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Multe: il Prefetto non può dichiarare l'inammissibilità di un ricorso Se lo fa, il suo provvedimento è un provvedimento di rigetto, che non può risultare sprovvisto dell'ordinanza ingiunzione di pagamento. di Valeria Zeppilli – Con la sentenza numero 2109/2018 qui sotto allegata, il Giudice di pace di Padova ha analizzato la questione dell'inammissibilità dei ricorsi amministrativi avverso i verbali di accertamento di violazione del codice della strada . L'occasione le è stata fornita dall'impugnazione di un'ordinanza prefettizia che aveva decretato tale inammissibilità, proposta da un automobilista con il sostegno dell'Associazione AutoMoto Club Romagna. Niente inammissibilità dal Prefetto Innanzitutto, il Giudice di pace ha chiarito che il codice della strada non prevede la possibilità per il Prefetto di pronunciare l'inammissibilità di un ricorso, che può quindi solo essere rigettato o accolto. Nel fare ciò ha anche precisato che l'inammissibilità è cosa ben diversa dall'irricevibilità, che si ha quando un ricorso non presenta i requisiti minimi per poter essere ritenuto ricevibile e che non fa nascere neanche l'obbligo giuridico, per l'autorità competente, di pronunciarsi. Dichiarazione di inammissibilità Potrebbe comunque accadere che un ricorso difetti di requisiti formali, ma non così rilevanti da giustificare l'irricevibilità (come ad esempio il mancato rispetto del termine di deposito o la mancanza di sottoscrizione). In tal caso, l'autorità competente deve pronunciarsi ma la sua pronuncia dovrebbe essere, verosimilmente, di rigetto. Se poi si volesse qualificare il rigetto come una dichiarazione di inammissibilità a dispetto di quanto visto sopra, non cambierebbe nulla purché vengano rispettati gli altri aspetti della procedura, quale, ad esempio, l'emissione di un'ordinanza ingiunzione di pagamento. La vicenda

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  • Multe: il Prefetto non può dichiarare l'inammissibilità di un ricorso Se lo fa, il suo provvedimento è un provvedimento di rigetto, che non può risultare sprovvisto dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.

    di Valeria Zeppilli – Con la sentenza numero 2109/2018 qui sotto allegata, il Giudice di pace di Padova ha analizzato la questione dell'inammissibilità dei ricorsi amministrativi avverso i verbali di accertamento di violazione del codice della strada. L'occasione le è stata fornita dall'impugnazione di un'ordinanza prefettizia che aveva decretato tale inammissibilità, proposta da un automobilista con il sostegno dell'Associazione AutoMoto Club Romagna. Niente inammissibilità dal Prefetto Innanzitutto, il Giudice di pace ha chiarito che il codice della strada non prevede la possibilità per il Prefetto di pronunciare l'inammissibilità di un ricorso, che può quindi solo essere rigettato o accolto. Nel fare ciò ha anche precisato che l'inammissibilità è cosa ben diversa dall'irricevibilità, che si ha quando un ricorso non presenta i requisiti minimi per poter essere ritenuto ricevibile e che non fa nascere neanche l'obbligo giuridico, per l'autorità competente, di pronunciarsi. Dichiarazione di inammissibilità Potrebbe comunque accadere che un ricorso difetti di requisiti formali, ma non così rilevanti da giustificare l'irricevibilità (come ad esempio il mancato rispetto del termine di deposito o la mancanza di sottoscrizione). In tal caso, l'autorità competente deve pronunciarsi ma la sua pronuncia dovrebbe essere, verosimilmente, di rigetto. Se poi si volesse qualificare il rigetto come una dichiarazione di inammissibilità a dispetto di quanto visto sopra, non cambierebbe nulla purché vengano rispettati gli altri aspetti della procedura, quale, ad esempio, l'emissione di un'ordinanza ingiunzione di pagamento. La vicenda

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  • Nel caso di specie, invece, il Prefetto aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso senza corredare il suo provvedimento di un'ordinanza ingiunzione. Per il Giudice di pace di Padova tale circostanza non può che determinare la nullità della pronuncia prefettizia: passi l'inammissibilità, sebbene con le perplessità del caso, ma l'assenza di ingiunzione non può essere superata. Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione GdP Padova testo sentenza numero 2109/2018 ( da www.studiocataldi.it )

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  • REPUBBLICA ITALIANA

    2qi/i8 �2,i/1'6

    UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Giudice di Pace Nazzarena Zanini ha pronunziato la seguente

    SENTENZA 429 cpc.

    Nella controversia iscritta al n. 221/18 Reg. Gen. e promossa con ricorso depositato in

    data 11.01.2018

    da

    Barbos Igor, cf. BRBGRI79H l 2Z 140, elettivamente domiciliato presso lo studio

    dell 'avv. Giuliano Lelli Marni del foro di Forlì-Cesena - ricorrente -

    contro

    Prefetto di Padova - resistente -

    Oggetto: opposizione ex art. 6 d.lgs. 150/11

    MOTIVI DELLA DECISIONE.

    L'ordinanza di inammissibilità odiernamente opposta, così come compilata, è affetta da

    nullità assoluta e perciò stesso rilevabile d'ufficio. Quanto al merito il ricorso sarebbe

    dovuto essere accolto ai sensi dell'art. 6 c. 11 d.lgs. 150/11.

    Si rileva che l'ordinanza in oggetto ha risolto con una provvedimento di inammissibilità

    (dichiarato impugnabile ai sensi dell'art. 205 CdS nei trenta giorni dalla notifica, e qui

    sta il punto) un "ricorso amministrativo" avverso un verbale di accertamento di

  • 1,.

    identificato nel numero. In questo caso sì l'autorità competente si deve pronunciare nei

    confronti del ricorso, anche se verosimilmente la pronuncia sarà di rigetto. Se poi questo

    rigetto vorrà essere detto "dichiarazione di inammissibilità", nulla cambierebbe se

    venissero rispettati gli altri aspetti della procedura, che nel caso di specie sono

    identificabili essenzialmente con l'emissione di un'ordinanza ingiunzione di pagamento.

    Nel caso di specie, infatti, stando alla motivazione resa dalla Prefettura nell'ordinanza in

    oggetto, si verserebbe (eventualmente) proprio in un caso di mancanza di requisiti

    formali del ricorso.

    Peraltro, a guardare bene, non risultano persuasive le ragioni poste a fondamento

    dell'accertamento della cosiddetta " inammissibilità" nell'ordinanza in oggetto. Di

    fatto, lo scritto pervenuto in prefettura quale ricorso avverso il verbale per infrazione

    codice della strada, è stato valutato non idoneo ad esprimere un ricorso (solamente)

    perché "redatto da persona fisica che non fornisce le proprie generalità complete e chela

    sottoscrizione per l' in equivoca identificazione deve contenere nome e cognome".

    Ciò non risponde al vero, in quanto nel ricorso avanti al Prefetto il ricorrente si qualifica

    come "il sottoscritto Barbos Igor, come da verbale, in qualità di proprietario del veicolo

    targato CZ932BE". Gli estremi per l'identificazione dello stesso ci sono tutti, per quanto

    per relationem. Quanto al fatto che la firma viene apposta senza l'indicazione del nome

    e cognome, anche questo non corrisponde al vero, in quanto il nome e cognome sono

    indicati laddove il ricorrente in apertura del ricorso dichiara di sottoscrivere il ricorso

    stesso.

    È pacifico, invece, che tale ricorso sarebbe potuto essere valutato privo dei requisiti

    minimi solo se il ricorrente non fosse stato in nessun modo identificabile, oppure se non

    fosse stata apposta la sottoscrizione, o comunque se l'atto non fosse stato in grado di

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    __________ _!_ Il giorno .... kL ____ , del mese di _____

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