LE GUIDE DEL SOLE N. 5 Le multe€™Esperto Risponde – Le multe 2 Sommario Il pagamento...

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N. 5 L’ESPERTO RISPONDE Le multe I quesiti sono stati pubblicati nelle pagine online del forum de L’Esperto Risponde “Le multe”. http://www.ilsole24ore.com/multe LE GUIDE DEL SOLE

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N. 5

L’ESPERTO RISPONDE

Le multe

I quesiti sono stati pubblicati nelle pagine online del forum de L’Esperto Risponde “Le multe”. http://www.ilsole24ore.com/multe

LE GUIDE

DEL SOLE

L’Esperto Risponde – Le multe

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Sommario

Il pagamento dell’ammenda ............................................. 2 Il ricorso al giudice o al prefetto ....................................... 9 Il sistema dei punti: perdita e recupero ...........................18 La notificazione del verbale ............................................ 20 Le sanzioni accessorie ..................................................... 30 Le tipologie di infrazioni ................................................. 33 Quando il veicolo non è di proprietà............................... 44

Il pagamento dell’ammenda

1 | GETTITO MULTE

Domanda

Ho il sospetto che lo Stato abbia decisso di riempirsi le tasche con le multe...

Risposta

Il sospetto del lettore coglie nel segno. Non è una novità che non solo lo Stato, ma anche gli organi di governo periferici, e specialmente i Comuni, tappino i buchi dei bilanci con le multe. Hanno destato scandalo gli episodi dei semafori "truccati" (con la luce gialla asseritamente troppo breve), o degli

autovelox dati in gestione ai privati, diretti beneficiari di parte degli introiti. A prescindere dagli esiti che avranno le indagini penali avviate in tali casi, per ora il legislatore ha tentato di porre un freno a questi soprusi interdicendo, per esempio, l'uso degli autovelox non presidiati dalla Polizia municipale. Ma solo l'esperienza ci dirà se i tentativi andranno a buon fine Ezio Maria Pisapia

2 | INTIMAZIONE A PAGARE

Domanda

Mi è pervenuta, con lettera semplice, l'intimazione a pagare

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una multa per evasione della tariffa in zona riservata alla sosta a tempo ed a pagamento nella città di Catania (articolo 17, comma 132, legge 127/97 e articoli 1336 e 1382 del Codice civile). Io con la mia macchina non mi sono mai spostata da Roma. Come mi devo comportare con la Società Sostare srl che mi chiede di pagare ? 25,20 euro a fronte dei 10 euro della fantomatica sanzione?

Risposta

Lettere del genere hanno lo stesso valore del sollecito di pagamento inviato da un creditore a un debitore, perché si limitano a far presente un inadempimento di natura civilistica. Dunque, siamo in presenza di una mera controversia tra privati, dove non valgono le regole del Codice della strada sui ricorsi e non si possono inviare cartelle esattoriali, ma solo intentare una causa civile al debitore insolvente. Alla lettera ricevuta, la lettrice può pertanto rispondere con una propria missiva (meglio se spedita come raccomandata con ricevuta di ritorno) in cui spiega le sue ragioni esponendo i fatti, senza osservare particolari forme ma cercando di fornire quanti più elementi possibile per dimostrare che si trovava effettivamente a Roma. Ciò dovrebbe essere sufficiente a tacitare la pretesa. Conviene comunque conservare la documentazione. Non solo e non tanto nell'ipotesi in cui la stessa richiesta fosse reiterata con una

citazione in giudizio (alquanto improbabile), quanto per il fatto che dietro l'episodio potrebbe esserci non solo un errore di trascrizione del numero di targa, ma anche una clonazione del veicolo. Se così fosse, arriverebbero altri addebiti per altri fatti; conservare traccia di questo primo episodio rafforzerebbe la denuncia penale contro ignoti da presentare in circostanze del genere. Maurizio Caprino Marisa Marraffino

3 | SCONTRINO SUL CRUSCOTTO CAPOVOLTO

Domanda

Per la fretta lo scontrino sul cruscotto si è capovolto. L'addetto interpellato ha suggerito di mandare via fax lo scontrino, e così che ho fatto. Ma l'azienda in concessione mi ha ugualmente spedito il bollettino con mora da pagare (euro 20 + 15 di mora). Cosa posso fare?

Risposta

Il Codice della strada, all'articolo 157, comma 6, prevede espressamente che, in caso di sosta in aree a tempo limitato, lo scontrino debba essere "chiaramente visibile". La giurisprudenza applica tale principio anche per le soste a pagamento (tra le tante, sentenza 25 ottobre 2005 del Giudice di pace di Roma). Lei avrebbe potuto impugnare il verbale entro 60 giorni della notifica, davanti al Giudice di pace o al Prefetto del luogo in cui è

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stata commessa l'infrazione, soltanto qualora avesse potuto dimostrare che l'agente non aveva visto il tagliandino (che però doveva essere esposto in maniera visibile), allegando lo scontrino dell'avvenuto pagamento ed eventuali dichiarazioni testimoniali. In caso contrario, la sanzione dovrà essere pagata. Marisa Marraffino

4 | NOMINATIVO CONDUCENTE

Domanda

Il 9 maggio 2011 ricevo una cartella esattoriale (545 euro) dai vigili di Venaria Reale, priva di causale. Per sapere a cosa si riferiva ho telefonato e mi hanno detto che si tratta di una multa per omessa segnalazione del nominativo del conducente. Mi sono quindi ricordato che effettivamente non lo avevo segnalato. Avevo tuttavia pagato la multa di 263 euro (di cui conservo ricevuta) il 14 febbraio 2009. Sulla cartella è inoltre scritto: "Data ver. 9-4-2009"; intendono forse dire che in tale data mi avevano già comunicato di comunicare il nome o di pagare? Chiedo, essendo passato così tanto tempo, se devo pagare i 545 euro.

Risposta

L' articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative, ivi comprese quelle relative al Codice della strada, si prescrive nel termine di cinque anni

dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Pertanto, la cartella esattoriale deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizionale. Ritengo quindi che la cartella che le è pervenuta sia valida. Nel caso in cui non vi siano ragioni per impugnare la cartella nei 30 giorni dalla notifica davanti al giudice di pace competente (mancata notifica della violazione principale, avvenuto pagamento, vizi della cartella), la cartella dovrà essere pagata per evitare l'iscrizione al ruolo della stessa e l'avvio della relativa procedura esecutiva con ulteriore aggravvio di costi a suo carico. Marisa Marraffino

5 | LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Domanda

La sanzione pecuniaria per guida in stato di ebrezza può essere convertita in lavori socialmente utili? Quali le condizioni?

Risposta

Certamente. La sostituzione della pena pecuniaria (e anche di quella detentiva) per guida in stato d'ebbrezza con il lavoro di pubblica utilità è prevista dal nuovo comma 9-bis dell'articolo 186 (aggiunto dall'articolo 33 della legge 120/2010) del Codice della strada. Le condizioni sono di non aver provocato un incidente stradale, oltre a non esservi opposizione da parte dell'imputato. Il lavoro di pubblica utilità consiste in un'attività non retribuita a favore

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della collettività, attività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o ancora presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Da un punto di vista pratico ogni Tribunale ha una lista delle associazioni e degli enti convenzionati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando ogni giorno di lavoro a 250 euro. A seguito dell'effettuazione del lavoro di pubblica utilità il giudice dichiara l'estinzione del reato. Da notare che, in ossequio al principio del favor rei, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è possibile anche riguardo ai procedimenti già iniziati con la vecchia formulazione dell'articolo 186 del Codice della strada. La sostituzione si può applicare anche in caso di condanna per decreto penale. Occorre comunque che sia stata stipulata una convenzione a livello locale con il soggetto presso il quale il condannato dovrebbe svolgere la sua prestazione lavorativa. Sergio Bedessi

6 | CONVERSIONE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Domanda

E' possibile convertire la sanzione pecuniaria per guida in stato di ebbrezza con lavori socialmente utili? Quali sono le condizioni?

Risposta

Il nuovo articolo 186 del Codice della strada, così come riformato dalla legge 120/2010, prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria a seguito della guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità, a meno che il conducente non abbia causato anche un incidente stradale. In genere, il lavoro di pubblica utilità deve essere svolto a favore della collettività nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. La durata del lavoro di pubblica utilità, soggetto a verifiche da parte degli incaricati del giudice, ha una durata pari a quella della sanzione detentiva e pecuniaria irrogata. E' bene tenere presente, ai fini del ragguaglio, che un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a 250 euro di sanzione pecuniaria. Inoltre, il lavoro di pubblica utilità consente di evitare la confisca del veicolo, prevista nei casi di ebbrezza oltre 1,5 g/l e guida sotto effetto di droghe. Va però detto che per poter applicare il lavoro di pubblica utilità occorre la stipula di una convenzione tra il Comune e il soggetto che dovrebbe far lavorare i condannati. Marisa Marraffino

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7 | RITARDO DI UN GIORNO PER COLPA DELLA BANCA

Domanda

Il 14 gennaio 2011 pago tramite bonifico bancario una multa di 88 euro, spese comprese, per un verbale notificatomi il 17 novembre. Essendo il 16 gennaio domenica, la valuta accettata dalla banca esattrice del Comune è il 17 gennaio. L'istituto accredita la somma il 18 gennaio, quindi con un giorno di ritardo (per il Comune). Ora mi vedo recapitare un nuovo avviso, con l'ingiunzione di pagare entro e non oltre il 16 luglio 2011 altri 75,50 euro. Vi sembra corretto?

Risposta

Secondo quanto previsto dal Codice, il pagamento deve avvenire necessariamente entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di violazione. L'inottemperanza di questo termine, anche di un solo giorno, comporta il raddoppio della sanzione pecuniaria, per effetto di legge. Tutto questo non pregiudica il diritto di rivalersi sulla banca per l'errore commesso, ma si tratta di una vicenda privata tra le parti che tra esse va risolta (se del caso anche citando la banca davanti al giudice di pace per farsi rimborsare i soldi e risarcire il danno, dimostrando la colpa e l'entità del danno stesso). Non influisce, invece, né sulla somma odvuta né

sull'individuazione di chi debba pagarla. Silvio Scotti

8 | STATO DI EBBREZZA

Domanda

Lo scorso anno ho subito un verbale per guida in stato di ebbrezza (ex articolo 186, comma 2, lettera a), tale reato è stato poi archiviato a seguito della modifica al Codice della strada del 2010, trasformando l'ammenda in sanzione amministrativa. E' vero che non dovrò mai pagare nessuna sanzione di 500 euro come da Codice della strada in quanto la sanzione non può essere comminata retroattivamente alla redazione del verbale in quanto non è stato emanato nessun decreto a tal proposito e per cui non mi verranno mai nemmeno sottratti i punti dalla patente?

Risposta

Esattamente. La legge 120/10 ha depenalizzato la guida in stato di ebbrezza nella fascia di alcolemia superiore a 0,5 g/l e fino a 0,8 g/l, senza prevedere alcunché in ambito transitorio. Di conseguenza, le condotte rientranti nella fattispecie anzidetta, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della legge 120 citata, non possono essere perseguite, né sul piano penalistico, né dal punto di vista della sanzione amministrativa. Silvio Scotti

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9 | UNA MULTA AL MINUTO

Domanda

Recentemente ho ricevuto notifica di due distinti verbali per superamento dei limiti di velocità. I verbali elaborati elettronicamente da due distinte sezioni di polizia stradale fanno riferimento alla medesima infrazione, nel medesimo comune, commessa a distanza di due minuti una dall'altra. La velocità rilevata, inferiore comunque ai 130 km/h (in quel tratto il limite è inferiore), differenzia tra i due verbali di ben due km. E' legittimo il doppio verbale per la medesima (e riterrei contemporanea) infrazione?

Risposta

Se - come sembra - si tratta di due accertamenti distinti di velocità istantanea, i verbali sono validi: sono riferiti a due azioni che, per quanto vicine nel tempo, non sono considerabili come una sola (nessuno può dimostrare che cosa è accaduto nell'intervallo tra le due rilevazioni istantanee). Qualora invece si tratti di misurazioni della velocità media (circostanza desumibile dal testo del verbale stesso, se riporta un punto di inizio e uno di fine della rilevazione), si tratterebbe della stessa azione e quindi di una sola infrazione. Maurizio Caprino

10 | VIOLAZIONI NON OBLABILI

Domanda

Nei casi in cui il verbale sia relativo a violazione per la quale non è previsto il pagamento in misura ridotta, il verbale è ricorribile solo davanti al Prefetto o anche al Giudice di pace? E se le contestazioni fossero solo formali?E' sbagliato indicarne la ricorribilità come succede spesso da parte degli accertatori? O forse il giudice dovrà decidere se il ricorso è ammissibile o meno a seconda della domanda del ricorrente?

Risposta

Il prefetto fissa con ordinanza ingiunzione la somma da pagare per le sanzioni per le quali non è previsto il pagamento in misura ridotta, ma tanto il Giudice di pace quanto il Prefetto sono competenti allo stesso modo a ricevere i ricorsi e a decidere, anche nel caso si tratti di vizi formali del verbale. Ovviamente il Giudice di pace compie preliminarmente una valutazione sull'ammissibilità del ricorso; ma lo stesso ragionamento si applica ai prefetti. Alberto Gardina

11 | NOTIFICA E ASSENZA DEL PROPRIETARIO

Domanda

Se il proprietario di un auto è assente per lavoro e non riesce a ritirare la multa neppure alle Poste come potrà fare a pagarla? Quando cade in prescrizione il verbale?

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Risposta

Di norma la notificazione del verbale, qualora non consegnato direttamente al contravventore in strada al momento dell'illecito, deve essere effettuata ovunque questi possa essere raggiunto, con la contestuale compilazione della relazione di notificazione. La consegna avviene in primo luogo presso la residenza, la dimora, o il domicilio del destinatario. Se l'incaricato alla notifica non trova il destinatario presso uno dei luoghi sopraindicati la consegna dell'atto può essere effettuata presso gli stessi luoghi, nell'ordine, nelle mani di: familiare convivente, portiere dello stabile o vicino di casa, dipendente domestico. In questo caso il soggetto che riceve l'atto deve essere sempre maggiore di 14 anni, non manifestamente infermo di mente, e dichiarare di accettare la notifica per conto del destinatario. Questi soggetti, al momento della consegna dell'atto, provvedono a sottoscriverne ricevuta. Se infine il destinatario è temporaneamente assente ovvero irreperibile presso la residenza (ad esempio perché si è trasferito per ignota destinazione) oppure se se non è possibile consegnare copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio, l'incaricato deposita copia del verbale da notificare in un plico chiuso e sigillato presso la sede del Comune del luogo dove la notificazione deve essere eseguita; -affigge avviso del

deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, in busta chiusa e sigillata; dà da notizia al destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione deve considerarsi perfezionata nel momento in cui, a completamento delle altre formalità richieste, il messo comunale spedisce la raccomandata con la quale si dà notizia degli estremi dell'atto. L'amministrazione pubblica ha 5 anni di tempo per riscuotere le somme conseguenti all'applicazione di sanzioni al Codice della strada regolarmente notificate. Alberto Gardina

12 | IMPORTO MULTA: MINIMO O MASSIMO?

Domanda

Nelle vostre tabelle sulle più frequenti sono indicati i relativi punti persi e l'importo da pagare. Volevo delucidazioni su quest'ultimo dato, che varia sempre anche di cifre considerevoli: ad esempio, il superamento del limite tra i 40 e i 60 km/h è punito con una sanzione che varia dai 500 fino ai 2.000 euro. Quindi volevo sapere: con che criterio è deciso l'importo finale di ogni multa?

Risposta

L'importo finale di una sanzione amministrativa pecuniaria è stabilito in base all'articolo 202 del Codice della strada, dove il

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trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica, il minimo edittale stabilito, salvo i casi di particolare gravità previsti dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 202 del Codice della strada. Trascorso il termine dei 60

giorni il verbale costituisce, a norma dell'articolo 203, comma 3, titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo. Paolo Giachetti

Il ricorso al giudice o al prefetto

13 | RICORSO AL PREFETTO

Domanda

Ho spedito un ricorso al Prefetto per il tramite dei vigili urbani per notifica oltre i termini di 90 giorni. Come si fa a sapere l'esito se non si ottiene alcuna risposta?

Risposta

Succede frequentemente di non ottenere alcuna risposta. Una volta trascorsi i termini di legge, il ricorso è da ritenersi accolto. Il termine da conteggiare è pari a 330 giorni dal momento del deposito del ricorso. In assenza di comunicazioni, il verbale deve ritenersi archiviato. Silvio Sotti

14 | OBBLIGO DI COMUNICARE DATI

Domanda

Nel caso di impugnazione del verbale di contestazione tramite presentazione di ricorso sussiste comunque l'obbligo di comunicazione, nei 60 giorni, dei dati della patente di guida della persona alla guida, oppure tale comunicazione è sospesa fino all'esito della sentenza? Nel caso di

vittoria in sede contenziosa viene definitivamente meno anche l'obbligo di comunicare tali dati così come il periodo di sospensione della patente di guida?

Risposta

In caso di irrogazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente, l'organo accertatore ha l'obbligo di darne notizia al trasgressore entro 30 giorni che decorrono, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della strada, dalla definizione della contestazione effettuata. Ciò significa che, in caso di ricorso, si dovrà aspettare l'esito della sentenza. Da allora decorreranno i 30 giorni per l'organo accertatore per comunicare la sanzione e solo da questo momento i 60 giorni per il conducente o il proprietario per comunicare i dati personali e della patente al momento della violazione. Spesso accade che il modulo per la comunicazione dei dati venga inviato dall'organo accertatore insieme alla notifica del verbale con l'avvertimento di adempiere nei 60 giorni. Tale prassi

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può trarre in inganno e comunque, come più volte ha ribadito la giurisprudenza, non significa che all'invito occorra adempiere anche in caso di ricorso. Pertanto, è bene ricordare che non vi è obbligo di comunicare tali dati prima che l'esito del ricorso sia definitivo. Il ministero dell'Interno con due circolari ha invitato gli organi di polizia a rispedire l'invito a indicare il conducente dopo che il ricorso sia stato respinto, aggiungendo che tale invio si può evitare solo quando già dal testo del ricorso si desuma chi era alla guida (in questo caso, la decurtazione andrà effettuata "automaticamente" nei suoi confronti). Marisa Marraffino

15 | ACCESSO ZONA PEDONALE

Domanda

Multa per accesso a zona pedonale a Frosinone, targa della mia Fiat Panda, invece identificata come Mercedes. Mai stato a Frosinone. Su suggerimento dei vigili urbani di Frosinone mando fax chiarendo il loro errore. A distanza di due anni mi ritrovo la macchina in fermo amministrativo e ho pagato la multa per risolvere la situazione. Posso richiedere indietro i miei soldi per un errore cosi evidente?

Risposta

Avrebbe dovuto impugnare il primo verbale (non mandando soltanto un fax, ma attraverso le vie ordinarie del ricorso al Giudice di pace o al Prefetto, dimostrando che si trattava

di un errore. E accertarsi, magari tramite una querela alla Procura o alle autorità competenti, che non si trattasse di una clonazione di targa. Verosimilmente il fermo del suo veicolo dipende dalla sanzione amministrativa non pagata. Può contestare il presupposto del fermo, cioé l'infrazione principale, facendo impugnazione attraverso le vie giurisdizionali ordinarie. Se lei riuscisse invece a dimostrare che un addetto della polizia municipale le ha suggerito di limitarsi a inviare un fax e che tale fax è stato regolarmente ricevuto, sarebbe possibile quantomeno citare l'organo di polizia davanti al Giudice di pace per farsi risarcire i danni che ha indubbiamente avuuto da questa vicenda. Marisa Marraffino

16 | COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE.

Domanda

Ho fatto ricorso al Giudice di pace per una multa per eccesso di velocità di 165,60 euro. Il Giudice l'ha accolto e quindi non pagherò la multa (ho ritirato la sentenza). Purtroppo quando ho ricevuto il verbale non ho prestato attenzione al fatto che occorreva comunicare i dati del conducente ai Vigili urbani che hanno elevato la multa. Ora, tramite il sito di Equitalia, ho visto che è in arrivo una cartella esattoriale di oltre 600 euro per la mancata comunicazione di tali dati. La sentenza favorevole del Giudice

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di pace non annulla anche questa multa? Dovrò fare ancora ricorso?

Risposta

La risposta al suo quesito la fornisce, in modo a Lei favorevole, la circolare del 29 aprile scorso, emanata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, del Ministero dell'Interno. La nota, protocollo 300/A/3971/11/109/16, nel suo passaggio chiave, precisa quanto segue: "si ritiene che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente... L'obbligo di comunicazione si deve ritenere soddisfatto qualora nel ricorso venga indicato il soggetto che era alla guida al momento dell'illecito, con la decurtazione dei punti dalla patente da effettuare però solo dopo che sia stato respinto il ricorso e che non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali (...). Qualora, invece, il ricorso non contenga le generalità del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, si ritiene che la presentazione del gravame costituisca, come già detto, giustificato e documentato motivo dell'omissione dei dati richiesti e non consenta di applicare le sanzioni del richiamato articolo 126-bis del Codice della strada, poiché il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati

personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi". In buona sostanza il suo ricorso di fatto costituiva già valido motivo per non ottemperrare alla richiesta dell'organo di polizia stradale che ha proceduto. Per questo appare ingiustificato chel'organo di polizia stradale le abbia notificato il verbale per non avere ottemperato all'obbligo di comunicare chi fosse alla guida al momento dell'accertamento. Il suggerimento è quello di recarsi presso l'ufficio verbali che le ha notificato la sanzione, chiedendo lo sgravio della cartella esattoriale che le è stata recapitata o comunque inoltrare istanza disgravio a mezzo raccomandnata con avviso di ricevimento, all'organo accertatore citando quanto si è in precedenza precisato, nonchè la posizione del ministero dell'Interno sul tema. Alleghi ovviamente copia del suo ricorso e della sentenza del giudice di pace oltre che della circolare citata, che potrà ad esempio reperire sul sito www.asaps.it.

17 | TIPO VEICOLO ATVV

Domanda

Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità in autostrada (pochi km/h in più rispetto al limite), rilevata tramite il sistema Tutor. Nel verbale è indicato come tipo autoveicolo: "ATVV". Siccome questo è un elemento fondamentale (articolo 383 del regolamento) e

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l'articolo 54 del Codice della strada non prevede tale sigla (che peraltro non è spiegata nel verbale), potrebbe ciò rappresentare un motivo di ricorso? dal momento che non è possibile, perciò, verificare se il sistema Tutor abbia correttamente considerato il tipo di veicolo transitato?

Risposta

L'elencazione effettuata dall'articolo 383 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada ("1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione."), si riferisce al verbale contestato direttamente (tanto è vero che parla di "generalità e della residenza del trasgressore"). ATVV è una sigla generale che molti organi di polizia utilizzano per gli autoveicoli, ma la dottrina e la giurisprudenza, in caso di autoveicoli, riconoscono come elementi fondamentali del verbale di accertamento solo la data del verbale, il luogo e la data della commessa violazione, l'indicazione del verbalizzante, la targa del veicolo, la norma violata; lo

specifico tipo del mezzo (così come altri elementi, ad esempio l'importo da pagarsi) non è considerato elemento fondamentale del verbale, ma serve solo a un eventuale controllo e come conferma in caso di dubbi o contestazioni. Pertanto, prima di tentare il ricorso, peraltro per un motivo meramente formale, si consiglia di chiedere il controllo dei fotogrammi che verrebbero comunque esibiti dall'organo di polizia in sede di ricorso e che consentono, da subito, di verificare se si tratti o meno del veicolo in questione. Peraltro, essendo i fatti avvenuti in autostrada, un modo indiretto per la verifica sta nel limite di velocità su cui è stato calcolato l'eccesso: se è 130, è molto probabile che sia stata correttamente considerata un'autovettura (anche se resta il dubbio che possa essere stato un autocarro leggero, che è un autoveicolo soggetto allo stesso limite delle vetture). Sergio Bedessi

18 | VERBALE TUTOR

Domanda

Ho ricevuto un verbale per eccesso di velocità accertata tramite Tutor. Nel provvedimento, però, non c'è scritto com'è stata calcolata la velocità media e neppure che si tratta di velocità media. Semplicemente, viene detto che "nell'impiego del sistema è stata rilevata la velocità di 122 Km/h" (limite 110). Non c'è un vizio di motivazione in tutto ciò?

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Risposta

Il contenuto minimo del verbale (articolo 383 del regolamento di esecuzione del Codice della strada), riguardo alla descrizione della violazione (giorno, ora e località), sembra rispettato: ci sono sia la norma violata sia dov'è accaduto il fatto. L'accertamento della violazione dell'articolo 142, comma 8, del Codice della strada, avvenuto con il cosiddetto sistema Tutor, per le sue caratteristiche funzionali, si basa sulla misurazione della velocità media tenuta da un utente della strada, in un tratto collocato tra due punti determinati, nei quali sono posti gli strumenti di rilevazione automatica. Il concetto stesso di media aritmetica presuppone, poi, che il lettore abbia viaggiato, almeno per un istante, a una velocità uguale alla media calcolata. Pertanto, almeno per tale aspetto, non si ravvisano vizi di motivazione. Marisa Marraffino

19 | MULTA PER ECCESSO DI VELOCITÀ

Domanda

Il 2 febbraio scorso viaggiavo verso Bari sulla statale 16 bis alla velocita' di circa 90 km orari. Effettivamente su detta strada è previsto sulla maggior parte della stessa il limite di 90 km. orari. Il 5 maggio 2011 mi veniva notificato tramite raccomandata verbale di contestazione di multa per eccesso di velocità e decurtazione di 3

punti. Nel verbale, spedito il 2 maggio 2011 mi veniva notificata multa per eccesso di velocità in quanto avevo superato il limite previsto di velocità di 70 km orari. Come detto procedevo verso Bari (all'altezza del bivio per l'aeroporto), notavo che era presente un segnale che indicava il limite di 70 km orari e circa 10 metri dopo era presente una pattuglia dei vigili urbani. Notavo la presenza del dispositivo di autovelox, ma proprio per il ridottissimo spazio esistente fra segnale e vigili non riuscivo a rientrare nel limite previsto di velocità. Vorrei sapere se esistono i presupposti per ricorso al giudice di pace non essendo stati rispettate nel mio caso le distanze minime previste fra segnale e autovelox. Mi risulta che debbano intercorrere almeno 150 metri fra segnale e autovelox. Vorrei sapere anche a quanto ammontano le spese.

Risposta

Il vincolo di piazzare il rilevatore di velocità almeno un chilometro dopo il segnale che impone il limite è stato previsto dalla riforma del Codice della strada (legge 120/10, articolo 25, comma 2) esclusivamente per le postazioni fisse. La pattuglia, quindi, non ha alcun vincolo giuridico, se non quello di verificare se al massimo quattro chilometri prima del luogo in cui si apposta ci sia la presegnalazione della possibilità che la velocità sia controllata. Se la

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segnalazione manca, si può supplire anche con cartelli mobili di cui la stessa pattuglia può essere dotata. Il Codice della strada, anche dopo l'ultima riforma, prevede che le postazioni di controllo e rilevazione della velocità così come gli agenti eventualmente presenti che effettuano i controlli siano preventivamente segnalate e ben visibili. Non esiste una norma specifica che individui distanze minime da rispettare per la segnalazione, essendo prescritto soltanto che i segnali devono essere posizionati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove avviene la rilevazione, al fine di garantire l'avvistamento tempestivo della postazione di controllo, tenendo conto del tipo di strada e dei relativi limiti di velocità. E' prescritta, però, una distanza massima di 4 km. Tuttavia il ministero dell'Interno, con l'ultima circolare dell'8 agosto 2009, ha ribadito che la distanza adeguata minima deve essere calcolata tenendo conto dei criteri indicati nel regolamento attuativo dell'articolo 39 del Codice della strada per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, con velocità superiore a 50 km/h, e 80 metri sulle altre strade. Tali criteri, in genere, vengono tenuti presenti anche dai giudici di pace, cui spetta il compito di stabilire l'adeguatezza della distanza minima in caso di ricorso. Nel caso

prospettato, se la distanza fosse stata davvero di 10 metri e lei il lettore in grado di dimostrarlo, si ritiene opportuno impugnare il relativo verbale. Si può farlo entro 60 giorni dalla notifica, datata 5 maggio 2011, davanti al Giudice di pace o davanti al Prefetto. Nel caso di ricorso al Giudice di Pace bisogna anticipare 33 euro di contributo unificato e 8 euro di marca da bollo (da allegare al ricorso). Il ricorso al prefetto è invece gratuito, ma nell'ipotesi di sconfitta la sanzione si raddoppia automaticamente. In entrambi i casi si può fare ricorso anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, senza ulteriori spese. Anche nell'ipotesi si preveda un difensore, in caso di vittoria, in genere le spese vengono pagate integralmente dalla parte soccombente. Anche le spese anticipate, su istanza di parte, vengono rimborsate. Maurizio Caprino Marisa Marraffino

20 | RICORSO AL GIUDICE DI PACE

Domanda

Ho proposto ricorso al giudice in data 7 febbraio 2011 per l'annullamento della sanzione previa sospensione dell'efficacia esecutiva. Il Giudice con atto depositato il 24 febbraio fissa l'udienza di comparizione per il 13 maggio, deliberando il "non luogo a procedere per l'istanza di sospensiva". Pertanto ho provveduto il 18 marzo al pagamento della sanzione ridotta

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comunicandolo al Giudice e al Corpo di Polizia con raccomandata a.r. precisando che "erano fatte salve le risultanze del ricorso" e quindi che il pagamento non implica l'accettazione della sanzione e quindi il riconoscimento della responsabilità. Nel verbale di udienza il Giudice ha riportato che la controparte non si è costituita e che il ricorrente chiede di disporre per la restituzione dell'importo pagato. Pare vi sia una recente sentenza della Cassazione che afferma che il ricorso è ammissibile qualora il pagamento dei verbali sia avvenuto in data successiva alla presentazione del ricorso stesso (fattispecie in questione). Esibendo tale sentenza alla prossima udienza il Giudice si pronuncerebbe sulla richiesta di rimborso. Potete indicarmi gli estremi della sentenza?

Risposta

Il ricorso al Giudice di pace è inammissibile soltanto qualora il trasgressore paghi la sanzione amministrativa prima della presentazione del ricorso stesso. Nel suo caso, è del tutto pacifico che, in caso di vittoria, le verrà rimborsata la somma pagata direttamente dall'ente che le ha irrogato la sanzione. Si ricordi anche di chiedere il rimborso del contributo unificato e della marca da bollo allegata al ricorso. Marisa Marraffino

21 | SOSPENSIONE DEL VERBALE

Domanda

Quando si fa ricorso al giudice di pace per ottenere l'interruzione momentanea del verbale bisogna inviarne una copia anche a chi lo ha emesso?

Risposta

Il ricorso al giudice di pace, a differenza di quello proposto al prefetto, non sospende di diritto il verbale, sia relativamente al pagamento della sanzione pecuniaria sia per l'applicazione delle sanzioni accessorie. La sospensione deve essere richiesta nel ricorso o con atto separato, ed è efficace solo dal momento in cui il giudice effettivamente la concede. Poiché la sospensione non era stata accordata (e anzi il ricorso respinto), il verbale è diventato titolo esecutivo per una sanzione pari alla metà del massimo, oltre che per la decurtazione dei punti dalla patente. Ezio Maria Pisapia

22 | PAGAMENTO PARZIALE

Domanda

Nel 2008 ho preso una multa di importo pari a 180,00 euro, pagandone per errore solo una parte (148,00 euro). Adesso mi sono visto recapitare una cartella da Equitalia di 340,00 euro. È il caso di ricorrere al giudice di pace?

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Risposta

Non è possibile fornire una risposta esauriente senza maggiori elementi. Sicuramente, se non si paga la sanzione per intero, l'organo di polizia dovrebbe emettere il ruolo (o l'ingiunzione fiscale) per il doppio della sanzione più le spese, trattenendo l'importo pagato come acconto su quello a ruolo. Qualcuno, sbagliando, anche se a favore di chi deve versare, emette invece il ruolo per il doppio della differenza fra l'importo che si sarebbe dovuto pagare e quello pagato, più le spese. Sergio Bedessi

23 | TRANSITO SU ZTL

Domanda

A un'autovettura (van) in possesso di un permesso per carico e scarico merce senza indicazione degli orari è stata elevata multa per aver transitato dopo le ore 22,00. Ci siamo rivolti al Codacons e quindi al Giudice di pace. Abbiamo effettuato una procedura corretta?

Risposta

In genere occorre fare riferimento alle ordinanze comunali che indicano l'orario in cui è consentito lo scarico merci. Tale orario va riportato chiaramente nella segnaletica, che è l'unico mezzo attraverso cui il contenuto delle ordinanze si può rendere noto agli utenti della strada. In assenza di una segnaletica chiara, si può impugnare il verbale davanti al Giudice di pace, che provvederà ad annullarlo

qualora ne sussistano i presupposti (è bene indicare da quale via si è entrati nella zona proibita, affinché si possa riscontrare la segnaletica in loco). Per ricorrere davanti al Giudice di pace o al Prefetto non è obbligatoria l'assistenza di un avvocato, si può scrivere il ricorso anche personalmente, argomentandolo e successivamente presentandosi all'udienza. Marisa Marraffino

24 | OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA DEL PREFETTO

Domanda

Un parere in merito a quanto disposto dall'articolo 205 del Codice della strada a seguito della riforma introdotta dalla legge 120/2010. L'articolo 205 del Codice della strada prima della recente riforma prevedeva al comma 3 che il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, aveva la facoltà di delegare la tutela giudiziaria all'ente destinataro dei proventi di cui all'articolo 208 Cds. Ora con la legge 120/2010, questo comma dell'articolo 205 è stato abrogato. Cosa significa? Che la prefettura non è più la legittimata passiva in questa fase del guidizio, e che l'Ente può costituirsi in completa autonomia essendo destinatario dei proventi (articolo 204-bis, comma 4-bis)?

Risposta

La modifica dell'articolo 205 del Codice stradale chiarisce in modo

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definitivo che la legittimazione passiva, nel giudizio di opposizione di sanzioni elevate dagli operatori dello Stato, spetta sempre al Prefetto e non potrà piu' delegare a stare in giudizio altri uffici. Per gli accertamenti compiuti da organi di polizia stradale non dipendenti dallo Stato, invece, resta ferma la legittimazione passiva delle amministrazioni locali da cui dipendono Alberto Gardina

25 | CARTELLA ESATTORIALE DOPO RICORSO AL PREFETTO

Domanda

In data 7 gennaio 2006 mi hanno rilevato una infrazione con autovelox. Mi è stata notificata tale infrazione in data 25 maggio 2006. Ho presentato ricorso al Prefetto tramite il comando polizia municipale in data 20 giugno 2006. Ho ricevuto la cartolina di ritorno dell'avvenuta consegna. Non ho mai ricevuto risposta dal prefetto. In data 11 maggio 2011 ho ricevuto una cartella esattoriale con una somma pari a euro 1.456,21 da pagare entro 60 giorni. Come mi devo comportare?

Risposta

Non avendo ricevuto notizia alcuna dalla prefettura, il ricorso deve intendersi accolto. Tuttavia, in presenza della cartella esattoriale, è necessario presentare un ulteriore ricorso, al Giudice di pace, segnalando la situazione e, inoltre,

richiedere la rifusione delle spese al comando procedente. Silvio Scotti

26 | SEMAFORO ROSSO CON TELECAMERA

Domanda

Il Cds non stabilisce i tempi di darata del giallo. Secondo gli esperti a 50 kmh il tempo per una frenata normale per una frenata normale sull'asciutto è di 6 secondi. In generale i tempi del giallo ai semafori è di 3-4 secondi. Mi pare che i gdp non tengano affatto conto dei sei secondi. Vorrei il vostro parere preciso.

Risposta

Chiunque può provare a mettersi a 50 all'ora, frenare normalmente e far cronometrare quanto ci mette. Difficilmente si arriverà a 5 secondi, anche tenendo conto del tempo di reazione. Bisogna poi considerare che pure chi non riuscisse a fermarsi entro la striscia di arresto non verrebbe sempre punito con i rilevatori automatici (che non possono sanzionare il superamento della striscia di arresto, ma solo il passaggio col rosso e paraltro spesso non rilevano i transiti che avvengono alla velocità molto bassa tipica di un veicolo che sta terminando una frenata): occorre che arrivi più o meno al centro dell'incrocio e quindi di fatto si dispone di ulteriore spazio e tempo rispetto alla durata del giallo. Le stime che parlano di tempi lunghi per l'arresto sono di solito basate su

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dati non proprio usuali nel traffico normale, ricavati dalle norme italiane di costruzione delle strade: tempi di reazione lunghi (resi tali anche dal fatto che tali norme sono riferite all'avvistamento di un ostacolo sull'asfalto e non a quello di un ben più evidente impianto semaforico) e frenate molto blande (qui il calcolo considera una situazione di corsia di decelerazione per uscire da uno svincolo). Qualcuno obietta che si dovrebbe garantire a tutti (anche - per esempio - agli anziani alla guida) la possibilità di fermarsi pur avendo visto in ritardo il semaforo e frenando con la massima dolcezza. Lodevole intento, che però confligge con i pericoli che una durata molto lunga del giallo comporterebbe: i tanti utenti più spregiudicati, sapendo che i tempi si sono dilatati, accelererebbero alla vista del giallo pur trovandosi a centinaia di metri dal semaforo (quindi in posizione tale da doversi assolutamente fermare), consci di poter riuscire a passare prima che scatti il rosso. E non consci dei rischi che un'accelerata prolungata può avere

vicino a un incrocio. Infine, l'Italia non è certo l'unico Paese al mondo ad aver scelto come durata "media" del giallo i quattro secondi. Maurizio Caprino

27 | RADDOPPIO SANZIONI

Domanda

Se il Prefetto respinge il ricorso, è vero che la sanzione raddoppia? Se il ricorso è presentato al Giudice di cace è la stessa cosa?

Risposta

In caso di ricorso al Prefetto, qualora non sia accolto, il Codice della strada prevede l'ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo. In caso di ricorso al Giudice di pace, qualora il ricorso non venga accolto, viene applicata una sanzione che non può essere inferiore al minimo edittale e senza escludere la possibilità che venga stabilita una somma superiore e la condanna al pagamento delle spese sostenute dall'ente che aveva emesso il verbale. Paolo Giachetti

Il sistema dei punti: perdita e recupero

28 | RECUPERO PUNTI DECURTATI INGIUSTAMENTE

Domanda

A marzo del 2010 mi è stata elevata una multa per eccesso di velocità col sistema Sicve in autostrada. Mi

viene notificata la multa regolarmente, nella quale oltre alla sanzione amministrativa mi venivano decurtati 5 punti dalla patente. Comunico i dati del conducente tempestivamente e nella stessa comunicazione dichiaro di aver presentato ricorso presso il

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Giudice di pace competente. Il giudice di pace fissa l'udienza ad aprile del 2011. Ad ottobre 2010 mi arriva la comunicazione del Ministero dei trasporti-Motorizzazione che per via della multa presa a marzo 2010(oggetto di ricorso) mi erano stati decurtati 5 punti dalla patente. Allora vado in scuola guida recupero i punti. Ad d'aprile del 2011 il giudice di pace si pronuncia accoglie il ricorso annulla per gli effetti la sanzione principale (pecuniaria) e quelle accessorie (decurtazione punti). A questo punto mi chiedo come faccio a recuperare i punti che mi sono stati già decurtati per via di questa sanzione che il giudice ha ritenuto di annullare? E inoltre chi mi restituisce i soldi spesi per il corso di recupero dei punti?

Risposta

Se le cose stanno così si tratta di un errore dell'organo di polizia stradale. Finché il verbale non risulta definito (quindi pagato, ovvero una autorità amministrativa o giurisdizionale si è espressa sull'eventuale ricorso presentato), l'organo di polizia stradale non può procedere alla decurtazione dei punti sulla patente a carico del conducente del veicolo (e non sul proprietario, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005). Si sarebbe dovuto fare ricorso sul provvedimento o quanto meno segnalare l'anomalia all'organo di polizia stradale. A questo punto si

consiglia di rivolgersi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche tramite l'organo di polizia stradale, chiedendo il reintegro - se possibile - dei punti decurtati (che comunque, sommati agli altri, non possono superare a luglio prossimo i 28). Riguardo al rimborso dei soldi spesi per il corso (si ripete, anziché assoggettarsi a seguire il corso si sarebbe dovuto fare ricorso contro il provvedimento di decurtazione o, meglio, segnalare l'errore all'organo di polizia che aveva emesso il verbale e quindi chiesto la decurtazione, oppure rilevare la cosa di fronte al Giudice di pace magari richiedendo il pagamento delle spese sostenute per l'indebita decurtazione) si può provare con una richiesta di rimborso all'ente cui appartiene l'organo di polizia stradale. Sergio Bedessi

29 | TUTOR

Domanda

A seguito di tre eccessi di velocità consecutivi a marzo 2010 su un tratto autostradale mi sono stati detratti 15 punti. Se non commetto altre violazioni mi verranno incrementati due punti per assenza di violazioni? Se affermativo, avverrà a luglio 2011?

Risposta

Il meccanismo della patente a punti è ben più favorevole di quanto ipotizza il lettore: la "buona condotta" biennale dà diritto a ritornare a 20 punti. Il "premio" dei

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due punti in più al biennio si applica solo a chi ha almeno 20 punti (quindi in pratica non ha violazioni commesse negli ultimi anni). Il biennio di "buona condotta", però, si calcola a partire dall'ultima infrazione commessa. Quindi a luglio 2011 il lettore non maturerà alcun beneficio, dovendo arrivare a marzo 2012 per completare il biennio richiesto. Infine, precisiamo che per "infrazioni" qui intendiamo sempre violazioni che comportano la perdita di punteggio (quindi, per esempio, sono esclusi quasi tutti i divieti di sosta, l'eccesso di velocità entro i 10 km/h eccetera). Maurizio Caprino

30 | CONDUCENTE SCONOSCIUTO

Domanda

In caso di multe con autovelox,se non si indica chi era alla guida,si rischia altro oltre alla multa di 269 euro?

Risposta

In generale no, con la precisazione che la multa di 269 euro si aggiunge a quella prevista per l'infrazione originariamente commessa. Va poi ricordato che chi invece indica un conducente diverso dall'effettivo trasgressore rischia di essere sottoposto a indagine penale, quantomeno se dichiara fatti che insospettiscono l'organo di polizia. Maurizio Caprino

La notificazione del verbale

31 | TEMPI PER LA NOTIFICA

Domanda

Da quando parte il conteggio dei 90 giorni a disposizione dell'Autorità per la notifica del verbale ? La data di redazione del verbale ha importanza in questo computo ? Io ho commesso un'infrazione in data 11 gennaio 2011. Il verbale è intitolato: "verbale n° ...... del 11/01/2011". La data di redazione del verbale indicata nel verbale stesso è: 5 febbraio 2011. Il verbale è stato notificato (consegnato alle Poste dall'Autorità come risulta dal timbro sulla busta) in data 28 aprile 2011. Pertanto la notifica, che non ha richiesto indagini

particolari sulla dinamica dell'infrazione nè tempi aggiuntivi sulla mia rintracciabilità, sembra abbia ecceduto il limite di 90 giorni. Mi potete confermare che esistono quindi i giusti presupposti per presentare un ricorso per tale violazione commessa da parte dell'Autorità ?

Risposta

In caso di mancanza di contestazione immediata, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni, sulla base delle risultanze dei pubblici registri. Laddove i registri siano aggiornati, senza quindi che necessitino ulteriori accertamenti, il termine decorre dall'accertamento dell'infrazione. Nel caso di specie, il

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termine non è stato rispettato: è quindi possibile proporre ricorso, con la pressoché certa archiviazione del verbale. Silvio Scotti

32 | TEMPI DI NOTIFICA

Domanda

Quando i tempi di notifica rendono nulla la multa?

Risposta

In caso di mancata contestazione immediata della violazione, il relativo verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall'accertamento. In caso di inosservanza del predetto termine, il relativo verbale è improcedibile. Di conseguenza, è possibile proporre ricorso per richiederne l'archiviazione. Silvio Scotti

33 | NOTIFICA OLTRE 90 GIORNI

Domanda

Mi è stata notificata a fine gennaio una multa per una infrazione rilevata a ottobre, quindi oltre i 90 giorni. Nella notifica viene anche detto che la notifica, anche se avvenuta oltre i 90 giorni, deve ritenersi valida perchè la Cassazione ha stabilito che il termine si riferisce alla consegna da parte dei vigili urbani alle Poste. E' possibile? Come si fa a verificare una cosa del genere? E inoltre il termine non è stabilito per dare al cittadino il tempo di avere memoria delle controprove?

Risposta

Un verbale di violazione al codice della strada notificato oltre 90 giorni dalla data di accertamento della violazione è improcedibile. Tuttavia, è necessario precisare che il termine è riferito alla data di consegna da parte dell'organo di polizia procedente al servizio postale, e non a quello successivo di ricezione del verbale da parte del destinatario. Silvio Scotti

34 | SCAMBIO DI TARGHE?

Domanda

Mi è stato notificato un verbale da un comune del salernitano per una infrazione di divieto di sosta. Ma non mi sono mai recato in tale comune e, nel periodo in esame, la mia auto è rimasta ricoverata nel mio box. Non sono però in grado di documentarlo. Come posso contestarlo?

Risposta

Le consiglio di fare ricorso contro il verbale al giudice di pace competente (in questo caso dovrà anticipare il versamento del contributo unificato di 33 euro e la marca da bollo di 8 euro, che in caso di vittoria le saranno restituiti), oppure al Prefetto (in questo caso il ricorso è gratuito), entro 60 giorni della data di notifica del verbale. Cerchi di dimostrare, attraverso testimoni o altro, che quel giorno a quell'ora si trovava in un altro Comune o al lavoro (tramite, ad esempio, una dichiarazione del suo

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datore di lavoro e/o di colleghi) e otterrà l'annullamento del verbale. Io le consiglierei però di sporgere querela anche alla Procura competente o alle autorità (Polizia o Carabinieri) della sua città di residenza. E' infatti possibile che non si tratti soltanto di un errore di verbalizzazione, ma anche di un caso (purtroppo abbastanza frequente) di clonazione di targa. Le consiglio di fare chiarezza sulla vicenda per evitare la notifica di altri verbali o, in caso di sinistri, conseguenze ancora peggiori. Marisa Marraffino

35 | TERMINI DI NOTIFICA

Domanda

Infrazione commessa il 31 dicembre 2010. Il verbale di contestazione viene notificato (recapitato) per posta tramite raccomandata AG al proprietario/conducente dell'autovettura in data 11 aprile 2011. Chiedo se la notifica non risulti essere stata effettuata oltre i termini di legge (90 giorni dall'aver commesso l'infrazione) e pertanto se sussistano i termini per ricorrere. Nel verbale di contestazione viene detto da parte dell'agente notificatore: "dichiaro di avere notificato in data 23/02/2011 a mezzo del servizio postale, ufficio di Roma...".

Risposta

Il calcolo dei 90 giorni per effettuare la notifica decorre, salvo eccezioni, dal giorno dell'infrazione e scade

quando l'organo accertatore consegna il verbale all'ufficio postale per effettuare la spedizione. Secondo l'orientamento costante della Corte costituzionale, l'organo che ha accertato la violazione non risponde di eventuali ritardi del servizio postale. A garanzia del cittadino comunque vi è che la data di consegna all'ufficio postale o all'ufficiale giudiziario è certificata dalla relata di notifica che trova nel verbale di accertamento. La data, pertanto, fa piena prova, salvo querela di falso. Ritegno quindi che nel caso che mi illustra la notifica sia avvenuta correttamente. Marisa Marraffino

36 | NOVITÀ SULLA NOTIFICA DEL VERBALE

Domanda

Quali sono le novità sulla notifica del verbale?

Risposta

La novità principale è costituita dalla riduzione dei tempi di notificazione del verbale, che sono stati ridotti da 150 a 90 giorni. Per quanto riguarda il caso della violazione contestata immediatamente al trasgressore, il termine per notificare il verbale al proprietario del veicolo è pari a 100 giorni. Silvio Scotti

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37 | CARTELLE SU MULTE FANTASMA

Domanda

Ho ricevuto una cartella esattoriale(comprensiva di interessi di mora) di una serie di multe che non mi sono mai state notificate. Inoltre, il sito del Comune di Milano, alla voce "multa semplice", non mi fornisce alcun documento originario per risalire a queste multe. Cosa devo fare?

Risposta

In questo caso può impugnare la cartella esattoriale davanti al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notifica. Sarà onere del Comune produrre in giudizio l'avvenuta notifica del verbale. In caso contrario, la cartella esattoriale verrà annullata. Marisa Marraffino

38 | TERMINI DI NOTIFICA

Domanda

Quando la notifica del verbale viene lasciata al portiere, mesi dopo arriva un'altra notifica, che notifica la prima (scusate il gioco di parole). Quindi la procedura di notifica termina molti mesi dopo l'infrazione. Ma, a questo punto, non sono scaduti i termini?

Risposta

La notifica del verbale stradale deve avvenire entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione. Se però dai terminali risulta che il proprietario o solidale è cambiato si

effettua una nuova ricerca ed i 90 giorni decorrono dal momento della certezza del destinatario. Il portiere, per il Codice civile, è persona idonea a ricevere gli atti di notifica. Da quel momento si hanno 60 giorni di tempo per pagare la violazione ovvero per ricorrere. Se non si verifica nessuno dei due casi il verbale diventa automaticamente titolo esecutivo (va a ruolo sulle tasse).

39 | DIVIETO DI SOSTA

Domanda

È discrezionale il rilascio dell'avviso di infrazione sul parabrezza?

Risposta

Quando il violatore non è presente è obbligo notificare il verbale al proprietario del veicolo ovvero all'usufruttuario. L'avviso di violazione lasciato sul parabrezza non è previsto nelle procedure formali del Codice della strada, semplicemente perché non è possibile affidare a un foglio lasciato su un veicolo una fase importante come la notifica: il foglio potrebbe essere sottratto da qualcuno, diventare illeggibile per le intemperie e così via. Quindi si può dire che non esiste. È un mero atto di cortesia che a oggi non è più consentito, in quanto le violazioni stradali (tranne casi particolari ben individuati dalla norma) non possono più essere riscosse direttamente nelle mani dall'agente. Quindi, di ogni violazione va redatto

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verbale. Per legge le spese (stabilite a monte) sono a carico del trasgressore. Luciano Mattarelli

40 | OPPOSIZIONE A UN DIVIETO DI SOSTA

Domanda

Mi è stato lasciato sul motorino un verbale di divieto di sosta, recante la sigla dell'accertatore e l'indicazione del suo numero di matricola. La contestazione, formalmente, è corretta? A chi presentare ricorso, eventualmente, al giudice di pace o al prefetto?

Risposta

La contestazione sembrerebbe regolare, dato che il preavviso non costituisce ancora un vero verbale ma solo una sorta di foglio di cortesia, finalizzato anche a evitare l'aggravio delle spese postali per chi intende pagare entro cinque giorni. A quel preavviso deve infatti seguire la vera e propria notifica del verbale, nel caso non intendesse avvalersi della facoltà di pagamento di cui si è detto: in questa ipotesi, però, si troverebbe a fare fronte alle spese di notifica (in genere intorno a 12-15 euro). Quanto alla scelta relativa al ricorso, essa deve essere effettuata anche sulla base delle possibilità di vedersi archiviato il verbale. Il prefetto e il giudice di pace competenti sono quelli del luogo dove è stata accertata l'infrazione. Per la presentazione del ricorso i termini sono di 60 giorni dalla data di notifica del verbale. Il prefetto, in

caso di sua soccombenza, raddoppia l'importo della sanzione; il giudice di pace no. Tuttavia, per quanto riguarda quest'ultimo, è opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2010 è dovuto il contributo unificato: occorre cioè versare allo Stato 33 euro (o 70 euro se la multa supera 1.500 euro), che non sempre vengono rimborsati, nell'eventualità che si compensino le spese. Alberto Gardina

41 | CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL'ESTERO

Domanda

Sono un italiano residente in Costarica dal 1982, iscritto all'Aire di Trento. Vengo due volte all'anno in Italia dove ho un'automobile di mia proprieta'. Un mese fa mi è stata recapitata da un vigile di Cremona una multa per eccesso di velocità sull'autostrada Cremona-Brescia di 38 euro. Tale multa è stata consegnata presso l'abitazione di mia moglie, anche lei residente estera ma con seconda casa a Cremona. La multa l'ho pagata ma la domanda è la notificazione del verbale non dovrebbe essermi fatta attraverso l'ambasciata d'Italia di Costarica, dove sono regolarmente registrato? Se mi succedesse ancora che cosa devo fare?

Risposta

Ai sensi dell'articolo 201, comma 1 del Codice della strada, in caso di residenti all'estero il verbale

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dev'essere notificato entro 360 giorni dalla data dell'infrazione. La notifica può essere effettuata anche al domicilio del trasgressore, che può risultare dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall'archivio nazionale dei veicoli presso il dipartimento per i trasporti terrestri, dal Pra o anche dall'anagrafe tributaria. E' quindi possibile che l'indirizzo della moglie del lettore sia stato individuato attraverso uno di questi criteri che rendono legittima la notifica all'indirizzo così rinvenuto. In caso di notifica "differita" il verbale originale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata redatta - anche con sistemi meccanizzati- a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando. Marisa Marraffino

42 | RITARDO DELLA NOTIFICA

Domanda

La notifica del verbale mi è arrivata oltre il novantesimo giorno dalla data di infrazione. Sono andato al comando dei vigili urabani dove mi hanno detto che il ritardo era dovuto al fatto che avevo cambiato la residenza e che sono riusciti a trovare il mio nuovo indirizzo soltanto dopo il ritorno della prima notifica inviata al vecchio indirizzo. Comunque io la residenza l´avevo già cambiata

(facendo la denuncia al Comune) due settimane prima dell´infrazione. La mia domanda è la seguente: il conteggio dei giorni per la notifica del verbale comincia dal giorno in cui ho commesso l´infrazione oppure dal momento in cui i vigili mi hanno mandato la seconda lettera di notifica?

Risposta

Se è confermato che il cambio di residenza è stato dichiarato prima dell'infrazione, i termini vanno contati dal giorno in cui è stata commessa quest'ultima. Infatti, con sentenza n. 198 del 17 giugno 1996, la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui il termine si conta non dalla data in cui i pubblici registri vengono aggiornati (che può dipendere da ritardi interni agli uffici), ma da quando la pubblica amministrazione è posta in grado di identificare il destinatario e di conoscere la sua residenza. Maurizio Caprino

43 | PRESCRIZIONE

Domanda

Porgo una domanda sui tempi in cui una multa cade in prescrizione. In particolare mi è stata accertata una violazione in data 16 gennaio 2011; la notifica (timbro postale) è del 19 maggio 2011, ossia dopo 133 giorni. Qualora fosse possibile un ricorso per decadenza dei termini a chi devo inviare la raccomandata?

L’Esperto Risponde – Le multe

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Risposta

Il calcolo dei 90 giorni entro i quali va effettuata la notifica va fatto tenendo presente come data finale non quella in cui si riceve il verbale, ma quella nella quale l'organo di polizia consegna il plico al servizio postale incaricato del recapito (la data di ricezione materiale serve invece per iniziare a contare i 60 giorni entro i quali si può pagare in misura ridotta o presentare il ricorso). La data di affidamento al servizio postale è riportata nel testo del verbale oppure in un foglio a parte chiamato "relata di notifica". Va poi tenuto presente che il termine di 90 giorni sale a 100 quando il trasgressore è stato fermato subito e si tratta di spedire il verbale all'obbligato in solido (sostanzialmente, al proprietario del veicolo). Quando invece il destinatario è residente all'estero, ci sono addirittura 360 giorni per la notifica. Va poi ricordato che il conteggio parte dal giorno in cui è avvenuta l'infrazione solo nei casi in cui l'organo di polizia abbia da subito tutti gli elementi per procedere a contestarla. Quindi, l'accertamento (da parte di un apparecchio o di un operatore) deve essere avvenuto in quella stessa data e da quel momento non devono essere intervenute variazioni nella proprietà del veicolo o nella residenza dell'intestatario (se ci fossero state, si partirebbe dal giorno in cui l'interessato le ha

dichiarate alla pubblica amministrazione). Maurizio Caprino

44 | RIFIUTO DI FIRMA E DI RITIRO DEL VERBALE

Domanda

Nel caso di contestazione di violazione al Codice della strada, con fermo amministrativo o sequestro amministrativo del veicolo, se il trasgressore si rifiuta di firmare e di ritirarne copia dei verbali, diniego trascritto sugli stessi verbali e sottoscritti dagli operatori di polizia, gli atti in tale situazione risultano notificati al trasgressore?

Risposta

Certamente, gli atti risultano formalmente contestati al trasgressore. Fa fede l'annotazione del pubblico ufficiale che certifica il rifiuto di sottoscrizione del verbale. Silvio Scotti

45 | MULTA AUTOVELOX

Domanda

mi è stato notificato verbale per velocità 69 km.h limite 50 km.h importo 178 euro circa incluse spese notifica e detrazione di tre punti sulla patente. Infrazione rilevata da autovelox Comune di Monteroni d'Arbia prov.Siena. Preciso che il passaggio è stato in una tranqulla e limpida giornata di domenica mattina all ore 9.30 circa con strada completamente libera e sgombra e in assenza di apparenti

L’Esperto Risponde – Le multe

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situazioni di rischio. Trovo veramente iniquo penalizzare a tal punto per una mera disattenzione in buona fede a chi dal 1975 è titolarer di patente e non ha mai ricevuto un verbale. Cosa mi consiglia ?

Risposta

I limiti di velocità, se non specificato diversamente dalla segnaletica, valgono sempre. Si può non condividerli e in effetti è vero che in Italia spesso gli enti proprietari delle strade li hanno usati come modo per scaricare sui conducenti ogni responsabilità in caso d'incidente. E ci sono casi in cui era lo stesso ente ad avere un interesse a tenerli bassi per poter comminare più multe e quindi incassare più soldi. Ma questi sono discorsi che di per sé non possono portare ad chiedere l'annullamento del verbale. Peraltro, può anche essere che quel limite fosse invece giustificato: non di rado esistono pericoli occulti, che proprio perché tali non vengono percepiti da chi guida e ciò facilita gli incidenti. Per "tagliare la testa al toro", occorrerebbe chiedere all'ente proprietario copia dell'ordinanza con la quale è stato deciso di imporre quel limite: l'atto deve essere motivato e leggendolo ci si può fare un'idea sulla fondatezza o meno di tali motivazioni. Qualora sia evidente che non sono fondate, si può anche ricorrere contro l'ordinanza, per far rimuovere il limite. Maurizio Caprino

46 | RICORSO FERMO AMMINISTRATIVO

Domanda

Come si può fare ricorso, e per quali motivazioni, verso una notifica di attivazione del fermo amministrativo, prima (o eventualmente dopo) che diventi effettivo? Mi è capitato di ricevere comunicazione di fermo, senza aver mai ricevuto nulla prima (ho cambiato residenza e forse la notifica della cartella è stata non regolare).

Risposta

Il fermo cui lei si riferisce è derivato verosimilmente dal mancato pagamento di una cartella esattoriale nei termini di legge di 60 giorni. Il fermo è preceduto da un sollecito di pagamento o preavviso di fermo autonomamente impugnabile. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che se si tratta di un preavviso scaturente da un debito di natura tributaria dovrà essere impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio, altrimenti davanti al giudice ordinario mediante citazione ex articolo 615 Cpc, trattandosi di un provvedimento sostanzialmente equiparato all'avviso di mora. Il fermo, invece, sarà impugnabile davanti al Giudice di pace nel termine di 30 giorni dalla notifica, ai sensi della legge 689/81, qualora dipenda da una sanzione amministrativa. Se invece il fermo è

L’Esperto Risponde – Le multe

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stato disposto per tributi non versati sarà competente la Commissione tributaria provinciale alla quale dovrà essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica. Per i fermi iscritti a causa di altri crediti la competenza è del tribunale ordinario e seguirà le regole procedurali delle opposizioni alle esecuzioni. Marisa Marraffino

47 | ACCERTAMENTO INTESTATARIO POST RIFORMA

Domanda

Ho dei dubbi su un'infrazione commessa il 28 maggio 2010 con l'autovettura in uso a una società (mediante noleggio a lungo termine). Il termine per la notifica del verbale decorrente dalla data di accertamento è di 150 o 90 giorni?

Risposta

Il termine di decadenza per la notificazione dei verbali di 150 giorni è stato ridotto a 90 dall'articolo 36 della legge 120/2010. Il nuovo termine si applica alle infrazioni commesse dopo l'entrata in vigore della norma (13 agosto 2010). Poiché l'infrazione in questione è stata commessa a maggio 2010, il termine per la notifica di 150 giorni scatta dall'accertamento della ragione sociale. Ezio Maria Pisapia

48 | DOPPIA MULTA PER ECCESSO

Domanda

Ho ricevuto col tutor 2 multe per eccesso di velocita,debbo pagarle entrambi? Non mi sembra giusto pagarle entrambi. tutto cio è successo sulla tangenziale di napoli

Risposta

Normalmente il Tutor non viene mai attivato su tratti strettamente contigui, proprio per evitare che il trasgressore sostenga che le violazioni commesse rientrano nell'ambito della stessa azione. Così si attiva la misurazione su tratti saltuari, in modo da rientrare in una fattispecie analoga a quella in cui si incappa in più autovelox sullo stesso itinerario. Dunque ciascuna infrazione fa storia a sé e le relative sanzioni sono valide (se non ci sono altri motivi per presentare ricorso, ovviamente). Va poi considerato che il Tutor è utilizzabile anche per il controllo della velocità istantanea, per cui anche nel (raro) caso in cui un verbale si riferisca a un eccesso di velocità commesso rilevato solo al passaggio sotto un portale del Tutor non si ricade nell'ambito della "stessa azione". Tuttavia, non si può escludere in assoluto che ci sia stato un errore e che quindi la rilevazione della velocità media sia stata effettuata su due o più tratti contigui. Ciò è facilmente verificabile, perché ogni verbale deve contenere la "progressiva" (cioè l'indicazione del chilometro e degli ettometri) di inizio del tratto

L’Esperto Risponde – Le multe

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controllato e quella finale, per cui se quella iniziale di uno corrispondesse con quella iniziale di un altro, ricadremmo nell'ambito della stessa azione. Tutto questo non esclude che si possa provare a presentare un unico ricorso davanti al giudice di pace competente per la prima violazione. Infatti, nonostante queste considerazioni, alcuni giudici di pace applicano lo stesso il cumulo giuridico per le violazioni plurime commesse con la stessa azione (concorso formale ex articolo 8, comma 1, della legge 689/1981 e articolo 198, comma 1, del Codice della strada). In questi casi, la legge prevede l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino a un massimo di tre volte. In questo modo potrà sperare di ottenere la riduzione della sanzione pecuniaria e anche del numero dei punti della patente decurtati. Alcuni giudici di pace accolgono tale orientamento (tra i tanti, giudice di pace di Bergamo, sentenza 10 novembre 2008, n. 3741), pertanto potrebbe risultare vantaggioso proporre ricorso ordinario entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Maurizio Caprino e Marisa Marraffino

49 | VERBALE REDATTO IN UFFICIO

Domanda

A seguito di decesso del proprietario di un veicolo, gli eredi non hanno aggiornato la carta di circolazione e il certificao di proprietà così come previsto dall'art 94 del cds. I carabinieri nello svolgimento del servizio di controllo fermano il veicolo in questione e contestano al conducente l'infrazione di cui al comma 4 dell'art. 94 cds, con contestuale ritiro della carta di circolazione. E' legittima la condotta degli agenti che nei successivi tre giorni, in ufficio, compilano verbale di infrazione a carico di uno degli eredi per la violazione di cui all'art. 94, comma 3, cds? Qual'è il termine della notifica della contravvenzione? a.u.

Risposta

Il verbale può anche essere notificato in un secondo momento, purché riporti le ragioni di tale comportamento da parte dell'organo accertatore. Ovviamente, queste ragioni devono essere veritiere e appropriate. Maurizio Caprino

L’Esperto Risponde – La cedolare sugli affitti

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Le sanzioni accessorie

50 | MULTA PERVENUTA E NON PAGATA

Domanda

Ho ricevuto l'avviso di una multa un anno fa che poi ho perso e non ho pagato. Sono andato da Equitalia a chiedere se c'erano sospesi a mio nome ma per due volte l'impiagato ha detto che non c'e' niente, non ho però certificazione di quanto detto. Se mi arriva una richiesta tardiva di pagamento con forti penalità ed interessi sono obbligato a pagare tutto anche se ho provato a pagare in un tempo meno lungo senza riuscire? Dovrei rivolgermi al comune che ha emesso la multa?

Risposta

Spesso accade che l'iscrizione al ruolo di un debito presso gli uffici di Equitalia avvenga con un certo ritardo. Per non pagare gli interessi di mora e le spese ulteriori, le consiglio di rivolgersi direttamente al Comune che le ha irrogato la sanzione (anche se ovviamente si potrebbe essere multati da altri organi di polizia per altre ragioni e in questo caso il Comune non ne avrebbe notizia) e saldare il debito, prima che avvenga la trasmissione degli atti a Equitalia per il recupero coattivo. Marisa Marraffino

51 | MAGGIORAZIONE DEL 10%

Domanda

La Cassazione civile, Sez.II, 16 febbraio 2007, sentenza n.3701, ha espresso la seguente decisione: "alla sanzioni,come nella specie stradali, si applica l'articolo 203 del Codice della strada, comma 3, che,i n deroga alla legge 689/81, articolo 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza, l'ingiunzione prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P.- Perché devo pagare oltre alla sanzione in cartella esattoriale anche l'aumento del 10%? Ho chiesto a diversi comuni e tutti hanno risposto che il 10% è dovuto. Come mi devo comportare, per il pagamento delle cartelle sorte per infrazione al C.d.S.?

Risposta

L'articolo 206 del codice della strada prevede che, in caso di mancato pagamento della sanzione nei termini assegnati, la riscossione coattiva «è regolata dall'articolo 27 della . legge 24 novembre 1981, n. 689». Quest'ultima disposizione, al comma 6, stabilisce a sua volta che, «in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un

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decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore». Se i vari enti interpellati dal lettore hanno dato la stessa risposta, qualche buon motivo dovranno pure averlo. Ezio Maria Pisapia

52 | SOPRA CARICO

Domanda

Mi è stato fatto il verbale per sopra carico di macerie e dopo un altro per trasporto terra senza copertura a stagno. Secondo loro devo trasportare separatemente terra e macerie? Posso fare qualcosa per contestare la multa? Perché a Milano non si vedono furgoncini effettuare trasporti con il cassone coperto (a pieno carico 3,5 t)?

Risposta

Da quanto si evince gli operatori di polizia stradale dovrebbero avere applicato due distinte sanzioni: 1. la prima ai sensi dell'articolo 167 comma 2° del Codice della strada per sovraccarico, documentabile dalla verifica effettuata o con strumenti propri di pesatura o presso una pesa pubblica idonea e in regola ai sensi di legge, possibilmente pubblica. In questo caso deve essere indicata, anche in termini percentuali, l'eccedenza rispetto alla massa complessiva a pieno carico consentita; 2. la seconda relativa all'articolo 164, comma 1, perché il carico non era

sistemato in modo da evitarne la caduta o la sua dispersione. Solitamente le due infrazioni vengono contestate contestualmente. Per esprimere un giudizio sulla validità dell'operato dell'organo di polizia che l'ha fermata e "multata", occorrerebbe verificare se la violazione sia stata descritta con cura e documentata nel modo che si è detto, cioè avvalendosi, per la pesatura, di una pesa pubblica verificata periodicamente dall'ufficio metrico provinciale. E' bene precisare che spetta a lei, in caso di ricorso, provare che la bilancia non fosse certificata e per questo la pesatura non comprovante nulla di certo. I fatto che nessuno trasporti con il cassone coperto di per se non dimostra nulla: certamente notare un carico che debordi un po' dalle sponde del cassone o dalla loro altezza, può richiamare l'attenzione della polizia stradale. Alberto Gardina

53 | VIOLAZIONE ARTICOLO 196

Domanda

Nel termine di 60 giorni dall'accertamento della violazione ho proceduto al regolare pagamento della sanzione, ma siccome raramente prendo multe non avevo mai approfondito che la comunicazione del soggetto che aveva commesso l'infrazione doveva essere comunicata anche se coincideva con il proprietario. Io avendo provveduto a pagare la

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sazione e pertanto avendo ammesso l'infrazione davo per scontato l'attribuzione dei punti sulla mia patente di guida e che tale comunicazione andava fatta solo se il soggetto fosse stato diverso. Ora mi sono vista arrivare una multa per ulteriori 289 euro solo per non aver comunicato i dati che peraltro sono gli stessi che avevano per applicarmi la sanzione che peraltro ho ammesso e pagato. La mia è stata una negligenza dovuta solamente alla scarsa informazione solo perché non prendo mai multe e sono un'attenta guidatrice. Mi sembra una vessazione e vorrei sapere visto che io non l'ho fatto per non vedermi addebitati i punti in patente i quali sono ampiamente capienti in quanto questa sarebbe la mia prima decurtazione, ma solo per cattiva informazione, se è possibile avere una attenuante ed evitare tale esagerata sanzione in quanto ampiamente dimostrabile quanto sopra rappresentato.

Risposta

L'articolo al quale fa riferimento nel titolo, dovrebbe essere il 126 bis e non il 196. In questo caso occorre esaminare quanto contenuto nel verbale che Le è stato notificato, e soprattutto se abbia, almeno in qualche modo, fatto intendere che alla guida del veicolo c'era lei, ad esempio comunicando i dati della sua patente. Da un esame sommario del suo caso sembrerebbe arduo poter provare il giustificato motivo alla mancata collaborazione, tanto

più che lei stessa ammette si è trattata di negligenza e che comunque nel suo caso non si tratta di impossibilità di rammentare chi era alla guida bensì di vera e propria omessa collaborazione. Forse in questo caso è più opportuno cercare qualche vizio nella richiesta di informazioni, ammesso sia presente e Lei sia ancora nei termini per presentare ricorso. Il giustificato e documentato motivo al quale il Codice stradale fa riferimento, riguarda non tanto l'assenza totale di informazioni, come nel suo caso, bensì la mancata possibilità di rammentare da parte del proprietario Le sanzioni del Codice della strada a carattere amministrativo prescindono dalla prova della loro volontarietà. Il testo normativo non elenca i casi nei quali il proprietario del veicolo, o altro obbligato in solido, possa ritenersi giustificato nel comunicare all'organo di polizia procedente la sua impossibilità di segnalare i dati del trasgressore. La valutazione di tali motivi è, perciò, rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dell'Ufficio di polizia o, in caso di ricorso, del Prefetto o del Giudice di Pace sulla base della documentazione fornita dall'interessato a sostegno della sua giustificazione (atti, dichiarazioni, certificazioni, eccetera). Alberto Gardina

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54 | RITIRO CARTA DI CIRCOLAZIONE

Domanda

Entro quale termine deve essere trasmessa al competente ufficio della Motorizzazione civile, la carta di circolazione, ritirata da parte degli organi accertatori?

Risposta

In caso di ritiro della carta di circolazione da parte degli organi di polizia stradale, quale sanzione accessoria di cui agli articoli 216 e 217 del Codice della strada, il documento deve essere trasmesso entro 5 giorni all'Ufficio della Motorizzazione civile competente per territorio. Paolo Giachetti

Le tipologie di infrazioni

55 | ROSSO SEGNALATO DALLA TELECAMERA

Domanda

Ho ricevuto verbali di infrazione per il passaggio con il rosso, ma non riesco proprio a ricordare di aver mai commesso tali infrazioni. Può essere che, passando con il verde o al limite con il giallo, mi sia trovato a frenare per l'inserimento di un altro veicolo e quindi la telecamera mi abbia inquadrato al di là della riga bianca di demarcazione? Oppure che mi sia trovato in coda al di là del semaforo e che la telecamera fotografi lo stesso? Nella posizione semaforica in questione, i veicoli devono svoltare a sinistra e per farlo devono aspettare il verde del semaforo della via perpendicolare a quella in cui è avvenuta la supposta infrazione (la situazione è particolarmente caotica con autovetture che cercano di inserirsi sulla sinistra provenendo dalla corsia di destra senza rispettare le

precedenze e il rischio di dover frenare e restare in coda subito al di là della linea bianca è altissimo). In questi casi, la telecamera fotografa comunque? Inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della patente in caso di doppia infrazione semaforica scatta automaticamente o è discrezionale per il prefetto?

Risposta

Le regole di attraversamento di una intersezione semaforizzata sono piuttosto stringenti. Per quanto riguarda il transito con luce gialla, l'articolo 41 del codice stabilisce: "Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza". Ora, la

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disposizione relativa al transito con luce gialla va raccordata con quanto previsto per il transito con luce verde. Infatti, il codice prevede che non si possa impegnare l'incrocio se non con la certezza di poterlo sgombrare prima dell'accensione della luce rossa. Evidentemente, nel caso di incroci particolarmente trafficati, le regole del codice sono difficilmente ottemperabili. Il consiglio è quello di esaminare la sequenza fotografica del transito effettuato per poter ricostruire l'accaduto e, eventualmente, proporre ricorso. Silvio Scotti

56 | SOSTA REGOLAMENTATA

Domanda

Chi conserva gli scontrini dei parcometri, vecchi di due mesi? Io no, e forse ho fatto male. Parcheggio un dì sulle strisce blu, cerco la colonnina, non ho spiccioli. Cambio le monete dove faccio la commissione e ritorno, qualche minuto dopo, con lo scontrino (ormai inutile) e riparto. Dopo settanta giorni ricevo il verbale per la mancata esposizione del ticket; ma nessuna multa c'era sul parabrezza (affermato anche dal spv stesso). Eh già, non avevo motivi per conservarlo. Ma sì, mandiamolo il verbale, deve aver pensato qualcuno; tanto, chi vuoi che li conservi tutti quegli scontrini che si accumulano nella tasca della portiera e che finiscono nei cestini del primo autogrill?

Risposta

Si tratta di uno dei casi più problematici. Nessuno conserva gli scontrini dei parcheggi e l'assenza dell'avviso di violazione, sotto il tergicristallo, rende ancor più indifeso l'utente. Effettivamente, il preavviso di violazione non costituisce un obbligo e, in casi come questo, il pilastro giuridico del procedimento è costituito dal corretto e attento rilevamento dello stato di fatto compiuto dall'operatore. La proposizione di un ricorso è ardua, in quanto mancherebbero gli elementi di valutazione per l'autorità decidente. Silvio Scotti

57 | PREFERENZIALE E AUSILIARIO DEL TRAFFICO

Domanda

Vorrei sapere se un ausiliario del traffico può elevare contravvenzione per transito di motociclo in corsia preferenziale senza contestazione immediata, con la motivazione di rito: "per non intralciare il servizio pubblico di trasporto".

Risposta

Gli ausiliari del traffico sono di tre tipi. Penso che l'utente si riferisca a coloro abilitati a sanzionare nelle corsie preferenziali(quelli appartenenti alle aziende di trasporto). La mancata contestazione legittima è prevista dal regolamento al Codice. Il caso citato è contemplato come previsto e

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possibile. La Cassazione ha altresì stabilito che, oltre i casi previsti dal regolamento citato, si possa non contestare subito la violazione purchè nel verbale ne siano descritti chiaramente i motivi. In tal caso, in caso di ricorso, sarà l'Autorità competente a valutare se le motivazioni addotte dall'ausiliario sono tali da giustificare la mancata contestazione. Luciano Mattarelli

58 | SEGNALAZIONE DELLE TELECAMERE AL SEMAFORO

Domanda

Le telecamere al semaforo devono essere segnalate? Direttamente al semaforo o prima e a quale distanza? Se devono essere segnalate, la mancata segnalazione comporta l'illegittimità della sanzione? Cordiali saluti

Risposta

Non esiste alcun obbligo di presegnalazione dei controlli ai semafori. Maurizio Caprino

59 | TUTOR E MULTE SU PIÙ TRATTI

Domanda

Percorrendo l'autostrada A14 da Sud a Nord, attraverso il sistema di misurazione della velocità SICVe, mi sono state contestate tre diverse infrazioni, rispettivamente dalla Polizia Stradale di Bari, Molfetta e Campobasso, il tutto tra le 19,42 e le 20,41. Cosa è possibile fare, pagarne solo una?

Risposta

Normalmente il Tutor non viene mai attivato su tratti strettamente contigui, proprio per evitare che il trasgressore sostenga che le violazioni commesse rientrano nell'ambito della stessa azione. Così si attiva la misurazione su tratti saltuari, in modo da rientrare in una fattispecie analoga a quella in cui si incappa in più autovelox sullo stesso itinerario. Dunque ciascuna infrazione fa storia a sé e le relative sanzioni sono valide (se non ci sono altri motivi per presentare ricorso, ovviamente). Va poi considerato che il Tutor è utilizzabile anche per il controllo della velocità istantanea, per cui anche nel (raro) caso in cui un verbale si riferisca a un eccesso di velocità commesso rilevato solo al passaggio sotto un portale del Tutor non si ricade nell'ambito della "stessa azione". Tuttavia, non si può escludere in assoluto che ci sia stato un errore e che quindi la rilevazione della velocità media sia stata effettuata su due o più tratti contigui. Ciò è facilmente verificabile, perché ogni verbale deve contenere la "progressiva" (cioè l'indicazione del chilometro e degli ettometri) di inizio del tratto controllato e quella finale, per cui se quella iniziale di uno corrispondesse con quella iniziale di un altro, ricadremmo nell'ambito della stessa azione. Tutto questo non esclude che si possa provare a presentare un unico ricorso davanti al giudice di pace competente per la prima

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violazione. Infatti, nonostante queste considerazioni, alcuni giudici di pace applicano lo stesso il cumulo giuridico per le violazioni plurime commesse con la stessa azione (concorso formale ex articolo 8, comma 1, della legge 689/1981 e articolo 198, comma 1, del Codice della strada). In questi casi, la legge prevede l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino a un massimo di tre volte. In questo modo potrà sperare di ottenere la riduzione della sanzione pecuniaria e anche del numero dei punti della patente decurtati. Alcuni giudici di pace accolgono tale orientamento (tra i tanti, giudice di pace di Bergamo, sentenza 10 novembre 2008, n. 3741), pertanto potrebbe risultare vantaggioso proporre ricorso ordinario entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Maurizio Caprino e Marisa Marraffino

60 | STESSO VERBALIZZANTE PER DUE COMUNI

Domanda

Nello stesso giorno mi sono stati elevati due verbali per eccesso di velocità, a meno di un'ora di distanza l'uno dall'altro. La cosa strana, però, è che il verbalizzante è lo stesso. Posso fare ricorso?

Risposta

È certamente possibile che l'agente verbalizzante (se della polizia municipale) sia lo stesso, anche per due Comuni diversi; alcune

amministrazioni hanno infatti una convenzione per alcuni servizi della polizia municipale (esempio: per l'ufficio procedimenti sanzionatori), o addirittura un unico corpo di polizia municipale. Per sincerarsene dovrebbe chiedere a uno dei due Comuni in questione. Se così fosse, il verbale è perfettamente legittimo, dal momento che l'agente verbalizzante non deve essere fisicamente sul luogo dell'infrazione ma visiona, a posteriori, una documentazione fotografica o video corredata di altri dati, redigendo quindi il verbale. Data la distanza tra i due Comuni, però, resta possibile anche un'ipotesi ben peggiore (per l'amministrazione e per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni): che la verbalizzazione sia stata affidata alla stessa società privata, che ha poi confuso i nomi dei verbalizzanti, i quali a loro volta hanno spedito i verbali senza controllarli. In tale ipotesi, il verbale è impugnabile e sono da valutare anche eventuali profili penali. Sergio Bedessi

61 | TOLLERANZA E TUTOR

Domanda

Poiché il sistema Tutor valuta la velocità fra due punti a notevole distanza tra di loro non vi risulta che sulla velocità individuata si dovrebbe applicare la tolleranza crescente prevista nel regolamento al Codice della strada e non solo quella del 5 per cento prevista per gli autovelox?

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Risposta

La tolleranza resta quella generale del 5% (con un minimo di 5 km/h). Infatti, quella "a fasce" è prevista solo nel comma 3 dell'articolo 345 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, che però - come si legge nel testo del comma stesso - si riferisce ai controlli "attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali". Una modalità di controllo "manuale" (quindi adottata molto di rado), introdotta nel 1986 e divenuta obsoleta anche prima dell'adozione del Tutor. Al Tutor va invece applicato il comma 2, riferito alle apparecchiature approvate dal ministero delle Infrastrutture. Tanto più che dal 2007 non c'è più alcuna differenza tra controlli sulla velocità istantanea e su quella media: quest'ultima è stata espressamente inserita nel comma 6 dell'articolo 142 del Codice tra quello che può essere misurato dalle apparecchiature omologate considerate fonti di prova per l'accertamento dell'illecito. Maurizio Caprino

62 | MULTA PER USO CELLULARE

Domanda

È ammesso multare per uso cellulare senza contestare la violazione fermando il conducente?

Risposta

Data la particolarità dell'infrazione (occorre che l'agente osservi bene il conducente, cosa non facile

soprattuto attraverso i vetri bruniti che ormai molte vetture hanno), è certamente consigliabile fermare subito il trasgressore, per evitare possibilità di errori e contenziosi. Tuttavia, nessuna norma prescrive che una certa infrazione si può contestare al suo responsabile solo se si riesce a fermarlo subito. Quindi vanno applicate le regole generali. Riassumiamole. L'articolo 200 del Codice della strada prevede la regola generale della contestazione immediata delle violazioni. Tuttavia, nel caso in cui la contestazione immediata non sia possibile, si può derogare a tale disposizione, con onere di motivazione da parte degli agenti accertatori. Nel caso di guida con cellulare, ove mancasse una motivazione adeguata sulle circostanze di fatto e di luogo che hanno reso impossibile fermare il suo veicolo, può impugnare il verbale per le vie ordinarie. In caso contrario, dimostrare l'errore dell'agente sarà più difficile. Da qualche anno la giurisprudenza è univoca nel ritenere che il verbale costituisce un accertamento assistito da fede privilegiata superabile solo con la querela di falso (si veda da ultimo Cassazione civile, sentenza 15 aprile 2011 n. 8713). Tuttavia, se chi scrive è sicuro di non aver commesso tale infrazione, può intraprendere la strada della querela di falso, dimostrando che si tratta di un errore del verbalizzante. Marisa Marraffino

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63 | CARTELLO PER CARICHI SPORGENTI

Domanda

Il cartello per carichi sporgenti è obbligatorio anche se il carico non supera di 3/10 lunghezza del veicolo?

Risposta

L'articolo 164 del Codice della strada prescrive, indipendentemente dal superamento dei 3/10 di lunghezza del carico rispetto al veicolo, che ogni sporgenza dalla sagoma propria del veicolo deve essere segnalata con pannelli. Paolo Giachetti

64 | IN AUTOSTRADA CON RIMORCHIO

Domanda

Mi sono arrivate quattro multe, tutte emesse lo stesso giorno a distanza di 15 minuti una dall'altra in autostrada. Andavo a 130km/h in autostrada con un rimorchio che ha una portata complessiva 750kg. Data la portata di 750 kg è corretto considerarlo un rimorchio "leggero"? Le multe vanno pagate tutte e quattro anche se prese per la medesima infrazione? Per tre multe l'importo è lo stesso ed è pari a 1.011 euro, più 6 punti in meno dalla patente e una sospensione per ogni multa; la quarta multa è di 326 euro. Mi conviene presentare ricorso?

Risposta

Per prima cosa riguardo al rimorchio leggero. Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera h del Codice della strada il complesso costituito dall'autoveicolo e dal rimorchio è sempre considerato autotreno ("autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice."), a nulla qualificando che il rimorchio sia leggero; solamente i carrelli appendice agganciati all'autoveicolo non qualificano il complesso come autotreno. Per questo vi è sempre, anche quando si trainasse il rimorchio leggero con un veicolo per il quale basta la patente B, l'obbligo di rispetto dei limiti di velocità più bassi previsti per gli autotreni dall'articolo 142, Codice della strada, comma 1, lettera e, che parla di "treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'articolo 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade". Riguardo al cumulo delle sanzioni. I sistemi di controllo automatico della velocità non considerano il fatto che il conducente possa aver commesso la stessa infrazione a breve distanza di tempo, sulla stessa strada (se si tratta di strade diverse si tratta comunque di diverse infrazioni), sottoposta al controllo dello stesso organo di polizia stradale. Il Codice della strada contiene peraltro, all'articolo 198, comma 1 ("Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od

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omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.") un principio di applicazione di una sola sanzione, eventualmente aumentata, in luogo di più sanzioni, quando l'azione sia la stessa; il principio ne replica uno analogo già contenuto nell'articolo 8 della legge 689/81. L'applicazione del cumulo può essere sia dall'autorità in caso di ricorso (giudice di pace o prefetto), sia dall'autorità preposta al Codice della strada su istanza del contravventore. Riguardo al primo caso la giurisprudenza si è espressa quasi sempre in modo negativo (in ultimo la Corte di Cassazione civile, sezione II, con sentenza n. 5252 dell'11 gennaio 2011) e per avere una probabilità di successo in sede di ricorso si dovrebbe provare che le infrazioni sono state commesse sulla stessa strada e a brevissimo tempo l'una dall'altra, in pratica che sono state commesse, come recita il Codice, con una sola ".azione od omissione.". Dati gli importi molto elevati, di contro tenendo in considerazione quanto detto e quindi anche il rischio, in caso di rigetto del ricorso, di raddoppio delle sanzioni, anziché presentare ricorso si ritiene opportuno contattare la Prefettura per chiedere il loro parere preventivo riguardo ad una semplice istanza ai sensi dell'articolo 198 del Codice della

strada che, non costituendo ricorso, non darebbe luogo, in caso di mancato accoglimento, al raddoppio delle sanzioni. Segio Bedessi

65 | QUATTRO ECCESSI DI VELOCITÀ

Domanda

A settembre del 2010 mentre percorrevo l'autostrada Rimini-Bologna ho preso quattro multe per eccesso di velocità: tre entro i 40km/h e una oltre i 40 km/h, tutte con il tutor. Le ho pagate tutte e quattro: ne potevo pagare una sola? E se sì, quale? E avendole già pagate posso chiedere il rimborso e la restituzione dei punti?

Risposta

Normalmente il Tutor non viene mai attivato su tratti strettamente contigui, proprio per evitare che il trasgressore sostenga che le violazioni commesse rientrano nell'ambito della stessa azione. Così, si attiva la misurazione su tratti saltuari, in modo da rientrare in una fattispecie analoga a quella in cui si incappa in più autovelox sullo stesso itinerario. Dunque, ciascuna infrazione fa storia a sé e le relative sanzioni sono valide (se non ci sono altri motivi per presentare ricorso, ovviamente). Va poi considerato che il Tutor è utilizzabile anche per il controllo della velocità istantanea, per cui anche nel (raro) caso in cui un verbale si riferisca a un eccesso di velocità commesso rilevato solo al passaggio sotto un portale del Tutor non si ricade nell'ambito della

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"stessa azione". Tuttavia, non si può escludere in assoluto che ci sia stato un errore e che quindi la rilevazione della velocità media sia stata effettuata su due o più tratti contigui. Ciò è facilmente verificabile, perché ogni verbale deve contenere la "progressiva" (cioè l'indicazione del chilometro e degli ettometri) di inizio del tratto controllato e quella finale, per cui se quella iniziale di uno corrispondesse con quella iniziale di un altro ricadremmo nell'ambito della stessa azione. Maurizio Caprino

66 | PERMESSO TEMPORANEO DI GUIDA

Domanda

Mi hanno ritirato la patente per tasso alcolico 0,62: posso usufruire dei permessi di guida per recarmi al lavoro? A chi devo inoltrare domanda?

Risposta

La circolare n. 6535 del ministero dell'Interno dello scorso 22 aprile ha limitato la possibilità di chiedere il permesso a ore solo nel caso in cui la guida in stato di ebrezza non costituisca un reato, ma un illecito amministrativo, ovvero quando il tasso alcolemico va da 0,5 a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. Il permesso quindi potrà essere concesso nel suo caso, ma non se si superano gli 0,8 grammi o si guida sotto effetto di sostanze psicotrope. Nel suo caso dovrà presentare istanza motivata al Prefetto entro

cinque giorni dal ritiro della patente. E' bene sapere però che l'istanza deve essere motivata da ragioni di lavoro o per assistere un disabile. Può essere chiesta una sola volta nella vita, per una determinata fascia oraria, per il tempo strettamente necessario e comunque per non oltre tre ore al giorno. Non può essere concessa se l'infrazione ha causato un incidente o se si possono utilizzare i mezzi pubblici. Inoltre, il permesso comporta l'aumento della durata della sospensione della patente per il doppio delle ore di guida autorizzate. Marisa Marraffino

67 | RILEVAZIONE VELOCITÀ

Domanda

La rilevazione con autovelox è valida se dal segnale di avvertimento del controllo velocità ci sono prima due "speed check" fissi e un cambio di via, cioè dalla via X si passa alla via Y? Anche se queste vie sono sulla medesima provinciale?

Risposta

Non ha importanza il fatto che la strada - come pare di capire dal quesito - cambi nome. Gli unici elementi da prendere in considerazione sono: 1) l'eventuale presenza di intersezioni (incroci fra strade aperte al traffico) tra il segnale di preavviso e l'apparecchio; 2) la distanza tra questi ultimi, che non può superare i quattro chilometri. Maurizio Caprino

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68 | ASSICURAZIONE SCADUTA

Domanda

Ho ricevuto una multa il 12 maggio 2011 perché il bollo dell'assicurazione esposto sull'auto aveva la scadenza del 9 maggio 2011. Non vale la proroga dei 15 giorni e quindi anche l'esposizione del tagliando?

Risposta

Se la sanzione si riferisce soltanto alla mancata esposizione del contrassegno "giusto" sul parabrezza, appare fondata: l'articolo 181 del Codice della strada punisce (in maniera lieve, peraltro: 24 euro) chi non espone il tagliando, cosa che prescinde dall'esistenza di una copertura assicurativa.. Inoltre, la cosiddetta "proroga" di 15 giorni della copertura non è valida per molte compagnie assicuratrici, come quelle "telefoniche" che non hanno il tacito rinnovo o quando non si rinnova la polizza con la stessa compagnia. Di conseguenza l'esposizione di un contrassegno scaduto, seppure nei limiti dei 15 giorni, non garantisce la copertura assicurativa del veicolo. Paolo Giachetti

69 | GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Domanda

Mio marito è in possesso di patente A-B-C-E e svolge mansione di autista di veicolo con portata superiore alle 3,5 tonnellate. Le regole stringenti, tolleranza zero,

sull'uso di alcool durante la guida valgono anche quando nel tempo libero è alla guida di una normale autovettura?

Risposta

L'articolo 186-bis del Codice della strada, introdotto dalla Legge 120/2010, introduce "tasso zero" anche per i conducenti di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Vista la formulazione del primo comma è da ritenere che, indipendentemente dalla patente posseduta, il cosiddetto "tasso zero" sia da applicare solo quando effettivamente svolge attività. Paolo Giachetti

70 | TARIFFE A FORCELLA

Domanda

Vorrei sapere se il servizio di noleggio con conducente è soggetto a tariffa a forcella oppure il corrispettivo per il servizio prestato può essere concordato in qualsiasi cifra senza dover rispettare un tariffario.

Risposta

Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalla legge n. 21 del 1992 che prevede che il corrispettivo del trasporto sia direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, rimettendo al ministero dei Trasporti la determinazione delle tariffe minime e massime. Il decreto ministeriale del 20 aprile del 1993 ha poi dettato una serie di criteri per la

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determinazione delle tariffe, in relazione ai singoli costi di manutenzione e gestione del servizio. Marisa Marraffino

71 | INFRAZIONE PER PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO

Domanda

ho ricevuto un verbale in cui mi si contesta l'infrazione di cui all'oggetto. Non sò se effettivamente ho commesso l'infrazione, ma noto che la stessa contesta il passaggio con semaforo rosso menzionando un incorocio di strade che non si intersecano, anzi una delle due, che è quella in cui il mio veicolo si trovava al momento dell'infrazione, ha il senso di marcia che non mi permetterebbe di giungere all'altra strada indicata nel verbale (secondo cui il mio veicolo era diretto). Posso fare una contestazione in merito? Grazie

Risposta

Quanto all'aver effettivamente commesso l'infrazione, agli atti ci devono essere almeno due fotogrammi che comprovano la presenza del veicolo sul posto: il primo mentre attraversa la striscia di arresto mentre il semaforo (anch'esso inquadrato) è già rosso e il secondo quando il mezzo è più o meno al centro dell'incrocio. Salvo che queste immagini siano poco chiare o addirittura alterate con dolo, tutto ciò dovrebbe essere sufficiente a dimostrare l'infrazione. Quanto alla possibile non corretta

indicazione della località dell'infrazione, è vero che essa è uno degli elementi da riportare obbligatoriamente nel verbale, ma è altrettanto vero che essa può essere desumibile proprio dalle immagini e quindi non sembra che venga leso il diritto di difesa. La Cassazione ha più volte stabilito che, quando nel verbale mancano alcuni elementi, esso va annullato solo se ciò lede il diritto di difesa. Maurizio Caprino

72 | FIRMA SUL VERBALE

Domanda

L'agente che redige un verbale ad esempio per divieto di sosta o perché la macchina si trova parcheggiata su un marciapiede, deve necessariamente apporre sul verbale, il nome e cognome e la matricola? La mancanza di tali dati può essere causa di annullamento del verbale?

Risposta

Ai fini della validità del verbale è sufficiente che esso rechi l'indicazione a stampa del soggetto responsabile, che può essere anche diverso dall'agente che fisicamente ha elevato la contravvenzione. Pertanto non è necessaria né la firma autografa né il nome e cognome dell'agente che ha rilevato il fatto. Inoltre, la nozione di organo accertatore è comprensiva dell'organizzazione dell'ufficio o comando cui l'agente appartiene, con la conseguenza che qualsiasi appartenente all'ufficio o comando

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in cui l'accertatore è inserito è abilitato alla firma e alla sottoscrizione del verbale (Cassazione, sentenze 6065/05, 10015/02 e 1923/99). Tale interpretazione deriva anche dal fatto che sempre più spesso i verbali sono redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati. Marisa Marraffino

73 | MULTA AUTOVEX NON PRESIDIATO

Domanda

Posso ricorrere se la segnalazione visiva (cartellonistica) è incompleta? Se ad esempio il cartello di avviso "rilevazione della velocità ecc.", non indica a quale distanza è l'apparecchio di rilevazione? Inoltre all'imbrunire e al mattino quando il sole è basso, con visibilità non perfetta, i raggi del sole non consentono una chiara visibilità della cartellonistica. Il cartello che riporta il copricapo del vigile può essere posizionato sullo stesso paletto in cui è installata la telecamera?

Risposta

Certamente non c'è alcun obbligo di indicare a quale distanza dal segnale di avvertimento si trova l'apparecchio. Quanto alla visibilità del segnale, essa non sembra dipendere da problemi specifici (per esempio, rami che occultano proprio quel segnale), ma da fattori che riguardano qualsiasi oggetto si trovi lungo la strada e che consigliano -

proprio per la ridotta visibilità - un'andatura prudente. Quanto al "paletto che riporta il copricapo del vigile", se capiamo bene, esso viene dopo la presegnalazione descritta in precedenza; se così fosse, si tratterebbe del segnale apposto per rendere visibile l'apparecchio, per cui va collocato esattamente in sua corrispondenza. Maurizio Caprino

74 | PERMESSO SPECIALE PER DISABILI

Domanda

Gli autoveicoli che espongono lo speciale contrassegno rilasciato a persone con impedimenti motorii (con il titolare a bordo) possono legittimamente percorrere le corsie riservate ai mezzi pubblici in deroga all'articolo 7/1 del Codice della strada. Inoltre, in presenza di deroga, esistono ulteriori limitazioni in riferimento alla tipologia dei mezzi pubblici a cui si va a riservare una tal strada, visto che al comma I) di detto articolo 7/1 del C.d.S. si parla genericamente di "...strade riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto...". In quest'ultimo caso chi decide le differenziazioni, come le deve pubblicizzare e sopratutto come si distinguono, in loco, le strade dove può circolare un veicolo munito di autorizzazione in deroga senza incorrere nella contestazione di violazione al predetto articolo 7/1 del nuovo C.d.S.?

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Risposta

Oltre che dall'articolo 188 del C.d.S, e dall'articolo 381 del Regolamento attuativo del C.d.S., la materia è regolata dal Dpr 503/96, dove all'articolo 11 si consente la circolazione ai veicoli al servizio di persone invalide, salvo che ciò non rechi intralcio, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione, a carattere permanente

o temporaneo Per quanto riguarda la circolazione e sosta in ZTL o in area pedonale questa è consentita quando è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli che effettua servizio di trasporto di pubblica utilità, mentre è possibile utilizzare le corsie preferenziali solo quando, oltre ai bus, è consentito il transito almeno ai taxi. Paolo Giachetti

Quando il veicolo non è di proprietà

75 | CHI DEVE PRESENTARE IL RICORSO?

Domanda

Nel caso in cui il conducente sia diverso dal proprietario del veicolo e la sanzione preveda la decurtazione dei punti e la relativa sanzione pecuniaria, chi deve presentare e firmare il ricorso al Giudice di pace per contestare la multa?

Risposta

Il ricorso deve essere presentato dal soggetto al quale il verbale è stato notificato: conducente se identificato al momento dell'accertamento o proprietario in caso contrario.

76 | CHI DEVE PRESENTARE RICORSO

Domanda

Nel caso di conducente diverso dal proprietario del veicolo e notifica di verbale al proprietario con irrogazione di sanzione pecuniaria e decurtazione dei punti della patente,

chi deve firmare e presentare eventuale ricorso al giudice di pace?

Risposta

Il ricorso avverso una violazione stradale è ammesso sia dal proprietario sia dal conducente autonomamente. La Cassazione recentemente ha stabilito che se un proprietario paga la sanzione e comunica i dati del conducente che è altra persona, quest'ultimo ha comunque diritto a ricorrere. Se avrà ragione non saranno restituite le somme versate dal proprietario perché così facendo si preclude il ricorso, in quanto può pagare uno dei due indistintamente, però al conducente non verranno tolti i punti ovvero non sarà applicata nessuna sanzione accessoria che lo danneggi personalmente. Luciano Mattarelli

77 | SANZIONE AMMINISTRATIVA

Domanda

Mi è arrivata una sanzione amministrativa (480 euro) risalente

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all'anno 2008, per la mancata revisione di un veicolo di cui io non sono mai stato il proprietario. L'auto era del mio vecchio datore di lavoro, non dovrebbe essere lui a pagare?

Risposta

Per poter rispondere appropriatamente si dovrebbe dire come è stato possibile ricevere la notificazione del verbale di un veicolo del quale non si è mai stati proprietari; l'unico caso possibile è che si fosse il conducente del veicolo, proprietario del quale era il datore di lavoro. Tenuto conto dell'importo (approssimativamente il doppio della sanzione prevista dal comma 14 dell'articolo 80 del Codice della strada, omessa revisione) si presume che il verbale fosse stato notificato (o contestato immediatamente) all'epoca direttamente al conducente, che quindi era tenuto a pagarlo (la norma dice "chiunque circola"). Infatti, in via generale, ai sensi dell'articolo 201 del Codice della strada, l'obbligo di notificazione al proprietario, come obbligato in solido, sussiste solo quando la violazione non sia stata contestata immediatamente al conducente oppure non sia stato identificato il trasgressore. Non essendo intervenuto il pagamento nell'importo originario la cifra è raddoppiata, oltre le spese. Va poi detto che il principio di solidarietà fra conducente e proprietario implica non solo che entrambi siano tenuti al pagamento, ma anche che chi paga possa poi rivalersi sull'autore materiale della violazione (articolo

196, comma 4, del Codice della strada), cioè in pratica il datore di lavoro potrebbe sempre rivalersi su di lei. Per difendersi, lei dovrebbe dimostrare di aver sollevato il problema al suo datore di lavoro, che però l'ha costretta a circolare con la revisione scaduta. Sergio Bedessi

78 | VEICOLO RADIATO MA ASSICURATO

Domanda

Un amico guida un veicolo non suo, il veicolo è stato radiato quindi non è possibile revisionarlo, ma è stato assicurato. Cosa rischia?

Risposta

Il suo amico rischia una sanzione amministrativa che va da 389 a 1.559 euro ai sensi dell'articolo 180/8 del codice della strada. La giurisprudenza prevalente (ad esempio Cassazione civile 10 giugno 2010, n. 13990) ritiene che non sia applicabile a questo caso la sanzione accessoria della confisca obbligatoria, riferibile invece all'ipotesi più grave di cui all'articolo 93, comma 7, Codice della strada che si applica quando il veicolo non è mai stato immatricolato. Nel caso di radiazione, invece, la sospensione della carta di circolazione è provvisoria e può essere sanata in qualsiasi momento. La sanzione però è prevista per il conducente del veicolo anche se non è proprietario dello stesso. La vicenda ha però un aspetto penale non indifferente: se il veicolo radiato circolava con targhe e documenti, vuol dire che al momento

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della radiazione se n'è denunciato falsamente il loro furto o smarrimento oppure che essi sono poi stati ritrovati senza denunciare il fatto. Marisa Marraffino

79 | VEICOLO COINTESTATO

Domanda

Nel caso di un veicolo cointestato con il conducente trasgressore si dà luogo ugualmente alla confisca?

Risposta

La risposta è affermativa. La confisca del veicolo non può essere disposta soltanto se esso risulta integralmente appartenente ad un terzo, come ribadito dalla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti la sua natura sanzionatoria presuppone che essa, al pari del sequestro preventivo, abbia anche una funzione di prevenzione speciale che, nel caso di appartenenza integrale del veicolo ad un terzo, risulta impossibile perseguire a differenza di quanto avviene invece nel caso di comproprietà. Marisa Marraffino

80 | DECURTAZIONE PUNTI E RICORSO

Domanda

Sono assegnatario di un auto da parte della mia azienda, per uso promiscuo. Quest'ultima trattiene un importo mensile in busta paga, così come le eventuali multe. Per infrazioni che comportino la decurtazione di punti dalla patente chi ha la titolarità del ricorso?

Risposta

La titolarità del ricorso spetta al soggetto al quale il verbale è stato notificato: conducente se identificato al momento dell'accertamento e/o proprietario e/o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, se non prova che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà (ma non è il suo caso). Qualora invece il contravventore effettivo non sia stato fermato, il verbale viene notificato agli altri soggetti appena citati (o indicati dall'articolo 196 del Codice della strada). Se l'azienda ha indicato lei come conducente del veicolo al momento dell'infrazione, potrà comunque presentare ricorso al giudice di pace contro la decurtazione dei punti della patente, una volta che le sarà notificato il relativo verbale. In ogni caso, qualora non vi sia stata contestazione immediata e il primo verbale contenente la richiesta di informazioni relative al conducente sia stato notificato alla sua azienda, appare del tutto logico che il ricorso venga presentato dalla stessa, dopo averla sentita. Alberto Gardina

81 | OMESSO PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

Domanda

Gli eredi di un'auto devono rispettare il termine dei 60 giorni per effettuare la trascrizione al Pra? Oppure possono effettuarla nei termini previsti per la successione?

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Risposta

L'articolo 94 del Codice della strada fa riferimento a qualsiasi trasferimento di proprietà, non prevedendo distinzioni per l'ipotesi in cui il passaggio avvenga a seguito di accettazione di eredità. Pertanto, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal comma 3, il termine per la presentazione della domanda di trascrizione è di 60 giorni che decorrono dalla data dell'avvenuta sottoscrizione dell'accettazione dell'eredità. Marisa Marraffino

82 | PATTO DI RISERVATO DOMINIO

Domanda

Perché l'Aci di Bologna continua a ritenere responsabile per il pagamento della tassa di proprietà il venditore che vende con patto di riservato dominio un autoveicolo, fino alla scadenza dello stesso, nonostante che il venditore firmi immediatamente l'atto di vendita a favore dell'acquirente che diventa così, oltre che utilizzatore anche proprietario del mezzo (a differenza del contratto di leasing). L'Aci di Roma interpellata nel 2006 rispose che non esiste alcun principio di responsabilità solidale tra venditore e acquirente nel caso di vendita con riserva di proprietà per il pagamento della tassa automobilistica, ma l'Aci di Bologna continua a contestare questa risposta replicando che il pagamento della tassa di proprietà la decide in maniera federale ogni Regione. Chi ha ragione?

Risposta

Il venditore è in effetti esentato dal pagamento, anche se le motivazioni sono differenti da quelle esposte dal lettore perché i precedenti da lui citati sono ormai superati. Infatti, la legge 99/09, articolo 7, comma 2 ha inserito tra i responsabili del pagamento del bollo anche l'acquirente con patto di riservato dominio. Si ritiene, da come è formulata la norma e dal contesto giuridico che caratterizza la vendita con patto di riservato dominio («il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo», articolo 1523 del Codice civile), che non ci sia solidarietà tra venditore e acquirente.

83 | TERMINI NOTIFICA PER AUTO IN LEASING

Domanda

Ho in uso un'auto aziendale, quindi prima di arrivare a me le multe sono notificate alla società di leasing. Entro quanti giorni mi deve essere notificata la multa per non essere prescritta?

Risposta

In caso di auto a leasing, l'organo di polizia ha la possibilità di notificare il verbale direttamente all'utilizzatore (in questo caso, all'azienda utilizzatrice), in quanto il suo nome è indicato nei pubblici registri. Tuttavia, teoricamente la prima notifica può anche essere fatta al proprietario (la società di leasing) che poi provvederà a comunicare all'ente irrogatore i dati dell'utilizzatore del mezzo. Il termine

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di 90 giorni per la notifica dell'infrazione al suo indirizzo iniziano a decorrere dal giorno in cui l'ente che ha emesso il verbale riceve la comunicazione da parte della società di leasing. Questa è comunque una prassi poco razionale, per cui si tende a notificare all'utilizzatore. Diverso è il caso in cui il veicolo non sia in leasing, ma in noleggio a lungo termine (da molti impropriamente chiamato anch'esso leasing): qui, non essendo registrato il nome dell'utilizzatore, la notifica avviene sempre nei confronti del proprietario (noleggiatore), che poi fornisce le generalità dell'utilizzatore come abbiamo visto sopra. Maurizio Caprino Marisa Marraffino

84 | NOTIFICAZIONE DEL VERBALE

Domanda

Ho commesso un'infrazione per eccesso di velocità il 22 settembre 2010; il verbale (stampato il 6 maggio 2011) è stato notificato alla società proprietaria dell'autoveicolo col quale ho commesso l'infrazione l'11 maggio 2011 perciò dopo 230 giorni, ben oltre i 90 giorni entro i quali doveva essere notificata. L'obbligo di pagare la sanzione si estingue automaticamente? In caso contrario, va fatto un ricorso entro 60 giorni al Prefetto chiedendo l'annullamento del

verbale? Il ricorso va fatto come società o come responsabile della violazione? Esiste un fac simile per tale ricorso? Il ricorso va fatto su carta libera? A quali ulteriori spese andrò incontro?

Risposta

In via preliminare potrebbe essere opportuno verificare i motivi del ritardo nella notifica (prima notifica effettuata alla società di leasing o noleggio, che ha in seguito comunicato, all'accertatore, i dati del locatario, cambio di sede registrato in ritardo ecc.), in quanto dalla comunicazione o dall'accertamento vengono riconteggiati nuovamente i 90 giorni per la notifica. In ogni caso l'obbligo di pagare non si "estingue" automaticamente. L'accertatore potrebbe riconoscere l'errore e agire in autotutela oppure si dovrà ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica, al Prefetto o al Giudice di pace. Il ricorso può essere presentato dal trasgressore o dal proprietario, in carta libera tenendo conto che per il ricorso davanti al Giudice è previsto il versamento del contributo unificato. Il modello per il ricorso è pubblicato a pagina 13 di Norme e Tributi del Sole 24 Ore di oggi (30 maggio 2011). Paolo Giachetti

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Indice dei quesiti 1 | GETTITO MULTE.................................................... 2 2 | INTIMAZIONE A PAGARE ..................................... 2 3 | SCONTRINO SUL CRUSCOTTO CAPOVOLTO ............................................................... 3 4 | NOMINATIVO CONDUCENTE.............................. 4 5 | LAVORI SOCIALMENTE UTILI............................... 4 6 | CONVERSIONE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI ............................................................................ 5 7 | RITARDO DI UN GIORNO PER COLPA DELLA BANCA ............................................................ 6 8 | STATO DI EBBREZZA............................................. 6 9 | UNA MULTA AL MINUTO..................................... 7 10 | VIOLAZIONI NON OBLABILI .............................. 7 11 | NOTIFICA E ASSENZA DEL PROPRIETARIO ...... 7 12 | IMPORTO MULTA: MINIMO O MASSIMO? ...... 8 13 | RICORSO AL PREFETTO...................................... 9 14 | OBBLIGO DI COMUNICARE DATI ..................... 9 15 | ACCESSO ZONA PEDONALE............................ 10 16 | COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE......... 10 17 | TIPO VEICOLO ATVV......................................... 11 18 | VERBALE TUTOR ............................................... 12 19 | MULTA PER ECCESSO DI VELOCITÀ ............... 13 20 | RICORSO AL GIUDICE DI PACE ....................... 14 21 | SOSPENSIONE DEL VERBALE .......................... 15 22 | PAGAMENTO PARZIALE ................................... 15 23 | TRANSITO SU ZTL ............................................. 16 24 | OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA DEL PREFETTO.................................................................. 16 25 | CARTELLA ESATTORIALE DOPO RICORSO AL PREFETTO ............................................................ 17 26 | SEMAFORO ROSSO CON TELECAMERA......... 17 27 | RADDOPPIO SANZIONI .................................... 18 28 | RECUPERO PUNTI DECURTATI INGIUSTAMENTE...................................................... 18 29 | TUTOR................................................................ 19

30 | CONDUCENTE SCONOSCIUTO....................... 20 31 | TEMPI PER LA NOTIFICA.................................. 20 32 | TEMPI DI NOTIFICA .......................................... 21 33 | NOTIFICA OLTRE 90 GIORNI ........................... 21 34 | SCAMBIO DI TARGHE? ..................................... 21 35 | TERMINI DI NOTIFICA ...................................... 22 36 | NOVITÀ SULLA NOTIFICA DEL VERBALE........ 22 37 | CARTELLE SU MULTE FANTASMA................... 23 38 | TERMINI DI NOTIFICA ...................................... 23 39 | DIVIETO DI SOSTA............................................ 23 40 | OPPOSIZIONE A UN DIVIETO DI SOSTA ........ 24 41 | CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL'ESTERO .............................................................. 24 42 | RITARDO DELLA NOTIFICA.............................. 25 43 | PRESCRIZIONE .................................................. 25 44 | RIFIUTO DI FIRMA E DI RITIRO DEL VERBALE.................................................................... 26 45 | MULTA AUTOVELOX ........................................ 26 46 | RICORSO FERMO AMMINISTRATIVO.............. 27 47 | ACCERTAMENTO INTESTATARIO POST RIFORMA................................................................... 28 48 | DOPPIA MULTA PER ECCESSO........................ 28 49 | VERBALE REDATTO IN UFFICIO ...................... 29 50 | MULTA PERVENUTA E NON PAGATA............. 30 51 | MAGGIORAZIONE DEL 10%............................ 30 52 | SOPRA CARICO ................................................. 31 53 | VIOLAZIONE ARTICOLO 196 ........................... 31 54 | RITIRO CARTA DI CIRCOLAZIONE................... 33 55 | ROSSO SEGNALATO DALLA TELECAMERA.... 33 56 | SOSTA REGOLAMENTATA ............................... 34 57 | PREFERENZIALE E AUSILIARIO DEL TRAFFICO.................................................................. 34 58 | SEGNALAZIONE DELLE TELECAMERE AL SEMAFORO............................................................... 35 59 | TUTOR E MULTE SU PIÙ TRATTI ..................... 35

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60 | STESSO VERBALIZZANTE PER DUE COMUNI.................................................................... 36 61 | TOLLERANZA E TUTOR .................................... 36 62 | MULTA PER USO CELLULARE.......................... 37 63 | CARTELLO PER CARICHI SPORGENTI ............. 38 64 | IN AUTOSTRADA CON RIMORCHIO ............... 38 65 | QUATTRO ECCESSI DI VELOCITÀ.................... 39 66 | PERMESSO TEMPORANEO DI GUIDA............. 40 67 | RILEVAZIONE VELOCITÀ .................................. 40 68 | ASSICURAZIONE SCADUTA ............................. 41 69 | GUIDA IN STATO DI EBBREZZA....................... 41 70 | TARIFFE A FORCELLA ....................................... 41 71 | INFRAZIONE PER PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO.................................................. 42 72 | FIRMA SUL VERBALE ........................................ 42

73 | MULTA AUTOVEX NON PRESIDIATO.............. 43 74 | PERMESSO SPECIALE PER DISABILI ................ 43 75 | CHI DEVE PRESENTARE IL RICORSO? ............. 44 76 | CHI DEVE PRESENTARE RICORSO................... 44 77 | SANZIONE AMMINISTRATIVA ......................... 44 78 | VEICOLO RADIATO MA ASSICURATO ............ 45 79 | VEICOLO COINTESTATO.................................. 46 80 | DECURTAZIONE PUNTI E RICORSO................ 46 81 | OMESSO PASSAGGIO DI PROPRIETÀ ............. 46 82 | PATTO DI RISERVATO DOMINIO..................... 47 83 | TERMINI NOTIFICA PER AUTO IN LEASING.................................................................... 47 84 | NOTIFICAZIONE DEL VERBALE........................ 48

Risposte a cura di: Maria Laura Barbera, Sergio Bedessi, Maurizio Caprino, Alberto Gardina, Paolo Giachetti, Marisa Marraffino, Luciano Mattarelli, Ezio Pisapia, Silvio Scotti A cura di: Nicola Barone, Andrea Candidi, Rossella Cadeo, Federica Micardi Progetto editoriale e grafico a cura di Andrea Gianotti

Le risposte sono aggiornate al quadro normativo del 31 maggio 2011