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La rete
le reti
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Nuove sfide
diverse opportunità
L 107/2015........
introduce l’ambito come
referente territoriale
nell’organizzazione scolastica
a vari fini giuridici
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RETE DI AMBITO
Una definizione* E’ uno strumento organizzativo di tipo istruttorio
E’ rappresentativo delle istanza delle scuole verso gli uffici dell’amministrazione
Consente il coordinamento istituzionale su materie di interesse comune
Non intacca l’allocazione delle competenze decisorie
Consente di acquisire e valutare in anticipo informazioni utili alle decisioni delle scuole
Scuole in rete nella legge 107, in «Rivista dell’istruzione», n. 3, maggio-giugno2016)
*Avvocato Laura Paolucci (Avvocatura dello Stato)
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Lo strumento giuridico che meglio si presta a realizzare la sinergia di azioni, nel
contesto giuridico descritto nel testo, è la conferenza di servizi di cui all’art. 14 L. n. 241 del 1990. Si tratta di uno strumento di semplificazione amministrativa che ha la
finalità, ponendo obblighi procedimentali, di convogliare e facilitare l’esercizio delle
competenze spettanti agli enti aderenti all’accordo, verso la condivisione di decisioni. Così come l’accordo di collaborazione non dà luogo a un ente nuovo e autonomo, così la conferenza di servizi non costituisce organo collegiale. Si afferma
in giurisprudenza: “La conferenza di servizi non ha natura di organo collegiale, ma
di modalità di semplificazione dell’azione amministrativa, finalizzata, nella sua
accezione decisoria, alla più celere formazione di atti complessi, ossia di atti per la cui formazione è necessario il concorso della volontà di più amministrazioni ovvero
di organi della stessa amministrazione; e che funziona secondo il metodo
deliberativo della discussione e deliberazione tipico degli organi collegiali” (C.
Stato, sez. IV, 11-04-2007, n. 1644).
“La conferenza di servizi (istruttoria e decisoria) non costituisce un organo collegiale, ma solo un modulo procedimentale (organizzativo) suscettibile di produrre un’accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti; tale istituto di carattere generale, disciplinato dalla l. n. 241 del 1990, è precipuamente finalizzato all’assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti dal procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge ed è uno strumento che non comporta modificazione o sottrazione delle competenze, né modificazione della natura o tipo d’espressione volitiva o di scienza che le amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più procedimenti amministrativi connessi o di un solo procedimento nel quale siano coinvolti vari interessi pubblici” (C. Stato, sez. V, 08-05-2007, n. 2107)., n. 2107).
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l’art. 1, comma 66, prevede che, a decorrere dall’a.s. 2016/17, i ruoli del personale Docente siano regionali, articolati in ambiti territoriali e suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto
Gli organici vengono organizzati
in ambiti territorialiIl DPR n° 416 del 31 maggio 1974, articolo 9 aveva previsto il Distretto scolastico
(spesso coincidente con il Comune o il Municipio nelle grandi città) che aveva però un significato territoriale sì, ma fondamentalmente nel senso di «geografico» assai
diverso dall’ambito territoriale
che ha assunto una specifica valenza giuridica
6L 107/2015
Ambiti e organico
L 107/2015
ambiti e organico Co 68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto
del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico
dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali.
L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i
posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il
coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le
convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. *
* Co 65. [...] Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione
organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti
e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale
espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale
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L 107/2015:
ambiti MIUR
Prot. n. 726 del 26 gennaio 2016: Regole di costituzione degli Ambiti Territoriali
Prot. n. 2915 del 15.09.2016 Individuazione delle Scuole Polo per la formazione nelle reti di ambito per la
gestione delle proposte formative e delle risorse finanziarie.
Prot. 00370.07-03-2017 Individuazione Scuole Polo per l’inclusione
USR Lazio
Prot. n. 25308 del 02.08.2016 Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e ss. della legge 13 luglio
2015 n. 107
Prot. n. 33550 del 06/10/2016 Individuazione delle scuole Polo per la formazione nelle reti di ambito per la
gestione delle proposte formative e delle risorse finanziarie. Nota MIUR prot. n. 2915 del 15.09.2016
Prot. n. 34131 del 11.10.2016 Individuazione nelle reti di ambito delle scuole Polo per la formazione, la gestione
delle proposte formative e delle risorse finanziarie. Nota MIUR prot. n. 2915 del 15.09.2016
Prot. n. 6635 del 22-03-2017: Individuazione scuole polo per l’inclusione
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Commi 70-71-72 e 74 art 1 L 107/2015.... ma non solo...: le reti
La L. n. 107 “cita” più volte le reti tra istituzioni scolastiche, oltre i commi che abbiamo citato
Cfr:
criterio di valutazione del DS comma 93 [...] e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole
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E ancora tra le deleghe di cui al comma 181, lett b
1) Formazione iniziale docenti assunti
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione,
nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di
tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione
docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso
l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni
scolastiche di assegnazione;
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E inoltre … deleghe di cui al comma 181, lett g)
2) Diffusione cultura umanistica e artistica
1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di
scuole di ogni ordine e grado, di accordi e
collaborazioni anche con soggetti terzi
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In sintesi
la legge 107/2015
valorizza
e
incentiva
l’organizzazione a rete delle
attività delle scuole
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Comma 70 art 1 L 107/2015
Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti
tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale.
Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate
alla valorizzazione delle risorse professionali,
alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative,
nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse
territoriale,
da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di
un medesimo ambito territoriale, definiti <<accordi di reti>>
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Comma 71 art 1 L 107/2015
Gli accordi di rete individuano:
a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel
rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non
discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di
integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per
insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di
progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di
più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
b) i piani di formazione del personale scolastico;
c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle
proprie finalità;
d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle
decisioni e dei rendiconti delle attività svolte
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Comma 72 art 1 L 107/2015
Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a
carico delle istituzioni scolastiche,
l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio,
pratiche in materia di contributi e pensioni,
progressioni e ricostruzioni di carriera,
trattamento di fine rapporto del personale della scuola,
nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione
della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di
scuole in base a specifici accordi.
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comma 74 art 1 L 107/2015
ambiti e reti: una nuova governance?
Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il
rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
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DPR 275/1999/1
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di
rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie
finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di
amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei
singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e
di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo
prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo,
di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio
di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole
scuole interessate per la parte di propria competenza.
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DPR 275/1999/2
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi
consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato
giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che
prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei
progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del
raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi
poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete
dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove
gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che
intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete
delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
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DPR 275/1999/3
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti
laboratori finalizzati tra l'altro a:
A ) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per
la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche,
esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto
possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale
dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e
di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma
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Reti ex L 107 e reti ex DPR 275/99 elementi comuni (l’ubi
consistam)
La rete è il risultato di un contratto tra istituzioni scolastiche:
l’accordo di rete (comma 70 e comma 71) é una
convenzione di collaborazione tra enti pubblici rientrante
nella previsione dell’art. 15 L.. n. 241/1990:
Disciplina in comune di attività di interesse comune; prevede
• Forma scritta
• Firma digitale
• Giurisdizione del Giudice Amministrativo
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Reti ex L 107 e reti ex DPR 275/99 - elementi comuni (l’ubi
consistam)
• La rete non crea un ente nuovo
• L’accordo di rete non può creare organi nuovi
• L’accordo può individuare strumenti per facilitare decisioni
comuni (conferenza di servizi ex art 14 L. n. 241/1990 smi – fra le tante, Cons. Stato Sez. IV, 09-02-2016, n. 513)
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Reti ex L 107 e reti ex DPR 275/99. differenze: tipi di reti secondo le finalità individuate
Reti per
l’Amministrazione
procedure, protocolli,
servizi, acquisti,
bandi,…..
Reti per la
didattica e
per i
laboratori
territoriali
Rappresentanza dell’ambito come
luogo per la
progettazione/realizzazione di attività
da svolgere
in rete nei confronti dell’USR, dell’ATP
e del Municipio
Reti per la
formazione e
la
valutazione
Reti per la
sperimentazione,
la ricerca, la
documentazione
Accordo di rete
Reti per le attività
sportive, artistiche,
coreutiche etc.
etc.
………………………
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Reti di ambito (il quid novi):
Costituisce una rappresentanza tra Rete di ambito e USR:
E’ uno strumento organizzativo per facilitare la comunicazione
tra scuole e USR e sue articolazioni interne e viceversa sulle
tematiche della legge 107/2015 e altre tematiche di interesse
dell’ambito di riferimento.
La rete di ambito è dunque una sorta di
“facilitatore” e serve:
1) per canalizzare la propria voce verso USR e AT
2) quale potenziatore per una progettualità condivisa tra reti di scopo:
didattiche/amministrative/di servizio
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sen
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Reti di ambito
La rete di ambito ha valenza
organizzativa non interferisce
sull’autonomia didattica
Rafforza le scuole e non le indebolisce
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25I modelli contrattuali o pattizi
dell’ Amministrazione concertata
Si distinguono in due categorie, a seconda che l’atto consensuale (variamente definito,
accordo, convenzione, intesa, concordato, ecc.)
• servente a un procedimento amministrativo, • il procedimento amministrativo svolga un ruolo servente al contratto.
Il concerto è un istituto basato sulla relazione tra organi dello stesso ente: l’autorità concertante
elabora uno schema di provvedimento e lo trasmette all’autorità concertata.
L’intesa, invece, viene raggiunta tra enti differenti (es. Stato e regioni) ai quali tutti si imputa
l’effetto. Anche in questa ipotesi, un’amministrazione deve chiedere l’intesa ad altra autorità, il
cui consenso condiziona l’atto finale.
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La rete d’ambito tra Istituzioni scolastiche prevista e per grandi linee disciplinata dall’art. 1,
commi 70 e ss. della L. n. 107/2015, avrà al proprio interno, in qualità di organo deliberativo,
la conferenza di servizi dei Dirigenti Scolastici.
Il fac-simile dell’Accordo di rete allegato alla nota MIUR n. 07.06.2016 n. 2151, testualmente
dispone: “Art. 4 – Modalità di funzionamento- La Rete assume le decisioni attraverso la
conferenza dei dirigenti scolastici, che opera come conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. La conferenza dei
dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica
designata come "capo-fila" della Rete, secondo le previsioni all'articolo successivo…..
27Dal tenore letterale delle indicazioni fornite dal MIUR e dal testo dell’accordo di rete ad
esse allegato, si evince che alla Scuola Capo Fila vada attribuito il ruolo di
amministrazione procedente essendo, il proprio Dirigente, responsabile della indizione
della Conferenza (eccezion fatta per la prima riunione, convocata dal Dirigente
generale dell’U.S.R. competente)
L’istituto della Conferenza dei Dirigenti prevede solo due riunioni annuali destinate
esclusivamente all’aspetto deliberativo e non anche, almeno così parrebbe, a tutta
l’attività istruttoria e di coordinamento tra Istituzioni, assolutamente indispensabile alla
realizzazione di progetti condivisi.
All’art. 6 del testo dell’Accordo di rete si rimanda tuttavia alla «Progettazione territoriale»
che richiede alle Istituzione scolastiche di individuare «in concreto» le attività definite
come prioritarie per la costituzione di reti di scopo …. A tal fine la rete di ambito definisce
le linee generali della progettazione territoriale…..
28La conferenza di servizi si riunisce in sede decisoria, quando la decisione da prendere è
“pluristrutturata”, nel senso che il provvedimento finale non può essere adottato senza
previo assenso di altre amministrazioni. Dal tenore letterale dell’art. 14, comma 2, secondo
il quale “la conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente
deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
dell’amministrazione competente, della relativa richiesta”, si desume chiaramente che (a
differenza di quanto previsto per la conferenza istruttoria), l’indizione della conferenza
decisoria è obbligatoria e che tale obbligo sorge laddove l’amministrazione procedente
non ottenga i prescritti atti di assenso entro il ristretto termine di trenta giorni. Risulta quindi
evidente che, l’amministrazione procedente, laddove non riceva alcuna risposta da quella
o da quelle interpellate, è senz’altro tenuta ad indire la conferenza di servizi.Riunione preliminare
Riunione istruttoria
Riunione trasversale
Riunione decisoria
29Inoltre cosa accadrà in caso di dissenso regolarmente espresso da parte di una o più
istituzioni?
In quali casi l’Amministrazione procedente (scuola capo fila) potrà adottare la decisione
finale prescindendo dal consenso di una o più partecipanti?
Il DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127 - Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00141) (GU
n.162 del 13-7-2016 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/2016 è sostitutivo dell’art. 14
della legge 241/1990 e prevede che
Entro il termine di cui al comma 2, lettera c) (45 gg) , le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni,
relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini
di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le
prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in
modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un
atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla
decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui
all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;