Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32...

51
• Anno 25 - n. 98 - € 3,00 * - ChF. 4,50 - Sped. in a.p. art. 1, c. 1, legge 46/04 - DCB Milano - Lunedì 25 Aprile 2016 ;8 1ogug - KXC Bloccato per 3 anni Rinnovo annuale Prova KPVGITCVQ ID www.softwareintegrato.it Il costo della tua licenza aumenta ogni anno? Prova KPVGITCVQ ID www.softwareintegrato.it Sette IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE Completo di Bilancio Europeo in XBRL e PDF/A con Rendiconto Finanziario ...e se vuoi lavorare in mobilità e massima sicurezza, valuta CLOUD GB. Nl soヲ┘are contabile e gscale realmente Nd~EGRA ~O ideato da commercialisper commercialis... Provalo senza impegno in versione completa importanSo gli arcivi Sal to gesonaleVai su ┘┘┘くゲラヲ┘;ヴWキミデWェヴ;デラくキデ Assistenza e aェェiornamenTUTTO INCLUSO 96 + IVA al mese (bloccato per sempre) a parre Sa Webinar e tutorial culutenza in rete CHIAMA 06.97626328 F0ゲラヲ┘;ヴW presenta: Strada in salita per chi aspira a diventare avvocato da pag. 43 Antitrust, 25 anni nel segno della poca concorrenza da pag. 23 Affari Affar Legali La riforma de- gli appalti - Ga- re pubbliche, in corsia preferen- ziale le eco-imprese Dragani a pag. 5 Fisco/1 - Sulla 231 fiscale promozione condizionata de- gli studi professionali: il regi- me non resti di facciata Stroppa a pag. 6 Fisco/2 - Debuttano le de- duzioni Irap. Vademecum per beneficiare dell’agevolazione legata al lavoro indeterminato Pagamici a pag. 10 Verso Unico 2016 - Ultima chance per la rinuncia indolo- re dei crediti da parte dei soci. L’impatto su Unico è doppio Villa a pag. 12 Impresa/1 - Sabatini, il Mise concede il tris. Dal 2 maggio al via le istanze per l’incentivo sull’acquisto di macchinari Pagamici a pag. 15 Impresa/2 - Per andare oltre la crisi le Pmi del Mezzogiorno si reinventano. La foto del rap- porto Cerved-Confindustria dell’Olio da pag. 16 Previdenza - Un mese in più per adeguarsi al di- sciplinare tele- matico Inail. Nuove regole dall’1/6 De Lellis a pag. 18 Spendere meglio- Per ven- dere o comprare casa il fai- da-te conviene. Ma la pruden- za resta d’obbligo Di Palma a pag. 19 Affari in Piazza - Mercati in cerca di una bussola. Dalla crescita alle materie prime: restano aperti diversi fronti dell’Olio a pag. 20 Immobili & Condominio- Sul vicinato il comune non mette bocca. Il permesso di co- struire prescinde dai conflitti tra confinanti. Il Tar Puglia Ferrara a pag. 35 Documenti - I testi delle sentenze tri- butarie commentate nella Selezione www.italiaoggi.it/docio7 I N E VIDENZA * * * NELL’INSERTO/2 C hi ha sbagliato a pagare le impo- ste sulla casa o la tassa rifiuti, ora, dopo anni di incertezza, è in grado di sapere con precisione a chi rivolgersi per recuperare i soldi. A fare luce su casistiche, tempi e modalità è il decreto del 24 febbraio 2016, emanato di concerto da Mef e Viminale, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile scorso, cui ha fatto seguito la circolare n. 1/ DF/2016. Ma restano comunque valide le richieste già presentate dai contribuenti e acquisite dai comuni, per le quali i rimbor- si dovrebbe arrivare entro fine settembre. È prevista una corsia preferenziale per i rimborsi relativi a Imu e alla (abrogata) maggiorazione Tares. Ciò, come sottolinea la circolare, in considerazione del fatto che proprio per tali tributi si è verificata la parte più consistente di erronei versa- menti, determinati soprattutto dalla con- temporanea presenza di due distinte obbli- gazioni da assolvere sia nei confronti dello Stato sia nei confronti del comune (si veda l’altro articolo in pagina). Ovviamente, si procederà innanzitutto alla regolazione di quelle situazioni che si riferiscono ad annualità più risalenti nel tempo Barbero a pag. 7 NELL’INSERTO/1 25 Aprile 2016 Selezione di Sentenze tributarie A CURA DELLO STUDIO FUOCO 1. CARTELLE IN BUSTE VUOTE, PROVA AL CONTRIBUENTE 2. INTERESSI DI GRUPPO, DEDUZIONE SALVA 3. RIVALUTAZIONE-PREZZO, NO PLUSVALENZA SUL GAP 4. TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SOLO NEI LIMITI 5. RADDOPPIO TERMINI KO ANCHE PER IL PASSATO 6. REDDITOMETRO FAMILIARE ALTERA LA PROGRESSIVITÀ 7. RISCOSSIONE, TERMINE 5 ANNI DALLA CARTELLA I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7 25 Aprile 2016 Tutte le imprese potranno beneficiare del credito d’im- posta «automatico» per le spese in ricerca e sviluppo. Con la normativa introdotta dal dm 27 maggio 2015, il bo- nus spetterà in maniera automatica, a fronte di spese effettuate in r&s, a prescindere dal fatturato, indipen- dentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato. Saranno agevolabili tut- ti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio (2015-2019), a prescindere dal momento in cui sono stati avviate le relative attività di ricerca. La fruibilità del bonus è prevista anche in presenza di al- tre misure di favore e non rileva ai fini del calcolo degli aiuti de minimis. Per quanto riguarda la normativa in materia, l’art. 1, comma 35, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha integralmente sostituito l’art. 3 del dl 145/2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9/2014, noto come «decreto Destinazione Italia»), con il quale è stato introdotto il credito di imposta per attività di r&s. Al decreto del Mef di concerto con il Mise, del 27 mag- gio 2015, in Gazzetta Ufficialen. 174 del 29 luglio 2015 (decreto attuativo), il quale ha adottato le disposizioni ne- cessarie al pieno funzionamento dell’incentivo, ha fatto seguito la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 marzo 2016 che ha chiarito le modalità per la fruizio- ne dell’agevolazione. Soggetti beneficiari In base al comma 1 dell’art. 3 del decreto Destinazione Italia, il credito di imposta per attività di r&s è attribuito a «tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giu- ridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo». Sono inoltre ammesse all’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizza- zioni di imprese non residenti, le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti- vità commerciale eventualmente esercitata, i consorzi e le reti di imprese. Il beneficio non spetta ai soggetti sottoposti a pro- cedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica (es. fallimento e di liquidazione coatta). L’agevolazione spetta per i soggetti con periodo di im- posta coincidente con l’anno solare per gli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. La norma non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell’attività di impresa. Pertanto, potran- no beneficiare dell’agevolazione anche le imprese che intraprendono l’attività a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Il credito d’imposta per R&S di BRUNO PAGAMICI DI MARINO LONGONI [email protected] M utui bancari più trasparenti e meno costosi. Potrebbe essere questo l’effetto del decreto legisla- tivo varato dal consiglio dei mini- stri il 20 aprile in attuazione della mortage credit directive. Il provvedimento contiene una serie di norme volte a garantire la corret- tezza del rapporto banca-cliente e la possibi- lità per quest’ultimo di essere effettivamente informato sulle condizioni, i costi e i rischi del contratto di finanziamento. Ma la norma più innovativa è certamente quella che introduce nel testo unico bancario l’articolo 120 quin- quesdecies sull’inadempimento del consu- matore. Si prevede infatti per le banche la possibilità di introdurre nei nuovi con- tratti la clausola che, in caso di mancato pagamento di 18 rate del mutuo, preve- de il trasferimento della proprietà del bene immobiliare alla banca finanzia- trice, che potrà venderlo e soddisfare il suo credito residuo con il ricavato. In questo modo si evitano le lungaggini e i costi della ordinaria procedura esecutiva, con dei vantaggi anche per il debitore. In- fatti, nel caso che il ricavato della vendita sia inferiore al valore del credito residuo, il debitore otterrà il vantaggio dell’esde- bitazione, cioè della liberazione da ogni ulteriore vincolo anche per la parte di de- bito non soddisfatta. Se invece l’immobile viene venduto a un prezzo superiore al credito residuo, l’eccedenza sarà restitui- ta al mutuatario. Cosa che non si verificava praticamente mai con le normali procedure esecutive a causa degli alti costi e della pos- sibilità, per gli altri creditori, di insinuarsi per rivendicare i propri diritti. La banca ha ovviamente il grosso vantaggio di evitare un percorso tortuoso che prevede l’emissione di un decreto ingiuntivo, del precetto, dell’atto di pi- gnoramento, la pre- disposizione di tutta la do- cumentazione sull’immobile, la nomina del perito estimatore, la delega alla vendita a un professionista esterno, la vendita magari dopo numerosi tentativi, infine la ripartizio- ne dell’attivo. Altro beneficiato sarà il siste- ma giustizia, che eviterà l’impegno di un cer- to numero di processi esecutivi ed esecuzioni immobiliari. Facile immaginare che gli isti- tuti di credito che per primi si attiveranno a inserire questa clausola nei con- tratti di mutuo, avranno un vantaggio competitivo nei con- fronti delle banche più lente. Potran- no quin- di offrire condizioni migliori ai propri clien- ti: anche solo pochi centesi- mi di sconto sull’inte- resse sono comunque un bonus che premierà so- prattutto il cliente che terrà fede ai propri impegni in modo regolare e che non si vedrà attivare la procedura di esproprio rapido qui prevista. Ci sono nel provvedimento anche alcuni aspetti difficili da decifrare: innanzitutto la previsione che il cliente che sottoscrive la clausola espressa relativa all’inadempimen- to del consumatore, debba necessariamen- te farsi assistere da un consulente «a titolo gratuito» al fine di valutarne la convenienza. Non si capisce cosa ci sia di così complesso da valutare posto che l’alternativa all’espro- prio automatico è una procedura più lunga e più costosa che si conclude comunque con l’esproprio dell’immobile. E poi non è chiaro a quale categoria di filantropi appartengano i «consulenti gratuiti». Si tratta probabilmente di maquilage normativo di valore più esteti- co che pratico. Idem per quanto riguarda la disposizione che impegna la banca ad adope- rarsi per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo: cosa può fare la banca se non affidare l’immobile a un’agenzia perché trovi un compratore in un tempo ragionevole al miglio prezzo? Può solo allungare i tempi di vendita, ma questo sarebbe in contrasto con l’obiettivo di velocizzare la procedura. Una raccomandazione, più che una norma giuridica. Al di là di queste sbavature, la nor- ma può tuttavia dare un contributo a sempli- ficare e velocizzare le procedure esecutive nei confronti dei debitori morosi e, di conseguen- za, a migliorare il tasso di recupero dei crediti incagliati delle banche. © Riproduzione riservata • I PROFESSIONISTI IN CRESCITA • da pag. 49 * Offerta indivisibile con Affari Legali (ItaliaOggi Sette € 2,50 + Affari Legali € 0,50) Circolare su tempi e modalità per recuperare gli erronei versamenti. Nuovo applicativo disponibile entro il 28 aprile Imu, chi sbaglia è rimborsato D n Con guida «Il nuovo codice della strada» a € 6,00 in più; con «Il codice del lavoro» a € 11,90 in più; con guida «L’assegnazione dei beni ai soci» a € 6,00 in più; con il libro «Una certa idea dell’Italia» a € 8,90 in più Mutui casa con via di fuga In caso di mancato pagamento di 18 rate la banca si prende la casa e la vende Conviene a lei ma anche al debitore, soprattutto a quello diligente. Ecco perché

Transcript of Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32...

Page 1: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

• Anno 25 - n. 98 - € 3,00* - ChF. 4,50 - Sped. in a.p. art. 1, c. 1, legge 46/04 - DCB Milano - Lunedì 25 Aprile 2016 •

;8"€1ogug"-"KXC

Bloccato per 3 anniRinnovo annuale

Prova KPVGITCVQ"IDwww.softwareintegrato.it

Il costo della tua licenzaaumenta ogni anno?

Prova KPVGITCVQ"IDwww.softwareintegrato.it SetteIL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Completo di

Bilancio Europeo

in XBRL e PDF/A

con Rendiconto

Finanziario

...e se vuoi lavorare in mobilità e massima sicurezza,

valuta CLOUD GB.

Nl soヲ┘are contabile e gscale realmente Nd~EGRA~O

ideato da commercialisピ per commercialisピ...

Provalo senza impegno in versione completa

importanSo gli arcエivi Sal t┌o gesピonaleくVai su ┘┘┘くゲラヲ┘;ヴWキミデWェヴ;デラくキデ

Assistenza e aェェiornamenピ

TUTTO INCLUSO

96 + IVA al mese

(bloccato per sempre)

a parピre Sa

Webinar e tutorial culピutenza in rete

CHIAMA 06.97626328

F0ゲラヲ┘;ヴW presenta:

Strada in salita per chi aspira

a diventare avvocatoda pag. 43

Antitrust, 25 anni nel segno della poca

concorrenzada pag. 23

AffariAffarLegali

La riforma de-gli appalti - Ga-re pubbliche, in corsia preferen-

ziale le eco-impreseDragani a pag. 5

Fisco/1 - Sulla 231 fiscale promozione condizionata de-gli studi professionali: il regi-me non resti di facciata

Stroppa a pag. 6

Fisco/2 - Debuttano le de-duzioni Irap. Vademecum per beneficiare dell’agevolazione legata al lavoro indeterminato

Pagamici a pag. 10

Verso Unico 2016 - Ultima chance per la rinuncia indolo-re dei crediti da parte dei soci. L’impatto su Unico è doppio

Villa a pag. 12

Impresa/1 - Sabatini, il Mise concede il tris. Dal 2 maggio al via le istanze per l’incentivo sull’acquisto di macchinari

Pagamici a pag. 15

Impresa/2 - Per andare oltre la crisi le Pmi del Mezzogiorno si reinventano. La foto del rap-porto Cerved-Confindustria

dell’Olio da pag. 16

Previdenza - Un mese in più per adeguarsi al di-sciplinare tele-

matico Inail. Nuove regole dall’1/6

De Lellis a pag. 18

Spendere meglio- Per ven-dere o comprare casa il fai-da-te conviene. Ma la pruden-za resta d’obbligo

Di Palma a pag. 19

Affari in Piazza - Mercati in cerca di una bussola. Dalla crescita alle materie prime: restano aperti diversi fronti

dell’Olio a pag. 20

Immobili & Condominio- Sul vicinato il comune non mette bocca. Il permesso di co-struire prescinde dai conflitti tra confinanti. Il Tar Puglia

Ferrara a pag. 35

Documenti - I testi delle sentenze tri-butarie commentate nella Selezione

www.italiaoggi.it/docio7

IN EVIDENZA

* * *

NELL’INSERTO/2 Chi ha sbagliato a pagare le impo-ste sulla casa o la tassa rifi uti, ora, dopo anni di incertezza, è in grado di sapere con precisione a

chi rivolgersi per recuperare i soldi. A fare luce su casistiche, tempi e modalità è il decreto del 24 febbraio 2016, emanato di concerto da Mef e Viminale, e pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale n. 87 del 14 aprile scorso, cui ha fatto seguito la circolare n. 1/DF/2016. Ma restano comunque valide le richieste già presentate dai contribuenti e acquisite dai comuni, per le quali i rimbor-si dovrebbe arrivare entro fi ne settembre.

È prevista una corsia preferenziale per i rimborsi relativi a Imu e alla (abrogata) maggiorazione Tares. Ciò, come sottolinea la circolare, in considerazione del fatto che proprio per tali tributi si è verifi cata la parte più consistente di erronei versa-menti, determinati soprattutto dalla con-temporanea presenza di due distinte obbli-gazioni da assolvere sia nei confronti dello Stato sia nei confronti del comune (si veda l’altro articolo in pagina).

Ovviamente, si procederà innanzitutto alla regolazione di quelle situazioni che si riferiscono ad annualità più risalenti nel tempo

Barbero a pag. 7

NELL’INSERTO/1

25 Aprile 2016

Selezione di Sentenze tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

1. CARTELLE IN BUSTE VUOTE, PROVA AL CONTRIBUENTE

2. INTERESSI DI GRUPPO, DEDUZIONE SALVA

3. RIVALUTAZIONE-PREZZO, NO PLUSVALENZA SUL GAP

4. TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SOLO NEI LIMITI

5. RADDOPPIO TERMINI KO ANCHE PER IL PASSATO

6. REDDITOMETRO FAMILIARE ALTERA LA PROGRESSIVITÀ

7. RISCOSSIONE, TERMINE 5 ANNI DALLA CARTELLA

I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7 25 Aprile 2016

Tutte le imprese potranno beneficiare del credito d’im-posta «automatico» per le spese in ricerca e sviluppo. Con la normativa introdotta dal dm 27 maggio 2015, il bo-nus spetterà in maniera automatica, a fronte di spese effettuate in r&s, a prescindere dal fatturato, indipen-dentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato. Saranno agevolabili tut-ti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio (2015-2019), a prescindere dal momento in cui sono stati avviate le relative attività di ricerca. La fruibilità del bonus è prevista anche in presenza di al-tre misure di favore e non rileva ai fini del calcolo degli aiuti de minimis.

Per quanto riguarda la normativa in materia, l’art. 1, comma 35, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha integralmente sostituito l’art. 3 del dl 145/2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9/2014, noto come «decreto Destinazione Italia»), con il quale è stato introdotto il credito di imposta per attività di r&s. Al decreto del Mef di concerto con il Mise, del 27 mag-gio 2015, in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 (decreto attuativo), il quale ha adottato le disposizioni ne-cessarie al pieno funzionamento dell’incentivo, ha fatto seguito la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 marzo 2016 che ha chiarito le modalità per la fruizio-ne dell’agevolazione.

Soggetti beneficiariIn base al comma 1 dell’art. 3 del decreto Destinazione

Italia, il credito di imposta per attività di r&s è attribuito a «tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giu-ridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo».

Sono inoltre ammesse all’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizza-zioni di imprese non residenti, le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente esercitata, i consorzi e le reti di imprese.

Il beneficio non spetta ai soggetti sottoposti a pro-cedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica (es. fallimento e di liquidazione coatta).

L’agevolazione spetta per i soggetti con periodo di im-posta coincidente con l’anno solare per gli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

La norma non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell’attività di impresa. Pertanto, potran-no beneficiare dell’agevolazione anche le imprese che intraprendono l’attività a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Il credito d’imposta per R&S

di BRUNO PAGAMICI

DI MARINO LONGONI

[email protected]

Mutui bancari più trasparenti e meno costosi. Potrebbe essere questo l’effetto del decreto legisla-tivo varato dal consiglio dei mini-

stri il 20 aprile in attuazione della mortage credit directive. Il provvedimento contiene una serie di norme volte a garantire la corret-tezza del rapporto banca-cliente e la possibi-lità per quest’ultimo di essere effettivamente informato sulle condizioni, i costi e i rischi del contratto di fi nanziamento. Ma la norma più innovativa è certamente quella che introduce nel testo unico bancario l’articolo 120 quin-quesdecies sull’inadempimento del consu-matore. Si prevede infatti per le banche la possibilità di introdurre nei nuovi con-tratti la clausola che, in caso di mancato pagamento di 18 rate del mutuo, preve-de il trasferimento della proprietà del bene immobiliare alla banca fi nanzia-trice, che potrà venderlo e soddisfare il suo credito residuo con il ricavato. In questo modo si evitano le lungaggini e i costi della ordinaria procedura esecutiva, con dei vantaggi anche per il debitore. In-fatti, nel caso che il ricavato della vendita sia inferiore al valore del credito residuo, il debitore otterrà il vantaggio dell’esde-bitazione, cioè della liberazione da ogni ulteriore vincolo anche per la parte di de-bito non soddisfatta. Se invece l’immobile viene venduto a un prezzo superiore al credito residuo, l’eccedenza sarà restitui-ta al mutuatario. Cosa che non si verifi cava

praticamente mai con le normali procedure esecutive a causa degli alti costi e della pos-sibilità, per gli altri creditori, di insinuarsi per rivendicare i propri diritti. La banca ha ovviamente il grosso vantaggio di evitare un percorso tortuoso che prevede l’emissione di un decreto ingiuntivo, del precetto, dell’atto di pi-gnoramento, la pre-disposizione di tutta la do-

cumentazione sull’immobile, la nomina del perito estimatore, la delega alla vendita a un professionista esterno, la vendita magari dopo numerosi tentativi, infi ne la ripartizio-ne dell’attivo. Altro benefi ciato sarà il siste-ma giustizia, che eviterà l’impegno di un cer-

to numero di processi esecutivi ed esecuzioni immobiliari. Facile

immaginare che gli isti-tuti di credito che per

primi si attiveranno a inserire questa

clausola nei con-tratti di mutuo, avranno un v a n t a g g i o competitivo nei con-fronti delle b a n c h e più lente. P o t r a n -no quin-di offrire condizioni

migliori ai propri clien-

ti: anche solo pochi centesi-

mi di sconto sull’inte-

resse

sono comunque un bonus che premierà so-prattutto il cliente che terrà fede ai propri impegni in modo regolare e che non si vedrà attivare la procedura di esproprio rapido qui prevista. Ci sono nel provvedimento anche alcuni aspetti diffi cili da decifrare: innanzitutto la previsione che il cliente che sottoscrive la clausola espressa relativa all’inadempimen-to del consumatore, debba necessariamen-te farsi assistere da un consulente «a titolo gratuito» al fi ne di valutarne la convenienza. Non si capisce cosa ci sia di così complesso da valutare posto che l’alternativa all’espro-prio automatico è una procedura più lunga e più costosa che si conclude comunque con l’esproprio dell’immobile. E poi non è chiaro a quale categoria di fi lantropi appartengano i «consulenti gratuiti». Si tratta probabilmente di maquilage normativo di valore più esteti-co che pratico. Idem per quanto riguarda la disposizione che impegna la banca ad adope-rarsi per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo: cosa può fare la banca se non affi dare l’immobile a un’agenzia perché trovi un compratore in un tempo ragionevole al miglio prezzo? Può solo allungare i tempi di vendita, ma questo sarebbe in contrasto con l’obiettivo di velocizzare la procedura. Una raccomandazione, più che una norma giuridica. Al di là di queste sbavature, la nor-ma può tuttavia dare un contributo a sempli-fi care e velocizzare le procedure esecutive nei confronti dei debitori morosi e, di conseguen-za, a migliorare il tasso di recupero dei crediti incagliati delle banche.

© Riproduzione riservata

• I PROFESSIONISTI IN CRESCITA • da pag. 49

* Offerta indivisibile con Affari Legali (ItaliaOggi Sette € 2,50 + Affari Legali € 0,50)

Circolare su tempi e modalità per recuperare gli erronei versamenti. Nuovo applicativo disponibile entro il 28 aprile

Imu, chi sbaglia è rimborsato

D

n

Con guida «Il nuovo codice della strada» a € 6,00 in più; con «Il codice del lavoro» a € 11,90 in più; con guida «L’assegnazione dei beni ai soci» a € 6,00 in più; con il libro «Una certa idea dell’Italia» a € 8,90 in più

Mutui casa con via di fugaIn caso di mancato pagamento di 18 rate la banca si prende la casa e la vende Conviene a lei ma anche al debitore, soprattutto a quello diligente. Ecco perché

Page 2: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

2 Lunedì 25 Aprile 2016 PRESTITI & INSOLVENZE

Il dlgs che modii ca le regole del credito ipotecario approvato in via dei nitiva al senato

Decreto mutui, doppia opzione per i clienti e per le banche

Pagina a curaDI GLORIA GRIGOLON

Decreto mutui a due velocità. Se da un lato sarà infatti data al sottoscrittore del

finanziamento la possibili-tà di aderire alla clausola di inadempimento, accettando l’eventuale confi sca della casa dopo il mancato pagamento di 18 rate consecutive, anche la banca potrà decidere, a paga-menti non effettuati, se accol-larsi l’onere dell’immobile o se attendere che il debitore moro-so adempia. Ma la normativa si spinge oltre: relativamente alla stipula di un mutuo con ipoteca, il sottoscrittore, in fase di pre sottoscrizione, avrà sette giorni di tempo per valutare se l’offerta sul piatto sia la miglio-re sul mercato; il fi nanziatore, in tal caso, resterà vincolato alla proposta fatta, nonché all’onere di fornire tutte le in-formazioni necessarie al clien-te per compiere la valutazione. Il dlgs che modifi ca le regole del credito ipotecario e che porta in attuazione la direttiva 2014/17/Ue, approvato in via defi nitiva al senato, regola la sottoscrizione di mutui aventi per oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su immobile residenziale o fi nalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su terreni o immobili edifi cati o progettati. In vigo-re dal 1° luglio 2016, si pone nell’ottica di offrire maggiore trasparenza al sottoscrittore, a partire dalle strategie pub-blicitarie, spesso ingannevoli. In tal senso, le inserzioni degli istituti del credito non potran-no contenere formulazioni che inducano il consumatore in er-rori di valutazione e, nel caso in cui riportino cifre relative al tasso di interesse o ai costi di fi nanziamento applicati, il nuovo testo vincola l’ente a in-dicare nell’offerta pubblicitaria anche la tipologia del tasso, le specifi che sulla garanzia reale, il tasso annuo effettivo globale (Taeg), la durata del contrat-to, il numero totale di rate e specifi che legate all’eventuale valuta nel caso il prestito sia erogato in moneta estera. Nel caso di credito denominato in valuta diversa rispetto a quel-la del paese, il consumatore ha diritto di convertire in ogni momento il proprio contratto, a patto che il taglio richiesto sia lo stesso di quello che compone la parte principale del reddito che egli detiene, o che la valuta richiesta corrisponda a quella dello stato membro dell’Unio-ne europea in cui, al momento di sottoscrizione, il soggetto era residente. Il fi nanziatore sarà tenuto ad avvisare il cliente dell’eventuale rischio di cambio

legato al maggior onere qualo-ra il valore dell’importo da re-stituire vari di oltre il 20% ri-spetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta del fi nanziamen-to e l’euro al momento in cui il contratto è stato sottoscritto. Il consumatore potrà richiedere all’ente erogatore documenti contenenti informazioni ogget-tivamente chiare sui contenuti dell’accordo, volte a consentir-

ne il confronto con altre offerte sul mercato; tali informazioni personalizzate saranno forni-te attraverso la consegna di un «Prospetto informativo euro-peo standardizzato». Al cliente spetterà il diritto, in fase di pre sottoscrizione, ad avere sette giorni di tempo per valutare offerte concorrenti e valutar-ne le implicazioni. Durante il cosiddetto «periodo di rifl essio-ne», l’offerta resta vincolante

per il solo fi nanziatore. Onde evitare di esporre l’ente del credito a una eccessivo rischio di insolvenza, l’ente erogatore sarà vincolato a verifi care il merito creditizio del facente domanda., tenendo conto dei fattori economici e patrimo-niali pertinenti a verifi care le prospettive di adempimento. Ad attendibilità verificata e in caso di erogazione di mutuo coperto da garanzia reale, la

valutazione del bene immobile oggetto di ipoteca potrà essere fatta in fase pre contrattuale sia dal finanziatore, che da esperti esterni; eventualità, questa, non contemplata in caso di sottoscrizione di clauso-la di inadempimento, ove, come si vedrà più avanti, la valuta-zione avviene ex post e dovrà dunque essere condotta da un soggetto non legato all’ente.

© Riproduzione riservata

In sintesi

Disposizioni generali del decreto

Destinatari del decreto sono coloro aventi mutui a oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su immobile residenziale e mutui i nalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su terreni o immobili edii cati o progettati.In fase di pre sottoscrizione del mutuo il cliente ha diritto a 7 giorni di tempo per valutare l’offerta. Durante il periodo di ril essione l’offerta è vincolante per il i nanziatore ma non per il sottoscrittore.È vietata la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti i nanziari qualora tale contratto non sia disponibile separatamente dal resto.Per contrastare la pubblicità ingannevole, gli annunci che riportano tassi di interessi e cifre numeriche hanno l’obbligo di pubblicare assieme a essi un elenco di altre undici informazioni anti frode.Dovranno essere fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate tramite un Prospetto informativo europeo standardizzato (Pies), chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (Taeg) e alle commissioni e, se richiesto, informazioni sulle conseguenze di un’eventuale sot-toscrizione di clausola di inadempimento.Prima della conclusione del contratto di credito l’ente valuta il merito creditizio del richiedente, la situa-zione economica e il rischio di insolvenza. La valutazione di un immobile oggetto di ipoteca può essere fatta pre sottoscrizione sia dal i nanziatore che da soggetti terzi.Il credito denominato in valuta estera dà diritto al consumatore di convertire in qualsiasi momento il contratto o in una valuta corrente dell’Unione, se il soggetto in sede di sottoscrizione del contratto aveva residenza nell’Ue, o nella valuta in cui il soggetto detiene le attività per rimborsare il i nanziamento.

Disposizioni specifi che legate all’inadempimento

La clausola di inadempimento, su atto volontariamente sottoscritto dal cliente, scatterà dopo 18 man-cati pagamenti consecutivi.L’accordo volontario servirà a non comparire di fronte al giudice; il consumatore in caso di sottoscrizione della clausola sarà assistito da un consulente esperto (a titolo gratuito).Il ritardo nel pagamento di 7 rate anche non consecutive previsto dal Tub resta fermo, così come il diritto per la banca a invocare la risoluzione del contratto causa dilazione dei pagamenti.Il concetto di mancato pagamento (cui si riferiscono le 18 mensilità) non è da confondersi con quello di ritardo di pagamento (relativo alle 7 mensilità anche non consecutive).La clausola di disposizione dell’immobile da parte della banca sarà facoltativa per il debitore e la normativa non si applicherà ai contratti già in essere, nemmeno in caso di surroga. La norma non è dunque retroattiva.In caso di sottoscrizione della clausola volontaria, la vendita da parte della banca dell’immobile azzererà automaticamente il debito in capo al mutuatario inadempiente.La banca non sarà comunque vincolata dopo 18 mancati pagamenti a pignorare l’immobile del soggetto inadempiente. La scelta sarà facoltativa.L’eventuale plusvalore ottenuto dalla cessione del bene trasferito alla banca andrà al debitore; il valore dell’immobile sarà oggetto di valutazione da parte di un perito esterno nominato dal tribunale (punti che contraddistinguono il cosiddetto «patto marciano»).

Viene confermato il divieto di patto commissorio (art. 2744 cc).

A procedura esecutiva già avviata (quindi in caso di mancata applicazione della clausola di inadempien-za) il residuo del debito non pagato dovrà esser saldato dopo 6 mesi dalla conclusione della procedura esecutiva (moratoria).

Sull’intera procedura vigilerà Banca d’Italia.

Page 3: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

3Lunedì 25 Aprile 2016PRESTITI & INSOLVENZE

Le modii che più discusse del decreto: insolvenza risolta senza interposizione del giudice

Mutui, prevale la volontarietàDI GLORIA GRIGOLON

Mutui ipotecari a ca-rattere volontario in caso di mancato pagamento. Con-

dizione, quella dell’insolvenza del debitore, che potrà essere risolta senza interposizione del giudice. Qualora, infatti, in sede di sottoscrizione il contraente decida di fi rmare la clausola di inadempimento, allo scadere della diciottesi-ma rata non saldata l’istituto di credito avrà la possibilità, dietro specifi co atto di trasfe-rimento, di pignorare la casa rivendendola sul mercato. E a prescindere dal valore di re-alizzo del bene, il debito è da considerarsi estinto. Ciò sen-za smentire quanto già previ-sto dal Testo unico bancario, secondo il quale il ritardo nel pagamento di almeno 7 rate anche non consecutive dà di-ritto alla banca a dichiarare la risoluzione del contratto. Al cliente sarà affi ancato a

titolo gratuito un consulente che lo aiuti nella valutazione. Sono questi alcuni dei punti cardine sui quali si concen-tra l’articolo 120-quinquie-sdecies, il più discusso del decreto relativo ai contratti di credito ai consumatori per beni immobili residenziali.

Trasparenza bancaria. Nei primi due commi, la nor-ma ribadisce come, da Tub, in caso di ritardo nel paga-mento da parte del debitore di almeno 7 rate anche non consecutive, l’ente del credi-to abbia il diritto a invocare tale causa come motivo di risoluzione del contratto. È considerato «ritardo» il pe-riodo intercorrente tra il 30° giorno dalla scadenza della rata non ancora versata e il 180°. A completare il quadro si aggiungono specifi che rac-comandazioni che vincolano a maggiori obblighi di infor-mativa al cliente e una più elevata trasparenza per la

banca nella gestione dei pro-pri rapporti.

L’inadempimento. Al-tro punto dell’articolo è in-vece quello che introduce lo strumento della clausola di inadempimento, che dà facoltà al mutuatario nel convenire volontariamente ed espressamente assieme alla banca al pignoramento della casa qualora venisse meno il pagamento di alme-no 18 rate consecutive. Pur non sussistendo alcun vin-colo per l’ente nel far valere il proprio diritto di ipoteca allo scattare dell’insolvenza, la clausola dà possibilità di trasferire all’istituto del credito l’immobile che sarà quindi messo in vendita. Per porre in essere tale pratica, l’istituto fi nanziario dovrà appoggiarsi per la valuta-zione del bene a un esper-to esterno indipendente, nominato dal tribunale. La clausola non ha validità re-

troattiva e non potrà essere applicata a contratti già in essere nemmeno in caso di surroga.

Patto marciano. L’applica-zione dello schema illustrato permette non solo di saltare il passaggio dell’interposizione di un giudice nell’inadempi-mento, ma anche di ottenere un benefi cio sia in termini di costi risparmiati per il con-sumatore, sia di limiti nella svalutazione dell’immobile. La norma prevede inoltre che l’atto stesso di trasferi-mento del bene alla banca comporti l’estinzione totale del debito, e il vincolo per l’ente a restituire l’eventua-le eccedenza ottenuta dalla vendita. In caso di minusva-lore di realizzo per la ban-ca, essa non potrà rivalersi sull’ex mutuatario. Passaggi, questi ultimi illustrati, che contraddistinguono la disci-plina alla base del cosiddetto patto marciano, reso lecito da

una sentenza della Corte di cassazione nel maggio 2013 e a oggi ancora non codifi cato. Nessun passo indietro dun-que riguardo al divieto di patto commissorio previsto dal codice civile (art. 2744). A vigilare sull’intero proces-so sarà Banca d’Italia, che potrà intervenire nel rappor-to ente-cliente anche in caso di comprovata debolezza di quest’ultimo.

Procedura esecutiva. L’ultimo comma dell’articolo 120-quinquiesdecies dispone infi ne una sorta di moratoria per il debitore in caso di proce-dura esecutiva. Diversamen-te dal rito volontario, in tale ultima fase al cliente moroso, già di fronte al giudice, viene dato un tempo di sei mesi dal termine della procedura per adempiere all’obbligo di ver-sare l’ammontare di debito residuato dopo l’escussione dell’ipoteca.

© Riproduzione riservata

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

L’anatocismo bancario cade sempre in piedi. Se per anato-cismo s’intende l’applicazione di interessi sugli interessi, il decreto legge 18/2016 lo preve-de in non pochi casi: si possono applicare interessi di mora sugli interessi; si possono applicare interessi sugli interessi addebi-tati in conto. Sono le coordinate su cui si muovono le novità del decreto, nella valutazione del provvedimento d’urgenza pesa-no di più le disposizioni che la-sciano spazio di azione all’ana-tocismo, piuttosto che le altre che offrono margini di tutela al correntista (capitalizzazione annuale e mai con periodicità inferiore, possibilità di pagare gli interessi entro tre mesi dal conteggio annuale, evitando che vengano movimentati sul conto e trasformati in capitale).Ma vediamo il dettaglio delle nuo-ve disposizioni, che sostituiscono le lettere a) e b) dell’articolo 120 del Tub, Testo unico bancario (dlgs 385/1993).- Par condicio. Il decreto legge stabilisce che nei rapporti di con-to corrente o di conto di paga-mento deve essere assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli in-teressi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore a un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.Cosa cambia? La precedente ver-sione si limitava a prescrivere per le sole operazioni in conto corrente la stessa periodicità. Nel conteggio degli interessi sia debitori sia cre-ditori. Viene, quindi, fi ssato il las-so di tempo minimo e si estende la regola ai conti di pagamenti. Sulla carta questa novità è favorevole

al cliente, visto che i tassi debitori sono più alti di quelli creditori. - La regola e le tante eccezioni. La nuova lettera b) esordisce con una regola che appare molto fa-vorevole al cliente: gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a fi nanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori. In effetti la precedente lettera b) inibiva la produzione di interessi ulteriori a opera degli interessi «periodicamente capitalizzati» e continuava statuendo che nelle successive operazioni di capita-lizzazione, gli interessi dovevano essere calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Di questa disposizione si metteva in luce una intrinseca contraddizione. Si diceva che la norma, vietando la produzione di interessi su inte-ressi «periodicamente capitaliz-zati», era contraddittoria: se si parla di «capitalizzazione» vuol dire che sugli interessi sono già stati calcolati interessi. E allora la norma, si continuava, non pote-va essere interpretata come una

norma blocca anatocismo (visto che letteralmente ammetteva la capitalizzazione. Non tutti, però, traevano dal tenore letterale del-la norma le stesse conclusioni.Per esempio il tribunale di Milano (sezione VI, Ord. 3/4/2015), pur riconoscendo che il legislatore ha apparentemente utilizzato contrad-dittoriamente il termine «capitaliz-zazione», ha dichiarato che il dato normativo è lapidario: nessun dub-bio sul fatto che la norma vietava l’anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall’articolo 1283 codice civile. E questo senza nemmeno dovere at-tendere una delibera del Cicr, pur richiamata dall’articolo 120 Tub. In sostanza la norma forse era male espressa, ma lo scopo era chiaris-simo. In sostanza non c’era alcun bisogno di cambiare, speculando su una improprietà terminologica. Detto altrimenti il divieto di ana-tocismo c’era anche prima ed era assoluto, cioè senza eccezioni.E qui veniamo al punto. Le modifi -

che operate dal decre-to 18/2016 elencano una serie di eccezioni e, quindi, il divieto di anatocismo non è più assoluto.Gli interessi possono produrre interessi di mora: qui si codifica il diritto della banca di applicare in base alla legge interessi di mora, cosa che in precedenza era su-bordinata a una pat-tuizione specifi ca con il cliente.La modifi ca peggiora, quindi, la posizione del cliente, che non è chiamato a dare il suo assenso e si vede ap-plicati gli interessi di

mora sugli interessi corrispettivi.Un’altra eccezione riguarda le aper-ture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e gli sconfi namenti anche in assenza di affi damento ovvero oltre il limite del fi do. Da un lato il decreto stabilisce (a favore del cliente) che gli interessi debitori sono conteggiati al 31 di-cembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati: questo signi-fi ca una moratoria per pagare. Sal-vo il caso di chiusura defi nitiva del rapporto, nel quale caso gli interes-si sono immediatamente esigibili. Dall’altro lato si prevede che il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili. In questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale e matu-ra interessi su interessi. Anche qui abbiamo l’anatocismo che ritorna, mentre la norma previgente non lo avrebbe consentito.

© Riproduzione riservata

Il divieto di anatocismo c’è, ma non è più assoluto

Pro e contro

A favore del cliente A sfavore del cliente

Si precisa la periodicità minima annuale per il conteggio degli interessi

Applicabili interessi di mora sugli interessi, senza bisogno di un patto specii co con il cliente

Miglioramento della formulazione del di-vieto di anatocismo (si elimina la parola capitalizzazione)

Applicabile l’anatocismo sugli interessi addebitati in conto su autorizzazione del cliente

Tempo i no al 1° marzo per pagare gli interessi debitoriAddebito in conto degli interessi solo su autorizzazione del cliente (sempre revoca-bile i no all’annotazione del movimento)

Page 4: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

4 Lunedì 25 Aprile 2016 PRESTITI & INSOLVENZE

DI SILVANA SATURNO

Uscire da una situazione di sovraindebitamen-to? Vedere cancellata una parte dei debiti

che non si riesce in alcun modo a pagare? Prevenire parte de-gli ulteriori problemi (compre-si separazioni e divorzi) che solitamente sorgono in una situazione di sovraesposizione debitoria e che possono gravare sia sul soggetto «debitore» sia sull’intero nucleo familiare? Da oggi è possibile. O meglio: è possibile dal gennaio del 2012, anno di «nascita» della legge n. 3/12 di «composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore» (detta anche legge «antisuicidi») che in que-sti quattro anni di vigenza è rimasta quasi completamente inutilizzata. Prevede, sintetica-mente, la possibilità di predi-sporre «piani del consumatore» o «accordi di ritrutturazione» con i creditori, omologabili dal Tribunale, con l’ausilio di or-ganismi di composizione della crisi (Occ) a disposizione di per-sone fi siche, lavoratori autono-mi e imprenditori «non fallibili» (sotto soglia). Gli Occ sono enti pubblici formati da professioni-sti con requisiti rigorosi di indi-pendenza e professionalità.

Pochi sono stati, fin qui, i decreti omologati dai Tribuna-li per dire sì a piani, accordi e liquidazioni (qualche esempio in tabella). E pochi, anche se in crescita, sono ancora gli Or-ganismi di composizione della crisi: nel Registro tenuto dal ministero della giustizia ne ri-sultano 34, mentre 578 sono i «gestori» della crisi iscritti che operano con gli Occ. Di questi, ben 24 sono stati costituiti nell’ambito di ordini territoria-li dei commercialisti ed esperti contabili (e 524 su 578 sono i gestori commercialisti).

A breve, dopo l’iscrizione dell’Occ presso l’ordine degli avvocati di Milano (che sarà

presentato ufficialmente il 3 maggio e partirà il 9), presen-terà domanda di iscrizione al Registro anche l’Occ dell’Odcec di Milano (il regolamento è sta-to approvato il 17 febbraio).

Qualcosa, dunque, negli ulti-mi mesi è cambiato e sta cam-biando. «La categoria», spiega Felice Ruscetta, presidente Adr Commercialisti e consi-gliere nazionale del Cndcec, «si è dato come obiettivo quello dell’iscrizione di 100 organismi presso ordini singoli o associati e di 2.000 gestori delle crisi da sovraindebitamento».

Fondazione Adr commercia-listi sta facendo molto in questi mesi, in termini di informazio-ne e formazione, per rilanciare la legge 3/12 e le procedure di composizione della crisi, ri-tenute, sottolinea Marcella Caradonna, presidente com-missione metodi Adr Odcec Milano, «non solo un’occasione di nuova attività professionale, ma anche una chance per il pro-fessionista di mettersi al servi-zio della società e delle persone più in diffi coltà, con la capacità tecnica che contraddistingue i professionisti, ma anche con

doti di empatia, analisi, ascolto, capacità di fare rete, ritenute fondamentali per gestire situa-zioni delicate come quelle di cui si parla».

La legge n. 3/12 ha vissuto una situazione di stasi prima per la mancanza della norma-tiva attuativa sugli Occ (dm 202/14), poi per l’impugnazio-ne della stessa conclusasi con sentenza del Tar Lazio del no-vembre 2015 che ha ammes-so i ragionieri commercialisti alla possibilità di iscriversi ed esercitare le funzioni di gestori della crisi. Ma non solo. Racco-

gliendo il parere di chi ha già seguito casi di composizione della crisi in qualità di legale o di associazione dei consuma-tori, non è solo un problema di Occ, quanto anche di risposta da parte dei tribunali, che sono chiamati a emanare i decreti di omologa dei piani e degli accor-di predisposti.

«L’atteggiamento di certi tri-bunali è il principale ostacolo al decollo delle procedure di esde-bitazione e composizione della crisi», spiega Antonio Tanza, avvocato e vicepresidente di Adusbef nazionale, «il debitore è visto, per ciò solo, come un sog-getto colpevole, che non merita fi ducia. E tali procedure vengo-no vissute come una perdita di tempo: al Sud vi sono giudici che hanno rigettato istanze di uno stesso consumatore anche decine di volte».

«La legge ha un intento positivo anche se presenta criticità», spiega Pasquale Lacalandra, avvocato che ha seguito diverse domande alcu-ne delle quali andate a buon fi ne presso i tribunali di Como e Monza e che hanno consentito ampie riduzioni di debiti fi scali, «per esempio le rigide soglie di fallibilità, superate le quali, il piccolo imprenditore per un sof-fi o si ritrova catapultato nelle procedure fallimentari, ben più costose». Eppure secondo Laca-landra, spesso nel caso dei pro-fessionisti, partite Iva e piccoli imprenditori ci si trova davan-ti a situazioni ben più simili a quelle di un consumatore-per-sona fi sica che a quelle della società fallibile, per le quali la legge sul sovraindebitamento potrebbe fare molto.

Proprio al tribunale di Mon-za, che nell’intero 2015 aveva già ricevuto una cinquantina di istanze per sovraindebita-mento, le domande hanno rag-giunto quota 50 nei soli primi 4 mesi del 2016. Segnale che anche nelle aule di giustizia qualcosa si sta muovendo.

Legge n. 3/12 al rilancio. Gli obiettivi Cndcec: 100 organismi e 2000 gestori della crisi

SovraindebitamentoSfida per gli Occ

Professionisti in regola con la for-mazione obbligatoria oltre a speci-fi ci ulteriori obblighi formativi, e con stringenti requisiti di indipen-denza, professionalità e onorabilità per l’accesso alla nomina di gestore della crisi negli organismi di com-posizione istituiti presso gli ordini territoriali. Sono alcuni degli input traibili dal regolamento sugli orga-nismi di composizione negoziale del-la crisi da sovraindebitamento, pub-blicato dal Cndcec lo scorso 15/4.Il sovraindebitamento. La discipli-na del sovraindebitamento, intro-dotta dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e succ. mod., regolata dal dm n. 202/14, ha colmato il divario gene-rato dalla riforma delle procedure concorsuali la quale aveva aggiunto, a favore del fallito persona fi sica, la possibilità dell’esdebitazione (art. 142 e ss. l. fall.), mentre nulla era previsto per i soggetti non sotto-ponibili a fallimento in quanto non rientranti nei requisiti dimensionali tracciati dall’art. 1 l. fall. Ora, con la disciplina della crisi da sovraindebi-

tamento si fornisce anche a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimen-tare, la facoltà di riscattarsi.La gestione della crisi. La norma riconosce al debitore, che deve es-sere esclusivamente una persona fi sica, ossia un consumatore, una microimpresa o non essere assog-gettabile a procedure concorsuali, la facoltà di redigere un accordo con i creditori, poiché lo stesso si tro-va in una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio, e in una defi nitiva in-capacità di adempiere regolarmente le obbligazioni. La proposta viene redatta con l’ausilio degli organi-smi di composizione della crisi e si sostanzia in un accordo o patto di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano di ammortamento degli stessi che ne assicuri il pagamento e senza pregiudicare i diritti di chi non ha aderito all’accordo. Ruolo chiave, nella procedura è svolto dall’organismo di composizione che eroga il servizio di gestione della

crisi da sovraindebitamento, per il tramite di professionisti aderenti all’organismo stesso. In tale con-testo è intervenuto il Cndcec con il documento del 15/4, recante una esemplifi cazione del regolamento destinato all’organizzazione e al funzionamento dell’organismo co-stituito negli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esper-ti contabili (art. 15, legge n. 3/12). Si tratta di un facsimile o meglio di linee guida da adottare nell’ambito di ciascun organismo di composizio-ne da sovraindebitamento anche per quelli costituiti da differenti ordini in associazione tra di loro.Il regolamento di autodisciplina. Il documento del Cndcec è, inol-tre, completato da un regolamento di autodisciplina dei gestori per i quali individua i caratteri dell’indi-pendenza, imparzialità, neutralità, integrità, competenza, diligenza e correttezza. In merito al primo re-quisito, il gestore non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né com-

merciale, né lavorativo ed è tenuto a rifi utare o interrompere la pro-cedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento. Lo stesso, poi, deve valutare con imparzialità e senza pregiudizi i fatti della controver-sia e non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l’esito della procedura di sovraindebitamento, risultando neutrale, del pari egli non può percepire compensi diret-tamente dalle parti. Il gestore deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento e deve rifi utare l’incarico nel caso in cui non si ritenga qualifi cato per svolgere la procedura assegnategli, nonché svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e pro-fessionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della con-troversia.

Christina Feriozzi

Cndcec: indipendenza e professionalità per essere nominati gestori

Alcuni piani e accordi approvati

Tribunale di Napoli

decreto 28/10/15

Omologa Piano del consumatore

Debito originario di 258 mila euro (mutuo e pre-stito personale), ridotto a 138 mila euro

Tribunale di Pistoia

decreto 28/2/14

Omologa Piano del consumatore

Debito originario di circa 43 mila euro (i nanzia-mento e scoperto c/c), esdebitazione per 12 mila euro

Tribunale di Busto Arsizio

(Va)

decreto 15/9/14

Omologa piano del consumatore

Debito i scale con società riscossione per 86 mi-la euro, esdebitazione per 11 mila euro (-87%)

Tribunale di Como

decreto 30/11/15

Accordo con i creditori (ex imprenditrice)

Debito i scale con Agenzia entrate ed Equitalia di 1,4 milioni di euro, ridotto a 370 mila euro (-74%)

Tribunale di Monza

decreto 22/10/15

Omologa Piano del consumatore

Debito originario di oltre 150 mila euro (famiglia plurindebitata con cessione del quinto e carte revolving), ridotto a 52 mila euro (-65%)

Page 5: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

5Lunedì 25 Aprile 2016LA RIFORMA DEGLI APPALTI

Il nuovo Codice degli appalti ridei nisce le caratteristiche per interagire con la p.a.

Gare, preferite le eco-impreseFornitori scelti su qualità ambientali e prevenzione reati

Pagina a curaDI VINCENZO DRAGANI

Prodotti ad alte presta-zioni verdi, certifica-zione di qualità am-bientale e protocolli

di prevenzione degli eco-reati. Queste le caratteristiche che in base al nuovo Codice appalti, entrato in vigore il 19 aprile 2016, permetteranno alle im-prese interessate a interagire con la pubblica amministrazio-ne di viaggiare su una corsia preferenziale. Il nuovo dlgs 18 aprile 2016 n. 50 riformula, infatti, la disciplina naziona-le di settore abrogando il dlgs 163/2006 e traducendo sul piano interno i nuovi criteri ambientali di aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione previsti dalle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue.

Sostenibilità energetica e ambientale. In base al nuovo Codice (pubblicato sul S.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016 n. 91) costituirà onere delle sta-zioni appaltanti contribuire al conseguimento degli obiettivi previsti dal «Piano d’azione per la sostenibilità ambienta-le dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (a oggi, quello previsto dalla legge 296/2006). E questo da un lato selezionando i fornitori di beni e servizi sulla base dei criteri ambientali minimi stabiliti dal MinAmbiente (sulla base dell’attuale dm 11 aprile 2008) come dallo stesso nuovo Codi-ce, dall’altro soddisfacendo il proprio fabbisogno acquisen-do eco-prodotti (almeno) nelle percentuali minime stabilite per legge (che per le singole categorie vanno, a oggi, dal 50 al 100%).

Criteri di aggiudicazione dell’appalto. Costituiscono la vera rivoluzione della nuo-va disciplina nazionale. Fatte salve le disposizioni relative a specifi ci prodotti, l’aggiudica-zione nei settori ordinari dovrà essere effettuata mediante il nuovo criterio di matrice Ue dell’«offerta economicamente più vantaggiosa», individuata sulla base del «miglior rap-porto qualità/prezzo» oppure dell’elemento prezzo o costo, secondo criterio di comparazio-ne costo/effi cacia quale il «costo del ciclo di vita». L’elemento re-lativo al costo potrà assumere la forma di prezzo o costo fi sso sulla base del quale gli opera-tori economici competono solo in base ai criteri qualitativi. Il metodo del «miglior rapporto qualità/prezzo» dovrà essere fondato su criteri oggettivi, tra cui gli aspetti ambientali (nel rispetto dei criteri verdi mini-mi sanciti dai dm Ambiente). Tra i parametri ambienta-li troveranno collocazione il contenimento dei consumi energetici e di altre risorse, il possesso di certifi cazioni verdi,

le attestazioni in materia di si-curezza sul lavoro, la compen-sazione dei gas serra. Il metodo del «miglior rapporto qualità/prezzo» dovrà sempre essere adottato per l’acquisizione dei servizi: sociali; di ristorazione ospedaliera/assistenziale/scola-stica; ad alta intensità mano-dopera; di ingegneria/architet-tura superiori a 40 mila euro. Il criterio del «minor prezzo» avrà (a differenza dell’uscente disciplina) carattere residuale, utilizzabile solo: per lavori en-tro 1 milione di euro per i quali i requisiti di qualità sono ga-rantiti dall’obbligo di fondare la gara su progetto esecutivo; per servizi/forniture standardizza-ti o con condizioni stabilite dal mercato; per servizi/forniture inferiori a soglie di rilevanza comunitaria (ex articolo 35 del nuovo Codice) a elevata ripe-titività, a eccezione di quelli tecnologici o innovativi.

Costi del ciclo di vita. Pun-

to nodale del criterio dell’«of-ferta economicamente più vantaggiosa», i previsti e sopra accennati costi del ciclo di vita dei prodotti dovranno ora esse-re analiticamente computati, dovendo comprendere: quelli sostenuti da p.a. e utilizzatori per acquisizione, utilizzo (con-sumo di energie e altre risorse), manutenzione e gestione a fi ne vita (tra cui raccolta e riciclag-gio); quelli imputati a «esterna-lità ambientali», tra cui i costi per attenuare emissione di gas serra e altre sostanze inqui-nanti e cambiamenti climatici, a condizione che il loro valore monetario sia determinabile e verifi cabile, fondato su un me-todo di valutazione oggettivo e non discriminatorio e, se dispo-nibile, su un «metodo comune di calcolo» Ue.

Certificazioni qualità. Sulla scia dell’uscente dlgs 163/2006, a favorire gli opera-tori economici sarà il possesso

di sistemi di gestione ambien-tale fondati su riconosciuti standard Ue e internazionali. Ma, novità introdotta dal dlgs 50/2016, al fi ne delle riduzioni delle garanzie fi nanziarie da prestare all’atto della presen-tazione dell’offerta varrà (con uno sconto del 30%) anche il possesso di «rating di legalità» o attestazione del modello or-ganizzativo ex dlgs 231/2001.

Campo di applicazione. Ad ampio raggio la portata delle disposizioni verdi del nuovo Codice appalti. Il dlgs 50/2016 ne dispone infatti l’applicazione, ove compatibili con le norme particolari detta-te dallo stesso provvedimento, anche ad appalti pubblici dei cd. «settori speciali» e a con-cessioni di lavori e servizi. In deroga, dunque, solo i contratti pubblici esclusi dalla disciplina tutta del nuovo Codice, come quelli con importi inferiori alle soglie di rilevanza comunita-

ria, le attività esposte diretta-mente alla concorrenza, alcuni servizi strategici.

Settori speciali e con-cessioni. In particolare, agli appalti relativi ai settori spe-ciali (tra cui quelli gas, ener-gia termica, elettricità, acqua, sfruttamento aree geografi che) si applicheranno, per quanto compatibili, (anche) le norme verdi previste per gli «ordinari» in relazione a criteri di aggiu-dicazione (costi del ciclo di vita compresi) e valore delle certifi -cazioni di qualità ambientale. Nell’ambito delle concessioni, sempre per quanto compatibili, si applicheranno invece anche le disposizioni ex Parte I e II del nuovo dlgs 50/2016 relative a principi generali, modalità, procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione, fon-dando dunque anche tali nego-zi sulla scelta più vantaggiosa per l’ambiente.

© Riproduzione riservata

Le eco-regole del dlgs 50/2016

Disposizione Norma

Principi generali e disposizioni comuni

Grandi opere con impatto su ambiente

(22)

Obbligatorio ricorso a procedura di dibattito pubblico con esisti da valutare per predisposizione progetto dei nitivo.

Criteri sostenibilità energetica e ambientale

(34)

Obbligo per p.a. di conseguire obiettivi Piano sostenibilità ambientale:selezionando fornitori in base a criteri ambientali minimi ex lege;• soddisfacendo fabbisogno con eco-prodotti (almeno) nelle percentuali mi-• nime stabilite ex lege.

Appalti - Settori ordinari

Certifi cazione delle qualità ambientali

(87)

Amministrazioni aggiudicatrici devono:fare riferimento a regole Ue o internazionali; • riconoscere certii cati equivalenti rilasciati da altri stati membri; • accettare anche altre prove di equivalenti in casi particolari.•

Garanzie (93) Importo ridotto per operatori in possesso di:certii cazioni di qualità ambientale e sicurezza sul lavoro;• «rating di legalità» o modello organizzativo ex dlgs 231/2001. •

Criteri aggiudicazione (95)

Criterio primario: «offerta economicamente più vantaggiosa», individuata 1. sulla base:

del «miglior rapporto qualità/prezzo», oppure;a. dell’elemento prezzo o costo, secondo comparazione costo/efi cacia b. quale il costo del ciclo di vita.

Criterio residuale: «minor prezzo», utilizzabile solo per determinati prodotti 2. e servizi.

Costi del ciclo di vita (96)

Comprendono costi:a) per acquisizione e utilizzo;b) imputati a «esternalità ambientali».

Appalti - Settori speciali

Principi generali selezione partecipanti

(133)

Si applicano, per quanto compatibili, disposizioni ex articoli:87 (Certii cazione qualità ambientali),• 95 (Criteri aggiudicazione settori ordinari),• 96 (Costi del ciclo di vita).•

Contratti di concessione

Disposizioni applicabili (164)

Per quanto compatibili, disposizioni ex parte I e II del Codice su:principi generali (tra cui quelli ex articolo 22),• modalità di afi damento (tra cui quelle ex 34),• procedure di afi damento (87 e 93),• criteri di aggiudicazione (95 e 96).•

Page 6: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

6 Lunedì 25 Aprile 2016F I S C O

Le valutazioni dei professionisti sulla cooperative compliance raccolte da ItaliaOggi Sette

231 fiscale, un sì condizionato Il regime potrà funzionare se non resterà di facciata

Pagina a curaDI VALERIO STROPPA

La cooperative complian-ce piace alle grandi im-prese. La possibilità di monitorare e gestire

in anticipo il rischio di subi-re una contestazione fi scale, grazie a un continuo dialogo con l’Agenzia delle entrate, rappresenta uno strumento di certezza e di pianifi cazione che può far risparmiare cifre rilevanti in futuro (sanzioni, costi del contenzioso). Ma i professionisti mettono in guardia: realizzare modelli di controllo del tax risk solo di facciata, privi cioè delle caratteristiche di effettività e fl essibilità richiesti dall’am-ministrazione finanziaria, può essere controproducente. Soprattutto perché per por-tare avanti l’adempimento collaborativo l’impresa deve «aprirsi» completamente agli uffi ci, mettendo a conoscen-za i verifi catori di tutti i dati chiave del proprio business. Motivo per cui i consulenti avranno anche un ruolo «psi-cologico» nel convincere le im-prese a superare le ritrosie a una piena disclosure. Queste le valutazioni che ItaliaOggi Sette ha raccolto da alcuni stu-di professionali, dopo la pub-blicazione del provvedimento delle Entrate che ha approvato il modello per aderire al nuovo regime (si veda ItaliaOggi del 15 aprile 2016).

«Il regime di adempimento collaborativo si presenta come un’opportunità concreta, favo-rendo la prevenzione e la ri-soluzione delle controversie in materia fi scale e garantendo opportunità di dialogo conti-nuativo con l’amministrazio-ne fi nanziaria, attraverso un team preposto e dedicato alla conoscenza approfondita delle peculiarità del gruppo societa-rio che aderisce», afferma Ma-ricla Pennesi, tax partner di Baker&McKenzie. Un’ul-teriore evoluzione, insomma, rispetto ad altre tipologie di accordi (ruling e Apa, ndr) «che avvengono in maniera spot su tematiche specifi che come transfer pricing o inter-pretazioni di norme incerte».

Quella che è stata già ribat-tezzata dagli operatori come «231 fiscale», tuttavia, non deve ripetere gli stessi errori in cui sono incorse alcune so-cietà nell’approntare i modelli sulla responsabilità ammini-strativa degli enti. La giuri-sprudenza ha disconosciuto in più occasioni la bontà dei modelli di controllo «fi ttizi», esponendo le aziende a quei rischi penali dai quali inten-devano mettersi al riparo. «I nuovi sistemi di controllo del rischio fi scale non potranno essere stereotipati o sgancia-ti dalla realtà aziendale cui si riferiscono, come talvolta è

accaduto nell’ambito dei mo-delli 231, non fosse altro per-ché l’implementazione degli stessi sarà necessariamente soggetta al vaglio preventivo (e successivo) dell’Agenzia», rileva Sebastiano Sciliber-to, partner e co-head tax di Eversheds, «inoltre, la speci-

fi cità della materia tributaria, soggetta a continue modifi che e interpretazioni, imporrà un costante e reale aggiornamen-to dei sistemi in questione».

La cooperative compliance, mutuata dall’Italia sulla base delle indicazioni Ocse e delle esperienze degli altri paesi, si

fonda sulla trasparenza e sul-la fi ducia reciproca tra fi sco e contribuente. Un rapporto che presuppone però una piena condivisione dei dati economici e finanziari rile-vanti ai fi ni tributari, inclusi i rapporti con l’estero. «Per le imprese di grande dimensio-

ne la possibilità di ridurre le incertezze legate alla gestione del rischio fi scale è un’oppor-tunità notevole», sottolinea Stefano Massarotto, part-ner di Facchini Rossi Soci, «ma ciò comporta una pie-na disclosure anche su dati «sensibili», quali la strategia fi scale e i processi aziendali. La reale effi cacia di questa nuova prospettiva dipenderà molto dall’atteggiamento col-laborativo di entrambe le par-ti del rapporto tributario: in particolare l’amministrazione fi nanziaria dovrà sempre più assumere il ruolo di garante dell’applicazione della «giusta imposta», senza riferimento a obiettivi di budget».

Al momento i gruppi multinazionali interessati dall’adempimento collabora-tivo saranno poche decine (si veda altro articolo in pagi-na), ma in ottica prospettica l’asticella dei ricavi dovrebbe essere gradualmente abbas-sata. «Per quanto destinata solo a pochissimi contribuen-ti, si tratta di un tentativo apprezzabile che richiede un radicale cambiamento di atteggiamento sia dei contri-buenti sia del fi sco, che dovrà sforzarsi di comprendere le ra-gioni economiche delle scelte imprenditoriali», aggiunge Eugenio Briguglio, socio di Biscozzi Nobili, «sarebbe sta-to opportuno esentare da re-sponsabilità amministrativa i funzionari che si occupano di compliance per evitare che possano prevalere comporta-menti meramente formalistici, rischiando di snaturare lo spi-rito del nuovo istituto. Inoltre si sarebbero dovuti prevedere maggiori incentivi per chi ade-risce e ampliare dall’inizio il numero dei destinatari».

Per la maggioranza delle aziende che non è dotata dei «tax control framework», qua-le può essere il contributo del professionista? «Poiché per im-postare e adottare un sistema di gestione del rischio fi scale sono indispensabili compe-tenze tecniche in materia fi -scale, di processi operativi e amministrativi dell’azienda, oltre che di controllo interno, il professionista può giocare un ruolo fondamentale per assistere l’impresa, anche di medie-grandi dimensioni, nel suo processo di implementa-zione», conclude Marcello Romano di Pirola Pennuto Zei & Associati, «ma ruolo fondamentale del professio-nista sarà anche quello della promozione e della diffusione all’interno dell’impresa di una cultura improntata a principi di onestà, correttezza e rispet-to della normativa tributaria». Una funzione «educativa» che in certi casi può essere perfi no più diffi cile della consulenza vera e propria.

© Riproduzione riservata

Adempimento collaborativo solo per i «big». Sono 45 le aziende potenzialmente interes-sate dal regime di cooperative compliance introdotto dal dlgs n. 128/2015: 23 sono quelle che possiedono un fatturato supe-riore ai 10 miliardi di euro, come richiesto dalla norma istitutiva. A queste si aggiun-gono altri 22 gruppi che avevano aderito al progetto pilota lanciato dall’Agenzia delle entrate nel giugno del 2013 come evoluzio-ne del tutoraggio. Allora erano stati 84 i «volontari». A seguito degli incontri one-to-one realizzati dall’amministrazione nei

successivi due anni, tuttavia, quelli ritenuti idonei si sono ridotti a un quarto. Si tratta di imprese che, oltre a essere dotate di un effettivo sistema di controllo interno dei rischi fi scali, realizzano ricavi per almeno un miliardo di euro. L’obiettivo dichiara-to dal legislatore e dall’amministrazione è comunque quello di estendere in futuro i benefi ci connessi al dialogo preventivo a una platea sempre più vasta di destinatari (fi no ad arrivare ai 100 milioni di euro di volume d’affari che caratterizza i grandi contribuenti).

Adempimento riservato a pochi big

I requisiti fi ssati dalle Entrate

Requisito

essenziale

Elementi da riportare

Strategia i scale

indicazione degli obiettivi dei vertici aziendali in relazione • alla variabile i scale propensione al rischio dell’impresa • grado di coinvolgimento dei vertici aziendali nelle deci-• sioni i scaliobiettivi che l’impresa si pone in relazione ai processi di • gestione del rischio i scale

Ruoli e responsabilità

chiara attribuzione di ruoli a persone con adeguate com-• petenze ed esperienzeeffettivi criteri di separazione dei compiti• responsabilità connesse a ciascun ruolo nelle procedure • di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi aziendali

Procedure

Il sistema deve prevedere efi caci procedure per lo svolgi-mento delle seguenti attività:

mappatura dei rischi i scali associati ai processi aziendali• misurazione quantitativa e qualitativa di tali rischi• dei nizione e attuazione dell’insieme di azioni i nalizzate • a presidiare i rischi e prevenire il verii carsi degli eventi

Monitoraggio

Devono essere previste procedure che, attraverso un ciclo di autoapprendimento, consentano sia l’individuazione di eventuali carenze o errori sia l’adozione di immediati inter-venti correttivi

Adattabilità

il sistema di controllo del tax risk deve essere in grado • di adattarsi tempestivamente ai cambiamenti che riguar-dano l’impresa (contesto interno)altrettanta l essibilità è richiesta per adattarsi ai muta-• menti nella normativa i scale nazionale o internazionale, nella prassi e nella giurisprudenza (contesto esterno)

Relazione agli organi di gestione

con cadenza almeno annuale, deve essere predisposta • una apposita relazione, che va trasmessa agli organi di gestionela relazione deve contenere i risultati del check-up periodico • sugli adempimenti tributari, sulle attività pianii cate e sulla gestione consapevole del tax risk (ivi inclusa l’adozione di strategie correttive per sopperire a carenze o errori)

Page 7: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

7Lunedì 25 Aprile 2016F I S C O

In una circolare delle Finanze, tempi e modalità per recuperare gli erronei versamenti

Imu, chi sbaglia è rimborsatoTrasmissione telematica ai comuni al via dal 28 aprile

Pagina a curaDI MATTEO BARBERO

Avete sbagliato a pa-gare le imposte sulla casa o la tassa rifi u-ti? Ora, dopo anni di

incertezza, siete in grado di sapere con precisione a chi rivolgervi per recuperare i vostri soldi.

A fare luce su casistiche, tempi e modalità è il decreto del 24 febbraio 2016, emanato di concerto da Mef e Vimina-le, e pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale n. 87 del 14 aprile scorso, cui ha fatto seguito la circolare n. 1/DF/2016. Ma restano comunque valide le richieste già presentate dai contribuenti e acquisite dai comuni, per le quali i rimborsi dovrebbe arrivare entro fi ne settembre.

Per fare chiarezza, occorre ricordare che la materia è stata inizialmente disciplina-ta dall’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 147/2013 per la sola Imu, mentre successi-vamente tali norme sono sta-te estese dall’art. 1, comma 4, del dl 16/2014 anche agli altri tributi locali.

Ai sensi dell’art. 1 del dm, è prevista una corsia prefe-renziale per i rimborsi rela-tivi a Imu e alla (abrogata) maggiorazione Tares. Ciò, come sottolinea la circolare, in considerazione del fatto che proprio per tali tributi si è verifi cata la parte più consi-stente di erronei versamenti, determinati soprattutto dalla contemporanea presenza di due distinte obbligazioni da assolvere sia nei confronti dello Stato sia nei confronti del comune (si veda l’altro ar-ticolo in pagina). Ovviamen-te, si procederà innanzitutto alla regolazione di quelle si-tuazioni che si riferiscono ad annualità più risalenti nel tempo.

La circolare esamina le di-

verse fattispecie, individuan-do gli adempimenti a carico di p.a. e contribuenti. In li-nea generale, prima di ad-dentrarci nei dettagli, è bene evidenziare che in tutti i casi le istanze vanno presentare ai comuni, essendo questi ul-timi gli unici soggetti legitti-mati alla verifi ca dell’esatto assolvimento dell’obbligo tri-butario. Inoltre, il rimborso, laddove spettante, deve esse-re richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il di-ritto alla restituzione.

Il primo caso è quello in cui si sia proceduto al versamen-to a un ente diverso da quel-lo competente. In passato, ciò causava grossi problemi al malcapitato contribuente, che era costretto a proporre istanza di rimborso al co-mune incompetente e conte-stualmente a regolarizzare la propria posizione, pagando anche sanzioni e interessi, nei confronti dell’altro comune. Adesso è suffi ciente presen-tare una semplice comunica-zione ai due enti interessati con le indicazioni previste dall’art. 2 del decreto (estremi

del versamento, importo ver-sato, dati catastali dell’immo-bile, ente locale destinatario delle somme ed ente che ha ricevuto erroneamente i sol-di). Sarà poi il comune che ha incassato le somme a girarle a quello competente. In fase di prima applicazione, i contri-buenti che non hanno ancora presentato la comunicazione dovranno provvedervi con le nuove modalità.

Può capitare anche di ave-re versato un importo supe-riore al dovuto al comune o allo Stato. Anche in tal caso, il contribuente deve pre-sentare apposita istanza di rimborso all’ente locale indi-cando, oltre ai dati già elen-cati in precedenza, anche il proprio codice Iban. Se non si possiede un Iban, il rimbor-so può avvenire con l’assegno circolare emesso dalla Banca d’Italia o in contanti, presso la sede più vicina della Ban-ca d’Italia.

La stessa procedura vale anche nel caso in cui sia stata versata allo Stato una somma dovuta al comune e successi-vamente si sia regolarizzata la propria posizione nei con-fronti del comune stesso, pa-

gando quindi due volte. Infi ne, laddove si sia ver-

sato l’importo corretto ma al destinatario errato (allo Sta-to anziché al comune o vice-versa), non scatterà nessuno rimborso, ma il contribuente dovrà segnalare l’errore in-viando una comunicazione sempre all’ente locale per consentire le opportune re-

golazioni interne alla p.a.. I rimborsi, se dovuti, devo-

no essere erogati entro 180 giorni dalla data di presen-tazione dell’istanza. Questa regola generale deve, peral-tro, essere coordinata, per i rimborsi relativi a somme versate negli anni passati, con l’esigenza di consentire ai comuni il caricamento dei provvedimenti già perfezio-nati sul nuovo applicativo che sarà reso disponibile sul portale del federalismo entro il 28 aprile.

Pertanto, i soldi dovrebbero arrivare materialmente en-tro il prossimo 25 settembre, sempre che tutto fi li liscio e che gli uffi ci comunali riesca-no a far fronte all’ennesimo, oneroso carico di lavoro.

Sugli importi da restituire sono comunque dovuti gli in-teressi, che saranno calcolati applicando il tasso d’interes-se legale con decorrenza dal giorno successivo a quello di effettivo versamento fi no alla data di emissione del manda-to di pagamento.

© Riproduzione riservata

Indicazione del codice catastale sbagliato. Scorretta identifi cazione del destinatario del versamento. Errore di calcolo. Sono queste le più diffuse situazioni in cui pos-sono incappare i contribuenti. Se non si è azzeccato il codice catastale, i soldi saranno fi niti a un comune diverso da quello giusto, che potrebbe essersi tenuto i soldi. Attenzione, però: la normativa si riferisce ai versamenti erronei effettua-ti direttamente dal contribuente (anche mediante servizi di home banking) e non al diverso caso dell’errata digitazione del codice catastale nell’F24 da parte dell’ope-ratore bancario o postale. In questo caso, come precisato dalla risoluzione 2/DF/2012, occorre procedere con una richiesta rivolta all’intermediario per la correzione dell’er-rore. Molto frequenti i casi di confusione su chi sia il benefi ciario del tributo, alimen-tata da anni di torsioni continue del fi sco locale. Ricordiamo, per esempio, che, fi no

al 2012, metà dell’Imu (al netto di quella dovute sulle abitazioni principali e i fabbri-cati rurali strumentali) doveva essere ver-sata allo Stato, mentre dal 2013 la riserva statale si riferisce al solo gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classifi -cati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Discorso analogo vale per la maggiorazione Tares per i servizi indivisibili, antesignana della Tasi e applicata solo nel 2013: essa valeva 0,30 euro a metro quadro, che andavano pagati insieme all’ultima rata Tares, ma erano riservati allo Stato. Infine, banalmente il contribuente può avere sbagliato a fare i conti, versando più del dovuto (al soggetto giusto o a quello sbagliato): facile che succeda dovendo di-stricarsi fra decine di migliaia di aliquote, detrazioni, esenzioni e con una normativa che dura meno di un castello di sabbia sulla battigia.

Le casistiche più diffuse

Le diverse ipotesi

Casistiche Rimborso sì o no

Versamento a un comune diverso da quello competente

No, le somme vengono girate dal co-mune che le ha incassate a quello competente

Versamento di un importo superiore al dovuto al comune o allo Stato

Versamento allo Stato di una somma do-vuta al comune e successivo pagamento a favore del comune

Versamento dell’importo corretto ma al destinatario errato (allo Stato anziché al comune o viceversa)

No. Anche in tal caso, sarà onere delle pa procedere alle opportune regolazioni i nanziarie

è un magazine

TUTTO NUOVO. IN EDICOLA

Maxi-formato ¶

Contaminazione di stili ¶

100% Case italiane

www.classabbonamenti.com

Page 8: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

8 Lunedì 25 Aprile 2016 F I S C O

Attesa la pronuncia della Corte di giustizia sulla conformità tra regole interne e direttiva

Pro rata Iva, sotto la lente Ue i finanziamenti alle controllate

Pagine a curaDI FRANCO RICCA

Il pro rata Iva al vaglio dei giudici dell’Ue. A breve, la Corte di giustizia dovrebbe pronunciarsi sulla confor-

mità della disciplina interna con le regole della direttiva in merito alla determinazione del diritto alla detrazione per le «imprese miste», che svolgono cioè sia attività imponibili sia attività esenti dall’imposta.

A innescare il procedimento pregiudiziale (C-378/15), un’or-dinanza della Commissione tributaria regionale del Lazio nell’ambito di una controversia avente a oggetto la rilevanza o meno, ai fi ni della limitazione dell’imposta ammessa in de-trazione, dei proventi esenti rappresentati dagli interessi su operazioni di fi nanziamento alle controllate, poste in essere da una società che svolge atti-vità commerciale. La questione sollevata dalla Ctr coinvolge almeno tre profili di grande interesse, in relazione ai quali potrebbero arrivare indicazio-ni importanti.

Un primo aspetto, di ordine generale, attiene al carattere del meccanismo matematico del pro rata, che le disposizio-ni del dpr 633/72 confi gurano come obbligatorio (salva l’even-tuale separazione delle attivi-tà): l’impresa mista, quindi, non vi si può sottrarre optan-do per l’imputazione specifi ca degli acquisti, in modo da ricol-legare il diritto alla detrazione alle operazioni alle quali sono destinati. Questa, in effetti, è la criticità segnalata con la que-stione come formulata dal giu-dice del rinvio. Sul punto, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sembrerebbe evincer-si che il principio dell’imputa-zione specifi ca dovrebbe essere preferenziale.

Un secondo aspetto riguar-da l’ambito di applicazione del meccanismo, concepito fonda-mentalmente per risolvere il problema degli acquisti a im-piego promiscuo, ma «genera-lizzabile» a tutti gli acquisti; al riguardo, la Corte di giustizia si è espressa ridimensionando la generalizzazione, ma con motivazioni che non convin-cono.

Vi è poi un terzo aspetto, concernente la qualifi cazione delle operazioni fi nanziarie ef-fettuate dal soggetto passivo al di fuori della propria attività tipica; l’apprezzamento della natura accessoria o meno di tali operazioni (dalla quale di-pende l’inclusione o meno nel calcolo del pro rata), è però una questione di fatto, la cui solu-zione compete al giudice na-zionale, il quale potrà giovarsi delle indicazioni che la Corte, come si vedrà, ha già fornito.

Il criterio del pro rata. Com’è noto, non tutte le ope-razioni che rientrano nella sfera di applicazione dell’Iva attribuiscono al soggetto che le effettua il diritto alla detra-zione dell’imposta «a monte»: tale diritto non spetta, infatti, in relazione agli acquisti im-piegati per effettuare le ope-razioni esenti elencate nell’art. 10 del dpr n. 633/72 (fatta ec-cezione per quelle richiamate nella lettera a-bis del comma 3 dell’art. 19).

Di conseguenza, se vengo-no effettuate esclusivamente operazioni esenti, l’Iva sugli acquisti è totalmente indetrai-bile e rappresenta un costo; se invece, accanto a dette opera-zioni, vengono poste in essere anche operazioni con diritto alla detrazione (imponibili e assimilate), sorge un diritto parziale, la cui entità dovrà essere determinata applicando il criterio del pro rata. Questo consiste in un meccanismo pro-porzionale basato sulla compo-sizione del fatturato: l’importo dell’Iva detraibile è quantifi ca-to applicando al totale dell’Iva sugli acquisti la percentuale che scaturisce dal rapporto fra l’ammontare complessivo delle operazioni con diritto alla de-trazione e l’ammontare stesso aumentato delle operazioni esenti.

Nella normativa comunita-ria, questo meccanismo è pre-visto dall’art. 173 della diretti-va 2006/112/Ce (direttiva Iva); nella normativa nazionale, è recepito al comma 5 dell’art. 19 del dpr 633/72, secondo cui i contribuenti che esercitano «sia attività che danno luogo a operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia at-

tività che danno luogo a ope-razioni esenti ai sensi dell’art. 10», hanno diritto alla detra-zione in misura proporzionale alla prima categoria di opera-zioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione cal-colata con le modalità stabili-te dal successivo art. 19-bis (si veda la tabella).

L’art. 173, par. 1 della di-rettiva, riprendendo la di-

sposizione dell’art. 17, par. 5, della sesta direttiva, prevede che il criterio del pro rata si applica ai beni e servizi utiliz-zati dal soggetto passivo pro-miscuamente, per effettuare cioè sia operazioni con diritto alla detrazione sia operazioni esenti (per esempio, le spese generali).

Il successivo par. 2 prevede inoltre che gli stati membri possono:

- autorizzare od obbligare il soggetto passivo a determina-re un pro rata per ogni settore dell’attività, con la tenuta di contabilità distinte;

- autorizzare o obbligare il soggetto passivo a operare la detrazione in base all’utiliz-zazione della totalità o di una parte dei beni e servizi;

- autorizzare o obbligare il soggetto passivo a operare la detrazione secondo la norma del par. 1, primo comma, rela-tivamente a tutti i beni e sevizi utilizzati per tutte le operazio-ni ivi contemplate;

- prevedere che non si tenga conto dell’Iva che non può es-sere detratta quando essa sia insignifi cante.

Nella disciplina sovrana-zionale, quindi, il meccanismo mira essenzialmente a sempli-fi care l’applicazione dell’impo-sta da parte dei soggetti passivi, attraverso un metodo aritmeti-co per la determinazione della quota d’imposta detraibile in relazione ai beni e servizi uti-lizzati promiscuamente (par. 1, primo comma) che consenta di superare le diffi coltà del proce-dimento analitico.

Agli stati membri è però ac-cordata la facoltà di estendere questo criterio a tutti i beni e servizi, adottando il c.d. pro rata generale (par. 2). Questa seconda soluzione, indubbia-mente più semplice (anche se, ovviamente, meno precisa), è stata adottata dall’Italia.

© Riproduzione riservata

Nella sentenza 29 aprile 2004, C-77/01, la Corte di giustizia ha affrontato la questio-ne, molto simile a quella della controversia sottostante al rinvio della Ctr del Lazio, se le operazioni fi nanziarie effettuate da una società industriale (nello specifi co, di pro-spezione mineraria), dalle quali derivano proventi di gran lunga superiori, per motivi contingenti, a quelli dell’attività principale, concorrano o meno al pro rata di detrazione. La Corte ha premesso che la non inclusione di alcune operazioni accessorie nel deno-minatore della frazione del calcolo del pro rata mira a prevenire effetti negativi per il soggetto passivo, evitando che queste ope-razioni alterino il calcolo pregiudicando la neutralità del sistema comune dell’Iva. Infatti, se tutti i risultati delle operazioni fi nanziarie aventi un nesso con un’attività imponibile dovessero essere inclusi nel de-nominatore, anche qualora l’ottenimento di tali risultati non implichi l’impiego di beni o di servizi soggetti all’Iva o, almeno, ne impli-chi solo un impiego limitatissimo, il calcolo della detrazione sarebbe falsato. L’entità dei redditi provenienti dalle operazioni fi nan-ziarie, osserva la Corte, può costituire un indizio che tali operazioni non debbano es-sere considerate accessorie; tuttavia, la cir-costanza che redditi superiori a quelli pro-dotti dall’attività indicata come principale dall’impresa provengano da tali operazioni non può, di per sé, escludere la qualifi ca-

zione di queste quali «operazioni accesso-rie». Infatti, in una fattispecie quale quella oggetto della causa principale, nella quale l’attività di prospezione mineraria presenta solo una redditività a medio termine e può anche rivelarsi non redditizia e il fatturato relativo alle operazioni che danno diritto alla detrazione rischia conseguentemente di essere molto ridotto, l’inclusione di tali operazioni esclusivamente in ragione della rilevanza dei relativi proventi falserebbe il calcolo della detrazione. Le operazioni fi -nanziarie, quindi, devono essere considerate come operazioni accessorie, non rilevanti nel calcolo del pro rata, laddove implichino un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l’Iva è dovuta; sebbene l’entità dei redditi provenienti dalle opera-zioni fi nanziarie possa costituire un indizio della non accessorietà, detta circostanza non è, di per sé, determinante. Spetta al giudi-ce nazionale stabilire, nel caso concreto, se le operazioni fi nanziarie implichino un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l’Iva è dovuta e, eventualmen-te, escludere gli interessi derivanti da tali operazioni dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del pro rata di de-trazione. Sul tema, l’amministrazione, nella circolare n. 25 del 3 agosto 1979, in relazione alla con-

L’incidenza delle operazioni fi nanziarie

Il it i d l t ti ità h d l g i i d ll’ t 17 5

La determinazione del pro rata

La percentuale di detrazione, riferita all’anno solare, scaturisce da una fra-zione che ha:

al numeratore, l’ammontare delle operazioni con diritto a detrazione• al denominatore, l’importo del numeratore aumentato dell’ammontare • delle operazioni esenti.

Per il calcolo della percentuale non si tiene conto delle seguenti operazioni: cessioni di beni ammortizzabili • passaggi interni fra attività separate, di cui all’art. 36 del dpr n. 633/72 • operazioni di cui all’art. 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f), dpr 633/72 • (cessioni di denaro e di crediti in denaro, cessioni di aziende, cessioni di cam-pioni gratuiti, passaggi di beni in dipendenza di operazioni straordinarie) operazioni esenti di cui all’art. 10, n. 27-quinquies, dpr n. 633/72 (cessioni • di beni acquistati senza diritto alla detrazione, neppure parziale) operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10 del dpr 633/72 (ope-• razioni creditizie, i nanziarie, immobiliari ecc.), se non formano oggetto dell’attività propria del contribuente o sono accessorie alle operazioni imponibili (*).

(*) Resta ferma l’indetraibilità dell’imposta sugli acquisti relativi a dette operazioni. In altri termini, l’operazione esente, ancorché accessoria od occasionale, rimane pur sempre un’operazione senza diritto alla detrazione, sicché l’eventuale imposta «a monte» imputabile a tale operazione non può essere detratta.

continua a pagina 9

Page 9: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

9Lunedì 25 Aprile 2016F I S C O

Della coesistenza, nel si-stema unionale, della regola principale del paragrafo 1 e delle re-

gole facoltative (e talora aper-tamente alternative) del par. 2 dell’art. 173, si è occupata la Corte di giustizia.

Nella sentenza 22 febbraio 2001, C-408/98, la Corte sem-bra affermare che, in ogni caso, il principio della detrazione analitica prevale sul criterio (forfetario) del pro rata. Sulla questione, che riguardava i servizi acquisiti da un soggetto passivo al fi ne di effettuare una cessione d’azienda, la Corte ha osservato che tali servizi non presentano un nesso immedia-to e diretto con una o più ope-razioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione (nell’or-dinamento interno, però, l’art. 19, comma 3, lett. c, annovera espressamente tra le operazio-ni con diritto a detrazione la cessione d’azienda). Tuttavia, i costi di tali servizi fanno parte delle spese generali del sogget-to passivo e sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei prodotti di un’impresa. Infatti, anche nel caso di tra-sferimento di una universalità totale di beni, qualora il sog-getto passivo non effettui più operazioni dopo l’utilizzazione dei detti servizi, i costi di questi

ultimi devono essere considera-ti inerenti al complesso dell’at-tività economica dell’impresa prima del trasferimento. I vari servizi utilizzati dal cedente per le esigenze del trasferimen-to di una universalità totale o parziale di beni comportano quindi, in linea di massima, un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività econo-mica di tale soggetto passivo.

Risulta dall’art. 17, n. 5, della sesta direttiva che un soggetto passivo che effettua nel con-tempo operazioni che danno diritto a detrazione e opera-zioni che non conferiscono tale diritto può unicamente detrar-re la parte di Iva proporzionale all’importo delle prime opera-zioni. Tuttavia, ha osservato la Corte, tale soggetto passivo può detrarre l’Iva che ha grava-to sui beni o sui servizi da lui acquisiti, purché questi ultimi presentino un nesso immediato e diretto con le operazioni a val-le che conferiscono un diritto a detrazione, senza che occorra distinguere a seconda che si applichi l’art. 17, nn. 2, 3 o 5,

della direttiva. Tale principio deve applicarsi anche ai costi dei beni e dei servizi rientranti nelle spese generali relative a una parte delle attività econo-miche di un soggetto passivo che sia chiaramente delimitata e le operazioni della quale sia-

no tutte soggette all’Iva, men-tre detti beni e servizi presen-tino così un nesso immediato e diretto con tale parte delle attività economiche. Pertanto, se i vari servizi acquistati dal cedente al fi ne di effettuare il trasferimento di una univer-salità totale o parziale di beni presentano un nesso immedia-

to e diretto con una parte chia-ramente delimitata delle sue attività economiche, di modo che i costi dei detti servizi fac-ciano parte delle spese generali della detta parte dell’impresa, e che tutte le operazioni rien-tranti nell’ambito di tale parte

siano soggette all’Iva, l’interessato può de-trarre integralmente l’Iva che ha gravato sulle spese da lui so-stenute per acquisire i detti servizi.

La sentenza, come accennato, sembra affermare che la de-trazione analitica, fondata sul principio di destinazione, pre-vale comunque sul

pro rata. Ciò lascia perplessi in relazione alla disposizione secondo cui gli stati membri possono «autorizzare o obbliga-re il soggetto passivo a operare la detrazione secondo la norma di cui al primo comma relati-vamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate». In un sistema

normativo basato, come quello italiano, sul pro rata generale, tutti gli acquisti di beni e servi-zi confl uiscono indistintamente in un’unica massa alla quale si applica la percentuale di detra-zione, senza che si possano più distinguere, in tale ambito, le spese inerenti esclusivamente a una tipologia di operazioni piuttosto che all’altra.

La Corte ha comunque riba-dito il principio nella sentenza 8 novembre 2012, C-511/10, che aggiunge motivazioni di ordine letterale e sistematico che però appaiono superate alla luce del testo della direttiva del 2006. Secondo la Corte, l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva, che inizia con il termine «tuttavia», consente una deroga alla regola indicata ai precedenti primo e secondo comma, consentendo agli stati membri di prevedere uno degli altri metodi di determinazio-ne del diritto alla detrazione elencati al terzo comma della disposizione medesima, vale a dire la determinazione di un pro rata distinto per ogni sin-golo settore di attività ovvero la detrazione in base alla destina-zione, in toto o in parte, dei beni e servizi a un’attività specifi ca, ovvero l’esclusione del diritto alla detrazione fatto salvo il rispetto di talune condizioni. Di conseguenza, le disposizioni del predetto terzo comma devono essere considerate derogatorie rispetto a quelle dei precedenti primo e secondo comma, delle quali devono rispettare «l’ef-fetto utile». Pertanto, il fatto di consentire a uno stato membro di adottare una normativa che, prevedendo il pro rata genera-le, derogherebbe in termini ge-nerali alle regole istituite dagli articoli 17, paragrafo 5, primo e secondo comma, nonché 19, paragrafo 1, della sesta diret-tiva, risulterebbe contrario alla direttiva medesima».

Questa interpretazione, conclude la Corte, risulta d’al-tronde conforme alla fi nalità dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta di-rettiva le cui disposizioni sono volte a trovare applicazione in fattispecie determinate, poiché sono fi nalizzate, segnatamente, tenendo conto delle caratteri-stiche specifi che proprie delle singole attività del soggetto passivo, a consentire agli Stati membri di pervenire a risultati più precisi nel calcolo del pro rata di detrazione.

Queste motivazioni non fu-gano, ma anzi rafforzano, le perplessità. Fondando la pro-pria interpretazione sulla na-tura derogatoria delle disposi-zioni del terzo comma del par. 5 dell’art. 17 della sesta diretti-va, desunta dalla congiunzione «tuttavia» che fi gura nell’inci-pit delle disposizioni stesse, la Corte sembra iper-valorizzare l’elemento lessicale e privare sostanzialmente di contenu-to la «deroga» della lett. d); la debolezza dell’argomentazione letterale, peraltro, è attestata dal fatto che tale congiunzione non fi gura più nel testo rifuso delle disposizioni in esame, col-locate ora nell’art. 173, par. 2, della direttiva 2006/112/Ce.

© Riproduzione riservata

dizione che implica l’esclusione dal cal-colo del pro rata delle operazioni esenti di cui ai nn. da 1) a 9) dell’art. 10 (e cioè che tali operazioni non formino og-getto dell’attività propria dell’impresa), ha precisato «nello spirito della norma, che la sussistenza di detta condizione si verifi ca allorquando le operazioni esen-ti effettuate dal soggetto non siano da considerare come svolte nell’esercizio dell’attività normalmente esercitata; rimangono pertanto non rilevanti le operazioni suddette se eseguite nell’am-bito di attività occasionali o accessorie ovvero nell’ambito di attività strumen-tali per il perseguimento dell’oggetto dell’impresa». Accanto alla occasionalità e alla acces-sorietà, la circolare ha quindi individua-to la «strumentalità» quale ulteriore circostanza di esclusione dal pro rata dei proventi fi nanziari esenti. Su queste basi, la risoluzione n. 381044/1980 ha poi affermato che le operazioni di fi nan-ziamento poste in essere, in via abituale, da un’impresa esercente l’attività mani-fatturiera nei confronti dei rivenditori ambulanti costituenti la propria rete commerciale, devono ritenersi estranee all’attività propria dell’impresa e, dun-que, irrilevanti ai fi ni del pro rata. Anche la circolare n. 71/1987, nel dare conto dei dubbi «insorti in ordine al cri-terio della strumentalità, individuato nella predetta circolare 25 quale uno dei criteri di qualifi cazione delle operazioni fi nanziarie come non rientranti nell’at-tività propria dell’impresa, al riguardo prospettandosi una interpretazione re-strittiva secondo cui le operazioni fi nan-ziarie di carattere strumentale poste in essere da imprese manifatturiere non costituirebbero attività proprie solo se meramente occasionali», ha confermato la posizione espressa precedentemente, facendo presente che «la nozione di at-tività proprie, specie per le società, va assunta sotto un profi lo prevalentemen-te qualitativo, intesa cioè come quella diretta a realizzare l’oggetto sociale e

quindi a qualifi care sotto l’aspetto og-gettivo l’impresa esercitata, e sotto tale aspetto proiettata sul mercato, quindi nota ai terzi.» Ha aggiunto poi che «… specie per le operazioni normalmen-te intese di natura fi nanziaria… deve ritenersi che tali operazioni, se poste in essere da società industriali o com-merciali in conformità degli statuti (che ne prevedano l’effettuazione non come oggetto proprio delle società ma solo in quanto fi nalizzate al raggiungimento degli scopi sociali) non possono essere considerate come attività propria delle stesse, ma debbono piuttosto essere qualifi cate come strumentali al miglio-re svolgimento dell’ordinaria attività esercitata in quanto a supporto di detta attività e tendenti alla più profi cua rea-lizzazione economica della medesima; e sotto tale profi lo non può darsi rilievo alla loro frequenza o alla loro entità». Diverso sembra l’orientamento della ri-soluzione n. 305/2008 dell’Agenzia delle entrate, secondo la quale le operazioni di fi nanziamento delle società del grup-po, svolte in via abituale da un’impresa industriale, non possono considerarsi accessorie all’attività principale, ma confi gurano l’esercizio di una distinta attività, i cui proventi (esenti) concor-rono alla determinazione del pro rata. Il quesito era stato posto da una società industriale che, intendendo procedere alla concessione di fi nanziamenti alle altre società del gruppo utilizzando proprie eccedenze di liquidità o fondi richiesti al sistema bancario, aveva chiesto se i corrispettivi di tali fi nan-ziamenti, esenti dall’Iva, rientrassero o meno nel calcolo del pro rata. In con-siderazione del fatto che le operazioni di fi nanziamento sarebbero effettuate con un limitatissimo impiego di lavoro, di beni e servizi, in quanto perfeziona-te con semplice scambio di corrispon-denza, la società propendeva per la soluzione negativa, avendo la Corte di giustizia, nella citata sentenza del 29 aprile 2004, qualifi cato accessorie e, pertanto, escluse dal computo del pro rata, le operazioni di fi nanziamento, ef-

fettuate da una holding nei confronti delle società partecipate, che implicano un limitato impiego di beni o servizi. Nella risposta, l’agenzia ricorda però che secondo la Cassazione si computa-no nel pro rata non solo gli atti che tipi-camente esprimono il raggiungimento del fi ne societario, ma anche quelli ul-teriori che confi gurano strumento nor-male e non meramente occasionale per il conseguimento del fi ne produttivo, mentre sono escluse tutte le attività che, pur se previste nell’atto costitu-tivo, siano eseguite solo in modo oc-casionale o accessorio per un migliore svolgimento dell’attività propria d’im-presa (sentenza n. 11058/2007). Posto inoltre che, ai sensi dell’art. 55 del dpr n. 917/86, non può essere considerata occasionale l’attività economica eser-citata per professione abituale, l’agen-zia osserva che, riguardo al requisito dell’accessorietà, la Corte di giusti-zia, nella sentenza dell’11 luglio 1996, C-306/94, ha affermato che l’esclusione delle operazioni accessorie fi nanziarie dal calcolo del pro rata serve ad assi-curare il conseguimento dell’obiettivo della perfetta neutralità, evitando poi-ché se tutte le operazioni fi nanziarie del soggetto passivo aventi un nesso con un’attività imponibile dovessero essere incluse nel calcolo, anche qua-lora non implichino l’impiego di beni o di servizi soggetti all’Iva o, almeno, ne implichino solo un impiego limitatissi-mo, il calcolo della detrazione sarebbe falsato. L’Agenzia non ritiene però che l’attività fi nanziaria descritta dalla so-cietà possa considerarsi effettuata con un limitassimo impiego di lavoro, beni e servizi, sembrando essa richiedere invece una specifi ca organizzazione. Pertanto, conclude la risoluzione, i corrispettivi dell’attività fi nanziaria esente concorrono al calcolo del pro rata, ferma restando la possibilità di optare per la separazione delle attività ai sensi dell’art. 36, distinguendo l’at-tività industriale da quella fi nanziaria, con imputazione specifi ca a ciascuna di esse dell’Iva relativa agli acquisti.

segue da pagina 8

Il punto di vista europeo

Page 10: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

10 Lunedì 25 Aprile 2016 F I S C O

Una bussola per benei ciare dell’agevolazione legata ai contratti a tempo indeterminato

A battesimo le deduzioni IrapCosti 2015 relativi ai dipendenti interamente deducibili

Pagina a curaDI BRUNO PAGAMICI

Debuttano le «nuove» deduzioni nel modello Irap 2016. Con l’en-trata in vigore delle

disposizioni della legge di sta-bilità 2015, i costi relativi ai dipendenti a tempo indetermi-nato sono interamente deduci-bili dalla base imponibile Irap. Con decorrenza dal 1° gennaio 2015, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’an-no solare è possibile portare in deduzione, oltre alle deduzioni forfetarie e analitiche relative al costo del lavoro, anche la quota relativa alla differenza tra il costo del lavoro com-plessivo (relativo ai contratti a tempo indeterminato) e le deduzioni spettanti. Ai contri-buenti senza dipendenti spetta invece un credito d’imposta del 10% dell’Irap lorda.

La nuova deduzione del costo residuo per il perso-nale dipendente. La dedu-zione integrale del costo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è riconosciuta ai seguenti soggetti Irap:

- società di capitali (srl, spa, sapa, cooperative, mutue as-sicurazioni ecc.) ed enti com-merciali;

- imprese individuali e socie-tà di persone (snc, sas) incluse le società semplici, a prescin-dere dal metodo fi scale o dal bilancio adottato;

- banche e altri enti / società fi nanziari;

- imprese di assicurazione; - lavoratori autonomi, sia

in forma individuale che as-sociata.

Come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 22 del 9 giugno 2015, la dedu-zione spetta anche alle impre-se che operano in concessione

e a tariffa.Sono invece esclusi dal bene-

fi cio gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, le ammi-

nistrazioni pubbliche e gli enti pubblici.

Il modello Irap. Per cal-colare l’eccedenza deducibile dall’Irap relativa ai lavoratori a

tempo indeterminato, rispetto alle altre deduzioni previste oc-correrà fare riferimento a ogni singolo dipendente indicando per ciascuno le deduzioni spet-

tanti (cuneo fi scale, incrementi occupazionali ecc.) e procedere poi per differenza con il costo totale del dipendente a tempo indeterminato.

La regola generale è infatti quella che il costo deducibile è sempre nel limite del costo la-voro sostenuto di competenza dell’esercizio.

Il modello Irap 2016 deve essere compilato come di se-guito:

- nel quadro IS il contribuen-te opera le deduzioni specifi che già previste dal decreto Irap: per esempio i contributi assi-curativi Inail o le spese per ap-prendisti, disabili e personale addetto alla ricerca;

- nel nuovo rigo IS7 il con-tribuente procede a quanti-fi care l’eccedenza tra il costo complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato (quote Tfr comprese) e quanto già de-dotto nelle precedenti sezioni del modello Irap.

Nel rigo IS7, colonna 1, va quindi indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce della deduzione del costo resi-duo per il personale dipenden-te di cui all’articolo 11, comma 4-octies.

Nella colonna 2 del rigo IS7 va indicato l’importo della de-duzione corrispondente.

Per costo complessivo dei lavoratori dipendenti a tem-po indeterminato si intende l’importo contabilizzato nella voce B.9 di conto economico, composto da:

- retribuzioni, contributi pre-videnziali;

- costi riferiti a mensilità ag-giuntive, ferie e permessi;

- accantonamento al fondo tfr, nel periodo d’imposta di im-putazione dello stesso a conto economico e non in quello in cui il tfr è erogato al dipendente.

© Riproduzione riservata

In relazione al distacco di personale, l’Agenzia delle entrate, nella circo-lare 22/E/2015, ha precisato che ai sensi della nuova disciplina i costi sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato impiegato con contratto di lavoro a tempo indeter-minato sono deducibili dalla base im-ponibile Irap dell’impresa distaccan-te, con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimbor-so, delle spese afferenti al medesimo personale. Nel caso di somministrazione di per-sonale, il benefi cio spetta a condi-zione che il rapporto esistente tra il datore di lavoro (somministratore) e il dipendente sia a tempo indeter-minato, a prescindere dal fatto che il contratto tra il somministratore e l’utilizzatore sia a tempo determina-to o indeterminato. La deduzione, per il periodo di impiego del perso-nale somministrato, è riconosciuta in capo all’utilizzatore.Lavoro stagionale nella dichiara-

zione 2017. La deducibilità del 70% del costo per i lavoratori stagionali prevista dalla legge di stabilità 2016 (comma 73, art. 1, legge 28/12/2015, n. 208) si applica per il periodo di imposta 2016 e quindi rileverà nella dichiarazione Irap 2017.L’ulteriore deduzione prevista dalla legge di Stabilità 2016 per i lavora-tori stagionali consiste in una dedu-zione calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso da-tore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contrat-to.Il credito d’imposta per i soggetti Irap privi di dipendenti. Il modello Irap 2016 accoglie inoltre la nuova sezione XVII riservata ai contri-buenti che fruiscono del credito d’imposta istituito dall’articolo 1, comma 21, della legge di Stabilità

2015. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 e che non si avvalgono di lavoratori di-pendenti, spetta un credito d’im-posta pari al 10% dell’Irap lorda. Secondo quanto chiarito dalla cir-colare dell’Agenzia delle entrate n. 22/E/2015, il benefi cio può essere riconosciuto solo in favore dei sog-getti che non si avvalgano, in alcun modo, di personale dipendente, a prescindere dalla tipologia contrat-tuale adottata (tempo determinato o indeterminato). Il credito d’im-posta è fruibile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dal 2016 (il codice tributo da utilizzare è il 3883, isti-tuito dalla risoluzione 105/2015). A tal fi ne, nell’introdotto rigo IS89 occorre indicare:- in colonna 1, l’eccedenza di credito

risultante dalla precedente dichia-razione;- in colonna 2, l’importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione della presente di-chiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell’art. 17 del dlgs n. 241/1997;- in colonna 3, l’ammontare del cre-dito d’imposta pari al 10% dell’Irap lorda risultante dalla dichiarazio-ne;- in colonna 4, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del dlgs 9 luglio 1997, n. 241 (tramite mo-dello F24). Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già ef-fettuati;- in colonna 5, il credito ceduto ai fi ni della compensazione dell’Ires dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo e indicato nel quadro GN (o nel quadro GC) del modello Unico Sc.

Stagionali, si dovrà attendere la dichiarazione 2017

Le novità del modello Irap 2016

Rigo IS7

Nel rigo va indicato l’importo della deduzione del costo residuo sostenuto per il personale dipendente. L’agevolazione è previ-sta dal nuovo articolo 11, comma 4-octies del dlgs 446/1997, introdotto dalla legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015)

Rigo IS89

Viene riportato l’importo del credito di imposta per i contribuen-ti senza dipendenti introdotto dalla legge di Stabilità 2015. I soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti (si presume a tempo determinato e a tempo indeterminato ma non colla-boratori a progetto o occasionali) possono fruire di un credito d’imposta pari al 10% dell’Irap lorda

Costo residuale dipendenti a tempo indeterminato

Per la determinazione del costo deducibile, dal costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato devono essere sottratte le seguenti deduzioni previste dall’art. 11 del dlgs n. 446/1997 spettanti, con riferimento agli stessi dipendenti a tempo indeterminato:

deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni • sul lavoro (Inail) [comma 1, lettera. a), n. 1)];

deduzione forfettaria di 7.500 o 15.000 euro, per ciascun dipendente • assunto a tempo indeterminato, tali importi sono stati incrementati, rispettivamente, a 13.500 e 21.000 euro per i lavoratori di sesso fem-minile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni: [comma 1, lettera. a), nn. 2) e 3)];

deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali [comma 1, lettera. • a), n. 4)];

deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assun-• to con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo [comma 1, lettera. a), n. 5)];

deduzione forfettaria delle indennità di trasferta (imprese autotrasporto) • (comma 1-bis);

deduzione di 1.850 euro per ciascun dipendente i no ad un massimo di • 5 dipendenti (comma 4-bis.1);

deduzione per incremento della base occupazionale (comma 4-quater)•

Page 11: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

11Lunedì 25 Aprile 2016F I S C O

L’orientamento espresso in due sentenze della Cassazione sull’autonoma organizzazione

All’Irap non sfuggono in molti Studi associati e società semplici assoggettati al tributo

Pagina a curaDI SANDRO CERATO

Le società semplici e gli studi associati costitui-ti per lo svolgimento di attività professionale

sono sempre soggetti a Irap. È quanto emerge dalle ultime prese di posizione della Corte di cassazione, che con due re-centi sentenze (n. 7371 del 14 aprile 2016 e n. 7291 del 13 aprile 2016), ha confermato l’assoggettamento al tributo re-gionale delle attività professio-nali svolte in forma societaria o associata. Come noto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del dlgs n. 446/97, «presupposto dell’im-posta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla pro-duzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di ser-vizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta». Secondo il successivo art. 3, comma 1, lett. c), rientrano nel novero dei soggetti passivi d’imposta «le persone fi siche, le società semplici e quelle a esse equiparate a norma dell’artico-lo 5, comma 3, del predetto T.u. esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimo Testo unico».

Con la sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016, i giudici di le-gittimità sono stati chiamati a pronunciarsi in merito all’as-soggettabilità a Irap di una società semplice costituita per lo svolgimento di un’attività professionale, anche laddove il giudice valuti nel caso di spe-cie l’assenza di un’autonoma organizzazione. Richiamando il quadro normativo poc’an-zi descritto, nella sentenza è precisato che l’attività svolta da una società (semplice nel caso di specie) deve in ogni caso considerarsi soggetta a Irap, dovendosi quindi pre-scindere dalla circostanza che sussista un’autonoma organiz-zazione. Tra i soggetti passivi d’imposta, infatti, rientrano esplicitamente le società sem-plici e quelle a esse equipara-te, tra cui gli studi associati, costituite per lo svolgimento di un’attività professionale. Nella sentenza in commento i giudici prendono tuttavia atto di un differente orientamento espresso in altre sentenza del-la Suprema corte secondo cui l’esercizio in forma associata di un’attività professionale non comporta automaticamente l’assoggettamento a Irap, ma può essere valutata come una circostanza che faccia presu-mere la soggettività passiva a Irap che deve comunque essere valutata caso per caso. In particolare, con le sentenze n. 4578/2015 e n. 13570/2007, l’esercizio in forma associata di una professione costituisce

una circostanza idonea a far presumere l’esistenza in primo luogo di un’autonoma organiz-zazione di strutture e di mezzi, pur in assenza di dipendenti e di beni strumentali, nonché l’intento di avvalersi della re-ciproca collaborazione e dello scambio di competenze tra i vari professionisti che fanno parte dell’associazione i quali possono altresì l’uno all’altro per lo svolgimento di deter-minate attività. In presenza di tali circostanze, quindi, il reddito prodotto dallo studio associato è certamente il ri-sultato della presenza di una struttura organizzativa in cui il singolo professionista è in-cardinato e grazie alla quale è possibile raggiungere deter-minati risultati altrimenti non perseguibili dal singolo sogget-to. In tale contesto, è onere del contribuente provare che il

reddito prodotto dallo studio associato non è conseguenza della sua organizzazione e della struttura, bensì del la-voro del singolo professionista che fruisce dell’organizzazione solamente in via marginale. Gli elementi di prova possono essere l’assenza di reciproca collaborazione tra i singoli as-sociati, scambi di competenze limitati o assenti, scarso uti-lizzo di servizi collettivi e non sostituibilità tra i singoli as-sociati. Pare potersi affermare che uno studio associato che non presenti le caratteristiche indicate sia in realtà un mero centro di imputazione di costi e non un vero e proprio soggetto che permetta ai singoli associa-ti di produrre del «quid pluris» altrimenti non ottenibile singo-larmente. In altre parole, non si deve provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione,

bensì l’insussistenza dell’eser-cizio in forma associata dell’at-tività professionale. A tale pro-posito, si ricorda che con la circ. 4 giugno 1998, n. 141/E, l’Am-ministrazione fi nanziaria si è pronunciata in relazione alle società semplici immobiliari, la cui unica attività consiste nella locazione di immobili, escludendone la soggettività passiva Irap in quanto sareb-be del tutto assente l’attività svolta in forma associata. Nel caso degli studi professionali associati pare più diffi cile so-stenere l’assenza di un’attività associata in quanto l’obiettivo delle associazioni professio-nali o delle società semplici è proprio quello di «integrare» le differenti professionalità dei singoli professionisti al fi ne di ottenere quel vantaggio rispet-to allo svolgimento dell’attività in forma individuale.

Con la sentenza n. 7291, invece, la Suprema corte si è occupata dello svolgimento in forma associata dell’attività medica in regime di conven-zione con il Servizio sanitario nazionale e della peculiare fattispecie della medicina di gruppo. In relazione al pri-mo aspetto, la Corte aderisce all’orientamento più restrittivo secondo cui l’esercizio in forma associata dell’attività profes-sionale presume la sussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto per l’assog-gettamento a Irap, contrav-venendo a quanto affermato con la sentenza n. 4663/2014 in cui la stessa Corte aveva affermato che la presenza di uno studio associato fosse una presunzione di sussistenza di autonoma organizzazione, tut-tavia superabile con adeguata motivazione, nel cui ambito ri-entrano l’assenza di personale dipendente o l’utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile. Per quanto concerne invece la me-dicina di gruppo, la circostanza in questione non è sintomo di svolgimento dell’attività in for-ma associata in quanto non vi sono i requisiti previsti. Infatti, la medicina di gruppo è un or-ganismo imposta dal Servizio sanitario nazionale con l’obiet-tivo di realizzare avanzate forme di presidio della salute pubblica, a fronte dell’utilizzo di risorse professionali dei me-dici convenzionati. Pertanto, in tali circostanze l’assoggetta-mento a Irap va valutato caso per caso in relazione al singolo professionista, e a nulla rileva il sostenimento da parte dei medici che formano il «grup-po» di spese per il personale di segreteria o infermieristico, in quanto tale presenza è richie-sta per l’esercizio dell’attività di medicina di gruppo (art. 40, comma 9, del dpr n. 270/200 che disciplina anche l’attivi-tà di medicina di gruppo). In passato, la stessa Cassazione (sentenza n. 24953/2010) aveva già affermato che non è escluso da Irap il medico di base, con-venzionato con il Servizio sa-nitario nazionale, che dispone di uno studio che abbia le ca-ratteristiche e sia dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazio-nale per la disciplina dei rap-porti con i medici di medicina generale (reso esecutivo con il suddetto dpr 270/2000). Più in particolare, nella citata senten-za è precisato che l’attrezzatura e i beni strumentali utilizzati per lo svolgimento dell’attività in regime di convenzione costi-tuisce il minimo indispensabile per l’instaurazione e il man-tenimento della convenzione stessa, ragion per cui non è da tale circostanza che si può presumere l’assoggettamento a Irap del medico.

© Riproduzione riservata

Con la legge di Stabilità 2016 è stato sta-bilito che non sussiste autonoma organiz-zazione ai fi ni Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifi che convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgi-mento della professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessi-vo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fi ni della

sussistenza dell’autonoma organizzazione l’ammontare del reddito realizzato e le spe-se direttamente connesse all’attività svolta (tra le quali, anche i costi per il persona-le eventualmente impiegato). L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque confi gurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Ssn.

Esclusi i medici attivi negli ospedali

Norme e giurisprudenza

Cassazione 7371/2016

La società semplice che svolge attività profes-sionale è soggetto passivo Irap. Prova contra-ria ammessa in assenza di effettiva attività associata

Cassazione 7291/2016Lo studio associato medico è soggetto passivo Irap, mentre per la medicina di gruppo è neces-sario utilizzare i consueti criteri

Legge di Stabilità 2016

Sono esclusi da Irap i medici che hanno sotto-scritto specii ca convenzione con la struttura ospedaliera per lo svolgimento dell’attività medica all’interno dell’ospedale

Canone tv

DICHIARAZIONE N

Prorogato al 16 maggio il termine per autocertifi-care di non possedere apparecchi televisivi (provv. Agenzia delle entrate n. 58258 del 21/4/2016)

Cassazione

CONTRIBUTO UNIFICATO N

Deve essere versato per cia-scun atto impugnato anche in appello (sent. Cassazione n. 78 7/4/2016)

RW N

Forniti chiarimenti relativamente al calcolo delle sanzioni da versare in caso di omessa compilazione (circ. Agenzia delle entrate n. 12/e dell’8/4/2016)

Altre notizie

CODICI TRIBUTO N

Approvati nuovi codici tributo per utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo al con-tributo per acquisto di beni strumentali musicali (ris. Agenzia delle entrate n. 26 del 20/4/2016)

FISCO FLASH a cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

La versione integra-le è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7

Page 12: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

12 Lunedì 25 Aprile 2016 V E R S O U N I C O 2 0 1 6

Nei bilanci chiusi al 31/12/2015 l’occasione per ottenere l’irrilevanza i scale dell’operazione

Crediti ai soci, ultimo appelloNel modello Unico c’è un doppio impatto della rinuncia

Pagina a curaDI NORBERTO VILLA

Ultima chance per la rinuncia indolore dei crediti da parte dei soci. Nei bilanci

chiusi al 31/12/2015, c’è l’ul-tima occasione per ottenere sempre l’irrilevanza fi scale dell’operazione. E nel modello Unico c’è un doppio impatto della rinuncia. L’art. 13, lett. a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il nuovo comma 4 bis dell’art. 88 del Tuir che dispone: «La rinuncia dei soci ai crediti si considera soprav-venienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fi scale. A tal fi ne, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in as-senza di tale comunicazione, il valore fi scale del credito è assunto pari a zero». Le in-novazioni si applicano a de-correre dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto (il decreto legislativo è entra-to in vigore il 7 ottobre 2015) e quindi nella generalità dei casi dal 2016. Per poter dare applicazione alle regole pre-cedenti non sono state poche le operazioni di rinuncia che sono intervenute sul fi nire dello scorso anno che ora devono trovare illustrazione nel modello Unico.

Per queste situazioni, le norme da applicare (anche se ormai superate) sono le seguenti:

• la rinuncia (indipenden-temente dal trattamento con-tabile a lei riservato) non è considerata sopravvenienza attiva senza alcuna distin-zione tra crediti di natura finanziaria e commerciale e indipendentemente dalla loro proporzionalità;

• per converso (art. 94, comma 6 del Tuir) la rinun-cia al credito nei confronti della società partecipata comporta un incremento del costo delle partecipazioni in capo al socio «rinunciante» / «remittente».

In questo regime, la so-pravvenienza esclusa da tas-sazione è sempre pari al de-bito che viene a cancellarsi, indipendentemente dal valo-re fi scale del credito in capo al remittente. La ratio della norma si basava sul fatto che l’operazione era da qualifi -care di natura prettamente patrimoniale. Sul punto la risoluzione 41/E/2001 ha affermato: «L’intassabilità della rinuncia ai crediti da parte dei soci si giustifica, in via sistematica, in vir-tù della cointeressenza del socio-creditore alle vicende della società partecipata. La patrimonializzazione di quest’ultima si rifl ette, infat-

ti, nell’attivo della par-tecipante attraverso un corrispondente aumen-to del costo della parte-cipazione. Per il socio, l’onere conseguente alla rinuncia non è imme-diatamente deducibile, ma incrementa il costo della partecipazione». E l’irrilevanza del paralle-lismo tra le due parti ai fi ni della non tassazione della rinuncia è stata espressa in modo ancora

più evidente nella risoluzio-ne n. 152/E del 2002, in cui ci si occupava di una rinuncia al credito da parte di un so-cio estero di una partecipata italiana.

L’amministrazione fi nan-ziaria ha sostenuto che la partecipata residente non deve assoggettare a tassazio-ne alcun importo a prescin-dere dal trattamento fi scale che l’ordinamento dello stato estero riserva a tale onere: «dall’interpretazione siste-matica dell’art. 55, comma 4, del Tuir in correlazione con il disposto degli artt. 61, comma 5, e 66, comma 5, del Tuir si evince che la capitalizzazione dell’onere sostenuto dal socio è una conseguenza e non la condi-zione dell’intassabilità della sopravvenienza da apporto presso la partecipata. Ne deriva che è del tutto irrile-vante ai fi ni dell’applicazio-ne dell’art. 55, comma 4, del Tuir il trattamento fiscale che l’ordinamento dello Sta-to estero riserva a tale onere. D’altronde, nell’ipotesi inver-sa in cui fosse il socio italia-no a rinunciare a un credito vantato nei confronti della sua controllata estera, si ap-plicherebbe l’art. 61, comma 5, del Tuir (incremento del costo della partecipazione), indipendentemente dal fatto che la sopravvenienza attiva realizzata dalla controllata sia o meno fi scalmente rile-vante nello stato estero».

Ai fi ni fi scali per ottenere le conseguenze sopra indi-cate è ininfl uente la natura o origine del credito a cui il socio intende rinunciare. In forza del testo dell’art. 88 (fino al 31/12/2015) non è assoggettate a tassazione la rinuncia alla restituzione di crediti di qualsiasi natura». In forza di ciò si può sostene-re che i crediti derivanti da forniture commerciali, rinun-ciati dal socio a favore della società creditrice, non sono da considerare componenti

positivi di reddito. Di certo, anche perché

recentemente ripresa dal-la Suprema corte, nell’ipo-tizzare tali operazioni deve anche aversi a riguardo alla tesi contenuta nella cm n. 73/E del 27/05/1994 (punto 3.20) la quale in relazione alla rinuncia di crediti da parte dei soci ha precisato che la rinuncia ai crediti spettanti agli am-ministratori (e nelle pmi la doppia figura di socio e amministratore non è rara) «presuppone l’avve-nuto incasso giuridico del credito e quindi l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche me-diante applicazione della ritenuta d’imposta».

© Riproduzione riservata

La rinuncia dei soci alla restituzione del fi nanziamento trasforma la natura del-lo stesso: le somme erogate a titolo di mutuo divengono parte del patrimonio della società. In bilancio, dopo la rinun-cia, tali versamenti sono confi gurabili quali «altre riserve», iscrivibili alla voce A-VII del patrimonio netto.L’affermazione sopra riportata del prin-cipio contabile Oic 28, che considera contabilmente la rinuncia dei crediti da parte del socio alla stregua di un ap-porto di patrimonio, prevede però che affi nché ciò avvenga occorre un «atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimo-niale della società».Ma non si può escludere a priori che potrebbero esistere altre ipotesi. Si ipotizzi il caso di rinuncia al credito derivante da un’operazione commercia-le: in tal caso il costo sostenuto dalla società acquirente rimane comunque deducibile, pur se viene meno il corri-spondente debito. D’altro canto, il socio fornitore consegue un ricavo tassabile in base al criterio di competenza, con ciò bilanciando il costo di acquisto dedotto dalla società parte-cipata. Per la società partecipata, pertan-

to, la contabilizzazione della rinuncia alla restituzione del credito, anche se imputata a conto economico, non dà luo-go nemmeno in questo caso ad alcuna componente positivo di reddito. Esem-plifi cando: • A srl vanta un credito commerciale nei confronti della partecipata B srl che è sorto a fronte di una fornitura di merci;• A srl a fronte di contestazioni sorte con riguardo a tale fattispecie per mo-tivi di economicità decide di rinunciare al proprio credito.In tale ipotesi la rinuncia trova la pro-pria causa non «nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della socie-tà» ma piuttosto in motivi di economi-cità della gestione imprenditoriale del creditore. Da qui si può ritenere che in questo caso non parrebbe in contrasto con il principio contabile Oic 28 l’iscri-zione nel bilancio di B srl, a fronte della rinuncia al credito da parte di A srl, di una sopravvenienza attiva (e non di un incremento patrimoniale).

La scelta cambia natura alla restituzione

Due ipotesi di rinuncia ai crediti

Mario Rossi rinuncia alla restituzione di un suo precedente i nanziamento accor-dato ad Alfa per euro 50.000. I principi contabili lasciano aperte due soluzioni (la prima, la più frequente) che hanno conseguenze diverse in Unico.

Ipotesi A

Iscrizione a conto economico

Finanziamentosoci (Voce D.3)

a Sopravvenienze attive (voce E.20)

50.000 euro 50.000 euro

Variazione in diminuzione nel modello unico di € 50.000

Ipotesi B

Iscrizione a patrimonio netto

Finanziamentisoci (Voce D.3)

a Altre riserve (voce A.VII)

50.000 euro 50.000 euro

Page 13: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

13Lunedì 25 Aprile 2016F I S C O

Alcune delle indicazioni del quaderno del Cndcec sulle modalità redazionali dei bilanci

Coop, ristorni a scarico ricaviLa voce va a rettifi care l’aggregato A.1 e non in A.5

Pagina a curaDI FABRIZIO G. POGGIANI

Nelle cooperative di consumo o utenza, dopo le recenti modi-fi che, introdotte dal

legislatore a partire dal 2016 con l’abrogazione dell’area straordinaria, è plausibile col-locare i «ristorni» a rettifi ca dei ricavi inseriti nell’aggre-gato «A.1» e non in «A.5».

Questa una delle nume-rose indicazioni fornite nel quaderno su «Le peculiari-tà delle società cooperative nella redazione dei bilanci e nella gestione aziendale», predisposto ad aprile dalla Commissione per lo studio dei principi contabili nazio-nali del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e pubblicato in questi giorni sul sito istituzionale (www.cndcec.it) (si veda ItaliaOggi, 21/4/2016).

Il documento, come indica-to dai referenti del Cndcec, risulta estremamente utile per gli operatori giacché in-terviene sulle modalità reda-zionali dei bilanci, in modo tale da semplifi care la vita degli operatori del settore e omologare la struttura dei detti documenti che fino a oggi erano lasciati all’inven-tiva dell’organo amministra-tivo.

D’altra parte, le società co-operative rappresentano una realtà di assoluta rilevanza nel panorama produttivo del Paese e conoscere le peculia-rità non può che agevolare gli operatori nello sviluppo dei documenti di gestione, con particolare riferimento al bilancio d’esercizio.

Con riferimento alla mu-tualità, il quaderno ricorda la funzione sociale della stessa, tanto da essere sancita nella carta costituzionale (art. 45 della Costituzione), e ricorda le modalità di acquisizione, con riferimento ai parametri quantitativi (articoli 2512 e 2513 c.c.) e i parametri quali-tativi (art. 2514 c.c.); si tratta dell’operatività con i soci coo-peratori che deve essere svi-luppata per più del 50% con questi ultimi e delle clausole inderogabili, mutuate dalla nota «Legge Basevi» e trasfu-se nell’art. 2514 del codice.

Con riferimento alle indi-cazioni di bilancio, le coope-rative devono redigere i docu-menti nel rispetto dei principi sanciti per le altre società di capitali, in relazione all’ado-zione del relativo modello (srl e/o spa), ma tenendo sempre conto delle proprie peculiari-tà, con la conseguenza che, in particolare nella nota in-tegrativa, devono indicare la composizione del capitale e delle riserve, con particolare riferimento a quelle indivi-

sibili, devono evidenziare la movimentazione e le deter-minazioni assunte dall’ente con riferimento all’ingresso e all’uscita dei soci, devono indicare l’entità dei prestiti sociali, i rapporti economici e finanziari sviluppati con il movimento cooperativo e la modalità di formazione e assegnazione dei «ristorni» che rappresentano, di fatto, la quantifi cazione economica dello scambio mutualistico

realizzato tra la cooperativa e i propri soci.

L’organo amministrativo dovrebbe informare soci e terzi anche sull’attività eser-citata, sulle risorse utilizzate e/o fornite ai soci cooperatori, sugli aspetti economici e pa-trimoniali derivanti dall’eser-cizio della propria attività e indicare la partecipazione a gare e/o appalti e la modali-tà di acquisizione di risorse esterne.

Con riferimento ai ristorni, ferma restando l’autonomia statutaria e i vincoli normati-vi (si pensi alla soglia del 30% per le cooperative di lavoro), il documento risulta inte-ressante perché qualifi ca gli stessi, indica le varie moda-lità di distribuzione (denaro, aumento proporzionale delle partecipazioni o emissione di nuove azioni o di strumenti fi nanziari) ma, soprattutto, fornisce indicazioni sulla cor-

retta rappresentazione con-tabile e indica il trattamento tributario, sia in capo all’ente sia in capo al percettore.

Fin troppo interessante è l’intervento, da ritenersi «in-novatore», relativo alla rap-presentazione contabile dei ristorni in bilancio, stante le novità introdotte dal legi-slatore a decorrere dal 2016, con l’eliminazione dell’area straordinaria, poiché, con un cambio di rotta (Cndcec – do-cumento 2006), la commis-sione adita ritiene plausibile l’iscrizione, per le cooperative di consumo e utenza, a retti-fi ca della voce «A.1», anziché nella voce «A.5» dei ricavi.

Una parte estremamente interessante è quella relativa alla trattazione delle riserve divisibili e indivisibili, soprat-tutto dopo i recenti interven-ti, più o meno diretti, sull’art. 12, della legge 904/1977 (co-siddetta «Legge Pandolfi»), con particolare riferimento alla collocazione in bilancio.

Per ogni tipologia (riserva legale, riserva indivisibile ex art. 12, legge 904/1977, riserva indivisibile ex art. 2545-octies c.c., riserve divi-sibili e quant’altro), il docu-mento analizza le peculiarità, indica la corretta collocazione negli aggregati di bilancio e tratta il relativo utilizzo e la disciplina tributaria, anche in relazione alle recenti affer-mazioni della Suprema corte (in particolare, Cassazione, sentenze nn. 18738/2014, 12319/2006 e 8140/2011).

Dalla completa analisi non potevano restare fuori i «pre-stiti sociali» che, come noto, rappresentano una forma di fi nanziamento tipico per questi enti, che si distingue nettamente dal conferimen-to di capitale, anche in re-lazione alle condizioni poste a presidio dal legislatore, con particolare riferimento all’ammontare massimo pro-capite e al tasso di interesse applicabile.

In particolare, si ricorda che, al fi ne di eseguire que-sta raccolta, rivolta esclusi-vamente nei confronti dei soci, qualifi cati tali da alme-no tre mesi, la cooperativa deve adottare uno specifi co regolamento interno, far sottoscrivere un contratto e informare i soci, nonché ri-spettare i limiti massimi per ogni singolo socio e destina-re le risorse unicamente al conseguimento dell’oggetto sociale.

Sul punto, il quaderno evi-denzia le specifi che attività di controllo, gli aspetti tributari e le informative di bilancio e passa in rassegna anche gli ulteriori finanziamenti da parte dei soci sovventori e/o dei titolari di azioni di parte-cipazione cooperativa.

© Riproduzione riservata

Stante la peculiarità degli enti mutualisti-ci, non si rende necessario fornire l’infor-mativa relativa ai rapporti «agevolati» tra cooperativa e socio amministratore.Il paragrafo 2.2) del quaderno è stato in-teramente dedicato all’analisi dei conte-nuti delle disposizioni inserite nel punto 22-bis) del comma 1, dell’art. 2427 c.c. avente a oggetto la segnalazione in bilan-cio delle operazioni «realizzate con parti correlate».Con particolare riferimento agli enti mutualistici, il documento rileva che il conseguimento dello scopo mutualistico

si può realizzare anche attraverso opera-zioni economiche vantaggiose, al di sotto dei valori di mercato, con soci cooperatori che rivestono la qualifi ca di dirigente e/o amministratore dell’ente.Non per questo si rende necessario for-nire l’informativa prescritta dal citato n. 22-bis, comma 1, dell’art. 2427 c.c. giacché la qualifi ca di socio, rispetto a quella di amministratore, è preminente e, inoltre, perché dette operazioni non sono infl uen-zabili, in vigenza di un principio, come quello della «parità di trattamento», san-cita dall’art. 2516 c.c.

Parti correlate, niente segnalazioni

Le informazioni di bilancio

Capitale

sociale

In presenza di una variegata tipologia di soci, la dettagliata «composizione del capitale sociale»

Scambio

mutualistico

I criteri applicati nella «gestione sociale» per il conseguimen-to dei rapporti inerenti allo «scambio mutualistico», di cui all’articolo 2545 c.c.

Prevalenza

Il rispetto o il mancato rispetto dei criteri necessari alla dei nizione della «prevalenza» mutualistica, di cui al comma 1, dell’articolo 2513 c.c.

Nuovi soci

Le ragioni delle determinazioni assunte, con particolare riguardo all’«ammissione dei nuovi soci», di cui all’ultimo comma, dell’articolo 2528 c.c.

RistorniLa modalità di formazione e assegnazione dei «ristorni», di cui al comma 2, dell’articolo 2545-sexies, c.c.

Prestiti sociali L’entità dei «prestiti sociali» e la relativa remunerazione

Rapporti

con i soci

I «rapporti sviluppati» nel corso dell’esercizio con le varie categorie di soci, con particolare riferimento alla categoria dei soci cooperatori e dei soci i nanziatori

Sistema

cooperativo

I rapporti economici e i nanziari intrattenuti con il sistema cooperativo, compresi quelli intrattenuti con altre coopera-tive e con consorzi, con l’indicazione degli oneri sostenuti e dei proventi realizzati

Operazioni

con parti

correlate

Non devono essere fornite indicazioni sulle operazioni ese-guite con «parti correlate», di cui al n. 22-bis, del comma 1, dell’articolo 2427 c.c.

Ulteriori

informazioni

È opportuno fornire informazioni sull’attività esercitata, sulle risorse utilizzate e/o fornite dai soci cooperatori (per esempio, ore lavorate, prodotti conferiti, fruibilità dei prodotti per le cooperative di consumo e quant’altro), sugli aspetti economici e patrimoniali derivanti dall’attività svolta dalla cooperativa (risorse esterne, accantonamento riserve, ver-samenti obbligatori ai fondi mutualistici e quant’altro), sui criteri adottati per l’ammissione dei soci o per il rigetto delle stesse, sulla necessità di attingere a risorse esterne alla cooperativa e sulla partecipazione dell’ente a gare o appalti, pubblici e/o privati

Page 14: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

14 Lunedì 25 Aprile 2016 I M P R E S A

Al via la nuova salvaguardia introdotta dal Jobs act, operativa con una circolare Inps

Tutela per le vittime di violenzaCongedo di tre mesi in tre anni. Fruizione a ore o giorni

Pagina a curaDI DANIELE CIRIOLI

Le donne inserite in percorsi di protezione possono assentarsi al lavoro per tre mesi in

tre anni, percependo lo sti-pendio e i contributi fi gura-tivi per la pensione. L’oppor-tunità è offerta dal «congedo per le vittime di violenza di genere», una nuova tipologia di congedo introdotta dalla riforma del Jobs act e resa operativa dall’Inps con la cir-colare n. 65/2016. Il congedo può essere fruito a giorni (90 giornate) oppure a ore per un numero giornaliere (di ore) pari alla metà dell’orario di lavoro osservato nel mese precedente. Per richiedere il congedo servono due doman-de: una al datore di lavoro, almeno sette giorni prima del congedo (salvo oggettiva impossibilità), l’altra all’Inps (modello SR165) entro il gior-no d’inizio del congedo.

Riforma Jobs act. Il congedo è operativo dal 25 giugno 2015, data d’entrata in vigore del dlgs n. 80/2015 che lo aveva disciplinato li-mitatamente all’anno 2015, ma poi reso strutturale (cioè valido anche per gli anni suc-cessivi) dal dlgs n. 148/2015. Dalla predetta data, quindi, il congedo è fruibile da parte delle lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, nonché dalla lavoratrici collabora-trici coordinate e continua-tive (co.co.co.). Con una so-stanziale differenza, però: le prime durante il periodo di congedo hanno diritto a fruire di un’indennità pari al 100% dell’importo della retri-buzione, nonché ai contributi fi gurativi per la pensione; alle collaboratrici, invece, spetta solo il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro, mentre non c’è alcun diritto ad alcu-na indennità.

Due condizioni. Per fru-ire del congedo è necessario che la lavoratrice soddisfi due condizioni, ossia che risulti:

a) titolare di un rap-porto di lavoro (eccetto le la-voratrici domestiche) in corso di svolgimento con obbligo di prestare attività lavorativa;

b) inserita in percorsi di protezione certifi cati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.

Tre mesi in tre anni. Il congedo spetta per un periodo massimo di tre mesi, equiva-lenti a 90 giornate, di «pre-vista attività lavorativa». Ciò sta a signifi care due cose: pri-ma cosa che un mese di conge-do è pari a 30 giornate di «ef-fettiva astensione dal lavoro»; seconda cosa che il congedo

non è fruibile e, di conseguen-za nemmeno indennizzabile, nei giorni in cui non vi è ob-bligo di prestare attività di lavoro (giorni festivi, giorni non lavorativi ecc.). La fruizione del congedo può avveni-re entro un periodo di tre anni a partire dalla data di inizio del percorso di prote-zione certifi cato.

Fruizione a ore o giorni. Il congedo può essere fruito su base giornaliera op-pure oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi. In ogni caso la fruizione oraria va assoggetta-ta a questo criterio: il numero di ore giorna-liere deve essere pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri-setti-manale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. L’Inps precisa al riguardo che:

a) in assenza di una di-sciplina nel Ccnl, la lavoratri-ce può liberamente scegliere tra modalità oraria o giorna-liera;

b) in presenza di una disciplina nel Ccnl, la lavora-trice è tenuta ad attenersi alle indicazioni del Ccnl, fermo restando che il criterio per la fruizione oraria (se il Ccnl lo consente) è quello prima indi-cato (e stabilito dalla legge).

L’indennità durante il congedo. Per le giornate di congedo la lavoratrice ha di-ritto a percepire un’indenni-tà giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferi-mento le sole voci fi sse e con-tinuative della stessa retribu-zione. In assenza di specifi che indicazioni di legge, per ulti-

ma retribuzione si intende quella individuata ai sensi dell’art. 23 del T.u. materni-tà/paternità (di cui al decreto

legislativo n. 151/2001), ossia quella percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immedia-tamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo (tenendo pre-sente, si ripete, le sole voci fi s-se e continuative).

Il pagamento dell’indenni-tà avviene con le stesse rego-le previste per il pagamento dell’indennità di maternità, vale a dire con l’anticipazio-ne dell’indennità da parte del datore di lavoro, salvo conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto, a eccezione di alcuni casi in cui ancora è previsto il pagamento diret-to da parte dell’Inps (operaie agricole, lavoratrici stagiona-li, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione).

Servono due domande. Per fruire del congedo la la-voratrice è tenuta a:

a) preavvisare il dato-re di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo,

salvi casi di oggettiva impos-sibilità, indicando l’inizio e la fi ne del periodo di congedo e consegnando la certifi cazione

relativa al percorso di prote-zione;

b) presentare doman-da all’Inps, di regola prima dell’inizio del congedo (al li-mite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione), uti-lizzando il modello SR165 (su www.inps.gov.it).

La domanda all’Inps va presentata anche dalle lavo-ratrici che hanno già fruito del congedo dal 25 giugno 2015 al 14 aprile 2016.

Istruzioni per l’Unie-mens. L’Inps ha previsto nuove funzionalità che, tut-tavia, saranno operative a partire dalle denunce inviate successivamente al 1° luglio 2016, anche se con decorrenza giugno 2015 (cioè da quando è in vigore il nuovo congedo). In particolare, il datore di lavoro deve valorizzare il periodo di congedo, mediante l’utilizzo del nuovo <CodiceEvento> «DVV» avente il significato di «periodi di congedo vitti-me di violenza di genere art.

24 Dlgs n. 80/2015 usufruito su base giornaliera» ovvero «DVO» avente il significato di «periodi di congedo vitti-me di violenza di genere art. 24, dlgs n. 80/2015 usufruito su base oraria». Deve, altresì, valorizzare gli altri elementi del fl usso volti a caratteriz-zare il verificarsi di eventi tutelati fi gurativamente. In particolare, le settimane o i giorni in cui si colloca l’evento DVV o DVO vanno valorizza-te con «tipo copertura» 1 «To-talmente NON retribuita» o 2 «Parzialmente retribuita».L’elemento <DiffAccredito> conterrà la «retribuzione persa» nel mese riferita al totale dei giorni DVV o delle ore DVO fruiti.

Al fi ne di ricostruire corret-tamente l’estratto conto del-la lavoratrice interessata al congedo, inoltre, è necessario che il datore di lavoro delinei precisamente la tipologia e la durata dell’evento, valoriz-zando l’elemento <Giorno>

interessato nel seguen-te modo:

• in caso di frui-zione giornaliera del c o n g e d o : E l e m e n -to <Lavorato> = N;Elemento <TipoCoper-turaGiorn> = 1 Elemen-to <CodiceEventoGiorn> = DVV

• in caso di fruizione oraria del congedo: Ele-mento <Lavorato> = SElemento <TipoCo-perturaGiorn> = 2Elemento <CodiceE-ventoGiorn> = DVOElemento <NumOre-Evento = Numero ore DVO fruite nel giorno

Attenzione; qualora la lavoratrice abbini nella giornata di fruizione del congedo un permesso di

altro tipo, in modo da non ef-fettuare affatto la prestazio-ne lavorativa, l’elemento <La-vorato> sarà = N. L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito (es. congedo paren-tale a ore + ore di sciopero).

Conguaglio indennità anticipate. Come accenna-to, l’indennità spettante per le giornate di astensione dal lavoro è anticipata dal dato-re di lavoro, salvo conguaglio, con le regole previste per l’an-ticipazione dell’indennità di maternità. In particolare, per il conguaglio va valorizzato nell’elemento <MatACredAl-tre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale «L064» avente il signifi cato di «inden-nità congedo vittime di vio-lenza di genere art. 24, dlgs n. 80/2015»; nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.

© Riproduzione riservata

Il nuovo congedo

A chi

spetta

Alle donne sotto protezione per violenza di genere, che siano lavoratrici dipendenti o collaboratrici coordinate e continuative, del settore pubblico e privato

Quanto

dura

Il congedo spetta per la durata di tre mesi in tre anni ed è fruibile a giorni (90 giornate) oppure a ore (quotidianamente per la metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente)

Trattamento

Il congedo è retribuito ed è coperto con i contributi i gurativi ai i ni della pensione solo per le lavoratrici dipendenti, pub-bliche e private. Le collaboratrici coordinate e continuative, del settore pubblico e privato, hanno diritto unicamente alla sospensione del rapporto di lavoro (ma non a indennità o contributi previdenziali)

La domanda

Ne servono due, a cura della lavoratrice interessata: al datore di lavoro, per preavvisarlo almeno sette giorni 1. prima della fruizione del congedo;all’Inps2.

Page 15: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

15Lunedì 25 Aprile 2016I M P R E S A

I nuovi meccanismi alla base dell’incentivo sull’acquisto di macchinari. Istanze dal 2/5

Sabatini, condizioni a sceltaPossibile optare per il fi nanziamento più favorevole

Pagina a curaDI BRUNO PAGAMICI

Il ministero dello sviluppo economico concede il tris. Dal prossimo 2 maggio 2016 le pmi interessate

all’acquisto o all’acquisizione in leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature, hardwa-re e software, potranno presen-tare le domande a valere sulla Sabatini-ter a banche/società di leasing. Per regolamentare la concessione di fi nanziamenti e contributi in conto interessi il Mise ha emanato il dm 25 gennaio 2016 (in G.U. n. 58 del 10/3/2016) e la circolare 23/3/2016, n. 26673. Entrambi i documenti, fra l’altro, pre-vedono alcune novità quali l’ottimizzazione, la semplifi ca-zione dei fl ussi e la riduzione dei tempi per i fi nanziamenti. Con la nuova disciplina viene inoltre data attuazione alle modifiche apportate dall’art. 8, comma 2, del dl 3/2015 (de-creto Investment compact), che ha concesso la possibilità per banche/intermediari fi nanzia-ri convenzionati di concedere i fi nanziamenti a valere su una provvista diversa dal plafond messo a disposizione dalla Cas-sa depositi e prestiti (Cdp). Gli istituti potranno pertanto op-tare per l’erogazione del fi nan-ziamento a valere sul plafond costituito presso la Cdp o per l’utilizzo della provvista auto-noma.

Le nuove disposizioni attuative. Il decreto intermi-nisteriale (del Mise e del Mef) del 25 gennaio 2016 semplifi ca le procedure di accesso agli in-centivi e, in attuazione del dl 3/2015, prevede la concessione del contributo in conto interessi del Mise alle imprese anche a fronte di fi nanziamenti erogati da banche e società di leasing su provvista diversa da quella di Cdp.

Le banche e le società di lea-sing che si avvarranno di que-sta opportunità utilizzando la doppia provvista dovranno in-formare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di fi nanziamento che presenta le condizioni più favorevoli.

Soggetti benefi ciari. Pos-sono benefi ciare delle agevo-lazioni le Pmi che alla data di presentazione della domanda:

- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, ovvero nel regi-stro delle imprese di pesca;

- sono nel pieno e libero eser-cizio dei propri diritti (non in liquidazione volontaria o in procedure concorsuali);

- non si trovano in condizio-ni tali da risultare «imprese in diffi coltà».

Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno stato membro e che alla data di

presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia.

Sono escluse le imprese ope-ranti nei settori delle attività fi nanziarie e assicurative (se-zione K, classifi cazione Ateco 2007).

Investimenti agevolabili. Sono finanziabili gli investi-menti che riguardano l’acqui-sto, o l’acquisizione in leasing, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrez-zature nuove di fabbrica a uso produttivo e hardware, classi-fi cabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 c.c., nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da

impiantare, ovunque localizza-te nel territorio nazionale. Non sono ammissibili gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti. I beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati (ec-cetto i beni in leasing) e man-tenuti nell’unità produttiva per almeno tre anni.

Non sono ammissibili singo-li beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell’Iva. Sono esclusi anche materiali di consumo, terreni e fabbricati, commesse interne, beni usati, scorte, imposte e tasse.

Beni in prestito. Qualo-ra l’impresa benefi ciaria, per motivate ragioni produttive, ceda in prestito d’uso ad altra impresa attrezzature oggetto

di agevolazione (es. stampi), la cessione deve risultare da con-tratto regolarmente registrato dal quale risulti l’ubicazione dell’unità locale in cui vengono utilizzate le attrezzature cedu-te in prestito d’uso nonché la fi nalità produttiva e la durata della cessione.

Agevolazioni concedibili. L’agevolazione è concessa alla Pmi nella forma di un contri-buto in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli in-teressi calcolati, in via conven-zionale, su un fi nanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all’investimento, al tasso d’interesse del 2,75% (aiuti non concessi a titolo di «de minimis»).

Il fi nanziamento bancario o in leasing fi nanziario, a fronte del quale è concesso il contribu-to del Mise, deve essere delibe-rato, entro il 31/12/2016 da una banca/società di leasing aderen-te alla convenzione stipulata in data 17/3/2016 tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Abi e Cassa depositi e prestiti, a copertura degli investimenti e fi no al 100% degli stessi, per un valore non inferiore a 20 mila euro e non superiore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa benefi ciaria.

Domande di agevolazio-ne. Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate, da parte delle Pmi, a partire dal 2 maggio 2016.

Confronto tra vecchia e nuova Sabatini

Dm 27 novembre 2013 Dm 25 gennaio 2016

ProvvistaUtilizzo obbligatorio dell’apposito plafond costituito presso Cassa depositi e prestiti

Provvista autonoma o facoltà di ricorrere alla provvista presso Cassa depositi e prestiti

I m p r e s e escluse

Industria carboniera;• attività i nanziarie e assicurative;• fabbricazione di prodotti di imitazione del • latte o dei prodotti lattiero-caseari;attività connesse all’esportazione e agli • interventi subordinati all’impiego pre-ferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

Pmi operanti nel settore delle attività i nan-ziarie e assicurative, delle attività connesse all’esportazione e agli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

Termine di ultimazione investimenti

Entro il periodo di preammortamento della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del i nanziamento

Entro 12 mesi dalla data di stipula del con-tratto di i nanziamento

Iter di con-cessione

La richiesta di prenotazione del contributo viene effettuata dalle banche/società di leasing tramite Cdp:

L’impresa accede al sito del Mise e invia 1. i moduli esclusivamente alla Pec della banca/società di leasing a cui chiede il i nanziamento.La banca/società di leasing verii ca l’esi-2. stenza dei requisiti formali e concede il i nanziamento una sola volta su base mensile. Il Mise prenota le risorse e le comunica 3. a Cdp. La banca/società di leasing, delibera i 4. i nanziamenti, invia a Cdp la proposta di contratto e al Mise l’elenco dei i nanzia-menti deliberati.Il Mise emette il decreto di concessione 5. delle agevolazioni.L’impresa stipula il contratto di i nanzia-6. mento con la banca o con la società di leasing

La richiesta di prenotazione del contributo viene effettuata dalle banche/società di leasing al Mise:

L’impresa potrà presentare la domanda di 1. contributo insieme alla richiesta di i nan-ziamento alla banca/società di leasingLa banca/società di leasing verii ca l’esi-2. stenza dei requisiti formali e inoltra la richiesta di prenotazione delle risorse al Mise anche per più operazioni.Il Mise entro 5 giorni comunica la dispo-3. nibilità delle risorse alla banca/ società di leasing.La banca o la società di leasing adotta le 4. delibere di i nanziamento e le trasmette al Mise. Il Mise emette il provvedimento di con-5. cessione delle agevolazioni. L’impresa stipula con la banca o con la 6. società di leasing il contratto di i nanzia-mento

Erogazione prima quota contributo

Viene effettuata dal Mise dopo la conclu-sione dell’investimento

La richiesta deve essere presentata al Mise entro 120 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento

Erogazioni quote suc-cessive alla prima

Ciascuna richiesta potrà essere inoltrata, annualmente, solo se decorsi 12 mesi dalla richiesta di erogazione precedente

Le richieste dovranno essere presentate con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i 12 mesi successivi a tale termine

Page 16: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

16 Lunedì 25 Aprile 2016 I M P R E S A

La fotograi a scattata dal rapporto Pmi Mezzogiorno 2016, di Coni ndustria - Cerved

Per andare oltre la crisi l’impresa del Sud si reinventa

Pagine a curaDI LUIGI DELL’OLIO

A voler vedere il bic-chiere mezzo pieno, i segnali che arrivano dalle piccole e medie

imprese del Mezzogiorno in-dicano chiaramente che la ri-presa è in atto. Ma non man-cano cenni per vedere anche il bicchiere mezzo vuoto, a cominciare da un confronto tra la situazione attuale e quella pre-crisi. Perché la lunga stagione della reces-sione ha lasciato ferite aper-te che diffi cilmente potranno essere rimarginate a breve, anche perché sono andate a incidere su un organismo già indebolito da una strut-tura fi nanziaria precaria. La fotografi a scattata dal rap-porto Pmi Mezzogiorno 2016, curato da Confindustria e Cerved, è indicativa di un tessuto imprenditoriale in fase di transizione positiva. Infatti, rispetto a qualche tempo fa il clima economico è più sereno e questa do-vrebbe essere l’occasione per sanare i problemi ancora in corso. Anche perché, con lo scenario dei mercati che re-sta diffi cile, i rischi di nuove tensioni sono vivi. I richiami evidenziati nello studio sono simili a quelli più volte ripe-tuti nel recente passato: la riorganizzazione del tessuto economico deve proseguire e non basta tagliare i costi. Occorre ripensare l’offerta di prodotti e servizi e ridur-re la dipendenza dai canali tradizionali del credito, dato che il combinato disposto tra l’evoluzione normativa, che pone paletti rigidi alle banche, e la crescita lenta, che caratterizza il mercato interno, non offrono spazi per chi spera di tornare ai livelli di redditività passati solo aspettando che la bufera giunga al termine.

Transizione in atto. La crisi economico-fi nanziaria sembra aver terminato la propria corsa e anche le imprese meridionali, pur tra molte incognite, vedono consolidare quei segnali di ripartenza già delineati nel rapporto dell’anno preceden-te.

La frammentazione è l’ele-mento peculiare del tessuto imprenditoriale meridiona-le: su un totale di 1 milione e 600 mila imprese attive, l’89,9% non supera i nove addetti; le società di capita-li sono 270 mila, anch’esse per lo più di piccolissima di-mensione: 25 mila sono le so-cietà con i requisiti europei di Pmi (10-250 dipendenti, e fatturato compreso tra 2 e 50

milioni di euro). Le dimensioni ridotte sono

strettamente connesse con gli ambiti di attività, con una presenza dell’industria

inferiore alla media nazio-nale.

Chi si è salvato, oggi è più strutturato. Questa

fragilità spiega buona parte delle ragioni che hanno por-tato la crisi a incidere nel Mezzogiorno in modo più duro che altrove. In questo

senso è vero solo in parte che la crisi ha giocato un ruolo di distruzione creativa, pro-vocando l’uscita dal mercato delle imprese più deboli. Ma il calo congiunto di consumi, produzione e possibilità di accesso al credito ha imposto azioni radicali anche per le imprese più sane, che han-no dovuto intraprendere un percorso spesso faticoso di ristrutturazione che, seppu-re con intensità diverse su base regionale e settoriale, ha condotto a un migliora-mento complessivo della competitività delle impre-se meridionali. Il risultato dell’azione radicale intra-presa è in un miglioramento dei bilanci sotto tutti i pro-fi li: sono cresciuti fatturato, margini e redditività ed è migliorata la patrimonia-lizzazione delle Pmi. Anche l’investimento di capitale proprio in azienda, cui gli imprenditori sono stati spes-so obbligati per supplire alla carenza di credito, inizia a mostrare i primi frutti: la redditività in termini di roe (return of equity), a lungo calante, è in crescita per il secondo anno consecutivo. Al Sud ci sono dunque im-prese più competitive cui si affi ancano numerose nuove imprese, molte delle quali possono considerarsi a tutti gli effetti innovative.

La spinta normativa. Lo studio realizzato da Cerved e Confi ndustria dedica una riflessione anche all’im-patto generato sul mercato dall’evoluzione normativa. In particolare, l’introduzione delle Srl semplifi cate ha fa-vorito la crescita delle newco: sono nate circa 30.500 im-prese di capitali, 1.200 delle quali iscritte al Registro del-le startup innovative (1/5 del totale nazionale): in base a un’analisi sulle nuove nate, ne esistono altre 1.000, non iscritte, ma con caratteristi-che del tutto simili.

Un altro segnale positivo è relativo alla riduzione delle Pmi che hanno avviato pro-cedure di chiusura: in par-ticolare, i fallimenti fanno registrare la prima decisa inversione di tendenza dal 2007 (-23% tra 2014 e 2015). I benefi ci però non sono per tutti: le Pmi già attive nel 2007 e sopravvissute agli anni della crisi hanno accre-sciuto la loro polarizzazione: crescono quelle in area di sol-vibilità (dal 37,4% del 2013 al 39,7% del 2014) ma, nel contempo, aumentano anche quelle in area di rischio (dal 22,7% del 2013 al 23,4% del 2014).

© Riproduzione riservata

La ripartenza interessa (con ritmi dif-ferenziati) le piccole e medie imprese di tutte le regioni meridionali, trainate da Campania e Puglia, che sono le due regioni nelle quali gli investimenti delle imprese si situano su livelli superiori alla stessa media nazionale. Anche Calabria, Sardegna e Sicilia, che nel rapporto 2015 mostravano ancora diffi coltà diffuse, of-frono segnali di risvegli, seppure su basi meno solide rispetto alle altre regioni meridionali, e con diffi coltà permanen-ti nell’acceso al credito, e nei tempi di pagamento.Il quadro dello studio è completato da un’analisi delle aziende eccellenti, che vedono crescere il loro fatturato in con-dizioni di piena salute fi nanziaria. «Si confermano numerose le ‘gazzelle’ meri-dionali (quasi 700 imprese che tra il 2007 e il 2014 hanno raddoppiato il loro fattu-rato), che dovrebbero continuare la loro corsa», scrivono gli autori dello studio. «Ma ben più numerose sono le imprese che, pur vedendo crescere il loro fattura-

to, mostrano una vulnerabilità fi nanziaria che può metterle a rischio con la stessa facilità».Le soluzioni degli analisti per accelerare nella ripresa sono cinque: l’irrobustimen-to del tessuto imprenditoriale; la ripresa degli investimenti delle imprese, singole e in rete; il sostegno a quelle più innova-tive; il calo degli oneri fi nanziari e il mi-glioramento del profi lo di rischio; la mag-giore presenza sui mercati internazionali. Obiettivi non certo facili da mettere in atto, dato che in molti casi richiedono un ripensamento profondo del modo di stare sul mercato, dei target di riferimento del business e delle strategie di azione nel medio-lungo periodo.

Si confermano numerose le gazzel-le meridionali (quasi 700 imprese che tra il 2007 e il 2014 hanno

raddoppiato il loro fatturato), che dovrebbero continuare la loro

corsa

Campania e Puglia guidano la ripresa

Le caratteristiche delle Pmi meridionali

Fonte: Elaborazione Coni ndustria e Cerved

Le principali voci di conto economico

Fonte: Elaborazione Coni ndustria e Cerved

Page 17: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

17Lunedì 25 Aprile 2016I M P R E S A

Gira e rigira, il proble-ma principale resta sempre quello: le imprese meridiona-

li più delle altre faticano ad accedere al credito bancario. Un problema che negli ulti-mi mesi è stato solo attenua-to, ma senza inversione di rotta. L’elevata dipendenza dagli istituti di credito ha pesato e pesa tutt’ora sul-la salute finanziaria delle aziende con il quartier gene-rale nel Mezzogiorno. Anche su questo versante non man-cano comunque i segnali di attenuazione delle tensioni. Nel corso del 2015 la dina-mica dei tassi di ingresso in sofferenza si è arrestata al 5,1%, (2 punti più della me-dia nazionale), e le previsioni per i prossimi anni indicano un’ulteriore riduzione (4% nel 2017). «L’ampliamento del ventaglio delle modali-tà di fi nanziamento diviene sempre più urgente», ricor-dano i ricercatori, «per spin-gere questo ampio paniere di imprese sul crinale dell’in-certezza verso versanti più sicuri di solvibilità».

Credito alternativo per ripartire. Del resto, il livel-lo di rischiosità delle Pmi del Mezzogiorno è aumen-tato in modo più consisten-te tra quelle più dipendenti dai fi nanziamenti bancari. Negli ultimi dieci anni la probabilità di default delle imprese fortemente inde-bitate è cresciuta del 3,1% contro l’1,3% di quelle mo-deratamente dipendenti dai prestiti bancari e il +0,8% di quelle non dipendenti.

Quanto all’analisi regio-nale, solo in Basilicata si registra un innalzamento della probabilità di default delle imprese fortemente di-pendenti (+1,3%), grazie al quale la Lucania raggiunge il livello massimo dell’area, insieme al Molise (10,5%). Il valore minore si registra in-vece in Sardegna (5,3%).

Bilanci in ripresa. Se-condo l’analisi di Confi ndu-stria e Cerved, sia pure con ritmi più bassi della media nazionale, le Pmi meridiona-li dovrebbero veder crescere, nel 2016, sia il proprio fat-turato (+2,8%) sia il proprio valore aggiunto (+4,1%). Analogo miglioramento do-vrebbero vedere i margini (Mol +6,7%) e la redditività del capitale investito (Roe 6,4% dal 5,6% del 2013).

Una tendenza al miglio-ramento dei principali in-dicatori economici, che do-vrebbe continuare anche nel 2017. Più contenuto è il miglioramento previsto dei debiti fi nanziari rispetto al capitale netto: segno che la partita della crescita per le aziende di ridotte dimensio-ni presenti nel Mezzogiorno continua a giocarsi proprio sul versante fi nanziario.

© Riproduzione riservata

Fronte credito meno dolenteRapporto tra debiti fi nanziari e capitale netto

Fonte: Elaborazione Coni ndustria e Cerved

Previsioni sulle sofferenze

Fonte: Elaborazione Coni ndustria e Cerved

I principali indicatori del Sud

Page 18: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

18 Lunedì 25 Aprile 2016 P R E V I D E N Z A

Slittano i termini per adeguarsi al disciplinare telematico cambiando proi lazione

Inail online in tempi più lunghi Nuove regole dall’1/6. Disattivazione utenze dall’1/9

Pagina a curaDI CARLA DE LELLIS

Un mese in più per adeguarsi al nuovo disciplinare telemati-co Inail. Dal 1° giugno

(e non più dal 1° maggio, come stabilito in un primo momen-to) l’accesso ai servizi online sarà consentito soltanto al legale rappresentante in pos-sesso di credenziali dispositive Inail (Pin). L’attuale accesso con «codice ditta», invece, sarà possibile esclusivamente per effettuare la «variazione lega-le rappresentante». Dal 1° set-tembre, poi, le utenze generiche «codice ditta» saranno del tut-to disattivate e, pertanto, non consentiranno accesso ad alcun servizio online. A ricordarlo è lo stesso Inail, per dare modo alle oltre 150 mila aziende attive di provvedere al passaggio al nuo-vo sistema di profi lazione.

Il nuovo disciplinare. Le nuove regole sono state illustrate dall’Inail nella cir-colare n. 81/2015 e arrivano al fi ne di elevare il livello di sicurezza delle operazioni di identifi cazione e di autentica-zione informatica degli utenti dell’Inail, quindi aziende e con-sulenti. In particolare, l’Inail: ha modifi cato le procedure per il rilascio delle credenziali di accesso ad alcuni servizi; ha modifi cato le modalità di regi-

strazione per alcune categorie di utenti; ha creato nel sistema tre nuovi profi li utenti, funzio-nali ad alcuni specifi ci servizi: legale rappresentante azienda, amministratore delle utenze digitali e datore di lavoro.

Credenziali di accesso dispositive. Il rilascio delle nuove credenziali di accesso

da parte Inail avviene su ri-chiesta dell’interessato, previa verifi ca dell’identità del sogget-to che ne fa richiesta. Le nuove credenziali dispositive sostitui-scono le precedenti credenziali fi nora previste per le seguenti categorie: utenti profi lati come «azienda», che fi nora accedeva-no ai servizi online tramite co-

dice ditta e password; soggetti registrati come «subdelegato azienda» (abilitati direttamen-te dagli utenti titolari di codici ditta.

Questi utenti possono ora ac-cedere ai servizi online esclusi-vamente tramite: a) credenziali di accesso dispositive rilascia-te dall’Inail; b) credenziali di

accesso dispositive rilasciate dall’Inps, che sono riconosciu-te anche dal sistema dell’Inail in base agli accordi tra i due enti previdenziali («federazio-ne Inps»); c) carta nazionale dei servizi (Cns); d) credenzia-li Spid (non appena attivato il nuovo sistema di login). Per ot-tenere le credenziali dispositive dall’Inail gli utenti possono: 1. utilizzare lo specifi co servizio online «Richiedi credenziali di-spositive», previa registrazione come «utente generico». Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali generiche gli utenti devono selezionare «Richiedi credenziali disposi-tive/Invio modulo online». Il sistema propone un form di ri-chiesta precompilato, al quale devono essere allegati il mo-dulo di abilitazione «Utenti con credenziali dispositive» e copia di un documento di identità in corso di validi-tà in formato pdf. Una volta processate le richieste, l’Inail trasmette all’utente le cre-denziali di accesso dispositi-ve tramite sms (prima parte), mail o Pec (seconda parte). 2. recarsi presso qualsiasi sede locale dell’Inail e presentare l’apposito modulo di richiesta «Utenti con credenziali dispo-sitive» corredato di fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il modulo è pubblicato sul sito Inail.

Tutti i servizi ai quali fi nora si accede con codice ditta e password (esem-pi: autoliquidazione, Durc online, denunce di variazione ecc.) saranno accessibili esclusivamente tramite le nuove credenziali dispositive, basate sul codice fi scale del legale rappre-sentante o di un soggetto da lui de-legato. Per la transizione al nuovo sistema di autenticazione l’Inail ha realizzato un percorso guidato: agli utenti che si collegano con il codice ditta (profi lo «azienda») è visualiz-zato apposito avviso in cui viene co-municato che l’accesso ai servizi web è riservato al legale rappresentante o ad altra persona da lui delegata in possesso di credenziali dispositive nonché le modalità per ottenerle. I dati del legale rappresentante sono già registrati nell’archivio Gestione rapporti assicurativi (Gra) all’in-terno di ogni codice ditta; se questi corrispondono a quelli indicati per il rilascio delle credenziali dispositive, il sistema associa automaticamente, entro le successive 24 ore, l’utente al relativo codice ditta (o ai codici ditta se più di uno). Nel caso in cui, invece, non si possa attendere l’ab-binamento automatico (per esempio, per la richiesta di un Durc Online da ottenere con urgenza), l’utente può effettuare l’operazione con la fun-zione «Associa ditta», disponibile nei servizi online. Nuovo profi lo «Delegato ai servizi». Il legale rappresentante in possesso di credenziali dispositive può delega-

re uno o più dipendenti ad accedere ai servizi online per effettuare gli adempimenti nei confronti dell’Inail in nome e per conto del legale rap-presentante stesso. Costui assume identità di «delegato ai servizi» e può accedere ai servizi online riguardanti la gestione delle posizioni assicurati-ve e il versamento dei premi, come le denunce di variazione, l’autoliquida-zione, il Durc online e simili. Anche tali soggetti, per essere abilitati al ruolo di «Delegato ai servizi», de-vono preventivamente richiedere le credenziali dispositive con le stesse modalità prima descritte. Per rila-sciare la «delega» il legale rappre-sentante deve utilizzare la funzione «Gestione utente/Gestione Utenti e profi li» e autorizzare il soggetto prescelto, già in possesso di creden-ziali dispositive e quindi presente nel sistema, attribuendogli il ruolo di «Delegato ai servizi». Nuovo profilo «Amministratore delle utenze digitali». Nelle grandi imprese e nelle organizzazioni com-plesse, in genere, il legale rappresen-tante non effettua direttamente le operazioni descritte ma, ove non si rivolga a intermediari, si avvale di collaboratori interni. È stata quindi prevista la facoltà, in capo al legale rappresentante, di individuare uno o più soggetti e abilitarli come «Am-ministratore delle utenze digitali». Anche questi soggetti devono essere in possesso di credenziali dispositi-ve, da richiedere con le modalità pri-

ma viste. Successivamente il legale rappresentante può abilitare trami-te la funzione «Gestione utente/Ge-stione utenti e profi li» sotto la sua responsabilità uno o più amministra-tori delle utenze digitali, incaricati di abilitare altri dipendenti, già in possesso di credenziali di accesso dispositive ai ruoli di «Delegato ai servizi» già detto e «Datore di lavo-ro» (descritto di seguito). L’ammini-stratore delle utenze digitali rilascia le suddette abilitazioni con la funzio-ne «Gestione utente/Gestione utenti e profi li», su indicazione preventiva e sotto la responsabilità del legale rappresentante. Nuovo profi lo «Datore di lavoro». Il profi lo «Datore di lavoro» è sta-to previsto dall’Inail per l’accesso esclusivo ai servizi online con i quali devono essere presentate le denunce di infortunio e malattia professio-nale e le dichiarazioni previste dal-la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il legale rappre-sentante in possesso di credenziali dispositive deve/può abilitare a tale ruolo: a) se stesso; b) oppure uno o più dipendenti, in relazione all’or-ganizzazione specifi ca dell’impresa/ente che rappresenta. Il ruolo «Datore di lavoro» consente di accedere ai seguenti servizi: 1. denuncia/comunicazione di infor-tunio;2. denuncia MP (malattia professio-nale);

3. denuncia SA (silicosi asbestosi); 4. dichiarazione unità produttive; 5. dichiarazione RLS (responsabili lavoratori per la sicurezza). Ciascun utente abilitato può effet-tuare le denunce e le dichiarazioni descritte per ogni posizione assicu-rativa territoriale (Pat) abbinata al codice ditta di riferimento e per tut-te le Unità produttive dichiarate. Il periodo transitorio. Al fi ne di con-tenere i disagi connessi alla transi-zione al nuovo sistema l’Inail ha pre-visto che, per un periodo transitorio, le vecchie utenze «codice ditta» e le nuove utenze «legale rappresentante ditta» possano coesistere. Al termine di detto periodo, che scade il 31 mag-gio in seguito alla proroga (il termi-ne era 30 aprile), gli utenti che non hanno attivato le credenziali disposi-tive in capo al legale rappresentante potranno utilizzare ancora l’utenza «codice ditta», ma soltanto per acce-dere al servizio online «Variazione legale rappresentante». Nel caso in cui sia variato il soggetto, la relativa variazione online potrà quindi essere presentata sia dal precedente legale rappresentante tramite l’utenza ge-nerica «codice ditta» che dal nuovo legale rappresentante (subentrante) tramite le credenziali dispositive di cui è in possesso. A partire dal 1° settembre l’Inail disattiverà tutte le utenze generiche «codice ditta» e, pertanto, non sarà possibile avere accesso ad alcun servizio online con queste utenze.

Un percorso guidato per la transizione al nuovo sistema

t i l t i d t I il i i di ditt d tti

Così il restyling dei servizi telematici

Le credenziali di accesso

Per ottenere le credenziali dispositive dall’Inail gli utenti possono: utilizzare il servizio online «Richiedi credenziali dispositive», previa registra-a. zione come «utente generico», a cui si accede con credenziali generiche; recarsi presso qualsiasi sede locale dell’Inail e presentare l’apposito mo-b. dulo di richiesta.

Il nuovo profi lo «Datore di lavoro»

Serve per l’accesso esclusivo ai servizi online relativi alle seguenti denunce: 1. denuncia/comunicazione d’infortunio;2. denuncia MP (malattia professionale);3. denuncia SA (silicosi asbestosi); 4. dichiarazione unità produttive;5. dichiarazione RLS (responsabili lavoratori per la sicurezza).

Il periodo transitorio

Fino al 31 maggio 2016 Convivenza di vecchie e nuove regole.

Giugno-agosto 2016Utilizzo vecchie regole solo per servizio online «variazione».

Dal 1° settembre 2016 Disattivazione delle vecchie regole e credenziali.

Page 19: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

19Lunedì 25 Aprile 2016S P E N D E R E M E G L I O

I consigli per comprare o vendere casa dribblando le agenzie: la prudenza resta d’obbligo

Immobili, fai-da-te convenienteSenza intermediari si evitano commissioni fi no al 4%

Pagina a curaDI SIBILLA DI PALMA

Evitare una commis-sione che va in media dal 2% al 4% del costo totale dell’immobile.

È possibile optando per il fai-da-te nell’acquisto della casa. Una strada appetibile in un mercato immobiliare che si è rimesso in moto (+6,5% le compravendite nel 2015 ri-spetto all’anno precedente), ma da percorrere con pa-zienza e con una certa dose di prudenza.

I siti per comprare e vendere casa da privati. Un aiuto per chi cerca casa senza agenzia arriva dal web dove sono nati alcuni siti dedicati. Tra questi, Ca-setraprivati.it, portale che permette di inserire e acce-dere gratuitamente a una serie di annunci immobilia-ri. Per usufruire del servizio è necessario registrarsi e dichiarare di non essere un operatore o un’agenzia im-mobiliare; a quel punto sarà possibile contattare l’inser-zionista tramite e-mail. Un altro esempio è il sito Ca-sanoi.it che permette a chi cerca casa di indicare trami-te un annuncio di ricerca la zona di interesse, il budget, le caratteristiche desidera-te dell’abitazione. In questo modo si può entrare in con-tatto con chi ha una casa che corrisponde alla ricerca; il venditore, tramite l’annun-cio, può infatti trovare su una mappa ad hoc il potenziale acquirente e contattarlo per proporgli la sua abitazione. Inoltre, nel momento in cui si pubblica l’annuncio di ri-cerca, l’algoritmo Combacio segnala tutte le opportunità complementari alle proprie esigenze. È invece una piat-taforma social dove gli utenti possono gestire in autonomia annunci e trattative, senza intermediazione Homepal.it (fruibile anche attraverso App). Chi vende inserisce un annuncio gratuito, con la pos-sibilità di condividere il tut-to via social, oltre a ricevere via corriere una paletta con Qr Code da appendere fuori dall’immobile per permette-re agli interessati di accedere direttamente all’annuncio via smartphone. Mentre chi cerca casa trova, oltre alla classica descrizione, una serie di ser-vizi: street view incorporato, che permette di vedere subito la strada dove si trova l’im-mobile, con la localizzazione dei servizi più vicini; foto or-ganizzate per stanza, i video e le descrizioni dettagliate, fi no alle valutazioni dei preceden-ti visitatori. La piattaforma offre inoltre un calendario delle visite gestibile on line tramite il quale è possibile

fi ssare appuntamenti senza dover chiamare o scrivere e-mail.

Le aste giudiziarie. Un’altra via per dribblare

l’agenzia è quella di parte-cipare alle aste giudiziarie. Per percorrere questa strada occorre passare direttamen-te dai tribunali, versare una caparra del 10% sulla base

d’asta e pagare l’intero im-porto entro 60 giorni dall’ag-giudicazione. Per chi non di-spone di suffi ciente liquidità, da qualche anno è possibile chiedere un mutuo «ad hoc»:

il prestito va chiesto un mese prima dell’asta e viene ero-gato solo se ci si aggiudica la casa. In caso contrario, si pa-gano solo le spese di istrutto-ria (circa 100 euro).

I passi per l’acquirente. Una volta individuato l’im-mobile da acquistare è bene seguire alcuni accorgimenti. In primo luogo, controllare lo stato dell’immobile, magari con l’ausilio di un tecnico. Il secondo step è farsi dare tutta la documentazione dal venditore (gli estremi dell’abitazione, lo stato de-gli impianti e le eventuali certifi cazioni di conformità, l’attestato di certifi cazione energetica, il preventivo e consuntivo della gestione condominiale, la dichiara-zione da parte dell’ammini-stratore in cui si attesta che il proprietario è in regola con il pagamento delle pro-prie quote). Fondamentale è poi effettuare i controlli sull’abitazione presso il sito dell’Agenzia del territorio e l’uffi cio tecnico del Comune per verificare chi è il vero proprietario della casa e la rendita catastale o, ancora, se ci sono domande di con-dono in corso. Il consiglio è inoltre di affi darsi a un no-taio per gli atti di compro-messo e di compravendita, di modo da essere informati circa la presenza di eventuali ipoteche sulla casa. È bene poi verifi care la presenza di contratti d’affitto (in corso o appena disdetti), conside-rato che l’affi ttuario gode di diritto di prelazione e potreb-be ottenere l’annullamento della vendita.

Acquisto casa, meno tasse per chi compra. Da ricordare, infi ne, che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto due agevolazioni per chi sceglie di comprare casa quest’anno. La prima va in soccorso di chi vuole acquistare una nuova casa e non riesce a vendere quella vecchia. Prevede infatti la possibilità di comprare un immobile residenziale non di lusso con imposte ridotte anche se si mantiene, al mas-simo per un anno, il possesso di un’abitazione acquisita in precedenza. La seconda ri-guarda invece le abitazioni acquistate direttamente dal costruttore: è possibile re-cuperare in dieci anni con la detrazione Irpef il 50% dell’Iva che grava sulla ven-dita. Per rientrare nel bonus è necessario che l’abitazione non appartenga alle cate-gorie catastali A/1, A/8, A/9 e che chi compra stabilisca la residenza nel comune in cui si trova la casa entro 18 mesi.

© Riproduzione riservata

Comprare casa senza agenzia

I passi da se-guire

Controllare lo stato dell’immobile, magari con l’ausilio di un • tecnico.Farsi dare tutta la documentazione dal venditore (gli estremi • dell’abitazione, lo stato degli impianti e le eventuali certii ca-zioni di conformità, l’attestato di certii cazione energetica, il preventivo e consuntivo della gestione condominiale, la dichiarazione da parte dell’amministratore in cui si attesta che il proprietario è in regola con il pagamento delle proprie quote).Effettuare i controlli sull’abitazione presso il sito dell’Agenzia • del territorio e l’ufi cio tecnico del Comune per verii care chi è il vero proprietario della casa e la rendita catastale o, ancora, se ci sono domande di condono in corso.Afi darsi a un notaio per gli atti di compromesso e di com-• pravendita, di modo da essere informati circa la presenza di eventuali ipoteche sulla casa.Verii care la presenza di contratti d’afi tto (in corso o appena • disdetti), considerato che l’afi ttuario gode di diritto di prela-zione e potrebbe ottenere l’annullamento della vendita.

I siti per com-prare casa da privati

www.casetraprivati.it – consente di inserire e accedere gra-• tuitamente a una serie di annunci immobiliari tra privati. Per usufruire del servizio è necessario registrarsi e dichiarare di non essere un operatore o un’agenzia immobiliare; a quel pun-to sarà possibile contattare l’inserzionista tramite e-mail. www.casanoi.it - permette a chi cerca casa di indicare trami-• te un annuncio di ricerca la zona di interesse, il budget, le caratteristiche desiderate dell’abitazione. In questo modo si può entrare in contatto con chi ha una casa che corrisponde alla ricerca; il venditore, tramite l’annuncio, può infatti trovare su una mappa ad hoc il potenziale acquirente e contattarlo per proporgli la sua abitazione. Inoltre, nel momento in cui si pubblica l’annuncio di ricerca, l’algoritmo Combacio segnala tutte le opportunità complementari alle proprie esigenze.www.homepal.it - piattaforma social dove gli utenti possono • gestire in autonomia annunci e trattative, senza intermediazio-ne. Chi vende inserisce un annuncio gratuito, con la possibilità di condividere il tutto via social. Mentre chi cerca casa trova, oltre alla classica descrizione, una serie di servizi: street view incorporato, che permette di vedere subito la strada dove si trova l’immobile, con la localizzazione dei servizi più vicini; foto organizzate per stanza, i video e le descrizioni dettagliate, i no alle valutazioni dei precedenti visitatori. La piattaforma offre inoltre un calendario delle visite gestibile online tramite il quale è possibile i ssare appuntamenti senza dover chiamare o scrivere e-mail.

Le aste giu-diziarie

Per percorrere questa strada occorre passare direttamente • dai tribunali, versare una caparra del 10% sulla base d’asta e pagare l’intero importo entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per chi non dispone di sufi ciente liquidità, da qualche anno è • possibile chiedere un mutuo ad hoc: il prestito va chiesto un mese prima dell’asta e viene erogato solo se ci si aggiudica la casa. In caso contrario, si pagano solo le spese di istruttoria (circa 100 euro).

Page 20: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

20 Lunedì 25 Aprile 2016A F FA R I I N P I A Z Z A

Nonostante si siano allentate le tensioni sul credito, restano molte incognite sulle piazze

Mercati in cerca della bussolaDalla crescita alle materie prime: i fronti ancora aperti

Pagina a cura DI LUIGI DELL’OLIO

La nascita di un fondo de-stinato a rilevare parte dei crediti deteriorati e garantire la buona riu-

scita degli aumenti di capitale in ambito bancario ha allenta-to le tensioni sul settore, che in Italia avevano assunto li-velli allarmanti. Questo tutta-via non basta per riportare il sereno sui mercati, dato che i focolai di tensione restano nu-merosi, sia a livello nazionale, che internazionale. Anche se al contempo la liquidità resta abbondante, spingendo molti gestori a rinnovare la fi ducia verso l’azionario.

L’economia cresce, ma poco. A livello macro lo scena-rio non è entusiasmante, ma la crescita non è in dubbio. Il Fondo monetario internazio-nale stima per il 2016 un pro-gresso del pil nell’ordine del 3,2%, seguito da un +3,5% nel corso del 2017. In Cina prosegue il rallentamento della crescita (+6,7% nel pri-mo trimestre contro il +6,8% del quarto trimestre 2015), ma senza il temuto hard landing. In questo quadro, l’Italia è destinata a un altro anno di crescita anemica (+1,0% per il Fmi, +1,4% per l’Ue), ma comunque su livelli migliori del 2015.

Banche in chiaroscuro. A

rasserenare lo scenario inter-no è l’atteso decollo di Atlante, il fondo partecipato dalle prin-cipali banche, assicurazioni e fondazioni italiane, oltre che da Cassa depositi e prestiti, che avrà due funzioni: parte-cipare agli aumenti di capi-tale previsti (da Popolare di Vicenza a Veneto Banca, per proseguire con le operazioni simili che arriveranno) e ri-levare una parte dei crediti deteriorati, adesso in pancia agli istituti. Che in questo modo potranno liberarsi di una zavorra e tornare a far credito con regolarità.

Una misura d’emergenza, che affronta l’emergenza di breve, ma che non può ba-stare a risolvere di colpo tut-ti i problemi del comparto.

Perché, tra bassa crescita e tassi ai minimi, il problema della marginalità resterà centrale ancora a lungo. Né il nodo è solo italiano: in un recente report, Threadneedle Investments sottolinea che il settore bancario europeo non è esposto a rischi immediati, an-che se i multipli sono superiori ai minimi raggiunti nel 2009 e nel 2011. Da qui la raccoman-dazione di restare prudenti verso questo settore.

Uno studio di Thomson Reuters sottolinea che la situazione è difficile soprattutto per le in-vestment bank, che nei primi tre mesi del 2016 hanno visto calare di un quarto le commissioni. L’ammontare si è attesta-to a 65,9 miliardi di dolla-ri, il livello più basso degli ultimi otto anni.

Focus su Brexit. Le preoccupazioni verso i ti-toli bancari (ma il discorso può estendersi agli interi listini europei) sono re-lative in primo luogo al rischio di uscita della Gran Bretagna dall’Europa. Il refe-rendum si terrà il 23 giugno e tra i gestori crescono le pre-occupazioni sul possibile im-patto dell’uscita. Per gli ana-listi di Swissquote, Brexit è il rischio principale per l’intera

Europa. «I sondaggi sono mol-to disomogenei e se da un lato sappiamo che debito ingente, politiche di austerity, defl azio-ne e perdita di sovranità sono tutti gli elementi che posso-no guidare i britannici fuori dall’Eurozona, dall’altra il Premier David Cameron sta conducendo personalmente una campagna Brexin da 9 milioni di sterline», sottolinea l’analista Yann Quelenn.

In vista del voto, gli anali-sti di Société Générale han-

no selezionato un paniere di titoli che dovrebbero soffrire di meno nel caso di un’uscita della Gran Bretagna dall’Ue. Si tratta di aziende Uk espor-tatrici che benefi cerebbero di una sterlina più debole e di im-prese europee che potrebbero

guadagnare quote di mercato. È il caso di Rolls-Royce, Bae Systems, Imi, Aviva, Pearson, Capgemini, Accenture e Voda-fone. All’opposto, l’indicazione è di stare lontani da titoli come Hsbc, Barclays e Rbs.

Fiducia nella Bce. Più in generale, la posizione domi-nante tra i grandi gestori di portafoglio resta costruttiva verso l’equity europeo. Infatti, anche se la crescita economica nel Vecchio continente è desti-

nata a restare debole ancora a lungo, l’abbon-dante liquidità presente sui mercati da una parte e la caren-za di alternative tra le asset class alternative (con i bond penaliz-zati dai tassi ai minimi e le com-modity ancora sulle montagne russe), favori-scono i flussi verso l’aziona-

rio del Vecchio continente, che resta comunque a sconto rispetto agli Stati Uniti. Nigel Bolton, chief investment offi -cer of BlackRock International Fundamental Equity, spiega che la fi ducia è legata soprat-tutto alle politiche monetarie

adottate dalla Bce.

Voci fuori dal coro. Si discosta dal coro Christophe Bernard, chief strategist di Vontobel, che indica la sua preferenza verso i titoli del Tesoro Usa protetti dall’infl a-zione, «poiché riteniamo inte-ressante il profi lo di rischio/rendimento», sottolinea.

Secondo lo strategist, infat-ti, la banca centrale statuni-tense (Federal Reserve) sem-bra sottovalutare il rischio, a suo avviso tutt’altro che irri-levante, che l’infl azione superi le attese.

I mercati emergenti conti-nuano a essere guardati con diffidenza da molti grandi investitori. Non tutti, dato che c’è chi, come Edoardo Ugolini, portfolio manager di Zest Asset Management, vede opportunità su questo fronte. «Le valutazioni fondamentali di Cina ed emerging markets sono a livelli vicini a quelli del 2008», sottolinea l’esper-to. I mercati emergenti hanno sofferto molto il dollaro forte, la fase di rallentamento cine-se (addirittura si è parlato di hard landing cinese) dovuta a trasformazioni profonde del modello produttivo cinese, e il forte declino delle materie pri-me. Questi fattori sono risolti o in fase di risoluzione.

© Riproduzione riservata

Prosegue senza sosta la corsa degli Etp, fondi passivi che comprendono Etf ed Etc (la variante che ha come sottostanti le commodity). Secondo l’ultimo Landscape di BlackRock, a marzo la raccolta ha raggiunto 45,5 miliardi di dollari a livello globale, che deriva da un incremento di 32,9 miliardi di dollari dei flussi verso i prodotti quotati negli Stati Uniti e 5,6 miliardi di dollari per gli Etp in Europa, a seguito del record della raccolta di prodotti obbligaziona-

ri. L’obbligazionario ha segnato un nuovo record trimestrale, con 43,8 miliardi di dollari di nuovi flussi in entrata.Nel mese di marzo 2016, il reddito fisso ha accumulato flussi per 15,5 miliardi di dollari su scala globa-le, di cui il record di 6,8 miliardi di dollari dei prodotti quotati in Europa.Dopo qualche turbolenza, gli Etp azionari dei mercati emergenti hanno registrato il miglior mese

degli ultimi tre anni, con 9 miliar-di di dollari di raccolta. Infine, gli Etp smart beta (vale a dire quelli costruiti seguendo criteri diversi dal peso proporzionale alla capita-lizzazione dei singoli titoli dell’in-dice) archiviano un altro massimo mensile, pari a 7,8 miliardi di dolla-ri, con flussi di 3,2 miliardi di dol-lari per i fondi minimum volatility, di 1,3 miliardi di dollari per i fondi fattoriali e di 3,3 miliardi di dollari per i fondi ad alto dividendo.

Fondi passivi trainati dall’obbligazionario

Calata la tensione sul settore del credi-to, sono numerosi i

fronti ancora aperti, dalla bassa crescita alle tensioni sulle materie prime. Ma l’abbondante liqui-dità nel mercato

fi nanziario spinge i gestori a rinnovare la fi ducia sull’azionario

Trend dell’Eurostoxx

Page 21: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

21Lunedì 25 Aprile 2016C O N TA B I L I TÀI chiarimenti della circolare 10/E del 2016 tra semplii cazioni e obblighi rimasti

Minimi e forfettari: light solo le scritture, non le dichiarazioni

Pagine a curaDI NORBERTO VILLA

E FRANCO CORNAGGIA

Regole contabili sem-plici per minimi e forfettari. Ma in sede di dichiara-

zione emerge qualche com-plicazione. Grazie anche ai chiarimenti contenuti nella circolare 10/E del 2016, che per la prima volta affronta il tema del regime forfettario con un documento di prassi interamente dedicato. La contabilità per questi sog-getti è quasi solo un ricordo. Le semplifi cazioni loro con-cesse fanno sì che gran parte degli adempimenti contabili obbligatori non siano a loro riferibili.

Ai fi ni delle imposte diret-te sono, infatti, esonerati da-gli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture con-tabili, e hanno solo l’obbligo di tenere e conservare i regi-stri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non devono nemmeno con-frontarsi con gli studi di settore (che in assenza di contabilità avrebbero avu-to poco senso). Inoltre non svolgono il ruolo di sostituto d’imposta e quindi non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte.

Queste estreme sempli-fi cazioni vedremo però che comportano degli obblighi dichiarativi indiretti. Per converso i ricavi o i compen-si percepiti da coloro che ap-plicano il regime forfetario indipendentemente dalla loro natura non sono sogget-ti alla ritenuta d’acconto e ciò considerando, come chia-rito dalla prassi, «l’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva». Per evitare l’applicazione della ritenuta il forfettario deve rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è sog-getto all’imposta sostitutiva in parola.

Le semplifi cazioni impat-tano anche sugli adempi-menti Iva. I forfettari non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta as-solta, dovuta o addebitata sugli acquisti e quindi le fat-ture che obbligatoriamente emettono riportano alcun addebito di Iva. Nel caso di passaggio di regime le re-gole sono più articolate. Il caso è quello del forfettario che emette una fattura che però incassa solo nell’anno successivo quando ormai è uscito dal regime agevolato: la fattura non andrà inte-

grata con l’Iva, in quanto ai sensi dell’articolo 6, 4 c. del dpr 633/72 l’operazione si in-tende comunque effettuata al momento dell’emissione della fattura. Ecco l’esem-pio proposto dalla circolare:

fatture emesse da un forfe-tario nel 2016, e incassate nel 2017, non dovranno esse-re integrate con l’Iva anche se il soggetto, per scelta o per legge, è fuoriuscito dal regime in commento. Con

riguardo agli adempimenti gli esoneri riguardano:

• registrazione delle fat-ture emesse;

• registrazione dei corri-spettivi;

• registrazione degli ac-

quisti;• tenuta e conservazione

dei registri e documenti fat-ta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di impor-tazione;

• dichiarazione e comuni-cazione annuale Iva;

• spesometro;• comunicazione black list;Gli obblighi che rimango-

no invece a capo dei forfet-tari sono:

• numerazione e conserva-zione delle fatture di acqui-sto e delle

• bollette doganali;• certifi cazione dei corri-

spettivi; • integrazione delle fat-

ture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquo-ta e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ef-fettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

Con riguardo a tale ulti-mo obbligo la circolare 10 esplicita con precisione i comportamenti da adottare. Nel caso di cessioni di beni intracomunitarie non sono considerate tale in senso tecnico ma assimilate alle operazioni interne. Il ce-dente deve indicare nella fattura emessa nei confron-ti dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, «non costi-tuisce cessione intracomuni-taria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del dl 30/8/93, n. 331». Non essendo consi-derate cessioni intracomu-nitarie non vi è obbligo di iscrizione al Vies né di re-dazione degli Intrastat. Nel caso di acquisti di beni in-tracomunitari se gli acquisti da Paesi comunitari sono di ammontare inferiore ai 10 mila euro, l’Iva è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni e, conseguentemen-te, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l’obbligo di iscriversi al Vies (né di compilare gli Intra-stat). Se invece è superato il limite dei 10 mila euro il forfetario ha l’obbligo di :

• iscrizione al Vies; • integrazione della fat-

tura rilasciata dal fornitore intracomunitario indicando l’aliquota dovuta e la relati-va imposta, da versare entro il giorno 16 del mese succes-sivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza dirit-to alla detrazione dell’Iva relativa;

• compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

© Riproduzione riservata

Vale la neutralità per i passaggi da un regime all’altro. Anche sul punto, sono importanti le indicazioni contenute nella circolare 10/E. La stessa oltre a indica-re l’obbligo di rettifi ca della detrazione, riprendendo il testo normativo indica che nella dichiarazione relativa all’ul-timo anno in cui è stata applicata l’Iva nei modi ordinari, si deve tener conto dell’imposta relativa alle operazioni a esigibilità differita. Inoltre si deve anche considerare le operazioni per le quali si è liquidata l’imposta secondo il regime di Iva per cassa. Ciò signifi ca che l’accesso al regime forfetario comporta, per il ce-dente o prestatore che se ne avvalga, la rinuncia al differimento dell’esigibilità e «per converso, nella stessa liquidazione può essere esercitato, sempreché spet-tante, il diritto alla detrazione dell’im-posta relativa alle operazioni di acquisto soggette allo stesso regime di Iva per

cassa e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati, per la quale la norma di riferimento dispone il differimento della detrazione». Nel caso in cui nell’ultima dichiarazione ante entrata nel regime dl forfait dovesse emergere un’eccedenza di imposta la stessa può essere chiesta a rimborso, ovvero potrà essere utilizzata in compensazione. La circolare ha oppor-tunamente sottolineato che la norma in tale ipotesi non fa riferimento alle con-dizioni poste dall’articolo 30 per avan-zare la richiesta di rimborso e pertanto si ritiene che il rimborso dell’ecceden-za «maturata nell’ultima dichiarazione presentata prima dell’entrata nel regi-me forfetario non sia subordinato alle ordinarie condizioni previste nel citato articolo 30, ma derivi dalla previsione di un ulteriore presupposto di rimborso introdotto dalla normativa sul nuovo re-gime forfetario».

Passaggi tra regimi senza rilevanza

Le prestazioni di servizi internazionali seguono le regole ordinarie anche per i forfettari. Le norme del nuovo regime a forfait prevedono nel caso di prestazioni di servizi ricevute da soggetti non resi-denti o rese ai soggetti agevolati che le stesse rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nel-le disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del dpr 633/72. Ciò comporta che in ipotesi di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l’Iva è sempre assolta in Italia (non vi sono soglie mi-nime). Quindi il forfettario che pone in essere l’acquisto, ha l’obbligo di integrare la fattura rilasciata dal fornitore intra-comunitario indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza

diritto alla detrazione dell’Iva relativa. Nel caso invece di prestazioni di servizio rese a un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di im-posta e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese.Il forfettario può compiere anche presta-zioni di esportazione non costituendo le stesse condizione di preclusione all’acces-so e/o permanenza nel regime forfetario. Anche in tal caso si applicano le regole ordinarie e quindi alle stesse si applicano gli articolo 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del Dpr 633 del 1972 «fermo restando l’im-possibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) e comma 2 del medesimo decreto (comma 58, let-tera e))».

Servizi internazionali con regole ordinarie

Forfettari: gli adempimenti soppressi

1 Registrazione delle fatture emesse

2 Registrazione dei corrispettivi

3 Registrazione degli acquisti

4

Tenuta e conservazione dei registri e documenti fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione

5 Dichiarazione e comunicazione annuale Iva

6 Spesometro

7 Comunicazione black list

Page 22: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

22 Lunedì 25 Aprile 2016 C O N TA B I L I TÀ

Contributi e immo-bili sotto l’occhio della prassi. La cir-colare 10/E su que-

sti due temi contiene degli importanti chiarimenti. Nel silenzio della norma si è sempre avuto il dubbio della rilevanza o meno dei contributi dovuti per obbli-go dal contribuente forfetta-rio. Anche perché l’abbatti-mento forfettario dei ricavi o compensi rendeva arduo poter ipotizzare che anche in tale regime potesse tro-vare applicazione quanto esposto per i contribuenti in regime di vantaggio per cui tali contributi rappresenta-no in sostanza oneri deduci-bili dal reddito di impresa o professioni prodotto. Ma la circolare invece ripropo-ne (con razionalità) anche per i forfettari questa so-luzione. Dopo aver ribadito che le spese rilevanti nello svolgimento dell’attività sono presunte in base alla percentuale di redditività individuata per ogni settore, afferma che da tale reddito sono deducibili i contribu-ti previdenziali dovuti per legge, compresi i contri-buti previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fi-scalmente a carico, nonché quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmen-te a carico, a condizione che il titolare non abbia eserci-tato nei loro confronti il di-ritto di rivalsa. Nel caso in cui i contributi versati siano superiori al reddito d’im-presa o di lavoro autonomo determinato applicando i coefficienti di redditività, l’eccedenza può essere de-dotta dal reddito comples-sivo ricordando anche che l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali versati da un contribuente che applica il regime forfetario e che sia fiscalmente a carico, può essere dedotta dai familiari indicati nell’articolo 433 del codice civile.

Se sui contributi è giunta una positiva e ben accetta apertura lo stesso non può dirsi con riguardo agli im-mobili. Nel regime forfetta-rio gli stessi son considerati irrilevanti. Gli immobili, a qualsiasi titolo posseduti, non vanno considerati ai fi ni del regime forfetario. Ma da ciò la prassi fa discende-re che «alla luce di quanto previsto, il reddito prodotto dagli immobili strumentali o patrimoniali eventualmen-te posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fi sica titolare dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo».

Quanto sopra rimane fer-mo anche per i cosiddetti forfettari start up. Tale re-gime è introdotto dal 2016: questi soggetti determinano il reddito come tutti gli al-tri forfettari ma applicano un’imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di at-tività. Per i soggetti che nel

2015 hanno iniziato una nuova attività e si trovano in tale condizioni è stata resa possibile l’applicazione, per il quadriennio che residua al compimento del quinquen-nio dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%.

Le condizioni per l’accesso al regime sono:

a) il contribuente non ab-bia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’atti-vità artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare (un contribuente che inten-da avviare una nuova at-tività ad aprile 2016 potrà beneficare delle agevolazio-ni in parola qualora abbia concluso la precedente atti-vità entro marzo del 2013). Tale previsione non opera qualora i redditi percepiti dal contribuente nel trien-nio siano riconducibili a un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, né in caso di partecipazione a una società inattiva.

b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività preceden-temente svolta sotto forma di lavoro dipendente o au-tonomo (a eccezione che per i praticanti). C’è continuità quando il contribuente sce-glierà di esercitare la mede-sima attività, svolta prece-dentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimen-to. Si ritiene che la prose-cuzione rilevi anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, tenuto conto che la norma in esame non fa riferimento a specifiche agevolazioni per i lavoratori in mobilità;

c) qualora venga prose-guita un’attività svolta in precedenza da altro sogget-to, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizza-

ti nel perio-do d’imposta precedente quello di ri-conoscimen-to del predet-to beneficio, non sia supe-riore ai limiti stabiliti per i forfettari. Qualora i l trasferimen-to dell’attivi-tà avvenga in corso d’anno, i ricavi riferi-bili al dante causa e quel-li riferibili a l l ’ a v e n t e causa, relati-vi all’anno di

cessione dell’attività, devono essere considerati cumulati-vamente per la verifi ca del superamento del richiamato limite. Ove detto evento si realizzasse, il contribuente sarà obbligato a uscire dal regime di favore a decorrere dall’anno successivo.

Focus su immobili e contributi

Regole sparse per la verifi ca dei ricavi e compensi. Le soglie stabilità per le diver-se attività economiche devono confron-tarsi che differenti specifi cità. In primis la circolare ha ricordato che concorrono alla determinazione dell’am-montare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 3, del Tuir (valore normale). Richiamando un precedente di prassi (vedi circolare 6/e del 2015) concorrono, altresì, alla determinazione dell’ammontare conseguito i ricavi rela-tivi alle cessioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino. Sono invece esclusi e non concorrono alla de-terminazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adegua-mento agli studi di settore. Nel caso di esercizio di più attività contraddistinte da codici Ateco differenti, «ai fi ni del diritto

all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fi ssati per ciascu-na delle attività esercitate. Ad esempio, in presenza di esercizio contemporaneo di una attività di commercio all’ingrosso ricompresa nella Divisione 45 dei codici Ateco e di un’attività di intermediario del commercio rientrante nel Gruppo 46.1 il limite di ricavi annui è pari, a decorrere dal 2016, a 50 mila euro».Un importante annotazione riguarda i di-versi regimi che possono essere oggetto di confronto. Ai fi ni della verifi ca dell’even-tuale superamento del limite, si deve te-ner conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. In altre parole, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza, mentre chi, ad esempio, ha applicato il regime fi scale di vantaggio, deve utilizzare il criterio di cassa.

Verifi ca di ricavi e compensi, è slalom

Stop al regime se si supera il limite degli investimenti. Nel calcolo del limite rilevano per i beni in locazione fi nanziaria, il costo sostenuto dal conce-dente e per i per i beni in lo-cazione, noleggio e comodato, il valore normale determinato alla data del contratto di lo-cazione/noleggio o comodato, per i beni in proprietà, il prez-zo di acquisto.Occorre far riferimento al co-sto sostenuto al netto dell’Iva e nel caos di beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professio-ne e per l’uso personale o fami-liare, bisogna considerare solo il 50% del costo. Sono invece esclusi dalla verifi ca del limi-te dei 20 mila euro i beni stru-mentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,45. Con riguardo ai beni immateriali e alle spese relative a più esercizi la rilevanza o meno dipende dalla loro corretta qualifi ca. Visto che la norma si riferisce alla «nozione di stru-mentalità dei beni» la circolare ritiene

che non debbano essere presi in conside-razione «taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto uti-lizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo».

Limite investimenti da non superare

Il modello unico dei forfettari

Page 23: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

Anno 25 - Numero 98 - € 0,50 Lunedì 25 Aprile 2016

Sette

IN EDICOLA A SOLI € 11,90* CONDisponibile su www.classabbonamenti.com

*Oltre

al p

rezzo

del g

iorn

ale

in collaborazione con

IL CODICE ICHINONUOVA EDIZIONE

DI ROBERTO MILIACCA

Venticinque anni che valgono più di un secolo. Almeno per l’Antitrust italiano, nato nel 1990

per opera dell’articolo 10 della legge 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), che in cinque lustri si è trovato a dover tracciare la strada del passaggio dai monopoli e dal cen-tralismo statale alla liberalizzazione dei princi-pali settori economici e alla globalizzazione dei mercati. La legge istitutiva ha voluto battezzare questa authority «garante della concorrenza e del mercato», proprio per sottolineare la funzione di pungolo al legislatore e al sistema economico che ha dovuto svolgere. Ci è riuscita? Lo abbiamo chiesto questa settimana ad alcuni tra i maggiori esperti di regolamentazione in Italia, prendendo spunto dalle celebrazioni che si sono svolte qual-che settimana fa a Roma, in occasione del ven-ticinquennale della legge istitutiva dell’Agcm. I professionisti hanno fatto capire che c’è ancora molto da fare per far crescere la cultura della concorrenza in Italia. E che su concentrazioni, cartelli e abusi di posizione dominante, l’auto-rità potrebbe fare di più e meglio. Certo, tutto passa anche dall’interesse che la politica mette su questi temi: se è vero, come è vero, che il ddl concorrenza (As 2085) arranca da oltre un anno in parlamento, si capisce bene come la concor-renza resti sempre uno dei temi marginali del dibattito e non venga invece percepito come un valore da tutelare, soprattutto in tempo di crisi. Perché anche questo è un aspetto da non sottova-lutare: quando le aziende, anziché andare verso morte certa perché non ce la fanno più a stare da sole sul mercato, si mettono insieme tra di loro, e acquisiscono dimensioni tali da poter stare sul mercato in maniera più forte, hanno fatto forse qualcosa di anticoncorrenziale?

AffariLegali

NUOVA EDIZIONE

IL PRIMO GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELLA GIUSTIZIA

A 25 anni di distanza dalla legge istitutiva dell’Antitrust, molti ancora i temi aperti

Concorrenza vo cercando

REPORT DI A&O

Cartelli, l’Ueabbassa la guardia

Unnia a pag. IV

TAR DI TRENTO

L’equo indennizzo può essere ceduto

Costa a pag. V

PROCESSO

Ancora vive e vegete le copie di cortesia Paolucci a pag. VIII

IN EDICOLA

A SOLI € 11,90*

CON

*Oltre al prezzo del giornale

Page 24: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

II Lunedì 25 Aprile 2016 S T U D I & C A R R I E R E

Dopo 5 lustri, la legge istitutiva dell’Agcm non ha ancora fatto decollare una cultura

Antitrust, 25 anni nel segnodella poca concorrenza

Pagine a curadi FEDERICO UNNIA

A 25 anni dalla sua co-stituzione l’Antitrust italiano è ancora in cerca di una precisa

dimensione. Se da un lato si deve incentivare il con-trollo in materia di appalti e stringere una più stretta collaborazione con l’autori-tà presieduta da Raffaela Cantone, dall’altro occorre spingere per far crescere la cultura della concorrenza. Con il bisogno di allargare il campo d’azio-ne anche alle pmi, riveden-do le soglie di fatturato rile-vanti.

È questo il sentiment che si raccoglie presso i più affermati pro-fessionisti ita-liani in tema di Antitrust, interpellati da Affari Legali.

Secondo Al-berto Pera, of counsel, già socio, dello studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e, dal 1990 al 2000 primo segretario ge-nerale dell’Autorità garante della concorrena e del merca-to (autore con il giornalista Marco Cecchini del saggio La rivoluzione incompiuta, sui 25 della legge istitutiva dell’Antitrust) due sono gli aspetti su cui incentrare la rifl essione. «Il primo è l’ade-guatezza dei poteri di inter-vento diretto dell’Agcm: ben-ché la normativa italiana sia sostanzialmente allineata a quella europea, esistono spa-zi ulteriori per aumentarne l’effi cacia», dice Pera.

«In questo quadro si pone l’analisi dell’opportunità di una definizione di aree prioritarie di intervento, che consentano di usare più effi cientemente le risorse e d’altronde rappresentino una guida per la condotta delle imprese. Il secondo riguar-da la direzione e l’effi cacia dell’intervento riguardo le distorsioni alla concorren-za derivanti dall’intervento pubblico. Nonostante queste hanno sempre rappresentato un’area prioritaria di inter-vento dell’Autorità italiana si tratta di un’area in cui la defi nizione di indirizzi a la loro condivisione appare par-ticolarmente cruciale».

Secondo Claudio Tesau-ro, partner responsabile del dipartimento di diritto dell’Unione europea di Bo-nelliErede e presidente

dell’Associazione Antitrust Italiana, «le maggiori diffi -coltà nel public enforcement del diritto Antitrust potran-no riscontrarsi in casi che interessano nuovi mercati, penso ad esempio allo svi-luppo di nuove piattaforme tecnologiche che hanno mo-difi cato le modalità di incon-tro tra domanda ed offerta, o nuove forme di abuso dove il diritto Antitrust si intreccia con la regolazione di settore. Il quadro normativo di riferi-mento vorrebbe una modifi ca

delle soglie di fatturato per la notif ica delle opera-zioni di con-centrazione, oggi ecces-s i v a m e n t e alte, ed il ri-pristino del numero dei Componenti dell’Autorità a 5, così da poter acco-gliere pro-fessionalità di cui benefi -cerebbe l’in-

tero processo decisionale».Parla invece di una cre-

scita culturale in materia di Antitrust nel nostro pae-se Antonio Catricalà, già presidente dell’Agcm e oggi socio dello studio Lipani Catricalà&partners. «Cre-do che la sfi da dell’Antitrust sia soprattutto culturale. Senza retrocedere sul piano dell’enforcement, che costitu-isce l’ordinaria amministra-zione, lo sforzo straordinario va fatto sul piano culturale.

Occorre che il valore della concorrenza entri a fare par-te a pieno titolo nel Dna del nostro sistema economico e istituzionale. Su questo fron-te siamo oggettivamente in ritardo: basti pensare al Ddl concorrenza. Varato a febbra-io 2015 dal Governo, a oltre un anno di distanza, è ancora in Parlamento. Ciò signifi ca che la concorrenza non vie-ne vissuta come una priorità

dalle nostre istituzioni legi-slative. La lotta ai cartelli e agli abusi di posizione domi-nante diventa infatti perden-te se non è accompagnata da una diversa sensibilità collet-tiva. È un cambiamento che deve riguardare la politica, le aziende ma anche la ma-gistratura amministrativa: per quanto ineccepibile pos-sa essere un provvedimento dell’Autorità, ci sarà sempre un giudice pronto ad annul-larlo perché prigioniero di

una cultura formalistica che non sa vedere nella concor-renza una valore costituzio-nale da tutelare».

Per Luciano Di Via , partner responsabile del team Antitrust di Clifford Chance in Italia, «l’Auto-rità dovrebbe interrogarsi sulla possibilità di applicare direttamente la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ciò sarebbe opera-tivamente possibile facendo ricorso ai poteri di cui all’art. 21-bis della legge Antitrust nazionale.

In secondo luogo, credo sia importante che l’Auto-rità invochi una modifica della normativa nazionale in materia di controllo sul-le concentrazioni che, dopo l’intervento normativo del 2012, ha allargato eccessi-vamente le maglie della sua applicazione. Noi legali Anti-trust, infatti, vediamo spesso operazioni potenzialmente idonee a sollevare problemi

concorrenziali che, per effet-to del concorso delle due so-glie, sfuggono agli obblighi di notifi ca. Da un punto di vista organizzativo, dovrà accre-scere la propria collaborazio-ne e capacità di dialogo con le altre autorità nazionali di concorrenza dell’Unione, sen-za passare necessariamente per la Commissione Europea, che spesso ha logiche molto burocratiche nello stabilire le proprie priorità e nell’affron-tare le nuove questioni».

«In appena 25 anni di vita l’Antitrust italiana ha cam-biato più volte pelle. L’avven-to del presidente Pitruzzel-la ha portato una riduzione delle istruttorie chiuse con «impegni», spesso rivelatesi scarsamente efficaci, e un considerevole aumento di casi chiusi con l’applicazione di sanzioni, commenta An-drea Marega, responsabile

del Dipartimento Antitrust di Ughi e Nunziante – Stu-dio legale. «Ad un approccio più severo dell’autorità Anti-trust fa inevitabilmente eco una maggiore deterrenza. Di-versamente da prima, spes-so finiscono sotto la lente di ingrandi-mento anche imprese di d imens ion i medio-picco-le o condotte di mercato a rilevanza più locale, il che favori-sce almeno in teoria una m a g g i o r e d i f f u s i o n e di una certa sensibilità in tema di illeciti Antitrust. Un numero sem-pre maggiore di casi di car-tello riguarda gli appalti, il che, oltre a rivelare una lar-ga diffusione delle turbative d’asta in Italia, testimonia, la straordinaria duttilità degli strumenti Antitrust, che rappresentano rimedi effi caci per le affrontare le

distorsioni di mercato più disparate»

Infine, per Filippo Fio-retti, partner di Pavia e Ansaldo, «i cartelli orizzon-tali, la fi ssazione dei prezzi, la spartizione dei mercati o il c.d. bid rigging continue-ranno ad essere al centro dell’attività dell’Autorità, tuttavia ritengo che ci siano già numerosi segnali che in-dicano che anche gli accordi di natura verticale saranno sempre più sotto la lente di ingrandimento dell’Autorità. Lo stesso dicasi per gli abusi

di posizione dominante, per i quali continuerà a porsi la questione del delicato rap-porto fra proprietà intellet-tuale e diritto della concor-renza. Prospettive di crescita si delineano nel private en-forcement, soprattutto quan-do saranno recepite le regole introdotte dalla Direttiva sul risarcimento danni Antitrust, con possibili conseguenze sull’attività dell’Autorità, in particolare sulle sue decisione che, in quanto vincolanti per il giudice civile e non più solo una c.d. prova privilegiata, do-

vranno essere sempre più solide e inat-taccabili.

Infine, i l controllo delle concentrazio-ni. La riforma voluta dal go-verno Monti ha ridotto in misura for-se eccessiva i l n u m e r o di operazio-ni soggette allo scrutinio dell’Autorità, con riguardo

soprattutto, direi, ad una se-rie di operazioni di c.d. mid-market, che costituisce il prin-cipale tessuto dell’impresa nel nostro paese. La revisione delle regole potrà rinverdire la stagione del merger control anche per l’auspicabile ripresa della vitalità dei mercati».

© Riproduzione riservata

Alberto Pera

Claudio Tesauro

Antonio Catricalà

Luciano Di Via

Filippo Fioretti

Andrea Marega

Giovanni Pitruzzella

Page 25: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

IIILunedì 25 Aprile 2016S T U D I & C A R R I E R E

«Credo che, nei prossimi anni, l’Autorità Garante abbia davanti a sé due importanti sfide. La prima, di merito», secondo Stefano Gras-sani, responsabile del dipartimento Antitrust e Diritto Ue dello Studio Gatti Pavesi Bianchi, «recuperare all’enforcement del diritto Antitrust una dimensione non necessariamente legata solo alla lot-ta alle intese tra concorrenti ed agli abusi di posizione dominante. Le im-prese sono oramai perfettamente con-sapevoli del fatto che un cartello vio-la la legge, ma sono quasi sempre igna-re dei rischi Anti-trust insiti in certe clausole o modelli contrattuali che co-stituiscono il cuore dei loro comportamenti quotidiani, specie in certi settori. La Commis-sione europea ha in questo campo sostanzialmente lasciato mano libera alle autorità nazionali. A parte qualche recente timida in-cursione, la verifica della compati-bilità concorrenziale degli accordi verticali (contratti di distribuzione, franchising, licenza etc.) ha tutta-via giocato un ruolo del tutto mar-ginale nella casistica della nostra Autorità, a differenza di quanto invece avvenuto per esempio in Francia, Germania, Svizzera e Regno Unito.

Domanda. E la seconda? Risposta. La seconda sfi da, di

sistema, sarà quella di dotarsi di moderne procedure istruttorie.

In passato, il procedimento An-titrust era sostanzialmente era defi nito dalle, e fi niva con le, deci-sioni dell’Autorità. Da diversi anni, l’intervento inizia con la decisione Antitrust per proseguire con il giu-dizio civile di risarcimento. Ed in quella sede la valutazione dell’Au-

torità sull’accerta-mento della viola-zione è vincolante per il giudice. Que-sta vera e propria rivoluzione mutua-ta dal sistema nord-americano (che però ha un sistema di en-forcement pubblico completamente di-verso dal modello europeo) comporta che anche da noi si debba operare una seria rifles-sione sull’assetto organizzativo della

Autorità. Fermo eventualmente re-stando l’impianto di una autorità amministrativa indipendente, è opportuno sia valutato l’ingresso nelle istruttorie Antitrust di regole coerenti con il processo civile che ne costituirà sempre più spesso il corollario. In una prospettiva di attuazione del diritto della con-correnza nel cui ambito conviva-no public e private enforcement, il secondo inscindibilmente legato al primo, un signifi cativo ammo-dernamento delle procedure raf-forzerebbe tenuta ed impatto delle decisioni dell’Autorità: sia rispetto al sindacato giurisdizionale, sia nei confronti del successivo giudizio ri-sarcitorio follow-on».

© Riproduzione riservata

STEFANO GRASSANI, GATTI PAVESI BIANCHI

Sì a nuove procedure istruttorie«Nei prossimi anni, anche alla

luce del recepimento della diret-tiva europea sulle azioni civili-stiche di risarcimento dei danni Antitrust, l’enforcement del di-ritto della concorrenza dovrebbe essere caratterizzato in Italia da un maggior bilanciamento tra in-terventi dell’Agcm come public enforcer e applicazione della normativa da parte dei giudici in sede di private enforce-ment».

Secondo Ales-sandro Greco , partner, responsa-bile Eu Concorren-za e regolazione dei mercati di Ever-sheds, «un ruolo propulsivo del pri-vate enforcement anche in Italia, in relazione alle azio-ni follow-on, passa inevitabilmente dal cambio di paradigma richiesto all’Autori-tà in relazione all’auspicabile analisi degli effetti concreti delle condotte anticoncorrenziali an-che in casi di ravvisate restrizio-ni per oggetto. La stessa azione dell’Agcm dovrebbe, poi, rifoca-lizzarsi sulle aree di intervento connaturate alla mission di una autorità di concorrenza.

Sotto questo profilo, sarebbe fondamentale un intervento le-gislativo, promosso e sollecitato dalla stessa Autorità, che le ri-consegnasse un controllo suffi-cientemente esteso delle opera-zioni straordinarie che possano impedire un effettivo svolgimen-

to dei meccanismi concorrenziali, trattandosi come noto di un po-tere del tutto affievolito a valle della riforma del governo Monti con il decreto Cresci-Italia: in un contesto comunitario in cui sempre più rigoroso si profila il sindacato Antitrust anche sul-

le acquisizioni di partecipazioni di minoranza, è stri-dente l’inadegua-tezza del regime di controllo delle c o n c e n t r a z i o n i allo stato appli-cato in Italia.

D o m a n d a . Quali priorità quindi?

Risposta . In termini di agenda di linee di azione, l’Agcm dovrà con cautela approc-ciarsi a settori regolati, evitando

interventi di carattere regolato-rio in ambiti più esposti a pres-sioni esterne, quali il settore farmaceutico, e viceversa osare probabilmente di più nell’azio-ne contro restrizioni competiti-ve nei servizi di intermediazione on-line.

Alla luce della revisione di le-gittimità sempre più pervasiva da parte del giudice amministra-tivo e dei recenti sviluppi della giurisprudenza comunitaria le indagini e i provvedimenti fina-li dovranno caratterizzarsi per maggiore coerenza, sviluppo dell’impianto probatorio e rispet-to dei diritti di difesa.

© Riproduzione riservata

ALESSANDRO GRECO, EVERSHEDS

L’Antitrust è ormai europeo

«Dopo 25 anni di attività, l’Agcm, sta delineando sempre meglio i propri ambiti d’inter-vento. Centrale rimarrà il ruolo di watchdog nel settore della con-correnza, focalizzando gli sforzi sul contrasto alle attività di car-tello. La repressione di tale tipo di ille-cito anticoncorren-ziale è rilevante, non solo la dinami-ca competitiva sui mercati, ma an-che per infondere maggiore fiducia nei consumatori in un momento in cui bisogna sostenere i consumi», dice Giuseppe Mezza-pesa, of counsel di Jones Day.

Domanda Qua-li altri settori si svilupperanno?

Risposta. Un’area di sempre maggiore rilievo strategico po-trà sicuramente essere quello di supporto alla pubblica ammini-strazione nella repressione dei fenomeni di corruzione.

Se infatti, si è reso necessario creare l’Autorità Nazionale Anti-corruzione presieduta da Raffae-

le Cantone, anche l’Agcm, con le sue istruttorie nell’ambito degli appalti pubblici, svolge un ruolo chiave per reprimere i fenomeni collusivi che sono – oltre che in violazione della normativa sul-la concorrenza – lesivi dell’in-

teresse della pa a ottenere forniture di beni e servizi a condizioni non artificiosamente gonfiate.

Altro settore in costante richiesta di intervento è quello della sem-plificazione ammi-nistrativa, laddove ingiustificati osta-coli derivino dalla normativa degli enti locali. In que-sto caso, l’Autorità può avvalersi dei poteri di competi-

tion advocacy attribuiti dall’art. 4 del decreto legge 1/2012 (poi convertito).

In base a tale norma, la Pre-sidenza del Consiglio Dei Mini-stri raccoglie segnalazioni dalle Autorità Indipendenti sul mal-funzionamento dei mercati per adottare le opportune misure.

© Riproduzione riservata

GIUSEPPE MEZZAPESA, JONES DAY

Centrale il ruolo di watchdog«Nei prossimi anni, è auspica-

bile che l’Autorità riesca a riaf-fermare il suo ruolo di rigorosa guardiana del rispetto delle dina-miche di concorrenza nel nostro paese», dice Matteo Beretta partner di Cleary Gottlieb. «In concomitanza con la recente crisi che ha colpito il paese, l’Agcm sembra in-fatti aver ridimen-sionato il suo stori-co ruolo di rigoroso public enforcement del diritto Anti-trust. Ciò si è verificato, seppur per motivi diversi, non solo con riferimento ai casi di abuso e car-tello (troppo rari e spesso incentrati su infrazioni di natura locale), ma anche al con-trollo delle concentrazioni. Con rifermento ai primi casi, un public enforcement blando (le cui ragioni vanno rintracciate anche nell’assorbimento delle limitate risorse dell’Agcm in materie non Antitrust) rischia di innescare un circolo vizioso: la percezione di un più limitato rischio di de-tection e punizione può indurre

le imprese a un rilassamento dei comportamenti sul mercato.I riflessi di tale meccanismo pos-sono essere visti anche nel persi-stente insuccesso del programma di leniency nazionale. Con riferi-mento alle concentrazioni, la modi-

fica normativa alle soglie che fanno scattare un obbligo di comunicazione preventiva ha com-portato un drastico inaridimento del flusso di notifiche. Ciò si è tradotto non solo nella perdita di potere di inter-vento sui fenomeni concentrativi, ma anche nella per-dita della capaci-tà di monitorare i mercati e le loro trasformazioni.

© Riproduzione riservata

MATTEO BERETTA, CLEARY GOTTLIEB

Poco potere sulle concentrazioni

Stefano Grassani Alessandro Greco

Giuseppe MezzapesaMatteo Beretta

Supplemento a cura di ROBERTO MILIACCA

[email protected] GIANNI MACHEDA

[email protected]

Page 26: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

IV Lunedì 25 Aprile 2016 A T T UA L I TÀEmerge da uno studio condotto da Allen&Overy sulle autorità Antitrust nel mondo

Cartelli, l’Ue abbassa la guardiaLe sanzioni negli Usa 5 volte superiori a quelle europee

Pagina a curaDI FEDERICO UNNIA

Sui cartelli tra imprese e gli strumenti per com-batterli, le differen-ze tra Ue e Usa sono

molte. Uno studio condotto da Allen&Overy sull’attivi-tà sanzionatoria svolta dalle diverse autorità Antitrust a livello globale nel combattere i cartelli, ha messo in evidenza che la principale differenza è la notevole disparità nel valore totale delle sanzioni imposte nell’ultimo anno.Negli scorsi anni, le sanzioni imposte nel-la Ue avevano di gran lunga sorpassato quelle imposte ne-gli Usa.

Nel 2015, tuttavia, la situa-

zione si è ribaltata: le sanzio-ni imposte dalle autorità Usa hanno superato 5 volte quelle erogate dalla Ue, pari a soli 410,16 milioni di dollari.

«La domanda critica che solle-va questa dispa-rità è se si tratti semplicemente del risultato dello stato o natura di diverse situazioni piuttosto che delle autority, oppure se rifl etta una poten-ziale diminuzione dell’attenzione posta dall’Unio-ne Europea sulla lotta ai car-telli. Solo il tempo potrà dirlo» spiega ad AffariLegali, John

Terzaken, partner and head of the cartel enforcement practice presso la sede di Wa-

shington di Allen & Overy.

U n ’ i n d a g i n e che sembrerebbe non risentire della crisi. «Non c’è evi-denza che la crisi globale abbia in-fl uito sulla lotta ai cartelli. Al contra-rio, continuiamo a riscontrare uno scenario sempre più affollato, ca-ratterizzato da più

authority e più alte sanzioni» aggiunge Terzaken.

Il trend dovrebbe registrare una crescita nel 2016. «Questa

previsione si fonda su nume-rosi fattori, tra cui, il più im-portante riguarda le nostre attese per l’attuale lista di procedimenti in mano alle di-verse authority e il fatto che il valore delle sanzioni imposte dalle giurisdizioni in ciascun singolo caso continua ad au-mentare anno dopo anno, così come aumentano le autorità che impongono tali sanzioni su ciascun caso» conclude.

Un’area in cui i profi li An-titrust sono particolarmente rilevanti è quella delle fusio-ni e acquisizioni: sempre da uno studio internazionale di Allen&Overy, condotto sui 16 mercati più importanti, emer-ge che ben 92 operazioni di M&A su 5.059 totali, hanno

richiesto l’intervento delle au-torità antitrust. In 38 di questi casi l’eliminazione dei profi li di contrasto con le norme an-titrust è avvenuto prima della conclusione dell’operazione e nei restanti 54 in sede di ap-provazione dell’operazione. Un segnale di come ben prima che le operazioni abbiano formale sottoscrizione le parti inter-pellano le locali autorità per verifi care la conformità.

Nel 2015 sono state abban-donate 13 operazioni di acqui-sizione per insuperabili profi li di contrasto con le norme anti-trust, di cui 6 negli Stati Uniti, 2 in Europa, Australia e Bra-sile, 1 rispettivamente in Uk, Cina e Turchia.

© Riproduzione riservata

Non ricompresa nello studio di Allen&Overy, e proprio l’indomani delle indicazio-ni che l’Antitrust, presie-

duta da Giovanni Pitruzzella, ha fornito per dare il via all’acquisizione di Rcs Libri da parte di Mondadori, come si presenta l’Italia nel controllo delle operazioni di M&A? Il quadro italiano del public enforcement antitrust da parte dell’Agcm nel 2015 si è connotato per un dato di sostanziale consolidamento in termini di numero di istruttorie chiuse rispetto al 2014. L’Agcm ha chiuso nel 2015 14 procedi-menti a fronte delle 15 istruttorie chiuse al 31 dicembre 2014. Una considerazione prospettica che muova dal numero di casi avviati nel 2015 denota una fl essione: a fronte dei 16 procedimenti aper-ti nel 2014, ne sono stati avviati solo 11 nel 2015, un dato inferiore anche al 2013.

«Anche ad ammettere che tutti i casi attualmente pendenti si conclu-dessero nel 2016, il che appare diffi -cilmente ipotizzabile a dispetto della breve durata media delle istruttorie, il numero di procedimenti conclusi sarebbe al più in linea con quello del 2015 e 2014. Più specifi camente gli ultimi 3 mesi del 2015 hanno visto l’apertura di 6 nuove istruttorie, mentre nei primi 9 mesi dell’anno si era registrato l’asfi ttico dato di ap-pena 5 procedimenti nuovi: anche l’incipit del 2016 è stato tutt’altro che brioso, con 1 solo caso avviato nei primi tre mesi, probabilmente anche in ragione della scadenza del mandato di uno dei tre componenti del collegio e della nomina del nuovo componente prof. Ainis» commenta Alessandro Greco, partner, respon-sabile Ue, Concorrenza e regolazione dei mercati di Eversheds

In generale, un confronto con i dati di attività recente di altre autorità di concorrenza in paesi Ue – più o meno sofi sticate e strutturate - rivela un tasso di interventi dall’Agcm per pro-cedimenti antitrust tendenzialmente ancora al di sotto delle aspettative ingenerate dalla indipendenza, alta

qualifi cazione e competenza e note-vole autonomia fi nanziaria dell’au-torità (indubbiamente rafforzata dal meccanismo di finanziamento interamente a carico delle imprese introdotto a decorrere dal 2013).

«Tra i numerosi fattori che inci-dono su questo tasso relativamen-te esiguo di enforcement, spiccano

senz’altro le eccessive attribuzioni di competenze all’Agcm da parte del legislatore, in particolare con le rifor-me Monti, e l’inadeguato funziona-mento del programma di clemenza» aggiunge Greco.

La tipologia di casi di intese perse-guiti lascia poi emergere una chiara focalizzazione sulle fattispecie di c.d. bid rigging, ovvero di forme di concer-tazione in materia di gare di appalto (7 degli 11 casi di intese chiusi nel 2015), laddove la scelta dei settori merceologici coinvolti sembra a vol-te ristagnare su mercati e segmenti di business già oggetto di reiterata indagine (calcestruzzo e cemento, gas medicali, accordi interbancari, tariffe e condotte degli ordini pro-fessionali).

Tuttavia emerge un altro aspetto: si assiste ad un sensibile aumento in valore delle sanzioni e maggior equi-librio tra accertamenti di violazione e accettazioni di impegni. «Con rife-rimento all’ammontare complessivo delle sanzioni applicate dall’Agcm all’esito dei procedimenti conclusi, si è assistito ad una crescita esponen-ziale nell’anno 2015, in coincidenza

con l’applicazione delle Linee Guida in materia di calcolo delle sanzioni ai sensi dell’art. 15 L. 287/90, delle quali l’Agcm si è dotata alla fi ne del 2014. In non pochi procedimenti per intesa riguardanti imprese di modeste di-mensioni, il quantum della sanzione ha raggiunto o quasi il massimo edit-tale del 10% del fatturato, in ragio-

ne di un’applicazione infl essibile del valore del 15% delle vendite rilevanti per le fattispecie molto gravi: si è trattato di una sterzata netta, rispetto ad un precedente trattamento alquanto mite an-che delle intese orizzontali mol-to gravi, peraltro coincidente con un’agenda di enforcement orien-tata a casi di ambiti geografi ci e settori di business di dimensioni contenute» chiosa Greco. Infi ne, è da valutare positivamente il ri-equilibrio nel biennio 2014-2015 tra decisio-ni di violazione e ac-cettazioni di impegni

senza accertamento di infrazione: «Nel comples-so, nonostante singoli casi più complessi e innovati-vi, la politica di enforce-ment antitrust dell’Agcm nel breve e medio termine non può che avere ampi margini di miglioramen-to» conclude.

«L’impegno dell’Anti-trust nella lotta contro cartelli ed intese si conferma – ed anzi si raffor-za sotto diversi ed intrecciati profi li», commenta Valeria Falce, ordinario di diritto dell’economia all’Universi-tà Europea di Roma e of counsel del-lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners. «Si assiste innanzitutto ad una inversione di tendenza: meno impegni, più accer-tamenti istruttori e più sanzioni. Le decisioni patteggiate - quelle che evitavano approfondimenti e multe salate in cambio di modifi che nelle prassi, nelle condotte e nelle clauso-le contrattuali -, non sono la norma come era in passato, né ad esse si riconosce più la capacità di moraliz-zare il mercato in quanto tali, indi-

rizzandolo spontaneamente verso un funzionamento effi ciente. È quanto ha insegnato il caso sull’organizza-zione dei servizi marittimi nel Golfo di Napoli, riaperto per mancata at-tuazione degli impegni a suo tempo assunti e conclusosi con multe sala-te» spiega Valeria Falce.

I rifl ettori dell’Antitrust puntano ora sul mercato e a 360 gradi. Settori che sino a qualche anno fa venivano lambiti occasionalmente dall’Agcm, oggi non sono risparmiati da richie-ste di approfondimento. «È il caso, ad esempio, del settore farmaceuti-co, che viene scandagliato rispetto a profi li sino ad ora inediti, ma anche di quello bancario e fi nanziario, che viene perlustrato rispetto ai servizi di pagamento ma non solo; è il caso dei diritti sportivi, rispetto al quale si attende da giorni un responso fi -

nale; è il caso del settore del vending, per la pri-ma volta interessato da verifi che concorrenziali» aggiunge Falce.

Anche le nuove tecno-logie diventano oggetto di crescente attenzione. «In questo contesto, mi pare si vada affi nando la sensibilità giuridica ed economica rispetto alle implicazioni antitrust legate alla digitalizzazio-ne di settori economici.

Penso all’istruttoria sui servizi al-berghieri on line, questa sì conclusa con impegni, ma anche alle meditate rifl essioni sul caso Uber. Si assiste poi ad una non trascurabile novità: le procedure di selezione e affi damen-to, i bandi e le gare pubbliche sono al centro della rifl essione antitrust, perché è in questa fase che si getta-no le basi della futura concorrenza e perché da questa fase dipende la concorrenza futura. I casi sono molti e toccano prodotti e servizi disparati, ora è il caso dell’affi damento dei ser-vizi di ristoro sulla rete autostradale, ora quello dei servizi di pulizia nelle scuole, ora sono i servizi di bonifi ca e smaltimento».

© Riproduzione riservata

ANCHE PER EFFETTO DELLA CRESCITA DEL NUMERO DI COMPETENZE IN CAPO ALL’AUTORITÀ

In Italia i procedimenti avviati dall’Agcm sono pochi

Joe Terzaken

Valeria Falce

Page 27: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

25 Aprile 2016

Selezione di Sentenze tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

1. CARTELLE IN BUSTE VUOTE, PROVA AL CONTRIBUENTE

2. INTERESSI DI GRUPPO, DEDUZIONE SALVA

3. RIVALUTAZIONE-PREZZO, NO PLUSVALENZA SUL GAP

4. TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SOLO NEI LIMITI

5. RADDOPPIO TERMINI KO ANCHE PER IL PASSATO

6. REDDITOMETRO FAMILIARE ALTERA LA PROGRESSIVITÀ

7. RISCOSSIONE, TERMINE 5 ANNI DALLA CARTELLA

I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7

Page 28: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

2

SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Sul tema si registra una certa divaricazione della giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale questo collegio intende però aderire all’orientamento che risulta prevalente, in base al quale, ove il concessionario si avvalga della facoltà, prevista dal dpr 29/9/73, n. 602, art. 26, di provvedere alla notifi ca della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai fi ni del perfezionamento della notifi cazione è suffi ciente, anche alla luce della disciplina dettata dal dm 9/4/2001, artt. 32 e 39, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento a carico dell’uffi ciale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua fi rma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (…) L’orientamento prevalente risulta

più rispettoso del principio generale di cosiddetta vicinanza della prova, poiché la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase fi nale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato), anche avvalendosi di testimoni, che al momento dell’apertura il plico era privo di contenuto. Merita dunque di essere confermato il principio per cui, in tema di notifi ca della cartella esattoriale ai sensi del dpr 29/9/73, n. 602, art. 26, la prova del perfezionamento del procedimento di notifi cazione è assolta dal notifi cante mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza

di cui all’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso). Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo la contribuente fornito la prova dell’asserita assenza, all’interno della busta notifi catagli in data 6/6/2007, della cartella di pagamento, detta notifi ca deve ritenersi perfezionata, con conseguente tardività dell’impugnazione ai sensi dell’art. 21, dlgs n. 546/1992, in quanto proposta dalla contribuente solo in data 16/1/2008 (e dunque rivolta avverso l’estratto di cartella ricevuto in data 11/1/2008 da Equitalia Etr spa, su sua richiesta del 3/1/2008).

Cartelle in buste vuote, prova al contribuenteIn tema di notificazione della cartella di pagamento

spedita a mezzo del servizio postale in busta chiusa, è onere del contribuente dimostrare che il plico non conteneva l’atto in questione o che conteneva un atto diverso; di contro, l’agente della riscossione assolve alla prova del perfezionamento della notificazione mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all’indirizzo del destina-tario, la cartella di pagamento si ritiene ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordina-ria regolarità del servizio postale. Ad affermarlo è la Corte di cassazione nella sentenza n. 5397/2016.

Il ricorso originario veniva proposto contro una cartella di pagamento che il contribuente riteneva di non aver mai ricevuto, conosciuta solamente attraverso l’estratto di ruolo. Dopo la costituzione in giudizio dell’agente della riscossione, che produceva in giu-dizio la ricevuta di ritorno del plico con cui riteneva effettuata la notifica, la contribuente precisava di aver ricevuto in quella data solo una busta «a sacco», proveniente da Equitalia, ma priva di contenuto, e di aver segnalato l’anomalia alla mittente, indicando anche il numero della raccomandata, senza ricevere

però risposta. Il primo grado di giudizio concludeva per l’inammissibilità del ricorso, mentre l’appello del contribuente veniva accolto, poiché la Ctr riteneva incombente sull’agente della riscossione l’onere di provare che la busta notificata contenesse proprio quella cartella. La Cassazione ha ribaltato la deci-sione, cassando la sentenza regionale e compensando tra le parti le spese di lite, «in considerazione del rilevato contrasto giurisprudenziale».

La prova che la busta fosse vuota, spiegano gli ermellini, è a carico del contribuente, che può nel caso avvalersi anche di testimoni, presenti all’aper-tura del plico; l’agente della riscossione, invece, è liberato dal proprio onere depositando la ricevuta di ritorno, da cui si evinca la consegna del plico nel luogo giusto e nelle mani della persona giusta.

Diverso è il caso, accennato anche nella sentenza in commento, in cui il notificante sostenga che la busta conteneva più atti: la presunzione di coin-cidenza tra spedizione e notificazione dell’atto, infatti, vale per un singolo atto (una spedizione = un atto notificato), per cui spetta al notificante, in tale fattispecie, fornire la prova che la busta ne contenesse più di uno.

Nicola Fuoco

Page 29: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

3

SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Nell’ambito di un gruppo societario che ha aderito al consolidato fi scale, qualora a una società del grup-po residuano interessi passivi indedu-cibili dovuti a incapienza del 30% del suo Rol, può riportare tale le eccedenze all’interno del consolidato qualora vi siano soggetti che non abbiano intera-mente sfruttato la propria quota di Rol per la deduzione degli interessi. Dal combinato disposto dei commi 7 e 8 dell’art. 96 del Tuir emerge che, nella determinazione del reddito complessivo di gruppo, è ammessa la possibilità di compensare la quota di interessi passivi netti indeducibili determinatasi in capo a una società del gruppo (sia consolida-ta che consolidante) con la capienza di Rol che residua dopo la compensazione individuale, in capo a un’altra società dello stesso gruppo consolidato. [omis-sis] il modello Unico veniva arricchito di una sezione specifi ca per il calcolo della quota di interessi passivi indedu-cibili e così si sono previsti: il rigo RF 118, nel quale va indicato l’ammon-

tare degli interessi passivi annotati in bilancio (prima colonna), l’ammontare degli interessi attivi (seconda colonna), l’ammontare degli interessi passivi di-rettamente deducibili in quanto minori al massimo uguali agli interessi attivi (terza colonna),l’eccedenza degli inte-ressi passivi su quelli attivi da confron-tare con il Rol (quarta colonna); il rigo RF 119, nel quale va indicato il risulta-to operativo lordo (prima colonna) e il 30% di tale valore (seconda colonna); il rigo RF 120, nel quale va indicata I’ec-cedenza di Rol non utilizzata riportabi-le; il rigo RF 121 nel quale vanno indi-cati gli interessi passivi non trasferibili al consolidato (colonna 1), gli interessi passivi trasferiti al consolidato (colonna 2) e l’importo delle eccedenze di inte-ressi passivi non deducibili rispetto al 30% del Rol, pari alla differenza, se po-sitiva, tra gli importi indicati in colonna 5 del rigo RFl18 e in colonna 3 del rigo RF ll9 (colonna 3). L’importo di interes-si passivi così calcolato va riportato al rigo RF 16 tra le variazioni in aumento

del reddito. Tanto premesso, dalla docu-mentazione versata in atti resta acclarato che la società ... partecipante al gruppo ... srl, nell’anno d’imposta 2010 gene-rava interessi passivi eccedenti il 30% del risultato operativo lordo per euro 19.502, che erroneamente non veniva-no appostati nella seconda colonna del rigo RF 121 e nella prima colonna del rigo GN36 del mod. Unico 2011x20l0 e per essa indeducibili nel periodo. Che si tratta solo di un errore non incidente sul-la sostanza del diritto lo si evince chia-ramente dalla differenza tra il valore ap-postato nella colonna 3 del rigo RF121 con quello indicato nella colonna 1 stesso rigo. Questo elemento è idonea e suffi ciente prova della fondatezza del diritto della ... srl a dedurre dal consoli-dato, ex art. 96/c.7-8 Tuir, gli interessi passivi eccedenti il 30% del Rol della ... srl, [omissis] Ritenendo pertanto di dover far prevalere il diritto sostanziale sull’errore formale di compilazione del modello Unico 20I1x2010, la Commis-sione accoglie il ricorso [omissis].

Interessi di gruppo, deduzione salva

In un gruppo societario che abbia optato per il consolidato fiscale, se una società del gruppo ha interessi passivi indeducibili perché eccedenti il 30% del Rol, detti componenti negativi possono essere riportati all’interno del consolidato, qualora vi siano soggetti che non abbiano interamente sfruttato la propria quota di Rol per la deduzione degli interessi. Per realizzare in concreto tale opzione, è necessario che la società indichi nel proprio modello Unico, in apposita sezione, gli interessi passivi per essa indeducibili e trasferiti al consolidato. L’erronea o incompleta compilazione di tale sezione, tuttavia, non pregiudica la spettanza del diritto alla deduzione, che resta sempre ancorato a criteri sostanziali, sui quali non può incidere un mero errore formale o una dimenticanza commessa nella redazione del dichiarativo. È quanto si legge nella sentenza n. 36/01/2016 della Ctp di Lecco. La vertenza nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa al modello consolidato nazionale e mondiale facente capo a un gruppo societario operante nel territorio lecchese. Il recupero concerneva proprio la ripresa degli interessi passivi portati in deduzione nell’ambito del consolidato fiscale.

Già in sede di comunicazione di irregolarità,

la società aveva tentato di spiegare la propria posizione al fisco: si era, infatti, venuta a creare un’eccedenza di interessi passivi indeducibili in capo a una controllata (per superamento del limite del 30% del Rol) e tali interessi erano stati dedotti nell’ambito del consolidato; tuttavia, nel modello Unico della controllata, era stata erroneamente omessa l’indicazione di tali somme nell’apposito rigo.

Esperita infruttuosamente la fase pregiudiziale, la società procedeva con il ricorso alla Ctp di Lecco, ritenendo comunque prevalente la sostanza sulla forma, avendo dichiarato l’effettiva esistenza delle condizioni per fruire della deduzione. I giudici tributari hanno accolto il ricorso, osservando che un errore formale di questo genere non può arrecare pregiudizio né incidere sulla sostanza e sulla spettanza del diritto. In tali casi, prosegue il collegio, si ritiene «di far prevalere il diritto sostanziale sull’errore formale di compilazione del modello Unico». Le spese di giudizio, invece, sono state compensate tra le parti, proprio perché la ripresa dell’erario è stata indotta ed è scaturita da un errore commesso dal contribuente.

Benito Fuoco

Page 30: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

4

SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Va ricordato, inoltre come l’assunto dell’uffi cio sia stato costan-temente smentito dalle diverse com-missioni tributarie provinciali e regio-nali, tra cui la Commissione tributaria regionale di Milano, sezione distaccata di Brescia, con sentenza n. 1664 del 17/3/2015 che ha affermato che «è leci-to concludere che, per l’arco temporale intercorso tra l’atto di acquisizione ini-ziale e la data cui si riferisce la perizia di stima, la tassazione della plusvalenza deve intendersi soddisfatta con la cor-responsione dell’imposta sostitutiva, alla quale il contribuente sia volontaria-mente assoggettato; mentre per l’epoca successiva al valore iniziale è inderoga-bilmente fi ssato in quello risultante dal-la stima giurata. Tale essendo l’assetto giuridico risultante, la successiva ven-dita per un prezzo inferiore non ha altro effetto se non quello di dare luogo a una minusvalenza che preclude applicazio-ne dell’imposta, dunque infondatamen-te pretesa dall’uffi cio». Alla luce di tale giurisprudenza di merito, del tutto con-

divisibile, deve essere ritenuto che sia proprio l’an dell’obbligazione tributaria a non confi gurarsi, indipendentemente dai contenuti materiali dell’atto con cui avviene il passaggio di proprietà; per-tanto la differenza di segno negativo tra il valore di vendita e quello di perizia esclude i confi gurarsi di una plusva-lenza di cui all’art. 68 del Tuir. In ogni caso, anche a seguire il ragionamento indicato dall’uffi cio, bisogna fare riferi-mento alla risoluzione numero 53/2015 che testualmente afferma: «A integra-zione delle indicazioni sin qui richia-mata, si evidenzia che la ratio sottostan-te la norma in esame, volta a contrastare l’occultamento della base imponibile ai fi ni delle imposte indirette, viene meno nei casi in cui, pur non facendosi men-zione in atto dell’intervenuta rideter-minazione, lo scostamento del valore indicato nel medesimo atto rispetto a quello periziato, ossia quello minimo di riferimento previsto dalla norma, sia poco signifi cativo. Allo stesso modo, si ritiene che la predetta esigenza di non

intralciare l’attività di controllo possa considerarsi non disattesa nell’ipotesi in cui il contribuente, pure avendo dichia-rato in atto un corrispettivo anche sensi-bilmente inferiore a quello periziando, abbia comunque fatto menzione dello stesso atto dell’intervenuta ridetermina-zione del valore de terreno».E nel caso di specie, la vicenda prese in esame possiede caratteri che vanifi cano in origine l’utilità dell’indicazione del valore rideterminato nel rogito e che, a un tempo, palesano l’assenza di qual-siasi intendimento elusivo da parte dei titolari. Basta fare riferimento al fatto che la parte acquirente è un ente locale e che a tale trasferimento di proprietà si sia giunti alle condizioni dettate da quest’ultimo. Infatti, in tali occasioni, il quantum riconosciuto al proprietario, lungi dal derivare da una libera intesa dalle parti, scaturisce da una determina-zione pressoché unilaterale del Comu-ne che procede a un bonario accordo prospettando la possibilità di una pro-cedura di esproprio. [omissis]

Rivalutazione-prezzo, no plusvalenza sul gap

In tema di rivalutazione di terreni edificabili, la cessione dell’immobile a un prezzo inferiore rispetto al valore rivalutato non determina l’insorgenza di alcuna plusvalenza tassabile. Lo afferma la Ctp di Bergamo nella sentenza n. 103/08/16, censurando la prassi seguita dall’Agenzia delle entrate, che è solita accertare la plusvalenza, considerando inefficace la rivalutazione, se il prezzo indicato nel rogito si discosta da quello considerato nella rivalutazione e su cui è stata pagata l’imposta sostitutiva. La que-stione prende le mosse dalla cessione di un terreno edificabile, precedentemente sottoposto a procedura di rivalutazione, con redazione di apposita perizia di stima e pagamento dell’imposta sostitutiva al 4%. L’accertamento fiscale della plusvalenza scattava per il fatto che il prezzo di compravendita indicato nel rogito fosse inferiore al valore di perizia: in tali casi, secondo l’Agenzia delle entrate, è necessario operare una nuova rivalutazione, al ribasso, con nuovo pagamento dell’imposta sostitutiva e richiesta a rimborso di quella precedentemente corrisposta; altrimenti, la cessione dà luogo a una plusvalenza tassabile nella maniera ordinaria, non potendosi riconoscere efficacia alla rivalutazione quando il prezzo di cessione è diverso (anche inferiore)

rispetto a quello di perizia. La Ctp di Bergamo, accodandosi a numerosi collegi tributari che già in precedenza avevano assunto questa posizione, ha annullato l’accertamento. Secondo il giudice tributario, il valore di rivalutazione è un valore «massimo», da non scavalcare, e la vendita a un prezzo inferiore può dar luogo, semmai, a una minusvalenza, e non può dunque invalidare la rivalutazione e determinare l’insorgenza di una plusvalenza tassabile. In verità, la ratio della disposizione, così come applicata dall’Ufficio, è mirata a contrastare l’occultamento della base imponibile ai fini delle imposte indirette. Tant’è che la plusvalenza viene altresì evitata quando nel rogito, pur dichiarando un corrispettivo inferiore, venga fatta menzione dell’intervenuta ridetermi-nazione del valore del terreno. Nel caso di specie, tuttavia, la Ctp ha tenuto in considerazione il fatto che l’acquirente fosse un ente locale, circostanza che induce a ritenere non sussistente alcun intento di elusione o evasione fiscale; anche perché, aggiunge il collegio, è prassi che quando l’acquirente sia un ente pubblico, in questo caso un comune, il prezzo sia determinato dall’ente stesso.

Nicola Fuoco

Page 31: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

5

SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Osserva il Collegio, nell’orientamento sopra richiamato il Tfm viene equiparato al compenso erogato all’amministratore e, pertanto, se tale principio, può considerarsi vero dal punto di vista civilistico, non può altrettanto considerarsi veritiero dal punto di vista fi scale. Le due tipologie di reddito, difatti, subiscono una tas-sazione differente: il compenso viene tassato seguendo il principio di cassa ad aliquota progressiva, mentre il Tfm non sconta alcuna tassazione da parte del futuro benefi ciario fi ntanto che non viene erogato (mentre per la società è un costo immediatamente deducibile) e inoltre gli si applica la tassazione sepa-rata. Si perviene, pertanto, a conclusio-ni opposte se si valuta il trattamento di fi ne mandato, in generale, nell’ambito di un’interpretazione sistematica dei principi del diritto tributario e, in par-ticolare, mediante l’analisi dell’art. 105 Tuir. Dall’esame delle norme relative agli accantonamenti (artt. 105, 106, 107 del Tuir) si evince, chiaramente, che sono deducibili quelli espressa-

mente e tassativamente previsti dal le-gislatore fi scale, e in relazione a questi sono defi nite in modo analitico le con-dizioni, le modalità di determinazione, la quantifi cazione nonché i limiti di deducibilità Inoltre, occorre sottoline-are che rimettere alla discrezionalità dei soci la determinazione dei quantum dei predetti accantonamenti sarebbe una scelta arbitraria e in collisione con il principio di cassa di cui all’ari. 95, comma 5, Tuir previsto per i compen-si corrisposti agli amministratori. Tale norma, infatti, risulta preordinata a fi -nalità antielusive, tese a far coincidere nello stesso esercizio deduzione da par-te della società che ha sostenuto il costo fi nanziariamente e creazione di reddito imponibile per l’amministratore perci-piente. [omissis]. Fermo quanto sopra, si evidenzia, comunque, che la verifi ca della congruità dei componenti di red-dito negativi debba avvenire in base all’inerenza degli stessi, ovvero il con-tribuente deduce il costo nella misura in cui lo stesso è legato all’attività di impresa esercitata e, cioè alla capacità

che tale spesa ha di produrre reddito. In base a tale assunto, quindi, il compen-so dell’amministratore suscettibile di ripresa a tassazione nella misura in cui lo stesso risulti sproporzionato secondo il principio di causalità in poche parole, la spesa sostenuta appare superiore ai benefi ci, anche solo potenziali, cui la stessa fi nalizzata. È buona norma che la somma destinata all’accantonamen-to annuale sia pertanto limitata entro i limiti ragionevoli sopra indicati da calcolarsi appunto prendendo in consi-derazione l’entità del compenso com-plessivo dell’amministratore erogato nell’anno. Ci che non si verifi cato nel caso in esame, essendo stata riscontra-ta una sproporzione, posto che a fronte della corresponsione al medesimo di un compenso annuo di 31.000,00 euro era stata determinata un’indennità di fi ne mandato pari a euro129.200,00, risulta del tutto evidente che l’importo delibe-rato era eccessivo rispetto all’ammon-tare del compenso annuo deliberato attestandosi al 416,77 % dello stesso. [omissis]

Trattamento di fi ne mandato solo nei limiti

Il trattamento di fine mandato che le società possono accantonare in favore degli amministratori è un costo inerente; tuttavia gli importi accantonati devono essere proporzionati al compenso annuo erogato e rimanere nei limiti di tale importo diviso per 13,5. Sono le con-clusioni che si leggono nella sent. 1823/2016 emessa dalla 19ª sezione della Ctr Milano. La vertenza trae origine da una verifica eseguita dalle Entrate di Mi-lano nei confronti di una società in merito a dei costi ritenuti indeducibili; la società, infatti, aveva portato in detrazione un fondo di fine mandato in favore dell’amministratore per un importo corrispondente al compenso annuo, pari a euro 31 mila, moltiplicato per quattro. La Commissione provinciale di Milano, a cui si era rivolta la società per opporre la ripresa fiscale, accoglieva il ricorso. Di diverso avviso i giudici regionali che, pur riconoscendo inerenza e deducibi-lità al costo, hanno stabilito che la somma destinata all’accantonamento annuale debba essere contenuta entro limiti ragionevoli e proporzionali al compenso annuale preventivamente deliberato dall’assemblea dei soci e corrisposto all’amministratore nell’anno. Questo compenso, denominato «indennità di fine mandato», è sostanzialmente assimilabile all’indennità di fine rapporto prevista per i lavoratori dipendenti;

tuttavia, mentre per il trattamento di fine rapporto sia il c. c., art. 2120, sia la normativa fiscale, art. 105 del Tuir n. 917/86, commi 1 e 2, disciplinano e limitano la quota annuale di accantonamento dedu-cibile, stabilendo che l’entità di tale trattamento si calcoli sull’importo della retribuzione annua diviso per 13,5, per il trattamento di fine mandato non esi-ste alcuna norma di riferimento. I giudici regionali osservano come una parte della dottrina ritenga che la quantificazione della quota da accantonare sia rimessa alla discrezionalità dell’assemblea dei soci (Ctr Lazio, sent. n. 25/01/2012). La stessa Cassazione, nella sent. n. 28585/2008, vieta all’amministrazione finanziaria di sindacare la congruità dei compensi agli amministratori (considerando, quindi, il Tfm come un «compenso differito»). Tuttavia, aggiunge la Commissione, le due tipologie di reddito (compenso annuo all’amministratore e Tfm) subiscono una tas-sazione differente: il compenso annuo viene tassato per cassa con aliquota progressiva, mentre il Tfm non sconta alcuna tassazione sino alla distribuzione. Ne consegue ritenere equo limitare la deducibilità del Tfm entro limiti ragionevoli da calcolarsi sul compenso complessivo corrisposto nell’anno di riferimento.

Benito Fuoco

Page 32: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

6

SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] I ricorsi riuniti per l’anno d’imposta 2006 e 2007devono essere accolti alla luce di quanto disposto dalla legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabi-lità 2016) art. 1, commi 130, 131 e 132. Invero, il comma 130 sostituisce l’art. 57 del dpr n. 633/72 in materia di ter-mini per gli accertamenti Iva, mentre il comma 131 sostituisce l’art. 43 del dpr n. 600 del 1973 in tema di accertamen-to delle imposte sui redditi. In sintesi: sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi, dal 31/12 del quarto anno al 31/12 del quinto anno successivo a quel-lo in cui è stata presentata la dichiarazio-ne; si estende al caso della dichiarazione Iva nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione anche in tal caso dunque si rende tempestivo l’accer-tamento effettuato fino all’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione; viene espunta la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’Iva e

delle imposte sui redditi nel caso di vio-lazione che comporta l’obbligo di de-nuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10/3/2000 n.74. Il comma 132 chiarisce che le norme così riscritte si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 3l/12/2016 (ovvero per il 2016) e per i periodi successivi. Viene disposta la seguente disciplina transitoria relativa ai periodi d’imposta precedenti a quel-lo in corso al 3l/12/2015 (ovvero per il 2014), gli avvisi di accertamento devo-no essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31/12 del quarto anno successi-vo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 3l/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazio-ne che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di proce-dura penale per alcuno dei reati previsti

dal dlgs 10/3/2000 n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denun-cia da parte dell’amministrazione finan-ziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini di cui al primo periodo. Nel caso in esame per i periodi d’imposta 2006 e 2007 l’accertamento poteva essere emesso entro il 31/12/2011 ed entro il 31/12/2012 tenuto conto che per il periodo d’imposta 2006 la dichia-razione è stata regolarmente presentata nel 2007 e per il periodo d’imposta 2007 la dichiarazione è stata regolarmente presentata nel 2008. Pertanto, poiché la denuncia di reato è stata trasmessa alla procura della Repubblica di Como in data 22/7/2013, ovvero oltre la scadenza dei termini, l’Ufficio è decaduto dal po-tere di accertamento giacché il raddop-pio dei termini non opera per tali periodi d’imposta [omissis]

Raddoppio termini ko anche per il passato

Gli accertamenti emessi usufruendo del raddoppio dei termini sono illegittimi se l’amministrazione finanziaria non ha inoltrato la denuncia penale entro la scadenza dei termini ordinari; ciò in forza della disciplina transitoria introdotta dalla legge di stabilità 2016, art. 1, co. 132, secondo cui «il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini di cui al primo periodo (termini ordinari)». Lo afferma la Ctp di Como nella sentenza n. 117/04/2016, allineandosi ad altre, re-centi pronunce tributarie dello stesso tenore, tra cui la sent.n. 386/05/16 della Ctr di Milano, la sent. n. 447/06/16 della Ctp di Firenze, la sent n. 90/02/2016 della Ctp di Reggio Emilia. La legge di Stabilità, articolo 1, commi 130, 131 e 132 ha riscritto le regole in materia di decadenza dei termini d’accertamento, eliminando dalla scena la fattispecie del raddoppio termini. Le nuove regole, tuttavia, hanno effetto sugli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2016 e seguenti, mentre, per i precedenti, il comma 132 detta una disciplina transitoria, in cui non ripropone la cosiddetta «clausola di salvaguardia», invece con-tenuta nel precedente articolo 2, comma 3, del dlgs

128/2015 (decreto sulla certezza del diritto); in detto comma 3, venivano fatti «salvi» gli accertamenti e i provvedimenti notificati in data precedente all’entrata in vigore del decreto, così disponendo che l’obbligo della denuncia tempestiva fosse una regola valida solamente per il futuro. Alla luce del nuovo panora-ma normativo, spiega la Ctp di Como, deve ritenersi che la mancata presentazione della denuncia penale entro i termini ordinari d’accertamento determini l’illegittimità degli avvisi notificati usufruendo del raddoppio termini; la «sorte» degli accertamenti antecedenti al periodo d’imposta 2016, infatti, deve stabilirsi in ragione delle regole dettate dal comma 132 della legge di Stabilità, recante una disciplina transitoria che si applica, secondo l’interpretazione resa dalle recenti sentenze citate, anche agli atti già formati e notificati. La questione ha destato scalpore soprattutto per il fatto che una delle citate sentenze riguardi la posizione di un noto esponente del pa-norama politico; dacché sono sorti dubbi in merito all’introduzione, nell’ordinamento, di una norma che, secondo le recenti letture delle CT, ha di fatto messo ko gli accertamenti già emessi usufruendo del raddoppio termini.

Nicola Fuoco

Page 33: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

7

SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Il contribuente svolge attività di pasticceria artigianale in una impre-sa familiare con la moglie coadiuvan-te che presenta regolare denuncia dei redditi. L’Agenzia ai sensi dell’art. 38 dpr 600/73 accerta sinteticamente il reddito del contribuente residente per gli anni 2007 e 2008 sulla base dei seguenti beni e servizi di cui sosten-gono in tutto o in parte le spese [omis-sis] Conseguentemente ai sensi del predetto art.38 e dm 10/9/1992 e dm 19/11/1992 determina il reddito sinte-tico per l’anno 2007, in € 34.725,64 che dedotto il reddito dichiarato dalla moglie €.9.691,00, il reddito risulta € 25.035,00 contro € 10.678,00 dichiara-to, con maggiori imposte ai fini Irpef di € 3.748,00, add. regionale € 192,00 e € 14,00 add. comunale, oltre sanzione di € 3.944,00. Per l’anno 2008 la determi-nazione del reddito si basa anche su un autoveicolo immatricolato nello stesso anno HP 21 periodo 6 mesi quota 60%, Toyota Rav 4 [omissis] uso promiscuo

annotata registro beni ammortizzabili della ditta considerata nella disponi-bilità del nucleo familiare al 60% per 6 mesi. [omissis] L’Agenzia, di fronte alla contestazione del contribuente di dover considerare il reddito della pro-pria figliola alla partecipazione delle spese di funzionamento dei suoi beni, non può giustificare tale esclusione con una generica risposta priva di ri-scontro e possibilità del contribuente a difendersi. L’Agenzia, in base alla nozione di famiglia fiscale per cui andavano considerati tali redditi, do-veva non solo dare prova dei motivi di esclusione di tali redditi ma doveva dare la dimostrazione che quei redditi dichiarati della figliola [omissis] erano interamente assorbiti dalle spese soste-nute per i beni di cui ne doveva soste-nere il funzionamento, sicché si acco-glie l’eccezione del contribuente. Per il metodo di determinazione del reddito sintetico l’eccezione del contribuente che siano presi in considerazione solo i

suoi beni e non anche quelli della mo-glie Sig.ra [omissis] perché la stessa ha presentato un modello unico dei suoi redditi per l’anno 2007 e 2008 viene accolta sia perché data la progressivi-tà dell’Irpef, l’imposta liquidata con il metodo dell’Agenzia non dà lo stesso ammontare di tributi che si sarebbe ottenuto se si determinava il reddito fa-cendo riferimento solo ai beni di cui ne ha la disponibilità. In buona sostanza le imposte liquidate ai due coniugi van-no a incidere sui due soggetti in modo difforme rispetto alla liquidazione che utilizza solo i beni di cui il contribuente ne ha la disponibilità. Inoltre tale me-todo adottato dall’Agenzia non è sup-portato da nessuna norma giuridica e lascia il contribuente nell’impossibilità di difendersi. Ne risulta una determina-zione del reddito priva dei requisiti di legge. Pertanto si annulla la determina-zione del reddito così effettuata perché in contrasto con le norme di legge in materia.

Redditometro familiare altera la progressività

È illegittimo applicare il cosiddetto «redditometro» facendo riferimento a tutti i beni nella disponibilità del nucleo familiare, per poi attribuire le risultanze dell’accertamento fiscale in capo a uno solo dei contribuenti; ciò a maggior ragione, quando i vari componenti del nucleo siano a loro volta percettori di reddito, poiché risulta alterato, in questo modo il criterio di progressività dell’imposta. È il principio che si legge nella sentenza n. 1096/67/16 della Ctr di Brescia. Il giudice regionale ha, con queste moti-vazioni, respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, proposto contro una sentenza della Ctp di Bergamo, anch’essa favorevole alla parte contribuente, ma fondata su differenti argomentazioni. ’accertamento originariamente impugnato era di tipo «sintetico», ossia basato sull’associazione di un certo reddito alla disponibilità di taluni beni significativi di capacità contributiva, cui aggiungere eventuali incrementi patrimoniali. Nel computo effettuato dall’Agenzia delle entrate, venivano presi in esame tutti i beni riconducibili ai vari componenti del nucleo familiare; l’avviso di accertamento veniva emesso nei confronti del «capofamiglia», pur sottraendo all’accertato i redditi prodotti dagli altri familiari. La Ctr di Brescia ha censurato proprio questo aspetto, ossia che a fronte

di beni riconducibili a diversi contribuenti, peraltro percettori di reddito, venga emesso un unico avviso di accertamento nei confronti di un solo contribuente. In siffatto modo, spiega il collegio, si altera il criterio di progressività dell’Irpef, ovvero quel criterio di imposizione in virtù del quale l’aliquota d’imposta cresce all’aumentare dell’imponibile.

È differente, in tal senso, accertare un unico am-montare in capo a un solo contribuente (pur sulla scorta di risultanze attribuibili a una pluralità di persone), anziché attribuire a ogni contribuente le proprie risultanze, con l’emissione di atti separati. Il collegio bresciano indica, dunque, quale strada si sarebbe dovuta seguire (sempre secondo il suo pa-rere), cioè emettere diversi atti impositivi diretti ai vari contribuenti, percettori di reddito, attribuendo loro le risultanze dei soli beni a loro direttamente riferibili.

Una determinazione complessiva di un unico reddito, chiosa invece la Ctr, contrasta e altera le norme tributarie che regolano il nostro ordinamento e, per questa ragione, l’avviso di accertamento deve ritenersi illegittimo. L’appellante Ufficio è stato anche condannato alle spese del grado di giudizio.

Benito Fuoco

Page 34: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

8

SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Il collegio rileva che le cartelle impugnate risultano notifi cate negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 e il diritto a riscuotere le somme dovute, per l’intervenuta cristallizzazione del credito dovuto alla notifi ca della cartella di pagamento, si prescrive nel termine di cinque anni per cui il concessionario della riscossione avrebbe dovuto far va-lere le proprie ragioni nel temine quin-quennale dalla notifi ca della cartella esattoriale, ma in tale lasso temporale, lo stesso oltre a non aver intrapreso azioni cautelari, non ha provveduto alla notifi -ca di atti interruttivi della prescrizione. La notifi ca della cartella esattoriale ha comportato, pertanto, una defi nitività degli importi dovuti, dovendosi con-siderare però la defi nitività delle sesse con una interpretazione di defi nitività amministrativa, che deve seguire la pre-scrizione del credito inerente la pretesa impositiva e non la prescrizione decen-nale che deriverebbe da una sentenza passata in giudicato per la cosiddetta

exceptio giudicati. Il collegio, infatti, rileva che la mancata impugnazione della cartella impedisce di contestare l’an e il quantum, ma non incide sulla prescrizione che segue il tributo a cui si riferisce. Al riguardo il collegio osser-va che la Cassazione (sent. n. 842/14) ha stabilito che gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrati-va, in quanto in presenza di giudicato non è più l’atto amministrativo ad ave-re esecuzione ma la sentenza. Osserva, ancora, che la stessa Cassazione (sent. n. 25790 del 10/12/2009) ha stabilito che il solo credito derivante da una sen-tenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di 10 anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che, in quanto norma di carattere eccezionale non può estendersi per analogia ai casi semplicemente assimilabili, mentre se la defi nitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irre-vocabile, vale il termine di prescrizione

di cinque anni previsto dalla norma che trova specifi ca applicazione. Al riguar-do rileva che con la sentenza n. 4283 del 23/2/2010, la Cassazione ha fi ssa-to in 5 anni il termine prescrizionale per la riscossione di diversi Tributi, ed evidenziava al riguardo, che la cartella notifi cata prima dell’avviso e non impu-gnata non trasforma la prescrizione bre-ve in decennale. Il ragionamento vale per tutti i tributi soggetti a prescrizione quinquennale. Al riguardo osserva che la Cassazione con ordinanza 202013/15 depositata in data 08/10/2015 ha stabili-to che opera la prescrizione quinquenna-le laddove il titolo esecutivo sia unica-mente costituito dalla cartella esattoriale dell’ente di riscossione e ha ribadito che la prescrizione ordinaria decennale è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti defi nitivi e non già invece le cartelle esattive notifi cate ai sensi degli art. 36-bis e 36-ter. [omissis].

Riscossione, termine 5 anni dalla cartella

Dopo la notii ca della cartella di pagamento, dive-nuta dei nitiva per mancata impugnazione, l’Agen-te della riscossione ha 5 anni di tempo per riscuo-tere il proprio credito, poiché la prescrizione segue il termine previsto per il tributo e non si allunga a 10 anni, come invece avviene nel solo caso di ri-scossione di una sentenza. È il principio che si legge nella sentenza n.2058/15/16 della Ctp di Caserta. Il ricorso riguardava l’impugnazione di una inti-mazione di pagamento, relativa a ben 55 cartelle di pagamento pregresse, limitatamente ai ruoli di natura tributaria. Tra i vari motivi, la parte eccepi-va la prescrizione dei crediti, essendo trascorsi più di 5 anni tra la notii ca delle cartelle e la succes-siva intimazione, senza che fossero notii cati atti interruttivi o avviate procedure esecutive. Resisteva l’agente della riscossione sostenendo che, dopo la notii ca della cartella di pagamento e la dei nitività della stessa per mancata impugnazione, la prescri-zione fosse decennale.Il motivo di ricorso ha fatto breccia nel pensiero del-la Ctp che ha messo in evidenza la differenza tra gli effetti che si associano alla mancata impugnazione e acquiescenza in relazione a una cartella di paga-mento, nominata «dei nitività amministrativa», e il diverso caso della dei nitività di una sentenza, col

passaggio in giudicato della stessa. La dei nitività amministrativa, spiega la Ctp, non ha effetti sulla prescrizione che, pertanto, segue il termine proprio del tributo a cui il credito è relativo. A tal situa-zione non possono essere equiparati gli effetti del giudicato, ove la prescrizione diventa decennale, a prescindere dalla natura del credito portato. In tal caso, infatti, non è più l’atto amministrativo ad avere esecuzione, ma la sentenza.Non può invocarsi, prosegue il giudice campano, un’applicazione analogica dell’articolo 2953 del codice civile, secondo cui «I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo a essi è intervenuta senten-za di condanna passata in giudicato, si prescri-vono con il decorso di dieci anni»: tale norma è di carattere eccezionale e non può estendersi per via analogica. L’eccezione di prescrizione, si ricorda, era stata sollevata dal ricorrente impugnando una intimazione di pagamento, che la Ctp di Caserta ha dei nito «atto autonomamente impugnabile». All’accoglimento del ricorso, non ha fatto seguito la condanna alle spese, poiché il collegio ha ritenuto la questione «peculiare», così da doverle compensare tra le parti.

Nicola Fuoco

Page 35: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

VLunedì 25 Aprile 2016A F FA R I L E G A L I

La qualificazione come credito è al centro di una sentenza del Tar di Trento

L’equo indennizzo è cedibileSi tratta di un ristoro frutto di lentezze della giustizia

DI ANGELO COSTA

Poiché l’equo inden-nizzo è un danno non patrimoniale causato dalle lentezze della

giustizia, può essere a buon diritto inserito tra i crediti cedibili. È quanto affermato dai giudici del Tar di Trento con la sentenza n. 178 dello scorso 30 marzo.

Per quanto riguarda la cessione di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, l’art. 69, commi primo e terzo, della legge di contabilità dello stato (rd 18.11.1923, n. 2440) stabi-lisce che la cessione deve ri-sultare da atto pubblico o da scrittura autenticata da nota-io, e che deve essere notifi cata all’amministrazione centrale, ovvero all’ente ovvero uffi cio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.

I giudici amministrativi trentini si sono soffermati nella sentenza in commento sull’istituto della cessione del credito evidenziando come, in ossequio al principio generale

dell’ordinamento giuridico del-la libera cedibilità del credito, posto agli artt. 1260 e ss. del c.c., la cessione del credito «è un negozio causale per cui, se non disposta a titolo oneroso, deve ritenersi a causa presun-ta, fi no a prova della relativa inesistenza o illiceità, poten-

do avere a oggetto anche una ragione di credito o un diritto futuro, purché determinato o determinabile, nel qual caso l’effetto traslativo si produce al momento della relativa venuta a esistenza in capo al cedente». Inoltre un ormai consolidato orientamento giurisprudenzia-

le (si veda: Cass. civ., sez. III, 2.10.2013, n. 22601) ha sotto-lineato come il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale costituisca ogget-to di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell’art. 1260 c.c. e inoltre per perfezionare la cessione del

credito si rende quanto mai necessario l’accordo tra il ce-dente e il cessionario (Cass. civ., 13.11.1973, n. 3004), accor-do che andrà a determinare la successione di quest’ultimo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio, con effetti trasla-tivi immediati non solo tra di essi ma anche nei confronti del debitore ceduto, nei cui confronti la cessione diviene effi cace all’esito della relati-va notifi cazione o accettazio-ne (art. 1264 c.c., Cass. civ., 20.10.2004, n. 20548).

Quindi l’accettazione del-la cessione avrà natura non costitutiva bensì ricognitiva ed il debitore ceduto potrà far valere l’eccezione di invalidi-tà e di estinzione del rapporto obbligatorio, mentre esclude l’effi cacia liberatoria del pa-gamento fatto al creditore originario.

© Riproduzione riservata

È retroattiva la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffu-sione di informazioni da parte delle pubbli-che amministrazioni introdotta dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Lo ha affermato il Tar Napoli in una recente sentenza di apri-le (1793/2016). I giudici partenopei hanno sottolineato che il cosiddetto accesso civico riguarda anche gli atti anteriori all’entrata in vigore del decreto, in quanto altrimenti, l’effettiva operatività delle sue disposizioni risulterebbe del tutto spuntata. Il collegio giudicante ha quindi chiarito che il princi-pio giuridico da osservare è che gli atti che «dispieghino ancora i propri effetti» siano da pubblica-re secondo le modalità e la durata previste dalle pre-scrizioni dell’art. 8 comma 3

del predetto decreto legislativo. In pratica si parla di cinque anni, e comunque fi no a che gli atti pubblicati producano i loro ef-fetti. Il Tar precisa inoltre che gli obblighi di pubblicazione ivi previsti non richiedono alcun decreto applicativo. I giudici ammini-strativi infi ne hanno accostato la tematica degli obblighi della p.a. trasparente con il profi lo dell’accesso tradizionale di cui alla legge 241/1990, che «continua ad operare con i propri diversi presupposti e disciplina, ma la circostanza che un soggetto possa essere titolare di una posizione differenziata tale da essere tutelata con tale tipologia di accesso,

non impedisce certo al me-desimo soggetto di avvalersi dell’accesso civico, qualora ne ricorrano i presupposti».

Andrea Scotto

P.a. trasparente, obblighi retroattivi

DI ANGELO COSTA

Con la pretesa di non correg-gere i loro errori, i funzionari ministeriali del Miur trasfor-mano un’attività vincolata di

accertamento dei bisogni scolastici in un gioco che rende impossibile sapere dove e quante cattedre saranno crea-te e permette a chi gestisce i numeri di redistribuire il personale secondo criteri diversi da quelli previsti, diventando così il vero datore di lavoro del personale scolastico, al posto del ministero.

È quanto affermato dai giudici del Tar per la Lombardia, sezione terza, con la sentenza n. 423 dello scorso 29 febbraio.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici amministrativi milanesi vedeva una ricorrente dipendente in ruolo del ministero dell’istruzio-ne in qualità di insegnante, inten-zionata a trasferirsi per motivi per-sonali presso altra scuola, presso la quale svolgeva già servizio per completamento d’orario.

La stessa presentava domanda di trasferimento presso quella scuo-la per l’anno scolastico 2014/15, in quanto, a seguito della ricognizio-ne degli iscritti effettuata dal di-rigente scolastico di quella scuola, si determinava l’esigenza di una dotazione organica di due docenti della sua disciplina.

Con il ricorso al Tar l’insegnante impugnava il decreto del direttore

generale dell’ufficio scolastico re-gionale, che aveva, invece, accer-tato che la dotazione organica per l’insegnamento della disciplina in oggetto presso quella scuola per l’anno di riferimento era di una sola unità con un residuo di 15 ore di insegnamento.

La ricorrente, secondo i giudici lombardi, aveva motivo di recla-mare il risarcimento del danno che le derivava dalla mancata assegna-zione della cattedra cui aspirava in conseguenza dei provvedimenti im-pugnati che aveva motivo di ritenere illegittimi.

Secondo il Tar il ricorso era fondato, poiché da evidenti conteggi si trattava di un errore lapalissiano che non re-stava però senza conseguenze.

Secondo i giudici amministrativi, «ciò che più desta allarme, nel caso in questione, non è però tanto l’erro-re di conteggio, che, in provvedimento così complesso come l’assegnazione di migliaia di cattedre, sicuramente può capitare. È il fatto che il dirigente dell’ambito territoriale abbia respinto l’istanza di correzione dell’errore, sen-za esaminarla nel merito, con moti-vazione stereotipata, sebbene l’errore di assegnazione fosse rilevabile ictu oculi».

È chiaro che con tale pervicacia i funzionari ministeriali non solo vio-lano la legge ma anche il loro vincolo di fedeltà all’ente del quale ammini-strano i beni e il personale.

© Riproduzione riservata

Il Tar della Lombardia sui dipendenti del Miur

Il funzionario deve correggere l’errore

DI MARIA DOMANICO

Nella disciplina generale vi-gente per il rapporto di la-voro presso le pubbliche am-ministrazioni, per ragioni di

buon andamento e di controllo della spesa per il personale contrattualiz-zato, occorre tenere presente l’impe-rativo principio che il lavoro straor-dinario può essere retribuito solo se previamente autorizzato nelle forme prescritte dalla normativa di settore delle singole amministrazioni.

È quanto ribadito dal Consiglio di stato con la sentenza n. 591 dello scor-so 10 febbraio.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici amministrativi prende-va le mosse da alcune istanze con le quali un funzionario di P.s. chiedeva all’amministrazione il conteggio e il pagamento delle ore di lavoro stra-ordinario da quando era transitato nei ruoli della Azienda sanitaria lo-cale. Lo stesso al riguardo precisava che, avendo in quel periodo prestato servizio presso vari commissariati e poi presso la squadra mobile le pre-stazioni di lavoro in questione risul-tavano da prospetti analitici mensili, sottoscritti dall’interessato e dal di-rigente dell’uffi cio di appartenenza e poi regolarmente trasmessi all’uffi cio contabilità della questura per il segui-to di competenza.

In riscontro alle suddette richie-ste con nota il questore comunicava all’interessato di aver trasmesso al

ministero dell’interno il conteggio degli emolumenti dovuti per le ore di straordinario, dovendosi ritenere prescritto ogni credito relativo presta-zioni rese in periodi precedenti.

Dopo alcuni solleciti da parte dell’interessato il dipartimento di P.s., servizio Tep con nota si limitava a confermare e richiamava una prece-dente nota in cui aveva rappresentato l’avviso che non sussistevano i pre-supposti per accogliere la richiesta.

Pertanto, non avendo ottenuto la corresponsione degli emolumenti ri-chiesti, con ricorso proposto innanzi al Tar l’interessato chiedeva il rico-noscimento del diritto ai compensi per prestazioni di lavoro straordina-rio rese fi no al suo transito al ruolo della Azienda sanitaria locale, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo effettivo, nonché la con-seguente condanna del ministero al pagamento.

Con sentenza il Tar ha respinto il ri-corso (spese compensate), affermando che le prestazioni straordinarie ogget-to della controversia, ulteriori rispetto a quelle già riconosciute e regolarmen-te retribuite, non risultavano formal-mente autorizzate dal ministero; né, tantomeno, poteva ravvisarsi un’auto-rizzazione «in sanatoria» nei prospet-ti compilati dallo stesso interessato e controfi rmati dal suo superiore gerar-chico (il dirigente della squadra mobi-le). Avverso la sentenza l’interessato ha proposto appello.

Lo ribadisce una decisione del Consiglio di stato

Straordinari pagati solo se autorizzati

La sentenzasul sito www.italia-oggi.it/docio7

La sentenzasul sito www.italia-oggi.it/docio7

Page 36: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

VI Lunedì 25 Aprile 2016 A F FA R I L E G A L I

La Cassazione pone una parola chiarii catrice sulla qualii cazione

Cliente è chi fa procuraTra gli effetti, l’obbligo di pagare il legale

DI ANGELO COSTA

La prima sezione civile della Corte di Cassa-zione con una senten-za dello scorso

14 aprile (n. 7382) ha posto una parola chia-rifi catrice circa la qua-lificazione del cliente nei rapporti con un avvocato: cliente, cioè colui che sarà tenuto al pagamento del com-penso professionale, do-vrà essere considerato chi ha materialmente rilasciato la procura alle liti. I giudici di piazza Cavour nella sentenza in commento hanno altresì evidenziato come un ormai consolidato orientamento giu-risprudenziale abbia chiarito che l’accertamento di quale sia la situazione ricorrente di volta in volta nel caso concreto - cioè se la procura al legale che chie-da il pagamento del compenso sia stata conferita dal legale che abbia ricevuto la procura alle liti dal cliente (ex art. 2232 c.c.) oppure (come nel nostro

caso) direttamente dallo stesso cliente fi nale - sia una questio-ne di fatto che, essendo rimessa alla valutazione del giudice di merito, si sottrae al vaglio di

legittimità della Cassazione. Il caso sottoposto all’attenzio-ne degli Ermellini vedeva un avvocato, Tizio, che proponeva diversi decreti ingiuntivi per il pagamento di alcuni compensi nei confronti di alcuni clienti, alcuni dei quali pienamente ac-cordati, altri ridotti e la Corte d’appello aveva rigettato i mo-tivi di gravame con i quali al-cuni dei destinatari dei decreti avevano dedotto l’insussistenza di un rapporto professionale tra

loro e l’avvocato Tizio, ma solo con l’avvocato Caio al quale avevano corrisposto il compen-so. Secondo i giudici della Corte d’appello era, comunque, dimo-

strato con il rilascio della procura alle liti il conferimento di specifi ci mandati professionali anche a Tizio, che li ave-va espletati in ag-giunta al mandato conferito all’altro avvocato. I giudici di merito avevano ac-certato che la procu-ra all’avvocato Tizio era stata conferita

direttamente dai ricorrenti e avevano precisato che l’opera da lui svolta non rientrava tra le attività costituenti oggetto della collaborazione professio-nale in esclusiva con Caio e che il primo non faceva parte dello studio del secondo. L’afferma-zione secondo la quale non ci sarebbero stati contatti diret-ti tra i ricorrenti e l’avv. Tizio non scalfi sce, secondo i giudici della Cassazione, la portata del suddetto accertamento, dal

quale i giudici di merito hanno tratto la conclusione del confe-rimento al medesimo avv. G. del mandato di patrocinio pro-fessionale. Questa conclusione, secondo la Suprema corte, è conforme a diritto, poiché «se è vero che per la conclusione del contratto di patrocinio con il cliente non occorre il rilascio della procura ad litem, che è ne-cessaria solo per il compimento dell’attività processuale (v., da ultimo, Cass. n. 13927/2015), e se è anche vero (...) che obbliga-to al pagamento del compenso potrebbe essere chi non ha dato la procura, è però anche vero che, in mancanza di una prova del conferimento dell’incarico professionale da parte di altro soggetto, si deve «presumere che il cliente è colui che ha ri-lasciato la procura» e, quindi, è tenuto al pagamento (v. Cass. n. 13401/2015, n. 26060/2013, n. 4959/2012)».

DI ANGELO COSTA

La fase relativa all’inseri-mento, formazione e ag-giornamento delle gradua-torie di concorsi pubblici non integra una fase ammi-nistrativa assimilabile ad una procedura concorsua-le, in quanto vengono in rilievo soggetti che «sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della partecipazione a con-corso». La giurisdizione, in relazione a tale tipologia di controversie, appartie-ne al giudice ordinario. A sottolinearlo sono stati i giudici della sesta sezione del Consiglio di stato con sentenza n. 1541 dello 18 aprile 2016. I supremi giu-dici amministrativi hanno affrontato anche il tema della giurisdizione in ordi-ne agli atti regolamentari che defi niscono le moda-lità generali di accesso alle graduatorie. Secondo un primo orientamento per questi atti sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto gli stessi vengono in rilievo in via incidentale e pertanto possono essere disapplica-ti dallo stesso giudice or-dinario (si veda da ultimo, Cons. stato, sez. VI, 8 luglio 2015, n. 3413). Un secon-do orientamento, al quale hanno aderito i giudici del Consiglio di stato, ritiene, invece, che in questi casi la giurisdizione spetti al giudice amministrativo, ve-nendo in rilievo «la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria» (si veda: Cons. stato, sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1406; Id., 2 aprile 2012, n. 1953). Si preferisce quest’ulti-ma tesi partendo dal pre-supposto che oggetto di contestazione sono atti di macro-organizzazione. La pubblica amministrazione, infatti, con l’adozione dei provvedimenti in esame, a prescindere dalla loro natura di atti normativi o amministrativi generali, definisce le linee fonda-mentali di organizzazione degli uffi ci, determinando anche le condizione di for-mazione delle dotazioni organiche complessive. La giurisdizione compete, pertanto, al giudice am-ministrativo. Né, in senso contrario, potrebbe rile-vare la questione relativa all’incidenza «diretta» o «indiretta» di tali provve-dimenti sui singoli rapporti di lavoro, trattandosi di un profi lo che non ne muta la intrinseca natura e dunque le regole di riparto della giurisdizione.

GRADUATORIE

Concorsi al giudice ordinario

Il potere di soccorso istruttorio può (e, a certe condi-zioni, deve) essere attivato solo a fronte della necessità di acquisire integrazioni documentali o chiarimenti di dichiarazioni ambigue, anche se, ovviamente, solo nelle ipotesi in cui non risulti violata una prescrizione.Ad affermarlo sono stati i giudici della terza sezione del Consiglio di stato con la sentenza n. 1318 dello scorso 1° aprile.Secondo i giudici del Consiglio di stato la violazione di una prescrizione poiché determina una inosservanza che vincola l’amministrazione all’esclusione del con-corrente inadempiente, non potrà mai essere eserci-tato per acquisire puntualizzazioni o specifi cazioni tecniche (e non regolarizzazioni documentali) circa i contenuti e la funzionalità del progetto tecnico, so-prattutto quando lo stesso risulta, di per sé, completo, nelle soluzioni proposte, anche se carente nella sua capacità funzionale e operativa.Tale ultima ipotesi, hanno sottolineato i supremi giu-dici amministrativi, «esula dall’ambito oggettivo di operatività dell’istituto del soccorso istruttorio, da intendersi, infatti, circoscritto alle sole integrazioni propriamente documentali, come si ricava dall’univoco dato testuale ricavabile dalla lettura dell’art.46, com-ma 1, dlgs, n. 163 del 2006, e la cui latitudine applica-tiva non può essere estesa fi no a comprendere anche i contenuti propriamente tecnici dell’offerta».Non potrà, inoltre, giudicarsi illegittima l’omessa atti-vazione dei poteri di soccorso istruttorio in relazione a tutti i sub-criteri nella misura in cui la pertinente pote-stà dovrà essere intesa come consentita solo a fronte di carenze documentali (che, ovviamente, non implicano, di per sé, l’esclusione dalla gara) o di esigenze di chia-rimenti in ordine ad attestazioni equivoche (come, tra l’altro, chiarito dall’Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 9 e 16 del 2014), ma tassativamente preclusa se preordinata ad ammettere precisazioni o integrazioni dei contenuti dell’offerta tecnica, che andrebbero ad integrare, come tali, inammissibili mutamenti postumi della stessa (in violazione del principio di immodifi ca-bilità dell’offerta, affermato, tra le tante, da Cons. st., sez. III, 26 maggio 2014, n. 2690).

Maria Domanico

© Riproduzione riservata

Soccorso istruttorio soltanto se serve

È illegittimo precludere ai magistrati con un residuo periodo di permanenza in servizio (fi no al collocamento a riposo) infe-riore a tre anni, la nomina a presidente di sezione del Consiglio di stato e a presidente di Tar. Questo è quanto ha sancito il Tar Lazio – Roma, sez. II con sentenza 22 marzo 2016 n. 3565. La controversia verte sulla delibera 99/2014 con la quale il Consiglio di presidenza aveva apportato delle modifi che ai criteri per il conferimento di funzioni direttive. A seguito di tale intervento, il primo interpello diramato dopo l’entrata in vigore della delibera, indetto in data 5 dicembre 2014, aveva escluso dallo scrutinio per il conferimento delle funzioni di presidente del Tribunale regionale di giustizia amministra-tiva Trentino Alto Adige, sezione di Trento, i magistrati che, alla data del 1° gennaio 2015, non potessero assicurare un periodo utile di servizio residuo pari ad almeno tre anni. Tra questi, un Consigliere aveva impugnato la deliberazione in oggetto. Il Tar accoglie il ricorso e proclama la sua illegittimità. Infatti, sebbene ai sensi dell’art. 21, comma 5, legge 186/82, «la nomina può non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fi no al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell’incarico», i giudici osservano che la norma attribuisce al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa una facoltà discrezionale: a) da esercitarsi non in via preventiva e generale, ma caso per caso in relazione alle esigenze organizzative della sede da assegnare, alle condizioni soggettive dello scrutinato e alla durata del residuo periodo di servizio; b) nella fase fi nale della «nomina» e non in quella preliminare dello «scrutinio», per converso chiaramente anco-rato, dal comma 1 del medesimo articolo, proprio al criterio dell’anzianità oltre che dell’attitudine. Il signifi cato dell’art. 21, comma 5, della legge n. 186 del 1982, quindi, non è quello di escludere dallo scrutino i consiglieri con meno di tre anni di servizio attivo, bensì soltanto quello di rimettere all’organo di autogoverno di verifi care in sede di ogni singolo scrutinio, l’op-portunità o meno di procedere alla nomina. La determinazione impugnata, invece, avrebbe l’effetto di «disapplicare il dato normativo, nei cui limiti va esercitato il potere discrezionale che la norma riconosce». Il collegio ritiene che il nuovo criterio introdotto contrasti con l’art. 21, comma 5, legge 186/82, in-troducendo un requisito di legittimazione non previsto dalla norma di legge, la quale al comma 1 individua quale criterio di preferenza solo l’anzianità di servizio e l’attitudine.

Francesca De Nardi

Magistrati vista pensione, la presidenza è possibile

Le sentenzesul sito www.italia-oggi.it/docio7

Page 37: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

VIILunedì 25 Aprile 2016A F FA R I L E G A L I

Corte di cassazione sugli effetti della costituzione nel giudizio d’impugnazione

Arriva l’erede e cambia tuttoIl mandato al difensore dovrà essere rinnovato

DI MARIA DOMANICO

Il mandato al difensore dovrà essere rinnovato se nel giudizio di impu-gnazione si costituiscono

gli eredi. È quanto sottolineato dai

giudici della terza sezione civile della Corte di cas-sazione con la sen-tenza n. 6780 dello scorso 7 aprile.

Nella sentenza in commento è stato altresì osser-vato che la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di pro-curatore, che non siano state di-chiarate in udienza o notifi ca-te alle altre parti, comportano che il medesimo procuratore, se originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è le-gittimato anche a proporre im-pugnazione in rappresentanza della parte venuta a mancare, provocando così la prosecuzio-ne nell’ulteriore grado di giu-

dizio dell’effetto stabilizzante della mancata dichiarazione dell’evento estintivo.

Tale soluzione che è stata giustifi cata in considerazione del principio generale della ul-trattività del mandato di difesa e dell’opportunità di lasciare il difensore arbitro del potere di

gestire nel modo migliore gli inte-ressi della parte già rappresenta-ta e di coloro che siano destinati a subentrarvi, ivi inclusi quel-li attinenti agli effetti dell’estin-zione, sempre nel

presupposto che agisca previa informazione degli interessati e in accordo con essi.

Nel caso sottoposto all’at-tenzione dei giudici della Cas-sazione si poneva il problema di stabilire se il principio della cosiddetta stabilizzazione pro-cessuale del soggetto estinto estenda i suoi effetti anche al giudizio di impugnazione.

Una risposta negativa a tale interrogativo è stata data an-

che dalla Cassazione stessa secondo cui «l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi di società la cui estin-zione non sia stata dichiarata deve provenire o essere indi-rizzata, a pena d’inammissi-bilità, dai soci o nei confronti dei soci subentrati alla società estinta, poiché la stabilizza-zione processuale del soggetto estinto non può eccedere il gra-do di giudizio nel quale si sia verifi cato l’evento estintivo (v. Cass., sez. un., 12 marzo 2013 n. 6970; Cass. 9 aprile 2013, n. 8596; Cass. 20 settembre 2013, n. 21517)».

Però le sezioni unite non hanno condiviso lo stesso principio, secondo cui in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mez-zo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notifi cazione del relativo evento a opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difen-sore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verifi cato.

© Riproduzione riservata

È legittima la mancata promozione di un maresciallo per una relazione extraconiugale divenuta di dominio pubblico. Lo ha sancito il Tar Roma, Sez. I bis con la sentenza del 19 febbraio 2016 n. 2218 .Anche il comportamento nella vita privata di un milita-re dell’Arma dei carabinieri , infatti, assume rilievo ai fi ni disciplinari, per contrasto con l’art. 14 del Regola-mento di disciplina militare (scarso senso di responsa-bilità) e l’art. 423 del Regolamento generale dell’Arma dei carabinieri (per aver mantenuto nella vita privata un contegno tale da ingenerare rimarchi).Nel caso specifi co era stata attribuita valenza nega-tiva al fatto che il militare aveva avuto una relazione extraconiugale che aveva provocato reazioni negati-ve da parte della cittadinanza e che, nel particolare contesto ambientale (Bologna) in cui s’era sviluppata la vicenda, la divulgazione dei fatti aveva comportato danno all’immagine dell’Arma. Secondo i giudici am-ministrativi la condotta, anche al di fuori del servizio, del carabiniere deve essere valutata secondo il più rigoroso parametro dell’esigibilità relativa a un ap-partenente all’Arma dal momento che «occorre tener conto dell’esigenza di tutela dei valori dell’istituzione di appartenenza da cui dipende l’alto grado di fi ducia che questa gode da parte dei consociati».

Francesca De Nardi

© Riproduzione riservata

Legittimo non promuovere maresciallo chiacchierato

Autori - Luigi D’Orazio, Fran-cesco Salvatore Filocamo, Angelo PalettaTitolo - Attesta-zioni e controllo giudiziario nelle procedure concor-sualiCasa editrice -

Ipsoa, Milano, 2016, pagg. 518Prezzo - Euro 48Argomento - L’istituto delle attesta-zioni costituisce il cardine giuridico per mezzo del quale sono approfonditi i temi relativi a concordato con riserva e ordinario, ai controlli del tribunale come presupposto di conformità delle valutazioni del professionista, al so-vraindebitamento dell’imprenditore non fallibile e dell’imprenditore agri-colo. Si tratta di uno studio di fattibi-lità, richiesto come documento fonda-mentale per presentare una domanda giudiziale di soluzione della crisi e che necessita di una doppia prospettiva (giuridica e aziendalistica) rivolta ai creditori per soppesare consapevol-mente la convenienza della proposta loro rivolta. Le complesse problema-tiche sottese dall’istituto delle atte-stazioni trovano, quindi, un robusto ancoraggio nell’analisi del profilo eco-nomico aziendale del professionista in termini di requisiti, competenze, etica dei comportamenti. Il suo ruo-lo è infatti estremamente delicato in quanto gli è richiesto di accertare non solo la veridicità dei dati consuntivi, ma anche di quelli prospettici basati su ipotesi riguardanti eventi futuri che il management si aspetta si ve-rificheranno o operazioni di gestione che si programma di mettere in atto alla data alla quale le informazioni

sono preparate. Il testo edito da Ipsoa per la collana «Insolvency» di Ipsoa è diretto a una vasta platea di studiosi e di pratici, di economisti e di giuri-sti ed è frutto di uno sforzo di ricerca congiunto tra giuristi e aziendalisti. L’opera coniuga in una prospettiva in-terdisciplinare le analisi sulle attesta-zioni dei professionisti e sul controllo giudiziario nelle procedure concorsua-li. Particolare attenzione è dedicata al ruolo del professionista nelle diverse fasi della gestione della crisi d’impre-sa, dalla consulenza strategica per la tempestiva emersione dello stato di crisi, alla formazione del piano atte-stato di risanamento, agli accordi di ristrutturazione dei debiti, ai piani di concordato preventivo.

Autori - Dome-nico Chindemi e Antonella Leo-nardiTitolo - Mante-nimento del co-niuge e dei figli nella separazione e nel divorzioCasa editrice - Giuffrè Editore,

Milano, 2016, pagg. 558Prezzo - Euro 60Argomento - Come noto, la separa-zione coniugale non produce effetti solo sul piano affettivo e personale ma si ripercuote anche sulla sfera patri-moniale dei coniugi divisi. L’assegno al mantenimento, per esempio, previ-sto dall’art. 156 a favore del coniuge che manca di adeguati redditi propri e a cui non è addebitabile la separazio-ne, mira, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, a riequilibrare la situazione economico patrimoniale tra le parti. Ancora, l’art. 30 della Co-

stituzione rappresenta il fondamento giuridico della tutela, anche patrimo-niale, dei figli nell’ordinamento giu-ridico italiano, a prescindere dalla sussistenza di una crisi familiare, ma che assume un valore ancora più evidente quando questa sussiste. Le delicate e controverse questioni lega-ti al mantenimento del coniuge e dei figli in caso di separazione e divorzio sono egregiamente affrontate da due giuristi di primo piano quali Domeni-co Chindemi e Antonella Leonardi nel testo edito da Giuffrè per la collana «Teoria e Pratica Maior». L’opera, in linea con gli obiettivi della stessa col-lana, affronta la tematica mettendo in risalto i risvolti operativi e le soluzioni pratiche alle problematiche che l’ope-ratore della materia si trova a dover affrontare quotidianamente. Il testo è suddiviso in tre parti la prima delle quali analizza la tutela patrimoniale del coniuge e le conseguenze civili e penali nel caso di inadempimento. La seconda parte si sofferma sullo speci-fico tema del mantenimento dei figli, mentre l’ultima analizza gli aspetti tributari nella crisi familiare con un occhio specifico alle novità previste dalla legge di stabilità 2016.

Autori - Aldo CarratoTitolo - L’op-posizione alle sanzioni ammi-nistrativeCasa editrice - Cedam, Padova, 2016, pagg. 594Prezzo - Euro 50A r g o m e n t o

- Strumento di utilità sia per l’ope-ratore di diritto amministrativo che

per i privati cittadini che si trovano nella sgradevole posizione di doversi cimentare con la complessa materia delle violazioni e delle sanzioni am-ministrative, il testo di Aldo Carrato esamina l’intero sistema, sul piano normativo, giurisprudenziale e dot-trinale, delle sanzioni amministra-tive e della disciplina riguardante il relativo regime oppositivo. L’autore concentra l’attenzione sulla fase dell’accertamento e della contestazio-ne della violazione amministrativa, per poi occuparsi, in modo dettaglia-to, della varietà della tipologia degli atti impugnabili (verbale di accer-tamento, ordinanza-ingiunzione e cartella esattoriale), dedicando par-ticolare approfondimento alle tema-tiche involgenti gli illeciti previsti dal codice della strada. Il seguito del libro si sviluppa con l’esame delle proble-matiche concernenti il quadro della tutela giurisdizionale, affrontando le questioni della individuazione del giudice competente, della determina-zione dei soggetti legittimati all’op-posizione con evidenziazione degli inerenti motivi deducibili, per passa-re, quindi, alla valorizzazione delle sequenze caratterizzanti il giudizio di opposizione, con particolare riguardo alla fase istruttoria (e alla correlata indicazione dei mezzi di prova am-missibili e della relativa efficacia) e a quella decisoria. L’ultimo capitolo non poteva che essere destinato alla illustrazione della disciplina dei mez-zi di impugnazione e alle tematiche riguardanti il giudicato. Il volume è, infine, integrato, in appendice, con un’accurata selezione dei testi nor-mativi concretamente incidenti sulla vasta materia delle sanzioni ammi-nistrative.

a cura di Francesco Romano

LETTURE DI DIRITTO

All’esame un caso di estensione della stabi-lizzazione

processuale

Page 38: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

VIII Lunedì 25 Aprile 2016 A F FA R I L E G A L I

Il gap digitale tra avvocatura hi-tech e magistratura old style

Ancora carta al processoSulle ordinanze richieste copie di cortesia

DI MARZIA PAOLUCCI

Se per gli avvocati il processo civile telema-tico è obbligatorio, per i magistrati chiamati

a leggere gli atti depositati dagli avvocati non più in cartaceo ma in formato digitale, l’obbligatorietà ri-guarda solo i depo-siti telematici dei decreti ingiuntivi. Ed ecco nascere i problemi: capita infatti che la ma-gistratura voglia vedere su carta ciò che ora è costret-ta a leggere dalla consolle del magi-strato a fronte di spiazzati avvocati che hanno già depositato l’atto in via te-lematica. Un gap digitale tra un’avvocatura utente IT e una magistratura che ancora non lo è che a oggi produce vere e proprie falle nel sistema del pct. È il caso di decreti e ordinanze con la dicitura in calce «si ri-

chiede copia di cortesia», magi-strati che a fronte di depositi telematici già fatti, insistono per ricevere dagli avvocati le copie informali e, ancor peggio, esoneri richiesti e accordati dai

presidenti di sezione dall’uso del pct. Ma la copia di cortesia non è che uno dei nervi scoper-ti del pct perchè ci si arrovella un po’ su tutto: dall’estensione dell’obbligatorietà del pct dagli atti endoprocessuali a quelli introduttivi del giudizio prima della quale gli avvocati hanno

visto in più di un caso respin-gere l’atto redatto in via tele-matica fi no alle attestazioni di conformità dell’atto formato su supporto analogico e notifi cato, con modalità non telematiche,

dall’ uffi ciale giudizia-rio.

LA COPIA

DI CORTESIA

Come previsto dall’ul-tima circolare ministe-riale dello scorso ottobre, la copia informale non ha alcuna legittimità giuri-dica e in quanto tale non va inserita nel fascicolo processuale ma ha solo il valore di una «cortesia» che passa dall’avvocato al magistrato per consentire anche la lettura cartacea dell’atto informatico. Il

punto è però un altro, scrive il presidente della Corte d’appello di Roma Luciano Panzani sul sito de il Quotidiano giuridico: « Con il sistema telematico ci vuo-le più tempo perché il program-ma prevede sì un format ma vi sono molti spazi da riempire e perché i documenti non hanno

indice uniforme e vanno aperti uno per uno. Non c’è modo di sfogliarli, magari in miniatura, come pure alcuni software con-sentono». Ed ecco come nasce l’idea della copia di cortesia che, rileva il magistrato, «è appun-to una cortesia che l’avvocato fa al giudice per aiutarlo nella riconversione informatica. Non può diventare un obbligo come in qualche uffi cio si è ritenuto di poter pretendere, argomen-tando da norme che consentono in casi eccezionali e speciali la trattazione cartacea del proces-so. In più la copia di cortesia è una copia non autentica, l’origi-nale dell’atto è informatico. Le cancellerie non possono essere obbligate a ricevere e gestire le copie di cortesia che non hanno cittadinanza nel processo».

ATTI INTRODUTTIVI

E DEPOSITI

TELEMATICI

DI ATTI ANALOGICI

In questo caso docet il decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015 che ha introdotto «misure ur-genti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di

organizzazione e funzionamen-to dell’amministrazione giudi-ziaria». Il testo ha novellato il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 agli articoli 16 -bis con l’inserimen-to del comma 1-bis in materia di deposito telematico degli atti introduttivi e ha aggiunto al 19 i commi 10 e 11 sull’attestazio-ne di conformità all’originale dell’atto analogico. Nel primo caso si introduce la facoltà delle parti di depositare telematica-mente gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio, anche in assenza di decreto emesso ai sensi dell’art. 35 decreto mi-nisteriale n. 44/2011 presso i Tribunali e le Corti d’appello. Prima infatti c’era bisogno di un’autorizzazione della DG-SIA ora non più necessaria per depositare gli atti introduttivi. Si ha così la certezza che depo-sitando qualsiasi atto a mezzo pct, non si potrà sicuramente commettere alcun errore e di conseguenza ci si risparmierà una pronuncia di inammissibi-lità del deposito.

© Riproduzione riservata

$

Per iscriversi compilare il coupon in caratteri leggibili e inviarlo via fax al n. 02.58219.452

Nome

Cognome

Funzione

Società/Ente

Settore

Indirizzo

Città

Cap. Prov.

Tel. Fax

e-mail Data

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/03I dati personali che La riguardano verranno trattati per permetterLe di partecipare all’evento e, in caso di Suo consenso, per inviarLe materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi di MF Servizi Editoriali S.r.l. e/o di società collegate e/o controllate della casa editrice Class Editori S.p.A. e/o di terzi. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo. La mancanza delle informazioni anagrafiche potrebbe impedire a MF Servizi Editoriali S.r.l. di inviarLe le informazioni relative alle prossime manifestazioni/eventi di titolarità di MF Servizi Editoriali S.r.l. e/o di società collegate e/o controllate della casa editrice Class Editori S.p.A. e/o di terzi. I dati da Lei forniti saranno trattati con strumenti informatici, telematici e cartacei. I dati potranno essere comunicati alle società controllate o collegate della casa editrice Class Editori S.p.A. o terze ma non saranno diffusi. I dati potranno essere trattati da soggetti interni e/o esterni alle società nella loro qualità di Incaricati e/o Responsabili del trattamento. Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03, rivolgendosi al Titolare del trattamento: MF Servizi Editoriali S.r.l., Via Marco Burigozzo, 5 20122 Milano.

Consenso al trattamento dei datiLei presta espressamente il Suo consenso al trattamento dei dati per le seguenti finalità:- invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi della società Titolare s"SI s"NO- invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi di società collegate

e controllate della casa editrice Class Editori S.p.A. e/o società terze s"SI s"NO

Firma

CO

NV

EG

NO

CO

NV

EG

NO

MF Servizi Editoriali S.r.l.: Via M. Burigozzo, 5 - 20122 Milano - Tel. 02.58.219.878 - Fax 02.58.219.452 - e-mail: [email protected]

FONDAZIONE ANTONIO UCKMARin collaborazione con

DIRITTO E PRATICA

TRIBUTARIAO

NE D

AY C

LASS U

NIV

ER

SIT

Y

EVENT

LA LIQUIDAZIONE DELLE ISTANZE DI VOLUNTARY DISCLOSURE

Centro Congressi - Fondazione Stelline – Milano, Corso Magenta 61 – 24 Maggio 2016 - ore 15.30 / 19.00

Introduzione al convegno:Prof. Victor UCKMAR, emerito nell’Università di Genova

Prof. Giuseppe CORASANITI, Università di Brescia Problematiche applicative e criteri per la giusta imposizione

Dott.ssa Angela CALCÒ Le esperienze degli Ufici lombardi dell’Agenzia delle Entrate

Prof. Lorenzo DEL FEDERICO, Università di Chieti - Pescara Istruttoria, liquidazione e ruolo del Centro Operativo di Pescara

Avv. Caterina CORRADO OLIVA Patologie del procedimento liquidatorio e tutele

Avv. Paolo DE’ CAPITANI Le problematiche relative al trust e alle fondazioni nella VD

Prof. Christian CALIFANO Competenza all’accertamento, inviti al contradditorio unitari e ripartiti e impugnabilità parziale

Avv. Giuseppe IANNACCONE Esiti della liquidazione e implicazioni penalistiche

Question Time

Conclusioni:Prof. Cesare GLENDI, emerito nell’Università di Parma

Coordina:Dott. Gabriele CAPOLINO, Direttore ed Editore Associato MF-Milano Finanza

La partecipazione al convegno è gratuita previa registrazione ONLINE su www.mfconference.it

oppure via FAX, compilando il coupon sottostante.Sono in corso le procedure per l’attribuzione dei crediti professionali.

Page 39: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

35Lunedì 25 Aprile 2016IMMOBILI & CONDOMINIO

Sentenza del Tar Puglia: questioni civilistiche da far valere di fronte ai giudici ordinari

Vicinato, comune super partes Il permesso di costruire non tocca confl itti tra confi nanti

Pagina a cura DI DARIO FERRARA

Al comune non inte-ressano i rapporti fra confi nanti o condomi-ni: quando concede i

titoli edilizi, lo fa «salvi i di-ritti di terzi». Ecco allora che il vicino non può far annullare il permesso di costruire concesso al rivale solo perché il nuovo manufatto può impedirgli di esercitare il diritto alla ve-duta: le questioni civilistiche come l’osservanza delle di-stanze tra fabbricati, infatti, devono essere fatte valere di fronte al giudice ordinario. È quanto emerge dalla sentenza 162/16, pubblicata dalla terza sezione del Tar Puglia.

Titolo e godimento. Nien-te da fare per il confi nante: non riesce a bloccare i lavori alla palazzina nel centro storico. E ciò perché prospetta lesioni che riguardano più il diritto di distanza dalla veduta che il ri-lascio del titolo edilizio in sé. Quando il comune è chiamato ad autorizzare l’opera, infatti, può limitarsi a verifi care che il richiedente sia titolare di un adeguato titolo di godimento sull’immobile: deve insomma badare alla sola legittimazio-ne, senza verifi care il rispetto dei limiti privatistici; a meno che questi limiti non sono immediatamente conoscibili o non contestati e dunque il controllo dell’amministrazio-ne si riduce a una mera presa d’atto. Le lesioni di diritti sog-gettivi come quelli alla luce e veduta o la presenza di diritti contrari richiedono invece un’approfondita indagine e rientrano nelle controversie fra i privati: si tratta quindi di questioni che devono es-

sere introdotte nelle sedi op-portune perché esulano dalla legittimità dell’autorizzazione all’edifi cazione, anche in sana-toria, che è di competenza del comune.

Consenso irrilevante. È altrettanto inutile l’iniziativa di uno dei condomini che si ri-volge al comune per ottenere misure repressive contro l’ope-ra edilizia promossa dall’altro sulla base della Scia, la segna-lazione di inizio attività. E ciò anche se l’assemblea ha boc-ciato la proposta avanzata dal singolo proprietario esclusivo di trasformare le fi nestre in balconi, approfi ttando dei la-vori alla facciata dell’edifi cio. L’amministrazione non può infatti subordinare il rilascio del titolo abilitativo al con-senso del confi nante quando si tratta di una questione di diritti reali, e dunque civili-

stica, che resta estranea alla competenza dell’ente loca-le. Lo stabilisce la sentenza 1409/15, pubblicata dalla sede di Salerno del Tar Campania, prima sezione.

Clausola di salvaguardia. È vero: dalla documentazione che il proprietario presenta all’amministrazione locale non emerge che l’assemblea condominiale ha già bocciato la proposta di far diventare veri e propri balconi le fi ne-stre dell’edificio, che addi-rittura risale a prima della seconda guerra mondiale. Ma in realtà, osservano i giudici amministrativi, a essere sba-gliata è la prassi dei comuni che subordinano l’emissione del titolo che autorizza l’opera edilizia al consenso dei titolari di diritti reali confi nanti oppu-re di diritti reali di comunio-ne, tra i quali il condominio: è

infatti l’articolo 11, comma 3, del testo unico per l’edilizia a disporre la clausola di salva-guardia generale che fa salvi i diritti dei terzi. Al vicino, dun-que, non resta che le spese di giudizio davanti al Tar e rivol-gersi al giudice civile.

Nessuno sconto. Le cose cambiano nelle aree sogget-te a vincolo per le bellezze naturali. Il dehors del ri-storante da piazzare sotto il naso del proprietario del primo piano non può ottene-re l’autorizzazione paesag-gistica dal comune con una procedura semplificata: è escluso, infatti, che lo spazio esterno del locale pubblico possa essere considerato un «arredo urbano» e dunque benefi ciare della corsia pre-ferenziale riconosciuta agli interventi edilizi minori dal dpr 139/10. Lo afferma la

sentenza 56/2016, pubblicata dalla prima sezione del Tar Liguria.

Dehors e arredi. Altro che «lieve entità». È accolto il ricorso del vicino che teme ancora più fastidi dai clienti dell’osteria nel centro stori-co sottoposto al vincolo della Soprintendenza. Annullato il provvedimento dell’am-ministrazione che concede il placet con l’iter più breve al dehors dell’esercizio pubblico: lo spazio esterno riservato agli avventori del locale non rien-tra in alcune delle categorie indicate dal regolamento.

Interesse specifico. È vero, la nozione di «arredo urbano» non risulta discipli-nata da alcun provvedimento normativo. Ma deve ritenersi si tratti di strutture che ser-vono a consentire un miglior uso dei centri abitati, quanto ad accessibilità e vivibilità; vi rientrano segnaletica, illumi-nazione, installazioni pubbli-citarie, panchine, cestini: si tratta tuttavia di manufatti a destinazione pubblica, mentre il dehors soddisfa un’esigen-za commerciale del ristorante. Infi ne: il vicino è portatore di un interesse specifi co, mentre la Soprintendenza non gli ha notificato del procedimento volto al rilascio dell’autorizza-zione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 42/2004. Al comune e al ristorante con-trointeressato non resta che pagare le spese di giudizio.

Fuori i decibel dell’impianto «fracassone», nero su bianco. Il singolo condomino ha diritto di conoscere dall’Agenzia regionale che tute-la l’ecosistema a quanto ammontano le immissioni sonore prodotte dell’impianto di condizionamento dell’aria attivo nello stabile: si trat-ta infatti di una vera e propria informazione ambientale, in base alla direttiva Ue recepita in Italia con il decreto legislativo 195/05, che ha una portata più ampia rispetto alla mera normativa sulla trasparenza di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/90. È quanto emerge dalla sentenza 4018/16, pubblicata il 4 aprile dalla sezione prima ter del Tar Lazio.

Interesse qualifi cato. L’impianto rumoroso è al servizio di alcuni negozi. E ora l’Agenzia di protezione ambientale ha trenta giorni di tempo per fornire al condomino i dati che ha rilevato sul frastuono prodotto dal climatizzatore. La norma ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 195/05 parla chiaro: «L’autorità pubblica rende disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse». Nel nostro caso non c’è dubbio che il condomino sia invece portatore di un interesse qualifi cato: anzitutto perché che vive nello stabile e poi perché le rilevazioni Arpa sono state compiute proprio dall’ap-partamento di sua proprietà esclusiva. Né la richiesta può ritenersi irragionevole: si tratta di informazioni di competenza sulle misure che deve adottare l’Agenzia. Che dunque paga le spese di lite.

Climatizzatori, l’Arpa deve comunicare i dati sul rumore Gli animali domestici che fanno litigare i condomini danno filo

da torcere anche ai comuni. Non saranno quarantaquattro, ma i gatti del confinante sporcano e fanno rumore: si tratta di una vera colonia felina che l’amante degli animali sfama ogni giorno sul terrazzo di casa sua. Che dopo, però, è un vero e proprio cam-po di battaglia, disseminato di piatti di plastica sporchi e altri rifiuti. Il vicino non ce la fa più e chiama la Municipale: scatta l’ispezione Asl. Allora il sindaco del comune impone al «gattaro» di ripulire il terrazzo e far vaccinare e sterilizzare gli animali. E l’ordinanza è legittima perché l’interessato, pur non proprietario dei gatti, ne risulta comunque «tenutario» sulla base della legge 201/10 sulla tutela degli animali di compagnia. Lo stabilisce la sentenza 3/2016, pubblicata dal Tar Sicilia, terza sezione della sede staccata di Catania.

Finalità e qualità. Il gattaro deve ridurre entro il limite di legge il numero di animali della colonia nel suo terrazzo. Ciò che conta è il potere di fatto esercitato sui gatti, determinato dalla volontà dell’uomo di occuparsi degli animali, tanto da dar loro da mangia-re nella sua proprietà, per quanto a intervalli non regolari. Non rileva allora la finalità, tanto meno di lucro, del rapporto con la colonia felina. Fondamentale invece è la qualità dell’interessato, definito nell’ordinanza sindacale «tenutario», conformemente alle norme della Convenzione del Consiglio d’Europa recepita con la legge 201/10, dove è presente più volte la locuzione «ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall’uomo».

Il gattaro deve ripulire il terrazzo

La massima

Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi; sicché nella prassi i titoli edilizi vengono rilasciati «salvi i diritti di terzi» e non sussiste un obbligo generalizzato per la pub-blica amministrazione di verii care che non sussistano limiti di natura civilistica per la realizzazione di un’opera edilizia. Ai i ni del rilascio del permesso di costruire l’am-ministrazione è onerata del solo accertamento della sussistenza del titolo astrattamente idoneo da parte del richiedente alla disponibi-

lità dell’area oggetto dell’intervento edilizio e, nel verii care l’esistenza in capo al richiedente di un idoneo titolo di godimento sull’immobile, non si assume il compito di risolvere eventuali conl itti di interesse tra le parti private in ordine all’assetto proprietario, ma accerta soltanto il requisito della legittimazione soggettiva di colui che richiede il permesso.

Tar Puglia / Bari - Sentenza 162/2016 - 11 febbraio 2016 - Sezione terza

La sentenzasul sito www.italia-oggi.it/docio7

Page 40: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

43Lunedì 25 Aprile 2016

Supplemento a cura di FRANCA FLORIS

[email protected]

SUFrascold. Per festeggiare il suo compleanno, l’impren-ditore lombardo Innocente Fraschini regala ai suo dipen-denti 200 mila euro, in media mille euro a testa

GIÙStrada in salita per chi aspira a diventare avvocato: esame di stato più difi cile e simulazioni durante il praticantato

Legali a fatica

Il Piemonte in aiutodei giovani agricoltoriIl Piemonte in aiuto dei giovani agricoltori. La regione ha infatti pubblicato il bando «Premio di insediamento per giovani agricol-tori» che concede un sostegno per l’avviamento di imprese, l’insedia-mento iniziale e l’adeguamento strutturale delle aziende. Per il bando 2016 sono stati stanziati 30 milioni di euro cui possono accedere i giovani agricoltori che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un’età compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti) e siano già titolari di un’azienda agricola da non più di 12 mesi. La domanda di partecipazione va presentata entro il 30 giugno 2016. Per informazioni: www.regione.piemonte.it.

Il Parlamento europeocerca 110 autistiIl Parlamento europeo cerca 110 autisti che avranno principalmen-te il compito di trasportare personalità e funzionari, visitatori esterni, beni e documenti e corrispondenza per conto dell’isti-tuzione Ue. Il lavoro si svolgerà principalmente a Bruxelles ma sono previsti spostamenti anche a Lussemburgo, Strasburgo e in paesi esteri. Ai selezionati sarà offerto un contratto di lavoro di un anno, rinnovabile, e con uno stipendio base di 1.907,24 euro al mese a cui si potranno aggiungere eventuali assegni e indennità. Per candidarsi c’è tempo fino al 18 maggio. Per informazioni: http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2016/drivers/index_en.htm.

Modi e Oracle insieme per la formazionePer favorire l’inserimento, o il rientro, di disoccupati e inoccupati nel mondo del lavoro, Modis Italia e Oracle Italia hanno siglato un accordo finalizzato alla formazione di figure professionali con specifi-che competenze su tecnologie Oracle. L’accordo ruota intorno al Workforce Development Program, un’iniziativa di Oracle University rivolta a inoccupati e disoccupati. Tale programma permette a Modis di erogare training, utilizzando documentazione e ambienti per le esercitazioni ufficiali Oracle e di poter aggiornare i propri trainer secondo gli standard didattici e di competenze previsti da Oracle University. Gli allievi riceveranno gli attestati ufficiali Oracle di frequenza e potranno di affrontare qualsiasi esame di certificazione compatibile con i corsi fruiti.

SCELTI & PRESCELTI

Rosario Crocetta. Lo scon-tro tra regione e Sviluppo la-voro Sicilia blocca 40 milioni di euro di fi nanziamenti dei bandi destinati ai disoccupati e ai giovani Neet

LavoroIl settimanale delle

Opportunità professionali

in edicola con

IIL NUOVO CODICESDELLA STRADA

Page 41: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

44 Lunedì 25 Aprile 2016 F O R M A Z I O N E

A Milano nasce il centro di ricerca Food Ideas

Progettare il ciboDesign strategico per l’innovazione

Pagina a curaDI FILIPPO GROSSI

A Milano nasce Food Ideas, il primo labo-ratorio su cibo e de-sign. Presentato alla

Scuola politecnica di design, costituisce una delle eredi-tà di Expo e si pone l’obiettivo di svilup-pare l’innovazione nel settore agroalimen-tare con un approc-cio multidisciplinare e contemporaneo in grado di combinare le competenze tecniche e manageriali con la metodologia proget-tuale e la sensibili-tà del design. Food Ideas costituisce, in particolare, il primo centro di ricerca internazionale con docenti provenienti da tutto il mondo al fi ne di studiare il rapporto tra il cibo e il suo valore simbolico e comunica-tivo. Il cibo, infatti, assume sempre più valenze estetiche, simboliche e comunicative, nonostante ciò non esistono

ancora ricerche sistematiche e percorsi formativi in grado di sviluppare in modo effi ca-ce il binomio cibo-design con ricadute positive all’interno del comparto agroalimenta-re. A tal fi ne, Food Ideas da un lato porterà al mondo del management e del marketing

dell’alimentare nuove meto-dologie grazie all’interazione con la cultura progettuale del design, dall’altro lato offrirà al mondo del design nuove opportunità di sperimenta-zione e di lavoro in un settore come quello del cibo con molti aspetti ancora da esplorare da parte dei designer. Food

Ideas è un nuovo centro di formazione e di ricerca volto a indagare gli aspetti proget-tuali e di design nel settore agroalimentare che, innanzi-tutto, svolgerà attività di for-mazione allo scopo di formare nuove fi gure professionali e di riqualifi care quelle esistenti

nelle aziende e nelle organizzazioni della filiera agroalimen-tare e dei settori a essa collegati che oggi richiedono sem-pre più contributi innovativi sulla base dei nuovi bisogni del consumatore e del-le nuove tecnologie. In particolare, oltre all’attività di ricer-ca e a molti corsi di

specializzazione, all’interno di Food Ideas partirà a feb-braio 2017 il master in Food design and innovation in col-laborazione con l’università Iulm, proprio per confermare il ruolo del design come fatto-re strategico per la creazione dell’innovazione nel settore agroalimentare.

Cina e Politecnico di Milano sempre più vicini grazie alla cre-azione della nuova

Joint school of design and innovation centre a Xi’an. Il nuovo «centro» rappresente-rà un polo di innovazione d’eccellenza con l’obietti-vo di suppor-tare progetti di innovazio-ne di impre-se (italiane e cinesi) che si rivolgono ai mercati cine-se e asiatico. Nel centro, crea-tività e interdisciplinarità ti-picamente italiane andranno a convergere con la capacità di ingegnerizzazione su larga scala cinese. Oltre alle atti-vità di ricerca, progettazio-ne e prototipazione, la Joint school ospiterà iniziative di formazione post universitaria nonché la university Alliance of the new silk road, un net-work di oltre 130 università localizzate lungo la «via della

seta» e in cui il Politecnico di Milano è l’unico partner eu-ropeo a sedere nel chairman board. L’edifi cio che ospiterà il centro è stato infatti proget-tato da un team di architetti del Politecnico di Milano e

sarà fortemente connotato in termini di italianità. La Joint school of design and innova-tion centre si inserisce, infi -ne, nell’ambito del progetto science and technology inno-vation harbor, uno dei più im-portanti distretti della cono-scenza della Cina dove hanno già deciso di aprire una loro sede centri di ricerca come Microsoft research lab oltre a numerose imprese quotate al Nasdaq.

Il Politecnico di Milano a Xi’an

Creatività italiana

in terra cinese

Entro il 30 giugno è possibile presentare domanda di parteci-pazione al master in Previsione sociale organizzato dall’università di Trento. Il master, che si terrà da settembre 2016 ad aprile 2017, si rivolge prioritariamente a operatori e funzio-nari, sia privati che pubblici, già inseriti nel mon-do del lavoro e che desiderano acquisire nuovi strumenti di sup-porto alle decisioni strategiche che de-vono prendere o a cui devono contribuire, ma è aperto anche a neolaureati. Lo scopo del master è quello di inserire nelle aziende a livello di strategia e pianifi cazione persone con una visione anticipante e capa-cità di realizzarne le potenzialità: per questa ragione, il corso offre anche nuove occasioni di sviluppo professionale. Nel periodo gennaio-aprile 2017, in particolare, i partecipanti elaboreranno un loro progetto di previsione sociale funzionale al proprio compito professiona-le. La discussione del progetto e la sua approvazione consentono di ottenere il diploma di master. Per iscriversi, è necessario segui-re la procedura online al sito: www.unitn.it/master-previsione-sociale.

Fino al 7 maggio è possibile iscri-versi al master in Amministrazio-ne, fi nanza e controllo organizzato da Gema a Roma. Il master, che

si svolgerà dal 7 maggio al 20 novembre 2016, si propone di for-nire ai partecipanti le conoscenze necessarie per assumere e svolgere effi cacemente ruoli di responsa-

bilità nell’area amministra-zione, fi nanza e controllo.

Il percorso formativo consente di sviluppare l’insieme di compe-tenze funzionali al ruolo del direttore amministrativo e dei principali profi li professionali quali business controller,

finance accountant, industrial controller,

internal audit, external audit e, infi ne, fi nance &

controlling consultant. In par-ticolare, il master risponde alle dinamiche evolutive che considera-no la fi gura del direttore ammini-strativo- controller quale posizione altamente strategica ai fi ni del

raggiungimento degli obiettivi di business. Di conseguenza, risulta necessario lo sviluppo di nuove competenze «attitudinali» come la capacità di leadership, di comuni-cazione e di interrelazione, l’abilità di riconoscere e di affrontare dif-ferenti prospettive organizzative e punti di vista. Per iscriversi e avere maggiori informazioni, consultare

il sito web: www.gema.it.

C’è tempo fi no al 15 settembre per iscriversi al master in New media communication and interaction design organizzato da Iaad (Isti-tuto d’arte applicata e design) a Torino. Il master, erogato in lingua

inglese e in modalità full time, si svolgerà dal 10 novembre 2016 al 20 aprile 2018 allo scopo di rispon-dere alla crescente richiesta da parte di aziende e organizzazioni pubbliche e private di fi gure profes-sionali con competenze specifi che e

diversifi cate legate allo svilup-po e alle nuove opportunità del mondo digitale. Il principale obiettivo del master consiste infatti nel formare fi gure pro-fessionali capaci di dialogare attraverso i media digitali, rispettare e far rispettare la «netiquette», realizzare piatta-forme integrate o campagne di

marketing digitale e valutarne le relative performance e opportunità di sviluppo. Per formare giovani professionisti del new media de-sign, Iaad ricrea all’interno del programma didattico ciò che avvie-ne in ambito professionale grazie anche alla costante collaborazione con le principali aziende di settore per la realizzazione di progetti

congiunti. Per iscriversi e per avere ulteriori informazioni, consultare il sito internet: www.iaad.it.

Scadono il 15 settembre i termini per iscriversi al master in Mana-gement delle aziende sanitarie e socio-assistenziali organizzato da Sda Bocconi. Il master, che si terrà a Milano dal 10 novembre 2016 al 10 dicembre 2017, è un percorso formativo integrato, modulare e in-terattivo per manager attivi nell’or-ganizzazione, gestione e direzione delle aziende di servizi sanitari e socio-assistenziali pubbliche e pri-vate. In relazione alle nuove sfi de relative a come governare la salute, sono infatti sempre più necessarie le competenze manageriali ed è per questa ragione che il master si pone come obiettivo primario di formare il management innovatore

del settore sanitario mantenendo per 16 mesi un canale aperto tra studio e carriera. Il master si ri-volge, in particolare, a chi aspiri a un ruolo manageriale nel settore di tutela della salute e dei ser-vizi socio-assistenziali e intenda migliorare la sua professionalità nella ricerca e formazione in questo campo. Il corso prevede, pertanto, 32 giornate di formazione, con un impegno di 14 mesi per 4 giorni in aula al mese in combinazione con distance learning coordinata dai docenti. Per iscriversi e avere maggiori informazioni, consultare il sito web: www.sdabocconi.it.

CORSI & MASTER

Page 42: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

45Lunedì 25 Aprile 2016L’ I N C H I E S TA

Le regole in vigore dal prossimo anno rendono arduo l’accesso alla professione forense

Futuri avvocati, strada in salitaEsame di stato più diffi cile e simulato durante la pratica

Pagina a curaDI GABRIELE VENTURA

Strada in salita per i futuri avvocati. Dal 2017 il nuovo esame di stato sarà più diffi cile:

senza testi commentati, con meno tempo per le prove scrit-te, più materie da preparare all’orale, criteri di valutazione più severi. Mentre la forma-zione obbligatoria, durante i 18 mesi di pratica, qualora venisse approvato lo schema di regolamento messo a punto dal ministero della giustizia e avallato dal Consiglio nazio-nale forense, sarà intervallata da verifi che e simulazioni di esame: il mancato superamen-to impedisce il rilascio del cer-tifi cato di compiuta pratica. Insomma, via Arenula e Cnf, nell’attuazione della legge n. 247/2012, hanno preso una strada ben precisa: limitare, ove possibile, l’accesso alla professione forense. D’altra parte, l’eccessivo numero di avvocati non è sostenibile or-mai da anni e la professione ha iniziato da tempo la sua discesa verso una progressi-va proletarizzazione (si veda ItaliaOggi del 5 aprile scorso). Il nuovo esame di stato è disci-plinato dalla riforma forense (articoli 46-49 della legge n. 247/2012) e dal regolamento del ministero della giustizia sulle modalità e le procedu-re di svolgimento (decreto n. 48/2016 pubblicato sulla G.U. n. 81 del 7 aprile scorso), in vigore dal 22 aprile scorso. Per la nuova formazione obbliga-toria per i praticanti, invece, ci sarà più tempo: la bozza di regolamento messa a punto dal ministero della giustizia ha infatti recepito il parere del Cnf ed è in attesa di quel-li del Consiglio di stato e del Parlamento, comunque non vincolanti.

Il nuovo esame di stato. Il nuovo esame di stato non sarà solo più difficile, ma anche, nelle intenzioni del legislatore, più trasparente. L’obiettivo dichiarato del rego-lamento adottato da via Are-nula è infatti quello di ridurre al minimo il rischio “imbro-gli” allo scritto e le disparità di trattamento dei candidati all’orale da città a città. Per evitare quindi che alla Corte d’appello di Napoli oltre il 99% dei candidati all’orale diventi avvocato, mentre a Torino pas-si solo il 61,42% (dati Mingiu-stizia 2013), non saranno più i commissari a formulare le do-mande, ma un data base crea-to presso via Arenula da dove i quesiti verranno estratti a sorte dal candidato. Il nuovo meccanismo dovrà essere rea-lizzato entro il 22 aprile 2017, e nel frattempo la raccolta e l’estrazione delle domande avverrà manualmente.

La nuova formazione. Anche arrivare a sostenere il nuovo esame di stato potrebbe rivelarsi un percorso in salita per i praticanti. Se infatti fos-se approvata la bozza di rego-lamento recante la disciplina

dei corsi di formazione per la professione forense nella sua attuale sostanza, il praticante, nell’arco dei 18 mesi di tiroci-nio, sarà tenuto a seguire corsi di durata minima di 160 ore e a numero programmato. L’ac-

cesso avverrà infatti per meri-to o grazie al superamento di prove scritte e orali. Durante i 18 mesi di corsi, poi, sono previste almeno tre verifi che periodiche del profi tto, che av-verrà sulla base di una prova

orale avente a oggetto gli ar-gomenti relativi agli insegna-menti svolti nel determinato periodo, e di tre prove scritte, svolte anche come simulazioni di esame di stato.

© Riproduzione riservata

Esame da avvocato: cosa cambia dal 2017

Vecchio esame di stato Nuovo esame di stato

Prova scritta Tre prove scritte:redazione di un parere motivato, da sce-• gliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;redazione di un parere motivato, da sce-• gliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;redazione di un atto giudiziario che postuli • conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto ammi-nistrativo

Non cambia

Durata della prova scritta

Sette ore per ciascuna prova Sei ore per ciascuna prova

Test i am -messi alla prova scritta

Codici, anche commentati esclusivamente • con la giurisprudenza, leggi e decreti dello StatoI testi presentati sono verii cati dalla com-• missione

Testi di legge senza commenti e citazioni • giurisprudenziali, stampati e pubblicati a cura di un editoreSulla prima copertina di ogni testo è ap-• posto il timbro di riconoscimento della commissione

Prova orale Discussione di brevi questioni relative a • cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costitu-zionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale pe-nale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;dimostrazione di conoscenza dell’ordina-• mento forense e dei diritti e doveri dell’av-vocato

Il candidato dimostra la conoscenza delle • seguenti materie: ordinamento e deonto-logia forensi, diritto civile, diritto penale, processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preven-• tivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrati-vo, diritto del lavoro, diritto commerciale, comunitario ed internazionale privato, tributario, ecclesiastico, ordinamento giu-diziario e penitenziario

N u m e r o di materie d’esame alla prova orale

5+ordinamento e deontologia forense 6 + ordinamento e deontologia forense

Durata della prova orale

Non meno di 45 minuti e non più di 60 mi-nuti

Non cambia

Commissio-ne d’esame

Cinque membri titolari e cinque supplenti Non cambia

Sistema di valutazione

Ciascuno dei 5 commissari d’esame ha a di-sposizione dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale

Non cambia

Punteg g io minimo per l’ammissio-ne all’orale

90 punti complessivi nelle tre prove e non meno di 30 punti per almeno due prove

90 punti complessivi nelle tre prove e non meno di 30 punti in ciascuna prova

Punteg g io minimo per l’idoneità

180 punti complessivi e non meno di 30 punti per almeno cinque prove

30 punti per ciascuna materia

Page 43: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

46 Lunedì 25 Aprile 2016O P P O R T U N I TÀ

Le opportunità per la stagione offerte da Articolo 1

Un’estate al lavoroOltre 700 posti tra hotel e sanità

Oltre settecento posti di lavoro per la stagione estiva. A metterli sul piatto è l’agenzia per

il lavoro Articolo 1, soluzioni Hr, distribuiti tra diversi set-tori con l’accoglienza turistica in testa. Sono infatti 365 (dal maitre al facchino) le richie-ste che arrivano da alberghi, agriturismi, resort e centri benessere con un sostanzio-so incremento rispetto allo scorso anno. Segue la Gran-de distribuzione organizzata con la richiesta di 145 profi li dall’addetto cassa allo scaf-falista al banconista per far fronte alla richiesta di ferie del personale dipendente. Il settore dell’intrattenimento si pone, quindi, al terzo posto con la richiesta di 100 addetti sala.

Mentre per l’assistenza agli anziani che in estate si fa più pressante si cercano 40 fra oss e infermieri. I brand della moda e del lusso, per i negozi presenti nelle città più importanti per il turismo e nei rinomati luoghi di va-canza richiedono 50 addetti

vendite, con almeno due lin-gue, a supporto del persona-le esistente. Dal settore della

Sanità arrivano, inoltre, ri-chieste per la commercializ-

zazione dei prodotti sanitari, soprattutto per sostituzione di personale in ferie.

«Il trend che emerge da questi dati rispetto allo scorso anno», dichiara Gianni Sca-perrotta, direttore generale di Articolo1, «conforta e con-ferma la nostra decisione di puntare sulle specializzazio-ni, ma soprattutto di rafforza-re e ampliare quella dedicata all’Hospitality». Per informa-zioni consultare il sito www.articolo1.it.

Un’esperienza formati-va per permettere a giovani di talento di esprimere la loro cre-

atività nello sviluppo di idee innovative, in diverse aree tematiche e applicate a storici marchi del Made in Italy. Si tratta del Sanpellegrino Inno-vation Campus, l’iniziativa con cui l’azienda consolida il suo le-game con il mondo dei giovani aiutandoli a sviluppare le loro competenze sull’innovazione e ad applicarle in project work

creativi. Nel progetto entre-ranno 18 brillanti ragazzi under 30, laureati e studenti universitari, che saranno se-lezionati in tutta Italia e ospi-tati dall’11 al 15 luglio nella tenuta agricola di H-FARM. Tra le lezioni previste, si par-lerà di startup thinking, user reasearch & social network, design thinking, corporate storytelling, e-commerce & web marketing, presentation design. Il gruppo scelto sarà immerso nella Tenuta Ca’ Tron, a Roncade in provincia di Treviso, e sarà stimolato nell’ideare nuove visioni in al-cune importanti aree: salute & benessere, piacere emoziona-le, responsabilità ambientale, qualità della vita, bambini in crescita e smart life.

Per partecipare, i giovani dovranno non solo inviare il curriculum, ma anche a rac-contare la propria visione dell’innovazione attraverso una frase, un’immagine, un vi-deo o una canzone. Le selezioni sono aperte fi no al 20 maggio attraverso il sito www.innova-tioncampussanpellegrino.it.

Iniziativa gruppo Sanpellegrino

L’innovazionepassa dai giovani

Arriva anche in Italia la nuova versio-ne di LinkedIn Recruiter, la principale applicazione della categoria LinkedIn Ta-lent Solutions, pensata per la selezione del personale e utilizzata oggi da oltre 41 mila aziende nel mondo. Tra le novità introdotte per semplifi care e velocizza-re l’identifi cazione e l’assunzione della persona giusta ci sono le funzionalità Profi li simili, grazie alla quale i datori di lavoro possono digitare il nome dei propri dipendenti migliori, selezionarne i profi li e ricevere un elenco di membri

con esperienze e competenze simili; Ri-cerca agevolata, con la quale LinkedIn suggerisce i termini di ricerca pertinenti che gli addetti alla selezione del perso-nale possono utilizzare per trovare can-didati adatti a una specifi ca posizione; Candidati Potenziali, che indica tutti i membri adatti per una determinata po-sizione, evidenziando chi segue la pagi-na dell’azienda, chi si è candidato per le posizioni aperte e chi è già un colle-gamento di primo grado dei dipendenti dell’azienda.

La selezione si fa su LinkedIn

Saranno oltre 1.000 le giovani donne che potran-no accedere ai corsi della quarta edizione di Nuvola Rosa, il progetto di Microsoft, Accenture, Asus, Ava-nade e Aviva, nato nel 2013 con l’obiettivo di supera-re il gender gap che ancora persiste nella formazione tecnologica e sostenere attivamente tutte coloro che vogliono entrare nel mondo del lavoro, riqualifi carsi o migliorare la propria posizione professionale. La nuova edizione diventa itinerante: dal 9 al 13 maggio 2016 toccherà infatti Bari, Napoli e Cagliari, guidando più di mille ragazze italiane e straniere dai 17 ai 24 anni alla scoperta delle op-portunità offerte dalle tecnologie e dal digitale, per en-trare più facilmente nel mondo del lavo-ro, in azienda come nella pubblica am-ministrazione, o per realizzare il proprio sogno imprenditoriale superando le barriere infrastrutturali e andando oltre gli stere-otipi di genere.

In collaborazione con il Politecnico di Bari, l’Univer-sità degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e l’Università di Cagliari, si terranno 100 momenti di formazione gra-tuita focalizzati sulle discipline Stem (Scienza, Tec-nologia, Ingegneria e Matematica), che spazieranno dall’approfondimento degli ambiti più tecnici, come il coding, per imparare le basi della programmazione o sviluppare le App, il Cloud Computing, i Big Data, la Cyber Security, al digistorytelling, dalla creazione della brand identity al self branding, dalla gestione degli aspetti legali al role modeling sulla leadership e sulla valorizzazione dei talenti femminili, declinati at-traverso eventi, workshop, tavole rotonde, Pink Hacka-thon, momenti di networking e incontri di lavoro con le aziende. In ogni città, ci sarà inoltre Jobs&Careers, la nuova iniziativa che Nuvola Rosa on tour propone alle studentesse laureande o neo-laureate che prenderan-no parte ai corsi, con l’obiettivo di aprire un dialogo diretto con le aziende offrendo reali opportunità di lavoro.

Formazione hi-techper mille donne

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA CON

L’ASSEGNAZIONEDEI BENI AI SOCI

Gli aspetti fi scali, contabili e civilistici

delle operazioni di estromissione previste

dalla legge di stabilità per il 2016

Page 44: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

47Lunedì 25 Aprile 2016P E R C O R S I

Competenze di tipo tecnico e capacità organizzative per un professionista in crescita

Stabilimenti in mani esperteAl direttore il compito di garantire la produttività

Pagina a cura DI ROBERT HASSAN

Realizzare i prodot-ti nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi e dei

costi concordati, garantire e monitorare la produttività delle linee di produzione e im-plementare metodi di problem solving e lean production: que-sti in sintesi gli obiettivi del direttore di stabilimento, un ruolo che garantisce un buon livello di fl essibilità produtti-va per poter gestire/assorbire fatti strutturali, ad esempio la stagionalità, o eccezionali. Ga-rantisce inoltre, il rispetto di tutte le norme vigenti in tema di sicurezza, ambiente, igiene e qualità e gestisce i rapporti con la Rappresentanza sinda-cale unitaria.

Il concetto di direzione indu-striale/direzione operations è invece sicuramente più ampio rispetto al direttore di stabi-limento, ma ha un perimetro molto variabile in funzione dell’inclusione o meno di al-cune funzioni chiave nell’am-bito delle sue responsabilità, in particolare, in riferimento alle strategie industriali, agli acquisti, alla logistica produt-tiva, alle risorse umane e alla ricerca e sviluppo. Quanto più la funzione tende ad includere la totalità delle altre funzioni richiamate, tanto più potremo parlare di direzione generale industriale. Le competenze e attitudini del direttore indu-striale devono essere di tipo tecnico produttivo, con parti-colare attenzione all’effi cienza operativa, innovazione tecno-logica e di prodotto/servizio, controllo di gestione, produt-tività. Deve inoltre avere una certa fl essibilità mentale, le-adership naturale, capacità relazionali e organizzative del suo lavoro e di terzi, carattere tenace. Occorre essere capaci di rappresentare adeguata-

mente l’azienda internamente ed esternamente. Riguardo i suoi studi, deve avere prefe-ribilmente una laurea in In-gegneria.

«Se è solo un direttore di stabilimento, in funzione della seniority, la sua retribuzione lorda annua può andare dai 60mila ai 90mila euro più la parte variabile che, a seconda delle politiche dell’azienda, può arrivare anche al 30% dello stipendio», spiega Mau-rizio Quarta, amministratore delegato di Temporary Mana-gement & Capital Advisors, società di temporary mana-gement. «Se parliamo invece di un direttore industriale, con anche diverse unit a suo riporto, si può tranquilla-mente arrivare ai 120 mila-150 mila euro annui lordi e anche oltre. I cambiamenti delle competenze del diret-tore industriale negli ultimi anni sono legati all’ottimiz-zazione dei costi produttivi e alle tematiche di off shoring, affrontate in periodi recenti anche da aziende di medie di-mensioni che hanno studiato e avviato attività produttive in paesi stranieri, tipicamente in Europa Centrale/Orientale

ed Estremo Oriente. In molte di queste aziende, specie nelle più piccole, il classico direttore di stabilimento non era spesso in grado di gestire tematiche così complesse come quelle della delocalizzazione, per le quali si ricorre spesso all’uti-lizzo di temporary manager. Peraltro, per alcune aziende è già iniziato il percorso con-trario, quello dell’inshoring che richiede quindi capacità addizionali di natura quasi “liquidatoria” per la chiusura del sito estero e per la gestione della fase di transizione. Un altro cambiamento di questo ruolo è legato al gran numero di operazioni straordinarie le-gate alla crisi economica non ancora conclusa che hanno visto numerosi siti produtti-vi gestire consistenti tagli al personale e diffi cili ristruttu-razioni: fenomeni che hanno richiesto un sempre maggiore coinvolgimento da parte del-la linea produttiva», conclude Maurizio Quarta.

Cegos organizza corsi di formazione sul direttore di stabilimento. Il programma di questi incontri formativi approfondiscono tematiche legate a: competenze per la

gestione di uno stabilimento, ruoli del nuovo responsabile di stabilimento (leader, ma-nager, coach, expert), skill professionali richiesti per interpretare correttamente i diversi ruoli, le scelte strate-giche di stabilimento, assetto produttivo ed ottimizzazione del capitale investito, scelte di make or buy strategico, scelte di investimento e di assetto di capacità produttiva, l’assetto organizzativo della fabbrica moderna. Inoltre, si trattano temi legati ai nuovi modelli di riferimento della lean factory, agli strumenti e tecniche per migliorare l’effi cienza produt-tiva, alle nuove impostazioni della supply chain industria-le, defi nizione ed introduzione dei cambiamenti organizzati-vi, alla gestione dei costi dello stabilimento, alla mappatura e analisi dei costi industriali. Il corso fornisce un modello di riferimento per una gestione innovativa di uno stabilimen-to con particolare attenzione alla gestione delle persone, alla riduzione dei costi, ai nuo-vi modelli di fabbrica lean, al monitoraggio e miglioramento delle prestazioni.

© Riproduzione riservata

Il direttore industriale si interfaccia generalmen-te con l’ufficio approvvi-gionamenti, il quale ha co-nosciuto negli ultimi anni una profonda metamorfosi che ha portato le imprese a valorizzarne l’operato in un’ottica sempre più stra-tegica. I mercati di sbocco sempre più ampi e lontani, la globalizzazione del mer-cato e l’impulso dato dalla tecnologia sono solo alcuni dei fattori che costantemen-te imprimono alla funzione approvvigionamenti. I cam-biamenti in atto all’interno di questa funzione non pos-sono non avere un impatto sulla professionalità e sulle competenze di tutti coloro che operano nell’area. L’im-portanza di questi aspetti ha evidenziato la necessità che l’addetto agli acquisti abbia maturato una cono-scenza completa e profonda sia della fi liera produttiva che di quella distributiva che si traduce in una ge-stione e in un monitorag-gio dei tempi e metodi di acquisto e di distribuzione sul canale diretto.

Il direttore industriale si interfaccia anche con il direttore della logistica che non solo sovrintende l’inte-ro ciclo di produzione dei servizi che accompagnano la merce a destinazione, ma progetta nuove procedure gestionali per effettuare in-terventi di razionalizzazio-ne e organizzazione del si-stema logistico-produttivo. È un ruolo che si sta allon-tanando dalla tradizionale gestione della logistica che gestisce il movimento delle merci, dal fornitore fi no al cliente fi nale, e si sta invece avvicinando alla logica do-minante nel supply chain management. La supply chain è la rete globale com-posta da entità economiche, come ad esempio: fornitori, aziende manifatturiere, magazzini e centri di distri-buzione, che sono coinvolte, attraverso collegamenti a monte e a valle, in diffe-renti attività che produ-cono valore nella forma di prodotti e servizi destinati al consumatore fi nale. Uno dei requisiti richiesti al di-rettore della logistica è dun-que quello di sapersi confi -gurare in tempi brevi con ciascuna di queste entità. Questo aspetto è necessario allo scopo di rispondere in modo tempestivo alle fl ut-tuazioni e di poter sfrutta-re le opportunità offerte dal mercato.

Acquististrategici

Che passi devo seguire per aprire con successo un negozio online?

Paola, Padova

Lavorare con un negozio online compor-ta una serie di passaggi che dovranno essere seguiti con cura al fine di realiz-zarsi quali professionisti di internet.Chi voglia intraprendere una simile attività dovrà aprire una partita Iva e sostenere alcuni costi fissi iniziali ne-cessari per l’apertura del negozio (ad esempio creazione del sito) e per l’affi-damento della sua gestione contabile ad un commercialista. Sul piano pratico, in primo luogo, sarà necessaria un’analisi orientata all’individuazione del «setto-re» adeguato sia alle esigenze del mer-cato che alle proprie predisposizioni.

Si dovranno individuare, inizialmente, le nicchie più interessanti a riguardo e studiare fattori quali la facilità di ap-provvigionamento, il bacino di utenza e gli eventuali concorrenti, creando un bu-siness plan del proprio negozio online.Vi sono fattori imprescindibili per il suc-cesso dell’attività, il primo dei quali sarà la garanzia di puntualità nei tempi di consegna ai clienti. La scelta dei fornito-ri, dunque, diventerà cruciale in quanto ritardi ed errori mineranno da subito la credibilità e ridurranno le vendite. Si po-trà scegliere di vendere online mediante un proprio sito, costruito ad hoc da un professionista di settore, oppure affidar-si a piattaforme utilizzate da milioni di persone che permettono di registrarsi gratuitamente (eBay, Amazon e altre),

accedendo nell’immediato ad un enorme numero di visitatori, ma che comporta-no il pagamento di una percentuale sul venduto.Al fine di «costruire» il successo del pro-prio negozio online si dovrà impronta-re un’adeguata e vincente strategia di marketing, nonché garantire ai clienti un servizio di assistenza (telefonica o via e-mail) che permanga valida e di alto li-vello. Una scelta altrettanto importante riguarda il corriere: essendo un servizio specializzato in funzione di differenti ti-pologie di colli, sarà importante indivi-duare tra spedizionieri privati e grosse compagnie quali si contraddistinguano, per rapidità ed efficienza.

Angelo [email protected]

STRATEGIE DI LAVORO

Sull’onda dell’online

L’identikit

Mansioni principali Competenze Studi e retribuzione

Realizzare i prodotti nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi e dei costi concordati

Flessibilità mentale, leadership naturale, capacità relazionali

Preferibilmente laurea in ingegneria

Garantire e monitorare la produttività delle linee di produzione e operare in ottica di mi-glioramento continuo

Capacità organizzative del suo lavoro e di terzi

La sua retribuzione può andare dai 60 mila ai 90 mila euro lordi annui più la parte variabile

Page 45: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

48 Lunedì 25 Aprile 2016 A Z I E N D E

Il piano di recruitment riguarda sia piloti sia assistenti di volo

A bordo con EurowingsLa compagnia low cost cerca 700 fi gure

Pagina a curaDI LAURA ROTA

Eurowings, compagnia aerea low cost del gruppo Lufthansa, ha chiuso l’anno scorso

con risultati positivi e punta a diventare la terza azienda di trasporti aerei attiva nell’am-bito dei voli a basso costo in Europa. Pertanto, ha annun-ciato un programma di cresci-ta e ha lanciato una campagna di recruiting per il 2016 di 700 fi gure con conoscenza delle lin-gue inglese e tedesca, diploma superiore, capacità di lavorare in team e di relazionarsi con gli altri, ottimo stato di salute, resistenza fi sica.

«Nel 2015», afferma Karl Ul-rich Garnadt, membro del co-mitato esecutivo di Deutsche Lufthansa AG e responsabile di Eurowings, «con Germanwings siamo riusciti a chiudere l’an-no con numeri positivi nel traf-fi co diretto per la prima volta dopo molto tempo. Adesso po-sizioniamo Eurowings come seconda compagnia aerea del gruppo Lufthansa in ordine

di importanza, allargando il modello di successo di Ger-manwings (partner company di Eurowings) dalla Germania e dall’Europa. A conferma di questo trend positivo, assume-remo nel corso dell’anno 700 dipendenti, principalmen-te assistenti di volo e piloti. Un’ulteriore prova della cre-scita della società saranno i 23 nuovi Airbus A320, confi gurati

con 180 posti, che sostituiran-no entro marzo 2017 la stessa quantità di vecchi CRJ-900 da 90 posti. Questo provvedi-mento aumenta la capacità di trasporto passeggeri e raffor-za in maniera considerevole la posizione della compagnia nel mercato delle low-cost».

Qualità, professionalità ed entusiasmo: è con questi valori che la compagnia mira a con-quistare i clienti. Per questo

punta su un personale adde-strato e qualifi cato: dagli ad-detti al check-in fi no al pilota, tutti i membri dell’equipaggio hanno un’esperienza plurien-nale e seguono un percorso formativo. Lo staff di bordo viene preparato presso il Luf-thansa Flight Training Center di Francoforte, in Germania, che garantisce una formazio-ne orientata alla qualità e alle

più moderne competenze, che si traduce in sicurezza per i passeggeri. Eurowings offre sui voli a lungo raggio una scelta al top, sia per i prezzi che per la qualità. Grazie a servizi di bordo innovativi come Wings entertain e Wings connect, Eurowings si posizio-na bene rispetto alla concor-renza. Anche sul corto e medio raggio la prossima estate sarà introdotto su tutti gli A320 il

programma di intrattenimen-to di bordo con fi lm, musica e giochi, disponibili sul proprio smartphone o tablet. Per que-sto scopo Eurowings userà il sistema BoardConnect Por-table di Lufthansa Systems. Dalla seconda metà del 2016, la fl otta sarà inoltre dotata di connessione internet a bordo.

Eurowings ha sede in Germania, a Düsseldorf e al suo marchio fanno capo varie compagnie low cost indipendenti. La compagnia offre collegamenti per oltre 130 città in Europa e dal 2015 vola anche verso de-stinazioni intercontinentali. Raggiunge, con collegamenti diretti in partenza da vari aeroporti europei, Caraibi, Dubai e Thailandia, Cuba e Repubblica Dominicana e, per l’estate 2016, attiverà nuove rotte per Teheran (Iran), Mia-mi, Las Vegas e Boston negli Stati Uniti e Mauritius. Gli interessati possono candi-darsi esclusivamente online sul sito www.eurowings.com/karriere.

Fondata nel 2008, Muza Construtora è una develop-ment & investment company che opera nel mercato immobiliare di Fortaleza, nel Nordest del Brasile. Il core business è rappresentato dalle attività di pianifi -cazione e sviluppo immobiliare. Fin dall’inizio, la socie-tà ha puntato su un prodotto re-sidenziale per la fascia emergen-te della popola-zione, in quanto il deficit abita-tivo e la nasci-ta di una classe media in Brasi-le garantiscono una domanda di questo tipo di immobili molto alta. L’azienda, vista la crescente richiesta da parte di clienti italiani di acquistare unità immobiliari a scopo di investimento, considerato l’importante ritorno dipe-so dalla differenza di prezzo tra la fase di costruzione e la consegna e dal cambio euro/real estremamente favorevole, ha deciso di formare una rete in Italia di 20 - 30 professionisti italiani, agenti immobiliari e promotori fi nanziari, con doti di serietà, entusiasmo e attenzione al cliente, in grado di fornire assisten-za e consulenza, anche fi scale e legale, nella vendita degli immobili alla clientela italiana. Muza conta più di 450 dipendenti e un capitale sociale nella control-lante italiana di 8.200.000 euro. «Muza Construtora», sottolinea il presidente Alessandro Zandarin, «punta su un approccio al mercato che le ha permesso di dif-ferenziarsi dai concorrenti brasiliani e di guadagnare la preferenza dei compratori. La cura dei dettagli, la qualità dei materiali e delle fi niture, l’attenzione alla progettazione e costruzione, il servizio al cliente e il rispetto del termine di consegna sono i punti di forza della nostra azienda, con oltre 1.100 appartamenti già venduti e più di 400 unità consegnate». Per candidar-si e per maggiori informazioni, inviare il curriculum all’e-mail [email protected]. Sito internet: www.muzaconstrutora.com.br.

Trenta professionistiper Muza Construtora

Selezioni aperte per Gluten Free Fest, Piacere Bar-becue e Malto Livello! L’agenzia Sedicieventi cerca 150 giovani collaboratori interessati a lavorare nei tre grandi eventi in programma a Perugia fra il 2 e il 26 giugno 2016. La proposta è rivolta a giovani di età com-presa tra i 18 e i 25 anni, interessati a ricoprire i ruoli di venditori, hostess, animatori, standisti e camerieri. Sono richiesti spiccata propensione al contatto con il pubblico, doti di comunicazione, cordialità e disponi-bilità, oltre alla residenza o il domicilio in provincia di Perugia, almeno nei giorni delle manifestazioni. Il coinvolgente palinsesto proposto da Sedicieventi si aprirà il 2 giugno con la quinta edizione di Gluten Free Fest. Il festival del senza glutine, patrocinato dall’Associazione italiana celiachia, si protrarrà fi no al 5 giugno al percorso verde di Pian di Massiano. Lo

splendido parco perugino ospiterà anche la quarta edizione di Pia-cere Barbecue, il primo festival ita-liano interamente dedicato al rito della cottura alla griglia, organiz-zato in collabora-zione con Consul Travel dal 10 al 19 giugno. Si svolge-rà, invece, dal 23

al 26 giugno la seconda edizione di Malto Livello che, quest’anno, grazie alla partnership con il Festival In-ternazionale del Cibo di Strada di Cesena, celebra il matrimonio fra le birre di qualità e il cibo di strada. Sei pronto per questa formidabile tripletta di eventi? Lavora con noi! Per tutte le informazioni, telefonare al numero + 39 075 5003848 o visitare il sito internet www.sedicieventi.it. Per presentare la domanda c’è tempo fi no al prossimo 30 aprile. Chi vuole avanzare la propria candidatura deve collegarsi al sito www.sedicieventi.it/lavora-con-noi-2016 e compilare i campi suggeriti, indicando uno o più eventi per i quali desi-dera lavorare.

Giovani collaboratoriper Sedicieventi

Il gruppo Versace cerca nuove fi gure per il settore retail. Si tratta di 4 sales assistant per Milano, con ottima conoscenza delle lingue inglese, cinese, araba e russa e per Ro-ma, al quale è richiesta la conoscenza del cinese. Inoltre, buyer licenze Emea con formazione economica e padronan-za dell’inglese. Candi-dature al sito http://careers.versace.com/it/opportunita-di-lavoro.

Eataly, catena di punti vendita di alimentari italiani di qualità, cerca personale per il negozio di Piacenza: cuoco con titolo di studio, addetto vendite enoteca, addetto vendita salumi e formaggi e un macellaio, con conoscenze degli alimenti, capacità organizzative e gestiona-li, propensione al com-mercio e al rapporto con la clientela. Curriculum al sito http://www.ea-taly.net/it_it/chi-siamo/lavora-con-noi.

Il gruppo cartario So-fi del, primo italiano e nel mondo nel settore tissue ad aderire al progetto internazionale con cui il Wwf, propone alle grandi aziende di adottare piani di riduzione delle emis-sioni di gas serra, cerca un business development manager Afh in Sicilia, un technical machinery specialist per la zona di Lucca e un hr manager in Ungheria. Candidarsi al sito www.sofi del.com, la-vora con noi o alla pagina LinkedIn aziendale.

Eurospin seleziona capi settore di zona per Brindisi, Taranto, Fog-gia, San Martino Buon Albergo; impiegato com-merciale; addetti vendita categorie protette per Sellia Marina e Catania; assistenti, vice assistenti di fi liale e addetti vendite per Ancona, Loreto, Tra-pani e Milazzo; macellai, aiuto macellai e addetti banco gastronomia per Trapani e Milazzo; ad-detti controllo di gestione e assicurazione qualità; assistenti buyer per Brin-disi e Lecce. Curriculum al sito www.eurospin.it, lavora con noi.

In vista dell’apertura di un nuovo locale a Bologna, lo chef e giudice del format televisivo Sky MasterChef Italia Bruno Barbieri seleziona lo staff che lavorerà nel ristoran-te. Si tratta delle fi gure tipicamente impiegate nella ristorazione, quali cuochi, aiuto cucina, com-mis di sala e cucina, lava-piatti, camerieri e altre. Curriculum all’indirizzo [email protected].

BREVI

Page 46: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

49Lunedì 25 Aprile 2016IL PROFESSIONISTA

Maria Antonietta Portaluri, alla guida di Federazione Anie. La tecnologia al servizio del paese

Investire nel futuro è un lavoro Per mantenere alta la qualità delle attività bisogna far crescere sul campocoloro che domani saranno chiamati a prendere le redini delle aziende

DI BEATRICE MIGLIORINI

Nikola Tesla diceva: «Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi».

Diffi cile trovare una linea di pensiero maggiormente conforme a chi è alla guida di una Federazione le cui impre-se, eccellenze italiane nel settore della medio alta e alta tecnologia, investono mediamente il 5% fatturato in ricerca e innovazione e che, ogni anno, riescono ad assorbire tra le 1.000 e le 1.200 unità di personale specializzato. Queste, in-fatti, sono le cifre con cui ora mai da otto anni ha a che fare Maria Antonietta

Portaluri alla guida di Federazione Anie dal 2008. Classe 1971, un cuore diviso tra le origini pugliesi e la ven-tennale vita milanese, con una passione sviluppata negli anni per il settore degli appalti. Un ambito nel quale ha avuto modo di applicarsi prima conseguendo un master ad hoc sugli appalti pubblici in Europa e, successivamente, «attra-verso lo studio legale della Federazione nel quale mi sono occu-pata di appalti per il settore di riferimento nelle grandi opere», ha raccontato a Ita-liaOggi Sette il diret-tore generale di Anie. Un’attività che con la nomina ha dovuto ab-bandonare. Non senza però aver avviato un progetto che le desse la sicurezza di poter dedicarsi anima e corpo al nuovo ruolo. «Quando ho la-sciato l’uffi cio legale», ha sottolineato la Portaluri, «mi sono posta come obietti-vo quello di fare un investimento con-sistente nelle nuove leve. Oggi siamo orgogliosi perché Anie ha potuto dare il suo contributo, insieme al gruppo di lavoro di Confi ndustria, alla nuova riforma del Codice degli appalti, testo che si muove nella logica di valorizzare la semplifi cazione e l’innovazione tec-nologica, due strumenti indispensabili per favorire la creazione di valore e la crescita non solo delle imprese del comparto elettrotecnico ed elettroni-co, ma dell’intero paese».

Ambito legale a parte, però, gli in-vestimenti in formazione sono sempre state tra le priorità della Federazione a cui il direttore generale di Anie ha

tenuto fede negli anni. «Le aziende che rappresentiamo sono alla ricerca di pro-fessionisti del settore tecnologico che sviluppino continuamente know how: ingegneri elettrici, ricercatori, proget-tisti. Un capitale umano che è sempre più raro. Ecco perché», ha proseguito la Portaluri, «come Federazione lavoriamo molto per creare link virtuosi tra mondo della formazione e mondo dell’impresa. Occorre far conoscere ai giovani quali sono le professioni di domani perché possano fare scelte consapevoli. I dati spaventosi sulla disoccupazione gio-vanile sono inaccettabili per un paese dalle grandi potenzialità come l’Italia», ha sottolineato il direttore generale di Anie, «in questa direzione abbiamo messo in campo negli anni delle ini-ziative di orientamento specifi che». Ri-sorse umane qualifi cate, per nuovi pro-getti che daranno vita a nuove pro-fessioni. «Non dobbiamo smet-tere di credere

che il futuro passa necessariamente attraverso quella rinascita dell’indu-stria che già stiamo vivendo, basata sul connubio tra tecno-logia e sostenibili-tà», ha concluso la Portaluri, «smart grid, smart city, bu-ilding intelligenti, industria 4.0 e fab-brica digitale. Tema-tiche sulle quali in Italia ci sono delle eccellenze mondia-li. Il lavoro per le generazioni future è qui».

NOME

Maria Antonietta PortaluriNATO A

Scorrano (Le)IL

12 agosto 1971PROFESSIONE

Laureata in giurisprudenza nel 1996 presso l’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel 1997 consegue un Master in manager in appalti pubblici organizzato dalla Com-missione Ue. Alla i ne degli anni 90 entra nell’ufi cio legale di Anie occupandosi di appalti nelle grandi opere. Dal mag-gio 2008 riveste l’incarico di direttore generale di Federazione Anie, una delle maggiori organizzazioni che rappresenta

il settore della industria elettrotecnica ed elettronica. È vicepresidente della Associazione Imq (Istituto marchio di qualità Italiano) e vicepresidente di Imq spa, che promuove la sicurezza e qualità dei prodotti immessi sul mercato e consigliere e componente del comitato esecutivo del Cei (Comitato elettrotecnico italiano).

Chi è Maria Antonietta Portaluri• Amante del teatro nella sua forma più pura, un palco è tanto più bello quanto più è legato al territorio• Nel cuore ha il Sud Africa perché di un luogo bisogna saper apprezzare soprattutto il passato • Quando si parla di letteratura la mente non può che andare al premio Nobel García Márquez• Nonostante la passione per i cibi della sua terra, negli anni ha apprezzato il risotto alla milanese• La lunga permanenza nel capoluogo lombardo non farà mai venire meno il suo amore per il mare

Page 47: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

50 Lunedì 25 Aprile 2016PROFESSIONISTI IN CRESCITA

Sacco general manager dell’impianto Janssen Latina

Janssen, azienda farmaceutica di Johnson&Johnson, annuncia che Nico Sacco è stato nominato General Mana-ger dell’impianto di Latina, polo pro-duttivo di importanza strategica per il gruppo. Laureato in ingegneria gestio-nale presso l’Università di Roma Tor Vergata, Sacco ha sviluppato la sua carriera professionale all’estero rico-prendo ruoli di crescente responsabili-tà all’interno del settore farmaceutico. Un professionista con oltre 15 anni di esperienza maturata in diversi paesi,

ambienti multiculturali e ricoprendo ruoli strategici nei settori del Supply Chain, del Demand & Supply Plan-ning e del Customer Service. Dal 2012 era vicepresidente del Global Affiliate Services di Janssen in Svizzera.

Fabiola Di Loreto nuovo d.g. di Confcooperative

È Fabiola Di Loreto il nuovo direttore generale di Confcooperative. La nomina del consiglio di presidenza e conferma-ta dal consiglio nazionale, porta per la prima volta una donna alla direzione dell’organizzazione guidata da Mau-

rizio Gardini. Di Loreto, già capo del dipartimento organizzativo di Confco-operative dal 2013, curerà i rapporti con le circa 100 unioni territoriali e le 9 federazioni. Di Loreto, 51 anni, è stata per 18 anni alla direzione di Fedagri, una delle federazioni di punta di Con-fcooperative. .

Luca Burrafato guida l’area Mmea di Euler Hermes

Luca Burrafato assume l’incarico di Capo della Regione Paesi Medi-terranei, Medio Oriente e Africa (Mmea) per Euler Hermes, società

del gruppo Allianz e leader mondiale dell’assicurazione crediti. Burrafato, entrato in Euler Hermes nel luglio del 2015 in qualità di Country Ma-nager per la business unit italiana, succede a Michele Pignotti che re-centemente è stato promosso nel Bo-ard of Management di Euler Hermes in qualità di responsabile del Market Management. Burrafato, 47 anni, inizia la sua carriera lavorativa nel 1993 presso la Banca Nazionale del Lavoro per poi passare in Deutsche Bank come responsabile della Di-rezione Strategica della Divisione Core (Corporate Banking, Leasing, Factoring e Real Estate). Dopo aver

Andrea Man-goni è il nuovo amministratore delegato di do-Bank (società posseduta da fon-di gestiti da For-tress Investment Group). Nato a Terni nel 1963, laurea in scien-ze economiche, Mangoni ha ini-ziato la propria carriera collabo-rando con l’In-terAmerican De-velopment Bank. Nel 1996 è entra-to in Acea come responsabile della fi nanza straor-dinaria e quindi come cfo. Nel 2003

è stato nominato amministrato-re delegato. Nel 2009, approda in Telecom Italia in qualità di presi-dente operativo di Telecom Italia Sparkle e Cfo del Gruppo Telecom. Nel 2012 è stato nominato diret-tore generale International Operations di Telecom Italia. Da giugno 2013 a marzo 2015 è stato presidente e ceo di Sorgenia

e fi no a novembre 2015 direttore generale di Fincantieri.

Andrea Mangoni a.d. di doBankI n n o c e n z o

Casanova è sta-to nominato Cu-stomer Service Director di Adp Italia. Dopo gli inizi in Olivetti e in Honeywell Information Sy-stem, nel 1998 Casanova en-tra in Ibm dove ricopre prima il ruolo di Transi-tion and Tran-sformation Ma-nager poi, nel giro di qualche anno, Mana-ger of Ttps per l’Italia. Nel 2009 gli viene affi data la responsabilità dell’area Emea

per poi acqui-sire, nel 2012, la nomina di It Security Risk and Complian-ce Director. Nel 2015, data l’am-pia conoscenza di un cliente internaziona-le come Fca Group (Fiat) passa a rico-prire il ruolo di Transformation Executive con la responsabili-tà dello svilup-po dei processi di integrazione

It e di trasformazione dell’azien-da a livello mondiale.

Innocenzo Casanova entra in Adp Italia

In edicola con Milano Finanza e ItaliaOggi

Una certa idea dell’Italia di Lamberto Dini

con Luigi Tivelli, un saggio che ripercorre più

di cinquant’anni vissuti sulla scena politica ed

economica italiana e internazionale.

Un lavoro che ha il vigore di un saggio critico

sul presente dell’Italia e dell’Europa, ma anche

proiettato sul futuro, con un nuovo progetto

moderno e innovativo di integrazione europea.

TUTTI I RETROSCENA DELLA POLITICA

E DELL’ECONOMIA DEGLI ULTIMI 50 ANNI.

IN EDICOLA CON

Page 48: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

51Lunedì 25 Aprile 2016PROFESSIONISTI IN CRESCITA

ricoperto il ruolo di Senior Manager in Accenture, nel 2008 diviene Diret-tore Commerciale di Ubi Factor con la responsabilità del business dome-stico e internazionale. Dal 2011 è no-minato Ceo di GE Capital Finance, Società di Factoring controllata dal Gruppo GE Capital Interbanca. Ha conseguito una laurea in Economia presso l’Università degli Studi di Bergamo e ha ottenuto un Master

in Business Administration presso l’Università Bocconi di Milano.

De Sanctis presidentedell’Acquedotto Pugliese

Nicola De Sanctis è il nuovo presi-dente dell’Acquedotto Pugliese Spa del consiglio d’amministrazione, oltre al presidente De Sanctis, fanno parte il vice presidente, Lorenzo De Santis e il consigliere Francesca Pace. De San-ctis è attualmente presidente di E.On Italia Spa, dopo essere stato ceo della stessa azienda nel 2015, durante la fase di riposizionamento del gruppo

in Italia. Ricopre inoltre l’incarico di Presidente di Delos Power Srl, attiva nel settore delle energie rinnovabili. De Sanctis è stato in precedenza, nel periodo 2013-2014, ceo di Iren Spa, multiutility quotata presso Borsa Italiana Spa e controllata da alcuni Comuni. Prima di entrare a fare par-te di Iren, De Sanctis ha maturato più di un decennio di esperienza in Edison ricoprendo vari ruoli, tra cui quello di Amministratore Delegato di Edison Energie Speciali Spa, società delle energie rinnovabili del gruppo e di Presidente operativo della società di vendita e Direttore Business Unit Vendita e Marketing Mass Market.

Significativa anche la sua esperienza nel settore ambientale, all’interno del-la multinazionale Waste Management. De Sanctis si è laureato in Ingegneria Nucleare presso l’Università di Pisa e ha conseguito un Master in Business Administration all’Insead (Francia).

Alessandro Piccinini direttore generale di Innovatec

Innovatec, società quotata sul mer-cato Aim Italia e attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, pro-dotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito della generazione

distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello sto-rage di energia, ha nominato diretto-re generale della società Alessandro Piccinini. Piccinini è stato altresì coop-tato dal consiglio di amministrazione della società come amministrazione esecutivo non indipendente a seguito delle dimissioni per motivi personali di Valerio Verderio da amministrato-re esecutivo e non indipendente della società.

Sciarrillo guida la sezione chimica di Unindustria

Renato Sciarrillo è il nuovo presi-dente della Sezione Chimica, Gomma e Materie Plastiche di Unindustria, l’Unione degli industriali e delle im-prese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, per il quadriennio 2016-2019. Sciarrillo è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea che ha nominato, come vice presidenti, Ro-berto Spaggiari (Basf Italia) e Mas-simo La Marra (Mater-Biopolymer). Completano il consiglio direttivo della Sezione: Rinaldo Panfili (Viscolube); Antonio Dodaro (Europlastic); Rober-to Ciervo (Avio); Massimiliano Monda (Tecma); Roberto Munzi (Clax Italia); Pasquale Della Volpe (Plastipak Ita-lia Sud); Maurizio Belloli (Chemtura Italy). Sciarrillo è laureato in giuri-sprudenza. Ricopre la carica di Re-sponsabile per l’Italia delle Relazioni Istituzionali di Procter e Gamble dove è entrato nel 1995, dopo un’esperien-za come avvocato e come giornalista. Attualmente è consigliere di Cosmeti-ca Italia e di Anima per il sociale nei valori d’Impresa.

Phil Willcock è il nuovo ceo in Italia di Aviva. Willcock, pre-cedentemente President Di-rector di Aviva in Indonesia, riceve il testi-mone da Patrick Dixneuf, ora Fi-nance Design, Innovation and Change Direc-tor di Aviva plc.

Classe 1971, Phil Willcock è in Aviva da oltre 20 anni. All’interno del Gruppo ha rico-perto diversi ruoli di senior ma-

nager. Willcock ha lavorato in diversi business in Gran Breta-gna ricoprendo posizioni di le-adership nella distribuzione, nel marketing, nelle operation e nell’area cu-stomer.

Dal 2014 a oggi Phil Wil-lcock è stato President Di-rector di Astra Aviva Life in Indonesia, se-guendo in pri-

ma persona la creazione della joint venture.

Willcock nuovo ceo in Italia di Aviva

in collaborazione con

La prima straordinaria community dedicata all’innovazione. GIOIN è un network esclusivo

di imprenditori e top manager con i quali collaborare e fare sinergia, un percorso

di formazione e informazione, il punto di riferimento per le imprese e le startup.

GIOIN fornisce strumenti, supporti, soluzioni concrete e misurabili,

necessari per affrontare la sせ da della quarta rivoluzione industriale.GIOIN è un progetto ideato da Digital Magics Spa in collaborazione con MF Milano Finanza

GIOIN È LA CASA DELL’INNOVAZIONEScrivi a: [email protected]

La Tua Azienda, se collaborasse con una Startup, potrebbe incrementare i propri ricavi, crescere nelle competenze e migliorare la propria immagine e il posizionamento.

VUOI SAPERE COME FARE? PARTECIPA AL

DIGITAL COMMERCE E GLOBALIZZAZIONEVenerdì 13 maggio 2016 dalle 13:00 alle 16:00

presso Talent Garden Poste Italiane - Via Giuseppe Andreoli 9, Roma

Sponsored by Partner

Page 49: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

52 Lunedì 25 Aprile 2016PROFESSIONISTI IN CRESCITA

Pedersoli e Intesa Sanpaolo con Gvm nell’acquisizione di Santa Maria

Gvm Care & Research, gruppo ospe-daliero italiano con 470 milioni di fat-turato, ha fi nalizzato l’acquisizione da Innovazione Sanitaria spa di Santa

Maria spa, struttura ospedaliera poli-specialistica di Bari accreditata con il Servizio sanitario nazionale. Gvm Care & Research è stata supportata nell’operazione da Intesa Sanpaolo con l’assistenza di Banca Imi per la strutturazione del fi nanziamento e, sotto il profi lo legale, dallo studio Pe-dersoli e associati con un team guidato dall’equity partner Maura Magion-calda e il coinvolgimento della senior associate Morena Bontorin e Nicola Nocerino.

BonelliEredenel concordato preventivo del Fatebenefratelli di Roma

Il Tribunale di Roma ha omologato la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma. Il progetto include la ristrutturazione di un de-bito pari a circa 300 milioni di euro e ha previsto appositi accordi para-concordatari di riscadenziamento del debito bancario, oltre che un accordo di fi nanziamento ex art. 182-quater. Il focus team crisi aziendali di BonelliE-rede ha curato gli aspetti legali della procedura con un team coordinato

dal socio Marco Passalacqua, con la collaborazione del senior associate Alessandro Tribulato. Le banche sono state assistite da Gianni Origoni Grip-po Cappelli & partners con un team composto dai partner Antonio Auric-chio, Gabriella Covino, Matteo Gotti e dal senior associate Luigi Romanzi.

Allen & Overy con Primark nell’apertura del suo primo store in Italia

Allen & Overy assiste Primark, una delle catene di abbigliamento più grandi d’Europa, nell’apertura del suo primo negozio in Italia. Il nuovo punto vendita, situato presso l’Arese Shop-ping Center, vicino a Milano, ha una superfi cie di circa 5.088 metri quadri. Il team di Allen & Overy che ha pre-stato assistenza con riferimento agli aspetti societari e real estate è stato guidato dal partner corporate Gio-

vanni Gazzaniga, coadiuvato dagli associate Antonio Ferri e dalla trai-nee Alessandra Mistura. In aggiunta, il counsel Filippo Bucchi, coadiuvato dalla senior associate Maria Vittoria La Rosa, ha curato alcuni aspetti di di-ritto amministrativo, mentre il counsel Livio Bossotto, coadiuvato dalla senior associate Giorgia Giorgetti e dall’as-sociate Claudio Chiarella, ha seguito taluni aspetti di diritto del lavoro.

Eversheds e Fdl a i ancodi Italian Design Brandsper acquisire Meridiani

Eversheds, con un team guidato da Marco Franzini e coadiuvato dal senior associate Alessandro Vischi, dall’associate Angelo Speranza e dalla trainee Giulia Fazzioli, ha assistito Ita-lian Design Brands spa nell’operazione che ha portato alla sottoscrizione degli accordi per l’acquisizione di Meridiani

srl, società brianzola specializzata nel-la produzione e commercializzazione di mobili di alta gamma. Fdl studio lega-le e tributario, con i soci Luigi Granato e Maria Adele De Luca, ha assistito i venditori Renato e Valeria Crosti. Si tratta del secondo investimento da parte del gruppo Idb che prosegue, a meno di un anno dall’acquisizione di Gervasoni, nel progetto di creazione di un polo del design italiano. Il closing dell’operazione è previsto nel mese di maggio 2016.

Dla Piper con Remnaal Tribunale superioredelle acque pubbliche

Lo studio legale Dla Piper ha fornito assistenza a Remna, società attiva nel-lo sviluppo di progetti idroelettrici, nel contenzioso davanti al Tribunale supe-riore delle acque pubbliche conclusosi con una pronuncia che chiarisce i rap-porti tra l’autorizzazione unica ex art. 12 del dlgs 387/2003 e la concessione di derivazione d’acqua. Nella sentenza del 24 marzo 2016, n. 87, riporta lo stu-dio in una nota, il collegio ha stabilito che il procedimento di concessione di derivazione e quello di autorizzazione unica sono autonomi e indipendenti, non legati da vincoli di presupposizione e che le linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre 2010 non vietano il rilascio dell’autorizzazione unica in pendenza del procedimento di rilascio della concessione di derivazione. Per tali motivi, il Collegio ha stabilito la legittimità dell’autorizzazione unica ri-lasciata a Remna per la costruzione e

Lo studio legale Dentons, con il partner Maria Sole Insinga, coa-diuvata dal senior associate Mileto Giuliani, ha assistito Whirlpool Corporation nella negoziazione del contratto di locazione della nuova sede di Pero. La sede sarà l’headquarter di Whirlpool per la regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) e ospiterà le funzioni di core business. L’immobile è di proprietà del Fia italia-no riservato immobiliare denominato «Q3» e gestito da Quorum sgr spa. Il locatore è stato assistito dallo studio legale Galante e associati con un team composto dal socio Vittorio Ardizzone e dal senior lawyer Massimo Serra.

Nuova sede, Dentons con Whirlpool Corporation

Telefono 02-58219.1 - e-mail: [email protected]

Direttore ed editore Paolo Panerai (02-58219209)

Direttore Marino Longoni (02-58219207)

Redazione: Silvana Saturno (02-58219378)Roxy Tomasicchio (02-58219335)

Impaginazione e grafica: Alessandra Superti (responsabile)

ItaliaOggi Editori - Erinne srl - 20122 Milano, via Marco Burigozzo 5, tel. 02-58219.1; telefax 02-58317598; 00187 Roma, via Santa Maria in Via 12, tel. 06-6976081 r.a.; telefax 06-69920373, 69920374.

Stampa: Milano, Litosud via Aldo Moro 2, Pessano con Bernago (Mi)

Distribuzione: Erinne srl - via Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano, tel. 02-58219283.

Concessionaria esclusiva per la pubblicità: Class Pubblicità - Via Burigozzo 8 - 20122 Milano - Tel. 02-58219521-2. Class Pubblicità SpA

Direzione Generale: Milano, via Burigozzo 8 - tel. 02 58219522Sede legale e amministrativa: Milano, via Burigozzo 5 - tel. 02 58219.1Class Roma: Roma, Via C. Colombo 456 - tel. 06 69760855

Presidente: Angelo Sajeva. Vicepresidente: Gianalberto Zapponini. Vicedirettore Generale New Business Iniziative & Eventi Speciali: Francesco Rossi. Vicedirettore Generale Stampa e Web Business & Luxury Stefano Maggini; Vicedirettore Generale TV Indoor & Moving TVConsumer Giovanni Russo. Per informazioni commerciali: [email protected]

Tariffe abbonamenti ItaliaOggi - Euro 320,00 annuale, estero euro 900,00 annuale: Abbonamento estero via aerea.

ItaliaOggi Sette - Registrazione del tribunale di Milano n. 174 del 25/3/95 - Direttore responsabile: Paolo Panerai. Testata che fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250

SERVIZIO ABBONAMENTI

per informazioni e segnalazioni

CHIAMATA GRATUITA

NUMERO VERDE

800-822195

CHIAMATA GRATUITA

FAX VERDE

800-822196

Marco Passalacqua Giovanni Gazzaniga

Marco Franzini

Maura Magioncalda

Avvisi di Pubblicità legale suLombardia, Piemonte, Valle d’Aosta,

Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto

Adige, Emilia Romagna, Toscana

Via Burigozzo 8, 20122 MilanoTel. 02/58219511-516 - Fax 02/58305643

Lazio

Via Santa Maria in Via, 12- 00187 Romatel 06/69760854 Fax 06/6781314

Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,

Puglia

Via Camillo de Nardis 11, 80127 Napolitel 081/5603291 fax 081/5603708

Calabria e Sicilia

Gds Media & Communication SrlVia Lincoln 19- 90133 Palermotel 091/6230511 fax 091/6230524

www.italiaoggi.it

Domani in ufficio, macchina o motorino? VE LO DICE

PER 27.000 LOCALITÀ ITALIANE E 170.000 CITTÀ DEL MONDO

classmeteo.it

Page 50: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

53Lunedì 25 Aprile 2016

gestione di un impianto da fonte idroe-lettrica, anche se rilasciata prima della concessione di derivazione d’acqua. Per Dla Piper ha agito un team composto dalla partner Germana Cassar e dall’associate Mattia Malinverni, en-trambi del dipartimento litigation & regulatory dello studio.

Baker & McKenzie con Technogym nell’acquisizione di Exerp

Baker & McKenzie ha assistito Technogym nell’acquisizione della maggioranza assoluta di Exerp, so-cietà IT danese attiva nello sviluppo di soluzioni software per il fi tness. Lo studio Baker & McKenzie, con Eleo-nora Melato e Lorenzo de Martinis come partner responsabile, ha svolto il ruolo di lead legal advisor e coordinato l’attività dei consulenti danesi, suppor-

tando nel progetto il team di Techno-gym con Andrea Nobili, responsabile m&a, e Paolo Fabiani, responsabile uffi cio legale.

Cleary Gottlieb advisor di HanesBrands nell’operazione Champion Europe

Cleary Gottlieb ha assistito Ha-nesBrands, società americana attiva nel settore dell’abbigliamento sporti-vo e della biancheria intima, nell’ac-cordo per l’acquisizione del 100% di Champion Europe dagli attuali soci. HanesBrands è assistita dallo studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton llp con un team di avvocati composto da Roberto Casati, Gerolamo da Pas-sano, Francesco Iodice e Matteo Sini. I venditori sono assistiti dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & partners con un team guidato dal partner Francesco Gianni, coadiuvato dal counsel Ghe-rardo Cadore e dalla senior associate Sara Poetto.

Gattai Minoli Agostinelli & partners nell’accordo Cerved Credit Management - Bhw

Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & partners ha assistito Cerved Credit Management spa nella fi nalizzazione di un accordo con Bhw Bausparkasse AG, succursale italiana per lo svilup-po di una partnership industriale di lungo termine per la gestione dei

crediti deteriorati (NPLs) originati da BHW-IT sul territorio italiano. Il team che ha assistito Cerved Credit Management è stato composto dal socio Cataldo Piccarreta e dagli associate Lorenzo Fabbrini e Federi-co Michelini. L’operazione prevedeva la cessione a Cerved Credit Manage-ment di un ramo d’azienda di BHW-IT individuato nel reparto organizzativo, demandato alla gestione dei crediti deteriorati, denominato «Ingiunzioni ed Esecuzioni». Contestualmente, è stato sottoscritto un contratto di ser-vicing, della durata pluriennale, per la gestione in outsourcing da parte di Cerved Credit Management del por-tafoglio NPLs originato da BHW-IT, oltre ai nuovi fl ussi di crediti dete-riorati che si genereranno in futuro. L’accordo di servicing prevede, altresì, lo svolgimento da parte di Cerved Cre-dit Management di una signifi cativa attività per la predisposizione di un «Loan Tape» completo sui NPLs pro-pedeutica all’eventuale avvio, nel me-dio termine, di un processo di cessione di parte del portafoglio in linea con gli obiettivi defi niti nel piano industriale di BHW-IT.

Toffoletto De Luca Tamajoe soci con Barclaysper la trattativa sindacale

Toffoletto De Luca Tamajo e soci, con un team guidato dal partner Ema-nuela Nespoli, ha assistito Barclays PLC nella trattativa sindacale che si è positivamente conclusa con il raggiun-gimento di un accordo per la gestione

degli esuberi denunciati nel gennaio del corrente anno.

Cms e Meliadò a i ancodi Prime System KZper l’acquisizione di Todini

Lo studio legale e tributario Cms e lo studio legale Meliadò hanno assistito Prime System KZ ltd, società di diritto kazako attiva nel settore delle costru-zioni, nell’acquisizione da Salini Im-pregilo spa dell’intero capitale sociale della Todini Costruzioni Generali spa, per un corrispettivo di circa 50 milioni di euro. Il team di Cms è composto da-gli avvocati Graham Conlon, Valenti-na Santambrogio, Paolo Scarduelli, Lorenzo Bocedi e Anna Thompson. Il team dello studio legale Meliadò è composto da Giovanni Meliadò, Clau-dio Pillot e Mariarosa Marozzo.

PROFESSIONISTI IN CRESCITA

continua a pag. 54

Germana Cassar

Lorenzo de Martinis

Roberto Casati

Cataldo Piccarreta Emanuela Nespoli

Paolo Scarduelli

DA MERCOLEDÌ 27 APRILE IN EDICOLA CON

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com

Con il testo integrale del nuovo codicedei contratti pubblici in vigore dal 19 aprile

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Page 51: Prova KPVGITCVQID Prova KPVGITCVQID www ...determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir, gli enti non commerciali, con riferimento all’atti-vità commerciale eventualmente

54 Lunedì 25 Aprile 2016

Simmons & Simmonssi rafforza nell’Ip

Un nuovo professionista entra nel-la practice di proprietà intellettuale di Simmons & Simmons, guidata dal socio Laura Orlando. Si tratta di Pie-tro Pouché, proveniente dallo studio legale associato Carnelutti. Pouché si occupa di proprietà intellettuale da 15 anni assistendo clienti italiani e stra-nieri in materia di marchi e brevetti, concorrenza sleale, design, copyright nonché nella tutela del know-how e del segreto industriale.

Orrick cresce nel Labourcon Matteo Di Francesco

Orrick, Herrington & Sutcliffe ha ampliato la propria practice di diritto

del lavoro, guidata da Riccardo Troiano, partner responsabile del dipartimento italiano di commercial litigation & employment, con l’ingresso di Matteo Di Francesco, che opererà nella sede milanese in qualità di managing asso-ciate. Prima di raggiungere Orrick, ha lavorato presso i dipartimenti labour di Ernst & Young e Deloitte, maturando esperienza giudiziale e seguendo proce-dure connesse alle ricadute sul persona-le di scissioni, fusioni, cessioni di ramo di azienda, outsourcing, appalti nonché procedure di licenziamento collettivo.

Pavia e Ansaldo con Krones nell’acquisizione di System Logistics dal gruppo System

Pavia e Ansaldo, con i soci Sven von Mensenkampff (Project Lead), Filippo Fioretti (per i profi li antitrust), Enrico Del Guerra (per i profi li lavoristici) e il Senior Associa-te Luca Montolivo (per i profi li cor-porate), ha assistito Krones AG di Neutraubling (Germania), azienda attiva nella produzione di impianti

per imbottigliamento e confeziona-mento, nell’acquisizione del 60% delle azioni di System Logistics spa di Fiorano Modenese (Modena) dal Gruppo System.

Due nuovi ingressiper Di Tanno e associati

Di Tanno e Associati si rafforza con due nuovi ingressi. Entrano in studio, presso la sede di Roma, Fe-derico Di Cesare, 33 anni, associate, con esperienze in Deloitte e Baker & McKenzie, e Ilaria Marinelli, 31 anni, associate, proveniente dal di-partimento tax di Nctm. I due nuovi ingressi si aggiungono ai cinque nuo-vi ingressi e alla nomina di un nuovo equity partner di recente avvenuti nello studio.

Gabriele Ventura

PROFESSIONISTI IN CRESCITA

segue da pag. 53

* Fonte: Gfk Sinottica

6,6 milionidi italiani*Ogni giorno vengono informati

dal sistema i nanziariodi

su come proteggere, gestire e accrescerei loro soldi e il loro patrimonio

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & partners ha assistito Etf Secu-rities nel processo di quotazione sul mercato Etf-plus di Borsa Ita-liana di quattro comparti della società di investimento irlande-se Go Ucits Etf Solutions, i quali replicano l’andamento di indici composti da obbligazioni rispet-tivamente emesse dai governi dei paesi membri dell’Ocse, società di rating «investment grade» o dai governi dei paesi emergenti. Lo studio ha curato gli aspetti lega-li del processo di quotazione e offerta con un team guidato dal partner Emanuele Grippo (nella foto), coadiuvato dagli associate Raf-faella Genghini ed Edoardo Brillante. La direzione legale di Go Ucits è stata coordinata da Marco Boldini, european regulatory counsel, coadiuvato da Stuart Forbes e Aifric Corkery.

Gop con Etf nella quotazione di quattro comparti di Go Ucits

Pietro Pouché

Sven von Mensenkampff