PARTE L’attività giuridica III - simone.it · La prescrizione può esser definita come la...

14
Capitolo 1 PARTE III Capitolo 1 PARTE III L’attività giuridica I fatti e gli atti giuridici T ra i molteplici avvenimenti che si producono nella realtà naturale alcuni di essi rivestono una particolare importanza per l’ordinamento giuridico: trat- tasi dei fatti giuridici, che possono essere sia accadimenti naturali che fatti com- piuti consapevolmente e volontariamente dall’uomo. Dopo averli classificati, par- leremo della perdita del diritto per il decorso del tempo e, in particolare, degli isti- tuti della prescrizione e della decadenza. 1. GENERALITÀ Sono qualificati giuridici quei fatti, cioè quei comportamenti o accadimenti (umani, naturali etc.), al cui verificarsi l’ordinamento ricollega il prodursi di effetti giuridici quali la nascita, la modificazione o l’estinzione di rapporti giuridici. Si distinguono in: 1. fatti giuridici in senso stretto: sono quei fatti in cui manca del tutto la volontà umana (es.: un fulmine che incendia una stalla) o tale volontà, se- condo la considerazione fatta dall’ordinamento giuridico, gioca un ruolo indifferente (es.: seminagione); 2. atti giuridici (o atti umani): sono quei fatti caratterizzati da un’attività uma- na consapevole e voluta, posta in essere da un soggetto capace d’intendere e di volere, cui l’ordinamento attribuisce il potere di modificare la realtà esterna. Altra cosa è la fattispecie che indica il fatto o l’insieme di fatti previsti dal- la norma per il prodursi di un determinato effetto giuridico. In relazione al rapporto intercorrente tra la volontà dei soggetti agenti e le conseguenze giuridiche che l’atto produce, gli atti giuridici possono ancora suddividersi in: atti giuridici in senso stretto (o meri atti giuridici) sono quei comporta- menti consapevoli e volontari i cui effetti sono determinati dalla legge anche se il loro autore non li abbia voluti (es.: intimazione ad adempiere, che pro- duce la costituzione in mora del debitore anche se il creditore lo ignorava); negozi giuridici sono, invece, quegli atti (consapevoli e volontari) le cui conseguenze giuridiche sono determinate, nei limiti del rispetto delle nor- me imperative, dai soggetti agenti (es.: compravendita). In tali atti, cioè, la volontà del soggetto è volta non solo al compimento dell’atto, ma anche alla determinazione degli effetti. I negozi giuridici costituiscono la più importante categoria di atti giuridici leciti: di essi si dirà diffusamente nel capitolo seguente.

Transcript of PARTE L’attività giuridica III - simone.it · La prescrizione può esser definita come la...

Page 1: PARTE L’attività giuridica III - simone.it · La prescrizione può esser definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del

Capitolo

1

PARTE

IIICapitolo

1

PARTE

IIIL’attività giuridica

I fatti e gli atti giuridici

Tra i molteplici avvenimenti che si producono nella realtà naturale alcuni di essi rivestono una particolare importanza per l’ordinamento giuridico: trat-

tasi dei fatti giuridici, che possono essere sia accadimenti naturali che fatti com-piuti consapevolmente e volontariamente dall’uomo. Dopo averli classificati, par-leremo della perdita del diritto per il decorso del tempo e, in particolare, degli isti-tuti della prescrizione e della decadenza.

1. GENERALITÀ

Sono qualificati giuridici quei fatti, cioè quei comportamenti o accadimenti (umani, naturali etc.), al cui verificarsi l’ordinamento ricollega il prodursi di effetti giuridici quali la nascita, la modificazione o l’estinzione di rapporti giuridici.

Si distinguono in:

1. fatti giuridici in senso stretto: sono quei fatti in cui manca del tutto la volontà umana (es.: un fulmine che incendia una stalla) o tale volontà, se-condo la considerazione fatta dall’ordinamento giuridico, gioca un ruolo indifferente (es.: seminagione);

2. atti giuridici (o atti umani): sono quei fatti caratterizzati da un’attività uma-na consapevole e voluta, posta in essere da un soggetto capace d’intendere e di volere, cui l’ordinamento attribuisce il potere di modificare la realtà esterna.

Altra cosa è la fattispecie che indica il fatto o l’insieme di fatti previsti dal-la norma per il prodursi di un determinato effetto giuridico.

In relazione al rapporto intercorrente tra la volontà dei soggetti agenti e le conseguenze giuridiche che l’atto produce, gli atti giuridici possono ancora suddividersi in:

— atti giuridici in senso stretto (o meri atti giuridici) sono quei comporta-menti consapevoli e volontari i cui effetti sono determinati dalla legge anche se il loro autore non li abbia voluti (es.: intimazione ad adempiere, che pro-duce la costituzione in mora del debitore anche se il creditore lo ignorava);

— negozi giuridici sono, invece, quegli atti (consapevoli e volontari) le cui conseguenze giuridiche sono determinate, nei limiti del rispetto delle nor-me imperative, dai soggetti agenti (es.: compravendita). In tali atti, cioè, la volontà del soggetto è volta non solo al compimento dell’atto, ma anche alla determinazione degli effetti.

I negozi giuridici costituiscono la più importante categoria di atti giuridici leciti: di essi si dirà diffusamente nel capitolo seguente.

Page 2: PARTE L’attività giuridica III - simone.it · La prescrizione può esser definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del

III

40

Parte

L’att

ivit

à gi

urid

ica

2. LA PRESCRIZIONE (artt. 2934 e ss.)

A) Definizione e fondamento

La prescrizione può esser definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del titolare di esso, protrattisi per un periodo di tempo determinato dalla legge.

Presupposti della prescrizione

Da quanto detto sopra emerge che presupposti dell’istituto sono:

• un diritto soggettivo che possa essere validamente esercitato;• il mancato esercizio di tale diritto;• il decorso del tempo previsto dalla legge.

Il fondamento dell’istituto della prescrizione è generalmente ravvisato nel-la esigenza di certezza dei rapporti giuridici che vige in ogni ordinamento giuridico. Il mancato esercizio del diritto per un lungo periodo di tempo po-trebbe, infatti, determinare nella generalità delle persone la convinzione che esso non esiste più o è stato abbandonato.

Considerata l’importanza del suo fondamento ne consegue che la prescri-zione è un istituto di ordine pubblico e la sua disciplina è inderogabile.

Di conseguenza è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione (art. 2936) e le parti non possono rinunciare alla prescrizione prima che questa si compia (art. 2937): è, invece, ammissibile la rinunzia (espressa o tacita) dopo il compimento della prescrizio-ne. La prescrizione non opera automaticamente, ma solo in quanto sia opposta dalla parte inte-ressata, e pertanto, il giudice non potrà rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta (art. 2938).

Oggetto della prescrizione

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione; sono infatti perpetui e, quindi, imprescrittibili:

• il diritto di proprietà, il diritto di rivendica, il diritto di agire per far dichiarare la nullità di un atto, il diritto di esercitare l’azione di petizione dell’eredità;

• i diritti della personalità (es.: diritto al nome);• i diritti di stato (es.: diritto alla cittadinanza);• le potestà di diritto familiare (es.: responsabilità genitoriale);• le facoltà;• altri particolari diritti indicati dalla legge.

B) Durata della prescrizione

La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui un diritto, che po-trebbe essere legittimamente esercitato, non viene esercitato (art. 2935).

Quanto alla durata (cioè al termine necessario perché la prescrizione ma-turi) occorre distinguere tra le ipotesi di:

— prescrizione ordinaria che si realizza col decorso di dieci anni, ed è ap-plicabile in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente (art. 2946);

— prescrizione dei diritti reali su cosa altrui (es.: superficie, enfiteusi, usu-frutto, servitù prediali) che si realizza col decorso di venti anni;

— prescrizioni brevi che si realizzano col decorso di un periodo di tempo più breve dei dieci anni (così, ad esempio, il diritto al risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni, men-tre si prescrive in cinque anni il diritto al risarcimento del danno derivan-te da atto illecito).

Page 3: PARTE L’attività giuridica III - simone.it · La prescrizione può esser definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del

I fatti e gli atti giuridici

1

41

CapitoloLe prescrizioni presuntive

Le prescrizioni presuntive sono quelle in cui il decorso del tempo determina la nascita, a fa-vore del debitore, di una presunzione legale di pagamento e, quindi, di estinzione dell’obbli-gazione. Esse agiscono però sul piano processuale — non direttamente su quello sostanziale — comportando in pratica un’inversione dell’onere della prova (non l’estinzione del diritto). Le prescrizioni presuntive si sostanziano in una presunzione che ammette come unica prova con-traria il giuramento decisorio; ci sono infatti dei crediti, rispetto ai quali l’adempimento suole avvenire senza dilazione, che si presumono estinti, se è trascorso un certo tempo da quando sono sorti: ad es.: sei mesi per il conto dell’albergo o del ristorante; un anno per la retribuzione del la-voratore; tre anni per il compenso dei liberi professionisti etc. Tale forma di prescrizione mira ad eliminare l’incertezza in ordine a rapporti che sorgono e si estinguono senza formalità.

La prescrizione presuppone un’inerzia ingiustificata del titolare del diritto, pertanto, se l’inerzia è giustificata, perché è impossibile o difficile l’esercizio del diritto, si ha sospensione della prescrizione (art. 2941, la cui elencazio-ne è tassativa). Se, invece, l’inerzia viene a mancare in quanto il titolare com-pie un atto con il quale concretamente esercita il suo diritto, si ha interruzio-ne della prescrizione (art. 2943). Gli atti interruttivi della prescrizione sono quegli atti che il titolare del diritto compie onde esercitare il diritto stesso (es. domanda giudiziale, messa in mora etc.).

Presupposto della sospensione è, dunque, il verificarsi di una particolare situazione espressa-mente e tassativamente prevista dalla legge (ex artt. 2941 ss.). Il periodo in cui perdura la cau-sa di sospensione non viene calcolato ai fini della determinazione del periodo necessario per il compiersi della prescrizione; perciò si somma il tempo di inerzia precedente la sospensio-ne e quello decorso successivamente ad essa. Invece dal momento dell’interruzione riparte da zero il periodo di prescrizione, a prescindere dal periodo trascorso prima.

dirittisoggettivi

dirittiimprescrittibili

diritti indisponibilidiritto di proprietà

altri diritti indicati dalla legge

PRESCRIZIONE

presuntiva (2954, 2960 c.c.)estintiva (2934 c.c.)

esistenza di un diritto soggettivomancato esercizio del dirittodecorso del tempo previsto dalla legge

presupposti oggetto durata

sospensione(es. 2941, n. 1 c.c.)

interruzione(2943 c.c.)

prescrizione ordinaria (10 anni)prescrizione ventennale

prescrizioni brevi

3. LA DECADENZA (artt. 2964 e ss.)

Anche la decadenza, come la prescrizione, è un istituto collegato al decor-so del tempo: essa, infatti, si sostanzia nella perdita della possibilità di eserci-tare un diritto per il mancato compimento di una determinata attività, o di un dato atto, nel termine perentorio previsto dalla legge.

Nella decadenza è implicito un onere: infatti un diritto può essere acquistato, o un potere esercitato, soltanto se il soggetto interessato si attiva nel periodo di tempo stabilito dalla legge o dagli stessi soggetti interessati.

Page 4: PARTE L’attività giuridica III - simone.it · La prescrizione può esser definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del

III

42

Parte

L’att

ivit

à gi

urid

ica

Il fondamento della decadenza, a differenza della prescrizione, non risiede nel fatto soggettivo dell’inerzia del titolare, ma nel fatto oggettivo del mancato eser-cizio del diritto nel tempo stabilito e con le modalità previste dalla legge.

Da ciò deriva che:

— non trovano applicazione, in materia di decadenza, la sospensione e la interruzione;— l’unico modo per evitarla è il compimento dell’atto nel termine e con le modalità previste dalla

legge.

Sono previsti diversi tipi di decadenza:

a) decadenza legale: è prevista dalla legge ed è sempre istituto eccezionale, perché deroga al principio secondo cui l’esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti di tempo;

b) decadenza convenzionale o negoziale: anche la volontà privata può sta-bilire casi e termini di decadenza nei modi stabiliti dall’art. 2965. Sono con-dizioni indispensabili a tal fine:

— che la decadenza sia prevista per l’esercizio di diritti disponibili;— che il termine stabilito non renda troppo gravoso l’esercizio del diritto

stesso.

Nell’interesse generale (è inderogabile, irrinunziabile,

rilevabile di ufficio)

Convenzionale:

Può essere prevista dalla volontà privata purché:

Legale (prevista dalla legge): è un istituto eccezionale e può

essere stabilita:

Nell’interesse individuale di una delle parti (è

derogabile, rinunziabile, va eccepita da chi vi

abbia interesse)

DECADENZA

I diritti sianodisponibili

I termini non sianoeccessivamente

gravosi

Prescrizione e decadenza hanno un sostrato comune: in entrambe, il passare del tempo de-termina la perdita di un diritto. Essendo, però, diversa la funzione e la disciplina, la dottrina ha identificato le seguenti differenze:

• nella prescrizione si ha riguardo alle condizioni soggettive del titolare del diritto mentre nel-la decadenza si ha riguardo solo al fatto obiettivo del mancato esercizio del diritto;

• nella prescrizione il tempo è considerato come durata (si parla, cioè, di mancato esercizio del diritto per un certo periodo), mentre nella decadenza il tempo è considerato come distan-za (mancato esercizio del diritto entro un certo periodo);

• la prescrizione, data la sua funzione, ha sempre un fondamento di ordine pubblico, mentre la decadenza può tutelare anche un interesse privato;

• la prescrizione ha la sua unica fonte nella legge, le cui norme sono inderogabili, mentre la decadenza può anche essere stabilita dalla volontà dei privati;

• nella prescrizione vi è un’intenzione sanzionatoria dell’ordinamento a carico dei negligenti, mentre nella decadenza l’effetto preclusivo è previsto anche se non può addebitarsi un con-tegno negligente;

• la prescrizione è sempre correlata ad un diritto soggettivo, mentre la decadenza (secondo la recente dottrina) può essere correlata anche a diritti potestativi;

• la prescrizione comporta la perdita di un diritto che era nella sfera del soggetto, la decaden-za impedisce l’acquisto di un nuovo diritto (cioè comporta la perdita della possibilità di ac-quistarlo).

Page 5: PARTE L’attività giuridica III - simone.it · La prescrizione può esser definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del

Capitolo

5La successione a causa di morte

In generale, il fenomeno della successione indica la trasmissione di un rappor-to giuridico da un soggetto ad un altro. La successione mortis causa trova il

suo presupposto fondamentale e caratterizzante nella morte di un soggetto.Principio fondamentale in tema di successioni è che, con la morte, i diritti pa-trimoniali di una persona si trasmettono ad altri soggetti, che possono essere in-dicati dal titolare del patrimonio, mediante il testamento, o dalla legge.Alle unioni civili tra persone dello stesso sesso si applicano gran parte delle disposizioni in materia di successione (art. 1, comma 21, L. 76/2016); in caso di morte della parte dell’unione civile, il partner superstite ha diritto all’inden-nità dovuta dal datore di lavoro ex art. 2118 c.c. ed a quella di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 17, L. cit.). Nello specifico, si applicano alle unio-ni civili le disposizioni sull’indegnità (v. 463-466), legittimari (v. 536-564), suc-cessioni legittime (v. 565-586), collazione (v. 737-751), patto di famiglia (v. 768bis-768octies). In tali norme la parte dell’unione civile è equiparata al coniuge e ciò impone la lettura degli istituti richiamati (oggetto di trattazio-ne nelle pagine che seguono) alla luce delle nuova disciplina.Al convivente non sono attribuiti diritti di successione, a parte una limi-tata tutela riguardo all’abitazione (v. infra Cap. 7, §2); il convivente può suc-cedere per testamento.

1. GENERALITÀ

La successione mortis causa indica quel fenomeno di subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti patrimoniali attivi e passivi, a seguito della morte di quest’ultimo (de cuius (1)).

Fasi della successione

➤ Morte del de cuius ➤ Apertura della sua successione ➤ Chiamata del successore ➤ Accettazione ovvero rinuncia ➤ Chiamata dei successibili in subordine

A) Eredità

Si ha successione a titolo universale (eredità) qualora il successore su-bentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmessi dal de cuius.

È un fenomeno necessario che determina la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede: in caso di confusione l’erede risponde dei debiti del defunto anche con i propri beni (salvo il caso di accettazione con beneficio d’inventario o di separazione dei beni prevista dall’art. 512) (v. infra Cap. 6, §3).

(1) Con tale espressione si designa il defunto; esso rappresenta l’inizio della dizione romanistica che così lo definiva … «de cuius hereditate agitur».

Page 6: PARTE L’attività giuridica III - simone.it · La prescrizione può esser definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del

VI

178

Parte

La f

amig

lia e

le n

uove

for

maz

ioni

soc

iali.

Le

succ

essi

oni

L’erede subentra al defunto anche nel possesso e nei termini di esso.La successione a titolo universale richiede l’accettazione (v. infra Cap. 6).

B) Legato

Si ha successione a titolo particolare (legato) quando un soggetto succe-de in singoli diritti patrimoniali.

Si tratta di un fenomeno eventuale ed accidentale che non determina la uni-ficazione tra il patrimonio del defunto e quello del beneficiario: infatti il lega-tario (che è erede a titolo particolare) non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salva la possibilità per il testatore di porre un onere a carico del legatario (one-re a cui il legatario è tenuto entro i limiti di valore della cosa legata). Il lega-tario, in questo caso, inizia un nuovo possesso che potrà unire a quello del de cuius (accessione del possesso).

La successione a titolo particolare opera di diritto, nel senso che il legato si consegue automaticamente al momento dell’apertura della successione, salva la facoltà del legatario di rinunziare al diritto attribuitogli.

2. VOCAZIONE E DELAZIONE

La successione dà luogo ad un procedimento cioè ad una sequenza di atti tra loro concatenati tutti a produrre un effetto finale, che è rappresentato dal-la sostituzione di un soggetto nella titolarità di diritti già facenti capo al de-funto.

La prima fase del procedimento successorio è costituita dall’apertura del-la successione, disciplinata dall’art. 456 c.c. per il quale «la successione si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto».

Questa fase segna il momento in cui il patrimonio del defunto rimane pri-vo del titolare (cd. eredità giacente: [→ Appendice].

La morte costituisce, pertanto, l’evento fondamentale che dà luogo all’aper-tura della successione, con la quale si realizza il fenomeno successorio e si indi-vidua colui che diverrà titolare dei diritti e degli obblighi della persona deceduta.

A) Vocazione

È la chiamata all’eredità, il titolo in base al quale si succede.La vocazione si ha per testamento o per legge (v. infra Cap. 7 e Cap. 8).

B) Delazione (art. 457)

Indica il fenomeno dell’offerta del patrimonio ereditario in toto o pro quo-ta ad un soggetto, al quale, pertanto, spetta il diritto di accettare l’eredità. Essa è logicamente successiva alla vocazione: prima si individua il titolo e dopo si effettua la chiamata dell’erede.

A seconda della fonte, la delazione può essere legittima o testamentaria.È esclusa la successione per contratto. Infatti il codice vieta (art. 458) l’accordo con il quale un soggetto dispone della propria eredità (patto successorio istitutivo) oppure dispone o ri-nunzia ai diritti che gli possono spettare su una futura successione (patto successorio dispo-sitivo e rinunziativo).La legge 55/2006, in deroga al generale divieto di patti successori, ha ammesso il patto di fa-miglia, il contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda per il tem-po in cui avrà cessato di vivere (art. 768bis).

Page 7: PARTE L’attività giuridica III - simone.it · La prescrizione può esser definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del

La successione a causa di morte

5

179

Capitolo

Forme particolari di delazione

➤ Presupposto• Il chiamato all’eredità o al legato non può o non vuo-

le accettare o ricevere

➤ Sostituzione• Ordinaria (688 c.c.)• Fedecommissaria (692 c.c.) (cd. assistenziale)

➤ Rappresentazione (467 c.c.)

• Soggetti beneficiari — discendenti del chiamato (467 c.c.)

• condizione: che il chia-mato sia:

— figlio (anche adottivo) o discendente del de cuius — fratello o sorella

➤ Accrescimento (674-675 c.c.)

• Coniunctio re• Coniunctio verbis (non necessaria per accrescimento

nel legato) (676 c.c.)

C) Eredità giacente (art. 528)

Una volta apertasi la successione con la morte del de cuius, può avvenire che il chiamato o i chiamati (per testamento o per legge) non accettino subito l’ere-dità e che, pertanto, intercorra un certo lasso di tempo fra la delazione e l’accet-tazione. In tal caso, per evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandona-to a se stesso e resti privo di tutela giuridica, è predisposto l’istituto della eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore da parte dell’autorità giudiziaria con il compito di curare gli interessi dell’eredità fino al momento in cui quest’ulti-ma venga accettata o, in mancanza dell’accettazione, sia devoluta allo Stato.

3. LA CAPACITÀ DI SUCCEDERE (artt. 462-473)

È l’attitudine a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di cui era titolare il de cuius. Si tratta, dunque, di un aspetto particolare della capacità giuridica.

Nella successione legittima sono capaci di succedere tutte le persone fisiche nate o concepite al momento dell’apertura della successione (art. 462).Nella successione testamentaria vi è un ampliamento di tale capacità, in quanto possono es-sere chiamati alla successione anche i figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente al momento dell’apertura della successione (art. 462, comma 3).

Istituzione dei nascituri

➤ Natura dell’istituzione (controversa)

• Istituzione sottoposta a condizione sospensiva.• Fattispecie a formazione successiva, che si per-

feziona con la nascita del chiamato.

➤ Effetti della istituzione (controversi)

• Per alcuni: immediata delazione, con effetti so-spesi.

• Altri: vocazione, ma non delazione.

Anche le persone giuridiche hanno capacità di ricevere per successione: la loro accettazione deve, però, essere sempre compiuta con beneficio d’in-ventario (art. 473). La stessa regola vale anche per associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (art. 473 come modificato dalla L. 192/2000).

Sono, invece, incapaci di ricevere il tutore o il protutore del testatore ed i soggetti indicati dagli artt. 597-598 (notaio, pubblico ufficiale che hanno rice-vuto il testamento). Si tratta di ipotesi di incapacità relativa sancita dalla leg-ge in considerazione della particolare posizione che tali soggetti assumono nei confronti del de cuius.

Page 8: PARTE L’attività giuridica III - simone.it · La prescrizione può esser definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del

VI

180

Parte

La f

amig

lia e

le n

uove

for

maz

ioni

soc

iali.

Le

succ

essi

oni

4. L’INDEGNITÀ (artt. 463-466)

È una causa di esclusione dalla successione che produce i suoi effetti solo se pronunziata dal giudice.

Il fondamento dell’istituto risiede nella riprovevolezza morale dell’inde-gno di conservare l’eredità nel caso in cui si accerti giudizialmente che abbia compiuto atti gravemente pregiudizievoli nei confronti del defunto (attentati alla persona fisica del de cuius, attentati all’integrità morale o alla libertà di te-stare dello stesso, la decadenza dalla responsabilità genitoriale) (art. 463).

Sospensione dalla successione

La L. 11-1-2018, n. 4 ha introdotto una nuova disposizione (art. 463bis) del Codice civile che interviene sulla disciplina dell’indegnità a succedere, quale sanzione civile per la repressione dei crimini domestici. La norma anticipa gli effetti della sentenza definitiva di condanna: la chiamata all’eredità dell’indagato (coniuge, anche legalmente separato, o parte dell’unione ci-vile) per l’omicidio volontario (dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile) è sospe-sa, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza di proscioglimento; in caso di condanna de-finitiva il responsabile è escluso dalla successione. Con ulteriori interventi normativi, viene at-tribuito al giudice penale il compito di dichiarare l’indegnità, evitando così agli altri eredi di do-ver promuovere un’azione civile, posto che l’indegnità non impedisce la chiamata all’eredità, ma comporta la rimozione dell’acquisto successorio, su domanda di parte e per sentenza, co-stitutiva, del giudice.

Essa ha effetto retroattivo, per cui:

L’indegno

➤ Deve restituire i beni ereditari. ➤ Deve restituire i frutti (464). ➤ Perde l’usufrutto legale ed il diritto di amministrazione sui beni devoluti ai suoi figli per rappresentazione (465).

L’indegnità può venir meno per effetto della riabilitazione ad opera della persona offesa, la quale pur essendo a conoscenza della causa di indegnità in-tende attribuire, egualmente, il suo patrimonio, in tutto o in parte, a colui che lo ha offeso.

Mentre l’incapacità presuppone un’inattitudine originaria ed irrevocabile del soggetto ad adi-re l’eredità, l’indegnità si pone come causa impeditiva della conservazione dei beni ereditari, poiché l’indegno può ben venire alla successione ed entrare in possesso dei beni ereditari, ma non potrà poi conservarli (e dovrà, pertanto, restituirli) una volta esperita nei suoi confronti l’azione giudiziale ed accertata l’indegnità (indignus potest capere sed non potest retinere).

5. LA SOSTITUZIONE

Si ha sostituzione testamentaria quando il testatore, dopo aver istituito l’erede o il legatario, dispone che a questo debba subentrare un’altra persona al verificarsi di un determinato evento.

A) Sostituzione ordinaria (artt. 688-691)

Si ha qualora il testatore disponga che all’erede istituito subentri un’altra persona nel caso che il primo chiamato non voglia o non possa accettare l’ere-dità (art. 688). Il sostituito subentra nella posizione che avrebbe avuto l’isti-tuito, se avesse accettato, con tutti gli obblighi (purché non di carattere per-sonale) ad essa inerenti. La sostituzione, essendo espressione della volontà del testatore, prevale sulla rappresentazione e sull’accrescimento (v. infra §§ 6 e 7).

Page 9: PARTE L’attività giuridica III - simone.it · La prescrizione può esser definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del

La successione a causa di morte

5

181

Capitolo

Effetti

➤ L’istituito è immediatamente chiamato all’eredità. ➤ La sostituzione prevale sulla rappresentazione e sull’accrescimento. ➤ Il sostituto è titolare di una aspettativa di delazione fin quando la sostitu-zione non è operante.

➤ Il sostituito subentra nella posizione che avrebbe avuto l’istituito, ivi com-presi gli obblighi imposti, salvo diversa volontà del testatore e salvo che si tratti di obblighi di natura personale (690).

Specie

➤ Semplice: se sostituisce una sola persona all’unico chiamato. ➤ Plurima: si sostituiscono più persone congiuntamente all’unico chiamato o una sola a più chiamati (689, comma 1).

➤ Parziale: opera per una parte della chiamata del primo istituito. ➤ Reciproca: si sostituiscono uno o più chiamati ad un altro chiamato o a più chiamati, chiamandoli insieme all’eredità (689, comma 2).

B) La sostituzione fedecommissaria (artt. 692-699)

Si ha quando, nel testamento, il testatore impone all’erede o al legatario (cd. istituito) l’obbligo di conservare i beni, affinché alla sua morte tali beni possano automaticamente passare ad altra persona (cd. sostituito) indicata dal testatore medesimo. Essa ha funzione prevalentemente assistenziale per favorire soprattutto i minori che, all’atto dell’apertura della successione, non hanno i requisiti per accettare.

La sostituzione fedecommissaria è, pertanto, caratterizzata da una duplice chiamata in ordine successivo, per cui il primo chiamato è obbligato a conser-vare i beni ricevuti per trasmetterli, alla sua morte, al chiamato successivo.

Netta è perciò la distinzione tra le due forme di sostituzione:

• nella sostituzione ordinaria, si hanno due o più vocazioni alternative, ma una sola successione;• nella sostituzione fedecommissaria, invece, abbiamo due o più vocazioni successive, per al-

trettante successioni consecutive.

Questa forma di successione oggi è generalmente proibita, in quanto con-trasta col principio della libera circolazione dei beni, ed è ammessa nel solo caso del cd. fedecommesso assistenziale nelle ipotesi previste dall’art. 692: pertanto, istituito può essere solo un interdetto, che sia discendente o coniu-ge (la disciplina non è richiamata per le unioni civili ex art. 1, comma 21, L. 76/2016) del testatore; sostituito può essere solo la persona o l’ente che, sotto la vigilanza del tutore, ha avuto cura dell’interdetto medesimo.

6. IL DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE (artt. 467-469)

La rappresentazione è l’istituto in forza del quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato del de cuius (se Tizio aveva due figli, A e B, e B sia premorto al padre lasciando due figli, l’eredità di Tizio si divide così: metà ad A e metà (1/4 per uno) ai figli di B) e si estende all’infinito (cioè, nell’esempio, ai nipoti etc.).

I presupposti alla rappresentazione sono:

— la chiamata a succedere di un soggetto che non voglia o non possa accettare;— la mancanza di disposizioni sostitutive che prevalgono sulla rappresentazio-

ne nel caso di successione testamentaria.

Page 10: PARTE L’attività giuridica III - simone.it · La prescrizione può esser definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del

VI

182

Parte

La f

amig

lia e

le n

uove

for

maz

ioni

soc

iali.

Le

succ

essi

oni

La rappresentazione è prevista solo a favore dei discendenti o dei figli del defunto, nonché dei fratelli e delle sorelle di questi. Essi subentrano nel luo-go e nel grado del loro ascendente e possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all’eredità della persona in luogo della quale su-bentrano, o se sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa (art. 468).

In caso di rappresentazione la divisione dell’asse ereditario opera per stir-pi e la suddivisione, all’interno di ciascuna stirpe, per capi.

Va, infine, ricordato che il discendente che succede per diritto di rappresentazione, deve con-ferire ciò che è stato donato al suo ascendente.

7. IL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO (artt. 674-678)

Si ha accrescimento quando sono chiamate, con vocazione legale o testa-mentaria, alla successione più persone congiuntamente ed una di esse non vo-glia o non possa accettare. In tal caso, se ricorrono determinati presupposti, la quota di ciascun chiamato si accresce abbracciando anche quella del chia-mato che non ha accettato.

Nell’istituzione di erede, per aversi accrescimento occorre una chiamata a succedere fatta ai coeredi con un medesimo testamento (coniunctio verbis) nel quale il de cuius abbia determina-to la successione congiunta a più coeredi in parti uguali o non abbia affatto determinato le par-ti. Nel legato, invece, i presupposti per l’accrescimento sono meno rigorosi in quanto è suffi-ciente che sia stato legato lo stesso oggetto a più persone, anche se in base a separate disposi-zioni (coniunctio re).

L’accrescimento opera quando:

— ricorre una chiamata congiuntiva;— dal testamento non risulti una diversa volontà del testatore (art. 674, com-

ma 3);— non sussistano i presupposti dell’istituto della rappresentazione (art. 674,

comma 4). Anche la trasmissione del diritto di accettare (art. 479; v. infra Cap. 6, §1) prevale sull’accrescimento, benché non sia espressamente pre-visto.

Si noti infine che l’evento che rende inefficace la chiamata di uno dei coe-redi o dei collegatari (es.: la morte), deve manifestarsi prima dell’acquisto: se, infatti, un coerede o collegatario muore dopo l’acquisto, il diritto alla quota o al bene si trasmetterà secondo l’ordine della sua personale successione.

Effetti dell’accrescimento sono:

— acquisto automatico e irrinunziabile da parte dell’accresciuto;— retroattività dell’acquisto al momento della successione;— passaggio degli oneri per la quota accresciuta.

I coeredi o legatari, a favore dei quali si verifica l’accrescimento, subentra-no negli obblighi a cui era soggetto l’erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

L’accrescimento opera di diritto (art. 676) una volta che ne ricorrano le con-dizioni; non occorre perciò, da parte di chi se ne avvantaggia, un apposito atto di accettazione.

L’accrescimento nella successione legittima (art. 522), secondo parte della dottrina, si ve-rifica quando più persone (es.: più figli del de cuius) sono chiamate a succedere nello stesso gra-

Page 11: PARTE L’attività giuridica III - simone.it · La prescrizione può esser definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del

La successione a causa di morte

5

183

Capitolodo ed una di esse non possa o non voglia accettare l’eredità. La dottrina più moderna afferma che in tal caso non si verifichi un’ipotesi di accrescimento in senso tecnico, ma un’espansione delle quote degli altri chiamati secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Delazione

FASI DELLA SUCCESSIONE

Accettazione(459, 475, 478 c.c.)

Apertura Vocazione

testamentaria(587 ss. c.c.) con beneficio

d’inventario (484 c.c.)

legittima (545 ss. c.c.) pura e semplice

(470 c.c.)

Page 12: PARTE L’attività giuridica III - simone.it · La prescrizione può esser definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del

A

208

APPE

NDI

CEAb

uso

del d

irit

to

AAbuso del diritto artt. 833 c.c.È l’esercizio del diritto in contrasto con gli scopi etici e sociali per i quali il diritto è tutelato dall’ordinamento giuridico, e pertanto, assume il carattere dell’illiceità. In altri termini, si realizza (—) quando un comportamento, pur essendo apparentemente e formalmente corrispondente al contenuto di un diritto, si ponga in contrasto con i fini che il diritto stesso dovrebbe realizzare alla luce della norma che riconosce (e tu-tela) tale diritto o dei principi generali dell’ordinamento.Così, ad esempio, si realizza abuso del diritto di proprietà quando il proprietario com-pie atti di godimento della cosa che non hanno altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri, è il caso degli atti emulativi (es. piantare alberi al solo fine di togliere la veduta panoramica al vicino).

Accertamento [negozio di]È il negozio con il quale le parti accertano una situazione giuridica presistente al fine di eleiminare lo stato di incertezza sulla sua effettiva esistenza, fissandone definitivamen-te l’ambito e gli effetti.

Accessione artt. 934-938 c.c. È un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, in base al quale viene ad ap-partenere al proprietario del fondo qualunque piantagione, costruzione od opera esi-stente sotto o sopra di esso. Ciò avviene automaticamente, infatti l’unico requisito per l’acquisto della proprietà è la definitiva incorporazione dell’opera al suolo, così che il materiale adoperato venga a perdere la propria individualità. Tale acquisto si verifi-ca, in omaggio al principio «accessorium sequitur principali».

Accettazione[vedi → Contratto (conclusione del)].

Accettazione dell’eredità[vedi → Eredità].

Accollo art. 1273 c.c.È il contratto attraverso il quale il debitore (cd. accollato) ed un terzo (cd. accollante) stabiliscono che quest’ultimo assuma il debito dell’altro nei confronti del creditore (cd. accollatario); rispetto a tale accordo, il creditore rimane estraneo.Può trovare fonte, oltre che nella volontà delle parti (contratto), anche nella legge (cd. (—) legale: es. art. 967, comma 1, c.c.; art. 2112, comma 2, c.c.).L’(—) ha natura giuridica di contratto a favore di terzo [vedi →] e, quindi, l’adesione del creditore non investe la sua perfezione, ma rende irrevocabile la stipulazione a suo favore (art. 1273, comma 1, c.c.): è questo il cd. (—) esterno.

V. amplius Parte V, Cap. 2, §2, lett. C)

Accrescimento [diritto di] artt. 674 ss., 773 c.c.È un istituto della successione ereditaria [vedi → Eredità; Successione (Fasi della)] in virtù del quale, nel caso in cui più persone siano chiamate alla successione congiun-

APPENDICELE PAROLE DI DIRITTO CIVILE

Page 13: PARTE L’attività giuridica III - simone.it · La prescrizione può esser definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del

A

209

LE PAROLE DI DIRITTO CIVILEA

dozione

tamente ed una di esse non voglia o non possa accettare, la quota degli altri contitola-ri si accresce, cioè si espande, abbracciando anche quella del chiamato che non ha accettato l’eredità. L’acquisto avviene automaticamente, senza la necessità di una ulte-riore accettazione, e comporta il trasferimento degli obblighi di carattere non perso-nale gravanti sul soggetto che non viene alla successione.Tale istituto è previsto anche nella donazione con più donatari, qualora il donante in-serisca un’apposita clausola in cui è previsto che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresce agli altri (art. 773 c.c.).

Actio interrogatoria artt. 481, 650 c.c.È la domanda rivolta al giudice, da parte di qualsiasi interessato, per ottenere la fissa-zione di un termine per il chiamato all’eredità, affinché questi decida se accettare o meno l’eredità medesima [vedi → Accettazione dell’eredità]. La mancata risposta nel termine fissato equivale a rinuncia (art. 481 c.c.). L’esigenza sottesa alla disposizione è quella di tutelare gli ulteriori chiamati alla successione, nonché la certezza delle si-tuazioni giuridiche soggettive.Analoga ratio ha ispirato la previsione dell’(—) nei confronti del legatario (art. 650 c.c.).

Adempimento artt. 1175-1200, 1218 c.c.È il modo di estinzione tipico dell’obbligazione e, in base all’art. 1218 c.c., si definisce come l’esatta esecuzione della prestazione dovuta (cioè il suo oggetto deve corrisponde-re al contenuto della prestazione), ed estingue, in via diretta e contemporanea, sia l’obbligo del debitore, sia il diritto del creditore. L’art. 1176 c.c. impone al debitore di usare, nell’adempimento dell’obbligazione, a tutela del creditore la diligenza del buon padre di famiglia per evitare la responsabilità contrattuale.

Per l’(—), in quanto atto dovuto, non è richiesta la capacità d’agire ma la mera capacità di in-tendere e di volere: il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta, infatti, non può impugna-re il pagamento a causa della propria incapacità (art. 1191 c.c.: pagamento dell’incapace). Il pagamento fatto all’incapace, invece, non libera il debitore dalla propria obbligazione, a meno che questi non dia prova del vantaggio conseguito dall’incapace (art. 1190 c.c.).

• (—) del terzo art. 1180 c.c.Si ha quando la prestazione è effettuata da un terzo (cioè da un soggetto non obbliga-to) anziché dal debitore. Questa ipotesi può verificarsi solo per le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di cose fungibili, per le quali, cioè, è indifferente per il creditore che il pagamento sia fatto dal debitore o da un terzo.• prestazione in luogo dell’(—) [vedi → Datio in solutum].

Adozione artt. 291 ss. c.c.; L. 184/1983; artt. 38 ss. L. 218/1995Istituto tipico del diritto di famiglia che, accanto all’affidamento consente di instaura-re un rapporto sotto molti aspetti simile a quello che lega genitori e figli.Con l’(—) si costituisce, fra adottante e adottato, un rapporto di parentela.• (—) dei minoriÈ predisposta in situazioni di abbandono permanente, che si concreta nella mancanza di assistenza morale e materiale al minore da parte dei genitori o dei soggetti tenuti a provvedervi. Tale situazione determina lo stato di adottabilità, che è dichiarato d’ufficio dal Tribunale dei minorenni.L’intervento dell’(—) produce i seguenti effetti:— il minore adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti e ne assume e ne tra-

smette il cognome;— cessano i rapporti giuridici tra adottato e la famiglia d’origine, salvi i divieti matri-

moniali (e relativi alle unioni civili e convivenze ex L. 76/2016).• stepchild adoption [vedi →]• (—) dei maggiorenniÈ prevista, inoltre, per motivi prevalentemente successori, anche l’adozione di figli maggiorenni.

Page 14: PARTE L’attività giuridica III - simone.it · La prescrizione può esser definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del

A

210

APPE

NDI

CEAf

fidam

ento

Affidamento [tutela dell’]Fondamento di istituti giuridici e soluzioni giurisprudenziali che proteggono il ragio-nevole affidamento suscitato nei terzi da una situazione giuridica apparentemente corrispondente a quella reale.La tutela dell’(—) costituisce la ratio, ad esempio, della disciplina degli acquisti dall’ere-de apparente [vedi →], del pagamento al creditore apparente, dell’opponibilità della si-mulazione [vedi →], dell’annullamento [vedi →] della nullità [vedi →].A livello giurisprudenziale, la tutela dell’(—) ha assunto rilievo, ad esempio, in tema di rappresentanza apparente [vedi →].

Affidamento condiviso artt. 337ter ss., L. 54/2006; D.Lgs. 154/2013La L. 8-2-2006, n. 54 (Affidamento condiviso dei figli), ha introdotto, nel nostro ordina-mento, il principio della cd. bigenitorialità, per cui l’affidamento dei figli, in caso di separazione tra i genitori, non è più concesso (tranne casi particolari) ad un solo geni-tore ma ad entrambi. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno, quindi, essere assunte di comune accordo tra i genitori. Qualora questo manchi esse saranno rimesse al giudice che potrà anche stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.

Affinità artt. 78, 87, 417, 433-434, 2122, 2399È il rapporto che lega il coniuge con i parenti dell’altro coniuge. Riguardo alle unioni civi-li, la L. 76/2016 non dispone espressamente circa l’applicazione delle norme sull’affinità, se non per affermare che l’affinità rileva quale impedimento per la costituzione dell’unio-ne civile (art. 1, comma 4, L. cit.). Nessun rapporto, invece, lega gli affini di un coniuge con gli affini dell’altro. Il grado di (—) si calcola come il grado di parentela [vedi →].

Affrancazione del fondo artt. 971-974 c.c.; L. 607/1966; L. 1138/1970È il diritto potestativo che conferisce all’enfiteuta [vedi → Enfiteusi] il potere di acquista-re la proprietà del fondo mediante il pagamento di una somma di denaro pari a quindi-ci volte l’ammontare del canone. In caso di mancata adesione del proprietario, l’enfiteu-ta può adire l’autorità giudiziaria per ottenere una sentenza costitutiva dell’(—).

Alimenti [obbligo degli] artt. 433-448 c.c.; art. 1, comma 19 e 65, L. 76/2016È una obbligazione che incombe sulle persone legate da vincolo di parentela, adozione o affinità con l’alimentando, in base ad un ordine diversificato a seconda della intensità del vincolo (art. 433 c.c.).

Sono obbligati agli alimenti nell’ordine stabilito dall’art. 433 c.c.: il coniuge, anche in caso di separazione con addebito (art. 156, comma 3 c.c.); la parte dell’unione civile; i figli o, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, non-ché gli adottanti; i generi e le nuore, il suocero e la suocera; il convivente more-uxorio; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Anche il donatario è tenuto agli alimenti con precedenza su ogni altro obbligato, nei confronti del donante, a meno che non si tratti di donazione obnuziale o remunerato-ria e sempre nei limiti del valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438, comma 1 c.c.).

Amministrazione di sostegno artt. 404 ss., L. 6/2004Istituto a tutela di coloro i quali non siano in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi, che si attua con la minore limitazione possibile della capacità di agire mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Pur affiancandosi alla tutela ed alla curatela, l’(—) è misura peculiare sia in senso soggettivo, poiché di-lata il numero dei possibili beneficiari della protezione apprestata dall’ordinamento, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto, pur dopo l’applicazione della misura, residua-no discreti margini di autodeterminazione per il destinatario di essa.