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1 Manovra “anti-crisi” Finanziaria 2009 Prima applicazione delle novità della Finanziaria 2008 Ravenna, 27/2/2009 Servizio Fiscale Ravenna, 27 febbraio 2009 Misure per la fiscalità di impresa Rivalutazione facoltativa dei beni immobili pag. 1 Valutazione dei titoli dell’attivo circolante pag. 14 Deducibilità degli interessi passivi pag. 17 Nuove modalità di determinazione dell’irap pag. 30 La nuova disciplina delle spese di rappresentanza pag. 42 Le detrazioni per il risparmio energetico pag. 50 Novità in materia di accertamento La modifica alla disciplina del ravvedimento operoso pag. 53 La definizione degli inviti al contraddittorio pag. 55 Le novità in materia di accertamento con adesione pag. 57 I controlli fiscali verso i soggetti di grandi dimensioni pag. 59 Novità relative al bilancio 2008 La relazione sulla gestione pag. 60 Servizio Fiscale Ravenna, 27 febbraio 2009 LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI D.L. 185/2008

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Manovra “anti-crisi”Finanziaria 2009Prima applicazione delle novità della Finanziaria 2008

Ravenna, 27/2/2009

Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009

Misure per la fiscalità di impresaRivalutazione facoltativa dei beni immobili pag. 1 Valutazione dei titoli dell’attivo circolante pag. 14Deducibilità degli interessi passivi pag. 17Nuove modalità di determinazione dell’irap pag. 30La nuova disciplina delle spese di rappresentanza pag. 42Le detrazioni per il risparmio energetico pag. 50

Novità in materia di accertamentoLa modifica alla disciplina del ravvedimento operoso pag. 53La definizione degli inviti al contraddittorio pag. 55Le novità in materia di accertamento con adesione pag. 57I controlli fiscali verso i soggetti di grandi dimensioni pag. 59

Novità relative al bilancio 2008La relazione sulla gestione pag. 60

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LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI

D.L. 185/2008

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RIVALUTAZIONE D.L. 185/2008

Il decreto legge n. 185/2008 “decreto anti-crisi” introduce una disciplina facoltativa di rivalutazione che ha per oggetto i beni immobili

La rivalutazione può essere effettuata esclusivamente ai fini CIVILISTICI

oppure

La rivalutazione civilistica può avere anche un riconoscimento FISCALE

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TERMINI TEMPORALI

Nella generalità dei casi (esercizio coincidente con l’anno solare) gli immobili rivalutabili sono quelli esistenti nel bilancio al 31/12/2007 e

ancora presenti nel bilancio chiuso al 31/12/2008

Per i soggetti con bilancio non coincidente con l’anno solare si tratta del bilancio successivo a

quello in corso al 31/12/2007 per il quale il termine approvazione scade dopo 29/11/2008

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SOGGETTI INTERESSATI

Sono ammessi alla rivalutazione:

Società di capitali (spa, srl, sapa)

Società cooperative

Enti commerciali

Società di persone (snc, sas)

Imprenditori individuali ??? (rinvio dal comma 23)

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IMMOBILI RIVALUTABILI E CATEGORIE OMOGENEE

La rivalutazione può essere effettuata su tutti i beni

immobili

con esclusione degli immobili rappresentati da:

- AREE FABBRICABILI

- IMMOBILI MERCE

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IMMOBILI RIVALUTABILI E CATEGORIE OMOGENEE

La rivalutazione deve riguardare TUTTI gli immobili appartenenti alla stessa categoria omogenea

A tal fine si distinguono due categorie:

- IMMOBILI AMMORTIZZABILI

- IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI

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IMMOBILI ammortizzabili

Fabbricati strumentali per natura (A10, B,C,D ed E)

Fabbricati strumentali per destinazione (a prescindere dalla classificazione catastale sono utilizzati come beni strumentali)

Fabbricati non strumentali*

•In base all’OIC16 gli immobili civili che non sono accessori all’attività di impresa possono essere:

-Non ammortizzati

-Ammortizzati

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IMMOBILI non ammortizzabili

Aree non fabbricabili (es. terreni agricoli)

Fabbricati non strumentali*

* In base all’OIC16 gli immobili civili che non sono accessori all’attività di impresa possono essere:-Non ammortizzati

-Ammortizzati

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DATA DI DETENZIONE

Immobili risultanti in bilancio al 31/12/2007 (anche in leasing se riscattato entro il 31 12 2007)

Immobili risultanti in bilancio al 31/12/2008

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CRITERIO DI RIVALUTAZIONE

Il maggiore valore attributo ad ognuno degli immobili oggetto di rivalutazione, al netto degli ammortamenti, non può in

nessun caso ECCEDERE

IL VALORE D’ USO IL VALORE DI MERCATO

VERIFICA DA EFFETTUARE AL 31/12/2008 AL NETTO DELI AMMORTAMENTI PRE RIVALUTAZIONE

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ASPETTI CONTABILI

METODI DI RIVALUTAZIONE:

1) RIVALUTAZIONE COSTO STORICO E FONDO AMMORTAMENTO

2) RIVALUTAZIONE COSTO STORICO

3) RIDUZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO

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ASPETTI CONTABILI

1) RIVALUTAZIONE COSTO STORICO E FONDO AMMORTAMENTO:

IMMOBILE a DIV

a Fondo ammortamento

a Riserva di rivalutazione

a Debiti tributari (x imposta sost.) o

imposta differita

Attenzione al valore di sostituzione!!

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ASPETTI CONTABILI

2) RIVALUTAZIONE COSTO STORICO:

IMMOBILE a DIV

a Riserva di rivalutazione

a Debiti tributari (x imposta sost.) o imposta differita

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ASPETTI CONTABILI

3) RIDUZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO:

FONDO AMM.TO a DIV

a Riserva di rivalutazione

a Debiti tributari (x imposta sost.) o

imposta differita

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ASPETTI CONTABILI – FISCALITA’ DIFFERITA - OIC 25

“Le imposte differite relative a operazioni che hanno interessatodirettamente il patrimonio netto, senza transitare da conto economico, sono contabilizzate nel fondo imposte differite tramite riduzione della posta di patrimonio netto creatasi a seguito dell'operazione stessa.

Tali fattispecie a titolo esemplificativo sono costituite da:— rivalutazione di beni iscritti nell'attivo di stato patrimoniale a seguito di

specifiche leggi;(…)”

IMMOBILE a diversi

a Riserva di rivalutazione

a Imposte differite

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SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

La rivalutazione CIVILISTICA consentirà di evidenziare in

bilancio un più altro grado di patrimonializzazione mediante:

- l’adeguamento dei valori dei beni immobili;

- l’incremento di una riserva di patrimonio netto in misura parial saldo attivo di rivalutazione*

* Il saldo attivo di rivalutazione deve essere iscritto al netto della fiscalità differita

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ASPETTI CIVILISTICI DEL SALDO ATTIVO

E’ imputato in apposita riserva o per società diverse da cooperative a capitale sociale

E’ possibile distribuire la riserva (no coop)

In caso di riduzione del capitale sociale si applica il 2445 c.c. (no coop)

Utilizzo per copertuta perdite

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ASPETTI FISCALI

Il riconoscimento fiscale della rivalutazione è facoltativo e si ottiene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP nella seguente misura:

3% per gli IMMOBILI AMMORTIZZABILI

1,5% per gli IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI

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ASPETTI FISCALI - VERSAMENTO

Versamento dell’imposta sostitutiva

In UNICA soluzione entro il:

16/6/2009

In 3 rate annuali entro il:

-16/6/2009

-16/672010 (+ interessi 3%)

-16/6/2011 (+ interessi 6%)

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ASPETTI FISCALI DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Il saldo attivo di rivalutazione costituisce un riserva in sospensione di imposta.

E’ comunque possibile affrancare in tutto o in parte la riserva assoggettando la stessa mediante il versamento di un’

imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP

l’imposta sostitutiva è pari al 10% del saldo attivo ed è da versare con le stesse modalità prevista per l’imposta sulla rivalutazione

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ASPETTI FISCALI DEI MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI AI BENI

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini IRES e IRAP a decorrere dal 5° esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione (2013)

Pertanto nei periodi di imposta 2009, 2010, 2011 e 2012:

1)Variazione in aumento delle eventuali maggiori quote di ammortamento

2) Rimane invariato il plafond del 5% sulle spese di manutenzione e riparazione

Dal 2013:

1) Deducibilità dei maggiori ammortamenti

-2) Rilevanza del plafond del 5%

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ASPETTI FISCALI DEI MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI AI BENI

Il recupero degli ammortamenti non dedotti nel periodo di sospensione (2009 – 2012) avviene alla fine del periodo di ammortamento

Iscrizione di un eventuale credito per imposte anticipate

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ASPETTI FISCALI – NORMA ANTIELUSIVA

Il comma 21 precisa che nel caso di:

1) Cessione

2) Assegnazione ai soci

3) Destinazioni a finalità diverse all’esercizio di impresa

Prima dell’inizio del sesto periodo d’imposta successivo a quello di rivalutazione (2014) la plusvalenza o minusvalenza è calcolata sui valori ante rivalutazione

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ASPETTI FISCALI – RILEVANZA IRAP

Dal 2008 la base imponibile IRAP è determinata sulla base dei valori iscritti in bilancio

Nel caso di rivalutazione esclusivamente CIVILISTICA si pone il dubbio di dare o meno rilevanza IRAP agli ammortamenti per la quota parte attribuibile alla rivalutazione

Il tenore letterale della norma, contenuta nel comma 20, stabilisce che “il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto (..) ai fini IRAP con il versamento di un’ imposta sostitutiva (…)”

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ASPETTI FISCALI – RILEVANZA IRAP

In tal senso anche la circolare dell’AdE 57/2008 in riferimento ad operazioni di aggregazione aziendale, stabilisce che il versamento dell’imposta sostitutiva è condizione necessaria per “ottenere il riconoscimento fiscale ai fini IRAP, dei nuovi valori”

Ne deriva indirettamente un’ ulteriore deroga ai principi generali di determinazione dell’IRAP

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VALUTAZIONE DI CONVENIENZA

SOCIETA’ DI CAPITALI DIVERSE DA COOPERATIVE

RIVALUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE CIVILISTICA:

-La rivalutazione è neutra da un punto di vista fiscale

-Da un punto di vista civilistico si in presenza di maggiori ammortamenti civilisticiche influenzano negativamente il risultato; nel contempo c’è un rafforzamento patrimoniale

RIVALUTAZIONE CIVILISTCA E FISCALI:

-Le società di capitali che presumono di avere redditi imponibili hanno assoluta convenienza da un punto di vista fiscale nell’effettuare la rivalutazione con pagamento della imposta sostitutiva

-Da un punto di vista civilistico valgono le considerazioni fatte al punto sopra

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VALUTAZIONE DI CONVENIENZA

SOCIETA’ DI CAPITALI COOPERATIVE

RIVALUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE CIVILISTICA:

-La rivalutazione ha un impatto negativo da un punto di vista fiscale a causa del meccanismo di tassazione delle coop

-Da un punto di vista civilistico si in presenza di maggiori ammortamenti civilisticiche influenzano negativamente il risultato; nel contempo c’è un rafforzamento patrimoniale

RIVALUTAZIONE CIVILISTCA E FISCALI:

-Le società di cooperative che presumono di avere redditi imponibili hanno assoluta convenienza da un punto di vista fiscale nell’effettuare la rivalutazione con pagamento della imposta sostitutiva (la convenienza è influenzata anche dal metodo contabile utilizzato)

-Da un punto di vista civilistico valgono le considerazioni fatte al punto sopra

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VALUTAZIONE TITOLI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE

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VALUTAZIONE DEI TITOLI – ART. 15 C.13

“Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio (…) anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, fatta eccezione per le perdite durevoli di valore (…)”

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VALUTAZIONE DEI TITOLI

TITOLI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE

L’OIC 20 e l’art. 2426 c.c. prevede per i titoli non immobilizzati che debbano essere valutati al minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

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VALUTAZIONE TITOLI

Il comma 13 dell’art. 15 del D.L. 185/2008 deroga alle disposizioni contenute nell’art. 2426. Per i titoli iscritti nell’attivo circolante è consentito di non procedere alla svalutazione se la perdita non è considerata di carattere “durevole”.

E’ ammessa la valutazione al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato (bilancio chiuso al 31/12/2007 per i soggettiaventi l’esercizio coincidente con l’anno solare)

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SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati sono quelli che non adottano per la redazione del bilancio i principi contabili internazionali

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ESERCIZIO INTERESSATO

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare si tratta dell’esercizio chiuso al 31/12/2008

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare si tratta dell’esercizio in corso al 29/11/2008

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LIMITAZIONE DELLA DEDUCIBILITA’

DI INTERESSI PASSIVI

ART. 96 TUIR

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Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI

DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

Vengono riscritte le previsioni che disciplinavano la deducibilità degli interessi passivi contenute nel TUIR negli art.:

98 – “Thin capitalization”

97 – “Pro-rata patrimoniale”

96 – “Pro-rata generale”

NUOVA REGOLA

DI CARATTERE

GENERALE

ART. 96 TUIR

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Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

● incentivare la capitalizzazione delle imprese

● semplificare la determinazione della base imponibile

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIscopo della norma

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Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

La nuova disciplina si applica a tutti i soggetti IRES esclusi:

● banche e altri soggetti finanziari, purché non siano holding industriali (società di assunzione partecipazioni in società esercenti attivitàdiversa da quella creditizia o finanziaria)

● imprese di assicurazione● società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi● società consortili costituite per l’esecuzione di lavori/commesse per

appalti pubblici● società di progetto● società per la realizzazione e l’esercizio di interporti● società con capitale sociale prevalentemente detenuto da enti

pubblici che costruiscono o gestiscono impianti di fornitura di acqua, energia, smaltimento e depurazione

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI ambito soggettivo

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DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ex art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir (interessi capitalizzati sui beni

strumentali materiali ed immateriali e sui beni immobili merce):

interessi attivi e proventi assimilati

30% del Risultato Operativo Lordo della gestione

caratteristica

eccedenza

100%deducibile

100% deducibile

deducibile nei periodi successivi

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Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

Assumono rilevanza gli interessi passivi e gli oneri assimilati, derivanti:

● da contratti di mutuo

● da contratti di locazione finanziaria

● dall’emissione di obbligazioni e titoli similari

● da ogni altro rapporto avente causa finanziaria (definizione molto

ampia – interessi contabilizzati alla voce C17 C.E.)

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdefinizione interessi passivi e assimilati

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Non influenzano il calcolo in quanto ne è stabilita l’assoluta indeducibilità (ovvero quota parte indeducibile) gli interessi relativi a:

● operazioni di finanziamento con società controllate/controllanti residenti in Paesi esteri per quota interessi in misura maggiore rispetto al valore normale

● operazioni con imprese domiciliate in territori black-list

● prestito sociale di cooperative per la parte che eccede il limite massimo

● obbligazioni e titoli similari per la parte che eccede il limite previsto dall’art. 3, comma 115, L. 549/95

● immobili non strumentali per interessi di funzionamento (cfr norma di interpretazione autentica in Finanziaria 2008) (concorrono a formare il reddito di impresa secondo le regole proprie del reddito fondiario)

● interessi di mora contabilizzati per competenza, ma deducibili per cassa

● finanziamenti accesi per l’acquisizione dei veicoli a deducibilità limitata

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIinteressi - esclusioni

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Non influenzano il calcolo in quanto gli interessi passivi si assumono al netto di quelli:

● capitalizzati ad aumento del costo dei beni materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio

dell’impresa

ad aumento del costo degli immobili alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, relativamente ai prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione

● impliciti derivanti da debiti di natura commerciale (anche se con contabilizzazione separata)

● derivanti da finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (norma transitoria in Finanziaria 2008)

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIinteressi - esclusioni

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gli interessi impliciti desunti dal contratto di leasing da

considerarsi ai fini del calcolo di deducibilità sono

quelli desumibili dal contratto stesso

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdefinizione interessi

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Oneri assimilati agli interessi passivi che in applicazione di corretti principi contabili vanno iscritti in C 17 del C.E. e non tra i servizi in B 7 del C.E.

Es:

● commissioni di massimo scoperto● commissioni di mancato utilizzo di linee di credito● oneri vari relativi all’emissione di prestiti obbligazionari● fees connesse ai contratti di natura finanziaria

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIoneri assimilati

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Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009Stefano Zoffoli Ravenna, 27 febbraio 2009

Assumono rilevanza gli interessi attivi e i proventi assimilati, derivanti:

● da contratti di mutuo

● da contratti di locazione finanziaria

● dall’emissione di obbligazioni e titoli similari

● da ogni altro rapporto avente causa finanziaria (definizione molto

ampia – interessi contabilizzati alla voce C16 C.E.)

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdefinizione interessi attivi e assimilati

Servizio FiscaleRavenna, 27 febbraio 2009Stefano Zoffoli Ravenna, 27 febbraio 2009

Tra gli interessi attivi si devono comprendere anche quelli:

●impliciti derivanti da crediti di natura commerciale anche se con

contabilizzazione separata (problema del tasso)

●virtuali calcolati al tasso ufficiale di riferimento (attualmente 2,5%)

aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei

corrispettivi, per i soggetti operanti con la Pubblica Amministrazione,

che vantano crediti nei confronti della stessa

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdefinizione proventi e assimilati

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● ? Interessi di mora

● ? Sconto cassa

● ? Cessione del credito - Factoring

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIinteressi passivi e attivi - riflessioni

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DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI Risultato Operativo Lordo

RISULTATO OPERATIVO LORDO -ROLuguale

Valore della produzione A1-A5

Costi della produzione B6-B14

meno

più

Ammortamenti (B10,a / B10,b)

più

Canoni di leasing beni strumentali

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DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdeterminazione

Interessi passivi e oneri assimilati

meno

Interessi attivi e proventi assimilati

RISULTATO INFERIORE A ZERO

INTERESSI PASSIVI INTERAMENTE

DEDUCIBILI

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DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIdeterminazione

Interessi passivi e oneri assimilati

meno

Interessi attivi e proventi assimilati

SUPERIORE AL 30% DEL

ROL

RISULTATO SUPERIORE A ZERO

UGUALE O INFERIORE AL 30% DEL ROL

INTERESSI PASSIVI

INTERAMENTEDEDUCIBILI

ECCEDENZA RISPETTO AL 30% ROL, INDEDUCIBILE

NELL’ESERCIZIO SALVA LA POSSIBILITA’ DI RECUPERO NEGLI

ESERCIZI SUCCESSIVI

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per il 2008 e 2009 (primo e secondo periodo di

applicazione) il plafond di deducibilità degli

interessi passivi viene incrementato

rispettivamente di 10.000 e 5.000 euro

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIplafond di deducibilità - franchigia

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l’eccedenza indeducibile nell’esercizio preso a riferimento

(eccedenza rispetto al 30% del ROL), potrà essere dedotta negli

esercizio successivi, senza limiti di tempo, se e nei limiti in cui in

tali esercizi l’eccedenza fra interessi passivi ed oneri assimilati

ed interessi attivi e proventi assimilati, sia inferiore al 30% del

ROL di competenza dei medesimi esercizi

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIeccedenza interessi indeducibile

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€ 10.000in anni

successivi€ 10.000

€ 40.000deducibili anno + 1

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DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIeccedenza interessi indeducibile

interessi passivi eccedenti da anni precedenti€ 50.000

Anno + 1

interessi passivi € 20.000; interessi attivi € 30.000; 30% del ROL € 40.000

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la quota di ROL non utilizzata ai fini della deducibilità degli

interessi passivi dell’esercizio, potrà essere portata ad

incremento dei ROL dei successivi periodi di imposta

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIeccedenze di ROL

a partire dal 2010 (terzo periodo d’imposta successivo a

quello in corso al 31/12/2007)

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interessi passivi € 20.000; interessi attivi € 30.000; 30% del ROL € 40.000

€ 10.000 ROLeccedente

€ 30.000deducibili anno anno + 1

Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIeccedenze di ROL

interessi passivi eccedenti da anni precedenti€ 30.000

Anno + 1

Anno + 2

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Stefano ZoffoliRavenna, 27 febbraio 2009

l’eventuale eccedenza di interessi indeducibili di un soggetto che rientra nel perimetro del consolidato può essere portata ad abbattimento del reddito complessivo del gruppo, se e nei limiti in cui le altre società partecipanti al consolidato abbiano un ROL capiente che non hanno integralmente sfruttato per la deduzione

le eccedenze riportabili a nuovo sono utilizzabili nel consolidato semprechè non

siano generate anteriormente all’ingresso nel consolidato medesimo

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI consolidato

sarà necessario rivedere gli accordi di consolidamento al fine di regolamentare le modalità e i compensi eventuali (fiscalmente non rilevanti)

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eventuali eccedenze di interessi passivi indeducibili, riportabili per

effetto della nuova previsione di cui all’art. 96, in caso di fusione o

scissione, sono soggette ai limiti di riportabilità previsti per le perdite

dall’art. 172, comma 7, del Tuir relativamente a tali operazioni

straordinarie

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIoperazioni di fusione - scissione

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Parametro di “operatività” in base all’ammontare dei ricavi e delle spese per prestazioni per lavoro dipendente, delle societàche partecipano all’operazione

Parametro “patrimoniale” in base all’ammontare dei patrimoni netti delle società che partecipano all’operazione

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIoperazioni di fusione - scissione

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in una situazione di forte indebitamento si determina presumibilmente un appesantimento della base imponibile ed un maggior carico impositivo

in una situazione di equilibrio finanziario presumibilmente non si determina alcun effetto negativo

qualora si dovesse prevedere una situazione finanziaria in evoluzione che consenta nel tempo il recupero della quota parte di interessi passivi resi indeducibili in un determinato esercizio dovrebbero essere stanziate le imposte anticipate

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVIvalutazione

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) modifica l’art. 108, comma 2 TUIR

Deducibilità delle spese di rappresentanza: Se inerenti e congrue in base a decreto Anche in funzione della natura e della destinazione

delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica e dell’attività internazionale dell’impresa

Comunque deducibili le spese per distribuzione gratuita di beni con valore unitario non superiore a 50€

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Obiettivo: semplificazione e razionalizzazione –riconoscimento della funzione di promozione e consolidamento degli affari dell’impresa analoga a quella delle tradizionali forme di pubblicità e propaganda

Abolita la indeducibilità forfetaria di 1/3 delle spese sostenute

Decorrenza: spese sostenute dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

D.M. 19/11/2008 pubblicato su G.U. 15/1/2009: Identifica il concetto di spesa di rappresentanza

(INERENZA E CONGRUITA’) Elenca alcune fattispecie rientranti nella definizione Stabilisce il periodo di imputazione e i limiti di

deducibilità Fissa regole particolari per le nuove imprese Richiama ipotesi di spese integralmente deducibili a

determinate condizioni Stabilisce gli obblighi documentali dei contribuenti

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Sono INERENTI, sempreché effettivamente SOSTENUTE e DOCUMENTATE, le spese per erogazioni a titolo gratuito di BENI e SERVIZI, effettuate con FINALITA’ PROMOZIONALI o di PUBBLICHE RELAZIONI e il cui sostenimento risponda a CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, BENEFICI ECONOMICI per l’impresa ovvero sia COERENTE CONPRATICHE COMMERCIALI del settore

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

FINALITA’

OBIETTIVI

• PROMOZIONALI • PUBBLICHE RELAZIONI

•BENEFICI ECONOMICI•COERENZA CON USI EPRATICHE COMM.LI

DISTINGUIBILITA’ CON FATTISPECIE

CON FINALITA’ DIVERSESOPRATTUTTO IN

FUNZIONE DEIBENEFICIARI

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

In particolare;a) Viaggi turistici nei quali si svolgono attività promozionali

concrete e significativeb) Feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento per

ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiosec) Feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento per

inaugurazione nuove sedi, uffici o stabilimentid) Feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento per mostre,

fiere e simili in cui sono esposti i beni dell’impresae) Ogni altra spesa per beni e servizi erogati gratuitamente

compresi i contributi per convegni, seminari ed eventi se inerenti secondo quanto detto sopra

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Relazione illustrativa al DM: la lettera e) costituisce fattispecie residuale… accoglie ogni altra erogazione gratuita di beni e

servizi effettuata in occasioni diverse da quelle espressamente contemplate

che cmq si qualifichi funzionalmente idonea anche potenzialmente ad assicurare benefici in termini promozionali o relazionali (es. instaurare o mantenere rapporti con amministrazioni statali, enti locali, ass.ni di categoria, sindacali, ecc.)

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Se inerenti, si deducono NEL PERIODO DI IMPOSTA DI SOSTENIMENTO entro determinate percentuali (CONGRUITA’), sull’ammontare dei RICAVI E PROVENTI della gestione CARATTERISTICA risultanti dalla DICHIARAZIONE DEI REDDITI relativa allo stesso periodo, pari a:

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

parte eccedente € 50.000.0000,1

parte eccedente € 10.000.000, fino a € 50.000.000

0,5

€ 10.000.0001,3

RICAVI E ALTRI PROVENTI FINO A:%

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

BENI DISTRIBUITI GRATUITAMENTE:Non concorrono alla determinazione

dell’importo deducibile le spese relative a BENI distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50€, deducibili per intero (art. 108, c.2, terzo periodo, TUIR)

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

IMPRESE NEO-COSTITUITE:Le spese sostenute nei periodi antecedenti a

quello di produzione dei ricavi possono essere rinviate al periodo in cui vi sono i primi ricavi e a quello successivo se in tali periodi le spese sostenute siano inferiori a quelle deducibili

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

NON SONO SPESE DI RAPPRESENTANZA Le spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti,

anche potenziali, per mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni dell’impresa

Le spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti, anche potenziali, per visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa

ATTN: tenuta di apposita documentazione dalla quale risultino anche generalità dei soggetti ospitati, durata e luogo di svolgimento della manifestazione e natura dei costi sostenuti

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SPESE DI RAPPRESENTANZA E IVA

Spese di rappresentanzadefinite nel decreto

Spese che non rientranofra le fattispecie previste

Beni distribuiti gratuitamen-te – omaggi – di valore

unitario < 25,82€

IVA indetraibileArt. 19-bis 2/633

IVA detraibile, salvolimitazioni di cui all’art.

19/633

IVA detraibile

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SPESE DI RISTORAZIONE/ALBERGHIERE

Per le spese alberghiere e di ristorazione che si configurano come spese di rappresentanza è applicabile il limite di deducibilità del 75% introdotto dal DL 112/2008 con decorrenza esercizio 2009 (circolare 53/E/2008)

In quale ordine applico i due limiti (75% e coefficienti di congruità da DM 19.11.2008)

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SPESE DI RISTORAZIONE/ALBERGHIERE

700+325Variazione in aumento

975Limite di deducibilità 75% (1.300*75%)

1.300Cfr con limite da D.M.

SOLUZIONE B

500+200Variazione in aumento

1.300Cfr con limite da D.M.

1.500Limite di deducibilità 75% (2000*75%)

SOLUZIONE A

1.300limite da D.M. (1,3%)

2.000Spese di rappresentanza (solo vitto e alloggio)

100.000Ricavi e proventi

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DETRAZIONE PERRISPARMIO ENERGETICO

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DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO

L. FINANZIARIA 2007, ART.1, C. DA 344 A 347

DETRAZIONE DA IRES E IRPEF PARI AL 55% DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RISPARMIO ENERGETICO

SOSTENUTE NEL 2007 ENTRO DET. LIMITI DI SPESA DA RIPARTIRE IN 3 RATE ANNUALI

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DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO

L. FINANZIARIA 2008, ART.1, C. 20

PROROGA PER LE SPESE SOSTENUTE ENTRO IL 31.12.2010

ESONERO DA CERTIFICAZIONE PER SOSTITUZIONE FINESTRE E INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

POSSIBILITA’ DI RIPARTIRE LA SPESE DA 3 A 10 RATE

ESTENSIONE DELL’AGEVOLAZIONE ALLE SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE NON A CONDENSAZIONE SOSTENUTE ENTRO IL 31.12.09

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PROROGA LA DETRAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE NEL 2011

INTRODUCE LIMITI QUANTITATIVI ALLE RISORSE STANZIATE DALLO STATO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE

RIPARTIZIONE IN 5 RATE PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 2009

314,8 MIL. DI €2011

185,9 MIL. DI €2010

82,7 MIL. DI €2009

PER INTERO2008

DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO

L. FINANZIARIA 2008, ART.1, C. 20

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DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO

DECRETO ANTI-CRISI, ART.29, C.6

LA DETRAZIONE VIENE RICONOSCIUTA SULLA BASE DELLA PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA DI APPOSITA ISTANZA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

DA TRASMETTERSI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO

LE ISTANZE VENGONO ESAMINATE IN ORDINE CRONOLOGICO

ENTRO 30 GG DAL RICEVIMENTO L’AGENZIA COMUNICA IN VIA TELEMATICA L’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA

VALE IL SILENZIO-DISSENSO NO ISTANZA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2008

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DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO

DECRETO ANTI-CRISI, ART.29, C.6

€ 30.000 (55% DI € 54.545,45)SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

€ 60.000 (55% DI € 109.090,90)INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

€ 60.000 (55% DI € 109.090,90)INVOLUCRI EDIFICI (PARETI, PAVIMENTI, FINESTRE, ECC.)

€ 100.000(55% DI € 181.818,18)RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI

DETRAZIONE MASSIMATIPO DI INTERVENTO

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DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO

DECRETO ANTI-CRISI, ART.29, C.6

A FINE LAVORISCHEDA INFORMATIVA

ENTRO 90 GG DA FINE LAVORITRASMISSIONE TELEMATICA ALL’ENEA

NON NEC. PER TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO

A FINE LAVORIATTESTATO DI CERTIFICAZ. O QUALIFICAZIONE ENERGETICA

A FINE LAVORIASSEVERAZIONE DA TECNICO ABILITATO

EMISSIONE FT.INDICAZIONE IN FT DEL COSTO DELLA MANODOPERA

TEMPISTICAADEMPIMENTI

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RAVVEDIMENTO OPEROSO

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RAVVEDIMENTO OPEROSO

DECRETO ANTI-CRISI, ART.16, C.5

RIDUZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 13,D.LGS. 472/1997

DAL 29.11.2008 (CONVERSIONE SENZA MODIFICHE)

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RAVVEDIMENTO OPEROSO

DECRETO ANTI-CRISI, ART.16, C.5

1/12 DEL MINIMO

1/8 DEL MINIMOOMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 90 GG DALLA SCADENZA

1/10 DEL MINIMO (3%)

1/5 DEL MINIMO (6%)

OMESSO/RITARDATO VERSAMENTO OLTRE 30 GG. MA ENTRO IL TERMINE PER LA DICHIARAZIONE O ENTRO 1 ANNO

1/12 DEL MINIMO (2,5%)

1/8 DEL MINIMO (3,75%)

OMESSO/RITARDATO VERSAMENTO ENTRO 30 GG.

ORAPRIMAREGOLARIZZAZIONE

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RAVVEDIMENTO OPEROSO

CODICI TRIBUTO

1990INT. RAVV. IRES8918IRES

1993INT. RAVV. IRAP8907IRAP

INT. RAVV. IVA

INTERESSI

8906SOST. D’IMPOSTA

19918904IVA

SANZIONI

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DEFINIZIONE DEGLIINVITI AL CONTRADDITORIO

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DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITORIO

IMPOSTE DIRETTE E IVA

Facoltà di aderire ai contenuti dell’invitoComunicazione di adesione + versamento

delle somme entro il 15° gg. antecedente alla data stabilita per la comparizione

Sanzioni ridotte a 1/8 del minimoEv. rateizzazione senza garanzie

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DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITORIO

IMPOSTE DIRETTE E IVA

Non si applica se gli inviti sono preceduti da p.v.c. per i quali vi è la possibilità di aderire (art. 5-bis)

contenuto dell’invito: periodi suscettibili di accertamento, giorno e luogo di convocazione, maggiori imposte + sanzioni +interessi, motivi delle contestazioni

Inviti emessi a decorrere da 1.1.2009

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DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITORIO

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Facoltà di aderire ai contenuti dell’invitoComunicazione di adesione + versamento delle

somme entro il 15° gg. antecedente alla data stabilita per la comparizione

Sanzioni ridotte a 1/8 del minimo Ev. rateizzazione senza garanzie Inviti emessi a decorrere da 29.1.2009

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ACCERTAMENTO CON ADESIONEQUADRO RIEPILOGATIVO

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ACCERTAMENTO CON ADESIONEQUADRO RIEPILOGATIVO

DEFINIZIONEINTEGRALEDEI P.V.C.

DEFINIZIONEINVITI A

COMPARIRE

INSTAURAZIONEDEL

CONTRADDITORIO

ART- 5-BISART. 5, C.1BIS, 1TER

1 QUATER

D.LGS. 218/1997

SANZIONI A 1/8 SANZIONI A 1/8 SANZIONI A 1/4

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ACCERTAMENTO CON ADESIONEQUADRO RIEPILOGATIVO

ADESIONE ALL’AVVISO DI

ACCERTAMENTO

ADESIONE ALL’AVVISO DI

ACCERTAMENTO

ARTT. 1 E SS. ARTT. 1 E SS.

D.LGS. 218/1997

SANZIONI A 1/4 SANZIONI A 1/8

SE

NO

N P

RE

CE

DU

TO

DA

IN

VIT

O A

CO

MP

AR

IRE

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CONTROLLI FISCALI VERSOSOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI

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CONTROLLI VS. SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI

DECRETO ANTI-CRISI, ART.27, C.9-15

RIGUARDA IL CONTROLLO SOSTANZIALE DELLE DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IVA

CONTROLLO ANNUALE SECONDO CRITERI DI SELEZIONE

VOLUME D’AFFARI O RICAVI NON INFERIORI A € 300 MILIONI (2009) - € 100 MILIONI (2011)

SELEZIONE IN BASE AD ANALISI DEL RISCHIO: SETTORE IMPRESA SOCI PARTECIPATE PRECEDENTI FISCALI

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CONTROLLI VS. SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI

DECRETO ANTI-CRISI, ART.27, C.9-15

CONTROLLO SULLA APPLICAZIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO

UFFICIO COMPETENTE: DA 1.1.2009 DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER

STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO ATTI INTRODUTTIVI DEL CONTENZIOSO LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ DAL 2006 CONTROLLO FORMALE ANNUALITA’ DAL 2006 CONTROLLO SOSTANZIALE ANNUALITA’ DAL 2006 RECUPERO DI CREDITI NON SPETTANTI

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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32

Direttiva 2003/51/CE

Applicazione ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore (12 aprile 2007)

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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

Art. 2428 C.C. - PREVIGENTE

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

Art. 2428 C.C. -ATTUALMENTE VIGENTEIl bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e delrisultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi

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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

L’analisi deve essere:

ESAURIENTE

EQUILIBRATA

FEDELE Rif. clausole generali del bilancio – art. 2423, c.2

Descrizione dettagliata di tutti gli aspetti realmente rilevanti della gestione

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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

La situazione della società riguarda:

ASPETTOFINANZIARIO

ASPETTOPATRIMONIALE

ASPETTOECONOMICO

LIQUIDITA’ SOLIDITA’ECONOMICITA’-

REDDITIVITA’

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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

L’andamento del risultato della gestione, inteso come:

RETROSPETTIVO PROSPETTICO COMPARATIVO

EVOLUZIONE DEI FATTIDELLA GESTIONE

PASSATA

PREVISIONE DEIPROBABILI RISULTATI

DELLA GESTIONEA MEDIO TERMINE

CONFRONTO DEIRISULTATI CON QUELLI

DEI PRINCIPALICOMPETITORS

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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

La descrizione dei rischi e delle incertezze riguarda:

INTERNI ESTERNI

• EFFICACIA/EFFICIENZADEI PROCESSI

• DELEGHE• RISORSE UMANE• SICUREZZA• ECC…

•MERCATO•MODIFICHE LEGISLATIVE•CONTESTO POLITICO-SOCIALE• ECC…

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NOVITA’ IN TEMA DIRELAZIONE SULLA GESTIONE

Indicatori:

DI RISULTATOFINANZIARI

DI RISULTATONON

FINANZIARI

INFO. SUAMBIENTE –PERSONALE

• ROE, ROI, ROS, EBIT• INDICI DI INDEBITAMENTO• ROTAZIONE DEL MAGAZZINO• ECC…

• POSIZIONAMENTO SULMERCATO

• RAPPORTI CON LA CLIENTELA

• CARATTERISTICHE DELPROCESSO PRODUTTIVO

• ECC…

•ADEGUAMENTO DEGLIIMPIANTI

• IMPATTO DEI PROCESSIPRODUTTIVI SUL TERRITORIO• TURNOVER• FORMAZIONE• ECC…

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IRAP – NOVITA’ IN SINTESI

DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

PROGRESSIVA REGIONALIZZAZIONE

RIDUZIONE ALIQUOTA BASE

SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

RIDETERMINAZIONE DELLE DEDUZIONI PER LE IMPRESE

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IRAP – PROGRESSIVA REGIONALIZZAZIONE

L’IRAP assume la natura di tributo proprio della regione e verrà istituita con Legge Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano dal 1° gennaio 2009

L’IRAP resta comunque un’imposta indeducibile dalle imposte statali

Le regioni non potranno modificare le basi imponibili ma, nei limiti delle leggi statali, potranno variare:• aliquota• detrazioni• deduzioni• introdurre speciali agevolazioni

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IRAP – DEDUZIONE

art. 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (cd. «decreto anti-crisi»)

con decorrenza dal periodo d’imposta 2008, riconoscimento di

una deduzione dal reddito pari al 10% dell’Irap relativa a

ciascun anno d’imposta, forfetariamente riferibile al costo del

lavoro e agli interessi passivi (cioè, ai fattori di produzione

tipicamente «tassati» ai fini Irap)

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IRAP – DEDUZIONEart. 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (cd. «decreto anti-crisi»)

deduzione della quota IRAP cd. «per cassa» (art. 99, co. 1,

Tuir), cioè nel corso del periodo d’imposta in cui si procede al

suo pagamento definitivo (versamento del saldo del tributo)

in unico 2009 sarà dedotto il 10% di quanto pagato in sede di

saldo per l’anno 2007 e di primo e secondo acconto per l’anno

2008

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IRAP – PROGRESSIVA REGIONALIZZAZIONE

LA DICHIARAZIONE ANNUALE IRAP

● non è più presentata in forma unificata

●deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo

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IRAP – PROGRESSIVA REGIONALIZZAZIONE

LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

sarà approvato un regolamento regionale per la liquidazione, accertamento e riscossione dell’irap

fino ad allora si continuerà nelle forme e nel modo attuale

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IRAP – RIDUZIONE DI ALIQUOTA

DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

le aliquote IRAP vigenti alla data del 1 gennaio 2008, qualora variate dalle Regioni, sono riparametrate, sulla base di un coefficiente pari a 0,9176

ALIQUOTA ORDINARIA

4,25% 3,90%

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IRAP – RIDUZIONE DI ALIQUOTA

ANCHE PER IL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 1 GENNAIO 2008

ALIQUOTA SETTORE AGRICOLO

1,90%

La legge Finanziaria per il 2009 ha introdotto a regime l’aliquota IRAP nella misura dell’1,9%

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IRAP – RIDUZIONE DI ALIQUOTA

DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

La disposizione viene estesa anche alle cooperative ed ai loro

consorzi di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 227/2001, che forniscono

in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore

selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali

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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

ABROGAZIONE

art. 11 bis – variazioni fiscali del valore della produzione netta

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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti

ABROGAZIONE

art. 11 bis – variazioni fiscali del valore della produzione netta

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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina

ABROGAZIONE

art. 11 bis – variazioni fiscali del valore della produzione netta

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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

La base imponibile delle società e degli altri enti commerciali IRES, non esercenti attività finanziaria o assicurativa, èdeterminata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) del conto economico di esercizio, con esclusione delle seguenti voci:

• costi per il personale (voce B.9)• svalutazione delle immobilizzazioni (B.10.c )• svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante (B.10.d)• accantonamenti per rischi (B.12)• altri accantonamenti (B.13)

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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi

contabili internazionali, la base imponibile è determinata

assumendo le voci del valore e dei costi della produzione

corrispondenti a quelle sopra indicate

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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

Tra i componenti negativi non si considerano comunque in

deduzione:

● le spese per il personale dipendente e assimilato classificate

in voci diverse da B.9

● i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro

autonomi non esercitate abitualmente

● i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e

continuativa

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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

Tra i componenti negativi non si considerano comunque in

deduzione:

● i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello

dipendente

● gli utili spettanti agli associati in partecipazione di lavoro

● la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta

dal contratto

● le perdite sui crediti

● l’imposta comunale sugli immobili

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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

I contributi erogati in base a norma di legge, fatta

eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,

concorrono in ogni caso alla formazione del valore

della produzione

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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di

immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio

dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è

diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla

formazione del valore della produzione

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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

Sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del

costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a

titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo

del costo indipendentemente dall’imputazione al conto

economico

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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto

economico diverse da delle macroclassi A e B concorrono alla

formazione della base imponibile se correlati a componenti

rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o

successivi

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IRAP – SEMPLIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/ 2007

Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto

economico, i componenti positivi e negativi del valore della

produzione sono accertati secondo i criteri di corretta

qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti

dai principi contabili adottati dall’impresa

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IRAP – DEDUZIONI EXTRACONTABILI – QUADRO EC

L’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino a periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 nel prospetto EC

In corrispondenza di tale recupero si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto

20082013

6 QUOTECOSTANTI

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IRAP – OPERAZIONI STRAORDINARIE

I MAGGIORI VALORI iscritti in bilancio a seguito della realizzazione di operazioni straordinarie

NON SONO RICONOSCIUTI AI

FINI IRAP

SONORICONOSCIUTI AI FINI IRAP (subito

– cessione 4°successivo)

affrancati medianteopzione per imposta

sostitutiva art.176 TUIR

FUSIONESCISSIONE

CONFERIMENTO

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IRAP – RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI D.L.185/2008

I MAGGIORI VALORI iscritti in bilancio in caso di rivalutazionedei beni immobili

NON SONO RICONOSCIUTI AI

FINI IRAP

SONORICONOSCIUTI AI

FINI IRAP(dal quinto esercizio

successivo)

affrancati medianteopzione per imposta

sostitutiva D.L. 185/08

D.L 185 del 2008

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IRAP – RIDETERMINAZIONE DELLE DEDUZIONI

• contributi per assicurazioni obbligatorie infortuni

• scende da € 5.000 a € 4.600 e da € 10.000 a € 9.200, per i territori del

Meridione, la deduzione forfetaria “cuneo fiscale”

• contributi assistenziali e previdenziali “cuneo fiscale”

• spese apprendisti, disabili, formazione lavoro, ricerca e sviluppo

• scende da € 8.000-6.000-4.000-2.000 a € 7.350-5.500-3.700-1.850 la

deduzione per le imprese a ridotta base imponibile (€

180.999,91)

• scende da € 2.000 a € 1.850 la deduzione per ogni lavoratore

dipendente, fino a 5, per ridotto valore della produzione (€

400.000)

• deduzione per nuovi assunti con un massimo di € 20.000 per ciascuno