Legge di stabilità 2014 - La rivalutazione dei beni d'impresa

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1 Legge di Stabilità 2014 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA Francesco Chiaravalle

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Legge di Stabilità 2014 !

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Francesco Chiaravalle

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Legge n. 147 del 23 dicembre 2013 Legge di stabilità 2014

!Misure previste

!• Riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili !• Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni !• Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

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La disciplina della Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, nonché del riallineamento e dell’affrancamento è contenuto nei commi dal 140 al 146 dell’orticolo Unico della Legge di stabilità 2014. Il comma 146 dispone che “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della Legge 21 novembre 2000 n. 342, quelle del Decreto del Ministro delle Finanze 13 aprile 2001, n. 162 (Regolamento attuativo della Legge 342/2000), nonché le disposizioni del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

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PRASSI DI RIFERIMENTO

Circolare n. 247/E del 16/11/2000

Circolare n. 5/E del 05/01/2001

Circolare n. 57/E del 18/06/2001

Circolare n. 57/E del 25/06/2002

Circolare n. 18/E del 13/06/2006

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IL RIALLINEAMENTO

Il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili,

stante il richiamo del comma 146 all’art. 14 della Legge

342/2000, va visto in un’ottica di semplificazione per le

imprese.

Il riallineamento è l’unica disposizione di cui possono

usufruire anche i soggetti IAS ADOPTER

Le imprese possono adeguare i valori fiscali ai maggiori

valori civilistici.

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IL RIALLINEAMENTO

• La disciplina del riallineamento non è preclusiva rispetto a

quella della rivalutazione.

• Il riallineamento può essere effettuato su singoli beni

mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 16%

per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non

ammortizzabili e per le partecipazioni.

• Il riallineamento avrà riconoscimento fiscale dal 1 gennaio

2016 (terzo esercizio successivo).

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IL RIALLINEAMENTO

• Presupposto per il riallineamento è che i beni siano presenti nei bilanci al 31/12/2012 e 31/12/2013.

• Il riallineamento potrà essere effettuato solo nella dichiarazione per l’anno 2013 (prima dichiarazione utile).

• Il riallineamento è condizionato all’apposizione di un vincolo, per il proprio importo al netto dell’imposta sostitutiva versata, su una quota delle riserve (cd. in sospensione d’imposta); in caso di incapienza delle riserve il vincolo potrà essere apposto su una quota del capitale.

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IL RIALLINEAMENTO IN UNICO 2014

Il riallineamento si perfeziona con l’indicazione nel quadro RQ - Sez. XXI-B del Modello Unico 2014 e con il pagamento della prima rata entro il 16/06/2014 ovvero entro il 16/07/2014 con la maggiorazione dello 0,40%

1000 160

16053

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LA RIVALUTAZIONE

! AMBITO SOGGETTIVO

AMBITO OGGETTIVO MODALITA’ DI RIVALUTAZIONE EFFETTI FISCALI NORMA ANTIELUSIVA MODELLO UNICO

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LA RIVALUTAZIONE - AMBITO SOGGETTIVO

Ai sensi del comma 140 della Legge di stabilità possono avvalersi della rivalutazione:

- Le S.p.A., le S.R.L. e le S.a.P.A.; - Le società cooperative; - Le società di mutua assicurazione; - Gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i

trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per i beni relativi all’attività d’impresa esercitata.

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LA RIVALUTAZIONE - AMBITO SOGGETTIVO

Possono inoltre avvalersi della rivalutazione, ai sensi del rimando all’art. 15 della Legge n. 342/2000 anche: - Gli imprenditori individuali, per i beni relativi all’attività

d’impresa; - Le S.n.c. e le S.a.s.; - Gli enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato,

che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per i beni relativi all’attività d’impresa esercitata;

- Le società ed enti di ogni tipo, nonché persone fisiche, non residenti, che svolgono nel territorio dello Stato attività d’impresa mediante stabili organizzazioni.

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LA RIVALUTAZIONE - AMBITO SOGGETTIVO

Possono avvalersi della rivalutazione sia le imprese in contabilità ordinaria che quelle in contabilità semplificata; per tali ultimi contribuenti è previsto che i beni oggetto della rivalutazione debbono risultare acquisiti dal registro dei beni ammortizzabili ovvero dal registro Iva acquisti entro il 31/12/2012 e che la rivalutazione effettuata debba risultare da apposito prospetto di rivalutazione (Risoluzione 14/E del 3 marzo 2010). La rivalutazione è possibile per i soli soggetti che adottano i Principi contabili nazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

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LA RIVALUTAZIONE - AMBITO OGGETTIVO

L’ambito oggettivo della rivalutazione è indicato nella seconda

parte del comma 140 ed al comma 141.

In ragione di ciò possono essere rivalutati, anche in deroga

all’art. 2426 del C.C. e ad ogni altra disposizione di legge

vigente in materia, i beni d’impresa e le partecipazioni di

controllo e collegamento (ai sensi dell’art. 2359 del C.C.) con

esclusione degli Immobili merce iscritti nell’attivo circolante.

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LA RIVALUTAZIONE - AMBITO OGGETTIVO

La rivalutazione va effettuata nel bilancio, o rendiconto,

dell’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2012,

ovverosia nel bilancio la cui approvazione scade

successivamente al 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore

della Legge di Stabilità 2014: tuttavia i beni da rivalutare

devono però obbligatoriamente essere già iscritti anche nel

bilancio dell’esercizio precedente (31/12/2012 - 31/12/2013

per le società con esercizio coincidente con l’anno solare).

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LA RIVALUTAZIONE - AMBITO OGGETTIVORisultano pertanto rivalutabili: • le immobilizzazioni materiali, ammortizzabili o meno, quali, ad esempio, gli

immobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri, gli impianti ed i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali;

• le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati quali, ad esempio: i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

• le partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sempre che le stesse costituiscano immobilizzazioni.

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LA RIVALUTAZIONE - AMBITO OGGETTIVO

Non possono invece essere rivalutati: • gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta

l'attività di impresa; • avviamento, costi pluriennali, beni monetari (denaro,

crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, ecc.); • partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento

ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ; • beni immobili con leasing ancora in corso, in quanto tali

beni non risultano ancora iscritti nel bilancio della società utilizzatrice, mentre per la società concedente i beni risultano iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

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LA RIVALUTAZIONE - MODALITA’

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, ai sensi dell’art. 5 del D. M. n. 162/2001. Una volta definita la categoria omogenea, tutti i beni appartenenti alla stessa andranno obbligatoriamente rivalutati. La rivalutazione deve essere iscritta sul libro inventario per i soggetti in contabilità ordinaria ovvero sull’apposito prospetto per i contribuenti in contabilità semplificata.

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CATEGORIE OMOGENEE !• Le partecipazioni, iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, vanno suddivise

in categorie omogenee ai sensi dell’art. 94 del TUIR. • I beni materiali ammortizzabili (diversi dagli immobili e dai beni iscritti in

pubblici registri) vanno suddivisi in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento, facendo riferimento alle singole voci , ordinate in “Specie” e “Gruppi” di cui al D.M. 31 dicembre 1988.

• I beni immobili ammortizzabili vanno suddivisi in: fabbricati strumentali per natura e fabbricati strumentali per destinazione. Per gli immobili che possono essere considerati strumentali sia per natura che per destinazione (es. ufficio ove è ubicata la sede della società) vanno compresi nella categoria degli immobili strumentali per destinazione.

LA RIVALUTAZIONE - MODALITA’

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LA RIVALUTAZIONE - MODALITA’

CATEGORIE OMOGENEE !

• I beni immobili non ammortizzabili vanno suddivisi nelle seguenti categorie omogenee: aree non fabbricabili; aree fabbricabili; aree ove insistono gli immobili; immobili non strumentali (immobili patrimonio).

• I beni iscritti in pubblici registri vanno suddivisi nelle seguenti categorie omogenee: aeromobili; veicoli; navi;imbarcazioni iscritte nel registro internazionale; imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale. (N.B. I beni a deducibilità limitata come auto e telefoni possono essere esclusi dalla rivalutazione; ove inclusi, la rivalutazione va fatta per l’intero valore).

• I beni immateriali vanno considerati singolarmente. !

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LA RIVALUTAZIONE - MODALITA’

Il limite entro cui può essere effettuata la rivalutazione è rappresentato dal valore economico del bene, ovverosia il valore effettivamente attribuibile al bene in base al “valore corrente” (determinato in base ai valori correnti e alle quotazioni dei mercati regolamentati) ovvero al “valore interno”determinato in base alla “capacità produttiva” ed “all’effettiva possibilità economica di utilizzo nell’impresa”.

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LA RIVALUTAZIONE - MODALITA’La rivalutazione in bilancio potrà essere effettuata esclusivamente con le seguenti modalità: !

1.Rivalutazione del maggior valore dei beni e dei relativi fondi di ammortamento;

2.Rivalutazione del solo valore del bene; 3.Riduzione del fondo di ammortamento. !

L’unica modalità che comporta l’invarianza del periodo di ammortamento è la n. 1, mentre con la n. 2 e la n. 3, a parità di coefficiente di ammortamento, il processo di ammortamento subirà una riduzione ovvero un allungamento (in tale caso si potrà variare il coefficiente di ammortamento, dandone indicazione in nota integrativa).

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Allegato 3

Costo storico = 5.000

Aliquota di ammortamento 20%

Anno di acquisto 1997

Valore di sostituzione = 10.000 (costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia)

anno quota amm.to fondo

1997 500 500 1998 1.000 1.500 1999 1.000 2.500 2000 1.000 3.500 2001 1.000 4.500 2002 500 5.000

Cespite 5.000 Fondo al 1999 2.500- Valore residuo 1999 2.500 Amm.to teorico 2000 1.000- Valore residuo 2000 1.500

Valore di mercato 3.500

2.000 = 3.500

Piano di ammortamento originario

Situazione ante - rivalutazione

- 1.500Rivalutazione max = Valore mercato - Val. res. anno 2000

Attivo Passivo

Stato Patrimoniale ante-rivalutazione

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2

Coefficiente di rivalutazione = Riv. max / Val. residuo 199980% = 2.000 / 2.500

Val. residuo ammortizzabile = Val. mercato + Amm.to teorico 2000 4.500 = 3.500 + 1.000

anno amm.to fondo magg.ne amm.to

1997 500 500 1998 1.000 1.500 1999 1.000 2.500

2.000 4.500 2000 1.800 6.300 800 2001 1.800 8.100 800 2002 900 9.000 400

2.000

Cespite 9.000 Saldo di rivalutazione 1.620 Fondo al 1999 4.500- Debiti tributari 380 Valore residuo 1999 4.500 Ammotamento 2000 1.800- Valore residuo 2000 2.700

Verifica del limite economico della rivalutazione: 1) Valore residuo 2000 + Maggiori ammortamenti = Valore di mercato

2.700 + 800 = 3.500

2) Costo lordo rivalutato (9.000) < valore di sostituzione (10.000)

Cespite a diversi 4.000

a Fondo amm.to 2.000 a Saldo di rivalut.ne 2.000

Saldo di rivalut.ne a Debiti tributari 380

Metodo 1 - Rivalutazione del cespite e del fondo

Nuovo piano di ammortamento

rivalutazione fondo

Scritture contabili della rivalutazione

Stato Patrimoniale post-rivalutazioneAttivo Passivo

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3

Costo storico = 5.000

Importo rivalutazione = 2.000

Costo storico rivalutato = 7.000

anno amm.to fondo magg.ne amm.to

1997 500 500 1998 1.000 1.500 1999 1.000 2.500

2000 1.400 3.900 400 2001 1.400 5.300 400 2002 1.400 6.700 900 2003 300 7.000 300

2.000

Cespite 7.000 Saldo di rivalutazione 1.620 Fondo al 1999 2.500- Debiti tributari 380 Valore residuo 1999 4.500 Ammortamento 2000 1.400- Valore residuo 2000 3.100

Verifica del limite economico della rivalutazione: 1) Valore residuo 2000 + Maggiori ammortamenti = Valore di mercato

2) Costo lordo rivalutato (7.000) < valore di sostituzione (10.000)

Cespite a Saldo di rivalut.ne 2000

Saldo di rivalut.ne a Debiti tributari 380

Scritture contabili della rivalutazione

= 3.5003.100 + 400

Metodo 2 - Rivalutazione del solo cespite

rivalutazione cespite

Nuovo piano di ammortamento

Attivo Passivo

Stato Patrimoniale post-rivalutazione

25

4

Fondo al 1999 = 2.500

Importo riduzione = 2000

anno amm.to fondo

1997 500 500 1998 1.000 1.500 1999 1.000 2.500

2.000- 500 2000 1.000 1.500 2001 1.000 2.500 2002 1.000 3.500 2003 1.000 4.500 2004 500 5.000

Cespite 5.000 Saldo di rivalutazione 1.620 Fondo al 1999 2.500- Debiti tributari 380 Riduzione fondo 2.000 Valore residuo 1999 4.500 Ammortamento 2000 1.000 Valore residuo 2000 3.500

Verifica del limite economico della rivalutazione: 1) Valore residuo 2000 + Maggiori ammortamenti = Valore di mercato

3.500 + 0 = 3.500

Fondo ammortamento a Saldo di rivalutazione 2000

Saldo di rivalut.ne a Debiti tributari 380

Attivo Passivo

Scritture contabili della rivalutazione

Metodo 3 - Riduzione del fondo di ammortamento

riduzione fondo

Nuovo piano di ammortamento

Stato Patrimoniale post-rivalutazione

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LA RIVALUTAZIONE - EFFETTI FISCALI

Ai sensi del comma 143 della Legge di Stabilità il maggior valore attribuito ai beni si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di effettuazione della rivalutazione mediante il pagamento delle imposte sostitutive (la rivalutazione è effettuabile solo mediante il pagamento delle imposte sostitutive per il riconoscimento fiscale dei maggior valori, in quanto non è prevista una rivalutazione solo civilistica dei beni) . Dal 1 gennaio 2016 (per le società con esercizio coincidente con l’anno solare) potranno quindi essere riconosciuti i maggior valori anche al fine degli ammortamenti fiscali, mentre gli ammortamenti civilistici effettuati nel triennio antecedente dovranno essere recuperati a tassazione mediante apposita variazione in aumento.

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LA RIVALUTAZIONE - NORMA ANTIELUSIVA

I beni oggetto di rivalutazione non potranno essere ceduti, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore prima dell’inizio del quarto periodo d’imposta successivo a quello nel bilancio in cui la rivalutazione è stata effettuata. Qualora ciò accada:

1)La plusvalenza sul bene viene calcolata come se il bene non fosse stato oggetto di rivalutazione;

2)La riserva in sospensione d’imposta deve essere diminuita per un importo pari alla rivalutazione del bene ceduto ovvero assegnato a finalità estranee a quelle d’impresa, etc. ed aumentata per un importo pari all’imposta sostitutiva versata sul bene ceduto oggetto di rivalutazione;

3)E’ riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata per lo stesso bene.

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LA RIVALUTAZIONE - EFFETTI FISCALI

Ai fini della norma dettata dall’art. 30 della Legge n. 724/1994 del maggior valore rivalutato dovrà cominciare a tenersi conto dal periodo d’imposta in cui è riconosciuta valenza fiscale alla rivalutazione (si veda Circolare n. 25/E/2007).

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La rivalutazione si perfeziona con l’indicazione nel quadro RQ - Sez. XXI-A del Modello Unico 2014 e con il pagamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva entro il 16/06/2014 ovvero entro il 16/07/2014 con la maggiorazione dello 0,40%

LA RIVALUTAZIONE NEL MODELLO UNICO

Codice fiscale Mod. N.

SEZIONE XVIImposte sostitutivesulla liquidazionedei fondi comuni d’investimento immobiliare chiusiai sensi delD.L. n. 78/2010

RQ55,00

4

,00 7%

RQ56

SEZIONE XVIIImposte sostitutive sulla rideterminazionedel valore dei terreni edelle partecipazioni(art. 7, D.L. n. 70/2011,conv. L. n. 106/2011)

RQ58

2

Aliquota Rateizzazione Versamento cumulativoValore della partecipazione Imposta

,001

,003

RQ59

RQ60

4%

4 5

2

,001

,003 4

2

,001

,003RQ61 4 5

4%2

,001

,003 4

1Denominazione del fondo

2Numero Banca d’Italia

Valore delle riserve

Totale Imposta

RQ62

2

,003

,004

,005

,00

Reddito ACE

Imposta netta

10

,00

14

,00

Imposta sospesa

1

,00

7

,008

,009

,00

In misura limitataPerdite pregresse

Start-up

6

,00

In misura piena

12

,0013

,00

18

,00

Imponibile Imposta

Eccedenza compensata nel mod. F24 Acconti

Detrazioni

Crediti d’imposta concessi alle imprese

Eccedenza precedente dichiarazione

11

,00

Imposta a debito

16

,00

Crediti d’imposta e ritenute

15

,00

Imposta rateizzata

SEZIONE XVIIIMaggiorazione IRESper i soggetti di comodo(D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 settembre2011, n. 148)

RQ57

Risultato della liquidazione Imposta

Aliquota Rateizzazione Versamento cumulativoValore del terreno Imposta

,00

,00 ,00Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)

Totale

Fondo rischi su crediti

,00,00

Riserve iscritte nelle voci C II,n. 1, e D I dello stato patrimoniale

RQ51RQ52

RQ53

SEZIONE XIIIFondi per rischi sucrediti trasferiti al fondorischi bancari generali

,00 ,00 ,00

,00,00 ,00

21 3

4

3

RQ50

0,45%

,00,00 7%1 2

3

43

RQ65

RQ66 Interessi passivi non deducibili riportabili

Eccedenza di ROL riportabile

SEZIONE XIVRiserve matematichedei rami vita

17

,00

Imposta a credito

RQ63

RQ64

2,00

1,00

3,00

1,00

4,00

5,00

2,00

3,00

Risultato operativo lordo

Interessi passiviInteressi passivi precedente

periodo d’imposta Interessi attiviInteressi passivi

direttamente deducibiliEccedenza

interessi passivi

Precedenteperiodo d’imposta

Presenteperiodo d’imposta

Interessi passivideducibili

,00

,00

1 2Imposta dovuta Imposta versata

SEZIONE XIXImposta sostitutiva sui maggiori valoridelle partecipazioni(art. 15, commi 10 bis e10 ter, D.L. n. 185/2008)

RQ67

7

,00

Avviamento Altre attività immaterialiMarchi6

,00

Soggettosubentrato

Tipooperazione

5

,00

Differenza contabile4

,00

8

,00

32

Annooperazione

1

16%10

,00

Determinazione imponibileImposta

9

,00

RQ68

7

,006

,005

,004

,00

8

,00

321

16%10

,009

,00

RQ69Imposta codice 2Imposta codice 1

2

,001

,00

SEZIONE XXImposta sostitutiva per attività di noleggio(art. 49-bis, D.Lgs. n. 171/2005)

RQ70 ImpostaProventi2

,001

,00

SEZIONE XXI-ARivalutazionedei beni e dellepartecipazioni

Rivalutazione dei beni ammortizzabiliRQ71Rivalutazione dei beni non ammortizzabiliRQ72Rivalutazione delle partecipazioniRQ73

,0016%

Aliquota Imposta2,00

,0012%,00

,0012%,00

Importo1 1000 160

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L’AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE

A fronte dei maggiori valori iscritti nell’attivo del bilancio dovrà obbligatoriamente essere iscritta una contropartita nel passivo dello stato patrimoniale. Tale contropartita potrà essere portata ad aumento del capitale, con obbligo di vincolo dello stesso, oppure essere iscritto in un’apposita riserva, denominata “Riserva di rivalutazione ai sensi della Legge 147/2013”. Ciò vuol dire che la eventuale distribuzione della riserva (cd. vincolata ovvero “in sospensione d’imposta”), costituirà reddito in capo alla società ed ai soci.

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L’AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE

Tuttavia è possibile, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dei redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%, (commi 142 e 145), da versarsi in una soluzione alla scadenza del versamento delle imposte, “affrancare” (ovvero liberare dal vincolo di indisponibilità) tale riserva, in modo che l’eventuale distribuzione della stessa non costituisca reddito in capo alla società e possa essere trattata alla stregua dei dividendi in capo ai soci.

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L’AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE

Va precisato che l’affrancamento va calcolato sulla riserva senza diminuzione per l’imposta sostitutiva versata; inoltre l’affrancamento della riserva non produce alcun effetto sul periodo di riconoscimento del maggior valore rivalutato dei beni. Quindi, il versamento dell’imposta sostitutiva renderà “libera” dal vincolo la riserva immediatamente, ma il riconoscimento dei maggior valori rivalutati nell’attivo avrà comunque riconoscimento fiscale solo dal 1 gennaio 2016.

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L’AFFRANCAMENTO NEL MODELLO UNICO

Codice fiscale Mod. N.

RQ74

SEZIONE XXI-CAffrancamento

Aliquota Imposta

Rata

Importo

Rata

,00Imposta

Saldo di rivalutazione/riserva vincolata

RQ79

,0010%,00

,00Totale imposte

RQ78

SEZIONE XXI-BRiconoscimentodei maggiori valoridei beni e dellepartecipazioni

Maggiori valori dei beni ammortizzabili

RQ75 Maggiori valori dei beni non ammortizzabili

RQ76 Maggiori valori delle partecipazioni

RQ77

,0016%,00

,0012%,00

,0012%,00

,00

21

SEZIONE XXIIQuote di partecipazioneal capitaledella Banca d’Italia

Aliquota ImpostaMaggior valore

,0012%,00RQ80

21

Rata,003

Per perfezionare l’affrancamento della “Riserva di rivalutazione” bisogna compilare la sezione XXI - C del Modello Unico 2014 e versare l’intero importo dell’imposta sostitutiva del 10% entro il termine di versamento del saldo delle imposte per l’anno 2013

Con la compilazione della sezione XXI - C e il versamento della relativa sostitutiva al 10% è anche possibile rimuovere il “vincolo sulle riserve e/o sul capitale” apposto a seguito del riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civilistici (anche soggetti IAS)