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Prof. Pierpaolo Bonacini Storia del Diritto Italiano a.a. 2005-2006 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Facoltà di Giurisprudenza sede di Ravenna

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Prof. Pierpaolo Bonacini

Storia del Diritto Italiano

a.a. 2005-2006

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Facoltà di Giurisprudenza

sede di Ravenna

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“E la prima cosa che faremo sarà di ammazzare tutti gli avvocati”

W. Shakespeare, Enrico VI, parte 2, a. IV, sc. II

(come affermano i compagni di Jack Cade

al tempo della ribellione in Inghilterra nel 1450)

tutto deve essere storicizzato

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“All’avvocato bisogna raccontar le cose chiare:a noi tocca poi a imbrogliarle”

“… perché, vedete, a saper ben maneggiare le gride,nessuno è reo, e nessuno è innocente”

A. Manzoni, I promessi sposi, cap. III, parr. 32-34

(come dichiara il dottor Azzecca-garbugli a Renzo,

andato a chiedergli consiglio dopo l’intimidazione dei bravi)

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Motivazioni per lo studio della “storia del diritto italiano”

dalla riscoperta dei testi giustinianei nel tardo sec. XI e fino agli inizi del XVI l’Italia è riconosciuta come il centro degli studi giuridici in Europa (nel XVI la Francia; nel XVII l’Olanda; nel XIX la Germania)

Bologna: Alma Mater Studiorum

Bologna: generale “Storia del diritto” insegnata dal 1860 - “Storia del diritto italiano” compare da metà anni ’80

valore della conoscenza storica: anche il Diritto è un prodotto della storia

consapevolezza dei paradossi: il Corpus Iuris giustinianeo è forse il massimo esempio di sistema giuridico capace di superare le frontiere culturali a cominciare dal suo primo “trapianto”: raccoglie il diritto romano “classico”, ma viene promulgato a Costantinopoli, nella parte greca dell’Impero, ove però non viene applicato

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… e per la storia, in particolare, del diritto “intermedio” (1)

nasce il diritto canonico e (ri)nasce il diritto romano, ma con una differenza fondamentale:

DC nasce come diritto applicato, poi si sviluppa come sistema dottrinale (è un corpo normativo da cui scaturisce una scienza giuridica) - È un diritto “dinamico”, poiché cresce con l’emanazione di nuove decretali

DR nasce nelle Scuole come scienza giuridica, poi entra nella pratica quotidiana e diviene diritto applicato - È un diritto “statico”, fissato nei testi giustinianei

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… e per la storia, in particolare, del diritto “intermedio” (2)

fulcro sul Medioevo (sec. VI-XV): radici della civiltà moderna eredità = Università - Comune

Banca - Diritto commercialeMonti di PietàParlamento - Stato monarchicoCarta - Filigrana - Libro - Stampa a caratteri mobiliOrologio meccanicoNumeri arabi e lo zeroScala musicale e nome delle noteArmi da fuoco - Occhiali - Bottoniil Purgatorio“fossili” politici: S. Marino, Monaco

altre materie toccano altri problemi e periodi (Storia delle Codificazioni Moderne)

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… e per la storia, in particolare, del diritto “intermedio” (3)

il Diritto Comune costituisce la prima unificazione del diritto europeo: un “nuovo Medioevo” per l’assetto del diritto comunitario ?

normativa europea di valore generale + coordinamento dei diritti nazionali mediante la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea

esperienza peculiare del medioevo giuridico europeo, improntato alla convivenza di una pluralità di fonti e di diritti e perenne espressione di “un laboratorio di ordinamenti giuridici conviventi e covigenti” (Grossi)

un paradigma di impronta neo-medievale: dispersione delle funzioni del potere sovrano su una pluralità di territorialità non coincidenti

si può riconoscere nell’Unione europea la depositaria di un diritto ‘senza Stato’, con la necessità di armonizzare le regole di tutte le comunità e degli ordinamenti particolari, ossia quelli dei singoli paesi

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il Diritto Comune (1)

Tripartizione cronologica nel rapporto Ius Commune / Ius Proprium (Calasso):

XII-XIII = età del DC “assoluto” grazie al suo predominio sopra qualsiasi altra forma concorrente, la cui validità è ammessa purché non violi la norma del DC

XIV-XV = età del DC “sussidiario”, ove esso ha vigore soltanto nel silenzio dello statuto o comunque del ius proprium, divenuto quindi fonte primaria all’interno degli ordinamenti particolari DC come ordinamento universale cui si ricorre quando lo ius proprium non provvede

XVI-XVIII = età del DC “particolare”, quando il diritto degli Stati si afferma come unica fonte normativa e quindi il DC ha vigore soltanto ex voluntate principum

il concetto di ius commune si sposta dal diritto dell’unità imperiale verso il diritto delle singole unità politiche

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il Diritto Comune (2)

Si può vedere un’altra scansione cronologica in rapporto all’evoluzione del DC (Ermini): si individua con difficoltà una fase del DC “assoluto”, poiché nel sec. XII e nella prima metà del XIII si manifestano i presupposti generatori di un fenomeno che soltanto più tardi giunge a piena maturazione:

II metà XIII-fine XV = età del DC quale diritto della monarchia universale del medioevo, caratterizzata dall’antitesi tra DC, che detta le norma generale del sistema giuridico, e i diritti particolari

XVI-XIX = età del DC quale diritto di ciascuna unità politica principesca, ove ogni Stato accoglie il DC nel ruolo subordinato di diritto sussidiario rispetto a quello del principe

concetto e soprattutto effettività del DC assumono un valore relativo, in base al rapporto concreto che si stabilisce verso gli ordinamenti particolari, nel contesto dei processi storici assai articolati che si sviluppano a livello europeo anche il Diritto va storicizzato

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Tre famiglie di sistemi giuridici

In base a una classificazione che ha senso soprattutto a livello di diritto privato In base a una classificazione che ha senso soprattutto a livello di diritto privato e in rapporto all’esperienza europea, si possono distinguere tre famiglie:e in rapporto all’esperienza europea, si possono distinguere tre famiglie:

1) famiglia romano-germanica (o romanista)1) famiglia romano-germanica (o romanista)Area: Europa continentale occidentale e altre parti del mondo influenzate dalla civiltà europea continentale: si diffonde fra Baltico e Mediterraneo sino ai confini orientali del Sacro Romano Impero; si allarga verso l’Est europeo sino agli Urali e, grazie all’espansione coloniale e al proprio prestigio culturale, si diffonde in Asia, Africa, America.Anche in Giappone, ove nel 1902 si adotta il Codice Civile tedesco del 1900.Genesi: si forma grazie all’insegnamento “universitario” che si afferma dal sec. XII sulla base del diritto romano-giustinianeo e del diritto canonico.

I sistemi romanisti devono il proprio nome alla diffusione e alla recezione, nei vari contesti nazionali, del diritto romano giustinianeo insegnato e commentato nelle “università” europee tra i secc. XII e XVIII

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Tre famiglie di sistemi giuridici

2) famiglia dei paesi socialisti2) famiglia dei paesi socialistiArea: si diffonde in URSS e, dopo la II guerra mondiale, a est della c.d. “cortina di ferro” (Germania Est / RDT-DDR, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Iugoslavia, Romania, Albania, Bulgaria) e quindi in Cina, Vietnam, Cambogia, Corea del Nord e Cuba.Genesi: si sviluppa a partire dalla Russia con la rivoluzione del 1917 e la presa del potere da parte di Lenin

Pone alla base i principi di collettivizzazione, sotto controllo dello Stato, della proprietà dei mezzi di produzione industriali e agricoli, di pianificazione centralizzata dell’economia, di subordinazione dei diritti dei cittadini al consolidamento del socialismo, di gestione del potere politico da parte del partito unico (in URSS il PCUS), anche se formalmente nelle mani della classe dei lavoratori (operai e contadini)

In tale contesto il diritto è strumento di attuazione pratica dell’ideologia marxista-leninista, interpretata centralisticamente dagli organi del partito unico al fine di educare il cittadino e controllare l’attività economica

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Tre famiglie di sistemi giuridici

3) famiglia di 3) famiglia di common lawcommon lawArea: seguendo la scia della colonizzazione inglese, si diffonde nelle colonie nordamericane (poi USA, tranne che in Louisiana), in Canada (tranne che nel francofono Québec), Australia, Nuova Zelanda e in vari paesi di Africa e Asia (come India, Pakistan, Birmania, Malaysia, Nigeria). In Scozia permangono tracce delle radici di civil law.Genesi: si forma nell’Inghilterra del regno normanno dal tardo sec. XI grazie alle sentenze prodotte dalle corti regie costituite localmente che interpretavano la “consuetudine immemorabile del regno”.

Con la loro progressiva stratificazione nei secoli formano un sistema di regole fondato sui precedenti giudiziari, ove la fonte principale del diritto diventa la decisione dei giudici. La legge, relegata in secondo piano, serve a correggere, variare o consolidare la giurisprudenza

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Il distacco

È la tradizione di common law a essersi separata da quella romanistica continentale oppure vale il contrario ?

Tra fine Impero Romano d’Occidente e secolo XI si è creata in Europa occidentale (continente e isole) una civiltà giuridica “primitiva”, ma caratterizzata da regole organizzative e procedurali comuni.

Da un diritto europeo altomedievale abbastanza unitario discendono:1) con successivi arricchimenti ma su un piano di forte continuità, il diritto inglese2) in seguito a una rottura traumatica, generata dall’insegnamento “universitario” del Diritto Romano giustinianeo, il diritto continentale

In entrambi i casi si giunge ad assegnare al diritto uno spazio separato dalla morale, dalla politica e dalla religione, ponendo le basi per l’affermazione del principio di legalità (il valore della legge è al di sopra della sovranità politica e perciò di qualsiasi esponente del potere esecutivo il parlamento è superiore al monarca e ai governi da esso dipendenti)

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Critiche e opposizioni al diritto romano

– critica generale nel sec. XVIII: salvataggio delle sole Istituzioni

– DR sentito come un sistema straniero, prodotto da un’antica società a base schiavista ed estraneo alle successive idee sociali

– DR identificato con uno strumento di sostegno giuridico per i dominii assolutisti e come un diritto ostile alle libere istituzioni politiche

– DR interpretato come baluardo dell’individualismo capitalista, sostenitore dell’egoismo individuale a scapito del bene della collettività

– DR rigettato nella Germania nazista: deve essere sostituito con un diritto comune germanico: un codice del popolo tedesco, teso ad affermare la supremazia del bene comune sugli interessi individuali, e quindi rispetto anche all’esistenza di diritti fondamentali degli individui (sintesi di critica sociale, politica ed economica)

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Testi obbligatori per la preparazione dell’esame:

1. E. Cortese, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2000.

2. R. van Caenegem, I sistemi giuridici europei, Bologna, Il Mulino, 2003

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Indice degli argomenti

I.I. Impero e Chiesa in età tardo anticaImpero e Chiesa in età tardo antica

II.II. Le consolidazioni del diritto romanoLe consolidazioni del diritto romano

III.III. L’età barbaricaL’età barbarica

IV.IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbaricheRegni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche

V.V. I Longobardi in ItaliaI Longobardi in Italia

VI.VI. Il diritto longobardoIl diritto longobardo

VII.VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di RomaIl secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

VIII.VIII. Impero carolingio e capitolariImpero carolingio e capitolari

IX.IX. Istituzioni e diritto feudaleIstituzioni e diritto feudale

X.X. Un’età senza giuristiUn’età senza giuristi

XI.XI. Il secolo XIIl secolo XI

XII.XII. Ravenna, Roma, PepoRavenna, Roma, Pepo

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Indice degli argomenti

XIII.XIII. IrnerioIrnerio

XIV.XIV. I GlossatoriI Glossatori

XV.XV. Il diritto romano e i primi centri di studioIl diritto romano e i primi centri di studio

XVI.XVI. I metodi di studio e di insegnamentoI metodi di studio e di insegnamento

XVII.XVII. Il diritto canonicoIl diritto canonico

XVIII.XVIII. Il sistema del diritto comuneIl sistema del diritto comune

XIX.XIX. Istituzioni comunali e statutiIstituzioni comunali e statuti

XX.XX. L’Italia non comunaleL’Italia non comunale

XXI.XXI. Le origini della scuola del CommentoLe origini della scuola del Commento

XXII.XXII. La scuola del Commento in ItaliaLa scuola del Commento in Italia

XXIII.XXIII. Umanesimo giuridicoUmanesimo giuridico

XXIV.XXIV. Ius propriumIus proprium in Europa in Europa

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La convenzionale partizione storica

tardo antico: IV - VI secolo d.C. esordio del Medioevo dal punto di vista culturale: da

tradizione greco-romana a quella latino-germanica fascia cronologica segnata da 3 grandi mutamenti:

1 - istituzionalizazzione del cristianesimo: sua integrazione nell’impero e organizzazione della chiesa ufficiale

2 - invasioni barbariche: formazione di una società e una cultura mista romano-germanica

3 - fine del sistema economico imperiale: si esaurisce il controllo imperiale sulle attività produttive e l’integrazione tra le diverse province affacciate sul Mediterraneo

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La convenzionale partizione storica

alto medioevo (VI - X secolo)

basso medioevo (XI secolo - 1492) transizione all’età moderna segnata da 3 grandi fattori:

1 - prolungati squilibri socio-economici: crisi demografica dai primi decenni del ’300 e prolungatasi sino al ’400 inoltrato (peste del 1348 e successive); crisi economiche che depressero le condizioni di vita e le attività in tutte le regioni europee

2 - perdita di prestigio dei 2 grandi poteri medievali, Papato e Impero, logorati da lotte sin dal sec. XI e dall’affermazione dei regni nazionali

3 - singoli fatti rappresentati dalle scoperte geografiche e dalle invenzioni tecnologiche (carta, armi da fuoco)

età moderna (1492 - 1789)

età contemporanea (dal 1789 a oggi)

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La linea del tempo

I II III IV V

1 100-101 200-201 300-301 400-401 500-501 ……

XI XII XIII XIV

1001 1100-1101 1200-1201 1300-1301 …….

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I

Impero e Chiesa

in età tardo antica

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

Il tardo Impero romano

1. La struttura istituzionale: nel II sec. d.C. l’Impero si estende dalla metà meridionale della

Britannia, dalla Gallia e dalla penisola iberica, a ovest, fino all’Asia Minore, alla Siria e all’Egitto a est, lungo la sponda occidentale del Reno e la sponda meridionale del Danubio

284-305. Diocleziano imperatore. Di origine dalmata, dispone una profonda riorganizzazione territoriale dell’Impero = diviso in 2 metà, ciascuna governata da un Augusto (parte Orientale, con capitale Nicomedia, affidata a se stesso; parte Occidentale, con capitale Milano, affidata a Massimiano); le Provincie vengono divise in unità più piccole, sino a un totale di 101, e raggruppate in 12 diocesi, che a loro volta sono riunite in 4 grandi prefetture. Governatori delle diocesi sono i Vicarii, rappresentanti locali dei PrefettiDal 293 organizza la Tetrarchia: 2 Augusti (Diocleziano / Massimiano) + 2 Cesari (Galerio, residente a Sirmio, in Pannonia / Costanzo Cloro, residente a Treviri)

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

inizi IV sec. Costantino fonda una nuova capitale per l’Oriente (Bisanzio / Costantinopoli / Istanbul), mentre il governo della parte occidentale viene stabilito a Milano (poi passerà a Ravenna)

il governo dell’Impero è però ancora unitario tra i 2 Augusti

il problema maggiore è la difesa del confine Reno-Danubio e il mantenimento di un esercito di quasi 500.000

uomini

le tribù barbare non ostili vengono accettate entro i confini come foederati, con il patto di contribuire alla difesa

378. I Visigoti invadono la Tracia e sconfiggono l’esercito ‘orientale’ ad Adrianopoli, a soli 220 km da Costantinopoli

382. La situazione viene ristabilita da Teodosio I, ma accettando la “barbarizzazione” dell’esercito ‘orientale’ - Nel 382 permette ai Visigoti di stabilirsi a sud del Danubio come tribù dotate di autogoverno e di leggi proprie con cui amministrarsi

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

395. Morte di Teodosio I. Si crea una formale distinzione tra le 2 parti dell’impero con 2 imperatori (d’Occidente e d’Oriente) e due cancellerie a Roma e a Bisanzio

si separano le due parti dell’Impero: Italia, Africa, Gallia, Spagna e Britannia alla parte Occidentale; Tracia, Asia Minore, Oriente ed Egitto alla parte Orientale

La prefettura centrale dell’Illirico viene divisa in 2 parti: la Pannonia (territori a sud e ovest del Danubio, le odierne Austria e Ungheria) all’Occidente; la Dacia (attuale Romania) e la Macedonia all’Oriente

Il confine iniziava alla confluenza tra i fiumi Sava e Danubio vicino all’odierna Belgrado, proseguiva verso sud lungo il fiume Drina sino all’Adriatico e poi attraversava il Mediterraneo fino a separare l’Africa dall’Egitto

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

2. Il sistema delle fonti postclassico imperialis potestas:

l’imperatore è al vertice della scala gerarchica e tende a concentrare in sé l’esercizio della funzione legislativa mediante la produzione di constitutiones (che vengono assimilate alle antiche leges) e rescripta

tacciono definitivamente plebisciti e senatoconsulti, quindi la formulazione di norme di matrice popolare e senatoria

princeps legibus solutus: emerge il principio secondo cui il princeps può essere legibus solutus e in quanto tale in grado di operare contra legem Giustiniano afferma che Dio ha assoggettato le leggi all’imperatore e descrive se stesso con le fattezze di una legge animata in terra (Nov. 105, a. 536)

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

leges et iura: contrapposizione tra lex (diritto che deriva dalla legislazione

imperiale) e ius (diritto esposto nelle opere dei giuristi): il doppio binario, tipico del diritto romano classico, si isterilisce a tutto vantaggio delle prime (le leges)

426. Legge delle citazioni: emanata a nome di Teodosio II (imperatore d’Oriente) e di Valentiniano III (imperatore d’Occidente), poi confluita nel Codice Teodosiano: per arginare il pericoloso fenomeno della corruzione delle raccolte giurisprudenziali si dispone che possano essere allegati in giudizio i soli testi di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e Gaio (i maggiori giuristi del II-III sec., la cui tradizione testuale era certa, che vengono così assunti ad autorità primarie del diritto) se opinioni dei 5 sono divergenti, si accetta quella della maggioranza - se non vi è una opinione di maggioranza, prevale il parere di Papiniano - se non vi è una opinione di maggioranza e sul punto manca quella di Papiniano, allora il giudice può formare autonomamente la propria opinione sull’argomento

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

Papiniano: come Paolo e Ulpiano ricopre la carica di prefetto del pretorio, la più alta nell’amministrazione dell’Impero; è il più alto funzionario dell’imperatore in campo giuridico e il suo capo di stato maggiore - nei suoi scritti eccelse nell’analisi di molti casi particolari

Paolo e Ulpiano: sono noti per i loro grandi commentari, volti a sintetizzare il lavoro dei loro predecessori per trasmetterlo alle generazioni successive, in una forma ma ancora molto complessa

Modestino: allievo di Ulpiano, è l’ultimo giurista “classico” di rilievo

Gaio: giurista non altrimenti noto, che pare essersi dedicato soltanto all’insegnamento anziché alla pratica forense e alla Amministrazione pubblica

- Alla metà del II sec. d.C. elabora un manuale a uso didattico, le Istituzioni, basato sulla fortunata tripartizione del diritto tra persone, cose e azioni

- Le Istituzioni sono note attraverso epitomi e allegazioni in leggi romano-barbariche, il testo completo delle Istituzioni viene scoperto soltanto nel 1816

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

fenomeno della volgarizzazione del diritto (IV-V sec.)

consiste nella produzione di raccolte di giurisprudenza in forma riassuntiva (epitome) o semplificata al fine di renderle più comprensibili. La funzionalità prevale sulla qualità del testo.

analogia con il latino volgare nel periodo durante il quale si trasforma nelle distinte lingue romanze

causa fondamentale è il declino della cultura giuridica, che non conosce nuovi interpreti pari ai giuristi del II-III sec.

la stessa autorità imperiale denuncia la carenza di giuristi:

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

nella costituzione De auctoritate codicis posta a proemio del codice del 438 Teodosio II sottolinea che “… tanto pochi e raramente ve ne sono [di giudici] che hanno piena scientia del diritto civile, e fra tanto triste sciatteria di riflessioni a stento si trova qualcuno che ha assimilato una perfetta dottrina …”

in una costituzione del 451 Valentiniano III lamenta che certe regioni sono prive di avvocati e giudici e che difficilmente si possono trovare persone esperte di diritto (per effetto anche delle scorrerie barbariche dopo il sacco di Roma, ad opera dei Visigoti, nel 410)

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

fenomeno della volgarizzazione del diritto (IV-V sec.) la diffusione della cittadinanza romana a tutti i sudditi dell’Impero

(Constitutio Antoniniana del 212) e il diminuito controllo sulle Province da parte del governo centrale comportano che il diritto non è più quello classico e non è più lo stesso ovunque

il diritto non è più uniforme, ma tende a modificarsi secondo gli usi prevalenti nelle Province e nei singoli territori - Le varianti locali così prodotte vengono indicate come consuetudini locali

esempi della produzione di epitomi: Collatio legum mosaicarum et romanarum Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti Tituli ex corpore Ulpiani Pauli receptae sententiae Epitome Gai (il cui anonimo compilatore - probabilmente attivo in

Gallia - enuncia soltanto le regole, eliminando dalle Istituzioni di Gaio le spiegazioni circa il modo in cui quelle regole erano giunte ad avere la loro forma)

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica Impero e Chiesa

212. Editto di Antonino Caracalla (Constitutio Antoniniana): estende la cittadinanza romana (romana civitas) a tutti i sudditi dell’Impero (è un elemento di unificazione)

ragioni fiscali: applicare a un assai maggior numero di contribuenti le tasse di successione gravanti sui fondi dei “cittadini”

effetto: si estende a un gran numero di soggetti, imponendolo, il diritto civile romano

313. Editto di Costantino (o editto di Milano): la professione della religione cristiana viene dichiarata licita entro i confini dell’Impero e quindi si sospendono ufficialmente le persecuzioni dei cristiani

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

325. Il Concilio di Nicea, convocato da Costantino, raggiunge lo scopo di unire la cristianità affrontando lo scisma donatista e l’eresia ariana

la chiesa si autoafferma nei confronti dell’eresia mediante la precisazione del dogma (contro la differente natura di Padre e Figlio sostenuta da Ario)

la chiesa conferma la sua immissione nel corpo dell’Impero come istituzione pubblica (rifiuta quindi la dottrina donatista, basata su un rigorismo intransigente: Chiesa formata da eletti, rifiuto dei sacramenti amministrati da soggetti indegni, esaltazione del martirio, condanna dell’Impero in quanto “vecchio persecutore”)

380. Editto di Tessalonica: Teodosio I dichiara la religione cristiana, nella professione cattolica, culto ufficiale dell’Impero e condanna tutte le altre religioni da ora la Chiesa può fondare il proprio prestigio sul “braccio secolare”, contando sul consenso e sul sostegno che lo Stato le assicura piena fondazione di una tradizione latino-cristiana

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

cesaropapismo 494. papa Gelasio I (492-496), in una lettera all’imperatore

d’Oriente Anastasio (491-518), formula il principio dualistico: il mondo è governato da due autorità separate (sacerdotium e imperium: l’autorità del papa per l’ambito spirituale e l’autorità dell’imperatore per quello temporale), l’una chiamata da Cristo a guidare le anime, l’altra a governare i negozi secolari(Vicarius Christi, potestates distinctae: auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas) nel secolo è il sacerdote a seguire le leggi imperiali, ma nelle cose divine è l’imperatore a obbedire al sacerdote

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

Monarchia dei vescovi

Fenomeno della episcopalis audientia: il vescovo poteva sostituirsi alle magistrature laiche nell’esercizio della giurisdizione civile; fenomeno tipico del tardo impero allorquando gli ufficiali pubblici spesso latitavano.

Concili prevalenti nella pars Orientis dell’Impero, ove vengono formulati i principali dogmi del cristianesimo: ricca produzione di canoni (canones), prima fonte del diritto della Chiesa in quanto prodotta dalla comunità ecclesiale.

Lentamente si afferma il primato del vescovo di Roma come primus inter pares fra i vescovi della cristianità, non prima del VI-VII secolo. Una notevole accelerazione proviene dalla necessità di trovare una guida unitaria, politica e spirituale, nella fase di irruzione dei popoli germanici pagani all’interno dei confini dell’Impero (si ricordi la figura carismatica di papa Gregorio Magno).

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

Tradizione giuridica

la Chiesa assume come diritto personale il DR e diviene nel tempo il principale custode delle tradizioni giuridiche romane

già la legge dei Franchi Ripuarii (61 [58] 1) ricorda che “la Chiesa vive secondo la legge romana”

le fonti giuridiche romane riguardanti la Chiesa vengono riunite in particolari collezioni come la Lex Romana canonice compta (IX sec.)

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

Raccolte di canoni conciliari a partire dal V-VI secolo: – Hispana – Dyionisiana: dopo la sconfitta dei Longobardi nel 774, papa Adriano I

consegna a Carlo la “Dionisiana”, composta già nei primi decenni del VI sec. da Dyonisius monachus, Schyta natione sed moribus omnino Romanus (Dionigi il piccolo), che costituisce la I collezione articolata e organica (canoni conciliari e decretali pontificie) della chiesa di Roma e che, dal tempo della sua compilazione, si era accresciuta e modificata al punto da rinnovare il testo e renderlo noto come collezione “Dionysio-Adriana”

– Dyonisio-Hadriana – Pseudo-Isidoriana (600)

in un secondo tempo ai canoni dei Concili Ecumenici e ai testi biblici si aggiungono le decisioni papali, note come decretali - Secondo lo spirito della lettera di Gelasio I all’imperatore Anastasio (494), i papi emanano decretali di applicazione generale

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

Cristianizzazione del diritto romano classico: la partizione ius naturale - ius gentium - ius civile

contenuta in Istituzioni 1, 2, 1-3: “Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit, nam istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur … Ius autem civile vel gentium ita dividitur: omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprium, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium”;

viene riletta secondo gli schemi logici e filosofici del cristianesimo: il diritto naturale viene identificato con il diritto divino. Il diritto romano, che sarà riscoperto e richiamato in vigore dai glossatori nell’XI secolo, sarà un diritto romano-cristiano universale in quanto diritto dell’Impero e della Chiesa.

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II

Le consolidazioni

del diritto romano

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II. Le consolidazioni del diritto romano

concetto di “consolidazione”

codice Gregoriano e codice Ermogeniano (fine III sec., raccolte private) due collezioni private di costituzioni imperiali (in prevalenza rescritti)

realizzate da 2 compilatori, dai quali esse prendono nome Lex Romana Curiensis (fine VIII sec.)

raccolta realizzata per popolazione romanizzata della Rezia (Svizzera orientale)

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II. Le consolidazioni del diritto romano

codice Teodosiano (429-438, raccolta ufficiale) nel 429 Teodosio II incarica un’apposita commissione di realizzare

una raccolta di tutta la legislazione imperiale emanata dall’epoca di Costantino

il piano originale contempla pure una seconda raccolta destinata a combinare legislazione e opere dei giuristi in un grande programma per l’utilità di tutti i cittadini dell’impero (C.Th.1.1.5)

il programma viene rivisto: si esclude la dottrina e si permette ai compilatori di abbreviare e modificare i testi di legge in modo da enunciare il diritto effettivamente in vigore

opera finale in 16 libri, con leggi disposte in ordine cronologico in titoli

alcune copie sono inviate in Occidente, dove viene approvata dall’imperatore Valentiniano III e dal senato

il testo originale NON è sopravvissuto, ma è stato ricostruito: è una delle fonti più importanti per la storia politica ed economica, così come per la storia giuridica del tardo impero

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II. Le consolidazioni del diritto romano

Giustiniano (imperatore 527-565): (Tauresium, Illiria 483 - Costantinopoli 565), imperatore romano d'Oriente, detto il Grande. Nipote dell'imperatore Giustino I, Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus crebbe alla corte di Costantinopoli; nel 518 fu incaricato della cura dell'amministrazione dallo zio, il quale lo nominò suo successore. Nel 523 sposò Teodora, di umili origini, e alla morte dello zio, nel 527, venne eletto imperatore.

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II. Le consolidazioni del diritto romano

tre obiettivi della sua azione:

1. Unificazione forzata del cristianesimo, con attitudini cesaro-papistiche, considerandosi il detentore supremo del potere sia temporale che spirituale

2. Restaurazione armata dell’Impero

3. “Codificazione” per la certezza del diritto: commissione presieduta da Triboniano– si rivolge consapevolmente all’età aurea del DR (II-III sec.) per

restaurare il diritto a quel livello così alto raggiunto nel passato, e pretende che sia applicato all’Impero bizantino dei suoi tempi

– è un’operazione antistorica – viene in parte corretta nei Digesta, i cui compilatori sono autorizzati

ad attuare i cambiamenti sostanziali necessari per avvicinare l’opera al diritto bizantino del VI sec. (noti come “interpolazioni”, o emblemata Triboniani, individuate sin dal sec. XVI = sottraggono, aggiungono oppure alterano i testi originali)

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II. Le consolidazioni del diritto romano

Corpus Iuris Civilis (528-534) 528 Codex Iustinianus (12 libri): costituzioni in ordine

cronologico, suddivise in Titoli 533 Digesta o Pandectae (50 libri) 533 Institutiones (4 libri) 534 Codex Repetitae Praelectionis (nuova versione in 12 libri) 534>565 Novellae Constitutiones di Giustiniano, in maggior parte

scritte in greco, di cui manca una raccolta ufficiale, ma che circolavano ampiamente nell’Alto Medioevo nelle due raccolte private dell’Epitome Iuliani (122 Novelle in riassunto) e dell’Authenticum (132 Novelle tradotte dall’originale greco in un latino scorretto, che ne evidenzia l’origine privata)

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II. Le consolidazioni del diritto romano

Il corpus giustinianeo rimane in Occidente, ove viene esteso nel 554 con la Pragmatica Sanctio pro petitione Vegilii, un monumento normativo disancorato dalle sue funzioni storico-geografiche e quindi immutabile. In Oriente subisce revisioni e riforme ad opera degli imperatori Isaurici e Macedoni: nel sec. VIII compare in lingua greca una più breve raccolta ufficiale (Ecloga) che cerca di modificare il diritto giustinianeo nella direzione della pratica corrente Intorno al 900 l’imperatore Leone il Saggio (886-911) promuove un ampio riadattamento in lingua greca (Basilica, o Basilici) che intrecciano Digesto, Codice, Istituzioni e Novelle in un’opera unica, che poi viene glossata e commentata Nei secoli successivi sono prodotte versioni abbreviate dei Basilici, tra cui l’Hexabiblos (opera in 6 libri, pubblicato nel 1345), riconosciute alla base del diritto della Grecia moderna fino alla redazione del C.C. nel 1940

1453. Dopo una progressiva riduzione territoriale dell’Impero d’Oriente, Bisanzio è conquistata dai Turchi - Il diritto romano-bizantino, in forma greca, sopravvive nei Balcani e anche in Russia

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III

L’età barbarica

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III. L’età barbarica

Germanesimo: etnie e profili essenziali gruppo svevo: Bavari, Alamanni gruppo dei Franchi: Ripuarii, Camavi, Salici gruppo sassone: Angli, Verini, Sassoni, Longobardi gruppo gotico: Vandali, Burgundi, Ostrogoti, Visigoti

Germanesimo: lo stanziamento all’interno dei confini dell’Impero milizie federate influenza romana; hospitalitas (1/3) le fonti che ci informano su questo periodo sono letterarie 410. I Visigoti occupano Roma, massimo simbolo dell’impero e

delle sue tradizioni: ondata di spavento generale S. Gerolamo, scrivendo da Betlemme, afferma con orrore che è stata spenta la luce più brillante del mondo e che l’impero è stato privato della sua capitale (Hieronimus, Comm. in Ezech. 1, praef.)

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III. L’età barbarica

412. Visigoti si spostano nel sud-ovest della Gallia, ove per trattato sono autorizzati a stanziarsi, e istituiscono la loro capitale a Tolosa - Dopo la sconfitta da parte dei Franchi nel 507 concentrano il regno in Spagna, fissando la capitale a Toledo

ai Burgundi viene permesso, allo stesso titolo, di stabilirsi nella Gallia orientale, ove si uniscono agli abitanti gallo-romani contro gli Unni. La loro capitale è fissata a Worms.

429. I Vandali, dopo avere attraversato la Gallia e la penisola iberica, sbarcano in Africa e danno vita a un regno indipendente entro i confini dell’Impero - Nel 455 anch’essi invadono l’Italia e saccheggiano Roma

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III. L’età barbarica

In italia: il significato del 476 con il 476 d.C. viene deposto da un generale erulo (Odoacre) l’ultimo

giovane imperatore Romolo Augustolo. Ciò non significò subito la fine dell’Impero d’Occidente, ma la vacanza della sede imperiale.

i regni germanici già attivi in Spagna e in Gallia (Visigoti, Burgundi, Franchi) diventano completamente indipendenti, quando lo erano già di fatto

pretesa degli Eruli, che rappresentavano il partito di maggioranza nell’esercito, di reggere le sorti dell’Occidente.

il fallimento dell’amministrazione statale lascia il posto a quella ecclesiastica, che rispecchia l’organizzazione imperiale:

papa Leone I (440-61), su incarico di Valentiniano III negozia con Attila, re degli Unni, nel 452 e con Genserico, re dei Vandali, nel 455, quando questi entra a Roma e la saccheggia

Leone I, come vescovo di Roma, afferma il primato del soglio di Roma, in quanto il suo vescovo, come successore di Pietro, trasmette l’autorità apostolica a tutti gli altri vescovi, che perciò gli sono subordinati

la Chiesa eredita anche il sistema giudiziario imperiale e ne fa la base su cui si sviluppa l’antico diritto canonico

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III. L’età barbarica

Ostrogoti inviati in Italia dall’imperatore Zenone per debellare Odoacre

Teodorico (454 ca.- Ravenna 526), re degli Ostrogoti (474-526) e intriso di cultura romana, ottiene da Zenone i titoli di patricius romanus, magister militum e consul

autorizzato a trasferirsi in Italia, sconfigge Odoacre sull’Isonzo e a Verona (489), quindi sull’Adda e infine espugna Ravenna nel 493

governa una vasta formazione territoriale: Italia, Norico, Rezia, Pannonia e Dalmazia

nuova orgazzazione statuale: ai Romani l’ammnistrazione e ai Germani l’esercito, con pacifica convivenza ma senza fusione tra le due popolazioni

si considera erede degli imperatori d’Occidente: si circonda di consiglieri romani, tiene buoni rapporti con la Chiesa di Roma

istituisce stretti rapporti, anche parentali, con altri regni romani-barbarici: Visigoti, Burgundi, Vandali, Franchi

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III. L’età barbarica

Edictum Theoderici: problemi di attribuzione

- forse appartiene alla stagione dei Visigoti di Gallia, emanato verso il 460 da re Teodorico II (426-466, re dal 453, fratello e predecessore di Eurico)- vi sono tuttavia indizi della sua “italianità”: tracce della sua sopravvivenza nella prassi italica dell’alto Medioevo- si applica con valore territoriale ai Goti e ai Romani - le fonti normative, condensate nei 156 capitoletti che lo compongono, sono romane (codices gregoriano, ermogeniamo e teodosiano + Novelle post-teodosiane) e giurisprudenziali (epitomi: Sentenze di Paolo e Istituzioni di Gaio).- titolo di Edictum richiama gli atti dei magistrati provinciali, con cui si promulgavano nelle province le leges imperiali: il testo promulgato non è quindi “legge”, ma è vulgatio = pubblicazione, diffusione e adattamento deiprincipi sanciti dal diritto, ma il diritto in sé non risiede nel testo- non si conosce alcun manoscritto completo: quello rinvenuto nel sec. XVI dall’erudito Pierre Pitou, che ne curò l’edizione a stampa, è andato smarrito

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III. L’età barbarica

crisi post-teodoriciana e guerra greco gotica: - a Teodorico succede nel 526 il giovane nipote Atalarico- si accentua la distanza da Bisanzio a causa della persecuzione contro gli Ariani lanciata dall’imperatore Giustino dal 523 dopo l’accordo con la Chiesa di Roma e delle conseguenti ritorsioni nei confronti dei Romani italici e del papato- 535: inizia guerra greco-gotica

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IV

Regni germanici in Occidente

e leggi romano-barbariche

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IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche

personalità e territorialità del diritto: nozione

il regno visigoto: da Tolosa a Toledo conversione al cattolicesimo con Recaredo (III concilio di Toledo,

589) dal probabile Editto di Teodorico II al codice euriciano lex Visigothorum::

- primo nucleo risale al “codice” promulgato dal re visigoto Eurico (466-485) intorno al 475-76, rinvenuto in un codice palinsesto

- non è concepita come redazione scritta di consuetudini e pratiche “nazionali”, ma come legge formulata dal re assieme ai maggiorenti del regno alla maniera delle costituzioni imperiali

- grazie alla preparazione nel campo del DR posseduta dagli esperti incaricati da Eurico di redigere il testo legislativo, in esso si percepiscono istanze diffuse di una influenza diretta del DR

- ha valore territoriale, e non personale, entro il regno visigoto di Gallia, con capitale Tolosa

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IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche

- viene in seguito promulgata nel 654 da Recesvindo per il regno visigoto di Spagna, con capitale Toledo da inizi sec. VI- benché rivolta in primo luogo ai Goti, favorisce la pacifica convivenza tra i 2 gruppi regolando i rapporti tra Germani e Romani e facilitando il concreto l’ingresso dei primi nella “romanità”

lex Romana Visigothorum - fatta redigere da Alarico II nel 506 (nota come Breviarium Alaricianum) e destinata ai suoi sudditi romani: leges (estratti dal codice Gregoriano, Ermogeniano e teodosiano) e iura (Liber Gai, Pauli sententiae, libri responsorum di Papiniano)- fonti analoghe a quelle dell’Editto di Teodorico e della Lex Romana Burgundionum, ma sono citate espressamente e il materiale utilizzato è più ampio

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IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche

- LRV viene abrogata da Recesvindo (654) con la promulgazione dei Liber Iudiciorum (12 libri come il Codice giustinianeo, ma prevale il diritto consuetudinario visigoto su quello romano)- alcuni studiosi considerano la LRV uno strumento scolastico di formazione dei giuristi

il DR dei Visigoti è la fonte principale di conoscenza del diritto volgare occidentale del V sec., l’ultimo secolo dell’Impero romano d’Occidente, e rimane la fonte principale del DR tra VI e XI sec. nei regni germanici che prendono il posto dell’Impero

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IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche

Regno burgundo: lex Burgundionum, lex romana-burgundionum Burgundi si stabiliscono in via definitiva più a sud (Borgogna) rispetto al

primo stanziamento lungo il medio corso del Reno: sono stretti tra Visigoti a ovest, Franchi a nord e Ostrogoti a est (fine V secolo) - Sono poi sconfitti dai Franchi nel 532

re Gundobado emana due leggi:- lex Burgundionum (detta anche Lex Gundobada, Loi Gombette, Libro delle Costituzioni) emanata alla fine del sec. V: formalmente indirizzata ai soli Burgundi, ma con molte norme rivolte a Burgundi e Romani; quindi con validità non strettamente personale- lex Romana Burgundionum: emanata in 180 capitoli a inizi VI sec., è derivata dalla medesime fonti utilizzate dalla LRV, benché ridotte, parafrasate e volgarizzate- detta anche lex Papinianus: poiché in alcuni mss. seguiva la LRV, si pensava che fosse una continuazione del frammento di Papiniano che concludeva tale collezione

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IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche

dalla Gallia romana al Regno franco le stirpi dei Ripuarii e dei Camavi vengono assoggettate ai Franchi Salii i Franchi battono nel 507 i Visigoti, che si ritirano in Spagna, e nel 532 i

Burgundi, e così estendono il loro dominio sull’intera Gallia i Franchi non ricorrono al doppio strato normativo (legge germanica +

legge romano-germanica), ma valorizzano il patrimonio di consuetudini: tra i complessi normativi più antichi vi è il Pactus legis salicae (VIII sec. ca.), che nel nucleo primitivo risale forse ai tempi di Clodoveo (465-511, re dal 481) ricchezza norme che fissano compositiones pecuniarie quali sanzioni dei reati penali tipicità dei popoli germanici per risarcire i danneggiati evitando faide familiari

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V

I Longobardi in Italia

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V. I Longobardi in Italia

In Italia Giustiniano muore nel 565

Invasione dei Longobardi da autunno 568/primavera 569 Alboino, Clefi, interregno e autonomia dei duces (574-584). con re Autari (eletto nel 584), all’inizio del sec. VII d.C. l’Italia centro-

settentrionale assume anch’essa la struttura di un regnum germanico con capitale Verona - Milano - Pavia

assume titolo di Flavius (per Paolo Diacono gli sarebbe stato attribuito dai suoi elettori ob dignitatem)

ottiene dai duchi la cessione di metà dei beni fiscali locali, ponendoli sotto l’amministrazione di un gastaldo di nomina regia

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V. I Longobardi in Italia

Organizzazione pubblica la territorializzazione (dalla sippe alla fara) i ducati e i duchi ducato di Benevento = Langobardia minor: frattura irreversibile tra

Nord e Sud della penisola

Con lo stanziamento (a macchia di leopardo) dei Longobardi in Italia si spezzano: l’unità territoriale, religiosa, normativa

Editto di Rotari (novembre 643; 388 capitoli)

Rotari, re dal 637, conquista Liguria, Lunigiana, il caposaldo friulano di Oderzo e recupera l’Emilia sino allo Scoltenna

Editto: consapevole richiamo al modello statuale bizantino perché: è una compilazione legislativa scritta è scritta in latino è espressione della sovranità regia e recupera il titolo della normativa

emanata dai re ostrogoti / visigoti

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V. I Longobardi in Italia

Editto approvato a Pavia davanti al popolo in armi alla fine della guerra

approvato per gairethinx. Due interpretazioni:

1. thinx = conventus, gaire = lancia

2. thinx = cosa/bene ceduto, gar = rafforzativo

atto formale di trasferimento del patrimonio a fini molteplici:

- di successione mortis causa (e tale da surrogare il testamento, non conosciuto quale atto di istituzione di erede)

- di manomissione servile

- di solenne dimissio dell’Editto dalle mani del re al popolo in armi riunito nella capitale (eredità preziosa ceduta dal re al popolo)

non si configura quindi su base “pattizia”, ossia sul consenso collettivo del popolo dato alla formalizzazione scritta della lex

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V. I Longobardi in Italia

due masse normative:

1. consuetudini e regole tradizionali fatte raccogliere da Rotari (cawarfide - formula introduttiva Si quis)

2. decisioni sovrane formulate con l’ausilio di primati iudices: delitti di lesa maestà; norme ove il re precisa di avere elevato il valore delle compositiones pecuniarie

altri re legislatori: Grimoaldo, 668 9 cap. (+ Origo gentis Langobardorum) Liutprando, 712-744 153 cap. Rachi, 745-746 12 cap. Astolfo, 750 e 755 22 cap.

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VI

Il diritto longobardo

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VI. Il diritto longobardo

Caratteri generali esteriorità mancanza di astrazione simbolismo: launechild = controprestazione di valore simbolico

rispetto alla donazione con l’effetto di rendere irrevocabile, quindi firmum, l’atto di iberalità evitando ripensamenti e donazioni multiple

Proprietà dalla proprietà collettiva a quella familiare

Successioni successione legittima (solus Deus haeredem facere potest) verso il testamento: donatio pro anima, melioratio

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VI. Il diritto longobardo

Diritto “penale” processo di tipo ‘accusatorio’ composizioni pecuniarie rispecchiano la gravità del reato e la

gerachia sociale, con un dettaglio maggiore delle altre leggi germaniche - in vari casi vanno per metà ai privati e per metà alla curtis regia

il guidrigildo (il “prezzo del corpo”): in origine era il riscatto dalla pena di morte, poi diviene il massimo livello della pena equivalente al valore del proprio status personale

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VI. Il diritto longobardo

Diritto processuale: oralità, simbolismo obiettivo del processo non è l’accertamento della verità, ma la

composizione del conflitto per ripristinare la pace mediante un procedimento probatorio basato sul giuramento o sul duello (avversato da Liutprando e preferito da Rotari soltanto per le cause meno gravi)

ordalia – iudicium dei: lo scopo è di individuare un vincitore mediante un rituale predeterminato di cui lo iudex è garante

iudex non è chiamato a valutare nel merito né i fatti né le pretese dell’attore

concetto di purgazione: onere della prova spetta al convenuto Con il passaggio al sec. VIII si afferma il ricorso alla

testimonianza (per influenza della Chiesa) e alla prova documentale (benché spesso garantite da un giuramento di conferma)

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VI. Il diritto longobardo

Persone inspectio corporis davanti all’assemblea condizione della donna: soggetta al mundio = potestas

esercitata sulla donna e appartenente a chi ne versa il prezzo a colui che la detiene entro la famiglia di origine (mundoaldo)

al mundio sono soggetti anche gli aldii = semiliberi provenienti da manomissioni informali e da prede di guerra

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VI. Il diritto longobardo

Matrimonio: per ratto / per prezzo dalla compravendita della donna alla compravendita del mundio

(si afferma anche principio del consensus) sponsali (definizione assetti patrimoniali e promessa di nozze) –

traditio della sposa – subarrhatio anulo (consegna di un anello alla sposa)

donazioni matrimoniali:1. alla donna:

A. agli sponsali: meta (apporto maritale concordato agli sponsali in

seguito a trattative seguite da un accordo solenne)B. dopo la prima notte: morgincap / morgengabe

(1/3 poi 1/4 delle sostanze del marito)2. al marito: faderfio

(beni assegnati alla sposa dalla famiglia di origine come corredo di oggetti mobili, ma poi anche costituiti da una porzione del patrimonio paterno, così da escluderla da pretese ereditarie)

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VI. Il diritto longobardo

La materia contrattuale: la distanza dall’art. 1321 c.c. sistema romano giustinianeo: tipicità contrattuale; controllo

statale sull’autonomia privata (insinuatio) assenza di una elaborazione teorica unitaria del consensus

come fonte d’obbligazione progressiva affermazione dell’instrumentum scritto: non hanno

contratti propri e si adattano a usare quelli di tradizione romana

Nell’alto medioevo: atipicità; distorsione degli schemi tradizionali

Diritto germanico: obbligazioni da fatto illecito obbligazioni da atti privati solenni

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VII

Il secolo VIII:

Longobardi, Franchi

e vescovi di Roma

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VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

L’ultimo secolo longobardo (VIII secolo) l’Editto di Liutprando

La politica del papato: la lotta all’iconoclastia

Da Ratchis ad Astolfo

Papa Stefano II e il rapporto privilegiato con i Franchi Carlo Martello ferma gli Arabi a Poitiers (754) Pipino il Breve, Carlomanno e Carlo: prende quota la

dinastia dei Carolingi, che succede a quella dei Merovingi

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VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

Carlo Magno Rex Langobardorum et patricius Romanorum

il patrimonium Sancti Petri: primo nucleo dei futuro stato territoriale della Chiesa. Si perfeziona con le donazioni di Carlo Magno al pontefice: Esarcato e Pentapoli (ex territori bizantini)

promissio carisiaca, constitutum Constantini (decretali pseudoisidoriane): legittimerà le pretese della Chiesa ad esercitare una giurisdizione territoriale sull’intera penisola

Carlo Magno imperatore ambiguità della cerimonia di incoronazione pace di Aquisgrana (812): Sacro Romano Impero e Impero Bizantino

si dividono l’eredità dell’Impero Romano d’Occidente e d’Oriente Il mito dell’Impero che rivive con Carlo Magno è quello verticistico

dell’Impero giustinianeo rinascenza carolina e politica per l’istruzione (Capitolare Olonese di

Lotario, 825)

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VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

strutture del regno carolingio: si estendono all’impero con una concezione patrimoniale re, corte, conti / comitati, marchesi / marche, missi dominici,

scabini giuramento di fedeltà al re raccolto dai missi e banno “ambiguità” delle istituzioni nell’Europa costruita dai Franchi

età della personalità del diritto compresenza di diverse leges e consuetudini nazionali all’interno di

un medesimo ordinamento giuridico professiones iuris

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IX

Impero carolingio e capitolari

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IX. Impero carolingio e capitolari

774. Carlo Magno conquista regno longobardo

800. Nella notte di Natale papa Leone III, a Roma, incorona Carlo Magno imperatore dei Romani

rinnovo dell’impero romano con contorni di universalità e sacralità in contrapposizione al mondo bizantino

apporto della Chiesa di Roma si legittima la “Translatio Imperii” da Roma > a Costantinopoli > ad Aquisgrana

apporto del re dei Franchi La Chiesa viene guidata, nella sua organizzazione e disciplina interna, e protetta dal

potere regio (ideologia già costantiniana)

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IX. Impero carolingio e capitolari

Capitolari già Astolfo, pubblicando le norme edittali del marzo 750, dichiara di

volerle in capitulare affigere ma già Pipino il Breve emana un capitolare nel 744 (quindi prima

dell’unzione regia del 751) in seguito a un concilio convocato a Soissons

Capitolari

atti giuridici dell’impero carolingio, di solito suddivisi in articoli (capitula), emanati dai re con la partecipazione dei grandi, tra cui i vescovi, oppure emanati dagli stessi vescovi per le proprie diocesi con lo scopo di fare conoscere misure legislative e amministrative

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IX. Impero carolingio e capitolari

una partizione tradizionale, basata sui contenuti, distingue tre grandi categorie di capitolari:1. Capitularia mundana

Capitularia missorum = Capitularia specialiaCapitularia legibus addenza = Capitularia specialiaCapitularia per se scribenda = Capitularia generalia

2. Capitularia ecclesiastica3. Capitularia mixta

una partizione basata invece sull’autorità che li emana distingue due categorie di capitolari:

1. Capitula episcoporum (disposizioni deliberate nei concilii)2. Capitula regis (disposizioni deliberate nelle assemblee del regno)

si valorizza così l’analogia tra le due serie normative, basata sui caratteri formali, e il parallelismo tra autorità civile e religiosa, impegnate entrambe nella formulazione di provvedimenti legislativi e amministrativi destinati alla societas christiana sul piano sia temporale che spirituale

ambiguità delle istituzioni nell’Europa costruita dai Franchi

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IX. Impero carolingio e capitolari

Il verbum regis e la sua diffusione nelle assemblee

i re franchi pretendono il diritto di emanare leggi senza il consenso del popolo per tutti i propri sudditi, e quindi indipendentemente dalla nazionalità di questi, con l’adesione dei grandi laici ed ecclesiastici del regno

modello del diritto romano imperiale,

non esistono raccolte ufficiali di capitolari e la loro tradizione è affidata a raccolte private e alla trasmissione orale

collezione di Ansegiso (abate di Fontenelle): raccoglie tra 826 e 827 una serie di capitolari di Carlo Magno e Ludovico I suddivisa in 4 libri, articolati in 2 sezioni di argomento temporale ed ecclesiastico

parte di essi vennero recuperati attraverso le raccolte miste di origine ecclesiastica, che spesso ne strumentalizzarono i testi

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IX. Impero carolingio e capitolari

802 Dieta generale di Aquisgrana: aggiornamento e riscrittura delle leggi nazionali promossa da Carlo Magno

riforma modellata su 2 pilastri: ius vetus delle antiche leggi popolari

ius novum dei capitolari

sancendo obbligo per i giudici di giudicare sempre secondo la legge scritta per evitare arbitrii e discrezionalità

i Capitolari rappresentano un diritto territoriale generale in contrapposizione ai diritti tribali personali

Agobardo, vescovo Lione († 840), fa istanza a Ludovico I perché si adotti la legge personale della stirpe dell’imperatore (e quindi salica) come legge che assuma il valore di norma generale vincolante per tutti i sudditi

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IX. Impero carolingio e capitolari

funzione delle assemblee sino circa alla metà del sec. IX le diete imperiali sono luoghi di semplice pubblicazione di norme di legge discendenti dal solo volere del sovrano la promulgazione orale è fase costitutiva del diritto ed è la base per la sua accettazione ufficiale e la sua diffusione nei territori dell’impero

in seguito, per l’indebolimento della monarchia, la suddivisione dei regni e la crescita del potere dell’aristocrazia, le norme sono sottoposte all’approvazione e al consenso dell’aristocrazia laica ed ecclesiastica

riemerge un modello pattizio di formulazione delle norme

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IX. Impero carolingio e capitolari

La tradizione italica dei capitolari

capitolari generali emanati dai re franchi sono validi e applicati anche in Italia, che dispone di una serie autonoma e specifica di capitolari

832: Lotario I raccoglie un primo nucleo di norme emanate da Carlo e Ludovico I promulgandole in occasione di una dieta generale a Pavia

primo nucleo del Capitulare Italicum = norme emanate dai Carolingi a integrazione dell’Editto longobardo, che poi dopo il Mille compaiono come appendice stabile all’Editto e sono incrementate da alcune costituzioni di imperatori germanici sino alla metà del sec. XI (Liber Papiensis)

alle norme dell’Editto longobardo è riconosciuto un valore territoriale dai Carolingi, e tale valore viene esteso alle aggiunte fatte da loro stessi sotto forma di capitolari validi specificamente per il Regno longobardo

Valutazione complessiva

Capitolari: opera legislativa intensa in ogni campo, ma non una grande opera, mancante spesso di organicità e della capacità di perpetuare volontariamente se stessa

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VIII

Le istituzioni feudali

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VIII. Il sistema feudale

“La più grande creazione consuetudinaria” (Calasso) non è un diritto territoriale, ma è assimilabile a un diritto di categoria =

regola rete di rapporti concernenti una forma particolare di dipendenza personale

problema terminologico

feudo (appare tra fine sec. IX - inizi X con il significato di beni conferiti a titolo di salario o di stipendio; diventa poi sinonimo di beneficio)

rapporti vassallatico - beneficiari

rapporti feudo - vassallatici

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VIII. Il sistema feudale

precedenti tardo-romani

patrocinium= vincolo di dipendenza personale tra padrone (latifondista) e contadino a sfondo pubblicistico

commendatio = sistema particolare di instaurare un vincolo di patrocinum (si concede una terra a un dipendente soltanto per il tempo del servizio; da restituire al momento di cambiare patronus)

buccellarii = milizie private al servizio di potentes, attestate nel mondo visigoto e gratificate con “doni” e mezzi di sussistenza temporanei (da restituire al momento di cambiare padrone)

effetto di clima di insicurezza in età tardo antica + debolezza del potere pubblico

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VIII. Il sistema feudale

elementi costitutivi

1. fidelitas (auxilium, consilium): elemento soggettivo = nuova forma assunta dal rapporto di subordinazione personale (gasindi nel

mondo longobardo)

2. beneficium: elemento oggettivo = concessione patrimoniale, personale e revocabile, cui si accompagna una

crescita del livello sociale dei vassi

3. immunitas: in casi particolari, il rapporto feudale è accompagnato dall’esenzione del vassallo dalla soggezione alla iurisdictio,

bannitio e districtio dell’imperatore, che egli esercita direttamente nell’ambito del territorio che gli

viene concesso in beneficio sono soprattutto enti ecclesiastici

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VIII. Il sistema feudale

prima testimonianza scritta di un atto di commendatio (giuramento di fedeltà + omaggio, nella forma di immixtio manuum) da parte del duca di Baviera Tassilone verso il re dei Franchi Pipino e i suoi figli (757)

benefici = concessioni personali, revocabili e non ereditarie, benché di norma prolungate per l’arco della vita del concessionario

mancano atti scritti di omaggio tradizione orale notizie talvolta in cronache, riportate come notizie indirette, e soltanto in seguito in documenti sciolti: da inizi sec. XII in area italica e dal sec. XIII in area francese

tradizione orale: concessioni beneficiarie mancano della firmitas (irrevocabilità) e della stabilitas (immutabilità) garantite da una charta negoziale

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VIII. Il sistema feudale

nel sec. IX non si è ancora verificata una piena integrazione tra elemento personale (giuramento di fedeltà + omaggio) e patrimoniale (beneficio, conferito tramite investitura)

Capitolare di Lotario I in vista di una spedizione militare in Corsica contro i Saraceni (825): vassi regi risultano distinti tra

- vassi che servono a Palazzo (austaldi)- vassi residenti su terra propria- vassi residenti su terre beneficiarie

Capitolari e costituzioni imperiali in materia feudale

1. Capitolare di Quierzy (14-16 giugno 877)

2. Constitutio de feudis / Edictum de beneficiis (28 maggio 1037)

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VIII. Il sistema feudale

1. Capitolare di Quierzy (14-16 giugno 877)

Emanato dall’imperatore Carlo il Calvo (823-877) prima di effettuare una spedizione militare in Italia per contrastare il nipote Carlomanno

giunto in una duplice redazione, è importante poiché per la prima volta viene sancito formalmente il principio dell’ereditarietà dei benefici

uno degli articoli, infatti, stabilisce le modalità di successione in caso di morte di un conte, al figlio del quale potrà essere trasferita la carica pubblica (honor) detenuta dal padre assieme ai benefici ad essa connessi

un altro articolo consente pure che i fideles dell’imperatore che volessero entrare in convento alla morte di questi possano trasferire i propri honores (ossia i benefici e le eventuali cariche pubbliche) al loro figlio oppure a un altro congiunto, purché sempre idoneo al servizio nei ranghi dei pubblici funzionari.

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VIII. Il sistema feudale

2. Constitutio de feudis / Edictum de beneficiis (28 maggio 1037)

emanata dall’imperatore Corrado II il Salico (990-1039) durante l’assedio di Milano, soprattutto come arma politica per attirare dalla sua parte i vassalli minori contro l’irriducibile e potente vescovo Ariberto d’Intimiano.

tale provvedimento oltrepassò tuttavia il motivo contingente diventando un atto fondamentale nell’evoluzione del diritto feudale e un ulteriore momento di sviluppo rispetto alle norme sull’ereditarietà dei benefici stabilite da Carlo il Calvo nell’877.

con tale atto Corrado II fissava alcuni principi basilari:

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VIII. Il sistema feudale

1. i vassalli – e in particolare quelli dipendenti da vescovi, abati, badesse, marchesi, conti e da tutti coloro che detengono benefici tratti da terre del fisco pubblico oppure dai patrimoni delle chiese – non avrebbero perduto i rispettivi benefici senza che fosse accertata con sicurezza una loro colpa grave e venendo sempre giudicati da una curia di pari;

2. in caso di richiesta di un giudizio di appello, di questo sarebbe stata competente il tribunale imperiale;

3. quanto ai vassalli minori, le eventuali cause dovevano essere definite dinanzi ai rispettivi seniores oppure dinanzi a un messo imperiale;

4. si stabilisce la discendenza in linea maschile per gli eredi dei vassalli defunti;

5. i seniores non possono permutare i benefici conferiti ai propri vassalli, né cederli a titolo di precaria o livello, senza il consenso dei vassalli stessi;

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VIII. Il sistema feudale

così formulata, la Constitutio de feudis mina alla base il potere dei grandi feudatari laici ed ecclesiastici ridando un certo prestigio all’autorità imperiale, alla quale vengono sottoposte tutte le controversie tra vassalli maggiori e vassalli minori.

la Constitutio fonda la configurazione del beneficio come diritto reale, stabilizzando nel possesso delle terre beneficiarie tutti i vassalli

si allenta il rapporto sinallagmatico in seguito all’indebolimento del dovere alla controprestazione del servizio armato = il vassallo è tenuto a una fidelitas dal contenuto soprattutto negativo, quale dovere di astenersi da comportamenti lesivi della persona, dell’onore o del patrimonio del senior

il feudo arriva così a configurarsi come diritto reale condizionato dalla sola fedeltà al senior: la tendenza è quella dell’assimilazione del beneficio precario alla proprietà

translatio dominii utilis proprietate retenta: teoria del dominio diretto e del dominio utile

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VIII. Il sistema feudale

Libri Feudorum: motivazioni- influenza delle curie lombarde, e quindi di ambienti di pratici del diritto, soprattutto giudici (che sono anche consoli)

  -  rielaborazione congiunta di costituzioni di Corrado II, Lotario III e poi di Federico I in materia di ereditarietà e alienazione dei benefici e di pace pubblica

  -   influenza di giuristi dotti  

Libri Feudorum: redazione

- ordinati secondo Libri e Titoli sul modello delle partizioni giustinianee

  - predisposti e interpretati alla luce del DR: per problemi di successione legittima o di tutela dei minori

l’Edictum de beneficiis di Corrado II, sancendo l’ereditarietà dei benefici, favorisce il transito della materia feudale entro un sistema giuridico che necessita di categorie romanistiche per governarne il quadro complessivo che ne deriva e inserirlo in uno schema interpretativo coerente e razionale, benché il rapporto di soggezione feudale sia estraneo alla categorie formali del DR

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VIII. Il sistema feudale

le tre redazioni dei Libri Feudorum

1) Compilatio antiqua

- risale a metà sec. XII o poco dopo, verosimilmente realizzata in ambiente milanese (o forse pavese, per la parte più antica), con materiali che nel nucleo più antico risalgono a fine XI-inizi XII sec.

- detta anche compilatio Obertina, per le due lettere di argomento feudistico indirizzate al figlio Anselmo dal giudice milanese Oberto dall’Orto, che risalgono probabilmente agli anni 1154-58; con la II lettera si chiude la compilazione; entrambe sono dedicate a illustrare le consuetudini feudali osservate nel foro di Milano

 

-  è tramandata in almeno 7 codici, manca di divisioni tra libri, titoli, capitoli e pare il frutto dell’unione di vari trattatelli di diritto feudale scritti a partire da fine sec. XI-inizi XII

  -  nel complesso, come la II raccolta detta “ardizzoniana”, appare come un mosaico di tessere provenienti da giudici di varie città lombarde, con prevalenza di Milano e forse di Pavia

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VIII. Il sistema feudale

1) Compilatio antiqua

- comprende LF 1,1–2,24 (ma non possiede LF 2,6 = epistola di Fulberto di Chartres, e 2,7 = “De nova fidelitatis forma”)

- nella parte più antica non si cita costit. di Lotario III del 1136, mentre si cita quella di Corrado II del 1037, e sono pure compresi al tit. IX, dopo la I lettera di Oberto dall’Orto, i capitoli di un più antico trattatello De beneficiis attribuibili a Ugo da Gombolò, attest. giudice e console a PV nel 1112, che poi non comp. nella Vulgata. vi sono poi altri apporti, attribuibili a un noto giudice contemp. e collega di Oberto, Gerardo Cagapesto, e ad altri giudici della stessa cerchia;

-  mancano tutti i titoli che nella Vulgata seguono la II lettera di Oberto dall’Orto (LF 2, 25-58) e manca pure l’epistola del vesc. Fulberto di Chartres indiriz. al duca Guglielmo d’Aquitania del 1020 ded. a illustrare i contenuti del giuram. di fedeltà da prestarsi al dominus da parte del vasso (che nella Vulgata è il 2,6) e manca anche il succes. 2, 7 “De nova fidelitatis forma” 

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VIII. Il sistema feudale

2)  Redazione ardizzoniana

- così chiamata poiché si riteneva che fosse il testo che ebbe tra le mani il veronese Iacopo d’Ardizzone, allievo di Azzone e di Ugolino Presbiteri, per realizzare la sua Summa feudorum ai primi del sec. XIII (o forse circa nel 1240), che raggiunse notevole fama nel campo della letteratura feudistica

- in realtà pare che Iacopo di Ardizzone basò la sua Summa su un testo della redazione ardizzoniana caratterizzato da una diversa struttura e ordine dei capitoli e su un’altra raccolta di norme predisposta da lui stesso

- nel testo sono aggiunti altri capitoli rispetto alla versione obertina e anche alcune costituzioni di Federico I, tra le quali la Constitutio de regalibus (1158 = LF 2,55)

- soltanto sui mss. che seguono la versione ardizzoniana si trova l’apparato di glosse di Pillio, rimasto incompleto, compilato probabilmente a Modena in una fase tarda della sua vita tra fine sec. XII e primi XIII

- è probabilmente la pratica anche di questioni e di consulte giudiziarie che spinge Pillio a dedicarsi alla materia feudale

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VIII. Il sistema feudale

2)  Redazione ardizzoniana

- con la redazione ardizzoniana la materia feudistica passa dalle mani dei langobardisti a quelle di romanisti come Pillio, che compone pure una Summa ai LF

- a Pillio si deve la definizione del diritto reale del vassallo sul beneficio, ossia la configurazione dogmatica precisa dell’elemento patrimoniale, ed egli è il primo a fissare la ripartizione della proprietà in dominio diretto (nuda proprietà) e dominio utile (diritto reale su cosa altrui)

- prima enunciazione della teoria del dominio diviso applicata ai benefici, in rapporto a situazioni possessorie caratterizzate da autonomia e intenso godimento, elevate nella pratica a livello proprietario.

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VIII. Il sistema feudale

3)  Vulgata o accursiana

- la versione rimasta nell’uso ordinario dei pratici e dell’accademia, glossata da Accursio, e per tramite di Ugolino Presbiteri, allievo di Giovanni Bassiano (come riferisce Odofredo), inserita nei Libri Legales come appendice (X collatio) alle Novelle

- Composta da 2 libri, il I di 28 titoli e il II di 58, il cui testo si sarebbe stabilizzato verso metà ’200 

- esiste anche un testo definito come “Protovulgata” (Weimar), attestato in 4 mss., con alcune differenze rispetto a quello poi stabilizzatosi con la glossa accursiana ma lo si può considerare non come un testo non uniforme, ma piuttosto come un prodotto di successive influenze e interventi

- Vulgata dell’apparato di glosse = struttura dell’apparato come si è venuta sistemando nelle edizioni a stampa sull’originale supporto formato dalle glosse di Pillio con aggiunte di Iacopo Colombi e quindi di Accursio