Presentazionescioglimentorapportosociale
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UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BERGAMO
LO SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO SOCIALE
NELLE SOCIETÀ DI PERSONEUNITÀ 8
Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2013/2014
LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO VINCOLO SOCIALE
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013
LA MORTE DEL SOCIO (ART. 2284 C.C.)
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013
LE RAGIONI DELLA DISCIPLINA
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013
CONSEGUENZA «NATURALE» DELLA MORTE DEL SOCIO (2284-2289 C.C.)
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013
Testo letterale dell’articolo 2284: «gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi».
Cass. Sezione Unite 291/2000: «la domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte dei socio receduto od escluso, ovvero degli eredi dei socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 cod. civ., va proposta noi confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche dotti altri soci».
IL SOGGETTO OBBLIGATO A LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013
LE CLAUSOLE DEROGATORIE DELL’ARTICOLO 2284 C.C.
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013
LA CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE (O ACCRESCIMENTO)
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013
In caso di morte di un socio la partecipazione degli altri si accresce proporzionalmente senza riduzione del capitale: questa clausola è ritenuta valida solo se prevede la liquidazione della quota agli eredi e non se le esclude.
CONTINUAZIONE FACOLTATIVA
gli eredi debbano prestare il loro
consenso per entrare in società
CONTINUAZIONE AUTOMATICA
la morte determina l’automatico
subingresso degli eredi in società
LA CLAUSOLA DI CONTINUAZIONE I
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013
LA DISCUSSIONE SULLA VALIDITÀ CLAUSOLA DI CONTINUAZIONE II
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013
IL RECESSO DEL SOCIO
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RECESSO MOTIVATO DALLA DURATA DELLA SOCIETÀ. QUESTIONI INTERPRETATIVE,
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IPOTESI DI RECESSO PER «GIUSTA CAUSA»
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013
RECESSO «CONVENZIONALE»
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RECESSO IN CASO DI TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI
(2500-TER C.C.)
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013
L’ESCLUSIONE DEL SOCIO (ARTT. 2286-2288 C.C.)
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013
ESCLUSIONE «DI DIRITTO» (ART. 2288, I° CO.)
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L’ESCLUSIONE FACOLTATIVA DEL SOCIO (ART. 2286 C.C.)
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013
L’ESCLUSIONE PER «INADEMPIENZE»
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013
LE ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE «FACOLTATIVA»
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013
LA PROCEDURA DI ESCLUSIONE (ART. 2287 C.C.) I
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LA PROCEDURA DI ESCLUSIONE II
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Nella società in accomandita semplice, in caso di gravi
inadempienze dell'unico accomandatario, l'esclusione dello
stesso può essere deliberata dalla maggioranza dei soci
accomandanti con le modalità di cui all'art. 2286, comma 1,
c.c.
L’ESCLUSIONE DELL’UNICO ACCOMANDATARIO
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Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
I l debito per la liquidazione della quota compete alla società e noni ai soci.
LA LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL
SOCIO USCITO DALLA SOCIETÀ (ART. 2289 C.C.)
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Il socio uscito e gli eredi del socio defunto rispondono nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali sorte sino al giorno in cui si è verificato lo scioglimento.
LA RESPONSABILITÀ POSTERIORE ALL’USCITA DELLA SOCIETÀ
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