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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 1
Fiscalità di bilancio e novità
Milano, 23 febbraio 2016
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Riduzione dell’aliquota IRES e Addizionale
Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 61-68
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Decorrenza ed effetti in bilancio
► A decorrere dal primo gennaio 2017, con effetto per i
periodi di imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2016, l’aliquota ordinaria del 27,5% viene ridotta
al 24%
► La riduzione di aliquota produce effetti sugli stock di
imposte anticipate (DTA) e differite (DTL) al 31/12/2015
(IAS 12, par. 46 e OIC 25, par. 45 e 91)
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Modifiche aliquota IRES – Imprese bancarie e
finanziarie
► La riduzione di aliquota è stata accompagnata dall’introduzione, con
la medesima decorrenza, nei confronti degli enti bancari e finanziari,
nonché della Banca d’Italia, di un’addizionale del 3,5 per cento, in
modo da mantenere sostanzialmente inalterata la misura dell’imposta
sul reddito
► Tale maggiorazione risponde alla finalità di evitare la svalutazione
delle attività per imposte anticipate iscritte nei bilanci degli enti
predetti, che avrebbe conseguenze pesanti in termini di
depauperamento del patrimonio valido ai fini di vigilanza
► Per enti bancari e finanziari si intendono: istituti di credito, SGR di
fondi mobiliari, capogruppo di gruppi bancari, SIM, intermediari fin.ri,
istituti di moneta elettronica e di pagamento e società finanziarie – NO
assicurazione
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► L’efficacia della norma non è i. limitata temporalmente e ii. non è nemmeno
condizionata al perdurare dell’elevato ammontare delle DTA nei bilanci degli
enti creditizi e finanziari (dovute, in particolare, alle norme operanti ratione
temporis sulle svalutazioni dei crediti vs la clientela) che ne hanno richiesto
l’introduzione per evitare la riduzione dell’attivo di detti soggetti
► Il limitato ambito soggettivo di applicazione dell’addizionale (i.e. settore
finanziario) e la natura di misura permanente ed incondizionata della stessa
potrebbero costituire il presupposto di eventuali censure da parte della Corte
Costituzionale (cfr. Sentenza Corte Cost. n. 10 del 2015 su Robin Hood Tax).
Si pensi ad una banca neocostituita nel 2016 ovvero ad una banca che
abbia convertito tutte le proprie DTA in crediti che, pur non avendo DTA da
‘’salvaguardare’’, siano costrette ad assolvere l’IRES al 27,5%. Il Senato
della Repubblica nel proprio Dossier di gennaio 2016, Volume I, Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità
2016) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pare voler segnalare la sussistenza
del rischio di incostituzionalità della norma
Modifiche all’aliquota IRES – considerazioni finali
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Modifiche aliquota IRES – Imprese bancarie e finanziarie
►Analogamente a quanto avvenuto con l’addizionale gravante sui settori
bancario ed assicurativo per il solo esercizio 2013 (8,5 per cento), è
stabilito che l’aliquota incrementale dovrà comunque essere applicata
autonomamente su base individuale, anche nel caso di partecipazione al
consolidato fiscale (e trasparenza), non confluendo nella tassazione
globale della fiscal unit
►L’incidenza dell’aliquota addizionale sarà attenuata dalla modifica
apportata al regime di deducibilità degli interessi passivi, ai fini tanto
dell’IRES che dell’IRAP, per effetto della quale, sempre a far tempo
dall’esercizio 2017, gli interessi medesimi concorreranno integralmente
alla formazione delle basi imponibili dei predetti tributi, anziché nel limite
del 96 per cento del loro ammontare, come attualmente previsto
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Rideterminazione altre aliquote
► Al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e
delle plusvalenze, un decreto del MEF dovrà rideterminare
proporzionalmente le percentuali di cui agli articoli del TUIR:
► Articolo 47, comma 1, TUIR: distribuzione utili ai soci (oggi 49,72%);
► Articolo 58, comma 2, TUIR: plusvalenze (oggi 49,72%, non varieranno per i
soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR);
► Articolo 59, TUIR: dividendi (oggi 49,72%);
► Articolo 68, comma 3, TUIR: plusvalenze realizzate mediante cessione di
partecipazioni qualificate (oggi 49,72%, non varieranno per i soggetti di cui
all’articolo 5 del TUIR)
► Articolo 4, comma 1 q), D.Lgs. n. 344/2003: utili percepiti da enti non commerciali
(oggi 77,74%)
Il decreto fisserà anche la disciplina transitoria e la decorrenza delle nuove aliquote
(probabilmente, per le distribuzioni di dividendi relativi a utili formati a partire dal 2017;
plusvalenze realizzate dal 2018)
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Aliquote non modificate
► È già stata ridotta dalla Legge di Stabilità 2016 l'aliquota della mini-
ritenuta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un
imposta sul reddito delle società e residenti in paesi white list
dell’Unione Europea/Spazio Economico Europeo. Infatti, l’aliquota ora
pari all’1,375% si ridurrà all’1,20% dal 2017, con ciò favorendo enti
bancari e finanziari UE/SEE rispetto a quelli italiani
► Restano immutate: la percentuale di esenzione (5%) dei dividendi
percepiti da soggetti IRES e la ritenuta (26%) sui dividendi percepiti
da persone fisiche non imprenditori detentori di partecipazioni non
qualificate
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Rivalutazione dei beni d’impresa
Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 889 e seguenti
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Sintesi della disciplina
► Le società di capitali e degli enti residenti sottoposti a
IRES, possono effettuare la rivalutazione dei beni
d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio
dell'esercizio in corso al 31/12/2015, attraverso il
versamento di un'imposta sostitutiva:
► del 16% per i beni ammortizzabili;
► del 12% per i beni non ammortizzabili.
► Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato
attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 10%
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Rinvii normativi e prassi applicabile
► Si rendono applicabili le regole, per quanto compatibili,
degli articoli 11, 13, 14 e 15 della L. n. 342/2000, dei DM
n. 162/2001 e n. 86/2002, dei commi 475, 477 e 478
dell’art. 1. L. n. 311/2004.
► Si possono considerare valide anche le interpretazioni
fornite dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle
numerose leggi di rivalutazione succedutesi negli anni.
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Regole di base 1/2
► La rivalutazione può essere effettuata esclusivamente con
riferimento ai bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali.
Per esclusione, quindi, la rivalutazione non è fruibile nei bilanci
IAS/IFRS
► La rivalutazione ha valenza sia civilistica che fiscale. In sostanza,
la rivalutazione è necessariamente una scelta civilistica (da
operare in bilancio); operata la scelta – a differenza della
rivalutazione degli immobili (Legge n. 185/2008) - il contribuente
deve necessariamente attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione
operata in bilancio, effettuando i conseguenti versamenti di
imposta
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Regole di base 2/2
► La disciplina di rivalutazione è temporanea dato che la rivalutazione
può essere operata esclusivamente nel bilancio dell’esercizio in corso
al 31 dicembre 2015. I beni rivalutabili devono essere presenti nel
bilancio alla predetta data nonché presenti nel bilancio chiuso
nell’esercizio immediatamente precedente (31/12/2104).
Esempio: una società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, deve
verificare che i beni oggetto di rivalutazione siano presenti nel bilancio al 31 dicembre
2015 (in cui viene operata la rivalutazione) e in quello al 31 dicembre 2014.
Esempio: una società con esercizio non coincidente con l’anno solare (30 aprile), deve
verificare che i beni oggetto di rivalutazione siano presenti nel bilancio al 30 aprile 2016
(in cui viene operata la rivalutazione) e in quello al 30 aprile 2015.
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Ambito soggettivo e oggettivo
► Ambito soggettivo: società di capitale, aziende speciali e
municipalizzate, imprese individuali, e società di persone e stabili
organizzazioni
► Ambito oggettivo:
► Immobilizzazioni materiali (ammortizzabili e non)
► Immobilizzazioni immateriali che rappresentano diritti giuridicamente
tutelati (marchi, brevetti, ecc.)
► Partecipazioni in società controllata e collegate (ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile) iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, senza che rilevi il
regime impositivo applicabile (PEX)
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Ambito oggettivo
► Sono rivalutabili anche i beni riscattati dal leasing purché il riscatto sia
intervenuto nel 2014 (art. 2, comma 3, D.M. n. 162/2001 e Circolare n.
11/E del 2009)
► Non possono formare oggetto di rivalutazione:
► magazzino (inclusi gli immobili-merce)
► avviamento e costi pluriennali
► partecipazioni non di controllo e di collegamento iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni di controllo e di collegamento
iscritte nell’attivo circolante
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«Passi» operativi 1/3
► STEP 1: individuazione dei beni da rivalutazione
► La rivalutazione va operata per «categorie omogenee», eccetto i beni
immateriali. Quindi, non ci si può limitare a rivalutare detti beni ma è
obbligatorio rivalutare tutti i beni inclusi nella categoria omogenea di
riferimento. Verificare vantaggio per partecipazioni PEX.
► STEP 2: individuazione del criterio
► scelta la categoria omogenea (o il bene immateriale) da rivalutare,
occorre determinare il quantum. I criteri adottabili sono i seguenti:► Valore esterno/corrente: valore realizzabile sul mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e
delle quotazioni di borsa (per le partecipazioni)
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«Passi» operativi 2/3
► Valore interno: valore attribuibile in base alla valutazione della capacità
produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell’impresa (è un
valore intrinseco, che “misura” il valore del bene nel contesto proprio
dell’azienda).
► All’interno della categoria omogenea rivalutata, il criterio deve essere
unico e quindi mantenuto su tutti i beni.
► L’importo della rivalutazione determinato con uno dei due criteri sopra
evidenziati, rappresenta il limite massimo, ma è possibile attestarsi ad un
valore intermedio.
► Prova: per Assirevi, con riferimento alle precedenti rivalutazioni: perizie redatte da
terzi ovvero di apposite perizie interne (purché redatte con “procedure affidabili”),
soprattutto nei casi in cui i beni rivalutati fossero già stati rivalutati in base alle altre
leggi speciali. Norma fiscale: nessun obbligo specifico ma rinvio agli ordinari criteri
di documentabilità (ad es. listini prezzo, prezzi già indicati in compravendite similari,
ecc.)
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«Passi» operativi 3/3
► STEP 3: Scelta del «metodo di rivalutazione»
► Identificato il valore da rivalutare occorre procedere con la rettifica delle
poste di bilancio. I metodi (o le tecniche) di rivalutazione sono:
► rivalutazione del costo e del fondo di ammortamento
► rivalutazione del solo costo
► riduzione del fondo di ammortamento
► Con il primo metodo: periodo di ammortamento civilistico immutato. Con i
restanti due metodi: allungamento del periodo di ammortamento.
► Il criterio di rivalutazione (valore corrente o interno) deve essere unico, il
metodo di rivalutazione può essere diverso e variare da bene a beneEsempio: se nella categoria omogenea da rivalutare sono inclusi due macchinari, per un bene si può procedere
solo rivalutando il costo e per l’altro, si può scegliere, un criterio diverso (rivalutazione del fondo di
ammortamento o rivalutazione congiunta costo/fondo)
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Decorrenza dell’ammortamento sul costo rivalutato
► Per OIC 3 (in tema di rivalutazione degli immobili): la rivalutazione
rappresenta l’ultima operazione da compiere prima delle scritture di
assestamento. L’ammortamento dell’esercizio della rivalutazione va
determinata sul costo ante-rivalutazione, il costo rivalutato va assunto,
ai fini dell’ammortamento, dall’esercizio successivo. In senso
conforme Assonime, Circolare n. 23 del 12/6/2006.
► Per l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 57/E del 2001) e per
l’Assirevi (Documento n. 71 di giugno 2001), l’ammortamento
dell’esercizio in cui la rivalutazione viene effettuata deve essere
determinato sul maggior costo rivalutato
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Effetti fiscali 1/3
► Sull’importo rivalutato va versata una imposta sostitutiva (IRES e
IRAP) di:
► 16% per i beni ammortizzabili;
► 12% per i beni non ammortizzabili (partecipazioni comprese).
► Il versamento dell’imposta deve avvenire in un’unica soluzione, entro
il termine del versamento del saldo IRES/IRAP per l’esercizio nel
corso del quale la rivalutazione viene effettuata (16/6/2016)
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Effetti fiscali 2/3
► Il maggior valore rivalutato assume rilevanza fiscale:
► A partire dal 2018 ai fini dell’ammortamento, del plafond spese di
manutenzione e società di comodo (Risoluzione n. 101/E del
2013);
► A partire dal 2019, ai fini della plus/minus da cessione dei beni.
Se il bene viene ceduto prima (dal 2016 al 2018):
► la plus/minus fiscale va determinata sul valore ante-rivalutazione;
► alla società spetta un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva assolta
relativamente al bene ceduto.
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Effetti fiscali 3/3
► Il saldo attivo di rivalutazione può essere portato ad aumento del Capitale
Sociale o iscritto in una riserva di Patrimonio netto (Voce A.III «Riserve di
rivalutazione»), al netto dell’imposta sostitutiva.
► Il saldo può essere affrancato versando un’imposta sostitutiva del 10%
con le modalità previste per la rivalutazione. La riserva è liberamente
distribuibile: non è tassato in capo alla società (a cui non spetta il credito
d’imposta) ma è tassato solo in capo al socio come dividendo (art. 47 e
art. 89, TUIR)
► il saldo è «in sospensione d’imposta» tassabile in caso di distribuzione,
sia in capo alla società (ai soli fini IRES) che ai soci. L’importo tassabile è
pari al saldo al lordo dell’imposta sostitutiva assolta per la rivalutazione. In
caso di distribuzione, alla società spetta un credito d’imposta pari
all’imposta sostitutiva versata.
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Adempimenti
► Indicazione in UNICO SC 2016
► Indicazione in Nota integrativa dei criteri di rivalutazione utilizzati, la
legge speciale che l’ha determinata, l’importo della rivalutazione, al
loro e al netto deli ammortamenti e l’effetto sul PN.
► Attestazione, nella relazione del collegio sindacale e dell’organo di
controllo, che dopo la rivalutazione i beni non siano iscritti nel bilancio
ad un valore maggiore rispetto a quello effettivamente attribuibile.
► Indicazione nel libro degli inventari.
► Fiscalità differita
► Imposte differite attive (anticipate) per il periodo 2015, 2016 e 2017 sulla
differenza tra ammortamento civilistico e fiscale.
► Imposte differite passive (differite) sul saldo di rivalutazione, se sussistono
i presupposti (OIC 25)
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Metodi di rivalutazione – Esempio: dati di riferimento
► Costo storico = Euro 2.000
► Data di acquisto: 1/1/2008
► Aliquota di ammortamento = 10%
► Periodo di ammortamento: 10 anni (fino al 2017)
► Fondo ammortamento al 31/12/2014 = Euro 1.400
► Valore netto contabile al 31/12/2014 = Euro 600
► Valore netto contabile “teorico” al 31/12/2015: Euro 400
► Importo della rivalutazione = Euro 300
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Metodi di rivalutazione: Costo storico e fondo
ammortamento1) determinare il coefficiente di rivalutazione
2) maggior costo rispetto al costo storico (Euro 2.000) Euro 2.000 x 50% = Euro 1.000
3) il maggior fondo di ammortamento rispetto a fondo di ammortamento al 31/12/2014 (Euro 1.400) Euro 1.400 x 50% = Euro 700
4) dopo la rivalutazione, stanziare la quota di ammortamento 2015 sul nuovo costo storico del bene (Euro 3.000) Euro 3.000 x 10% = Euro 300
Il nuovo valore del bene è il seguente:
Costo storico al 31/12/2014 Euro 2.000
+ Maggior costo storico Euro 1.000
Costo storico al 31/12/2015 rivalutato Euro 3.000
Fondo ammortamento al 31/12/2014 Euro 1.400
+ Maggior fondo ammortamento Euro 700
Fondo ammortamento al 31/12/2015 rivalutato Euro 2.100
Costo storico al 31/12/2015 rivalutato Euro 3.000
- Fondo ammortamento al 31/12/2015 rivalutato Euro 2.100
- Ammortamento 2015 Euro 300
Valore contabile netto 31/12/2015 Euro 600
Nel 2016 e 2017 saranno stanziate le nuove quote di ammortamento pari a Euro 300 per esercizio. Resta immutato l’arco temporale di ammortamen to civilistico
che si conclude nel 2017.
Per il 2015: in UNICO, variazione in aumento di 100 (differenza tra ammortamento civilistico e fiscale) e rilevazione della fiscalità anticipata
Importo della rivalutazione =
300 = 50%
Valore netto contabile al 31/12/2014 600
salvo applicazione OIC 3
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Metodi di rivalutazione: Costo storico
1) Non è necessario determinare il coefficiente di rivalutazione
2) Max importo della rivalutazione (Euro 300) da sommare al costo storico Euro 2.000 (costo storico) + Euro 300 (rivalutazione) = Euro 2.300
3) Dopo la rivalutazione, quota di ammortamento 2015 sul nuovo costo storico del bene (2.300) Euro 23.00 x 10% = 230
Il nuovo valore del bene è il seguente:
Costo storico al 31/12/2014 Euro 2.000
+ Maggior costo storico Euro 300
Costo storico al 31/12/2015 rivalutato Euro 2.300
Costo storico al 31/12/2015 rivalutato Euro 2.300
- Fondo ammortamento al 31/12/2015 Euro 1.400
- Ammortamento 2015 Euro 230
Valore contabile netto 31/12/2015 Euro 670
L’ammortamento civilistico si concluderà nel 2018, rispetto al 2017 previsto: ammortamento 2016: Euro 230 (costo storico rivalutato x 10%);
ammortamento 2017: Euro 230 (costo storico rivalutato x 10%) e ammortamento 2016: Euro 210 (residuo)
Per il 2015: in UNICO, variazione in aumento di 30 (differenza tra ammortamento civilistico e fiscale) e rilevazione della fiscalità anticipata
salvo applicazione OIC 3
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Metodi di rivalutazione: Fondo ammortamento
1) Non è necessario determinare il coefficiente di rivalutazione;
2) Max importo della rivalutazione (Euro 300) da sottrarre Euro 1.400 (fondo ammortamento 31/12/2012) - Euro 300 (rivalutazione) = Euro 1.100
3) Dopo la rivalutazione, quota di ammortamento 2015 sul costo storico del bene (2.000) Euro 2.000 x 10% = Euro 200
Il nuovo valore del bene è il seguente:
Fondo ammortamento al 31/12/2014 Euro 1.400
- Minor fondo ammortamento Euro 300
F.do amm.to al 31/12/2015 rivalutato Euro 1.100
Costo storico al 31/12/2014 Euro 2.000
- Fondo ammortamento al 31/12/2015 Euro 1.100
- Ammortamento 2015 Euro 200
Valore contabile netto 31/12/2015 Euro 700
L’ammortamento civilistico si concluderà nel 2018, rispetto al 2017 previsto: ammortamento 2016: Euro 200 (costo storico rivalutato x 10%);
ammortamento 2017: Euro 200 (costo storico rivalutato x 10%) e ammortamento 2016: Euro 100 (residuo)
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Riallineamento valori civilistici e fiscali
Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 897
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Quadro di riferimento 1/2
► E’ la stessa disciplina di cui all’art. 14, L. 342/2000.
► E’ disciplina autonoma rispetto alla rivalutazione anche se le due
discipline possono coesistere
► Si applica sia ai soggetti ITA/GAAP che IAS-adopter
► E’ una disciplina solo fiscale, senza impatti in bilancio (salvo gli effetti
sul Patrimonio netto) da indicare in UNICO
► E’ fruibile per singoli beni (cioè non vale la regola delle <<categorie
omogenee>>).
► Non è ammesso il riallineamento parziale del valore.
► L’ambito oggettivo, le imposte sostitutive e i termini di versamento
sono identici a quelli previsti per la rivalutazione dei beni d’impresa
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Quadro di riferimento 2/2
► Effetti fiscali – decorrenza: dal 2018 per gli ammortamenti e dal 2019
per le plus/minusvalenze. Ad eccezione degli immobili (decorrenza
2017)
► La disciplina potrebbe essere utilizzata, ad esempio, per i
disallineamenti da:
► quadro EC (beni) e quadro RV (beni);
► operazioni straordinarie;
► rivalutazione solo civilistica degli immobili ex DL 185/2008;
► disallineamenti dovuti all’applicazione degli IAS.
► Sia i soggetti IAS che ITA/GAAP devono vincolare una riserva che
diventa in sospensione di imposta e/o il capitale sociale pari al
riallineamento operato: è possibile operare l’affrancamento con
imposta sostitutiva del 10% (come per la rivalutazione).
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Ammortamenti marchi e avviamento
Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 95 e 96
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Nuove regole
► Per le operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a
decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015 (2016 per i soggetti «solari») relativamente alle quali la società
ha optato per il riallineamento di cui all’art. 15, c. 10, D.L. n. 185/2008
è prevista la riduzione della durata del periodo di ammortamento dei
marchi ed avviamenti riallineati da 10 anni (regola attuale) a 5 anni.
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Conferma della disciplina dell’affrancamento
► Resta immutata la disciplina di cui all’art. 15, c. 10, D.L. n. 185/2008,
ivi incluse, oltre l’ambito oggettivo e soggettivo:
► la disciplina dell’imposta imposta sostitutiva (16%, da versare in un’unica
soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative
all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione);
► la decorrenza dell’ammortamento (i maggiori valori si considerano
riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso
del quale è versata l’imposta sostitutiva. Gli ammortamenti però sono
deducibili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso
del quale è versata l’imposta sostitutiva)
Esempio: operazione straordinaria effettuata nel 2016: imposta sostitutiva pagata
entro giugno 2017, riconoscimento fiscale dei valori dal 2017, ammortamento per
quinti dal 2018.
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 34
Scioglimento, cessione e trasformazione agevolata
Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 115-120
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 35
Novità e regole applicative 1/2
► Sono previsti regimi fiscali agevolativi per:
► assegnazione di beni ai soci e cessione di beni ai soci;
► trasformazione in società semplice.
► Le suddette operazioni devono essere perfezionate entro il 30.9.2016
► Le agevolazioni sono rappresentate da:
► un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8% (o del 10,5%, se
la società è risultata di comodo per almeno due periodi d’imposta sugli ultimi tre)
sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito delle tre operazioni
agevolate;
► nella possibilità di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore
catastale degli immobili in luogo del valore normale;
► nella riduzione del reddito in natura del socio assegnatario in misura pari
all’ammontare tassato in capo alla società;
► nella riduzione al 50% dell’imposta di registro, se questa è dovuta in misura
proporzionale, e nelle imposte ipotecaria e catastale fisse.
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Novità e regole applicative 2/2
► L’IVA, se dovuta , deve essere assolta nei modi ordinari
► Operata l’assegnazione o la cessione dei beni ai soci, non è richiesto
lo scioglimento della società
► Per l’assegnazione e la cessione agevolata rilevano:
► la natura giuridica delle società (società di capitali o di persone
commerciali);
► la natura dei beni assegnati (beni immobili diversi da quelli strumentali per
destinazione e beni mobili iscritti nei pubblici registri non aventi carattere
strumentale);
► la qualifica dei soci (che devono risultare tali al 30.9.2015)
► Per la trasformazione in società semplice, valgono le medesime
regole, salvo che la società deve necessariamente avere come
oggetto sociale principale, anche se non esclusivo, la gestione dei
beni (tipicamente, si tratta delle società immobiliari di gestione).
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 37
Super-ammortamento
Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 91-97
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 38
Super-ammortamento - Descrizione
► In caso acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni materiali
strumentali nuovi nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre
2016:
► beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della «strumentalità» rispetto
all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria e, cioè, «devono essere di uso durevole ed atti ad
essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa»
(vedi Circolare 5/E del 19 febbraio 2015 «Tremonti – quater»);
► i beni devono essere caratterizzati dal requisito della «novità», nel senso di non essere mai stati
utilizzati da altri soggetti. Il requisito della novità ricorre nei casi di acquisto (i) dal produttore o dal
rivenditore, (ii) da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, e il bene non sia mai stato ad
alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto e (iii) di beni
esposti in show room ed utilizzati dal rivenditore a solo scopo espositivo.
► Maggiorazione del 40% del costo fiscale di acquisizione del bene con esclusivo
riferimento alle quote di ammortamento ed ai canoni di locazione finanziaria;
► La maggiorazione opera ai soli fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) tramite
apposita variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Esclusione della
maggiorazione ai fini IRAP.
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 39
► Soggetti ammessi: tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
indipendentemente dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria/semplificata).
► Beni esclusi:
Beni materiali strumentali per i quali è stabilito un coefficiente di ammortamento
fiscale inferiore al 6,5%;
Fabbricati e costruzioni;
Beni elencati nell’allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016 ed in particolare:i. Condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli
stabilimenti balneari e termali;
ii. Condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale;
iii.Materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
iv.Aerei completo di equipaggiamento.
► Investimenti in veicoli nuovi non assegnati ai dipendenti (ex articolo 164, comma 1,
lett. b) del TUIR) – incremento del 40% del limite del costo fiscalmente rilevante (i.e.
per autovetture da euro 18.076 ad euro 25.306).
► I beni inferiori ad euro 516,46 rientrano tra i beni agevolabili. La maggiorazione del
costo non influisce sulla regola di integrale deducibilità del costo dei beni. Pertanto
nell’esercizio i beni agevolabili di valore inferiore ad euro 516,46 saranno deducibili
per euro 723,04.
Super-ammortamento – Ambito applicativo
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 40
► L’agevolazione è spettante secondo i criteri fiscali di «effettuazione dell’investimento»
e pertanto: alla data della consegna o spedizione ovvero;
se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di
altro diritto reale.
► Necessario l’entrata in fruizione del bene per poter beneficiare dell’agevolazione.
► Aliquote di ammortamento applicabili sono ridotte alla metà per il primo esercizio di
entrata in funzione del bene.
► L’incremento del costo fiscale non ha alcun effetto: ai fini della determinazione della plus/minusvalenza fiscale in caso di cessione del bene ovvero
sopravvenienza attiva in caso di cessione del contratto di leasing;
sulla determinazione del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria;
Irrilevanza ai fini degli studi di settore e società di comodo.
► No rilevanza fiscalità differita.
► Per gli acconti di imposta 2015 non si tiene conto dell’agevolazione. L’acconto dovuto
per il periodo di imposta 2016 è determinato sulla base dell’imposta dovuta per il
periodo di imposta 2015 senza tenere conto dell’agevolazione.
► No norma di recapture.
Super-ammortamento – Fruizione
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 41
► Esempio: Acquisto macchinario Costo del macchinario: euro 10.000
Coefficiente di ammortamento fiscale del macchinario: 20%
Costo rilevante super ammortamento: euro 14.000
Super-ammortamento – Esemplificazione 1
Anno 20%
Aliquota
civilistica
Variazione in
diminuzione
1 1.000 400
2 2.000 800
3 2.000 800
4 2.000 800
5 2.000 800
6 1.000 400
Totale 10.000 4.000
Anno 25%
Aliquota
civilistica
Variazione in
aumento/
diminuzione
1 1.250 250
(400)
2 2.500 500
(800)
3 2.500 500
(800)
4 2.500 500
(800)
5 1.250 -
(800)
6 - (1.750)
(400)
Totale 10.000 4.000
Anno 10%
Aliquota
civilistica
Variazione in
diminuzione
1 500 400
2 1.000 800
3 1.000 800
4 1.000 800
5 - 10 1.000 800
11 500 400
Totale 10.000 4.000
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 42
► Esempio: Leasing macchinario Durata contratto di leasing: 30 mesi (i.e. durata del contratto pari alla metà del periodo di
ammortamento) – decorrenza 1.6 – 31.12
Coefficiente di ammortamento fiscale del macchinario: 20%
Canone mensile: euro 1.200 di cui euro 1.020 quota capitale
Prezzo di riscatto: euro 3.000
Super-ammortamento – Esemplificazione 2
Anno Canone
mensile
Di cui quota capitale Di cui quota
interessi
Canone
mensile/ammortamento
maggiorato
Variazione in
diminuzione
1 7.200 6.120 1.080 8.568 2.448
2 14.400 12.240 2.160 17.136 4.896
3 14.400 12.240 2.160 17.136 4.896
4 - 9 Riscatto 3.000 - 4.200 1.200
Totale 36.000 33.600 5.400 47.040 13.440
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 43
► Bene strumentale «nuovo»: Acquisito da terzi: Il costo di acquisto va determinato ai sensi dell'articolo 110 a) e b) del TUIR. Nel
costo dei beni si tiene conto anche degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione delle
spese generali e degli interessi passivi diversi da quelli iscritti in bilancio ad aumento del costo per
effetto di disposizioni di legge. Oneri accessori quali: spese di trasporto e di installazione; IVA
indetraibile; spese di progettazione; oneri relativi a prestazioni di servizi direttamente connessi alla
realizzazione dell'investimento se non compresi nel costo di acquisto. Il costo di acquisto deve
essere al netto di eventuali contributi in conto impianti indipendentemente dalla modalità di
contabilizzazione ad eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
Costruzioni in economia: l'agevolazione spetta anche per le opere in corso, iniziate o sospese in
esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione ma limitatamente ai costi sostenuti
nel periodo di vigenza dell'agevolazione. Il costo ricomprende ad esempio: materiali acquistati
ovvero prelevati dal magazzino quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo
specifico per la realizzazione dell'impianto; la mano d'opera diretta; gli ammortamenti dei beni
strumentali impiegati nella realizzazione dell'impianto; i costi industriali imputabili all'impianto
(stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiali e spese di
manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, etc.).
Appalto: i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della
prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa
risulta verificata ed accettata dal committente. In caso di SAL l'agevolazione è riconosciuta nella
misura in cui il SAL è liquidato in via definitiva ovvero collaudo definitivo per SAL con esclusione ai
sensi dell'articolo 1666 del codice civile di un collaudo finale.
Super-ammortamento – Bene strumentale nuovo
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 44
► Bene «complesso»:
Dotazioni/componenti indispensabili: nell'ipotesi di bene complesso agevolabile il
costo deve essere assunto tenendo conto dei componenti indispensabili al
funzionamento (ad esempio computer e software che servono a far funzionare i
macchinari e le apparecchiature agevolabili) e anche delle parti accessorie costituenti
comunque dotazioni del bene.
Bene strumentale nuovo: gli acquisti di beni strumentali nuovi rilevano anche se
destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti.
Bene usato: nel caso in cui alla realizzazione di un bene complesso agevolabile
abbiano concorso anche beni usati, il requisito della "novità" sussiste in relazione
all'intero bene purchè l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente
rispetto al costo complessivamente sostenuto. Ne deriva che nel caso in cui il bene
complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo
derivativo, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare
prevalente rispetto al costo complessivo.
Super-ammortamento – Bene complesso
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 45
► Materiale di ricambio:
Dotazioni/componenti indispensabili: Se parte di un bene agevolabile, concorre al
valore agevolabile del bene complesso.
Materiali di ricambio in generale: trattasi di beni inventariati che di norma sono
utilizzati dall'impresa in modo durevole nell'arco di più periodi di imposta e che
incidono sul valore del bene strumentale cui si riferiscono. Assonime, in tema di
Tremonti quater, è del parere favorevole di includere tale categoria di beni quali beni
agevolabili in quanto rientrano nel concetto di beni di uso durevole atti ad essere
impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo
dell'impresa (Assonime n. 9/2015).
Super-ammortamento – Materiale di ricambio
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 46
Credito di imposta per il Sud
Legge di Stabilità 2016, Art. 1, c. 98-110
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 47
Credito di imposta per il Sud - Descrizione
In caso acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Abruzzo nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019.
I beni oggetto di investimento – macchinari, impianti e attrezzature - devono rientrare in
un «progetto di investimento iniziale» quale:► creazione di un nuovo stabilimento;
► ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
► diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati
precedentemente;
► cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Attribuzione di un credito di imposta nella misura massima:► del 20% per le piccole imprese
► del 15% per le medie imprese
► del 10% per le grandi imprese
Il credito di imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel limite massimo per
ciascun progetto di investimento pari a (i) 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, (ii) 5 milioni di euro
per le medie imprese e (iii) 15 milioni di euro per le grandi imprese. L’investimento è netto, quindi
sottraendo dal costo complessivo gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta relativi alle medesime
categorie dei beni di investimento della struttura produttiva ad esclusione degli ammortamenti dei beni
agevolati.
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 48
Credito di imposta per il Sud - Soggetti
► Soggetti ammessi: tutti i soggetti titolari di reddito di impresa indipendentemente dalla
forma giuridica e dal regime contabile.
► Soggetti esclusi i soggetti operanti nei seguenti settori:
Industria siderurgica;
Industria carbonifera;
delle fibre sintetiche;
delle costruzioni navali;
dei trasporti e delle relative infrastrutture;
della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
del credito;
finanziario;
assicurativo;
► Inoltre, l’agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014 (i.e. se
in assenza di un intervento dello Stato, l’impresa è quasi certamente destinata al
collasso economico a breve o a medio termine).
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 49
Credito di imposta per il Sud - Fruizione
► Obbligo di presentazione di apposita istanza all’Agenzia Entrate che sarà definita con
un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate.
► Credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del D.Lgs. n. 241/1997 a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato
l’investimento. Non si applica il limite di compensazione di euro 250.000 introdotto
dalla Legge Finanziaria 2008.
► Obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di
maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta
successivi riportandone i relativi utilizzi fino all’esaurimento del credito stesso.
Pertanto sembrerebbe che per i soggetti solari in caso di investimenti «rilevanti» effettuati nel 2016 il
credito di imposta possa essere compensato a partire dal 1° gennaio 2016. Il credito di imposta dovrà
essere indicato nel modello Unico 2017 relativo al periodo di imposta 2016 e riportato nelle dichiarazioni
dei redditi dei periodi di imposta successivi fino all’esaurimento dello stesso.
Limite generale di compensazione di euro 700.000: da ultimo la Risoluzione Ministeriale numero 9/E del
3 aprile 2008 ha chiarito che il limite generale di compensazione non si applica ai crediti di imposta
nascenti da contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari. Principio richiamato
ai fini della «Tremonti-quater» (vedi circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015).
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 50
Credito di imposta per il Sud - Revoca
► Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo
di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
► Se entro il quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in
funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio
di impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato
diritto all’agevolazione.
► In caso di beni agevolati in locazione finanziaria la clausola di salva guardia si applica
anche in caso di mancato riscatto dei beni.
► Rideterminazione del credito di imposta escludendo dagli investimenti agevolati il
costo dei beni non entrati in funzione ovvero dismessi. Qualora nel periodo di
imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa
categoria di quelli agevolati, allora il credito di imposta dovrà essere rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che
eccede i costi delle nuove acquisizioni.
► Il credito di imposta «revocato» dovrà essere riversato entro il termine di versamento
a saldo relativo al periodo di imposta in cui si è verificata la decadenza. No
applicazione di sanzioni, salvo accertamento.
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 51
Credito di imposta per il Sud - Contabilizzazione
► Contabilizzazione degli investimenti rilevanti al lordo del contributo e quindi rilevando
il credito di imposta in «A5) - Altri ricavi e proventi» ed il risconto passivo delle quote
di competenza negli esercizi successivi in funzione della durata dell’ammortamento
dei beni agevolati; ovvero
► Contabilizzazione del contributo a rettifica del costo dei beni agevolati facendo così
concorrere il credito di imposta negli esercizi successivi come minore quota di
ammortamento dei beni strumentali.
► La norma non prevede la non rilevanza fiscale del credito di imposta ai fini delle
imposte sui redditi ed IRAP.
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 52
Interessi passivi -novità
Art. 4, D.Lgs n. 147/2015
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 53
Interessi passivi - novità
L’art. 4 del D.Lgs. n. 147/2015 ha apportato alcune modifiche alle disposizioni
riguardanti la deducibilità degli interessi passivi sostenuti da soggetti IRES.
Nuova definizione di ROL
Abrogazione del cd. «consolidato virtuale»
Eliminazione dell’obbligo di prioritaria applicazione del test per gli interessi
su obbligazioni
Definizione dell’ambito soggettivo delle "società immobiliari" ai fini della
deducibilità integrale degli interessi
Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (7/10/2015), quindi a
partire dal 2016 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare.
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 54
Dal 2016 il nuovo ROL di riferimento per la determinazione della quota massima di interessi
passivi deducibili è così formato:
+ Valore della produzione
- Costo della produzione
+ Ammortamenti / leasing
+ Dividendi incassati da controllate estere
I dividendi che si qualificano ai fini del nuovo ROL sono quelli:
relativi ad una partecipazione diretta nella controllata estera, a prescindere da:
• Stato di residenza della controllata
• attività economica svolta della controllata (industriale / finanziario);
incassati e per l’intero ammontare, a prescindere dalla quota assoggettata a tassazione
(5% - 100%)
Spunti di riflessione
Rilevano i dividendi contabilizzati con qualsiasi metodo ?
I dividendi che si qualificano ai fini del nuovo ROL sono tutti inclusi obbligatoriamente ?
Rilevano le riserve di utili formati in periodi precedenti l’entrata in vigore della norma ?
Nuova definizione di ROL
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 55
Spunti di riflessione
Trade-off tra risparmio e costo fiscale
I dividendi esteri possono provenire da soggetti residenti in Stati o territori:
• a regime fiscale ordinario → tassazione 5%
• a regime fiscale privilegiato → tassazione 100% → nuova definizione dal 2015
A partire dal 2015 si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata
gli utili relativi al possesso di:
• partecipazioni dirette in società a fiscalità privilegiata (anche minoritarie);
• partecipazioni di controllo (anche di fatto), diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero
non a fiscalità privilegiata che conseguono utili dalla partecipazione (anche non di controllo) in
società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, nei limiti di tali utili.
Il regime di tassazione integrale dei dividendi non si applica se il socio italiano:
• tassa gli utili per trasparenza a norma dell'art. 167 del TUIR (disciplina CFC);
• dimostra l’esimente di cui alla lett. b) dell’art. 167 c. 5 TUIR (interpello facoltativo)
→ se dimostra l’esimente di cui alla lett. a) dell’art. 167 c. 5 TUIR la tassazione integrale è
«mitigata» dal riconoscimento del credito di imposta
Nuova definizione di ROL
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 56
Esempio
ROL 1000
Dividendi esteri 100
ROL nuovo 1100
Interessi passivi netti = 400
ROL utilizzabile per deduzione interessi passivi netti (30% x 1100) = 330
Interessi passivi non deducibili = (400 – 330) = 70
Caso a) – dividendi da Stati a regime fiscale ordinario
Caso b) – dividendi da Stati a regime fiscale privilegiato
Nuova definizione di ROL
Dividendi assoggettati a tassazione (5%) 5
Beneficio fiscale del dividendo (100 x 30% x 27,5%) 8,25
Costo fiscale del dividendo (100 x 5% x 27,5%) 1,375
Beneficio fiscale netto del dividendo = (8,25 – 1,375) = +6,875
Dividendi assoggettati a tassazione(100%) 100
Beneficio fiscale del dividendo (100 x 30% x 27,5%) 8,25
Costo fiscale del dividendo (100 x 100% x 27,5%) 27,5
Beneficio fiscale netto del dividendo (8,25 – 27,5) -19,25
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 57
Abrogazione del cd. «consolidato virtuale»
Il comma 8, dell’art. 96 TUIR, consentiva ai gruppi internazionali che aderivano
al consolidato fiscale nazionale di utilizzare il ROL di soggetti non residenti,
virtualmente consolidabili.
L’utilizzo del «ROL virtuale»:
era facoltativo;
era consentito solo in caso di incapienza delle eccedenze di ROL
nazionali;
spettava in misura integrale (a prescindere dalla percentuale di
partecipazione detenuta dal soggetto residente nella controllata estera).
Ratio del ROL virtuale
Attribuire alle società residenti che avevano anche partecipazioni in società
estere, il medesimo trattamento riservato alle controllanti italiane con
partecipate solo residenti.
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 58
I due interventi legislativi vanno analizzati congiuntamente:
con l’abrogazione del comma 8 dell’art. 96 viene meno il computo del ROL
delle controllate estere che, se fossero state residenti, avrebbero potuto
essere incluse nel consolidato fiscale nazionale;
con il nuovo comma 2 dell’art. 96 il ROL include i dividendi incassati relativi
alle partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate
ai sensi dell’art. 2359, co 1, n.1 c.c.
Ratio dell’abrogazione del ROL virtuale
Rimuovere i potenziali effetti distorsivi legati alla disparità di trattamento tra
soggetti con partecipate estere che potevano optare per il consolidato nazionale
ed i soggetti con partecipate estere ma che non vi potevano accedere.
Abrogazione del cd. «consolidato virtuale»
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 59
Pro e Contro
Spunti di riflessione
Le eccedenze di ROL nazionale pregresse, formatesi per incapienza degli interessi passivi delle
società consolidate, si pongono come alternativa valida alla distribuzione di dividendi esteri ?
Nuovo ROL versus «consolidato virtuale»
Nuovo ROL Consolidato Virtuale
Tutti i soggetti Solo i soggetti in consolidato
La distribuzione dei dividendi potrebbe
scontrarsi con esigenze economiche e
finanziarie della società estera
Il Rol estero è di norma superiore ai dividendi
(tranne che per le sub-holding)
I dividendi concorrono a formare il ROL
negli esercizi successivi Il ROL estero è utilizzabile in un solo esercizio
I dividendi rilevano pro-quota e subiscono
una tassazione
Il ROL estero rileva per l'intero importo e non
subisce alcuna tassazione
Di immediata determinazione
Difficoltà pratiche nella determinazione del ROL
estero e obblighi burocratici
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 60
Gli interessi delle obbligazioni emesse da soggetti diversi dalle banche o da
società con azioni quotate sono:
ante modifica:
deducibili, secondo la regola del ROL, se il rendimento effettivo al momento di
emissione non supera i cd. «tassi soglia»:
il doppio del tasso ufficiale di riferimento (i.e. 0,05% per il 2015) per le
obbligazioni e i titoli similari quotati;
il tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3 per le obbligazioni e i titoli similari
non quotati.
indeducibili per la parte eventualmente eccedente l’importo derivante
dall’applicazione dei predetti tassi
post modifica:
assoggettati tout court alla regola del ROL
Interessi su obbligazioni
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 61
La Legge Finanziaria per il 2008 prevedeva, per gli interessi passivi sui
finanziamenti contratti per l’acquisto/costruzione degli «immobili patrimonio» di
cui all’art. 90, comma 1 del TUIR:
la deducibilità secondo la regola del ROL, per gli immobili diversi da quelli
destinati alla locazione;
la deducibilità integrale (se relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca), per gli
immobili destinati alla locazione.
Per questi ultimi il D.Lgs. 147/2015 ha previsto che la deducibilità integrale opera
per le sole società immobiliari di gestione identificate ora in base a due
parametri:
patrimoniale: il valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior
parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione;
reddituale: i ricavi sono rappresentati almeno per 2/3 da canoni di
locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo è prevalentemente
costituito dal valore normale dei fabbricati.
Se tali parametri non sono rispettati, gli interessi passivi sono deducibili secondo
la regola del ROL.
Interessi delle società immobiliari
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 62
Consolidato fiscale -novitàArt. 6, D.Lgs n. 147/2015
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 63
Consolidato fiscale - novità
L’art. 6 del D.Lgs. n. 147/2015 ha apportato alcune modifiche alle disposizioni
riguardanti il consolidato fiscale nazionale in particolare ampliando la categoria
di soggetti non residenti legittimati ad esercitare l’opzione introducendo così il
cd. «consolidato orizzontale».
Soggetto non residente con S.O. in Italia, consolidante
Soggetto non residente con S.O. in Italia, consolidata
Soggetto non residente senza S.O. in Italia, società sorelle
Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta corso alla data di
entrata in vigore del Decreto (7/10/2015), quindi a partire dal 2015 per i
contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Ratio: rispettare i principi di libertà di stabilimento e divieto di discriminazione,
espressi dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza 12/6/2014 C-
39/40/41/13
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 64
S.O. consolidante
In presenza di S.O. in Italia il soggetto non residente, residente in uno Stato
dotato di Trattato contro le doppie imposizioni, può optare per il consolidato
nazionale in qualità di consolidante:
ante modifica, solo se nel patrimonio della S.O. sono incluse partecipazioni in
società controllate italiane;
post modifica, anche a prescindere dal requisito di cui sopra.
Area di consolidamento
SO consolidante / Beta consolidata
Alfa
(Austria)
Beta
(Italia)
SO di Alfa
(Italia)
Alfa
(Austria)
Beta
(Italia)
SO di Alfa
(Italia)
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 65
In assenza di S.O. in Italia il soggetto non residente, residente in uno Stato UE o
SEE con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo
scambio di informazioni, può designare una società residente o una SO in Italia
di una società non residente, controllata, ad optare per il consolidato nazionale
congiuntamente con ciascuna società residente o SO su cui esercita il controllo
(ipotesi nuova).
La controllata designata non può esercitare l’opzione con le società da cui essa è
controllata ex art. 2359 c. 1 n. 1 c.c. e art. 120 TUIR
Consolidato orizzontale
Alfa
(Austria)
Beta
(Italia)
Gamma
(Italia)
Area di consolidamento
Consolidante: Beta o Gamma o SO
Alfa
(Austria)
Beta
(Italia)
SO Delta
(Italia)
Delta
(Francia)
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 66
Consolidato orizzontale - condizioni
La controllante non residente:
detiene il controllo ai sensi dell’art. 2359 c. 1 n. 1) c.c., con i requisiti di cui all’art. 120 TUIR
ha forma giuridica analoga a quelle previste dall’art. 73 c. 1 lett a) e b).
La controllata designata (consolidante):
assume i diritti, obblighi ed oneri previsti per la consolidante dagli articoli da 117 a 127 TUIR
condivide le responsabilità di cui all’art. 127 del TUIR con la controllante non residente che
le assume in via sussidiaria
Se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa prima del
compimento del triennio il controllante non residente può designare, tra le
controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente senza
che si interrompa la tassazione di gruppo; la nuova società designata assume le
responsabilità di cui all’art. 127 TUIR per i precedenti periodi d'imposta di validità della
tassazione di gruppo, in solido con la società nei cui confronti è cessato il requisito del
controllo.
Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di consolidato, in caso di interruzione o
mancato rinnovo del consolidato sono attribuite esclusivamente alle controllate che le
hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il
requisito del controllo, secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati (proporzionale se
non espressamente indicato).
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 67
Le nuove ipotesi – alcuni esempi
Area di consolidamento
Alfa
(Austria)
Beta
(Italia)
Gamma
(Italia)
SO Alfa
(Italia)
Alfa opta tramite la propria SO; quest’ultima
può essere la consolidante anche se nel suo
patrimonio non sono comprese le
partecipazioni in Beta e Gamma
Alfa
(Austria)
Beta
(Italia)
Gamma
(Italia)
SO Delta
(Italia)
Delta
(Francia)
Alfa, al fine dell’opzione, può designare la
società Beta, oppure Gamma, oppure la
stabile organizzazione di Delta
La stabile organizzazione di Delta, può quindi
aderire al consolidato anche in qualità di
consolidata
Area di consolidamento
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 68
Le nuove ipotesi – alcuni esempi
Gamma
(Italia)
Area di consolidamento
SO Delta
(Italia)
Delta
(Francia)
Alfa opta per il consolidato con Gamma e con
la stabile organizzazione di Delta.
La stabile organizzazione di Delta, può
aderire al consolidato in qualità di consolidata
Alfa
(Italia)
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 69
Le nuove ipotesi – alcuni esempi
Alfa
(Austria)
Beta
(Italia)
Gamma
(Italia)
SO Delta
(Italia)
Delta
(Francia)
Alfa, al fine dell’opzione con tutti i soggetti
italiani può designare come consolidante la
SO di Delta, oppure Beta, oppure Gamma,
Se Alfa designa Kappa come consolidante,
Beta è esclusa.
Se Alfa designa Epsilon come consolidante,
Kappa e Beta sono escluse ma possono
optare per un consolidato «verticale»
autonomo.
Area di consolidamento
Kappa
(Italia)
Epsilon
(Italia)
Area di consolidamento vietata
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 70
Provvedimento AdE del 6/11/2015Designazione della controllata
Il Provvedimento dell’AdE del 6/11/2015 regola le modalità:
di designazione della controllata da parte della controllante non residente
di applicazione delle nuove disposizioni alle opzioni già in corso al 7/10/2015
La designazione della controllata italiana avviene da parte della controllante non
residente mediante:
identificazione (Codice Fiscale)
presentazione del «Modello di Designazione della controllata» in via
telematica
comunicazione alla controllata dell’avvenuta presentazione del Modello
Una volta designata, la controllata residente può esercitare l’opzione per il
consolidato fiscale.
Il Modello di designazione va presentato dall’inizio del periodo d’imposta per il
quale la controllata esercita l’opzione per il consolidato, fino all’esercizio
dell’opzione stessa, nei termini previsti.
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 71
Provvedimento AdE del 6/11/2015Designazione della controllata
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 72
A regime, ad esempio per il periodo di imposta 1/1/2016 – 31/12/2016:
Modello di Designazione: entro il 30/9/2016
Modello di Comunicazione opzione: entro il 30/9/2016
Nel periodo transitorio, cioè nel periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015,
sono previste particolari modalità di esercizio dell’opzione qualora la
dichiarazione del periodo precedente debba essere presentata entro il 31 marzo
2016,
Ad esempio, periodo di imposta 1/1/2015 – 31/12/2015:
Modello di Designazione: entro il 31/3/2016
Modello di Comunicazione opzione: entro il 31/3/2016
Provvedimento AdE del 6/11/2015Designazione della controllata
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 73
Consolidante di una fiscal unit già in corso, designata come consolidante di un
consolidato orizzontale anche con nuovi soggetti
→ SOLO periodo imposta in corso al 7/10/2015, NO effetti interruttivi art. 124 TUIR
→ A REGIME, SI effetti interruttivi art. 124 TUIR
Provvedimento AdE del 6/11/2015Opzioni in corso al 7/10/2015 – consolidante resta
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 74
Provvedimento AdE del 6/11/2015Opzioni in corso al 7/10/2015 – consolidante resta
Alfa
(Austria)
Beta
(Italia)
Gamma
(Italia)
SO Delta
(Italia)
Delta
(Francia)
Nel 2015 Beta è consolidante di Kappa (opzione 2014-
2016).
Ipotesi 1
Entro il 31/3/2016 Alfa designa Beta come consolidante di
un nuovo consolidato orizzontale (Beta/
Delta/Kappa/Gamma) dall’ 1/1/15.
No effetti interruttivi art. 124 TUIR. Vive il vecchio
consolidato tra Beta e Kappa. → convivenza di c.
«verticale» ed «orizzontale» che durano ciascuno per il
proprio triennio di riferimento
Le perdite fiscali del consolidato verticale vengono usate
anche per compensare i redditi prodotti da Delta e Gamma.
Ipotesi 2
Entro il 30/9/2016 Alfa designa Beta come consolidante di
un nuovo consolidato orizzontale dall’1/1/2016 (Beta /
Delta/Kappa/Gamma)
Si effetti interruttivi art. 124 TUIR. Muore il vecchio
consolidato tra Beta e Kappa.
Le perdite fiscali del consolidato rimangono a Beta (salvo
diverso criterio) che le può usare solo per se stessa e non
nel nuovo consolidato (perdite ante-consolidato).Area di consolidamento
Kappa
(Italia)
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 75
Consolidante di una fiscal unit già in corso, che opta come consolidata di un
consolidato orizzontale con una società designata
→ SOLO per periodo imposta in corso al 7/10/2015, NO effetti interruttivi art. 124
c. 1,2,3 TUIR purché tutte le altre aderenti alla fiscal unit in corso optino nel
medesimo esercizio con la società designata. Alle perdite fiscali residue risultanti
dalla dichiarazione di consolidato si applicano in ogni caso le disposizioni di cui
all’art. 118 c. 2 TUIR (i.e. sono qualificate come perdite ante-consolidato).
→ A REGIME, SI effetti interruttivi art. 124 TUIR
Provvedimento AdE del 6/11/2015Opzioni in corso al 7/10/2015 – consolidante cambia
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 76
Provvedimento AdE del 6/11/2015Opzioni in corso al 7/10/2015 – consolidante cambia
Area di consolidamento
Per il 2015 Beta è consolidante di Kappa (opzione
2014-2016)
Ipotesi 1
Entro il 31/3/2016 Alfa designa Gamma come
consolidante di un nuovo consolidato orizzontale dall’
1/1/15 (Gamma/ Delta/Beta/Kappa).
No effetti interruttivi art. 124 TUIR se Kappa partecipa.
Tuttavia le perdite fiscali del consolidato verticale
rimangono a Beta (salvo diverso criterio) che le può
usare solo per se stessa e non nel nuovo consolidato
orizzontale con Gamma (perdite ante-consolidato).
Ipotesi 2
Entro il 30/9/2016 Alfa designa Gamma come
consolidante di un nuovo consolidato orizzontale
dall’1/1/16 (Gamma / Delta/Beta/Kappa)
Si effetti interruttivi art. 124 TUIR. Muore il vecchio
consolidato tra Beta e Kappa.
Le perdite fiscali del consolidato rimangono a Beta
(salvo diverso criterio) che le può usare solo per se
stessa e non nel nuovo consolidato (perdite ante-
consolidato).
Alfa
(Austria)
Beta
(Italia)
Gamma
(Italia)
SO Delta
(Italia)
Delta
(Francia)
Kappa
(Italia)
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 77
Provvedimento AdE del 6/11/2015Opzioni in corso al 7/10/2015 – consolidante cambia
Area di consolidamento
Beta è in consolidato con Kappa
Se Alfa designa Kappa, Beta è esclusa ed il
consolidato in essere tra Beta e Kappa si
interrompe.
Beta rimane stand alone e utilizza per se stessa
le eventuali perdite residue
Il consolidato orizzontale è tra Kappa, Delta e
Gamma
Alfa
(Austria)
Beta
(Italia)
Gamma
(Italia)
SO Delta
(Italia)
Delta
(Francia)
Kappa
(Italia)
Area di consolidamento vietata
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 78
Altre possibilità …..
Beta ha partecipazioni societarie estere.
Al fine di assoggettare ad imposizione in Italia i
redditi degli investimenti esteri (utili/perdite) si
può valutare l’opzione per il consolidato
mondiale, se sono soddisfatti i requisiti soggettivi
per potervi accedere.
Qualora Alfa e Gamma fossero branch, Beta
potrebbe valutare, a partire dall’esercizio
successivo a quello in corso al 7/10/2015, la
scelta tra due regimi di tassazione:
Metodo del credito di imposta
Metodo dell’esenzione
Beta
Italia
Alfa
(Francia)
Gamma
(UK)
Beta
Italia
Alfa
(Francia)
Gamma
(UK)
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 79
Credito di imposta
I redditi e le perdite della SO concorrono alla formazione del reddito
dell’impresa residente con i seguenti effetti:
possibilità di dedurre le perdite (ipotesi percorribile anche nel Consolidato
Mondiale)
tassazione dei redditi alla maggiore tra l’aliquota dello Stato di residenza
dell’impresa e quella dello Stato della fonte in quanto le imposte pagate
all’estero possono essere recuperate – in tutto o in parte – con il
meccanismo del credito d’imposta.
Esenzione (cd. Branch exemption)
I redditi e le perdite della SO non rilevano nel calcolo del reddito imponibile
dell’impresa residente
Occorre valutare la fiscalità locale al fine di bilanciare vantaggi (mancata
tassazione dei redditi in Italia) e svantaggi (mancata deducibilità delle perdite
in Italia)
SO – metodi di tassazione - cenni
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 80
Il regime dell’esenzione, previsto dal nuovo art. 168-ter TUIR introdotto dal D.Lgs
n. 147/2015, è un regime:
opzionale (opzione immediata … «al momento della costituzione»)
riguarda tutte le SO dell’impresa residente (principio «all-in all-out», come
nel Consolidato Mondiale)
irrevocabile (durata infinita a differenza del Consolidato Mondiale)
Nel caso di SO già esistenti l’opzione per l’esenzione:
deve essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 7/10/2015;
attiva il meccanismo di «recapture» delle eventuali perdite fiscali nette
generate dalle SO negli ultimi 5 esercizi, lasciando salva la possibilità di
scomputare le eccedenze di imposta estera riportabili ex art. 165, c. 6 del
TUIR (meccanismo simile ma non uguale a quello del Consolidato
Mondiale)
Il regime di esenzione - cenni
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 81
I costi black list
Art. 5, D.L. del 14/09/2015 n. 147 e Art. 1, c. 142, L. 208/2015
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 82
L’evoluzione della normativa sui costi black list
► La normativa sui costi black list, presente sin dal periodo
d’imposta 1992, è stata più volte modificata sia con
riferimento ai presupposti applicativi che disapplicativi
► A seguito delle novità introdotte:
► dal “Decreto Internazionalizzazione” (D.Lgs. 14 settembre 2015, n.
147; e
► dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che ha abrogato in toto
il regime di deducibilità dei costi black list (dettato dai commi da 10
a 12bis dell’art. 110, Tuir, ora soppressi)
Dal periodo di imposta 2014 ad oggi si sono alternati tre
differenti regimi
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 83
La normativa in vigore fino al FY2014
► Indeducibilità di qualunque componente negativo di
reddito derivante da operazioni intercorse tra imprese
residenti e soggetti domiciliati in Stati o territori rientranti
nella black list (D.M. 23 gennaio 2002), a meno che il
contribuente fornisse (alternativamente) la prova che:
► le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività
commerciale effettiva (cd “prima esimente”);
oppure
► le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto
concreta esecuzione (cd. “seconda esimente”)
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 84
La normativa in vigore fino al FY2014
Ambito di applicazione
► Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa ossia qualsiasi
soggetto che agisce in qualità di imprenditore (accezione molto
ampia)
► Anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in Stati o territori black list con la finalità di impedire
che un contribuente possa conseguire il medesimo risultato
intrattenendo rapporti con soggetti esercenti attività
professionale anziché d’impresa
► Esclusi dall’ambito di applicazione i rapporti intrattenuti con
soggetti che non svolgono né l’una né l’altra attività (e.g., trust,
fondazioni, a condizione che non svolgano attività d’impresa o
che non siano soggetti meramente interposti)
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 85
La normativa in vigore fino al FY2014
I componenti negativi di reddito rilevanti
► Limitazione alla deduzione delle “spese e altri componenti
negativi derivanti da operazioni” intercorse con soggetti black
list
► Ambito di applicazione estremamente ampio che ricomprende
qualsiasi onere che un’impresa residente sostiene nei confronti
di un’impresa / professionista black list: elementi reddituali che
derivano in maniera:
► “diretta” (e.g., il costo di acquisto di un determinato bene o
servizio);
► “indiretta” (e.g., ammortamenti, minusvalenze e perdite su
crediti)
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 86
La normativa in vigore fino al FY2014
Obblighi dichiarativi
► Obbligo di monitorare tali operazioni tramite specifiche variazioni in
aumento e in diminuzione nel Modello Unico (2015)
Nel rigo RF29, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui all’art. 110, commi 10 e 12-bis, del TUIR
derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli indicati
nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis ovvero derivanti da prestazioni di servizi
rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista
Nel rigo RF52, vanno indicati le medesime spese e componenti negativi di cui al rigo RF29 per le quali, per effetto
della esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del
medesimo articolo.
► L’eventuale inadempimento di tale onere comportava l’applicazione
della sanzione nella misura del 10% dell’importo complessivo dei
costi non indicati separatamente, con un minimo di Euro 500 e un
massimo di Euro 50.000, ferma restando, ricorrendone le condizioni,
la deducibilità del relativo componente negativo di reddito
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 87
Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015)
Le modifiche all’articolo 110 del Tuir
► Comma 10: i costi black list sono ammessi in deduzione nei limiti del loro
VN (determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir), a condizione che le
operazioni abbiano avuto concreta esecuzione
► Comma 11: abrogazione della cd. “prima esimente” (i.e., attività
commerciale effettiva). Il contribuente può dedurre tutto il costo (anche se
eccede il VN) a condizione che dimostri che (i) “le operazioni poste in
essere rispondono ad un effettivo interesse economico e (ii) che le stesse
hanno avuto concreta esecuzione” (cd. “seconda esimente”)
► Eliminazione del riferimento alla (mai emanata) white list ex Art. 168 bis
del Tuir, abrogato dal medesimo Decreto (coerentemente con la Legge di
Stabilità 2015). Si considerano, quindi, “privilegiati i regimi fiscali di Stati o
territori individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni” (D.M.
23 gennaio 2002 e successive modificazioni). Fuoriusciti ad esempio,
Filippine, Malesia
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 88
Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015)
Il risvolto pratico delle novità
► La norma NON sancisce più l’indeducibilità assoluta dei
componenti negativi di reddito ma ne ammette la deducibilità
“nei limiti del loro valore normale”
► Secondo la “vecchia” norma, se non era dimostrata una delle
due esimenti il costo era integralmente indeducibile. Si poteva
pregiudicare l’integrale deduzione del costo di acquisto di beni
a prezzi e a condizioni di mercato per la sola ragione che la
controparte black list non fosse caratterizzata da una struttura
considerata adeguata
► Alla luce della nuova normativa, quindi, la determinazione del
VN della transazione appare un aspetto cruciale, ancorché non
sempre agevole per il contribuente
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 89
Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015)
► Deduzione integrale del costo se la scelta del contribuente di
intrattenere rapporti con un determinato fornitore risponde ad
un effettivo interesse apprezzabile (e dimostrabile) dal punto di
vista economico-aziendale, unitamente alla concreta
esecuzione dell’operazione
► Il mantenimento della seconda esimente potrebbe essere
giustificata anche per i casi in cui la dimostrazione del VN della
transazione è estremamente complesso = la dimostrazione
dell’effettivo interesse economico potrebbe essere l’unica
alternativa al fine di dedurre integralmente il costo
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 90
Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015)
La seconda esimente
► Informazioni/documentazione per la concreta esecuzione (e.g.):► Fatture di acquisto;
► Bolle doganali;
► Carichi del magazzino.
► Informazioni/documentazione per effettivo interesse economico (e.g.):► Descrivere in modo dettagliato la tipologia del bene/servizio acquistato;
► Descrizione e rappresentazione della marginalità dell’operazione che ha determinato la
massimizzazione del profitto tassato in Italia in capo al contribuente;
► Prezzo dell’operazione particolarmente vantaggioso ad esempio supportato da preventivi e
comparazioni con i prezzi praticati da altri fornitori (e.g., proposta di acquisto, email);
► La presenza di costi accessori (e.g., stoccaggio, magazzino) che la scelta di quel fornitore ha
consentito di evitare/minimizzare anche da un punto di vista logistico;
► Qualità del prodotto fornito supportata da relativa comparazione tecnica sulle sue
caratteristiche;
► Modalità e condizioni commerciali dell’operazione;
► Possibilità di acquisire il prodotto presso altri fornitori (ogni elemento che ha spinto alla scelta di
questo fornitore è rilevante in tal senso).
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 91
Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015)
Il concetto di valore normale
► La definizione di VN ai fini delle imposte sui redditi prevede il
confronto del prezzo dell’operazione oggetto di analisi con
quello di una transazione ad essa comparabile per beni (o
servizi) e per condizioni, facendo riferimento “in quanto
possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni
o i servizi”
► La definizione di VN di cui all’art. 9 del Tuir ed il processo
necessario per la sua determinazione è assimilabile a quello
del metodo del confronto del prezzo (cd. CUP, comparable
uncontrolled price) delineato dall’OCSE
► Il CUP, tuttavia, può essere utilizzato esclusivamente per una
tipologia limitata di transazioni mentre è inutilizzabile per la
determinazione del VN di transazioni senza comparabili
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 92
Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015)
Obblighi dichiarativi► Obbligo di monitorare tali operazioni tramite specifiche variazioni in aumento
e in diminuzione nel Modello Unico (2016)
Nel rigo RF29, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui all’art. 110, commi 10 e 12-bis, del TUIR derivanti da operazioni,
che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati
individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero
derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori individuati con il predetto decreto.
Nel rigo RF52, colonna 2, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta
esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivante da
prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 110 del
TUIR. Nella colonna 1, va indicata la quota delle predette spese e altri componenti negativi eccedenti il valore normale per i quali, per effetto
dell’esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo; tale
quota va ricompresa anche nella colonna 2.
► L’eventuale inadempimento di tale onere comporta l’applicazione della
sanzione nella misura del 10% dell’importo complessivo dei costi non indicati
separatamente, con un minimo di Euro 500 e un massimo di Euro 50.000,
ferma restando, ricorrendone le condizioni, la deducibilità del relativo
componente negativo di reddito
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 93
Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (dal FY2016)
► La Legge di stabilità 2016 ha abrogato il regime di deducibilità dei
costi black list abolendo i commi da 10 a 12bis dell’art. 110 del Tuir a
partire dal periodo di imposta 2016 (per i soggetti solari)
► La deduzione dei costi black list dipende dai criteri di carattere
generale (e.g., competenza, inerenza)
► Eliminazione della separata indicazione di tali costi in dichiarazione (e
della relativa sanzione)
► La norma è chiara nello stabilire che si applica dal 2016 (dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 per i
contribuenti “non solari”), attenzione agli anni passati
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 94
La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC)
Art. 8, D.L. del 14/09/2015 n. 147
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 95
La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2014)
► Disciplina CFC: tassazione per trasparenza, in capo ai soggetti controllanti
residenti, degli utili prodotti da soggetti controllati – e collegati - situati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall’effettiva
distribuzione degli utili (dividendi) (Artt. 167 e 168 del Tuir)
► Applicazione della normativa anche nei confronti di soggetti esteri controllati
NON black list al ricorrere delle seguenti condizioni (Art. 167 c. 8-bis del Tuir):► Siano sottoposti ad un’imposizione effettiva estera inferiore a più della metà di quella che
avrebbero assolto se residenti in Italia; e
► Abbiano conseguito proventi derivanti, in maggior parte, da «passive income» o da servizi
infragruppo.
► Finalità: impedire che gli utili prodotti nel territorio dello Stato vengano
fittiziamente delocalizzati presso soggetti esteri situati in Stati o territori a
tassazione privilegiata
► La tassazione per trasparenza può essere evitata mediante l’obbligatoria
presentazione di un interpello
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 96
La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015)
► Il Decreto Internazionalizzazione incide sia da un punto di vista
sostanziale che procedurale sulla normativa a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello
stesso (i.e., dal 2015):
► Modificando l’ambito di applicazione territoriale;
► Abrogando la natura obbligatoria dell’interpello disapplicativo;
► Modificando la determinazione del reddito prodotto dalla
partecipata estera;
► Introducendo semplificazioni con riferimento alla determinazione
dell’effettivo livello di tassazione per le CFC NON black list;
► Prevedendo un nuovo procedimento accertativo;
► Stabilendo, in alcuni casi, un nuovo obbligo di segnalazione nella
dichiarazione dei redditi ed un relativo regime sanzionatorio;
► Abrogando le disposizioni in materia di imprese estere collegate.
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 97
La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015)
► Ambito di applicazione: di fatto i paesi da considerare sono quelli
identificati dal D.M. 21 novembre 2001 (e successive modificazioni),
tenendo conto dei regimi che hanno un livello di tassazione generale
inferiore al 50% di quello italiano anche se per effetto di regimi
speciali (ad oggi manca il provvedimento per identificarli). Fuoriusciti:
Malesia, Filippine, Singapore
► Abrogazione della natura obbligatoria dell’interpello disapplicativo:
viene operato un allineamento della disciplina CFC alla previgente
normativa in tema di indeducibilità dei costi black list, la dimostrazione
delle circostanze esimenti può avvenire:
► Preventivamente al realizzarsi dell’operazione, mediante la presentazione
di un’apposita istanza di interpello (cd. “probatorio”, risposta entro 120
giorni);
► Successivamente alla realizzazione dell’operazione, durante lo
svolgimento di un’eventuale attività di controllo da parte
dell’Amministrazione finanziaria
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 98
La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015)
► Modifica del criterio di determinazione del reddito prodotto dalla
partecipata estera: si applicano tutte le regole di determinazione del
reddito previste per le imprese residenti (con le difficoltà del caso): (i)
Ace, (ii) società non operative, (iii) studi di settore, (iv) parametri.
Eccezione per la rateizzazione delle plusvalenze (come già avveniva
con la precedente disposizione)
► Semplificazioni per la determinazione dell’effettivo livello di tassazione
per le CFC NON black list: l’applicazione della disciplina CFC alle
controllate NON black list è soggetta ad un doppio test (art. 167, c. 8
bis del Tuir):
► tax rate test; e
► passive income test.
► Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (non
ancora emanato) saranno indicati i criteri per determinare l’effettivo
livello di tassazione (tax rate test) con modalità semplificate, tra cui
quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base
imponibile
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 99
La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015)
► Nuovo procedimento accertativo: se il contribuente ottiene risposta
favorevole all’istanza di interpello (adesso facoltativo), in sede di
controllo NON è tenuto a dimostrare la sussistenza delle esimenti
(L’Ufficio ha, però, facoltà di controllare la veridicità e la completezza
delle informazioni precedentemente fornite)
Se il contribuente (i) NON presenta istanza di interpello oppure (ii)
riceve risposta negativa: prima di procedere all’emissione dell’avviso
di accertamento, l’Ufficio concede la possibilità di fornire (entro 90
giorni), le prove per la disapplicazione della normativa CFC
Finalità: obbligo di contraddittorio finalizzato a:► evitare che siano emessi avvisi di accertamento infondati; e
► dare attuazione a quel principio generale di collaborazione tra Amministrazione
finanziaria e contribuente, sancito, tra l’altro, dallo Statuto per la tutela dei diritti del
contribuente
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 100
La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015)
► Nuovo obbligo di segnalazione nella dichiarazione dei redditi e
relativo regime sanzionatorio: garantire l’efficacia accertativa
degli Uffici, l’indicazione costituisce elemento segnaletico per i
contribuenti che NON hanno (preventivamente) presentato
istanza di interpello oppure hanno ottenuto parere negativo
Ricostruzione analitica del reddito nel quadro FC anche se non
riportato nel quadro RM (quindi non soggetto a tassazione)
“Art. 167, comma 8-quater” ed “Esimente” devono essere compilate al fine di segnalare, da parte dei
contribuenti che non hanno applicato la disciplina dell’art. 167 del TUIR, che, pur sussistendo le
esimenti di cui al comma 5 dell’art. 167 del TUIR, non è stata presentata istanza di interpello
disapplicativo oppure è stata presentata ma non è stata ottenuta risposta favorevole
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 101
La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015)
Specifico regime sanzionatorio: quando l’omissione o incompletezza
riguarda tale segnalazione si applica una sanzione amministrativa
pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e
imputabile nel periodo di imposta, anche solo teoricamente, al
soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con
un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000. La sanzione nella
misura minima si applica nel caso in cui il reddito della controllata
estera sia negativo
► Abrogazione delle disposizioni in materia di imprese estere collegate:
Abrogazione dell’Art. 168 del Tuir che nel corso degli anni ha
generato difficoltà applicative dovute principalmente alla difficoltà di
ottenere i dati amministrativi di società partecipate ma non controllate
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 102
La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2016)
Modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016
► A decorrere dal periodo di imposta 2016, ai fini della normativa CFC,
si considerano privilegiati i regimi fiscali, anche speciali (ad oggi
concetto incerto), di Stati o territori se il livello nominale di tassazione
sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia
► In pratica, la tassazione nominale dello Stato estero – anche
conseguente all’applicazione di regimi speciali – deve risultare
inferiore al 50% di quella applicabile in Italia (i.e., 13,75% per il FY16
e 12% dal FY17)
► IRAP non dovrebbe rilevare (cfr. Circ. A.E. 51E/2010)
► Eccezione per i paesi EU e SEE con i quali l’Italia abbia un accordo
per lo scambio di informazioni (per questi resta applicabile CFC white
list ex art. 167, comma 8-bis)
► CFC “vecchia” black list, tassazione nominale VS CFC white list,
tassazione effettiva (difformità da un punto di vista di onere per il
contribuente)
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 103
Il credito di imposta esteroArt. 15, D.L. del 14/09/2015 n. 147
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 104
Il credito di imposta estero
► Il credito per le imposte estere (Art. 165 del Tuir) è stato introdotto nel
1973 e ha subito numerose modifiche legislative ed interpretative, la
più rilevante delle quali è stata la riforma Tremonti del 2004
► Nell’ultimo periodo due interventi importanti:
► il primo interpretativo (Circ. A.E. 9E/2015);
► il secondo normativo (Decreto internazionalizzazione)
► Mentre il primo ha fornito chiarimenti interpretativi, il secondo ha
operato due correzioni all’Art. 165 del Tuir:
► estensione non solo ai titolari di reddito d’impresa di: (i) detrarre le imposte estere
per competenza e di (ii) riportare in avanti e indietro l’eccedenza di credito per
imposte estere;
► accreditabilità di tutte le imposte estere sul reddito, ancorché non previste dalla
convenzione (eventualmente) applicabile fra l’Italia e il Paese della fonte
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 105
Il credito di imposta estero
Accreditabilità extra-convenzionale
► Norma interpretativa: sono detraibili sia le imposte previste nelle
convenzioni contro le doppie imposizioni, sia ogni altra imposta o
tributo estero purché incida sul reddito
► In caso di incertezza in merito alla natura del tributo (imposte + tasse,
accezione ampia?) NON enunciato dalla convenzione, il contribuente
può presentare istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 dello Statuto
del Contribuente
► Ambito di applicazione: situazioni escluse dalle previsioni
convenzionali per via:
► della natura dell’ente impositore: alcuni trattati elencano solo le imposte
prelevate a livello centrale ma non quelle previste a livello territoriale (e.g.,
Stati Uniti d’America)
► della novità dell’imposta rispetto al trattato: imposte estere che si
sostituiscono/aggiungono alle imposte già previste dal trattato (ci sono
trattati che prevedono già questa fattispecie)
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 106
Il credito di imposta estero
► della mancanza di un trattato: in assenza del trattato, l’art. 165 del Tuir
colma autonomamente tale lacuna
► delle caratteristiche dell’imposta: i principi del nostro ordinamento guidano
la verifica sulla natura del tributo estero = se l’imposta estera ha inciso un
reddito (secondo i canoni italiani) allora potrebbe essere creditabile in
Italia
► Attenzione alle imposte pagate all’estero, potrebbero esserci
opportunità di recuperabilità in Italia
► Principio: le imposte estere che difettano del presupposto
applicativo dell’art. 165 del Tuir (e.g., reddito di impresa tassato
all’estero in assenza di stabile organizzazione) possono essere
considerate componenti negativi deducibili ai fini della
determinazione del reddito complessivo in quanto costi inerenti
l’attività d’impresa (cfr. Circ. A.E. 9E/2015)
► Interpello (facoltativo): valutarne la presentazione
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 107
Novità IRAP
Legge di Stabilità 2015, Art. 1, c. 20-21 - Legge di Stabilità 2016, Art. 1, c. 68-73 - D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 108
Novità IRAP – Sommario
► Legge di Stabilità 2015 – impatto sui bilanci di esercizio al 31.12.2015
Credito di imposta del 10%
Deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato
► Legge di Stabilità 2016 – impatto sui bilanci di esercizio successivi a quelli in corso al
31.12.2016
Deducibilità parziale del costo dei lavoratori stagionali
► D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 – Schemi di bilancio delle società industriali e
commerciali – impatto sui bilanci di esercizio al 31.12.2016
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 109
Novità IRAP – Deduzione integrale del costo del lavoro
► Ambito soggettivo: Società di capitali ed enti commerciali, imprese individuali e società
di persone, banche e finanziarie, imprese assicurative e professionisti. Incluse le
imprese che operano in «concessione» e a «tariffa».
► Modalità applicative: deduzione dalla base imponibile IRAP per differenza delle spese
per il personale dipendente impiegato a tempo indeterminato, eccedenti l’ammontare
delle deduzioni spettanti concernenti il cuneo fiscale, i contratti di formazione e lavoro
e la R&S (articolo 11, comma 1, lettera a)), di quelle riconosciute in favore delle
imprese di autotrasporto merci (1-bis)) e dei soggetti di minori dimensioni (4-bis.1))
nonché quelle per incremento occupazionale (4-quater)).
► Rilevanza degli oneri del personale per competenza che rappresentano un debito
certo (i.e. TFR e relative rivalutazioni). Accantonamenti per costi del personale relativi
ad oneri futuri ovvero eventi incerti rileveranno al momento del realizzo.
►Iscrizione in bilancio della fiscalità anticipata ai fini IRAP su fondi del personale
stanziati in bilancio.
► Recapture della eventuale maggiore deduzione IRAP calcolata ai fini IRES tenendo
conto nel «costo del personale» anche di fondi del personale per accantonamenti non
deducibili.
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 110
Novità IRAP – Credito di imposta del 10%
► Ambito soggettivo: Società di capitali ed enti commerciali, imprese individuali e società
di persone, banche e finanziarie, imprese assicurative e professionisti che non si
avvalgono di lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato.
► Modalità applicative: Il credito di imposta è pari al 10% dell’imposta lorda indicata
nella dichiarazione IRAP e quindi al lordo eventuali detrazioni di imposta ovvero crediti
relativi.
► Il Credito di imposta è compensabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e quindi soggiace al limite generale di compensazione di euro
700.000 per anno solare.
►Decorrenza: a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2014 (i.e. a
partire dal 2015). La compensazione potrà effettuarsi a partire dall’anno nel corso del
quale è presentata la dichiarazione IRAP (i.e. dal 2016 per il credito di imposta relativo
al 2015).
►Iscrizione in bilancio con contropartita a conto economico la voce 22 come provento
tributario ovvero come componente «straordinario» in E20.
►Rilevanza a titolo di «sopravvenienza attiva» ai fini IRES nel periodo di maturazione
del credito (i.e. presentazione della dichiarazione IRAP). No impatto su deduzione
forfettaria IRAP del 10% per eccedenza di oneri finanziari indeducibili.
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 111
Novità IRAP – Legge di Stabilità 2016
► Deducibilità parziale del costo dei lavoratori stagionali:
Inclusione del costo del personale per lavoratori stagionali nella deduzione del costo
del lavoro a tempo indeterminato introdotta dalla Legge di Stabilità 2015.
Decorrenza dubbia: non prevista dalla norma di legge. Possibile effetto retroattivo già
al periodo di imposta 2015.
Il lavoratore deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi di
imposta. La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo
stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di
cessazione del precedente contratto.
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 112
Novità IRAPSchemi di bilancio delle società industriali e commerciali
► Eliminazione della macro classe di conto economico E) relativa alla gestione
straordinaria del reddito.
► A partire dal 2016 i ricavi e costi rileveranno in base alla loro natura finanziaria o meno
ed in particolare:
A) Valore della Produzione,
B) Costi della Produzione,
C) Proventi ed oneri finanziari,
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.
► Le disposizioni previste in merito alla modifica degli schemi di bilancio non dovranno
comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
► Impatto eventuale ai fini IRAP di poste «straordinarie» attualmente escluse dalla
formazione del reddito imponibile IRAP (i.e. imposte esercizi precedente, componenti
estranei all’ordinaria attività di impresa, operazioni di riorganizzazione aziendale, etc.).
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 113
Le spese di rappresentanza Art. 9, D.L. del 14/09/2015 n. 147
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 114
Le spese di rappresentanza
► Aumento dei limiti di deducibilità in funzione di una maggior
consapevolezza della rilevanza di tali costi nelle moderne economie
ai fini del processo di generazione dei ricavi
Norma ante modifica - Limiti di deducibilità
► Art. 108 comma 2 TUIR “le spese di rappresentanza sono deducibili
nel periodo d’imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di
inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle
stesse..”
► Riferimento al D.M. 19 novembre 2008, deducibilità nel limite del:
► 1,3% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica entro Euro 10 Mln;
► 0,5% per la parte di ricavi e proventi caratteristici compresa tra Euro 10 e Euro 50
Mln;
► 0,1%, per la parte di ricavi e proventi eccedenti Euro 50 Mln.
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 115
Le spese di rappresentanza
Norma post modifiche
► Nuovi limiti di deducibilità:► 1,5% dei ricavi e altri proventi entro Euro 10 Mln;
► 0,6% dei ricavi e altri proventi compresi tra Euro 10 e Euro 50 Mln;
► 0,4% dei ricavi e altri proventi oltre Euro 50 Mln.
► Possibile variazione dei tetti massimi a seguito di un (eventuale) futuro
Decreto Ministeriale
Decorrenza delle modifiche
► Le previsioni in commento si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto
(FY2016)
Interpello
► Introdotta a partire dal 2016 la possibilità di presentare interpello
(“qualificatorio”, 90 giorni per la risposta) per conoscere la corretta
qualificazione delle spese sostenute dal contribuente tra quelle di pubblicità,
propaganda o rappresentanza (Art. 108, c. 4-bis del Tuir)
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 116
L’agevolazione “Art-Bonus” Art. 1, c. 318-319, L. 208/2015
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 117
L’agevolazione “Art-Bonus”
► Finalità: incentivare il mecenatismo a favore del patrimonio culturale
con un’agevolazione fiscale più semplice ed efficace per le erogazioni
liberali riguardanti i beni culturali
► Beneficiari: persone fisiche e giuridiche che hanno effettuato
erogazioni liberali tramite pagamenti tracciati (i.e., bonifici bancari o
postali, carte di credito, di debito o prepagate, assegni circolari o
bancari)
► Ammontare: credito d’imposta pari al 65% che la Legge di Stabilità
2016 ha reso permanente (inizialmente l’agevolazione aveva natura
temporanea per il solo triennio 2014-2016)
► Limiti: persone fisiche e enti che non svolgono attività commerciale:
15% del reddito imponibile. Titolari di reddito d’impresa: 5 per mille dei
ricavi annui. Disapplicato quanto previsto ai fini IRES, in tema di
deduzioni di oneri di utilità sociale (Art. 100, c. 2, lett) f) e g), del Tuir):
concetto di alternatività
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 118
L’agevolazione “Art-Bonus”
► Destinazione: finalità specifiche appositamente individuate dal D.L.
83/2014:
► interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
► sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
(e.g., musei, biblioteche e parchi archeologici);
► realizzazione di nuove strutture o restauro di quelle esistenti se
appartenenti a fondazioni lirico sinfoniche o a istituzioni pubbliche che
operano nello spettacolo senza fini di lucro.
► Utilizzo: il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari
importo e - per i titolari di reddito di impresa - è utilizzabile tramite
compensazione orizzontale (modello F24, codice tributo 6842). Non
soggiace alle specifiche norme limitative alla compensazione dei
crediti. In caso di mancato utilizzo (in tutto o in parte), l’ammontare
residuo è utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi,
secondo le modalità proprie del credito
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 119
L’agevolazione “Art-Bonus”
► Quando: a partire dal 1° giorno del periodo di imposta
successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali
► Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi
(quadro RU, Sezione I)
► L’erogazione liberale contabilizzata in CE non è deducibile dal
reddito d’impresa perché si originerebbero due benefici fiscali:
le deducibilità dal reddito + il credito d’imposta
► Non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 120
Crediti - novitàArt. 13, D.Lgs n. 147/2015
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 121
Crediti - novità
L’art. 13 del D.Lgs. n. 147/2015 ha apportato modifiche riguardanti:
a) le perdite e le svalutazioni su crediti in procedura concorsuale e di modesta entità
(decorrenza dal periodo di imposta in corso al 7/10/2015)
b) la rinuncia o conversione ai/dei crediti da parte dei soci (decorrenza dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 7/10/2015.
Le novità di cui alla lett. a):
1. inclusione di nuove fattispecie nelle procedure concorsuali o equiparate:
piani di risanamento attestati ex. art. 67 c.1 lett. d) RD 267/42
procedure estere equivalenti, previste in Stati con i quali esiste uno scambio di
informazioni
2. per i crediti di modesta entità e i crediti in procedura concorsuale/equiparata :
la perdita è deducibile nel periodo di imputazione a bilancio anche se successivo
a quello in cui sono decorsi 6 mesi dalla scadenza o il debitore si considera
assoggettato a procedura; ciò purché l’imputazione non avvenga in un periodo
successivo a quello in cui i crediti devono essere cancellati secondo corretti
principi contabili (nuovo comma 5-bis art. 101 TUIR).
la svalutazione contabile, non dedotta nel periodo in cui sussistono gli elementi
certi e precisi (scadenza/procedura), è deducibile nell’esercizio di cancellazione
del credito dal bilancio, secondo corretti principi contabili (norma interpretativa),
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 122
Regime IRES della rinuncia ai crediti da parte dei soci e della conversione dei crediti in strumenti partecipativi
L’art. 88, comma 4, del T.U.I.R., precedentemente alle modifiche apportate dal
d.lgs. n. 147/2015, stabiliva che
non si consideravano sopravvenienze attive per le società
• i versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e gli apporti
dei possessori di strum. fin. similari alle azioni
• le rinunce ai crediti (finanziari e commerciali) fatte da soci
• la riduzione dei debiti della società nelle procedure liquidatorie (i.e.
concordato fallimentare o preventivo)
• la riduzione dei debiti per la parte eccedente le perdite fiscali, anche
pregresse, della società nelle procedure finalizzate al proseguimento
dell’attività (i.e. accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. o di piano
attestato di risanamento ex art. 67, c. 3, l. d), L.F.)
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 123
Regime IRES della rinuncia ai crediti da parte dei soci e della conversione dei crediti in strumenti partecipativi
L’art. 88, commi 4 (modificato), 4-bis (nuovo) e 4-ter (nuovo) del T.U.I.R., nella versione risultante dalle
modifiche del D.Lgs. n. 147/2015, applicabile dal 2016, dispone che
non si considerano sopravvenienze attive per le società
• i versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e gli apporti dei possessori di strum. fin.
similari alle azioni
• la rinuncia ai crediti (fin.ri e comm.li) da parte dei soci fino a concorrenza del relativo valore fiscale,
che il socio è tenuto a comunicare alla partecipata, altrimenti il valore fiscale del credito è assunto pari a
zero
• la conversione del credito in partecipazioni della società fino a concorrenza del valore fiscale del
credito al netto delle perdite deducibili per il creditore a seguito e per effetto della conversione
• la riduzione dei debiti della società nelle procedure liquidatorie (concordato fallimentare, preventivo
liquidatorio + procedure equivalenti in Stati/territori che scambiano informazioni)
• la riduzione dei debiti per la parte eccedente il 100% delle perdite fiscali e le eccedenze di interessi
indeducibili, anche pregresse, della società nelle procedure finalizzate al proseguimento dell’attività
(accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F., piano attestato di risanamento ex art. 67, c. 3, l. d), L.F.
+ procedure estere equivalenti). Rilevano anche perdite trasferite al consolidato
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 124Presentation title
La novità principale consiste, dunque, nel circoscrivere, ai fini IRES, la neutralità delle
rinunce ai crediti - sia se sorti direttamente in capo al socio, sia se acquistati da terzi -
alla parte del debito estinto corrispondente al valore fiscalmente riconosciuto dei
crediti stessi presso il socio, con la conseguenza che, sino a concorrenza di tale
valore, il socio aumenta il costo della partecipazione e la società partecipata rileva un
incremento patrimoniale non tassabile, mentre l’eccedenza costituisce per
quest’ultima una sopravvenienza imponibile
Evita che la deduzione delle perdite su crediti si accompagni ad una speculare
detassazione dell’insussistenza dei debiti quando crediti e debiti hanno valori fiscali
differenti
Non avendo natura antielusiva non può essere disapplicata (cfr. relazione illustrativa)
Analogo trattamento viene esteso alle operazioni di conversione dei crediti in
partecipazioni della società, non soltanto nell’ipotesi in cui il creditore è già socio della
società debitrice, ma anche qualora lo diventi proprio per effetto della conversione
dell’esposizione debitoria in un rapporto partecipativo
Regime IRES della rinuncia ai crediti da parte dei soci e della conversione dei crediti in strumenti partecipativi
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 125Presentation title
Ai fini della determinazione del valore fiscale del credito convertito, si deve tenere
conto anche delle perdite deducibili per effetto della conversione, che risultano
deducibili per il creditore e concorrono, quindi, a formare la sopravvenienza attiva
tassabile nei confronti della società
Parallelamente, assumendo la partecipazione il valore fiscale del credito convertito
(che è nettato anche dell’eventuale perdita registrata a seguito della conversione), la
differenza rispetto al valore nominale del credito stesso è irrilevante in capo al socio
Il descritto regime fiscale delle rinunce ai crediti (o della loro conversione in
partecipazioni) da parte dei soci ha una portata innovativa principalmente per le
società che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, posto che,
secondo l’OIC 28, tali operazioni non hanno alcuna ricaduta sul conto economico, in
quanto è previsto che la remissione del debito trasforma tale passività in una posta di
patrimonio netto della società avente natura di riserva di capitale
Ciò non di meno, sul piano fiscale, si genererà un fenomeno di tassazione, da gestire,
in via extra contabile, con la tecnica delle variazioni in aumento in sede di
dichiarazione dei redditi
Regime IRES della rinuncia ai crediti da parte dei soci e della conversione dei crediti in strumenti partecipativi
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 126Presentation title
Per le società che adottano gli IAS/IFRS, invece, l’estinzione del debito a fronte dell’emissione di uno
strumento partecipativo implica la necessità di rilevare contabilmente detto strumento al fair value e di
imputare la differenza tra questo valore ed il valore nominale del debito al conto economico (IFRIC 19)
Tale circostanza ha suscitato negli interpreti il dubbio se il provento così rilevato nel conto economico
debba considerarsi tassabile, in virtù del noto principio di «derivazione rafforzata» valido per i soggetti
IAS adopter, ovvero debba comunque restare estraneo alla formazione del reddito imponibile, in
quanto la previsione contenuta nel precedente art. 88, comma 4, del T.U.I.R., avrebbe una valenza
generale che prescinde dalle modalità con le quali l’operazione trova rappresentazione in bilancio
La modifica normativa in commento risolve, almeno per il futuro, il problema, introducendo un criterio di
tassazione univoco che prescinde dai principi contabili utilizzati
Regime IRES della rinuncia ai crediti da parte dei soci e della conversione dei crediti in strumenti partecipativi
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 127
► Per quanto specificamente attiene alle imprese bancarie e finanziarie, va tenuto
presente che le rettifiche di valore dei crediti operate in bilancio riducono
immediatamente, per un corrispondente importo, il valore fiscale dei crediti, ancorché la
deducibilità delle stesse sia stata diluita nel tempo secondo i ben conosciuti
meccanismi di ripartizione in quote costanti tra un predeterminato numero di esercizi
► Ciò comporta che le operazioni di conversione di crediti svalutati in strumenti di
partecipazione al capitale della società debitrice, effettuate a far tempo dall’esercizio
successivo al 2015 (per le società aventi l’esercizio ordinato in coincidenza con l’anno
solare), non saranno più assistite dal regime di neutralità fiscale in precedenza in
vigore, ma genereranno i presupposti per l’assoggettamento ad imposta (IRES), in
capo al soggetto debitore, dell’eccedenza del valore nominale del debito estinto rispetto
al valore fiscalmente riconosciuto della speculare posizione creditoria vantata dalla
banca/finanziaria
► L’anzidetta eccedenza rimarrà, peraltro, irrilevante qualora la conversione del debito in
strumenti partecipativi avvenga nel contesto delle procedure liquidatorie o finalizzate al
proseguimento dell’attività d’impresa richiamate dal nuovo comma 4-ter dell’art. 88 del
T.U.I.R. – tuttavia, nelle procedure finalizzate al proseguimento dell’attività si dovranno
utilizzare le perdite e le eccedenze di interessi
Presentation title
Regime IRES della rinuncia ai crediti da parte dei soci e della conversione dei crediti in strumenti partecipativi
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 128
Deducibilità svalutazioni e DTA
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 129Presentation title
► Nuovo regime fiscale applicabile dal 2015L’art. 16 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 ha modificato nuovamente il regime di deducibilità delle svalutazioni
e delle perdite su crediti verso la clientela per gli enti creditizi e finanziari, di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87
In particolare, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, le svalutazioni e le perdite
su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo sono deducibili, sia ai fini IRES che IRAP,
integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio, al pari delle perdite realizzate mediante cessione
a titolo oneroso
Le svalutazioni e le perdite, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, si assumono al
netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, come già previsto dalla normativa previgente
La nuova disciplina esplica effetti anche nei confronti delle imprese di assicurazione, in virtù dell’applicabilità
alle stesse delle disposizioni dettate dall’art. 106, comma 3, del TUIR in materia di IRES (cfr. art. 16, comma
9, D.Lgs. n. 173/1997), e delle modifiche in tal senso introdotte nell’art. 7 del D.Lgs. n. 446/1997 in materia
di IRAP
Ai fini della determinazione degli acconti IRES ed IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2015, nonché per i due periodi d'imposta successivi, non si tiene conto delle novità in commento
Trattamento fiscale delle svalutazioni e perdite su crediti
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 130Presentation title
► Regime transitorio applicabile alle svalutazioni e le perdite su crediti rilevate
prima del 2015
Sempre all’art. 16 del D.L. n. 83/2015, il legislatore ha previsto un regime transitorio al fine di disciplinare il
passaggio dal vecchio regime (che ammetteva la deducibilità in cinque esercizi delle svalutazioni e perdite
diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso) al nuovo (che, a regime, consente
l’integrale deducibilità nell’esercizio di rilevazione di tutte le svalutazioni e perdite su crediti verso la
clientela)
In particolare, è stato disposto che, per il primo periodo di applicazione, le svalutazioni e le perdite su
crediti, diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili sia ai fini IRES
che IRAP nei limiti del 75%
La residua quota (25%), così come le svalutazioni e perdite su crediti iscritte in bilancio fino all'esercizio in
corso al 31 dicembre 2014 ancora in attesa di essere dedotte ai fini fiscali (per «diciottesimi» o per
«quinti») – sono invece deducibili ai fini IRES ed IRAP secondo il seguente piano di rientro:
► per il 5% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016;
► per l'8% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;
► per il 10% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;
► per il 12% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre
2024;
► per il 5% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025
Trattamento fiscale delle svalutazioni e perdite su crediti
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 131Presentation title
Trasformazione DTA in credito d’imposta
► Blocco della trasformazione in crediti di imposta delle DTA
L’art. 17 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, limita la portata del regime di trasformazione in crediti
d’imposta delle DTA (art. 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010 e successive modificazioni),
escludendo dalla trasformazione stessa le imposte anticipate relative al valore dell'avviamento e
delle altre attività immateriali iscritte per la prima volta a partire dal bilancio relativo all'esercizio in
corso alla data di entrata in vigore (i.e. 2015 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno
solare)
Resta, per contro, ferma la «trasformabilità» delle DTA relative alle attività immateriali iscritte nei
bilanci degli esercizi antecedenti, nonché delle DTA relative alle svalutazioni ed alle perdite su
crediti ancora non dedotte
Pertanto, a partire dal periodo di imposta 2015, il meccanismo di trasformazione delle imposte
anticipate opererà con riferimento a quelle risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2014,
relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, nonché alle svalutazioni e perdite
su crediti verso clientela. Per quanto riguarda queste ultime, sono da ritenere inoltre
«trasformabili» le DTA iscrivibili nel bilancio 2015, afferenti alla quota (25%) di svalutazioni e
perdite su crediti non ammessa in deduzione in tale esercizio, che va a cumularsi con l’ammontare
residuo delle eccedenze pregresse da dedurre nei modi e nei termini previsti dal D.L. n. 83/2015
Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 132
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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 133
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