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REGIONE MARCHE — 1 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA _________________________________________________________________________________________________________________________________ X LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI _______________________________________________________________________________________________________________________________ proposta di legge n. 150 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Busilacchi, Biancani, Sciapichetti, Giancarli, Urbinati, Minardi, Marconi, Traversini, Volpini, Talè, Micucci presentata in data 27 giugno 2017 ______ INDUSTRIA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E FORMAZIONE __________ pdl 150

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REGIONE MARCHE — 1 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA_________________________________________________________________________________________________________________________________

X LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI_______________________________________________________________________________________________________________________________

proposta di legge n. 150a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Busilacchi, Biancani, Sciapichetti, Giancarli,

Urbinati, Minardi, Marconi, Traversini, Volpini, Talè, Micucci

presentata in data 27 giugno 2017

______

INDUSTRIA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E FORMAZIONE__________

pdl 150

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Signori Consiglieri,l’industria manifatturiera dei paesi sviluppati

dovrà affrontare nei prossimi anni le sfide legateall’aumento e alla specializzazione della doman-da, alla riduzione dei lavoratori dotati degli “skills”più avanzati, e alla competizione con i paesiemergenti. Accanto alle tendenze conseguentialla globalizzazione dei mercati e all’aumentodella capacità produttiva dei Paesi di più recenteindustrializzazione, il settore manifatturiero èchiamato a confrontarsi, nei paesi più avanzati,da un lato con una normativa ambientale e per lasicurezza sempre più stringente, e dall’altro con ildecrescente interesse dei giovani, in particolaredi quelli dotati di maggior talento verso alcunetipologie di occupazione.

Si tratta insomma di contrastare una tendenzaalla deindustrializzazione che già negli ultimi anniha visto calare drasticamente le attività manifattu-riere in Europa (con l’eccezione della Germania edi alcuni paesi dell’Est europeo) e che ha portatoil Consiglio Competitività dell’Unione europea afissare l’obiettivo, ormai ambizioso, del 20% delPil europeo derivante da attività manifatturiere.

In tale contesto “Industria 4.0” rappresenta ilparadigma che consentirà alle economie avanza-te di competere globalmente nel settore manifat-turiero, attraverso la coniugazione del tradizionaleknow-how produttivo con le più avanzate tecnolo-gie (robotiche, sensoristiche e additive,cibernetiche e di interfaccia uomo-macchina), in-tegrate a monte e a valle lungo la catena delvalore, con le tecnologie ICT emergenti (“IOT-Internet of things”,”big data”, “cloud computing”),in grado di abilitare sia processi logistici più fles-sibili, sia di consentire di produrre beni e servizi,in grado di soddisfare le esigenze specifiche dinicchie sempre più piccole di consumatori.

Dopo l’avvento dei computer e ladigitalizzazione delle informazioni è infatti sem-pre più diffusa l’opinione che stiamo assistendoad una quarta rivoluzione industriale caratteriz-zata dalla connessione in tempo reale di esseriumani, macchine e oggetti per la gestione intelli-gente dei sistemi, attraverso un ambiente Internetcapace di integrare oggetti di qualsiasi tipo in unarete digitale universale.

Le metodologie produttive dovranno subire unaprofonda innovazione tecnologica integrando tec-nologie digitali nei processi industriali manifattu-rieri, fondendo il mondo reale degli impianti pro-duttivi con il mondo virtuale della rete Internetevoluta; all’orizzonte si delinea un sistema mistocon una complessa rete di macchinari, beni fisici,oggetti virtuali, strutture di calcolo e dimemorizzazione, device di comunicazione e con-tenitori di energia che interagiscono tra loro.

Questo modello potrà consentire di reagire intempi brevi a specifiche richieste del mercato, maè fondamentale che sia adottato dall’intera filiera,integrando produttori di beni, con produttori diservizi, al fine di rispondere alla domanda semprepiù personalizzata dei consumatori finali.

Questa “quarta rivoluzione industriale” avrà ov-viamente anche un forte impatto sociale,radicando nella società il dilagante utilizzo degliapparati smart (phones e watches) e dispositiviricchi di informazioni, capaci di stimolare unaeconomia che vede avvicinarsi sempre di più ilconsumatore al produttore.

L’elemento base di questa vera e propria rivo-luzione poggerà sulla capacità delle infrastrutturedigitali di supportare volumi di informazioni sem-pre maggiori e sempre più complessi compatibilicon standard tecnologici sviluppati a favore dellainteroperabilità.

Il modello industria 4.0 comporterà conse-guenze molto vaste anche in termini difabbisogno di manodopera e una radicale trasfor-mazione delle competenze richieste dall’indu-stria, fino a coinvolgere la struttura stessa delleattività produttive e di servizio proprie delle impre-se e la manifattura artigiana, anche attraverso lacreazione di nuovi modelli di business e il feno-meno cosiddetto della “servitizzazione della ma-nifattura”.

Conseguenze queste che non possono noninteressare profondamente i territori e l’ambitodelle policy regionali.

La dimensione regionale è infatti determinanteper implementare il modello complesso di indu-stria 4.0, in cui si sviluppano e si intreccianotematiche di ampia portata che richiedono unaforte attenzione alle dinamiche territoriali.

In tale contesto il sistema economicomarchigiano sta da tempo attraversando una fasedi trasformazione il cui obiettivo è quello dievolvere dalla logica localistica dei distretti indu-striali allo sviluppo di nuovi modelli di business,al fine di accrescere le potenzialità regionali e diproiettarsi nei mercati internazionali.

Con la presente proposta di legge si vuole,pertanto, tracciare una via marchigiana a indu-stria 4.0 al fine di adattare il nostro contestoproduttivo all’approccio innovativo rappresentatodalla “fabbrica intelligente”, tenendo conto dellepeculiarità locali e della necessità di coniugare letradizionali abilità e saperi del mondo manifattu-riero ed artigianale con le nuove tecnologie digita-li.

La digitalizzazione dei processi produttiviconsentirebbe, infatti, lo sviluppo di vere e proprie“imprese digitali”, in grado cioè non solo di intro-durre al proprio interno le migliori tecnologie digi-

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tali di processo, ma soprattutto di innovare lapropria offerta di business al mercato. Una evolu-zione in grado di implementare il cosiddetto mo-dello di impresa virtuale, che potrebbe facilitare lacostituzione di reti di imprese virtuali, potenzial-mente in grado di favorire l’aggregazione di unsistema industriale molto frammentato.

Costituisce, inoltre, un vantaggio competitivoper la realtà marchigiana, costituita prevalente-mente da piccole imprese con unaspecializzazione di nicchia, la possibilità di uti-lizzare quelle tecnologie di Industria 4.0 checonsentono di favorire la personalizzazione dellaproduzione, mediante l’applicazione della culturaartigiana e della componente artistica e creativa,molto diffusa nelle imprese del made in Italy cheproducono beni di consumo di alto livello.

Pur condividendo l’importanza e la centralitàdel settore manifatturiero, si ritiene fondamentale,per il contesto marchigiano potenziare e valoriz-zare anche i servizi innovativi connessi alla produ-zione, quale driver per la crescitadell’imprenditorialità e dell’occupazione qualifica-ta.

Si ritiene, inoltre, che i servizi basati sull’utiliz-zo dell’Internet of Things possano contribuire almiglioramento della sicurezza e dellasostenibilità dei sistemi di produzione, in un’otti-ca di Human Centered Manufacturing. Pertanto,la proposta di legge intende sostenere interventivolti ad incentivare l’integrazione tra macchine,oggetti e persone, al fine di favorire un ambientesicuro, flessibile e confortevole per gli operatoriche effettuano sia le operazioni manuali che quel-le di assistenza a macchinari.

Per quanto riguarda il fabbisogno formativodella manodopera, l’impatto di industria 4.0 sulmercato del lavoro sarà indubbiamente pesantesoprattutto dal punto di vista qualitativo in quantocomporta una ridefinizione delle mansioni e lanecessità di un aggiornamento continuo anche diquadri ed imprenditori. La proposta di legge inter-viene, pertanto, anche in quest’ambito preveden-do l’attivazione di percorsi formativi di qualifica-zione e riqualificazione delle risorse umane, l’or-ganizzazione di iniziative seminariali ed altre atti-vità per favorire la diffusione di una cultura digita-le.

Va, infine, sottolineato che la Regione ritienestrategico unire le nuove forme di Industria 4.0con l’economia circolare. In particolare con lapresente proposta di legge si pone l’obiettivo diabbandonare il concetto lineare di “produrre, con-sumare e scartare” per incentivare il concettocircolare di “ridurre, riusare e riciclare”, promuo-vendo una sinergia tra la ricerca e l’innovazionelegate alle ICT e alle KET e l’applicazione trasver-

sale dei metodi e degli strumenti dell’economiacircolare.

Nello specifico:- l’articolo 1 dichiara le finalità della proposta di

legge: definire un percorso per l’applicazione ela diffusione del modello Industria 4.0 chetenga conto delle caratteristiche socio-econo-miche del sistema produttivo, al fine di accre-scere il potenziale competitivo dell’economiaregionale e sostenere l’ammodernamento, ilrilancio produttivo, l’attrazione di investimentie la creazione di occupazione, in particolareattraverso la coniugazione delle tradizionaliabilità e saperi del mondo manifatturiero edartigianale con le nuove tecnologie dell’infor-mazione e della comunicazione, di seguitodenominate ICT e le nuove tecnologie abilitantifondamentali di seguito denominate KET;

- all’articolo 2 si individua il principale strumentoattuativo della stessa finalità: il Piano straordi-nario “Industria 4.0 Innovazione, ricerca e for-mazione”. Il Piano realizzato di concerto con ilComitato di concertazione per la politica indu-striale ed artigiana, tiene conto dellerisultanze delle attività svolte dalla strutturaregionale competente per materia ed è appro-vato dall’Assemblea legislativa regionale epuò essere aggiornato periodicamente per es-sere adattato all’evolversi delle esigenze delsettore;

- all’articolo 3 è dettagliatamente descritto ilcontenuto obbligatorio del Piano mentre all’ar-ticolo 4 si declinano gli obiettivi settoriali percui devono essere pensati strumenti e misuredi intervento.Quindi negli articoli successivi si individuano

campi ed azioni precise.Innanzitutto occorre mettere a sistema le

competenze disseminate sul territorio anche pro-muovendo e sviluppando Digital Innovation Hub. Atal fine all’articolo 5 si prevede di favorire progettidi enti locali, centri di ricerca, organismi di ricercadi trasferimento tecnologico, università, associa-zioni di categoria e di impresa, cluster tecnologi-ci, incubatori e PMI che mettono a sistema leconoscenze scientifiche con le competenze e leesigenze di innovazione delle imprese.

Ritenendo, poi, la manifattura 4.0 la leva prin-cipale per la trasformazione del tessuto imprendi-toriale anche nel favorire l’innovazione creativa,all’articolo 6 si stabilisce di promuovere la conclu-sione di accordi specifici sia con i Comuni non-ché con le associazioni di categoria e di impresae con le Associazioni culturali e cooperative terri-toriali, per realizzare i laboratori di fabbricazionedigitale, FabLab, che permettano di sviluppareidee innovative e di realizzare prodotti altamente

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personalizzati e creativi attraverso le nuove tecno-logie digitali sia con i FabLab già operativi nellaregione Marche, che risultano essere dotati diadeguate tecnologie digitali in chiave “Industria4.0” e delle relative competenze professionali, alfine di attivare al loro interno percorsi formativi,mentre all’articolo 8 si stabilisce di sostenereprogetti rivolti a valorizzare la creatività, i saperi ele abilità dell’artigianato tradizionale attraverso lenuove tecnologie digitali.

Inoltre consapevoli che in questa strategiaelemento chiave sarà aiutare anche gli artigianimarchigiani ad acquisire le necessarie cono-scenze per poter trasformare digitalmente le loroaziende, l’articolo 7 dispone il sostegno a progettipromossi dalle associazioni di categoria e di im-presa, dalle università, dagli Istituti tecnici e daglienti di formazione accreditati al fine di diffonderela cultura digitale.

Quanto poi agli strumenti pensati per lo svilup-po dell’economia circolare in senso già dettol’articolo 9 impone alla Giunta regionale di ricono-scere carattere prioritario ad azioni connesse al-l’economia circolare stessa nella definizione deicriteri per la concessione delle sovvenzioni, deicontribuiti, dei sussidi, degli ausili finanziari e perl’attribuzione di qualunque altro tipo di vantaggioeconomico previsto tra le misure e gli strumenti diintervento individuati nel Piano straordinario.

All’articolo 10 si stabilisce che nell’ambitodella legge di stabilità annuale, la Regione indivi-dua forme e strumenti di agevolazione fiscale e difinanziamento innovativo sugli investimenti persostenere lo sviluppo del modello Industria 4.0.Le agevolazioni fiscali previste operano nel rispet-to delle attribuzioni di competenza nazionale edella disciplina comunitaria in materia di aiuti diStato. La Giunta regionale definisce i criteri diapplicazione, sentita la competente Commissio-ne assembleare permanente.

All’articolo 11 si prevede anche lo sviluppo diun ecosistema che consenta la diffusione dell’in-novazione e della tecnologia digitali quali leve perlo sviluppo delle potenzialità delle imprese e delterritorio.

L’articolo 12 istituisce l’Osservatorio su Indu-stria 4.0 quale organo di supporto della Giuntaregionale nella definizione degli interventi previstidalla proposta di legge nonché nellapredisposizione della relazione sullo stato di atti-vazione sugli effetti degli interventi attivati previstadal successivo articolo 13 che contiene la clauso-la valutativa.

Infine l’articolo 14 riguarda le disposizioni fi-nanziarie e l’articolo 15 la norma transitoria.

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Art. 1 (Finalità)

1. La Regione definisce un percorso per l’ap-plicazione e la diffusione del modello Industria4.0, che tenga conto delle caratteristiche socio-economiche del sistema produttivo, al fine di ac-crescere il potenziale competitivo dell’economiaregionale e sostenere l’ammodernamento, ilrilancio produttivo, l’attrazione di investimenti e lacreazione di occupazione, in particolare attraver-so la coniugazione delle tradizionali abilità esaperi del mondo manifatturiero ed artigianalecon le nuove tecnologie dell’informazione e dellacomunicazione, di seguito denominate ICT e lenuove tecnologie abilitanti fondamentali, di segui-to denominate KET.

Art. 2(Piano straordinario Industria 4.0)

1. La Giunta regionale in attuazione delle fina-lità di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei documen-ti di programmazione europei e statali, predispo-ne un Piano straordinario “Industria 4.0. Innova-zione, ricerca e formazione”, la cui validità copreun arco temporale di medio periodo e comunquenon inferiore ai tre anni.

2. Il Piano è realizzato di concerto con ilComitato previsto all’articolo 7 della legge regio-nale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico dellenorme in materia industriale, artigiana e dei servi-zi alla produzione) e tiene conto delle risultanzedelle attività svolte dalla struttura regionale com-petente per materia.

3. Il Piano è approvato dall’Assemblea legisla-tiva regionale e può essere aggiornato periodica-mente per essere adattato all’evolversi delle esi-genze del settore.

Art. 3(Contenuti del Piano straordinario)

1. Il Piano di cui all’articolo 2 definisce inter-venti per accrescere la competitività delle micro,piccole e medie imprese presenti nel territorioregionale, attraverso lo sviluppo della manifatturainnovativa, dei servizi connessi e dell’ artigianatodigitale e che mirano a:a) trasformare parte del processo produttivo ma-

nifatturiero del territorio regionale in fabbrica-zione digitale attraverso l’utilizzo dell’ICT edelle KET;

b) integrare e connettere le catene di fornitura esubfornitura fino al cliente finale ed i prodotticon i servizi al fine di rispondere alle esigenzedegli utenti;

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c) diffondere la cultura digitale al fine di elevareconoscenze e competenze tecnologiche, an-che attraverso la qualificazione eriqualificazione delle risorse umane;

d) sostenere gli investimenti in ricerca e svilupponegli ambiti tematici della manifattura sosteni-bile, integrata, adattiva, personalizzata e sicu-ra;

e) supportare e valorizzare nuovi modelli dibusiness, anche in relazione al processo diservitizzazione della manifattura e la creazio-ne e sviluppo di nuove imprese;

f) promuovere la nascita nel territorio regionaledi Digital Innovation Hub;

g) favorire modelli organizzativi di produzione elavoro sostenibili sotto il profilo equilibrio vita/lavoro, benessere lavoratore, centralità dellapersona;

h) promuovere la contaminazione fra saperi tradi-zionali e nuove tecnologie digitali e additive,anche attraverso la creazione di FabLab.2. Il Piano contiene:

a) lo studio di contesto che si articola in:1) analisi e valutazione della realtà manifattu-

riera con l’individuazione, in particolare,degli aspetti specifici del sistema produtti-vo regionale nonché delle dimensioni delleimprese marchigiane e dell’evoluzione tec-nologica nei diversi settori di attività e am-biti territoriali;

2) identificazione dei principali ostacoli allosviluppo e alla diffusione del nuovo modelloIndustria 4.0 nel settore manifatturiero;

3) descrizione dello stato di attuazione degliinterventi già attivati dalla Regione e delleeventuali criticità individuate rispetto a que-sti ultimi;

4) individuazione delle filiere strategiche sucui concentrare le azioni di supportoall’implementazione di Industria 4.0, sullabase di analisi di studio che abbiano valu-tato l’impatto delle tecnologie digitali suipiù rilevanti settori manifatturierimarchigiani, così da orientare gli incentivi egli investimenti e definire le priorità di inter-vento;

b) l’individuazione delle misure e degli strumentidi intervento che ne costituiscono il contenutooperativo;

c) l’ individuazione dei beneficiari degli interventi;d) la definizione dei criteri e delle modalità per la

concessione delle sovvenzioni, dei contributi,dei sussidi, degli ausili finanziari e per l’attri-buzione di qualunque altro tipo di vantaggioeconomico previsto tra le misure e gli stru-menti di interventi di cui alla lettera b);

e) la previsione di precisi obiettivi di semplifica-

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zione amministrativa e di riduzione di oneriamministrativi;

f) la stima delle risorse finanziarie da erogarealle imprese, comprensive dei contributi euro-pei e statali;

g) l’individuazione delle strutture amministrativeregionali competenti per materia che, nell’am-bito dei compiti istituzionali loro assegnati,assicurano la pronta ed efficiente attuazionedelle misure e degli strumenti di intervento dicui alla lettera b);

h) la definizione puntuale degli indicatori di risul-tato volti a verificare il raggiungimento degliobiettivi sottesi alle misure e agli strumenti diintervento di cui alla lettera b).

Art. 4(Misure e strumenti di intervento)

1. Le misure e gli strumenti di intervento di cuialla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 devonoessere volti principalmente a rilanciare lacompetitività del sistema economico della regio-ne attraverso l’implementazione del nuovo model-lo Industria 4.0 nell’ambito della produzione mani-fatturiera e dei servizi connessi. In particolare lemisure e gli strumenti di intervento sono rivolti a:a) favorire l’implementazione di sistemi e modelli

industriali per la produzione efficiente di pro-dotti personalizzati anche di alto valore ag-giunto;

b) incentivare processi produttivi maggiormentesostenibili, utilizzando le tecnologie abilitanticome leva competitiva verso le tre dimensionidella sostenibilità economica, ambientale esociale;

c) sostenere lo sviluppo di sistemi produttivi ingrado di valorizzare le persone e sviluppare leloro competenze, al fine di contribuire allasoddisfazione e al benessere dei lavoratori,grazie all’adozione di soluzioni tecnologicheed organizzative in cui persone e macchinecooperano sinergicamente;

d) sostenere lo sviluppo di sistemi produttivi adalta efficienza, anche mediante l’utilizzo distrumenti integrati di manutenzione, controllodi qualità e logistica atti a supportare la produ-zione “zero difetti”;

e) supportare l’implementazione di nuovi sistemiproduttivi evolutivi ed adattativi, ossia in gradodi evolvere nel tempo e di adattarsi dinamica-mente alle mutevoli condizioni di contesto,determinate dalla turbolenza della domanda,dalla rapidità dei cicli tecnologici e dalle dina-miche competitive;

f) promuovere l’introduzione delle nuove strate-gie di produzione e di gestione di filiere, coe-renti con l’evoluzione dei mercati e delle tec-

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nologie abilitanti, incluse le tecnologie opensource, utilizzando moderne soluzioni ICT perinnovare la dimensione collaborativa, dinami-ca e adattiva; ciò anche mediante valutazionistrategiche di prodotto-processo-sistema,mantenendo e preservando originalità,specializzazione e contenuti culturali delle la-vorazioni ad alto riconoscimento,apprezzabilità ed attrattività estera;

g) agevolare la ricomposizione dellespecializzazioni settoriali e di filiera a livellonazionale e internazionale delle imprese diproduzione e di servizi presenti nel territorioregionale;

h) promuovere la creazione di reti fra le impresetradizionali consolidate sul territorio regionalee le start up innovative nonché le micro, picco-le e medie imprese ad alto contenuto innovati-vo;

i) sostenere la costituzione di reti di impresevirtuali in grado di favorire l’aggregazione delsistema industriale;

l) favorire la concreta integrazione fra prodotti eservizi anche nell’ottica della loropersonalizzazione e fra imprese che eroganoservizi a supporto del prodotto e della suacommercializzazione;

m) sviluppare nuove capacità e nuovi strumentiper migliorare la sicurezza informatica delleimprese e dei cittadini, anche attraverso cam-biamenti sistemici nei modelli organizzativi, alfine di prevenire e gestire i rischi connessi allacircolazione delle informazioni, alle transazio-ni e alle infrastrutture critiche;

n) effettuare un attento monitoraggio degli oneriamministrativi derivanti da obblighi proceduralie informativi e assicurare una loro significativariduzione nonché la più ampia semplificazioneamministrativa anche attraverso accordi congli enti locali e le altre amministrazioni pubbli-che ai sensi dell’articolo 15 della legge 7agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materiadi procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi), e me-diante la piena applicazione del principio dicompensazione prevedendo che ad ogni nuo-vo onere introdotto da atti normativi o provvedi-menti amministrativi di propria competenzacorrisponda l’eliminazione di un onere ammi-nistrativo di peso equivalente;

o) favorire la razionalizzazione e la semplificazio-ne dei controlli per le imprese.

Art. 5 (Promozione e sviluppo di

Digital Innovation Hub)

1. La Regione, al fine di promuovere la nascita

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nel territorio regionale di Digital Innovation Hub,favorisce progetti di enti locali, centri di ricerca,organismi di ricerca e di trasferimento tecnologi-co, università, associazioni di categoria e di im-presa, cluster tecnologici, incubatori e PMI chemettono a sistema le conoscenze scientifichecon le competenze e le esigenze di innovazionedelle imprese al fine di:a) agevolare la creazione di filiere digitali favoren-

do l’erogazione di servizi in grado di crearenuova competitività e crescita nei sistemi eco-nomici marchigiani;

b) favorire l’incontro e la connessione fra compe-tenze tecniche e manageriali e competenzedigitali evolute;

c) sostenere la messa a disposizione dellemicro, piccole e medie imprese di servizi digi-tali per facilitare i contatti con i clienti e gliinvestitori internazionali;

d) facilitare l’emersione di nuove idee imprendito-riali, di nuovi modelli di business e lo sviluppodi imprese in settori emergenti caratterizzatida elevata innovazione, anche nell’ambito del-la sicurezza informatica;

e) sostenere la costituzione di reti di impresevirtuali potenzialmente in grado di favorire l’ag-gregazione di un sistema industriale moltoframmentato;

f) supportare le imprese nelle attività di pianifica-zione di investimenti innovativi e favorire l’ac-cesso a strumenti di finanziamento pubblico eprivato a livello regionale, nazionale e comuni-tario.

Art. 6(Laboratori dell’innovazione - FabLab)

1. La Regione promuove la conclusione dispecifici accordi con i Comuni nonché con leassociazioni di categoria e di impresa e con leassociazioni culturali e cooperative territoriali, perrealizzare i laboratori di fabbricazione digitale, diseguito denominati FabLab, che permettano disviluppare idee innovative e di realizzare prodottialtamente personalizzati e creativi attraverso lenuove tecnologie digitali.

2. Attraverso gli accordi, i soggetti di cui alcomma 1 possono concedere, in comodato d’usoo comunque a titolo agevolato, alle imprese, sin-gole o aggregate o a enti riconosciuti, gli immobilidisponibili, inutilizzati o dismessi, per realizzareFabLab, anche quali nuovi luoghi di lavoro esocializzazione, ai fini dello sviluppo e dellarivitalizzazione economica e sociale dei territori edei centri urbani con particolare riferimento allariqualificazione delle aree industriali dismesse oinutilizzate.

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3. La Regione promuove inoltre specifici ac-cordi con i FabLab già operativi nella regioneMarche, che risultino essere dotati di adeguatetecnologie digitali in chiave “Industria 4.0” e dellerelative competenze professionali, al fine di attiva-re al loro interno percorsi formativi.

Art. 7(Cultura digitale e formazione)

1. La Regione sostiene i progetti promossidalle associazioni di categoria e di impresa, dalleuniversità, dagli istituti tecnici e dagli enti diformazione accreditati al fine di diffondere la cul-tura digitale mediante:a) l’attivazione di percorsi formativi nell’ambito

della formazione continua e permanente, sullenuove tecnologie abilitanti 4.0 e le loro appli-cazioni nella manifattura, tenendo conto delleopportunità e minacce legate alla sicurezzainformatica, al fine di adeguare i profili profes-sionali di tecnici e lavoratori e di svilupparenuove figure professionali;

b) la creazione di corsi di specializzazione e didottorati di ricerca dedicati all’innovazione in-dustriale 4.0, anche con riferimento alletematiche della sicurezza informatica;

c) l’attivazione di borse di studio e tirocini pergiovani diplomati, laureandi e neolaureati perseguire percorsi di formazione sul digitale la-vorando a stretto contatto con le imprese delterritorio;

d) la realizzazione di interventi formativi specificisulla manifattura innovativa ed il lavoro artigia-no digitale volti alla riqualificazione del perso-nale in esubero derivante dai processi diriconversione e riorganizzazione produttiva;

e) l’organizzazione di iniziative seminariali oconvegnistiche destinate a docenti e a stu-denti delle scuole secondarie di secondo gra-do e dirette alla sensibilizzazione sui temidella fabbricazione digitale e alla diffusionedella conoscenza in tema di manifatturainnovativa e di lavoro artigiano digitale;

f) l’organizzazione di iniziative seminariali oconvegnistiche rivolte a micro, piccole e me-die imprese sui temi del modello industria 4.0.

Art. 8(Artigianato digitale)

1. La Regione sostiene progetti rivolti avalorizzare la creatività, i saperi e le abilità dell’ar-tigianato tradizionale attraverso le nuove tecnolo-gie digitali al fine di:a) sviluppare la produzione digitale, sfruttando

le potenzialità delle nuove tecnologie per la

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prototipazione rapida e la manifatturacustomizzata, la conoscenza reperibile in retee l’opensource;

b) sostenere l’ideazione, la progettazione e larealizzazione di prodotti creativi e di qualità, inparticolare nei settori del made in Italy, attra-verso tecnologie digitali di modellazione e si-mulazione di processo e prodotto;

c) facilitare processi di contaminazione e diemulazione tra le imprese anche attraversol’instaurazione di specifici accordi che favori-scano all’interno delle filiere il coinvolgimentodelle imprese in piattaforme di prova o la crea-zione di piattaforme web dedicate.

Art. 9(Sviluppo dell’economia circolare)

1. La Regione Marche ritiene strategico unirele nuove forme di Industria 4.0 con l’economiacircolare. In particolare, si pone l’obiettivo di ab-bandonare il concetto lineare di “produrre, consu-mare e scartare” per incentivare il concetto circo-lare “ridurre, riusare e riciclare”, promuovendo unasinergia tra la ricerca e l’innovazione legate alleICT e alle KET e l’applicazione trasversale deimetodi e degli strumenti dell’economia circolare.

2. A tal fine la Giunta regionale, nella definizio-ne dei criteri di cui alla lettera d) del comma 2,dell’articolo 3 riconosce carattere prioritario a:a) l’impiego di metodi, tecniche e strumenti di

misurazione e certificazione dell’impronta am-bientale di processi, prodotti e servizi per con-sentire l’ottimizzazione delle risorse utilizzatelungo tutto il ciclo di vita e la verifica che lemodalità di utilizzo e di dismissione rispettinoi principi di sostenibilità ambientale ed econo-mica;

b) la ricerca di materiali innovativi che offranosoluzioni a migliore impronta ambientale;

c) la ricerca sulle tecnologie dei processi orga-nizzativi e produttivi, che offrano soluzioni amigliore impronta ambientale sui servizi;

d) la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione di tecno-logie e processi “smart” di sistemi di controlloadattivi per il monitoraggio e l’ottimizzazionedei consumi energetici e delle risorse;

e) l’applicazione di sistemi di progettazione,ingegnerizzazione e industrializzazione basa-ti su metodi di durabilità, disassemblaggio,riciclabilità e riutilizzabilità;

f) la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo el’attivazione di logistiche e processi tecnologi-ci per il de-manufactoring, la raccolta, la sele-zione e il trattamento di materie prime e se-condarie derivanti da prodotti a fine ciclo di vitae da scarti di produzione affinché si

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massimizzi il loro valore residuo attraversoopportune pratiche di riuso;

g) la sperimentazione e l’applicazione di filiere diprossimità che permettano la riduzione del-l’uso delle risorse non rinnovabili;

h) la nascita e lo sviluppo di nuove forme di lavorofinalizzate a modelli di economia circolare sianei canali tradizionali: “business to business”,“business to consumer” sia nei nuovi canali:“consumer to consumer”, “consumer tobusiness”, “production-consuming”;

i) l’attuazione di percorsi di formazioneaziendale sulle opportunità e i vantaggi del-l’economia circolare;

l) la creazione di piattaforme on line per la ricer-ca di nuovi materiali derivanti dal riciclo eriutilizzo di rifiuti.

Art. 10(Agevolazioni fiscali)

1. Nell’ambito della legge di stabilità annuale,la Regione individua forme e strumenti di agevola-zione fiscale e di finanziamento innovativo sugliinvestimenti per sostenere lo sviluppo del modelloIndustria 4.0.

2. Le agevolazioni fiscali previste operano nelrispetto delle attribuzioni di competenza naziona-le e della disciplina comunitaria in materia di aiutidi Stato. La Giunta regionale definisce i criteri diapplicazione, sentita la competente Commissio-ne assembleare permanente.

Art. 11(Sviluppo dell’ecosistema)

1. La Regione promuove, con il coinvolgimentodelle Associazioni di categoria e di impresa, lacreazione di un ecosistema che consenta la diffu-sione dell’innovazione e delle tecnologie digitaliquali leve per lo sviluppo delle potenzialità delleimprese e del territorio. A tal fine la Regione:a) crea sinergie con il mondo dell’impresa

avvalendosi della community network regiona-le, istituita dall’articolo 10 della legge regiona-le 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazionee semplificazione amministrativa);

b) sostiene l’adeguamento delle infrastrutture direte territoriali, attraverso lo sviluppo di reti dinuova generazione, per favorire l’accesso allabanda ultralarga nei distretti produttivi e nellearee rurali ed interne, in sinergia con le strate-gie dell’Agenda Digitale europea, nazionale elocale;

c) consolida il percorso attuativo del concetto diOpen Data, di cui all’articolo 11 della leggeregionale 3/2015, con la messa a disposizio-

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ne in rete, tramite portali web, delle fonti infor-mative delle pubbliche amministrazioni e delleaziende pubbliche;

d) implementa la piattaforma MCloud che rappre-senta l’infrastruttura destinata a mettere a di-sposizione dell’utenza sia cittadini che opera-tori di settore gli Open Data marchigiani e iservizi da essi abilitati;

e) favorisce l’attivazione di azioni di supporto perinnovare e potenziare l’offerta di servizi edapplicativi basati sugli Open Data della pubbli-ca amministrazione con particolare riferimen-to alle esigenze di sviluppo edinternazionalizzazione delle imprese manifat-turiere.

Art. 12(Osservatorio industria 4.0)

1. E’ istituito l’Osservatorio su industria 4.0,quale organo di supporto della Giunta regionalenella definizione degli interventi previsti da questalegge nonchè nella predisposizione della relazio-ne sullo stato di attuazione e sugli effetti degliinterventi attivati prevista all’articolo 13.

2. L’Osservatorio, in particolare, formula pro-poste e pareri sul Piano di cui all’articolo 3,provvede all’acquisizione di dati e all’elaborazionedi studi, utili al fine di identificare i principaliostacoli allo sviluppo e alla diffusione del nuovomodello Industria 4.0 e propone soluzioni perorientare con maggiore appropriatezza l’utilizzodelle risorse per le politiche industriali e le politi-che attive del lavoro e della formazione.

3. L’Osservatorio è composto da:a) il dirigente della struttura regionale competen-

te in materia;b) tre rappresentanti delle associazioni di cate-

goria imprenditoriali maggiormente rappresen-tative;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sinda-cali maggiormente rappresentative.4. L’Osservatorio ha durata coincidente con la

legislatura regionale ed è costituito dalla Giuntaregionale, sentita la competente Commissioneassembleare permanente.

5. Al fine di garantire la terzietà e la scientifici-tà delle analisi di cui al comma 2, la Giuntaregionale individua una struttura che svolge lafunzione di segreteria tecnico scientifica, stipu-lando apposita convenzione con un ente di eccel-lenza nella diffusione della cultura economica enello sviluppo dell’imprenditorialità, che veda nellacompagine sociale le quattro universitàmarchigiane, i maggiori istituti bancari operantinella regione e rappresentanti istituzionali.

6. La convenzione di cui al comma 5, di durataalmeno triennale, contiene in particolare:

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a) le attività da svolgere;b) le modalità e i tempi di realizzazione delle

analisi e del monitoraggio degli interventi;c) le modalità di utilizzo e accesso ai dati in

possesso della Giunta regionale al fine di svol-gere gli studi e le analisi di cui al comma 2.7. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio

non comporta la corresponsione di indennità ogettoni di presenza.

Art. 13(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette all’Assem-blea legislativa regionale entro il 31 marzo di ognianno una relazione sullo stato di attuazione esugli effetti di questa legge, contenente almeno leseguenti informazioni:a) interventi progressivamente attivati con parti-

colare riguardo alla manifattura 4.0, start uphi-tech, artigianato digitale, percorsi formativie di specializzazione;

b) iniziative e strumenti attivati per la diffusionedella cultura digitale;

c) risorse stanziate ed utilizzate;d) soggetti coinvolti nell’attuazione;e) beneficiari raggiunti e loro caratteristiche;f) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione.

2. L’Assemblea legislativa cura la divulgazio-ne dei risultati della valutazione effettuata, com-prendente anche quella degli obiettivi sottesi allemisure e agli strumenti di intervento individuati nelPiano di cui all’articolo 2 sulla base degli indica-tori puntualmente definiti nello stesso.

Art. 14 (Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento di questa legge concorro-no risorse statali, regionali proprie, regionali vin-colate e risorse comunitarie.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione di questalegge si provvede:a) per l’anno 2017 per euro 1.000.000,00 median-

te impiego delle risorse regionali già iscrittenella Missione 14 “Sviluppo economico ecompetitività”, Programma 01 “Industria, PMIe artigianato” autorizzate nella Tabella C dellalegge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 (Bi-lancio di previsione 2017/2019);

b) per l’anno 2018 per euro 600.000,00 medianteimpiego di quota parte degli stanziamenti delPOR-FSE 2014-2020 già iscritti nella Missio-ne 15 “Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale,” Programma 04 “Politica regio-nale unitaria per il lavoro e la formazione pro-fessionale” e per euro 4.500.000,00 mediante

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impiego di quota parte degli stanziamentiPOR-FESR 2014-2020 già iscritti nella Mis-sione 14 “Sviluppo economico ecompetitività”, Programma 05 “Politica regio-nale unitaria per lo sviluppo economico e lacompetitività”;

c) per l’anno 2019 per euro 600.000,00 medianteimpiego di quota parte degli stanziamenti delPOR-FSE 2014-2020 già iscritti nella Missio-ne 15 “Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale”, Programma 04 “Politica regio-nale unitaria per il lavoro e la formazione pro-fessionale” e per euro 6.500.000,00 medianteimpiego di quota parte degli stanziamenti delPOR-FESR 2014-2020 già iscritti nella Mis-sione 14 “Sviluppo economico ecompetitività”, Programma 05 “Politica regio-nale unitaria per lo sviluppo economico e lacompetitività”.3. Per gli anni successivi si provvederà con le

risorse relative alla programmazione comunitariain quanto compatibile con le finalità di questalegge e con le risorse regionali autorizzate an-nualmente con la legge di approvazione di bilan-cio dei singoli esercizi finanziari.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effet-tuare nel documento tecnico di accompagnamen-to e nel bilancio finanziario gestionale le variazioninecessarie ai fini della gestione.

Art. 15(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione la Giuntaregionale presenta il Piano di cui all’articolo 2all’Assemblea legislativa regionale entro novantagiorni dall’approvazione di questa legge.

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