PERIODICO INFORMATIVO SINDACALE UIL FPL · Nel Settore Sanitario un Riservo particolare alla...

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Data, 08/04/2016 PERIODICO INFORMATIVO SINDACALE UIL FPL In questo numero: 1– TFR 2– NoiPA 2– Ricorso diritto mensa 3– CAF UIL 4– Sentenze Le trattenute sono illegittime e vanno restituite ai lavoratori pubblici Parliamo nuovamente di Sentenze ed eccone a tal punto un’altra favorevole per chi sostiene che non è legittimo prelevare ogni mese il 2,5% dell’80% dello stipendio del personale sanitario, scolastico e della pubblica amministrazione in genere: La trattenuta, che va a costituire parte del fondo di previdenza dell'INPS ex INPDAP, do- vrebbe infatti essere a carico dello Stato, nella fattispecie inteso co- me datore di lavoro, come infatti avviene nel comparto privato. A seguito delle trattenute ritenute illegittime per l’applicazione del Tfr del 2,5% sulla busta paga degli ultimi 5 anni, a Salerno cosi come a Roma e a Milano lo Stato è stato condannato ad un'ingiunzione di pagamento immediato per una somma supe- riore ai 2 mila euro. Disponendo un decreto, tra l’altro, dall’esecuzione immediata. Per quanto riguarda la moti- vazione per cui la trattenuta è stata reputata illegittima, i giudici operanti in hanno reputato che il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita posta a carico del datore di lavoro, come del resto avviene per tutti i dipendenti privati in base al D.P.C.M. del 20/12/1999: pertanto, non può concorrere a formare un’aliquota a carico del dipendente, ma è ad esclusivo appannaggio datore di lavoro. Il via libera alle sentenze favorevoli ai ricorrenti è di fatto arrivato dopo che la Corte Costitu- zionale, attraverso la sentenza 223 dell’8 ottobre 2012, ha incasellato come illegittima l’o- perazione “nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rival- sa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR 1032/73”. Concetto poi ribadito lo scorso anno dalla Consulta con una seconda sentenza: la n. 244/2014. La Corte ha dichiarato, l’illegittimità costituzionale di diverse norme del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, in particolare dell’art. 12, comma 10, che disponeva proprio il permanere della trattenuta del 2,5% sulla retribu- zione, nonostante che la norma prevedesse l’applicazione della normativa privatistica di cui all’art. 2120 del codice civile in tema di trattamento di fine servizio, in luogo dell’indennità di buonuscita. Trovo che sia “irregolare quanto irragionevole” permettere “allo Stato una riduzione dell’ac- cantonamento” del T.F.R.“ perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro presta- to e perché a parità di retribuzione determina un ingiustificato trattamento deteriore dei di- pendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di la- voro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione”. Nel Settore Sanitario un Riservo particolare alla situazione e’ stato adottato dal Sindacato Uil comparto FPL che si è posta in prima persona come del resto sempre fa al fine di poter permettere la restituzione di questo MALTOLTO. a tutti i lavoratori assunti post 31-12- 2000. Milano Michele

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Data, 08/04/2016

PERIODICO INFORMATIVO SINDACALE UIL FPL

In questo numero:

1– TFR

2– NoiPA

2– Ricorso diritto mensa

3– CAF UIL

4– Sentenze

Le trattenute sono illegittime e vanno restituite ai lavoratori pubblici Parliamo nuovamente di Sentenze ed eccone a tal punto un’altra favorevole per chi sostiene che non è legittimo prelevare ogni mese il 2,5% dell’80% dello stipendio del personale sanitario, scolastico e della pubblica amministrazione in genere: La trattenuta, che va a costituire parte del fondo di previdenza dell'INPS ex INPDAP, do-vrebbe infatti essere a carico dello Stato, nella fattispecie inteso co-me datore di lavoro, come infatti avviene nel comparto privato. A seguito delle trattenute ritenute illegittime per l’applicazione del Tfr

del 2,5% sulla busta paga degli ultimi 5 anni, a Salerno cosi come a Roma e a Milano lo Stato è stato condannato ad un'ingiunzione di pagamento immediato per una somma supe-riore ai 2 mila euro. Disponendo un decreto, tra l’altro, dall’esecuzione immediata. Per quanto riguarda la moti-vazione per cui la trattenuta è stata reputata illegittima, i giudici operanti in hanno reputato che il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita posta a carico del datore di lavoro, come del resto avviene per tutti i dipendenti privati in base al D.P.C.M. del 20/12/1999: pertanto, non può concorrere a formare un’aliquota a carico del dipendente, ma è ad esclusivo appannaggio datore di lavoro. Il via libera alle sentenze favorevoli ai ricorrenti è di fatto arrivato dopo che la Corte Costitu-zionale, attraverso la sentenza 223 dell’8 ottobre 2012, ha incasellato come illegittima l’o-perazione “nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rival-sa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR 1032/73”. Concetto poi ribadito lo scorso anno dalla Consulta con una seconda sentenza: la n. 244/2014. La Corte ha dichiarato, l’illegittimità costituzionale di diverse norme del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, in particolare dell’art. 12, comma 10, che disponeva proprio il permanere della trattenuta del 2,5% sulla retribu-zione, nonostante che la norma prevedesse l’applicazione della normativa privatistica di cui all’art. 2120 del codice civile in tema di trattamento di fine servizio, in luogo dell’indennità di buonuscita. Trovo che sia “irregolare quanto irragionevole” permettere “allo Stato una riduzione dell’ac-cantonamento” del T.F.R.“ perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro presta-to e perché a parità di retribuzione determina un ingiustificato trattamento deteriore dei di-pendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di la-voro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione”. Nel Settore Sanitario un Riservo particolare alla situazione e’ stato adottato dal Sindacato Uil comparto FPL che si è posta in prima persona come del resto sempre fa al fine di poter permettere la restituzione di questo MALTOLTO. a tutti i lavoratori assunti post 31-12-2000. Milano Michele

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NoiPA e DEBITO ORARIO

Sono ancora tanti e difficili da sostenere i problemi relativi alle

buste paga dei dipendenti. La burocrazia sembra avere la me-

glio su detrazioni orarie e decurtazioni retributive! “Il nuovo

sistema è nato per consentire un processo di dematerializzazio-

ne della P.A.”. Così si legge sulla homepage del NoiPa! Bella

la prospettiva, interessante la tecnologia informatica…

Appare però necessaria e urgente una contestualizzazione del

sistema NoiPa in Azienda che tenga conto della tipologia dei

servizi, della normativa contrattuale ma anche e soprattutto di

quei professionisti che rendono questi servizi operativi e fruibi-

li all’intera cittadinanza.

L’art. 20 del CCNL SANITA’ 1994/1997 I biennio recita così:

“Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata dome-

nicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun di-

pendente è fissato in numero di 52 all’anno, indipendentemente

dalla forma di articolazione dell’orario di lavoro. In tale nume-

ro non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i pe-

riodi di assenza per motivi diversi dalle ferie”.

COME STIAMO PROCEDENDO? In sintesi la cronistoria…

Abbiamo chiesto e ottenuto dall’Amministrazione una consu-

lenza da parte di un tecnico che collabora con MEF NoiPa in

grado di fornirci informa-

zioni più precise e detta-

gliate allo scopo di risolve-

re le criticità legate al

“debito orario”.

L’incipit è quello di dare

una soluzione a breve

nell’applicazione di un

programma che tenga con-

to della realtà aziendale

per poter risolvere il pro-

blema legato alla differen-

za tra le ore lavorate e il

debito mensile.

Il giorno 22 marzo 2016,

alle ore 10.00, si è riunito

il Tavolo Tecnico sul tema

“debito orario” del perso-

nale del comparto. Questi i

punti salienti richiesti:

prevedere una giornata

formativa congiunta tra

parte sindacale e parte

pubblica aziendale per il personale di comparto con la presenza

del tecnico NoiPa;

trasmettere a tutti i dipendenti del comparto un promemoria

esplicativo per la corretta lettura del cartellino presenze;

accantonare il debito orario attraverso, rispettivamente nell’or-

dine, le ore eccedenti diurne; le ore eccedenti diurne festive, le

ore eccedenti notturne, le ore eccedenti notturne festive.

Inserire nel cedolino stipendiale

l‘anzianità convenzionale nel SSN e la fascia di appartenenza.

Rivisitare i profili orari dei dipendenti del comparto.

Verificare:

trattenute sindacali

indennità ex art.44 CCNL 1994/1997

indennità notturne liquidate nel primo trimestre 2016

Ci riserviamo di comunicare eventuali novità sulla criticità

evidenziata. Siamo a disposizione di tutti i lavoratori per qual-

siasi chiarimento.

Segretario Dipartimento Organizzativo

Silvia Sferrazza

RICORSO PER IL DIRITTO ALLA MENSA

S’informano i lavoratori che hanno aderito al ricorso per il

riconoscimento del diritto alla mensa/buoni pasto, in ragio-

ne, della particolare articolazione dei turni di servizio, che

detto ricorso è stato presentato presso il Tribunale del La-

voro di Roma.

Siamo in attesa che ci venga comunicata la data dell’udien-

za.

Daremo, in maniera tempestiva, ogni informazione a tutti

gli interessati sull’evoluzione della causa.

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Anche quest'anno il servizio CAF della UIL sarà presente in Azienda.

Per i lavoratori dipendenti il modello 730 rappresenta un modo semplice di presentare la dichiarazione

dei redditi con i seguenti vantaggi:

1. è semplice da compilare;

2. non richiede calcoli perché sono effettuati dal Caf;

3. eventuali rimborsi o pagamenti di imposte sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta con la

retribuzione di luglio;

4. ci sono minori controlli sulla dichiarazione da parte dell'Amministrazione se il modello è presentato ad un CAF o ad un professionista abili-

tato, perché in questo caso è previsto obbligatoriamente il controllo della documentazione e l'apposizione del visto di conformità;

5. sono previste garanzie assicurative che salvaguardano il contribuente in caso di errori imputabili al CAF.

Segui con attenzione le nostre indicazioni su date ed orari...prepara con attenzione i documenti utili...ti aspettiamo!

Ti aggiorneremo tramite newsletter dedicata agli iscritti, sito internet o la nostra pagina facebook.

Dipartimento Organizzativo Aziendale

Giovanni Rosa

Ci risiamo. Quando si verificano episodi di “malasanità” in cui sono chiamati in causa

operatori sanitari, puntualmente si generalizza qualificando come “infermieri” i re-

sponsabili dei fatti di cronaca. Così è stato quando si sono portati alla luce traffici ille-

gali in un ospedale romano, quando hanno scoperto abusi e sevizie a danno di anziani

e disabili in una casa famiglia e persino quando venne molestata una paziente in barel-

la durante il trasporto in sala operatoria. Sui giornali e nei notiziari TV si è sempre

scritto e detto: “arrestato infermiere” o “denunciato infermiere” per questo o quell’ille-

cito penale. Leggendo poi l’articolo, nella maggior parte dei casi di altri operatori che

nulla hanno a che fare con gli infermieri.

Ancora più grave quello che si è verificato venerdì 18 marzo durante la trasmissione

Tagadà su LA7 dove la conduttrice, nel commentare il caso di quel paziente deceduto

dopo essersi recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Pertini, ha dichiarato: “Io arrivo

al pronto soccorso e davanti ho un infermiere. Pur con il massimo di rispetto per la categoria, resta il fatto che quell'infermiere

deve decidere della mia vita. E forse non ha studiato per quello, c'è un errore di base?" si chiede la conduttrice.

Una affermazione del genere, rafforzata poi da asserzioni come “l’infermiere non ha studiato per fare il triage”, denota una gra-

vissima ignoranza sia riguardo alla figura professionale dell’infermiere, sia riguardo alle procedure di Triage telefonico e ospe-

daliero previsto dalla legge e da questa affidata al personale infermieristico. Migliaia di cittadini vengono sottoposti ogni giorno

a triage dal personale infermieristico in tutti i pronto soccorso d’Italia secondo norme e procedure esistenti da oltre vent’anni con

professionalità e competenza e questo non può essere messo in discussione da un singolo episodio di malasanità. Non è accetta-

bile che una conduttrice si permetta di parlare di una materia tanto delicata senza averne le competenze attribuendo la responsa-

bilità dei fatti alla presenza dell’infermiere nel triage. Questo non solo offende la categoria, ma getta discredito su tutta l’organiz-

zazione del sistema dell’emergenza-urgenza sanitaria che rappresenta una eccellenza in Italia e di cui il triage rimane un punto

cardine nella fase della accoglienza e prima valutazione dei pazienti.

La UIL FPL sostiene che sia necessaria una smentita da parte dell’emittente televisiva, da mandare

in onda nel corso della stessa trasmissione (Tagadà) per ristabilire la correttezza dell’informazione

ed evitare che notizie sensazionalistiche e non corrette possano produrre una ondata di sfiducia dei

cittadini nei confronti del servizio sanitario. Chi fa informazione dovrebbe sempre documentarsi

per sapere come stanno le cose prima di fare certe affermazioni. I mass media, infatti, non possono

e non devono diffondere notizie forvianti, lesive della categoria degli infermieri e della salute dei

pazienti.

24 marzo 2016

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Primario, Infermieri e buon andamento della Unità Operativa, chi è il responsabile e chi vigila?

Recentemente infatti una sentenza degli Ermellini spiazza completamente l’idea e i costrutti secondo i quali il Direttore di una determinata

Struttura (Semplice o Complessa che sia) sia omni-responsabile.

Il primario non ha l’obbligo di verificare la competenza degli infermieri!

Con la sentenza 2541/2016, la Cassazione ribadisce con forza il principio della separazione delle competenze tra medico e infermiere, dal

quale fa derivare l’inesistenza di un obbligo a carico del primario a formare e a verificare le competenze del personale infermieristico. Inoltre,

la sentenza offre l’occasione per compiere alcune riflessioni sulla responsabilità colposa dei vertici amministrativi, troppo spesso vera causa di

eventi offensivi. In primo grado il primario di un’unità di terapia intensiva di cardiologia veniva assolto dall’accusa di omicidio colposo a dan-

no di un paziente deceduto a seguito di una aritmia fatale al cuore, la quale non era stata rilevata dal personale infermieristico in quanto impe-

gnato in altre attività necessarie e che comunque non era stata segnalata dal monitor con allarme acustico in quanto gli infermieri erano privi

della formazione indispensabile per far funzionare correttamente il sistema di monitoraggio. In particolare, veniva esclusa la colpa.

Da un lato, si affermava che l’imputato aveva svolto la sua funzione di verificare, al momento del trasloco dell’Unità presso una nuova struttu-

ra, che il mantenimento della precedente turnazione di tre infermieri professionali complessivi comportava la scomparsa della funzione di con-

trollo visivo dei monitor. Anzi, era risultato che lo stesso aveva evidenziato con forza le problematiche insorte esponendosi personalmente

anche nei confronti della Dirigenza amministrativa, con la conseguenza che, secondo il tribunale, la responsabilità delle evidenziate inefficien-

ze doveva essere addirittura ravvisata nell’operato dei vertici. Dall’altro lato, si osservava che non rientrava tra i compiti del Primario quello di

organizzare i corsi per la formazione del personale infermieristico sul nuovo sistema di monitoraggio del reparto e che non poteva neppure

pretendersi dallo stesso una puntuale verifica preliminare della piena conoscenza del sistema da parte dei singoli operatori.

In appello il primario viene condannato ritenendo fondato il secondo profilo della colpa: essendo a conoscenza delle disfunzioni relative all’at-

tività di monitoraggio, egli avrebbe dovuto assicurarsi della esaustiva capacità degli infermieri di utilizzare correttamente le apparecchiature

telemetriche.

La Cassazione assolve il medico sulla base di due argomentazioni. Anzitutto, non rientra tra i compiti del Primario organizzare corsi per la

formazione del personale infermieristico e neppure verificare la competenza degli operatori. Alla luce della normativa vigente, il personale

infermieristico non è più considerato “ausiliario del medico”, ma “professionista sanitario”, con la conseguenza che l’unità operativa è ca-

ratterizzata da personale che agisce terapeuticamente in autonomia e nell’immediatezza anche senza la presenza del medico.

La sentenza merita tre considerazioni. Anzitutto, convince l’affermazione della inesistenza di un obbligo in capo al primario di formazione

degli infermieri, e ciò per la semplice ragione che si tratta di due figure assolutamente indipendenti. In secondo luogo, si deve osservare come

nella giurisprudenza di legittimità si faccia sempre più strada l’idea che per attribuire la colpa non sia sufficiente l’accertamento della violazio-

ne di una regola cautelare, dovendosi indagare anche l’efficacia concreta del comportamento alternativo lecito mediante un giudizio prognosti-

co che tenga conto delle circostanze concrete in cui la condotta dovuta deve essere realizzata. Infine, non si può fare a meno di notare come

dietro a tutta questa vicenda vi fossero soprattutto gli estremi per una colpa da parte dei vertici amministrativi, i quali avevano realizzato una

ristrutturazione senza considerare le disfunzioni che si sarebbero venute a creare, derivanti in questo caso dalla insufficienza del personale in-

fermieristico.

Non solo, ma c’è da ritenere che in questa particolare fase storica si andranno sempre più ad aprire margini per affermare una responsabilità dei

vertici amministrativi a seguito di una colpa nelle scelte organizzative, visto che sempre di più si stanno operando ristrutturazioni che creano

disfunzioni che gli operatori non sono in grado di affrontare. In buona sostanza, si profila all’orizzonte il rischio che eventi offensivi a danno di

pazienti, se da un lato sono dovuti a una colpa degli operatori sanitari, dall’altro lato tale colpa è a sua volta dovuta a scelte organizzative a

monte nella sostanza negligenti, come avvenuto nel caso in esame, dove il trasferimento dalla vecchia struttura al nuovo reparto aveva messo in

evidenza la carenza del personale infermieristico, vale a dire delle dotazioni minime necessarie a garantire la piena funzionalità ed adeguatezza

del reparto.

E se fino ad ora si finisce per scaricare tutte le responsabilità sui medici, che tuttavia a ben vedere spesso non dovrebbero essere puniti perché

si trovano nell’impossibilità di adempiere proprio a causa delle scelte organizzative disfunzionali, in futuro sarebbe opportuno individuare i

reali responsabili che sono sostanzialmente i vertici amministrativi.

Ciò pero non riguarda, come è facile intuire il “rapporto Medico/Medico”, lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 4985/2014

depositata il 31 gennaio scorso. Infatti avere affidato la paziente a un altro medico non esclude la colpa per imperizia né la responsabilità del

primario, che è tenuto a supervisionare l’operato degli altri medici del reparto. Per questo la Cassazione ha giudicato il primario colpevole di

“disinteresse” nei confronti della paziente. La Cassazione con la sentenza 4985/2014, fu chiamata a pronunciarsi sul decesso per coma diabeti-

co di una donna di 24 anni al terzo mese di gravidanza. La donna fu dapprima ricoverata nella clinica privata dove prestava servizio il suo gine-

cologo, ma “sebbene le condizioni della donna peggiorassero, i diversi medici che si alternarono tennero un atteggiamento noncurante”, si evi-

denzia nella sentenza.

Oltre alla responsabilità per imperizia, legata alla mancata diagnosi, i giudici hanno infatti evidenziato la colpa per “negligenza” e

“disinteresse” dei medici. In particolare quella del primario, per non avere vigilato sullo stato di salute della paziente mentre era assistita dagli

altri medici del reparto. Aspetto, quest’ultimo, che gli avvocati difensori avevano invece invocato quale attenuante sulla base del principio di

affidamento. Un richiamo “inconferente” la Corte di Cassazione. Perché “il primario era tenuto a ruolo di supervisione nei confronti degli altri

terapeuti presenti nel reparto, anche quando i pazienti erano ad essi affidati”. Ed “è evidente – secondo la Cassazione – che dovendo supervi-

sionare, non ci si può passivamente affidare ma occorre instaurare un rapporto critico-dialettico con gli altri sanitari, tanto più quando il caso si

rivela per qualunque ragione di problematica risoluzione.