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Prof. Pierpaolo Bonacini Storia del Diritto Italiano (c.l. Scienze Giuridiche – II anno) Storia del Diritto Medievale e Moderno (c.l. Giurisprudenza / Laurea Magistrale – I anno) lezioni: lunedì 15-17 / mercoledì 11-14 Alma Mater Studiorum - Università di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Bologna Facoltà di Giurisprudenza Facoltà di Giurisprudenza sede di Ravenna sede di Ravenna a.a. 2006-2007 a.a. 2006-2007

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Prof. Pierpaolo Bonacini

Storia del Diritto Italiano(c.l. Scienze Giuridiche – II anno)

Storia del Diritto Medievale e Moderno(c.l. Giurisprudenza / Laurea Magistrale – I anno)

lezioni: lunedì 15-17 / mercoledì 11-14

Alma Mater Studiorum - Università di BolognaAlma Mater Studiorum - Università di Bologna

Facoltà di GiurisprudenzaFacoltà di Giurisprudenza

sede di Ravennasede di Ravenna

a.a. 2006-2007a.a. 2006-2007

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Avvertenze per gli studentiI materiali relativi al presente corso sono scaricabili dal sito:

http://amscampus-giurisprudenza.cib.unibo.it

Si consiglia agli studenti di seguire le lezioni e preparare l’esame anche attraverso l’uso di questi materiali, che tuttavia non sostituiscono in alcun modo lo studio dei testi in programma

Studenti NON frequentanti

Per sostenere l’esame sono tenuti allo studio dei seguenti testi:

E. Cortese, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2000 (escluso il capitolo dedicato al Diritto Bizantino)

R. Van Caenegem, I sistemi giuridici europei, Bologna, Il Mulino, 2003

Studenti frequentanti

a. Il corso è articolato su 12 settimane di lezione, durante le quali – una settimana sì e una no – si raccoglieranno le firme degli studenti presenti. Saranno considerati studenti frequentanti coloro che avranno totalizzato almeno 5 presenze su 6.

b. Gli studenti frequentanti avranno la facoltà di indicare in sede di esame un argomento a scelta fra quelli in programma, ossia fra quelli illustrati a lezione e inclusi nel manuale di Ennio Cortese, che è da studiare (escluso il capitolo dedicato al Diritto Bizantino) assieme al testo di R. van Caenegem.

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““Cum igitur Cum igitur hominum causahominum causa omne ius constitutum est, omne ius constitutum est, primo de personarum statu ac post de ceteris . . .”primo de personarum statu ac post de ceteris . . .”

(Frammento dal (Frammento dal Codice ErmogenianoCodice Ermogenianotramandato in D 1,5,2)tramandato in D 1,5,2)

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il diritto è cosa “umana”, è connaturato alla presenza di ogni il diritto è cosa “umana”, è connaturato alla presenza di ogni gruppo umano (gruppo umano (ubi societas, ibi ius)ubi societas, ibi ius)

al diritto è naturalmente legata una dimensione intersoggettiva, al diritto è naturalmente legata una dimensione intersoggettiva, disciplinando le relazioni tra più soggettidisciplinando le relazioni tra più soggetti

il diritto è una forma di ordinamento del sociale, e quindi il diritto è una forma di ordinamento del sociale, e quindi rappresenta una componente fondamentale del paesaggio “umano”rappresenta una componente fondamentale del paesaggio “umano”

→ → il diritto ha una propria “vita” e assume manifestazioni il diritto ha una propria “vita” e assume manifestazioni differenti a seconda dei tempidifferenti a seconda dei tempi

→ → noi studiamo in particolare le forme che esso assume nella c.d. noi studiamo in particolare le forme che esso assume nella c.d. “età intermedia” (secc. VI - XV)“età intermedia” (secc. VI - XV)

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Età romana

Esperienza giuridica romana si è diluita nell’arco di un millennio (secc. V a.C. – VI d.C.)

Diritto romano frutto dell’opera di legislatori e magistrati, ma anche della riflessione di generazioni di giuristi, soprattutto da fine II sec. a.C. a inizi III sec. d.C.

La scienza giuridica romana è legata a una cultura essenzialmente civilistica: ordina istituti e situazioni che disciplinano proprietà e diritti reali, contratti e obbligazioni, testamenti, legati e successioni

Lo sviluppo del diritto romano accompagna la trasformazione dell’originaria città-stato (Roma) in un impero mediterraneo

Per i suoi caratteri di ampiezza, rigorosità e di metodo, il diritto e la scienza giuridica romana offrono un modello di grande forza a coloro che si riavvicinano ai testi romanistici dai secc. XI-XII

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L’impero romano alla sua massima espansione agli inizi del II secolo d.C.

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Età medievale

Nel Medioevo (secc. VI-XV) il diritto si sviluppa e si caratterizza sulla base di 2 situazioni correlate tra loro:

Il vuoto statuale conseguente al crollo dell’impero romano d’Occidente

La scomparsa della raffinata civiltà giuridica che si era evoluta in stretto rapporto con l’esperienza politica e istituzionale di Roma

Si sviluppa una esperienza giuridica nuova e originale:

Sono limitati e disorganici gli interventi dei legislatori

Possono coesistere diversi ordinamenti entro un unico territorio

Prevale la diffusione della consuetudine, interpretata non da giuristi, ma da giudici e da notai

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Età medievale

La consuetudine ha caratteri peculiari:

Si produce “dal basso”, dalla spontanea e consapevole esigenza di una società di organizzarsi autonomamente

È basata su una regolarità di comportamenti osservata per lungo tempo

Determina una situazione in cui prevale il particolarismo

Si rafforza grazie alla sua osservanza, al rispetto delle regole tradizionali che acquisiscono un carattere di autorevolezza e di necessità

La consuetudine prevale in una società “statica”, in una società soprattutto agraria, e non è in grado di disciplinare situazioni complesse

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I regni germanici formatisi sul territorio dell’impero romano occidentale agli inizi del VI sec.

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Età medievale

Novità dei secc. XI-XII:

Si ravviva la conoscenza del diritto e della giurisprudenza romana

Si fonda su nuove basi il diritto canonico

Nasce un diritto “scientifico” che convive con la galassia di diritti locali e assume la funzione di integrarli e interpretarli

Convivono iura propria + ius commune:

Il nuovo sistema giuridico è “comune” grazie alla sua proiezione geografica su tutte le terre civilizzate

Realizza un modello di unità giuridica europea

Riunisce in un unico sistema la cultura giuridica romanistica e canonistica

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Età moderna

Cresce il ruolo dei giuristi (interpreti professionisti del diritto) e la massa delle opinioni dottrinarie: il “sistema” del Diritto Comune manca di indirizzi uniformi e prevale l’incertezza del diritto

Si sviluppano gli stati moderni:

Re e principi accentrano sempre più le funzioni legislative

Il nuovo diritto statale tende a essere sovraordinato alle Consuetudini e al Diritto Comune

In seguito alla profonda crisi del sec. XVIII si avvia l’età della codificazione e si arriva al Codice Civile Napoleonico (1804):

Il diritto viene concentrato in “libri” (detti Codici) promulgati dall'autorità politica e validi all'interno dei singoli stati

Il diritto diviene espressione esclusiva del potere dello Stato attraverso la voce unica della Legge

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L'Europa alla metà del sec. XVI

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13L'Italia alla metà del sec. XVIII

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Motivazioni per lo studio della “storia del diritto italiano”

dalla riscoperta dei testi giustinianei nel tardo sec. XI e fino agli inizi dalla riscoperta dei testi giustinianei nel tardo sec. XI e fino agli inizi del XVI l’Italia è riconosciuta come il centro degli studi giuridici in del XVI l’Italia è riconosciuta come il centro degli studi giuridici in Europa (nel XVI la Francia; nel XVII l’Olanda; nel XIX la Germania)Europa (nel XVI la Francia; nel XVII l’Olanda; nel XIX la Germania)

Bologna: Bologna: Alma Mater StudiorumAlma Mater Studiorum

Università di Bologna: Università di Bologna:

generale “Storia del diritto” insegnata dal 1860 generale “Storia del diritto” insegnata dal 1860

““Storia del diritto italiano” compare da metà anni ’80 del XIX sec.Storia del diritto italiano” compare da metà anni ’80 del XIX sec.

valore della conoscenza storica: anche il Diritto è un prodotto della valore della conoscenza storica: anche il Diritto è un prodotto della storiastoria

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Motivazioni per lo studio della “storia del diritto italiano”

Consapevolezza dei paradossi: ilConsapevolezza dei paradossi: il Corpus Iuris Corpus Iuris giustinianeo è forse il giustinianeo è forse il massimo esempio di sistema giuridico capace di superare le frontiere massimo esempio di sistema giuridico capace di superare le frontiere culturali a cominciare dal suo primo “trapianto”: raccoglie il diritto culturali a cominciare dal suo primo “trapianto”: raccoglie il diritto romano “classico”, ma viene promulgato in latino a Costantinopoli, romano “classico”, ma viene promulgato in latino a Costantinopoli, nella parte greca dell’Impero, ove però non viene applicatonella parte greca dell’Impero, ove però non viene applicato

La conoscenza del diritto romano giustinianeo rinasce soprattutto in La conoscenza del diritto romano giustinianeo rinasce soprattutto in Italia grazie al contributo della “scuola giuridica bolognese” tra la fine Italia grazie al contributo della “scuola giuridica bolognese” tra la fine del sec. XI e l’inizio del sec. XIIdel sec. XI e l’inizio del sec. XII

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… e per lo studio, in particolare, della storia del diritto “intermedio”

nascenasce il diritto canonico e il diritto canonico e (ri)nasce(ri)nasce il diritto romano, ma con una differenza il diritto romano, ma con una differenza fondamentale:fondamentale:

DC DC nasce come diritto applicatonasce come diritto applicato, poi si sviluppa come sistema , poi si sviluppa come sistema dottrinale (è un corpo normativo da cui scaturisce una scienza dottrinale (è un corpo normativo da cui scaturisce una scienza giuridica) giuridica)

DC è un DC è un diritto “dinamico”diritto “dinamico”, poiché cresce con l’emanazione di , poiché cresce con l’emanazione di nuove decretali da parte dei ponteficinuove decretali da parte dei pontefici

DR DR nasce nelle Scuole come scienza giuridicanasce nelle Scuole come scienza giuridica, poi entra nella , poi entra nella pratica quotidiana e diviene diritto applicato coordinandosi con i pratica quotidiana e diviene diritto applicato coordinandosi con i diritti localidiritti locali

DR è un DR è un diritto “statico”diritto “statico”, fissato nei testi giustinianei, fissato nei testi giustinianei

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nel Medioevo (sec. VI-XV) affondano le radici della civiltà moderna nel Medioevo (sec. VI-XV) affondano le radici della civiltà moderna ereditàeredità = = Università - ComuneUniversità - Comune

Banca - Diritto commerciale - Monti di PietàBanca - Diritto commerciale - Monti di PietàParlamento - Stato monarchicoParlamento - Stato monarchicoCarta - Filigrana - Libro - Stampa a caratteri mobiliCarta - Filigrana - Libro - Stampa a caratteri mobiliOrologio meccanicoOrologio meccanicoNumeri arabi e lo zeroNumeri arabi e lo zeroScala musicale e nome delle noteScala musicale e nome delle noteArmi da fuoco - Occhiali - BottoniArmi da fuoco - Occhiali - BottoniPurgatorioPurgatorio““fossili” politico-giuridici: Repubblica di S. Marino e fossili” politico-giuridici: Repubblica di S. Marino e

PPrincipato rincipato di Andorra, Principato di Monaco e del di Andorra, Principato di Monaco e del LussemburgoLussemburgo

altre materie toccano periodi e problematiche differenti:altre materie toccano periodi e problematiche differenti:

Storia delle Codificazioni Moderne – Storia deStoria delle Codificazioni Moderne – Storia dell Diritto Moderno e Diritto Moderno e ContemporaneoContemporaneo

… e per lo studio, in particolare, della storia del diritto “intermedio”

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il il Diritto ComuneDiritto Comune costituisce la prima unificazione del diritto europeo: un costituisce la prima unificazione del diritto europeo: un “nuovo Medioevo” per l’assetto del diritto comunitario ?“nuovo Medioevo” per l’assetto del diritto comunitario ?

normativa europea di valore generale + coordinamento dei diritti nazionali normativa europea di valore generale + coordinamento dei diritti nazionali mediante la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea mediante la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea

esperienza peculiare del medioevo giuridico europeo, improntato alla esperienza peculiare del medioevo giuridico europeo, improntato alla convivenza di una pluralità di fonti e di diritti e perenne espressione di “un convivenza di una pluralità di fonti e di diritti e perenne espressione di “un laboratorio di ordinamenti giuridici conviventi e covigenti” (Grossi)laboratorio di ordinamenti giuridici conviventi e covigenti” (Grossi)

un paradigma politico di impronta neo-medievale: dispersione delle funzioni un paradigma politico di impronta neo-medievale: dispersione delle funzioni del potere sovrano su una pluralità di territorialità non coincidentidel potere sovrano su una pluralità di territorialità non coincidenti

si può riconoscere nell’Unione europea la depositaria di si può riconoscere nell’Unione europea la depositaria di un diritto ‘senza un diritto ‘senza Stato’Stato’, con la necessità di armonizzare le regole di tutte le comunità e degli , con la necessità di armonizzare le regole di tutte le comunità e degli ordinamenti particolari, ossia quelli dei singoli paesiordinamenti particolari, ossia quelli dei singoli paesi

… e per lo studio, in particolare, della storia del diritto “intermedio”

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il Diritto Comune (1)

Tripartizione cronologica nel rapporto Ius Commune / Ius Proprium (Calasso):

XII-XIII = età del DC “assoluto” grazie al suo predominio sopra qualsiasi altra forma concorrente, la cui validità è ammessa purché non violi la norma del DC

XIV-XV = età del DC “sussidiario”, ove esso ha vigore soltanto nel silenzio dello statuto o comunque del ius proprium, divenuto quindi fonte primaria all’interno degli ordinamenti particolari DC come ordinamento universale cui si ricorre quando lo ius proprium non provvede

XVI-XVIII = età del DC “particolare”, quando il diritto degli Stati si afferma come unica fonte normativa e quindi il DC ha vigore soltanto ex voluntate principum

il concetto di ius commune si sposta dal diritto dell’unità imperiale verso il diritto delle singole unità politiche

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il Diritto Comune (2)

Altra scansione cronologica del rapporto Ius Commune / Ius Proprium (Ermini): si individua con difficoltà una fase del DC “assoluto”, poiché nel sec. XII e nella prima metà del XIII si manifestano i presupposti generatori di un fenomeno che soltanto più tardi giunge a piena maturazione:

II metà XIII-fine XV = età del DC quale diritto della monarchia universale del medioevo, caratterizzata dall’antitesi tra DC, che detta le norma generale del sistema giuridico, e i diritti particolari

XVI-XVIII = età del DC quale diritto di ciascuna unità politica principesca, ove ogni Stato accoglie il DC nel ruolo subordinato di diritto sussidiario rispetto a quello del principe

concetto e soprattutto effettività del DC assumono un valore relativo, in base al rapporto concreto che si stabilisce verso gli ordinamenti particolari, nel contesto dei processi storici assai articolati che si sviluppano a livello europeo

anche il Diritto va storicizzato

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Tre famiglie di sistemi giuridici

In base a una classificazione che ha senso soprattutto a livello di diritto privato e in rapporto all’esperienza europea, si possono distinguere tre famiglie:

1) famiglia romano-germanica (o romanista)Area:

Europa continentale occidentale e altre parti del mondo influenzate dalla civiltà europea continentale: si diffonde fra Baltico e Mediterraneo sino ai confini orientali del Sacro Romano Impero; grazie all’espansione coloniale e al proprio prestigio culturale si diffonde in Asia, Africa, America.

Anche in Giappone, ove nel 1902 si adotta il Codice Civile tedesco del 1900.

Genesi:

Si forma grazie all’insegnamento “universitario” che si afferma dal sec. XII sulla base del diritto romano-giustinianeo e del diritto canonico.

I sistemi romanisti devono il proprio nome alla diffusione e alla recezione, nei vari contesti nazionali, del diritto romano giustinianeo insegnato e commentato nelle “università” europee tra i secc. XII e XVIII

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Tre famiglie di sistemi giuridici

2) famiglia dei paesi socialisti2) famiglia dei paesi socialisti

AreaArea: : si diffonde nell’URSS si diffonde nell’URSS

(estintasi nel 1992) e, dopo (estintasi nel 1992) e, dopo la II guerra mondiale, a est la II guerra mondiale, a est della c.d. “cortina di ferro” della c.d. “cortina di ferro” (Germania Est / RDT-(Germania Est / RDT-DDR, Polonia, DDR, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Cecoslovacchia, Ungheria, Iugoslavia, Romania, Iugoslavia, Romania, Albania, Bulgaria) e quindi Albania, Bulgaria) e quindi in Cina, Vietnam, in Cina, Vietnam, Cambogia, Corea del Nord Cambogia, Corea del Nord e Cuba.e Cuba.

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Tre famiglie di sistemi giuridici

2) famiglia dei paesi socialisti2) famiglia dei paesi socialisti

GenesiGenesi: :

si sviluppa a partire dalla Russia con la rivoluzione del 1917 e la si sviluppa a partire dalla Russia con la rivoluzione del 1917 e la presa del potere da parte di Leninpresa del potere da parte di Lenin

pone alla base i pone alla base i principi di collettivizzazioneprincipi di collettivizzazione, sotto controllo dello , sotto controllo dello Stato, della proprietà dei mezzi di produzione industriali e agricoli, Stato, della proprietà dei mezzi di produzione industriali e agricoli, di pianificazione centralizzata dell’economia, di subordinazione di pianificazione centralizzata dell’economia, di subordinazione dei diritti dei cittadini al consolidamento del socialismo, di dei diritti dei cittadini al consolidamento del socialismo, di gestione del potere politico da parte del partito unico (in URSS il gestione del potere politico da parte del partito unico (in URSS il PCUS), anche se formalmente nelle mani della classe dei PCUS), anche se formalmente nelle mani della classe dei lavoratori (operai e contadini)lavoratori (operai e contadini)

in tale contesto il diritto è strumento di attuazione pratica in tale contesto il diritto è strumento di attuazione pratica dell’ideologia marxista-leninista, interpretata in forma dell’ideologia marxista-leninista, interpretata in forma centralizzata dagli organi del partito unico al fine di educare il centralizzata dagli organi del partito unico al fine di educare il cittadino e controllare l’attività economicacittadino e controllare l’attività economica

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Tre famiglie di sistemi giuridici

3) famiglia di 3) famiglia di common lawcommon law

AreaArea: : seguendo la scia della colonizzazione inglese, si diffonde nelle colonie seguendo la scia della colonizzazione inglese, si diffonde nelle colonie

nordamericane (poi USA, tranne che in Louisiana), in Canada (tranne che nordamericane (poi USA, tranne che in Louisiana), in Canada (tranne che nel francofono Québec), Australia, Nuova Zelanda e in vari paesi di nel francofono Québec), Australia, Nuova Zelanda e in vari paesi di Africa e Asia (come India, Pakistan, Birmania, Malaysia, Nigeria). In Africa e Asia (come India, Pakistan, Birmania, Malaysia, Nigeria). In Scozia permangono tracce delle radici di Scozia permangono tracce delle radici di civil lawcivil law..

GenesiGenesi: : si forma nell’Inghilterra del regno normanno dal tardo sec. XI grazie alle si forma nell’Inghilterra del regno normanno dal tardo sec. XI grazie alle

sentenze prodotte dalle corti regie costituite localmente che interpretavano sentenze prodotte dalle corti regie costituite localmente che interpretavano la “consuetudine immemorabile del regno” (che si fa risalire sino al regno la “consuetudine immemorabile del regno” (che si fa risalire sino al regno di Enrico II nel sec. XII)di Enrico II nel sec. XII)

Con la loro progressiva stratificazione nei secoli formano un sistema di Con la loro progressiva stratificazione nei secoli formano un sistema di regole fondato sui regole fondato sui precedenti giudiziariprecedenti giudiziari, ove la fonte principale del diritto , ove la fonte principale del diritto diventa la decisione dei giudici. La legge, relegata in secondo piano, serve diventa la decisione dei giudici. La legge, relegata in secondo piano, serve a correggere, variare o consolidare la giurisprudenza.a correggere, variare o consolidare la giurisprudenza.

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Il distacco

È la tradizione di È la tradizione di common law common law a essersi separata da quella romanistica a essersi separata da quella romanistica continentale oppure vale il contrario ?continentale oppure vale il contrario ?

Tra la fine dell'Impero Romano d’Occidente e il secolo XI si è creata in Tra la fine dell'Impero Romano d’Occidente e il secolo XI si è creata in Europa (continente e isole) una civiltà giuridica “primitiva”, ma caratterizzata Europa (continente e isole) una civiltà giuridica “primitiva”, ma caratterizzata da regole organizzative e procedurali abbastanza da regole organizzative e procedurali abbastanza comunicomuni. .

Da un diritto europeo altomedievale abbastanza unitario discendono:Da un diritto europeo altomedievale abbastanza unitario discendono:

1) con successivi arricchimenti ma su un piano di forte continuità, 1) con successivi arricchimenti ma su un piano di forte continuità, il il diritto inglesediritto inglese

2) in seguito a una rottura traumatica, generata dall’insegnamento 2) in seguito a una rottura traumatica, generata dall’insegnamento “universitario” del Diritto Romano giustinianeo, “universitario” del Diritto Romano giustinianeo, il diritto continentaleil diritto continentale

In entrambi i casi si giunge ad assegnare al diritto uno spazio separato dalla In entrambi i casi si giunge ad assegnare al diritto uno spazio separato dalla morale, dalla politica e dalla religione, ponendo le basi per l’affermazione del morale, dalla politica e dalla religione, ponendo le basi per l’affermazione del principio di legalitàprincipio di legalità (il valore della (il valore della leggelegge è al di sopra della sovranità politica e è al di sopra della sovranità politica e perciò di qualsiasi esponente del potere esecutivo perciò di qualsiasi esponente del potere esecutivo il il parlamentoparlamento è superiore è superiore al monarca e ai governi da esso dipendenti)al monarca e ai governi da esso dipendenti)

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Critiche e opposizioni al diritto romano

critica generale nel sec. XVIII: “salvataggio” delle sole Istituzioni di critica generale nel sec. XVIII: “salvataggio” delle sole Istituzioni di GiustinianoGiustiniano

DR sentito come un sistema straniero, prodotto da un’antica società a base DR sentito come un sistema straniero, prodotto da un’antica società a base schiavista ed estraneo alle successive idee socialischiavista ed estraneo alle successive idee sociali

DR identificato con uno strumento di sostegno giuridico per i dominii DR identificato con uno strumento di sostegno giuridico per i dominii assolutisti e come un diritto ostile alle libere istituzioni politicheassolutisti e come un diritto ostile alle libere istituzioni politiche

DR interpretato come baluardo dell’individualismo capitalista, sostenitore DR interpretato come baluardo dell’individualismo capitalista, sostenitore dell’egoismo individuale a scapito del bene della collettivitàdell’egoismo individuale a scapito del bene della collettività

DR rigettato nella Germania nazista: deve essere sostituito con un diritto DR rigettato nella Germania nazista: deve essere sostituito con un diritto comune germanico: un “codice del popolo tedesco”, teso ad affermare la comune germanico: un “codice del popolo tedesco”, teso ad affermare la supremazia del bene comune sugli interessi individuali, e quindi rispetto supremazia del bene comune sugli interessi individuali, e quindi rispetto anche all’esistenza di diritti fondamentali degli individui (sintesi di critica anche all’esistenza di diritti fondamentali degli individui (sintesi di critica sociale, politica ed economica)sociale, politica ed economica)

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Testi obbligatori per la preparazione dell’esame:

1. E. Cortese, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2000 (escluso il capitolo sul diritto bizantino).

2. R. van Caenegem, I sistemi giuridici europei, Bologna, Il Mulino, 2003

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Indice degli argomenti

I.I. Impero e Chiesa in età tardo anticaImpero e Chiesa in età tardo antica

II.II. Le consolidazioni del diritto romanoLe consolidazioni del diritto romano

III.III. L’età barbaricaL’età barbarica

IV.IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-Regni germanici in Occidente e leggi romano-

barbarichebarbariche

V.V. I Longobardi in ItaliaI Longobardi in Italia

VI.VI. Il diritto longobardoIl diritto longobardo

VII.VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di RomaIl secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

VIII.VIII. Impero carolingio e capitolariImpero carolingio e capitolari

IX.IX. Istituzioni e diritto feudaleIstituzioni e diritto feudale

X.X. Un’età senza giuristiUn’età senza giuristi

XI.XI. Il secolo XIIl secolo XI

XII.XII. Ravenna, Roma, PepoRavenna, Roma, Pepo

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Indice degli argomenti

XIII.XIII. IrnerioIrnerio

XIV.XIV. I GlossatoriI Glossatori

XV.XV. Il diritto romano e i primi centri di studioIl diritto romano e i primi centri di studio

XVI.XVI. I metodi di studio e di insegnamentoI metodi di studio e di insegnamento

XVII.XVII. Il diritto canonicoIl diritto canonico

XVIII.XVIII. Il sistema del diritto comuneIl sistema del diritto comune

XIX.XIX. Istituzioni comunali e statutiIstituzioni comunali e statuti

XX.XX. L’Italia non comunaleL’Italia non comunale

XXI.XXI. Le origini della scuola del CommentoLe origini della scuola del Commento

XXII.XXII. La scuola del Commento in ItaliaLa scuola del Commento in Italia

XXIII.XXIII. Umanesimo giuridicoUmanesimo giuridico

XXIV.XXIV. Ius propriumIus proprium in Europa in Europa

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La convenzionale partizione storica

tardo antico (IV - VI sec. d.C.)tardo antico (IV - VI sec. d.C.)

esordio del Medioevo dal punto di vista culturale: esordio del Medioevo dal punto di vista culturale:

dalla tradizione greco-romana dalla tradizione greco-romana a quella latino-germanica a quella latino-germanica

fascia cronologica segnata da 3 grandi mutamenti:fascia cronologica segnata da 3 grandi mutamenti:

1.1. istituzionalizzione del cristianesimoistituzionalizzione del cristianesimo: sua integrazione nell’impero e : sua integrazione nell’impero e organizzazione della chiesa ufficialeorganizzazione della chiesa ufficiale

1.1. invasioni barbaricheinvasioni barbariche: formazione di una società e una cultura mista : formazione di una società e una cultura mista romano-germanicaromano-germanica

1.1. fine del sistema economico imperialefine del sistema economico imperiale: si esaurisce il controllo : si esaurisce il controllo imperiale sulle attività produttive e l’integrazione tra le diverse imperiale sulle attività produttive e l’integrazione tra le diverse province affacciate sul Mediterraneoprovince affacciate sul Mediterraneo

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La convenzionale partizione storica

alto medioevo (VI - X sec.)alto medioevo (VI - X sec.)

basso medioevo (XI sec. - 1492)basso medioevo (XI sec. - 1492)

transizione all’età moderna segnata da 3 grandi fattori:transizione all’età moderna segnata da 3 grandi fattori:

1.1. prolungati squilibri socio-economiciprolungati squilibri socio-economici: crisi demografica dai primi : crisi demografica dai primi decenni del ’300 sino al ’400 inoltrato (peste del 1348 e decenni del ’300 sino al ’400 inoltrato (peste del 1348 e successive); crisi economiche che depressero le condizioni di vita successive); crisi economiche che depressero le condizioni di vita e le attività in tutte le regioni europeee le attività in tutte le regioni europee

2.2. perdita di prestigio dei 2 grandi poteri medievaliperdita di prestigio dei 2 grandi poteri medievali , Papato e Impero, , Papato e Impero, logorati da lotte sin dal sec. XI e dall’affermazione dei regni logorati da lotte sin dal sec. XI e dall’affermazione dei regni nazionalinazionali

3.3. singoli fatti rappresentati dalle singoli fatti rappresentati dalle scoperte geografichescoperte geografiche e dalle e dalle invenzioniinvenzioni tecnologiche (p. es. carta, armi da fuoco) tecnologiche (p. es. carta, armi da fuoco)

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La convenzionale partizione storica

età moderna (1492 - 1789)età moderna (1492 - 1789)

età contemporanea (dal 1789 a oggi)età contemporanea (dal 1789 a oggi)

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La linea del tempo

sec. I II III IV V

1 100-101 200-201 300-301 400-401 500-501 ……

sec. XI XII XIII XIV

....1000-1001 1100-1101 1200-1201 1300-1301 …….

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I

Impero e Chiesa Impero e Chiesa

in età tardo anticain età tardo antica

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

Il tardo Impero romanoIl tardo Impero romano

1.1. La struttura istituzionaleLa struttura istituzionale

nel II sec. d.C.nel II sec. d.C. l’Impero si estende dalla metà meridionale l’Impero si estende dalla metà meridionale della Britannia, dalla Gallia e dalla penisola iberica, a ovest, della Britannia, dalla Gallia e dalla penisola iberica, a ovest, fino all’Asia Minore, alla Siria e all’Egitto a est, lungo la fino all’Asia Minore, alla Siria e all’Egitto a est, lungo la sponda occidentale del Reno e la sponda meridionale del sponda occidentale del Reno e la sponda meridionale del DanubioDanubio

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

Il tardo Impero romanoIl tardo Impero romano

1.1. La struttura istituzionaleLa struttura istituzionale

284-305. Diocleziano imperatore.284-305. Diocleziano imperatore. Di origine dalmata, dispone una Di origine dalmata, dispone una profonda riorganizzazione territoriale dell’Impero:profonda riorganizzazione territoriale dell’Impero:

- diviso in 2 metà, ciascuna governata da un Augusto (parte Orientale, con - diviso in 2 metà, ciascuna governata da un Augusto (parte Orientale, con capitale capitale NicomediaNicomedia, affidata a se stesso; parte Occidentale, con capitale , affidata a se stesso; parte Occidentale, con capitale MilanoMilano, affidata a Massimiano); , affidata a Massimiano);

- le - le ProvincieProvincie vengono divise in unità più piccole, sino a un totale di 101, e vengono divise in unità più piccole, sino a un totale di 101, e raggruppate in 12 raggruppate in 12 DiocesiDiocesi, che a loro volta sono riunite in 4 grandi , che a loro volta sono riunite in 4 grandi PrefetturePrefetture. Governatori delle diocesi sono i . Governatori delle diocesi sono i VicariiVicarii, rappresentanti locali dei , rappresentanti locali dei PrefettiPrefetti

Dal 293 organizza la Dal 293 organizza la TetrarchiaTetrarchia: 2 Augusti (Diocleziano / Massimiano) + 2 : 2 Augusti (Diocleziano / Massimiano) + 2 Cesari (Galerio, residente a Cesari (Galerio, residente a SirmioSirmio, in Pannonia / Costanzo Cloro, residente , in Pannonia / Costanzo Cloro, residente a a TreviriTreviri))

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L‘impero romano sotto Diocleziano: sono in evidenza le 4 “capitali”: Milano e Nicomedia, Treviri e Sirmio

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

1.1. La struttura istituzionale:La struttura istituzionale:

inizi IV sec.inizi IV sec. Costantino fonda una nuova capitale per l’Oriente (Bisanzio / Costantino fonda una nuova capitale per l’Oriente (Bisanzio / Costantinopoli / Istanbul), mentre il governo della parte occidentale viene Costantinopoli / Istanbul), mentre il governo della parte occidentale viene stabilito a Milano (poi passerà a Ravenna)stabilito a Milano (poi passerà a Ravenna) il governo dell’Impero è però ancora unitario tra i 2 Augusti il governo dell’Impero è però ancora unitario tra i 2 Augusti il problema maggiore è la difesa del confine Reno-Danubio e il il problema maggiore è la difesa del confine Reno-Danubio e il mantenimento di un esercito di quasi 500.000 uomini mantenimento di un esercito di quasi 500.000 uomini le tribù barbare non ostili vengono accettate entro i confini come le tribù barbare non ostili vengono accettate entro i confini come

foederatifoederati, con il patto di contribuire alla difesa, con il patto di contribuire alla difesa

378.378. I Visigoti invadono la Tracia e sconfiggono l’esercito ‘orientale’ ad I Visigoti invadono la Tracia e sconfiggono l’esercito ‘orientale’ ad Adrianopoli, a soli 220 km da CostantinopoliAdrianopoli, a soli 220 km da Costantinopoli

382.382. La situazione viene ristabilita da Teodosio I, ma accettando la La situazione viene ristabilita da Teodosio I, ma accettando la “barbarizzazione” dell’esercito ‘orientale’ - Nel 382 permette ai Visigoti “barbarizzazione” dell’esercito ‘orientale’ - Nel 382 permette ai Visigoti di stabilirsi a sud del Danubio come tribù dotate di autogoverno e di leggi di stabilirsi a sud del Danubio come tribù dotate di autogoverno e di leggi proprie con cui amministrarsiproprie con cui amministrarsi

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

1.1. La struttura istituzionale:La struttura istituzionale:

395. 395. Morte di Teodosio I. Si crea una formale distinzione tra le 2 Morte di Teodosio I. Si crea una formale distinzione tra le 2 parti dell’impero con 2 imperatori (d’Occidente e d’Oriente) e due parti dell’impero con 2 imperatori (d’Occidente e d’Oriente) e due cancellerie a Roma e a Bisanziocancellerie a Roma e a Bisanzio

si separano le due parti dell’Impero: si separano le due parti dell’Impero:

- Italia, Gallia, Spagna, Britannia e Africa - Italia, Gallia, Spagna, Britannia e Africa alla parte alla parte OccidentaleOccidentale; ;

- Tracia, Asia Minore, Oriente ed Egitto - Tracia, Asia Minore, Oriente ed Egitto alla parte Orientalealla parte Orientale

La prefettura centrale dell’Illirico viene divisa in 2 parti: La prefettura centrale dell’Illirico viene divisa in 2 parti:

- la Pannonia (territori a sud e ovest del Danubio, le odierne - la Pannonia (territori a sud e ovest del Danubio, le odierne Austria e Austria e Ungheria) Ungheria) all’Occidenteall’Occidente; ;

- la Dacia (attuale Romania) e la Macedonia - la Dacia (attuale Romania) e la Macedonia all’Orienteall’Oriente

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Il Il confineconfine iniziava alla confluenza tra i fiumi Sava e Danubio vicino all’odierna iniziava alla confluenza tra i fiumi Sava e Danubio vicino all’odierna Belgrado, proseguiva verso sud lungo il fiume Drina sino all’Adriatico e poi Belgrado, proseguiva verso sud lungo il fiume Drina sino all’Adriatico e poi attraversava il Mediterraneo fino a separare l’Africa dall’Egittoattraversava il Mediterraneo fino a separare l’Africa dall’Egitto

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

2.2. Il sistema delle fonti postclassico Il sistema delle fonti postclassico

imperialis potestasimperialis potestas (dal Principato augusteo all’Impero): (dal Principato augusteo all’Impero):

l’imperatore è al vertice della scala gerarchica e tende a concentrare l’imperatore è al vertice della scala gerarchica e tende a concentrare in sé l’esercizio della funzione legislativa mediante la produzione di in sé l’esercizio della funzione legislativa mediante la produzione di constitutionesconstitutiones (che vengono assimilate alle antiche (che vengono assimilate alle antiche legesleges) e ) e rescriptarescripta

tacciono definitivamente plebisciti e senatoconsulti, quindi la tacciono definitivamente plebisciti e senatoconsulti, quindi la formulazione di norme di matrice popolare e senatoriaformulazione di norme di matrice popolare e senatoria

princeps legibus solutusprinceps legibus solutus: emerge il principio secondo cui il : emerge il principio secondo cui il princepsprinceps può essere può essere legibus solutuslegibus solutus e in quanto tale in grado di operare e in quanto tale in grado di operare contra contra legemlegem Giustiniano afferma che Dio ha assoggettato le leggi Giustiniano afferma che Dio ha assoggettato le leggi all’imperatore e descrive se stesso con le fattezze di una legge all’imperatore e descrive se stesso con le fattezze di una legge animata in terra (Nov. 105, a. 536)animata in terra (Nov. 105, a. 536)

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

leges et iuraleges et iura: :

contrapposizione tra contrapposizione tra lexlex (diritto che deriva dalla legislazione (diritto che deriva dalla legislazione imperiale) e imperiale) e iusius (diritto esposto nelle opere dei giuristi): il (diritto esposto nelle opere dei giuristi): il doppio binario, tipico del diritto romano classico, si isterilisce doppio binario, tipico del diritto romano classico, si isterilisce a tutto vantaggio delle prime (le a tutto vantaggio delle prime (le legesleges))

decadenza dell’attività interpretativa dei giuristidecadenza dell’attività interpretativa dei giuristi

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

leges et iuraleges et iura: :

426. Legge delle citazioni:426. Legge delle citazioni: emanata a nome di Teodosio II emanata a nome di Teodosio II (imperatore d’Oriente) e di Valentiniano III (imperatore d’Occidente), (imperatore d’Oriente) e di Valentiniano III (imperatore d’Occidente), poi confluita nel poi confluita nel Codice TeodosianoCodice Teodosiano: : per arginare il pericoloso fenomeno della corruzione delle raccolte per arginare il pericoloso fenomeno della corruzione delle raccolte giurisprudenziali si dispone che possano essere allegati in giudizio i giurisprudenziali si dispone che possano essere allegati in giudizio i soli testi di soli testi di PapinianoPapiniano, , PaoloPaolo, , UlpianoUlpiano, , ModestinoModestino e e GaioGaio (i maggiori (i maggiori giuristi dei secc. II-III, la cui tradizione testuale era certa, che giuristi dei secc. II-III, la cui tradizione testuale era certa, che vengono così assunti ad vengono così assunti ad autorità primarieautorità primarie del diritto) del diritto)

se opinioni dei 5 sono divergenti, si accetta quella della se opinioni dei 5 sono divergenti, si accetta quella della maggioranza maggioranza se non vi è una opinione di maggioranza, prevale il parere di se non vi è una opinione di maggioranza, prevale il parere di PapinianoPapiniano se non vi è una opinione di maggioranza e sul punto manca quella se non vi è una opinione di maggioranza e sul punto manca quella di Papiniano, allora il giudice può formare autonomamente la propria di Papiniano, allora il giudice può formare autonomamente la propria opinione sull’argomentoopinione sull’argomento

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

PapinianoPapiniano: come Paolo e Ulpiano ricopre la carica di prefetto del : come Paolo e Ulpiano ricopre la carica di prefetto del pretorio, la più alta nell’amministrazione dell’Impero; è il più alto pretorio, la più alta nell’amministrazione dell’Impero; è il più alto funzionario dell’imperatore in campo giuridico e il suo capo di stato funzionario dell’imperatore in campo giuridico e il suo capo di stato maggiore - nei suoi scritti eccelse nell’analisi di molti casi particolarimaggiore - nei suoi scritti eccelse nell’analisi di molti casi particolari

Paolo e UlpianoPaolo e Ulpiano: sono noti per i loro grandi commentari, volti a : sono noti per i loro grandi commentari, volti a sintetizzare il lavoro dei loro predecessori per trasmetterlo alle sintetizzare il lavoro dei loro predecessori per trasmetterlo alle generazioni successive, in una forma ma ancora molto complessagenerazioni successive, in una forma ma ancora molto complessa

ModestinoModestino: allievo di Ulpiano, è l’ultimo giurista “classico” di rilievo: allievo di Ulpiano, è l’ultimo giurista “classico” di rilievo

GaioGaio: giurista non altrimenti noto, che pare essersi dedicato soltanto : giurista non altrimenti noto, che pare essersi dedicato soltanto all’insegnamento anziché alla pratica forense e alla Amministrazione all’insegnamento anziché alla pratica forense e alla Amministrazione pubblicapubblica

- Alla metà del II sec. d.C. Gaio elabora un manuale a uso didattico, - Alla metà del II sec. d.C. Gaio elabora un manuale a uso didattico, le le IstituzioniIstituzioni, basato sulla fortunata tripartizione del diritto tra , basato sulla fortunata tripartizione del diritto tra persone, cose e azionipersone, cose e azioni

- Le - Le IstituzioniIstituzioni sono note attraverso epitomi e allegazioni in leggi sono note attraverso epitomi e allegazioni in leggi romano-barbariche, il testo completo delle romano-barbariche, il testo completo delle IstituzioniIstituzioni viene scoperto viene scoperto soltanto nel 1816 presso la Biblioteca Capitolare di Veronasoltanto nel 1816 presso la Biblioteca Capitolare di Verona

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

3. La volgarizzazione del diritto romano (IV-V sec.)3. La volgarizzazione del diritto romano (IV-V sec.)

consiste nella produzione di raccolte di giurisprudenza in consiste nella produzione di raccolte di giurisprudenza in forma riassuntiva (forma riassuntiva (epitomeepitome) o semplificata, da parte di autori ) o semplificata, da parte di autori spesso anonimi, al fine di renderle più comprensibili. La spesso anonimi, al fine di renderle più comprensibili. La funzionalità prevale sulla qualità del testo. funzionalità prevale sulla qualità del testo.

analogia con il latino volgare nel periodo durante il quale si analogia con il latino volgare nel periodo durante il quale si trasforma nelle distinte lingue romanzetrasforma nelle distinte lingue romanze

causa fondamentale è il declino della cultura giuridica, che non causa fondamentale è il declino della cultura giuridica, che non conosce nuovi interpreti pari ai giuristi del II-III sec.conosce nuovi interpreti pari ai giuristi del II-III sec.

si avvia lo sviluppo di consuetudini locali che interpretano i si avvia lo sviluppo di consuetudini locali che interpretano i contenuti originari del diritto romanocontenuti originari del diritto romano

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

la stessa autorità imperiale denuncia la carenza di giuristi:la stessa autorità imperiale denuncia la carenza di giuristi:

nella costituzione nella costituzione De auctoritate codicisDe auctoritate codicis, posta a proemio , posta a proemio del codice del 438, Teodosio II sottolinea che:del codice del 438, Teodosio II sottolinea che:

“… “… tanto pochi e raramente ve ne sono [di giudici] che tanto pochi e raramente ve ne sono [di giudici] che hanno piena hanno piena scientiascientia del diritto civile, e fra tanto triste del diritto civile, e fra tanto triste sciatteria di riflessioni a stento si trova qualcuno che ha sciatteria di riflessioni a stento si trova qualcuno che ha assimilato una perfetta dottrina …”assimilato una perfetta dottrina …”

in una costituzione del 451 Valentiniano III lamenta che in una costituzione del 451 Valentiniano III lamenta che certe regioni sono prive di avvocati e giudici e che certe regioni sono prive di avvocati e giudici e che difficilmente si possono trovare persone esperte di diritto difficilmente si possono trovare persone esperte di diritto (per effetto anche delle scorrerie barbariche dopo il sacco (per effetto anche delle scorrerie barbariche dopo il sacco di Roma, ad opera dei Visigoti, nel 410)di Roma, ad opera dei Visigoti, nel 410)

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

la la diffusione della cittadinanza romanadiffusione della cittadinanza romana a tutti i sudditi dell’Impero a tutti i sudditi dell’Impero ((Constitutio AntoninianaConstitutio Antoniniana del 212) e il del 212) e il diminuito controllo sulle Provincediminuito controllo sulle Province da parte del governo centrale comportano che da parte del governo centrale comportano che il diritto non è più quello il diritto non è più quello classico e non è più lo stesso ovunqueclassico e non è più lo stesso ovunque

il diritto non è più uniforme, ma tende a modificarsi secondo gli usi il diritto non è più uniforme, ma tende a modificarsi secondo gli usi prevalenti nelle Province e nei singoli territori - Le varianti locali così prevalenti nelle Province e nei singoli territori - Le varianti locali così prodotte vengono indicate come prodotte vengono indicate come consuetudini localiconsuetudini locali

esempi della produzione di epitomi: esempi della produzione di epitomi: Collatio legum mosaicarum et romanarumCollatio legum mosaicarum et romanarum Consultatio veteris cuiusdam iurisconsultiConsultatio veteris cuiusdam iurisconsulti Tituli ex corpore UlpianiTituli ex corpore Ulpiani Pauli receptae sententiae Pauli receptae sententiae Epitome GaiEpitome Gai (il cui anonimo compilatore - probabilmente attivo in (il cui anonimo compilatore - probabilmente attivo in

Gallia - enuncia soltanto le regole, eliminando dalle Istituzioni di Gallia - enuncia soltanto le regole, eliminando dalle Istituzioni di Gaio le spiegazioni circa il modo in cui quelle regole erano giunte Gaio le spiegazioni circa il modo in cui quelle regole erano giunte ad avere la loro forma)ad avere la loro forma)

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

Impero e ChiesaImpero e Chiesa

212. Editto di Antonino Caracalla (Constitutio Antoniniana): estende la cittadinanza romana (romana civitas) a tutti i sudditi dell’Impero ragioni fiscali: applicare a un assai maggior numero di

contribuenti le tasse di successione gravanti sui fondi dei “cittadini”

effetto: si estende a un gran numero di soggetti, imponendolo, il diritto civile romano

313. Editto di Costantino (o editto di Milano): la professione della religione cristiana viene dichiarata licita entro i confini dell’Impero e quindi si sospendono ufficialmente le persecuzioni dei cristiani

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

325. Concilio di Nicea: convocato da Costantino, raggiunge lo scopo di unire la cristianità affrontando lo scisma donatista e l’eresia ariana

la chiesa si autoafferma nei confronti dell’eresia mediante la precisazione del dogma (contro la differente natura di Padre

e Figlio sostenuta da Ario)

la chiesa conferma la sua immissione nel corpo dell’Impero come istituzione pubblica (rifiuta quindi la dottrina donatista, basata su un rigorismo intransigente: Chiesa formata da eletti, rifiuto dei sacramenti amministrati da soggetti indegni, esaltazione del martirio, condanna dell’Impero in quanto “vecchio persecutore”)

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

380. Editto di Tessalonica:

Teodosio I dichiara la religione cristiana, nella professione cattolica, culto ufficiale dell’Impero e condanna tutte le altre religioni

da ora la Chiesa può fondare il proprio prestigio sul “braccio secolare”, contando sul consenso e sul sostegno che lo

Stato le assicura

piena fondazione di una tradizione latino-cristiana

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

cesaropapismo

494. papa Gelasio I (492-496), in una lettera all’imperatore d’Oriente Anastasio (491-518), formula il principio dualistico: il mondo è governato da due autorità separate (sacerdotium e imperium: l’autorità del papa per l’ambito spirituale e l’autorità dell’imperatore per quello temporale), l’una chiamata da Cristo a guidare le anime, l’altra a governare i negozi secolari(Vicarius Christi, potestates distinctae: auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas)

nel secolo è il sacerdote a seguire le leggi imperiali, ma nelle cose divine è l’imperatore a obbedire al sacerdote

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

Poteri dei vescoviPoteri dei vescovi

Fenomeno della episcopalis audientia: il vescovo poteva sostituirsi alle magistrature laiche nell’esercizio della giurisdizione civile; fenomeno tipico del tardo impero allorquando gli ufficiali pubblici spesso latitavano.

Concili prevalenti nella pars Orientis dell’Impero, ove vengono formulati i principali dogmi del cristianesimo: ricca produzione di canoni (canones), prima fonte del diritto della Chiesa in quanto prodotta dalla comunità ecclesiale.

Lentamente si afferma il primato del vescovo di Roma come primus inter pares fra i vescovi della cristianità e nei confronti dei patriarchi di Antiochia, Alessandria e Costantinopoli, ma non prima del VI-VII secolo. Una notevole accelerazione proviene dalla necessità di trovare una guida unitaria, politica e spirituale, nella fase di irruzione dei popoli germanici pagani all’interno dei confini dell’Impero (si ricordi la figura carismatica di papa Gregorio Magno, in una cui lettera risalente al 603 si rinviene l’ultima citazione nota del Digesto in età altomedievale).

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

Tradizione giuridicaTradizione giuridica

la Chiesa assume come diritto personale il Diritto Romano e diviene nel tempo il principale custode delle tradizioni giuridiche romane

già la legge dei Franchi Ripuarii (61 [58] 1) ricorda che “la Chiesa vive secondo la legge romana”

le fonti giuridiche romane riguardanti la Chiesa vengono riunite in particolari collezioni come la Lex Romana canonice compta (IX sec.)

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

Raccolte di canoni conciliari

1. A partire dai secc. V-VI: 1. A partire dai secc. V-VI: Hispana Dyionisiana: dopo la sconfitta dei Longobardi nel 774, papa Adriano

I consegna a Carlo la “Dionisiana”, composta già nei primi decenni del VI sec. da Dyonisius monachus, Schyta natione sed moribus omnino Romanus (Dionigi il piccolo), che costituisce la I collezione articolata e organica (canoni conciliari e, in minor parte, decretali pontificie) della chiesa di Roma e che, dal tempo della sua compilazione, si era accresciuta e modificata al punto da rinnovare il testo e renderlo noto come collezione “Dionysio-Adriana”

Dyonisio-Hadriana Pseudo-Isidoriana (600)

2. 2. In un secondo tempo ai canoni dei Concili Ecumenici e ai testi biblici si aggiungono le decisioni papali, note come Decretali - Secondo lo spirito della lettera di Gelasio I all’imperatore Anastasio (494), i papi emanano decretali di applicazione generale

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I. Impero e Chiesa in età tardo antica

Cristianizzazione del diritto romano classico:Cristianizzazione del diritto romano classico: la partizione la partizione ius naturale - ius gentium - ius civileius naturale - ius gentium - ius civile

contenuta in Istituzioni 1, 2, 1-3: contenuta in Istituzioni 1, 2, 1-3: ““Ius naturaleIus naturale est, quod natura omnia est, quod natura omnia animalia docuit, nam istud non humani generis proprium est, sed omnium animalia docuit, nam istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur … Ius autem animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur … Ius autem civile vel gentium ita dividitur: omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, civile vel gentium ita dividitur: omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprium, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam partim suo proprium, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque vocaturque ius civileius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis , quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque custoditur vocaturque ius gentiumius gentium””;;

viene riletta secondo gli schemi logici e filosofici del cristianesimo: il diritto viene riletta secondo gli schemi logici e filosofici del cristianesimo: il diritto naturale viene identificato con il diritto divino. Il diritto romano, che sarà naturale viene identificato con il diritto divino. Il diritto romano, che sarà riscoperto e richiamato in vigore dai glossatori nell’XI secolo, sarà un diritto riscoperto e richiamato in vigore dai glossatori nell’XI secolo, sarà un diritto romano-cristiano universale in quanto diritto dell’Impero e della Chiesa.romano-cristiano universale in quanto diritto dell’Impero e della Chiesa.

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II

Le consolidazioni Le consolidazioni

del diritto romanodel diritto romano

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II. Le consolidazioni del diritto romano

concetto di “consolidazione”concetto di “consolidazione”

codice Gregoriano e codice Ermogeniano (fine III sec., raccolte private)codice Gregoriano e codice Ermogeniano (fine III sec., raccolte private) due collezioni private di costituzioni imperiali (in prevalenza rescritti) due collezioni private di costituzioni imperiali (in prevalenza rescritti)

realizzate da 2 compilatori, dai quali esse prendono nomerealizzate da 2 compilatori, dai quali esse prendono nome

Lex Romana CuriensisLex Romana Curiensis (fine VIII sec.) (fine VIII sec.) raccolta realizzata per popolazione romanizzata della Rezia (Svizzera raccolta realizzata per popolazione romanizzata della Rezia (Svizzera

orientale)orientale)

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II. Le consolidazioni del diritto romano

codice Teodosiano (429-438, raccolta ufficiale)codice Teodosiano (429-438, raccolta ufficiale)

nel 429 Teodosio II nel 429 Teodosio II (401-450) (401-450) incarica un’apposita commissione di incarica un’apposita commissione di realizzare una raccolta di tutta la legislazione imperiale emanata realizzare una raccolta di tutta la legislazione imperiale emanata dall’epoca di Costantinodall’epoca di Costantino

il piano originale contempla pure una seconda raccolta destinata a il piano originale contempla pure una seconda raccolta destinata a combinare legislazione e opere dei giuristi in un grande programma per combinare legislazione e opere dei giuristi in un grande programma per l’utilità di tutti i cittadini dell’impero (C.Th.1.1.5)l’utilità di tutti i cittadini dell’impero (C.Th.1.1.5)

il programma viene rivisto: si esclude la dottrina e si permette ai il programma viene rivisto: si esclude la dottrina e si permette ai compilatori di abbreviare e modificare i testi di legge in modo da compilatori di abbreviare e modificare i testi di legge in modo da enunciare il diritto effettivamente in vigoreenunciare il diritto effettivamente in vigore

opera finale in 16 libri, con leggi opera finale in 16 libri, con leggi suddivise insuddivise in titoli titoli e disposte e disposte in ordine in ordine cronologico cronologico , promulgata il 15 febbraio 438, promulgata il 15 febbraio 438

alcune copie sono inviate in Occidente, dove viene approvatalcune copie sono inviate in Occidente, dove viene approvatoo dall’imperatore Valentiniano III dall’imperatore Valentiniano III (419-455) (419-455) e dal senatoe dal senato: entra così in : entra così in vigore in tutti i territori dell’Impero dal I gennaio 439vigore in tutti i territori dell’Impero dal I gennaio 439

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II. Le consolidazioni del diritto romano

codice Teodosiano (429-438, raccolta ufficiale)codice Teodosiano (429-438, raccolta ufficiale)

il testo originale NON è sopravvissuto, ma è stato ricostruito: è una delle fonti più importanti per la storia politica ed economica, così come per la storia giuridica del tardo impero

Il Codice esercita un grande influsso sulla legislazione dei popoli germanici che allora si andavano affermando. La legislazione visigota relativa ai cittadini romani (la Lex Romana Visigothorum del VI secolo), che divenne una delle fonti principali del diritto romano in Occidente, recepisce in gran parte il CT, che mantiene ufficialmente la sua validità fino alla comparsa del Corpus iuris civilis di Giustiniano

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II. Le consolidazioni del diritto romano

Giustiniano (imperatore 527-565): Giustiniano (imperatore 527-565):

(Tauresium, Illiria 483 - Costantinopoli 565)(Tauresium, Illiria 483 - Costantinopoli 565)

Nipote dell'imperatore Giustino I, Nipote dell'imperatore Giustino I, Flavius Petrus Sabbatius IustinianusFlavius Petrus Sabbatius Iustinianus crebbe crebbe alla corte di Costantinopoli; nel 518 fu incaricato della cura dell’amministrazione alla corte di Costantinopoli; nel 518 fu incaricato della cura dell’amministrazione dallo zio, il quale lo nominò suo successore. Nel 523 sposdallo zio, il quale lo nominò suo successore. Nel 523 sposaa Teodora, di umili Teodora, di umili origini, e alla morte dello zio, nel 527, origini, e alla morte dello zio, nel 527, viene viene eletto imperatore. eletto imperatore.

Ritratto di Giustiniano nei mosaici dell’abside di S. Vitale di Ravenna

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II. Le consolidazioni del diritto romano

tre obiettivi della sua azione:

1. Unificazione forzata del cristianesimo, con attitudini cesaro-papistiche, considerandosi il detentore supremo del potere sia temporale che spirituale

2. Restaurazione armata dell’Impero

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II. Le consolidazioni del diritto romano

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II. Le consolidazioni del diritto romano

tre obiettivi della sua azione:tre obiettivi della sua azione:

3. “Codificazione” per la certezza del diritto

si rivolge consapevolmente all’età aurea del DR (II-III sec.) per restaurare il diritto a quel livello così alto raggiunto nel passato, e pretende che sia applicato all’Impero bizantino dei suoi tempi

è un’operazione antistorica viene in parte corretta nei Digesta, i cui compilatori sono autorizzati ad

attuare i cambiamenti sostanziali necessari per avvicinare l’opera al diritto bizantino del VI sec. (noti come “interpolazioni”, o emblemata Triboniani, individuate sin dal sec. XVI = sottraggono, aggiungono oppure alterano i testi originali)

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II. Le consolidazioni del diritto romano

Corpus Iuris Civilis (528-534)

1. 528-529 Codex Iustinianus: costituzioni in ordine cronologico, suddivise in Titoli viene sostituito nel 534 dal Codex Repetitae Praelectionis (nuova versione in 12 libri)

2. 533 Digesta o Pandectae (50 libri): selezione della dottrina dei giuristi di età classica

3. 533 Institutiones (4 libri): sintentico manuale ad uso didattico

4. 534>565 Novellae Constitutiones

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II. Le consolidazioni del diritto romano

1. 528-529 Codex Iustinianus

13 febbraio 528: Giustiniano nomina una commissione di 10 esperti, tra i quali Triboniano, con il compito di riunire in un’unica raccolta le costituzioni presenti nei 3 “codici” Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano + la successiva legislazione imperiale

le costituzioni vengono disposte in ordine cronologico entro i rispettivi Titoli con la facoltà di abbreviarne il testo, eliminare le parti superfule e le disposizioni cadute in desuetudine

il progetto ricalca il modello del “codice” teodosiano e non è ancora maturata l’idea di compilare una raccolta della dottrina

viene pubblicato il 7 aprile 529 ed entra in vigore il 16 aprile successivo

se ne conosce soltanto un frammento papiraceo di indice

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II. Le consolidazioni del diritto romano

1. 534 Novus Codex Iustinianus Repetitae Praelectionis

in seguito alla promulgazione di altra normativa imperiale (Quinquaginta decisiones) e alla elaborazione di una diversa politica legislativa, si decide la revisione del Codex Iustinianus

si ravvisa la necessità di unificare il nuovo materiale legislativo con il “Codice” del 529 e armonizzare tutte le norme con il Digesto e le Istituzioni, già elaborate nel frattempo

il nuovo “Codice”, articolato in 12 Libri e in varie centinaia di Titoli, viene pubblicato il 16 novembre 534 ed entra in vigore, abrogando il precedente, alla fine dello stesso anno

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II. Le consolidazioni del diritto romano

2. 530-533 Digesta o Pandectae

con una costituzione del 13 dicembre 530 Giustiniano annuncia il suo nuovo piano di politica del diritto, ispirato da Triboniano e affidato a una commissione da lui presieduta

si procede a realizzare una compilazione sistematica di brani tratti dalle opere dei maggiori giuristi di età classica, curando di evitare, anche grazie a modifiche dei testi, ripetizioni e contraddizioni

articolati in 50 libri, vengono pubblicati il 16 dicembre 533 ed entrano in vigore alla fine dello stesso anno assieme alle Institutiones

l’imperatore dispone che un elenco di tutti gli scritti utilizzati venga premesso al Digesto e tale elenco ci è pervenuto allegato al manoscritto noto come Littera Florentina (o Pisana), conservato alla Biblioteca Laurenziana di Firenze

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II. Le consolidazioni del diritto romano

3. 533 Institutiones

subito dopo la compilazione del Digesto viene affidato a Triboniano, con l’aiuto di 2 professori di diritto (Teofilo di Costantinopoli e Doroteo di Berito), l’incarico di redigere un agile manuale scolastico destinato alla formazione di base degli studenti

il libro segue da vicno la struttura delle Istituzioni di Gaio, combinandole con brani tratti da opere ache di altri giuristi e con brani tratti da costituzioni imperiali

divise in 4 libri, vengono pubblicate il 21 novembre 533 con una costituzione indirizzata cupidae legum iuventuti (ossia agli studenti di Costantinopoli e Berito) ed entrano in vigore alla fine dello stesso anno assieme al Digesto

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II. Le consolidazioni del diritto romano

4. 534>565 Novellae Constitutiones

dopo la promulgazione del Nuovo Codice nel 534, l’attività legislativa di Giustiniano continua sino alla sua morte (565) applicandosi a tutti i campi in cui l’imperatore ritiene opportuno intervenire con nuove norme

si formano così alcune raccolte private di Novellae Constitutiones. Quelle che hanno avuto maggiore fortuna nei secoli successivi sono:

a) Epitome Iuliani: raccolta in latino di 122 Novelle (fino al 555)

b) Authenticum: raccolta di 134 Novelle (fino al 556) contenente le cstituzioni emanate in latino nel loro testo originale e quelle emanate in greco in una scorretta versione latina

c) una collezione di 168 Novelle che ha circolazione in area greca e comprende pure alcune costituzioni dei successori Giustino II e Tiberio II

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II. Le consolidazioni del diritto romano

Il corpus giustinianeo rimane in Occidente, ove viene esteso nel 554 con la Pragmatica Sanctio pro petitione Vegilii, un monumento normativo disancorato dalle sue funzioni storico-geografiche e quindi immutabile.

In Oriente subisce revisioni e riforme ad opera degli imperatori Isaurici e Macedoni: nel sec. VIII compare in lingua greca una più breve raccolta ufficiale (Ecloga) che cerca di modificare il diritto giustinianeo nella direzione della pratica corrente

Intorno al 900 l’imperatore Leone il Saggio (886-911) promuove un ampio riadattamento in lingua greca (Basilica, o Basilici) che intrecciano Digesto, Codice, Istituzioni e Novelle in un’opera unica, che poi viene glossata e commentata

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II. Le consolidazioni del diritto romano

Nei secoli successivi sono prodotte versioni abbreviate dei Basilici, tra cui l’Hexabiblos (opera in 6 libri, pubblicato nel 1345), riconosciute alla base del diritto della Grecia moderna fino alla redazione del C.C. nel 1940

1453. Dopo una progressiva riduzione territoriale dell’Impero d’Oriente, Bisanzio è conquistata dai Turchi - Il diritto romano-bizantino, in forma greca, sopravvive nei Balcani e anche in Russia

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III

L’età barbaricaL’età barbarica

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III. L’età barbarica

Germanesimo: etnie e profili essenziali gruppo svevo: Bavari, Alamanni gruppo dei Franchi: Ripuarii, Camavi, Salici gruppo sassone: Angli, Verini, Sassoni, Longobardi gruppo gotico: Vandali, Burgundi, Ostrogoti, Visigoti

Germanesimo: lo stanziamento all’interno dei confini dell’Impero milizie federate influenza romana (tradizione di cultura scritta e di radicamento nel

possesso fondiario); hospitalitas (1/3) le fonti che ci informano su questo periodo sono letterarie (già Tacito, e

poi Gregorio di Tours e Paolo Diacono) 410. I Visigoti occupano Roma, massimo simbolo dell’impero e delle sue

tradizioni: ondata di spavento generale S. Gerolamo, scrivendo da Betlemme, afferma con orrore che è stata spenta la luce più brillante del mondo e che l’impero è stato privato della sua capitale (Hieronimus, Comm. in Ezech. 1, praef.)

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III. L’età barbarica

412. Visigoti si spostano nel sud-ovest della Gallia, ove per trattato sono autorizzati a stanziarsi, e istituiscono la loro capitale a Tolosa - Dopo la sconfitta da parte dei Franchi nel 507 concentrano il regno in Spagna, fissando la capitale a Toledo

ai Burgundi viene permesso, allo stesso titolo, di stabilirsi nella Gallia orientale, ove si uniscono agli abitanti gallo-romani contro gli Unni. La loro capitale è fissata a Worms.

429. I Vandali, dopo avere attraversato la Gallia e la penisola iberica, sbarcano in Africa e danno vita a un regno indipendente entro i confini dell’Impero - Nel 455 anch’essi invadono l’Italia e saccheggiano Roma

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Le principali linee di migrazione dei popoli barbarici tra fine sec. IV e inizi sec. VLe principali linee di migrazione dei popoli barbarici tra fine sec. IV e inizi sec. V

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Invasioni dei popoli barbarici nei secoli IV e VInvasioni dei popoli barbarici nei secoli IV e V

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III. L’età barbarica

In italia: il significato del 476

con il 476 d.C. viene deposto da un generale erulo (Odoacre) l’ultimo giovane imperatore Romolo Augustolo. Ciò non significò subito la fine dell’Impero d’Occidente, ma la vacanza della sede imperiale: Odoacre governa l’Italia in apparenza come funzionario dell’imperatore Zenone, ma in realtà come principe indipendente.

i regni germanici già attivi in Spagna e in Gallia (Visigoti, Burgundi, Franchi) diventano completamente indipendenti, quando lo erano già di fatto

pretesa degli Eruli, che rappresentavano il partito di maggioranza nell’esercito, di reggere le sorti dell’Occidente.

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III. L’età barbarica

In italia: il significato del 476

il fallimento dell’amministrazione statale lascia il posto a quella ecclesiastica, che rispecchia l’organizzazione imperiale:

papa Leone I (440-61) su incarico di Valentiniano III negozia con Attila, re degli Unni, nel 452 e con Genserico, re dei Vandali, nel 455, quando questi entra a Roma e la saccheggia

Leone I, come vescovo di Roma, afferma il primato del soglio di

Roma, in quanto il suo vescovo, come successore di Pietro, trasmette l’autorità apostolica a tutti gli altri vescovi, che perciò gli sono subordinati

la Chiesa eredita anche il sistema giudiziario imperiale e ne fa la base su cui si sviluppa l’antico diritto canonico

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III. L’età barbarica

Ostrogoti inviati in Italia dall’imperatore Zenone per debellare Odoacre

Teodorico (454 ca.- Ravenna 526), re degli Ostrogoti (474-526) è intriso di cultura romana, ottiene da Zenone i titoli di patricius romanus, magister militum e consul

autorizzato a trasferirsi in Italia, sconfigge Odoacre sull’Isonzo e a Verona (489), quindi sull’Adda e infine espugna Ravenna nel 493

governa una vasta formazione territoriale: Italia, Norico, Rezia, Pannonia e Dalmazia

nuova organizzazione statuale: ai Romani l’amministrazione civile e ai Germani l’esercito, con pacifica convivenza ma senza fusione tra le due popolazioni

si considera erede degli imperatori d’Occidente: si circonda di consiglieri romani, tiene buoni rapporti con la Chiesa di Roma

istituisce stretti rapporti, anche parentali, con altri regni romani-barbarici: Visigoti, Burgundi, Vandali, Franchi

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I regni germanici alla morte di Teodorico (493-526)

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III. L’età barbarica

Edictum Theoderici: problemi di attribuzione

forse appartiene alla stagione dei Visigoti di Gallia, emanato verso il 460 da re Teodorico II (426-466, re dal 453, fratello e predecessore di Eurico)

vi sono tuttavia indizi della sua “italianità”: tracce della sua sopravvivenza nella prassi italica dell’alto Medioevo

si applica con valore territoriale ai Goti e ai Romani le fonti normative, condensate nei 154 capitoletti che lo

compongono, sono romane (codices gregoriano, ermogeniamo e teodosiano + Novelle post-teodosiane) e giurisprudenziali (epitomi: Sentenze di Paolo e Istituzioni di Gaio).

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III. L’età barbarica

Edictum Theoderici: problemi di attribuzione

titolo di Edictum richiama gli atti dei magistrati provinciali, con cui si promulgavano nelle province le leges imperiali: il testo promulgato non è quindi “legge”, ma è vulgatio = pubblicazione, diffusione e adattamento dei principi sanciti dal diritto, ma il diritto in sé non risiede nel testo

non si conosce alcun manoscritto completo: quello rinvenuto nel sec. XVI dall’erudito Pierre Pitou, che ne curò l’edizione a stampa, è andato smarrito

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III. L’età barbarica

Crisi post-teodoriciana e guerra greco gotica:

a Teodorico succede nel 526 il giovane nipote Atalarico

si accentua la distanza tra l’Italia e Bisanzio a causa della persecuzione contro gli Ariani lanciata dall’imperatore Giustino dal 523 dopo l’accordo con la Chiesa di Roma, cui fanno seguito, da parte degli Ostrogoti e in misura crescente, ritorsioni nei confronti dei Romani italici e del papato

535-553: guerra greco-gotica

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IV

Regni germanici in OccidenteRegni germanici in Occidente

e leggi romano-barbarichee leggi romano-barbariche

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IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche

personalità e territorialità del diritto: nozione

il regno visigoto da Tolosa a Toledo: la Lex Visigothorum e la Lex Romana Visigothorum

conversione al cattolicesimo con re Recaredo (586-601): nel III concilio di Toledo, organizzato dal vescovo cattolico Leandro ma tenuto per volontà del re nel 589, si stabilirono i principi del nuovo credo religioso del regno visigoto e del suo sovrano, che giura fedeltà alla nuova religione in una dichiarazione solenne

dal probabile Editto di Teodorico II al c.d. “codice euriciano”

• primo nucleo della Lex Visigothorum risale al “codice” promulgato dal re visigoto Eurico (466-485) intorno al 475-76, rinvenuto in un codice palinsesto

• non è concepito come redazione scritta di consuetudini e pratiche “nazionali”, ma come legge formulata dal re assieme ai maggiorenti del regno alla maniera delle costituzioni imperiali

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• grazie alla preparazione nel campo del diritto romano posseduta dagli esperti incaricati da Eurico di redigere il testo legislativo, in esso si percepiscono istanze diffuse di una diretta influenza romanistica

• ha valore territoriale, e non personale, entro il regno visigoto di Gallia, con capitale Tolosa

• viene in seguito promulgata nel 654 da Recesvindo per il regno visigoto di Spagna, con capitale Toledo dagli inizi del sec. VI

• benché rivolta in primo luogo ai Goti, favorisce la pacifica convivenza tra i 2 gruppi regolando i rapporti tra Germani e Romani e facilitando il concreto ingresso dei primi nella “romanità”

IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche

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Lex Romana Visigothorum

• fatta redigere da Alarico II nel 506 (nota come Breviarium Alaricianum) e destinata ai suoi sudditi romani: leges (estratti dal codice Gregoriano, Ermogeniano e teodosiano) e iura (Liber Gai, Pauli sententiae, libri responsorum di Papiniano)

• fonti analoghe a quelle dell’Editto di Teodorico e della Lex Romana Burgundionum, ma sono citate espressamente e il materiale utilizzato è più ampio

• la LRV viene abrogata da Recesvindo (654) con la promulgazione dei Liber Iudiciorum (12 libri come il Codice giustinianeo, ma prevale il diritto consuetudinario visigoto su quello romano)

• alcuni studiosi considerano la LRV uno strumento scolastico di formazione dei giuristi

IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche

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il diritto romano dei Visigoti rimane la fonte principale di conoscenza del diritto volgare occidentale del V sec., l’ultimo secolo dell’Impero romano d’Occidente, e rimane la fonte principale del Diritto Romano tra VI e XI sec. nei regni germanici che prendono il posto dell’Impero d’Occidente

IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche

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Regno burgundo: lex Burgundionum, lex romana-burgundionum

Burgundi si stabiliscono in via definitiva più a sud (Borgogna) rispetto al primo stanziamento lungo il medio corso del Reno: sono stretti tra Visigoti a ovest, Franchi a nord e Ostrogoti a est (fine V secolo) - Sono poi sconfitti dai Franchi nel 532

re Gundobado (473-516) emana due raccolte di leggi:

1. lex Burgundionum (detta anche Lex Gundobada, Loi Gombette, Libro delle Costituzioni) pubblicata in diverse parti tra 483 e 516: si tratta di una raccolta soprattutto di norme consuetudinarie burgunde ed è formalmente indirizzata ai soli Burgundi, ma con molte norme rivolte anche a Burgundi e Romani; quindi con validità non strettamente personale

IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche

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2. lex Romana Burgundionum: emanata in 180 capitoli a inizi VI sec., è derivata dalla medesime fonti utilizzate dalla LRV, benché ridotte, parafrasate e volgarizzate

detta anche lex Papinianus: poiché in alcuni mss. seguiva la LRV, si pensava che fosse una continuazione del frammento di Papiniano che concludeva tale collezione

IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche

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dalla Gallia romana al Regno franco

le stirpi dei Ripuarii e dei Camavi vengono assoggettate ai Franchi Salii

i Franchi battono nel 507 i Visigoti, che si ritirano in Spagna, e nel 532 i Burgundi, e così estendono il loro dominio sull’intera Gallia

i Franchi non ricorrono al doppio strato normativo (legge germanica + legge romano-germanica), ma valorizzano il patrimonio di consuetudini:

• tra i complessi normativi più antichi vi è il Pactus legis salicae (VIII sec. ca.), che nel nucleo primitivo risale forse ai tempi di Clodoveo (465-511, re dal 481)

• ricchezza norme che fissano compositiones pecuniarie quali sanzioni dei reati penali

• tipicità dei popoli germanici per risarcire i danneggiati evitando faide familiari

IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche

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V

I Longobardi in ItaliaI Longobardi in Italia

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V. I Longobardi in Italia

In ItaliaIn Italia Giustiniano muore nel 565Giustiniano muore nel 565

Invasione dei Longobardi da autunno 568/primavera 569Invasione dei Longobardi da autunno 568/primavera 569

Alboino, Clefi, interregno e autonomia dei Alboino, Clefi, interregno e autonomia dei ducesduces (574-584). (574-584). con re Autari (eletto nel 584), all’inizio del sec. con re Autari (eletto nel 584), all’inizio del sec. VII VII d.C. l’Italia d.C. l’Italia

centro-settentrionale assume anch’essa la struttura di un centro-settentrionale assume anch’essa la struttura di un regnumregnum germanico con capitale Verona - Milano - Paviagermanico con capitale Verona - Milano - Pavia

assume titolo di assume titolo di FlaviusFlavius (per Paolo Diacono gli sarebbe stato (per Paolo Diacono gli sarebbe stato attribuito dai suoi elettori attribuito dai suoi elettori ob dignitatemob dignitatem))

ottiene dai duchi la cessione di metà dei beni fiscali locali, ottiene dai duchi la cessione di metà dei beni fiscali locali, ponendoli sotto l’amministrazione di un gastaldo di nomina regiaponendoli sotto l’amministrazione di un gastaldo di nomina regia

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V. I Longobardi in Italia

Organizzazione pubblicaOrganizzazione pubblica

la territorializzazione (organizzata in base alla distribuzione dei la territorializzazione (organizzata in base alla distribuzione dei clan familiari, le clan familiari, le faraefarae))

i ducati e i duchi (i ducati e i duchi (ducesduces))

ducato di Benevento = ducato di Benevento = Langobardia minorLangobardia minor: frattura irreversibile tra : frattura irreversibile tra Nord e Sud della penisolaNord e Sud della penisola

Con lo stanziamentoCon lo stanziamento (a macchia di leopardo) dei Longobardi in Italia (a macchia di leopardo) dei Longobardi in Italia si spezzano: l’unità territoriale, religiosa, normativasi spezzano: l’unità territoriale, religiosa, normativa

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La suddivisione dell’Italia durante le fasi iniziali della conquista longobarda (569-584) e alla fine del secolo VII

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V. I Longobardi in Italia

Editto di Rotari (novembre 643; 388 capitoli)Editto di Rotari (novembre 643; 388 capitoli)

Rotari, re dal 637Rotari, re dal 637 al 652 al 652, conquista , conquista la la Liguria,Liguria, la la Lunigiana, il caposaldo Lunigiana, il caposaldo friulano di Oderzo e recupera l’Emilia sino alfriulano di Oderzo e recupera l’Emilia sino al fiume fiume Scoltenna Scoltenna (Panaro) (Panaro)

““Il re Rotari redasse in una serie di articoli Il re Rotari redasse in una serie di articoli scrittiscritti le leggi dei Longobardi, le leggi dei Longobardi, che si conservavano soltanto che si conservavano soltanto attraverso la memoria e l’usoattraverso la memoria e l’uso, e ordinò di dare , e ordinò di dare al codice il nome di al codice il nome di EdittoEditto” (P. Diacono, ” (P. Diacono, Historiae LangobardorumHistoriae Langobardorum, IV, , IV, 42)42)

EdittoEditto: consapevole richiamo al modello statuale bizantino perché:: consapevole richiamo al modello statuale bizantino perché:

è una compilazione legislativa scrittaè una compilazione legislativa scritta

è scritta in latinoè scritta in latino

è espressione della sovranità regia e recupera il titolo della normativa è espressione della sovranità regia e recupera il titolo della normativa emanata dai re ostrogoti / visigotiemanata dai re ostrogoti / visigoti

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V. I Longobardi in Italia

Editto approvato a Pavia davanti al popolo in armi alla fine della guerra approvato per gairethinx. Due interpretazioni:

1. thinx = conventus + gaire = lancia2. thinx = cosa/bene ceduto + gar = rafforzativo

atto formale di trasferimento del patrimonio a fini molteplici:- di successione mortis causa (e tale da surrogare il testamento, non

conosciuto quale atto di istituzione di erede)- di manomissione servile- di solenne dimissio dell’Editto dalle mani del re al popolo in armi

riunito nella capitale (eredità preziosa ceduta dal re ai suoi guerrieri/arimanni)

non si configura quindi su base “pattizia”, ossia sul consenso collettivo del popolo dato alla formalizzazione scritta della lex

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V. I Longobardi in Italia

due masse normative:

1. consuetudini e regole tradizionali fatte raccogliere da Rotari (cawarfide 1. consuetudini e regole tradizionali fatte raccogliere da Rotari (cawarfide - formula introduttiva - formula introduttiva Si quisSi quis))

2. decisioni sovrane formulate con l’ausilio di 2. decisioni sovrane formulate con l’ausilio di primati iudicesprimati iudices: delitti di : delitti di lesa maestà; norme ove il re precisa di avere elevato il valore delle lesa maestà; norme ove il re precisa di avere elevato il valore delle compositionescompositiones pecuniarie pecuniarie

altri re legislatori:altri re legislatori:• Grimoaldo, 668Grimoaldo, 668 9 cap. (+ 9 cap. (+ Origo gentis LangobardorumOrigo gentis Langobardorum))• Liutprando, 712-744Liutprando, 712-744 153 cap.153 cap.• RachiRachiss, 745-746, 745-746 12 cap. 12 cap.• Astolfo, 750 e 755Astolfo, 750 e 755 22 cap.22 cap.

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L’Italia durante il regno di Astolfo (749-756) e alla fine del regno longobardo (774)

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VI

Il diritto longobardoIl diritto longobardo

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VI. Il diritto longobardo

Caratteri generaliCaratteri generali materialità (non si presuppongono concetti astratti di colpa – materialità (non si presuppongono concetti astratti di colpa –

dolo – intenzione)dolo – intenzione) mancanza di astrazione (si presuppongono soltanto casi concreti mancanza di astrazione (si presuppongono soltanto casi concreti

e specifici)e specifici) simbolismo: simbolismo: launechildlaunechild = controprestazione di valore simbolico = controprestazione di valore simbolico

rispetto alla donazione con l’effetto di rendere irrevocabile, rispetto alla donazione con l’effetto di rendere irrevocabile, quindi quindi firmumfirmum, l’atto di , l’atto di lliberalità evitando ripensamenti e iberalità evitando ripensamenti e donazioni multipledonazioni multiple

ProprietàProprietà proprietà collettiva proprietà collettiva e proprietàe proprietà familiare (la familiare (la curtiscurtis))

SuccessioniSuccessioni successione legittima (successione legittima (solus Deus haeredem facere potestsolus Deus haeredem facere potest)) verso il testamento: verso il testamento: donatio pro animadonatio pro anima

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VI. Il diritto longobardo

Diritto “penale”

processo di tipo ‘accusatorio’: lo iudex è semplice arbitro del confronto fra attore e convenuto

composizioni pecuniarie rispecchiano la gravità del reato e la gerachia sociale, con un dettaglio maggiore delle altre leggi germaniche - in vari casi vanno per metà ai privati e per metà alla curtis regia (ossia l’erario)

il guidrigildo (il “prezzo del corpo”): in origine era il riscatto dalla pena di morte, poi diviene il massimo livello della pena equivalente al valore del proprio status personale

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VI. Il diritto longobardo

Diritto processuale: oralità, simbolismo

obiettivo del processo non è l’accertamento della verità, ma la composizione del conflitto per ripristinare la pace mediante un procedimento probatorio basato sul giuramento o sul duello (avversato da Liutprando e preferito da Rotari soltanto per le cause meno gravi)

ordalia – iudicium dei: lo scopo è di individuare un vincitore mediante un rituale predeterminato di cui lo iudex è garante

Lo iudex non è chiamato a valutare nel merito né i fatti né le pretese dell’attore

concetto di purgazione: onere della prova spetta al convenuto

con il passaggio al sec. VIII si afferma il ricorso alla testimonianza (per influenza della Chiesa) e alla prova documentale (benché spesso garantite da un giuramento di conferma)

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VI. Il diritto longobardo

Persone

inspectio corporis davanti all’assemblea: non esiste una maggiore età fissata per legge per essere ammessi tra i liberi longobardi in grado di partecipare all’esercito

condizione della donna: soggetta al mundio = potestas esercitata sulla donna e appartenente a chi ne versa il prezzo a colui che la detiene entro la famiglia di origine (mundoaldo)

al mundio sono soggetti anche gli aldii = semiliberi provenienti da manomissioni informali e da prede di guerra

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VI. Il diritto longobardo

Matrimonio: per ratto / per prezzo dalla compravendita della donna alla compravendita del mundio (si

afferma anche principio del consensus) sponsali (definizione assetti patrimoniali e promessa di nozze) –

traditio della sposa – subarrhatio anulo (consegna di un anello alla sposa)

donazioni matrimoniali:1. alla donna:

A. agli sponsali: meta (apporto maritale concordato agli sponsali in seguito a

trattative seguite da un accordo solenne)B. dopo la prima notte: morgincap / morgengabe

(1/3 poi 1/4 delle sostanze del marito)2. al marito: faderfio

(beni assegnati alla sposa dalla famiglia di origine come corredo di oggetti mobili, ma poi anche costituiti da una porzione del patrimonio paterno, così da escluderla da pretese ereditarie)

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VI. Il diritto longobardo

La materia contrattuale: sistema romano giustinianeo: tipicità contrattuale; controllo statale

sull’autonomia privata (insinuatio) assenza di una elaborazione teorica unitaria del consensus come fonte

d’obbligazione progressiva affermazione dell’instrumentum scritto: non hanno

contratti propri e si adattano a usare quelli di tradizione romana

Nell’alto medioevo: atipicità distorsione degli schemi tradizionali

Diritto germanico: obbligazioni da fatto illecito: misura della gravità della rispettiva colpa

e dell'entità delle conseguenze che ne derivano, risarcite per via pecuniaria

obbligazioni da atti privati solenni (manomissione servi)

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VII

Il secolo VIII:Il secolo VIII:

Longobardi, Franchi Longobardi, Franchi

e vescovi di Romae vescovi di Roma

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VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

L’ultimo secolo longobardo (VIII secolo) l’Editto di Liutprando (712-744): verso la sua “cristianizzazione”

(consenso matrimoniale; monomissioni servili in chiesa; norme per il clero)

evoluzione del Regno longobardo in un ordinamento unitario a base territoriale: eliminazione delle distinzioni su base etnica

La politica del papato: la reazione all’iconoclastia scatenata da Leone III Isaurico

Da Rachis ad Astolfo: attacco all’Esarcato e conquista di Ravenna nel 752 ( fondazione

monasteri di Nonantola, Monte Amiata, S. Giulia)

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VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

Papa Stefano II e il rapporto privilegiato con i Franchi

732: Carlo Martello ferma gli Arabi a Poitiers

751: Pipino il Breve (715-768), figlio di Carlo Martello, viene eletto re dei Franchi si afferma la dinastia dei Carolingi, che succede a quella dei Merovingi

753: consacrazione e unzione solenne di Pipino, con i figli Carlomanno e Carlo, nella cattedrale parigina di St. Denis

viene negoziata la c.d. Promissio carisiaca (dal nome di Querzy-sur-Oise, ove fu ratificata dai grandi del regno): in cambio della legittimazione papale, Pipino si impegna a proteggere la Chiesa e a imporre ad Astolfo la restituzione delle terre usurpate al patrimonio di S. Pietro

754: papa Stefano II si reca in Gallia e ottiene che Pipino inizi le campagne militari contro Astolfo

754-756: 2 discese in Italia dei Franchi; sconfitto Astolfo, al papa sono consegnate quale donazione ai beati Pietro e Paolo i territori di Esarcato e Pentapoli e numerose città umbre e marchigiane

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Il regno dei Franchi alla fine della dinastia dei Merovingi (metà VIII sec.)

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VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

Carlo Magno Rex Langobardorum et patricius Romanorum (774)

il patrimonium Sancti Petri: primo nucleo dei futuro stato territoriale della Chiesa. Si perfeziona con le donazioni rinnovate da Carlo Magno al pontefice aventi ad oggetto Esarcato e Pentapoli (ex territori bizantini)

promissio carisiaca, constitutum Constantini (elaborato in ambiente romano dopo la metà del secolo VIII e tramandato all’interno delle decretali pseudoisidoriane): si legittimano le pretese della Chiesa ad esercitare una giurisdizione territoriale tendente a coincidere con l’intera penisola

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VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

Carlo Magno imperatore (800)

ambiguità della cerimonia di incoronazione

pace di Aquisgrana (812): Sacro Romano Impero e Impero Bizantino si dividono l’eredità dell’Impero Romano d’Occidente e d’Oriente

il mito dell’Impero che rivive con Carlo Magno è quello verticistico dell’Impero giustinianeo

rinascenza carolina (Scuola Palatina) e politica per l’istruzione (Capitolare Olonese di Lotario, 825)

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L’impero carolingio al tempo di Carlomagno (768-814)

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VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

strutture del regno carolingio: si estendono all’impero con una concezione patrimoniale

re, corte, conti-comitati, marchesi-marche, missi dominici, scabini

giuramento di fedeltà al re raccolto dai missi e banno

“ambiguità” delle istituzioni nell’Europa costruita dai Franchi

età della personalità del diritto

compresenza di diverse leges e consuetudini nazionali all’interno di un medesimo ordinamento giuridico

professiones iuris: si dichiara la legge che si desidera seguire al momento di compiere di atti giuridici, corrispondente al diritto del popolo cui si appartiene

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VIII

Impero carolingio e capitolariImpero carolingio e capitolari

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VIII. Impero carolingio e capitolari

774. Carlo Magno conquista regno longobardo

800. Nella notte di Natale papa Leone III, a Roma, incorona Carlo Magno imperatore dei Romani

rinnovo dell’impero romano con contorni di universalità e sacralità in contrapposizione al mondo bizantino

apporto della Chiesa di Roma si legittima la Translatio Imperii da Roma > a Costantinopoli > ad

Aquisgrana

apporto del re dei Franchi La Chiesa, nella sua organizzazione e disciplina interna, viene guidata e

protetta dal potere regio (ideologia già costantiniana)

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VIII. Impero carolingio e capitolari

Capitolari

già Astolfo, pubblicando le norme edittali del marzo 750, dichiara di volerle in capitulare affigere

ma già Pipino il Breve emana un capitolare nel 744 (quindi prima dell’unzione regia del 751) in seguito a un concilio convocato a Soissons

Capitolari

atti giuridici dell’impero carolingio, di solito suddivisi in articoli (capitula), emanati dai re con la partecipazione dei grandi, tra cui i vescovi, oppure emanati dagli stessi vescovi per le proprie diocesi con lo scopo di fare conoscere misure legislative e amministrative

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VIII. Impero carolingio e capitolari

una partizione tradizionale, basata sui contenuti, distingue tre grandi categorie di capitolari:

1. Capitularia mundana

Capitularia missorum = Capitularia specialia

Capitularia legibus addenda = Capitularia specialia

Capitularia per se scribenda = Capitularia generalia

2. Capitularia ecclesiastica

3. Capitularia mixta

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VIII. Impero carolingio e capitolari

una partizione basata invece sull’autorità che li emana distingue due categorie di capitolari:

1. Capitula episcoporum (disposizioni deliberate nei concilii)2. Capitula regis (disposizioni deliberate nelle assemblee del regno)

si valorizza così l’analogia tra le due serie normative, basata sui caratteri formali, e il parallelismo tra autorità civile e religiosa, impegnate entrambe nella formulazione di provvedimenti legislativi e amministrativi destinati a governare la societas christiana sul piano sia temporale che spirituale

ambiguità delle istituzioni nell’Europa costruita dai Franchi

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VIII. Impero carolingio e capitolari

i re franchi pretendono il diritto di emanare leggi senza il consenso del popolo per tutti i propri sudditi, e quindi indipendentemente dalla nazionalità di questi, con l’adesione dei grandi laici ed ecclesiastici del regno

modello del diritto romano imperiale

non esistono raccolte ufficiali di capitolari e la loro tradizione è affidata a raccolte private e alla trasmissione orale:

collezione di Ansegiso (abate di Fontenelles): raccoglie tra 826 e 827 una serie di capitolari di Carlo Magno e Ludovico I suddivisa in 4 libri, articolati in 2 sezioni di argomento temporale ed ecclesiastico

parte di essi vennero recuperati attraverso le raccolte miste di origine ecclesiastica, che spesso ne strumentalizzarono i testi

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VIII. Impero carolingio e capitolari

802. Dieta generale di Aquisgrana: aggiornamento e riscrittura delle leggi nazionali promossa da Carlo Magno

riforma modellata su 2 pilastri: ius vetus delle antiche leggi popolari

ius novum dei capitolari

sancisce obbligo per i giudici di giudicare sempre secondo la legge scritta per evitare arbitrii e discrezionalità

i Capitolari rappresentano un diritto territoriale generale in contrapposizione ai diritti tribali personali

un primo modello di ius commune: Agobardo, vescovo Lione († 840), propone a Ludovico I di adottare la legge personale della stirpe dell’imperatore (e quindi salica) come legge che assuma il valore di norma generale vincolante per tutti i sudditi

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VIII. Impero carolingio e capitolari

funzione delle assemblee

sino circa alla metà del sec. IX le diete imperiali sono luoghi di semplice pubblicazione di norme di legge discendenti dal solo volere del sovrano

la promulgazione orale è fase costitutiva del diritto ed è la base per la sua accettazione ufficiale e la sua diffusione nei territori dell’impero

in seguito, per l’indebolimento della monarchia, la suddivisione dei regni e la crescita del potere dell’aristocrazia, le norme sono sottoposte all’approvazione e al consenso dell’aristocrazia laica ed ecclesiastica

riemerge un modello pattizio di formulazione delle norme

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VIII. Impero carolingio e capitolari

La tradizione italica dei capitolari

capitolari generali emanati dai re franchi sono validi e applicati anche in Italia, che dispone di una serie autonoma e specifica di capitolari

832: Lotario I raccoglie un primo nucleo di norme emanate da Carlo e Ludovico I promulgandole in occasione di una dieta generale a Pavia

primo nucleo del Capitulare Italicum = norme emanate dai Carolingi a integrazione dell’Editto longobardo, che poi dopo il Mille compaiono come appendice stabile all’Editto e sono incrementate da alcune costituzioni di imperatori germanici sino alla metà del sec. XI (Liber Papiensis)

alle norme dell’Editto longobardo è riconosciuto un valore territoriale dai Carolingi, e tale valore viene esteso alle aggiunte fatte da loro stessi sotto forma di capitolari validi specificamente per il Regno longobardo

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VIII. Impero carolingio e capitolari

Capitolari italici

56 capitolari emanati dal 776 all’898

sono compresi tra il regno di Carlo Magno (774-814) e quello di Berengario I (898-915)

48 capitolari emanati dai diversi Carolingi (da Carlo Magno a Carlo il Calvo) tra il 776 e l’876

7 capitolari emanati da alcuni fra i re d’Italia tra l’889 e l’898 (Guido di Spoleto, Arnolfo di Carinzia, Lamberto di Spoleto, Berengario I del Friuli)

1 capitolare di tradizione incerta

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VIII. Impero carolingio e capitolari

Valutazione complessiva

Capitolari:

opera legislativa intensa in ogni campo, ma non una grande opera, mancante spesso di organicità e della capacità di perpetuare volontariamente se stessa

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IX

Istituzioni e diritto feudaleIstituzioni e diritto feudale

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IX. Istituzioni e diritto feudale

“La più grande creazione consuetudinaria” (Calasso) non è un diritto territoriale, ma è assimilabile a un diritto di categoria =

regola rete di rapporti concernenti una forma particolare di dipendenza personale

problema terminologico

feudo (appare tra fine sec. IX e inizi X con il significato di beni conferiti a titolo di salario o di stipendio; diventa poi sinonimo di beneficio)

rapporti vassallatico - beneficiari

rapporti feudo - vassallatici

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IX. Istituzioni e diritto feudale

precedenti tardo-romani

patrocinium = vincolo di dipendenza personale tra padrone (latifondista) e contadino a sfondo pubblicistico

commendatio = sistema particolare di instaurare un vincolo di patrocinium (si concede una terra a un dipendente soltanto per il tempo del servizio; da restituire al momento di cambiare patronus)

buccellarii = milizie private al servizio di potentes, attestate nel mondo visigoto e gratificate con “doni” e mezzi di sussistenza temporanei (da restituire al momento di cambiare padrone)

effetto del clima di insicurezza in età tardo antica + debolezza del potere pubblico

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IX. Istituzioni e diritto feudale

elementi costitutivi

1. fidelitas (auxilium, consilium): elemento soggettivo = nuova forma assunta dal rapporto di subordinazione personale (gasindi nel mondo longobardo)

2. beneficium: elemento oggettivo = concessione patrimoniale, personale e revocabile, cui si accompagna una crescita del livello sociale dei vassi la “verticalità” del rapporto senior / vassus è bilanciata dalla reciprocità degli obblighi

3. immunitas: in casi particolari, il rapporto feudale è accompagnato dall’esenzione del vassallo dalla soggezione alla iurisdictio, bannitio e districtio dell’imperatore, che egli esercita direttamente nell’ambito del territorio che gli viene concesso in beneficio sono soprattutto enti ecclesiastici

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prima testimonianza scritta di un atto di commendatio (giuramento di fedeltà + omaggio, nella forma di immixtio manuum) da parte del duca di Baviera Tassilone verso il re dei Franchi Pipino e i suoi figli (757)

benefici = concessioni personali, revocabili e non ereditarie, benché di norma prolungate per l’arco della vita del concessionario

mancano atti scritti di omaggio tradizione orale notizie talvolta in cronache e in fonti narrative, riportate come notizie indirette, e soltanto in seguito in documenti sciolti: da inizi sec. XII in area italica e dal sec. XIII in area francese

tradizione orale: concessioni beneficiarie mancano della firmitas (irrevocabilità) e della stabilitas (immutabilità) garantite da una charta negoziale

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nel sec. IX non si è ancora verificata una piena integrazione tra elemento personale (giuramento di fedeltà + omaggio) e patrimoniale (beneficio, conferito tramite investitura)

Capitolare di Lotario I in vista di una spedizione militare in Corsica contro i Saraceni (825): vassi regi risultano distinti tra:

- vassi che servono a Palazzo (austaldi)- vassi residenti su terra propria- vassi residenti su terre beneficiarie

Capitolari e costituzioni imperiali in materia feudale

1. Capitolare di Quierzy (14-16 giugno 877)

2. Constitutio de feudis / Edictum de beneficiis (28 maggio 1037)

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1. Capitolare di Quierzy (14-16 giugno 877)1. Capitolare di Quierzy (14-16 giugno 877)

emanato dall’imperatore Carlo il Calvo (823-877) prima di effettuare una spedizione militare in Italia per contrastare il nipote Carlomanno

giunto in una duplice redazione, è importante poiché per la prima volta viene sancito formalmente il principio dell’ereditarietà dei benefici

uno degli articoli, infatti, stabilisce le modalità di successione in caso di morte di un conte, al figlio del quale potrà essere trasferita la carica pubblica (honor) detenuta dal padre assieme ai benefici ad essa connessi

un altro articolo consente pure che i fideles dell’imperatore che volessero entrare in convento alla morte di questi possano trasferire i propri honores (ossia i benefici e le eventuali cariche pubbliche) al loro figlio oppure a un altro congiunto, purché sempre idoneo al servizio nei ranghi dei pubblici funzionari.

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22. . Constitutio de feudisConstitutio de feudis / / Edictum de beneficiisEdictum de beneficiis (28 maggio 1037) (28 maggio 1037)

emanata dall’imperatore Corrado II il Salico (990-1039) durante l’assedio di Milano, soprattutto come arma politica per attirare dalla propria parte i vassalli minori contro l’irriducibile e potente vescovo Ariberto d’Intimiano

tale provvedimento oltrepassò tuttavia il motivo contingente diventando un atto fondamentale nell’evoluzione del diritto feudale e un ulteriore momento di sviluppo rispetto alle norme sull’ereditarietà dei benefici stabilite da Carlo il Calvo nell’877

con tale atto Corrado II fissava alcuni principi basilari:

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1. i vassalli – e in particolare quelli dipendenti da vescovi, abati, badesse, marchesi, conti e da tutti coloro che detengono benefici tratti da terre del fisco pubblico oppure dai patrimoni delle chiese – non avrebbero perduto i rispettivi benefici senza che fosse accertata con sicurezza una loro colpa grave e venendo sempre giudicati da una curia di pari;

2. in caso di richiesta di un giudizio di appello, di questo sarebbe stato competente il tribunale imperiale;

3. quanto ai vassalli minori, le eventuali cause dovevano essere definite dinanzi ai rispettivi seniores oppure dinanzi a un messo imperiale;

4. si stabilisce la discendenza in linea maschile per gli eredi dei vassalli defunti (è una garanzia nella prestazione del servizio militare);

5. i seniores non possono permutare i benefici conferiti ai propri vassalli, né cederli a titolo di precaria o livello, senza il consenso dei vassalli stessi;

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così formulata, la Constitutio de feudis mina alla base il potere dei grandi feudatari laici ed ecclesiastici ridando un certo prestigio all’autorità imperiale, alla quale vengono sottoposte tutte le controversie tra vassalli maggiori e vassalli minori.

la Constitutio fonda la configurazione del beneficio come diritto reale, stabilizzando nel possesso delle terre beneficiarie tutti i vassalli

si allenta il rapporto sinallagmatico in seguito all’indebolimento del dovere alla controprestazione del servizio armato = il vassallo è tenuto a una fidelitas dal contenuto soprattutto negativo, quale dovere di astenersi da comportamenti lesivi della persona, dell’onore o del patrimonio del senior

il feudo arriva così a configurarsi come diritto reale condizionato dalla sola fedeltà al senior: la tendenza è quella dell’assimilazione del beneficio precario alla proprietà

translatio dominii utilis proprietate retenta: teoria del dominio diretto e del dominio utile

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Libri FeudorumLibri Feudorum: motivazioni: motivazioni

influenza delle curie lombarde, e quindi di ambienti di pratici del diritto, soprattutto giudici (che sono anche consoli)

rielaborazione congiunta di costituzioni di Corrado II, Lotario III e poi di Federico I in materia di ereditarietà e alienazione dei benefici e di pace pubblica

influenza di giuristi dotti  

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Libri FeudorumLibri Feudorum: redazione: redazione

ordinati secondo Libri e Titoli sul modello delle partizioni giustinianee

predisposti e interpretati alla luce del Diritto Romano, come p. es. per problemi di successione legittima (già fissati nella Nov. 118) o di tutela dei minori

l’l’Edictum de beneficiisEdictum de beneficiis di Corrado II, sancendo l’ereditarietà dei di Corrado II, sancendo l’ereditarietà dei benefici, favorisce il transito della materia feudale entro un sistema benefici, favorisce il transito della materia feudale entro un sistema giuridico che necessita di categorie romanistiche per governarne il quadro giuridico che necessita di categorie romanistiche per governarne il quadro complessivo che ne deriva e inserirlo in uno schema interpretativo coerente complessivo che ne deriva e inserirlo in uno schema interpretativo coerente e razionale, benché il rapporto di soggezione feudale sia estraneo alla e razionale, benché il rapporto di soggezione feudale sia estraneo alla categorie formali del Diritto Romanocategorie formali del Diritto Romano

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le tre redazioni dei le tre redazioni dei Libri FeudorumLibri Feudorum

1) 1) Compilatio antiquaCompilatio antiqua

risale a metà sec. XII o poco dopo, verosimilmente realizzata in ambiente milanese (o forse pavese, per la parte più antica), con materiali che nel nucleo più antico risalgono a fine XI-inizi XII sec.

detta anche compilatio Obertina, per le due lettere di argomento feudistico indirizzate al figlio Anselmo dal giudice milanese Oberto dall’Orto, che risalgono probabilmente agli anni 1154-58; con la II lettera si chiude la compilazione; entrambe sono dedicate a illustrare le consuetudini feudali osservate nel foro di Milano

è tramandata in almeno 7 codici, manca di divisioni tra libri, titoli, capitoli e pare il frutto dell’unione di vari trattatelli di diritto feudale scritti a partire da fine sec. XI-inizi XII

nel complesso, come la II raccolta detta “ardizzoniana”, appare come un mosaico di tessere provenienti da giudici di varie città lombarde, con prevalenza di Milano e forse di Pavia

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1) 1) Compilatio antiquaCompilatio antiqua

comprende LF 1,1–2,24 (ma non possiede LF 2,6 = epistola di Fulberto di Chartres, e 2,7 = “De nova fidelitatis forma”)

nella parte più antica non si cita una costituzione di Lotario III del 1136, mentre si cita quella di Corrado II del 1037, e sono pure compresi al tit. IX, dopo la I lettera di Oberto dall’Orto, i capitoli di un più antico trattatello De beneficiis attribuibili a Ugo da Gombolò, attest. giudice e console a PV nel 1112, che poi non comp. nella Vulgata. vi sono poi altri apporti, attribuibili a un noto giudice contemporaneo e collega di Oberto, Gerardo Cagapesto, e ad altri giudici della stessa cerchia;

mancano tutti i titoli che nella Vulgata seguono la II lettera di Oberto dall’Orto (LF 2, 25-58) e manca pure l’epistola del vescovo Fulberto di Chartres indirizzata al duca Guglielmo d’Aquitania del 1020 volta a illustrare i contenuti del giuramento di fedeltà da prestarsi al dominus da parte del vasso (che nella Vulgata è il 2,6) e manca anche il successivo 2, 7 “De nova fidelitatis forma”

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2) 2)  Redazione ardizzoniana

così chiamata poiché si riteneva che fosse il testo che ebbe tra le mani il veronese Iacopo d’Ardizzone, allievo di Azzone e di Ugolino Presbiteri, per realizzare la sua Summa feudorum ai primi del sec. XIII (o forse circa nel 1240), che raggiunse notevole fama nel campo della letteratura feudistica

in realtà pare che Iacopo di Ardizzone basò la sua Summa su un testo della redazione ardizzoniana caratterizzato da una diversa struttura e ordine dei capitoli e su un’altra raccolta di norme predisposta da lui stesso

nel testo sono aggiunti altri capitoli rispetto alla versione obertina e anche alcune costituzioni di Federico I, tra le quali la Constitutio de regalibus (1158 = LF 2,55)

soltanto sui mss. che seguono la versione ardizzoniana si trova l’apparato di glosse di Pillio, rimasto incompleto, compilato probabilmente a Modena in una fase tarda della sua vita tra fine sec. XII e primi XIII

è probabilmente la pratica anche di questioni e di consulte giudiziarie che spinge Pillio a dedicarsi alla materia feudale

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2)  Redazione ardizzoniana2)  Redazione ardizzoniana

con la redazione ardizzoniana la materia feudistica passa dalle mani dei langobardisti a quelle di romanisti come Pillio, che compone pure una Summa ai LF

a Pillio si deve la definizione del diritto reale del vassallo sul beneficio, ossia la configurazione dogmatica precisa dell’elemento patrimoniale, ed egli è il primo a fissare la ripartizione della proprietà in dominio diretto (nuda proprietà) e dominio utile (diritto reale su cosa altrui)

prima enunciazione della teoria del dominio diviso applicata ai benefici, in rapporto a situazioni possessorie caratterizzate da autonomia gestionale e piena disponibilità dei frutti della terra; situazioni possessorie elevate, nella pratica, a livello di piena proprietà

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3)  Vulgata o accursiana3)  Vulgata o accursiana

la versione rimasta nell’uso ordinario dei pratici e dell’accademia, glossata da Accursio, e per tramite di Ugolino Presbiteri, allievo di Giovanni Bassiano (come riferisce Odofredo), inserita nei Libri Legales come appendice (X collatio) alle Novelle

Composta da 2 libri, il I di 28 titoli e il II di 58, il cui testo si sarebbe stabilizzato verso metà ’200 

esiste anche un testo definito come “Protovulgata” (Weimar), attestato in 4 mss., con alcune differenze rispetto a quello poi stabilizzatosi con la glossa accursiana ma lo si può considerare non come un testo non uniforme, ma piuttosto come un prodotto di successive influenze e interventi

Vulgata dell’apparato di glosse = struttura dell’apparato come si è venuta sistemando nelle edizioni a stampa sull’originale supporto formato dalle glosse di Pillio con aggiunte di Iacopo Colombi e quindi di Accursio