità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione accompagnata da un rappor-to del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione e’ trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depo-siti postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formula-re osservazioni scritte. Altra copia del-la relazione e’ trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telema-tica all’ufficio del registro delle imprese ed e’ trasmessa a mezzo di posta elettro-nica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. (1)_____________________________ (1) Periodo aggiunto dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministra-zione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettiva-mente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto le-gislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si

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applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 207Comunicazione ai creditori e ai terzi I. Entro un mese dalla nomina il com-missario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario ri-sulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle impre-se e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, il suo indi-rizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i docu-menti dell’impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indica-re, entro il termine di cui al terzo com-ma, il loro indirizzo di posta elettroni-ca certificata, con l’avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all’onere del creditore di comu-nicarne ogni variazione. La comunica-zione s’intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni. (1)II. Analoga comunicazione è fatta a co-loro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separa-zione su cose mobili possedute dall’im-presa.III. Entro quindici giorni dal ricevimen-to della comunicazione i creditori e le

altre persone indicate dal comma prece-dente possono far pervenire al commis-sario mediante posta elettronica certifi-cata le loro osservazioni o istanze. (2)IV. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all’in-dirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell’indi-rizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazio-ne, ovvero nei casi di mancata conse-gna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l’articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore. (3)_____________________________ (1) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. (2) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. (3) Comma aggiunto dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. Le nuove disposizioni di cui alle note 1, 2 e 3 si applicano dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata leg-ge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pen-denti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-

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rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 208Domande dei creditori e dei terzi I. I creditori e le altre persone indicate nell’articolo precedente che non han-no ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzet-ta Ufficiale del provvedimento di liqui-dazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l’indirizzo di posta elet-tronica certificata. Si applica l’articolo 207, quarto comma. (1) _____________________________ (1) L’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: « il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni »ha aggiun-to le seguenti: « , comunicando l’indi-rizzo di posta elettronica certificata. Si applica l’articolo 207, quarto comma ». La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concor-dato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effet-tuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto legislativo 8

luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione sud-detta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il cura-tore, il commissario giudiziale, il com-missario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi tito-lari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 209Formazione dello stato passivo I. Salvo che le leggi speciali stabilisca-no un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’e-lenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell’articolo 207 accolte o re-spinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede princi-pale. Il commissario trasmette l’elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica cer-tificata ai sensi dell’articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l’e-lenco diventa esecutivo. (1)II. Le impugnazioni, le domande tardi-ve di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.III. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dei crediti chirografari nella liquidazio-ne delle imprese che esercitano il cre-

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dito. _____________________________ (1) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministra-zione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione rispettiva-mente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto le-gislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 213Chiusura della liquidazione (1)I. Prima dell’ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di ripar-to tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all’autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelle-ria del tribunale e liquida il compenso al

commissario.II. Dell’avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comu-nicazione ai creditori ammessi al pas-sivo ed ai creditori prededucibili con le modalita’ di cui all’articolo 207, quarto comma (2), ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall’autorità che vigi-la sulla liquidazione.III. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tri-bunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazio-ne fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all’autorità che vigila sulla liquidazio-ne, al commissario liquidatore e al co-mitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osserva-zioni. Il tribunale provvede con decre-to in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 26.IV. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissa-rio provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell’ar-ticolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile. ________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 18 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, entrato in vigore il 20 ottobre 2012. La modifi-ca si applica ai procedimenti per dichia-razione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle proce-dure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). (2) L’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha sostituito le

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parole: «nelle forme previste dall’arti-colo 26, terzo comma» con le seguenti: «con le modalita’ di cui all’articolo 207, quarto comma». La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione ri-spettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 214Concordato (1)I. L’autorità che vigila sulla liquidazio-ne, su parere del commissario liquida-tore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquida-zione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell’articolo 124, osservate le di-sposizioni dell’articolo 152, se si tratta di società.II. La proposta di concordato è deposi-tata nella cancelleria del tribunale col

parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comuni-cata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalita’ di cui all’articolo 207, quarto comma(3), e pubblicata mediante inserzione nel-la Gazzetta Ufficiale e deposito presso l’ufficio del registro delle imprese.III. I creditori e gli altri interessati pos-sono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comuni-cazione fatta dal commissario per i cre-ditori e dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.IV. Il tribunale, sentito il parere dell’au-torità che vigila sulla liquidazione, de-cide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto com-patibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.V. Gli effetti del concordato sono rego-lati dall’articolo 135.VI. Il commissario liquidatore con l’as-sistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l’esecuzione del concordato.________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 18 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La mo-difica si applica ai procedimenti per di-chiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). (2) A differenza delle altre modifiche apportate dal D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, le quali si applicano ai procedi-menti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente, quella di cui alla nota (1) del presente articolo si applica anche alle procedure concorsuali pendenti (art. 22 d.lgs. cit.). (3) L’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012,

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n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha sostituito le parole: «nelle forme previste dall’arti-colo 26, terzo comma» con le parole: «con le modalita’ di cui all’articolo 207, quarto comma». La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e’ stata effettuata la comunicazione ri-spettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunica-zione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissa-rio straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titola-ri di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comuni-cazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 217-bisEsenzioni dai reati di bancarotta (1)I. Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis o del pia-no di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di com-posizione della crisi omologato ai sensi

dell’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, (1) nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento auto-rizzati dal giudice a norma dell’articolo 182-quinquies. (2)________________ (1) L’art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha sostituito le parole “ovvero del piano di cui all’arti-colo 67, terzo comma, lettera d)” con le seguenti: “o del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della cri-si omologato ai sensi dell’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3. La modifica è entrata in vigore il 19 dicem-bre 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata. (2) Periodo aggiunto dall’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

Art. 236-bisFalso in attestazioni e relazioni (1) I. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espo-ne informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, e’ punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.II. Se il fatto e’ commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se’ o per altri, la pena e’ aumentata.III. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e’ aumentata fino alla meta’.________________ (1) Articolo introdotto dall’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

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