Pena di morte antonio procacci 3c
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Violazione dei diritti umani
• La pena di morte o pena capitale è l’esecuzione di unuomo ordinata da un tribunale in seguito ad unacondanna per gravi reati, come l’omicidio o l’altotradimento.
• Essa rappresenta una violazione dei diritti umani : giànel 1764 Cesare Beccaria nell’opera “ Dei delitti e dellepene” si schierò contro la pena capitale, mettendone inevidenza assurdità ed inutilità.
• Nel 2005 le Nazioni Unite hanno approvato unaRisoluzione, che afferma il diritto alla vita e la necessitàdi abolizione della pena di morte, considerata comeviolazione dei diritti umani.
La situazione odierna
Secondo i dati aggiornati al 2005 da Amnesty International,122 paesi sono abolizionisti per legge o in pratica, di cui:
• 86 paesi per tutti i reati;• 12 paesi per tutti i reati tranne i
crimini di guerra;• 10 paesi l’hanno abolita de facto,
perché da almeno 10 anni non si hanno condanne .
• 76 paesi mantengono invece in vigore la pena di morte: ricordiamo tra gli altri l’Arabia Saudita, la Cina, l’Iran e anche alcuni stati degli Stati Uniti d’America.
La legislazione italiana• In Italia la pena di morte è stata abolita
dall’art. 27 della Costituzione, che l’ammetteva solo nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
• La legge n. 588/1994 ha poi abolito la pena capitale anche dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra.
Il dibattito sulla liceità• Il dibattito sulla liceità della pena di
morte vede contrapposte tesi favorevoli e tesi contrarie.
• I sostenitori della pena capitale ritengono che essa sia utile per ridurre i reati e che conseguentemente sia giusta.
• I contrari affermano che essa viola due diritti fondamentali, cioè il diritto alla vita e il diritto a non essere torturati e che pertanto essa sarebbe comunque ingiusta anche se fosse utile.
La pena di morte è un deterrente?
• Una delle argomentazioni più frequenti a favore della pena di morte è il suo presunto potere deterrente.
• Tuttavia, varie analisi sembrano dimostrare che nei paesi mantenitori il tasso dei crimini sia più alto che nei paesi abolizionisti: in particolare negli Stati Uniti il numero di omicidi negli Stati in cui è prevista è più alto di quelli in cui è stata abolita.
• La pena di morte è comunque inutile per i reati commessi sotto l’effetto di alcool o droghe o nei momenti da rabbia, paura o raptus.
• Inoltre non è certamente un deterrente contro gli attentati terroristici, determinati da forti convinzioni ideologiche.
La pena di morte è un deterrente?• E’ sinonimo di discriminazione e
repressione, perché colpisce soprattutto i neri, le persone affette da disturbi mentali e gli oppositori politici nel caso delle dittature.
• Non dà conforto ai familiari della vittima, per i quali non costituisce risarcimento, perché non la riporta in vita, avvicinandosi quindi più a una vendetta legalizzata.
• Rende irrimediabili le conseguenze di possibili errori giudiziari.
La pena di morte e le religioni• Le religioni in linea di massima non si
pronunciano espressamente e formalmente contro la pena di morte. In particolare:
• Il buddismo non impone nessuna regola formale, ma tra i principali precetti di Buddha vi è quello di astenersi dal togliere la vita ad un essere umano;
• Nella religione islamica, il Corano prevede la pena di morte solo per casi gravissimi e vieta di eccedere nella vendetta;
• L’ebraismo prevede nella Torah la pena di morte, ma la sottopone a condizioni applicative così restrittive, da renderla praticamente inapplicabile.
La pena di morte e le religioniPer quanto attiene le religioni cristiane:
• Il cristianesimo ortodosso la ammette solo come legittima difesa dello Stato;
• Il cristianesimo protestante è diviso tra le varie Chiese;
• Il cattolicesimo ammetteva la pena di morte nell’Antico Testamento con le leggi mosaiche, ma poi ne prese le distanze sulla base degli insegnamenti di Gesù, che era contro la violenza e a favore del perdono dei peccatori: pur non condannandola apertamente per evitare ingerenze nelle legislazioni , la Chiesa cattolica invita gli Stati ad utilizzare misure alternative quali il carcere e l’ergastolo per punire chi commette gravi reati.