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MULTE AUTOMATICHE LA CORRETTA PROCEDURA DI

ACCERTAMENTO AI SENSI DELL’ART 142

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Indice

Introduzione

Normativa di riferimento

Articolo 201 del Codice della strada

Direttiva Interministeriale 15 agosto 2007

Direttiva “ Maroni “ . La corretta procedura di accertamento

Legge 120/2010

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La normativa di riferimento

• Articolo 201 del Codice della strada DLGS 285/1992

• DL 121/2002 convertito in legge 168/2002

• Decreto Interministeriale 15 agosto 2007

• Direttiva del Ministero dell’Interno Circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 ( Direttiva Maroni )

• Legge 120/2010

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Contestazione immediata delle violazioni e Rilevamento a distanza delle violazioni art. 201 CDS

L’art. 200 c. 1 del Codice della Strada afferma che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata.

L’art. 201 c. 1 afferma che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve indicarne i motivi.

Il successivo c. 1-bis, fermo restando quanto indicato al c. 1, definisce, con elencazione esclusiva, i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria.

Il successivo c. 1-ter, 1° periodo afferma che, ad eccezione dei casi previsti dal c. 1-bis (per i quali la contestazione immediata non è necessaria, in quanto espressamente previsto dalla specifica norma), il verbale deve contenere i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

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L’articolo 201 del Codice della strada ( Dlgs 285/1992)

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

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Rilevamento a distanza delle violazioni Legge 168/2002

• L’art. 4 del Decreto-Legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito con Legge 1 agosto 2002 n. 168, introduce l’uso o l’installazione di mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 ( oltre che 146 e 176 ) del Codice della Strada, di cui viene data informazione agli automobilisti.

• Secondo l’art. 4 c. 1, 1° periodo, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali non sono previste condizioni limitative all’impiego di tali mezzi tecnici di controllo.

• Secondo l’art. 4 c. 1, 2° periodo, sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento, invece, è propedeutico un decreto prefettizio di individuazione, ex art. 4 c. 2.

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L’art. 4 c. 3, 1° periodo, afferma che la violazione deve essere opportunamente documentata con sistemi fotografici, di videoripresa o analoghi dispositivi, in modo da poter accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dell’illecito, i dati del veicolo o il responsabile della circolazione.

L’art. 4 c. 3, 2° periodo, afferma che possono essere utilizzati anche dispositivi di rilevazione automatica delle violazioni, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, a condizione che tali dispositivi siano appositamente omologati a tal fine.

Secondo l’art. 4 c. 4, in ogni caso non ricorre l’obbligo della contestazione immediata della violazione.

Rilevamento a distanza delle violazioni Legge 168/2002

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Rilevamento a distanza delle violazioni Legge 168/2002

In conclusione, la rilevazione a distanza delle violazioni alle norme di cui all’ art. 142 del Codice della strada (ex art. 4 D.L. 121/2002, convertito con L. 168/2002) è attualmente consentita esclusivamente sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (senza limitazioni, ex art. 4 c. 1, 1° periodo), nonché sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento (limitatamente a quelle individuate con apposito decreto prefettizio, ex art. 4 c. 1, 2° periodo).

La rilevazione delle violazioni alle norme di cui all’art. 142 del Codice della strada con postazioni temporane e presidiate è consentita su ogni tipologia di strada.

Non è consentito impiegare in modalità automatica i dispositivi approvati per funzionare in presenza dell’operatore.

Pertanto tutti i verbali relativi a violazioni accertate mediante l’impiego di dispositivi non omologati per il funzionamento in modo automatico, risultano suscettibili di impugnazione, entro i termini e con le modalità previste dagli articoli 203, 204, 204-bis e 205 del vigente Codice della Strada.

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Rilevamento a distanza delle violazioni Legge 168/2002

La rilevazione delle violazioni alle norme di cui all’art. 142 del Codice della strada con postazioni temporane e presidiate è consentita su ogni tipologia di strada.

Le violazioni dell’eccesso di velocità con

apparecchiature omologate a tale scopo, e con la presenza dell’organo di polizia stradale, non occorra alcuna preventiva autorizzazione del Prefetto localmente competente, secondo quanto previsto dall’art. 201.

Diversamente, per la stessa procedura di

accertamento, svolta con dispositivi di controllo a distanza senza la presenza sul posto degli organi di polizia stradale, e su determinate strade, come disciplinato dall’art. 4 del D.L. 121/2002, convertito con modificazioni dalla Legge 168/2002, occorre la preventiva autorizzazione prevista dal comma 1 bis, lettera f), del medesimo articolo 201.

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Rilevamento a distanza delle violazioni Legge 168/2002

Pertanto, solo per gli accertamenti di cui alla lettera f), del comma 1 bis dell’art. 201 del Codice della strada, è necessario il preventivo decreto prefettizio di individuazione della strada o tratto di strada di tipo C o D, in quanto è previsto l’impiego di apparecchiature e funzionamento automatico senza la presenza dell’organo di polizia stradale

Per gli accertamenti di cui alla lettera e) dello stesso comma non occorre alcun provvedimento in quanto, l’attività è svolta direttamente dall’organo di polizia stradale che gestisce sul posto le apparecchiature di rilevamento, su qualsiasi tipo di strada.

Per entrambe le modalità non vi è obbligo di contestazione immediata.

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Direttiva Interministeriale 15 agosto 2007 in applicazione del DL 117/07 convertito con Legge 160/2007.

Modalità di espletamento servizio autovelox: postazioni di controllo visibili.

L’art. 3 c. 1, lett. b), del DL n. 117/2007, convertito con L n. 160/2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.

Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e c).

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Modalità di espletamento servizio autovelox: postazioni di controllo visibili.

L’Le caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, sono state stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, del 15.8.2007.

Il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere “adeguata” in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.

La distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere in nessun caso superiore a km 4; il segnale deve essere opportunamente ripetuto se nel tratto che precede la postazione di controllo sono presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.

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Modalità di espletamento servizio autovelox: postazioni di controllo visibili.

Le caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc.) sono quelle previste dal regolamento di esecuzione del codice della strada per i segnali di indicazione; per i dispostivi luminosi a messaggio variabile invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell’art. 170 del medesimo regolamento.

La segnalazione della presenza della postazione di controllo deve essere fornita, sia per le postazioni fisse che per quelle mobili, attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo secondo le indicazioni del citato decreto ministeriale .

 

Le caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc.) sono quelle previste dal regolamento di esecuzione del codice della strada per i segnali di indicazione; per i dispostivi luminosi a messaggio variabile invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell’art. 170 del medesimo regolamento.

La segnalazione della presenza della postazione di controllo deve essere fornita, sia per le postazioni fisse che per quelle mobili, attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo secondo le indicazioni del citato decreto ministeriale .

 

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Modalità di espletamento servizio autovelox: postazioni di controllo visibili.

Per le postazioni temporanee possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione delle postazioni è stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non è occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assume il carattere di sistematicità .

Limitatamente alle postazioni temporanee di controllo, la richiamata esigenza di informazione preventiva può essere soddisfatta anche attraverso l’impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal citato decreto ministeriale.

Il presegnalamento avviene con cartelli di indicazione per i quali non è necessaria l’ordinanza da parte dell’Ente proprietario della strada.

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Modalità di espletamento servizio autovelox: postazioni di controllo visibili.

I dispositivi installati a bordo di veicoli in movimento, per i quali non si può propriamente parlare di postazione, non si applicano le disposizioni normative dettate dalla Legge 160/2007, ne, di conseguenza , le disposizioni applicative dettate con il D.M. 15.08.2007.

Il posizionamento delle segnaletica temporanea deve essere riportato nel verbale di contestazione ovvero nel verbale di inizio attività dell’Organo accertatore. In caso contrario l’organo di polizia non avrebbe la copertura ex art. 2700 CC e, di conseguenza, si avrebbe l’inversione dell’onere della prova della ‘esistenza e della regolare collocazione della segnaletica di preavviso.

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SEGNALAZIONE DELLE POSTAZIONI E

DIRETTIVE

SEGNALAZIONE DELLE POSTAZIONI

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Direttiva del Ministero dell’Interno Circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 ( Direttiva Maroni )

La genesi …

Al punto 7 della nota n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002 … I decreti con i quali vengono individuati i tratti di strada in cui è possibile l'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo devono essere portati a conoscenza degli utenti della strada con tutti gli strumenti di comunicazione disponibili.

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Direttiva del Ministero dell’Interno Circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 ( Direttiva Maroni )

ARTICOLO 142 C. 6BISLe postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e BEN VISIBILI, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.

Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

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Direttiva del Ministero dell’Interno Circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 ( Direttiva Maroni )

COME ?CON SEGNALI DI INDICAZIONE

COLORE DI FONDO IN BASE ALLA STRADA.

DIMENSIONI DEI CARATTERI IN FUNZIONE DELLA STRADA (FINO A DUE RIGHE) O DELLA VELOCITA’ PREDOMINANTE (PIU’ DI DUE RIGHE).

DIMENSIONE DEL CARTELLO IN FUNZIONE DELLA GRANDEZZA DEI CARATTERI

DISTANTE NON PIU’ DI 4 KM DALLO STRUMENTO

RIPETUTO SE CI SONO INTERSEZIONI

NON E’ PREVISTA UNA DISTANZA MINIMA TRA CARTELLO E STRUMENTO

LA COMPOSIZIONE DEL CARTELLO E’ DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO

NON NECESSITA DEL CARTELLO “FINE”OVVERO CON DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE LUMINOSI

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COLORI

STRADA FONDO SCRITTA SIMBOLO

AUTOSTRADA VERDE BIANCO BIANCO

EXTRAURBANE BLU BIANCO BIANCO

URBANE BIANCO BLU, NERO (O

GRIGIO)

BLU, NERO (O

GRIGIO)

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Direttiva del Ministero dell’Interno Circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 ( Direttiva Maroni )

In occasione di espletamento dell’attività di accertamento ai sensi dell’art. 142 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata, anche se debitamente presegnalata, tale attività potrebbe essere riconosciuta illegittima dagli Organi giurisdizionali competenti, in quanto i medesimi Organi potrebbero riconoscere alla parte ricorrente la mancata “percezione visiva” della presenza della postazione di controllo e, pertanto, di non soddisfare totalmente il requisito della “visibilità” richiesto come “condicio sine qua non”, ai fini della validità della procedura di accertamento.

• In corrispondenza del veicolo, deve essere utilizzato un cartello avente il contenuto indicato dal D.M. 15 agosto 2007, ovvero un dispositivo lampeggiante di tipo removibile in funzione da collocare sul tetto del veicolo stesso, al fine di rendere visibile la postazione di controllo. Tali soluzioni infatti soddisfano il requisito della "visibilità“.

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Direttiva del Ministero dell’Interno Circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 ( Direttiva Maroni )

Il telelaser….

• Nulla ha detto il Ministero sulle modalità di segnalazione del servizio svolto con telelaserer, dove la postazione non coincide con il luogo di accertamento

• Si deve ritenere che il puntamento debba avvenire entro lo spazio compreso tra i segnale e la postazione e che sia della posizione del segnale che di quella della postazione debba essere dato conto nel verbale di inizio attività ovvero nel verbale di contestazione.

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ARROTONDAMENTO

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IL TUTOR• Il Tutor è uno strumento approvato dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti per l’accertamento automatico

dell’eccesso di velocità calcolato sulla velocità media.

• Il Tutor può funzionare liberamente anche in modalità istantanea se la postazione fotografica dista almeno un chilometro dall’ultimo accesso autostradale. Nel caso in cui il sistema misuri la velocità media invece non servono particolari accortezze visto che per il rilievo della velocità siccome le tratte autostradali tra un Tutor e l’altro sono più estese di un chilometro e l’infrazione si concretizza al secondo passaggio, non sono richieste particolari cautele oltre a quella già prevista relativa alla distanza dell’ ultimo segnale utile che indica la velocità da mantenere, che si deve trovare ad una distanza di almeno un chilometro dal secondo passaggio.

• anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati. In questo caso l’art. 345/2° del regolamento stradale ammette una riduzione strumentale, rispetto al valore effettivamente rilevato, pari al 5%, con un minimo di 5 km/h.

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Il TUTOR

• L’automobilista che incappa in una serie di infrazioni autostradali per eccesso di velocità deve rivolgersi ai singoli uffici dei giudici di pace competenti per territorio se vuole impugnare tutti i verbali collezionati nel corso della giornata. In materia di sanzioni amministrative non trova infatti applicazione l’istituto della continuazione previsto dal codice penale. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. VI civ., con la

sentenza n. 944 del 17 gennaio 2011. • La Legge 120/2010 ha modificato l’art. 142 del CdS inserendo

la dicitura” omissis……….Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, …. Omissis” in tal modo ha esplicitamente riconosciuto l’efficacia funzionale dei tutor.

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Legge 120/2010

• LEGGE 29 luglio 2010, n. 120• Disposizioni in materia di sicurezza stradale

• Art. 25• Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285

del 1992, in materia di limiti di velocita'• Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'interno, omissi………. con il medesimo decreto sono definite, altresi', le modalita‘ di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocita'.

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Legge 120/2010

• L’art. 25 c. 2, 2° periodo, della Legge n. 120/2010 si riferisce ai dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui all’art. 4 del DL n. 121/2002, convertito con modificazioni con l: n. 168/2002, e successive modifiche.

• Pertanto la previsione relativa alla distanza minima tra la postazione di controllo, fissa ovvero mobile, e il segnale di limite di velocità, non si applica qualora in dispositivo operi

con la presenza degli organi di polizia stradale.

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Legge 120/2010

• In relazione alla collocazione dei rilevatori delle violazioni alla distanza di 1 km. L’art. 25 c. 2, 2° periodo, della Legge n. 120/2010 prevede che i rilevatori “fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”.Pertanto è l’ultimo segnale incontrato dall’utente della strada quello al quale riferire la distanza di 1 km, a meno che non si tratti di una mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto in cui non vi sono intersezioni. Anche per il segnale posto dopo l’intersezione, quello che è noto agli utenti che vi si immettono con manovra di svolta, deve essere garantita la prescritta distanza.

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