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Fiscalità di bilancio e novità

Milano, 23 febbraio 2016

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Riduzione dell’aliquota IRES e Addizionale

Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 61-68

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Decorrenza ed effetti in bilancio

► A decorrere dal primo gennaio 2017, con effetto per i

periodi di imposta successivi a quello in corso al 31

dicembre 2016, l’aliquota ordinaria del 27,5% viene ridotta

al 24%

► La riduzione di aliquota produce effetti sugli stock di

imposte anticipate (DTA) e differite (DTL) al 31/12/2015

(IAS 12, par. 46 e OIC 25, par. 45 e 91)

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Modifiche aliquota IRES – Imprese bancarie e

finanziarie

► La riduzione di aliquota è stata accompagnata dall’introduzione, con

la medesima decorrenza, nei confronti degli enti bancari e finanziari,

nonché della Banca d’Italia, di un’addizionale del 3,5 per cento, in

modo da mantenere sostanzialmente inalterata la misura dell’imposta

sul reddito

► Tale maggiorazione risponde alla finalità di evitare la svalutazione

delle attività per imposte anticipate iscritte nei bilanci degli enti

predetti, che avrebbe conseguenze pesanti in termini di

depauperamento del patrimonio valido ai fini di vigilanza

► Per enti bancari e finanziari si intendono: istituti di credito, SGR di

fondi mobiliari, capogruppo di gruppi bancari, SIM, intermediari fin.ri,

istituti di moneta elettronica e di pagamento e società finanziarie – NO

assicurazione

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► L’efficacia della norma non è i. limitata temporalmente e ii. non è nemmeno

condizionata al perdurare dell’elevato ammontare delle DTA nei bilanci degli

enti creditizi e finanziari (dovute, in particolare, alle norme operanti ratione

temporis sulle svalutazioni dei crediti vs la clientela) che ne hanno richiesto

l’introduzione per evitare la riduzione dell’attivo di detti soggetti

► Il limitato ambito soggettivo di applicazione dell’addizionale (i.e. settore

finanziario) e la natura di misura permanente ed incondizionata della stessa

potrebbero costituire il presupposto di eventuali censure da parte della Corte

Costituzionale (cfr. Sentenza Corte Cost. n. 10 del 2015 su Robin Hood Tax).

Si pensi ad una banca neocostituita nel 2016 ovvero ad una banca che

abbia convertito tutte le proprie DTA in crediti che, pur non avendo DTA da

‘’salvaguardare’’, siano costrette ad assolvere l’IRES al 27,5%. Il Senato

della Repubblica nel proprio Dossier di gennaio 2016, Volume I, Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità

2016) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pare voler segnalare la sussistenza

del rischio di incostituzionalità della norma

Modifiche all’aliquota IRES – considerazioni finali

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Modifiche aliquota IRES – Imprese bancarie e finanziarie

►Analogamente a quanto avvenuto con l’addizionale gravante sui settori

bancario ed assicurativo per il solo esercizio 2013 (8,5 per cento), è

stabilito che l’aliquota incrementale dovrà comunque essere applicata

autonomamente su base individuale, anche nel caso di partecipazione al

consolidato fiscale (e trasparenza), non confluendo nella tassazione

globale della fiscal unit

►L’incidenza dell’aliquota addizionale sarà attenuata dalla modifica

apportata al regime di deducibilità degli interessi passivi, ai fini tanto

dell’IRES che dell’IRAP, per effetto della quale, sempre a far tempo

dall’esercizio 2017, gli interessi medesimi concorreranno integralmente

alla formazione delle basi imponibili dei predetti tributi, anziché nel limite

del 96 per cento del loro ammontare, come attualmente previsto

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Rideterminazione altre aliquote

► Al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e

delle plusvalenze, un decreto del MEF dovrà rideterminare

proporzionalmente le percentuali di cui agli articoli del TUIR:

► Articolo 47, comma 1, TUIR: distribuzione utili ai soci (oggi 49,72%);

► Articolo 58, comma 2, TUIR: plusvalenze (oggi 49,72%, non varieranno per i

soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR);

► Articolo 59, TUIR: dividendi (oggi 49,72%);

► Articolo 68, comma 3, TUIR: plusvalenze realizzate mediante cessione di

partecipazioni qualificate (oggi 49,72%, non varieranno per i soggetti di cui

all’articolo 5 del TUIR)

► Articolo 4, comma 1 q), D.Lgs. n. 344/2003: utili percepiti da enti non commerciali

(oggi 77,74%)

Il decreto fisserà anche la disciplina transitoria e la decorrenza delle nuove aliquote

(probabilmente, per le distribuzioni di dividendi relativi a utili formati a partire dal 2017;

plusvalenze realizzate dal 2018)

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Aliquote non modificate

► È già stata ridotta dalla Legge di Stabilità 2016 l'aliquota della mini-

ritenuta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un

imposta sul reddito delle società e residenti in paesi white list

dell’Unione Europea/Spazio Economico Europeo. Infatti, l’aliquota ora

pari all’1,375% si ridurrà all’1,20% dal 2017, con ciò favorendo enti

bancari e finanziari UE/SEE rispetto a quelli italiani

► Restano immutate: la percentuale di esenzione (5%) dei dividendi

percepiti da soggetti IRES e la ritenuta (26%) sui dividendi percepiti

da persone fisiche non imprenditori detentori di partecipazioni non

qualificate

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Rivalutazione dei beni d’impresa

Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 889 e seguenti

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Sintesi della disciplina

► Le società di capitali e degli enti residenti sottoposti a

IRES, possono effettuare la rivalutazione dei beni

d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio

dell'esercizio in corso al 31/12/2015, attraverso il

versamento di un'imposta sostitutiva:

► del 16% per i beni ammortizzabili;

► del 12% per i beni non ammortizzabili.

► Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato

attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 10%

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Rinvii normativi e prassi applicabile

► Si rendono applicabili le regole, per quanto compatibili,

degli articoli 11, 13, 14 e 15 della L. n. 342/2000, dei DM

n. 162/2001 e n. 86/2002, dei commi 475, 477 e 478

dell’art. 1. L. n. 311/2004.

► Si possono considerare valide anche le interpretazioni

fornite dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle

numerose leggi di rivalutazione succedutesi negli anni.

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Regole di base 1/2

► La rivalutazione può essere effettuata esclusivamente con

riferimento ai bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali.

Per esclusione, quindi, la rivalutazione non è fruibile nei bilanci

IAS/IFRS

► La rivalutazione ha valenza sia civilistica che fiscale. In sostanza,

la rivalutazione è necessariamente una scelta civilistica (da

operare in bilancio); operata la scelta – a differenza della

rivalutazione degli immobili (Legge n. 185/2008) - il contribuente

deve necessariamente attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione

operata in bilancio, effettuando i conseguenti versamenti di

imposta

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Regole di base 2/2

► La disciplina di rivalutazione è temporanea dato che la rivalutazione

può essere operata esclusivamente nel bilancio dell’esercizio in corso

al 31 dicembre 2015. I beni rivalutabili devono essere presenti nel

bilancio alla predetta data nonché presenti nel bilancio chiuso

nell’esercizio immediatamente precedente (31/12/2104).

Esempio: una società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, deve

verificare che i beni oggetto di rivalutazione siano presenti nel bilancio al 31 dicembre

2015 (in cui viene operata la rivalutazione) e in quello al 31 dicembre 2014.

Esempio: una società con esercizio non coincidente con l’anno solare (30 aprile), deve

verificare che i beni oggetto di rivalutazione siano presenti nel bilancio al 30 aprile 2016

(in cui viene operata la rivalutazione) e in quello al 30 aprile 2015.

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Ambito soggettivo e oggettivo

► Ambito soggettivo: società di capitale, aziende speciali e

municipalizzate, imprese individuali, e società di persone e stabili

organizzazioni

► Ambito oggettivo:

► Immobilizzazioni materiali (ammortizzabili e non)

► Immobilizzazioni immateriali che rappresentano diritti giuridicamente

tutelati (marchi, brevetti, ecc.)

► Partecipazioni in società controllata e collegate (ai sensi dell’art. 2359 del

codice civile) iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, senza che rilevi il

regime impositivo applicabile (PEX)

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Ambito oggettivo

► Sono rivalutabili anche i beni riscattati dal leasing purché il riscatto sia

intervenuto nel 2014 (art. 2, comma 3, D.M. n. 162/2001 e Circolare n.

11/E del 2009)

► Non possono formare oggetto di rivalutazione:

► magazzino (inclusi gli immobili-merce)

► avviamento e costi pluriennali

► partecipazioni non di controllo e di collegamento iscritte tra le

immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni di controllo e di collegamento

iscritte nell’attivo circolante

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«Passi» operativi 1/3

► STEP 1: individuazione dei beni da rivalutazione

► La rivalutazione va operata per «categorie omogenee», eccetto i beni

immateriali. Quindi, non ci si può limitare a rivalutare detti beni ma è

obbligatorio rivalutare tutti i beni inclusi nella categoria omogenea di

riferimento. Verificare vantaggio per partecipazioni PEX.

► STEP 2: individuazione del criterio

► scelta la categoria omogenea (o il bene immateriale) da rivalutare,

occorre determinare il quantum. I criteri adottabili sono i seguenti:► Valore esterno/corrente: valore realizzabile sul mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e

delle quotazioni di borsa (per le partecipazioni)

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«Passi» operativi 2/3

► Valore interno: valore attribuibile in base alla valutazione della capacità

produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell’impresa (è un

valore intrinseco, che “misura” il valore del bene nel contesto proprio

dell’azienda).

► All’interno della categoria omogenea rivalutata, il criterio deve essere

unico e quindi mantenuto su tutti i beni.

► L’importo della rivalutazione determinato con uno dei due criteri sopra

evidenziati, rappresenta il limite massimo, ma è possibile attestarsi ad un

valore intermedio.

► Prova: per Assirevi, con riferimento alle precedenti rivalutazioni: perizie redatte da

terzi ovvero di apposite perizie interne (purché redatte con “procedure affidabili”),

soprattutto nei casi in cui i beni rivalutati fossero già stati rivalutati in base alle altre

leggi speciali. Norma fiscale: nessun obbligo specifico ma rinvio agli ordinari criteri

di documentabilità (ad es. listini prezzo, prezzi già indicati in compravendite similari,

ecc.)

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«Passi» operativi 3/3

► STEP 3: Scelta del «metodo di rivalutazione»

► Identificato il valore da rivalutare occorre procedere con la rettifica delle

poste di bilancio. I metodi (o le tecniche) di rivalutazione sono:

► rivalutazione del costo e del fondo di ammortamento

► rivalutazione del solo costo

► riduzione del fondo di ammortamento

► Con il primo metodo: periodo di ammortamento civilistico immutato. Con i

restanti due metodi: allungamento del periodo di ammortamento.

► Il criterio di rivalutazione (valore corrente o interno) deve essere unico, il

metodo di rivalutazione può essere diverso e variare da bene a beneEsempio: se nella categoria omogenea da rivalutare sono inclusi due macchinari, per un bene si può procedere

solo rivalutando il costo e per l’altro, si può scegliere, un criterio diverso (rivalutazione del fondo di

ammortamento o rivalutazione congiunta costo/fondo)

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Decorrenza dell’ammortamento sul costo rivalutato

► Per OIC 3 (in tema di rivalutazione degli immobili): la rivalutazione

rappresenta l’ultima operazione da compiere prima delle scritture di

assestamento. L’ammortamento dell’esercizio della rivalutazione va

determinata sul costo ante-rivalutazione, il costo rivalutato va assunto,

ai fini dell’ammortamento, dall’esercizio successivo. In senso

conforme Assonime, Circolare n. 23 del 12/6/2006.

► Per l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 57/E del 2001) e per

l’Assirevi (Documento n. 71 di giugno 2001), l’ammortamento

dell’esercizio in cui la rivalutazione viene effettuata deve essere

determinato sul maggior costo rivalutato

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Effetti fiscali 1/3

► Sull’importo rivalutato va versata una imposta sostitutiva (IRES e

IRAP) di:

► 16% per i beni ammortizzabili;

► 12% per i beni non ammortizzabili (partecipazioni comprese).

► Il versamento dell’imposta deve avvenire in un’unica soluzione, entro

il termine del versamento del saldo IRES/IRAP per l’esercizio nel

corso del quale la rivalutazione viene effettuata (16/6/2016)

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Effetti fiscali 2/3

► Il maggior valore rivalutato assume rilevanza fiscale:

► A partire dal 2018 ai fini dell’ammortamento, del plafond spese di

manutenzione e società di comodo (Risoluzione n. 101/E del

2013);

► A partire dal 2019, ai fini della plus/minus da cessione dei beni.

Se il bene viene ceduto prima (dal 2016 al 2018):

► la plus/minus fiscale va determinata sul valore ante-rivalutazione;

► alla società spetta un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva assolta

relativamente al bene ceduto.

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Effetti fiscali 3/3

► Il saldo attivo di rivalutazione può essere portato ad aumento del Capitale

Sociale o iscritto in una riserva di Patrimonio netto (Voce A.III «Riserve di

rivalutazione»), al netto dell’imposta sostitutiva.

► Il saldo può essere affrancato versando un’imposta sostitutiva del 10%

con le modalità previste per la rivalutazione. La riserva è liberamente

distribuibile: non è tassato in capo alla società (a cui non spetta il credito

d’imposta) ma è tassato solo in capo al socio come dividendo (art. 47 e

art. 89, TUIR)

► il saldo è «in sospensione d’imposta» tassabile in caso di distribuzione,

sia in capo alla società (ai soli fini IRES) che ai soci. L’importo tassabile è

pari al saldo al lordo dell’imposta sostitutiva assolta per la rivalutazione. In

caso di distribuzione, alla società spetta un credito d’imposta pari

all’imposta sostitutiva versata.

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Adempimenti

► Indicazione in UNICO SC 2016

► Indicazione in Nota integrativa dei criteri di rivalutazione utilizzati, la

legge speciale che l’ha determinata, l’importo della rivalutazione, al

loro e al netto deli ammortamenti e l’effetto sul PN.

► Attestazione, nella relazione del collegio sindacale e dell’organo di

controllo, che dopo la rivalutazione i beni non siano iscritti nel bilancio

ad un valore maggiore rispetto a quello effettivamente attribuibile.

► Indicazione nel libro degli inventari.

► Fiscalità differita

► Imposte differite attive (anticipate) per il periodo 2015, 2016 e 2017 sulla

differenza tra ammortamento civilistico e fiscale.

► Imposte differite passive (differite) sul saldo di rivalutazione, se sussistono

i presupposti (OIC 25)

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Metodi di rivalutazione – Esempio: dati di riferimento

► Costo storico = Euro 2.000

► Data di acquisto: 1/1/2008

► Aliquota di ammortamento = 10%

► Periodo di ammortamento: 10 anni (fino al 2017)

► Fondo ammortamento al 31/12/2014 = Euro 1.400

► Valore netto contabile al 31/12/2014 = Euro 600

► Valore netto contabile “teorico” al 31/12/2015: Euro 400

► Importo della rivalutazione = Euro 300

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Metodi di rivalutazione: Costo storico e fondo

ammortamento1) determinare il coefficiente di rivalutazione

2) maggior costo rispetto al costo storico (Euro 2.000) Euro 2.000 x 50% = Euro 1.000

3) il maggior fondo di ammortamento rispetto a fondo di ammortamento al 31/12/2014 (Euro 1.400) Euro 1.400 x 50% = Euro 700

4) dopo la rivalutazione, stanziare la quota di ammortamento 2015 sul nuovo costo storico del bene (Euro 3.000) Euro 3.000 x 10% = Euro 300

Il nuovo valore del bene è il seguente:

Costo storico al 31/12/2014 Euro 2.000

+ Maggior costo storico Euro 1.000

Costo storico al 31/12/2015 rivalutato Euro 3.000

Fondo ammortamento al 31/12/2014 Euro 1.400

+ Maggior fondo ammortamento Euro 700

Fondo ammortamento al 31/12/2015 rivalutato Euro 2.100

Costo storico al 31/12/2015 rivalutato Euro 3.000

- Fondo ammortamento al 31/12/2015 rivalutato Euro 2.100

- Ammortamento 2015 Euro 300

Valore contabile netto 31/12/2015 Euro 600

Nel 2016 e 2017 saranno stanziate le nuove quote di ammortamento pari a Euro 300 per esercizio. Resta immutato l’arco temporale di ammortamen to civilistico

che si conclude nel 2017.

Per il 2015: in UNICO, variazione in aumento di 100 (differenza tra ammortamento civilistico e fiscale) e rilevazione della fiscalità anticipata

Importo della rivalutazione =

300 = 50%

Valore netto contabile al 31/12/2014 600

salvo applicazione OIC 3

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Metodi di rivalutazione: Costo storico

1) Non è necessario determinare il coefficiente di rivalutazione

2) Max importo della rivalutazione (Euro 300) da sommare al costo storico Euro 2.000 (costo storico) + Euro 300 (rivalutazione) = Euro 2.300

3) Dopo la rivalutazione, quota di ammortamento 2015 sul nuovo costo storico del bene (2.300) Euro 23.00 x 10% = 230

Il nuovo valore del bene è il seguente:

Costo storico al 31/12/2014 Euro 2.000

+ Maggior costo storico Euro 300

Costo storico al 31/12/2015 rivalutato Euro 2.300

Costo storico al 31/12/2015 rivalutato Euro 2.300

- Fondo ammortamento al 31/12/2015 Euro 1.400

- Ammortamento 2015 Euro 230

Valore contabile netto 31/12/2015 Euro 670

L’ammortamento civilistico si concluderà nel 2018, rispetto al 2017 previsto: ammortamento 2016: Euro 230 (costo storico rivalutato x 10%);

ammortamento 2017: Euro 230 (costo storico rivalutato x 10%) e ammortamento 2016: Euro 210 (residuo)

Per il 2015: in UNICO, variazione in aumento di 30 (differenza tra ammortamento civilistico e fiscale) e rilevazione della fiscalità anticipata

salvo applicazione OIC 3

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Metodi di rivalutazione: Fondo ammortamento

1) Non è necessario determinare il coefficiente di rivalutazione;

2) Max importo della rivalutazione (Euro 300) da sottrarre Euro 1.400 (fondo ammortamento 31/12/2012) - Euro 300 (rivalutazione) = Euro 1.100

3) Dopo la rivalutazione, quota di ammortamento 2015 sul costo storico del bene (2.000) Euro 2.000 x 10% = Euro 200

Il nuovo valore del bene è il seguente:

Fondo ammortamento al 31/12/2014 Euro 1.400

- Minor fondo ammortamento Euro 300

F.do amm.to al 31/12/2015 rivalutato Euro 1.100

Costo storico al 31/12/2014 Euro 2.000

- Fondo ammortamento al 31/12/2015 Euro 1.100

- Ammortamento 2015 Euro 200

Valore contabile netto 31/12/2015 Euro 700

L’ammortamento civilistico si concluderà nel 2018, rispetto al 2017 previsto: ammortamento 2016: Euro 200 (costo storico rivalutato x 10%);

ammortamento 2017: Euro 200 (costo storico rivalutato x 10%) e ammortamento 2016: Euro 100 (residuo)

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Riallineamento valori civilistici e fiscali

Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 897

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Quadro di riferimento 1/2

► E’ la stessa disciplina di cui all’art. 14, L. 342/2000.

► E’ disciplina autonoma rispetto alla rivalutazione anche se le due

discipline possono coesistere

► Si applica sia ai soggetti ITA/GAAP che IAS-adopter

► E’ una disciplina solo fiscale, senza impatti in bilancio (salvo gli effetti

sul Patrimonio netto) da indicare in UNICO

► E’ fruibile per singoli beni (cioè non vale la regola delle <<categorie

omogenee>>).

► Non è ammesso il riallineamento parziale del valore.

► L’ambito oggettivo, le imposte sostitutive e i termini di versamento

sono identici a quelli previsti per la rivalutazione dei beni d’impresa

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 30

Quadro di riferimento 2/2

► Effetti fiscali – decorrenza: dal 2018 per gli ammortamenti e dal 2019

per le plus/minusvalenze. Ad eccezione degli immobili (decorrenza

2017)

► La disciplina potrebbe essere utilizzata, ad esempio, per i

disallineamenti da:

► quadro EC (beni) e quadro RV (beni);

► operazioni straordinarie;

► rivalutazione solo civilistica degli immobili ex DL 185/2008;

► disallineamenti dovuti all’applicazione degli IAS.

► Sia i soggetti IAS che ITA/GAAP devono vincolare una riserva che

diventa in sospensione di imposta e/o il capitale sociale pari al

riallineamento operato: è possibile operare l’affrancamento con

imposta sostitutiva del 10% (come per la rivalutazione).

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 31

Ammortamenti marchi e avviamento

Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 95 e 96

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 32

Nuove regole

► Per le operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a

decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre

2015 (2016 per i soggetti «solari») relativamente alle quali la società

ha optato per il riallineamento di cui all’art. 15, c. 10, D.L. n. 185/2008

è prevista la riduzione della durata del periodo di ammortamento dei

marchi ed avviamenti riallineati da 10 anni (regola attuale) a 5 anni.

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 33

Conferma della disciplina dell’affrancamento

► Resta immutata la disciplina di cui all’art. 15, c. 10, D.L. n. 185/2008,

ivi incluse, oltre l’ambito oggettivo e soggettivo:

► la disciplina dell’imposta imposta sostitutiva (16%, da versare in un’unica

soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative

all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione);

► la decorrenza dell’ammortamento (i maggiori valori si considerano

riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso

del quale è versata l’imposta sostitutiva. Gli ammortamenti però sono

deducibili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso

del quale è versata l’imposta sostitutiva)

Esempio: operazione straordinaria effettuata nel 2016: imposta sostitutiva pagata

entro giugno 2017, riconoscimento fiscale dei valori dal 2017, ammortamento per

quinti dal 2018.

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 34

Scioglimento, cessione e trasformazione agevolata

Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 115-120

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 35

Novità e regole applicative 1/2

► Sono previsti regimi fiscali agevolativi per:

► assegnazione di beni ai soci e cessione di beni ai soci;

► trasformazione in società semplice.

► Le suddette operazioni devono essere perfezionate entro il 30.9.2016

► Le agevolazioni sono rappresentate da:

► un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8% (o del 10,5%, se

la società è risultata di comodo per almeno due periodi d’imposta sugli ultimi tre)

sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito delle tre operazioni

agevolate;

► nella possibilità di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore

catastale degli immobili in luogo del valore normale;

► nella riduzione del reddito in natura del socio assegnatario in misura pari

all’ammontare tassato in capo alla società;

► nella riduzione al 50% dell’imposta di registro, se questa è dovuta in misura

proporzionale, e nelle imposte ipotecaria e catastale fisse.

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 36

Novità e regole applicative 2/2

► L’IVA, se dovuta , deve essere assolta nei modi ordinari

► Operata l’assegnazione o la cessione dei beni ai soci, non è richiesto

lo scioglimento della società

► Per l’assegnazione e la cessione agevolata rilevano:

► la natura giuridica delle società (società di capitali o di persone

commerciali);

► la natura dei beni assegnati (beni immobili diversi da quelli strumentali per

destinazione e beni mobili iscritti nei pubblici registri non aventi carattere

strumentale);

► la qualifica dei soci (che devono risultare tali al 30.9.2015)

► Per la trasformazione in società semplice, valgono le medesime

regole, salvo che la società deve necessariamente avere come

oggetto sociale principale, anche se non esclusivo, la gestione dei

beni (tipicamente, si tratta delle società immobiliari di gestione).

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 37

Super-ammortamento

Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 91-97

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 38

Super-ammortamento - Descrizione

► In caso acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni materiali

strumentali nuovi nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre

2016:

► beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della «strumentalità» rispetto

all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria e, cioè, «devono essere di uso durevole ed atti ad

essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa»

(vedi Circolare 5/E del 19 febbraio 2015 «Tremonti – quater»);

► i beni devono essere caratterizzati dal requisito della «novità», nel senso di non essere mai stati

utilizzati da altri soggetti. Il requisito della novità ricorre nei casi di acquisto (i) dal produttore o dal

rivenditore, (ii) da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, e il bene non sia mai stato ad

alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto e (iii) di beni

esposti in show room ed utilizzati dal rivenditore a solo scopo espositivo.

► Maggiorazione del 40% del costo fiscale di acquisizione del bene con esclusivo

riferimento alle quote di ammortamento ed ai canoni di locazione finanziaria;

► La maggiorazione opera ai soli fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) tramite

apposita variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Esclusione della

maggiorazione ai fini IRAP.

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 39

► Soggetti ammessi: tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo

indipendentemente dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria/semplificata).

► Beni esclusi:

Beni materiali strumentali per i quali è stabilito un coefficiente di ammortamento

fiscale inferiore al 6,5%;

Fabbricati e costruzioni;

Beni elencati nell’allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016 ed in particolare:i. Condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli

stabilimenti balneari e termali;

ii. Condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale;

iii.Materiale rotabile, ferroviario e tramviario;

iv.Aerei completo di equipaggiamento.

► Investimenti in veicoli nuovi non assegnati ai dipendenti (ex articolo 164, comma 1,

lett. b) del TUIR) – incremento del 40% del limite del costo fiscalmente rilevante (i.e.

per autovetture da euro 18.076 ad euro 25.306).

► I beni inferiori ad euro 516,46 rientrano tra i beni agevolabili. La maggiorazione del

costo non influisce sulla regola di integrale deducibilità del costo dei beni. Pertanto

nell’esercizio i beni agevolabili di valore inferiore ad euro 516,46 saranno deducibili

per euro 723,04.

Super-ammortamento – Ambito applicativo

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 40

► L’agevolazione è spettante secondo i criteri fiscali di «effettuazione dell’investimento»

e pertanto: alla data della consegna o spedizione ovvero;

se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di

altro diritto reale.

► Necessario l’entrata in fruizione del bene per poter beneficiare dell’agevolazione.

► Aliquote di ammortamento applicabili sono ridotte alla metà per il primo esercizio di

entrata in funzione del bene.

► L’incremento del costo fiscale non ha alcun effetto: ai fini della determinazione della plus/minusvalenza fiscale in caso di cessione del bene ovvero

sopravvenienza attiva in caso di cessione del contratto di leasing;

sulla determinazione del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria;

Irrilevanza ai fini degli studi di settore e società di comodo.

► No rilevanza fiscalità differita.

► Per gli acconti di imposta 2015 non si tiene conto dell’agevolazione. L’acconto dovuto

per il periodo di imposta 2016 è determinato sulla base dell’imposta dovuta per il

periodo di imposta 2015 senza tenere conto dell’agevolazione.

► No norma di recapture.

Super-ammortamento – Fruizione

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 41

► Esempio: Acquisto macchinario Costo del macchinario: euro 10.000

Coefficiente di ammortamento fiscale del macchinario: 20%

Costo rilevante super ammortamento: euro 14.000

Super-ammortamento – Esemplificazione 1

Anno 20%

Aliquota

civilistica

Variazione in

diminuzione

1 1.000 400

2 2.000 800

3 2.000 800

4 2.000 800

5 2.000 800

6 1.000 400

Totale 10.000 4.000

Anno 25%

Aliquota

civilistica

Variazione in

aumento/

diminuzione

1 1.250 250

(400)

2 2.500 500

(800)

3 2.500 500

(800)

4 2.500 500

(800)

5 1.250 -

(800)

6 - (1.750)

(400)

Totale 10.000 4.000

Anno 10%

Aliquota

civilistica

Variazione in

diminuzione

1 500 400

2 1.000 800

3 1.000 800

4 1.000 800

5 - 10 1.000 800

11 500 400

Totale 10.000 4.000

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 42

► Esempio: Leasing macchinario Durata contratto di leasing: 30 mesi (i.e. durata del contratto pari alla metà del periodo di

ammortamento) – decorrenza 1.6 – 31.12

Coefficiente di ammortamento fiscale del macchinario: 20%

Canone mensile: euro 1.200 di cui euro 1.020 quota capitale

Prezzo di riscatto: euro 3.000

Super-ammortamento – Esemplificazione 2

Anno Canone

mensile

Di cui quota capitale Di cui quota

interessi

Canone

mensile/ammortamento

maggiorato

Variazione in

diminuzione

1 7.200 6.120 1.080 8.568 2.448

2 14.400 12.240 2.160 17.136 4.896

3 14.400 12.240 2.160 17.136 4.896

4 - 9 Riscatto 3.000 - 4.200 1.200

Totale 36.000 33.600 5.400 47.040 13.440

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 43

► Bene strumentale «nuovo»: Acquisito da terzi: Il costo di acquisto va determinato ai sensi dell'articolo 110 a) e b) del TUIR. Nel

costo dei beni si tiene conto anche degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione delle

spese generali e degli interessi passivi diversi da quelli iscritti in bilancio ad aumento del costo per

effetto di disposizioni di legge. Oneri accessori quali: spese di trasporto e di installazione; IVA

indetraibile; spese di progettazione; oneri relativi a prestazioni di servizi direttamente connessi alla

realizzazione dell'investimento se non compresi nel costo di acquisto. Il costo di acquisto deve

essere al netto di eventuali contributi in conto impianti indipendentemente dalla modalità di

contabilizzazione ad eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Costruzioni in economia: l'agevolazione spetta anche per le opere in corso, iniziate o sospese in

esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione ma limitatamente ai costi sostenuti

nel periodo di vigenza dell'agevolazione. Il costo ricomprende ad esempio: materiali acquistati

ovvero prelevati dal magazzino quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo

specifico per la realizzazione dell'impianto; la mano d'opera diretta; gli ammortamenti dei beni

strumentali impiegati nella realizzazione dell'impianto; i costi industriali imputabili all'impianto

(stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiali e spese di

manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, etc.).

Appalto: i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della

prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa

risulta verificata ed accettata dal committente. In caso di SAL l'agevolazione è riconosciuta nella

misura in cui il SAL è liquidato in via definitiva ovvero collaudo definitivo per SAL con esclusione ai

sensi dell'articolo 1666 del codice civile di un collaudo finale.

Super-ammortamento – Bene strumentale nuovo

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 44

► Bene «complesso»:

Dotazioni/componenti indispensabili: nell'ipotesi di bene complesso agevolabile il

costo deve essere assunto tenendo conto dei componenti indispensabili al

funzionamento (ad esempio computer e software che servono a far funzionare i

macchinari e le apparecchiature agevolabili) e anche delle parti accessorie costituenti

comunque dotazioni del bene.

Bene strumentale nuovo: gli acquisti di beni strumentali nuovi rilevano anche se

destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti.

Bene usato: nel caso in cui alla realizzazione di un bene complesso agevolabile

abbiano concorso anche beni usati, il requisito della "novità" sussiste in relazione

all'intero bene purchè l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente

rispetto al costo complessivamente sostenuto. Ne deriva che nel caso in cui il bene

complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo

derivativo, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare

prevalente rispetto al costo complessivo.

Super-ammortamento – Bene complesso

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 45

► Materiale di ricambio:

Dotazioni/componenti indispensabili: Se parte di un bene agevolabile, concorre al

valore agevolabile del bene complesso.

Materiali di ricambio in generale: trattasi di beni inventariati che di norma sono

utilizzati dall'impresa in modo durevole nell'arco di più periodi di imposta e che

incidono sul valore del bene strumentale cui si riferiscono. Assonime, in tema di

Tremonti quater, è del parere favorevole di includere tale categoria di beni quali beni

agevolabili in quanto rientrano nel concetto di beni di uso durevole atti ad essere

impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo

dell'impresa (Assonime n. 9/2015).

Super-ammortamento – Materiale di ricambio

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 46

Credito di imposta per il Sud

Legge di Stabilità 2016, Art. 1, c. 98-110

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 47

Credito di imposta per il Sud - Descrizione

In caso acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi

destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania,

Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Abruzzo nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019.

I beni oggetto di investimento – macchinari, impianti e attrezzature - devono rientrare in

un «progetto di investimento iniziale» quale:► creazione di un nuovo stabilimento;

► ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;

► diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati

precedentemente;

► cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Attribuzione di un credito di imposta nella misura massima:► del 20% per le piccole imprese

► del 15% per le medie imprese

► del 10% per le grandi imprese

Il credito di imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel limite massimo per

ciascun progetto di investimento pari a (i) 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, (ii) 5 milioni di euro

per le medie imprese e (iii) 15 milioni di euro per le grandi imprese. L’investimento è netto, quindi

sottraendo dal costo complessivo gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta relativi alle medesime

categorie dei beni di investimento della struttura produttiva ad esclusione degli ammortamenti dei beni

agevolati.

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 48

Credito di imposta per il Sud - Soggetti

► Soggetti ammessi: tutti i soggetti titolari di reddito di impresa indipendentemente dalla

forma giuridica e dal regime contabile.

► Soggetti esclusi i soggetti operanti nei seguenti settori:

Industria siderurgica;

Industria carbonifera;

delle fibre sintetiche;

delle costruzioni navali;

dei trasporti e delle relative infrastrutture;

della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

del credito;

finanziario;

assicurativo;

► Inoltre, l’agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla

comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014 (i.e. se

in assenza di un intervento dello Stato, l’impresa è quasi certamente destinata al

collasso economico a breve o a medio termine).

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 49

Credito di imposta per il Sud - Fruizione

► Obbligo di presentazione di apposita istanza all’Agenzia Entrate che sarà definita con

un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate.

► Credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo

17 del D.Lgs. n. 241/1997 a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato

l’investimento. Non si applica il limite di compensazione di euro 250.000 introdotto

dalla Legge Finanziaria 2008.

► Obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di

maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta

successivi riportandone i relativi utilizzi fino all’esaurimento del credito stesso.

Pertanto sembrerebbe che per i soggetti solari in caso di investimenti «rilevanti» effettuati nel 2016 il

credito di imposta possa essere compensato a partire dal 1° gennaio 2016. Il credito di imposta dovrà

essere indicato nel modello Unico 2017 relativo al periodo di imposta 2016 e riportato nelle dichiarazioni

dei redditi dei periodi di imposta successivi fino all’esaurimento dello stesso.

Limite generale di compensazione di euro 700.000: da ultimo la Risoluzione Ministeriale numero 9/E del

3 aprile 2008 ha chiarito che il limite generale di compensazione non si applica ai crediti di imposta

nascenti da contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari. Principio richiamato

ai fini della «Tremonti-quater» (vedi circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015).

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 50

Credito di imposta per il Sud - Revoca

► Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo

di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;

► Se entro il quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in

funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio

di impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato

diritto all’agevolazione.

► In caso di beni agevolati in locazione finanziaria la clausola di salva guardia si applica

anche in caso di mancato riscatto dei beni.

► Rideterminazione del credito di imposta escludendo dagli investimenti agevolati il

costo dei beni non entrati in funzione ovvero dismessi. Qualora nel periodo di

imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa

categoria di quelli agevolati, allora il credito di imposta dovrà essere rideterminato

escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che

eccede i costi delle nuove acquisizioni.

► Il credito di imposta «revocato» dovrà essere riversato entro il termine di versamento

a saldo relativo al periodo di imposta in cui si è verificata la decadenza. No

applicazione di sanzioni, salvo accertamento.

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 51

Credito di imposta per il Sud - Contabilizzazione

► Contabilizzazione degli investimenti rilevanti al lordo del contributo e quindi rilevando

il credito di imposta in «A5) - Altri ricavi e proventi» ed il risconto passivo delle quote

di competenza negli esercizi successivi in funzione della durata dell’ammortamento

dei beni agevolati; ovvero

► Contabilizzazione del contributo a rettifica del costo dei beni agevolati facendo così

concorrere il credito di imposta negli esercizi successivi come minore quota di

ammortamento dei beni strumentali.

► La norma non prevede la non rilevanza fiscale del credito di imposta ai fini delle

imposte sui redditi ed IRAP.

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 52

Interessi passivi -novità

Art. 4, D.Lgs n. 147/2015

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 53

Interessi passivi - novità

L’art. 4 del D.Lgs. n. 147/2015 ha apportato alcune modifiche alle disposizioni

riguardanti la deducibilità degli interessi passivi sostenuti da soggetti IRES.

Nuova definizione di ROL

Abrogazione del cd. «consolidato virtuale»

Eliminazione dell’obbligo di prioritaria applicazione del test per gli interessi

su obbligazioni

Definizione dell’ambito soggettivo delle "società immobiliari" ai fini della

deducibilità integrale degli interessi

Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a

quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (7/10/2015), quindi a

partire dal 2016 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno

solare.

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 54

Dal 2016 il nuovo ROL di riferimento per la determinazione della quota massima di interessi

passivi deducibili è così formato:

+ Valore della produzione

- Costo della produzione

+ Ammortamenti / leasing

+ Dividendi incassati da controllate estere

I dividendi che si qualificano ai fini del nuovo ROL sono quelli:

relativi ad una partecipazione diretta nella controllata estera, a prescindere da:

• Stato di residenza della controllata

• attività economica svolta della controllata (industriale / finanziario);

incassati e per l’intero ammontare, a prescindere dalla quota assoggettata a tassazione

(5% - 100%)

Spunti di riflessione

Rilevano i dividendi contabilizzati con qualsiasi metodo ?

I dividendi che si qualificano ai fini del nuovo ROL sono tutti inclusi obbligatoriamente ?

Rilevano le riserve di utili formati in periodi precedenti l’entrata in vigore della norma ?

Nuova definizione di ROL

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 55

Spunti di riflessione

Trade-off tra risparmio e costo fiscale

I dividendi esteri possono provenire da soggetti residenti in Stati o territori:

• a regime fiscale ordinario → tassazione 5%

• a regime fiscale privilegiato → tassazione 100% → nuova definizione dal 2015

A partire dal 2015 si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata

gli utili relativi al possesso di:

• partecipazioni dirette in società a fiscalità privilegiata (anche minoritarie);

• partecipazioni di controllo (anche di fatto), diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero

non a fiscalità privilegiata che conseguono utili dalla partecipazione (anche non di controllo) in

società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, nei limiti di tali utili.

Il regime di tassazione integrale dei dividendi non si applica se il socio italiano:

• tassa gli utili per trasparenza a norma dell'art. 167 del TUIR (disciplina CFC);

• dimostra l’esimente di cui alla lett. b) dell’art. 167 c. 5 TUIR (interpello facoltativo)

→ se dimostra l’esimente di cui alla lett. a) dell’art. 167 c. 5 TUIR la tassazione integrale è

«mitigata» dal riconoscimento del credito di imposta

Nuova definizione di ROL

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 56

Esempio

ROL 1000

Dividendi esteri 100

ROL nuovo 1100

Interessi passivi netti = 400

ROL utilizzabile per deduzione interessi passivi netti (30% x 1100) = 330

Interessi passivi non deducibili = (400 – 330) = 70

Caso a) – dividendi da Stati a regime fiscale ordinario

Caso b) – dividendi da Stati a regime fiscale privilegiato

Nuova definizione di ROL

Dividendi assoggettati a tassazione (5%) 5

Beneficio fiscale del dividendo (100 x 30% x 27,5%) 8,25

Costo fiscale del dividendo (100 x 5% x 27,5%) 1,375

Beneficio fiscale netto del dividendo = (8,25 – 1,375) = +6,875

Dividendi assoggettati a tassazione(100%) 100

Beneficio fiscale del dividendo (100 x 30% x 27,5%) 8,25

Costo fiscale del dividendo (100 x 100% x 27,5%) 27,5

Beneficio fiscale netto del dividendo (8,25 – 27,5) -19,25

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 57

Abrogazione del cd. «consolidato virtuale»

Il comma 8, dell’art. 96 TUIR, consentiva ai gruppi internazionali che aderivano

al consolidato fiscale nazionale di utilizzare il ROL di soggetti non residenti,

virtualmente consolidabili.

L’utilizzo del «ROL virtuale»:

era facoltativo;

era consentito solo in caso di incapienza delle eccedenze di ROL

nazionali;

spettava in misura integrale (a prescindere dalla percentuale di

partecipazione detenuta dal soggetto residente nella controllata estera).

Ratio del ROL virtuale

Attribuire alle società residenti che avevano anche partecipazioni in società

estere, il medesimo trattamento riservato alle controllanti italiane con

partecipate solo residenti.

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 58

I due interventi legislativi vanno analizzati congiuntamente:

con l’abrogazione del comma 8 dell’art. 96 viene meno il computo del ROL

delle controllate estere che, se fossero state residenti, avrebbero potuto

essere incluse nel consolidato fiscale nazionale;

con il nuovo comma 2 dell’art. 96 il ROL include i dividendi incassati relativi

alle partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate

ai sensi dell’art. 2359, co 1, n.1 c.c.

Ratio dell’abrogazione del ROL virtuale

Rimuovere i potenziali effetti distorsivi legati alla disparità di trattamento tra

soggetti con partecipate estere che potevano optare per il consolidato nazionale

ed i soggetti con partecipate estere ma che non vi potevano accedere.

Abrogazione del cd. «consolidato virtuale»

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 59

Pro e Contro

Spunti di riflessione

Le eccedenze di ROL nazionale pregresse, formatesi per incapienza degli interessi passivi delle

società consolidate, si pongono come alternativa valida alla distribuzione di dividendi esteri ?

Nuovo ROL versus «consolidato virtuale»

Nuovo ROL Consolidato Virtuale

Tutti i soggetti Solo i soggetti in consolidato

La distribuzione dei dividendi potrebbe

scontrarsi con esigenze economiche e

finanziarie della società estera

Il Rol estero è di norma superiore ai dividendi

(tranne che per le sub-holding)

I dividendi concorrono a formare il ROL

negli esercizi successivi Il ROL estero è utilizzabile in un solo esercizio

I dividendi rilevano pro-quota e subiscono

una tassazione

Il ROL estero rileva per l'intero importo e non

subisce alcuna tassazione

Di immediata determinazione

Difficoltà pratiche nella determinazione del ROL

estero e obblighi burocratici

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 60

Gli interessi delle obbligazioni emesse da soggetti diversi dalle banche o da

società con azioni quotate sono:

ante modifica:

deducibili, secondo la regola del ROL, se il rendimento effettivo al momento di

emissione non supera i cd. «tassi soglia»:

il doppio del tasso ufficiale di riferimento (i.e. 0,05% per il 2015) per le

obbligazioni e i titoli similari quotati;

il tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3 per le obbligazioni e i titoli similari

non quotati.

indeducibili per la parte eventualmente eccedente l’importo derivante

dall’applicazione dei predetti tassi

post modifica:

assoggettati tout court alla regola del ROL

Interessi su obbligazioni

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 61

La Legge Finanziaria per il 2008 prevedeva, per gli interessi passivi sui

finanziamenti contratti per l’acquisto/costruzione degli «immobili patrimonio» di

cui all’art. 90, comma 1 del TUIR:

la deducibilità secondo la regola del ROL, per gli immobili diversi da quelli

destinati alla locazione;

la deducibilità integrale (se relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca), per gli

immobili destinati alla locazione.

Per questi ultimi il D.Lgs. 147/2015 ha previsto che la deducibilità integrale opera

per le sole società immobiliari di gestione identificate ora in base a due

parametri:

patrimoniale: il valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior

parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione;

reddituale: i ricavi sono rappresentati almeno per 2/3 da canoni di

locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo è prevalentemente

costituito dal valore normale dei fabbricati.

Se tali parametri non sono rispettati, gli interessi passivi sono deducibili secondo

la regola del ROL.

Interessi delle società immobiliari

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 62

Consolidato fiscale -novitàArt. 6, D.Lgs n. 147/2015

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 63

Consolidato fiscale - novità

L’art. 6 del D.Lgs. n. 147/2015 ha apportato alcune modifiche alle disposizioni

riguardanti il consolidato fiscale nazionale in particolare ampliando la categoria

di soggetti non residenti legittimati ad esercitare l’opzione introducendo così il

cd. «consolidato orizzontale».

Soggetto non residente con S.O. in Italia, consolidante

Soggetto non residente con S.O. in Italia, consolidata

Soggetto non residente senza S.O. in Italia, società sorelle

Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta corso alla data di

entrata in vigore del Decreto (7/10/2015), quindi a partire dal 2015 per i

contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Ratio: rispettare i principi di libertà di stabilimento e divieto di discriminazione,

espressi dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza 12/6/2014 C-

39/40/41/13

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 64

S.O. consolidante

In presenza di S.O. in Italia il soggetto non residente, residente in uno Stato

dotato di Trattato contro le doppie imposizioni, può optare per il consolidato

nazionale in qualità di consolidante:

ante modifica, solo se nel patrimonio della S.O. sono incluse partecipazioni in

società controllate italiane;

post modifica, anche a prescindere dal requisito di cui sopra.

Area di consolidamento

SO consolidante / Beta consolidata

Alfa

(Austria)

Beta

(Italia)

SO di Alfa

(Italia)

Alfa

(Austria)

Beta

(Italia)

SO di Alfa

(Italia)

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 65

In assenza di S.O. in Italia il soggetto non residente, residente in uno Stato UE o

SEE con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo

scambio di informazioni, può designare una società residente o una SO in Italia

di una società non residente, controllata, ad optare per il consolidato nazionale

congiuntamente con ciascuna società residente o SO su cui esercita il controllo

(ipotesi nuova).

La controllata designata non può esercitare l’opzione con le società da cui essa è

controllata ex art. 2359 c. 1 n. 1 c.c. e art. 120 TUIR

Consolidato orizzontale

Alfa

(Austria)

Beta

(Italia)

Gamma

(Italia)

Area di consolidamento

Consolidante: Beta o Gamma o SO

Alfa

(Austria)

Beta

(Italia)

SO Delta

(Italia)

Delta

(Francia)

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 66

Consolidato orizzontale - condizioni

La controllante non residente:

detiene il controllo ai sensi dell’art. 2359 c. 1 n. 1) c.c., con i requisiti di cui all’art. 120 TUIR

ha forma giuridica analoga a quelle previste dall’art. 73 c. 1 lett a) e b).

La controllata designata (consolidante):

assume i diritti, obblighi ed oneri previsti per la consolidante dagli articoli da 117 a 127 TUIR

condivide le responsabilità di cui all’art. 127 del TUIR con la controllante non residente che

le assume in via sussidiaria

Se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa prima del

compimento del triennio il controllante non residente può designare, tra le

controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente senza

che si interrompa la tassazione di gruppo; la nuova società designata assume le

responsabilità di cui all’art. 127 TUIR per i precedenti periodi d'imposta di validità della

tassazione di gruppo, in solido con la società nei cui confronti è cessato il requisito del

controllo.

Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di consolidato, in caso di interruzione o

mancato rinnovo del consolidato sono attribuite esclusivamente alle controllate che le

hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il

requisito del controllo, secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati (proporzionale se

non espressamente indicato).

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 67

Le nuove ipotesi – alcuni esempi

Area di consolidamento

Alfa

(Austria)

Beta

(Italia)

Gamma

(Italia)

SO Alfa

(Italia)

Alfa opta tramite la propria SO; quest’ultima

può essere la consolidante anche se nel suo

patrimonio non sono comprese le

partecipazioni in Beta e Gamma

Alfa

(Austria)

Beta

(Italia)

Gamma

(Italia)

SO Delta

(Italia)

Delta

(Francia)

Alfa, al fine dell’opzione, può designare la

società Beta, oppure Gamma, oppure la

stabile organizzazione di Delta

La stabile organizzazione di Delta, può quindi

aderire al consolidato anche in qualità di

consolidata

Area di consolidamento

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 68

Le nuove ipotesi – alcuni esempi

Gamma

(Italia)

Area di consolidamento

SO Delta

(Italia)

Delta

(Francia)

Alfa opta per il consolidato con Gamma e con

la stabile organizzazione di Delta.

La stabile organizzazione di Delta, può

aderire al consolidato in qualità di consolidata

Alfa

(Italia)

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 69

Le nuove ipotesi – alcuni esempi

Alfa

(Austria)

Beta

(Italia)

Gamma

(Italia)

SO Delta

(Italia)

Delta

(Francia)

Alfa, al fine dell’opzione con tutti i soggetti

italiani può designare come consolidante la

SO di Delta, oppure Beta, oppure Gamma,

Se Alfa designa Kappa come consolidante,

Beta è esclusa.

Se Alfa designa Epsilon come consolidante,

Kappa e Beta sono escluse ma possono

optare per un consolidato «verticale»

autonomo.

Area di consolidamento

Kappa

(Italia)

Epsilon

(Italia)

Area di consolidamento vietata

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 70

Provvedimento AdE del 6/11/2015Designazione della controllata

Il Provvedimento dell’AdE del 6/11/2015 regola le modalità:

di designazione della controllata da parte della controllante non residente

di applicazione delle nuove disposizioni alle opzioni già in corso al 7/10/2015

La designazione della controllata italiana avviene da parte della controllante non

residente mediante:

identificazione (Codice Fiscale)

presentazione del «Modello di Designazione della controllata» in via

telematica

comunicazione alla controllata dell’avvenuta presentazione del Modello

Una volta designata, la controllata residente può esercitare l’opzione per il

consolidato fiscale.

Il Modello di designazione va presentato dall’inizio del periodo d’imposta per il

quale la controllata esercita l’opzione per il consolidato, fino all’esercizio

dell’opzione stessa, nei termini previsti.

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 71

Provvedimento AdE del 6/11/2015Designazione della controllata

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 72

A regime, ad esempio per il periodo di imposta 1/1/2016 – 31/12/2016:

Modello di Designazione: entro il 30/9/2016

Modello di Comunicazione opzione: entro il 30/9/2016

Nel periodo transitorio, cioè nel periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015,

sono previste particolari modalità di esercizio dell’opzione qualora la

dichiarazione del periodo precedente debba essere presentata entro il 31 marzo

2016,

Ad esempio, periodo di imposta 1/1/2015 – 31/12/2015:

Modello di Designazione: entro il 31/3/2016

Modello di Comunicazione opzione: entro il 31/3/2016

Provvedimento AdE del 6/11/2015Designazione della controllata

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 73

Consolidante di una fiscal unit già in corso, designata come consolidante di un

consolidato orizzontale anche con nuovi soggetti

→ SOLO periodo imposta in corso al 7/10/2015, NO effetti interruttivi art. 124 TUIR

→ A REGIME, SI effetti interruttivi art. 124 TUIR

Provvedimento AdE del 6/11/2015Opzioni in corso al 7/10/2015 – consolidante resta

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 74

Provvedimento AdE del 6/11/2015Opzioni in corso al 7/10/2015 – consolidante resta

Alfa

(Austria)

Beta

(Italia)

Gamma

(Italia)

SO Delta

(Italia)

Delta

(Francia)

Nel 2015 Beta è consolidante di Kappa (opzione 2014-

2016).

Ipotesi 1

Entro il 31/3/2016 Alfa designa Beta come consolidante di

un nuovo consolidato orizzontale (Beta/

Delta/Kappa/Gamma) dall’ 1/1/15.

No effetti interruttivi art. 124 TUIR. Vive il vecchio

consolidato tra Beta e Kappa. → convivenza di c.

«verticale» ed «orizzontale» che durano ciascuno per il

proprio triennio di riferimento

Le perdite fiscali del consolidato verticale vengono usate

anche per compensare i redditi prodotti da Delta e Gamma.

Ipotesi 2

Entro il 30/9/2016 Alfa designa Beta come consolidante di

un nuovo consolidato orizzontale dall’1/1/2016 (Beta /

Delta/Kappa/Gamma)

Si effetti interruttivi art. 124 TUIR. Muore il vecchio

consolidato tra Beta e Kappa.

Le perdite fiscali del consolidato rimangono a Beta (salvo

diverso criterio) che le può usare solo per se stessa e non

nel nuovo consolidato (perdite ante-consolidato).Area di consolidamento

Kappa

(Italia)

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 75

Consolidante di una fiscal unit già in corso, che opta come consolidata di un

consolidato orizzontale con una società designata

→ SOLO per periodo imposta in corso al 7/10/2015, NO effetti interruttivi art. 124

c. 1,2,3 TUIR purché tutte le altre aderenti alla fiscal unit in corso optino nel

medesimo esercizio con la società designata. Alle perdite fiscali residue risultanti

dalla dichiarazione di consolidato si applicano in ogni caso le disposizioni di cui

all’art. 118 c. 2 TUIR (i.e. sono qualificate come perdite ante-consolidato).

→ A REGIME, SI effetti interruttivi art. 124 TUIR

Provvedimento AdE del 6/11/2015Opzioni in corso al 7/10/2015 – consolidante cambia

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 76

Provvedimento AdE del 6/11/2015Opzioni in corso al 7/10/2015 – consolidante cambia

Area di consolidamento

Per il 2015 Beta è consolidante di Kappa (opzione

2014-2016)

Ipotesi 1

Entro il 31/3/2016 Alfa designa Gamma come

consolidante di un nuovo consolidato orizzontale dall’

1/1/15 (Gamma/ Delta/Beta/Kappa).

No effetti interruttivi art. 124 TUIR se Kappa partecipa.

Tuttavia le perdite fiscali del consolidato verticale

rimangono a Beta (salvo diverso criterio) che le può

usare solo per se stessa e non nel nuovo consolidato

orizzontale con Gamma (perdite ante-consolidato).

Ipotesi 2

Entro il 30/9/2016 Alfa designa Gamma come

consolidante di un nuovo consolidato orizzontale

dall’1/1/16 (Gamma / Delta/Beta/Kappa)

Si effetti interruttivi art. 124 TUIR. Muore il vecchio

consolidato tra Beta e Kappa.

Le perdite fiscali del consolidato rimangono a Beta

(salvo diverso criterio) che le può usare solo per se

stessa e non nel nuovo consolidato (perdite ante-

consolidato).

Alfa

(Austria)

Beta

(Italia)

Gamma

(Italia)

SO Delta

(Italia)

Delta

(Francia)

Kappa

(Italia)

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 77

Provvedimento AdE del 6/11/2015Opzioni in corso al 7/10/2015 – consolidante cambia

Area di consolidamento

Beta è in consolidato con Kappa

Se Alfa designa Kappa, Beta è esclusa ed il

consolidato in essere tra Beta e Kappa si

interrompe.

Beta rimane stand alone e utilizza per se stessa

le eventuali perdite residue

Il consolidato orizzontale è tra Kappa, Delta e

Gamma

Alfa

(Austria)

Beta

(Italia)

Gamma

(Italia)

SO Delta

(Italia)

Delta

(Francia)

Kappa

(Italia)

Area di consolidamento vietata

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 78

Altre possibilità …..

Beta ha partecipazioni societarie estere.

Al fine di assoggettare ad imposizione in Italia i

redditi degli investimenti esteri (utili/perdite) si

può valutare l’opzione per il consolidato

mondiale, se sono soddisfatti i requisiti soggettivi

per potervi accedere.

Qualora Alfa e Gamma fossero branch, Beta

potrebbe valutare, a partire dall’esercizio

successivo a quello in corso al 7/10/2015, la

scelta tra due regimi di tassazione:

Metodo del credito di imposta

Metodo dell’esenzione

Beta

Italia

Alfa

(Francia)

Gamma

(UK)

Beta

Italia

Alfa

(Francia)

Gamma

(UK)

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 79

Credito di imposta

I redditi e le perdite della SO concorrono alla formazione del reddito

dell’impresa residente con i seguenti effetti:

possibilità di dedurre le perdite (ipotesi percorribile anche nel Consolidato

Mondiale)

tassazione dei redditi alla maggiore tra l’aliquota dello Stato di residenza

dell’impresa e quella dello Stato della fonte in quanto le imposte pagate

all’estero possono essere recuperate – in tutto o in parte – con il

meccanismo del credito d’imposta.

Esenzione (cd. Branch exemption)

I redditi e le perdite della SO non rilevano nel calcolo del reddito imponibile

dell’impresa residente

Occorre valutare la fiscalità locale al fine di bilanciare vantaggi (mancata

tassazione dei redditi in Italia) e svantaggi (mancata deducibilità delle perdite

in Italia)

SO – metodi di tassazione - cenni

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 80

Il regime dell’esenzione, previsto dal nuovo art. 168-ter TUIR introdotto dal D.Lgs

n. 147/2015, è un regime:

opzionale (opzione immediata … «al momento della costituzione»)

riguarda tutte le SO dell’impresa residente (principio «all-in all-out», come

nel Consolidato Mondiale)

irrevocabile (durata infinita a differenza del Consolidato Mondiale)

Nel caso di SO già esistenti l’opzione per l’esenzione:

deve essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a

quello in corso al 7/10/2015;

attiva il meccanismo di «recapture» delle eventuali perdite fiscali nette

generate dalle SO negli ultimi 5 esercizi, lasciando salva la possibilità di

scomputare le eccedenze di imposta estera riportabili ex art. 165, c. 6 del

TUIR (meccanismo simile ma non uguale a quello del Consolidato

Mondiale)

Il regime di esenzione - cenni

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 81

I costi black list

Art. 5, D.L. del 14/09/2015 n. 147 e Art. 1, c. 142, L. 208/2015

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 82

L’evoluzione della normativa sui costi black list

► La normativa sui costi black list, presente sin dal periodo

d’imposta 1992, è stata più volte modificata sia con

riferimento ai presupposti applicativi che disapplicativi

► A seguito delle novità introdotte:

► dal “Decreto Internazionalizzazione” (D.Lgs. 14 settembre 2015, n.

147; e

► dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che ha abrogato in toto

il regime di deducibilità dei costi black list (dettato dai commi da 10

a 12bis dell’art. 110, Tuir, ora soppressi)

Dal periodo di imposta 2014 ad oggi si sono alternati tre

differenti regimi

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 83

La normativa in vigore fino al FY2014

► Indeducibilità di qualunque componente negativo di

reddito derivante da operazioni intercorse tra imprese

residenti e soggetti domiciliati in Stati o territori rientranti

nella black list (D.M. 23 gennaio 2002), a meno che il

contribuente fornisse (alternativamente) la prova che:

► le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività

commerciale effettiva (cd “prima esimente”);

oppure

► le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo

interesse economico e che le stesse hanno avuto

concreta esecuzione (cd. “seconda esimente”)

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 84

La normativa in vigore fino al FY2014

Ambito di applicazione

► Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa ossia qualsiasi

soggetto che agisce in qualità di imprenditore (accezione molto

ampia)

► Anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti

domiciliati in Stati o territori black list con la finalità di impedire

che un contribuente possa conseguire il medesimo risultato

intrattenendo rapporti con soggetti esercenti attività

professionale anziché d’impresa

► Esclusi dall’ambito di applicazione i rapporti intrattenuti con

soggetti che non svolgono né l’una né l’altra attività (e.g., trust,

fondazioni, a condizione che non svolgano attività d’impresa o

che non siano soggetti meramente interposti)

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 85

La normativa in vigore fino al FY2014

I componenti negativi di reddito rilevanti

► Limitazione alla deduzione delle “spese e altri componenti

negativi derivanti da operazioni” intercorse con soggetti black

list

► Ambito di applicazione estremamente ampio che ricomprende

qualsiasi onere che un’impresa residente sostiene nei confronti

di un’impresa / professionista black list: elementi reddituali che

derivano in maniera:

► “diretta” (e.g., il costo di acquisto di un determinato bene o

servizio);

► “indiretta” (e.g., ammortamenti, minusvalenze e perdite su

crediti)

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 86

La normativa in vigore fino al FY2014

Obblighi dichiarativi

► Obbligo di monitorare tali operazioni tramite specifiche variazioni in

aumento e in diminuzione nel Modello Unico (2015)

Nel rigo RF29, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui all’art. 110, commi 10 e 12-bis, del TUIR

derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli indicati

nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis ovvero derivanti da prestazioni di servizi

rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista

Nel rigo RF52, vanno indicati le medesime spese e componenti negativi di cui al rigo RF29 per le quali, per effetto

della esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del

medesimo articolo.

► L’eventuale inadempimento di tale onere comportava l’applicazione

della sanzione nella misura del 10% dell’importo complessivo dei

costi non indicati separatamente, con un minimo di Euro 500 e un

massimo di Euro 50.000, ferma restando, ricorrendone le condizioni,

la deducibilità del relativo componente negativo di reddito

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 87

Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015)

Le modifiche all’articolo 110 del Tuir

► Comma 10: i costi black list sono ammessi in deduzione nei limiti del loro

VN (determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir), a condizione che le

operazioni abbiano avuto concreta esecuzione

► Comma 11: abrogazione della cd. “prima esimente” (i.e., attività

commerciale effettiva). Il contribuente può dedurre tutto il costo (anche se

eccede il VN) a condizione che dimostri che (i) “le operazioni poste in

essere rispondono ad un effettivo interesse economico e (ii) che le stesse

hanno avuto concreta esecuzione” (cd. “seconda esimente”)

► Eliminazione del riferimento alla (mai emanata) white list ex Art. 168 bis

del Tuir, abrogato dal medesimo Decreto (coerentemente con la Legge di

Stabilità 2015). Si considerano, quindi, “privilegiati i regimi fiscali di Stati o

territori individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,

in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni” (D.M.

23 gennaio 2002 e successive modificazioni). Fuoriusciti ad esempio,

Filippine, Malesia

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 88

Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015)

Il risvolto pratico delle novità

► La norma NON sancisce più l’indeducibilità assoluta dei

componenti negativi di reddito ma ne ammette la deducibilità

“nei limiti del loro valore normale”

► Secondo la “vecchia” norma, se non era dimostrata una delle

due esimenti il costo era integralmente indeducibile. Si poteva

pregiudicare l’integrale deduzione del costo di acquisto di beni

a prezzi e a condizioni di mercato per la sola ragione che la

controparte black list non fosse caratterizzata da una struttura

considerata adeguata

► Alla luce della nuova normativa, quindi, la determinazione del

VN della transazione appare un aspetto cruciale, ancorché non

sempre agevole per il contribuente

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 89

Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015)

► Deduzione integrale del costo se la scelta del contribuente di

intrattenere rapporti con un determinato fornitore risponde ad

un effettivo interesse apprezzabile (e dimostrabile) dal punto di

vista economico-aziendale, unitamente alla concreta

esecuzione dell’operazione

► Il mantenimento della seconda esimente potrebbe essere

giustificata anche per i casi in cui la dimostrazione del VN della

transazione è estremamente complesso = la dimostrazione

dell’effettivo interesse economico potrebbe essere l’unica

alternativa al fine di dedurre integralmente il costo

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 90

Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015)

La seconda esimente

► Informazioni/documentazione per la concreta esecuzione (e.g.):► Fatture di acquisto;

► Bolle doganali;

► Carichi del magazzino.

► Informazioni/documentazione per effettivo interesse economico (e.g.):► Descrivere in modo dettagliato la tipologia del bene/servizio acquistato;

► Descrizione e rappresentazione della marginalità dell’operazione che ha determinato la

massimizzazione del profitto tassato in Italia in capo al contribuente;

► Prezzo dell’operazione particolarmente vantaggioso ad esempio supportato da preventivi e

comparazioni con i prezzi praticati da altri fornitori (e.g., proposta di acquisto, email);

► La presenza di costi accessori (e.g., stoccaggio, magazzino) che la scelta di quel fornitore ha

consentito di evitare/minimizzare anche da un punto di vista logistico;

► Qualità del prodotto fornito supportata da relativa comparazione tecnica sulle sue

caratteristiche;

► Modalità e condizioni commerciali dell’operazione;

► Possibilità di acquisire il prodotto presso altri fornitori (ogni elemento che ha spinto alla scelta di

questo fornitore è rilevante in tal senso).

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 91

Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015)

Il concetto di valore normale

► La definizione di VN ai fini delle imposte sui redditi prevede il

confronto del prezzo dell’operazione oggetto di analisi con

quello di una transazione ad essa comparabile per beni (o

servizi) e per condizioni, facendo riferimento “in quanto

possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni

o i servizi”

► La definizione di VN di cui all’art. 9 del Tuir ed il processo

necessario per la sua determinazione è assimilabile a quello

del metodo del confronto del prezzo (cd. CUP, comparable

uncontrolled price) delineato dall’OCSE

► Il CUP, tuttavia, può essere utilizzato esclusivamente per una

tipologia limitata di transazioni mentre è inutilizzabile per la

determinazione del VN di transazioni senza comparabili

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 92

Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (FY2015)

Obblighi dichiarativi► Obbligo di monitorare tali operazioni tramite specifiche variazioni in aumento

e in diminuzione nel Modello Unico (2016)

Nel rigo RF29, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui all’art. 110, commi 10 e 12-bis, del TUIR derivanti da operazioni,

che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati

individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero

derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori individuati con il predetto decreto.

Nel rigo RF52, colonna 2, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta

esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivante da

prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 110 del

TUIR. Nella colonna 1, va indicata la quota delle predette spese e altri componenti negativi eccedenti il valore normale per i quali, per effetto

dell’esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo; tale

quota va ricompresa anche nella colonna 2.

► L’eventuale inadempimento di tale onere comporta l’applicazione della

sanzione nella misura del 10% dell’importo complessivo dei costi non indicati

separatamente, con un minimo di Euro 500 e un massimo di Euro 50.000,

ferma restando, ricorrendone le condizioni, la deducibilità del relativo

componente negativo di reddito

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 93

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (dal FY2016)

► La Legge di stabilità 2016 ha abrogato il regime di deducibilità dei

costi black list abolendo i commi da 10 a 12bis dell’art. 110 del Tuir a

partire dal periodo di imposta 2016 (per i soggetti solari)

► La deduzione dei costi black list dipende dai criteri di carattere

generale (e.g., competenza, inerenza)

► Eliminazione della separata indicazione di tali costi in dichiarazione (e

della relativa sanzione)

► La norma è chiara nello stabilire che si applica dal 2016 (dal periodo

di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 per i

contribuenti “non solari”), attenzione agli anni passati

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 94

La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC)

Art. 8, D.L. del 14/09/2015 n. 147

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 95

La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2014)

► Disciplina CFC: tassazione per trasparenza, in capo ai soggetti controllanti

residenti, degli utili prodotti da soggetti controllati – e collegati - situati in Stati

o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall’effettiva

distribuzione degli utili (dividendi) (Artt. 167 e 168 del Tuir)

► Applicazione della normativa anche nei confronti di soggetti esteri controllati

NON black list al ricorrere delle seguenti condizioni (Art. 167 c. 8-bis del Tuir):► Siano sottoposti ad un’imposizione effettiva estera inferiore a più della metà di quella che

avrebbero assolto se residenti in Italia; e

► Abbiano conseguito proventi derivanti, in maggior parte, da «passive income» o da servizi

infragruppo.

► Finalità: impedire che gli utili prodotti nel territorio dello Stato vengano

fittiziamente delocalizzati presso soggetti esteri situati in Stati o territori a

tassazione privilegiata

► La tassazione per trasparenza può essere evitata mediante l’obbligatoria

presentazione di un interpello

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 96

La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015)

► Il Decreto Internazionalizzazione incide sia da un punto di vista

sostanziale che procedurale sulla normativa a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello

stesso (i.e., dal 2015):

► Modificando l’ambito di applicazione territoriale;

► Abrogando la natura obbligatoria dell’interpello disapplicativo;

► Modificando la determinazione del reddito prodotto dalla

partecipata estera;

► Introducendo semplificazioni con riferimento alla determinazione

dell’effettivo livello di tassazione per le CFC NON black list;

► Prevedendo un nuovo procedimento accertativo;

► Stabilendo, in alcuni casi, un nuovo obbligo di segnalazione nella

dichiarazione dei redditi ed un relativo regime sanzionatorio;

► Abrogando le disposizioni in materia di imprese estere collegate.

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 97

La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015)

► Ambito di applicazione: di fatto i paesi da considerare sono quelli

identificati dal D.M. 21 novembre 2001 (e successive modificazioni),

tenendo conto dei regimi che hanno un livello di tassazione generale

inferiore al 50% di quello italiano anche se per effetto di regimi

speciali (ad oggi manca il provvedimento per identificarli). Fuoriusciti:

Malesia, Filippine, Singapore

► Abrogazione della natura obbligatoria dell’interpello disapplicativo:

viene operato un allineamento della disciplina CFC alla previgente

normativa in tema di indeducibilità dei costi black list, la dimostrazione

delle circostanze esimenti può avvenire:

► Preventivamente al realizzarsi dell’operazione, mediante la presentazione

di un’apposita istanza di interpello (cd. “probatorio”, risposta entro 120

giorni);

► Successivamente alla realizzazione dell’operazione, durante lo

svolgimento di un’eventuale attività di controllo da parte

dell’Amministrazione finanziaria

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 98

La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015)

► Modifica del criterio di determinazione del reddito prodotto dalla

partecipata estera: si applicano tutte le regole di determinazione del

reddito previste per le imprese residenti (con le difficoltà del caso): (i)

Ace, (ii) società non operative, (iii) studi di settore, (iv) parametri.

Eccezione per la rateizzazione delle plusvalenze (come già avveniva

con la precedente disposizione)

► Semplificazioni per la determinazione dell’effettivo livello di tassazione

per le CFC NON black list: l’applicazione della disciplina CFC alle

controllate NON black list è soggetta ad un doppio test (art. 167, c. 8

bis del Tuir):

► tax rate test; e

► passive income test.

► Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (non

ancora emanato) saranno indicati i criteri per determinare l’effettivo

livello di tassazione (tax rate test) con modalità semplificate, tra cui

quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base

imponibile

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 99

La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015)

► Nuovo procedimento accertativo: se il contribuente ottiene risposta

favorevole all’istanza di interpello (adesso facoltativo), in sede di

controllo NON è tenuto a dimostrare la sussistenza delle esimenti

(L’Ufficio ha, però, facoltà di controllare la veridicità e la completezza

delle informazioni precedentemente fornite)

Se il contribuente (i) NON presenta istanza di interpello oppure (ii)

riceve risposta negativa: prima di procedere all’emissione dell’avviso

di accertamento, l’Ufficio concede la possibilità di fornire (entro 90

giorni), le prove per la disapplicazione della normativa CFC

Finalità: obbligo di contraddittorio finalizzato a:► evitare che siano emessi avvisi di accertamento infondati; e

► dare attuazione a quel principio generale di collaborazione tra Amministrazione

finanziaria e contribuente, sancito, tra l’altro, dallo Statuto per la tutela dei diritti del

contribuente

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 100

La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015)

► Nuovo obbligo di segnalazione nella dichiarazione dei redditi e

relativo regime sanzionatorio: garantire l’efficacia accertativa

degli Uffici, l’indicazione costituisce elemento segnaletico per i

contribuenti che NON hanno (preventivamente) presentato

istanza di interpello oppure hanno ottenuto parere negativo

Ricostruzione analitica del reddito nel quadro FC anche se non

riportato nel quadro RM (quindi non soggetto a tassazione)

“Art. 167, comma 8-quater” ed “Esimente” devono essere compilate al fine di segnalare, da parte dei

contribuenti che non hanno applicato la disciplina dell’art. 167 del TUIR, che, pur sussistendo le

esimenti di cui al comma 5 dell’art. 167 del TUIR, non è stata presentata istanza di interpello

disapplicativo oppure è stata presentata ma non è stata ottenuta risposta favorevole

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 101

La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2015)

Specifico regime sanzionatorio: quando l’omissione o incompletezza

riguarda tale segnalazione si applica una sanzione amministrativa

pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e

imputabile nel periodo di imposta, anche solo teoricamente, al

soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con

un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000. La sanzione nella

misura minima si applica nel caso in cui il reddito della controllata

estera sia negativo

► Abrogazione delle disposizioni in materia di imprese estere collegate:

Abrogazione dell’Art. 168 del Tuir che nel corso degli anni ha

generato difficoltà applicative dovute principalmente alla difficoltà di

ottenere i dati amministrativi di società partecipate ma non controllate

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 102

La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC – FY2016)

Modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016

► A decorrere dal periodo di imposta 2016, ai fini della normativa CFC,

si considerano privilegiati i regimi fiscali, anche speciali (ad oggi

concetto incerto), di Stati o territori se il livello nominale di tassazione

sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia

► In pratica, la tassazione nominale dello Stato estero – anche

conseguente all’applicazione di regimi speciali – deve risultare

inferiore al 50% di quella applicabile in Italia (i.e., 13,75% per il FY16

e 12% dal FY17)

► IRAP non dovrebbe rilevare (cfr. Circ. A.E. 51E/2010)

► Eccezione per i paesi EU e SEE con i quali l’Italia abbia un accordo

per lo scambio di informazioni (per questi resta applicabile CFC white

list ex art. 167, comma 8-bis)

► CFC “vecchia” black list, tassazione nominale VS CFC white list,

tassazione effettiva (difformità da un punto di vista di onere per il

contribuente)

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 103

Il credito di imposta esteroArt. 15, D.L. del 14/09/2015 n. 147

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 104

Il credito di imposta estero

► Il credito per le imposte estere (Art. 165 del Tuir) è stato introdotto nel

1973 e ha subito numerose modifiche legislative ed interpretative, la

più rilevante delle quali è stata la riforma Tremonti del 2004

► Nell’ultimo periodo due interventi importanti:

► il primo interpretativo (Circ. A.E. 9E/2015);

► il secondo normativo (Decreto internazionalizzazione)

► Mentre il primo ha fornito chiarimenti interpretativi, il secondo ha

operato due correzioni all’Art. 165 del Tuir:

► estensione non solo ai titolari di reddito d’impresa di: (i) detrarre le imposte estere

per competenza e di (ii) riportare in avanti e indietro l’eccedenza di credito per

imposte estere;

► accreditabilità di tutte le imposte estere sul reddito, ancorché non previste dalla

convenzione (eventualmente) applicabile fra l’Italia e il Paese della fonte

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 105

Il credito di imposta estero

Accreditabilità extra-convenzionale

► Norma interpretativa: sono detraibili sia le imposte previste nelle

convenzioni contro le doppie imposizioni, sia ogni altra imposta o

tributo estero purché incida sul reddito

► In caso di incertezza in merito alla natura del tributo (imposte + tasse,

accezione ampia?) NON enunciato dalla convenzione, il contribuente

può presentare istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 dello Statuto

del Contribuente

► Ambito di applicazione: situazioni escluse dalle previsioni

convenzionali per via:

► della natura dell’ente impositore: alcuni trattati elencano solo le imposte

prelevate a livello centrale ma non quelle previste a livello territoriale (e.g.,

Stati Uniti d’America)

► della novità dell’imposta rispetto al trattato: imposte estere che si

sostituiscono/aggiungono alle imposte già previste dal trattato (ci sono

trattati che prevedono già questa fattispecie)

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 106

Il credito di imposta estero

► della mancanza di un trattato: in assenza del trattato, l’art. 165 del Tuir

colma autonomamente tale lacuna

► delle caratteristiche dell’imposta: i principi del nostro ordinamento guidano

la verifica sulla natura del tributo estero = se l’imposta estera ha inciso un

reddito (secondo i canoni italiani) allora potrebbe essere creditabile in

Italia

► Attenzione alle imposte pagate all’estero, potrebbero esserci

opportunità di recuperabilità in Italia

► Principio: le imposte estere che difettano del presupposto

applicativo dell’art. 165 del Tuir (e.g., reddito di impresa tassato

all’estero in assenza di stabile organizzazione) possono essere

considerate componenti negativi deducibili ai fini della

determinazione del reddito complessivo in quanto costi inerenti

l’attività d’impresa (cfr. Circ. A.E. 9E/2015)

► Interpello (facoltativo): valutarne la presentazione

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 107

Novità IRAP

Legge di Stabilità 2015, Art. 1, c. 20-21 - Legge di Stabilità 2016, Art. 1, c. 68-73 - D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 108

Novità IRAP – Sommario

► Legge di Stabilità 2015 – impatto sui bilanci di esercizio al 31.12.2015

Credito di imposta del 10%

Deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato

► Legge di Stabilità 2016 – impatto sui bilanci di esercizio successivi a quelli in corso al

31.12.2016

Deducibilità parziale del costo dei lavoratori stagionali

► D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 – Schemi di bilancio delle società industriali e

commerciali – impatto sui bilanci di esercizio al 31.12.2016

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 109

Novità IRAP – Deduzione integrale del costo del lavoro

► Ambito soggettivo: Società di capitali ed enti commerciali, imprese individuali e società

di persone, banche e finanziarie, imprese assicurative e professionisti. Incluse le

imprese che operano in «concessione» e a «tariffa».

► Modalità applicative: deduzione dalla base imponibile IRAP per differenza delle spese

per il personale dipendente impiegato a tempo indeterminato, eccedenti l’ammontare

delle deduzioni spettanti concernenti il cuneo fiscale, i contratti di formazione e lavoro

e la R&S (articolo 11, comma 1, lettera a)), di quelle riconosciute in favore delle

imprese di autotrasporto merci (1-bis)) e dei soggetti di minori dimensioni (4-bis.1))

nonché quelle per incremento occupazionale (4-quater)).

► Rilevanza degli oneri del personale per competenza che rappresentano un debito

certo (i.e. TFR e relative rivalutazioni). Accantonamenti per costi del personale relativi

ad oneri futuri ovvero eventi incerti rileveranno al momento del realizzo.

►Iscrizione in bilancio della fiscalità anticipata ai fini IRAP su fondi del personale

stanziati in bilancio.

► Recapture della eventuale maggiore deduzione IRAP calcolata ai fini IRES tenendo

conto nel «costo del personale» anche di fondi del personale per accantonamenti non

deducibili.

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 110

Novità IRAP – Credito di imposta del 10%

► Ambito soggettivo: Società di capitali ed enti commerciali, imprese individuali e società

di persone, banche e finanziarie, imprese assicurative e professionisti che non si

avvalgono di lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato.

► Modalità applicative: Il credito di imposta è pari al 10% dell’imposta lorda indicata

nella dichiarazione IRAP e quindi al lordo eventuali detrazioni di imposta ovvero crediti

relativi.

► Il Credito di imposta è compensabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241 e quindi soggiace al limite generale di compensazione di euro

700.000 per anno solare.

►Decorrenza: a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2014 (i.e. a

partire dal 2015). La compensazione potrà effettuarsi a partire dall’anno nel corso del

quale è presentata la dichiarazione IRAP (i.e. dal 2016 per il credito di imposta relativo

al 2015).

►Iscrizione in bilancio con contropartita a conto economico la voce 22 come provento

tributario ovvero come componente «straordinario» in E20.

►Rilevanza a titolo di «sopravvenienza attiva» ai fini IRES nel periodo di maturazione

del credito (i.e. presentazione della dichiarazione IRAP). No impatto su deduzione

forfettaria IRAP del 10% per eccedenza di oneri finanziari indeducibili.

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 111

Novità IRAP – Legge di Stabilità 2016

► Deducibilità parziale del costo dei lavoratori stagionali:

Inclusione del costo del personale per lavoratori stagionali nella deduzione del costo

del lavoro a tempo indeterminato introdotta dalla Legge di Stabilità 2015.

Decorrenza dubbia: non prevista dalla norma di legge. Possibile effetto retroattivo già

al periodo di imposta 2015.

Il lavoratore deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi di

imposta. La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo

stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di

cessazione del precedente contratto.

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 112

Novità IRAPSchemi di bilancio delle società industriali e commerciali

► Eliminazione della macro classe di conto economico E) relativa alla gestione

straordinaria del reddito.

► A partire dal 2016 i ricavi e costi rileveranno in base alla loro natura finanziaria o meno

ed in particolare:

A) Valore della Produzione,

B) Costi della Produzione,

C) Proventi ed oneri finanziari,

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.

► Le disposizioni previste in merito alla modifica degli schemi di bilancio non dovranno

comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

► Impatto eventuale ai fini IRAP di poste «straordinarie» attualmente escluse dalla

formazione del reddito imponibile IRAP (i.e. imposte esercizi precedente, componenti

estranei all’ordinaria attività di impresa, operazioni di riorganizzazione aziendale, etc.).

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 113

Le spese di rappresentanza Art. 9, D.L. del 14/09/2015 n. 147

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 114

Le spese di rappresentanza

► Aumento dei limiti di deducibilità in funzione di una maggior

consapevolezza della rilevanza di tali costi nelle moderne economie

ai fini del processo di generazione dei ricavi

Norma ante modifica - Limiti di deducibilità

► Art. 108 comma 2 TUIR “le spese di rappresentanza sono deducibili

nel periodo d’imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di

inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle

stesse..”

► Riferimento al D.M. 19 novembre 2008, deducibilità nel limite del:

► 1,3% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica entro Euro 10 Mln;

► 0,5% per la parte di ricavi e proventi caratteristici compresa tra Euro 10 e Euro 50

Mln;

► 0,1%, per la parte di ricavi e proventi eccedenti Euro 50 Mln.

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 115

Le spese di rappresentanza

Norma post modifiche

► Nuovi limiti di deducibilità:► 1,5% dei ricavi e altri proventi entro Euro 10 Mln;

► 0,6% dei ricavi e altri proventi compresi tra Euro 10 e Euro 50 Mln;

► 0,4% dei ricavi e altri proventi oltre Euro 50 Mln.

► Possibile variazione dei tetti massimi a seguito di un (eventuale) futuro

Decreto Ministeriale

Decorrenza delle modifiche

► Le previsioni in commento si applicano a decorrere dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto

(FY2016)

Interpello

► Introdotta a partire dal 2016 la possibilità di presentare interpello

(“qualificatorio”, 90 giorni per la risposta) per conoscere la corretta

qualificazione delle spese sostenute dal contribuente tra quelle di pubblicità,

propaganda o rappresentanza (Art. 108, c. 4-bis del Tuir)

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 116

L’agevolazione “Art-Bonus” Art. 1, c. 318-319, L. 208/2015

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 117

L’agevolazione “Art-Bonus”

► Finalità: incentivare il mecenatismo a favore del patrimonio culturale

con un’agevolazione fiscale più semplice ed efficace per le erogazioni

liberali riguardanti i beni culturali

► Beneficiari: persone fisiche e giuridiche che hanno effettuato

erogazioni liberali tramite pagamenti tracciati (i.e., bonifici bancari o

postali, carte di credito, di debito o prepagate, assegni circolari o

bancari)

► Ammontare: credito d’imposta pari al 65% che la Legge di Stabilità

2016 ha reso permanente (inizialmente l’agevolazione aveva natura

temporanea per il solo triennio 2014-2016)

► Limiti: persone fisiche e enti che non svolgono attività commerciale:

15% del reddito imponibile. Titolari di reddito d’impresa: 5 per mille dei

ricavi annui. Disapplicato quanto previsto ai fini IRES, in tema di

deduzioni di oneri di utilità sociale (Art. 100, c. 2, lett) f) e g), del Tuir):

concetto di alternatività

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 118

L’agevolazione “Art-Bonus”

► Destinazione: finalità specifiche appositamente individuate dal D.L.

83/2014:

► interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

► sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

(e.g., musei, biblioteche e parchi archeologici);

► realizzazione di nuove strutture o restauro di quelle esistenti se

appartenenti a fondazioni lirico sinfoniche o a istituzioni pubbliche che

operano nello spettacolo senza fini di lucro.

► Utilizzo: il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari

importo e - per i titolari di reddito di impresa - è utilizzabile tramite

compensazione orizzontale (modello F24, codice tributo 6842). Non

soggiace alle specifiche norme limitative alla compensazione dei

crediti. In caso di mancato utilizzo (in tutto o in parte), l’ammontare

residuo è utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi,

secondo le modalità proprie del credito

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 119

L’agevolazione “Art-Bonus”

► Quando: a partire dal 1° giorno del periodo di imposta

successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali

► Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi

(quadro RU, Sezione I)

► L’erogazione liberale contabilizzata in CE non è deducibile dal

reddito d’impresa perché si originerebbero due benefici fiscali:

le deducibilità dal reddito + il credito d’imposta

► Non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta

regionale sulle attività produttive

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 120

Crediti - novitàArt. 13, D.Lgs n. 147/2015

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 121

Crediti - novità

L’art. 13 del D.Lgs. n. 147/2015 ha apportato modifiche riguardanti:

a) le perdite e le svalutazioni su crediti in procedura concorsuale e di modesta entità

(decorrenza dal periodo di imposta in corso al 7/10/2015)

b) la rinuncia o conversione ai/dei crediti da parte dei soci (decorrenza dal periodo di

imposta successivo a quello in corso al 7/10/2015.

Le novità di cui alla lett. a):

1. inclusione di nuove fattispecie nelle procedure concorsuali o equiparate:

piani di risanamento attestati ex. art. 67 c.1 lett. d) RD 267/42

procedure estere equivalenti, previste in Stati con i quali esiste uno scambio di

informazioni

2. per i crediti di modesta entità e i crediti in procedura concorsuale/equiparata :

la perdita è deducibile nel periodo di imputazione a bilancio anche se successivo

a quello in cui sono decorsi 6 mesi dalla scadenza o il debitore si considera

assoggettato a procedura; ciò purché l’imputazione non avvenga in un periodo

successivo a quello in cui i crediti devono essere cancellati secondo corretti

principi contabili (nuovo comma 5-bis art. 101 TUIR).

la svalutazione contabile, non dedotta nel periodo in cui sussistono gli elementi

certi e precisi (scadenza/procedura), è deducibile nell’esercizio di cancellazione

del credito dal bilancio, secondo corretti principi contabili (norma interpretativa),

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 122

Regime IRES della rinuncia ai crediti da parte dei soci e della conversione dei crediti in strumenti partecipativi

L’art. 88, comma 4, del T.U.I.R., precedentemente alle modifiche apportate dal

d.lgs. n. 147/2015, stabiliva che

non si consideravano sopravvenienze attive per le società

• i versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e gli apporti

dei possessori di strum. fin. similari alle azioni

• le rinunce ai crediti (finanziari e commerciali) fatte da soci

• la riduzione dei debiti della società nelle procedure liquidatorie (i.e.

concordato fallimentare o preventivo)

• la riduzione dei debiti per la parte eccedente le perdite fiscali, anche

pregresse, della società nelle procedure finalizzate al proseguimento

dell’attività (i.e. accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. o di piano

attestato di risanamento ex art. 67, c. 3, l. d), L.F.)

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 123

Regime IRES della rinuncia ai crediti da parte dei soci e della conversione dei crediti in strumenti partecipativi

L’art. 88, commi 4 (modificato), 4-bis (nuovo) e 4-ter (nuovo) del T.U.I.R., nella versione risultante dalle

modifiche del D.Lgs. n. 147/2015, applicabile dal 2016, dispone che

non si considerano sopravvenienze attive per le società

• i versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e gli apporti dei possessori di strum. fin.

similari alle azioni

• la rinuncia ai crediti (fin.ri e comm.li) da parte dei soci fino a concorrenza del relativo valore fiscale,

che il socio è tenuto a comunicare alla partecipata, altrimenti il valore fiscale del credito è assunto pari a

zero

• la conversione del credito in partecipazioni della società fino a concorrenza del valore fiscale del

credito al netto delle perdite deducibili per il creditore a seguito e per effetto della conversione

• la riduzione dei debiti della società nelle procedure liquidatorie (concordato fallimentare, preventivo

liquidatorio + procedure equivalenti in Stati/territori che scambiano informazioni)

• la riduzione dei debiti per la parte eccedente il 100% delle perdite fiscali e le eccedenze di interessi

indeducibili, anche pregresse, della società nelle procedure finalizzate al proseguimento dell’attività

(accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F., piano attestato di risanamento ex art. 67, c. 3, l. d), L.F.

+ procedure estere equivalenti). Rilevano anche perdite trasferite al consolidato

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 124Presentation title

La novità principale consiste, dunque, nel circoscrivere, ai fini IRES, la neutralità delle

rinunce ai crediti - sia se sorti direttamente in capo al socio, sia se acquistati da terzi -

alla parte del debito estinto corrispondente al valore fiscalmente riconosciuto dei

crediti stessi presso il socio, con la conseguenza che, sino a concorrenza di tale

valore, il socio aumenta il costo della partecipazione e la società partecipata rileva un

incremento patrimoniale non tassabile, mentre l’eccedenza costituisce per

quest’ultima una sopravvenienza imponibile

Evita che la deduzione delle perdite su crediti si accompagni ad una speculare

detassazione dell’insussistenza dei debiti quando crediti e debiti hanno valori fiscali

differenti

Non avendo natura antielusiva non può essere disapplicata (cfr. relazione illustrativa)

Analogo trattamento viene esteso alle operazioni di conversione dei crediti in

partecipazioni della società, non soltanto nell’ipotesi in cui il creditore è già socio della

società debitrice, ma anche qualora lo diventi proprio per effetto della conversione

dell’esposizione debitoria in un rapporto partecipativo

Regime IRES della rinuncia ai crediti da parte dei soci e della conversione dei crediti in strumenti partecipativi

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 125Presentation title

Ai fini della determinazione del valore fiscale del credito convertito, si deve tenere

conto anche delle perdite deducibili per effetto della conversione, che risultano

deducibili per il creditore e concorrono, quindi, a formare la sopravvenienza attiva

tassabile nei confronti della società

Parallelamente, assumendo la partecipazione il valore fiscale del credito convertito

(che è nettato anche dell’eventuale perdita registrata a seguito della conversione), la

differenza rispetto al valore nominale del credito stesso è irrilevante in capo al socio

Il descritto regime fiscale delle rinunce ai crediti (o della loro conversione in

partecipazioni) da parte dei soci ha una portata innovativa principalmente per le

società che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, posto che,

secondo l’OIC 28, tali operazioni non hanno alcuna ricaduta sul conto economico, in

quanto è previsto che la remissione del debito trasforma tale passività in una posta di

patrimonio netto della società avente natura di riserva di capitale

Ciò non di meno, sul piano fiscale, si genererà un fenomeno di tassazione, da gestire,

in via extra contabile, con la tecnica delle variazioni in aumento in sede di

dichiarazione dei redditi

Regime IRES della rinuncia ai crediti da parte dei soci e della conversione dei crediti in strumenti partecipativi

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 126Presentation title

Per le società che adottano gli IAS/IFRS, invece, l’estinzione del debito a fronte dell’emissione di uno

strumento partecipativo implica la necessità di rilevare contabilmente detto strumento al fair value e di

imputare la differenza tra questo valore ed il valore nominale del debito al conto economico (IFRIC 19)

Tale circostanza ha suscitato negli interpreti il dubbio se il provento così rilevato nel conto economico

debba considerarsi tassabile, in virtù del noto principio di «derivazione rafforzata» valido per i soggetti

IAS adopter, ovvero debba comunque restare estraneo alla formazione del reddito imponibile, in

quanto la previsione contenuta nel precedente art. 88, comma 4, del T.U.I.R., avrebbe una valenza

generale che prescinde dalle modalità con le quali l’operazione trova rappresentazione in bilancio

La modifica normativa in commento risolve, almeno per il futuro, il problema, introducendo un criterio di

tassazione univoco che prescinde dai principi contabili utilizzati

Regime IRES della rinuncia ai crediti da parte dei soci e della conversione dei crediti in strumenti partecipativi

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 127

► Per quanto specificamente attiene alle imprese bancarie e finanziarie, va tenuto

presente che le rettifiche di valore dei crediti operate in bilancio riducono

immediatamente, per un corrispondente importo, il valore fiscale dei crediti, ancorché la

deducibilità delle stesse sia stata diluita nel tempo secondo i ben conosciuti

meccanismi di ripartizione in quote costanti tra un predeterminato numero di esercizi

► Ciò comporta che le operazioni di conversione di crediti svalutati in strumenti di

partecipazione al capitale della società debitrice, effettuate a far tempo dall’esercizio

successivo al 2015 (per le società aventi l’esercizio ordinato in coincidenza con l’anno

solare), non saranno più assistite dal regime di neutralità fiscale in precedenza in

vigore, ma genereranno i presupposti per l’assoggettamento ad imposta (IRES), in

capo al soggetto debitore, dell’eccedenza del valore nominale del debito estinto rispetto

al valore fiscalmente riconosciuto della speculare posizione creditoria vantata dalla

banca/finanziaria

► L’anzidetta eccedenza rimarrà, peraltro, irrilevante qualora la conversione del debito in

strumenti partecipativi avvenga nel contesto delle procedure liquidatorie o finalizzate al

proseguimento dell’attività d’impresa richiamate dal nuovo comma 4-ter dell’art. 88 del

T.U.I.R. – tuttavia, nelle procedure finalizzate al proseguimento dell’attività si dovranno

utilizzare le perdite e le eccedenze di interessi

Presentation title

Regime IRES della rinuncia ai crediti da parte dei soci e della conversione dei crediti in strumenti partecipativi

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 128

Deducibilità svalutazioni e DTA

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 129Presentation title

► Nuovo regime fiscale applicabile dal 2015L’art. 16 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 ha modificato nuovamente il regime di deducibilità delle svalutazioni

e delle perdite su crediti verso la clientela per gli enti creditizi e finanziari, di cui al decreto legislativo 27

gennaio 1992, n. 87

In particolare, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, le svalutazioni e le perdite

su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo sono deducibili, sia ai fini IRES che IRAP,

integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio, al pari delle perdite realizzate mediante cessione

a titolo oneroso

Le svalutazioni e le perdite, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, si assumono al

netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, come già previsto dalla normativa previgente

La nuova disciplina esplica effetti anche nei confronti delle imprese di assicurazione, in virtù dell’applicabilità

alle stesse delle disposizioni dettate dall’art. 106, comma 3, del TUIR in materia di IRES (cfr. art. 16, comma

9, D.Lgs. n. 173/1997), e delle modifiche in tal senso introdotte nell’art. 7 del D.Lgs. n. 446/1997 in materia

di IRAP

Ai fini della determinazione degli acconti IRES ed IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2015, nonché per i due periodi d'imposta successivi, non si tiene conto delle novità in commento

Trattamento fiscale delle svalutazioni e perdite su crediti

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 130Presentation title

► Regime transitorio applicabile alle svalutazioni e le perdite su crediti rilevate

prima del 2015

Sempre all’art. 16 del D.L. n. 83/2015, il legislatore ha previsto un regime transitorio al fine di disciplinare il

passaggio dal vecchio regime (che ammetteva la deducibilità in cinque esercizi delle svalutazioni e perdite

diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso) al nuovo (che, a regime, consente

l’integrale deducibilità nell’esercizio di rilevazione di tutte le svalutazioni e perdite su crediti verso la

clientela)

In particolare, è stato disposto che, per il primo periodo di applicazione, le svalutazioni e le perdite su

crediti, diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili sia ai fini IRES

che IRAP nei limiti del 75%

La residua quota (25%), così come le svalutazioni e perdite su crediti iscritte in bilancio fino all'esercizio in

corso al 31 dicembre 2014 ancora in attesa di essere dedotte ai fini fiscali (per «diciottesimi» o per

«quinti») – sono invece deducibili ai fini IRES ed IRAP secondo il seguente piano di rientro:

► per il 5% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016;

► per l'8% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;

► per il 10% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

► per il 12% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre

2024;

► per il 5% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025

Trattamento fiscale delle svalutazioni e perdite su crediti

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 131Presentation title

Trasformazione DTA in credito d’imposta

► Blocco della trasformazione in crediti di imposta delle DTA

L’art. 17 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, limita la portata del regime di trasformazione in crediti

d’imposta delle DTA (art. 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010 e successive modificazioni),

escludendo dalla trasformazione stessa le imposte anticipate relative al valore dell'avviamento e

delle altre attività immateriali iscritte per la prima volta a partire dal bilancio relativo all'esercizio in

corso alla data di entrata in vigore (i.e. 2015 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno

solare)

Resta, per contro, ferma la «trasformabilità» delle DTA relative alle attività immateriali iscritte nei

bilanci degli esercizi antecedenti, nonché delle DTA relative alle svalutazioni ed alle perdite su

crediti ancora non dedotte

Pertanto, a partire dal periodo di imposta 2015, il meccanismo di trasformazione delle imposte

anticipate opererà con riferimento a quelle risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2014,

relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, nonché alle svalutazioni e perdite

su crediti verso clientela. Per quanto riguarda queste ultime, sono da ritenere inoltre

«trasformabili» le DTA iscrivibili nel bilancio 2015, afferenti alla quota (25%) di svalutazioni e

perdite su crediti non ammessa in deduzione in tale esercizio, che va a cumularsi con l’ammontare

residuo delle eccedenze pregresse da dedurre nei modi e nei termini previsti dal D.L. n. 83/2015

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 132

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Fiscalità di bilancio e novità 2016 | 133

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