Rottamazione cartelle esattoriali e rivalutazione beni di impresa

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Le novità fiscali Legge di Bilancio e DL collegato 24 gennaio 2017 Università del Piemonte Orientale La rottamazione delle cartelle A cura di Paolo Luigi Burlone ODCEC Novara

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Le novità fiscali Legge di Bilancio e DL collegato

24 gennaio 2017 Università del Piemonte Orientale

La rottamazione delle cartelle

A cura di Paolo Luigi Burlone – ODCEC Novara

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La rottamazione delle cartelle

Art 6 del DL 193/2016 convertito Legge 225/2016 del 01.12.2016 prevede: -Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione - Ambito temporale: carichi affidati dal 2000 al 2016 (leggasi dal 01.01.2000 al 31.12.2016) - Ambito oggettivo: estinzione del debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora ex art. 30, comma1, DPR 602/73, ovvero sanzioni o somme aggiuntive art 27, comma 1, d.lgs 46/1999 (accessori crediti previdenziali)

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La rottamazione delle cartelle

Definizione agevolata se: a)Pagamento delle somme affidate a titolo di capitale e interessi b)Pagamento delle somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso spese per la riscossione, ricalcolate sull’importo rideterminato ai sensi della lettera a) Condizione:

Pagamento di almeno 70% dell’importo nel 2017 Pagamento del restante 30% dell’importo nel 2018

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Pagamento da effettuarsi in unica soluzione o in alternativa

Rate di pari ammontare nel numero massimo di: -3 rate nel 2017 -2 rate nel 2018

Si accede tramite presentazione istanza entro 31 marzo 2017 indicando:

-Ruoli per cui si intende chiedere la definizione agevolata -Numero di rate previste -Eventuali giudizi pendenti su somme in oggetto ed esplicita espressione di rinuncia agli stessi giudizi.

Entro 31 maggio 2017 Agente della riscossione risponde

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A seguito della richiesta di rottamazione dei carichi, all’Agente della riscossione viene inibito: - l’avvio di nuove azioni esecutive; - l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (mantengono validità quelli già iscritti); - la prosecuzione delle procedure di recupero coattivo già avviate (a condizione che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo, non sia stata già presentata istanza di assegnazione, non sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

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Definizione agevolata delle cartelle esattoriali- Cosa paga il contribuente

Cosa è tenuto a versare Cosa non verserà con la DEFINIZIONE

agevolata

I tributi interessati

Somme affidate all’agente

della riscossione a titolo di

capitale e interesse per

ritardata iscrizione a ruolo;

L’aggio della riscossione

(da calcolare però solo sul

capitale e sugli interessi da

ritardata iscrizione a ruolo)

spese di rimborso per le

procedure esecutive,

spese di notifica della

cartella di pagamento

Interessi di dilazione in

caso di richiesta di rateazione

delle somme dovute in seguito

alla definizione agevolata.

Le sanzioni collegate alla

maggiore imposta evasa

Gli interessi di mora.

Le somme aggiuntive ai crediti

previdenziali (art.27, D.Lgs 46/99)

Irpef;

Ires;

Irap;

Contributi previdenziali e

assistenziali;

L’imposta sul valore aggiunto

(IVA), tranne quella riscossa

all'importazione.

i ruoli emessi da Regioni,

Province, Città metropolitane e

Comuni, quali ad esempio relativi

all’Ici o all’IMU rientrano nella

rottamazione. Anche altre altri tributi

comunali quali Tarsu, Tares , Tari, rette

scolastiche trasporti. (art. 6ter)

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La rottamazione delle cartelle

Come da disposizioni originarie contenute nel D.L. 193/2016 sono escluse dalla

definizione agevolata:

le risorse comunitarie quali dazi e accise;

l’imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14del

regolamento CE n°659/99;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e

sentenze penali di condanna;

le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; in questo caso la

definizione agevolata riguarderà soltanto gli interessi, compresi quelli di cui all’articolo

27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono altresì escluse le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

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La definizione agevolata per le dilazioni in corso

La possibilità di ricorrere alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 è ammessa anche per i contribuenti che hanno già in essere una dilazione con l’Agente della riscossione.

Definizione agevolata e dilazioni in corso

E’ riconosciuta anche per le dilazioni in essere

si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi

non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali

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Ai fini della richiesta della definizione agevolata in commento, il debitore interessato è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2017, apposita istanza, modello DA1, all’Agente della riscossione. Tale modello è disponibile sul sito di Equitalia al seguente percorso web Home - Modulistica - Definizione agevolata.

Le scadenze delle rate oggetto di dilazione possono essere così individuate: 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto); 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto); 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto); 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto); 5° a rata a settembre 2018 (15% del dovuto).

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La rottamazione delle cartelle

Prestare particolare attenzione a:

- In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo

pagamento dell’unica soluzione o di una sola rata la

definizione decade. Le somme già versate vengono

acquisite a titolo di acconto. Impossibilità di richiedere

nuova rateazione*.

- Tempestività dei pagamenti (definizione entro 09/2018)

- Impatto finanziario rispetto a rateazione lunga.

- Definizione dei soli ruoli affidati. Non tiene conto art

29, comma 1, lett. B) DL 78/2010 per accertamenti

esecutivi e art 2 d.lgs 462/1997 per avvisi bonari.

* Non opera se oggetto di definizione sono carichi non “scaduti” (es. cartelle

esattoriali entro 60gg)

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La rivalutazione dei beni di impresa

A cura di Paolo Luigi Burlone – ODCEC Novara

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La rivalutazione dei beni d’impresa

Legge di stabilità 2017 (commi da 556 a 564) prevede la possibilità

di rivalutare i beni appartenenti alle imprese.

E’ consentito:

-Rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni (556)

-Affrancare il saldo attivo di rivalutazione (558)

-Riallineamento dei valori fiscali al maggior valore civilistico

risultante dal bilancio (559)

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La rivalutazione dei beni d’impresa

Rivalutazione possibile per i soggetti* di cui art 73, comma 1, lett.

a) e b):

a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;

Esclusi i soggetti che adottano principi contabili internazionali

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La rivalutazione dei beni d’impresa Possono essere rivalutati, anche in deroga all’art 2426 c.c., i beni di impresa e le

partecipazioni in impresa collegate o controllate (sez. II capo I L. 342/2000)

immobilizzate, con esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta

l’attività.

I beni devono risultare dal bilancio in corso al 31/12/2015 ed essere posseduti

nell’esercizio in corso al 31/12/2016.

La rivalutazione viene eseguita nel bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2015.

(2016)

I beni devono essere rivalutati per categorie omogenee (rif. Art 4 DM 162/2001 - circ.

13/E del 04 giugno 2014*.. categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di

ammortamento.)

*Se si esclude bene, non si decade se si versa imposta sostitutiva oltre sanzioni e

interessi per bene escluso SENZA EFFETTO DELLA RIVALUTAZIONE

Rivalutazione annotata nell’inventario e in nota integrativa

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La rivalutazione dei beni d’impresa

Categorie omogenne:

- Beni immobili (aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica; aree non

fabbricabili; fabbricati non strumentali; fabbricati strumentali per destinazione;

fabbricati strumentali per natura)

- Beni mobili registrati (aeromobili; veicoli; navi e imbarcazioni iscritte nel registro

internazionale; navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale)

- Beni ammortizzabili (beni destinati ad essere utilizzati durevolmente per anno di

acquisizione e coefficiente di ammortamento, ordinati per “specie” e “gruppi” di cui tab.

DM 31 dicembre 1988)

- Beni ad uso promiscuo e deducibilità limitata (Possibile escluderli da categorie

omogenee ma se rivalutati imposta sostitutiva su intero saldo attivo)

- Beni immateriali (non è configurabile raggruppamento per categorie)

- Azioni e quote (categorie omogenee per natura in conformità ai criteri di cui all’articolo

94 del TUIR)

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La rivalutazione dei beni d’impresa

La rivalutazione può essere eseguita applicando:

- Rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento

- Rivalutazione del solo costo storico

- Riduzione del fondo di ammortamento

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La rivalutazione dei beni d’impresa

Il limite entro cui può essere effettuata la rivalutazione è

rappresentato dal valore economico del bene, ovverosia il valore

effettivamente attribuibile al bene in base al “valore corrente”

(determinato in base ai valori correnti e alle quotazioni dei mercati

regolamentati) ovvero al “valore interno” determinato in base alla

“capacità produttiva” ed “all’effettiva possibilità economica di

utilizzo nell’impresa”.

La rivalutazione non potrà mai eccedere il costo di sostituzione,

ovvero il costo di acquisto di un bene nuovo della stessa tipologia,

o il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino

della sua funzionalità.

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La rivalutazione dei beni d’impresa

Il maggior valore attribuito ai beni rivalutati si considera

riconosciuto fiscalmente pagando imposta sostitutiva di imposta

sui redditi, IRAP ed eventuali addizionali pagando:

- 12% beni non ammortizzabili

- 16% beni ammortizzabili

L’imposta sostitutiva si versa contestualmente alle imposte sui redditi relative all’esercizio in cui è avvenuta la rivalutazione. Può essere compensata con crediti di imposta.

La rivalutazione fiscalmente ha rilevanza dal terzo esercizio successivo a quello in cui avviene la rivalutazione.

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La rivalutazione dei beni d’impresa

Per i soli beni immobili la rivalutazione ha effetto dall’esercizio in

corso alla data del 1 dicembre 2018.

I beni oggetto di rivalutazione non potranno essere ceduti,

assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all’esercizio

dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare

dell’imprenditore prima dell’inizio del quarto periodo d’imposta

successivo a quello nel bilancio in cui la rivalutazione è stata

effettuata. Per la determinazione delle plusvalenze e

minusvalenze si tiene conto del costo del bene prima della

rivalutazione.

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La rivalutazione dei beni d’impresa

Se la cessione avviene prima del quarto esercizio successivo:

- Per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze si tiene

conto del costo del bene prima della rivalutazione.

- La riserva in sospensione d’imposta deve essere diminuita per

un importo pari alla rivalutazione del bene ceduto ovvero

assegnato a finalità estranee a quelle d’impresa, etc. ed

aumentata per un importo pari all’imposta sostitutiva versata sul

bene ceduto oggetto di rivalutazione.

- E’ riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva

versata per lo stesso bene.

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La rivalutazione dei beni d’impresa

RISERVA DI RIVALUTAZIONE

-A fronte dei maggiori valori iscritti nell’attivo a seguito della rivalutazione deve essere

iscritta al passivo, nel Patrimonio Netto, un aumento di capitale vincolato ovvero

un’apposita riserva denominata «Riserva di rivalutazione L. 232/2016».

-Tale riserva si considera «in sospensione d’imposta»; pertanto ove la stessa fosse

distribuita, l’importo della riserva sarà tassato sia in capo alla società che ai soci.

- L’importo della riserva da iscrivere deve essere pari ai maggiori valori della

rivalutazione diminuiti dell’imposta sostitutiva da versare.

-In caso di riallineamento dei valori fiscali a quelli civili, non emergendo in bilancio alcun

ulteriore valore, va vincolata, ovvero resa indisponibile, una riserva già presente in

bilancio. In caso di assenza di riserve, il vincolo va apposto su una parte o sull’intero

capitale sociale.

-In caso di incapienza del capitale e delle riserve, il riallineamento non può essere

effettuato.

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La rivalutazione dei beni d’impresa

AFFRANCAMENTO RISERVA DI RIVALUTAZIONE

- Pagamento imposta sostitutiva del 10%

- Si deve conteggiare sul valore della riserva al lordo dell’imposta

sostitutiva sulla rivalutazione versata.

- Termine di pagamento = saldo imposte in unica soluzione

- Con l’affrancamento la riserva, ove distribuita, non viene tassata

in capo alla società ma solo in capo al socio secondo le ordinarie

regole di tassazione dei dividendi.

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La rivalutazione dei beni d’impresa

Il rimando del comma 562 agli artt. 11,13,14 e 15 (altri soggetti

ammessi) della Legge 21 novembre 2000, n.342 apre la

possibilità della rivalutazione alle le società in nome collettivo, in

accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le

società di persone anche in contabilità semplificata.

Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, lo

stesso articolo 15 della citata legge n. 342 del 2000 stabilisce che

la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un

apposito prospetto dal quale risultino i prezzi di costo e la

rivalutazione compiuta.

(circolare 13/E del 2014 rif. L.147/2013 e circolare 11/E del 2009)

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La rivalutazione dei beni d’impresa

Per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è

possibile:

- per i beni iscritti nel registro dei beni ammortizzabili al 31

dicembre 2015 ed esistenti al 31 dicembre 2016.

- in assenza di bilancio formale bisogna provare la qualifica di

beni diversi da quelli merce sulla base di situazioni di fatto, ossia

di elementi desumibili dalle modalità di effettivo impiego dei beni

(circ. 11/E del 2009)

- venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che

dovra' essere presentato, a richiesta, all'amministrazione

finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione

compiuta (art.15, comma 2, L.342/2000)