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Percorsi di informazione e approfondimento in materia giuridica www.lex24.ilsole24ore.com N. 7/8 Luglio - Agosto 2014 - Pagina | 1 SOMMARIO - N° 7 – LUGLIO/AGOSTO 2014 RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA CIVILE E PENALE pag. 2 RASSEGNA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA pag. 13 NOTIZIE FLASH pag. 16 ARTICOLI pag. 27 RASSEGNA LEGISLATIVA pag. 34 FOCUS pag. 42 ARTICOLI Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti L'accertamento dello stato di alterazione psico- fisica ex art. 187 C.d.S. di Scodnik Nicola pag. 27 Magistrati amministrativi Magistrati amministrativi sempre più "europei" per evitare contrasti con il diritto comunitario di Clarich Marcello, Trimarchi Michele pag. 29 Quote di genere Singolare che il maggiore coinvolgimento femminile sia fatto dipendere dall'efficienza più che dall'equità di Masaracchia Antonino pag. 31 RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA CORTI SUPERIORI – CIVILE Servizio Sanitario Nazionale Assistenza farmaceutica offerta dal SSN pag. 2 Processo civile Intervento obbligatorio del PM in materia civile pag. 4 Società Diritto di recesso del socio pag. 5 CORTI SUPERIORI – PENALE Imputabilità Vizio totale di mente (art. 88 c.p.) pag. 7 Esecuzione Revoca della sentenza per abolizione del reato pag. 9 Espiazione della pena Detenzione domiciliare pag. 10 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA La rassegna di giurisprudenza del TAR più recente pag. 13 RASSEGNA LEGISLATIVA La rassegna dei provvedimenti legislativi di maggiore interesse pubblicati nel periodo di riferimento, classificati per argomento pag. 34 FOCUS L’approfondimento, curato dalla Redazione di Lex24, sulle tematiche giuridiche di maggiore interesse. In questo numero: Gestione del rischio ambientale nel modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 pag. 42 La presente newsletter è stata chiusa in Redazione in data 25.7.2014

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SOMMARIO - N° 7 – LUGLIO/AGOSTO 2014

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA CIVILE E PENALE

pag. 2

RASSEGNA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

pag. 13

NOTIZIE FLASH pag. 16

ARTICOLI pag. 27

RASSEGNA LEGISLATIVA pag. 34

FOCUS pag. 42

ARTICOLI Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti L'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica ex art. 187 C.d.S. di Scodnik Nicola pag. 27 Magistrati amministrativi Magistrati amministrativi sempre più "europei" per evitare contrasti con il diritto comunitario di Clarich Marcello, Trimarchi Michele pag. 29 Quote di genere Singolare che il maggiore coinvolgimento femminile sia fatto dipendere dall'efficienza più che dall'equità di Masaracchia Antonino pag. 31

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

CORTI SUPERIORI – CIVILE

Servizio Sanitario Nazionale Assistenza farmaceutica offerta dal SSN pag. 2 Processo civile Intervento obbligatorio del PM in materia civile pag. 4 Società Diritto di recesso del socio pag. 5

CORTI SUPERIORI – PENALE

Imputabilità Vizio totale di mente (art. 88 c.p.) pag. 7 Esecuzione Revoca della sentenza per abolizione del reato pag. 9 Espiazione della pena Detenzione domiciliare pag. 10

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA La rassegna di giurisprudenza del TAR più recente pag. 13 RASSEGNA LEGISLATIVA La rassegna dei provvedimenti legislativi di maggiore interesse pubblicati nel periodo di riferimento, classificati per argomento pag. 34

FOCUS L’approfondimento, curato dalla Redazione di Lex24, sulle tematiche giuridiche di maggiore interesse. In questo numero: Gestione del rischio ambientale nel modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 pag. 42

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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

CIVILE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Assistenza farmaceutica offerta dal SSN Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - prestazioni - erogazione di farmaci a carico del s.s.n. - farmaci indispensabili - condizioni - indispensabilità ed insostituibilità - onere della prova. In tema di assistenza farmaceutica offerta dal SSN, posto che in base all'art. 10, secondo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non è possibile escludere l'esenzione della compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata, è onere dell'interessato provare la sussistenza del requisito della indispensabilità e insostituibilità del farmaco, sicché, solo in presenza di tale prova, la sostanza medicinale, ancorché non compresa nel prontuario terapeutico, può essere posta a carico del SSN, previa disapplicazione del prontuario terapeutico medesimo nella parte in cui quest'ultimo non comprende il farmaco. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 26 maggio 2014, n. 11713 Sanità - servizio sanitario nazionale - somministrazione gratuita dei farmaci - multitrattamento Di Bella - Corte costituzionale, ord. n. 279 del 2003 – portata. In tema di somministrazione gratuita dei farmaci, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 279 del 24 luglio 2003, avente ad oggetto il divieto stabilito dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 186 del 1998, convertito nella legge n. 257 del 1998 di porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nella fase di speciale sperimentazione prevista dalla legge, i medicinali somministrati con il "multitrattamento Di Bella" al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate, nel ritenere inammissibile che la Corte si sostituisca "alle valutazioni che, secondo legge, devono essere assunte nelle competenti sedi", costituite dagli organi tecnico-scientifici della sanità, comporta che il giudice ordinario non può disapplicare il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco di diniego all'inserimento di alcuni medicinali nell'elenco di quelli dispensabili gratuitamente, ma non influisce sull'eventuale applicabilità dell'art. 1, comma 4, del d.l. n. 536 del 1996, convertito nella legge n. 648 del 1996, che riguarda l'erogabilità gratuita dei medicinali in assenza di una valida alternativa terapeutica. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 11 novembre 2011, n. 23671 Assicurazioni sociali - prestazioni varie - spese sanitarie - spese sanitarie per l'acquisto di farmaci indispensabili - diritto al relativo rimborso a carico del SSN - spettanza - presupposti e limiti – individuazione. In tema di assistenza farmaceutica offerta dal SSN, posto che in base all'art. 10 comma secondo, del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 non è possibile escludere l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata, è onere dell'interessato provare la sussistenza del requisito della indispensabilità e insostituibilità del farmaco, sicchè, solo in presenza di tale prova, la sostanza medicinale, ancorché non compresa nel prontuario terapeutico, può essere posta a

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carico del SSN, previa disapplicazione del prontuario terapeutico medesimo, nella parte in cui quest'ultimo non comprende il farmaco. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 6 febbraio 2008, n. 2776 Pubblico impiego - sanità - prestazioni UU.SS.LL. - erogazione di farmaci a carico del S.S.N. - formazione del "prontuario terapeutico" - criterio della economicità - tassatività - esclusione - esenzione dalla compartecipazione alla spesa di un farmaco indispensabile ed insostituibile per gravi sindromi - ammissibilità - presupposti e limiti. In tema di assistenza farmaceutica offerta dal Servizio sanitario nazionale, la limitazione, prevista dalla relativa disciplina legislativa, secondo cui i farmaci prescrivibili a carico del SSN sono quelli indicati nel prontuario terapeutico in base al duplice criterio dell'efficacia terapeutica e dell'economicità del prodotto è compatibile con la tutela del diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo (v. Corte Cost. ord. n. 396 del 1990). Tuttavia, in base all'art. 10, comma secondo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 - che, almeno parzialmente, vincola la formazione, nell'ambito del prontuario terapeutico, dell'elenco di farmaci per i quali non è dovuta, da parte degli utenti, alcuna quota di partecipazione alla relativa spesa - il criterio dell'economicità non può portare ad escludere l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata (o di altre forme morbose gravi parimenti contemplate dall'art. 10, comma secondo, del D.L. n. 463 del 1983 cit.). Ne consegue che, nell'ipotesi considerata, il farmaco stesso, ancorchè non compreso nel prontuario terapeutico, va posto a carico del SSN, previa disapplicazione del prontuario terapeutico stesso, nella parte in cui non comprende un farmaco dotato delle caratteristiche dinanzi descritte, perché in contrasto con la suddetta disposizione legislativa, a condizione che l'interessato provi la sussistenza del requisito della indispensabilità e insostituibilità del farmaco. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di ammissione al rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto di un vaccino antiallergico non inserito nel prontuario terapeutico nazionale, rilevando che la mancanza di prova sull'esistenza di tali presupposti non poteva essere supplita dalla richiesta di consulenza tecnica, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito). Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 8 agosto 2002, n. 12001 Sanità - servizio sanitario nazionale - somministrazione gratuita dei farmaci – farmaci non inclusi nel prontuario terapeutico - duplice criterio dell'efficacia terapeutica e dell'economicità del prodotto - compatibilità con il diritto alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo – farmaco indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi. In tema di assistenza offerta dal Servizio Sanitario Nazionale la limitazione prevista dalla relativa disciplina legislativa secondo cui i farmaci prescrivibili a carico del SSN sono quelli indicati nel prontuario terapeutico in base al duplice criterio dell'efficacia terapeutica e dell'economicità del prodotto, è compatibile con il diritto alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo (Corte Cost.ord.n.463/90). Tuttavia, in base all'art.10 comma 2 del d.l.n.463 del 1983 conv. nella l.n.638 del 1983 [1] - che, almeno parzialmente vincola la formazione, nell'ambito del prontuario terapeutico dell'elenco dei farmaci per i quali non è dovuta, da parte degli utenti, alcuna quota di partecipazione alla relativa spesa - il criterio dell'economicità non può portare ad escludere l'esenzione della compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata o di altre forme morbose particolarmente gravi. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 29 marzo 2001, n.4659

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PROCESSO CIVILE Intervento obbligatorio del PM in materia civile Pubblico ministero in materia civile - intervento - obbligatorio - conclusioni tardive del p.m. - violazione del contraddittorio - esclusione. In tema d'intervento obbligatorio del P.M., la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l'invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. Né, del resto, l'omessa partecipazione del P.M., che sia titolare solo del potere di intervento e non anche di quello di azione, non comporta la rimessione della causa, da parte del giudice del gravame, a quello di primo grado, ma solo la decisione nel merito dopo aver disposto il suo coinvolgimento. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 21 maggio 2014, n. 11223 Pubblico ministero in materia civile - impugnazioni - in genere - intervento obbligatorio del p.m. - accoglimento delle sue richieste in sede di appello - ricorso per cassazione - omessa notifica al p.g. presso la corte di appello - irrilevanza - fondamento. Nei casi di intervento obbligatorio del P.M., la notifica del ricorso per cassazione al P.G. presso la corte d'appello è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione, per cui la sua omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità quando il provvedimento impugnato sia conforme alle sue conclusioni, poiché l'interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo ad integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo sulla legittimità della decisione è assicurato dall'intervento del P.G. presso la Corte di cassazione. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 21 maggio 2014, n. 11211 Pubblico ministero in materia civile - intervento - obbligatorio - omissione - nullità della sentenza - conseguenze - conversione in motivo di impugnazione - rilevabilità di ufficio in sede di appello - esclusione - vizio denunciabile con ricorso per cassazione - esclusione. Nei procedimenti in cui sia prescritto l'intervento obbligatorio in causa del P.M. (nella specie, giudizio in tema di iscrizione all'albo dei praticanti giornalisti), l'omessa partecipazione dello stesso al giudizio di primo grado dà luogo a nullità della sentenza che si converte, ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., in motivo di impugnazione, potendo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello; ne consegue che, ove manchi il motivo di gravame sul punto, la questione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, né dare luogo a vizio denunciabile con ricorso per cassazione. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 31 marzo 2011, n. 7423 Pubblico ministero in materia civile - in genere - p.m. soltanto interveniente e non titolare del potere di azione - controversie relative - difetto di partecipazione - denuncia con l'appello - conseguenze - nullità del giudizio di primo grado - sussistenza - rimessione al precedente grado - esclusione - integrazione del giudizio di impugnazione nei confronti del p.m. e decisione nel merito da parte del giudice di appello - necessità - fattispecie relativa a rito camerale di cui alla legge n. 1078 del 1940. Nelle cause (nella specie, una controversia sulla infrazionabilità delle unità poderali, da trattarsi con il rito camerale di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 1078) in cui è previsto soltanto l'intervento del P.M. (art. 70, comma primo, nn. 2, 3 e 5, cod. proc. civ.) e non anche l'esperibilità dell'azione da parte di tale organo, per non essere ad esso attribuito il relativo potere di iniziativa giudiziaria (art. 70, comma primo, n. 1 cod.

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proc. civ.) la mancata partecipazione del P.M. medesimo al giudizio di primo grado ne determina la nullità ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., con la conseguenza che, se tale nullità è denunciata in appello in base all'art. 161 cod. proc. civ., non può il giudice del gravame rimettere gli atti al primo giudice in forza dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., ma, dichiarata detta nullità, deve, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 354, decidere la causa nel merito dopo aver disposto che al giudizio di impugnazione partecipi il P.M. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 22 luglio 2009, n. 17161 Pubblico ministero in materia civile - intervento - obbligatorio - modalità - comunicazione degli atti al p.m. - sufficienza - presenza del p.m. alle udienze - conclusioni del p.m. - necessità - esclusione - fattispecie in materia di consulenza tecnica d'ufficio. Al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso, a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, nè la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna; ciò esclude la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per assenza del P.M. all'udienza di conferimento dell'incarico e per la conseguente omissione della sua firma sul documento oggetto di querela. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 24 ottobre 2008, n. 25722 Pubblico ministero in materia civile - intervento - obbligatorio - procedimento di separazione personale dei coniugi - comunicazione degli atti al p.m. - necessità - concreta partecipazione del p.m. al processo e formulazione delle conclusioni - necessità - esclusione. Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 24 maggio 2005, n. 10894 SOCIETA' Diritto di recesso del socio Società – socio - diritto di recesso –venir meno del vincolo matrimoniale con altro socio – giusta causa di recesso - esclusione. Non può ritenersi ragione di giusta causa di recesso l'intervenuto venir meno del vincolo matrimoniale, tenuto conto che, a fronte dell'impossibilità per i soci di continuare a lavorare assieme stante le inevitabili tensioni scaturenti dalla separazione, sarebbe stato comunque possibile porre fine alla società di comune accordo (cfr. Cass. 14.2.2000 nr. 1602 secondo cui: "in tema di rapporti societari l'indagine in tema di giusta causa di recesso va necessariamente ricondotta alla altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante, con la conseguenza che il recesso di un socio da una società di persone può ritenersi determinato da giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente e irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario"). Tribunale Palermo, Sezione 3 civile, Sentenza 17 febbraio 2014, n. 741

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Società - oggetto sociale - modificazione - introduzione della possibilità di acquisto vendita e gestione per conto proprio di titoli azionari obbligazionari e quote sociali - mutamento del rischio - sussistenza - diritto di recesso del socio. La modificazione dell'oggetto sociale che introduca la possibilità di acquisto, vendita e gestione per conto proprio di titoli azionari ed obbligazionari, di quote sociali, di parti di fondi comuni di investimento in luogo della semplice partecipazione della società in altre società o enti, costituisce un mutamento significativo ai sensi dell'art. 2437, lettera a), c.c., tale da legittimare il recesso del socio, in quanto introduce una indubbia variazione del rischio per gli azionisti e delle aspettative di redditività della società. Corte d'Appello Milano, civile, Sentenza 13 febbraio 2013 Società - di persone fisiche - società irregolare e di fatto - in genere - recesso del socio - liquidazione della quota - incidenza, ai fini del calcolo del patrimonio sociale, del godimento di immobili dati in comodato alla società senza determinazione di durata - esclusione - fondamento. Ai fini della liquidazione della quota del socio che intenda recedere da una società di fatto, non può tenersi conto, per quantificarne, al netto dei costi, l'incidenza sull'attivo di quest'ultima, del valore derivante dalla detenzione da parte della stessa società, in forza di comodato senza specificazione di durata, di immobili appartenenti ad altro socio, trattandosi di disponibilità revocabile "ad nutum" dal proprietario concedente, e, dunque, di titolo inidoneo a proiettare nel futuro tale utilità; né, al medesimo scopo, può attribuirsi valore al godimento di detti beni avvenuto nel passato, in quanto esso concreta un'utilità ormai consumata, la quale non concorre a determinare la situazione patrimoniale della società all'attualità. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile , Sentenza 21 agosto 2013, n. 19321 Società - di capitali - società a responsabilità limitata - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - tempo determinato di lunga durata - tempo indeterminato - equiparabilità - conseguenze in ordine al diritto di recesso. In tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo (nella specie, l'anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilità ad una società a tempo indeterminato; ne consegue che, in base all'art. 2473, comma secondo, cod. civ., compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelare l'affidamento del socio circa la possibilità di disinvestimento della quota da una società sostanzialmente a tempo indeterminato. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 22 aprile 2013, n. 9662 Società - di capitali - società per azioni - costituzione - modi di formazione del capitale - modificazioni dell'atto costitutivo - contenuto delle modificazioni - recesso del socio dissenziente - rimborso delle azioni - società con azioni quotate in borsa - recesso del socio - rimborso - determinazione - periodo di riferimento - semestre anteriore alla deliberazione che legittima il recesso. Il diritto di rimborso spettante al socio che recede, ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003), da una società con azioni quotate in borsa è rigorosamente ancorato alle quotazioni di mercato registrate nel semestre anteriore al giorno in cui è stata assunta la deliberazione che legittima il recesso. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6207 Società - di capitali - società per azioni - costituzione - modi di formazione del capitale - modificazioni dell'atto costitutivo - contenuto delle modificazioni - recesso del socio

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dissenziente - rimborso delle azioni - recesso del socio di società con azioni quotate in borsa - valore di rimborso delle azioni quotate - determinazione - indicazioni di prezzo per esse fornite dal mercato - violazione dell'art. 2348 cod. civ. in ipotesi di recesso di socio titolare di azioni di risparmio - insussistenza - ragioni. In tema di recesso da società di capitali, laddove le azioni possedute dal socio receduto siano quotate nel mercato dei titoli, il valore di rimborso a lui spettante deve tener conto esclusivamente delle indicazioni di prezzo fornite dal mercato stesso in relazione a quelle azioni, non potendo, quindi, il titolare di azioni di risparmio dolersi del fatto che, in tal modo, si possa pervenire ad una determinazione di rimborso inferiore a quello spettante ai titolari di azioni ordinarie, non sussistendo alcuna violazione dell'art. 2348 cod. civ., atteso che il principio secondo cui tutte le azioni emesse dalla società attribuiscono uguali diritti trova espressa deroga, nel caso delle azioni di risparmio, nel disposto dell'art. 14, quarto comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6207 Società - di capitali - società per azioni - efficacia del recesso del socio di spa - natura recettizia dell'atto. Il recesso è negozio unilaterale recettizio giuridicamente efficace dal momento in cui la relativa dichiarazione è ricevuta dalla società. Da tale momento il socio perde il suo status e, di conseguenza, la legittimazione ad esercitare i diritti sociali, divenendo creditore della società per la liquidazione della quota. Il socio receduto è legittimato ad impugnare la delibera assembleare che ha costituito il fondamento dell'esercizio del diritto di recesso. Tribunale di Napoli, civile, Ordinanza 11 gennaio 2011 Società - società di capitali -società per azioni - atto costitutivo - clausole sull'oggetto sociale – modifica. Nel caso in cui una società per azioni assuma un'attività economicamente collegata a quella prevista nell'atto costitutivo, non si verifica un cambiamento significativo dell'oggetto sociale che è il requisito richiesto dall'art. 2437 comma 1 lett. a) c.c. affinchè il socio dissenziante, che abbia partecipato oppure no alla delibera che ha modificato la clausola societaria, possa esercitare il diritto di recesso. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 17 luglio 2007, n. 14963

PENALE IMPUTABILITÀ Vizio totale di mente (art. 88 c.p.) Imputabilità - vizio di mente - in genere - disturbi della personalità - rilevanza - presupposti - fattispecie. Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, acquistano rilievo solo quei "disturbi della personalità" che siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di escludere il vizio parziale di mente in presenza di una forma di "dipendenza da internet" di cui l'imputato si era liberato con il cambio di abitudini e l'inizio di una relazione sentimentale). Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 14 gennaio 2014, n. 1161

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Sanzioni civili in materia penale - risarcimento del danno - vizio totale di mente - sentenza di assoluzione dell'imputato - applicazione contestuale di misura di sicurezza - condanna al risarcimento e alle restituzioni - liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 2047 cod. civ. - legittimità - esclusione. La sentenza di assoluzione dell'imputato per vizio totale di mente non consente al giudice penale, ove anche applicasse all'imputato una misura di sicurezza, di pronunciare alcuna statuizione civile sull'esistenza del danno né di liquidare in favore della parte civile l'indennità prevista dall'art. 2047 cod. civ. Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 8 novembre 2013, n. 45228 Imputabilità - vizio di mente - in genere - malattie rilevanti per la sua esclusione o riduzione - abnormità psichiche e disturbi della personalità - inquadramento tra le infermità di mente - condizioni - fattispecie relativa al vizio del gioco. Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il vizio del gioco di azzardo potesse comportare la diminuente del vizio parziale di mente in relazione al reato di rapina commesso da persona continuamente compulsata dall'esigenza di trovare denaro per poter far fronte ai debiti derivanti dalle frequenti giocate). Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 20 giugno 2012, n. 24535 Imputabilità - vizio di mente - in genere - disturbi della personalità - rilevanza - presupposti - fattispecie. In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento della sussistenza del vizio totale o parziale di mente, acquistano rilievo solo quei disturbi della personalità di tale consistenza e gravità da determinare, in concreto, una situazione psichica che impedisca al soggetto di gestire le proprie azioni e faccia sì che non ne percepisca il disvalore. (Nella specie, la Corte ha escluso che l'omicidio del convivente della figlia, determinato da possessività, potesse essere espressione, in assenza di altri elementi, di un disturbo della personalità idoneo a scemare grandemente la capacità di intendere o di volere). Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 18 aprile 2012, n. 14808 Imputabilità - vizio di mente - in genere - tossicodipendenza - crisi di astinenza dal consumo di stupefacenti - rilevanza ai fini dell'imputabilità - esclusione - stato emotivo e passionale - configurabilità - conseguenze - indicazione. Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, nessun rilievo può assumere la presenza, in capo all'autore della condotta delittuosa, di un generico stato di agitazione determinato da una crisi di astinenza dall'abituale consumo di sostanze stupefacenti, e non accompagnato da una grave e permanente compromissione delle sue funzioni intellettive e volitive. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la su descritta condizione integra gli estremi di uno stato emotivo e passionale, valutabile nella determinazione del trattamento sanzionatorio). Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 5 maggio 2011, n. 17305 Misure di sicurezza - personali - assoluzione dell'imputato per vizio totale di mente - applicabilità della libertà vigilata.

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La misura di sicurezza della libertà vigilata è applicabile nei confronti del soggetto assolto per vizio totale di mente e ciò a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 222 cod. pen., ad opera della sentenza n. 253 del 2003 della Corte costituzionale. Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 11 novembre 2010, n. 39804 Impugnazioni - appello - in genere - avverso misura di sicurezza applicata a imputato prosciolto per infermità di mente - ambito di cognizione del tribunale di sorveglianza - sopravvenuta cessazione della pericolosità sociale - rimedi per farla valere. La cessazione della pericolosità sociale dell'imputato prosciolto per vizio totale di mente sopravvenuta alla sentenza di proscioglimento non può essere fatta valere in sede di appello contro il capo concernente la misura di sicurezza contestualmente applicata - dovendo il tribunale di sorveglianza, in tale giudizio, limitarsi a una verifica di correttezza dell'operato del giudice - ma solo in sede esecutiva, nella quale la competenza a deliberare su richieste aventi ad oggetto la sua sospensione, trasformazione o revoca, appartiene al magistrato di sorveglianza le cui decisioni sono appellabili nel merito. Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 3 novembre 2008, n. 40991 ESECUZIONE Revoca della sentenza per abolizione del reato Esecuzione - giudice dell'esecuzione – interpretazione ed operatività dell'art. 673 c.p.p. In tema di esecuzione, l'articolo 673 c.p.p. opera soltanto quando la norma incriminatrice sia espunta dall'ordinamento per effetto di abrogazione legislativa o di declaratoria di incostituzionalita', mentre non puo' invocarsi la revoca del giudicato a fronte di un mutamento di indirizzo giurisprudenziale, seppur esito di pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che non e' equiparabile allo "ius superveniens" nel contenuto, perche' non determina l'abrogazione per scelta legislativa o l'eliminazione per contrasto con i precetti costituzionali, e nemmeno negli effetti, essendo privo di valore cogente e generalizzato in relazione alle decisioni che dovranno essere assunte in futuro dai giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe e potendo soltanto assumere un rilievo persuasivo per la fondatezza delle ragioni che lo giustificano (Sez. 1, n. 13411 del 21/02/2013, Arpaia, rv. 255364; sez. 1, n. 27121 del 11/07/2006, Aliseo, rv. 235265; sez. 1, n. 27858 del 13/07/2006, La Cara, rv. 234978). Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 16 maggio 2014, n. 20476 Esecuzione - giudice dell'esecuzione - revoca della sentenza per abolizione del reato - disposizione dell'art. 673 cod. proc. pen. - abrogazione implicita dell'art. 30, comma quarto, l. n. 87 del 1953 - esclusione - ragioni. L'art. 30, comma quarto, l. n. 87 del 1953, relativo alla cessazione della esecuzione e di tutti gli effetti penali di sentenza irrevocabile di condanna in applicazione di norma dichiarata incostituzionale, non è stato implicitamente abrogato dall'art. 673 cod. proc. pen., posto che quest'ultima disposizione, a differenza della prima, avente natura sostanziale, è norma processuale che detta la disciplina del procedimento di esecuzione per l'ipotesi dell'abrogazione o della declaratoria d'incostituzionalità di una previsione incriminatrice. Corte di Cassazione, Sezione Unite penali, Sentenza 7 maggio 2014, n. 18821 Esecuzione - giudice dell'esecuzione - revoca della sentenza per abolizione del reato - art. 673 cod. proc. pen. - ambito applicativo - mutamento giurisprudenziale - esclusione. In tema di esecuzione, l'art. 673 cod. proc. pen. opera soltanto nel caso in cui, a seguito di innovazione legislativa o di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un'ipotesi di abrogazione esplicita o implicita di

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una norma, non potendo, invece, la predetta disposizione trovare applicazione, quando l'eventuale abrogazione implicita derivi da un mutamento di indirizzo giurisprudenziale, che non può costituire "ius superveniens" anche a seguito di pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione. Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 21 marzo 2013, n. 13411 Esecuzione - giudice dell'esecuzione - revoca della sentenza per abolizione del reato - rigetto dell'istanza di revoca per motivi di merito - procedura camerale - necessità - provvedimento "de plano" - possibilità - esclusione. Il giudice dell'esecuzione, ove rigetti per motivi di merito l'istanza di revoca della sentenza di condanna per sopravvenuta "abolitio criminis", deve adottare necessariamente la procedura camerale prevista dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., e non può emettere il provvedimento "de plano", consentito solo nel caso si verta in tema di ammissibilità della richiesta. Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 18 ottobre 2013, n. 42900 Esecuzione - giudice dell'esecuzione - revoca della sentenza per abolizione del reato - limiti - indagine del giudice dell'esecuzione in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinato l'effetto abrogativo - esclusione - fattispecie. In tema di revoca della sentenza per "abolitio criminis", deve escludersi l'operatività dell'istituto qualora esso richieda al giudice della esecuzione non un riscontro meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice, ma una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 68 T.U.L.P.S. sulla necessità della licenza del questore non sia dato desumere, attraverso un percorso meramente ricognitivo, l'intervenuta abrogazione della diversa fattispecie di reato proprio prevista dall'art. 31 legge n. 110 del 1975, in materia di vigilanza sulle attività di tiro a segno). Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 11 dicembre 2012, n. 2638 Esecuzione - giudice dell'esecuzione - revoca della sentenza per abolizione del reato - disposizione dell'art. 673 cod. proc. pen. - abrogazione implicita dell'art. 30, comma quarto, l. n. 87 del 1953 - sussistenza - ragioni. L'art. 30, comma quarto, della l. n. 87 del 1953, relativo alla cessazione della esecuzione e di tutti gli effetti penali di sentenza irrevocabile di condanna in applicazione di norma dichiarata incostituzionale, è stato implicitamente abrogato dall'art. 673 cod. proc. pen., che ne ha completamente assorbito la disciplina. Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 11 luglio 2012, n. 27640 ESPIAZIONE DELLA PENA Detenzione domiciliare Differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità - espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare - presupposto - infermità o malattia grave - serio pericolo di vita - impossibilità di adeguate cure mediche nell'ambito carcerario - corretto bilanciamento tra interessi – necessità. Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, cosi' come l'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare del soggetto che versi in condizioni di

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salute particolarmente gravi, postulano che l'infermita' o la malattia da cui e' affetto il condannato sia tale da comportare un serio pericolo di vita o comunque da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche nell'ambito carcerario, cosi' da far si' che l'espiazione della pena, per le sofferenze aggiuntive, eccessive ed ingiustificate che ne derivano, avvenga in aperto dispregio del diritto alla salute e del senso di umanita' al quale deve essere improntato il trattamento dei detenuti (Sez. 1 n. 5732 dell'8/01/2013, Rv. 254509; Sez. 1 n. 972 del 14/10/2011, Rv. 251674; Sez. 1 n. 1371 del 24/11/2010, Rv. 249319). Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 15 maggio 2014, n. 20333 Reati contro l'amministrazione della giustizia - delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie - evasione - in genere - detenzione domiciliare speciale - allontanamento ingiustificato per un periodo non eccedente le dodici ore - configurabilità del reato - esclusione. In tema di detenzione domiciliare speciale ai sensi dell'art. 47 quinquies l. n. 354 del 1975, l'allontanamento ingiustificato della condannata dal proprio domicilio, protrattosi non oltre le dodici ore, non è punito ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. pen. (richiamato dall'art. 47 sexies della predetta legge), essendo valutabile solo in sede disciplinare e per l'eventuale revoca del beneficio, ferma la responsabilità per gli eventuali reati commessi durante l'allontanamento. Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 30 gennaio 2014, n. 4394 Misure cautelari - personali - disposizioni generali - scelta delle misure (criteri) - misure cautelari diverse dalla custodia in carcere e dagli arresti domiciliari - prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena - divieto di adozione della misura - applicabilità - esclusione - fattispecie. Il divieto di applicazione di una misura cautelare, allorché sia ipotizzabile la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nell'eventualità di condanna nel giudizio di merito, è riferibile soltanto allo stato detenzione carceraria o domiciliare e non alle altre limitazioni della libertà personale. (Fattispecie relativa alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.). Corte di Cassazione, Sezione 6 penale; Sentenza 26 settembre 2013, n. 39976 Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47 quinquies ord. pen. - applicazione - presupposti - individuazione. Ai fini dell'applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47 quinquies legge n. 354 del 1975, il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per la condannata sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l'ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa. Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 19 settembre 2013, n. 38731 Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - misure alternative in favore di condannati per reati di violenza sessuale in danno di minorenni - concessione - necessità dell'osservazione della personalità del detenuto per un anno - questione di costituzionalità - manifesta infondatezza. E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis, comma primo quater, legge n. 354 del 1975 (Ord. Pen.) - prospettata con riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost. - nella parte in cui prevede, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, l'osservazione della personalità del detenuto per almeno un anno, in ragione sia della peculiare "ratio" che giustifica il periodo di osservazione

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nei confronti dei soggetti condannati per reati di violenza sessuale in danno di minorenni sia della finalità di rieducazione del condannato ad essa connessa. Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 19 settembre 2013, n. 38727 Reati contro l'amministrazione della giustizia - delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie - evasione - in genere - sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 2009 - effetti - su ipotesi di detenzione domiciliare diversa da quella speciale per madre di minore di anni 10 - esclusione - fattispecie. La sentenza della Corte Costituzione n. 177 del 2009 - con la quale si è dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 47, comma primo, lett. a), seconda parte, l. n. 354 del 1975 nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore - si applica ai soli casi in cui la detenzione domiciliare sia stata concessa per le ragioni specificamente previste nell'art. 47, comma primo, lett. a), seconda parte della l. n. 354 del 1975 (cd detenzione domiciliare speciale per le madri di minori di anni dieci) e non spiega alcun effetto, invece, nei confronti di altre ipotesi di detenzione domiciliare, essendo a questo fine irrilevante che chi ne usufruisca sia madre di minore di dieci anni. (Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il delitto di evasione di madre di minore di dieci anni, sottoposta a detenzione domiciliare per motivi di salute, anche se l'allontanamento dal domicilio non aveva superato le dodici ore). Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 8 agosto 2013, n. 34530 Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento Penitenziario) - condannato già agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire - successiva revoca degli arresti domiciliari, prima della pronuncia del tribunale di sorveglianza sull'eventuale applicazione di misure alternative - divieto di concessione di tali misure ai sensi dell'art. 58 quater, comma secondo, O.P. - operatività - sussistenza. Attesa l'equiparabilità alla detenzione domiciliare, di cui all'art. 47 ter Ord. Pen., del regime detentivo che si instaura, ai sensi dell'art. 656, comma primo, cod.proc.pen., nei confronti del detenuto già agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, l'eventuale, successiva revoca degli arresti domiciliari, quando non sia ancora intervenuta la decisione del tribunale di sorveglianza circa l'applicazione di una delle previste misure alternative, comporta l'operatività del divieto di concessione di tali misure, stabilito dall'art. 58 quater, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario. Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 24 giugno 2013, n. 27649 Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - misure alternative alla detenzione - detenzione domiciliare - comportamenti del detenuto penalmente rilevanti - esito dei procedimenti penali - carattere pregiudiziale - esclusione - fattispecie. In tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la revoca della misura alternativa, giustificata sulla scorta di comportamenti minacciosi tenuti dal detenuto nei confronti della moglie, ritenendo irrilevante che per essi non sia stata proposta querela). Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 11 giugno 2013, n. 25640

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Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento Penitenziario) - detenzione domiciliare - provvedimenti di modifica delle prescrizioni impartite - ricorribilità per cassazione - configurabilità. Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza provvede sulla richiesta di modifica delle prescrizioni impartite al detenuto con l'ammissione alla detenzione domiciliare è ricorribile per cassazione da entrambe le parti processuali. Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 11 giugno 2013, n. 25639 Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento Penitenziario) - misure alternative alla detenzione - istanza priva di indicazione del domicilio - equiparazione a irreperibilità dell'istante - esclusione - conseguenze. La mancata indicazione del domicilio nella richiesta di affidamento in prova e/o detenzione domiciliare non può considerarsi equivalente a una situazione di irreperibilità e non può giustificare, pertanto, una declaratoria di inammissibilità "de plano" da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza, non potendosi escludere la comparizione dell'interessato all'udienza camerale e l'indicazione in quella sede del domicilio. Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 13 maggio 2013, n. 20479

RASSEGNA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

ABUSI EDILIZI Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sezione 1 quater, Sentenza 21 luglio 2014, n. 7809 INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE - ABUSI EDILIZI - ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI ED ORDINE DI DEMOLIZIONE - PENDENZA DELL'ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO - ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DEMOLITORIO IMPUGNATO E' fondato il ricorso esperito ai fini dell'annullamento dell'ordinanza di sospensione dei lavori e di ingiunzione di demolizione dei manufatti abusivamente realizzati, laddove parte ricorrente abbia presentato diverse domande di condono edilizio, ai sensi della legge n. 326 del 2003 concernenti appunto, le opere oggetto dell'attività sanzionatoria posta in essere dal Comune. Alla luce di siffatte premesse non può che affermarsi l'illegittimità del provvedimento demolitorio impugnato, adottato successivamente alla presentazione dell'istanza di condono relativa ad opere per le quali la P.A. non risulti essersi determinata, irrogando semplicemente la sanzione censurata. APPALTI Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione 1, Sentenza 17 luglio 2014, n. 602 Appalti - Aggiudicazione provvisoria - Intervento in autotutela - Revoca implicita. In presenza di un'aggiudicazione provvisoria, è pacifica la permanenza in capo alla stazione appaltante di uno spazio riservato di autonomia nella determinazione valutativa, che culminerà nell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicazione provvisoria restando un atto avente effetti instabili ed interinali (C.d.S., Sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1885), nei confronti del quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili in capo al beneficiario. Se ne desume che, in attesa dell'aggiudicazione definitiva e del concreto inizio dell'esecuzione del contratto, non vi è alcuna posizione consolidata dell'impresa concorrente, la quale possa postulare il riferimento, nella revoca, ad un interesse pubblico giustificativo del sacrificio del privato (v. T.A.R. Lazio, Sez. III, 25 marzo 2005, n. 2132). L'assenza, nei soggetti interessati, di posizioni

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giuridiche consolidate fa sì, inoltre, che la P.A. possa intervenire in autotutela sull'aggiudicazione provvisoria anche in via implicita e senza obbligo di particolare motivazione (v. T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 3266/2005 cit., con la giurisprudenza ivi menzionata). (Amb. dir.) CONDONO Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza, Sezione 1, Sentenza 18 luglio 2014, n. 482 CONDONO - ART. 12 BIS DELLA L. N. 68 DEL 1988 - LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 2 DEL 1988 - INTERPRETAZIONE DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 43 DELLA L. N. 47 DEL 1985 - ESISTENZA DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI - ATTI ADOTTATI A SEGUITO DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - PROVVEDIMENTI NON ESEGUITI - POSSIBILITÀ DELLA SANATORIA - ARTICOLO AVENTE TESTUALE ED ESPRESSA NATURA DI NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - DISPOSIZIONE AUTONOMA E DISTINTA RISPETTO A QUANTO STATUITO DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 43 DELLA L. N. 47 DEL 1985 - CONSEGUENZA - NORMA NON APPLICABILE PER ANALOGIA - RATIO - NORMA ECCEZIONALE - NORMA NON RICHIAMATA NEL PRIMO COMMA DELL'ART. 39 DELLA L. N. 724 DEL 1994 - IMPOSSIBILITÀ DI INVOCARLA PER ISTANZE E PROCEDURE IN SANATORIA PRESENTATE AI SENSI DELLA CITATA L. N. 724. L'art. 12 bis della L. n. 68 del 1988, di conversione del D.L. n. 2 del 1988, ha stabilito che il primo comma dell'art. 43 della L. n. 47 del 1985 va interpretato nel senso che l'esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se adottati a seguito di giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non impedisce il conseguimento della sanatoria. Orbene, tale ultimo articolo ha testuale ed espressa natura di norma di interpretazione autentica e costituisce, per l'effetto, una disposizione autonoma e distinta rispetto a quanto statuito dal primo comma dell'art. 43 della L. n. 47 del 1985, con la conseguenza che non essendo quest'ultima applicabile per analogia, in quanto costituente anch'essa una norma eccezionale, non risulta implicitamente richiamata nel primo comma dell'art. 39 della L. n. 724 del 1994 e, quindi, non può essere invocata per istanze e procedure in sanatoria presentate ai sensi della citata L. n. 724. GARE PUBBLICHE Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo, Sezione 3, Sentenza 18 luglio 2014, n. 1929 IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI CONCLUSIVI DELLA PROCEDURA DI AUTOTUTELA - GARE PUBBLICHE - ATTI CONCLUSIVI DELLA PROCEDURA DI AUTOTUTELA - ATTI INCIDENTI SULL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - ATTI RIENTRANTI NELLA NOZIONE LATA DI ATTO ATTINENTE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - IMPUGNAZIONE - TERMINE BREVE PREVISTO DALL'ART. 120, COMMA 5, C.P.A. IN COERENZA CON LA RATIO ACCELERATORIA DEL RITO SPECIALE Nell'ambito delle gare pubbliche, gli atti conclusivi della procedura di autotutela, in quanto incidenti sull'aggiudicazione dell'appalto, rientrano nella nozione lata di atto attinente alla procedura di affidamento, la cui relativa impugnazione soggiace al termine breve previsto dall'art. 120, comma 5, c.p.a. in coerenza con la ratio acceleratoria del rito speciale. JUS AEDIFICANDI Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari, Sezione 3, Sentenza 18 luglio 2014, n. 950 JUS AEDIFICANDI - JUS AEDIFICANDI - FACOLTÀ COMPRESA NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEI SUOLI - INTERESSE SOTTOPOSTO A CONFORMAZIONE DA PARTE DELLA LEGGE E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MOLTEPLICI INTERESSI DIVERSI DA QUELLI DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO - INTERESSI COINVOLTI DALL'EDIFICAZIONE PRIVATA - CONFORMAZIONE DISCENDENTE NON SOLO DALLA NORMATIVA DI CARATTERE URBANISTICO-EDILIZIO, MA ANCHE DA ALTRE NORMATIVE SETTORIALI

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Lo jus aedificandi, quale facoltà compresa nel diritto di proprietà dei suoli, rappresenta un interesse sottoposto a conformazione da parte della legge e della Pubblica Amministrazione, in funzione dei molteplici interessi - pubblici e privati - diversi da quelli del proprietario del suolo, che sono coinvolti dall'edificazione privata, e tale conformazione discende non solo dalla normativa di carattere urbanistico-edilizio, ma anche da altre normative settoriali. RIFIUTI Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione 1, Sentenza 17 luglio 2014, n. 604 Rifiuti - Mancata raccolta - Potenziali pregiudizi per la salute pubblica - Affidamento mediante provvedimento extra ordinem - Legittimità. L'esigenza di evitare potenziali gravi pregiudizi per la salute pubblica in ragione della mancata raccolta dei rifiuti, in attesa dell'individuazione di una nuova impresa cui affidare il servizio mediante gara, costituisce un valido presupposto per l'adozione di un ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 6 aprile 2012, n. 170): la legittimità di una siffatta modalità di affidamento con provvedimento extra ordinem, deriva, infatti, dalla necessità di garantire comunque la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in quanto servizio essenziale, non suscettibile di subire interruzioni (T.A.R. Veneto, Sez. I, 9 luglio 2010, n. 2906). (Amb. dir.) TURISMO Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sezione 1 ter, Sentenza 21 luglio 2014, n. 7795 DINIEGO DI VISTO PER IL TURISMO - DINIEGO DI VISTO PER IL TURISMO - COMPATIBILITÀ DELLA KAFALAH CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - TUTELA DELL'INTERESSE DEL MINORE. E' fondato il ricorso esperito ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del visto per turismo, presentato dal ricorrente, in favore del minore; a tal riguardo si rileva, infatti, come in più occasioni la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto compatibile l'istituto della Kafalah con l'ordine pubblico italiano, evidenziando, in particolare, che non può essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse di minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di Kafalah pronunciato dal giudice straniero, nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito. La kafalah è un istituto di diritto musulmano che, in ragione del divieto coranico dell'adozione, e in ossequio al precetto che fa obbligo a ogni buon musulmano di aiutare i bisognosi e in particolare gli orfani, consente a una coppia di coniugi, o anche a una persona singola, di custodire e assistere minori orfani o comunque abbandonati con l'impegno di mantenerli, educarli ed istruirli, come se fossero figli propri fino alla maggiore età, senza però che l'affidato entri a far parte giuridicamente della famiglia che lo accoglie e senza che all'affidatario siano conferiti poteri di rappresentanza o di tutela che rimangono attribuiti alle pubbliche autorità competenti. Trattasi quindi di una misura di protezione dei minori orfani o abbandonati e come tale è riconosciuta anche negli strumenti internazionali.

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NOTIZIE FLASH

Dl PA, Avvocati Stato: verso il tetto dei 240mila euro I compensi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche agli avvocati dipendenti, incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, "sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo" di 240 mila euro annui, la cosiddetta 'norma Olivetti'. Lo prevede un emendamento al Dl Pa, firmato dal relatore Emanuele Fiano (Pd).

Fiano riscrive da cima a fondo l'articolo dedicato alla riforma degli "onorari". Quindi cambia anche la spartizione delle somme nelle cause vinte. In caso di sentenza favorevole, per gli avvocati alle dipendenze della Pa, l'emendamento prevede che il recupero delle spese legali sia ripartito in modo da consentire l'attribuzione a ciascuno "di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo", mentre la parte restante andrebbe "riversata nel bilancio dell'amministrazione". Agli avvocati e ai procuratori dello Stato, invece, andrebbe il 50%, una soglia più alta rispetto a quella inserita nella versione originale del decreto legge, che si fermava al 10%.

Quindi se da una parte viene inserito un tetto alla retribuzione massima, dall'altra viene abbassato il taglio posto al recupero delle spese. L'emendamento stabilisce anche dove andrebbe a finire il resto delle somme: un 25% è destinato alle borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, mentre il rimanente quarto sarebbe indirizzato verso il Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Ugl, 1300 euro ad udienza per smaltire arretrato amministrativo ''Oltre ad avere una giustizia a due velocità ora abbiamo anche una giustizia con doppio portafoglio''. Così Ugl-Intesa fp commenta i dati diffusi dal Segretariato generale della giustizia amministrativa, dai quali risulta il compenso di 1.300 euro a udienza per i magistrati di Consiglio di Stato e Tar per lo smaltimento dell'arretrato. ''Si parla di crisi della giustizia e di risorse insufficienti, ma poi ci accorgiamo che così non è per i magistrati del Tar e del Consiglio di Stato che percepiranno un compenso di 1.300 euro ad udienza per un arretrato da loro stessi generato visto che le udienza si svolgono durante l'orario di lavoro - denuncia il segretario generale della Ugl-Intesa fp, Francesco Prudenzano - Ma a questi costi vanno aggiunti anche quelli che lo Stato spende per indennizzare i cittadini vittime della lungaggine dei processi''. ''Va ricordato che i circa 36 mila lavoratori giudiziari aspettano ancora il Fua 2013 che, tradotto in moneta contante, significa che da oltre un anno ancora non hanno percepito i compensi accessori. Infine - conclude Prudenzano - come la mettiamo con tutti quei lavoratori che per effetto della chiusura degli uffici sono costretti, a proprie spese, a fare i pendolari giudiziari?''. Condominio, in aumento del 33% le morosità Sul mercato delle locazioni si fa avvertire in modo sempre più pesante la morosità delle spese condominiali, e non più soltanto il mancato pagamento dei canoni di affitto. Un aumento che rispecchia il protrarsi del difficile momento che sta attraversando l'economia italiana e che l'osservatorio di "Affitto assicurato", società specializzata nel rilascio di contratti a tutela delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione, stima in un + 33% sullo stesso periodo del 2013, e che si attesta su base nazionale al 23% con un ritardo medio di 7 mesi. «Il mancato pagamento delle spese condominiali è un'ulteriore riprova delle difficoltà in cui si dibattono molte famiglie italiane – commenta Claudio De Angelis, responsabile brand Affitto Assicurato–. Se negli ultimi anni si era assistito a un'impennata nella morosità sui canoni d'affitto, con un aumento, di conseguenza, delle procedure di sfratto, negli ultimi mesi abbiamo registrato una crescita decisa di richiesta per mancato pagamento delle spese condominiali».

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N. 7/8 Luglio - Agosto 2014 - Pagina | 17

In base ai dati del'Osservatorio di Affitto Assicurato la morosità delle spese, risulta così ripartita: il 40% al Nord, il 33% al Centro, il 27% al Sud. Risultati, questi, che rispecchiano una tendenza fotografata qualche dall'Anaci, l'Associazione di amministratori condominiali, che registrava un aumento del 22% della morosità per le spese condominiali su base nazionale, con picchi al Sud del 30%, superava il 20% nelle grandi Città del Nord, Milano e Torino e valeva il 22% a Roma. Ars, contro soppressione tribunalini: ok al referendum L'Assemblea regionale siciliana fa fronte comune contro la soppressione dei tribunali di Nicosia nell'ennese, Modica nel ragusano e Mistretta nel messinese. L'Aula durante la seduta pomeridiana, infatti, ha dato il via libera alla proposta di referendum abrogativo contro la disposizione del Governo nazionale che stabilisce la riorganizzazione degli uffici giudiziari. Soddisfatto il parlamentare del Partito democratico, Mario Alloro, secondo il quale con la soppressione dei tribunali di Nicosia, Modica e Mistretta, si realizzerebbe "un'inaccettabile concentrazione" del servizio giudiziario presso i tribunali delle città capoluogo.

"La decisione odierna dell'Assemblea regionale di proporre un referendum abrogativo di alcune delle disposizioni sancite dalla norma - spiega - può dare alla Sicilia la possibilità di rimettere in discussione la decisione del governo nazionale". ''La soppressione dei tribunali e delle sezioni distaccate previste dal decreto legislativo - aggiunge il parlamentare Pd - creerebbe gravi disservizi e disagi ad una vasta fascia di utenza con notevoli conseguenze economiche e sociali per i circondari interessati. Ci auguriamo che la Corte di cassazione valutando l'ammissibilità dei quesiti, possa tener conto delle ragioni a supporto della richiesta e delle penalizzazioni che la Sicilia potrebbe subire con la soppressione dei tribunali'' conclude. Dl competitività : Adusbef, su anatocismo sconfitta arroganza "Oltre 20 anni di battaglie giudiziarie dell'Adusbef sull'anatocismo bancario, aggravante dell'usura e che aveva ottenuto centinaia di sentenze di Tribunali, Corti di Appello, Cassazione e Corte Costituzionale, producono i loro effetti". È quanto afferma il presidente dell'Adusbef, Elio Lannutti che, commentando l'approvazione dell'emendamento che cancella l'anatocismo bancario che veniva reintrodotto nel Dl Competitività, afferma che "è stata sconfitta l'arroganza di Bankitalia, Abi e Bce che avevano cercato di difendere una norma odiosa".

L'anatocismo, cioè la pratica di calcolare interessi su interessi - sostiene Lannutti - è un "aggravante dell'usura bancaria utilizzata per oltre mezzo secolo dai banchieri, cancellata dalla giurisprudenza di merito" e la sua reintroduzione avrebbe provocato "illegalità diffusa a danno di garanzie costituzionali e dei diritti collettivi di consumatori, famiglie e Pmi strangolati da alti tassi di interessi, costi eccessivi e norme capestro confezionate ad uso e consumo dei banchieri". Per Lannutti la norma avrebbe provocato "danni difficili da quantificare anche per gli enti locali, quindi anche per lo Stato" ed "è stata soppressa con il parere favorevole del governo". Appalti, in Cdm modifiche al Codice Antimafia Il Consiglio dei ministri di ieri, su proposta dei Ministri dell'Interno, Angelino Alfano, della Giustizia, Andrea Orlando, e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Maria Anna Madia, ha approvato in esame preliminare, al fine dell'invio alle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo recante «ulteriori disposizioni integrative e correttive del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia», dal momento che dopo un primo periodo di applicazione sono emersi alcuni punti «suscettibili di miglioramento». Lo rende noto il comunicato di Palazzo Chigi.

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N. 7/8 Luglio - Agosto 2014 - Pagina | 18

Queste le linee su cui si muove il provvedimento approvato oggi: passa da 45 a 30 giorni il termine decorso il quale si può procedere alla stipula di contratti pubblici e al rilascio di concessioni, autorizzazioni e finanziamenti senza che sia intervenuta la comunicazione antimafia, previa però acquisizione dell'autocertificazione; si interviene, parimenti, sulla disciplina delle informazioni antimafia, che sono richieste per la stipula di contratti o il rilascio di provvedimenti di valore superiore alla soglia dei 150 mila euro, prevedendo anche in tal caso l'acquisizione diretta, mediante collegamento alla Banca dati. Dl P.A: un emendamento salva 5 Tar La delega della riforma della Pa prevede la cancellazione dei diritti camerali, ovvero delle somme che le imprese pagano alle camere di commercio ogni anno per i diversi servizi. A spiegarlo è il ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, che sta seguendo da vicino anche i lavori sul Dl Pa, al vaglio della commissione Affari costituzionali della Camera. E anche qui non mancano novità. Il decreto è stato modificato nella parte relativa alle sedi distaccate dei Tar: la versione originale del testo stabilisce la loro soppressione, mentre l'emendamento approvato, a firma di Gregorio Gitti (Per l'Italia), salva cinque sedi su otto (Reggio Calabria, Catania, Lecce, Brescia e Salerno) per le altre tre (Latina, Parma e Pescara) invece la tagliola scatterà più tardi, il termine per l'abolizione è stato spostato al luglio del 2015 (dall'ottobre del 2014). Orlando, confronto ma maggioranza va avanti Aumenta dimensione font Diminuisci dimensione font Stampa l'articolo Invia articolo per email La sentenza sul Rubygate? "Non è questione di guardare al meteo", sulla riforma, che riguarda la riorganizzazione della giustizia a 360 gradi "c'è un metodo molto chiaro" e "l'obiettivo è arrivare a fine agosto con gli articolati già pronti", che saranno "conseguenza di confronto" e "condivisione", ma "soprattutto del punto di vista della maggioranza di governo". Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, a Bruxelles per presentare il programma del semestre italiano alla commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (Libe) del Parlamento europeo, a margine dell'incontro, delinea con chiarezza la cornice con cui il governo si muove, indicando tempi e modalità, anche se ben consapevole dei paletti e degli ostacoli sempre in agguato.

Il lavoro procede, evidenzia, "siamo quasi a metà dei 12 punti" previsti, secondo un 'modus operandi preciso': "la maggioranza fa delle proposte e poi interloquisce con le altre forze di opposizione". E così verrà fatto anche "nei prossimi giorni col primo pacchetto costruito", che riguarda la giustizia civile ed i reati di criminalità economica. Poi si andrà "avanti su tutto il resto", secondo un iter stabilito. Via via che le linee guida saranno messe on-line "le indicazioni saranno recepite o comunque si terrà conto del confronto che procede in parallelo", per poi trasformarle in articolati.

"Penso che la tabella di marcia sarà rispettata", sottolinea il Guardasigilli, che alla ripresa di settembre, punta ad avere "un pacchetto compiuto" frutto "di un confronto con tutti, ma soprattutto il punto di vista della maggioranza di governo". Tuttavia la riforma, come ha avvertito nei giorni scorsi lo stesso Orlando, "si scontra con tantissime resistenze, con rendite di posizione e convincimenti di carattere culturale".

Il ministro non si stanca di ripetere che il sistema giudiziario è una "infrastruttura democratica" e quindi "tutti devono partecipare alla sua costruzione". Occorre piuttosto guardare, avverte, alla "rilevanza politica" della riforma. Da qui, appunto, la consultazione pubblica che si chiuderà ai primi di settembre, con le mail che giungono all'indirizzo del Governo e vengono vagliate ogni giorno dai tecnici di via Arenula. Il tema della condivisione è il filo conduttore di un messaggio che il ministro della Giustizia, invia al vicepresidente del Csm Michele Vietti, in occasione del convegno per tracciare un bilancio sull'attività degli ultimi quattro anni di Palazzo dei Marescialli. "Le soluzioni condivise", scrive, sono quelle che "garantiscono le maggiori possibilità di successo in un settore dove, assai spesso, interventi e riforme anche imponenti hanno deluso le aspettative".

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Stato-mafia: penalisti, Del Bene dimostra che serve riforma Da parte di alcuni magistrati di Palermo "indossare la toga stimola una insopprimibile voglia di esternare. Dopo Ingroia, che non disdegnava di dare lezioni di politica legislativa urbi et orbi, e di comportamento processuale al Capo dello Stato, oggi tocca ad un altro esponente della Procura, il Dott. Del bene". Così l'Unione Camere Penali interviene sugli ultimi sviluppi del processo sulla trattativa Stato-mafia. Non solo il pm Del Bene "dà lezioni di civiltà al Presidente Napolitano ma distilla pagelle, sulle proposte di legge parlamentari e del Governo. Con un lapsus involontario, infatti, il Pm ammonisce il Parlamento a non licenziare la riforma sulla responsabilità civile dei magistrati temendo che, in tal caso, un giudice chiamato 'a dover valutare le prove del pubblico ministero per emettere una misura cautelare ci penserà forse cento volte prima di emetterla". E fa un'"affermazione enorme", sostenendo che la responsabilità civile 'può essere un'arma che un membro del clan si può giocare', "se solo si pensa che a decidere sulla responsabilità dei magistrati sono altri magistrati che, perlomeno fino ad oggi secondo le statistiche, su questa materia ci pensano sicuramente cento volte prima di condannare un loro collega visto che lo hanno fatto solo 7 volte in venticinque anni". Parole che - sottolineano i penalisti - non possono che far bene alla causa della riforma costituzionale della giustizia, alla separazione delle carriere, alla legge sulla responsabilità civile, a quella che dovrebbe limitare l'abuso della custodia cautelare in un colpo solo. Ad essere così efficace, in passato, a dimostrare la necessità di modificare il sistema, ordinario e costituzionale, magari limitando l'esondazione dichiarativa degli esponenti del Potere Giudiziario, c'era riuscito solo Ingroia, sarà l'aria di Palermo. Speriamo che i legislatori se ne accorgano". Orlando firma il decreto per l'assunzione di 400 giudici ausiliari Aumenta dimensione font Diminuisci dimensione font Stampa l'articolo Invia articolo per email Un decreto per la selezione di 400 giudici ausiliari presso le Corti di appello è stato firmato ieri dal ministro della Giustizia Andrea Orlando. I posti nel bando riguardano 26 Corti d'Appello: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia. La domanda di partecipazione, disponibile dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, potrà essere compilata ed inviata in via telematica direttamente dal sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it). Si tratterà di un «significativo aumento di organico - dice un comunicato stampa del dicastero - per rafforzare l'efficienza delle Corti anche nello smaltimento dell'arretrato». Possono partecipare alla selezione i magistrati ordinari, contabili ed amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni, nonché i magistrati onorari che non esercitino più, ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni. Inoltre, i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni; i ricercatori universitari in materie giuridiche; gli avvocati, anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni; i notai, anche se a riposo da non più di tre anni. Immigrazione: appello avvocati, far fronte a emergenza sbarchi Il presidio di Avvocati, istituito dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola superiore dell'Avvocatura, che sta operando sull'isola di Lampedusa per la tutela dei diritti dei migranti, lancia un forte appello alle Organizzazioni e Associazioni deputate alla prima accoglienza e assistenza dei migranti, affinché inviino al più preso i propri operatori sull'isola per fare fronte alla emergenza sbarchi di questi ultimi giorni. E in una nota segnala la situazione di grave crisi che si sta determinando sull'isola a causa dei continui sbarchi, destinati a incrementarsi: "nella giornata di venerdì sono arrivate nell'isola più di mille persone salvate dai mezzi della Capitaneria di Porto. Tra loro, tantissimi bambini, anche neonati, e persone bisognose di cure mediche e assistenza. Altre 400 persone circa (tra cui molti minori) si trovano presso il Centro di Prima Accoglienza e Soccorso dell'isola da giorni. Attraverso ponti aerei, tra domenica e stamattina tutti i

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N. 7/8 Luglio - Agosto 2014 - Pagina | 20

bambini non accompagnati che erano presenti presso il Centro di accoglienza (circa 50) sono stati trasferiti. Rimangono una decina di piccoli, ma accompagnati; e altri 50 minori ma tra i 16 e i 17 anni, che verranno trasferiti nei prossimi giorni. Poiché il CPSA di Lampedusa è ancora formalmente chiuso, a causa del protrarsi di lavori di ristrutturazione, l'accoglienza è gestita in modo emergenziale, a partire dalle strutture di base (igiene, cibo, vestiario). Inoltre, non è garantita la presenza permanente e strutturata nell'isola degli operatori delle Organizzazioni e Associazioni deputate alla prima accoglienza e assistenza". Nell' appello, che il CNF fa proprio, il presidio degli Avvocati ribadisce il proprio pieno sostegno e aiuto per tutti gli aspetti giuridici correlati. L'Avvocatura italiana esprime dolore e cordoglio per la continua perdita di vite umane e invita a studiare tutte le soluzioni-immediate e a regime- per interrompere questa drammatica e insostenibile situazione. Carceri, penalisti: irrisori i risarcimenti di 8 euro al giorno Il decreto legge contenente i rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subìto un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali "produrrà effetti opposti, addirittura ingiuriosi, nei confronti della collettività detenuta, se non sarà modificato in fase di conversione". Lo dichiara l'unione camere penali italiane (Ucpi). "Così com'è - rilevano i penalisti - copre tutti i casi di violazione dell'art. 3, dunque non solo le sofferenze da sovraffollamento carcerario, ma anche i casi di vera e propria tortura che tale norma ricomprende". "Se già è avvilente - aggiungono - pensare di fissare nell'irrisoria cifra di 8 euro al giorno o di un giorno di sconto per ogni dieci di detenzione il risarcimento per essere stati ammassati come rifiuti umani in quelle discariche sociali che sono le carceri italiane, diventa intollerabile l'idea che questo possa essere il prezzo anche di atti classificabili come tortura, che se pur non sono all'ordine del giorno tuttavia accadono". "Il nostro paese - prosegue l'Ucpi - ancora non è riuscito a dotarsi del reato di tortura come imporrebbero le convenzioni internazionali. Questa sorta di nuovo gioco di prestigio, che sembra mirare a soffocare le reazioni alla tortura anziché valorizzarle, desta davvero inquietudine e non potrà che incontrare l'opposizione e la più ferma protesta dei penalisti". Una protesta che, assicurano i penalisti, "sarà la più ferma se si tradurranno in iniziative concrete i propositi di riforma dell'appello e della prescrizione". Orlando, sì a falso in bilancio e autoriciclaggio Ripristinare il reato di falso in bilancio e introdurre il reato di autoriciclaggio, dove l'attività illecita si manifesta nell'accumulo illecito del denaro e nel suo utilizzo in un'attività imprenditoriale alterando la concorrenza ed il mercato e facendo fuoriuscire le imprese che rispettano le regole. Lo ha sottolineato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, intervenuto alla Festa dell'Unità di Imola. Parlando del semestre europeo, Orlando ha richiamato l'importanza di due obiettivi: la protezione dei dati personali e la costruzione di una Procura europea con un soggetto unico per contrastare una criminalità sempre più internazionalizzata. Nessun commento invece, richiesto dai giornalisti, alle parole pronunciate dal pm Nino Di Matteo nella giornata del ricordo di Paolo Borsellino. Riforma giustizia in salita, ma confermati i tempi La tempistica al momento resta quella: concludere la messa a punto del pacchetto-giustizia per il mese di settembre, anche sulla base della "consultazione pubblica" cui tutti sono stati invitati a partecipare - con mail all'indirizzo [email protected] - dicendo la propria sui 12 punti illustrati dal Guardasigilli Andrea Orlando lo scorso 30 giugno. Un'estate di fuoco, dunque, per i tecnici dell'ufficio legislativo di via Arenula, il cui lavoro incontra ogni giorno nuovi ostacoli e paletti di ordine sia tecnico che politico: ultimi, in ordine di tempo, la sentenza di assoluzione di Silvio Berlusconi - che ha fatto invocare ai suoi una "vera" riforma del sistema giudiziario - e l'intervento di ieri in via D'Amelio, a Palermo, del pm antimafia Nino Di Matteo, che ha puntato il dito contro il Colle e Renzi ed ha avvertito: è a rischio l'indipendenza della magistratura. Secondo il magistrato, mente storica dell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia, "non si può assistere in silenzio ai tanti tentativi in atto - dalla riforma già attuata dell'Ordinamento giudiziario a quelle in cantiere sulla

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N. 7/8 Luglio - Agosto 2014 - Pagina | 21

responsabilità civile dei giudici, alla gerarchizzazione delle Procure anche attraverso sempre più numerose e discutibili prese di posizione del Csm - finalizzati a ridurre l'indipendenza della magistratura a vuota enunciazione formale con lo scopo di comprimere ed annullare l'autonomia del singolo Pubblico ministero". Ad avviso del magistrato, in particolare, è "ormai evidente il tentativo di trasformare il pm in un semplice burocrate inesorabilmente sottoposto alla volontà, quando non anche all'arbitrio, del proprio capo; di quei dirigenti degli uffici sempre più spesso nominati da un Csm che rischia di essere schiacciato e condizionato nelle sue scelte di autogoverno dalle pretese correntizie e politiche e da indicazioni sempre più stringenti del suo Presidente". Un intervento, quello di Di Matteo, che, se ieri è stato stigmatizzato da vari esponenti del centrodestra - c'è chi (Cicchitto) ha definito il magistrato un "mediocre imitatore di Ingroia" - ha oggi ricevuto l'endorsement di Beppe Grillo, il quale ha postato sul suo blog alcuni passaggi del discorso del pm in via D'Amelio sotto il titolo "L'Italia onesta di Di Matteo". Insomma, strada in salita per una riforma che, come ha avvertito lo stesso Guardasigilli Orlando, "si scontra con tantissime resistenze, con rendite di posizione e convincimenti di carattere culturale". Il ministro non si stanca di ripetere che il sistema giudiziario è una "infrastruttura democratica" e quindi "tutti devono partecipare alla sua costruzione", senza avvitarsi su casi concreti e su tecnicismi, o sul singolo verdetto. Bisogna piuttosto guardare, avverte il Guardasigilli, alla "rilevanza politica" della riforma. Da qui, appunto, la consultazione pubblica che si chiuderà ai primi di settembre, con le mail che giungono all'indirizzo del Governo che vengono "vagliate quotidianamente" dai dirigenti del ministero. Allo stato restano invariati i 12 punti in cui si articola la riforma, che riguarda la giustizia a 360 gradi. Riguardo al processo civile, in particolare, si punta alla riduzione dei tempi delle cause, al dimezzamento dell'arretrato e a una corsia preferenziale per le imprese e le famiglie. Per il penale si vogliono introdurre norme contro la criminalità economica (falso in bilancio, autoriciclaggio), accelerare il processo e la riforma della prescrizione. Nel settore dell'ordinamento, l'obiettivo è quello di mettere mano al Csm, prevedendo più carriera per merito e non grazie all'appartenenza e introducendo il principio "chi giudica non nomina, chi nomina non giudica"; ma c'è anche la controversa questione della responsabilità civile dei magistrati sul modello europeo, oltre alla riforma del 'disciplinare' delle magistrature speciali (amministrativa e contabile). Nel campo dell'organizzazione, infine, il Governo vuole arrivare alla informatizzazione integrale del sistema giudiziario e alla riqualificazione del personale amministrativo. Secessionisti: Cassazione rigetta ricorso Procura di Brescia La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pm Leonardo Lesti della Procura di Brescia contro la scarcerazione dei secessionisti decisa dal Riesame. È questo l'ultimo capitolo giudiziario della vicenda che nei mesi scorsi aveva coinvolto una ventina di persone tra Brescia e il Veneto che, secondo l'inchiesta della Procura, volevano occupare Piazza San Marco a Venezia utilizzando un carro armato costruito in un capannone nel padovano. In carcere e ai domiciliari erano finiti 24 indipendentisti poi rimessi in libertà dal Tribunale del Riesame che aveva fatto cadere l'accusa più pesante a carico degli indagati, quella di associazione per delinquere con finalità di terrorismo; inconsistenti per il Riesame le prove addotte dai Pm bresciani. (Fonte: Ansa). L'Anm ricorda Paolo Borsellino L'Anm ricorda Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia in via d'Amelio il 19 luglio 1992 a Palermo. Infatti oggi, alle ore 12, nell'Aula Magna della Corte d'Appello di Palermo, si svolgerà l'incontro, organizzato dalla sezione distrettuale dell'Anm, in ricordo di Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio Traina. Alla commemorazione sarà presente Manfredi Borsellino. Per l'Anm parteciperanno il presidente Rodolfo M. Sabelli e il vicepresidente Valerio Savio. Minori: Comunità accoglienza in rosso, rette troppo basse

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Ogni giorno per sostenere adeguatamente un bambino in una comunità di accoglienza, servirebbero almeno 125-151 euro. Ma nella quasi totalità del paese la retta giornaliera percepita dalle strutture non arriva a questa cifra. A Roma, ad esempio, ci si ferma a 69,75 euro, a Milano a 78. In Emilia Romagna dove le rette medie ammontano in media a 118 euro, il 70% delle strutture ha comunque un bilancio in rosso. È quanto emerge da una stima elaborata da Agevolando e Progetto Famiglia, che assieme a Cismai, Comunità nazionale di accoglienza (Cnca), Coordinamento nazionale comunità per minori (Cncm) e SOS Villaggi dei bambini, hanno presentato oggi a Roma un manifesto contro i pregiudizi sulle comunità di accoglienza. "Servono linee guida nazionali - chiedono le associazioni al Governo - in cui fissare adeguati standard qualitativi per le diverse tipologie di servizi di accoglienza dei minori e rigorose procedure di controllo sulla gestione". Occorre anche una "regolare cadenza di pagamento delle rette, il cui grave ritardo sta mettendo in ginocchio moltissime strutture". Secondo i calcoli delle organizzazioni, in media una comunità con otto bambini costa circa 442mila euro l'anno, cioè 151 euro al giorno a bambino. Abbassando alcune voci di spesa, si può arrivare a 125 euro al giorno ma le rette nelle diverse regioni sono più basse: in Piemonte non si superano i 105 euro, in Lombardia i 107, in Veneto i 118, in Toscana i 100, nelle Marche i 93, in Campania i 130, in Puglia i 65, in Calabria i 92, in Sicilia i 76. Ipotizzando dunque "una retta giornaliera media di 100 euro a bambino, il costo annuo delle comunità in Italia sarebbe di 547 milioni di euro. Con una retta media di 151, il costo salirebbe a 826 milioni di euro: stiamo risparmiando circa 280 milioni di euro l'anno - concludono le associazioni - Ma quanto costerà sul medio lungo periodo questo risparmio?".(Fonte, Ansa). Csm, eletti tutti e 16 i togati Aumenta dimensione font Diminuisci dimensione font Stampa l'articolo Invia articolo per email Si è concluso lo spoglio delle schede per l'elezione dei sedici togati al nuovo Csm: le ultime schede scrutinate riguardano i dieci eletti che siederanno a Palazzo dei Marescialli in rappresentanza dei giudici di merito. In rappresentanza dei giudici di merito, entrano al Csm i togati Claudio Galoppi, giudice di Milano ed esponente di Magistratura Indipendente, Francesca Cananzi, giudice di Napoli e rappresentante di Unicost, Piergiorgio Morosini, giudice di Palermo ed esponente di Area, Lorenzo Pontecorvo (MI), presidente di sezione del tribunale di Roma, Massimo Forciniti (Unicost), presidente di sezione del tribunale di Crotone, Lucio Aschettino (Area), presidente di sezione del tribunale di Nola, Aldo Morgigni (MI), magistrato distrettuale presso la Corte d'Appello di Roma, Valerio Fracassi (Area), presidente di sezione del tribunale di Brindisi, Rosario Spina (Unicost), presidente di sezione della Corte d'Appello di Milano, e Nicola Clivio (Area), giudice a Lanusei. Il più votato tra i giudici di merito è stato il rappresentante di Magistratura Indipendente Claudio Galoppi, con 792 voti, seguito da Francesco Cananzi (Unicost) con 702 preferenze, e da Piergiorgio Morosini (Area, ex segretario di Magistratura Democratica), con 665 voti. A Lorenzo Pontecorvo, segretario di MI, sono andati 616 voti, mentre sono 660 le preferenze espresse per Massimo Forciniti (Unicost). L'ex segretario dell'Anm Lucio Aschettino (Area) ha ottenuto 585 voti, mentre 583 preferenze sono andate ad Aldo Morgigni (MI). L'ex leader del Movimento per la giustizia Valerio Fracassi (Area) ha raggiunto 537 voti, mentre Rosario Spina (Unicost) ne ha ottenuti 478. A Nicola Clivio (Area) sono andati 467 voti. Orlando non va in Cassazione, rammarico delle toghe «Rammarico e profonda amarezza». Così il segretario dell'Anm Cassazione, Luigi Riello, ha aperto l'assemblea delle toghe convocata oggi pomeriggio al Palazzaccio comunicando l'assenza del ministro della Giustizia Andrea Orlando «che ci ha comunicato di non poter intervenire a questo incontro». La poltrona riservata al Guardasigilli «è rimasta vuota, questo voleva essere un'interlocuzione tra i magistrati di Cassazione e il ministro - rileva Riello - avevamo concordato la data per un incontro costruttivo». Nonostante ciò, ha detto Riello all'assemblea, «non ci lasceremo scoraggiare da questa assenza, e chiederemo al ministro di incontrarci, impegnandoci a far sentire la voce della Corte di Cassazione in un momento così difficile». Riello, infine, ha letto il messaggio che il Guardasigilli ha inviato in occasione

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dell'evento di oggi: in esso Orlando parla di «concomitanti impegni istituzionali», che gli hanno impedito di essere presente all'assemblea dell'Anm Cassazione . Il ministro, però, chiede alle toghe di inviargli le loro «riflessioni» che «saranno utili - scrive Orlando - per la riforma della giustizia civile e penale che non potrà non coinvolgere la Cassazione». Il ministro, in particolar modo, nel suo messaggio fa riferimento al «numero abnorme di liti» che arrivano fino in Cassazione. Santacroce, pensione a 70 anni: Cassazione rischia collasso "Si rischia il collasso della Corte". Il primo presidente della Cassazione è tornato a lanciare l'allarme per gli "effetti devastanti" e il rischio di "paralisi" provocati dal pensionamento dei magistrati a 70 anni previsto, entro la fine del 2015, dal decreto di riforma della pubblica amministrazione. "La scopertura dell'organico -ha ricordato Santacroce nel corso dell'assemblea dell'Anm - avrà raggiunto a quella data il 35% e la Corte rischia di essere svuotata di tutti gli incarichi direttivi" e gli effetti della norma, ha ricordato ancora Santacroce "saranno devastanti sotto diversi profili, compreso il rischio di prescrizione dei reati". Oua, positiva decisione Orlando di ritirare il Ddl Cancellieri L'Organismo unitario dell'avvocatura valuta positivamente la decisione del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, di ritirare il Ddl Cancellieri sul processo civile. Il presidente Oua, Nicola Marino, parla di ''un passaggio importante, perché così si sgombera il campo da possibili ulteriori conflitti ereditati da interventi dei precedenti governi, grazie anche alle precise e serrate richieste dell'Oua''. ''Certo – continua - rimane aperto il cantiere delle riforme, sulle quali abbiamo avanzato le nostre proposte e le nostre critiche, ma questo è un deciso passo in avanti''. Per Filippo Marciante, vice presidente Oua, ''è una buona notizia, perché il ddl Cancellieri continuava a pesare sul dialogo in corso. La motivazione a pagamento e il nodo delle cosiddette liti temerarie (e non solo), per fare alcuni esempi, avevano appunto nei mesi scorsi prodotto un alto livello di conflittualità con il vecchio Guardasigilli''. 'Ora - conclude - è bene concentrarsi sugli spunti emersi dai tavoli con l'avvocatura. L'obiettivo comune di tutti è rivoluzionare la giustizia civile, puntando alla tutela dei diritti dei cittadini, a cominciare dalla revisione dell'intricata questione dell'aumento del contributo unificato''. Governo corregge Dl, no arresti domiciliari a stalker Aumenta dimensione font Diminuisci dimensione font Stampa l'articolo Invia articolo per email Modifiche in arrivo per le norme sulla custodia cautelare: niente sconti a stalker e rapinatori. Il governo è infatti pronto a intervenire con delle modifiche al testo del decreto carceri all'esame dell'Aula alla Camera per escludere che per una pena fino ai tre anni non venga prevista la possibilità dell'arresto. L'apertura alle correzioni al provvedimento, che sarà in Aula dal 21 luglio e che scade il 29 agosto, le annuncia il viceministro alla Giustizia Enrico Costa. Le disposizioni sulla custodia cautelare hanno sollevato le critiche dell'Associazione nazionale magistrati che aveva chiesto modifiche ma che, in ogni caso, con il suo presidente Rodolfo Sabelli non sembra digerire i "molti difetti" del decreto: dalla questione legata "all'automatismo", e cioè il fatto che non ci possa essere una valutazione discrezionale del giudice, "alla mancata esclusione dei recidivi", al "grave fenomeno dello stalker", oltre al mancato coordinamento con le norme sugli arresti domiciliari. Inoltre, l'allarme dell'Anm mette in guardia anche sui rischi che si creerebbero per i reati di mafia e di corruzione, oppure per finanziamento illecito dei partiti politici, che non hanno quasi mai una pena superiore ai tre anni. Punto di vista opposto invece quello del presidente dell'Unione delle camere penali Valerio Spigarelli, per il quale non bisogna "abbandonare la filosofia di fondo", che "il carcere inutile va evitato, così come la pena anticipata". Per questo Spigarelli si augura che "il Parlamento resista" e non faccia marcia indietro. Ma rassicurano le parole del viceministro Costa: dall'applicazione della norma in questione, saranno esclusi tutti i reati per i quali non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena. Si va dallo stalking alla violenza sessuale, dall'estorsione e dalla rapina aggravate al furto in abitazione. Così, per questi reati e

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per tutti quelli per i quali non si può concedere la sospensione dell'esecuzione della pena rimane l'applicazione della custodia cautelare anche quando il giudice ritiene che la pena da applicare non sarà superiore a tre anni. Un risultato - osserva Costa - al quale si potrebbe giungere già con una determinata interpretazione da parte dei giudici, ma "siccome ci è stato chiesto di precisarlo, siamo favorevoli a farlo". Corte conti Ue, migliorare gestione spesa sulle rinnovabili Per raggiungere gli obiettivi stabiliti in materia di energie rinnovabili, occorre migliorare la gestione dei programmi di spesa dei fondi Ue. È quanto emerge da una relazione della Corte dei conti europea che ha valutato se il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione (i fondi della politica di coesione) che rappresentano le due più importanti fonti di finanziamento tra i programmi di spesa dell'Ue per promuovere le energie rinnovabili, abbiano ottenuto buoni risultati. Gli auditor della Corte hanno esaminato se nel periodo 2007-2013 i fondi siano stati assegnati a progetti in materia di energie rinnovabili scelti in base a priorità ben definite, efficienti, maturi e con obiettivi razionali, e in quale misura questi fondi abbiano ottenuto buoni risultati nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Ue per il 2020 riguardanti l'energia proveniente da fonti rinnovabili. La Corte ha constatato che i progetti controllati hanno prodotto le realizzazioni previste ma ha evidenziato che l'efficienza complessiva del sostegno dei fondi della politica di coesione ai progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili (4,7 miliardi di euro nel periodo 2007-2013) è stata modesta sotto il profilo del contributo al raggiungimento degli obiettivi specifici fissati dall'Ue per il 2020 (cioè il 20% sul consumo finale lordo di energia), in quanto l'efficienza non é stata il principio-guida nella pianificazione e nell'attuazione dei progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e il valore aggiunto Ue apportato dai fondi della politica di coesione è stato modesto. «Gli Stati membri dell'UE si sono prefissi obiettivi ambiziosi per le energie rinnovabili che potranno essere sostenuti in maniera significativa dai fondi Ue solo apportando miglioramenti alla gestione dei programmi di spesa«, ha dichiarato Ladislav Balko, il membro della Corte responsabile della relazione. Gli auditor della Corte raccomandano alla Commissione di fare in modo che i futuri programmi in materia di energie rinnovabili cofinanziati nell'ambito della politica di coesione siano guidati dal principio dell'efficienza, evitando anche l'effetto inerziale. «I programmi devono essere basati su una corretta valutazione delle esigenze, un'attribuzione di priorità alle tecnologie più efficienti (pur non discriminando tra i settori delle energie rinnovabili) e un contributo ottimale al raggiungimento degli obiettivi per le energie rinnovabili che l'Ue si è prefissa per il 2020. Devono essere stabiliti obiettivi adeguati in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili in relazione alla dotazione finanziaria, nonché criteri di selezione dei progetti con un'attenzione particolare all'efficienza dei risultati della produzione di energia (evitando una sovra-compensazione dei progetti); la Commissione deve promuovere l'istituzione, da parte degli Stati membri, di quadri normativi stabili e prevedibili per le energie rinnovabili in generale, nonché rendere più snelle le procedure per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili» Abi, in forte crescita le mediazioni del conciliatore bancario Più di 800 conciliazioni nei primi sei mesi 2014. Cresce costantemente l'uso della conciliazione nelle controversie tra banca e cliente. L'aumento delle richieste al Conciliatore Bancario é del 750% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Certo, la reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione ha agito nel senso di aumentare in maniera considerevole il numero di procedimenti avviati. È anche vero che ormai il Conciliatore Bancario e Finanziario é un punto di riferimento. È infatti considerato l'organismo di mediazione per le controversie in materia bancaria e finanziaria e ciò é sicuramente dovuto alla professionalità e specifica competenza dei mediatori iscritti nell'elenco dell'Associazione, alla celerità nello svolgimento delle procedure, alla presenza di mediatori nelle regioni italiane e alla possibilità di svolgere le procedure on-line in maniera molto semplice, efficace e senza costi aggiuntivi. Questo il quadro che è emerso oggi all'Assemblea del Conciliatore BancariFinanziario, che ha riunito a Roma mediatori, banche e tecnici della materia. L'incontro è stata anche l'occasione per definire le cariche all'interno dell'organismo. Corrado Conti è stato confermato Presidente del Conciliatore

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BancarioFinanziario. Tra gli altri, Antonio Pedone, Elisabetta Lunati (Direttore Legale Intesa Sanpaolo), Sergio Gatti (Dg Federcasse) siederanno nel Consiglio per il prossimo triennio. ''Contiamo di non abbassare la guardia - ha sottolineato Conti - e di continuare a lavorare per far affermare sempre di più la mediazione. È un impegno di civiltà, che comporta una rivoluzione culturale i cui effetti possono essere benefici per tutti''. In "Gazzetta", aggiornati gli importi per danno biologico Via libera all'aggiornamento annuale dei risarcimenti per danno biologico per lesioni di lieve entità provocate da incidenti sia stradali che nautici. È stato, infatti, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 153 del 4 luglio 2014 il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 20 giugno. A partire dall'aprile scorso, dunque, gli importi indicati nel comma 1 dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni, rideterminati da ultimo con il decreto ministeriale del 6 giugno 2013, sono adeguati secondo i seguenti importi:

- 795 euro e 91 centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità previsto dalla lettera a) dell'articolo 139 del Codice (liquidazione a titolo di danno biologico permanente per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento); - 46 euro e 43 centesimi per quanto riguarda ogni giorno di inabilità assoluta disciplinato dalla lettera b) del medesimo articolo (danno biologico "solo" temporaneo).

In caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno, mentre nel caso del danno permanente l'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Anf, in linee guida spunti interessanti, ma serve riflessione ''Le proposte di interventi in materia di processo civile pubblicate dal ministero della Giustizia in vista della riforma annunciata dal presidente del Consiglio Renzi contengono misure e spunti interessanti, altri su cui riflettere con attenzione. Occorre lavorare sulla qualità,perché molte delle 'riforme' degli ultimi anni sono state assolutamente mal calibrate. E comunque l'apporto degli avvocati è indispensabile''. Lo dichiara il segretario generale dell'Associazione nazionale Forense, Ester Perifano. ''L'ultimo intervento sul processo civile è solo di 18 mesi fa. È necessario interrompere la perversa spirale di interventi disorganici che si susseguono sotto la pressione dell'emergenza e ai quali, poi, non si da il tempo di produrre effetti - avverte Perifano - Il progetto presentato dal Ministero della Giustizia è molto interessante, e presenta intuizioni intelligenti, anticipando fasi che oggi sottraggono tempi preziosi. Attenzione però, perché discovery' e preclusioni sono argomenti delicati''. ''Sembrano interessanti e anche rispettosi dei diritti dei cittadini le proposte sulla riforma del giudizio di Cassazione , nel segno di un uso più diffuso del rito camerale, e nella prospettiva, possibile, di una riforma costituzionale che veda inseriti in un organo giudiziario supremo giudici oggi appartenenti ad altre magistrature''sottolinea ancora il segretario Anf, e conclude: ''di fondo rimane comunque da sottolineare positivamente quella che è una bella scommessa, rimettere al centro del sistema la giurisdizione pubblica, abbandonando le sirene della giustizia privata e della sua ineluttabilità, razionalizzando le risorse e eliminando gli sprechi''. Governo chiede stop esame Ddl responsabilità toghe Battuta d'arresto nell'esame del Ddl sulla responsabilità civile dei magistrati. A chiederla è il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto che ieri mattina, in una riunione di maggioranza della commissione Giustizia del Senato ormai pronta a dare il via libera finale al progetto di legge, propone una pausa di almeno 10 giorni per approfondire i due temi caldi del provvedimento: in che termini il magistrato possa venire chiamato a rispondere dell'errata interpretazione della legge e per

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N. 7/8 Luglio - Agosto 2014 - Pagina | 26

quanta parte del suo stipendio dovrà rispondere in caso di risarcimento. Il relatore Enrico Buemi (Psi) accetta la proposta di sospendere i lavori, l'avanza a sua volta in commissione Giustizia e questa viene accolta. Si riprogramma così l'esame del testo al prossimo 15 luglio, ma non essendo ancora calendarizzato per l'Aula è molto probabile, come osserva il viceministro alla Giustizia Enrico Costa, che un via libera definitivo del ddl da Palazzo Madama non arriverà prima dell'autunno. E per allora, si dice nella maggioranza, potrebbe anche arrivare una proposta del governo, magari direttamente per l'Aula, quantomeno sui due "nodi" del testo, visto che la riforma della responsabilità civile rientra tra le 12 priorità della giustizia indicate da Renzi all'ultimo Cdm. Il fatto, si fa notare sempre nella maggioranza, è che in pochi si aspettavamo che, dopo l'annuncio del premier di far rientrare anche il tema della responsabilità tra le iniziative dell'esecutivo, il governo ieri desse i pareri agli emendamenti del ddl consentendone il prosieguo dell'iter. E i magistrati avrebbero espresso "grande preoccupazione" per l'imminente ok a un testo che li riguarda così da vicino e che a loro dire "si sarebbe potuto scrivere molto meglio" visto che "così formulato sembra scritto direttamente da FI". La preoccupazione di giudici e Pm e di chi li rappresenta nei Palazzi della politica avrebbe portato l'esecutivo a chiedere lo stop, spinto anche dal fatto che a breve potrebbe definire un testo (o vari emendamenti) "meno ostici" per i magistrati. "Chi sostiene questo però - ribatte Costa - forse dimentica che il governo è obbligato per legge a dare i pareri". In più, lui avrebbe dato parere negativo a uno dei subemendamenti che prevedeva l'obbligo di motivare la decisione nel caso in questa risultasse difforme dall' interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione: misura cara a Buemi e tra le più invise alle toghe visto che in Italia tutte le sentenze valgono solo come indirizzo giurisprudenziale non vincolante. Ma c'è anche un'altra questione che incombe: nella legge Comunitaria ora all'esame della XIV Commissione del Senato c'è l'emendamento del leghista Pini pronto ad introdurre la responsabilità diretta del magistrato. Si sta cercando di prendere tempo, ma a breve la commissione Giustizia dovrà dare un parere anche su questo e la cosa potrebbe creare tensioni visto che nelle sentenze della Corte Ue, che vengono citate per sostenere la tesi secondo la quale i magistrati dovrebbero rispondere anche dell'errata interpretazione delle legge, si parla solo della "manifesta violazione del diritto comunitario" e non delle leggi nazionali. Il centrodestra e Buemi, però, sul punto non sentono ragioni. Ma a dividere la commissione c'è anche il "quantum" del risarcimento. Ora la legge prevede che il magistrato risponda con 1/3 dell'annualità del proprio stipendio. Ma ci sono emendamenti in cui si parla dell'intero stipendio o almeno della metà. O dell'obbligo di risarcire il 50% del danno. Cosa quest'ultima che secondo quanto avrebbe detto Lumia (Pd) in commissione, risulterebbe gradita a Renzi. "Comunque sia - avverte Buemi - il Senato è già avanti con il lavoro su questo testo e un "esproprio" da parte del governo sarebbe inaccettabile". Su braccialetto attesa sentenza Corte Giustizia Ue Nessuna colpevole 'inerzia' sul braccialetto elettronico, solo l'attesa di una sentenza della Corte di Giustizia Europea "al cui pronunciamento il Consiglio di Stato ha subordinato la decorrenza dell'efficacia dell'annullamento del precedente contratto" di gestione. Lo precisa il Dipartimento di Ps in merito ad un articolo del Corriere della Sera che segnalava come l'applicazione di questo strumento sia sospesa per esaurimento scorte e in mancanza di una nuova gara del Viminale per l'affidamento del servizio. "A tutt'oggi - spiega il Dipartimento - sussiste infatti uno specifico ostacolo determinato dalla necessità di attendere la sentenza della Corte di Giustizia Europea, al cui pronunciamento il Consiglio di Stato ha subordinato la decorrenza dell'efficacia dell'annullamento del precedente contratto". "Pertanto, al momento - prosegue - qualsiasi iniziativa unilaterale dell'Amministrazione, volta ad una risoluzione anticipata, esporrebbe a possibili azioni di risarcimento danno". "Una nuova gara per l'acquisizione di ulteriori 'braccialetti elettronici' sulla stima di un calcolo effettuato anche con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria potrà essere quindi bandita solo dopo il pronunciamento della Corte di Giustizia", conclude la Polizia. Nessuna colpevole 'inerzia' sul braccialetto elettronico, solo l'attesa di una sentenza della Corte di Giustizia Europea "al cui pronunciamento il Consiglio di Stato ha subordinato la decorrenza dell' efficacia dell' annullamento del precedente contratto" di gestione. Lo precisa il Dipartimento di Ps in merito ad un

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articolo del Corriere della Sera che segnalava come l'applicazione di questo strumento sia sospesa per esaurimento scorte e in mancanza di una nuova gara del Viminale per l'affidamento del servizio. Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" il Dl sul risarcimento ai detenuti Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi è stato pubblicato il decreto legge 26 giugno 2014 n. 92 che contiene "Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile" . Il testo, che prevede un risarcimento di 8 euro al giorno per i detenuti dei carceri sovraffollati, entra in vigore il 28 giugno. Ricordiamo che il provvedimento, approvato nel consiglio dei ministri del 20 giugno, adempie alle direttive europee prevedendo che i detenuti che hanno subito un trattamento non conforme al disposto della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo abbiano diritto a ottenere la riduzione di un giorno di pena per ogni dieci durante il quale è avvenuta la violazione del loro diritto a uno spazio e a condizioni adeguate, con contestuale previsione in favore di coloro che non si trovino più in stato di detenzione di un risarcimento pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione trascorsa in condizioni non conformi alle indicazioni della Cedu.

ARTICOLI TRATTI DALLE RIVISTE GIURIDICHE DE IL GRUPPO 24 ORE GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI Il Merito, 23.7.2014, L'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica ex art. 187 C.d.S., di Scodnik Nicola Corte d'Appello di Napoli, Sez. III Pen., Sentenza 7 gennaio 2014, n. 53 La Corte di Appello di Napoli esamina la prova che deve sorregge il giudizio di colpevolezza in tema di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, evidenziando la necessità che lo stato di alterazione del conducente non venga desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, ma sia accompagnato anche da un esame tecnico-biologico che certifichi l’effettiva assunzione. Tale impostazione è in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione intervenuta sul tema della verifica probatoria della condotta tipica del reato in esame. Invero, secondo un consolidato indirizzo della Corte di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente dell'auto non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall'art. 187 C.d.S., comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (Cass., Sez. IV, n. 47903/2004; Sez. IV, n. 20247/2006). Recenti arresti, inoltre, registrano una rivisitazione dei profili procedurali che devono disciplinare le modalità di svolgimento degli esami sanitari idonei ad accertare il tasso alcolemico, con particolare riferimento all’eventuale rifiuto opposto dall’interessato.

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Come noto occorre distinguere tra prelievi compiuti "a fini terapeutici" e prelievi compiuti "a fini di accertamento penale". Nel primo caso, viene rimessa ai sanitari la valutazione in ordine alla necessità di sottoporre l'interessato al prelievo ematico, onde predisporre adeguate cure farmacologiche; con la conseguenza che, a fronte di un prelievo già effettuato per tali fini, gli organi di polizia giudiziaria sono legittimati a richiedere la verifica del tasso alcolemico, i cui risultati possono essere utilizzati ai fini penali indipendentemente dal consenso prestato dal guidatore e senza che l'interessato sia avvertito della facoltà di nominare un difensore. Nel secondo caso, ove i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico, detto prelievo può essere comunque richiesto dagli organi di polizia giudiziaria ai fini penali. Ed è con specifico riferimento a tale seconda ipotesi che la Corte di Cassazione ha affermato l'esistenza di una netta distinzione tra "dissenso espresso" e "mancato consenso" dell'interessato: secondo quest’ultima pronuncia l'inutilizzabilità dei risultati è sanzione processuale che riguarda la sola eventualità in cui il prelievo sia stato eseguito nonostante un esplicito rifiuto del soggetto, e non anche il caso in cui la persona, previamente informata delle finalità penali per cui è effettuato il prelievo, abbia tenuto un “atteggiamento positivo”, sebbene non verbalmente espresso. I Giudici del Supremo Collegio ritengono, quindi, che anche in assenza di un consenso verbalmente espresso dall'interessato, purché costui non abbia opposto un esplicito rifiuto, l’accertamento possa essere utilizzabile. (Cass. Sez. IV, , 07 maggio 2013, n. 19567; Sez. IV, 6 novembre 2012, n. 6755). Sussisterebbe, dunque, un mero obbligo di informare l'interessato delle reali finalità (penali, e non mediche) cui è preordinato il prelievo, senza l'ulteriore esigenza di accertarne il consenso espresso, salvo l'obbligo di arrestarsi in presenza di una iniziativa di esplicito dissenso manifestato dal soggetto. A fondamento di tali conclusioni, il Supremo Collegio richiama il tenore letterale dell'art. 186, co. 7 C.d.S., «laddove il legislatore ha specificamente utilizzato il termine "rifiuto" da parte del conducente, con riferimento all'accertamento del tasso alcolemico», sicché l'opposizione dell'interessato all'esecuzione del prelievo acquisirebbe rilevanza soltanto ove si concretizzasse in un "dissenso espresso", e non anche nel caso di "mancato consenso". L’accertamento è, comunque, presidiato da garanzie difensive in virtù dell'obbligo di avvisare l'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore espressamente previsto per gli accertamenti urgenti dall'art. 114 disp. att. c.p.p. Vale la pena di ricordare che si tratta di un obbligo la cui violazione dà luogo ad una nullità generale a regime intermedio, che deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo (Cass., Sez. III, 28 marzo 2012 (dep. 18 aprile 2012), n. 14873; Sez. II, 12 aprile 2011 (dep. 16 maggio 2011), n. 19100; Sez. II, 23 marzo 2011 (dep. 1 aprile 2011), n. 13392; Sez. I, 4 febbraio 2010 (dep. 1 marzo 2010) n. 8107; Sez. IV, 14 marzo 2008 (dep. 16 aprile 2008), n. 15739; Sez. IV, 25 settembre 2003 (dep. 7 novembre 2003), n. 42715). Il campo applicativo della cennata garanzia è stato, tuttavia, ridimensionato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di precisare - peraltro, proprio nella materia affine della prova spirometrica per l'"alcooltest" - che l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore non ricorre qualora l'accertamento venga eseguito in via esplorativa, risultando espressione di una attività di polizia amministrativa», mentre tale obbligo sussiste qualora la polizia giudiziaria al momento dell'accertamento ritenga già di poter desumere lo stato di alterazione del conducente da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza (Cass., Sez. IV, 12 febbraio 2008 (dep. 11 marzo 2008), n. 10850). Ed allora, adottando il medesimo criterio nella materia dei prelievi ematici, sembra, dunque, ragionevole ritenere che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore si prospetti come obbligatorio in ogni caso di prelievo richiesto dalla polizia giudiziaria in seguito a sinistro stradale.

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In ordine, poi, alla tipologia ed alla qualità dell’accertamento tecnico-biologico, la Corte di Cassazione non ritiene indispensabile l'espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza dell'alterazione, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici, unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato. (Cass., Sez. IV, n. 48004/2009). Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, la quale affrontando il tema della legittimità dell'art. 187 C.d.S. ha affermato trovarsi "in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti" (C. Cost., ord. n. 277/2004). Cosicché, nel caso in cui il conducente abbia accettato di sottoporsi al controllo ematico, rifiutando invece il prelievo delle urine non necessario a fini terapeutici (ricordiamo che l'urina è la sostanza biologica di prima scelta nella analisi delle sostanze di abuso perchè premette il prelievo non invasivo del campione, la possibilità di campionare grandi volumi e la possibilità di analizzare sia le sostanze che i loro metaboliti dopo diversi giorni, laddove invece nel sangue le sostanze sono presenti per tempi più brevi), la Corte di legittimità ritiene che il rifiuto sia prestato legittimamente, essendo il prelievo ematico pienamente sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti e non rendendosi, pertanto, indispensabile il compimento di un'analisi su due diversi liquidi biologici (Cass. pen. Sez. IV, 15-01-2014, n. 1494). MAGISTRATI AMMINISTRATIVI Guida al Diritto, 26.7.2014 - n. 31 - p. 84, Magistrati amministrativi sempre più "europei" per evitare contrasti con il diritto comunitario, di Clarich Marcello, Trimarchi Michele Il giudicato, come dicevano i latini, non solo «aequat quadrata rotundis», ma è anche intangibile. Un principio cardine - L'intangibilità diventa sempre più un principio cardine non solo degli ordinamenti giuridici nazionali ma anche dell'ordinamento dell'Unione europea. Infatti, «al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione». Il "passo avanti" della sentenza Pizzarotti - Ad affermarlo è la Corte di giustizia dell'Unione europea in una importante sentenza del 10 luglio 2004 (Impresa Pizzarotti & C. SpA/Comune di Bari e altri, C-213/13), facendo una parziale marcia indietro rispetto alla sentenza Lucchini (C-119/05). In quell'occasione, infatti, la Corte aveva sostenuto che il principio dell'intangibilità del giudicato previsto dall'articolo 2909 del codice civile non opera se la sua applicazione impedisce il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione del diritto dell'Unione e dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione europea divenuta definitiva. Era sembrato ad alcuni che in questo modo la Corte avesse inteso introdurre un principio di ordine generale, corollario della supremazia del diritto europeo. Tant'è vero che a livello nazionale era stato prospettato il ricorso ai cosiddetti "controlimiti" costituzionali per evitare che l'inarrestabile espansione del diritto europeo travolgesse anche il giudicato. Le precisazioni rispetto alla sentenza Lucchini - La sentenza Pizzarotti, invece, circoscrive la portata della sentenza Lucchini, affermando che il giudicato nazionale può essere messo in discussione solo in situazioni del tutto particolari, quando sono in questione «principi che disciplinano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione europea». Come appunto nel caso Lucchini, dove si trattava di recuperare aiuti di Stato erogati illegittimamente, materia riservata alla competenza esclusiva della Commissione europea. All'infuori di queste ipotesi, secondo la Corte, «il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia

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giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione contrastante con detto diritto». Il "contributo" del Consiglio di Stato - A offrire alla Corte di giustizia l'occasione per fare chiarezza sui rapporti tra giudicato nazionale e diritto europeo è stato il Consiglio di Stato. Nel 2003 il comune di Bari aveva pubblicato un avviso di «Ricerca di mercato» per la realizzazione di una sede unica in cui accorpare tutti gli uffici giudiziari della città. La proposta selezionata - quella dell'impresa Pizzarotti - prevedeva che talune delle opere sarebbero state vendute al comune (per 43 milioni di euro) e la restante parte locate per un canone di 3 milioni di euro all'anno. Nel settembre 2004, però, il finanziamento pubblico veniva integralmente soppresso e pertanto la Pizzarotti proponeva di realizzare soltanto le opere destinate alla locazione. A fronte dell'inerzia del comune, nel 2007 il Consiglio di Stato su ricorso della Pizzarotti riteneva non esaurito il procedimento e sollecitava il comune a concluderlo in modo congruo «verificando, nell'abito delle proposte pervenute, la possibilità di realizzazione dell'opera nei limiti del mutato quadro economico» (sentenza n. 4267). Con l'ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia del 10 aprile 2013, il Consiglio di Stato rileva che le successive sentenze di esecuzione e l'attività svolta dal Commissario ad acta hanno posto in essere un'attività in contrasto con la normativa comunitaria in materia di gare pubbliche e dunque in violazione delle regole di concorrenza e inciso negativamente sul mercato interno. Per questa ragione il Consiglio di Stato chiede alla Corte di giustizia se il giudice nazionale può ritenere inefficace un proprio precedente giudicato che ha consentito la sussistenza di una situazione giuridica contrastante con il diritto comunitario degli appalti pubblici. La risposta della Corte di giustizia - Come si è visto, la Corte risponde che il diritto dell'Unione non esige che, per tenere conto del diritto europeo, gli organi giurisdizionali interni rivedano le proprie precedenti decisioni passate in giudicato. Oltre a essere funzionale alla certezza dei rapporti giuridici, la risposta della Corte di giustizia è coerente con il principio europeo dell'autonomia procedurale degli Stati membri. A uscirne rinforzata è l'autorità alle decisioni delle corti nazionali, sacrificata forse troppo affrettatamente sull'altare della supremazia del diritto europeo nel caso Lucchini. I residui di insofferenza verso i vincoli del giudicato nazionale - Una certa insofferenza ai vincoli del giudicato nazionale traspare tuttavia anche dalle maglie della sentenza Pizzarotti. Dopo aver ribadito il principio dell'intangibilità del giudicato, infatti, la Corte afferma che, se e nei limiti in cui la disciplina interna lo consente, i giudici nazionali hanno l'obbligo di «completare la cosa giudicata costituita dalla decisione che ha condotto a una situazione contrastante con la normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici o ritornare su tale decisione, per tener conto dell'interpretazione di tale normativa offerta successivamente dalla Corte». La tesi della formazione progressiva del giudicato - Qui la Corte di giustizia sembra evocare, su suggerimento del Consiglio di Stato, l'immagine del «giudicato a formazione progressiva» (di recente, Consiglio di Stato, sezione IV, 2 febbraio 2011 n. 748). Secondo questa tesi, il giudizio di ottemperanza nei confronti delle sentenze amministrative si differenzierebbe dal giudizio di esecuzione delle sentenze del giudice civile perché servirebbe anche a integrare il precetto della sentenza e non solo a darvi attuazione. Vero è che anche nel giudizio di esecuzione davanti al giudice civile sono previste parentesi di cognizione, ma si tratta pur sempre di momenti strettamente funzionali all'attuazione di una decisione assunta al termine del giudizio di cognizione. In realtà, non v'è motivo di ritenere che nel processo amministrativo le cose stiano diversamente. La tesi della formazione progressiva del giudicato, infatti, sembra incompatibile con l'articolo 34, comma 1, lettera e) del codice del processo amministrativo, secondo il quale la sentenza di cognizione «dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese». Questa disposizione esclude che il giudicato possa essere completato o integrato in un secondo momento. Prima ancora, la formazione progressiva è incompatibile con l'esigenza che il giudizio di cognizione si concluda una volta per tutte con la sentenza definitiva. Se il giudice amministrativo non può completare o correggere in un momento successivo il giudicato per renderlo conforme al diritto comunitario, il problema è evitare la formazione di giudicati nazionali in

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contrasto con il diritto europeo. A questo fine è auspicabile che il giudice amministrativo faccia un ricorso più massiccio al rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia in modo da evitare errori nell'applicazione del diritto europeo. In ogni caso, occorre che il giudice amministrativo tenga nella massima considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia. In definitiva, il giudice amministrativo dovrà essere sempre di più un giudice "europeizzato". QUOTE DI GENERE Guida al Diritto, 26.7.2014 - n. 31 - p. 95, Singolare che il maggiore coinvolgimento femminile sia fatto dipendere dall'efficienza più che dall'equità, di Masaracchia Antonino Il "rispetto delle quote di genere", ossia la garanzia di pari opportunità per donne e uomini nell'accesso alle più alte cariche (non solo pubbliche) della società, è ultimamente diventato un tema di grande dibattito e di notevole sensibilità presso l'opinione pubblica. Con il parere in rassegna il Consiglio di Stato, nel rispondere a un quesito prettamente giuridico che gli era stato rivolto dal Dipartimento per le Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri, ne traccia un interessante quadro ricostruttivo che si segnala all'attenzione dei lettori per l'inusuale tecnica argomentativa che lo contraddistingue. La sezione I, invero, sviluppa un ragionamento che, partendo dal dato normativo (oggetto del quesito) che viene definito denso di "ambiguità" ossia - in sostanza - insufficiente a far cogliere la ratio perseguita dal legislatore, lo arricchisce con considerazioni di carattere politico-economiche (o, se si preferisce, meta-giuridiche) che vengono alla fine utilizzate per giungere alla soluzione giuridica della questione. Il risultato cui si perviene, però, non appare del tutto soddisfacente sia sul piano, più immediato, della tecnica interpretativa utilizzata, sia sul piano consequenziale delle implicazioni sostanziali derivanti da siffatta operazione. Il fondamento giuridico della parità uomo-donna - Procedendo con ordine, deve anzitutto partirsi dal quesito che era stato sottoposto alla sezione consultiva. Esso aveva a oggetto la disciplina sulla parità di accesso agli organi delle "società a controllo pubblico" la quale impone che almeno un terzo dei componenti degli organi societari appartenga al genere meno rappresentato (così l'articolo 2 del Dpr n. 251 del 2012: in sostanza, fuori dal linguaggio tecnico, almeno un terzo di quei componenti deve appartenere al genere femminile). In proposito, l'articolo 3 della legge n. 120 del 2011 aveva stabilito che quelle norme dovessero applicarsi «anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati». Il dilemma interpretativo era costituito proprio dall'espressione «società controllate da pubbliche amministrazioni»: si dubitava se vi rientrassero anche le società, a capitale pubblico o misto, in cui il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Cc non sia esercitato da una singola pubblica amministrazione, ma da più amministrazioni insieme. In sostanza, si trattava della questione del "controllo congiunto" operato da più pubbliche amministrazioni (ad esempio, un comune e una provincia allo stesso tempo) su un'unica società: ci si chiedeva, quindi, se anche in tal caso dovessero operare le garanzie di parità di genere imposte dalla legge n. 120 del 2011 ovvero se esse dovessero considerarsi limitate solo alle società in cui un'unica p.a. potesse esercitare il "controllo" ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Quesito - invero - solo apparentemente bizantino: nonostante quanto possa sembrare a prima vista, vi è infatti una sostanziosa differenza tra un controllo esercitato da un'unica amministrazione e un controllo esercitato da più amministrazioni congiuntamente. Nel secondo caso, a differenza del primo, assumono rilevanza gli accordi e l'unicità di intenti delle due (o più) amministrazioni e non solo, astrattamente, il totale del numero dei voti (o dei vincoli contrattuali) che esse possono far valere nell'assemblea (o, più in generale, nell'influenzare la società). Solo in base ai comuni programmi di azione e alle intese che, di volta in volta, le varie amministrazioni raggiungeranno tra di loro potrà infatti ritenersi integrato, in concreto, il concetto di "controllo": se pure i voti totali fossero sufficienti, in teoria, per guidare le decisioni dell'assemblea, ma poi in concreto mancasse un'unità di intenti delle diverse amministrazioni coinvolte, ecco che non potrebbe più parlarsi di alcun "controllo" pubblico esistente sulla società.

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Ritenere, pertanto, che anche le ipotesi di "controllo congiunto" siano comprese nella dizione "società a controllo pubblico" condurrebbe a un notevole ampliamento del novero delle società che sono assoggettate alle regole della parità di accesso uomo/donna alle cariche sociali. La soluzione del Consiglio di Stato - La prima sezione del Consiglio di Stato approda alla soluzione sicuramente più ragionevole, ossia quella che estende l'applicabilità delle garanzie di parità di genere. Quello che preme evidenziare, in questa sede, sono le modalità con le quali il Consiglio di Stato perviene al risultato. In proposito, a un complesso ragionamento di carattere politico-economico, volto a rinvenire la ratio della norma voluta dal legislatore, viene affiancata una ricostruzione più prettamente giuridica, di natura interpretativa, volta a valorizzare la lettera dell'articolo 3 della legge n. 120 del 2011. La ricostruzione giuridica è offerta alla fine del parere, laddove i giudici della sezione consultiva operano un condivisibile parallelismo tra il concetto di "società controllante" e quello di "pubblica amministrazione", nell'ambito della nozione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Cc. Con riferimento alla problematica dei controlli pubblici, avverte dunque il Consiglio di Stato, al concetto di "società controllante" deve sostituirsi quello di "pubblica amministrazione (controllante)". Così - prosegue la sezione I - sul piano letterale non residuano ostacoli a intendere il riferimento alle "pubbliche amministrazioni" come comprensivo di tutti i soggetti pubblici titolari di più quote del capitale sociale: anche allorché ci sia una pluralità di soggetti pubblici che esercita un controllo congiunto sulla medesima società, può ben dirsi che il controllo è esercitato "da pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 120 del 2011. Di per sé questa argomentazione di natura interpretativa, unita ad agevoli considerazioni di eguaglianza e di ragionevolezza intrinseca ed estrinseca, potevano risultare più che sufficienti a concludere nel senso dell'estensione dei principi di parità di genere a tutte le società controllate dalle amministrazioni pubbliche, anche nei casi di controllo congiunto. È evidente infatti, per un verso, che la vis expansiva del principio di parità uomo-donna non può che far propendere - nel dubbio - per una lettura allargata delle norme di legge che impongono strumenti atti a garantire quella parità (ragionevolezza estrinseca); e che, per altro verso, all'interno di un singolo istituto per il quale la legge contempla già la parità di genere (nel nostro caso: le società controllate dalla Pa), appare contrario ai principi di eguaglianza non estendere la parità di genere a situazioni ampiamente assimilabili a quelle espressamente considerate dal legislatore (nel nostro caso: il controllo congiunto esercitato da più amministrazioni), in mancanza di indicazioni contrarie provenienti dal testo normativo (ragionevolezza intrinseca). Il fondamento politico-economico della parità uomo-donna - Tutta la parte centrale del parere qui in esame, ciò nonostante, è dedicata - come si è già accennato - a un interessante excursus di natura politico-economica, volto a dimostrare che l'estensione dei principi sulla parità di genere risponde, primariamente, a necessità di carattere economico che si riflettono sul benessere della società civile. Ciò in quanto, secondo il Consiglio di Stato, di per sé la legge n. 120 del 2011, che - nel caso di specie - ha introdotto lo strumento di garanzia per la parità uomo-donna, sarebbe caratterizzata da "ambiguità" laddove lascia nell'ombra i profili di possibile contrasto tra i principi di eguaglianza giuridica e quelli di libertà economica delle imprese. Detto altrimenti: imporre la parità di genere nelle scelte tipicamente imprenditoriali potrebbe comportare un vulnus alla libertà di organizzazione interna dell'impresa, onde è necessario trovare un sostegno economico al principio di parità uomo-donna per riequilibrare la situazione. Il sostegno che si cerca è presto trovato. L'ispirazione è fornita da una sentenza del Tar Lazio, Roma, n. 6673 del 2011, la quale - con argomentazione sicuramente innovativa - aveva evidenziato che l'obiettivo funzionale delle norme sull'equilibrio di genere è quella di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione): l'equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi in seno agli organi amministrativi (fu detto in quella circostanza) consente all'ente di avvalersi di un patrimonio umano, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità sicuramente più completo, così garantendo maggiormente il perseguimento degli obiettivi di maggiore produttività, efficienza, trasparenza e imparzialità dell'azione pubblica. E allora, se è così, il Consiglio di Stato completa il ragionamento: di fronte a una società sempre più complessa ed esigente, i cui operatori sono sovraccaricati di compiti e nella quale si avverte sempre di più «la necessità di incrementare le capacità di regolazione del mondo», l'equilibrio di genere rappresenta -

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secondo il Consiglio di Stato - la soluzione. Esso infatti, consentendo «il reclutamento di nuove risorse per aumentare la produzione», realizza una migliore distribuzione delle risorse umane e consente al sistema di raggiungere un soddisfacente grado di efficienza e di realizzare al meglio «la totalità degli interessi». Tre esempi - Vengono, al riguardo, portati tre esempi. Anzitutto, la specializzazione degli apparati militari e l'abolizione della leva obbligatoria hanno reso necessario il coinvolgimento delle forze femminili per garantire ai contingenti militari uguale forza e composizione rispetto a prima. Inoltre, l'apertura alle donne dell'accesso in magistratura, oltre che «per un'ovvia esigenza di eguaglianza», ha consentito di non dimezzare la base di selezione, «in un'epoca in cui il settore giustizia era in forte espansione». Il terzo esempio è dato dalla fattispecie oggetto del quesito: l'equilibrata presenza dei generi nella governance degli enti il cui ruolo nel mercato è maggiormente significativo consente di perseguire «il massimo utile individuale e collettivo» pur dovendosi al contempo sacrificare le regole poste per la competizione «e fra esse in particolare la libertà di scelta dell'imprenditore». Sicché - si conclude - «è l'efficienza, più che l'equità, a suggerire un maggiore coinvolgimento del genere femminile nei processi di produzione dei beni, sia pubblici che privati». Le osservazioni - Questa conclusione desta alcune perplessità. Anzitutto, appare singolare che il maggiore coinvolgimento del genere femminile sia fatto dipendere dall'efficienza più che dall'equità: come a dire, non sono tanto le (nobili) ragioni di eguaglianza a imporre la parità di genere, ma è il perseguimento della (vile) efficienza a rendere necessario il coinvolgimento delle donne. In secondo luogo, non appare centrato il risultato che ci si prefiggeva: anche a dire che la parità di genere assicura la maggiore efficienza possibile, ciò non fa certo venir meno il vulnus alla libertà di scelta dell'imprenditore né lo rende individualmente più "digeribile", peraltro rimanendo intatto anche il contrasto con il principio della libertà di concorrenza. In terzo luogo, e soprattutto: come si diceva all'inizio, l'approdo politico-economico sull'efficienza conduce il Consiglio di Stato a formulare la conclusione giuridica, ossia che il principio di parità di genere deve essere esteso, nella specie, anche al caso del controllo congiunto operato da più amministrazioni su una medesima società. Ma analoga conclusione non era raggiungibile, peraltro molto più direttamente, sostenendo che sono gli elementari principi di equità e di eguaglianza (anziché di efficienza) a imporre l'estensione, in via interpretativa, della parità di genere?

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RASSEGNA LEGISLATIVA (classificata per argomento)

AGEVOLAZIONI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, COMUNICATO (G.U. n. 152 del 3-7-2014) Elenchi delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle zone franche urbane della regione Puglia. (14A05108) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DECRETO 26 marzo 2014 (G.U. n. 154 del 5-7-2014) Soggetti beneficiari ammessi al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012. (Decreto n. 1106). (14A04977) AMBIENTE DECRETO-LEGGE 16 luglio 2014, n. 100 (G.U. n. 164 del 17-7-2014) Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. (14G00114) Pag. 1 BANCHE BANCA D'ITALIA, COMUNICATO (G.U. n. 168 del 22-7-2014) Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 Disposizioni di vigilanza per le banche - 4° aggiornamento del 17 giugno 2014 (14A05453) (Suppl. Ordinario n. 60) BANCA D'ITALIA, COMUNICATO (G.U. n. 168 del 22-7-2014) Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 Disposizioni di vigilanza per le banche - 5° aggiornamento del 24 giugno 2014 (14A05454) (Suppl. Ordinario n. 60) CITTADINI ITALIANI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2014, n. 103 (G.U. n. 167 del 21-7-2014) Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana. (14G00115) CONCORRENZA AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, DELIBERA 5 giugno 2014 (G.U. n. 149 del 30-6-2014) Approvazione del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie. (Provvedimento n. 24955). (14A04867) Pag. 7 CREDITO AL CONSUMO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 19 maggio 2014, n. 95 (G.U. n. 150 del 1-7-2014) Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'. (14G00107) DIRITTI DOGANALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 30 maggio 2014 (G.U. n. 153 del 4-7-2014) Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2014 - 12 luglio 2014). (14A05158) EMERGENZE NAZIONALI LEGGE 26 giugno 2014, n. 93 (G.U. n. 148 del 28-6-2014)

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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonche' per assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali. (14G00106) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 74 (G.U. n. 148 del 28-6-2014) Testo del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2014), coordinato con la legge di conversione 27 giugno 2014 n. 93 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna (( colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversita' atmosferiche ), nonche' per assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali». (14A04940) ENERGIA DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (G.U. n. 165 del 18-7-2014) Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DIRETTIVA 12 maggio 2014 (G.U. n. 165 del 18-7-2014) Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea. (14A05485) AVVISO DI RETTIFICA (G.U. n. 170 del 24-7-2014) Comunicato relativo al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante: «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 165 del 18 luglio 2014). (14A05966) ENTI LOCALI CONFERENZA UNIFICATA, ACCORDO 12 giugno 2014 (G.U. n. 161 del 14-7-2014) Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) edilizia. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 67/CU). (14A05210) (Suppl. Ordinario n. 56) FINANZA PUBBLICA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 17 giugno 2014 (G.U. n. 154 del 5-7-2014) Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento. (14A05169) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 26 giugno 2014 (G.U. n. 154 del 5-7-2014) Individuazione delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario da assoggettare a riduzione per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. (14A05170) MINISTERO DELL'INTERNO, DECRETO 2 luglio 2014 (G.U. n. 155 del 7-7-2014) Nuova certificazione relativa al concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica. (14A05187) CORTE DEI CONTI, DELIBERA 12 giugno 2014 (G.U. n. 155 del 7-7-2014) Indirizzi ex articolo 1, comma 166 e ss, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al bilancio di previsione 2014, per una prudente gestione dell'esercizio provvisorio. (Delibera n. 18/SEZAUT/2014/INPR). (14A05076) MINISTERO DELL'INTERNO, DECRETO 20 giugno 2014 (G.U. n. 157 del 9-7-2014)

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Attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e Sardegna del contributo pari a 75.706.718,47 euro a titolo di compensazione di minor gettito IMU, a decorrere dall'anno 2014 e di minori accantonamenti, per l'importo complessivo pari a 3.393.281,53 euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, a favore dei comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. (14A05072) (Suppl. Ordinario n. 53) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 23 giugno 2014 (G.U. n. 160 del 12-7-2014) Concessione di anticipazione di liquidita' a favore degli enti locali per il pagamento dei debiti nei confronti delle proprie partecipate di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. (14A05470) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 10 luglio 2014 (G.U. n. 160 del 12-7-2014) Individuazione delle operazioni di indebitamento delle regioni ammesse alla ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (14A05517) MINISTERO DELL'INTERNO, DECRETO 4 aprile 2014 (G.U. n. 161 del 14-7-2014) Assegnazione dei conguagli per alcuni comuni a seguito di verifica del gettito effettivo dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e riassegnazione delle somme residue non utilizzate per il conguaglio, per un importo complessivo pari a 25.000.000,00 euro. (14A05242) (Suppl. Ordinario n. 57) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2014 (G.U. n. 162 del 15-7-2014) Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13. (14A05500) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,CIRCOLARE 18 febbraio 2014, n. 6 (G.U. n. 166 del 19-7-2014) Patto di stabilita' interno per il triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147). (14A05660) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 10 luglio 2014 (G.U. n. 170 del 24-7-2014) Individuazione, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 38-bis, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (14A05692) FINANZIAMENTI MINISTERO DELL'INTERNO, DECRETO 2 luglio 2014 (G.U. n. 157 del 9-7-2014) Ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rimpatri, relativamente all'Azione 6 del Programma annuale 2013. (14A05191) Pag. 1 MINISTERO DELL'INTERNO, DECRETO 2 luglio 2014 (G.U. n. 157 del 9-7-2014) Adozione dell'Avviso relativo all'Azione 6 del Programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rimpatri. (14A05192) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 18 giugno 2014 (G.U. n. 163 del 16-7-2014) Cofinanziamento nazionale di un aiuto pubblico per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, per l'anno 2014, di cui agli artt. 68 - 70 del Regolamento CE n. 73/2009, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 25/2014). (14A05486) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DECRETO 1 luglio 2014 (G.U. n. 165 del 18-7-2014)

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Regole e modalita' per la concessione di contributi annuali previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 113, e per il finanziamento degli accordi e delle intese - Bando della diffusione della cultura scientifica. (Decreto n. 2216). (14A05622) GIUSTIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, COMUNICATO (G.U. n. 154 del 5-7-2014) Trasferimento notai in esercizio - avviso di concorso del 31 maggio 2013 (14A05163) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, COMUNICATO (G.U. n. 158 del 10-7-2014) Elenco dei notai dispensandi per limiti di eta', terzo quadrimestre 2014. (14A05288) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DELIBERA 6 maggio 2014 (G.U. 159 del 11-7-2014) Approvazione del conto finanziario della gestione per l'anno 2013. (Delibera n. 1024/2014). (14A05189) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DELIBERA 10 giugno 2014 (G.U. n. 168 del 22-7-2014) Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali. (Delibera n. 1279/2014). (14A05649) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 1 aprile 2014 (G.U. n. 169 del 23-7-2014) Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (14A04868) IMMOBILI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CIRCOLARE 19 giugno 2014, n. 19 (G.U. n. 152 del 3-7-2014) D.M. 14 febbraio 2014 recante «Modalita' di documentazione dell'indispensabilita' e dell'indilazionabilita' delle operazioni di acquisto di immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» - Istruzioni operative. (14A04968) MINISTERO DELLA DIFESA, DECRETO 5 settembre 2013 (G.U. n. 161 del 14-7-2014) Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato, di alcuni immobili. (14A05211) IMPOSTE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 26 giugno 2014 (G.U. n. 153 del 4-7-2014) Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni. (14A05073) IMPRESE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 2 luglio 2014 (G.U. n. 156 del 8-7-2014) Regime del trasferimento della residenza fiscale dei soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo in Italia, di cui all'art. 166 del Testo Unico delle imposte sui redditi («exit tax»). (14A05199) ISTRUZIONE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DECRETO 18 marzo 2014 (G.U. n. 151 del 2-7-2014) Modifica del decreto 27 aprile 2010, relativo a progetti autonomi gia' ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 989). (14A04960) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DECRETO 18 marzo 2014 (G.U. n. 151 del 2-7-2014)

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Modifica del decreto 11 luglio 2006, relativo a progetti autonomi gia' ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 1372). (14A04976) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DECRETO 18 febbraio 2014 (G.U. n. 155 del 7-7-2014) Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 462). (14A05008) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DECRETO 13 febbraio 2014 (G.U. n. 156 del 8-7-2014) Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 426). (14A05212) Pag. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DECRETO 17 marzo 2014 (G.U. n. 157 del 9-7-2014) Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 921). (14A05213) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2014, n. 98 (G.U. n. 161 del 14-7-2014) Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (14G00109) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, ORDINANZA 19 maggio 2014 (G.U. n. 162 del 15-7-2014) Istruzioni e modalita' organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/1014. (Ordinanza n. 37). (14A05186) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DECRETO 30 giugno 2014, n. 105 (G.U. n. 170 del 24-7-2014) Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (14G00117) LAVORO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, COMUNICATO (G.U. n. 157 del 9-7-2014) Approvazione della delibera adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 30 novembre 2013. (14A05285) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, COMUNICATO (G.U. n. 157 del 9-7-2014) Approvazione della delibera n. 13/30ottobre2013/vcig adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi in data 30 ottobre 2013. (14A05286) INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, COMUNICATO (G.U. n. 165 del 18-7-2014) Avviso di estratto di bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica. (14A05621) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, CIRCOLARE 18 marzo 2014, n. 3/2014 (G.U. n. 168 del 22-7-2014) Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per il 2014). (14A05676) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, COMUNICATO (G.U. n. 169 del 23-7-2014) Approvazione della delibera n. 9/2013 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 26 novembre 2013. (14A05689) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, COMUNICATO (G.U. n. 169 del 23-7-2014) Approvazione della delibera n. 207 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 aprile 2014. (14A05690)

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, COMUNICATO (G.U. n. 170 del 24-7-2014) Approvazione della delibera n. 206 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 aprile 2014. (14A05703) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, COMUNICATO (G.U. n. 170 del 24-7-2014) Approvazione della delibera n. 205 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 aprile 2014. (14A05704) LOTTA ALLA CRIMINALITÀ LEGGE 3 luglio 2014, n. 99 (G.U. n. 163 del 16-7-2014) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita', fatto a Roma il 28 maggio 2009. (14G00111) MINISTERO DELL'INTERNO, PROTOCOLLO DI INTESA 15 luglio 2014 (G.U. n. 165 del 18-7-2014) Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa. (14A05669) OPERE PUBBLICHE LEGGE 2 luglio 2014, n. 97 (G.U. 159 del 11-7-2014) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. (14G00110) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 73 (G.U. 159 del 11-7-2014) Testo del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2014), coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2014, n. 97 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.». (14A05282) PRIVACY GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DELIBERA 26 giugno 2014 (GU n.149 del 30-6-2014) Differimento dei termini di adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento del 18 luglio 2013, in materia di misure di sicurezza nelle attivita' di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica. (Delibera n. 322). (14A04997) GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DELIBERA 9 luglio 2014 (G.U. n. 168 del 22-7-2014) Provvedimento di blocco e prescrittivo nei confronti degli organi di informazione a tutela dei minori. (Delibera n. 351). (14A05709) GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DELIBERA 12 giugno 2014 (G.U. n. 170 del 24-7-2014) Modifica del «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale» - Allegato A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali. (Delibera n. 296). (14A05747) PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2014 (G.U. n. 170 del 24-7-2014) Approvazione del Programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. (14A05700)

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PROCEDIMENTI PENALI DECRETO LEGISLATIVO 1 luglio 2014, n. 101 (G.U. n. 164 del 17-7-2014) Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. (14G00112) PROPRIETA' INDUSTRIALE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 11 luglio 2014 (G.U. n. 167 del 21-7-2014) Criteri e modalita' per il deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'articolo 54 del codice della proprieta' industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'articolo 56 del codice della proprieta' industriale. (14A05640) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 27 giugno 2014 (G.U. n. 162 del 15-7-2014) Strumenti per favorire la cessione di crediti certificati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (14A05463) DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA EX ART. 10 DEL DECRETO-LEGGE N. 101/2013 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 125/2013, COMUNICATO (G.U. n. 167 del 21-7-2014) Valutazione ambientale strategica del Programma operativo nazionale «Citta' Metropolitana» 2014-2020 - consultazione del pubblico. (14A05706) PROTEZIONE CIVILE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 9 luglio 2014 (G.U. n. 162 del 15-7-2014) Disposizioni di protezione civile finalizzate all'attuazione del progetto per la rimozione ed il trasferimento del relitto della nave Costa Concordia presso il porto di Genova individuato per il successivo smaltimento, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014, nonche' per assicurare il proseguimento delle attivita' in corso nel territorio del Comune di Isola del Giglio. (Ordinanza n. 176). (14A05498) REGISTRO DELLE IMPRESE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 10 luglio 2014 (G.U. n. 170 del 24-7-2014) Approvazione di modifiche alle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, di cui al decreto 18 ottobre 2013. (14A05699) SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE, COMUNICATO (G.U. n. 154 del 5-7-2014) Comunicato concernente l'etichettatura dei medicinali veterinari a base di stupefacenti. (14A05007) SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, DELIBERA 23 giugno 2014 (G.U. n. 168 del 22-7-2014) Consulenti del lavoro-valutazione di idoneita' del «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' dei Consulenti del lavoro», a norma degli articoli 1, comma 2, lettera c) e 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, in data 13 giugno 2014 (Pos. 513/14). (Delibera n. 14/285). (14A05644) Pag. 12

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TRANSAZIONI COMMERCIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMUNICATO (G.U. n. 167 del 21-7-2014) Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (14A05655) TRASPORTI AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI, COMUNICATO (G.U. n. 155 del 7-7-2014) Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (14A05219) Pag. 25 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, COMUNICATO (G.U. n. 160 del 12-7-2014) Programma straordinario di edilizia residenziale da destinare ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalita' organizzata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. (14A05302) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 14 maggio 2014 (G.U. n. 161 del 14-7-2014) Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosita' incolpevole. (14A05481) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 15 maggio 2014 (G.U. n. 169 del 23-7-2014) Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. (14A05663) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 3 giugno 2014 (G.U. n. 170 del 24-7-2014) Recepimento della direttiva 2013/60/UE della Commissione, del 27 novembre 2013, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote. (14A05855) TURISMO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, DECRETO 27 giugno 2014, n. 94 (G.U. n. 149 del 30-6-2014) Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente «Norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato». (14G00108) MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, DECRETO 20 giugno 2014 (G.U. n. 155 del 7-7-2014) Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633. (14A05171) ERRATA-CORRIGE (G.U. n. 156 del 8-7-2014) Comunicato relativo al decreto 20 giugno 2014 del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, recante: «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 7 luglio 2014). (14A05283) MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, CIRCOLARE 20 giugno 2014, n. 103/2014 (G.U. 159 del 11-7-2014)

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Norme per l'ammissione ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico per pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale. (14A05235) USURA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 25 giugno 2014 (G.U. n. 148 del 28-6-2014) Pubblicazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura (legge 7 marzo 1996 n. 108). Periodi di rilevazione 1º gennaio - 31 marzo 2014. Applicazione dal 1º luglio al 30 settembre 2014. (14A04961)

FOCUS: Gestione del rischio ambientale nel modello di organizzazione e gestione ex

D.Lgs. n. 231/2001

Il Focus ha il compito di offrire al lettore un quadro completo sul tema de “Gestione del rischio ambientale nel modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001”. La questione dell’aggiornamento dei modelli organizzativi affrontata si pone a circa un triennio dall’introduzione dei reati ambientali nel catalogo di quelli presupposto di responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001. Il tema è affrontato sotto il duplice profilo giuridico delle conseguenze e dei rischi in capo all’azienda per effetto dei nuovi reati, e organizzativo, in termini di predisposizione di adeguati presidi di rischio per ridurre i danni da reato nell’alveo del cosiddetto “rischio accettabile”. di Dario Soria, Amministratore delegato Assocostieri Servizi, avvocato, dottore commercialista e revisore contabile, membro commissione diritto penale dell’economia, sottocommissione 231, Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma.

In un noto aforisma Arthur Schopenhauer affermava: «i medesimi avvenimenti esteriori o le medesime

condizioni toccano ognuno in modo diverso o, a parità di situazione, ognuno vive tuttavia in un altro

mondo». Allorquando, nell’agosto del 2011, il legislatore introdusse nel “catalogo 231” le fattispecie dei

reati ambientali, le modalità di inserimento dei medesimi nei modelli organizzativi di molte aziende

italiane ben rappresentavano l’immagine shopenhaueriana, variando l’approccio tra chi riteneva le

procedure interne già esistenti sostanzialmente idonee a prevenire il rischio reato, per lo più in forza

dell’esistenza di sistemi di gestione ambientale, e chi, invece, predisponeva presidi, istruzioni e protocolli

preventivi in settori di attività spesso a bassissimo rischio, financo eccedenti rispetto al possibile rischio

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reato.

Nel corso del presente lavoro saranno, pertanto, esaminati i profili di rischio connessi ai reati ambientali di

nuova introduzione, le eventuali modifiche necessarie al sistema di deleghe e procure ed ai presidi

organizzativi, per concludere con la valutazione in merito ai necessari protocolli ed ai compiti e funzioni

dell’OdV, tenuto contro anche delle possibili interazioni con i sistemi di gestione ambientale di cui al

regolamento EMAS o allo standard internazionale ISO 14001.

Introduzione dei reati ambientali tra i reati-presupposto di Dario Soria

I reati ambientali sono contemplati dall’art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001, che ha dato

attuazione alle disposizioni contenute nella legge comunitaria per il 2009. All’interno del

catalogo sono state tralasciate talune ipotesi di reati anche rilevanti, mentre sono presenti

numerose fattispecie di violazioni meramente formali.

Con la legge comunitaria 2009 il Governo è stato delegato all’introduzione, nell’ordinamento

italiano, della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

anche prive di personalità giuridica, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, anche per la commissione dei reati

ambientali.

La delega al Governo è stata emanata in applicazione della direttiva 2008/99/CE (e della 2009/123/CE in

tema di scarico di sostanze inquinanti da navi), con la quale l’Unione Europea ha previsto l’introduzione di

regole comuni in materia di protezione dell’ambiente e, altresì, la responsabilità delle persone giuridiche

per i reati enunciati agli artt. 4 e 5 della direttiva.

A seguito di tale delega, è stato emanato il D.Lgs. n. 121/2011 che, in attuazione della citata direttiva, ha

introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-undecies.

In sintesi, i reati ricompresi nel novero del D.Lgs. n. 231/2001 all’art. 25-undecies sono quelli indicati

nella tabella riportata nella pagina seguente, comprensiva di indicazione delle sanzioni pecuniarie e

interdittive.

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TABELLA 1: FATTISPECIE REATI AMBIENTALI E SANZIONI

Dalla sintetica rappresentazione in tabella 1 si evince come, in effetti, molte ipotesi di reati anche

rilevanti siano state tralasciate, mentre all’interno del catalogo siano presenti fattispecie di violazioni

meramente formali quali, per esempio, la fattispecie di cui all’art. 137 D.Lgs. n. 152/2006, per la quale,

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stante l’interpretazione della Corte di Cassazione1 uno scarico con autorizzazione scaduta può cagionare

la sanzione anche interdittiva per l’ipotesi di sostanze pericolose.

Questo approccio applicativo che - a giudizio di alcuni - ha prodotto «un considerevole sfoltimento delle

ipotesi di reato determinanti la responsabilità degli enti rispetto alla versione originaria dello schema di

decreto»2, mal si presta anche a recepire le direttive comunitarie, atteso che il considerando 7 della

direttiva 2008/99/CEE, nell’identificare l’elemento soggettivo alla base della condotta sanzionata,

espressamente prevedeva: «Tali condotte dovrebbero essere perseguibili penalmente in tutto il territorio

della Comunità qualora siano poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza».

La presenza, in particolare, di molte figure di reati contravvenzionali formali, toglie - a parere di chi

scrive - lucentezza al sistema dei reati 231 che, anche all’atto dell’inserimento di fattispecie di reati

colposi, come in tema di sicurezza, aveva mantenuto un sistema complessivo incardinato su violazioni

gravi e meritevoli di punizione in capo alla società o all’ente.

A ulteriore conferma, poi, dell’”arraffazzonato” recepimento delle fattispecie previste dalla direttiva e

della disomogeneità e frettolosità del tutto, si aggiunga che molte fattispecie di reati ambientali rilevanti

sono state escluse dal catalogo, quali, per esempio, quelli previsti nella tabella “Principali assenti”

riportata alla pagina seguente3.

Articolo/comma Argomento

Direttiva 2008/99/CE

Art. 255, c. 3 e 256 comma 3 d.lgs 152/2006 Illecito abbandono di rifiuti

Art. 29-quattordecies d.lgs 152/206Reati in tema di autorizzazioni previste da direttiva IPCC

Art. 19 d.lgs n 133/2005 Conduzione di impianti di incenerimento rifiutiArt. 16 d.lgs 36/2003 Criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica

Art. 10 d.lgs n. 209/1999Divieti di utilizzo ed obblighi di decontaminazione e smaltimento di apparecchiature contenenti PCB-PCT

Codice penale Art. 434 c.p. Disastro AmbientaleArt. 439 c.p. Avvelenamento di falda acquiferaArt. 635 c.p. Danneggiamento

NormaPrincipali "assenti"

1 Cfr. sentenza Corte di Cassazione, Sez. III penale, 16.11.2012, n. 44903, per la quale il mancato rinnovo dell’autorizzazione degli scarichi industriali equivale all’assenza di autorizzazione e, pertanto, integra il reato previsto e punito dagli artt. 124 e 137 D.Lgs. n. 152/2006. 2 L. Ramacci, «Responsabilità amministrativa degli enti collettivi e reati ambientali», in Ambiente e Sviluppo, 2012, 7, pag. 641. 3 Ai quali si aggiungano, peraltro, alcune alla fattispecie come quella all’art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 in materia di inquinamento atmosferico, o quelle di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen. (disastro ambientale), le fattispecie di avvelenamento di falda o al deposito incontrollato di rifiuti ex art. 256, comma 2, atteso che la Cassazione aveva escluso l’applicabilità delle sanzioni 231 al reato previsto dall’art. 192, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006.

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Alle fattispecie di reato ricomprese nel catalogo reati-presupposto, si è aggiunto poi di recente, con il

cosiddetto decreto in tema di “Terra dei Fuochi” (D.L. n. 136/2013, “Disposizioni urgenti dirette a

fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”, convertito

con legge n. 6/2014) il nuovo reato di combustione illecita di rifiuti all’interno del D.Lgs. n. 152/2006 (art.

256-bis), seppure con modalità e tecniche discutibili nella forma e nella sostanza che ricalcano, in parte,

l’infelice esperimento dell’art. 192, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006.

Adozione del modello 231 per i reati ambientali: possibili impatti organizzativo-gestionali di Dario Soria

L’aggiornamento del modello avviene attraverso fasi successive abilitanti quali la definizione

degli obiettivi e l’individuazione dei destinatari del modello stesso, la mappatura dei rischi-

reato e l’adozione di misure di prevenzione, la predisposizione/rivisitazione del sistema

disciplinare, del codice etico, della parte generale, della parte speciale ambiente, del protocollo

sui flussi finanziari e degli altri documenti operativi componenti il modello, nonché mediante la

verifica della composizione, della professionalità e del budget dell’organismo di vigilanza.

L’introduzione dei reati ambientali tra i reati-presupposto 231 obbliga tutte le aziende e molti enti

a rivedere la propria analisi dei rischi alla luce della nuova famiglia di reati. In generale, sarà opportuno

analizzare le potenziali correlazioni tra i processi aziendali scomponibili in fasi di dettaglio con i reati

relativi a:

fauna e flora (con particolare attenzione ad eventuali specie protette);

suolo, acqua, aria, fattori climatici e paesaggio;

rifiuti e siti inquinati.

Sebbene, infatti, alcuni settori si prestino naturalmente per le loro caratteristiche endogene ad essere

ritenuti più rischiosi (per esempio, farmaceutico, petrolifero, trasporti, acciaierie eccetera) rispetto ad altri

(consulenza, assicurazioni, servizi informatici eccetera), l’iter per la verifica e l’eventuale aggiornamento

del modello ai reati ambientali si articola sostanzialmente in alcune fasi successive abilitanti, comuni per

tutti, sinteticamente sintetizzabili nelle seguenti:

1. definizione degli obiettivi del modello per quanto riguarda il fronteggiamento del rischio reato

ambientale, da declinare nel codice etico, ove spesso è richiamata la politica ambientale. Potrebbe essere

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efficace, anche in termini difensivi, prevedere in questi documenti un impegno dell’ente ad attenersi alle

migliori tecnologie disponibili e un divieto espresso di assumere decisioni in campo ambientale riferendosi

esclusivamente a una politica di taglio dei costi e degli investimenti o di riduzione dei tempi dei processi.

Necessario è, poi, il richiamo al sistema disciplinare per la sanzione delle violazioni del codice etico;

2. individuazione dei destinatari del modello, mediante la revisione del sistema di deleghe e procure

in campo ambientale, dell’organigramma/funzionigramma e dei contratti con i consulenti esterni e con i

partner;

3. aggiornamento della mappatura dei rischi reato. Tale mappatura dei rischi, specialmente per

quanto riguarda la prevenzione dei reati in materia di gestione dei rifiuti, deve essere effettuata, più che

in altri ambiti, considerando attentamente la giurisprudenza e la normativa di settore, oltre che gli atti di

indirizzo adottati dalle autorità competenti. Essa deve altresì tenere conto della storia dell’ente (nonché

della selezione e gestione dei fornitori abituali dell’ente stesso) e dell’organizzazione già esistente.

Quantomai necessaria per chi scrive sembra l’identificazione di un “responsabile ambientale” con precise

deleghe e funzioni in tema penal-preventivo;

4. adozione di misure di prevenzione in relazione ai reati a rischio. Nell’adozione del documento

“Parte speciale ambiente” la presenza di un sistema di gestione ambientale certificato (ISO 14001 o

EMAS) è un rilevante elemento di facilitazione; anzi, questa soluzione organizzativa è caldamente

raccomandabile e può ben rappresentare il contenuto di una misura di prevenzione del modello rispetto

all’operato dei sottoposti ex art. 7 D.Lgs. n. 231/2001, dal momento che la giurisprudenza ha già sovente

riconosciuto a questi standard il valore di «migliore tecnologia disponibile» sotto il profilo organizzativo.

Ad ogni modo, anche in presenza di un sistema di gestione ambientale certificato, occorre prevedere

alcune misure ulteriori, soprattutto rispetto ai soggetti in posizione apicale e all’assunzione, da parte di

essi, di decisioni strategiche, tenendo conto che il modello, per poter superare il vaglio di idoneità,

dovrebbe contenere misure che possano essere eluse solo fraudolentemente (dunque, norme interne che

non si limitino a prescrivere certi comportamenti, ma che siano rafforzate, per esempio, da strumenti di

controllo preventivo e successivo da parte di funzioni diverse e da flussi informativi individuati

preventivamente).

Con particolare riguardo al settore dei rifiuti, appare raccomandabile prevedere espressamente nell’ambito

del modello (eventualmente anche all’interno delle procedure di secondo livello in presenza di un sistema

di gestione ambientale) i criteri di definizione e di utilizzazione del budget, le procedure di qualificazione e

selezione dei fornitori (particolare attenzione dovrà, per esempio, essere dedicata alla realizzazione delle

procedure di approvvigionamento, all’analisi del mercato, posto che la verifica dei prezzi è una tipica

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attività compiuta dagli organi di controllo in presenza di conferimenti illeciti al fine di valutare la diligenza

nel comportamento del produttore dei rifiuti; dovrà essere inoltre prevista la preventiva verifica

dell’iscrizione dei fornitori al Sistri e del pagamento dei relativi contributi, quale requisito di legge per lo

svolgimento dell’attività, assieme alle autorizzazioni e indipendentemente dalla presenza di un

intermediario/commerciante; ancora, appare raccomandabile prevedere la rotazione dei laboratori cui

affidare le analisi di classificazione dei rifiuti); gli standard contrattuali per i servizi di gestione dei rifiuti;

la preventiva e inderogabile individuazione di quali residuati del ciclo produttivo siano “rifiuti” e di quali

possano, invece, essere considerati “sottoprodotti” (sono, infatti, assolutamente da evitare, alla luce della

giurisprudenza in materia, la gestione “estemporanea” e “casuale” dei sottoprodotti e la classificazione dei

rifiuti sulla base di indicazioni dei fornitori); le procedure per l’aggiornamento normativo e la verifica dei

requisiti normativi anche per la loro traduzione in norme interne (si pensi, per esempio, alla complessità

della verifica dei requisiti normativi per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, soprattutto laddove esse

siano dirette in Paesi non Ocse), la verifica dell’adeguatezza e delle autorizzazioni dei mezzi di trasporto;

5. aggiornamento del sistema disciplinare in considerazione degli specifici comportamenti, specie

colposi, che possono cagionare sanzioni amministrative ex D.Lgs. n. 231/2001;

6. approvazione della “parte speciale ambiente” e aggiornamento del “codice etico” e della

“parte generale” mediante delibera dell’organo dirigente, avendo cura di rispettare i diversi livelli di

normazione interna per non scardinare il sistema delle deleghe ambientali eventualmente presenti (così,

per esempio, il consiglio d’amministrazione può e deve approvare, quale parte integrante del modello,

anche l’elenco delle procedure e delle istruzioni operative del sistema di gestione ambientale, le quali

tuttavia, nel loro specifico contenuto, dovranno essere riferibili al delegato ambientale e poter essere da

esso autonomamente modificate senza un ulteriore preventivo passaggio in consiglio d’amministrazione);

7. verifica della composizione, della professionalità e del budget dell’organismo di vigilanza; a

seconda della complessità del modello organizzativo adottato dall’ente e, in particolare, della sua

estensione rispetto all’intero catalogo dei reati-presupposto, oltre che del settore in cui l’ente svolge la

propria attività, dovrà essere valutata attentamente la composizione dell’organismo e, in particolare,

l’opportunità di inserirvi un esperto di tematiche ambientali, di aumentare il budget del quale l’organismo

stesso, magari in assenza di un componente qualificato, possa servirsi per commissionare a consulenti

esterni l’effettuazione di audit specialistici o per specifiche azioni di verifica. A parere di chi scrive,

l’estensione ai reati ambientali sconsiglia ancor di più la nomina di un organismo di vigilanza monocratico,

che, specie per alcune piccole e medie imprese sembrerebbe essere una soluzione per usufruire di modelli

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organizzativi predisposti e vigilati a basso costo, ma raramente adeguati a superare il giudizio di idoneità

ed effettività della procura.

Volendo rappresentare graficamente la successione delle azioni raggruppate per le tre macrofasi di

assessment, definizione della struttura organizzativa e del sistema di deleghe dell’aggiornamento

documentale si avranno tre diverse fasi rappresentate come nell’illustrazione che segue:

In un’implementazione accurata, il modello non dovrà trascurare alcuni dei passaggi in precedenza

accennati quali la classificazione dei rifiuti, la gestione delle scadenze autorizzative, la verifica del

funzionamento degli impianti idonei a contenere/ridurre le emissioni e gli scarichi, con l’assegnazione delle

relative responsabilità, autonomie, punti di controllo e adeguata dotazione di budget. Nelle nomine delle

figure chiave particolare attenzione dovrà essere prestata alla figura del responsabile ambientale, che ben

potrà avere per la generalità dei compiti e il coordinamento richiesto, un profilo dirigenziale, nonché per le

figure professionali di presidio delle specifiche aree di rischio. Altrettanta attenzione dovrà essere prestata

ai rapporti contrattuali in essere con i terzi fornitori e partner come agenti, broker, informatori

farmaceutici eccetera, i quali saranno obbligati al rispetto del codice etico ed agli altri documenti

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componenti il modello con clausole precise circostanziate e senza eccessive generalità di stile, attraverso

non meglio specificati obblighi di rispetto dei principi del codice etico e dei valori aziendali in materia

ambientale, poi, difficilmente sanzionabili in via risolutiva espressa.

Il tutto secondo la possibile schematizzazione in un ipotetico “Gantt”, di cui in figura:

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Rapporti con i sistemi di gestione ambientale di Dario Soria

Anche l’impresa che abbia individuato aree e attività a rischio per la sicurezza e l’ambiente ai

fini dell’adozione di un sistema di gestione certificato deve compiere un’analisi di rischio reato

e identificare quali comportamenti sono a rischio di commissione di reati 231 e quali presidi

aggiuntivi occorrano per evitarli o ridurli al minimo.

Appare ormai sufficientemente approfondito dalla dottrina il rapporto del modello organizzativo con

i sistemi di gestione ambientale certificati. Per quanto ai presenti fini ci limiteremo, pertanto, a porre il

faro della nostra attenzione sulle diverse finalità dei due strumenti gestionali e sui possibili aspetti comuni

e vantaggi dell’adozione di un sistema di gestione ambientale. Se, infatti, i sistemi di gestione ambientale,

quali strumenti volontari di gestione della variabile ambientale possono condurre a tutta quella serie di

benefici tipici del cosiddetto modello manageriale proattivo4, tuttavia, ben distinta è la finalità rispetto al

sistema penal-preventivo di cui al modello organizzativo 231. Scopo peculiare del modello organizzativo è,

infatti, la prevenzione del rischio di commissione reato, quello di un sistema di gestione ambientale è la

riduzione delle interrelazioni negative tra l’attività d’impresa e il bene ambientale.

Risulta, tuttavia, molto più semplice in un’organizzazione abituata ragionare in un’ottica di processo che

ha proceduto a individuare aree ed insiemi di attività a rischio per la sicurezza e/o l’ambiente innestare

un’analisi di rischio reato che trasformi tali individuazioni aggiungendo l’identificazione di quali di tali

attività possano essere a rischio di commissione reato 231 e quali presidi aggiuntivi siano necessari.

Anche in termini di standardizzazione e documentazione, controllo e monitoraggio (per esempio, in

materia di verifica delle autorizzazioni o del rispetto della normativa in tema rifiuti – presupposta e

verificata da un adeguato sistema di gestione ambientale), flussi informativi, il modello organizzativo

dovrebbe riscontrare maggiori presidi del rischio e un sistema procedurale che, almeno per i sottoposti a

direzione e coordinamento, risulta per molti versi, già strutturato.

4 Cfr., per una definizione di modello manageriale proattivo e per l’utilità dei sistemi di gestione ambientale anche ai fini delle strategie di immagine e di comunicazione, D. Soria, «Vantaggio competitivo ecologico», in L’impresa e la gestione ambientale, a cura di G. Troina, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001.

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Necessaria appare, tuttavia, per enti già dotati di tali sistemi, un’adeguata analisi delle procedure e del

sistema complessivo al fine dir verificare, a partire dall’organigramma e dal sistema delle deleghe e

procure che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente definiti, la separazione e segregazione delle

funzioni opportunamente disegnata e attuata, le procedure correttamente “agganciate” a specifici

responsabili e le procedure (rectius, protocolli) rivisti in funzione della possibile condotta costituente reato.

Fase implementativa del modello di Dario Soria

I passi principali per procedere all’aggiornamento del modello vanno dall’analisi dei rischi

legati alla commissione dei reati all’adozione di un codice etico all’adeguamento dell’azienda al

modello predisposto, all’addestramento del personale, fino all’istituzione dell’organismo di

vigilanza con poteri autonomi di iniziativa e di controllo.

Una rappresentazione dei principali step per l’implementazione e l’aggiornamento del modello

organizzativo, in funzione di quanto sin qui rappresentato potrà prevedere, per i reati ambientali, le

seguenti fasi successive: risk assessment, codice etico, protocolli, organizzazione e funzioni, controlli e

monitoraggio, formazione del personale, comunicazioni, organismo di vigilanza e sistema disciplinare.

“risk assessment”

Prima tra le fasi, necessarie ai fini del decreto 231, è quella dell’analisi dei rischi legati alla

commissione dei reati. Gli aspetti principali di cui tener conto nell’individuazione delle aree di rischio in

campo ambientale possono essere desunti partendo dalle tipologie di reati introdotti con l’art. 25-

undecies. In particolare, sarebbe opportuno focalizzare l’attenzione sui seguenti punti:

contesto territoriale nel quale è inserito l’insediamento produttivo (geomorfologico, climatico,

territoriale eccetera), ponendo attenzione sull’eventuale presenza di aree naturali protette nelle

vicinanze dell’azienda; aspetti autorizzativi relativi ai punti di emissione, immissione o scarico di

sostanze inquinanti o radiazioni ionizzanti, eventuali limiti di concentrazione degli inquinanti negli

stessi e obblighi di monitoraggio e comunicazione;

gestione dei rifiuti, adempimenti Sistri e possibile contaminazione dei siti, tenendo conto che in

alcuni casi il produttore di rifiuti può essere ritenuto corresponsabile di un’illecita gestione di rifiuti

posta in essere da parte di aziende terze;

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presenza e/o movimentazione di sostanze pericolose in azienda, leggi applicabili (per esempio, il

D.Lgs. n. 334/1999, c.d. “Seveso-bis”) che possano incidere sulla gestione delle stesse; utilizzo o

produzione di sostanze/scarti radioattivi e pericolosi;

eventuale utilizzo di sostanze lesive per l’ozono (per esempio, vecchi impianti di refrigerazione,

condizionatori);

presenza di banchine di attracco e carico/scarico navi.

Una schematica lista di possibili aree di indagine, in una prima fase di valutazione dei rischi di reato

ambientale, potrebbe essere semplificata come nella tabella riportata alla pagina seguente, “Analisi del

rischio-reato ambientale, macroaree di indagine”.

ANALISI DEL RISCHIO-REATO AMBIENTALE

MACROAREE DI INDAGINE

Contesto territoriale

1. Inquadramento urbanistico

2. Inquadramento naturale-paesaggistico

3. Quadro geomorfologico-idrografico

4. Quadro climatico

Analisi dell’organizzazione aziendale

1. Area commerciale

2. Area produttiva

3. Area approvvigionamenti

4. Area amministrativa

5. ……

Analisi delle prescrizioni legislative applicabili

1. Emissioni di radiazioni ionizzanti

2. Scarichi idrici

3. Emissioni in atmosfera

4. Suolo e sottosuolo

5. Gestione dei rifiuti

6. Emissioni rumorose

7. Gas lesivi per l’ozono

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8. Utilizzo di sostanze pericolose

9. Rischio di incidente rilevante

10. Trasporto di merci pericolose

11. Prevenzione incendi

Alla fine dell’analisi è possibile individuare, sulla base delle valutazioni effettuate, le aree aziendali nelle

quali intervenire e che maggiormente necessitano di interventi di tipo tecnico o organizzativo.

codice etico

Per quanto riguarda la struttura documentale del modello, sarà necessaria innanzitutto l’adozione

nel codice etico di regole e principi di comportamento in campo ambientale, con i quali l’azienda sancisce

il proprio impegno al rispetto dell’ambiente e delle leggi in materia di protezione ambientali applicabili alla

propria realtà, indicando gli specifici principi sui quali avverrà la gestione degli aspetti legati all’ambiente.

protocolli

Al fine di gestire i rischi individuati nella precedente fase di valutazione, coerentemente con i

principi sanciti nel codice etico si provvederà a rivedere i protocolli esistenti o a predisporne di nuovi. È

importante sottolineare come l’adozione dei protocolli non possa prescindere dalla fase di analisi e

valutazione dei rischi, essendo essenziale stabilire regole per il controllo delle sole aree a rischio, come

emerse e valutate nella fase di risk assessment allo scopo di evitare una produzione troppo copiosa di

documenti, che potrebbe inficiare l’efficacia stessa del modello.

organizzazione e funzioni

L’organizzazione e l’adeguamento dell’azienda al modello adottato è - a parere dello scrivente -

sicuramente la fase cruciale, nella quale si può determinare la creazione di nuove funzioni aziendali,

l’assegnazione di nuovi compiti e nuove responsabilità in capo al personale. Per la gestione dei rischi

ambientali è necessario procedere all’assegnazione delle responsabilità specifiche in precedenza descritte

(presidio di scadenze e autorizzazioni, verifiche fisico-tecniche, aggiornamento legislativo, controllo dei

fornitori eccetera), dotando le figure designate di deleghe (ed eventualmente procure), competenze,

risorse umane ed economiche necessarie, con il compito e la responsabilità di coordinare il personale

coinvolto nelle operazioni di gestione e prevenzione dei rischi ambientali. La funzione sarà di

fondamentale importanza, inoltre, allo scopo di assegnare i compiti e i ruoli degli addetti alla gestione e al

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controllo dei rischi ambientali e di coinvolgere le varie aree aziendali nell’implementazione del modello e di

procedere alla formazione e addestramento del personale.

controlli e monitoraggio

A presidio dei rischi ambientali l’azienda può prevedere programmi per il monitoraggio delle

prestazioni ambientali (per esempio, analisi periodiche di scarichi, emissioni e immissioni puntuali) in

modo da comprendere il funzionamento dei sistemi di prevenzione presenti nello stabilimento e poter

intervenire tempestivamente in occasione di eventi (guasti agli impianti, sversamenti eccetera) che

possono determinare la commissione di reati ambientali per i quali l’impresa può essere chiamata a

rispondere dinanzi al giudice penale. A tal fine potrebbe essere utile fissare dei valori-soglia di attenzione

nelle concentrazioni di inquinanti nelle acque o nell’aria, al superamento dei quali è possibile prevedere

interventi per ripristinare i valori ritenuti accettabili.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti, l’organizzazione della gestione degli stessi può prevedere una

revisione interna dei metodi di raccolta, stoccaggio, separazione eccetera e adempimenti consistenti nella

verifica delle autorizzazioni dei soggetti cui affidare i propri rifiuti, nella corretta gestione dei formulari,

nelle comunicazioni obbligatorie agli enti nei tempi previsti dalla legge.

Per rendere efficaci il controllo e il monitoraggio ambientale, sarebbe opportuno inoltre creare, laddove

non esistente, un apposito registro di tutte le prescrizioni legali ambientali applicabili all’azienda in 231 e

in generale, da aggiornare in maniera continua, con lo scopo di conoscere e poter sapere in qualsiasi

momento quali sono gli obblighi, i limiti e i divieti a cui sottostare, e poter meglio pianificare la gestione

degli adempimenti imposti dalla legge:

PRESCRIZIONI LEGALI APPLICABILI

Area adempimento scadenza riferimento normativo

formazione del personale

Allo scopo di garantire efficacia al sistema posto in essere, le competenze e la sensibilità del

personale sono essenziali. Per questo motivo risulta opportuna un’analisi approfondita delle competenze

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delle risorse umane e delle competenze richieste allo svolgimento delle nuove funzioni. Partendo da

quest’analisi è possibile pianificare al meglio la formazione da erogare per colmare eventuali carenze

riscontrate. Accanto ad una pianificazione delle attività formative è, inoltre, necessario prevedere

strumenti per valutare e rendicontare l’efficacia della formazione erogata e il trasferimento sul lavoro delle

competenze trasmesse ai dipendenti, in modo da poter intervenire in caso di eventuali mancanze nei loro

comportamenti.

comunicazioni

Aspetto fondamentale è altresì quello della gestione delle comunicazioni, interne ed esterne.

Essendo la comunicazione interna un elemento essenziale per il successo del modello organizzativo,

sarebbe opportuno a tal proposito prevedere delle pratiche per la gestione e la documentazione della

stessa, con la predisposizione di chiari flussi informativi e di reporting, preferibilmente proceduralizzati,

collegati soprattutto alla prevenzione e gestione di situazioni di emergenza. Anche pratiche di gestione

delle comunicazioni con l’esterno, soprattutto con le Autorità di vigilanza in materia ambientale, sarebbero

auspicabili per diversi ordini di ragioni. In primo luogo, è opportuno scadenzare tutti gli obblighi di

comunicazione previsti per legge; in secondo luogo, è necessario conoscere e aggiornare le procedure di

comunicazione verso gli enti pubblici in occasione di eventi imprevisti e/o imprevedibili.

organismo di vigilanza

Come già ricordato, tra i requisiti richiesti ex art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, affinché

l’ente/società non risponda dei reati commessi da figure apicali, vi è l’adozione ed efficace attuazione di

modelli di organizzazione, gestione e controllo conformi ai requisiti del D.Lgs. n. 231/2001, nonché

l’attribuzione in capo ad un organismo dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo, l’organismo di

vigilanza (OdV), del potere di vigilanza e di aggiornamento di tale modello 231. L’organismo di vigilanza è

la struttura dell’ente, prevista dall’art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, che ha il compito di vigilare sul

funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, segnalando le avvenute

violazioni delle prescrizioni e curando, al contempo, l’aggiornamento e l’implementazione dello stesso.

Il ruolo assegnato all’organismo di vigilanza risulta pertanto rilevante ai fini della definizione della portata

esimente del modello e l’inadempimento dei propri compiti da parte dell’OdV potrebbe comportare per

l’ente l’impossibilità di avvalersi dell’esimente prevista dall’art. 6 del decreto 231 citato, anche se il

modello risultasse adeguato e completo sotto ogni altro punto di vista. I componenti dell’OdV devono

essere in possesso dei requisiti di indipendenza, autonomia e di professionalità al fine di poter svolgere le

funzioni di vigilanza sull’effettività e la rispondenza del modello di organizzazione ai requisiti stabiliti dal

D.Lgs. n. 231/2001. Devono possedere anche il requisito della "continuità "; con tale termine si fa

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riferimento all'espressa previsione di cui all'art. 7, comma 4, lett. a), del decreto in commento, ossia al

compito di verifica periodica assegnato all'OdV stesso e all’eventuale conseguente dovere di

aggiornamento e/o correzione del modello allorché vengano scoperte significative violazioni delle

prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

Ripercorsa brevemente la natura dell’OdV, è opportuno comprendere il ruolo che lo stesso riveste nel

vigilare sulla possibile commissione da parte degli enti dei reati ambientali presupposto, di cui alla recente

novella dell’art. 25-undecies, sottolineando, al contempo, che il ruolo dell’organismo non deve cambiare a

seconda dei reati su cui opera il controllo ma, analizzata la natura degli stessi, può in concreto fondarsi su

un approccio metodologico differente e richiede alcune competenze specialistiche. Orbene, la maggior

parte dei reati ambientali contemplati dall’art. 25-undecies ha natura contravvenzionale ed è, per l’effetto,

punibile tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa: infatti, mentre nei delitti il dolo rappresenta il

criterio ordinatorio di imputazione soggettiva e la colpa opera nei soli casi previsti espressamente dalla

legge, nelle contravvenzioni l’azione o l’omissione può essere indifferentemente dolosa o colposa. Ciò

implica che la semplice realizzazione della condotta penalmente rilevante, quindi, basta a giustificare la

punizione di legge. La scelta del legislatore di configurare come contravvenzioni la maggior parte dei reati

in questione si fonda nell’evidente volontà di riservare all’ambiente un adeguato grado di tutela, di tipo

preventivo cautelare, mediante la criminalizzazione anticipata del comportamento lesivo.

Ciò posto, delineata la natura del reato ambientale, bisognerà comprendere se esistano accorgimenti – e

nella pratica si tratta dei protocolli preventivi – che l’ente o la persona giuridica potrà adottare per cercare

di rimanere indenne dall’imputazione per colpa da organizzazione. Il compito, allo stato, è arduo e la

materia in esame è troppo “giovane” e priva di adeguati riscontri processuali specifici per giungere a

fornire agli enti linee-guida serie e concrete da seguire, infatti, le chance di esonero per le società dalla

responsabilità 231 si affievoliscono, quasi a ridursi a zero, alla luce della menzionata natura del reato

ambientale e l’adozione ex ante di idonee cautele rischia, comunque, di non bastare ad escludere la

responsabilità per l’ente.

Tanto premesso, l’unico strumento del quale le società, ad oggi, possono servirsi per cercare di arrivare

“pronte” all’appuntamento con il verificarsi di un illecito ambientale è quello del serrato controllo delle

attività d’impresa. Il soggetto chiamato in causa per svolgere detta attività è, naturalmente, l’organismo

di vigilanza. A sommesso parere di chi scrive, quindi, l’OdV dovrà recitare, grazie alle raffinate

competenze dei componenti, un ruolo di controllo strategico per rendere il modello organizzativo, a mo’ di

lastra toracica, uno strumento quanto mai preciso e cristallino per la facile individuazione ex post delle

aree in cui il reato è stato commesso facendo assurgere, in sede processuale, lo stesso modello

organizzativo a idoneo strumento di difesa, atto a scongiurare la persistenza di misure cautelari e

assicurare la continuità dei processi produttivi aziendali. Un modello organizzativo ad arte predisposto e

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implementato e sul quale è stato esercitato un efficace controllo da parte dell’OdV potrà sicuramente

garantire alla società, in sede procedurale prima (indagini preliminari) e processuale poi, di poter puntare

a due obiettivi chiari e definiti: l’esclusione della società dal processo penale per colpa da organizzazione o

il minor impatto possibile dell’azione giudiziaria sulle dinamiche aziendali. Con riferimento a quest’ultimo

interesse, è evidente che l’esistenza di un modello di organizzazione completo e ben vigilato - nonostante

si sia verificato un reato ambientale del quale la società può rispondere, indipendentemente, vista la citata

natura contravvenzionale dello stesso - garantisce un dialogo più sereno e aperto con la magistratura

inquirente per giungere, per esempio, anche in sede di applicazione delle misure cautelari ex art. 45

D.Lgs. n. 231/2001, a un’implementazione collegiale del modello e dei protocolli preventivi, rispettando,

da un lato, le ragioni cautelari e garantendo, allo stesso tempo, la continuità aziendale. Nel controllo dei

flussi sensibili alla commissione dei reati ambientali l’organismo di vigilanza, quindi, deve rivestire un

ruolo strategico-preventivo, non decisionale, estremamente tecnico, di preparazione all’eventuale

momento consumativo del reato, per garantire nell’eventuale sede di contestazione penale un impatto

quanto più sopportabile per le dinamiche aziendali. Spesso, invece, l’esperienza professionale insegna

come questo ruolo venga assegnato, secondo la prassi diffusa anche in tema di collegio sindacale, a

professionisti, per lo più professori universitari, avvocati o commercialisti, i quali spesso risultano in verità

privi dei requisiti anche di professionalità e competenza specifiche richiesti dalla materia, con gravi

conseguenze in tema di possibile esimente del modello. In conclusione, alla luce dell’incertezza che regna

in tutta la materia 231 e della natura ambigua del reato ambientale – che nella prassi rischia di essere

accollato quasi a titolo di responsabilità oggettiva –, all’operatore non resta che approntare un modello

organizzativo che, se ancora non idoneo, possa diventare spia della buona organizzazione aziendale e

“grimaldello” per spingere la pubblica accusa a rinunciare alle misure cautelari nei confronti della società,

suggerendo implementazioni dello stesso modello anche ai sensi dell’art. 17 in tema di possibile

implementazione predibattimentale.

sistema disciplinare

Infine, l’introduzione o l’integrazione di un sistema disciplinare idoneo a garantire il rispetto dei

protocolli adottati dall’azienda costituisce parte essenziale per la completezza del modello, purché in esso

siano adeguatamente previste e sanzionale le condotte che violino i principi del codice etico e gli specifici

protocolli in materia ambientale.

Considerazioni conclusive di Dario Soria

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Decisamente non efficace né facilmente percorribile nei confronti del giudice penale è per

l’impresa la strada di fare attestare o peggio certificare il proprio modello organizzativo da

soggetti accreditati, se non preceduta da un’accurata progettazione e successiva

implementazione ed esecuzione di un modello conforme ai principi del decreto 231.

Uno sguardo all’evoluzione avvenuta negli ultimi anni nella politica ambientale nazionale e

soprattutto comunitaria, pone alla luce la prospettiva di un futuro irrigidimento delle norme ed un

inasprimento delle pene per i reati ambientali, con la prossima introduzione di quelli in tema di disastro

ambientale, inquinamento ambientale, traffico e abbandono di materiale radioattivo5. Questa trova un

fondamento nei sempre maggiori pericoli che l’uomo crea all’incolumità dell’ambiente e della propria

salute. Gli strumenti messi in campo per la tutela dell’ambiente sono stati molteplici, tuttavia, si è reso

necessario un impegno sempre maggiore, con l’adozione di misure (strumenti negoziali, norme a carattere

volontario, incentivi eccetera) sempre più variegate, frutto di studi e ricerche continue. Con gli ultimi

provvedimenti normativi, il legislatore comunitario prima, e nazionale, poi, ha ritenuto opportuno

introdurre un ulteriore strumento per garantire una maggiore protezione dell’ambiente, colpendo quelle

organizzazioni che, con dolo o per grave negligenza (cfr. considerando n. 3 e art. 7 della direttiva), ma

anche con comportamenti illeciti posti in essere per colpa lieve, nel loro interesse o vantaggio, possono

creare danni anche irreversibili alle persone ed alle risorse naturali.

Dal punto di vista imprenditoriale ciò comporta, da un lato, un’estrema attenzione al presidio delle aree di

rischio ambientale e di quelle relative alla sicurezza, nonché alla necessità di modificare parzialmente la

filosofia dei modelli 231. Ciò tenuto conto, in particolare, dell’estrema difficoltà, menzionata al precedente

paragrafo di prevedere uno strumento che possa risultare veramente idoneo a escludere una

responsabilità per molti versi assimilabile, nell’ottica di alcuni P.M. ad una sorta di responsabilità

oggettiva. In tale contesto, si discute della possibilità per le aziende in possesso di sistemi di gestione

ambientale conformi agli standard riconosciuti a livello internazionale in precedenza descritti, che,

analogamente a quanto già previsto dall’art. 30 T.U. sulla sicurezza6, con l’introduzione dei reati

5 Ci riferamo a quanto reca il disegno di legge n. 1345, “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”, approvato dalla Camera dei deputati in data 26.02.2014 e, alla data del presente scritto, in esame al Senato, che introduce dopo il titolo VI del codice penale il titolo VI-bis contenente tra l’altro gli artt. 452-bis - “Inquinamento ambientale”, 452-ter - “Disastro ambientale”, 452-quinques - “Traffico e Abbandono di materiale ad alta radioattività”, 452-septies - “Associazione a delinquere per reati ambientali”. 6 In base al comma 5, art. 30 D.Lgs. n. 81/2008: «In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (sgsl) del 28.09.2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6». Per un approfondimento sull’argomento, cfr. A. Terracina, «Modelli 231 e interazioni con i modelli per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro», monografia, in Sistema Società, maggio 2013.

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ambientali nel D.Lgs. n. 231/2001 possa essere prevista la conformità, per le parti corrispondenti, del

modello organizzativo (relativamente alla prevenzione dei reati ambientali) per le organizzazioni dotate di

un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 da un verificatore accreditato “Accredia” o

registrate secondo il regolamento EMAS. Tali imprese potrebbero trovare minori difficoltà e criticità

nell’adozione del modello, avendo già predisposto l’organizzazione interna secondo i principi contenuti

nella norma EMAS o nello standard ISO 14001, che prevedono l’individuazione degli aspetti ambientali e

delle leggi applicabili7, la chiara definizione di ruoli e responsabilità, il miglioramento della competenza del

personale, la documentazione dell’attività svolta e il controllo e rispetto delle procedure aziendali.

Si è anche avanzata la proposta di far “certificare” il modello organizzativo da soggetti accreditati con

conseguenze come l’onere della prova sempre a carico del P.M. o addirittura la presunzione assoluta di

idoneità del modello in caso di certificazione (salva ovviamente la prova dell’efficace funzionamento del

medesimo). Certo, la conformità ai codici di comportamento delle associazioni di cui all’art. 6 del decreto e

l’adozione di sistemi di gestione ambientali interni non può che essere vista con favore dallo scrivente.

Queste, e men che mai la possibile “certificazione” del modello che si presenta contraria alla logica del

modello e giustificata più da ragioni commerciali e che di effettiva utilità, potranno essere considerate

strumenti di avvicinamento (e mai di arrivo) alla progettazione e successiva esecuzione di un modello

organizzativo conforme ai principi del decreto, in quanto il sistema di gestione ambientale dovrà essere

integrato con quanto richiesto dal decreto agli artt. 6 e 7. Questo comporta la necessità di un

coordinamento tra la politica ambientale ed il codice etico aziendale, l’introduzione ed integrazione con il

sistema dell’OdV e l’attribuzione dei relativi poteri di controllo - la presenza dell’organismo avrà certo un

peso nella programmazione delle verifiche interne ed in sede riesame del sistema stesso -, nonché la

progettazione dei flussi informativi in entrata e in uscita dello stesso organismo, e l’introduzione di un

sistema disciplinare per le violazioni delle norme di carattere ambientale adottate dall’organizzazione.

Tutti questi aspetti suggeriscono un’introduzione necessariamente cum grano salis di strumenti volontari

di certificazione ed altrettanta cautela nel ricorso ad automatiche inclusioni o esclusioni, nonché a

meccanismi di attestazione o certificazione dei modelli 231, che lungi da rappresentare una facile ancora

di salvezza per le imprese, potrebbero, se non correttamente attuati, creare difficoltà operative ed un

contrasto con la filosofia del decreto legislativo 231.

7 Il rispetto della normativa è un prerequisito per il regolamento EMAS, mentre la stessa, ed il relativo registro delle prescrizioni, è semplicemente raccomandata in ambito ISO 14001.

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