Prova Genya Bilancio

76

Transcript of Prova Genya Bilancio

When you have to be right

La rivoluzione nei gestionali per professionisti ed aziende.Genya è la soluzione software che garantisce il miglioramento della produttività nelle attività contabili e fiscali.In più, integra strumenti di Business Intelligence e Collaboration per fornirti il massimo del valore e del servizio.

Con Genya puoi:• Fidelizzare la clientela, fornendo informazioni puntuali con report direttamente accessibili in azienda e che consentono di gestire al meglio l’attività

• Allargare le competenze in nuove aree di mercato allo scopo di fornire una gamma di servizi più completa

• Ridurre i tempi di inserimento e apprendimento delle nuove risorse e facilitare il loro processo di formazione

Avevi mai pensato di: • Elaborare un bilancio in 30 minuti in modo facile e

intuitivo, senza fare ricorso alle istruzioni?

• Monitorare le performance di business dei tuoi clienti in tempo reale?

• Accedere all’applicazione gestionale da qualunque luogo e mediante qualsiasi dispositivo?

Con Genya Bilancio puoi!

Prova Genya Bilancio gratuitamente per 6 mesi

Vai su genya.itoppure inquadra il QR codecon il tuo smartphone o contatta il tuo agente di zona.

Y42EUCL

NOVITA News a cura di e

" FiscoApprovata definitivamente la legge di bilancio 2017 ............................................................... 5Dichiarazione d’intento: nuovo modello ........................................................................................ 5Fattura PA tra privati dal 1º gennaio 2017 .................................................................................... 5Rottamazione ruoli: on line il nuovo modello .............................................................................. 5Il Decreto fiscale: in G.U. la conversione ..................................................................................... 5Trasmissione telematica fatture e corrispettivi .......................................................................... 5Tributi locali: rimborsi piu veloci con l’IBAN ................................................................................ 6Acconto IVA: come effettuare il versamento .............................................................................. 6Studi di settore: nuovo software ‘‘Segnalazioni’’ ...................................................................... 6Trasmissione corrispettivi ‘‘vending machine’’ .......................................................................... 6Ravvedimento operoso: tempi e modalita ................................................................................... 6Anomalie dichiarazioni titolari di partita IVA ................................................................................. 7Rimborso IVA non residenti: chiarimenti ...................................................................................... 7Accisa prodotti energetici e alcole etilico ..................................................................................... 7

" FallimentoAccordo di ristrutturazione e convenzione moratoria .............................................................. 7

" LavoroFondo di solidarieta: tutte le istruzioni ........................................................................................... 7

LE SCADENZE " Gli adempimenti del mese ........................................................................................... 8

" Le scadenze dal 1º al 16 gennaio 2017 ............................................................. 10

GUIDA ALLE NUOVELEGGI

Il Decreto fiscale diventa legge: le novita in sintesi

di Saverio Cinieri .................................................................................................................................................. 14

DECRETO FISCALE Comunicazioni IVA con sanzioni ridotte e fatturazione elettronicaper i tax free shoppingdi Gabriele Liberatore ........................................................................................................................................ 27

DECRETO FISCALE Credito di imposta ‘‘una tantum’’ per l’adeguamento tecnologicoe le micro-impresedi Raffaele Mastroberti .................................................................................................................................... 34

DECRETO FISCALE Modifiche alla procedura di Voluntary Disclosure-bis e comunica-zione black-listdi Carlotta Benigni ............................................................................................................................................... 39

DECRETO FISCALE La rottamazione cartelle allarga la platea e si estende al 2016di Tonino Morina e Salvina Morina ........................................................................................................... 43

DECRETO FISCALE Presunzione del reddito: soglie-limite per i controlli sui prelievinon giustificatidi Devis Nucibella ................................................................................................................................................ 51

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 3

SOMMARIO

DECRETO FISCALE Professionisti: non costituiscono reddito in natura le spese diviaggio e trasporto sostenute dal committentedi Federico Gavioli ............................................................................................................................................... 55

DECRETO FISCALE Arricchito il ‘‘pacchetto semplificazioni’’ in sede di conversionedi Giovanni Petruzzellis .................................................................................................................................... 59

DECRETO FISCALE Modello F24 ‘‘cartaceo’’: quando e possibile utilizzarlodi Massimiliano De Bonis ............................................................................................................................... 67

DECRETO FISCALE Sintesi delle principali modifiche al calendario fiscale 2017di Maurizio Zama, Andrea Werner Beilin, Marco Ceriotti e Matteo Mairone ................. 71

I QUESITI Pratica fiscale risponde

Impresa individuale - Modello IPEA ................................................................................................ 74IVA - Riaddebito spese professionisti ............................................................................................ 74

SETTIMANALEDI AGGIORNAMENTOPER PROFESSIONISTIE AZIENDE

Rivista licenziata per lastampa il 12 dicembre 2016

EditriceWolters Kluwer Italia s.r.l.Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)http://www.ipsoa.it

Direttore responsabileGiulietta Lemmi

Realizzazione graficaIpsoa - Gruppo Wolters Kluwer

FotocomposizioneSinergie Grafiche SrlViale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)Tel. 02/57789422

StampaGRAFICA VENETA S.p.A.Via Malcanton, 235010 Trebaseleghe (PD)

RedazionePaola Boniardi, Carla Brunazzi, Rosa Ronsivalle

AutorizzazioneAutorizzazione del Tribunale di Milano n. 632del 5 dicembre 1994Tariffa R.O.C.; Poste Italiane Spa - Spedizione inabbonamento postale - D.L. 353/2003(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,DCB MilanoIscritta nel Registro Nazionale della Stampacon il n. 3353 vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Pubblicita

E-mail: [email protected]

Strada 1 Palazzo F620090 Milanofiori Assago (MI), Italia

AbbonamentiGli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e siintendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsientro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandataA.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia s.r.l. strada 1 Pal. F6Milanofiori 20090 Assago (MI).Servizio Clienti: tel. 02 824761e-mail: [email protected]

Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on-linedella Rivista, consultabile all’indirizzowww.edicolaprofessionale.com/praticafiscale

ItaliaAbbonamento annuale D 220,00

EsteroAbbonamento annuale D 440,00

Prezzo copia D 14,00Arretrati: prezzo dell’anno in corsoall’atto della richiesta

DISTRIBUZIONEVendita esclusiva per abbonamento.Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodicoe comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensie per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Lainformiamo che i Suoi dati personali sono registrati su data-base elettronici di proprieta di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6,20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattatida quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Ita-lia S.r.l. utilizzera i dati che La riguardano per finalita ammi-nistrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzodi posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130,comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita di-retta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della pre-sente vendita. Lei potra in ogni momento esercitare i dirittidi cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di ac-cedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancella-zione per violazione di legge, di opporsi al trattamento deiSuoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita di-retta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco ag-giornato dei responsabili del trattamento, mediante comuni-cazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. -PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palaz-zo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero:02.82476.403.

Contributi redazionaliPer informazioni in merito a contributi, articoli edargomenti trattati scrivere o telefonare a:Ipsoa Redazione Pratica Fiscalee ProfessionaleTel. 02 82476.338 - Fax 02 82476.800e-mail: [email protected] postale 12055 - 20120 Milano

AmministrazionePer informazioni su gestione abbonamenti, numeriarretrati, cambi d’indirizzo, ecc.scrivere o telefonare a:

Ipsoa Servizio ClientiTel. 02 82476.1 - Fax 02 82476.799Servizio risposta automatica:Tel. 02 82476.999Casella postale 12055 - 20120 Milano

SOMMARIO

4 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

Approvata definitivamente la legge di bilancio 2017

Il 7 dicembre il Senato ha approvato la legge di bilancio 2017. Alcune novita:

aumento dell’IVA dal 2018; obbligo di pagamento tracciabile per i lavori svolti nei condo-

mini; introdotta imposta sul reddito d’impresa (IRI); ecobonus esteso fino al 31 dicembre

2017; prorogato il bonus mobili; esteso al 2020 il bonus ricerca e sviluppo; riduzione accise

sulla birra; esenzione IRPEF per terreni agricoli; sgravio contributivo per le nuove assunzioni

con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettua-

te dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Dichiarazione d’intento: nuovo modello

Approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento per l’acquisto o l’importazione di beni e

servizi senza applicazione dell’IVA. Il nuovo modello va utilizzato per le lettere d’intento che

fanno riferimento a operazioni d’acquisto da effettuare a partire dal 1º marzo 2017.

Fattura PA tra privati dal 1º gennaio 2017

Modificato il formato Fattura PA per consentire, dal 1º gennaio 2017, anche la fattura-

zione elettronica tra soggetti privati. Nella versione precedente era utilizzabile solamente

per la trasmissione delle fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni. Al fine di

consentire il passaggio dal vecchio al nuovo formato, dal 1º all’8 gennaio 2017 non sara

utilizzabile il Sistema di Interscambio. Conseguentemente dal 9 gennaio 2017 il Sistema

accettera solamente le fatture elettroniche nel nuovo formato.

Rottamazione ruoli: on line il nuovo modello

Con la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del Decreto Fiscale, Equitalia ha

ripubblicato il modello DA1 di adesione alla chiusura dei ruoli, aggiornato con le novita,

prima fra tutte, l’estensione della sanatoria sino al 2016; il numero delle rate, passate da 4 a

5; cambia inoltre il termine ultimo di presentazione, fino al 31 marzo 2017.

Il Decreto fiscale: in G.U. la conversione

E stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 225/2016, di conversione del decreto

fiscale collegato alla legge di bilancio 2017. Diventano, quindi, definitive le tante novita

introdotte durante l’iter parlamentare: dall’estensione della rottamazione dei ruoli anche al

2016 con una rateizzazione piu ampia, alla ridefinizione delle regole per le comunicazioni

IVA periodiche, dalla conferma - con qualche piccola modifica - della voluntary disclosure bis

e delle integrative a favore fino al corposo pacchetto semplificazioni.

Trasmissione telematica fatture e corrispettivi

I contribuenti che vogliono avvalersi, gia dal 2017, dell’opzione relativa alla memorizzazione

e trasmissione dei corrispettivi ovvero dell’opzione per la trasmissione telematica dei dati

delle fatture, possono farlo, per il primo anno di applicazione, esercitando le opzioni entro

il 31 marzo 2017. Per quanti intendono avvalersi dell’opzione relativa alla trasmissione dei

dati, inoltre, e possibile modificare i flussi informativi trimestrali entro 15 giorni dalla

scadenza del termine previsto in relazione alla trasmissione dei dati trimestrali.

News a cura della Redazione di e

FISCO

AS 2611approvato dal Senatoil 7 dicembre 2016

Agenzia delle Entrate,provv. 2 dicembre 2016,n. 213221

Agenzia delle Entrate,comunicato2 dicembre 2016

Equitalia, comunicato2 dicembre 2016

" Cfr. T. Morinae S. Morina, pag, 43

Legge 1 dicembre 2016,n. 225

(G.U. 2 dicembre 2016,n. 282, s.o. n. 53)

" Cfr. S.Cinieri, pag. 14

Agenzia delle Entrate,provv. 1º dicembre 2016,n. 212804

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 5

NOVITA

Tributi locali: rimborsi piu veloci con l’IBAN

Al fine di agevolare e velocizzare le procedure di liquidazione delle richieste di rimborso dei

tributi locali, il MEF invita i contribuenti a comunicare il proprio codice IBAN al Comune

competente.

Acconto IVA: come effettuare il versamento

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha fornito chiarimenti sulle modalita di versa-

mento dell’acconto IVA dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre del 2016, da effettuarsi

entro il 27 dicembre 2016. Vengono descritte le tre diverse metodologie che possono

essere utilizzate per il calcolo dell’acconto: il metodo storico, il metodo previsionale e il

metodo analitico. Lo studio analizza anche le ipotesi di esclusione dal versamento del-

l’acconto IVA: vi rientrano i contribuenti che hanno iniziato l’attivita nel corso del 2016.

Studi di settore: nuovo software ‘‘Segnalazioni’’

Per i contribuenti soggetti agli studi di settore, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile

‘‘Segnalazioni 2016’’, il nuovo software con cui il contribuente puo segnalare eventuali

elementi, fatti e circostanze. Inoltre, i contribuenti avranno anche a disposizione, nel proprio

cassetto fiscale, i modelli degli studi di settore presentati per il periodo d’imposta 2015 e

l’esito relativo allo stesso periodo d’imposta, ricalcolato sulla base dell’ultima versione di

Gerico. Cosı, gli utenti potranno sapere il numero delle posizioni, i ricavi o i compensi

dichiarati e la percentuale di contribuenti congrui e non. Le interrogazioni possono essere

effettuate per anno, macrosettore e tipologia di dichiarazione presentata o per singolo

studio di settore.

Trasmissione corrispettivi ‘‘vending machine’’

L’Agenzia delle Entrate ha modificato gli allegati alle specifiche tecniche (approvate con

provvedimento del 30 giugno 2016) relativi alla definizione delle informazioni, delle regole,

degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telema-

tica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici.

Ravvedimento operoso: tempi e modalita

La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di Giuliomaria ha fornito ulteriori

chiarimenti in ordine alle tempistiche e alle modalita previste per l’accesso all’istituto del

ravvedimento operoso, riguardo in particolare alle seguenti fattispecie:

– omesso/insufficiente pagamento del tributo regolarizzato entro 30 giorni

– omesso/insufficiente pagamento del tributo regolarizzato entro 90 giorni

– violazioni commesse mediante dichiarazione: regolarizzazione entro 90 giorni dal termine

di presentazione

– omissioni/errori corretti successivamente al decorso dei 90 giorni

– dichiarazione omessa.

Min Finanze,comunicato1º dicembre 2016

Fondazione NazionaleCommercialisti, checklist 30 novembre 2016

Agenzia delle Entrate,comunicato30 novembre 2016

Agenzia delle Entrate,provv. 29 novembre 2016

Fondazione AccademiaRomana Ragioneria,nota 29 novembre 2016,n. 13

6 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

NOVITA

Anomalie dichiarazioni titolari di partita IVA

L’Agenzia delle Entrate detta le modalita per comunicare a contribuenti e Guardia di finanza

le informazioni riguardanti eventuali anomalie presenti nelle dichiarazioni dei redditi,

relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d’imposta nei mo-

delli 770: la comunicazione sara trasmessa mediante PEC o, nel caso in cui cio non sia

possibile, posta elettronica ordinaria. Le informazioni di dettaglio relative alla comunicazione

sono consultabili invece, da parte del contribuente, all’interno del Cassetto fiscale.

Rimborso IVA non residenti: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative cui il soggetto non residente UE

deve attenersi per attivare l’istanza di rimborso dell’IVA assolta in Italia. In particolare e

previsto che il rimborso spettante e eseguito mediante accreditamento su conto corren-

te intestato agli stessi soggetti passivi. Per la procura, che deve essere formata all’estero,

e comunque necessario che l’atto di conferimento sia autenticato da un notaio o da un

pubblico ufficiale.

Accisa prodotti energetici e alcole etilico

Il MEF ha fissato le modalita e i termini di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti ener-

getici, sull’alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in con-

sumo avvenute nel periodo dal 1º al 15 del mese di dicembre 2016.

– entro il 19 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F24

– entro il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente

postale.

Accordo di ristrutturazione e convenzione moratoria

Il CNDCEC ha analizzato la nuova disciplina sull’accordo di ristrutturazione con gli interme-

diari finanziari e la convenzione di moratoria nel caso di crisi di impresa, in particolare essa

consente che gli accordi funzionali al superamento della crisi d’impresa del debitore, se

approvati da una maggioranza qualificata di banche e di intermediari finanziari, si estendano

e siano obbligatori anche per le banche e gli intermediari non aderenti.

Fondo di solidarieta: tutte le istruzioni

L’INPS fornisce tutte le istruzioni utili alla richieste e alla fruizione a conguaglio delle

prestazioni garantite del Fondo di solidarieta. Diventano cosı operative le misure che riguar-

dano l’erogazione delle prestazioni, ordinarie ed emergenziali, e il finanziamento dell’out-

placement. Definite inoltre le procedure di presentazione delle istanze e di esposizione in

UNIEMENS degli importi da conguagliare.

Agenzia delle Entrate,provv. 28 novembre 2016,n. 209279

Agenzia dell’Entrate,ris. 28 novembre 2016,110/E

Min. Finanze,decreto 8 novembre 2016

(G.U. 30 novembre 2016,n. 280)

FALLIMENTO

CNDCEC, documento28 novembre 2016

LAVORO

INPS,circ. 2 dicembre 2016,n. 213

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 7

NOVITA

Gli adempimenti del mesea cura di Roberta Aiolfi e Valerio Artina - Dottori commercialisti in Bergamo

1gennaiodomenica

" Messa a disposizione dei titolari di partita IVA il Sistema di interscambio per trasmissione e

ricezione fatture elettroniche

2gennaiolunedı

" Presentazione UNICO 2016 societa a cavallo

" Imposta di bollo assolta in modo virtuale

" Versamento degli acconti IRES e IRAP

" Presentazione dichiarazione da parte degli eredi del contribuente

" Opzione regime civile e fiscale delle societa di investimento immobiliare quotate

" Comunicazione periodica intermediari finanziari

" Intra 12

10gennaiomartedı

" Ravvedimento sprint acconto IVA

15gennaiodomenica

" Fatturazione differita

" Annotazione separata nel registro corrispettivi

" Assistenza fiscale sostituti d’imposta

16gennaiolunedı

" Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile

" Ravvedimento tardivo versamento saldo IMU/TASI

" Versamento imposte da parte degli eredi con maggiorazione 0,40 per cento a titolo di

interesse corrispettivo

" Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell’IVA mensile

" Versamento imposta di produzione e consumo

" Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

" Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

" Versamento del contributo alla gestione separata INPS

" Versamento imposta unica

" Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente

" Versamento imposta sostitutiva sul risultato maturato (risparmio gestito) in caso di revoca

del mandato di gestione avvenuta nel secondo mese precedente

" Versamento imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni

(risparmio amministrato)

" Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente

" Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione

" imposta sulle transazioni finanziarie

20gennaiovenerdı

" Trasmissione telematica dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi

misuratori fiscali

" Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno

aderito al MOSS

8 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

LE SCADENZE

25gennaiomercoledı

" Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori

con obbligo mensile/trimestrale

26gennaiogiovedı

" Ravvedimento versamento acconto IVA annuale

30gennaiolunedı

" Integrativa UNICO 2016, IRAP 2016 per modifica compensazione/rimborso

" Ravvedimento entro 15 giorni

31gennaiomartedı

" Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro

" Adempimenti di fine mese

" Emissione delle fatture IVA per imballaggi non restituiti

" Comunicazione al Ministero per erogazioni liberali beni culturali

" Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei terreni

" Versamento degli acconti IRES e IRAP

" Comunicazione periodica intermediari finanziari

" Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale

" Imposta comunale sulla pubblicita

" Versamento tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

" Presentazione UNICO 2016 societa a cavallo

" Intra 12

" Modulo canone RAI

" Comunicazione dati tessera sanitaria

" Opposizione dati tessera sanitaria

" Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2016

da parte di societa di persone che hanno avuto operazioni straordinarie

" Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO

2016 societa di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali con esercizio a cavallo

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 9

LE SCADENZE

Dall’1 al 16 gennaio 2017

1 gennaiodomenica Fatture elettroniche - Sistema interscambio trasmissione

ADEMPIMENTO " Con decorrenza dal 1º gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione,gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazionedelle fatture elettroniche.

2 gennaiolunedı Comunicazione - Intermediari finanziari

ADEMPIMENTO " Termine per la comunicazione all’Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telema-tica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di naturafinanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed allecessazioni relative al mese precedente.

Dichiarazione - UNICO 2016 societa a cavallo

ADEMPIMENTO " Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni deiredditi ed IRAP UNICO 2016, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell’applicazionedegli studi di settore e dei parametri, da parte di societa di capitali ed enti, commer-ciali e non commerciali, con periodo d’imposta 1º aprile 2015 - 31 marzo 2016.

Dichiarazione - Presentazione da parte degli eredi

ADEMPIMENTO " Presentazione delle dichiarazioni dei redditi del de cuius da parte degli eredi deicontribuenti, deceduto dopo il mese di febbraio 2016, che rispondono in solido delleobbligazioni tributarie il cui presupposto si e verificato anteriormente alla morte deldante causa.

Operazioni intracomunitarie - INTRA 12

ADEMPIMENTO " Invio telematico del modello INTRA 12 relativo all’ammontare degli acquisti intraco-munitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, l’ammontaredell’imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.

Opzione - Societa di investimento immobiliare quotate

ADEMPIMENTO " Termine per la presentazione della comunicazione relativa all’opzione per il regimecivile e fiscale delle societa di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

10 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

LE SCADENZE

Versamento - Secondo acconto ai fini IRES e IRAP

ADEMPIMENTO " Versamento del secondo acconto di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle societadi capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e lesocieta ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di ge-stione 1º febbraio 2016 - 31 gennaio 2017.

Versamento - Imposta di bollo assolta in modo virtuale

ADEMPIMENTO " Versamento della rata bimestrale posticipata dell’imposta liquidata in via provvisoriaall’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modovirtuale l’imposta di bollo.

10 gennaiomartedı Ravvedimento sprint - Acconto IVA

ADEMPIMENTO " I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del meseprecedente versando entro 30 giorni il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al1,5 (1/10 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tassolegale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalita tele-matiche, anche servendosi di intermediari.

15 gennaiodomenica Assistenza fiscale - Sostituti d’imposta

ADEMPIMENTO " Comunicazione dei sostituti d’imposta di voler prestare assistenza fiscale.

Fattura - Fatturazione differita

ADEMPIMENTO " Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese pre-cedente.

Registro corrispettivi - Annotazione separata

ADEMPIMENTO " Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nelmese solare precedente per le quali e stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevutafiscale.

16 gennaiolunedı Ravvedimento - Ritenute e IVA mensile entro 90 giorni

ADEMPIMENTO " I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pariall’1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati altasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalitatelematiche.

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 11

LE SCADENZE

Ritenute - Lavoro autonomo, dipendente e su provvigioni

ADEMPIMENTO " II soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente eassimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a pro-fessionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assun-zione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.

Ritenute - Proventi derivanti da O.I.C.R

ADEMPIMENTO " Versamento delle ritenute sui proventi derivanti dalla partecipazione a Organismi diinvestimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

Ritenute - Capitali corrisposti da imprese assicurazione

ADEMPIMENTO " Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditidi capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicem-bre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

Ravvedimento - Ritenute e IVA mensile

ADEMPIMENTO " I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del meseprecedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,5% (1/10del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legalecon maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalita telematiche.

Ravvedimento - Saldo IMU/TASI

ADEMPIMENTO " Ravvedimento versamento del saldo per il 2016, dell’imposta municipale propria e dellaTASI in scadenza il 16 dicembre 2016 con sanzione ridotta pari all’1,5% (1/10 del 15%).

Versamento - IVA mensile

ADEMPIMENTO " Versamento dell’IVA dovuta per il mese di dicembre (per il mese di novembre nelcaso in cui la contabilita sia affidata a terzi).Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a creditodel periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito del pe-riodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita telema-tiche, anche servendosi di intermediari.

Versamento - Imposta di produzione e consumo

ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regi-me fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel meseprecedente.

12 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

LE SCADENZE

Versamento - Imposta unica

ADEMPIMENTO " L’imposta unica e versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo aquello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti.Se l’importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento e effettuato insiemea quello relativo al mese successivo.

Versamento - Imposta sulle transazioni finanziarie

ADEMPIMENTO " Termine versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alleoperazioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico.

Versamento - Imposta sostitutiva risultati gestione

ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (rispar-mio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedenteda parte delle banche, SIM e societa fiduciarie.I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalitatelematiche.

Versamento - Imposta sostitutiva risparmio amministrato

ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo onerosodi partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari auto-rizzati) applicata nel secondo mese precedente.I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalitatelematiche.

Versamento - Imposte da eredi con maggiorazione

ADEMPIMENTO " Ultimo giorno utile per effettuare il versamento degli importi relativi alle dichiarazionidei redditi del de cuius da parte degli eredi dei soggetti deceduti successivamente al16 febbraio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento - Ritenute sui dividendi

ADEMPIMENTO " Versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti nel trimestre solareprecedente.

Versamento - Contributo alla gestione separata INPS

ADEMPIMENTO " Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai com-pensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 13

LE SCADENZE

Il Decreto fiscale diventa legge:le novita in sintesidi Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 e stato convertito in Legge.Durante l’iter di conversione si e arricchito di tantissime novita oltre ad aver subito alcune modifiche sostanzialinelle misure gia contenute nella versione originaria del Decreto Legge.Tra le principali novita, si segnalano:– l’estensione della rottamazione dei ruoli al 2016 e la possibilita di pagare il dovuto in 5 rate anziche 4;– la conferma delle comunicazioni periodiche IVA anche se, per il 2017, la periodicita sara semestrale anzichetrimestrale;– la conferma, con qualche piccola modifica, sia delle dichiarazioni integrative a favore che della voluntarydisclosure;– il nuovo pacchetto semplificazioni con moltissime novita sia per le imprese e i lavoratori autonomi (tra le altre,la soppressione degli studi di settore) che i contribuenti in generale (si citano, lo slittamento del termine diversamento delle imposte di UNICO al 30 giugno, la sospensione feriale dell’attivita del Fisco e l’eliminazionedell’obbligo di utilizzare il mod. F24 per i versamenti superiori a 1.000 euro).Per avere un quadro piu esaustivo si riporta di seguito una sintesi delle principali disposizioni contenute nel Decretofiscale convertito in legge.

" SOGGETTI INTERESSATI

Equitalia

" NOVITA

– A decorrere dal 1º luglio 2017 e previsto lo scioglimento di Equitalia (esclusa Equi-

talia Giustizia) e l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico

economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle

finanze;

– Il personale e trasferito al nuovo ente senza soluzione di continuita e con la garanzia della

posizione giuridica ed economica;

– Entro il 30 aprile 2017, l’Amministratore delegato di Equitalia e nominato commissario

straordinario per l’adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria;

– Nel rapporto coi contribuenti, il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del

contribuente;

– Il nuovo ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne

costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei

conti;

– Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, si

rinvia al meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione (introdotto dall’art.

9 del D.Lgs. n. 159/2015).

" DECORRENZA

Dal 1º luglio 2017.

Art. 1

Chiusura Equitalia

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225

GUIDA ALLE NUOVE LEGGI

14 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

" SOGGETTI INTERESSATI

Agenzia delle Entrate

" NOVITA

– Si proroga al 30 settembre 2017 (superando la precedente data del 31 dicembre 2016) il

termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle

Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuita

operativa degli uffici nelle more dell’espletamento delle relative procedure concorsuali).

" DECORRENZA

Dal 30 settembre 2017.

" SOGGETTI INTERESSATI

Enti locali

" ADEMPIMENTO

– Si proroga dal 30 giugno 2017 la possibilita per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per

la riscossione delle proprie entrate. Di conseguenza, gli enti locali possono deliberare,

dal 1º luglio 2017 l’affidamento al nuovo ente delle attivita anche di accertamento e

liquidazione delle proprie entrate, oltre che della riscossione; si precisa che detta attivita

e riferita anche alle entrate delle societa partecipate dagli enti locali.

– Viene abrogata, quindi, la disposizione che consentiva in ogni caso, entro il 30 settem-

bre di ogni anno, agli enti locali di deliberare l’affidamento della riscossione al soggetto

preposto alla riscossione nazionale.

– Si prevede che il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali e effettuato sul conto

corrente di tesoreria dell’ente impositore ovvero mediante F24, anche attraverso strumenti

di pagamento elettronici. Restano ferme le modalita di versamento previste per l’IMU e la

TASI. Per le entrate diverse dal quelle tributarie il versamento e effettuato esclusivamente

sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici.

" DECORRENZA

Dal 30 giugno 2017.

" SOGGETTI INTERESSATI

Agenzia delle Entrate

" NOVITA

– L’Agenzia delle Entrate puo utilizzare le banche dati e le informazioni in suo possesso

anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.

– Si consente inoltre all’Agenzia di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro

o di impiego presenti nelle banche dati dell’INPS, per l’attivazione mirata delle norme

relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennita.

– Il nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione potra accedere alle medesime infor-

mazioni per le attivita di riscossione.

" DECORRENZA

Dal 1º gennaio 2017.

" SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti passivi IVA

" NOVITA

– A partire dal 1º gennaio 2017, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA

effettuate, i soggetti passivi (eccetto gli agricoltori esonerati situati in zone montane)

devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del

Art. 1-bis

Dirigenti Agenziadelle Entrate

Art. 2 e 2-bis

Riscossione entilocali

Art. 3

Potenziamento poteridell’Agenzia delleEntrate

Art. 4, commi 1 e 3

Comunicazionetrimestrale IVA

" Cfr. G. Liberatore,pag. 27

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225

GUIDA ALLE NUOVE LEGGI

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 15

secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trime-

stre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 D.P.R. n. 633/

1972, ivi comprese le bollette doganali, nonche i dati delle relative variazioni.

– La comunicazione relativa all’ultimo trimestre e effettuata entro il 28 febbraio.

– Pertanto, le scadenze sono le seguenti:

� 1º trimestre (gennaio-marzo): entro il 31 maggio;

� 2º trimestre (aprile-giugno): entro il 16 settembre;

� 3º trimestre (luglio-settembre): entro il 30 novembre;

� 4º trimestre (ottobre-dicembre): entro il 28 febbraio.

– Per l’anno 2017, la scadenza sara semestrale e la prima comunicazione verra invita

entro il 25 luglio 2017.

– I dati vanno inviati in forma analitica e devono comprendere almeno:

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni

b) la data ed il numero della fattura

c) la base imponibile

d) l’aliquota applicata

e) l’imposta

f) la tipologia dell’operazione.

– Per le operazioni di cui sopra gli obblighi di conservazione dei documenti informatici

(art. 3 D.M. 17 giugno 2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche

nonche per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio

(SDI) e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

– Tempi e modalita di applicazione di questa disposizione saranno stabiliti con apposito

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

– L’Agenzia delle Entrate mettera a disposizione del contribuente, ovvero del suo inter-

mediario, gli esiti derivanti dall’esame dei dati trasmessi, la coerenza tra i dati medesimi

e le comunicazioni trimestrali, nonche la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a

quanto indicato nella comunicazione medesima.

– Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella

comunicazione, il contribuente, informato dell’esito, puo fornire i chiarimenti necessari, o

segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero

versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

– Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di 2

euro, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Non si applica il cumulo

giuridico.

" DECORRENZA

Dal 1º gennaio 2017

" SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti passivi IVA.

" NOVITA

– I soggetti passivi IVA, a partire dal 1º gennaio 2017, devono trasmettere, ogni trimestre,

una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’impo-

sta effettuate mensilmente o trimestralmente (art. 4, comma 2, D.L. 24 ottobre 2016, n.

193).

– La comunicazione deve essere trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese

successivo ad ogni trimestre.

– La comunicazione relativa all’ultimo trimestre e effettuata entro il 28 febbraio.

– Pertanto, le scadenze sono le seguenti:

� 1º trimestre (gennaio-marzo): entro il 31 maggio;

Art. 4, commi 2 e 3

Comunicazionetrimestraleliquidazioni IVA

" Cfr. G. Liberatore,pag. 27

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225

GUIDA ALLE NUOVE LEGGI

16 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

� 2º trimestre (aprile-giugno): entro il 16 settembre;

� 3º trimestre (luglio-settembre): entro il 30 novembre;

� 4º trimestre (ottobre-dicembre): entro il 28 febbraio.

– Per l’anno 2017, la scadenza sara semestrale e la prima comunicazione verra invita

entro il 25 luglio 2017 (ndr: si segnala che su questo diverso termine previsto per il 2017 sono stati

espressi dubbi interpretativi da parte della dottrina e si attendono pertanto chiarimenti ufficiali).

– Non cambiano gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liqui-

dazioni periodiche effettuate.

– La comunicazione va presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a

credito.

– Esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla

presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni perio-

diche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di

esonero.

– In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di piu attivita, va presentata

una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

– L’omessa, incompleta o infedele comunicazione e punita con una sanzione da 500 a

2.000 euro con riduzione alla meta in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni

successivi.

" DECORRENZA

Dal 1º gennaio 2017

" SOGGETTI INTERESSATI

Contribuenti in generale

" NOVITA

– Per i contribuenti in attivita nel 2017, soggetti all’obbligo di cui sopra e attribuito una sola

volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a 100 euro.

– Il credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’ade-

guamento tecnologico e stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non supe-

riore a 50.000 euro.

– Il credito, soggetto alla regola ‘‘de minimis’’, non concorre alla formazione del reddito

ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP, e utiliz-

zabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1º gennaio 2018, e deve

essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui e

stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei red-

diti relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude

l’utilizzo.

– Per coloro che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei cor-

rispettivi (art. 2, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), e attribuito anche un

ulteriore credito d’imposta di 50,00 euro, da utilizzare secondo le regole sopra indi-

cate.

– La possibilita di usufruire del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico e

estesa anche a coloro che esercitano l’opzione per la fatturazione elettronica tra

privati.

– E previsto un ulteriore credito d’imposta di 50 euro - per un solo anno - a favore di

coloro che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche

attraverso il Sistema di interscambio.

" DECORRENZA

Dal 1º gennaio 2017.

Art. 4, comma 2

Credito d’imposta perl’adeguamentotecnologico

" Cfr. R. Mastroberti,pag. 34

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225

GUIDA ALLE NUOVE LEGGI

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 17

" SOGGETTI INTERESSATI

Societa di leasing e imprese di noleggio

" NOVITA

– Viene soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle societa di

leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attivita di locazione e di noleggio (art.

7, comma 12, D.P.R. n. 605/1973).

" DECORRENZA

Dal 1º gennaio 2017.

" SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti IVA

" NOVITA

– Limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da

soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, vengono soppresse le

comunicazioni relative agli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di ser-

vizi ricevuti e degli acquisti effettuati (art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993).

" DECORRENZA

Dal 1º gennaio 2017.

" SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti IVA

" NOVITA

– I termini di presentazione della dichiarazione per l’IVA dovuta per il 2016, sono fissati al

mese di febbraio.

– Per l’IVA dovuta a decorrere dal 2017, il termine di presentazione della dichiarazione e

fissato tra il 1º febbraio e il 30 aprile.

" DECORRENZA

Dal 1º gennaio 2017.

" SOGGETTI INTERESSATI

Contribuenti che operano con Paesi black list.

" NOVITA

– Sono soppresse le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i Paesi

appartenenti alla c.d. ‘‘black list’’.

– L’abrogazione ha effetto in relazione alle comunicazioni relative al periodo di imposta in

corso al 31 dicembre 2016.

" DECORRENZA

Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016.

" SOGGETTI INTERESSATI

Imprese con attivita di distributori automatici.

" NOVITA

– A decorrere dal 1º aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telema-

tica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano

cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

– Al fine dell’assolvimento dell’obbligo di cui si e appena detto, in un apposito provvedi-

Art. 4, comma 4

Comunicazionesocieta di leasing enoleggio:soppressione

Art. 4, comma 4

Comunicazioneacquistiintracomunitari:soppressione

Art. 4, comma 4

Dichiarazione IVA:termini dipresentazione

" Cfr. G. Liberatore,pag. 27

Art. 4, commi 4 e 5

Comunicazione blacklist: soppressione

" Cfr. G. Liberatore,pag. 27 e C. Benigni,pag. 39

Art. 4, comma 6

Distributoriautomatici:trasmissionecorrispettivi

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225

GUIDA ALLE NUOVE LEGGI

18 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

mento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono indicate soluzioni che consentano di

non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel

rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalte-

rabilita dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.

– Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti ter-

mini differiti, rispetto al 1º aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memo-

rizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione

alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

" DECORRENZA

Dal 1º aprile 2017.

" SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti IVA

" NOVITA

– TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI: l’opzione per la trasmissione dei corrispettivi,

gia esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.

– VALORI BOLLATI: viene modificata la modalita di calcolo dell’aggio a favore dei riven-

ditori di valori bollati, includendo nel calcolo, dal 1º gennaio 2017, anche i valori bollati

riscossi con modalita telematiche.

– ACCERTAMENTI REDDITI E IVA: i termini di decadenza per gli accertamenti in tema di

imposta sui redditi e di IVA sono ridotti di due anni, in luogo di un anno, in caso di

trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.

" DECORRENZA

Entro il 31 dicembre 2017.

" SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti IVA.

" NOVITA

– Sono ampliate le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere

effettuate senza il pagamento dell’imposta; si interviene poi sulle modalita di assolvi-

mento dell’IVA all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un

acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. Tali modifi-

che decorrono a partire dal 1º aprile 2017.

– Viene differenziato il regime dell’IVA dovuta nel caso di estrazione di beni da un

deposito fiscale, chiarendo che, ove il bene sia stato introdotto in deposito previa

prestazione di garanzia, l’imposta e dovuta dal soggetto che procede all’estrazione,

sempre dietro prestazione di garanzia.

– Sono apportate le conseguenti modifiche alla disciplina delle comunicazioni al gestore

del deposito IVA.

– Si chiarisce che la violazione degli obblighi di legge sull’estrazione dei beni dal deposito e

valutata ai fini della revoca dell’autorizzazione all’esercizio del deposito fiscale ovvero

dell’abilitazione del gestore del deposito IVA.

" DECORRENZA

Dal 1º aprile 2017.

Art. 4, comma 6

Altre misure

Art. 4, comma 7 e 8

Depositi IVA

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225

GUIDA ALLE NUOVE LEGGI

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 19

" SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti IVA.

" NOVITA

– Si disciplina l’emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping. In particolare

si prevede che per gli acquisti di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’IVA,

superiore a 155 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli

personali fuori del territorio doganale della Unione europea (in sgravio IVA), a partire dal

1º gennaio 2018 l’emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in

modalita elettronica.

" DECORRENZA

Dal 1º gennaio 2018.

" SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti alle accise.

" NOVITA

– Si introducono numerose novita in tema di accise. Sono a tal fine apportate modifiche al

relativo Testo Unico (D.Lgs. n. 504 del 1995).

– Tra le altre cose si introduce la possibilita di rateizzare l’accisa dovuta dal gestore del

deposito fiscale, ove questi si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficolta

economica (modifiche all’articolo 3 TU).

– L’Agenzia delle Dogane e autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settem-

bre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del decreto in esame, aventi ad oggetto il recupero dell’accisa su prodotti energetici,

alcol e bevande alcoliche. Le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti

verificatisi anteriormente al 1º aprile 2010.

" DECORRENZA

Dall’entrata in vigore delle legge di conversione.

" SOGGETTI INTERESSATI

Contribuenti in generale.

" NOVITA

– Si estende la possibilita per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a

favore (IRPEF, IRAP, sostituti d’imposta e IVA) anche oltre il termine prescritto per la

presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (entro l’anno).

– In tal caso, il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto

termine potra essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti

maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui e stata presentata la

dichiarazione integrativa. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni ridotte.

– Non e piu richiesta l’indicazione dell’eventuale utilizzo del credito gia effettuato in

compensazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui e presentata la

dichiarazione integrativa, salvo il diritto di far valere in sede di accertamento o di giudizio

eventuali errori.

– La riduzione della sanzione in caso di ravvedimento e di regolarizzazione degli errori e

delle omissioni, per determinate ipotesi, viene estesa anche ai tributi doganali ed alle

accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

– Si modifica la disciplina relativa allo scomputo dall’imposta delle ritenute alla fonte a

titolo d’acconto e sui redditi sottoposti a tassazione separata.

Art. 4-bis

Tax free shopping

" Cfr. G. Liberatore, pag.27

Art. 4-ter e 5-bis

Accise

Art. 5

Dichiarazioneintegrativa a favore

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225

GUIDA ALLE NUOVE LEGGI

20 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

" DECORRENZA

Dal 1º gennaio 2017.

" SOGGETTI INTERESSATI

Contribuenti in generale.

" NOVITA

– E prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli

anni compresi tra il 2000 e il 2016, pagando solo le somme iscritte a ruolo a titolo di

capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono

dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive

gravanti su crediti previdenziali.

– Il pagamento puo avvenire in un’unica rata o in un massimo di cinque rate sulle quali

sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo a decorrere dal 1º agosto 2017. In ogni

caso il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno

2017 e il restante 30% nell’anno 2018; il pagamento e effettuato in rate di pari ammon-

tare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018 con le seguenti scadenze:

a) per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate e fissata nei mesi di luglio, settembre

e novembre;

b) per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate e fissata nei mesi di aprile e settem-

bre.

– A tal fine dovra essere presentata un’apposita dichiarazione, entro il 31 marzo 2017,

con la quale si manifesta la volonta di avvalersi della definizione agevolata.

– La dichiarazione e redatta con le modalita e in conformita alla modulistica che lo

stesso agente della riscossione deve pubblicare sul proprio sito internet.

– In tale dichiarazione, il debitore deve indicare il numero di rate nel quale intende effet-

tuare il pagamento, entro il limite massimo di quattro, nonche la pendenza di giudizi

aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

– Equitalia comunichera, entro il 31 maggio 2017, gli importi dovuti a ciascun contri-

buente che presenti la relativa istanza.

– La procedura si estende, a specifiche condizioni, ai debitori che abbiano gia pagato

parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della

riscossione.

– Vengono anche regolate le ipotesi in cui il pregresso pagamento parziale consente, alla

luce delle nuove disposizioni, di beneficiare della definizione agevolata.

– Non rientrano nella definizione agevolata, oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle

somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (ai sensi dell’art. 14 del regolamento

CE n. 659/1999) e ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti,

anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e

sentenze penali di condanna, nonche le sanzioni amministrative per violazioni al Codice

della strada. La definizione agevolata puo tuttavia riguardare i soli interessi sulle sanzioni

amministrative per violazioni al Codice della strada.

– Nella definizione agevolata sono inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione

che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

– La definizione agevolata puo riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affi-

dato.

– Si estende la possibilita di introdurre la definizione agevolata con l’esclusione delle

sanzioni delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la

disciplina di attuazione.

" DECORRENZA

Dal 24 ottobre 2016.

Art. 6

Rottamazione ruoli

" Cfr. T. Morina e S. Mo-rina, pag. 43

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225

GUIDA ALLE NUOVE LEGGI

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 21

" SOGGETTI INTERESSATI

Contribuenti in generale

" NOVITA

– Si riaprono i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure sia per far emergere

le attivita estere sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali.

– La finestra temporale della nuova disclosure va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio

2017.

– E possibile presentare istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le

attivita detenute all’estero, anche se, in precedenza, e stata presentata domanda,

entro il 30 novembre 2015, per le attivita detenute in Italia. Analogamente, si prevede

la possibilita di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in

precedenza ci si e avvalsi della voluntary disclosure limitatamente ai profili internazio-

nali.

– Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.

– I termini di decadenza scadenti a decorrere dal 1º gennaio 2015 sono fissati al 31

dicembre 2018 per le sole attivita oggetto di collaborazione volontaria, limitatamente

agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi

relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita e le violazioni

oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la

prima volta;

– Per le sole attivita oggetto di collaborazione volontaria, gli interessati sono eso-

nerati dalla presentazione del quadro RW per il 2016 e, per la frazione del periodo

d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza, nonche, per quelle su-

scettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad

imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall’investimento

in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/

CE, per i quali e versata l’IRPEF con l’aliquota massima oltre alla addizionale regionale

e comunale, dalla indicazione dei redditi in UNICO, a condizione che le stesse infor-

mazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal

caso e necessario versare, in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, quanto

dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte per ravvedi-

mento.

– E prevista la non punibilita per il reato di impiego di denaro, beni o utilita di provenienza

illecita (art. 648-ter codice penale);

– E possibile pagare spontaneamente quanto dovuto in base alla voluntary (imposte,

ritenute, contributi, interessi e sanzioni), entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della

compensazione; il pagamento deve avvenire entro il 30 settembre 2017 e, se cio non

accade, sono previsti una serie di livelli sanzionatori;

– In caso contrario, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente l’accertamento con ade-

sione, con l’invito ad adempiere.

– Nel caso si sia scelto un pagamento rateale, il mancato pagamento anche di una delle

rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

– Vengono disciplinate le conseguenze sanzionatorie del mancato o insufficiente ver-

samento spontaneo delle somme dovute.

– E introdotta una nuova ipotesi di reato, attribuendo rilevanza penale alle condotte di

chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per

far emergere attivita finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati diversi da

quelli per cui la voluntary preclude la punibilita, prevedendo che a tali ipotesi si applichi la

pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

– Ove sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo che consente un effettivo

scambio di informazioni fiscali, ai sensi di quanto richiesto dal modello di convenzione

Art. 7

Riapertura voluntarydisclosure

" Cfr. C. Benigni, pag. 39

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225

GUIDA ALLE NUOVE LEGGI

22 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

contro le doppie imposizioni predisposto dall’OCSE, ovvero un accordo conforme al

modello di accordo per lo scambio di informazioni (c.d. ‘‘Tax Information Exchange

Agreement’’ - TIEA), non si applica il raddoppio delle sanzioni.

– La nuova voluntary e aperta anche ad altri soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di

monitoraggio (persone fisiche, enti non commerciali e societa semplici ed equiparate)

per le violazioni dichiarative per attivita detenute in Italia.

– Se la voluntary ha ad oggetto contanti o valori al portatore, i contribuenti devono:

a) rilasciare unitamente alla presentazione dell’istanza una dichiarazione in cui attestano

che l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli

previsti per la voluntary;

b) provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati,

all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto

all’interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i

valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

c) provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al

versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari

finanziari, a cio abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della proce-

dura.

– Nel caso in cui la collaborazione volontaria riguarda i contanti o valori al portatore

si presume, salvo prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote

costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui

redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP e dell’IVA, nonche di

violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell’anno 2015 e

nei quattro periodi d’imposta precedenti.

" DECORRENZA

Dal 24 ottobre 2016.

" SOGGETTI INTERESSATI

Imprese e lavoratori autonomi.

" NOVITA

– Sono aboliti gli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo

d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, con D.M., indici sintetici di affidabilita fiscale,

cui sono collegati livelli di premialita per i contribuenti piu affidabili.

" DECORRENZA

Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

" SOGGETTI INTERESSATI

Imprese e lavoratori autonomi

" NOVITA

– Si elimina la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferi-

mento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti. Per le imprese viene

indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i

prelievi o i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro

mensili.

" DECORRENZA

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Art. 7 - bis

Soppressione studi disettore

Art. 7- quater

Presunzione indaginifinanziarie

" Cfr. D. Nucibella, pag.51

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225

GUIDA ALLE NUOVE LEGGI

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 23

" SOGGETTI INTERESSATI

Imprese

" NOVITA

– Si modifica la disciplina sulla conversione in euro dei bilanci delle stabili organizzazioni.

– Si apportano modifiche alla disciplina sul bilancio consolidato.

" DECORRENZA

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

" SOGGETTI INTERESSATI

Lavoratori autonomi.

" NOVITA

– Le spese di viaggio e trasporto sostenute dal committente non costituiscono reddito

in natura per i lavoratori autonomi.

" DECORRENZA

Da periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

" SOGGETTI INTERESSATI

Contribuenti in generale.

" NOVITA

Si posticipa al:

– 30 giugno il termine per versare le imposte (o la prima rata) di UNICO (IRPEF/IRES) o

dell’IRAP

– 31 marzo il termine per la consegna del modello CU

– 23 luglio il termine di trasmissione del 730 (per i CAF-dipendenti e ai professionisti

abilitati, e necessario che, entro il 7 luglio, sia stato trasmesso almeno l’80% delle

dichiarazioni), la possibilita, ai CAF/professionisti abilitati, di rimediare al visto infedele

anche dopo il 10 novembre utilizzando il ravvedimento);

Non e necessario indicare in dichiarazione dei redditi gli immobili situati all’estero per i

quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta (rimane solo l’obbligo

di indicazione in dichiarazione dei versamenti dell’IVIE);

" DECORRENZA

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

" SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti IVA

" NOVITA

– Soppressa la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Re-

pubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA;

– Innalzato, da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi IVA subordinati a pre-

stazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

– Prevista la non punibilita della mancata presentazione della dichiarazione di cessa-

zione di attivita a fini IVA.

Art. 7 - quater

Bilanci e redditod’impresa

Art. 7 - quater

Spese viaggiolavoratori autonomi

" Cfr. F. Gavioli, pag. 55

Art. 7 - quater

Modifiche alledichiarazioni e aiversamenti

" Cfr. M. Zama, A. Wer-ner Beiilin, M. Ceriotti, M.Mairone, pag. 71

Art. 4 e 7 - quater

Modifiche alladisciplina IVA

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225

GUIDA ALLE NUOVE LEGGI

24 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

– Fissato il nuovo termine di presentazione della dichiarazione annuale (mod. IVA 2017,

entro il 28 febbraio 2017, mod. IVA 2018 tra il 1º febbraio e il 30 aprile).

" DECORRENZA

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

" SOGGETTI INTERESSATI

Contribuenti in generale.

" NOVITA

Tra le altre novita si segnalano:

– NOTIFICAZIONI: notifica mediante posta certificata degli avvisi di accertamento e degli

altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle societa o ai professio-

nisti.

– SOSPENSIONE ATTIVITA DELL’AGENZIA ENTRATE: totale sospensione dell’attivita

dell’Agenzia delle Entrate nel periodo estivo (dal 1º al 31 agosto) e, dal 1º al 4 settembre,

del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a se-

guito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui

redditi assoggettati a tassazione separata.

– CEDOLARE SECCA: la mancata presentazione della comunicazione relativa alla pro-

roga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registra-

zione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un compor-

tamento coerente con la volonta di optare per il regime della cedolare secca, effet-

tuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo

quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comu-

nicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione

per il quale e stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro

trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a

euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione e presentata con ritardo non superiore

a trenta giorni;

– TRASPARENZA FISCALE, TASSAZIONE DI GRUPPO E TONNAGE TAX: nuovo auto-

matismo sulle proroga dei regimi IRES speciali e sulle opzioni da comunicare con di-

chiarazione dei redditi;

– MOD. F24 TELEMATICO: soppressione dell’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti

superiori a 1.000 euro;

– TRIBUTARISTI E CONSULENTI TRIBUTARI: estensione ai tributaristi o consulenti

tributari (di cui alla norma UNI 11511) certificati e qualificati ai sensi della legge sulle

professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4) di svolgere la rappresen-

tanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell’Amministrazione finan-

ziaria;

– STUDI DI SETTORE: abolizione degli studi di settore con contestuale introduzione, al

loro posto, dei nuovi ‘‘indici sintetici di affidabilita fiscale’’;

– TRASFERTISTI: introduzione di una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF ap-

plicabili ai lavoratori trasfertisti;

– CONTRIBUENTI MINIMI: le cessioni all’esportazione non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, 71

e 72, D.P.R. n. 633/1972) sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l’esclusione per

talune attivita, e secondo le modalita stabilite con apposito decreto del MEF;

– RISCOSSIONE COATTIVA: introduzione dell’uso di strumenti di pagamento elettronici

per il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali effettuato sul conto corrente di

tesoreria dell’ente impositore ovvero mediante F24 (restano ferme le modalita di versa-

mento previste per l’IMU e la TASI);

Art. 7 - quater,7 - quinquies, 7 - sexies,art. 14, art. 2-bis, art. 4comma 8 bis

Pacchettosemplificazione: altremisure

" Cfr. G. Petruzzellis, pag.59 e M. De Bonis, pag. 67

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225

GUIDA ALLE NUOVE LEGGI

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 25

– ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DEI COMUNI: l’estensione, agli anni 2018 e 2019,

dell’incentivo previsto per la partecipazione dei Comuni all’attivita di accertamento tri-

butario pari al 100% del riscosso;

– TAX CREDIT CINEMA E DIRITTI AUDIOVISIVI: incremento delle risorse aggiuntive per

il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio

cinematografico. Si segnalano disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi

dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura

" DECORRENZA

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (salvo eccezioni).

" SOGGETTI INTERESSATI

PMI

" NOVITA

La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e incrementata di 895

milioni di euro per l’anno 2016.

Art. 13

Rifinanziamento fondoPMI

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225

GUIDA ALLE NUOVE LEGGI

26 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

Comunicazioni IVA con sanzioniridotte e fatturazione elettronicaper i tax free shoppingdi Gabriele Liberatore - Esperto fiscale

ADEMPIMENTO " – Dal prossimo anno i soggetti passivi IVA dovranno comunicare telematicamente alFisco, con cadenza trimestrale, i dati delle fatture nonche delle liquidazioni periodiche.

– Contestualmente e stato soppresso il cd. spesometro nonche altri adempimenti.

NOVITA " – Con la conversione del ‘‘decreto fiscale’’ viene mantenuto l’impianto sostanzialedei nuovi adempimenti comunicativi mentre vengono riscritte in parte le scadenzee ridotte notevolmente le sanzioni.

– In aggiunta diventa obbligatoria la fatturazione elettronica per i tax free shopping

RIFERIMENTI " – D.L. 24 ottobre 2016, n. 193, artt. 4 e 4-bis, convertito dalla Legge 1 dicembre2016, n. 225

SOGGETTIESONERATI "

Non devono inviare i dati delle fatture gli imprenditori agricoli in regime di esonerooperanti nelle zone montane.

CONTENUTO " I dati da inviare nella comunicazione delle fatture concernono le informazioni identi-ficative del fornitore, del cliente, del documento e dell’operazione.

PROCEDURE " – Dal 2017 e stato introdotto l’obbligo per tutti i contribuenti IVA di trasmettere pervia digitale:

a) i dati di tutte le fatture d’acquisto e di vendita;b) il risultato delle liquidazioni IVA.– Il credito d’imposta, previsto per agevolare il recepimento delle novita in commen-

to, e stato esteso anche a favore di coloro che esercitano l’opzione per la trasmis-sione telematica delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio,limitatamente ad un solo anno.

– Dal 2018 e stato introdotto l’obbligo di certificazione elettronica per le cessioni aviaggiatori extra-UE.

SANZIONI " – A chi non adempie correttamente alle nuove comunicazioni IVA e irrogata unasanzione di 2 euro per ogni fattura (max 1.000) e di 500 euro per ogni liquidazioneperiodica (max 2.000).

– E possibile sanare entro 15 giorni l’irregolarita con riduzione alla meta del quantumdelle sanzioni.

SCADE " – L’invio telematico dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche deve essereeffettuato entro l’ultimo giorno del 2º mese successivo al trimestre di riferimento,ad eccezione del secondo periodo che dovra avvenire entro il 16 settembre.

– Per il solo 2017, la comunicazione dei dati IVA dei primi 2 trimestri diventa seme-strale con scadenza 25 luglio.

FISCO

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 27

Il decreto legge n. 193/2016 (cd. ‘‘decreto fiscale’’), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

249 del 24 ottobre 2016, introduce novita destinate ad avere un impatto significativo sul

sistema fiscale italiano, in particolare per quanto attiene agli obblighi IVA.

Dal prossimo anno le imprese ed professionisti dovranno comunicazione obbligatoria-

mente al Fisco, con cadenza trimestrale, i dati di fatture emesse, ricevute e registrate

cosı come il risultato delle liquidazioni periodiche IVA. La ratio e quella di prevedere dispo-

sizioni recanti misure per il recupero dell’evasione.

Dal 1º gennaio 2017 e stata prevista per i soggetti passivi IVA:

– l’abrogazione della comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (cd. spesometro);

– l’introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni 3 mesi:

1) la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (D.L. n. 78/2010,

art. 21);

2) la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (D.L. n. 78/2010, art. 21-bis).

Abolizione di altri adempimentiOltre al citato spesometro, che comunque resta dovuto per l’anno 2016 con scadenza 10 o

20 aprile 2017, vengono soppresse alcune comunicazioni fiscali indicate nel seguente

Schema di sintesi.

NovitaViene anticipata di un anno la soppressione dell’adempimento relativo alla comunica-

zione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black list.

ADEMPIMENTO DECORRENZAVERSIONE

ORIGINARIA

Comunicazione dei dati relativi ai contratti stipu-lati dalle societa di leasing

1º gennaio 2017Elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitaridi beni e delle prestazioni di servizi ricevute

Comunicazione delle operazioni intercorse conoperatori economici situati in Paesi cd. black list

A decorrere dalla co-municazione relativa al2016

Dalle comunicazioni re-lative al periodo d’im-posta in corso al 31 di-cembre 2017

Attenzione

Dalla formulazione del decreto fiscale sembrerebbe che l’abrogazione coinvolga tutti i

soggetti tenuti a presentare gli elenchi degli acquisti di beni e servizi (modelli INTRA

2-bis, INTRA 2-ter,INTRA 2-quater e INTRA 2-quinquies) anche se non obbligati a registrare

le operazioni rilevanti ai fini IVA e ad effettuare le liquidazioni periodiche dell’imposta. Ad

esempio gli enti non commerciali non soggetti IVA, che sono tenuti ad identificarsi ai fini

dell’imposta al superamento della soglia annua di acquisti intracomunitari di beni pari a E10.000.

Per un primo commento sul decreto fiscale ante modifiche della legge di conversione cfr.

‘‘Dal 2017 comunicazione trimestrale dei dati IVA e delle liquidazioni periodiche’’, in questa

Rivista n. 44/2016.

Il ‘‘decreto fiscale’’ e stato oggetto di significative modifiche in seguito alla conversione

(attuata dalla legge n. 225 dello scorso 1º dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

n. 282 del 2 dicembre 2016).

ADEMPIMENTO "

In cosa consiste

SCHEMA DI SINTESI

NOVITA "

DECRETO FISCALE

28 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

Per quanto attiene all’invio trimestrale telematico dei dati delle fatture e delle liquidazioni

periodiche (art. 4) varie sono state le modifiche:

– e stata prevista l’esenzione per determinati produttori agricoli;

– sono state riscritte le scadenze, in particolare per il primo anno di applicazione;

– sono state ridotte le sanzioni.

In secondo luogo e stato novellato l’art. 4-bis che ha esteso dal 2018 la fatturazione

elettronica delle fatture anche ai tax free shopping.

In sede di conversione del ‘‘decreto fiscale’’ sono stati esonerati dalla comunicazione dei

dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento del-

l’IVA e dagli obblighi documentali connessi (D.P.R. n. 633/1972, art. 34, comma 6) situati

nelle zone montane, ossia in terreni situati ad un altitudine non inferiore a 700 metri sul

livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte

alla predetta altitudine (D.P.R. n. 601/1973, art. 9).

Attenzione

La disposizione per individuare i territori montani fa riferimento al decreto che prevedeva

l’esenzione dall’ILOR e non quello forse piu attuale riferito all’esclusione dall’IMU.

Possibile esclusione per i forfetariLa Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ritiene che, relativamente alla comunicazio-

ne delle fatture, dovrebbero essere esclusi anche i contribuenti forfetari (legge n. 190/2014,

art. 1 commi da 54 a 89) in quanto non ricompresi nell’obbligo del c.d. spesometro (circo-

lare n. 6/2016). Si resta, comunque, in attesa di una precisazione ufficiale.

Attenzione

Tale previsione non e citata esplicitamente nel testo normativo del ‘‘decreto fiscale’’, in cui

si fa riferimento genericamente a ‘‘i soggetti passivi’’ come destinatari del nuovo obbligo.

La comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate deve

comprendere almeno i seguenti dati e deve essere effettuata secondo le modalita stabilite

con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

INFORMAZIONI

a) Dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni

b) Data e numero della fattura

c) Base imponibile;

d) Aliquota applicata (4, 5, 10, 22)

e) Imposta

f) Tipologia della transazione

Dal 2017 tutti i soggetti passivi IVA devono inviare, con cadenza trimestrale, una

comunicazione analitica delle fatture nonche delle liquidazioni periodiche mentre dal

2018 le cessioni di beni per uso personale a viaggiatori non comunitari devono essere

certificate con fattura elettronica.

1) Comunicazione trimestrale dei dati delle fattureLe imprese, i lavoratori autonomi ed i professionisti dovranno trasmettere trimestralmen-

te, dal prossimo 1º gennaio, esclusivamente in via telematica al Fisco:

– i dati di tutte le fatture emesse e ricevute/registrate;

In cosa consiste

SOGGETTIESONERATI "

CONTENUTO "

SCHEMA DI SINTESI

PROCEDURE "

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 29

– le bollette doganali;

– i dati delle relative variazioni.

InvioLe modalita tecniche di trasmissione saranno definite con provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle Entrate. In attesa delle indicazioni ed in ottica di semplificazione dell’a-

dempimento, sarebbe auspicabile una struttura analitica dei dati da comunicare in coinci-

denza con le registrazioni da effettuare nei registri IVA (D.P.R. 633/1972, art. 25).

In base a quanto previsto dall’elenco delle informazioni da comunicare:

– i dati richiesti dalle lettere a) ad e) nella Tabella Informazioni risultano gia essere com-

presi nella struttura dei registri;

– non vi risulta la ‘‘tipologia di operazione’’ individuata nella lettera f).

Attenzione

La dicitura ‘‘Tipologia di operazione’’ (lettera f) puo essere intesa come distinzione sulla

natura dell’operazione: acquisto o vendita.

In secondo luogo potrebbe essere utile ricomprendere nella comunicazione, anche il nu-

mero progressivo di registrazione della fattura, informazione esclusa dai dati obbligatori

ma prevista all’interno dei registri IVA (Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare

n. 6/2016).

2) Trasmissione delle liquidazioni IVAI soggetti passivi inviano, con gli stessi termini e modalita di cui al precedente adempimen-

to, i dati delle liquidazioni periodiche IVA a prescindere dal risultato a debito o a credito.

Attenzione

Sono esclusi dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della

dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che nel

corso dell’anno le condizioni di esonero vengano meno.

3) Esteso il credito d’impostaIl legislatore ha introdotto un sostegno finanziario per gli operatori in attivita nel 2017 che

sostengono i costi dovuti all’adeguamento tecnologico finalizzato all’effettuazione delle

comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA periodiche.

NovitaCon la versione approvata in via definitiva viene estesa la possibilita di usufruire del credito

d’imposta per l’adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l’opzione per la

fatturazione elettronica tra privati.

Viene previsto un ulteriore credito d’imposta di 50 euro, per un solo anno, a favore di

coloro che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche

attraverso il Sistema di interscambio.

Attenzione

Le agevolazioni sono concesse nei limiti stabiliti dalla disciplina degli aiuti de minimis.

4) Fatturazione elettronica per i tax free shoppingDal 1º gennaio 2018 e prevista l’emissione in sola modalita elettronica della fattura da

parte del cedente per la vendita dei beni, se di un importo complessivo superiore a E

155,94 (comprensivo dell’IVA), qualora:

1) i prodotti siano destinati all’uso personale o familiare;

2) i beni siano trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunita;

DECRETO FISCALE

30 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

3) le cessioni siano effettuate nei confronti di viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’U-

nione euroepa.

Contestualmente viene implementato il sistema OTELLO, gestito dall’Agenzia delle do-

gane, che consente di ottenere il rimborso dell’imposta direttamente presso gli sportelli di

tax refund ubicati in aereoporto, senza la necessita di presentarsi agli Uffici doganali.

La procedura attualeIl rimborso IVA sugli acquisti dei turisti extra-UE (D.P.R. n. 633/72, art. 38-quater) prevede la

non debenza dell’IVA sugli acquisti di beni di consumo per uso personale effettuati in Italia

da viaggiatori stabiliti in territori extracomunitari.

Al momento dell’acquisto nei negozi che espongono la scritta Tax free shopping, il nego-

ziante rilascia:

– la fattura;

– il modello di Tax Refund.

Attenzione

In sostituzione della fattura, il cedente puo rilasciare un documento denominato ‘‘tax free

shopping cheque’’, che, contenendo tutti gli elementi previsti, costituisce titolo valido per

il rimborso.

La fattura, con l’indicazione ‘‘Art. 38 quater D.P.R. 633/1972’’, va presentata alla dogana,

insieme agli oggetti acquistati, prima di lasciare il Paese ed il modulo Tax Refund verra

timbrato dai funzionari della dogana.

Attenzione

E consigliabile presentare le merci acquistate ancora nella loro confezione originale per

rendere piu agevole il riconoscimento dei beni.

CONDIZIONI

– I beni devono essere destinati all’uso personale o familiare e devono essere trasportati nei bagaglipersonali.

– Non deve trattarsi di esportazione commerciale, dove ogni Paese comunitario ha proprie regole elimitazioni.

Il valore complessivo dei beni acquistati deve essere superiore a E 154,94, IVA inclusa.

L’acquisto deve risultare dalla fattura, nella quale deve essere descritta la merce, i dati anagrafici delviaggiatore e gli estremi del suo passaporto o altro documento equipollente.

Come gia accennato per godere del rimborso bisogna acquistare beni per importi supe-

riori a E 154,94, in uno stesso esercizio e con unica fattura. Se si acquista una t-shirt per

80 euro e una camicia per 100 euro nello stesso negozio e con unica fattura si ha diritto al

rimborso. Contrariamente se si acquistassero i suddetti beni in due differenti esercizi,

possedendo quindi due differenti fatture, non si avrebbe diritto al rimborso IVA.

Successivamente bisogna esercitare alcune formalita doganali:

1) la merce acquistata e la relativa fattura devono essere contemporaneamente esibite

all’Ufficio doganale di uscita;

2) l’Ufficio doganale appone sulla fattura il visto doganale che prova l’avvenuta uscita delle

merci dal territorio comunitario;

3) la fattura, munita del visto doganale di uscita dalla Comunita, va restituita entro 4 mesi.

I beni devono uscire dal territorio doganale dell’Unione, trasportati nei bagagli personali,

entro 3 mesi dalla vendita.

SCHEMA DI SINTESI

ESEMPIO

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 31

Attenzione

Se il viaggiatore intende introdurre i prodotti nei bagagli da stiva, deve recarsi alla dogana

prima di effettuare le operazioni di check-in.

Il rimborsoPrima dell’imbarco, il viaggiotore potra ottenere la restituzione dell’IVA nei punti di rim-

borso specializzati (sempre in aeroporto o valichi di frontiera), esibendo la fattura con il bollo

doganale. Il rimborso viene effettuato dalle societa tax free in contanti, con assegno o con

accredito sul proprio conto corrente/carta di credito, al netto delle commissioni o provvi-

gioni dovute per il servizio di intermediazione reso.

Un turista canadese, durante una vacanza a Roma, acquista una borsa per la propria

compagna al prezzo di 700 euro. L’addetto alla vendita compila la fattura o il tax free

shopping cheque su cui viene riportata la descrizione del bene, base imponibile ed IVA al

22% debitamente scorporata: (700,00/1,22 = 573,77 imponibile e 126,23 IVA).

Il turista, quando riparte per il Canada, si reca all’ufficio doganale partenze tax free dove

mostra passaporto, carta di imbarco, borsa e fattura. Su quest’ultima vengono apposti

timbro e firma del funzionario doganale. Il turista si reca allo sportello dell’agenzia Tax

Refund mostrando la fattura ottenendo cosı il rimborso in contanti dell’IVA: 126,23 euro

meno la percentuale di provvigione

Il legislatore, in seguito alle richieste degli operatori e dei consulenti, ha inteso rivedere al

ribasso le sanzioni irrogabili.

Per le violazione delle norme in materia di comunicazione dei dati delle fatture e dei

dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo

di 1.000, per ciascun trimestre relativamente all’omessa o errata trasmissione.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche

si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro.

Attenzione

Per dette violazione non trova applicazione il cumulo giuridico (D.Lgs. n. 472/1997, art. 12)

mentre nulla viene proposto in tema di ravvedimento operoso per cui si propende per

l’applicazione dell’istituto.

Tabella di confronto

Omessa o errata trasmissionedei dati di ogni fattura

Omessa, incompleta o infedelecomunicazione dei dati delle liquidazioni

Versione originaria Versione approvata Versione originaria Versione approvata

- E 25- Max E 25.000

- E 2- Max E 1.000

Da E 5.000 a 50.000 Da 500 a 2.000 euro

Correzioni sprintL’importo delle citate sanzioni viene ridotto alla meta in caso di correzione della trasmis-

sione entro 15 giorni dalla scadenza.

Le disposizioni relative alle nuove comunicazioni trimestrali IVA, sia dei dati che delle

liquidazioni periodiche, si applicano dal 1º gennaio 2017.

La legge di conversione del decreto fiscale ha rivisto la tempistica di presentazione delle

comunicazioni in commento.

ESEMPIO

Sanzioni

SCHEMA DI SINTESI

SCADE "

DECRETO FISCALE

32 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

Novita di sistemaLa trasmissione dei dati delle fatture deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del se-

condo mese successivo ad ogni trimestre di riferimento mentre quella:

– del secondo trimestre: entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto);

– dell’ultimo trimestre: entro il mese di febbraio dell’anno successivo (il 29 febbraio in

caso di anno bisestile).

Attenzione

In virtu dell’esplicito rimando normativo a quanto sopra illustrato si avranno le medesime

tempistiche per la comunicazione delle liquidazioni periodiche.

Intervento spotEsclusivamente per il primo anno di applicazione (2017) l’invio dei dati delle fatture relative

ai primi due trimestri diventa semestrale con scadenza entro il 25 luglio 2017.

COMUNICAZIONE DATI FATTURECOMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI

PERIODICHE

SCADENZA Solo per il 2017 SCADENZA

Trimestre Termine ultimo Trimestre Termine ultimo

I 31 maggio I semestre25 luglio 2017

I 31 maggio (*)

II 16 settembre II 16 settembre(nel 2017 18 settem-bre)

III 30 novembre 30 novembre III 30 novembre

IV Entro il mese di feb-braio

Entro il mese di feb-braio(nel 2018: 28 febbraio)

IV Entro il mese di feb-braio(nel 2018: 28 febbraio)

(*) ndr: sono stati espressi dubbi interpretativi da parte della dottrina sul termine del 31 maggioanche per il 1º trimestre 2017 (anziche 25 luglio come previsto per le comunicazioni dei dati dellefatture) e si attendono pertanto chiarimenti ufficiali.

Nuove scadenze per la dichiarazione IVA ed abolizione della comunicazioneannualeE utile ricordare che il termine di presentazione della dichiarazione annuale a partire dall’e-

sercizio 2017 (modello IVA/2018) e compreso tra il 1º febbraio ed il 30 aprile dell’anno

successivo. In secondo luogo dal prossimo anno viene soppresso l’adempimento dell’in-

vio della comunicazione annuale dati IVA.

Attenzione

La legge di Stabilita 2015 (art. 1, comma 641) ha soppresso la comunicazione annuale IVA

(D.P.R. 322/1998, art. 8-bis) gia dal 2016, ma successivamente e stata differita di un anno

l’efficacia dell’abrogazione (D.L. n. 192/2014, art. 10, comma 8-bis).

Intervento spotResta fermo il termine del 28 febbraio 2017 per la sola dichiarazione relativa al periodo

d’imposta 2016.

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE COMUNICAZIONE ANNUALE

Periodo d’imposta Scadenza

Non prevista2016 Febbraio 2017

2017 e seguenti 1º febbraio - 30 aprile

SCHEMA DI SINTESI

SCHEMA DI SINTESI

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 33

Credito di imposta ‘‘una tantum’’per l’adeguamento tecnologicoe le micro-impresedi Raffaele Mastroberti - Avvocato in Napoli

NOVITA " Con la legge di conversione del Decreto fiscale prende forma il credito d’imposta unatantum, pari a 100 euro (o al massimo a 150 euro), accordato ai soggetti IVA in attivitanel 2017 con un volume dı affari non superiore a 50.000 euro a fronte dei costisostenuti per l’adeguamento tecnologico per gli adempimenti connessi all’avvio dellatrasmissione telematica delle fatture e della liquidazione periodica IVA.

RIFERIMENTI " – D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, art. 4,comma 2

– D.L. 21 maggio 2010, n. 78, artt. 21, 21-bis e 21-ter– D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2, comma 1– D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11

SOGGETTIINTERESSATI "

Sono interessati alla fruizione del credito i contribuenti titolari di partita IVA tenuti adapplicare i nuovi adempimenti, ossia, ad esempio, gli imprenditori individuali, societadi persone o di capitali, od enti, sia soggetti IRPEF che IRES, oppure i professionisti,sia in forma individuale che associata.

AMBITOOGGETTIVO "

Il credito spetta ai soggetti in attivita nel 2017 che, nell’anno precedente a quello incui il costo e sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000euro; e pari a 100 euro, puo essere utilizzato esclusivamente in compensazioneorizzontale e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

PROCEDURE " – Il beneficio e connesso all’anno di sostenimento del costo per l’adeguamentotecnologico, rimanendo fermo, pur tuttavia, che la precondizione dell’eserciziodell’attivita rimane incentrata in ogni caso sul periodo d’imposta 2017.

– Per una societa attiva nel 2017 il beneficio puo essere fruito ad esempio dal 1ºgennaio 2021 per costi di adeguamento tecnologici sostenuti nell’anno 2020, conindicazione dei relativi costi nel quadro RU del Mod. UNICO 2022 (e cosı a seguire),e indicazione dello stesso credito nei dichiarativi dei periodi d’imposta successivisino all’integrale scomputo del credito in parola.

MINI CREDITO " Un ulteriore credito d’imposta, una tantum, di 50 euro, e previsto per i commerciantial minuto ed attivita assimilate che optano per la memorizzazione elettronica e latrasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieridelle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

FISCO

DECRETO FISCALE

34 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

Il Decreto fiscale (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n.

225, art. 4, comma 2) prevede, tra le altre cose, l’introduzione di un nuovo e singolare

bonus una tantum, ossia un credito d’imposta accordato ai soggetti in attivita nel 2017

con un volume dı affari non superiore a 50.000 euro a fronte dei costi sostenuti per

l’adeguamento tecnologico necessario per le due nuove comunicazioni introdotte dallo

stesso decreto fiscale e confermate in sede di sua conversione, ossia gli obblighi di tra-

smettere ogni trimestre per via telematica

– le fatture emesse e ricevute

– le liquidazioni IVA.

Il credito e pari a 100 euro e ad esso puo aggiungersi un ulteriore credito di 50 euro,

sempre una tantum, se il contribuente che esercita attivita di commercio al minuto ed

assimilate esercita l’opzione quinquiennale per la memorizzazione elettronica e la tra-

smissione telematica all’Agenzia dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni

e delle prestazioni di servizi.

Si tratta di una misura che, sempre in un’ottica antievasiva, intende agevolare il passaggio

alla trasmissione telematica dei dati fiscali, e dunque il problema ‘‘generazionale’’ dell’ade-

guamento ai nuovi adempimenti, avvertito in modo particolare dalle micro imprese, so-

prattutto quelle individuali. In quest’ottica l’importo del credito risulta assai contenuto ri-

spetto alle finalita che il Legislatore sembra prefiggersi.

Il credito d’imposta in esame e correlato al sostenimento di spese, da parte di piccole

imprese, si ritiene di natura amministrativa o connessa alla realizzazione di impianti

tecnologici (l’ambito esatto di tali spese sara probabilmente chiarito dall’Amministra-

zione finanziaria), connesse a due novita introdotte dalle stesso art. 4 del D.L. 193/

2016:

– l’obbligo di presentazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati di tutte le fatture

emesse e fatture acquisti ricevute e registrate nel trimestre di riferimento, ivi com-

prese le bollette doganali, nonche i dati delle relative variazioni. La comunicazione dei

dati delle fatture deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese suc-

cessivo ad ogni trimestre di riferimento;

– comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Le scadenze di versamento

delle liquidazioni Iva rimangono le medesime previste dalla normativa vigente. La

nuova comunicazione va presentata a prescindere dal risultato a debito o a credito

della liquidazione periodica.

Le novita in esame hanno comportato anche rilevanti modifiche in materia di sanzioni

amministrative (art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), con misure che sono state

contenute in sede di conversione del D.L. n. 193/2016:

– per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica

la sanzione di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro

1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e ridotta alla meta, entro il limite massimo di

euro 500, se la trasmissione e effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza,

ovvero se, nel medesimo termine, e effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non

si applica il cumulo giuridico (art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472);

– l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche e

punita con la sanzione da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e ridotta alla meta se la

trasmissione e effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel

medesimo termine, e effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Dal 1º gennaio 2017 sono poi eliminati alcuni adempimenti: oltre allo spesometro, la

comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle societa di

NOVITA "

In cosa consiste

SCHEMA DI SINTESI

Sanzioni

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 35

leasing e la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in

Paesi c.d. black list. Sono inoltre semplificati gli adempimenti relativi alle comunicazioni

delle operazioni intracomunitarie. A partire dal 2017 la dichiarazione annuale IVA deve

essere presentata nel periodo tra il 1º febbraio e il 30 aprile.

Sono interessati alla possibile fruizione del credito d’imposta i contribuenti titolari di partita

IVA tenuti ad applicare i nuovi adempimenti sopra descritti, ossia, ad esempio, gli impren-

ditori individuali, societa di persone o di capitali, od enti, sia soggetti IRPEF che IRES,

oppure i professionisti, sia in forma individuale che associata. Tali soggetti debbono:

– essere in attivita nel corso dell’anno 2017; nulla e stato specificato in relazione all’e-

ventuale inizio dell’attivita nel corso dell’anno 2017; se si ritenesse, come probabile, che

tali soggetti siano ammessi al bonus, probabilmente si dovrebbe ragguagliare ad anno il

limite previsto al punto successivo

– aver realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro nell’anno precedente

a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico e stato sostenuto.

Attenzione

Si osserva che anche per il presupposto relativo al volume di affari non e stato specificato

se il credito spetta anche per le nuove iniziative, le quali, evidentemente, non hanno alcun

volume di affari nell’anno precedente a quello di sostenimento dei costi di adeguamento.

Com’e noto, per il volume d’affari occorre fare riferimento normalmente a quanto esposto

nel quadro VE della dichiarazione IVA.

Nel Mod. IVA 2016 ad esempio il volume d’affari indicato nel rigo VE20 (volume d’affari)

determinato sommando gli importi indicati ai righi VE23 colonna 1, righi da VE30 a VE38 e

sottraendo l’importo indicato ai righi VE39 (l’ammontare delle operazioni che hanno con-

corso al volume d’affari dell’anno o degli anni precedenti e per le quali nell’anno 2015 si e

verificata l’esigibilita dell’imposta) e VE40 (cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi

interni di cui all’art. 36, ultimo comma, del decreto IVA).

Il credito per l’adeguamento tecnologico spetta ai soggetti in attivita nel 2017 che, nell’anno

precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico e stato sostenuto, hanno

realizzato un volume d’affari non superiore a euro 50.000; Detto credito presenta le se-

guenti caratteristiche:

– e attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, ed e pari a 100

euro

– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore

della produzione ai fini dell’IRAP

– e utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio

1997, n. 241), a decorrere dal 1º gennaio 2018; non e quindi possibile richiedere il

rimborso di questo credito, che potra essere utilizzato in compensazione cd. orizzon-

tale con il Mod. F24 per assolvere i comuni obblighi di versamento, ad esempio l’IVA.

Con tutta probabilita sara istituito un codice tributo ad hoc

– deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in

cui e stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei

redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude

l’utilizzo.

Tale ultima precisazione normativa lascia adito a qualche perplessita, anche in considera-

zione dell’esiguita del beneficio fiscale. Si potrebbe infatti arguire che il contribuente debba

SOGGETTIINTERESSATI "

ESEMPIO

AMBITO OGGETTIVO "

SCHEMA DI SINTESI

DECRETO FISCALE

36 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

sostenere delle specifiche spese in relazione agli adempimenti introdotti dalla novella, e

che tali spese, una volta individuate, debbano essere indicate in tutte le successive dichia-

razioni, finche la tecnologia e la correlata spesa non abbia esaurito la sua portata e franca-

mente ne risulterebbe un onere sproporzionato rispetto al beneficio attribuito al contri-

buente, che, si ricorda, puo essere al massimo pari in toto (considerando anche il mini

credito di cui parleremo nel prossimo paragrafo) a 150 euro. Come evidenzieremo anche

oltre, si deve ritenere che il costo debba essere indicato in dichiarazione fino al com-

pleto utilizzo dello stesso credito (e non del costo stesso, la cui utilita sarebbe difficil-

mente valutabile, peraltro).

Sul piano applicativo il beneficio sembra connesso, come si diceva, all’anno di sostenimen-

to del costo per l’adeguamento tecnologico, rimanendo fermo, pur tuttavia, che la precon-

dizione dell’esercizio dell’attivita rimane incentrata in ogni caso sul periodo d’imposta

2017.

Si suppone cosı, probabilmente, che una nuova societa costituita successivamente al 2017

avrebbe comunque sostenuto questo genere di impegno economico (non riusciamo ad

individuare altre ragionevoli spiegazioni). Se si e inteso bene il quadro applicativo potrebbe

peraltro derivarne che per una societa attiva nel 2017 il beneficio possa essere fruito ad

esempio dal 1º gennaio 2021 per costi di adeguamento tecnologici sostenuti nell’anno

2020, con indicazione dei relativi costi nel quadro RU del Mod. UNICO 2022 (e cosı a

seguire), e indicazione dello stesso credito nei dichiarativi dei periodi d’imposta successivi

sino all’integrale scomputo del credito in parola.

L’investimento nell’adeguamento tecnologico deve essere realizzato in un dato anno X

avendo a mente la situazione del contribuente in termini di volume d’affari relativa all’anno

X-1.

Si supponga quindi che per l’anno 2017 il contribuente Mario Rossi, imprenditore indivi-

duale operante nel settore del commercio, abbia realizzato un volume di affari pari a

30.000 euro, e che nell’anno immediatamente successivo abbia sostenuto dei costi

per un importo pari a 1.000 euro per l’implementazione e la gestione delle nuove comu-

nicazioni telematiche con il Fisco.

In teoria, il credito per un importo pari a 100 euro spetta sin dal 1º gennaio 2018 e puo

essere utilizzato direttamente con il Mod. F24, e pur tuttavia non e ben chiaro quale

tipologia di costi deve aver sostenuto il signor Rossi (che per inciso potrebbe affidare

questa attivita direttamente ad un consulente esterno, ad esempio, e quindi sostenere

puri costi di natura amministrativa, pur sempre connessi all’esigenza di adempiere ad un

dato obbligo di matrice telematica). Ad ogni buon conto, il credito non e ricorrente e

spetta solo una volta, ma la norma prevede che il contribuente non debba limitarsi ad

indicare il costo sostenuto nel solo Mod. UNICO 2019, ma che la suddetta spesa debba

essere indicata nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a

quello nel quale si realizza il completo utilizzo, si ritiene, del credito.

Si ritiene infatti che quest’ultima locuzione intenda riferirsi all’utilizzo integrale dello

stesso credito e non del costo sostenuto, circostanza quest’ultima che farebbe peraltro

propendere per la presenza di costi di natura strutturale (e non di meri costi ammini-

strativi), relativi ad esempio ad interventi tecnici sui sistemi informatici e sugli impianti

adoperati dal contribuente nella propria attivita ed in particolare per realizzare i collega-

menti telematici utili alla trasmissione delle informazioni al Fisco, e che, comunque,

risulterebbe sproporzionata rispetto anche all’entita della posizione attiva riconosciuta al

contribuente.

PROCEDURE "

ESEMPIO

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 37

Un ulteriore credito d’imposta e previsto per i commercianti al minuto ed attivita assimilate

(ai sensi dell’art. 22 del decreto IVA) che esercitano l’opzione per la memorizzazione elet-

tronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi gior-

nalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5

agosto 2015, n. 127). L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui e esercitata fino

alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio

in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei

corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione (art. 24, primo comma, decreto n.

633/1972).

In questo caso, e prevista l’attribuzione di un ulteriore credito d’imposta di 50 euro, per un

solo anno, che si aggiunge al credito pari a 100 euro. Anche questo credito non concorre

alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini

IRAP, va indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui e stata sostenuta la spesa (si

ritiene, sino all’utilizzo integrale del credito) ed utilizzato in compensazione orizzontale con

Mod. F24 a partire dal 1º gennaio 2018.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica in parola sono effettuate me-

diante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilita e la sicurezza dei dati, com-

presi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

E stato quindi previsto che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,

sentite le associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettro-

nica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono

definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione

telematica e le caratteristiche tecniche dei suddetti strumenti tecnologici. Detto provvedi-

mento e stato approvato il 28 ottobre 2016 (Agenzia delle Entrate, provv. n. 182070/2016).

Limiti e cumulabilitaE previsto che i due crediti d’imposta pari a 100 + eventualmente altri 50 euro, siano

concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Com-

missione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Il Regolamento in oggetto

prevede che gli aiuti che un’impresa o un lavoratore autonomo puo ricevere non possano

superare 200.000 euro nell’arco di 3 anni, considerando un triennio mobile.

MINI CREDITO "

DECRETO FISCALE

38 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

Modifiche alla proceduradi Voluntary Disclosure-bise comunicazione black-listdi Carlotta Benigni - Dottore commercialista in Milano

NOVITA " In sede di conversione in legge del Decreto fiscale:– sono state apportate rilevanti modifiche alla procedura della Voluntary disclosure-

bis;– viene anticipata al 2016 l’abolizione della comunicazione dei costi sostenuti con

Paesi Black List da parte dei soggetti passivi IVA.

RIFERIMENTI " – D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225– D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, art. 4

commi 4 e 5; art. 7

SOGGETTIINTERESSATI "

– Contribuenti che intendono aderire alla nuova voluntary disclosure e che hanno giaaderito alla precedente versione

– Soggetti IVA che svolgono operazioni con operatori economici black-list

VOLUNTARYDISCLOSURE BIS "

Le novita relative alla Voluntary bis riguardano:– la possibilita di aderire alla Voluntary Disclosure bis nazionale o internazionale

anche per chi ha gia aderito alla prima Voluntary, ma solo rispettivamente per lainternazionale o la nazionale

– la presunzione, salvo prova contraria, che contanti e valori al portatore derivino daredditi conseguiti, in quote costanti, da condotte di evasione fiscale commesse (equindi da tassare integralmente) nel periodo 2010 - 2015

– la non applicabilita delle sanzioni per chi ha aderito alla prima Voluntary ma non hacompilato il quadro RW per il 2014 e 2015, se vi provvede entro 60 giorni dallapubblicazione della Legge di conversione

BLACK LIST " L’abolizione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con soggetticon sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalita privilegiata originaria-mente prevista dal 2017 e stata anticipata al 2016.

FISCO

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 39

E stata pubblicata in GU la legge di conversione del D.L. n. 193/2016, con alcune rilevanti

modifiche.

Con riferimento alla procedura di Voluntary Disclosure, le novita introdotte sono rilevanti e

riguardano:

– l’accesso alla Voluntary bis, prima escluso per chi avesse gia aderito alla prima volun-

tary, e ora consentito anche a chi aveva aderito alla prima Voluntary limitatamente ad

una tipologia di VD (nazionale o internazionale), ma solo con riferimento alla proce-

dura non ancora esperita

– la tassazione integrale di contanti e valori al portatore regolarizzate nella procedura di

Voluntary disclosure bis, salvo che il contribuente fornisca la prova contraria.

– la non applicabilita delle sanzioni per omessa presentazione del quadro RW per i

soggetti che, pur avendo aderito alla prima Voluntary, non hanno poi indicato le attivita

ancora all’estero nel 2014 e nel 2015. La regolarizzazione deve tuttavia avvenire entro

60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Inoltre, la conversione del Decreto anticipa al 2016 l’abolizione della comunicazione

delle operazioni intercorse con soggetti black list, cosicche non sara necessario presen-

tare la comunicazione prevista per il 20 settembre 2017.

– Contribuenti che intendono aderire alla nuova voluntary disclosure e che hanno gia

aderito alla precedente versione

– Soggetti IVA che svolgono operazioni con operatori economici black-list

Il Decreto fiscale non consentiva l’accesso alla procedura di Voluntary disclosure bis a

quei contribuenti che hanno gia aderito alla procedura introdotta dalla Legge n. 186/

2014.

E gia possibile aderire alla Voluntary bis, pur in assenza del modello specifico pubblicato

dall’Agenzia delle Entrate, presentando il precedente modello opportunamente integrato

con i dati del 2014 e del 2015.

Con gli emendamenti introdotti in sede di conversione, invece, tale limitazione e stata

parzialmente eliminata. Infatti, la procedura di voluntary bis e ora disponibile per i soggetti

che hanno aderito alla prima voluntary per un solo ambito di applicazione, e con

riferimento all’altro.

In sostanza, chi ha regolarizzato solo la propria posizione nazionale, potra ancora aderire alla

Voluntary bis per sistemare le attivita detenute all’estero.

Viceversa, chi ha aderito alla prima voluntary per regolarizzare la propria posizione all’estero,

puo presentare istanza per la voluntary bis con riferimento alla Voluntary nazionale. Soprat-

tutto tale ultima possibilita potrebbe essere salutata con favore da parte di quei contribuenti

che hanno ancora imponibili non dichiarati in Italia, magari anche in contanti in cassetta

di sicurezza o in cassaforte.

Il contribuente che ha aderito alla voluntary per regolarizzare un conto svizzero ereditato

potra ora accedere alla Voluntary nazionale e regolarizzare eventuali redditi evasi in Italia,

versando le relative imposte e sanzioni ridotte.

Denaro contanteProprio per tali contribuenti e stato introdotto il secondo emendamento, che prevede che e

possibile far emergere contanti e altri valori al portatore, sia in Italia che all’estero, ma che

NOVITA "

SCHEMA DI SINTESI

SOGGETTIINTERESSATI "

VOLUNTARYDISCLOSURE BIS "

In cosa consiste

ESEMPIO

DECRETO FISCALE

40 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

tali valori si considerano prodotti salvo prova contraria con redditi sottratti a tassazione nel

2015 e nei 4 periodi precedenti.

Conseguentemente, i contanti saranno integralmente tassati con aliquota marginale del

contribuente, a meno che lo stesso non sia in grado di dimostrare la provenienza da periodi

di imposta precedenti, non piu accertabili. Si tratta evidentemente di una ‘‘prova diaboli-

ca’’ trattandosi di contanti. Piu facile sara la dimostrazione qualora si tratti di lingotti d’oro,

che spesso riportano un codice dal quale si puo risalire alla ‘‘storia’’ del lingotto o che

vengono accompagnati.

Attenzione

La disposizione e stata introdotta per evitare discriminazioni con chi ha aderito alla prima

versione della norma, e che e stato praticamente sempre tassato integralmente sul con-

tante in cassetta.

Non e stato introdotta, invece, la tassazione fissa inizialmente in discussione, e cioe la

previsione di una tassazione forfettaria (si parlava del 35%) per il contante dichiarato. Tale

norma aveva evidentemente l’obiettivo di incentivare la ri-emersione del ‘‘nero’’ fatto in

Italia mediante evasione. Tale tassazione forfettaria tuttavia e stata considerata da molte

parti politiche come un nuovo condono e pertanto abbandonata.

Vale la pena ricordare che rimane ferma l’impossibilita di aderire alla voluntary-bis quando

gli attivi esteri non dichiarati derivino da reati diversi da quelli tributari. Pertanto, il con-

tribuente dovra certificare nella procedura che il contante deriva da evasione fiscale e non

da altri tipi di reato.

Procedura di adesioneChi detiene del denaro o altri valori al portatore in una cassetta di sicurezza in Italia o

all’estero dovra:

– rilasciare, unitamente alla presentazione dell’istanza, una dichiarazione in cui attestano chel’origine di tali valori non deriva da reati diversi da quelli tributari (dichiarazione fraudolenta me-diante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolentamediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamentodi ritenute certificate e di omesso versamento IVA, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilitadi provenienza illecita, ove commesse in relazione alle citate fattispecie delittuose tributarie)

– provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all’apertura eall’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito verbale,di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sonocustoditi

– provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamentodei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a cio abilitati, su unarelazione vincolata fino alla conclusione della procedura.

Sara inoltre utile produrre l’elenco degli accessi alla cassetta di sicurezza, in modo da

provare che non vi sono stati accessi immediatamente precedenti all’apertura con il Notaio

durante i quali il contribuente potrebbe aver ‘‘svuotato’’ il contenuto.

Monitoraggio e clausola di salvaguardiaViene inoltre prevista una clausola di ‘‘salvaguardia’’ per quei contribuenti che, pur aven-

do beneficiato della prima versione della voluntary disclosure, hanno ‘‘dimenticato’’ di

inserire le attivita ancora detenute all’estero nel quadro RW dell’UNICO 2015 e 2016

(periodi di imposta 2014 e 2015).

Chi vi provvedera entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma di conversione potra

presentare un’integrativa senza il pagamento di sanzioni.

SCHEMA DI SINTESI

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 41

Attenzione

Si tratta in sostanza di un’estensione della validita della prima disclosure anche ai periodi di

imposta successivi, che sconta tuttavia alcune criticita:

– da un lato, sembrerebbe avere un effetto premiale per chi ha aderito alla prima proce-

dura e chi aderisce ora, dal momento che i primi regolarizzano anche il 2014 e 2015

senza sanzioni

– dall’altro, per gli stessi contribuenti sembrerebbero rimanere applicabili le sanzioni da

infedele dichiarazione in caso il contribuente abbia omesso di dichiarare anche redditi

derivanti dalle attivita estere

– inoltre, vi potrebbero essere contribuenti che hanno gia versato sanzioni per la regola-

rizzazione dell’omessa indicazione nel quadro RW mediante presentazione di un’istanza

integrativa.

Attenzione

Su questi punti si attendono chiarimenti ufficiali.

La legge di conversione del D.L. n. 193/2016 anticipa al 2016 l’abrogazione dell’obbligo di

comunicazione previsto per i soggetti IVA dei dati relativi alle operazioni di importo com-

plessivo annuale superiore a 10 mila euro intercorse con operatori economici con sede,

residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalita privilegiata (cosiddetti ‘‘Paesi black list’’)

individuati dal decreto 4 maggio 1999 del MEF e dal decreto 21 novembre 2001.

La comunicazione, prevista inizialmente con cadenza mensile, e stata poi resa annuale con

il Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n.175/2014).

Il Decreto fiscale prevedeva l’abrogazione dell’adempimento a partire dal periodo di impo-

sta in corso al 31 dicembre 2017, e dunque dal 2017 per i contribuenti con esercizio solare.

Cio tuttavia implicava la necessita di inviare la comunicazione relativa all’esercizio 2016,

ancorche prevista per il prossimo settembre.

Con la modifica in oggetto viene anticipata l’entrata in vigore dell’abrogazione con la con-

seguenza che non sara dovuta nemmeno la comunicazione relativa all’esercizio in corso al

31 dicembre 2016 (2016 per i contribuenti solari).

BLACK LIST "

DECRETO FISCALE

42 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

La rottamazione cartelle allargala platea e si estende al 2016di Tonino Morina e Salvina Morina - Esperti fiscali

NOVITA " – I contribuenti potranno estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione neglianni dal 2000 al 2016. Per agenti della riscossione si intendono, oltre ad Equitalia,anche gli altri agenti della riscossione che operano sul territorio.

– E possibile fruire della cosiddetta ‘‘rottamazione delle cartelle’’ e beneficiare dellacancellazione delle sanzioni e dei relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione,e delle altre sanzioni e delle somme aggiuntive, cioe degli accessori dovuti suiritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.

RIFERIMENTI " – D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225– Equitalia, comunicato stampa 2 dicembre 2016

SOGGETTIINTERESSATI "

Tutti i contribuenti, persone fisiche, societa di persone, societa di capitali ed altricontribuenti che hanno debiti affidati agli agenti della riscossione negli anni dal2000 al 2016. Inoltre, l’agente della riscossione comunichera ai contribuenti, entroil 28 febbraio 2017, i carichi che gli sono stati affidati nell’anno 2016 e per i quali, alladata del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento,ovvero inviata l’informazione degli avvisi di accertamento esecutivi o degli avvisi diaddebito INPS emessi.

PROCEDURE " Il contribuente interessato alla definizione agevolata dovra presentare entro il 31marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalita e la modulistica che l’agentedella riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet, modello DA1 (nuova versio-ne).Sul sito di Equitalia sono state anche pubblicate le istruzioni per la compilazione delladichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

CASI PARTICOLARI " 1) Contenzioso: Chi si avvale della rottamazione deve rinunciare al contenzioso. Nelladichiarazione, da presentare all’agente della riscossione, di volersi avvalere dellarottamazione cartelle, il contribuente deve anche indicare l’eventuale pendenza digiudizi aventi ad oggetto carichi cui si riferisce la dichiarazione, e deve assumerel’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Insomma, presentando la dichiarazione didefinizione agevolata, il contribuente deve rinunciare al contenzioso in corso, di qual-siasi natura esso sia, tributario, previdenziale o altro, e in qualsiasi grado di giudizio siapendente. Sono comunque ammessi alla rottamazione cartelle anche i contribuentiche non hanno presentato alcun ricorso contro le richieste di pagamento dell’agentedella riscossione.

FISCO

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 43

La rottamazione cartelle allarga la platea dei contribuenti interessati e si estende al 2016.

Sono questi i piu rilevanti effetti della norma definitiva, dopo le modifiche apportate dalla

legge di conversione del Decreto fiscale (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla

legge 1 dicembre 2016, n. 225). L’art. 6 del Decreto convertito ha per titolo ‘‘definizione

agevolata’’ e contiene le regole per estinguere i debiti delle cartelle di pagamento e dei

ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. La definizione agevo-

lata puo anche riguardare un singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

A seguito degli emendamenti apportati dalla legge di conversione, il nuovo comma 3 - ter,

inserito nell’art. 6, dispone che entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con

posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi che gli sono stati affidati nell’anno 2016 per i

quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di paga-

mento, ovvero inviata l’informazione (art. 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del

D.L. 31 maggio 2010, n. 78), ovvero notificato l’avviso di addebito (art. 30, comma 1,

dello stesso decreto legge citato).

Con questo nuovo comma, la definizione agevolata si estende agli accertamenti esecu-

tivi e agli avvisi di addebito in materia INPS, per i quali gli Uffici dell’Agenzia delle

Entrate o l’istituto previdenziale non hanno ancora affidato le somme all’agente della ri-

scossione.

Le attivita di riscossione relative agli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni

emessi a partire dal 1º ottobre 2011, divengono esecutivi decorso il termine utile per la

proposizione del ricorso e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta

giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, e affidata

in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata (art. 29, comma 1,

lettera b, ultimo periodo).

A decorrere dal 1º gennaio 2011, l’attivita di riscossione relativa al recupero delle somme a

qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito di accertamenti degli Uffici, e effettuata

mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (art. 30, comma

1).

Come si e detto, sara l’agente della riscossione a comunicare ai contribuenti, entro il 28

febbraio 2017, l’esistenza di atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni emessi

dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, e di avvisi di addebito INPS, per i quali gli Uffici

dell’Agenzia delle Entrate o l’istituto previdenziale si sono ‘‘dimenticati’’ di affidare le som-

me all’agente della riscossione. Per agevolare l’operazione, e bene pero che gli stessi

contribuenti, se intendono avvalersi della rottamazione cartelle, segnalino, con una sem-

plice lettera, la ‘‘dimenticanza’’ agli Uffici della riscossione e agli stessi Uffici dell’Agenzia

delle Entrate o dell’INPS.

Per agenti della riscossione si intendono, oltre ad Equitalia, anche gli altri agenti della

riscossione che operano sul territorio (come, ad esempio, Riscossione Sicilia, per i contri-

buenti siciliani).

Addio a sanzioni e relativi aggi, interessi di mora e di dilazioneI benefici maggiori della rottamazione cartelle riguardano la cancellazione delle sanzioni e

relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e delle somme

aggiuntive, cioe degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi

previdenziali. E importante rilevare che la ‘‘cancellazione’’ delle sanzioni trascina ‘‘l’az-

zeramento’’ dei relativi aggi. Infatti, come precisato dall’attuale amministratore delegato

di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in occasione dell’audizione alla Camera dei deputati del 2

novembre 2016, con la definizione agevolata, il contribuente «puo estinguere il proprio

debito pagando esclusivamente le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e di interessi,

nonche le somme maturate quale aggio di riscossione esclusivamente sugli importi da

corrispondere a seguito della definizione. Non sono, quindi, dovute le sanzioni iscritte a

NOVITA "

In cosa consiste

DECRETO FISCALE

44 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

ruolo, i relativi aggi, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive calcolate sui

crediti previdenziali».

Ammessi alla rottamazione

Possono avvalersi della rottamazione anche i contribuenti che hanno gia pagato, a seguito

di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, parte delle somme do-

vute relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016,

purche, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con sca-

denza dal 1º ottobre al 31 dicembre 2016. In verita, questa norma complica la definizione,

perche escluderebbe i contribuenti che omettono di pagare qualche rata, ammettendo al

beneficio, invece, i contribuenti che magari non hanno pagato nulla.

Per determinare l’ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata:

– si tiene conto esclusivamente degli importi gia versati a titolo di capitale e interessi

inclusi nei carichi affidati, nonche di aggio e rimborso delle spese per le procedure

esecutive e delle spese di notifica della cartella;

– restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche

anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi

di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi

previdenziali.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione de-

termina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione

ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

E’, inoltre, stabilito che il debitore, se per effetto di pagamenti parziali, ha gia integralmente

corrisposto quanto dovuto per la rottamazione, per beneficiare degli effetti della definizione

agevolata, deve comunque manifestare la sua volonta di aderirvi, presentando la relativa

dichiarazione entro il 31 marzo 2017 (non piu 23 gennaio 2017, come stabilito dal Decreto

legge prima della conversione).

Effetti della dichiarazione

Dopo la presentazione della dichiarazione per fruire della rottamazione, l’agente della

riscossione, relativamente ai carichi definibili, non puo avviare nuove azioni esecutive,

o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le

ipoteche gia iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non puo altresı prose-

guire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si

sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, o non sia stata presentata istanza di

assegnazione, o non sia stato gia emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pi-

gnorati.

Debiti ‘‘fuori’’ dalla rottamazione

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione

recanti:

– le risorse proprie tradizionali;

– l’IVA riscossa all’importazione;

– le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

– i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

– le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e

sentenze penali di condanna;

– le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli

obblighi relativi ai contributi e premi dovuti dagli enti previdenziali.

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 45

Cosa si pagaPer fruire della rottamazione, il contribuente dovra eseguire il pagamento integrale, anche

dilazionato, entro il limite massimo di cinque rate (ante conversione era stabilito il nu-

mero massimo di 4), sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo:

– delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

– degli aggi maturati a favore dell’agente della riscossione, sulle somme a titolo di capitale

e interessi;

– del rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche del rimborso delle spese di

notifiche della cartella.

Sono interessati:

– tutti i contribuenti, persone fisiche, societa di persone, societa di capitali ed altri

contribuenti che hanno debiti affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000

al 2016;

– contribuenti ai quali sara l’agente della riscossione a comunicare, entro il 28 febbraio 2017,

i carichi che gli sono stati affidati nell’anno 2016 e per i quali, alla data del 31 dicembre

2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento, ovvero inviata l’informazione

degli avvisi di accertamento esecutivi o degli avvisi di addebito INPS emessi.

Adempimenti del contribuenteI contribuenti interessati alla definizione agevolata, cosiddetta rottamazione cartelle, do-

vranno presentare, entro il 31 marzo 2017, l’apposita dichiarazione, con il modello

DA1, cioe la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, disponibile sul sito internet

di Equitalia (o dell’agente della Riscossione per la Sicilia, per i contribuenti siciliani).

Attenzione

Equitalia ha ripubblicato sul sito internet la nuova versione del modello DA1 che recepisce

le novita apportate dalla legge di conversione del Decreto fiscale (comunicato stampa 2

dicembre 2016).

Nella dichiarazione, da presentare all’agente della riscossione, il contribuente:

– indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massi-

mo di 5, di cui tre nel 2017 e due nel 2018;

– specifica la pendenza di giudizi aventi ad oggetto carichi cui si riferisce la dichiarazione;

– si impegna a rinunciare agli stessi giudizi.

E possibile, sempre entro il 31 marzo 2017, integrare, con le stesse modalita, la dichiara-

zione presentata prima di tale data.

Il contribuente, che presenta la dichiarazione di definizione agevolata, deve rinunciare

all’eventuale contenzioso in corso, di qualsiasi natura esso sia, tributario, previdenziale

o altro, e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente.

Adempimenti dell’agente della riscossioneEntro il 31 maggio 2017 (anziche 24 aprile 2017 secondo il D.L. ante conversione), l’agente

della riscossione comunica ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per la

definizione agevolata:

– l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;

– l’ammontare delle singole rate;

– il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato

nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018, il pagamento e effettuato, per l’importo

da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero

massimo di tre nel 2017 e due nel 2018.

SOGGETTIINTERESSATI "

PROCEDURE "

DECRETO FISCALE

46 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

Per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate e fissata nei mesi di luglio, settembre e

novembre; per l’anno 2018, la scadenza delle rate e fissata nei mesi di aprile e settembre.

L’agente della riscossione dovra fornire ai contribuenti i dati necessari ad individuare i

carichi definibili:

a) presso i propri sportelli;

b) sull’area riservata del proprio sito internet.

Pagamento rateale o in unica soluzioneResta fermo che il contribuente potra estinguere il debito in unica soluzione, entro il

termine previsto per il pagamento della prima rata, cioe entro il 31 luglio 2017. Per chi

sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4,5%

annuo.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di

una rata di quelle in cui e stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non

produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recu-

pero dei carichi oggetto della dichiarazione. In questo caso, i versamenti effettuati sono

acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affida-

mento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della

riscossione prosegue l’attivita di recupero e il cui pagamento non puo essere rateato.

Cartella di pagamento per accertamento(atto definitivo per mancata opposizione)

Sanzioni 65.014,00

IRES 55.101,00

IRES interessi per ritardata iscrizione 17.614,00

IRAP 9.225,00

IRAP interessi per ritardata iscrizione 2.949,00

Costo della notifica degli Atti 5,00

Aggio 6.971,00

Interessi di mora 10.200,00

Diritti / Spese 50,00

Totale cartella 167.129,00

Importo dovuto con la rottamazione

Sanzioni =========

IRES 55.101,00

IRES interessi per ritardata iscrizione 17.614,00

IRAP 9.225,00

IRAP interessi per ritardata iscrizione 2.949,00

Costo della notifica degli Atti 5,00

Aggio 3.947,00

Interessi di mora ==========

Diritti / Spese 50,00

Totale cartella 88.891,00

Il risparmio e di 78.238,00 euro, pari al 46,12941% di 167.129,00 euro

ESEMPIO 1

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 47

Cartella di pagamento per sole sanzioni(contribuente che non ha presentato ricorso e non ha pagato nulla)

Sanzioni 18.204,00

Costo della notifica degli Atti 6,00

Aggio 846,00

Diritti / Spese 50,00

Totale cartella 19.106,00

Importo dovuto con la rottamazione

Sanzioni =========

Costo della notifica degli Atti 6,00

Aggio 0

Diritti / Spese 50,00

Totale da pagare 56,00

Il risparmio e di 19.050.00 euro, pari al 99,70689% di 19.106,00 euro

Cartella di pagamento per contributi INPS(per omessi pagamenti contributi previdenziali)

Contributi INPS 10.316,00

Sanzioni e somme aggiuntive 6.190,00

Interessi di mora 1.318,00

Costo della notifica degli Atti 8,00

Aggio 829,00

Totale cartella 18.661,00

Importo dovuto con la rottamazione

Contributi INPS 10.316,00

Sanzioni e somme aggiuntive =========

Interessi di mora =========

Costo della notifica degli Atti 8,00

Aggio 480,00

Totale da pagare 10.804,00

Il risparmio e di 7.857,00 euro, pari al 42,10386% di 18.661,00 euro

La definizione agevolata, con la cancellazione delle sanzioni e dei relativi aggi, degli

interessi di mora e di dilazione, prescinde dal fatto che il contribuente abbia presentato

ricorso ed il giudizio e ancora pendente, o se il contribuente non ha presentato ricorso

contro le richieste di pagamento dell’agente della riscossione. La rottamazione prescinde

anche dalle sentenze emesse nel corso del giudizio, sia per i debiti tributari, sia per i

debiti di altra natura. I contribuenti dovranno pero valutare la sostenibilita delle loro ragioni in

sede di contenzioso.

ESEMPIO 2

ESEMPIO 3

CASI PARTICOLARI "

DECRETO FISCALE

48 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

Puo essere il caso di un contribuente che ha presentato ricorso contro un accertamento

basato sugli studi di settore, con richiesta di maggiore imposta per 35.000 euro, contributi

INPS 8.500 euro, sanzioni 35.000 euro, in totale 78.500 euro. E vero che con la rottama-

zione cartelle potra fruire della cancellazione delle sanzioni e dei relativi aggi, ma e altret-

tanto vero che dovra pagare tutte le imposte, i contributi, l’aggio e gli interessi, per circa

45.000 euro in totale. E evidente, che, se il contribuente ha dichiarato quanto effettiva-

mente incassato, non ha evaso nulla, ed e sicuro di potere ottenere giustizia presso le

commissioni tributarie, lo stesso proseguira il contenzioso, senza avvalersi della rottama-

zione.

La rinuncia al contenziosoCome si e detto, il contribuente, che intende avvalersi della rottamazione, deve rinunciare al

contenzioso in corso. Per evitare disparita di trattamento, devono essere pero illustrati gli

effetti che produrra la rinuncia, mettendo sullo stesso piano i contribuenti che hanno

presentato ricorso, sia in presenza di sentenze favorevoli al contribuente, sia in presenza

di sentenze favorevoli all’ente impositore.

Senza dimenticare che sono comunque ammessi alla rottamazione cartelle anche i contri-

buenti che non hanno presentato alcun ricorso contro le richieste di pagamento dell’agente

della riscossione.

Si puo fare l’esempio di tre contribuenti ai quali l’Agenzia delle Entrate, per omissioni della

compilazione del quadro RW ‘‘investimenti all’estero e/o attivita estere di natura finanzia-

ria - monitoraggio’’, nel 2013, ha notificato tre distinti atti di contestazione sanzioni, con

richieste di sanzioni per 2milioni di euro, quasi 4miliardi delle vecchie lire per ciascuno

di essi. La situazione e la seguente:

– il primo contribuente non ha presentato ricorso, non ha pagato nulla e l’ufficio ha

iscritto a ruolo, entro il 2016, l’importo di 2milioni di euro, piu aggi e spese per 94.000

euro, in totale 2.094.000 euro;

– il secondo contribuente ha presentato ricorso, che e stato respinto dai giudici tri-

butari di primo grado, e l’ufficio ha iscritto a ruolo entro il 2016, i due terzi di 2milioni di

euro, cioe 1.333.333 euro, piu 62.667,00 euro per aggi e spese, in totale 1.396.000

euro; di questo importo il contribuente non ha ancora pagato nulla;

– il terzo contribuente ha presentato ricorso, che e stato accolto dai giudici tributari di

primo grado, e l’ufficio non ha iscritto nulla a ruolo.

In base alla norma, tenuto conto che si tratta di atti di sole sanzioni, il primo contribuente

che non ha fatto nulla e non ha pagato niente, potra avvalersi della rottamazione, pa-

gando solo le spese per circa 100 euro.

Anche il secondo contribuente potra avvalersi della rottamazione, pagando solo le

spese per circa 100 euro, e dichiarando di rinunciare al contenzioso in corso. Resta da

capire gli effetti della rinuncia per l’altra parte di sanzioni non iscritta a ruolo per l’importo

di 666.667 euro.

Il terzo contribuente, invece, che ha vinto in primo grado e non ha iscritto a ruolo alcun

importo, non puo avvalersi della rottamazione, ed e quindi costretto a proseguire il

contenzioso, nella speranza che venga confermata la sentenza dei giudici di primo grado

anche nei gradi successivi di secondo grado e Cassazione.

La norma agevola chi non ha contenzioso e non ha pagato nullaLa situazione paradossale e che, dei tre contribuenti, l’unico ad essere premiato, con la

certezza di chiudere i conti con l’ente impositore e con l’agente della riscossione, e il

primo contribuente che non aveva fatto ricorso e non aveva pagato nulla. La ‘‘beffa’’

maggiore, invece, la potrebbe subire il terzo contribuente, che ha avuto ragione in primo

ESEMPIO

ESEMPIO

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 49

grado e che non puo avvalersi della rottamazione. Egli e costretto a proseguire il conten-

zioso, con rilevanti spese e con la preoccupazione di dovere pagare, in caso di esito

negativo, l’intero importo di 2milioni di euro, piu l’eventuale condanna alle spese di

giudizio.

Gli atti definiti con il FiscoPer agevolare l’operazione ‘‘rottamazione cartelle’’, i contribuenti potranno anche chiedere

agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate o degli altri Uffici impositori, quali l’INPS, di comuni-

care all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016 quali sono gli importi che

devono essere ancora affidati per la riscossione. In questo modo, si potranno evitare

disparita di trattamento, tra Uffici tempestivi che hanno gia affidato le somme all’agente

della riscossione e Uffici lenti o distratti che non hanno ancora affidato le somme all’agente

della riscossione. Puo essere il caso dei contribuenti che hanno definito con gli Uffici gli atti

di accertamento, a seguito di concordato o conciliazione, ma che non hanno eseguito i

relativi pagamenti. E evidente che se l’Ufficio affida le somme all’agente della riscossione, il

contribuente, aderendo alla rottamazione, potra beneficiare della cancellazione delle san-

zioni e relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e somme

aggiuntive, cioe degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi

previdenziali.

Come evitare disparita di trattamentoSi devono apprezzare le modifiche apportate alla norma sulla rottamazione, che intendono

evitare palesi ed ingiustificate disparita di trattamento.

Ad esempio, la parita di trattamento non e rispettata nei casi di contribuenti che hanno

ricevuto avvisi bonari e stanno pagando il debito con l’Agenzia delle Entrate in modo rateale.

Questi contribuenti, non avendo somme da pagare affidate all’agente della riscossione,

sono esclusi dalla rottamazione e devono continuare a pagare il debito, con sanzioni e

interessi.

Sono invece agevolati i contribuenti che, dopo avere ricevuto l’avviso bonario, non han-

no pagato nulla e hanno avuto le somme affidate all’agente della riscossione, per

imposte, sanzioni, interessi, aggi e spese. In questo caso, essi potranno accedere alla

rottamazione, beneficiando dell’azzeramento delle sanzioni e relativi aggi e degli interessi

di mora e di dilazione.

La stessa disparita di trattamento riguarda chi sta pagando in modo rateale le somme

all’Agenzia delle Entrate, ad esempio, a seguito di accertamento definito in adesione

con l’Ufficio, e chi, non avendo definito l’atto con l’ufficio, sta pagando a rate le somme

all’agente della riscossione.

E sbagliato che chi paga a rate le somme all’Agenzia delle Entrate non possa beneficiare

della rottamazione, mentre ne puo beneficiare il contribuente che paga a rate le somme

all’agente della riscossione.

In proposito, sono attesi ed urgenti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate o dell’agente

della riscossione.

DECRETO FISCALE

50 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

Presunzione del reddito:soglie-limite per i controllisui prelievi non giustificatidi Devis Nucibella - Dottore commercialista in Monselice, Padova

ADEMPIMENTO " Con riguardo ai controlli relativi alle imposte sui redditi, i dati risultanti dalle movi-mentazioni bancarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se ilcontribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del redditoo che le stesse non assumono rilevanza a tale fine.Alle stesse condizioni sono, altresı, posti come ricavi a base delle stesse rettifiche edaccertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechenon risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi.

NOVITA " A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione, la presunzione rela-tiva ai prelevamenti si applica per le imprese agli importi superiori a 1.000 eurogiornalieri e 5.000 mensili, mentre resta inapplicabile nei riguardi degli esercenti artie professioni.

La norma e stata introdotta al fine di facilitare la dimostrazione di quali importi risultino

riconducibili alla sfera familiare o extra-professionale nonche per finalita di semplifi-

cazione.

RIFERIMENTI " – D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con la legge 1º dicembre 2016, n. 225, art.7-quater

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2

PROCEDURE " La norma interviene solamente sui prelievi non giustificati, e non anche sui versa-menti, per i quali rimane in vigore la regola che costituiscono presunzione di redditoqualora non risultassero ‘‘contabilizzati’’.Qualora i prelevamenti risultino superiori ai suddetti limiti la presunzione dovrebbeessere applicabile solamente per gli importi eccedenti rispetto ai limiti previsti erimane comunque possibile fornire la prova contraria esibendo prove della la lorocoerenza con il tenore di vita rapportato al volume d’affari dichiarato.

DECORRENZA " La modifica legislativa e entrata in vigore il 3 dicembre 2016 ma, nonostante la normanon risulti di interpretazione autentica, gli Uffici delle Entrate e gli organi del conten-zioso tributario potranno, di fatto, farvi riferimento anche per gli accertamenti relativiagli anni precedenti.

FISCO

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 51

Ai fini dei controlli riguardanti le imposte sui redditi, i dati risultanti dalle movimentazioni

bancarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti (di cui agli artt. 38, 39, 40 e

41) se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del

reddito o che le stesse non assumono rilevanza a tale fine (D.P.R. n. 600/1973, art. 32,

comma 1, n. 2).

Alle stesse condizioni sono, altresı, posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed

accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche non

risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi.

In sostanza la norma afferma che se i dati acquisiti relativi alle movimentazioni bancarie,

segnalano prelevamenti o versamenti che non trovano riscontro nelle scritture contabili,

questi possono essere utilizzati per rettifiche ed accertamenti.

Il legislatore fa, dunque, il seguente ragionamento:

– un prelevamento che non trova riscontro nella contabilita del contribuente raffigura un

costo sostenuto per la sua attivita di impresa/lavoro autonomo

– tale costo non contabilizzato genera un ricavo/compenso anche questo non contabiliz-

zato.

Si ricorda che la norma originariamente indicava solamente i ‘‘ricavi’’ trascurando i ‘‘com-

pensi’’. La normativa si applicava quindi solamente agli esercenti attivita d’impresa mentre

risultavano esclusi i lavoratori autonomi.

Successivamente, sono stati aggiunti anche i ‘‘compensi’’ con il fine di colpire anche i

lavoratori autonomi (art. 1, comma 402, lett. a), n. 1), Legge n.. 311/2004).

Versamenti o prelevamenti bancari non contabilizzatida imprenditori/lavoratori autonomi

�Possono essere posti a base per rettifiche ed accertamenti

Proprio per quanto riguarda i lavoratori autonomi, la Corte costituzionale con la sentenza

n. 228/2014, ha dichiarato l’illegittimita di detta diposizione legislativa, affermando che: ‘‘La

presunzione e lesiva del principio di ragionevolezza nonche della capacita contributiva,

essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati

da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria

attivita professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito’’. Per tali motivi,

e stata dichiarata incostituzionale la norma prevista dell’art. 32, comma 1, n. 2), secondo

periodo D.P.R. n. 600/1973 come modificato dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 1, Legge n.

311/2004 (Legge Finanziaria 2005) limitatamente alle parole ‘‘o compensi’’.

La sentenza della Corte Costituzionale ha generato quindi orientamenti non sempre

lineari da parte della Corte di Cassazione che in alcuni casi ha applicato l’incostituzionalita

sia ai prelevamenti che ai versamenti e in altri casi solo ai prelevamenti.

Tali divergenze di opinioni (Corte di Cassazione, Sentenza n. 9721/2015; sentenze n.

12779 e n. 12781/2016; n. 16440/2016 e n. 16697/2016) potrebbero essere state dovute

al fatto che la pronuncia della Corte Costituzionale presenta una certa confusione di lessico.

Infatti se si elimina la parola ‘‘compensi’’ da tutto il secondo periodo dell’art. 32, comma 1,

numero 2), D.P.R. n. 600/1973, si potrebbe ritenere che l’incostituzionalita sia stata pro-

nunciata sia per i versamenti che per i prelevamenti.

Nel tentativo di fare ordine, e intervenuta ora, quindi, la Legge n. 225/2016 di conversione

del D.L. n. 193/2016. Secondo le nuove diposizioni introdotte, la presunzione in questione:

ADEMPIMENTO "

In cosa consiste

SCHEMA DI SINTESI

NOVITA "

DECRETO FISCALE

52 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

– si applica per le imprese agli importi superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 mensili

– resta inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni.

Si evidenzia che nella relazione illustrativa della legge di conversione e stato affermato che

la nuova norma ‘‘elimina la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in

riferimento ai rapporti bancari anche con riferimento ai versamenti’’.

Eliminazione che, pero, non risulta dal disposto normativo approvato, pertanto quanto

affermato nella relazione illustrativa dovrebbe risultare un errore, alla luce del fatto che

anche se fosse, la norma risulterebbe chiaramente illegittima in quanto non avrebbe

senso togliere la norma sui versamenti non giustificati dei professionisti e mantenerla

per tutti gli altri contribuenti compresi dipendenti e pensionati:

Presunzione da prelevamenti non giustificati

IMPRESE LAVORATORI AUTONOMI

Importi superiori a– 1.000 euro giornalieri– 5.000 mensili

Inapplicabile

La norma e stata introdotta al fine di facilitare la dimostrazione di quali importi prelevati

siano riconducibili alla sfera familiare o extra-professionale nonche per finalita di semplifi-

cazione.

Si fa presente, pero, che tale semplificazione era gia stata introdotta nello schema di

Decreto legislativo sulle sanzioni, in base al quale si sarebbero dovute completamente

eliminare le presunzioni relative sia ai prelevamenti delle imprese che ai versamenti degli

esercenti arti e professioni, agevolazione che veniva controbilanciata dall’introduzione di

un’apposita sanzione da applicare in caso di mancata o inesatta indicazione del soggetto

beneficiario delle somme prelevate. L’art. 15, comma 1, lettera m), n. 6, dello schema di

decreto delegato aveva, infatti, inserito la previsione di tale sanzione, che variava dal 10 al

50% delle dette somme, nel nuovo comma 7-bis dell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997.

Queste ultime previsioni sono state poi completamente eliminate in sede di definitiva

approvazione del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, recante la revisione del sistema san-

zionatorio, in seguito alla richiesta, da parte delle Commissioni parlamentari, di eliminare la

suddetta sanzione.

La nuova disposizione legislativa rappresenta quindi un arretramento rispetto a quanto

inizialmente previsto nello schema del Decreto Legislativo.

La nuova norma ha come obiettivo, probabilmente, quello di fornire criteri certi ai fini della

rilevanza o meno dei prelevamenti ai fini dell’accertamento, stabilendo che va tenuto conto

soltanto degli ‘‘importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensi-

li’’. Ricordiamo, infatti, che l’Agenzia delle Entrate nella:

– circolare n. 28/E/2006, aveva affermato che i contribuenti possono evitare di fornire la

dimostrazione che i prelevamenti non hanno rilevanza ai fini della determinazione del

reddito in relazione ai ‘‘prelievi che, avuto riguardo all’entita del relativo importo ed alle

normali esigenze personali e familiari, possono essere ragionevolmente ricondotti nella

gestione extra-professionale’’

– circolare n. 32/E/2006, era stato ricordato agli Uffici di evitare una valutazione delle prove

acquisite ‘‘particolarmente rigida e formale, tale da trascurare le eventuali dimostrazioni,

anche di natura presuntiva, che trattasi di spese non aventi rilevanza fiscale sia per la loro

esiguita, sia per la loro occasionalita e, comunque, per la loro coerenza con il tenore di

vita rapportato al volume d’affari dichiarato’’.

SCHEMA DI SINTESI

SCHEMA DI SINTESI

Sanzioni

PROCEDURE "

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 53

La mancata evasione puo, quindi, essere dimostrata anche utilizzando presunzioni relative a

operazioni riconducibili nella sfera familiare o extra-professionale. Con la nuova norma

vengono, cosı, impartiti criteri per individuare la linea di confine tra ambito personale/fami-

liare e ambito professionale/lavorativo.

Attenzione

Per le somme che superano gli importi stabiliti la presunzione legale continuera, quindi,

ad essere applicata.

Qualora i prelevamenti risultino superiori ai suddetti limiti la presunzione dovrebbe essere

applicabile solamente per gli importi eccedenti rispetto ai limiti previsti e rimane comunque

possibile fornire la prova contraria esibendo prove della la loro coerenza con il tenore di

vita rapportato al volume d’affari dichiarato.

I versamentiCome evidenziato sopra, la norma interviene solamente sui prelievi non giustificati, e non

anche sui versamenti per i quali rimane in vigore la regola che costituiscono presunzione di

reddito qualora non risultassero ‘‘giustificati’’.

Ricordiamo che la disposizione si riferisce a tutti i contribuenti (imprenditori, professionisti,

dipendenti eccetera). Questo perche fa riferimento al ‘‘reddito’’, senza alcuna distinzione,

e agli accertamenti che riguardano sia persone fisiche che non svolgono attivita economi-

che (articoli 38 e 41 del D.P.R. n. 600/1973) sia imprenditori e autonomi (articoli 39 e 40).

I versamenti non valgono come presunzione legale, ma gli stessi devono essere conte-

stualizzati all’interno delle specifiche norme di accertamento:

Presunzioni da versamenti non giustificati

– Si applicano a tutti i contribuenti– Non sono previsti limiti quantitativi– Devono essere contestualizzati all’interno delle specifiche norme di accertamento

La modifica legislativa e entrata in vigore il 3 dicembre 2016 ma, nonostante la norma non

risulti di interpretazione autentica, gli Uffici delle Entrate e gli organi del contenzioso tribu-

tario potranno, di fatto, farvi riferimento anche per gli accertamenti relativi agli anni prece-

denti.

SCHEMA DI SINTESI

DECORRENZA "

DECRETO FISCALE

54 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

Professionisti: non costituisconoreddito in natura le spese di viaggioe trasporto sostenute dal committentedi Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore contabile e giornalista pubblicista

NOVITA " Per effetto della conversione in legge del ‘‘Decreto fiscale’’, a far data dal periodo diimposta in corso al 31 dicembre 2017, non sono tassate come reddito di lavoroautonomo dei professionisti le spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto,se acquistate direttamente dal committente.

RIFERIMENTI " – D.L. 24 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, art.7-quater, comma 5

– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54– D.L. 25 giugno 2008, n. 112– D.Lgs. 21 novembre 2014, n.175, art. 10

SOGGETTIINTERESSATI "

– Liberi professionisti e lavoratori autonomi

AMBITOOGGETTIVO "

– Il decreto ‘‘Semplificazioni fiscali’’ richiamava espressamente solo le spese di vittoe alloggio.

– Il nuovo regime trova applicazione nel momento in cui le spese sono sostenute dalprofessionista, con riguardo anche a prestazioni diverse come, per esempio, lespese di trasporto, acquistate direttamente dal committente.

PROCEDURE " Il professionista, per effetto delle novita introdotte ‘‘Decreto fiscale’’:– emettera la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per

viaggio e trasporto– considerera non deducibili le spese sostenute dal committente per viaggio e tra-

sporto.

DECORRENZA " – Periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017

FISCO

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 55

Il Decreto fiscale contiene alcune rilevanti novita, in materia di semplificazioni, tra le quali

una molto importante per i professionisti: a partire dal 2017 cambiano le regole per la

deduzione delle spese di viaggio e trasporto.

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, non sono piu tassate

come reddito di lavoro autonomo le spese relative alle prestazioni di viaggio e di tra-

sporto, se acquistate direttamente dal committente.

I soggetti interessati dal nuovo provvedimento sono i professionisti che sopportano spese

di viaggio e trasporto, in particolare quelle cosiddette prepagate dal committente la

prestazione.

In questi anni, il legislatore ha modificato a piu riprese la disciplina in commento.

A partire dal 1º gennaio 2009, le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di

alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo

complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel pe-

riodo di imposta (D.L. n. 112/2008).

L’ammontare del 2% dei compensi rappresenta il limite massimo entro cui ragguagliare la

deduzione, che, comunque, compete solo relativamente al 75% dei costi sostenuti, nel-

l’esercizio dell’arte o della professione, per le prestazioni in parola:

Il decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 10, di attuazione della Legge n.

23/2014) ha sostituito le disposizioni contenute nel T.U.I.R. (art. 54, comma 5, secondo

periodo), disponendo che ‘‘le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e

bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura

per il professionista’’. Modifica decorrente dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre

2015.

La complessa procedura previgenteLa normativa previgente in materia di rimborsi spese anticipate dal committente nella

determinazione del reddito di lavoro autonomo aveva subito un importante modifica per

effetto del decreto ‘‘Visco-Bersani’’ (D.L. n. 223/2006, art. 36, comma 29, lett. a, n. 2) che

aveva variato la disposizione contenuta nel T.U.I.R. (art. 54).

Nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, infatti, il legislatore aveva stabilito che le spese

relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici

NOVITA "

In cosa consiste

SOGGETTIINTERESSATI "

AMBITO OGGETTIVO "

SCHEMA DI SINTESI

DECRETO FISCALE

56 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

esercizi erano integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del profes-

sionista e da questi addebitate in fattura.

Si trattava, in particolare, delle cd. spese anticipate (o spese prepagate) dal committente

ossia di quelle spese inerenti all’espletamento dell’incarico che il committente sosteneva

direttamente per conto del professionista, il quale non risultava neanche finanziariamente

inciso dalle stesse.

La norma imponeva una procedura da utilizzare piuttosto complessa che di seguito si

riporta:

Proprio per ovviare a tale complessa procedura, il cd. decreto ‘‘Semplificazioni fiscali’’

aveva riformulato l’art. 54, comma 5, secondo periodo, del T.U.I.R. mantenendo inalterata

la prima parte secondo cui le spese di vitto e alloggio, non prepagate dal committente,

subiscono tout court un doppio limite, in quanto sono deducibili nella determinazione del

reddito professionale:

– fino ad un massimo del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di

imposta

– nella misura del 75% del costo sostenuto.

L’art. 10, del decreto ‘‘Semplificazioni fiscali’’ sostituisce nell’art. 54 il secondo periodo, del

comma 5, disponendo che ‘‘le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e

bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura

per il professionista’’.

La norma ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015,

ponendosi in linea con l’efficacia temporale disposta dallo Statuto del contribuente. A

seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina, i professionisti non devono piu riad-

debitare le spese in fattura al committente, ne dedurle in sede di dichiarazione dei redditi.

L’intervento dell’Agenzia delle EntrateL’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha analizzato la novita

evidenziando che la nuova disposizione, applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2015,

SCHEMA DI SINTESI

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 57

prevede, invece, che ‘‘Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e be-

vande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura

per il professionista’’.

La disposizione in esame, a differenza di quella in vigore fino al 2014, non attribuendo

carattere di ‘‘compensi in natura’’ a talune prestazioni e somministrazioni (se acquistate

direttamente dal committente), introduce quindi una deroga al principio generale secondo il

quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del com-

mittente ovvero il sostenimento delle spese direttamente da parte del committente.

I tecnici delle Entrate evidenziano che tale deroga comporta per il professionista la com-

pleta irrilevanza dei valori corrispondenti alle prestazioni e somministrazioni, acquistate dal

committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria presta-

zione, sia quali compensi in natura, sia quali spese per la produzione del reddito (da adde-

bitare in fattura).

Per il committente (impresa o lavoratore autonomo), la deducibilita del costo sostenuto

per il servizio alberghiero e/o di ristorazione non sara piu subordinata alla ricezione della

parcella del professionista e dipendera dalle regole ordinariamente applicabili alle ri-

spettive categorie reddituali.

Rigida e l’interpretazione fornita dall’Amministrazione Finanziaria in merito al fatto che l’art.

10 del decreto ‘‘Semplificazioni fiscali’’ richiama espressamente solo le spese di vitto e

alloggio. In sostanza il nuovo regime non trova applicazione nel momento in cui dette

spese sono sostenute dal professionista e addebitate analiticamente in fattura al commit-

tente, ne con riguardo a prestazioni diverse come, per esempio, le spese di trasporto,

anche se acquistate direttamente dal committente.

Il professionista, per effetto delle novita introdotte dal cd. ‘‘Collegato fiscale’’:

– emettera la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per

viaggio e trasporto;

– considerera non deducibili le spese sostenute dal committente per viaggio e tra-

sporto.

Per effetto delle novita introdotte, sono incluse tra le spese deducibili dal reddito di lavoro

autonomo quelle relative alle prestazioni di viaggio e trasporto, a decorrere dal periodo di

imposta in corso al 31 dicembre 2017.

SCHEMA DI SINTESI

PROCEDURE "

SCHEMA DI SINTESI

DECORRENZA "

DECRETO FISCALE

58 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

Arricchito il ‘‘Pacchetto semplificazioni’’in sede di conversioneGiovanni Petruzzellis - Dottore commercialista e pubblicista

NOVITA " Il c.d. ‘‘pacchetto semplificazioni’’ inserito nella legge di conversione del Decretofiscale attua una serie articolata di modifiche nella prospettiva di semplificare il rap-porto tra Fisco e contribuenti.L’intervento normativo e trasversale: si va dalla sospensione feriale dei termini am-ministrativi per la definizione degli avvisi bonari, all’abrogazione della presunzionelegale negli accertamenti finanziari sui prelievi bancari fino a 5 mila euro, passandoper la ridefinizione del calendario delle scadenze fiscali di giugno e alla semplificazio-ne di alcuni adempimenti.

RIFERIMENTI " – D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, art. 7-quater

ACCERTAMENTOE RISCOSSIONE "

– Si limita l’utilizzo delle presunzioni legali nelle indagini finanziarie, stabilendo chequella secondo cui i prelievi bancari non giustificati dalle imprese si consideranoricavi in nero operera solo in caso di prelievi di importo superiore a 1.000 euro o,comunque, a 5.000 euro mensili

– Si introduce la sospensione feriale dei termini per la trasmissione dei documenti edelle informazioni richieste dall’Agenzia delle Entrate e dagli altri enti impositori nelperiodo compreso tra il 1º agosto e il 4 settembre

– Si estende il ricorso alla posta elettronica certificata per la notifica degli avvisi diaccertamento e degli atti catastali

IMPRESEE PROFESSIONISTI "

– Dal periodo d’imposta 2017 le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate diretta-mente dal committente non costituiranno compensi in natura per il professionista

– Si modifica il criterio di valutazione fiscale della conversione dei saldi di conto per lestabili organizzazioni all’estero e per le imprese che intrattengono in modo siste-matico rapporti in valuta estera

– Ritorna la chiusura d’ufficio delle partite IVA ‘‘inattive’’

ADEMPIMENTIFISCALI "

– Aumenta da 15 a 30 mila euro il limite per eseguire i rimborsi IVA senza rilascio delvisto di conformita o della garanzia

– Si elimina la comunicazione delle autofatture ricevute da operatori economici diSan Marino

– L’istituto della ‘‘remissione in bonis’’ sara applicabile anche per sanare il ritardatoesercizio delle opzioni per l’applicazione dei regimi fiscali che devono essere co-municate con la dichiarazione dei redditi

– Viene cancellato l’obbligo di presentazione attraverso i canali telematici del modelloF24 per i pagamenti superiori a 1.000 euro

FISCALITAIMMOBILIARE "

– Viene meno l’obbligo di indicare in dichiarazione i dati dei contratti di locazione registratie degli immobili all’estero nell’ipotesi in cui non siano intervenute variazioni

– La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga dei contratti diaffitto con opzione per il regime della cedolare secca non comportera piu l’auto-matica decadenza dalle agevolazioni

SCADE " – Il decreto pone fine al ‘‘Tax day’’ del 16 giugno, posticipando al 30 giugno il termineultimo per i versamenti collegati al modello UNICO e IRAP

– Slitta al 31 marzo (in luogo dell’attuale scadenza del 28 febbraio) il termine perl’invio delle Certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta

– Viene definitivamente prorogato al 23 luglio il termine per l’invio ‘‘fai da te’’ del modello730 e la trasmissione di quelli elaborati da CAF e professionisti che abbiano giatrasmesso entro il 7 luglio almeno l’80% di tali dichiarazioni.

FISCO

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 59

Il Decreto fiscale (come convertito dalla legge n. 225/2016), recepisce all’art. 7-quater

alcune delle misure di semplificazione fiscale discusse nei mesi scorsi tra le associazioni

professionali di categoria e l’Amministrazione finanziaria nell’ambito dei lavori di un apposito

tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’Economia.

Le novita impattano su piu fronti, nel comune denominatore di una semplificazione nella

gestione dei rapporti tra Fisco e contribuenti, sui seguenti piani:

– Accertamento e riscossione dei tributi

– Misure di semplificazione per imprese e professionisti

– Adempimenti

– Fiscalita immobiliare

– Riordino delle scadenze

Presunzioni relative agli accertamenti bancariTra le novita di maggiore rilievo, si introduce un limite all’operare delle presunzioni relative

ai prelievi bancari non giustificati dalle imprese nell’ambito degli accertamenti bancari. La

norma interviene su un duplice fronte, modificando l’art. 32, primo comma, del D.P.R. n.

600/1973.

Occorre premettere che, nella formulazione normativa attualmente in vigore, gli uffici pos-

sono porre a base delle rettifiche i prelevamenti non giustificati di imprese e professionisti,

riqualificandoli come ricavi o compensi, qualora il contribuente non ne indichi il soggetto

beneficiario e sempreche non risultino dalle scritture contabili. Cio sulla base di una pre-

sunzione per cui tali prelievi si qualificherebbero come spese per corrispettivi versati per

l’acquisto di beni e servizi a loro volta impiegati nella produzione di componenti positivi di

reddito non dichiarati.

Come anticipato, le novita introdotte dal D.L. n. 193/2016 al suddetto art. 32 sono due:

1) La prima elimina la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti desumibili

dai rapporti bancari e dalle inerenti operazioni di prelievo.

Va ricordato che la presunzione relativa ai prelevamenti dai conti correnti dei professionisti

era gia stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2014,

che ha sancito l’inoperativita della norma introdotta dall’art. 1, commi 402 e 403 della Legge

n. 311/2004, per i possessori di redditi di lavoro autonomo. La Corte ha, infatti, ritenuto

arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari eseguiti da un lavo-

ratore autonomo siano destinati a un investimento nell’ambito della propria attivita profes-

sionale e che questo, a sua volta, sia produttivo di un reddito.

2) Passando alla seconda modifica, relativa alle imprese, l’emendamento introduce all’art.

32, comma 1, n. 2 un parametro quantitativo in base al quale la presunzione di

evasione non puo operare con riferimento ai prelievi non superiori a 1.000 euro

giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili.

Si pensi, ad esempio, al caso di un titolare di impresa individuale che effettui, in giorni

diversi dello stesso mese, quattro prelevamenti bancari non giustificati, ciascuno per un

importo di 1.000 euro.

Mentre in passato la presunzione sarebbe comunque scattata a prescindere dall’importo

della somma non giustificata, secondo la nuova formulazione la stessa non opererebbe

poiche i suddetti prelievi non determinano il superamento della ‘‘franchigia’’ giornaliera

ne di quella mensile.

Secondo il testo della norma e legittimo ritenere che, una volta superata anche una sola

delle due suddette soglie, la presunzione operi limitatamente all’eccedenza dei prelievi

non giustificati. Il punto, tuttavia, meriterebbe un chiarimento ufficiale.

NOVITA "

SCHEMA DI SINTESI

ACCERTAMENTOE RISCOSSIONE "

ESEMPIO

DECRETO FISCALE

60 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

Riprendendo l’esempio, se i prelievi non giustificati nel mese fossero stati dieci invece di

quattro (sempre di 1.000 euro ciascuno), la presunzione dovrebbe operare solo limitata-

mente all’importo di 5.000 euro (ossia la somma totale prelevata di 10.000 euro al netto

della franchigia di 5.000 euro).

Attenzione

Da rilevare, infine, che la norma non reca alcuna modifica per quanto concerne i versa-

menti non giustificati. Con riferimento a tali somme, pertanto, la presunzione di cui all’art.

32 continuera ad operare a prescindere dal relativo importo, sia per i titolari di reddito

d’impresa sia per gli esercenti arti e professioni.

Sospensione feriale dei terminiTra le novita piu attese del pacchetto semplificazioni, si conferma l’introduzione della so-

spensione feriale dei termini per le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate e dagli

altri enti impositori nel periodo estivo.

La norma, modificando l’art. 37, comma 11-bis del D.L. n. 223/2006, stabilisce che ‘‘i termini

per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall’Agenzia

delle Entrate o dagli altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre’’.

Rientrano nell’ambito oggettivo della norma, tra l’altro, i termini per la risposta a richieste di

informazioni e documenti, questionari, inviti a comparire e simili.

Attenzione

La sospensione non riguardera, invece, le richieste inoltrate a seguito di attivita di ispe-

zione e verifica, nonche di quelle relative alle procedure di rimborso IVA. Tale esclusione,

comunque, non dovrebbe riguardare le richieste di esibizione di dati e documenti (eseguite

ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973), anche se sul punto sarebbe opportuno un

chiarimento in via interpretativa.

Per espressa previsione normativa, inoltre, la sospensione (dal 1º agosto al 4 settembre)

riguardera anche i termini di 30 giorni previsti per il pagamento degli avvisi bonari (art. 2,

D.Lgs. n. 462/1997 e art. 1 della Legge n. 311/2004), emessi a seguito di:

– controlli automatizzati (effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e

54-bis D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA)

– controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973)

– liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Attenzione

Di assoluto interesse e poi la previsione contenuta nell’emendamento secondo cui ‘‘i

termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono

cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attivita giurisdizionale’’.

L’intervento normativo porrebbe, dunque, fine ai dubbi emersi a seguito di un recente

orientamento contrario della Cassazione. Si ricorda, infatti, che ai sensi degli articoli 6 e

12, D.Lgs. n. 218/1997, in caso di presentazione di istanza di adesione, i termini di presen-

tazione del ricorso sono sospesi per un periodo di 90 giorni.

La prassi amministrativa aveva da sempre riconosciuto l’applicabilita del periodo di sospen-

sione anche nei confronti della procedura di accertamento con adesione (R.M. n. 159/1999

e circolare n. 65/E/2001). Tale interpretazione era stata in un primo momento confermata

anche dalla Cassazione con la sentenza n. 2682/2011.

La stessa Cassazione, tuttavia, con l’ordinanza n. 11632 del 5 giugno 2015, aveva riaperto

la questione, sconfessando il precedente orientamento e sostenendo che la sospensione

feriale non si applica ai termini previsti per la definizione di tale procedura, in considerazione

della sua natura prettamente amministrativa.

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 61

Notifica degli avvisi di accertamentoSul piano della riscossione, tra le novita inserite nel ‘‘pacchetto semplificazione’’, con una

modifica dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, si stabilisce che, in deroga all’art. 149-bis del

codice di procedura civile, la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per

legge vanno notificati alle imprese individuali, alle societa e ai professionisti, potra effet-

tuarsi direttamente dal competente ufficio a mezzo PEC (secondo le modalita previste dal

D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68). Nelle more della piena operativita dell’anagrafe nazionale

della popolazione residente, per le persone fisiche diverse da quelle obbligate a disporre di

un indirizzo di posta certificata da inserire nell’INI-PEC, la notifica potra essere eseguita

telematicamente all’indirizzo di un soggetto terzo (es. professionista o familiare) specifi-

camente incaricato a riceverla per conto del diretto interessato, secondo le modalita che

verranno stabilite con un provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi

entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 193/2016.

Attenzione

La nuova modalita di notifica ricalca, nella sostanza, quanto gia previsto per le cartelle

esattoriali dal 1º luglio dello scorso anno, in virtu delle novita introdotte dall’art. 14 del

D.Lgs. n. 159/2015.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto per le cartelle, l’invio a mezzo PEC rappresenta una

facolta per gli enti impositori, esercitabile con riferimento agli avvisi e agli altri atti notificati

dal 1º luglio 2017.

Sul piano tecnico procedimentale la norma prevede che qualora la casella di posta certifi-

cata risulti satura oppure l’indirizzo non sia valido o attivo, la notificazione debba eseguirsi

mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet di Infocamere con

pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso

nel sito medesimo e per la durata di 15 giorni.

Al ricorrere di una delle predette circostanze, l’ufficio e inoltre tenuto a darne notizia al

destinatario a mezzo lettera raccomandata, senza adempimenti ulteriori.

La posta elettronica certificata potra essere utilizzata anche per la notifica degli atti sulle

operazioni catastali e delle relative sanzioni, nonche per gli atti relativi alle accise.

Tasse ipotecarie e tributi specialiSempre sul piano della riscossione, il decreto stabilisce che le tasse ipotecarie e i tributi

speciali potranno essere pagati anche mediante carte di debito o prepagate, modalita

telematiche e altri strumenti di pagamento elettronico. Tali nuovi mezzi di pagamento, in

aggiunta a quelli attualmente utilizzati (modello F24 e contrassegno), diventeranno operativi

dal 1º luglio 2017, mentre le relative modalita di esecuzione sono demandate a un prov-

vedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Con una modifica introdotta al D.P.R. n. 115/2002 concernente il Testo unico delle dispo-

sizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, si prevede che la regi-

strazione delle sentenze e degli altri atti giudiziari che comportino, nel processo civile e

amministrativo, una condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato,

debba essere richiesta entro 30 giorni dalla data in cui tali atti siano divenuti definitivi.

Altre novita riguardano l’imposta di registro. Tra queste, con la sostituzione del primo

comma dell’art. 73-bis del suddetto Testo unico, viene modificato il termine entro il quale,

nel processo penale, deve essere richiesta la registrazione della sentenza di condanna al

risarcimento del danno, portandolo da 5 a 30 giorni.

Diverse le novita che riguardano direttamente imprese e professionisti, sia sul piano dei

criteri di determinazione del reddito sia su quello degli interventi di razionalizzazione del

sistema delle partite IVA.

IMPRESEE PROFESSIONISTI "

DECRETO FISCALE

62 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

Prestazioni di viaggio e trasportoA decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, le prestazioni di viaggio

e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura

per il professionista (art. 7-quater, comma 5). Pertanto, a tali tipologie di spesa viene esteso

il regime fiscale vigente, contenuto nell’art. 54, comma 5, del T.U.I.R. per le spese di

alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente.

L’esclusione delle predette somme dal reddito di lavoro autonomo professionale, peraltro,

ne decreterebbe la non concorrenza ai fini della formazione dell’imponibile previden-

ziale.

Bilanci e contabilita plurimonetariaPassando alle imprese, il decreto modifica il secondo comma dell’art. 110 del T.U.I.R., in

materia di conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero. La

novita riguarda la conversione in euro di dette poste di bilancio secondo il cambio utilizzato

nel bilancio in base ai corretti principi contabili, in luogo dell’uso, secondo la normativa

vigente, del cambio alla data di chiusura dell’esercizio. In ogni caso, cosı come previsto

anche dalla legislazione attuale, le differenze rispetto ai saldi di conto dell’esercizio prece-

dente saranno irrilevanti ai fini della determinazione del reddito.

Inoltre, per le imprese che intrattengano sistematicamente rapporti in valuta estera, e

consentita la tenuta della c.d. ‘‘contabilita plurimonetaria’’ con l’applicazione ai saldi

dei conti del cambio utilizzato nel bilancio, secondo i corretti principi contabili. Le predette

modifiche troveranno applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2016. La norma fa salvi i comportamenti pregressi che abbiano comportato, in

deroga alla disciplina vigente, una conversione delle poste secondo le nuove disposizioni.

Chiusura d’ufficio delle partite IVAPassando agli interventi di razionalizzazione del sistema fiscale, si ripropone la norma che

consentira la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive. La nuova versione dell’art. 35,

comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972 consentira, infatti, all’Agenzia delle Entrate di

chiudere le partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso,

risultino non aver esercitato nelle tre annualita precedenti attivita d’impresa ovvero atti-

vita artistiche o professionali. A tal fine, sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento in

capo all’Amministrazione finanziaria.

I contribuenti che formeranno oggetto di selezione, prima della cancellazione d’ufficio,

riceveranno comunque una comunicazione ad hoc e potranno evitare la chiusura for-

nendo i dovuti chiarimenti all’amministrazione finanziaria.

A differenza di quanto accaduto in passato con l’analoga operazione di chiusura del 2011, la

norma non prevede l’applicazione di alcuna sanzione amministrativa.

Con un’altra norma specifica viene inoltre prevista l’abolizione della sanzione per l’omessa

presentazione della comunicazione di cessazione dell’attivita (art. 5 comma 6, del D.Lgs.

n. 471/1997).

Rimborsi IVASul fronte dell’IVA, modificando l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 si innalza da 15 mila a

30 mila euro il limite entro il quale il rimborso dei crediti potra essere erogato senza

adempimenti aggiuntivi.

Entro il suddetto limite, pertanto, non sara piu necessario prestare apposita garanzia, ne

apporre il visto di conformita sulla dichiarazione annuale o trimestrale. Parimenti non sara

piu necessario il rilascio dell’attestazione di solidita patrimoniale, continuita aziendale e

regolarita contributiva. La nuova soglia varra per i rimborsi ma non per le compensa-

zioni.

Sanzioni

ADEMPIMENTIFISCALI "

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 63

Sul piano della decorrenza, la modifica dovrebbe riguardare i rimborsi emergenti dalla

dichiarazione IVA 2016 e dalle istanze trimestrali relative al credito del primo trimestre

2017 (modello TR).

Attenzione

Sul punto e ragionevole attendere un chiarimento ufficiale per comprendere il destino delle

richieste di rimborso pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. In merito, e tuttavia

ragionevole supporre che la norma si applichi anche a questi ultimi. La soluzione risulte-

rebbe infatti coerente con quanto chiarito in passato dall’Agenzia delle Entrate in relazione

al precedente innalzamento della soglia di rimborsi praticabili senza garanzie da 5 mila agli

attuali 15 mila euro (cfr. Circolare 30 dicembre 2014, n. 32/E).

Annotazioni degli scambi con San MarinoSempre in materia IVA, il ‘‘pacchetto semplificazioni’’ prevede la cancellazione dell’ob-

bligo di segnalazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San Marino, docu-

mentati con autofattura (ai sensi dell’art. 16 del D.M. 24 dicembre 1993). La modifica in

questione trovera applicazione per le comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a

partire dal 1º gennaio 2017.

Regimi fiscali opzionaliAlcune novita di assoluto interesse riguardano le opzioni esercitabili per i diversi regimi

fiscali speciali disciplinati nel T.U.I.R.

Una prima modifica fa sı che tali opzioni si intendano tacitamente prorogate a meno che

non intervenga l’espressa revoca da parte del soggetto interessato. La novita riguardera: il

regime della trasparenza fiscale (art. 115, comma 4), il regime per la tassazione di

gruppo di imprese controllate residenti (art. 117, comma 3), la disciplina del consolidato

mondiale, il regime della ‘‘tonnage tax’’.

La norma stabilisce che anche nei casi di opzione da comunicare con la dichiarazione dei

redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale, qualora

l’adempimento non sia tempestivamente eseguito, l’opzione non sia preclusa purche non vi

sia stata una contestazione o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita

amministrative di accertamento ed a condizione che il contribuente possegga gli specifici

requisiti previsti dalle norme di riferimento, effettui la comunicazione o esegua l’adempi-

mento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando

altresı la misura minima della sanzione per la c.d. ‘‘remissione in bonis’’ (250 euro).

Ripristino del mod. F24 cartaceoTre le novita si ripristina la possibilita di utilizzare, per i contribuenti non titolari di partiva IVA,

il modello F24 cartaceo per operazioni con un saldo finale superiore a 1.000 euro senza

che siano state effettuate compensazioni.

In proposito, si ricorda che l’art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014, alla lettera c) precludeva

la facolta per i contribuenti non titolari di partita IVA di presentare la delega cartacea (in

banca, posta o presso altro intermediario della riscossione) nel caso in cui ‘‘il saldo finale

fosse di importo superiore a mille euro’’.

Attenzione

La novita non determina alcun effetto sulle modalita di invio delle deleghe contenenti

l’utilizzo di crediti in compensazione. I modelli F24, in presenza di un saldo finale mag-

giore di zero, continueranno dunque a poter essere presentati esclusivamente per via

telematica, mediante i relativi servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure

tramite i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione

DECRETO FISCALE

64 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di

servizi di pagamento).

Imposta di bolloNovita in arrivo anche per quanto riguarda l’imposta di bollo. Dal 2017, infatti, gli istituti di

credito tenuti al pagamento dell’imposta di bollo per gli assegni circolari potranno optare,

in alternativa alle ordinarie modalita di dichiarazione e versamento, per le modalita previste

per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale. Con provvedimento del direttore

dell’Agenzia delle Entrate verranno definite le regole per l’esercizio dell’opzione.

Imposta sostitutiva sui finanziamentiRisultano, infine, semplificate le procedure di presentazione della dichiarazione e versa-

mento dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti (articoli 15 e 16 del D.P.R. n. 601/1973),

adeguandole alle modalita dichiarative previste per altri tributi nonche alle modalita di tra-

smissione telematica.

In particolare, a seguito di tali modifiche, l’acconto e calcolato nella misura del 95% per

cento dell’imposta sostitutiva che risulti dovuta sulle operazioni effettuate nell’intero eser-

cizio precedente e va versato in due rate, la prima nella misura del 45% e la seconda per il

restante importo. Le modifiche previste si applicano alle operazioni effettuate a partire

dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Con la sostituzione del terzo comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2016 si prevede che la

mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga dei contratti di affitto con

opzione per il regime della cedolare secca non comportera piu la decadenza dalle age-

volazioni qualora il contribuente abbia comunque mantenuto un comportamento coerente

con la volonta di mantenere in essere l’opzione.

Tale comportamento risultera, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia effettiva-

mente proceduto al pagamento della cedolare entro i termini di legge e abbia corretta-

mente compilato l’apposito quadro della dichiarazione dei redditi. La mancata comunica-

zione della proroga del contratto determinera comunque l’applicazione di una sanzione

fissa da 50 euro (se il ritardo non e superiore a 30 giorni) a 100 euro (in caso di ritardi

superiori).

Tra le altre misure riguardanti la fiscalita immobiliare, viene meno l’obbligo di indicare in

dichiarazione dei redditi i dati relativi ai contratti di locazione registrati e agli immobili

all’estero nell’ipotesi in cui non siano intervenute variazioni rispetto al precedente periodo

d’imposta.

Come sottolineato nella relazione tecnica, la norma semplifica l’adempimento dichiarativo,

consentendo ai contribuenti di compilare il quadro RW all’atto dell’acquisizione dell’immo-

bile senza doverlo ricompilare nelle dichiarazioni degli anni successivi, sempre che non

siano intervenute modifiche rispetto al primo periodo d’imposta.

L’addio al Tax DayTra le principali novita contenute nel ‘‘pacchetto semplificazioni’’ spicca l’addio al ‘‘Tax day’’

del 16 giugno. Nel dettaglio si stabilisce che i pagamenti dovuti a titolo di saldo e di primo

acconto IRPEF e IRAP, nonche eventualmente per il saldo IVA (in quest’ultimo caso con la

maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo) da

parte delle persone fisiche e delle societa o associazioni (art. 5 del T.U.I.R.), dovranno

essere eseguiti entro il 30 giugno di ogni anno con la possibilita di versamento entro il

30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40%

FISCALITAIMMOBILIARE "

ESEMPIO

SCADE "

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 65

Il versamento dell’imposta sul reddito delle societa (IRES) e dell’IRAP viene posticipato

all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta,

modificando quindi il vigente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo.

Vengono poi espunti tutti i riferimenti alle dichiarazioni unificate. Tali modifiche decorreran-

no dal 1º gennaio 2017.

Diverse sono poi le variazioni riguardanti i termini per gli invii telematici. I sostituti d’impo-

sta, in particolare, avranno piu tempo per l’invio delle Certificazioni uniche, che potranno

essere trasmesse entro il 31 marzo (in luogo dell’attuale scadenza fissata al 28 febbraio).

Viene inoltre rideterminata al 23 luglio la scadenza per la trasmissione del 730 da parte di

Caf e professionisti qualora abbiano gia trasmesso entro il 7 luglio almeno l’80% delle

dichiarazioni. Entro lo stesso termine del 23 luglio sara possibile eseguire l’invio da parte

dei contribuenti che trasmettono direttamente la propria dichiarazione all’Agenzia delle

Entrate.

In caso di errori si introduce infine la possibilita per i CAF e i professionisti di trasmettere,

anche oltre il termine vigente del 10 novembre, la dichiarazione rettificativa del contribuen-

te, ovvero qualora questi non intenda presentarla, di inoltrare una comunicazione dei dati

relativi alla rettifica, a condizione che l’infedelta del visto non sia gia stata contestata. In tal

caso e dovuta la sola sanzione riducibile ai sensi delle norme previste per il ravvedimento

operoso.

DECRETO FISCALE

66 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

Modello F24 ‘‘cartaceo’’:quando e possibile utilizzarlodi Massimiliano De Bonis - Consulente del Lavoro

ADEMPIMENTO " Il pagamento della generalita delle imposte, tributi e contributi e assolto mediantepresentazione del modello F24 o utilizzo della procedura ‘‘F24 telematico’’.

NOVITA " Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha reintrodotto la possibilita,per i soggetti non titolari di partita IVA, di presentare lo stampato F24 in modalitacartacea anche per modelli con saldo di importo a debito superiore ad Euro 1.000,00,purche non vi sia utilizzo di crediti in compensazione.

RIFERIMENTI " – D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, art. 7quater

– Agenzia delle Entrate, circolare 19 settembre 2014, n.27/E– D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89– D.P.C.M. 4 ottobre 2006– D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248– D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17

TIPOLOGIEDI MODULISTICA "

Il modello F24 e disponibile in differenti versioni, strutturate per razionalizzarne l’uti-lizzo in considerazione della tipologia di impiego: Mod. F24 semplificato; Mod. F24predeterminato; Mod. F24 accise; Mod. F24 Elide; Mod. F24 crediti PA; Mod. F24Enti pubblici; Mod. F24 intermediari cumulativo.

DECORRENZA " La possibilita per i contribuenti non titolari di partita IVA di utilizzare la modulisticacartacea anche per importi complessivamente superiori ad Euro 1.000,00 e reintro-dotta con decorrenza 2 dicembre 2016.

CASI PARTICOLARI " 1) Deroghe: l’utilizzo obbligatorio del canale telematico e tuttavia derogato al ricorreredi talune specifiche circostanze riassumibili in:– precompilazione dell’Ente impositore (mod. F24 predeterminato), purche non vi sia

indicazione di crediti in compensazione;– esposizione di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso

gli agenti della riscossione;– impossibilita a detenere un conto corrente (soggetti protestati, falliti ecc...);– cessazione dell’attivita (per i pagamenti relativi alla liquidazione finale di imposte,

premi e contributi);o in relazione a determinate categorie di soggetti quali:– eredi del ‘‘De Cuius’’ titolare di partita IVA (limitatamente agli adempimenti relativi

alla liquidazione dell’attivita;– produttori agricoli esonerati dagli obblighi IVA.

SANZIONI " In caso di utilizzo irregolare del modello F24 cartaceo, ovvero presentato senzaavvalersi della procedura telematica obbligatoria, potrebbe rendersi eventualmenteapplicabile esclusivamente la sanzione amministrativa per violazione formale nellamisura minima pari ad Euro 250,00, salvo l’eventuale accertamento di utilizzo dicrediti non spettanti o inesistenti.

FISCO

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 67

Il pagamento della generalita delle imposte, dei tributi e dei contributi, viene assolto me-

diante la procedura ‘‘modello F24’’, introdotta a partire dall’anno 1998 (D.Lgs. 9 luglio

1997, n. 241, art. 17) per consentire, mediante un versamento unitario, l’assolvimento di

una molteplicita di pagamenti aventi medesima scadenza, permettendo, al contempo, la

possibilita di compensare le somme a debito con eventuali crediti.

Concepito all’origine come modulistica cartacea da compilare e presentare presso uno dei

canali abilitati a riceverne il pagamento (istituti di credito, enti di riscossione ecc.), il sistema

di pagamento ‘‘F24’’ si e evoluto, mediante una progressiva azione di dematerializzazione

perseguita dal legislatore, fino a diventare uno strumento prevalentemente telematico.

Il processo di sviluppo informatico e stato sollecitato sia da ragioni di semplificazione degli

adempimenti a carico dei contribuenti, sia per esigenze di monitoraggio delle compensa-

zioni dei crediti finalizzate a limitare le possibilita di un utilizzo distorto dello strumento.

Il decreto fiscale (D.L. 24 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1 dicembre 2016, n.

225) ha reintrodotto la possibilita (venuta meno dal 1º ottobre 2014 con l’introduzione delle

restrizioni previste dall’art. 11, D.L. 66/2014) per i soggetti non titolari di partita IVA, di

presentare il modello F24 in modalita cartacea e regolarne il pagamento con modalita

differenti dall’addebito in conto corrente, anche per importi superiori ad Euro 1.000,00 a

condizione che non sia stata operata alcuna compensazione con eventuali crediti.

Mediante il mod. F24 risulta possibile provvedere al pagamento di: Imposte sui redditi;

IVA; Ritenute del sostituto di imposta; Addizionali regionali e comunali all’IRPEF; IRAP;

Imposte sostitutive; Accise, imposta di consumo e di fabbricazione; Contributi previdenziali

INPS, INAIL, ENPALS, INPGI ed altri enti previdenziali che hanno sottoscritto apposita

convenzione; Diritti camerali; Imposte comunali (IMU, TARES, TARI, TASI ecc...); Imposte

sulle successioni, ipotecarie, catastali ecc...; Imposta di bollo; Imposta di registro canoni di

locazione; Tributi speciali catastali; Interessi e sanzioni.

Al fine di razionalizzare l’utilizzo della modulistica (e/o della relativa procedura telematica) di

versamento unificato, il mod. F24 si presenta in differenti versioni:

– Semplificato: contenente un ridotto numero di campi limitati alla individuazione di im-

poste erariali, regionali e degli enti locali;

– Predeterminato: qualora sia precompilato dall’ente creditore ed inviato al contribuente;

– ‘‘Accise’’: che prevede campi specifici per l’accoglimento dei dati relativi alle accise di

competenza dei Monopoli di Stato o delle Agenzia delle Dogane;

– ‘‘Elementi identificativi’’: concepito per il pagamento delle imposte di registro, di bollo,

dei tributi speciali e dei compensi che prevedono l’indicazione di ulteriori elementi atti ad

identificare gli estremi dell’atto che origina il pagamento delle relative imposte, non

utilizzabile per eventuale compensazione di crediti;

– Crediti Pubbliche Amministrazioni: introdotto per consentire l’utilizzo in compensa-

zione dei crediti certificati verso la P.A., con il pagamento di somme derivanti da

accertamento, pvc, conciliazione ecc...;

– Enti pubblici: utilizzabile dagli Enti Pubblici sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria

unica dello Stato;

– Cumulativo: ad uso degli intermediari abilitati (professionisti, CAF ecc..) che provvedo-

no all’addebito dei pagamenti disposti dalla clientela sul proprio c/c o direttamente sul c/c

del contribuente.

Attenzione

Il pagamento di talune imposte resta invece ancorato all’utilizzo del mod. F23:

– le imposte di registro, ipotecarie e catastali relative alle compravendite immobiliari;

– tasse erariali e demaniali;

– sanzioni irrogate da autorita giudiziarie e/o amministrative.

ADEMPIMENTO "

NOVITA "

TIPOLOGIE DIMODULISTICA "

DECRETO FISCALE

68 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

La presentazione del mod. F24 puo essere effettuata mediante:

– canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:

a) Fisconline; b) Entratel; c) F24 web

– servizi telematici di ‘‘home banking’’ o ‘‘remote banking’’

– presentazione cartacea presso:

a) banche; b) uffici postali; c) agenti della riscossione

– un soggetto intermediario abilitato tra:

a) professionisti; b) associazioni di categoria; c) CAF; d) altri incaricati individuati con

decretazione MEF.

Per i soggetti titolari di partita IVA, salvo il ricorrere di specifiche circostanze piu avanti

descritte, permane l’obbligo (in vigore dal 1º gennaio 2007) di ricorrere esclusivamente ai

canali telematici, mentre per i soggetti non titolari di Partita IVA, per effetto delle modifi-

che introdotte dal decreto fiscale in esame (che ha abrogato il comma ‘‘c’’ del D.L. 24 aprile

2014, n. 66) l’obbligo di utilizzo della procedura telematica resta limitata alle ipotesi:

– Modelli a saldo zero (in tal caso sussiste l’obbligo di avvalersi esclusivamente dei

servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate);

– Modelli a debito in cui vi sia indicazione di crediti in compensazione (con possibilita

di avvalersi facoltativamente dei servizi telematici Agenzia delle Entrate o dei servizi

telematici messi a disposizione dal sistema bancario).

Pertanto, mentre i titolari di partita IVA restano in ogni caso vincolati al pagamento mediante

addebito sul conto corrente, i contribuenti ‘‘privati’’ non titolari di attivita potranno scegliere

di effettuare la liquidazione di quanto a proprio debito mediante presentazione del modello

cartaceo e relativo pagamento da effettuarsi per contanti, o assegni circolari/bancari.

Attenzione

La regolazione del pagamento per contanti non soggiace alle limitazioni previste dalla

normativa antiriciclaggio. Tuttavia eventuali transazioni in contanti per cifre ingenti, possono

rappresentare indicatori di anomalia al ricorrere dei quali il soggetto abilitato alla riscossione

puo discrezionalmente attivare la procedura di segnalazione di operazione sospetta.

La possibilita per i soggetti non titolari di partita IVA di optare per la modalita di presenta-

zione cartacea in relazione a versamenti di importo complessivo superiore ad euro 1.000,00

decorre dal 2 dicembre 2016, data di pubblicazione in G.U. della Legge di conversione del

decreto fiscale.

PROCEDURE "

SCHEMA DI SINTESI

DECORRENZA "

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 69

1) DerogheSussistono tuttavia talune deroghe all’utilizzo obbligatorio dei canali telematici in base alle

quali, a prescindere dall’importo finale, risulta possibile utilizzare il modello F24 cartaceo

(anche per i soggetti titolari di partita IVA) riassumibili nelle seguenti ipotesi:

– modelli precompilati dall’Ente impositore (mod. F24 predeterminato), purche non

presentino crediti in compensazione;

– utilizzo dei crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli

agenti della riscossione;

– contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente (soggetti protestati, falliti ecc...);

– contribuenti che hanno cessato l’attivita (relativamente ai pagamenti relativi alla liqui-

dazione finale di imposti, premi e contributi);

– eredi del ‘‘de cuius’’ titolare di partita IVA (limitatamente agli adempimenti relativi alla

liquidazione dell’attivita;

– produttori agricoli esonerati dagli obblighi IVA (requisiti del volume di affare sanciti

dall’art. 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972).

E da ritenersi che l’utilizzo irregolare del mod. F24 in modalita cartacea in presenza di

importi a credito utilizzati in compensazione sia sanzionabile esclusivamente per violazione

formale nella misura attualmente in vigore compresa tra un minimo di Euro 250,00 ed un

massimo di Euro 2.000,00 (art.11 del D.Lgs. n. 471/1997).

CASI PARTICOLARI "

SCHEMA DI SINTESI

SCHEMA DI SINTESI

Sanzioni

DECRETO FISCALE

70 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

Sintesi delle principali modificheal calendario fiscale 2017Maurizio Zama, Andrea Werner Beilin, Marco Ceriotti e Matteo Mairone - PwC Tax and Legal Services

Le modifiche introdotte per i contribuenti e gli operatoriIl Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni in legge dal Parla-

mento il 25 novembre scorso (d’ora in poi il ‘‘Decreto’’), ha introdotto profonde modifiche

ed integrazioni per il calendario fiscale per i contribuenti e per gli operatori a partire dal 2017.

Da una parte, il versamento a saldo e primo acconto ai fini IRES ed IRAP viene rinviato

dal sedicesimo al trentesimo giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’impo-

sta, dall’altro vengono previste nuove comunicazioni trimestrali ai fini IVA.

Resta invariata la possibilita, per il contribuente, di prorogare il versamento delle imposte

dirette nei 30 giorni successivi, versando la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse

corrispettivo.

Ai fini delle imposte dirette tale intervento e mirato a distribuire su un lasso temporale piu

ampio le attivita connesse agli adempimenti fiscali del mese di giugno (considerata la

prevalenza dei soggetti solari) riducendo lo sforzo per l’’’affollamento’’ delle scadenze del

16 giugno. In tale data, infatti, si concentravano i versamenti a titolo di IRES, IRAP, IVA,

ritenute, contributi, IMU e TASI.

A seguito dell’approvazione del provvedimento, i contribuenti avranno a disposizione ulte-

riori 15 giorni per il pagamento delle imposte dirette a titolo di saldo e primo acconto.

Attenzione

L’intento del Legislatore risulta, dunque, condivisibile; rimarra da valutare, a posteriori, se

effettivamente tale dilazione sia sufficiente a dare ‘‘respiro’’ ai contribuenti, soprattutto

considerando, comunque, un maggiore impegno richiesto per i nuovi adempimenti ai fini

IVA.

Le comunicazioni trimestrali per l’imposta sul valore aggiunto sono state infatti introdotte

con il manifesto scopo di contrastare la lotta all’evasione fiscale; segnatamente, come

riportato nella relazione tecnica al Decreto, il Governo prevede un aumento del gettito

fiscale derivante da una piu efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni sulle

cessioni e sugli acquisti da parte dei contribuenti e da una conseguente retroazione da parte

dell’Agenzia delle Entrate.

Si riepilogano nel seguito gli adempimenti previsti dal Decreto e le relative scadenze in

ambito IVA.

Nuove comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevuteI soggetti passivi IVA, in luogo della presentazione della c.d. ‘‘comunicazione polivalente’’

annuale, a decorrere dall’anno 2017, dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate, con

cadenza trimestrale, l’elenco analitico delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione

delle liquidazioni periodiche IVA.

In sostanza, viene riscritto l’art. 21 del D.L. n. 78/2010 ora rubricato ‘‘Comunicazione dei

dati delle fatture emesse e ricevute’’ che istituisce l’obbligo per i soggetti passivi d’imposta

di comunicare trimestralmente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 71

trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali,

nonche i dati delle relative variazioni.

In via generale la norma statuisce che la comunicazione va trasmessa entro l’ultimo giorno

del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Tuttavia, in sede di conversione del

decreto legge, sono state apportate, fra le altre, alcune lievi modifiche concernerti talune

scadenze.

In particolare, in via generale, la comunicazione riguardante il secondo trimestre e da

effettuarsi entro il 16 settembre dell’anno di riferimento mentre quella relativa all’ultimo

trimestre e da trasmettere entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

Inoltre, con specifico riguardo all’anno 2017, la comunicazione relativa al primo semestre e

effettuata entro il 25 luglio 2017. Ne consegue che, per il solo anno 2017, il contribuente

dovra trasmettere solo tre comunicazioni, mentre a decorrere dall’anno 2018 il contri-

buente sara sottoposto ad un obbligo di trasmissione trimestrale.

Nuove comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche IVAI soggetti passivi IVA, a decorrere dall’anno 2017, dovranno trasmettere all’Agenzia delle

Entrate le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In particolare, con la stessa periodicita trimestrale e la stessa scadenza della comunicazione

delle fatture, i soggetti passivi dovranno trasmettere i dati contabili riepilogativi delle liqui-

dazioni periodiche (anche se a credito) con modalita che saranno stabilite dall’Agenzia delle

Entrate.

Attenzione

Per questo specifico adempimento, stante il tenore letterale del Decreto, non e chiaro se la

comunicazione delle liquidazioni del primo semestre 2017 sia differita al 25 luglio (come

previsto per le comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute), pertanto

sarebbe auspicabile un chiarimento in questo senso.

Dichiarazione IVAIl Decreto prevede, altresı, il differimento al 30 aprile dell’obbligo di trasmissione della

dichiarazione annuale IVA con riferimento agli anni 2017 e successivi, mentre nulla cambia

per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2016, la cui scadenza rimane pertanto ferma al 28

febbraio 2017.

Abolizione di alcuni adempimenti IVAA partire dal 1º gennaio 2017, in conseguenza dei nuovi adempimenti, sono abrogati:

– gli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni e gli elenchi INTRASTAT delle prestazioni

di servizi ricevuti (i.e., Modello INTRA-2)

– le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle societa di leasing (ex art. 7, comma

12, D.P.R. n. 605/1973)

– le comunicazioni periodiche degli acquisti da operatori sammarinesi (ex art. 16, lett. c)

del decreto 24 dicembre 1993)

Inoltre, e stata anticipata di un anno l’abrogazione della comunicazione riguardante le

operazioni effettuate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi black-list. Pertan-

to, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, non e piu richiesta la

c.d. ‘‘comunicazione black-list’’ (ex art. 1 del D.L. n. 40/2010).

SCHEMA DI SINTESI

DECRETO FISCALE

72 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

DICHIARAZIONE IVA

CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA

SALDO IRES/IRAP - (SOGGETTI CON ESERCIZIO SOLARE)

SALDO IRES/IRAP (SOGGETTI CON ESERCIZIO NON SOLARE)

COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

DECRETO FISCALE

Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017 73

Il modello IPEA, da utilizzare per la richiesta di scomputo delle perdite pregresse

dai maggiori imponibili contestati nell’ambito dell’attivita di accertamento puo

essere utilizzato anche da una impresa individuale?

(A.A, Modena)

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 164492 del 12 ottobre 2016, ha approvato il

nuovo modello IPEA, con la relativa modulistica, da utilizzare per la richiesta di scomputo

delle perdite pregresse dai maggiori imponibili emersi nell’ambito dell’attivita di accerta-

mento. Il modello puo essere utilizzato da tutti i soggetti IRPEF e IRES che abbiano rea-

lizzato perdite soggette a riporto (imprese individuali, societa di persone, societa di capitali).

Si tratta dei soggetti esercenti attivita d’impresa in contabilita ordinaria.

Le perdite realizzate dai soggetti in contabilita semplificata, infatti, non sono soggette a

riporto fatta eccezione per quelle maturate dalle start-up negli anni 2006 e 2007, anche se

realizzate da imprese in contabilita semplificata e da lavoratori autonomi, le quali possono

essere riportate in avanti senza limiti di tempo.

In proposito si evidenzia che, nell’utilizzo delle perdite pregresse, rilevano le regole ordinarie

stabilite dall’art. 84 del T.U.I.R., con la conseguenza che le perdite fiscali conseguite in un

dato periodo d’imposta potranno essere computate in diminuzione in misura non superiore

all’80% del reddito imponibile. Al contrario, restano utilizzabili senza alcun limite le perdite

realizzate, a determinate condizioni, nei primi tre periodi d’imposta. Laddove le perdite

siano maturate in costanza di applicazione del regime fiscale di vantaggio, possono essere

utilizzate fino al quinto anno successivo a quello di conseguimento.

Federico Gavioli

Dottore commercialista, revisore legale dei conti e pubblicista

Il riaddebito delle spese comuni tra professionisti non associati e soggetto ad IVA?

Ai fini delle imposte sul reddito come deve essere trattato?

(A.B, Ancona)

Il rimborso delle spese comuni tra professionisti non associati rientra giuridicamente nel

contratto di mandato senza rappresentanza (art. 1705, Codice civile). Il riaddebito delle spese

comuni di uno studio utilizzato da piu professionisti, non costituiti in associazione professio-

nale, deve essere effettuato mediante l’emissione di una fattura regolarmente assoggettata

ad IVA. Ai fini IVA, il riaddebito delle spese comuni viene disciplinato dal D.P.R. n. 633/1972,

all’art. 3, comma 3, in quanto lo stesso viene qualificato come una prestazione di servizi

soggetta ad imposta, con emissione di fattura di vendita. Ai fini delle imposte sul reddito, le

somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del

costo sostenuto dal professionista intestatario dell’utenza. Inoltre, le somme incassate per il

riaddebito dei costi ad altri professionisti per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito

di lavoro autonomo. Infatti il reddito di lavoro autonomo e determinato dalla differenza tra i

compensi percepiti e le spese sostenute. Sullo specifico punto, ai fini reddituali gli importi

erogati a titolo di addebito tra professionisti delle spese comuni degli uffici ove si svolge

attivita professionale, non costituisce reddito di lavoro autonomo e non rileva quale compo-

nente positivo di reddito (compenso) per il soggetto che percepisce le somme a titolo di

ristoro delle spese sostenute, anche in nome e per conto dei colleghi.

Federico Gavioli

Dottore commercialista, revisore legale dei conti e pubblicista

E possibile inviare i quesiti in redazione al seguente indirizzo: [email protected]

IMPRESAINDIVIDUALE

Modello IPEA

IVA

Riaddebito speseprofessionisti

74 Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2017

I QUESITI

Smetti di guardarti intorno.

ww

w.f

are.

itY

17E

RC

L

Smetti di guardarti intorno.

Y17

ER

CL

L’unico portaleitaliano di business informationper sapere tuttoe subito.

• NoRisk Visure offre a commercialisti, avvocati e aziende informazioni ufficiali e sicure su soggetti italiani e internazionali.

• Un unico accesso per visure camerali e immobiliari, protesti, falliti e pregiudizievoli di conservatoria, bilanci, dossier, rintraccio e investigativi, rapporti informativi italiani e esteri.

• L’unico portale con una grafica che si adatta a Pc, tablet e smartphone.

• NoRisk Visure è garantito dall’affidabilità di Wolters Kluwer e dei migliori provider di business information.

Scopri di più suwww.noriskvisure.it

Smetti di guardarti intorno.

Y13

ET

CL

No

Ris

k

No Risk Visure

POWERED BY

Def_adv_norisk_2015_210x297.indd 1 18/05/16 12:02